Storia delle leggi
elettorali italiane
Testi delle leggi elettorali italiane
http://storia.camera.it/norme-fondamentali-e-
leggi/leggi/elettorali#nav
La legge elettorale del regno di
Sardegna, 1848
1848: legge elettorale del Regno di Sardegna
Regio editto del re di Sardegna, 17 marzo 1848 n. 680. Configura un sistema:
- maggioritario uninominale
- a doppio turno con ballottaggio
Il voto è attribuito in ragione di:
- genere,
- età,
- alfabetizzazione,
- censo
- capacità
[testo in: http://www.dircost.unito.it/root_subalp/docs/1848/1848-680.htm
1848
Cittadini maggiorenni (21 anni e oltre): 1 milione circa
Elettori: 77.366 (maschi almeno 25enni)
Percentuale: 7,7%
→ è elettore 1 abitante su 62 [circa 2,2% popolazione complessiva]
1848: legge elettorale e elettorato
NEL 1848 GODEVANO DEI DIRITTI POLITICI 77.366 MASCHI ALMENO 25ENNI, SU 1 MILIONE CIRCA DI CITTADINI MAGGIORENNI, CIOÈ
AVENTI ALMENO 21 ANNI [7,7%]. E’ ELETTORE 1 ABITANTE SU 62 [CIRCA 2,2% POPOLAZIONE COMPLESSIVA]
[TESTO IN:HTTP://WWW.DIRCOST.UNITO.IT/ROOT_SUBALP/DOCS/1848/1848-
680.HTM ]
1861: aumento del numero dei
Collegi elettorali
CON L’UNIFICAZIONE I COLLEGI ELETTORALI VENGONO PORTATI
DA 204 A 443, A MOTIVO DELL’INGRANDIMENTO TERRITORIALE
DEL REGNO
PUÒ VOTARE L’1,9% DELLA POPOLAZIONE DEL NUOVO STATO ITALIANO
1870
Cittadini italiani: 27 milioni circa
Maschi maggiorenni: 7 milioni
Elettori: 528.932
Percentuale sulla popolazione: 1,97%
Percentuale sul totale dei maschi maggiorenni: 8%
Votanti al primo scrutinio: 238.448
Percentuale sugli aventi diritto: 45,8 %
(fonte: Chabod)
Astensione
Chi si astiene?
- parte dei cattolici
- i repubblicani
- anche numerosi liberali delusi
Federico Chabod, Rapporti fra eletti ed elettori nei primi decenni unitari
(in I. Zanni Rosiello (a cura di), Gli apparati statali dall'Unità al fascismo, Il Mulino, 1976)
Letture sulla legge elettorale 1848
n. 7 / 1848, 20 aprile, Considerazioni politiche da proporsi agli elettori [stralci dalla Circolaredella Regia Segreteria di Stato (Interni) ai Signori Intendenti, ministro dell’interno Vincenzo Ricci]
n. 8 / 1848, 27 maggio, Considerazioni di Cavour per la riforma del Senato [articolo da «Il Risorgimento», a. I, n. 130, p. 1 ss.]
n. 16 / 1860, marzo-novembre, I plebisciti: formule e risultati [in Codice costituzionale e amministrativo del Regno d’Italia, …, p. 139-140]
n. 26 / 1869, Pregi e difetti del sistema elettorale italiano secondo Palma [da L. Palma, Del potere elettorale negli stati liberi, Milano 1869]
n. 37 / 1881, 24 novembre, Allargamento del suffragio: la legge elettorale e l’ordinamento costituzionale nella relazione Lampertico al Senato [da Relazione dell’Ufficio centrale del Senato sul disegno di legge sulla Riforma della legge elettorale politica presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 2 luglio 1881, in Atti parlamentari, Senato, sess. 1880-81, Documenti, n. 119-A]
[da F. Mazzanti Pepe, Profilo istituzionale dello Stato italiano, Carocci, Roma 2004]
Adattamenti: la legge elettorale 1859
Ex Regno di Sardegna e Lombardia
Sistema elettorale legge 1848
Censo minimo: L. 40 annue di imposta diretta (con eccezione di alcune province)
Collegi elettorali (uninominali): 260
Adattamenti: il decreto 17 dicembre 1860
Estende la legge elettorale 1859 ai territori annessi con i plebisciti
Censo minimo: Lire 40
Collegi elettorali uninominali: 443
Tavola dei collegi elettorali, con circondari e comuni
La legge elettorale del Regno d’Italia,
1882
Legge elettorale 1882 a
Elettorato attivo (novità):
- 21 anni
- completamento del primo ciclo di istruzione
- oppure imposta diretta di almeno lire 19,80
- tutti coloro che manifestino la volontà di essere iscritti alle liste elettorali con una domanda autografa certificata da notaio.
Reclamo circa liste elettorali: commissione elettorale provinciale
Seggi n. 508
Collegi elettorali plurinominali / scrutinio di lista: n. 134
Legge elettorale 1882 b
Preferenze:
- 4 (collegi che eleggono 4 o 4 deputati)
- 3 (collegi che eleggono 3 deputati)
- 2 (collegi che eleggono 2 deputati)
Eletti:
Primo turno: I candidati che ottengono maggior numero di voti, in numero pari ai seggi
assegnati al collegio (devono avere ottenuto almeno 1/8 dei voti degli aventi diritto)
Ballottaggio eventuale: fra numero doppio di candidati rispetto ai seggi; eletti quelli che ottengono maggior numero di voti, senza soglia minima
Effetti della legge elettorale del 1882
Gli elettori passano da
621.896 [2,2% della popolazione]
a
2.017.829 [6,9%]
L’elettorato sale al 25% della popolazione maschile maggiorenne (2 milioni di
uomini) e al 6,6% della popolazione complessiva
I perché della riforma del 1882
La richiesta di riforma della legge elettorale proveniva da Sinistra.
Depretis fu dapprima contrario, poi costretto a farsi carico dell’istanza
La Sinistra voleva sia l’abbassamento del requisito di censo, sia l’estensione del
voto ai cittadini scolarizzati, sia la riforma dei collegi elettorali e l’adozione dello
scrutinio di lista
Lo SCRUTINIO DI LISTA era visto a Sinistra come:
- antidoto alla personalizzazione della politica praticata dalla Destra
- aumento del peso elettorale dei centri urbani a scapito delle campagne, e
quindi degli operai [a causa dell’allargamento dei collegi]
Scrutinio di lista con suffragio ristretto
Depretis intuisce che il collegio plurinominale può rendere più efficace l’azione
del governo sia in campagna elettorale, sia nella formazione della maggioranza parlamentare, perché indebolisce il legame fra collegio e
deputato. E’ quello che accadde secondo Carocci
Quindi Depretis divenne sostenitore dello scrutinio di lista e si spese per superare
le resistenze della Destra.
La riforma si fa perché sia la Sinistra moderata, sia esponenti della Destra
intuiscono che essa può andare a beneficio di un grande partito liberale di
stampo borghese, unificato per contrastare l’emergere della Sinistra estrema.
Scrutinio di lista con suffragio ristretto
Per Carocci la riforma del 1882 ebbe i seguenti effetti:
- aumentare il peso elettorale delle città, grazie sia ai collegi più estesi, sia all’introduzione della capacità per scolarizzazione, che inculde i ceti mediobassiurbani e esclude le masse contadine
- aumentare il peso elettorale del Nord
- rafforzare la forza politica del partito liberale unico, frutto della politica della maggioranza larga praticata da Depretis
[Giampiero Carocci, L’allargamento del suffragio nel 1882, in Gli apparati statali dall'Unità al fascismo, a cura di I. Zanni Rosiello, Il Mulino, Bologna 1976]
Legge elettorale 30 giugno 1912, n.
666
Elettorato attivo
Cittadinanza [requisito necessario non sufficiente]
età: 30 anni – tutti i maschi
Età: 21-30 anni:
• Licenza elementare inferiore
• Servizio militare assolto
• Appartenenza a categorie capacitarie già definite prec leggi
• Censo annuo lire 19,80
Esclusione di sottufficiali e soldati di esercito e marina in stato di ferma.
Liste elettorali
Compilate dal sindaco liste dei maggiori di 30 anni
Accluso stato personale nel casellario giudiziale [in base a legge 30
giugno 1902 n. 87, ‘Lucchini’], dall’ufficiale giudiziario del
circondario
Ispettore scolastico allega attestazione di compimento del primo
ciclo di scuola elementare
Revisione delle liste è di competenza di una Commissione
comunale apposita
I reclami si presentano alla Commissione elettorale provinciale
Collegi elettorali
N. 508
Numero seggi per provincia stabiliti da art. 52
Collegio uninominale
Circoscrizione dei collegi stabilita da Tabella allegata
Riparto dei collegi per provincia in base a popolazione
I mutamenti delle circoscrizioni amministrative non incidono su sulle elettorali già prescritte
Rappresentante del candidato nel collegio può assistere alle operazioni di voto e allo scrutinio
Candidatura condizionata alla presentazione di 200-300 firme di sostegno di elettori del collegio
Ammessa la candidatura in più collegi, salvo obbligo di scegliere entro 8 gg dall’elezione
Esito art. 91]
E’ eletto al primo turno il candidato che:
- ottiene almeno 1/10 dei voti del totale degli aventi diritto
- ottiene la metà +1 dei voti validamente espressi
Altrimenti si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto maggior numero di voti
Elettorato passivo
Requisiti:
- art. 40 Statuto
- legge 10 maggio 1906 n. 217
Esclusioni:
- funzionari e impiegati pubblici stipendiati dallo Stato [con eccezioni]
- privati legati da contratti di fornitura allo Stato o di appalto o gestione di beni statali
- ecclesiastici in cura d’anime
- deputati provinciali e sindaci
Deputati
Rimborso spese di corrispondenza forfettario [lire 2000 annue]
Indennità di funzione a chi non gode di stipendio o di assegno fisso
a carico di Stato ed enti pubblici [lire 4000 annue]
Disposizioni penali
Categorie di esclusi da elettorato attivo e passivo per reati penali
art. 113]
- Interdetti per incapacità mentale
- Falliti
- Ricoverati in ospizi di carica e istituti di beneficienza
- Condannati per oziosità vagabondaggio e mendicità
- Condannati per serie di reati penali [compresa calunnia e oltraggio
pubblico al pudore]
Effetti della legge 1912
Elezioni politiche del 1913
CON LA RIFORMA HA DIRITTO AL VOTO IL
23,2% DELLA POPOLAZIONE ITALIANA.
SI PARLA DI SUFFRAGIO QUASI UNIVERSALE MASCHILE.
Patto Gentiloni
Stipulato dai liberali giolittiani con l’Unione Elettorale dei Cattolici Italiani presieduta da Vincenzo Gentiloni
Gli elettori cattolici si impegnano a difendere le istituzioni statali
Gli elettori cattolici si impegnano a esercitare il voto e a preferire in ciascun collegio il candidato liberale
Il partito liberale si impegna a sostenere l’istruzione privata cattolica, la famiglia e l’indissolubilità del matrimonio
Il partito liberale si impegna a inserire cattolici nelle sue liste
→ Liberali ottengono 260 seggi su 508
21 cattolici eletti nelle liste liberali
socialisti 58, riformisti 21, radicali 73, cattolici non pattisti 34, nazionalisti 5
Legge 16 dicembre 1918 n. 1985SUFFRAGIO MASCHILE UNIVERSALE
Elettorato attivo
a tutti i cittadini che hanno prestato servizio militare nell’esercito e
nella marina mobilitati, anche se minori di 21 anni
A tutti i cittadini [maschi] che hanno compiuto 21 anni
Legge elettorale 15 agosto 1919 n. 1401
Formula elettorale
Scrutinio di lista
Attribuzione seggi con criterio proporzionale
Collegi
Collegio plurinominale [almeno 10 deputati]
Circoscrizione del collegio: una o più provincia
Disposizione transitoria: per la prima tornata elettorale ammessi
collegi mono-provinciali che eleggano almeno 5 deputati
Liste
Scrutinio di lista
Presentazione con 300-500 firme di elettori del collegio
Numero candidature in lista non superiori a numero di seggi
assegnati al collegio
Divieto di iscrizione in più liste dello stesso collegio
Limite di due collegi in cui possibile presentare candidatura
Elettore vota la lista e può dare da 1 a 3 preferenze a seconda del
numero di seggi assegnati al collegio
In alternativa l’elettore può aggiungere alla scheda nomi di
candidati di altre liste
Determinazione dell’esito:
assegnazione dei seggi alle liste
Cifra elettorale di ogni lista
[ (voti di lista + voti aggiunti) / numero deputati da eleggere nel collegio ]
determina il numero dei deputati spettanti a ciascuna lista
Cifra individuale di ogni candidato
[ voti di lista + voti di preferenza + voti aggiunti ]
determina la graduatoria dei candidati nella stessa lista
I seggi sono assegnati a ciascuna lista in base ai quozienti interi che stanno nella rispettiva cifra elettorale, distribuiti paritariamente sino all’esaurimento dei seggi; in caso di parità prevale la lista con maggior cifra elettorale
Se la cifra elettorale eccede i candidati di una lista, i voti sono distribuiti alle altre liste egualmente
Determinazione dell’esito:
indicazione degli eletti
Determinato il numero dei deputati per ciascuna lista, si procederà in base alla
graduatoria risultante dalle cifre individuali
Si forma una graduatoria di riserva degli esclusi
NB i resti non sono distribuiti
1918-1919: terza riforma elettorale
TESTO UNICO 02/09/1919, N. 1495 (GOVERNO ORLANDO)
ELIMINA IL REQUISITO DI SCOLARIZZAZIONE;
PREVEDE UN’UNICA CATEGORIA DI MERITO PATRIOTTICO: GLI EX SOLDATI MOBILITATI PER LA GUERRA.
HANNO DIRITTO DI VOTO TUTTI I MASCHI DI ALMENO 21 ANNI E TUTTI GLI EX MOBILITATI.
→ LA RIFORMA REALIZZA IL SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE; GLI ELETTORI SUPERANO GLI 11 MILIONI (27% DELLA POPOLAZIONE)
LE DONNE RESTANO ESCLUSE, SEBBENE UN PROGETTO DI LEGGE PER RICONOSCERE LORO IL DIRITTO DI VOTO SIA STATO APPROVATO DALLA CAMERA (CADUTO PER SCIOGLIMENTO)
RIFORMA DEI COLLEGI ELETTORALI (54) E ADOZIONE DEL SISTEMA DEL COLLEGIO PLURINOMINALE. IN CIASCUN COLLEGIO SI ELEGGONO DA 5 A 20 DEPUTATI.
SI INSTAURA DUNQUE UN SISTEMA PROPORZIONALE, CON LISTE, VOTO DI PREFERENZA, E METODO D’HONDT PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOTI.
1921: aumento dei seggi
IN VIRTÙ DELL’INGRANDIMENTO TERRITORIALE DERIVATO
DALL’ACQUISIZIONE DEL TRENTINO, DELL’ALTO ADIGE E DI TRIESTE I
SEGGI SONO PORTATI A
535.
1919-1922 CRISI DELLO STATO LIBERALE
Elezioni maggio 1921:
Per contrastare l’avanzamento dei partiti popolari, si
forma un blocco conservatore guidato
dai liberali e sostenuto dagli industriali;
In questa lista sono inseriti anche i
candidati fascisti e nazionalisti.
Esiti: socialisti: 122
Popolari: 107
Blocco conservatore: 275
(di cui: 35 fascisti; 10 nazionalisti)
Conclusioni sulle norme per il suffragio
politico
Il sistema elettorale del regno d’italia riflette dapprima una
concezione censitaria della capacità politica, tipica dello stato
monoclasse quale era quello italiano dei decenni centrali
dell’ottocento;
Il suffragio molto ristretto affidava le decisioni politiche a
rappresentanti dotati di una base elettorale e quindi di una
rappresentatività debole.
Prima del 1880 un collegio contava poco meno di 1000 elettori:
questa era la base elettorale potenziale di un deputato, il quale
poteva essere eletto al primo turno con 330 voti circa.
Conclusioni sulle norme per il suffragio
politico
Nell’ultimo quarto del secolo si registrano profonde trasformazioni
nella società italiana, per il consolidamento dell’economia
industriale-capitalistica; le classi lavoratrici fanno sentire sempre più il loro peso;
→ Il suffragio viene allargato con tre successivi interventi di riforma.
Questa trasformazione segna il passaggio allo stato pluriclasse.
Conclusioni sulle norme per il suffragio
politico
L’espansione del diritto di voto incide profondamente sui
raggruppamenti politici.
A partire dagli anni novanta i gruppi liberali sono affiancati dai
nascenti partiti di massa, di ispirazione socialista e poi, dal primo
dopoguerra, cattolica.
I partiti di massa spingono per ulteriori assunzioni di responsabilità da
parte dello stato: chiedono allo stato di farsi carico dei problemi
sociali, aumentando la spesa e di conseguenza anche la pressione
fiscale.
Questo processo a sua volta tende a espandere i compiti dell’amministrazione pubblica e a rafforzarne il ruolo.
Limiti del sistema rappresentativo italiano in
età liberale (Martucci)
- L’allargamento del suffragio è lento: questo ritarda l’integrazione
dei ceti medi e delle fasce lavoratrici nella vita dello stato;
- Assenteismo elettorale elevato (circa 40%)
- Le elezioni sono pesantemente orientate dai prefetti e dai
questori nelle rispettive province: essi esercitano pressioni sull’elettorato a favore del candidato filogovernativo;
- L’assenteismo parlamentare è elevato;
- Il re fa un uso eccessivo della proroga delle sessioni parlamentari;
- Dalla fine dell’ottocento si sviluppano tendenze anti-parlamentari
che indeboliscono il sistema rappresentativo agli occhi
dell’opinione pubblica.
Assenteismo elettorale nell’età liberale
Elezioni politiche 1880: vota il 59% degli aventi diritto
Elezioni politiche 1882: vota il 60,7%
N.B. Pesa l’astensionismo dei cattolici
(F. BONINI, lezioni di storia delle istituzioni politiche, p. 133)
Assenteismo parlamentare nell’età liberale (Martucci)
§ Era assente dalle sedute della camera almeno 1/5 dei deputati, ma spesso le assenze arrivavano ai 3/5.
§ Anche in occasione del voto su importanti progetti di legge gli assenti risultano essere molti:
- Trasferimento capitale a roma (1870) assenti 211/508
- Legge coppino sull’istruzione elementare obbligatoria (1877): assenti 280/508;
- Riforma legge elettorale(1881): assenti 190/508.
Secondo Martucci l’assenteismo incideva tanto perché il numero dei seggi era sovradimensionato appositamente per consentire ai deputati di non presenziare. Tuttavia esso dava argomenti a quanti criticavano il sistema rappresentativo e l’operato dei legislatori.
La proroga delle sessioni della Camera nell’età
liberale (Martucci, Storia costituzionale, p. 82)
La proroga è prevista dall’articolo 9 dello statuto e consiste nel differimento dei lavori della camera dei deputati. Spesso storicamente un periodo di proroga si è concluso con un decreto di scioglimento anticipato.
Martucci propone questi dati sul periodo che intercorre fra l’inizio dell’viii legislatura (18/02/1861) alla chiusura della xxvi (10/12/1923), per un totale di 62 anni:
62 anni: durata complessiva;
22 anni: somma dei periodi di lavoro della camera;
40 anni: somma dei periodi di proroga e di vacanza
Decennio di leadership giolitti: 4 anni di lavori e 7 di vacanza
La proroga delle sessioni della Camera nell’età
liberale (Martucci, Storia costituzionale, p. 101)
XVI legislatura (1886-1890 / governi de pretis x-de
pretis xi-crispi i-crispi II)
Sessione 1: 10/6/86 – 4/9/87 proroga; 15 mesi;
camera 145 sedute (10/mese)
Sessione 2: 16/11/87 – 4/1/89 proroga; 13,5 mesi;
camera 216 sedute (16/mese)
Sessione 3: 28/1/89 – 20/7/89 proroga; 6 mesi;
camera 112 sedute (18/mese)
Sessione 4: 25/11/89 – 3/8/90 scioglimento; 8 mesi;
camera 158 sedute (19/mese)
Legislature e potere di scioglimentoDurata prevista dallo Statuto: 5 anni (Martucci, Storia
costituzionale, p. 100)
26 legislature e non 13 secondo la cadenza quinquennale prevista dallo Statuto
Viii 1861/65 - 4 anni
IX 1865/67 - 2 anni e mezzo
X 1867-70 - 3 anni e mezzo
XI 1870/74 - 4 anni
XII 1874-76 - 2 anni
XIII 1876-80 - 3 anni e mezzo
XIV 1880-82 - 2 anni e mezzo
XV 1882-86 - 3 anni e mezzo
XVI 1886-90 - 4 anni
XVII 1890-92 - 2 anni
XVIII 1892-1895 - 2 anni
XIX 1895-97 - 2 anni
XX 1897-1900 - 3 anni
XXI 1900-1904 - 4 anni
XXII 1904-1909 - 4 anni e 3 mesi [sessione unica]
XXIII 1909-1913 - 4 anni e mezzo [sessione unica]
XXIV 1913-1919 - 6 anni [sessione unica]
XXV 1919-1921 - 1 anno e mezzo [sessione unica]
XXVI 1921-1923 - 2 anni e mezzo [sessione unica]
Periodizzazione politica dell’età liberale
1861-1876 Destra al governo /
primi ministri: Ricasoli, Rattazzi, Farini, Minghetti, La Marmora ; Menabrea; Lanza /
politiche: ordinamenti di unificazione amministrativa; pareggio del bilancio
crisi: perde appoggio del sud: la destra non sembra in grado di farsi carico della “questione meridionale; questione statizzazione ferrovie
1876 – 1896 Sinistra al governo
primi ministri: De pretis (11 governi); Cairoli; Crispi (6 governi); Giolitti
politiche: riformismo per allargare base sociale del consenso e modernizzare il paese; difesa principi di laicità e lotta al clericalismo; istruzione elementare obbligatoria; legge sulle opere pie; decentramento amministrativo; diminuzione e redistribuzione carico fiscale; sostegno al mezzogiorno (abolizione tassa macinato 1879); libertà associazionismo operaio; codice penale zanardelli; rafforzamento strumenti repressivi per ordine pubblico [stato d’assedio]; politica estera: avvicinamento alle potenze germaniche e espansionismo coloniale (eritrea)
crisi: sconfitta nella guerra italo-etiopica
1896-1900 crisi di fine secolo
consacrati
Periodizzazione politica dell’età liberale.
L’ETA’ GIOLITTIANA
1900-1914 Primi ministri: Zanardelli, Giolitti (6 governi), Tittoni, Fortis, Sonnino, Luzzatti
Politiche:
abbandoni della strategia repressiva e adozione di una strategia di inclusione; tentativo di integrazione del movimento sindacale; integrazione dei cattolici; suffragio quasi universale maschile
Espansione economica fino a 1907: boom dell’industria meccanica; intervento dello stato nella amministrazione delle infrastrutture (statizzazioni, municipalizzazioni) e controllo sugli istituti di credito; protezionismo
Ripresa espansionismo coloniale e conquista della Libia
Rapporti governo e parlamento: impegno a rafforzare il partito di maggioranza, utilizzo massiccio di pressioni in contesto elettorale; utilizzo della crisi di governo come strumento di pressione sul parlamento
Rafforzamento dell’autonomia della magistratura (istituzione CSM consultivo).
Crisi: contrasti con la monarchia sull’intervento in guerra; ingresso dell’Italia nel conflitto
Il fascismo e la
rappresentanza politica
1919-1922 CRISI DELLO STATO LIBERALE
Roma, 9 novembre 1921
Nascita del partito nazionale fascista (pnf)
I fasci vengono trasformati in una organizzazione paramilitare a base territoriale, diretta da un “quadrumvirato” composto da italo balbo, cesare maria de vecchi, emilio de bono, michelebianchi
1923
PNF ingloba il partito nazionalista
http://www.cinquantamila.it/sfogliatore/sfogli
atore.html?sfogliatore.php&inizio=5&subject=1
922-10-28
Legislatura XXVI (1921-1924)
PNF rappresentato con 35 deputati; nazionalista con 10
Mussolini è presidente del Consiglio dei Ministri;
Il governo ottiene i pieni poteri dalla Camera (fino al 31/12/1923):
- Riforma elettorale [legge acerbo].
La legislatura si chiude con lo scioglimento della camera e le elezioni politiche regolate dalla nuova legge elettorale.
Legge elettorale 1923 [‘Acerbo’]
Riforma elettorale 1923
Legge 18/11/1923, n. 2444 [estensore Giacomo Acerbo]
Approvata:
- alla Camera con 223 voti favorevoli (fascisti, popolari, liberali) e 123 contrari
(socialisti, comunisti);
- al Senato con 165 favorevoli e 41 contrari.
.
Sistema elettorale
Collegio unico nazionale plurinominale
Premio di maggioranza
Quota minoritaria proporzionale
I seggi sono attribuiti con sistema misto:
2/3 [356/535] vanno automaticamente al partito di maggioranza relativa che
abbia ricevuto almeno il 25% dei voti;
1/3 è distribuito con criterio proporzionale alle liste di minoranza.
Voti
Lista
Altri
Seggi
Lista
Altri
Legge elettorale 1923
Altri aspetti:
- notare la lunghezza del testo e la procedura dettagliatissima
- la verifica dei voti affidata alle Corti d’appello circoscrizionali
- il carattere centralizzatore della procedura, che conferisce alla
Corte d’appello di Roma un rilevante ruolo di controllo ed
eventualmente di manipolazione
Elezioni 6 aprile 1924
Presentato un LISTONE MUSSOLINI, cui partecipò anche la destra
liberale;
Giolitti e i liberali costituzionali si presentarono separatamente.
Il listone ricevette un buon numero di suffragi (62%).
Ebbe 375 seggi, di cui:
- 356 grazie ai voti e al premio di maggioranza
- 19 con una lista civetta che partecipò alla spartizione della quota
riservata alle minoranze.
Le opposizioni, con il 35% dei voti ebbero 160 seggi.
La crisi post-elettorale
- La nuova camera è chiamata a procedere alla
convalida dei voti;
- Il deputato PSU Giacomo Matteotti denuncia diffuse e
varie illegalità nella gestione delle elezioni
(Cfr. Discorso 30 maggio 1924)
Matteotti denuncia le irregolarità con cui si sono
svolte le elezioni e ne chiede l’invalidazione
Camera dei Deputati
30 giugno 1924
http://it.wikisource.org/wiki/Italia_-
_30_maggio_1924,_Discorso_alla_Camer
a_dei_Deputati_di_denuncia_di_brogli_el
ettorali
Giacomo
Matteotti
(Fratta Polesine, 22
maggio 1885 –
Roma, 10 giugno
1924)
Legge elettorale 1928
Legge elettorale 17 maggio 1928
Epurazione delle liste elettorali: reintrodotti requisiti o di censo [100
lire annue di imposta diretta], o di appartenenza a categorie di
cittadini integrati a vario titolo nello stato fascista [l’elettorato
diminuisce del 21%].
Non è più prevista l’elezione dei rappresentanti, ma un voto popolare plebiscitario per l’adozione o la bocciatura di una lista di 400 deputati indicati dal Gran Consiglio del Fascismo, su elenchi
formati dalle confederazioni corporative nazionali, dalle associazioni
culturali o dal gran consiglio stesso.
La legge è votata alla Camera con 216 voti favorevoli e 15 contrari,
al Senato con 161 voti favorevoli e 46 contrari.
I plebisciti registreranno altissima frequenza alle urne: 90% [dopo la scrematura del 20% meno integrato].
Discorso di Mussolini al Senato sull’adozione del suffragio
plebiscitario (12 maggio 1928)
Vi dichiaro subito che la legge elettorale sottoposta ai vostri suffragi è conseguenzadi premesse dottrinarie e d'una situazione di fatto determinatasi nel paese. Non è già
uno strumento per avere una Camera monocroma, di un solo colore, perché a
questo scopo sarebbe stato più che sufficiente il collegio uninominale … la ragione
sta invece in un fatto di natura tipicamente costituzionale che oggi non è stato
prospettato in tutta la sua importanza. Il fatto di cui parlo è il riconoscimento del
sindacato, organo di diritto pubblico. Qui è la grande novità legislativa della
rivoluzione fascista; qui è la sua originalità. Che significa il sindacato organo di diritto
pubblico? Significa che il sindacato non è più fuori dello Stato né contro lo Stato, maè nello Stato, riconosciuto dallo Stato, e come tale ha il diritto di rappresentare tutte
le categorie e di imporre a tutte le categorie un contributo sindacale obbligatorio.
Quando esiste questo dato di fatto nella costituzione italiana - e mi riferisco alla
legge 3 aprile 1926 -, la legge elettorale non ne è che la logica, naturalissimaconseguenza. Ma poi, onorevoli senatori, chi si vuole ingannare ? ma veramente, in
regime di partiti, il popolo è sovrano? Specialmente quando la disintegrazione dello
Stato è già arrivata ad un punto in cui ad esempio "35 liste di 35 partiti" invitano il
popolo ad esercitare la sua cartacea sovranità?
Discorso (12 maggio 1928)
Ma anche in regime di partito le elezioni sono fatte da comitati incontrollabili. Il
popolo elettorale è chiamato a ratificare le scelte fatte dai partiti quando non sia
posto dinanzi all'enorme difficoltà di scegliere un partito od un indirizzo. La verità èche in tutti i paesi del mondo si soffre di questa specie di dispersione delle energie
politiche che ha delle conseguenze di natura assai seria, in ciò che è il
funzionamento, la compagine degli stati moderni. Non ho nessuno scrupolo a
dichiarare che il suffragio universale è una pura finzione convenzionale. Non dice
nulla e non significa nulla. Dà i risultati più disparati. Se lo si considera come uno
strumento utile in determinate circostanze, allora la discussione è possibile: se si dice
che il suffragio universale è l'ultima tutela della sapienza politica e della saggezza dei
governi, allora faccio le mie più ampie riserve. Si è detto che questa legge èdeterminata dal fatto che il Gran Consiglio non è ancora entrato fra gli organi
costituzionali dello stato. La ragione ne è evidente. La legislatura è ormai ai suoi
termini, nel 1929 avrà finito il suo ciclo. Bisogna preparare l'applicazione di questa
legge elettorale e quindi è necessario, per questa preparazione di ordinemeccanico ed amministrativo, avere del tempo innanzi a sé. Il Gran Consiglio non
ha che da scegliere, da scremare, da selezionare le designazioni che saranno fatte
liberamente dalle grandi associazioni sindacali giuridicamente riconosciute.
Riforma della Camera bassa
(1939)
Liquidazione del sistema rappresentativo
elettivo
La legge 19 gennaio 1939 n. 129 chiude anticipatamente la XXIX
legislatura e dispone la soppressione della Camera dei deputati.
La rappresentanza politica è data da:
- Senato (conservato per non urtare il re)
- Camera dei fasci e delle corporazioni (che si forma
automaticamente includendo membri delle maggiori istituzioni
politico-sindacali)
→ Il regime si libera di ogni dissenso in Parlamento, ma si priva
anche di una base rappresentativa che gli esprimesse consenso in
forma istituzionale.