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sezioni unite civili; sentenza 9 agosto 2001, n. 10967; Pres. Vessia, Est. Vitrone, P.M. Lo Cascio...

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Page 1: sezioni unite civili; sentenza 9 agosto 2001, n. 10967; Pres. Vessia, Est. Vitrone, P.M. Lo Cascio (concl. diff.); Vanaria (Avv. Scillia) c. Consiglio dell'ordine degli avvocati di

sezioni unite civili; sentenza 9 agosto 2001, n. 10967; Pres. Vessia, Est. Vitrone, P.M. Lo Cascio(concl. diff.); Vanaria (Avv. Scillia) c. Consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina e altro.Conferma Cons. naz. forense 15 dicembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 101/102-107/108Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197717 .

Accessed: 25/06/2014 02:37

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato

a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trat

tamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il mini

stero del tesoro, l'Inpdap e l'Istituto postelegrafonici in misura

proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'ammini

strazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste

italiane».

In relazione a questa previsione (applicabile nel caso di spe cie, in considerazione della data di cessazione del rapporto di

lavoro dell'attuale resistente) di un onere economico dello Stato

per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il

presupposto per l'attribuzione della cognizione alla giurisdizio ne alla Corte dei conti, in relazione al principio di cui all'art. 13

r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (recante approvazione del t.u. delle

leggi sulla Corte dei conti), secondo cui la stessa corte «giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico

dello Stato», e all'art. 62 dello stesso testo unico, secondo cui

«contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a

carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla

competente sezione della corte».

Va dunque accolto il motivo di ricorso, con cui si censura la

sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente nella specie la

giurisdizione del giudice ordinario; la stessa sentenza deve esse

re cassata senza rinvio, restando assorbito il motivo residuo, con

dichiarazione, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., della giurisdizione della Corte dei conti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 9

agosto 2001, n. 10967; Pres. Vessia, Est. Vitrone, P.M. Lo

Cascio (conci, diff.); Vanaria (Avv. Scillia) c. Consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina e altro. Conferma Cons,

naz. forense 15 dicembre 2000.

Procedimento civile — Procura alle liti — Mancanza — Atto

introduttivo del giudizio sottoscritto anche dalla parte —

Irrilevanza (Cod. proc. civ., art. 83).

La sottoscrizione della parte e del difensore in calce all'atto

introduttivo del giudizio non denota la volontà della prima di

conferire la procura alle liti al secondo, a nulla rilevando che

l'avvocato sia stato indicato quale difensore della parte nel

l'intestazione dell'atto. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 luglio 2001, n. 9596; Pres. Ianniruberto, Est. Mammone, P.M. Na

poletano (conci, conf.); Soc. Conceria Negro (Avv. Petrini,

(1) Le sezioni unite, chiamate a pronunciarsi ratione materiae e non

per comporre un contrasto giurisprudenziale, perdono un'occasione più che propizia (nella specie, l'avvocato era stato indicato quale difensore

della parte nell'intestazione del ricorso) per confermare il consolidato

orientamento della Suprema corte, secondo il quale la sottoscrizione

dell'atto introduttivo posta in essere dalla parte e dal difensore può senz'altro rivelare sia la volontà della prima di conferire la procura alle

liti sia quella del secondo di certificare l'autografia della firma e di

sottoscrivere l'atto (Cass. 2 ottobre 1996, n. 8620, Foro it., Rep. 1996, voce Procedimento civile, n. 97; 20 maggio 1991, n. 5683, id., Rep. 1991, voce cit., n. 68; 3 settembre 1990, n. 9108, id.. Rep. 1990, voce

cit., n. 119; 9 agosto 1990, n. 8098, ibid., n. 120; 7 luglio 1981, n.

4440, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 62).

Il Foro Italiano — 2002.

Lievore) c. Carducci. Conferma Trib. Macerata 14 maggio 1998.

Procedimento civile — Procura alle liti — Persona giuridica — Legale rappresentante — Firma illeggibile — Nullità — Condizioni (Cod. proc. civ., art. 75, 83, 156).

Procedimento civile — Regolarizzazione di atti e documenti

difettosi — Mancata concessione del termine — Censura

in sede di legittimità — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 182).

E invalida la procura alle liti rilasciata con firma illeggibile dal

legale rappresentante di persona giuridica, le cui generalità non siano indicate né nella procura né nell'atto cui essa ac

cede, ma ciò non toglie che il giudice debba comunque verifi care, sulla base degli atti acquisiti al processo, se la procura rilasciata all'inizio del giudizio sia riferibile a soggetto che

abbia la rappresentanza legale della persona giuridica mede

sima. (2) In sede di legittimità non può essere censurata la mancata con

cessione di un termine per la regolarizzazione degli atti ai

sensi dell'art. 182 c.p.c., trattandosi di un potere discrezio

nale del giudice di merito. (3)

I

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 20

ottobre 1999 l'avv. Vincenzo Vanaria impugnava dinanzi al

Consiglio nazionale forense la delibera dell'ordine degli avvo

cati di Messina del 20 ottobre 1999 con la quale gli era stata ir

rogata la sanzione disciplinare della sospensione cautelare dal

l'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato.

Con decisione del 12 maggio - 15 dicembre 2000 il Consiglio nazionale forense dichiarava inammissibile il ricorso in base

alla considerazione che esso risultava sottoscritto dall'avv. Vin

cenzo Vanaria, privo dello ius postulandi, e dall'avv. Giambat

tista Freni, privo di mandato, non potendo considerarsi sostituti

va ed equivalente al rilascio della procura alle liti la semplice indicazione nell'epigrafe del ricorso all'avv. Freni quale difen

sore del ricorrente.

Contro la decisione ricorre per cassazione con un unico moti

vo l'avv. Vincenzo Vanaria.

Non hanno presentato difese il consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina e il procuratore generale presso la Suprema corte di cassazione.

Motivi della decisione. — 11 ricorrente denuncia la violazione

dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. Ill Cost, in relazione all'art. 360,

(2) La Suprema corte riafferma la nullità della procura sottoscritta in modo illeggibile dal legale rappresentante di persona giuridica senza

altre indicazioni sul conferente (in tal senso, v. Cass., sez. un., 5 feb braio 1994, n. 1167, Foro it., 1994, I, 1415, con nota di Zampetti, non

ché, fra le ultime, 14 febbraio 2000, n. 1597, id.. Rep. 2000, voce Cas

sazione civile, n. 185; 23 maggio 1998, n. 5154, id.. Rep. 1998, voce

cit., n. 196), ma precisa che allorquando si tratta di stabilire la validità

della procura rilasciata all'inizio del giudizio, il giudice deve comun

que verificare, sulla base di tutta la documentazione in atti, se l'identità e la qualità del mandante siano altrimenti accertabili oppure no.

(3) Giurisprudenza costante. Ex plurimis, v. Cass. 16 giugno 1998, n. 6010, Foro it., Rep. 1998, voce Procedimento civile, n. 94; 4 gennaio 1995, n. 69, id., Rep. 1995, voce Infortuni sul lavoro, n. 279. Tuttavia, secondo Cass. 29 dicembre 1998, n. 12868, id., Rep. 1998, voce cit., n.

267, la concessione del termine è obbligatoria, quando non si tratta di consentire il rilascio di un'autorizzazione mancante, bensì di produrre un documento integrativo di un altro già prodotto e da quest'ultimo ri chiamato.

Mette conto sottolineare che la Cassazione ha altresì escluso, sia pure a livello di obiter, che nella specie fosse comunque possibile emendare il vizio a norma dell'art. 182 c.p.c., «atteso che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti». V.

però Trib. Roma 4 febbraio 2000, id., 2000, I, 2042, con nota di ri

chiami, e Rass. dir. civ., 2000, 941, con nota adesiva sul punto di De

luca, Procura speciale con firma illeggibile e invito alla regolarizza zione, e Trib. Milano 22 marzo 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Proce

dimento civile, n. 185, e Giur. it., 1996, I, 2, 393, secondo cui è ben

possibile che il giudice inviti la parte a regolarizzare la procura rila

sciata con firma illeggibile dal legale rappresentante di persona giuridi ca, le cui generalità non siano indicate né nella procura né nell'atto cui

essa accede.

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PARTE PRIMA

n. 3, c.p.c. e sostiene che dopo la modifica introdotta dall'art. 1

1. 27 maggio 1997 n. 141, secondo cui la procura si considera

apposta in calce anche se sia rilasciata con foglio separato che

sia però materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, do

vrebbe considerarsi valida, a maggior ragione, la procura confe

rita nel contesto dell'atto, purché risulti in modo non equivoco il riferimento al giudizio introdotto col ricorso, e indipendente mente dall'uso di formule sacramentali.

La censura, dato atto della scarsa puntualità delle argomenta zioni addotte, che si riferiscono tutte ai requisiti della procura

speciale nel ricorso per cassazione, non può trovare accogli mento, dovendo ribadirsi la validità dell'interpretazione posta a

fondamento della decisione impugnata secondo cui le forme di

conferimento della procura indicate nell'art. 83 c.p.c. non pos sono essere surrogate da presunzioni semplici e pertanto l'esi

stenza della procura non può essere desunta da un qualsiasi atto

difensivo nel quale sia indicato come procuratore della parte un

determinato legale, essendo tale indicazione idonea a produrre effetti giuridici solo se avvalorata da un atto pubblico o da una

scrittura privata autenticata da cui risulti l'attribuzione del pote re di rappresentanza processuale (Cass. 13 novembre 1985, n.

5573, Foro it., Rep. 1985, voce Procedimento civile, n. 59; 15

gennaio 1987, n. 265, id., Rep. 1987, voce cit., n. 53; 2 marzo

1991, n. 2207, id.. Rep. 1991, voce cit., n. 69). E infatti l'affermazione che la procura al difensore può essere

conferita senza necessità di far ricorso a forme solenni o all'uso

di espressioni in termini tassativamente preordinati non può es

sere valorizzata sino al punto di ritenere — come pur emerge da

un orientamento giurisprudenziale periodicamente riaffiorante — che possa ritenersi sufficiente l'accertamento presuntivo della volontà della parte di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà e che la sottoscrizione personale della parte nell'atto

introduttivo del giudizio, seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore possa quindi valere, considerate tutte le circo

stanze del caso, a significare rispettivamente la volontà di con

ferire la procura a compiere quell'atto e, da parte del procurato re, l'autenticazione della sottoscrizione del cliente e, contempo raneamente, la sottoscrizione dell'atto in sé.

Va infatti considerato che l'indicazione nell'intestazione del

l'atto introduttivo del giudizio della presenza di un difensore

vale solo quale attestazione del fatto che l'attore è rappresentato e difeso da un procuratore legalmente esercente, ma non può

supplire alla manifestazione di volontà volta espressamente al

conferimento della procura, nelle forme alternative della procu ra speciale o di quella generale alle liti, con le modalità consen

tite dall'art. 83 c.p.c. Ne consegue che, allorquando

— come nella specie — dal

l'esame degli atti non risulti la volontà della parte diretta al con

ferimento della procura a un difensore legalmente esercente, la

sottoscrizione apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio da parte del legale indicato quale difensore nell'intestazione è

del tutto improduttiva di effetti, in quanto proveniente da un le

gale del tutto privo di poteri, essendo irrilevante a tal fine la me

ra indicazione del suo nome nell'intestazione dell'atto.

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e de

ve essere respinto.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso presentato il 3 giu

gno 1992 al Pretore di Macerata Carducci Eugenio conveniva in

giudizio la Conceria Negro di Negro Francesco e c. s.n.c., per la

quale aveva svolto attività di agente e rappresentante di com

mercio per la regione Marche, per ottenere il pagamento della

somma di lire 48.253.430, a titolo di compensi ed indennità

maturati e non corrisposti. Costituitasi in giudizio, la convenuta

chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la

condanna dell'attore al pagamento della somma di lire

46.406.476 per affari non andati a buon fine.

Con sentenza in data 1° febbraio 1995 il pretore dichiarava il

difetto di capacità processuale della convenuta in quanto la stes

sa non era costituita ritualmente in giudizio. Riteneva, pertanto,

improponibile la domanda riconvenzionale e accoglieva par zialmente la principale. Proponeva appello la società convenuta

sostenendo la ritualità della costituzione, insistendo nella do

manda riconvenzionale e contestando la sentenza per la pronun

II Foro Italiano — 2002.

zia sul merito. L'attore proponeva appello incidentale chieden

do, invece, l'integrale accoglimento della sua domanda.

Il tribunale con sentenza del 29 aprile 1998 rilevava che dal

mandato alle liti conferito dalla società convenuta, rilasciato in

calce alla copia notificata del ricorso, non era possibile identifi

care la persona del sottoscrittore, a nulla rilevando che tutti i so

ci avessero il potere di amministrazione e di rappresentanza an

che giudiziale, atteso che dalla firma ivi apposta —

pur attestata

autentica dai difensori — non era dato risalire con certezza al

l'identità del soggetto conferente. Per il resto il tribunale riget tava l'impugnazione principale sulla questione di merito e di

chiarava inammissibile l'appello incidentale.

Avverso questa sentenza propone ricorso illustrato con me

moria la Conceria Negro s.n.c. in persona del socio Negro Fran

cesco. Non si è costituito il Carducci.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la ricorrente

denunzia violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118

disp. att. c.p.c. per la mancanza di congrua motivazione della

sentenza impugnata, non avendo il giudice esaminato in modo

specifico le censure formulate in sede di appello. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 182

c.p.c. in quanto il giudice, sia in primo che in secondo grado, avendo rilevato la non regolare costituzione di una delle due

parti e un difetto di rappresentanza, avrebbe dovuto invitare

l'interessata alla regolarizzazione degli atti e dei documenti re

lativi. Invece, il primo giudice, con comportamento contraddit

torio, durante la trattazione aveva constatato la regolarità della

costituzione, consentendo lo svolgimento del processo come se

la convenuta fosse regolarmente presente in giudizio. Con il terzo motivo è denunziata violazione dell'art. 83 c.p.c.

La sottoscrizione apposta in calce al mandato ad litem rilasciato

in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo recava la

certificazione di autenticità del difensore, il che avrebbe dovuto

implicare il riscontro della coincidenza del sottoscrittore con la

persona fisica comparsa in causa nella qualità di rappresentante dell'ente. In secondo grado, in ogni caso, il giudice avrebbe do

vuto riscontrare, in base alla certificazione della camera di

commercio, la riferibilità della qualità di legale rappresentante a

Negro Francesco, la cui sottoscrizione era autenticata dal difen

sore.

Con il quarto motivo è denunziata violazione dell'art. 292

c.p.c., in quanto, se la Conceria Negro non fosse stata regolar mente costituita in giudizio, avrebbe dovuto essere dichiarata la

nullità della costituzione e l'interrogatorio e le ordinanze emes

se fuori udienza avrebbero dovuto esserle notificate; in mancan

za dell'assolvimento di tali formalità, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del processo per violazione

del contraddittorio, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice. Con il quinto motivo è dedotta violazione dell'art. 420 c.p.c.

Il Carducci, contestando la regolarità della costituzione della

convenuta, avrebbe proposto una eccezione nuova, di modo che

avrebbe dovuto essere concesso alla convenuta stessa di produr re il certificato della camera di commercio da cui risultava che

la rappresentanza della società spettava disgiuntamente ai sin

goli soci, costituendo il certificato prova precostituita e non

operando per esso preclusione alcuna.

Il ricorso non è fondato.

Con riferimento al primo motivo deve ritenersi che corretta

mente il giudice d'appello, prima di esaminare i motivi attinenti

il merito del rapporto negoziale intercorso tra le parti, ha af

frontato la questione preliminare della validità della procura ri

lasciata dalla società convenuta in primo grado. Si trattava di

questione che, se risolta in senso negativo, era in grado di con

durre alla immediata soluzione dell'appello principale in punto di domanda riconvenzionale, di modo che per una evidente ra

gione di conseguenzialità logica il giudice ha correttamente

esaminato la questione prima di valutare i motivi attinenti l'ap

pello in punto di accoglimento della domanda principale. Debbono essere, invece, trattati congiuntamente gli altri

quattro motivi per maggiore organicità di esposizione. Partendo, per ragioni di conseguenzialità logica, dalla que

stione della validità della procura rilasciata per il giudizio di

primo grado dalla convenuta, deve rilevarsi che nella società in

nome collettivo (quale è la forma giuridica della convenuta) il

potere di rappresentanza processuale compete disgiuntamente a

ciascun socio, di modo che per la regolarità della procura è ne

cessario accertare se il soggetto sottoscrittore ricopra detta qua

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

lità e sia conseguentemente titolare della legittimazione a rila

sciare il mandato difensivo.

La giurisprudenza di questa corte (con riferimento al ricorso

per cassazione, ma il principio è pacificamente estensibile alla

fase di merito del giudizio) ritiene invalida la procura sotto

scritta in modo illeggibile (anche se certificata come autografa dal difensore) e priva di riferimento, anche generico, all'organo societario ed al suo titolare ed alla qualità dell'ignoto sotto

scrittore. La procura è, invece, valida se il segno grafico sia rife

rito al titolare dell'organo societario, in modo da non generare dubbi sulla legittimazione del firmatario, per cui ove manchino

dette indicazioni, essendo impossibile stabilire che l'atto pro viene da soggetto inserito nell'organizzazione societaria ed abi

litato a rappresentarlo, la procura è nulla per difetto del requisito

soggettivo (Cass., sez. un., 5 febbraio 1994, n. 1167, Foro it.,

1994,1, 1415, in motivazione, nonché, ex multis, le sentenze 16

gennaio 1987, n. 354, id., Rep. 1987, voce Cassazione civile, n.

79, e 11 maggio 1987, n. 4342, ibid., n. 76). La stessa giurispru denza (largamente prevalente sull'unico precedente in senso

contrario costituito da Cass. 25 agosto 1992, n. 9842, id., Rep. 1993, voce cit., n. 68) precisa che la certificazione ex art. 83

c.p.c. da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione

del conferente, postula che di quest'ultimo sia accertata l'iden

tità ed esige che ne sia indicato il nome; pertanto, quando il no

me della persona fisica che ha conferito la procura non risulti né

nell'intestazione del ricorso proposto da società o altro ente

collettivo, né dalla relativa procura (perché esso non è indicato e

la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente

preclude la successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei

necessari poteri rappresentativi e rende invalida la procura ed

inammissibile il ricorso (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1597, id., Rep. 2000, voce cit., n. 185; 23 maggio 1998, n. 5154, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 196; 24 agosto 1995, n. 8969, id., Rep. 1995, voce cit., n. 155; 19 gennaio 1995, n. 544, ibid., n. 152, oltre la

già citata sentenza a sezioni unite 1167/94). Parte ricorrente, richiamando la sentenza 1167/94, ritiene che

il giudice dell'appello avrebbe dovuto riscontrare la riferibilità

della qualità di legale rappresentante a Negro Francesco sulla

base della certificazione della camera di commercio (prodotta solo in secondo grado perché non ammessa in primo). A pre scindere dalla carenza di autosufficienza del ricorso sul punto,

per la mancata descrizione del contenuto della certificazione, deve rilevarsi che parte ricorrente propone una erronea lettura

del principio fissato dalle sezioni unite con la detta sentenza.

Quest'ultima, infatti, dopo aver enunziato i requisiti di validità

della procura sopra indicati, precisa che, ove non sia possibile individuare la persona che l'ha conferita, la procura stessa deve

considerarsi non valida e insuscettibile di successiva sanatoria

«mediante la formazione di atti non esistenti già al momento del

conferimento della procura, perché tale conferimento deve pre cedere la notificazione dell'atto quando la legge richiede che

questo sia sottoscritto a pena di inammissibilità dal difensore

munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.)». «Tale insanabilità

non esclude che» prosegue la sentenza 1167/94 «entro i limiti

consentiti dall'art. 372 c.p.c. per dimostrare l'ammissibilità del

ricorso, sia idoneamente documentato, purché con la produzione di atti esistenti al momento del conferimento, il riferimento

della già indicata qualità di legale rappresentante, ad una ben

individuata persona fisica».

Il principio in questione, con tutta evidenza, è riferito al giu dizio di cassazione e vale a determinare i limiti di utilizzabilità

di nuova documentazione prodotta ai sensi dell'art. 372 c.p.c. ai

fini della documentazione della qualità di legale rappresentante della società del soggetto sottoscrittore della procura rilasciata

per il giudizio di cassazione. Nel caso di specie, in cui si tratta

di verificare la validità della procura rilasciata ab initio, il prin

cipio deve essere inteso nel senso che, ferma restando la situa

zione di incertezza di fondo, compete al giudice di merito, sulla

base del complesso degli atti acquisiti, procedere ad una valuta

zione di merito circa la riferibilità della sottoscrizione a sog

getto che abbia la rappresentanza della società. E esattamente

quanto ha fatto il Tribunale di Macerata con la sua sentenza, in

cui, dando atto dell'esistenza della richiamata certificazione (di cui è stata ammessa la produzione in secondo grado) e svolgen do detto apprezzamento in maniera logica e coerente, in appli cazione dei principi di diritto enunziati da questa corte, ha con

II Foro Italiano — 2002.

eluso che l'identità del mandante rimane «non conosciuta né al

trimenti individuabile». Rilevato che correttamente il tribunale ha escluso la validità

della procura (il che comporta l'infondatezza del terzo motivo), debbono essere valutati gli ulteriori errores in procedendo de

nunziati dalla ricorrente con i motivi secondo e quarto, con cui

si lamentano l'omissione dell'immediato rilievo del vizio della

procura e dell'invito alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. (se condo motivo) e l'omissione della dichiarazione di contumacia

in primo grado, con conseguente nullità del giudizio e violazio

ne del principio del contraddittorio (quarto motivo). Con riferimento alla prima questione deve, innanzitutto, rile

varsi che non può essere censurato il mancato esercizio da parte del tribunale della concessione di un termine per la regolarizza zione degli atti ai sensi dell'art. 182 c.p.c., trattandosi di un po tere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede

di legittimità (Cass. 16 giugno 1998, n. 6010, id., Rep. 1998, voce Procedimento civile, n. 94; 4 gennaio 1995, n. 69, id., Rep. 1995, voce Infortuni sul lavoro, n. 279; 29 aprile 1992, n. 5146,

id., Rep. 1992, voce Procedimento civile, n. 48; 2 novembre

1992, n. 11878, ibid., n. 107). Inoltre, va osservato che nella

specie non era possibile l'invocata regolarizzazione. Infatti, il

rilascio della procura alle liti, previsto dall'art. 163, n. 6, c.p.c.,

applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato

dagli art. 414 e 434 c.p.c., è presupposto per la valida costitu

zione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto

introduttivo. La sua mancanza comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della pro cura da parte della parte interessata in un momento successivo

al deposito dell'atto stesso, atteso che nel processo del lavoro

non trova applicazione la disposizione dell'art. 125, 2° comma,

c.p.c., per la quale la procura al difensore dell'attore può essere

rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione,

purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata, rea

lizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secon

do grado) mediante il deposito del ricorso o (per quanto qui in

teressa) della memoria in cancelleria. L'originario difetto di

procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 c.p.c., atteso

che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti sal

vi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricolle

gano alla scadenza del termine di costituzione (cfr. Cass. 6 otto

bre 1998, n. 9899, id., Rep. 1998, voce Lavoro e previdenza

(controversie), n. 321). Deve essere, quindi, rigettato il secondo

motivo.

Con riferimento alla seconda questione, deve rilevarsi che il

difetto di procura del convenuto — a differenza che per l'attore — non incide sulla regolarità del contraddittorio, in quanto da

esso non dipende la valida costituzione del rapporto processua le, e rileva unicamente ove la non rituale presenza del conve

nuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (ad esem

pio, comportando la condanna alle spese di quest'ultimo, che

non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non avesse

partecipato al giudizio) (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12363, ibid., voce Procedimento civile, n. 131). Nel caso di specie, il rap

porto processuale era costituito tra l'attore Carducci e la conve

nuta società Conceria Negro s.n.c.; il difetto di procura si è ri

solto nella declaratoria di inammissibilità della domanda ricon

venzionale proposta da quest'ultima. Il giudice dell'appello,

pertanto, non aveva nessun motivo per rilevare la violazione del

principio del contraddittorio e, meno che mai, per dichiarare la

nullità del processo di primo grado e rimettere le parti al primo

giudice. Per quanto riguarda la mancata notifica del verbale di udienza

ammissivo «dell'interrogatorio» e degli altri atti da «notificare»

al contumace, il ricorso sul punto è del tutto insufficiente in

quanto non spiega quali atti avrebbero dovuto essere notificati

né quale sarebbe la rilevanza del preteso vizio in relazione alla

pronunzia di merito, atteso che, dall'esame della sentenza im

pugnata non è dato rilevare che il giudice abbia in qualche modo

tratto il suo convincimento dall'esito dell'interrogatorio o dalla

posizione processuale della parte. In ogni caso, da quanto è dato

comprendere dal ricorso, degli atti compiuti nel corso del giudi zio la società, di fatto presente in giudizio, ha avuto diretta co

noscenza, di modo che lo scopo della notifica è comunque stato

raggiunto. Ad avviso del collegio, pertanto, il quarto motivo si

presenta inammissibile per la carenza sia dell'autosufficienza

del ricorso che dell'interesse specifico a dedurre la circostanza.

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Page 5: sezioni unite civili; sentenza 9 agosto 2001, n. 10967; Pres. Vessia, Est. Vitrone, P.M. Lo Cascio (concl. diff.); Vanaria (Avv. Scillia) c. Consiglio dell'ordine degli avvocati di

PARTE PRIMA

È, infine, infondato anche il quinto e ultimo motivo, con il

quale si deduce l'ulteriore error in procedendo compiuto dal

pretore, il quale, di fronte alla contestazione dell'irregolarità della costituzione della convenuta, costituente eccezione nuova, avrebbe impedito la produzione della certificazione della came

ra di commercio idonea a provare l'infondatezza della contesta

zione. Come più sopra già rilevato la produzione del documento

in questione è stata autorizzata dal giudice di secondo grado, il

quale, peraltro, nell'ambito del suo accertamento circa la rego larità della costituzione, non ha ritenuto di assegnare rilievo alla

certificazione. Il motivo, nella sostanza, è una pura e semplice

duplicazione di quanto sostenuto nel secondo motivo e, pertan to, deve essere parimenti rigettato.

Il ricorso è, in conclusione, infondato e deve essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 agosto 2001, n. 10882; Pres. Amirante, Est. Giannantonio, P.M.

Raimondi (conci, conf.); Battistuzzi (Avv. Muggia) c. Soc.

Alitalia (Avv. Marazza). Conferma Trib. Roma 13 gennaio 1999.

Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed ae

rea — Pilota di aeromobile — Raggiungimento del sessan

tesimo anno d'età — Diritto alla prosecuzione del rappor to di lavoro — Limiti (Cod. nav., art. 687, 731, 914; d.leg. 6 marzo 1948 n. 616, approvazione della convenzione interna

zionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicem

bre 1944, art. 1; 1. 13 maggio 1983 n. 213, modifiche di alcu

ne disposizioni del codice della navigazione relative alla na

vigazione aerea, art. 3; d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566, ap

provazione del regolamento in materia di licenze, attestati e

abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 c. nav., co

me modificato dall'art. 3 1. 13 maggio 1983 n. 213, art. 9; 1.

11 maggio 1990 n. 108, disciplina dei licenziamenti indivi duali, art. 4; 1. 29 dicembre 1990 n. 407, disposizioni diverse

per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993, art. 6; d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, regolamento recante modi

ficazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abi litazioni aeronautiche, approvato con d.p.r. 18 novembre 1988

n. 566, art. 1).

Il pilota di aeromobile che abbia compiuto il sessantesimo anno

di età, e abbia maturato i requisiti pensionistici, non ha di

ritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro se in preceden za svolgeva funzioni di primo o secondo pilota, che la licenza di abilitazione non consente di svolgere a chi abbia raggiunto l'età indicata; ha invece diritto alla prosecuzione fino al ses

santacinquesimo anno di età, se opti in tal senso, nei casi in

cui fosse, in precedenza, addetto a mansioni di terzo pilota o

di istruttore o nel caso in cui non abbia raggiunto i requisiti

pensionistici (in quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto

a rinvenire, nell'organizzazione aziendale, mansioni compa tibili con la ridotta abilitazione del pilota). ( 1 )

Svolgimento del processo. — Il sig. Antonio Battistuzzi con

veniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, 1'Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a., in persona del le

gale rappresentante pro tempore. Esponeva di aver lavorato

(1) In senso conforme, citate in motivazione, Cass. 12 gennaio 2001, n. 366, e 27 maggio 2000, n. 7024, inedite, ed inoltre 3 giugno 2000, n. 7435, Foro it., 2000, I, 2490, con nota di richiami alla quale si rinvia

per ulteriori riferimenti.

Il Foro Italiano — 2002.

quale pilota alle dipendenze della società convenuta sino al 4

febbraio 1992; che in tale data, in concomitanza del compi mento del suo sessantesimo anno, era stato licenziato nono

stante che egli avesse esercitato il suo diritto all'opzione per la

protrazione del rapporto sino al compimento del sessantaduesi

mo anno di età; che il licenziamento era stato intimato in base al

disposto dell'art. 9, punto 2, lett. a), del regolamento delle li

cenze e delle abilitazioni, entrato in vigore il 5 febbraio 1989.

Assumeva che la norma era stata modificata dal d.p.r. n. 279

del 1992; che in base a tale ultimo decreto i servizi di trasporto con aeromobili con più piloti erano consentiti sino al sessanta

cinquesimo anno di età; che pertanto, in base alla normativa vi

gente al momento della risoluzione del rapporto, non ricorreva

no i presupposti per la risoluzione stessa.

Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'illegittimità del re

cesso, ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro e condan

nata la società al pagamento delle retribuzioni e di ogni altra in

dennità con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Costituitasi in giudizio la società convenuta ed espletata l'i

struttoria, il pretore, in accoglimento della domanda, annullava

il licenziamento, e ordinava la reintegrazione del sig. Battistuzzi

nel posto di lavoro; condannava, inoltre, la società al risarci

mento dei danni ai sensi dell'art. 18 1. n. 300 del 1970, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

La decisione del pretore è stata riformata dal Tribunale di

Roma che, con sentenza depositata il 13 gennaio 1999, ha ri

gettato la domanda proposta dal sig. Battistuzzi. In particolare il

tribunale ha ritenuto che l'art. 1 d.p.r. n. 566 del 1988, così co

me modificato dall'art. 1 d.p.r. n. 279 del 1992, comporta non

già il diritto dei piloti di proseguire l'attività di volo oltre il ses santesimo anno e fino al sessantacinquesimo anno d'età, come

sostenuto dalla difesa del sig. Battistuzzi, ma soltanto la facoltà

dell'azienda di utilizzare il pilota anche oltre il limite del ses

santesimo anno.

Avverso la decisione del tribunale il sig. Battistuzzi propone ricorso articolato in quattro motivi e illustrato con memoria.

La società resiste con controricorso illustrato anch'esso con

memoria.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente

denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 1. 29 di

cembre 1990 n. 407 e dell'art. 1, 2° comma, d.l. 30 dicembre

1992 n. 503, nonché il vizio di motivazione carente e contrad

dittoria.

Lamenta che il tribunale abbia erroneamente ritenuto che il

pilota non abbia un diritto incondizionato di proseguire l'attività

di volo oltre il compimento del sessantesimo anno d'età.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e

la falsa applicazione del d.leg. 6 marzo 1948 n. 616 e della 1. 17

aprile 1956 n. 561, attuati va della convenzione di Chicago del 7

dicembre 1944; la violazione e la falsa applicazione del d.p.r. 18

novembre 1988 n. 566 e del d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, non

ché degli art. 687, 731 e 914 c. nav.; la violazione e la falsa ap

plicazione dell'art. 1 c.c.; il vizio di motivazione carente e con

traddittoria. Lamenta che il tribunale abbia ritenuto che, in base

alla legge attuativa della convenzione di Chicago, tutti i piloti

perdano il brevetto di pilotaggio con il raggiungimento dell'età

di sessanta anni. In tal modo il tribunale non avrebbe tenuto pre sente: a) che il d.p.r. n. 279 del 1992 consente al pilota il volo

sino al sessantacinquesimo anno d'età per gli aeromobili per i

quali sia prescritto più di un pilota, purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni; b) che l'art. 9, 1° com

ma, d.p.r. n. 566 del 1988 consente di svolgere l'attività profes sionale ai piloti fino al compimento del sessantacinquesimo an

no di età per lo spegnimento degli incendi e per irrorare i terre

ni, per il trasporto di personale proprio, per i voli di collaudo,

per i voli istruzionali, per i trasferimenti di voli e per i voli di

officina; c) che le norme della convenzione di Chicago riguar dano i soli voli internazionali.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la

falsa applicazione sotto altro profilo degli art. 732 e 914 c. nav., nonché il vizio di motivazione carente e contraddittoria. La menta che il tribunale non abbia tenuto presente: a) che il ricor

rente non aveva raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla

pensione di anzianità massima e alla pensione di vecchiaia; b) che l'azienda non aveva in alcun modo dimostrato l'impossibi lità di adibirlo a mansioni compatibili con la sua dimidiata li cenza di volo.

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