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Slide_7_Diritto_commerciale_2007-2008

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•Caratteristiche generali; •Costituzione; •Nullità; •Conferimenti; •Azioni; •Obbligazioni •Contenuti della presentazione: –La società per azioni: •La responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio; •La partecipazione sociale è rappresentata da azioni è liberamente trasferibile. •L’organizzazione corporativa; –Separazione di proprietà e controllo
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Corso di diritto commerciale Contenuti della presentazione: – La società per azioni: Caratteristiche generali; • Costituzione; • Nullità; • Conferimenti; • Azioni; • Obbligazioni
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Page 1: Slide_7_Diritto_commerciale_2007-2008

Corso di diritto commerciale

• Contenuti della presentazione:– La società per azioni:

• Caratteristiche generali;• Costituzione;• Nullità;• Conferimenti;• Azioni;• Obbligazioni

Page 2: Slide_7_Diritto_commerciale_2007-2008

I caratteri essenziali della s.p.a.

• La responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;

• La partecipazione sociale è rappresentata da azioni è liberamente trasferibile.

• L’organizzazione corporativa;– Separazione di proprietà e controllo

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I modelli normativi

• S.p.a. “di base”: c.d. società chiusa

• S.p.a. che fa ricorso al mercato del capitale di rischio: c.d. società aperta:

– Spa ad azionariato diffuso– Spa quotata

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La disciplina

• Le spa aperte e chiuse sono regolate dal titolo V, Capo V del codice civile.

• Le spa quotate sono regolate dal testo unico della finanza (d. lgs. 58/98), dal c.c., dai regolamenti della società di gestione del mercato e della Consob.

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La costituzione.Contenuto dell’atto costitutivo

• Art. 2328: la possibilità di s.p.a. unipersonali

• Capitale minimo (120.000 euro):– Differenza tra capitale sottoscritto e versato

• Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni;

• Scelta del modello di governance;

• Possibilità di contrarre la società a tempo indeterminato;

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Le condizioni per la costituzione

• Sottoscrizione per intero del capitale sociale

• Rispetto delle regole sui conferimenti (denaro: 25%; in natura o crediti: 100%; regole speciali per la s.p.a. unipersonale)

• Eventuali autorizzazioni amministrative e condizioni di legge speciali

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Il procedimento di costituzione

1. Stipula dell’atto costitutivo2. Entro 20 giorni deposito dell’atto da parte

del notaio (o degli amministratori, se impossibilitato) presso l’ufficio del registro delle imprese e richiesta di iscrizione

3. Verifica della regolarità formale dell’atto4. Iscrizione nel registro5. Acquisto della personalità giuridica

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La s.p.a. unipersonale

• E’ consentita la costituzione della spa con atto unilaterale di un unico socio fondatore

• Di regola risponde solo la società col proprio patrimonio, salvo:– Inosservanza regole sui conferimenti

(costituzione e sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci: art. 2342 c.c.);

– Inosservanza regole sulla pubblicità del carattere unipersonale della società

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Nullità della s.p.a. in generale

• Prima della iscrizione nel registro delle imprese: c’è solo un contratto, si applica pertanto la disciplina generale sulla nullità dei contratti (art.1418 ss. c.c.)

• Dopo l’iscrizione: disciplina speciale (art. 2332)

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La nullità della s.p.a. dopo l’iscrizione

• Cause di nullità:– Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella

forma dell’atto pubblico– Illiceità dell’oggetto sociale

– Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale

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• Effetti della dichiarazione di nullità:– La nullità non ha carattere retroattivo, ma

costituisce causa di scioglimento della società;

– I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti tutti i creditori sociali;

– La nullità è sanabile

La nullità della s.p.a. dopo l’iscrizione

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• Caratteristiche dell’azione diretta a fare accertare la nullità: – L’azione è imprescrittibile

– Può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

La nullità della s.p.a. dopo l’iscrizione

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I conferimenti in denaro

• I conferimenti forniscono alla società il capitale di rischio;

• Se nulla è previsto, devono essere fatti in denaro

• Versamento immediato presso una banca di almeno il 25% (salve le regole sulla s.p.a. unipersonale)

• Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti; responsabilità alienante (limitata a 3 anni e a carattere sussidiario) e acquirente.

• Il socio in mora non può esercitare il diritto di voto

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Conferimenti in natura o di crediti

• Obbligo di liberare integralmente le azioni sottoscritte: il socio deve fare acquistare alla società la piena titolarità e disponibilità del bene;

• Modalità del conferimento in natura o di crediti;– La revisione della stima;

• Acquisto da parte della società di beni o di crediti dei promotori, fondatori, soci e amministratori

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I conferimenti d’opera e di servizi

• Sono vietati dall’art. 2342, ultimo comma; le ragioni del divieto sono discusse;

• È ora possibile emettere strumenti finanziari a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi (art. 2346, comma 6)

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Le azioni

• Artt. 2346 ss.;

• Rappresentano la partecipazione sociale;• Hanno uguale valore:

– Azioni con valore nominale: valore indicato sul titolo;– Azioni prive di valore nominale: quando rileva il valore

nominale si fa riferimento al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse

• Proporzionalità;• Indivisibilità.

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La proporzionalità in particolare

• A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento

• Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni

• In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale

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La partecipazione azionaria

• Gli azionisti hanno uguali diritti:– Amministrativi– Patrimoniali

• Le categorie speciali di azioni (art. 2351 s.): – Diritti amministrativi: a. prive di diritto di voto, a. con

voto limitato a particolari argomenti, con voto subordinato a condizione;

– Diritti patrimoniali: a. privilegiate, a. correlate (tracking stocks), a. di godimento.

• L’organizzazione dei possessori di categorie speciali di azioni (rinvio)

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La circolazione delle azioni

• Titoli nominativi o al portatore;• I limiti alla circolazione delle azioni:

– Clausole di prelazione;– Clausole di gradimento (mero);

– Art. 2355 - bis

• La dematerializzazione volontaria e obbligatoria

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Le operazioni sulle proprie azioni

• L’acquisto di azioni proprie:– I limiti all’acquisto di azioni proprie;

– I casi speciali di acquisto delle azioni proprie;– La disciplina delle azioni proprie nel

portafoglio della società;

• La sottoscrizione di azioni proprie;• Le “altre operazioni” sulle proprie azioni;

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Le altre regole in materia di azioni

• La sottoscrizione reciproca;• Le partecipazioni modificative dell’oggetto

sociale;• L’unico azionista

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Le obbligazioni

• Nozione;• Se la legge o lo statuto non dispongono

diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori;

• I nuovi “tipi” di obbligazioni:– Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del

capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

– I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società;

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Le obbligazioni

• Limiti all'emissione:– La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative

per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ma la legge prevede eccezioni nel caso in cui l’emissione sia garantita e nel caso in cui sia destinata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali; inoltre

– L'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati, non è soggetta a limiti di emissione;

• L’organizzazione degli obbligazionisti (rinvio)


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