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sezioni unite civili; sentenza 26 giugno 2001, n. 8745; Pres. Vela, Est. Salmè, P.M. Lo Cascio...

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sezioni unite civili; sentenza 26 giugno 2001, n. 8745; Pres. Vela, Est. Salmè, P.M. Lo Cascio (concl. conf.); Soc. Industrie aereonautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio (Avv. Romanelli, Galletto) c. Dornier Luftahrt GmbH (Avv. Fusillo), Min. difesa (Avv. dello Stato Fiumara) e altra. Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 6 (GIUGNO 2002), pp. 1867/1868-1869/1870 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198523 . Accessed: 25/06/2014 05:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 05:27:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 26 giugno 2001, n. 8745; Pres. Vela, Est. Salmè, P.M. Lo Cascio(concl. conf.); Soc. Industrie aereonautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio (Avv. Romanelli,Galletto) c. Dornier Luftahrt GmbH (Avv. Fusillo), Min. difesa (Avv. dello Stato Fiumara) ealtra. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 6 (GIUGNO 2002), pp. 1867/1868-1869/1870Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198523 .

Accessed: 25/06/2014 05:27

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PARTE PRIMA 1868

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 26

giugno 2001, n. 8745; Pres. Vela, Est. Salmè, P.M. Lo Ca

scio (conci, conf.); Soc. Industrie aereonautiche e meccaniche

Rinaldo Piaggio (Avv. Romanelli, Galletto) c. Dornier

Luftahrt GmbH (Avv. Fusillo), Min. difesa (Avv. dello Stato

Fiumara) e altra. Regolamento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Società in amministrazione straordi naria — Revocatoria fallimentare —

Soggetto straniero —

Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — Inapplica

bilità — Giurisdizione italiana (Cod. civ., art. 1182; cod. proc. civ., art. 20; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del

fallimento, art. 24, 67; 1. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed

esecuzione della convenzione concernente la competenza giu risdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre

1968: convenzione, art. 1; d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, provve dimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi; 1. 3 aprile 1979 n. 95, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26; 1, 31 maggio 1995 n. 218, riforma del sistema italiano di diritto in ternazionale privato, art. 3).

Esperita azione revocatoria nell'ambito della procedura dì

amministrazione straordinaria di cui alla l. n. 95 del 1979 nei

confronti di società straniera, deve escludersi l'applicabilità della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, e deve

ritenersi la giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti

per la competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. ed art. 24 l.

fall. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 14

febbraio 1996 la s.p.a. Industrie aereonautiche e meccaniche Ri

naldo Piaggio (più brevemente «Piaggio»), posta in amministra zione straordinaria ai sensi della 1. 3 aprile 1979 n. 95 con prov vedimento del ministro dell'industria del 28 novembre 1994, ha

convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Genova la società

Dornier Luftahrt, di nazionalità tedesca e avente sede in Germa

nia, la società International Factor Italia (di seguito Ifi) e il mi nistero della difesa, chiedendo che fossero dichiarati inefficaci e

inopponibili ai creditori i pagamenti diretti, le delegazioni di pagamento, le cessioni di crediti e i mandati all'incasso per un

ammontare complessivo di lire 30.028.894.382, effettuati dall'i

fi e dal ministero alla società tedesca durante il periodo sospetto

previsto dall'art. 67 1. fall., con conseguente condanna della

Dornier Luftahrt alla restituzione alla massa dei creditori della

somma indicata.

La Dornier Luftahrt ha eccepito il difetto di giurisdizione del

giudice italiano sostenendo che, essendo società straniera priva di stabile rappresentante in Italia e avente la sua sede legale in

un paese firmatario della convenzione di Bruxelles del 27 set

tembre 1968, nessuna norma attribuiva al tribunale italiano che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza della società attrice la

competenza a conoscere dell'azione revocatoria proposta nei

(1) Il Supremo collegio ha ribadito, nell'ambito dell'azione revocato ria esperita dal commissario di società in amministrazione straordinaria in relazione a pagamenti effettuati a favore di società straniera, il prin cipio dell'inapplicabilità della convenzione di Bruxelles del 27 settem bre 1968, già affermato nelle tre pronunce, rese dalle sezioni unite, ri chiamate in motivazione, di cui a Cass. 10 agosto 1999, n. 584/SU, Fo ro it., Rep. 2000, voce Giurisdizione civile, n. 62, e Dir. fallim., 2000, II, 520, e Fallimento, 2000, 501; 14 febbraio 1995, n. 1572, Foro it., 1995, I, 3627, e Corriere giur., 1995, 702, con nota di Luzzatto, Giu risdizione del giudice italiano e revocatoria fallimentare di un paga mento effettuato ad un creditore straniero-, 23 febbraio 1990, n. 1396, Foro it., 1992, I, 3377, con nota di Pisaneschi, Azione revocatoria fal limentare e giurisdizione del giudice italiano, e Nuova giur. civ., 1990, I, 610, con nota di Campeis e De Pauli.

In argomento, da ultimo, v. Cass. 18 luglio 2001, n. 9719, e 29 mag gio 2001, n. 7255, Foro it., 2001,1, 2783, con nota di M. Fabiani, con richiami di giurisprudenza e dottrina, a cui si rimanda.

La sentenza resa dalla Corte di giustizia (17 giugno 1999, causa C

295/97), richiesta dal giudice istruttore di risolvere la questione pregiu diziale della compatibilità con l'art. 92 del trattato della disciplina in trodotta con la 1. 95/79, in particolare nella parte in cui tale legge pre vede la concessione di provvidenze che potrebbero configurare aiuti di Stato, si legge id., 2000, IV, 8, con nota di M. Fabiani, e Rass. avv. Stato, 1999,1, 328, con nota di Fiumara.

Il Foro Italiano — 2002.

suoi confronti. Nel merito ha anche affermato che: a) l'azione

revocatoria era inammissibile nell'ipotesi di amministrazione

straordinaria ai sensi della 1. n. 95 del 1979, e, comunque, in ca

so contrario, che la disciplina introdotta con tale legge era con

traria all'art. 92 del trattato Ue e agli art. 3 e 42 Cost.; b) ulte

riori motivi di inammissibilità erano ravvisabili nel contrasto

con l'art. 6 del trattato bilaterale di amicizia italo-tedesco, reso

esecutivo con 1. n. 436 del 1961 e con l'art. 92 del trattato di

Unione; c) non sussistevano i presupposti dello stato di insol

venza della Piaggio e della conoscenza da parte sua di tale cir

costanza; d) le cessioni di credito, le delegazioni di pagamento e

i mandati all'incasso a proprio favore non costituivano mezzi di

pagamento, ma garanzie, e comunque non erano mezzi di pa

gamento anormali.

La Ifi si è dichiarata pronta a mettere a disposizione dell'am

ministrazione straordinaria la somma di lire 3.035.449.330

mentre il ministero della difesa ha chiesto che fosse accertata la

legittimità dei pagamenti effettuati.

Con provvedimento del 4 agosto 1997, il giudice istruttore, in

funzione di giudice unico, ritenute infondate le eccezioni di di fetto di giurisdizione e di inammissibilità dell'azione revocato ria, sia sotto il profilo relativo alla pretesa incompatibilità del l'istituto con la funzione dell'amministrazione straordinaria, sia

per quanto attiene alla dedotta contrarietà con l'art. 42 Cost, e

l'art. 6 del trattato di amicizia italo-tedesco, ha invece ritenuto

non privo di fondamento il sospetto che la 1. n. 95 del 1979 fos

se in contrasto con l'art. 92 del trattato Cee e, pertanto, sospeso il procedimento, ha richiesto alla Corte di giustizia delle Comu

nità europee di risolvere la questione pregiudiziale della com

patibilità con l'art. 92 del trattato Ue della disciplina introdotta

con la 1. n. 95 del 1979, in particolare della parte in cui tale leg

ge prevede la concessione di provvidenze che potrebbero confi

gurarsi come aiuti di Stato.

Con sentenza del 17 giugno 1999 (causa C-295/97, Foro it.,

2000, IV, 8) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha di chiarato che l'applicazione della 1. n. 95 del 1979 può costituire

aiuto di Stato se l'impresa posta in amministrazione straordina

ria è autorizzata a continuare la sua attività economica in circo

stanze in cui tale eventualità sarebbe esclusa in applicazione dell'ordinaria disciplina concorsuale e se l'impresa ha benefi

ciato di vantaggi dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra

impresa insolvente in applicazione delle normali regole falli

mentari.

Con ricorso del 26 novembre 1999 la causa è stata riassunta

davanti al Tribunale di Genova a istanza della Piaggio. Con ricorso notificato il 14 e 21 marzo 2000 la Piaggio ha

proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Resistono

con controricorso la Dornier Luftahrt e il ministero della difesa.

La Piaggio e la Dornier Luftahrt hanno presentato memorie.

Motivi della decisione. — 1. - La Dornier Luftahrt sostiene

che il regolamento di giurisdizione proposto dalla Piaggio è inammissibile perché il provvedimento del Tribunale di Genova in data 4 agosto 1997 avrebbe natura di sentenza non definitiva.

Più precisamente il provvedimento di cui si tratta avrebbe un

contenuto complesso: a una sentenza non definitiva di rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione e d'inammissibilità dell'azione si aggiungerebbe l'ordinanza di rimessione alla

Corte di giustizia delle Comunità europee. A tale conclusione si

dovrebbe pervenire in ossequio al principio secondo cui, per identificare la natura giuridica di un provvedimento giurisdizio nale, dovrebbe darsi prevalenza agli effetti giuridici che è desti

nato a produrre, più che alla forma esteriore assunta e alla quali ficazione attribuitagli dal giudice che lo ha pronunciato. Nella specie, a parte l'effetto ordinatorio di sospensione del giudizio e

di rimessione alla Corte di giustizia della cognizione della que stione pregiudiziale, il provvedimento avrebbe l'effetto di defi

nire, dopo approfondito esame, le eccezioni di difetto di giuri sdizione e di inammissibilità dell'azione revocatoria.

Ma anche sul piano formale sarebbero rilevanti e decisive le

seguenti circostanze: a) il provvedimento è stato pronunciato

dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle com

parse conclusionali e delle repliche; b) la motivazione del ri

getto delle eccezioni ora indicate è particolarmente ampia e ap

profondita; c) l'intestazione reca la dizione «Repubblica italia

na», mentre non sarebbe decisiva in senso contrario l'omissione

dell'espressione «in nome del popolo italiano», costituente mera

irregolarità emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali; d) il provvedimento riporta le conclusioni delle

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

parti e si articola in «svolgimento del processo», «motivi della

decisione» e «dispositivo»; e) nella parte motiva si fa applica zione della regola di giudizio dell'onere della prova; f) il prov vedimento si chiude con l'espressione «così deciso in ...». Infi

ne, l'art. 279, n. 4, c.p.c. impone al giudice di decidere le que stioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito con sentenza.

2. - L'eccezione di inammissibilità del regolamento di giuris dizione — formulata in applicazione del principio affermato a

partire dalla sentenza di queste sezioni unite n. 2466 del 1996

(id., 1996,1, 1635) secondo cui il regolamento preventivo non è

proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una

sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra

questione processuale — non è fondata.

Nessuno dei dati formali evidenziati dalla società controricor

rente appare infatti decisivo. A parte infatti qualche inesattezza

(l'espressione «Repubblica italiana» non fa parte dell'intesta

zione del provvedimento, ma del sigillo di Stato apposto sul

primo foglio), la circostanza che il provvedimento riporti le

conclusioni delle parti si spiega facilmente con la circostanza

che lo stesso è stato pronunciato dopo la precisazione delle con

clusioni e lo scambio delle comparse conclusionali e delle repli che, ma, come è ovvio, la fase processuale nell'ambito della

quale il tribunale ha adottato il provvedimento è compatibile sia

con la pronuncia di un'ordinanza che di una sentenza. Ancora

più labile è poi l'argomento che si vorrebbe trarre dalla parti colare ampiezza e dall'approfondimento che connota l'iter ar

gomentativo, articolato secondo la forma tipica della sentenza,

perché l'art. 279, 4° comma, c.p.c., espressamente dispone che

l'ordinanza, «comunque motivata» (e quindi anche se sorretta

da argomentazione ampia e approfondita) non può mai pregiu dicare la decisione della causa.

Vero è che, di contro, non sono del pari decisive le circostan

ze che il provvedimento di cui si tratta sia stato espressamente

qualificato come «ordinanza» e non contenga nell'intestazione

né l'espressione «Repubblica italiana», né quella «in nome del

popolo italiano». Tuttavia tali dati formali assumono rilievo se

considerati nel loro complesso e, soprattutto, se siano messi in

rapporto, da una parte, con il disposto dell'art. 3 1. n. 204 del

1958, che prescrive che la rimessione delle questioni pregiudi ziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee debba avve

nire con provvedimento avente forma di ordinanza, e, dall'altra, con la circostanza che la parte dispositiva si limita a disporre tale rimessione e la sospensione del procedimento. A tal propo sito resta invece irrilevante che il dispositivo, contenente solo

queste due statuizioni, si concluda con l'espressione «così deci

so», dovendo tale espressione essere letta in relazione al conte

nuto del dispositivo stesso.

La questione pregiudiziale di rito relativa alla giurisdizione e quella preliminare di merito attinente all'ammissibilità dell'a

zione revocatoria nelle procedure di cui alla 1. n. 95 del 1979

sono state cioè esaminate, sia pure approfonditamente, ma al

solo fine di giustificare la rilevanza della questione pregiudi

ziale, senza dare luogo ad alcuna statuizione. In mancanza di

una statuizione in ordine alle questioni pregiudiziali e prelimi naii inconferente quindi il richiamo della controricorrente al

disposto dell'art. 279, 2° comma, n. 4, c.p.c., che disciplina la

forma delle decisioni sulle questioni pregiudiziali e preliminari. Infine, corretto canone ermeneutico appare quello che, ove

residui qualche dubbio in ordine all'individuazione dell'effetti

va natura di un provvedimento, in conseguenza dell'adozione di

una forma per qualche aspetto non congrua rispetto al contenu

to, deve preferirsi la soluzione che non ponga a carico della

parte alcun pregiudizio per la scelta da parte del giudice di uno

strumento processuale poco coerente con la forma del provve dimento.

3. - Venendo alla questione di giurisdizione sollevata con il

regolamento, la corte ritiene, in conformità con l'orientamento

costantemente seguito (v. Cass., sez. un., 584/SU/99, id., Rep.

2000, voce Giurisdizione civile, n. 62; 1572/95, id., 1995, I, 3627; 1396/90, id., 1992,1, 3377), sia prima che dopo l'entrata in vigore della 1. n. 218 del 1995, in tema di giurisdizione sul l'azione revocatoria fallimentare esperita nei confronti di sog

getto straniero, che nella specie debba essere dichiarata la giu risdizione del giudice italiano.

A parte la questione dell'ammissibilità dell'azione revocato

ria nell'ambito delle procedure di cui alla 1. n. 95 del 1979, che esula dalla questione di giurisdizione che queste sezioni unite

sono chiamate a decidere ed è riservata alla cognizione del giu dice del merito, non pare dubbio, innanzi tutto, che la procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge citata, abbia

Il Foro Italiano — 2002.

natura concorsuale, come emerge dai richiami in più parti ope rati da detta legge alla disciplina di cui al r.d. n. 267 del 1942, in particolare (ma non solo) agli art. 195 ss., e dalla costante giuris prudenza di questa corte. Si può trarre conferma della corret

tezza di tale conclusione anche dall'art. 49 d.leg. 8 luglio 1999

n. 270 che, pur non avendo portata interpretativa ed efficacia

retroattiva, come affermato dalla recente sentenza n. 8539 del

2000 (id., 2001,1, 1302), nella parte in cui espressamente disci plina l'esercizio dell'azione revocatoria da parte del commissa

rio straordinario, ne presuppone la compatibilità con l'impianto della 1. n. 95 del 1979, che viene modificata solo per una parte limitata. La stessa portata argomentativa deve anche riconoscer

si al regolamento Ce del consiglio 1346/00, relativo alle proce dure di insolvenza, che ha espressamente assimilato le ammini

strazioni straordinarie di cui alla 1. n. 95 del 1979 alle altre pro cedure concorsuali.

Ne deriva che anche in materia di amministrazione straordi

naria ex 1. n. 95 del 1979 resta esclusa l'applicabilità della con

venzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (sentenze 584/SU/99 e 1396/90 cit.), tenendo anche conto che a tal fine, alla stregua dell'art. 1 di detta convenzione, è sufficiente per

giustificare la non applicazione la semplice «affinità» tra la pro cedura di cui si tratta e il fallimento o i concordati. Per identica

ragione non può applicarsi nella specie la convenzione italo

tedesca sul riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giu diziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9

marzo 1936 e approvata con 1. 14 gennaio 1937 n. 106, in

quanto l'art. 12 esclude espressamente le procedure di falli

mento e concordato preventivo. 4. - Nella specie, trattandosi di giudizio iniziato dopo il 1°

settembre 1995, deve applicarsi la 1. n. 218 del 1995, in parti colare il disposto dell'art. 3, 2° comma, ultimo periodo, secondo

cui, rispetto alle materie escluse dall'ambito di operatività della

convenzione di Bruxelles la giurisdizione sussiste anche in base

ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Non può in

fatti essere condivisa la tesi della controricorrente la quale so

stiene che il criterio ora indicato richiederebbe non solo che la

materia di cui si discute sia estranea all'ambito di applicazione della citata convenzione intemazionale, ma anche che lo stranie

ro convenuto non sia domiciliato in uno dei paesi firmatari di

tale convenzione. Infatti dalla lettera della disposizione di cui si

tratta emerge senza alcun dubbio che il legislatore, ai fini del

l'applicazione del criterio della competenza territoriale, ha pre so in considerazione solo le materie e non anche il domicilio

dello straniero convenuto.

Tra i criteri di competenza territoriale interna, utilizzabili

come criterio di collegamento ai fini della giurisdizione, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, 1. n. 218 del 1995, nella specie, viene in

considerazione quello di cui all'art. 20 c.p.c. (v. sentenze

1396/90, 1572/95, 584/SU/99), perché, come osservato fin dalla prima delle decisioni citate, l'obiezione basata sul rilievo che

l'azione esperita avrebbe natura costitutiva e non di condanna è

superabile con l'osservazione che l'azione revocatoria di paga menti «non mira ad un astratto riconoscimento di inefficacia, ma tale inefficacia necessariamente correla al recupero e quindi

all'acquisizione ... alla massa» di una somma di denaro deter

minata, corrispondente alla solulio revocanda. Tanto ciò è vero

che, di regola e, comunque, nella specie, l'amministratore ha

chiesto espressamente non solo la dichiarazione di inefficacia

dei pagamenti, ma anche la condanna alla restituzione delle

somme versate e di recente queste sezioni unite (sentenza n.

437/SU del 2000, id., 2000, I, 2724), risolvendo un contrasto di

giurisprudenza, hanno affermato che l'obbligazione restitutoria

di cui si tratta ha natura di obbligazione di valuta e quindi che

gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal momento

della domanda.

Pertanto l'obbligazione di restituzione delle somme di cui si

tratta, fatta valere dalla società attrice, ai sensi dell'art. 1182, 3°

comma, c.c. si deve adempiere presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza e cioè presso l'amministratore nomi

nato ai sensi della 1. n. 95 del 1979. Peraltro, oltre al criterio di competenza territoriale di cui al

l'art. 20 c.p.c., nella specie sussiste anche il criterio territoriale

di cui all'art. 24 r.d. n. 267 del 1942 (sentenza n. 584/SU del 1999), secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è

competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano. Con

riferimento alle ipotesi di procedure ex 1. n. 95 del 1979, per

tanto, le azioni revocatorie sono di competenza del tribunale che

ha dichiarato lo stato di insolvenza.

In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del

giudice italiano.

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