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sezioni unite civili; sentenza 8 giugno 1987, n. 5012; Pres. Brancaccio, Est. Nocella, P.M. Virgilio...

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sezioni unite civili; sentenza 8 giugno 1987, n. 5012; Pres. Brancaccio, Est. Nocella, P.M. Virgilio (concl. conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Cimatti (Avv. Barcellona), Regione Lazio; Cimatti c. Min. tesoro, Regione Lazio. Conferma Trib. Roma 24 novembre 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1719/1720-1723/1724 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178609 . Accessed: 25/06/2014 00:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 25 Jun 2014 00:16:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 8 giugno 1987, n. 5012; Pres. Brancaccio, Est. Nocella, P.M.Virgilio (concl. conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Cimatti (Avv. Barcellona),Regione Lazio; Cimatti c. Min. tesoro, Regione Lazio. Conferma Trib. Roma 24 novembre 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1719/1720-1723/1724Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178609 .

Accessed: 25/06/2014 00:16

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1719 PARTE PRIMA 1720

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 8 giu

gno 1987, n. 5012; Pres. Brancaccio, Est. Nocella, P.M. Vir

gilio (conci, conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c.

Cimatti (Aw. Barcellona), Regione Lazio; Cimatti c. Min.

tesoro, Regione Lazio. Conferma Trib. Roma 24 novembre 1984.

Sanità pubblica — Disciolti enti mutualistici — Rapporti obbli

gatori pregressi — Successione — Legittimazione passiva —

Fattispecie (L. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio

sanitario nazionale, art. 10, 51, 65, 66, 67, 68, 77; 1. 29 giugno 1977 n. 349, norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la sti

pulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario

in relazione alla riforma sanitaria, art. 2, 3; 1. 8 agosto 1980

n. 441, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° lu

glio 1980 n. 285, concernente la disciplina transitoria delle fun

zioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali, art. 11; 1. reg. Lazio 28 gennaio 1980 n. 10, norme transitorie per la

costituzione e il funzionamento delle unità sanitarie locali, art. 3).

Nelle controversie concernenti il pagamento dei debiti dei sop

pressi enti mutualistici per l'attività di assistenza sanitaria, ma

turati nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 1979 e il 1° luglio 1980, la legittimazione passiva spetta all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Roma,

depositato il 26 giugno 1981, il dott. Felice Cimatti conveniva

in giudizio l'E.n.p.a.s., ed altri enti mutualistici, dei quali era

stato medico specialista convenzionato, e la regione Lazio, per ottenere la corresponsione di quanto dovuto a titolo di maggiora zione dei compensi, a norma dell'art. 13 dell'accordo collettivo

nazionale del 27 febbraio 1980, per prestazioni professionali ese

guite nel 1979 e nei primi due mesi del 1980, oltre rivalutazione

monetaria ed interessi legali. Con sentenza del 9 dicembre 1981, resa anche nei confronti

del ministero del tesoro - ufficio liquidazioni, subentrato ai di

sciolti enti mutualistici, l'adito pretore dichiarava il difetto di le

gittimazione passiva della regione Lazio, mentre accoglieva la

domanda nei confronti del ministero del tesoro.

A seguito di appello principale del ministero del tesoro e inci

dentale dell'attore, resistiti entrambi dalla regione Lazio, il Tri

bunale di Roma con sentenza del 24 novembre 1984 confermava

la pronuncia di primo grado. Per quanto ne interessa il giudice d'appello osservava: in ordi

ne ai crediti azionati, che riguardano il 1979 ed i primi due mesi

del 1980, passivamente legittimato è il ministero del tesoro-ufficio

liquidazioni, in quanto subentrato per la legge (art. 77, 3° com

ma, 1. n. 833 del 1978), istitutiva del servizio sanitario nazionale, nelle gestioni di liquidazione dei disciolti enti mutualistici. Que sti, infatti, hanno continuato a prestare l'assistenza sanitaria, at

traverso l'opera dei commissari liquidatori, fino alla data (3 luglio 1980) di entrata in vigore del d.l. 1° luglio 1980 n. 285, converti to in 1. 8 agosto 1980 n. 441, che testualmente sancisce all'art. 1: «l'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai com

missari liquidatori di cui alla 1. 29 giugno 1977 n. 349, cessa dalla entrata in vigore del presente decreto». Dopo tale data l'assisten za sanitaria è stata assunta dalle U.s.l.

(1) Successivamente alla richiamata Cass. 19 novembre 1986, n. 6819, Foro it., 1987, I, 373, con indicazione di ulteriori precedenti (ai quali adde la nota di M. Grossi a Cass. 7 febbraio 1986, n. 787, in questo fascicolo, I), conforme all'orientamento seguito dalle sezioni unite, si è

espressa nel senso propugnato da queste ultime anche Cass. 1° dicembre 1986, n. 7090, id., Mass., 1222.

Con sentenza 8 gennaio 1987, n. 19, id., 1987, 373, la Cassazione ha dichiarato di ribadire, con riferimento a soppresso ente ospedaliero della

regione Lazio, la linea di tendenza, enunciata dalla precedente Cass. 23 marzo 1985, n. 2087, id., 1985, I, 2183, con nota di M. Grossi, ed ha riconosciuto la legittimazione passiva, in ordine ai rapporti e alle obbliga zioni assunti dall'ente anteriormente al 1° gennaio 1980, al comune terri torialmente competente sul rilievo che «il coordinamento dell'art. 66 1. n. 833 del 1978 con l'art. 3, 2° comma, 1. reg. Lazio n. 10 del 1980 evidenzia che la «contabilità-stralcio» è assunta dal comune nella qualità di soggetto cui sono per legge trasferiti tutti i rapporti attinenti al pre gresso esercizio dell'assistenza sanitaria da parte degli enti ospedalieri, venendo cosi a configurare non un'eccezione al trasferimento stesso, ma 10 strumento mediante il quale sono gestite le attività e passività scaturen ti da detti rapporti».

11 Foro Italiano — 1987.

Esula invece la legittimazione passiva della regione Lazio in

quanto questa a norma dell'art. 52 1. n. 833 del 1978 ha assunto

soltanto l'onere del finanziamento del servizio sanitario nazionale

fin dal 1° gennaio 1979, mentre le funzioni del servizio stesso

sono state esercitate dagli enti mutualistici, poi disciolti, fino al

trasferimento delle funzioni stesse alle U.s.l. (4° comma dell'art.

52 citato). Esula del pari la legittimazione passiva delle unità sanitarie lo

cali, in quanto i crediti azionati riguardano i periodi di tempo nei quali le medesime non erano ancora subentrate agli enti mu

tualistici nella gestione dell'assistenza sanitaria.

In ordine alla condanna al risarcimento dei danni da svaluta

zione monetaria non v'è motivo di discostarsi dalla giurispruden za della Corte suprema, che ha ritenuto applicabile l'art. 429, 3° comma, c.p.c., ai rapporti di lavoro parasubordinato, tra i

quali va compreso quello dei medici convenzionati esterni.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione

il ministero del tesoro-ufficio liquidazioni, formulando due moti

vi di annullamento. L'intimato Cimatti resiste con controricorso

e, contestualmente, propone ricorso incidentale condizionato, af

fidato ad un solo motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. La regione Lazio non si è costituita.

Motivi della decisione. — Deve essere preliminarmente dispo sta la riunione dei ricorsi, principale e incidentale condizionati,

proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando viola

zione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 e 5 1. 29

giugno 1977 n. 349, 5, 2° comma, 1. n. 29 febbraio 1980 n. 33,

10, 51, 52, 61, 77 1. 23 dicembre 1978 n. 833, 8 1. 8 agosto 1980

n. 441, 1 1. 27 giugno 1981 n. 331) in relazione all'art. 360, n.

3, c.p.c., il ministero ricorrente censura la sentenza impugnata

per aver affermato la propria legittimazione passiva ad agire, seb

bene dal ló gennaio 1979, la competenza in materia di assistenza

sanitaria fosse stata trasferita dagli enti mutualistici alla regione e alle U.s.l. (art. 51 1. n. 833 del 1978), anche se, limitatamente

al 1979, le regioni fossero transitoriamente autorizzate (art. 52

della stessa legge), in attesa della costituzione delle U.s.l., ad ero

gare le prestazioni avvalendosi delle strutture degli enti mutuali

stici in liquidazione, che agivano, tuttavia, in nome e per conto

del servizio sanitario nazionale: pertanto soltanto le partite credi

torie e debitorie, maturate dagli enti mutualistici entro il 31 di

cembre 1978, sono state assunte dallo speciale ufficio liquidazione del ministero del tesoro, restando, invece, a carico delle strutture

del servizio sanitario nazionale le partite relative a periodi succes

sivi. Conforta tale tesi la ratio legis, dalla quale si evince che

dal 1° giugno 1979 la gestione di liquidazione sia incompatibile con qualsiasi attività del servizio sanitario nazionale e l'utilizza

zione delle strutture dei soppressi enti mutualistici non possa che

avvenire non solo a spese ma anche in nome e per conto dei

soggetti chiamati a gestire il servizio, sia la ricostruzione storico

sistematica della produzione legislativa in materia, senza che ab

bia contraria rilevanza la prosecuzione dell'attività di liquidazio ne degli etni mutualistici fino al 31 dicembre 1980 (1. 8 agosto 1980 n. 441) e poi fino al 30 giugno 1981 (1. 27 giugno 1981 n. 331), in quanto, dal 1° gennaio 1979 tale attività è riferibile a finalità del tutto estranee ai compiti dello speciale ufficio liqui dazioni del ministero del tesoro, e, peraltro, dette gestioni sono

state obbligate, per gli esercizi finanziari 1979 e 1980, a dare con

to separato in base alla 1. n. 833 del 1978.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa appli cazione della circolare 26 giugno 1980, n. 31 della regione Lazio

o, in alternativa, vizio di motivazione, il ministero ricorrente cen

sura la sentenza impugnata per aver affermato la legittimazione

passiva del ministero stesso, sebbene, nel periodo compreso la

la data di entrata in vigore della riforma sanitaria (1° gennaio

1979) e quella (1° luglio 1980) di trasferimento delle funzioni alle

U.s.l. (di cui alla circolare menzionata), la regione avesse provve duto al finanziamento delle spese sanitarie degli enti mutualistici, attraverso la quota, ad essa spettante, del fondo sanitario nazio nale: in detto periodo gli enti mutualistici hanno continuato a

svolgere attività di assistenza sanitaria, ma la regione, alla quale erano già state trasferite le relative funzioni amministrative (1. 349 del 1977), ha provveduto, tuttavia, a pagare i compensi per le prestazioni sanitarie e ad impartire le disposizioni del caso.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per le loro correlazioni logiche, sono infondati.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La questione della legittimazione passiva nelle controversie, aven ti per oggetto il pagamento dei debiti dei soppressi enti mutuali stici inerenti all'attività di assistenza sanitaria e maturati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria e quella del trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle U.s.l. — periodo in cui l'attività anzidetta è stata svolta in via transito ria dai commissari liquidatori degli stessi enti, restando alle re

gioni affidati compiti d'indirizzo, coordinamento e finanziamento — ha dato luogo a discordi decisioni della sezione lavoro ed alla

conseguente assegnazione di questo ricorso alle sezioni unite. Già la sentenza n. 787/86 (Foro it., Mass., 151), dopo aver

affermato che nel predetto periodo l'attività di assistenza sanita ria e le relative posizioni debitorie sono imputabili agli enti mu tualistici in liquidazione, agenti attraverso i loro commissari, e che nell'azione di questi ultimi si deve distinguere un'attività ine rente alla vera e propria liquidazione (avente per oggetto beni e rapporti estranei all'assistenza sanitaria) da un'attività transito ria a tale assistenza relativa, aveva per completezza anticipato che soltanto alla prima di queste attività e cioè alle «gestioni di

liquidazione», non chiuse nel prescritto termine, si riferisce l'art. 77 1. n. 833/78, che prevede l'assunzione della liquidazione stessa da parte dell'ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro, di cui alla 1. 4 dicembre 1956 n. 1404. Successive pronunce (v. sent. n. 6057/86, ibid., 1045; n. 5041/86, ibid., 896), riprenden do la distinzione tra attività di liquidazione e gestione transitoria dell'assistenza sanitaria ad opera dei commissari, sono quindi giun te alla conclusione che la legittimazione passiva nelle controversie aventi per oggetto debiti assunti dall'ente mutualistico in relazio ne alla gestione transitoria anzidetta spetta alle U.s.l., quali aven ti cause dell'ente soppresso, non già al ministero del tesoro - ufficio

liquidazioni. A quest'ultimo ufficio si dovrebbero, infatti, intendere trasfe

rite soltanto le attività e le situazioni giuridiche attinenti all'indi vidualità ed alle attività patrimoniali dell'ente soppresso, nonché le situazioni residuali della gestione amministrativa-contabile e fi nanziaria espletata dai commissari liquidatori; mentre la questio ne del se il concreto rapporto debba essere trasferito alla U.s.l., dovrebbe essere risolta sulla base dell'inerenza del rapporto stes so all'attività di assistenza sanitaria, inerenza indubbiamente sus sistente quanto ai rapporti di parasubordinazione con i medici

convenzionati, tanto che questi rapporti, ai sensi del 3° comma dell'art. 65 1. n. 833/78, passano alla U.s.l., cui, quanto meno

per i rapporti ad essa trasferiti e per gli altri che le sono espressa mente imputati (ad es. art. 28, 41, 44, 50 1. cit.), non può essere disconosciuta la soggettività giuridica e la capacità anche proces suale (v. Corte cost. n. 245/84, id., 1985, I, 14; e, per tutte, sez. un. n. 3103/86 e n. 1561/86, id., Mass., 364, 280).

Un antitetico indirizzo, pur muovendo dalla comune premessa

dell'originaria imputazione dell'obbligazione controversa all'ente

mutualistico, perviene alla conclusione che, ai sensi dell'art. 77, 3° comma, 1. n. 833/78, la relativa passività forma oggetto della

gestione di liquidazione dell'ente, assunta, nei congrui casi, dal l'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, cui spetta, dunque, la legittimazione passiva alle relative controversie (v. sent. n.

2855/86 e n. 4516/86, id., Mass., 498, 799; n. 6819/86, id., 1987, I, 373; n. 4614/86, id., Mass. 817).

Dopo aver individuato i tratti salienti della disciplina concer

nente il passaggio dal vecchio al nuovo regime, l'orientamento in esame esclude che essi consentano di configurare un'esclusiva ed immediata successione delle regioni o degli altri organi prepo sti al servizio sanitario nazionale, in tutti i rapporti originaria mente formatisi con gli enti e le gestioni soppresse. Rilevato che

tra la soppressione delle preesistenti strutture e la costituzione delle U.s.l. si inserisce la fase affidata ai commissari liquidatori e caratterizzata dalla coesistenza di compiti di liquidazione e di

compiti di amministrazione temporanea anche del servizio di as

sistenza sanitaria (art. 2 e 3 1. n. 349/77), le anzidette decisioni

considerano che di un siffatto congegno non vi sarebbe stato bi

sogno se il legislatore avesse voluto una pura e semplice succes

sione fra enti o, al contrario, una netta censura fra vecchio e

nuovo regime; soluzioni, queste, entrambe inaccettabili, perché la prima, oltre ad addossare agli organi del nascente servizio sa

nitario il peso dei debiti delle pregresse gestioni mutualistiche, avrebbe vulnerato l'autonomia legislativa, amministrativa e finan

ziaria delle regioni, garantita dall'art. 117 Cost., mentre la secon

da avrebbe, per un verso, interrotto l'erogazione dell'assistenza

sanitaria e, per altro verso, avrebbe pregiudicato i diritti acquisiti

Il Foro Italiano — 1987.

dall'ingente massa del personale degli enti disciolti. Fu scelta per ciò una soluzione intermedia ed i rapporti giuridici relativi all'at

tività di assistenza sanitaria vennero attribuiti tutti alle U.s.l., cui furono perciò imputati sia i rapporti esterni con gli utenti del servizio, sia quelli interni, relativi al personale ed ai beni; ma dei crediti e dei debiti derivati da tali rapporti fu disposta la liquidazione, se sorti prima della gestione commissariale, e la riscossione o il pagamento, ad opera dei commissari, se sorti du rante la loro gestione.

Terminata la fase di transizione, o per la costituzione delle U.s.l., o per la scadenza del termine finale, e venute così meno le gestio ni commissariali, si deve ritenere — sempre secondo l'orienta mento in esame — che, pur in mancanza di un'esplicita disposizione al riguardo, i debiti maturati prima o nel corso delle

gestioni commissariali dovessero essere comunque assunti dall'uf ficio liquidazioni del ministero del tesoro; e ciò sia in coerenza con i principi informatori della disciplina transitoria, sia perché la regola dettata dal 4° comma dell'art. 77 1. n. 833/78 (obbligo per i commissari di consegnare al predetto ufficio «tutte le attivi tà esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro gestione») ha carattere generale e riguarda anche la cessazio ne della gestione transitoria dell'assistenza sanitaria, sia, infine,

perché l'art. 11 d.l. n. 285 del 1980 ha disposto, senza fare distin zioni di sorta, per «la prosecuzione delle operazioni di liquidazio ne» da parte dell'ufficio.

Ritiene il collegio che questo secondo orientamento debba esse re condiviso.

La pur corretta distinzione tra attività di liquidazione e attività di gestione transitoria dell'assistenza sanitaria, affidata dalla leg ge ai commissari liquidatori, di per sé non risolve, infatti, il pun to essenziale della questione in esame, che è quello di verificare se il trasferimento alle U.s.l. dei rapporti giuridici inerenti all'at

tività di assistenza sanitaria necessariamente implichi — giusta quanto il primo indirizzo giurisprudenziale gratuitamente ritiene — il passaggio all'avente causa delle passività pregresse, cui gli anzidetti rapporti trasferiti hanno dato origine.

Ora se è vero che, in tema di successione (anche parziale) tra enti pubblici, esiste, secondo la più autorevole dottrina, una re

gola generale secondo cui l'ente subentrante succede in univer sum ius e quindi in tutte le situazioni giuridiche facenti capo all'altro ente (eventualmente nei soli limiti del settore parzialmen te trasferito), parimenti certo è che tale regola è applicabile solo in mancanza di disposizioni specifiche che diversamente dispon

gano e che, in particolare, si limitino a porre in essere una «suc

cessione a titolo particolare» in specifici rapporti, i quali — per il principio di irretroattività dei fatti giuridici — passano all'a vente causa nello stato in cui attualmente si trovano e, quindi, senza quei diritti ed obblighi che, pur originati dal rapporto, si

sono ormai da esso separati, entrando a far parte del restante

patrimonio del dante causa; patrimonio unitariamente soggetto alla procedura di liquidazione che sia stata eventualmente dispo sta. Nella specie, la disciplina transitoria adottata rende sicura

mente inconfigurabile una, sia pure parziale, successione a titolo

universale: l'art. 65, 3° comma, 1. n. 833/78 si limita infatti a

prevedere il trasferimento ai comuni, competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle U.s.l., di beni e attrezzature degli enti mutualistici soppressi, destinati prevalentemente ai servizi sa

nitari, nonché il «trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi

alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie

locali». Le ragioni di questa speciale disciplina sono state, come

si è visto, già poste in luce dalle decisioni cui si presta adesione, ed è indubbio che, nonostante i temperamenti adottati per evitare

una brusca censura tra vecchio e nuovo sistema, lo strumento

prescelto è stato quello della soppressione degli enti mutualistici

mediante liquidazione (di per sé escludente una successione in

universum ius; v. in argomento, sent. n. 5971/83, id., Rep. 1983, voce Amministrazione dello Stato, n. 140) anche in considerazio

ne del fatto che tra enti mutualistici e nuovi organi del servizio

sanitario non sussisteva nemmeno identità di scopi, posto che l'art.

10 della ripetuta 1. n. 833/78 attribuisce al servizio sanitario na

zionale «la gestione unitaria della tutela della salute» e quindi una finalità ben più lata rispetto a quella propria dell'assicurazio

ne sociale contro il rischio di malattia, garantito dal sistema mu

tualistico.

Una volta esclusa la configurabilità di una successione univer

sale, è perciò del tutto conforme ai principi, oltre che agli eie

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1723 PARTE PRIMA 1724

menti della specifica disciplina legale posti in rilievo dalle citate

sentenze n. 4516 e n. 6819 del 1986, la negazione che il trasferi

mento alle U.s.l. dei rapporti giuridici inerenti alla assistenza sa

nitaria abbia comportato anche il passaggio alle stesse U.s.l. delle

relative passività (ed attività) pregresse, già separate dagli anzi

detti rapporti ed entrate a far parte del restante patrimonio del

l'ente mutualistico, e come tali rientranti nella unitaria e globale attività di liquidazione dello stesso patrimonio, affidata dalla leg

ge, senza distinzioni di sorta, prima ai commissari liquidatori, e poi eventualmente, a far tempo dal 1° luglio 1981, al ministero

del tesoro-ufficio liquidazioni. Si deve infine rilevare che tale soluzione è coerente con quella

in cui questa suprema corte è pervenuta con riferimento alle atti

vità e passività dei soppressi enti ospedalieri della regione Lazio, relativamente alle quali la legittimazione è stata riconosciuta al

comune territorialmente competente, ma in quanto affidatario di

quella «gestione stralcio» che la stessa 1. reg. 28 gennaio 1980

n. 10, all'art. 3 considera alternativa rispetto alle equipollenti «ge stioni di liquidazione del ministero del tesoro» (v. sent. n. 2087/85, id., 1985, I, 2183). (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 maggio

1987, n. 4422; Pres. Nocella, Est. O. Fanelli, P. M. Benanti

(conci, conf.); Soc. B.M. (Avv. Lavagnini) c. I.n.p.s. (Avv.

Romoli, Ponzo). Cassa Trib. Massa 22 febbraio 1985.

Previdenza sociale — Contributi al fondo impiegati imprese di

spedizione e marittime — Natura — Assoggettabilità a contri

buzione previdenziale — Esclusione — Legge di interpretazione autentica — Retroattività — Questione infondata di costituzio

nalità (Cost., art. 101, 104; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza

sociale, art. 12; 1. 26 aprile 1985 n. 155, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° marzo 1985 n. 44, recante proro

ga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contri

butivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia

previdenziale, art. 1).

I contributi previdenziali per gli impiegati dovuti al «fondo na

zionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedi zione e agenzie marittime» sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale, giusto quanto disposto dalla I. n. 155/85 che interpreta l'art. 12 l. n. 153/69, con efficacia retroattiva non contrastante con gli art. 101 e 104, 1° comma, Cost. (1)

(1) I. - Sul concetto di retribuzione assoggettabile a contribuzione pre videnziale ai sensi dell'art. 12 1. n. 153/69 (anche in riferimento alla pre vigente normativa di cui all'art. 27 d.p.r. n. 797/55), v. Cass. 2 ottobre

1985, n. 4777 ed altre, Foro it., 1986, I, 104, con nota di richiami, cui adde T.A.R. Campania, sez. I, 18 ottobre 1985, n. 1019, id., 1985, III, 78, e Pret. Pisa 28 settembre 1983, id., 1984, I, 884, con nota di richiami; Cass. 1° febbraio 1985, n. 664 e 28 gennaio 1985, n. 451, id., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, nn. 274, 276, e in Giust. civ., 1985, I, 2778, con nota di Guarnieri, e ibid., 2297; sulla problematica della individua zione del concetto generale di retribuzione imponibile, Cass. 25 giugno 1986, n. 4230, Foro it., Mass., 742; 27 maggio 1986, n. 3556, ibid., 630

(con riferimento al diverso regime di cui al d.p.r. 797/55); Trib. Pisa 25 settembre 1984, id., 1984, I, 2590, con nota di richiami, cui adde, in dottrina, Marra, La retribuzione ai fini previdenziali - Punto d'inci denza contributivo, in Impresa, 1985, 1817; Persiani, Retribuzione e pre videnza secondo la legge e contratto, in Giur. it., 1984, IV, 88.

II. - Nel campo della assoggettabilità a contribuzione delle somme ver sate a fondi di previdenza aziendali e/o integrativi, previsti per contratto o per legge, prima della disposizione interpretativa introdotta con la 1. n. 155/85, si riscontrava una prevalente posizione della giurisprudenza (con voci dissenzienti solo fra i giudici di merito) nel senso della natura retributiva delle erogazioni e della conseguente assoggettabilità alla con tribuzione previdenziale: Cass. 11 giugno 1986, n. 3877, Foro it., Mass., 679; 7 marzo 1986, n. 1546, ibid., 276; 22 novembre 1984, n. 6028, id., Rep. 1984, voce cit., n. 236; 13 marzo 1984, n. 1717, id., Rep. 1985, voce cit., n. 283; 22 giugno 1981, n. 4079, id., Rep. 1981, voce cit.,

Il Foro Italiano — 1987.

Motivi della decisione. — Premesso che, anche in considera

zione della (finalmente) promulgata 1. 26 aprile 1985 n. 155 che

interpreta l'art. 12 1. 30 aprile 1969 n. 153 proprio nel senso che

1 contributi (previdenziali) dovuti al fondo succitato sono esenti

da ogni altra contribuzione previdenziale, la sentenza impugnata è gravemente iniqua ed infondata già sulla base della normativa

vigente e delle argomentazioni tutte sostenute nei giudizi di meri

to, si deduce col primo motivo violazione dell'art. 12, 1° ed ulti

mo comma, 1. n. 153/69 in relazione ai contratti collettivi 25

gennaio 1936, 7 giugno 1937 e 11 novembre 1939, in vigore ai

sensi dell'art. 43 d.l. 23 novembre 1944 n. 369, nonché al d.p.r. 2 gennaio 1962 n. 426 (che recepisce il contratto collettivo 23

maggio 1958); insufficienza e contraddittorietà della motivazione

su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), in quanto il contri

buto del 2,50% versato al fondo, anche se calcolato sulle retribu

zioni erogate ai dipendenti impiegati non rientra nella retribuzione

che il lavoratore «riceve» dal datore di lavoro in denaro o in

natura, non venendo al lavoratore neppure indicato l'importo nella

prescritta busta-paga periodica di cui alla 1. 5 gennaio 1953 n.

4, ma potendone esso dedurre solo l'importo complessivo accan

tonare quando lo ottiene (alla fine del rapporto) dal fondo previ denziale già menzionato.

Col secondo motivo si deduce, oltre a ulteriori vizi di motiva

zione, violazione dell'art. 3 1. 31 marzo 1979 n. 92, il quale ine

quivocabilmente statuisce che i contributi devono essere versati

il 25° giorno successivo a quello del pagamento della retribuzio

ne: ragione per cui, semmai, l'I.n.p.s. avrebbe potuto pretendere i suoi contributi (su tale 2,50% versato dal datore di lavoro al

fondo) solo all'atto dell'effettiva percezione da parte del lavora

tore e sull'importo complessivo versatogli alla fine del rapporto di lavoro dal fondo predetto.

Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 12 1. n. 153/69, precisa che

anche le «prestazioni di previdenza ed assistenza» devono essere

calcolate sulle retribuzioni che il lavoratore «riceve» dal datore

di lavoro, laddove l'I.n.p.s. ha preteso la sua contribuzione, ma

non ha mai computato sulle sue prestazioni (ad es.: di malattia e per gravidanza) anche il detto 2,50%, e tanto meno ne ha tenu

to conto ai fini del calcolo delle pensioni dell'assicurazione gene rale invalidità vecchiaia e superstiti.

Infine, in violazione dell'art. 12 1. 153/69 in relazione all'art.

12, lett. a), d.p.r. n. 594/73, il tribunale per sostenere la sua

tesi osserva che da parte della B.M. s.p.a. sarebbe stato parifica tamente ammesso il carattere retributivo del contributo del 2,50%, trattenuto al lavoratore e versato al fondo, laddove, al contrario, si è sostenuto che anche questa quota contributiva a carico del

lavoratore è sempre stata ritenuta esente; e sebbene l'I.n.p.s. ne

abbia preteso l'assoggettamento ai suoi contributi, ciò non toglie che anche questa pretesa fosse destituita di fondamento, e co

munque ora sia senz'altro tale, poiché la 1. 26 aprile 1985 n. 155

conclama il carattere previdenziale dei contributi dovuti al fon

do, ovviamente comprendendovi anche quelli computati sul 2,50% trattenuto al lavoratore e accantonato presso il fondo; cosicché

l'I.n.p.s. dovrà dar corso alla restituzione di quanto illegittima mente preteso anche a carico dei lavoratori.

Ciò posto, non è concepibile la tesi (che l'I.n.p.s. sembra voler

sostenere) dell'irretroattività dell'interpretazione autentica posta dalla già citata 1. n. 155/85 (di conversione del d.l. 1° marzo 1985 n. 44, art. 1, 4° comma), tanto più che siffatta tesi implica la questione di costituzionalità dello stesso art. 12 1. n. 153/69 ove interpretato nel senso che anche i contributi previdenziali do vuti al fondo de quo dovevano essere comunque soggetti ai con tributi dovuti ad esso I.n.p.s. (per contrasto con gli art. 3, 36 e 38 Cost.).

n. 173 (con attenzione al diverso regime vigente sotto il d.p.r. 797/55); Pret. Alessandria 7 marzo 1979, id., 1980, I, 336, con nota di richiami; Cass. 12 novembre 1979, n. 5863, id., Rep. 1979, voce cit., n. 197; 14 dicembre 1978, n. 5980, ibid., n. 204; 22 aprile 1974, n. 1136, id., Rep. 1974, voce Lavoro (rapporto), n. 1001, e App. Ancona 27 marzo 1975, id., Rep. 1976, voce Previdenza sociale, n. 191 (sul fondo nazionale di previdenza delle imprese di spedizione e agenzie marittime); Cass. 8 giu gno 1977, n. 2361, id., 1978, I, 173, con nota di ulteriori richiami; con tra: Trib. Milano 8 maggio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 315; Pret. Torino 16 marzo 1981, id., Rep. 1982, voce cit., n. 194; Pret. Milano 4 settembre 1979, id., Rep. 1980, voce cit., n. 268; Trib. Milano 19 aprile 1979, ibid., n. 251, e 6 dicembre 1978, id., Rep. 1979, voce cit., n. 210.

Sui fondi integrativi di previdenza v. Cass. 16 giugno 1986, n. 4020, id., 1987, I, 874, con nota di richiami.

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