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Sezioni unite civili; sentenza 3 marzo 1962, n. 416; Pres. Lorizio P., Est. Pece, P. M. Pepe (concl.parz. diff.); Ministero dei trasporti (Avv. dello Stato Casamassima) c. Ditta F.lli Lazzi (Avv.Dedin, Galli) e Soc. S.a.c.a. (Avv. Clarizia, Barile)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 153/154-157/158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153259 .
Accessed: 28/06/2014 09:26
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GIUR1SPRUDENZA G0ST1TUZI0NALE E CIVILE
obiettiva del dato formale, alia valutazione della ratio per la
quale la circolazione anomala dei titoli a legittimazione nomi nate e stata ancorata al requisito della continuity delle girate. i] certo, mi sembra, che la soluzione di continuity impedisce l'acquisto a non domino, rendendo irrilevante perfino la buona fede del subacquirente, in quanto e assunta dal legislatore come indice della esistenza di un trasferimento irregolare, di fronte al quale ž doveroso arrestarsi, a meno di assumersi il rischio
conseguente, fidando nell'esistenza, in capo a chi ha girato il titolo senza esservi legittimato ex cartula, di un potere sostan
ziale, non documentato cartolarmente, di compiere il negozio dispositivo.
Se questa 6, come certamente e, la ratio della norma, dovrebbe esser ehiaro che la continuity delle girate richiede
sempre, e perciõ anche nel caso di girata posta in essere in nome
altrui, che l'atto di disposizione o sia compiuto da un soggetto al quale lo stesso documento attribuisce la legittimazione a
compierlo (girata piena), oppure, per lo meno, che l'atto di dispo sizione non sia compiuto da un soggetto diverso da colui che k
legittimato ex titulo, e perciõ soltanto dopo che questa legittima zione sia caduba mediante una firma che documenti cartolarmente l'abdicazione alia legittimazione del precedente intestata rio.
In nessun caso, quindi, 6 ammissibile che la dichiarazione dello stesso soggetto che aliena il titolo sia sufficiente a fondare una legittimazione a suo favore, contro le risultanze cartolari che l'attribuiscono ad un soggetto diverso e senza che la firma di quest'ultimo risulti sul documento. La soluzione di conti nuity puõ sempre, owiamente, essere resa irrilevante con la
prova dell'esistenza di una legittimazione extracartolare, e
cosi, nel caso nostro, della procura non certificata sul titolo : ma in tal modo non si invoca piü la tutela concessa al subacqui rente in caso di circolazione anomala del titolo, concessa, ciofe, in base alia legittimazione cartolare, ma si invoca la titolarity del diritto ed i principi generali relativi alia circolazione regolare di qualsiasi bene!
Se invece si accetta, come vuole la Cassazione, che anche la girata apposta in nome altrui in forza di una procura extra cartolare sia idonea a far salva la continuity delle girate e suffi
ciente, quindi, a determinare il sacrificio del dominus spogliato, i titoli a legittimazione nominale verrebbero ad essere, de facto, equiparati ai titoli al portatore : chiunque possieda un docu mento aH'ordine o nominativo potrebbe, infatti, «inventarsi» un potere di rappresentare 1'intestatario del titolo, mettendosi in grado, per ciõ solo, di investire l'acquirente di una regolare egittimazione cartolare (16).
Prof. aw. PlEKO SCHLESINGER
(16) Quanto si e detto puö applicarsi indifferentemente ai titoli aH'ordine come ai titoli nominativi. Del tutto destitnita di fondamento, perciõ, b la tesi sostenuta, con una ampia comparsa a stampa, larga mente diffusa tra magistrate awocati e docenti, dalla difesa di una delle parti in lite nella causa decisa dalla Cassazione, tesi secondo cui la girata apposta in base ad una procura extracartolare, quand'anche noil determinasse una soluzione di continuity nelle girate di un titolo all'ordine, pregiudicherebbe sempre quanto meno la legittimazione car tolare del possessore di un titolo nominativo, dal momento che, per questa categoria, la tutela del subacquirente (di buona fede) š condi zionata ad un requisito piil rigoroso : l'autentica, che deve accompagnare tutte le firme che compongono la serie delle girate. Senonche, b facile rilevare, in senso contrario, che l'autentica 6 soltanto un requisito delle firme che compongono la serie, alla cui continuity 6 collegata la legit timazione del possessore : ne discende owia la conclusione che, qualora si ritenga non necessaria, per assicurare la continuitä delle girate, la firma di uno degli intestatari (in cui nome il titolo viene alienato da chi si vanta suo rappresentante), del pari non necessaria si profilerebbe l'autentica di. . . una firma superflua ! Di grazia, infatti, cosa mai si dovrebbe autenticare, se la firma del rappresentato, secondo l'opi nione criticata nel testo ma accolta dalla Suprema corte, non occorre per integrare la legittimazione cartolare dell'acquirente ?
Non si sfugge, perciö, al dilemma : o la firma (sia pure falsa) del rappresentato deve, per evitare soluzioni di continuity nelle girate. risultare sul titolo, ed allora il suo difetto pregiudica sempre la legitti mazione cartolare, sia per i titoli all'ordine sia per i titoli nominativi (per i quali, perõ, occorrerä anche l'autentica); oppure la firma del rappresentato sul documento, quando il titolo sia girato in suo nome, non 6 indispensabile per la legittimazione cartolare dell'acquirente, e allora superflua deve dirsi pure l'autentica di una firma che non õ ne cessaria a comporre la serie richiesta dal legislatore come condizione per la tutela dei terzi.
Queste osservazioni, tutlavia, non signiflcano che il richiamo ai titoli nominativi sia inutile: al contrario, esso vale a sottolineare l'as surditä delle conseguenze cui conduce la tesi accolta dalla Cassazione, tesi che viene a rendere praticamente inoperante il requisito dell'au tentica, vale a dire proprio il mezzo piu rigoroso predisposto dal legis latore per garantire, mediante la certificazione documentale dell'iden tity dell'alienante, la sicurezza della circolazione dei titoli nominativi: certificazione che sarebbe una mera formality senza scopo se chiunque potesse tranquillamente negoziare il titolo «inventandosi» un potere di
disposizione che non risulta cartolarmente.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezioni unite civili; sentenza 3 marzo 1962, n. 416 ; Pres. Lokizio P., Est. Pece, P. M. Pepe (conol. parz. diff.) ; Ministero dei trasporti (Aw. dello Stato Casamassima) c. Ditta F.lli Lazzi (Aw. Dedin, Galli) e Soc. S.a.c.a.
(Aw. Clakizia, Bakile).
(Gassa App. Firenze 15 settembre 1959)
Aulomobili (servizio) — Concessions provvisoria
senza elausola cli esclus iva — Atti cli eoncorrenza cli altro coneessionario — Azione risarcitoria —
Competenza del cjiudiee ordinario (Cod. civ., art.
2598, 2600 ; legge 28 settembre 1939 n. 1822, disci
plina degli autoservizi di linea, art. 2, 23). Atto amministrativo — Identilicazione del contenuto
— Hilevanza eselusiva del contenuto inlrinseeo —
Uso di forma seritta o formule predeterminate —
Necessitä — Eselusione.
Il giudice ordinario e competente a conoscere delle azioni
risarcitorie connesse alla lesione dei diritti di un conees
sionario di autoservizi, ehe si assume perpetrata da altro
coneessionario a titolo preeario e dalVAmministrazione
eoneedente, pur quando la eoneessione sia a titolo provvi sorio e senza elausola di eselusiva. (1)
Ai jini della identifieazione del contenuto di un atto ammini
strativo, in genere, e, in ispecie, di una eoneessione (defi nitiva, provvisoria o precaria) di autolinee, occorre accer
tare il contenuto intrinseco delVatto amministrativo, indi
pendentemente dalVuso, da parte della pubblica Ammini
str azione, oltre ehe della normale forma seritta, anche di
formule predeterminate. (2)
(1) In senso conforme, ma limitatamente ai rapporti tra
privati, v., oltre la sentenza parzialmente cassata, App. Firenze 15 settembre 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Automobiil (servizio), n. 47, App. Napoli 13 agosto 1956, id., Rep. 1958, voce eit., n. 63 ; Trib. Salerno 28 febbraio 1957, ibid., nn. 133, 134 ; Cass. 20 otto bre 1954, n. 3900 (ricordata nella motivazione della presente), 25 ottobre 1954, n. 4090, id., Rep. 1954, voce eit., nn. 13-16 ; 16
aprile 1953, n. 1001, id., 1954, I, 1610, con nota di richiami. Adde Silvestri, Concessione amministrativa, voce dell'Enciclo
pedia del diritto, VIII, pag. 380. Non del tutto conforme la sentenza della Cassazione del
25 giugno 1956, n. 2282, Foro it., Rep. 1956, voce eit., nn. 7, 8, in cuisembra considerarsi la elausola di eselusiva come elemento necessario per la configurazione di un diritto soggettivo.
iS opportuno ricordare ehe nel corso della presente sentenza e di quelle richiamate in nota si pone in luce la distinzione fra concessioni definitive provvisorie, queste ultime caratterizzate da una piü limitata durata e dalla possibility di revoca ad nutum in qualsiasi momento ; sulla ulteriore distinzione fra concessione
provvisoria e concessione precaria, quest'ultima caratterizzata dall'esistenza di motivi di urgenza e dalla mancata osservanza della istruttoria preliminare richiesta dalla legge n. 1822 del 1939, vedi Cons, giust. amm. sic. 20 settembre 1960, n. 264, id., Rep. 1961, voce eit., n. 50.
Per una particolare fattispecie di concorrenza sleale con sistente nell'ammissione di viaggiatori non turisti su automezzi destinati a fine turistico, vedi Cass. 7 ottobre 1961, n. 2045, id., 1962, I, 318, con nota di richiami.
In generale, vedi Calandra, Giurisprudenza del Consiglio di Stato sulle concessioni di autolinee, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 976 ; Manzani, Rassegna di giurisprudenza sulle concessioni di pubbliche autolinee, Milano, 1957 ; Trevisani, Le autolinee viste da palazzo Spada, in Dir. autom., 1956, 439.
(2) Criterio sostanzialmente rispondente ai principio piü volte affermato dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, per cui occorre interpretare gli atti amministrativi secondo le nerme di ermeneutica valide per i contratti : cfr. Cass. 17 febbraio 1962, n. 322, Foro it., Mass., 92 ; 1 agosto 1960, n. 2260, id., Rep. 1961, voce Atto amministrativo, n. 68 ; 22 aprile 1961, n. 905, ibid., n. 69 ; 25 ottobre 1961, n. 2368, ibid., n. 70 ; 2 novembre 1961, n. 2534, ibid., n. 71 e 18 novembre 1961, n. 2703, id., 1962, I, 41, con nota di richiami.
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155 PARTE PRIMA 156
La Corte, ecc. — (Omissis). II Ministero dei trasporti ha dedotto, con la prima parte dell'unico mezzo del proprio
ricorso, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario,
postoche il titolare di una concessione non esclusivä non
puõ vantare, nei confronti dell'Amministrazione concedente, nn diritto soggettivo al godimento della concessione.
La censura, nel caso di specie, deve essere disattesa.
£ pacifico in causa ehe la Lazzi ha agito nella veste di
concessionaria, a titolo provvisorio e non esclusivo, di
diverse linee di autoservizio per la Toscana. La Lazzi aveva
convenuto, innanzi al Tribunale di Firenze, la S.a.c.a. ed
il Ministero dei trasporti, addebitando alia prima una in
tromissione abusiva (perche, secondo l'affermazione Lazzi, non giustificata da alcuna concessione, di alcun genere) nell'esercizio di autolinee per gli stessi percorsi di quelle di cui era titolare essa Lazzi e addebitando al Ministero
dei trasporti un concorso nell'illecito della S.a.c.a., assu
mendo che detto Ministero, pur senza procedere a conces
sione alcuna a favore della S.a.c.a., aveva, tuttavia, favo
rito la condotta illegittima della S.a.c.a. in pregiudizio di
essa Lazzi.
Dal canto loro, il Ministero e la S.a.c.a. hanno eccepito che la seconda aveva ottenuto dal primo delle concessioni
precarie, aventi per oggetto, precisamente, l'esercizio di
quelle autolinee per le quali la Lazzi si doleva, ed in conse
guenza del quale esercizio la Lazzi medesima aveva spie
gato l'azione giudiziale di risarcimento di danni.
Identificati, come sopra, gli estremi concreti della con
troversia, giova richiamare che, come precisato da questa Corte suprema con la sentenza 20 ottobre 1954, n. 3900
(Foro it., Eep. 1954, voce Automobili (servizio), n. 212) tra le stesse odierne parti (in relazione, perõ, ad altre auto
linee e, comunque, per il periodo posteriore al modus vivendi
del 27 giugno 1947), la differenza tra la concessione a titolo
definitivo e la concessione a titolo provvisorio origina una
diversa entity e durata nella tutela della posizione del
concessionario nei confronti deH'Amministrazione conce
dente, nel senso che alia concessione provvisoria inerisce
un piu ampio potere di revoca da parte dell'Amministra
zione ; la richiamata differenza, invece, non da luogo anche
ad una diversity di giurisdizione, in quanto anche il conces
sionario a titolo provvisorio e titolare, nei confronti della
Amministrazione concedente e nell'ambito del rapporto contrattuale inerente alia concessione, ad un diritto al go dimento della concessione stessa.
La conclusione di cui sopra deve essere tenuta ferma
anche sotto il profilo del carattere non esclusivo della
concessione, nel senso che la mancanza di esclusiva abi
lita TAmministrazione ad ulteriori concessioni a favore di
altri soggetti, anche in concorrenza con il primo conces
sionario qualora tali nuove concessioni siano, da essa Am
ministrazione, ritenute rispondenti al pubblico interesse ;
l'Amministrazione, tuttavia, ove non proceda a tali nuove
concessioni, non puõ ostacolare, direttamente o indiretta
mente a mezzo terzi, il diritto dell'unico concessionario al
godimento della propria concessione.
Posto ciõ, e poiche il concorso della giurisdizione ordi
naria o di quella amministrativa va accertato con riferi
mento agli estremi concreti del thema decidendi, nella specie deve essere affermata la giurisdizione ordinaria, postoche la Lazzi ha denunciato, ai fini esclusivi del risarcimento
Con esplicito riferimento al contenuto quale elemento es senziale alia identificazione dell'atto in esame, App. Trieste 13 marzo 1961, id., Rep. 1961, voce cit., n. 73 e Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 91 ; con riferimento ad altri elementi quali la motivazione del provve dimento, gli atti del procedimento, l'intenzione delle parti, il fine perseguito, vedi Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 1961, n. 64, id., Rep. 1961, voce cit., n. 76 ; Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre
1959, n. 1115, id., Reo. 1960, voce cit., n. 91 ; Cass. 2 aprile 1959, n 974, id., Rep. 1959, voce cit., n. 36 ; Cons. Stato, Sez. V, 19 dicembre 1959, n. 1440, ibid., n. 38 ; Cons. Stato, Ad. plen., 30 novembre 1959, n. 14, ibid., n. 40 ; Cass. 19 gennaio 1957, n. 126, id., 1958, I, 1157.
II testo della difforme requisitoria dell'Avvoeato generale Pbpe leggesi in Foro ammin., 1962, II, 3.
del danno (petitum), la lesione, da parte della S.a.c.a. e
del Ministero, del proprio diritto alia utilizzazione delle
varie concessioni di cui essa Lazzi era titolare (causa pe
tendi). In tale situazione, la eccezione, della S.a.c.a. e del
Ministero, circa la esistenza delle ulteriori concessioni pre carie a favore della S.a.c.a. medesima, per le stesse autolinee
giä concesse alia Lazzi, si pone come eccezione di merito,
idonea, se fondata, a legittimare l'operato del Ministero e
della S.a.c.a. e, di conseguenza, a determinare il rigetto dell'azione risarcitoria proposta dalla Lazzi.
Concludendo sul punto, deve essere affermato il con
corso della giurisdizione ordinaria in relazione all'azione
per risarcimento di cui sopra e deve essere rigettata la
prima parte dell'unico mezzo del ricorso proposto, al ri
guardo, dal Ministero.
La S.a.c.a., con l'unico mezzo del proprio ricorso, e il
Ministero, con la seconda parte del rispettivo ricorso, de
nunciano che la sentenza impugnata, in tanto ha negato la esistenza delle concessioni precarie indicate dalla S.a.c.a.
a legittimazione del proprio operato, in quanto ha erro
neamente ritenuto indispensabile alia validita di dette
concessioni l'uso, da parte deU'Amministrazione, negli atti
amministrativi di concessione, di formule predeterminate
e, addirittura, della espressa qualificazione di «precaria ».
La censura e fondata.
Va precisato che le istanze della Lazzi, oggetto del giu dizio in esame, sono limitate, per alcune linee, al periodo 1° settembre-31 dicembre 1947 e, per altre linee, al periodo 1° settembre 1947-31 marzo 1948. Ya ancora rilevato che, in relazione ai predetti periodi, erano intervenuti, da parte del Ministero dei trasporti, provvedimenti di carattere
provvisorio, redatti con la forma scritta e debitamente
comunicati, all'epoca della loro emissione, e alia Lazzi e
alia S.a.c.a. o direttamente o a mezzo dell'Ispettorato com
partimentale per la Toscana. Con dette statuizioni provvi
sorie, il Ministero aveva provveduto alia disciplina tempo -
ranea dell'uso delle autolinee da parte delle due Ditte, con
imposizione delle modal itü di esercizio concordate, in un
primo momento, nel cosiddetto modus vivendi del 27 giu
gno 1947.
Stante quanto sopra, ai fini dell'accoglimento della
proposta censura, e sufficiente ricordare come, pur doven
dosi ritenere, in genere, che la forma scritta e necessaria
per una valida ed espressa dichiarazione di volontä, della
pubblica Amministrazione, si pu<> tuttavia prescindere dalla
necessity di formule predeterminate, essendo sufficiente,
invece, che põssa essere identificato, senza dubbiezze, il
contenuto intrinseco dell'atto amministrativo che viene
in discussione.
Poiche, al contrario, la sentenza impugnata, nel proce dere all'accertamento sulla esistenza o meno delle conces
sioni affermate dalla S.a.c.a. e dal Ministero, non si fe
attenuta ai principi di cui sopra, la censura in esame deve
essere accolta, senza, peraltro, che sia necessario adden
trarsi, nella specie, in un'analisi penetrante del concetto
di concessione precaria, la quale ultima, comunque, puõ considerarsi una sottospecie della concessione provvisoria,
qualificata da una maggiore elasticitä di valutazione, da
parte della pubblica Amministrazione, dell'interesse pub blico idoneo a giustificare tale genere di concessioni (preca
rie) alfine di fronteggiare, disolito, situazioni diurgenza, o,
comunque, anormali, quali potevano essere, precisamente, le varie situazioni dei pubblici trasporti al tempo dei fatti
di causa e cioe negli anni immediatamente successivi alle
vicende belliche in Italia.
Concludendo, deve essere affermato che compete al
giudice ordinario la cognizione dell'azione di risarcimento
proposta dalla Lazzi e deve, di conseguenza, essere riget tata la prima censura pregiudiziale, di cui al ricorso del
Ministero dei trasporti. Devono essere accolti, invece, il ricorso S.a.c.a. e la
seconda censura del ricorso del Ministero ; la sentenza im
pugnata deve essere cassata in relazione e la causa deve
essere rinviata ad altra corte d'appello, la quale si unifor
med al principio che, ai fini della identificazione del con
tenuto di un atto amministrativo, in genere, e, in ispecie,
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157 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 158
di una concessione (definitiva, provvisoria o precaria) di
autolinee, occorre accertare il contenuto intrinseco dell'atto
amministratiyo, indipendentemente dall'uso, da parte della
pubblica Amministrazione, oltre ehe della normale forma
seritta, anche di formule predeterminate. Per questi motivi, cassa, ece.
CORTE D'APPELLO Dl MILANO.
Decreto 6 dicembre 1962; Pres. Ghirardi P. P., Rel.
Marini, P. M. Pontrelli (conol. conf.) ; Tornielli (Avv. Alberti, De Caro, G-. Ferri, Stolfi) e Fabbri (Avv. Forges Davanzati) c. Parodi (Avv. Boeri).
Societä —- Societä per azioni — Irregjolaritä di am
ministratori e sindaei — Legittimazione alla de nuncia — Fattispecie (Cod. civ., art. 2377, 2409; eod. proe. civ., art. 70).
il inammissibile la denuncia ai tribunale di pretese irrego laritä di amministratori o sindaei di societä per azioni, se i ricorrenti rappresentano il deeimo del eapitale soeiale
iniziale e non anche il deeimo del eapitale, risultante a
seguito di esecmione di deliberazione di aumento, pur annullata con sentenza non ancora passata in giudicato. (1)
L'inammissibilita non e sanata dal parere, espresso dal P.
m. interveniente in senso conforme alViniziativa degli azionisti denuncianti. (2)
La Corte, ecc. — (Omissis). Va disposta, innanzi tutto, la riunione degli autonomi reclami presentati, da un lato,
dall'amministratore, e, dall'altro lato, dai sindaei della So
cietä S.a.g.a., ehe, con uniformi motivi, investono uno
stesso provvedimento. (Omissis) Ciõ premeäso, puõ passarsi alla eecezione preliminare
di carenza azionaria nelPUmberto Parodi, rispetto alla
misura della legge stabilita perche il socio sia legittimato a denunciare ai tribunale il sospetto di gravi irregolaritä consumate dagli amministratori e sindaei nello assolvimento
dei rispettivi ulfici. Eecezione ehe, sollevata dai reclamanti, e stata fatta propria, e diffusamente illustrata, nella diseus
sione orale, dall'intervenuto Procuratore generale. Questa eecezione, ad avviso della Corte, b fondata. Il
Tribunale ha ritenuto di superarla con due argomenti: il
primo ehe la sostanziale adesione del Procuratore generale alla iniziativa del socio rendeva oziosa 1'indagine sulla
partecipazione azionaria del socio ai fini della legittima zione ; il secondo argomento ehe, per altro, anche scen
dendo all'esame del merito delFeccezione, era da ritenersi
il Parodi Umberto titolare di oltre il decimo del capitale sociale, necessario ai fini della sua legittimazione, in quanto
(1-2) Question! nuove, per quanto consta. Sulla prima massima, nel senso ehe il decimo debba sus
sistere all'atto della denuncia e non nel corso del procedimento, v. App. Bologna 3 giugno 1959, Trib. Parma 22 novembre 1958, Foro it., Rep. 1959, voce Societä, nn. 288-292 ; nel senso che la denuncia sia ammissibile pur se l'intero capitale sia rappresen tato da un solo azionista, App. Bologna 18 luglio 1957, id., Rep. 1957, voce eit., nn. 312, 313 ; App. Catania 7 febbraio 1955, id., 1955, I, 113, con nota di richiami; nel senso che nella procedura sia inammissibile l'intervento di soci di minoranza, App. Bo
logna 18 luglio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 335 ; nel senso che in grado di reclamo avanti la corte d'appello non debba essere disposta l'audizione del reclamante, App. Milano 26 ot tobre 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 344 ; infine, sulle moda litä. di partecipazione dei soci, divenuti tali a seguito di attua zione di deliberazione di aumento di capitale, annullata con sen tenza non ancora definitiva, all'assemblea, indetta per sostituire, ai sensi dell'art. 2377, quella deliberazione, v. Trib. Milano 8 ottobre 1962, id., 1962, I, 2195, con nota di richiami.
Sulla seconda massima, v., a proposito della posizione del P. m. oltre la eitata App. Catania 7 febbraio 1955, App. Roma 11 gennaio 1960, id., 1960, I, 829, con nota di richiami.
Sull'art. 2409 cod. civ., v. la rassegna di giurisprudenza di G-. U. Tedeschi, in Riv. dir. civ., 1962, II, 582.
detto rapporto doveva stabilirsi con riferimento al oapitale originario di lire 1.050.000, giacclws la deliberazione di aumento a lire 5.250.000 era stata diohiarata nulla, per illecito, dalla sentenza pronunciata da questa Corte, ese
guibile, ancorchš gravata di ricorso per oassazione.
Orbene, tale inversione dell'ordine delle questioni con
creta il denunciato difetto di metodo e va aggiunto ebe le
riferite proposizioni contengono due errori di giudizio che
sono stati fatti oggetto di specifica censura. In pendenza, invero, del ricorso per cassazione, la sentenza della Corte non e passata in cosa giudicata. Cioõ non si b ancora sta
bilita la situazione da essa accertata della nullitä, ah ori
gine, della deliberazione di aumento del capitale soeiale.
L'esecutorieta della sentenza della corte di merito, a cui
ha fatto riferimento il Tribunale, riguarda semmai la spe cifica qualita in appello delle sentenze di condanna di es sere eseguibili salvo sospensione disposta dallo stesso giu dice che le ha pronunciate, su richiesta dell'interessato che
abbia proposto ricorso per cassazione. Non altrettanto puõ dirsi delle sentenze, come quelle in discorso, le quali si
esauriscono nell'accertare una determinata situazione giu ridica, situazione che pertanto non diventa definitiva se
non col passaggio in giudicato della stessa sentenza che la
stabilisce. Bastera ricordare, ad esempio : la sentenza che
dichiara la falsitä di un atto o quella che dichiara illegit tima la concessione di un sequestro. Yale a dire che, nel
caso concreto, fino al passaggio in giudicato della sentenza
anzidetta, ai fini della vita soeiale, non puõ non essere
valido il capitale soeiale emergente dall'atto costitntivo in
misura di lire 5.250.000, alia quale misura devono quindi
ragguagliarsi le quote di partecipazione. Ne segue che il
socio Umberto Parodi, come portatore solo di 745 azioni
da lire 700, benchõ pari a quasi la metä. del capitale soeiale
esistente prima della deliberazione del maggio 1955, ora,
invece, non e qualificato da un volume azionario suffi
ciente a raggiungere il minimo del 10% del maggior capi tale di lire 5.250.000 richiesto dall'art. 2409 cod. civ., per la legittimazione del socio di minoranza a denunciare al
tribunale amministratori e sindaci, per gravi irregolaritä. Si apre cosl la seconda questione relativa a se il P. m.
ha svolto una attivitä processuale sostitutiva di quella del socio non legittimato.
Nel sistema dell'art. 2409 sono previste due iniziative
autonome valide a porre in moto la reazione dell'ordina
mento giuridico nei confronti delle malefatte degli organi sociali direttivi e di controllo. L'una, come si b detto, da
parte dei soci portatori di una minoranza qualificata da
almeno il decimo del capitale soeiale ed un'altra, esente da
aleun impedimento, riconoseiuta al P. m., al quale, pertanto,
spetta, per evitarne il sacrificio, di assumere, se lo ritiene, l'iniziativa a difesa di questi azionisti in situazione dete
riore, oltre che per il ripristino della recta via iuris in seno
all'ente soeiale (senza pregiudizio dello esperimento della
azione penale) attraverso il procedimento dell'art. 2409.
A questa funzione teleologica della norma anzidetta, si aggiunge, in virtü dell'art. 70 cod. proc. civ., l'obbligo dell'audizione in camera di consiglio del P. m., che, varia mente interpretato, trova, invece, la sua ragione nella
esigenza che il P. m. abbia sieura notizia di procedimenti che possano portare alia scoperta di fatti interessanti il suo
ufficio per violazione delle specifiche norme dalla legge stabilite per il funzionamento degli enti con personality
giuridica. Ciõ posto, chiara si staglia la sostanziale diver
sity dell'attivitä svolta dal P. m. nell'uno e nell'altro caso.
Nel primo, egli stesso assume l'iniziativa con pienezza di
poteri tanto che la legge stabilisce che le spese del proce dimento vanno poste a carico dell'ente soeiale medesimo.
Nel secondo caso, il P. m., pur concludendo, e malgrado ehe il suo intervento sia indispensabile, non ha carattere
preminente : cioe il P. m. si limita ad esprimere i! suo pa rere in ordine all'accoglimento o al rigetto della denuncia
del socio di minoranza e sui mezzi utili all'accertamento del
l'operato degli inquisiti, salvo ben inteso che non ritenga di far propria l'iniziativa, in quanto non sarebbe impedito all'esercizio di tale attivitä, primaria del difetto ab origine di una sua autonoma richiesta,
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