+ All Categories
Home > Documents > Sezioni unite civili; sentenza 4 aprile 1964, n. 733; Pres. Tavolaro P. P., Est. Bianchi d'Espinosa,...

Sezioni unite civili; sentenza 4 aprile 1964, n. 733; Pres. Tavolaro P. P., Est. Bianchi d'Espinosa,...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: ngophuc
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sezioni unite civili; sentenza 4 aprile 1964, n. 733; Pres. Tavolaro P. P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Criscuoli (concl. conf.); Soc. Lancia &c. (Avv. D'Audino) c. Finanze (Avv. dello Stato Vitucci) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 941/942-943/944 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155066 . Accessed: 24/06/2014 20:25 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Tue, 24 Jun 2014 20:25:38 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezioni unite civili; sentenza 4 aprile 1964, n. 733; Pres. Tavolaro P. P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Criscuoli (concl. conf.); Soc. Lancia & c. (Avv. D'Audino) c. Finanze (Avv.

Sezioni unite civili; sentenza 4 aprile 1964, n. 733; Pres. Tavolaro P. P., Est. Bianchi d'Espinosa,P. M. Criscuoli (concl. conf.); Soc. Lancia &c. (Avv. D'Audino) c. Finanze (Avv. dello StatoVitucci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 941/942-943/944Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155066 .

Accessed: 24/06/2014 20:25

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.14 on Tue, 24 Jun 2014 20:25:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezioni unite civili; sentenza 4 aprile 1964, n. 733; Pres. Tavolaro P. P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Criscuoli (concl. conf.); Soc. Lancia & c. (Avv. D'Audino) c. Finanze (Avv.

941 GIUiUSPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 942

rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liqui dazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione.

Ora, se si consideri che le suindicate prestazioni dovute in base agli statuti o ai contratti si limitano sempre a sosti tuire o a integrare quelle dovute a norma di legge, delle

quali non possono mai essere quantitativamente inferiori, deve riconoscersi che lo scopo istituzionale degli enti suindi cati ha, nella sua parte principale ed assistenziale, carat tere complementare e integrativo delle finalità di previ denza e di assistenza sociali la cui natura pubblica è univer salmente ritenuta per avere lo Stato, in adempimento del

precetto contenuto nell'art. 38 della Costituzione, reso

obbligatorio il conseguimento di esse mediante imposizione di particolari contributi e la creazione di appositi enti

pubblici destinati a realizzarle, come l'Ln.a.i.l., l'I.n.p.s., l'I.n.a.m.

Come è stato rilevato nella citata sentenza, il carattere di complementarietà dei fini degli istituti di patronato e di assistenza rispetto ai fini di previdenza e di assistenza

perseguiti dallo Stato trova conferma nel fatto che tali

istituti sono « integrati » dallo Stato, il quale provvede al loro finanziamento mediante una aliquota dei contributi

riscossi dagli enti che attuano le varie forme di previdenza sociale.

Ora, poiché il patronato A.c.l.i., organizzato dalle

associazioni cristiane lavoratori, è un ente di patronato e

di assistenza sociale la cui costituzione fu approvata con

decreto min. del 29 dicembre 1947 a norma del decreto

legisl. n. 804 dello stesso anno, il quale fu emanato allo

scopo di disciplinare giuridicamente l'attività degli istituti

di patronato, che, come il patronato A.c.l.i., già esistevano di fatto ed esercitavano le funzioni di patronato e assi

stenza dei lavoratori, nonché di quegli altri che avrebbero

potuto essere costituiti dalle associazioni dei lavoratori, non v'è dubbio che esso sia una persona giuridica pubblica.

Pertanto, il rapporto di impiego con il patronato A.c.l.i.

dedotto nel giudizio di merito dalla Gregori a fondamento

della domanda da lei proposta contro detto istituto, per il

pagamento di retribuzioni, è un rapporto di impiego pubblico e la giurisdizione sulla controversia relativa a tale rapporto

spetta in via esclusiva al Consiglio di Stato a norma del

l'art. 29, n. 1, del t. u. 26 giugno 1924 n. 1054.

Consegue che si deve accogliere il ricorso e dichiarare

la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Le spese di questo giudizio di cassazione possono essere

totalmente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 4 aprile 1964, n. 733; Pres.

Tavolaro P. P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M.

Criscuoli (conci, conf.) ; Soc. Lancia & c. (Avv. D'Au

dino) c. Finanze (Avv. dello Stato Vitucci).

(Gassa Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 1963, n. 151)

l)o<|iina—Applicazione di tariffa — Controversie —

Competenza del «(indice ordinario (E. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. ti. sul Consiglio di Stato, art. 26).

Rientra nella cognizione del giudice ordinario l'indagine intesa ad accertare se una determinata merce rientri in

una piuttosto che in altra voce della tariffa doganale. (1)

La Corte, ecc. — La questione, che viene oggi sottoposta all'esame di queste Sezioni unite, è stata già da queste

(1) In senso conforme, App. Torino 12 ottobre 1062, Foro

i,t., 1063, I, 1400, con ampia nota di richiami. La decisione, ora cassata, Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo

1003, n. 151, è riassunta nel Rep. 1063, voce Dogana, nn. 40, 41.

ultime risolta secondo la tesi sostenuta dalla società ricor rente (sentenza 27 ottobre 1959, n. 3124, Foro it., Eep. 1959, voce Dogana, n. 14), nè la diligente difesa dell'am ministrazione resistente prospetta argomenti nuovi, e tali da indurre a mutare orientamento.

Deve ritenersi perciò che i decreti di qualificazione

doganale delle merci importate, emessi dal ministro delle

finanze ai sensi degli art. 3 e 4 r. decreto 9 aprile 1911 n. 330 e successive modificazioni (decreti che, come del

resto non è contestato ormai da alcuna delle parti, non

possono essere considerati atti di natura giurisdizionale, ma atti amministrativi), siano soggetti a sindacato da parte del giudice ordinario, ai sensi degli art. 2 e 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, poiché essi incidono su diritti soggettivi del privato, e non su semplici interessi legittimi.

Accertare, infatti, se la merce importata, per i suoi

requisiti obiettivi, rientri nell'una o nell'altra voce della

tariffa doganale, approvata con legge, è questione che

riguarda, dato il carattere tipico nella previsione della

tariffa, che non lascia alcun margine di discrezionalità, l'accertamento di un presupposto di applicazione del

l'imposta ; della circostanza, cioè, se una merce debba

essere assoggettata al pagamento del tributo nella pre vista misura da una voce anziché da un'altra. E, com'è

chiaro, il provvedimento ministeriale che, in sede ammini

strativa, definisce la classificazione della merce, se erroneo — se cioè viziato da errata applicazione delle voci della

tariffa doganale — lede un diritto soggettivo, e non un sem

plice interesse legittimo, del contribuente : il diritto di

non essere tenuto al pagamento di un'imposta oltre i

limiti stabiliti dalla legge. In base a tali semplici considera

zioni, risulta fondata la tesi della ricorrente, secondo la

quale competente a sindacare la legittimità del provve dimento in questione è il giudice dei diritti, cioè l'autorità

giudiziaria ordinaria, e non il giudice degl'interessi, cioè

il Consiglio di Stato.

A tale conclusione non può opporsi la circostanza

che l'art. 26, 2° comma, del t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato prevede espressamente le « controversie doganali »,

disponendo (nel suo testo originario) che il ricorso in sede

giurisdizionale a detto organo di giustizia amministrativa

non è ammesso in tale materia, se non per incompetenza o eccesso di potere. Detto testo legislativo ha cessato di

avere efficacia, per tale parte, a seguito della decisione

della Corte costituzionale (27 giugno 1958, n. 40, Foro it.,

1958, I, 1400) che ne rilevò il contrasto con l'art. 113 della

Costituzione, e ne dichiarò pertanto l'illegittimità costitu

zionale per ciò che riguarda la negata ammissibilità del

ricorso anche per violazione di legge, contro provvedi menti riguardanti appunto le controversie doganali ; sì

che, anche per queste, il ricorso al giudice amministrativo

è ora ammissibile secondo la norma generale dell'art. 26, 1° comma, per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge. Ma l'avere l'art. 26, 2° comma, ricor

dato espressamente le controversie doganali, non significa che il legislatore abbia inteso sottrarre in ogni caso le que stioni relative a dette controversie alla cognizione del

l'autorità giudiziaria, per devolverle (anche se esse inve

stano, come nella specie, l'accertamento della violazione di un diritto soggettivo) al giudice amministrativo. In realtà (è da notare che la Corte costituzionale, nella de

cisione su ricordata, osservò che non rientrava nei poteri della Corte medesima stabilire se la competenza a giu dicare nelle decisioni ministeriali in materia di controversie

doganali spettasse al Consiglio di Stato ovvero al giudice

ordinario), il 2° comma dell'art. 26 va posto in relazione

col 1° comma, che regola la giurisdizione generale di legit timità del Consiglio di Stato, e la limita ai ricorsi aventi

per oggetto « un interesse ». In nulla la disposizione in esame

intese derogare al principio generale, stabilito dalla legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, in base al quale il giudice ordinario è giudice dei diritti, e quello amministrativo è giudice degl'interessi : essa in

tese solo limitare il ricorso al Consiglio di Stato ai soli vizi

di competenza o di eccesso di potere (e questa limitazione,

This content downloaded from 185.2.32.14 on Tue, 24 Jun 2014 20:25:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezioni unite civili; sentenza 4 aprile 1964, n. 733; Pres. Tavolaro P. P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Criscuoli (concl. conf.); Soc. Lancia & c. (Avv. D'Audino) c. Finanze (Avv.

943 PARTI-, PRIMA 944

come si è detto, non è più in vigore), per le controversie

doganali, ma sempre nel presupposto e per le ipotesi in

cui tali controversie avessero ad oggetto un interesse le

gittimo, non un diritto soggettivo del contribuente : com'è

invece, per le ragioni innanzi esposte, nella fattispecie che

forma oggetto dell'attuale controversia.

Le sopra esposte considerazioni, mentre da una parte consentono di respingere, come irrilevante, l'eccezione

di illegittimità costituzionale dell'art. 26, 2° comma, r.

decreto 26 giugno 1924 n. 1054 (eccezione proposta in ipotesi dalla ricorrente soltanto nella discussione orale per il

caso che detto articolo dovesse essere interpretato nel

senso di attribuire al Consiglio di Stato tutte le contro

versie doganali, anche se riguardino un diritto soggettivo) mostrano, d'altra, parte, come non sia pertinente il ri

chiamo, fatto dall'amministrazione resistente, ad altra de

cisione di queste Sezioni unite (1° febbraio 1961, n. 207, Foro it., 1961, I, 611). Con tale pronunzia, la Cassazione

ha ritenuto che debbano essere considerate questioni at

tribuite al giudice amministrativo — in quanto concernenti

interessi legittimi — le questioni in tema di accertamento

di valore delle merci ai fini dell'imposta doganale (nella

specie, si trattava di stabilire la riduzione di valore della

merce, zucchero, per essere queste avariate) ; e, com'è

chiaro, la fattispecie era del tutto diversa da quella ora in

esame, trattandosi in quel caso di un giudizio di estima

zione, con largo margine di discrezionalità.

Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui, invece, si

tratti di accertare se una merce debba essere classificata

in una voce piuttosto che i ì un'altra della tariffa doganale, e cioè se sussista uno dei presupposti di legge per l'impo sizione di un tributo, ricorre una questione che, come si

è detto, indubbiamente incide su un diritto soggettivo del contribuente.

Competente a sindacare la legittimità del provvedi mento ministeriale de quo è perciò certamente l'autorità

giudiziaria ordinaria. Il ricorso della società Lancia va

accolto, cassandosi di conseguenza, per difetto di giuris dizione, l'impugnata decisione del Consiglio di Stato.

La Corte ritiene, in considerazione della particolare natura della controversia, che concorrono giusti motivi

per compensare tra le parti le spese, sia del giudizio innanzi

al Consiglio di Stato, sia del giudizio di cassazione.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 2 aprile 1964, n. 719 ; Pres. La

Via P., Est. Restaino, P. M. Gentile (conci, conf.) ;

Paparella (Avv. Cabadonna) c. Paparella (Avv. Ma

grone).

(Cassa App. Bari 4 aprile 1961)

Scrittura — Forma scritta necessaria — Sottoscri zione «li una sola «Ielle parti — Inievirazione (lei

requisito di l'orma — Condizioni.

In caso di forma scritta necessaria, la scrittura privata, benché sottoscritta da una sola delle parti, deve ritenersi valida

qualora V altra manifesti, in modo espresso o tacito, di volersene valere mediante un atto scritto e prima della re voca del consenso da parte del contraente f irmatario. (1)

(1) La manifestazione della volontà di valersi della scrit tura non sottoscritta è atta a perfezionarla, semprechè il giudice di merito abbia insindacabilmente accertato che non vi sono state modificazioni nell'originali! rapporto (Cass. 25 giugno 1963, n. 1720, Foro it., Rep. 1963, voce Scrittura, n. 12) e pur ché la parte che aveva sottoscritto l'atto non abbia revocato il proprio consenso : Cass. 24 marzo 1961, n. 661, 7 dicembre 1961, n. 2777, 18 luglio 1961, n. 1741, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 23-26 ; App. Cagliari 3 maggio 1957, id., Rep. 1960, voce cit., n. 21 ; Cass. 31 ottobre 1958, n. 3593, 28 novembre 1958, n. 3816, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 37-42.

La Corte, ecc. — Con l'unico mezzo di annullamento la

ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del

l'art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all'art. 1325, nn. 1 e 4,

1350, n. 12, e 1967 cod. civ. e deduce che la corte di merito,

pur avendo ritenuto che la scrittura privata di transazione

sottoscritta da tutte le parti contraenti, tranne che da

Anna e Grazia Paparella, per le quali appariva apposto un

crocesegno, era per ciò invalida, involgendo un contratto

per il quale era richiesta la forma scritta ad substantiam, avrebbe attribuito efficacia equipollente della mancata

prestazione di consenso scritto delle due contraenti non

firmatarie alla produzione in giudizio del documento, av

venuta dopo che la Paparella Laura, instaurando il giudizio diretto a far valere i propri diritti ereditari, aveva in tal

modo revocato il proprio consenso.

La censura appare fondata.

Come questa Corte ha avuto più volte occasione di

avvertire, l'autografia della sottoscrizione costituisce l'ele

mento indispensabile perchè la scrittura sia valida ed oper rativa, e non può essere sostituita da equipollenti, tanto

meno dal crocesegno quando anche apposto alla presenza di testimoni ; è tuttavia consentito al contraente, che non

ha sottoscritto, di manifestare il proprio consenso al con

tenuto negoziale dell'atto mediante la produzione in giu dizio della scrittura, della quale dichiari di volersi avvalere,

sempre che l'altra parte, che ha sottoscritto non abbia vali

damente receduto dalla propria dichiarazione prima che il documento sia stato presentato.

Nella specie, la sentenza impugnata, interpretando il

contenuto dell'atto di appello che la Paparella Laura aveva

proposto sul riflesso dell'errata interpretazione e della ine

La revoca non può però dedursi dal mero rifiuto di adem

piere l'obbligazione assunta : Cass. 5 luglio 1963, n. 1807, id., Rep. 1963, voce cit., n. 11.

Secondo Pret. Macomer 15 novembre 1958 (id., Rep. I960, voce cit., n. 24) la esecuzione di un contratto a prestazioni cor rispettive per il quale si richiede la, forma scritta ad substantiam, può validamente supplire alla mancanza di sottoscrizione di una delle parti, qualora l'esecuzione risulti dallo scritto e sia stata contessale ad esso. Contra Cass. 2 novembre 1959, n. 3234 {id., Rep. 1959, voce cit., n. 10) ha ritenuto che quando la forma scritta sia richiesta ad substantiam l'esecuzione del contratto da parte del contraente, che non lo abbia sottoscritto, non eli mina la nullità derivante dall'inosservanza della forma.

Sul valere dell'esibizione in giudizio della scrittura sotto scritta solo dalla controparte, quale equivalente della propria sottoscrizione, vedi Cass. 5 luglio 1963, n. 1807, cit.; 23 marzo 1963, n. 720, id., Rep. 1963, voce cit., n. 13 ; 6 giugno 1962, n. 1371, 25 luglio 1962, n. 2101, 24 luglio 1962, n. 2082, App. Cagliari 30 giugr.o 1961, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 29-31 bis ; Trib. Rossano 21 giugno 1959, id., Rep. I960, voce cit., n. 23 ; Cass. 25 novembre 1959, n. 3462, id., Rep. 1959, voce cit., n. 13; 1° febbraio 1957, n. 381, id., 1058, I, 428, con nota di richiami.

Negano che valga a supplire alla mancata sottoscrizione la produzione in giudizio della scrittura ad opera degli eredi del contraente non sottoscrittore: Cass. 24 agosto 1961, n. 2000, App. Palermo 14 marzo 1961, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 27, 28 ; App. Firenze 23 gennaio 1959, id., Rep. 1959, voce cit., n. 14 ; Cass. 4 giugno 1958, n. 1870, id., Rep. 1958, voce cit.. n. 46.

Sul valore della sottoscrizione dell'analfabeta e del croce segno, cfr. Cass. 10 febbraio 1958, n. 413, 1° marzo 1958, n. 691, App. Palermo 28 giugno 1957, App. Catania 20 luglio 1957, App. Roma (senza data), id., Rep. 1958, voce cit., nn. 27-35 ; Cass. 11 gennaio 1851, n. 45, id., 1952, I, 71, con nota di G. Sto r,fi.

Nel senso che la esibizione in giudizio del documento di ratifica della dichiarazione di riscatto di fondo enfiteuti.o, espressa da rappresentante privo di poteri, non costituisce mezzo idoneo a portare detta ratifica a notizia del concedente, non costituitosi in giudizio personalmente, Cass. 7 marzo 1963,n. 545, id., 1963, I, 1767, con osservazioni adesive di G. Stolfi.

In dottrina si legga Mirabelli, sub art. 1350, in Commen tario del cod. civ. ; D'Orazi Flavoni, Autografia, voce della Enciclopedia del diritto, 1959, IV, pag. 335 ; Serra, Mancanza di sottoscrizione, produzione in giudizio ed esecuzione della scrit tura privata (nota a Pret. Macomer 15 novembre 1958, cit.), in Bass. giur. sarda, 1960, 363.

This content downloaded from 185.2.32.14 on Tue, 24 Jun 2014 20:25:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended