TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro - R.G. 4935/2008
Giudice: dott. Atanasio
Udienza: 14 ottobre 2008, h. 16.00
Memoria di costituzione e risposta in procedimento ex art. 414 c.p.c.
del FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE
ITALIANA in liquidazione, in persona dei suoi Liquidatori sottoscritti alla procura
ad litem apposta sull’ultima pagina di questa memoria, e in virtù della stessa procura
e della procura ad lites 27 febbraio 2007, Not. Forcella, n° 39688 Rep., n. 14538
Racc., prodotta come doc. 1, difeso e rappresentato disgiuntamente dagli avvocati
Francesco Brugnatelli e Pietro Ichino, nonché elettivamente domiciliato presso di es-
si in Milano, via Mascheroni 31,
convenuto,
nel procedimento promosso
dai sigg.ri Giovanni ACCORNERO, Vittorio ACHILLI, Carlo ADORNO, Alberto
AGNETTI, Roberto AIMI, Alberto ALBANESE, Vito Nicola ALBERGA, Giu-
seppe ALCIATI, Maria Rita ALDOVIERI, Claudio ALESSANDRI, Salvatore
AMBRA, Dario AMBROSIO, Luisa AMENDOLA, Silvio AMODIO, Andrea
ANDRIANO, Paolo ANNACONDIA, Margherita ANNUITI, Vito ANTONACCI,
Anna Maria ARCADI, Giorgio Felice ARDUINO, Giuliano ARNOLDO, Carlo
ARPAIO, Angela ASNAGHI, Rosalia ASSI, Giovanni Battista AVERSA, Giampiero
AVETA, Antonio BACCARI, Gianluigi BAIARDI, Adriana BALDASSI, Giuseppe
BALDI, Patrizia BALLABIO, Luciano BANDIERI, Giorgio BARBERO, Enzo
BARBIERI, Raffaele BARDINO, Fausto BARETTA, Attilio BARONI, Aldo
BAROSIO, Mario BELLINA, Giuliano BELLONDI, Roberto BENASSAI, Mauro
BENASSI, Massimo BERARDI, Giorgio BERETTA, Franca BERNARDI, Gior-
gio BERNARDI, Armando BERNAREGGI, Andrea BERSELLINI, Mauro BER-
TACCINI, Mario BERTOLI, Marina BERTOLINI, Eraldo BERTOLINO, Gio-
vanni BETTI, Alessandro BEVILACQUA, Giorgio BIAGIONI, Pierangelo BIAN-
CHI, Giorgio BIANCHI, Francesco BIANCHI, Walter BIANCO, Valter BIAN-
COROSSO, Luciano Silvio BINA, Marco BIONDI, Ancilla BIZZOZERO, Claudio
BLAMONTI, Luisa BOCCA, Alberto BOLDRER, Luigi BONANI, Dario BO-
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NECCHI, Claudio Antonio BONELLI, Franco BONETTI, Stefano BONO, Rober-
to BORELLI, Silvano BORRETTA, Maddalena BORZATTA, Alida BOSCA-
ROL, Mariella BOSIA, Piermario BOSIO, Gerardo BOTTICELLI, Gabriele
BREVI, Diego BRUCCOLERI, Giovanni BRUNETTI, Elisabetta BRUSCANI,
Salvatore BRUSCHETTA, Alessandro BUFFARDI, Mariangela BULZAMINI,
Giancarlo CACCHIONE, Giuseppe CACCIANI, Bruno CALDARELLI, Alfio
CALI, Ornella CAMBIAGHI, Giuseppe CAMERINO, Renzo CAMPAGNOLI,
Paolo CANALI, Giuliano CARATTINI, Sergio CARENA, Eugenio CARNE-
SECCHI, Ercole CARPIGNANO, Ernesto CASOLARI, Paolo CASSINI, Gianni
CASTELLANI, Mario Francesco CASTELLI, Vito CATTAFESTA, Carlo CAT-
TANEO, Alberto CATTANEO, Ferdinando CATTANEO, Gianni CAVACIOC-
CHI, Enzo CAVALIERE, Pier Luigi CAVALLETTI, Giovanni CAVALLI, Giu-
seppe CAZZANIGA, Attilio CECCARELLI, Edo CECCHI, Ferdinando CEC-
CHINI, Adolfo CELLAI, Savino CELLAMARE, Michele CELLAMARE, Marco
CENCI, Maurizio CERIOLI, Roberto CERONI, Luigi CERUTTI, Eugenio CI-
POLLETTA, Paolo Massimo CLEMENTI, Adolfo CLEMENTI, Gemma CLERI-
CO vedova TAVERNA, Gian Marcello COCCA, Ivo COCCONCELLI, Guido
COLLA, Vittorio COLOMBO, Carluccio COLOMBO, Roberto COMINETTI, At-
tilio CONCONI, Franca CONTINI, Maurizio Nicola CORADDUZZA, Gianpaolo
CORDA, Maurizio CORNACCHIA, Giuseppe CORTESE, Gioacchino CO-
STANTINO, Luciano COSTANZA, Salvatore Giovanni COSTANZO, Dario CO-
VACICH, Angelo CRIPPA, Mario CROZZOLIN, Liliana CUZZONI, Franco D'A-
DAMO, Antonio D'ALESSIO, Ornella D'ALITTO, Francesco DALL'ASTA, Ettore
DANERI, Gianluigia DAPRI, Valerio DAVOLIO, Michele D'AVOSSA, Mauro DE
BERARDINIS, Maria Luciana DE FILIPPIS, Giovanni DE NICHILO, Aniello DE
NICOLA, Francesca DE VINCENZO, Francesco DELLA NOCE, Elisa DEODA-
TO, Floriano DESSI, Fernando DETTORI, Salvatore DI BENEDETTO, Alessandro
DI GIOVANNI, Ezio Francesco DI MARTINO, Massimo DI NELLI, Marcello DI
SABANTONIO, Domenica DIDONNA, Calogero DOLCE, Salvatore D'ONO-
FRIO, Roberto DORIA, Luigi DRAPPELLI, Gianfranco ERCOLIN, Arturo E-
SPOSITO SCARPA, Andrea FACCHINETTI, Gianni FAGGIANI, Sergio FAL-
CHI, Ermanno FALONI, Giuseppe FALSETTO, Franco FANTONE, Lino FAVA,
Rocco FEDELE, Nicola FEDERICI, Francesca FERRANTE, Vincenzo FERRARA,
Franco FERRARI, Maurizio FERRATI, Ugo FERRI, Liliana FIACCHI, Angelo
3
Antonio FIGLIUOLO, Vittorio FIORELLI, Aurelio FLORIDIA, Emanuele
FOA, Giancarlo FOIS, Giorgio FOLLONI, Giovanni FONTANA, Gino FOR-
LAI, Mauro FORTINI, Antonio FORTUNATO, Fulvio FORTUNIO, Vincenzo
FRANCO, Laura FUNDARO, Francesco FUSCO, Antonio GALANO, Giancarlo
GALGANI, Giovanni GALIZIO, Renata Rita GALLI, Renato GALLINO, Fran-
co GALLO, Piero GALLO, Giancarla GAMBARÈ, Francesco GANDIONE,
Francesco GANGI, Claudio GARBARINO, Ubaldo GAROFALO, Luciano
GARZO, Giuliano GATTI, Franco GATTI, Francesca GATTI, Antonello GAU-
DENZI, Luigi GELLI, Enrico GENTILE, Alessandro GHELLI, Giovanni GHEL-
LI, Giovanni GHIGO, Enrico GILI, Domenico GIOFFRÈ, Giuseppina GION-
CHETTA, Carmelo GIORGIO, Piernelio GIROLA, Marco GIUGLIARELLI MOR-
DIVOGLIA, Maurizio GORLA, Costanza GOVINO, Aldo Nunzio GRAZIADEI,
Carlo GRAZIOSI, Raffaele GREGORIO, Valerio GRIGLIO, Sante GROSSI, Ma-
ria Luisa GROSSI, Alberto GROSSI, Vincenzo GUADALUPI, Sergio GUADA-
LUPI, Giorgio GUARNIERI, Leonardo GUERRA, Vladimiro GUERRINI, Pao-
lo GUIDO, Antonio GUSTAPANE, Roberto IACCARINI, Alfredo IACO-
PUCCI, Nicola IPPEDICO, Giovanni LA MUSCATELLA, Pasquale LAFOR-
GIA, Giuseppe LANDOLINA, Cosimo LANDUCCI, Flavio LARGAIOLLI, Paolo
LARICCHIA, Silvana LAURIA, Virginia LECCHI, Stefano LENSI, Marino LENZI,
Vito LEO, Enrica LEONI, Claudio LINZI, Giovanni LOBASCIO, Doriana LO-
RENZANI, Graziano LORENZATO, Corradino LUCCARINI, Pierluigi LUSIANI,
Mauro MACARI, Franco MACCAGNI, Anna Maria MALFETTI, Achille MA-
NARA, Michelangelo MANGANARO, Giovanna MANISCALCO, Paolo MA-
NODORI, Giuseppe MAPPA, Paola MARAFFI, Sergio MARANI, Luigi MAR-
CANIO, Leo MARCHETTI, Pier Marco MARCHI, Osvaldo MARIANI, Franco
MARIANI, Antonina MARONGIU, Salvatore MARRAS, Severo MARRICCHI,
Cosimo MARRONE, Maria MARTELLI, Giovanni MARTINI, Giuseppe
MARZANO, Giovanni Antonio MASALA, Gianfranco MASCINI, Claudio
MASTRELLA, Federico MASTROIANNI, Bruno Celeste MATTEI, Pier Giu-
seppe MATTIO, Giuseppe MAZZOLARI, Angela MELLI, Vincenzo MELO-
DIA, Arialdo MERAVIGLIA, Fabrizio MERCANTINI, Ignazio MESSINA, Roberto
METZEL, Filippo MIGLIORE, Manlio MINIERI, Mario MINORENTI, Luciano
Giacomo MINUZ, Augusto MOFFA, Silvano MOI, Maria Rosa MOLTENI,
Massimo MONTEFALCONE, Benito MONTELEONE, Luciano MONTICONE,
4
Amedeo MONTONE, Ferruccio MORA, Pierpaolo MORANO, Marco MOR-
BELLI, Ivan MORBIDELLI, Orlando MORFINA, Gabriele MORGANTI, Piero
MORRI, Maria MOZZANICA, Attanasio MOZZILLO, Silvano MUZZONI-
GRO, Mario NARDONI, Alberto NASCETTI, Emidio NEPI, Roberto NIZZO-
LA, Gianni NOVELLI, Luciano NUZZO, Eliano OLIVERO, Aldo Vittorio O-
RIANI, Gianfranco ORLANDINI, Giuliana ORMINDELLI, Giorgio ORSUCCI,
Benedetto OTERI, Franco OTTAVIANI, Ernesto OTTENGA, Francesco PA-
CIUCCI, Emilio PAGANI, Fernanda PAGANI in qualità di genitore esercente la
potestà sul figlio minore Ettore VARENNA, erede di Giovanni VARENNA,
Paolo PAGLIARI, Antonio PALMA, Carlo PAMPALONI, Nunzio PANZA-
RELLA, Giuseppe PANZUTO, Anita PASCHINI, Guglielmo PASI, Enzo PAS-
SANNANTE, Luigi PATTI, Vincenzo PATTI, Sylva PAVAN, Amalia PAVONE,
Otello PECORARI, Corrado PELLEGRINI, Giancarlo PELLEGRINI, Luigi PE-
LOSI AMBRI, Franco PERETTI, Siro PESTONI, Ettore Luciano PETRIZZELLI,
Odino PETTARIN, Renato PEZZATINI, Giangiuseppe PIANA, Paolo PICCIONI,
Giovanni PIETROLUCCI, Miro PINA, Domenico PISANO, Mauro PISPOLA,
Franco POGLIANI, Ettore POLI, Maria Dina POZZI, Vittorio PRANDONI, Rita
PROFILI, Luisa PROIETTI, Diego PROSCIA, Michele RANAURO, Ezio RA-
NUCCI, Nello RASPI, Franco RAVIOLA, Carlo RAZZA, Vittorio RAZZOLINI,
Giancarlo REGANO, Giulio Giuseppe REMONTI, Luciano RENZI, Marco
RHO, Fernando RICCI, Raffaele RICCIARDI, Maria RICCIARDI GIANNO-
NI, Giampaolo RINALDINI, Ermes RIVELLA, Anelda RIZZI, Salvatore Alessio
RIZZUTO, Giuliano ROSA, Franco ROSCELLI, Giovanni ROSSETTI, Carlo
ROSSI, Vittorio ROSSOMANNO, Marco ROTELLI, Ernesto ROVEDA, Gian-
pietro RUBINATO, Ercole RUDI, Benedetto RUGGIERO, Angelo RUSSO, Salva-
tore RUSSO, Luciano SABATINI, Giuseppe SAITA, Gianpaolo SANNA, France-
sco SANTANGELO, Sergio SANTANIELLO, Settimio SANTI, Paolo SANTINI,
Pasquale SANTORO, Saverio SANTOVITO, Maurizio SARTI, Ruggero SARTI-
NI, Enrico SARTORI, Antonio SAVI, Roberto SCARANI, Azeglia SCATTOLA,
Giorgio SCHIANCHI, Marco SCIPIONI, Gaetano SCURI, Angelo SEBASTIO,
Pierino SEGRETO, Francesco SERRALUNGA, Luigi SETTEMBRINI, Calisto
SGUAZZI, Francesco SIBANI, Giorgio SILVERI, Giuseppe SILVESTRE, Nicolet-
ta SIMONAGGIO, Bruno SOLINAS, Giancarlo SOSELLO, Nicolino SPANO,
Luigi SPERDUTI, Antonio SPIGHI, Girolamo SPITALI, Giovanni SQUILLA-
5
RO, Tommaso STAJANO, Flavia STANO, Luciano STEVE, Giuseppe STOC-
CHETTI, Emilio STREPETTI, Wanda Emilia STURARI, Elio SUPPO, Leonardo
SURICO, Roberto SURRENTE, Stefano TABANELLI, Francesco TAGLIERI,
Teodolindo TAVAN, Antonio TISCIONE, Giuseppe TOLA, Marino TORTA,
Giovanni TORTI, Ottavio TREVERI, Orazio TRICARICO, Clara TRINCHERO,
Pietro TRIPODI, Carlo TURI, Luigi UBERTI, Gualtiero VANZO, Gian Maria
VERGANO, Luisa VERNAZZA, Antonio VERONESE, Alessandro VERTERAMO,
Pietro VESTITA, Vito VIGNA, Silvano VISINI, Vincenzo VOLPE, Biagio VOL-
PE, Giovanni VOMMARO, Enrico ZAMBINI, Maria Grazia ZANELLI, Bruno
ZANOTTI, Giuseppe ZANOTTI, Antonio ZAVAGLI, Carmine ZAZO, Giorgio
ZICHELLA, Sergio ZURLINI, Amedeo ACHINI MONETA CAGLIO, Giancarlo
ANNONI, Roberto ARRIGONI, Carlo ASTI, Caterina BALESTRAZZI, Carlo
BASSI, Giuseppe BASSI, Vito BELLOMO, Giovanni BERTOLETTI, Mario BI-
SANTI, Gianfranco BOIRIVANT, Angelo BRANDOLISIO, Rino BURATTI,
Gianpaolo BUSSONI, Girolamo CAMPANILE, Tiziana CATALANO, Orietta
CAVAZZINI, Albina CAVAZZINI, Michele CIACCIA, Pietro COLACI, Roberto
COMELLI, Massimo CONSONNI, Claudio CONTARINO, Raffaella DAZZI,
Roberto DE BONAFFOS DE LA TOUR, Pasquale DE LUCA, Anna Maria DE
VINCENZO, Umberto DI MAURO, Roberto DONELLI, Maria Gabriella D'O-
STUNI, Sergio FARANDA CORDELLA, Ugo FASIELLO, Maria Rita FELLI,
Giuseppe FERRO, Sandro FLORIS, Roberto FRAMBATI, Antonio Piero FRESI,
Miriana FUOCO, Luigi FURLOTTI, Giordano GAIBAZZI, Paolo GHINELLI, Bru-
no GHIRARDI, Gianni GHIRARDI, Luigi GIANNI, Maurizio GIUNTINI, Daniele
GRIGNOLIO, Maria Luisa GROSSI, Maurizio GUIDETTI, Vincenzo IACONO,
Matteo Renato IMBRIANO, Giancarlo INCERTI, Giuseppe LA FERLA, Nunzio
LIMONGELLI, Fabio LUCARINI, Rosanna MANTEGARI, Beniamino MA-
RANGELLI, Aleardo MARGUTTI, Vincenzo MATTALIANO, Claudio MAZ-
ZOCCHI, Alberto MAZZOLA, Claudio MENETTO, Giuseppe MESSANA, O-
ronzo MIGLIETTA, Salvatore MIGLIORE, Tommaso MINERVA, Giuseppe
PACE, Marco PACI, Vladiliano PARRINI, Antonio PASSIATORE, Cecilia PEL-
LEGRINI, Americo PELLEGRINO, Graziano PESCINA, Giuseppe PICCIARIEL-
LO, Pier Luigi PIZZORNI, Franco QUAGLIARINI, Rossella RAFFAINI, Danie-
la RESTORI, Giovanni RICCARDI, Raffaele RICCHIUTI, Raffaele RICCHIUTI,
Corinna RICCO, Silvio RIVA, Edoardo ROMITA, Alessandra ROSSI Maurizio ROS-
6
SI, Emilio RUFFO, Anna Rosa SAMARELLI, Vincenzo SAPORITA, Franco SCA-
RINGI, Diego SCORTEGAGNA, Giuseppe SERENO, Renzo SIMONE, Sorce CA-
LOGERO, Simonetta SOROLDONI, Michele TAMBURRI, Luigi UGOLOTTI, Va-
lerio VALENTI, Mauro VECCHI, Loris VENTURI, Alda VERSELLONI, Giulio
VIGANÒ, Luigi VINCETTI, Antonino VIOLA, Nunziatina ZARA, Giovanni ZER-
BONI, Maurizio DE VECCHI, Giuseppe BELLOTTI, Antonio LOMBARDI, Ales-
sandro MANZI, Antonio PISCITELLI, Maria Maddalena ZUCCO, tutti difesi e rap-
presentati dagli avv.ti Antonio Pileggi, Tommaso Civitelli, Paolo Manzato e Pier-
francesco Fasano, nonché elettivamente domiciliati presso il secondo in Milano, via
S. Barnaba 30,
ricorrenti
*
RIUNIONE DI PROCEDIMENTI
Pendono attualmente davanti al Tribunale di Milano i seguenti procedimenti,
di contenuto in tutto o in larga parte identico al presente, promossi contro il Fondo
Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in Liquidazione da Par-
tecipanti o ex-Partecipanti al Fondo stesso:
1. Weiss + 14 (assistiti dall’avv. Civitelli) con intervento di Cabras + 2 (assistiti
dagli avv. Centofanti e Caparrotti), R.G. 8278/2007, assegnato alla dott.ssa
Beccarini, udienza rifissata per il 8 ottobre 2008;
2. Matera + 23, assistiti dagli avv. Taglioretti, Gandini e Gatti, R.G. 2850/2008,
assegnato alla dott.ssa Peragallo, udienza fissata per il 6 novembre 2008;
3. Muzzi + 14, assistiti dall’avv.ta Etna, R.G. 5782/2008, assegnato alla dott.ssa
Vitali, udienza fissata per il 10 dicembre 2008;
4. Baracetti + 19 + altri 4 intervenuti (tutti e 24 assistiti dagli avv. Centofanti e
Caparrotti), RG.
3377/2008, assegnato alla dr.ssa Di Ruocco, udienza rifissata per il 21 gennaio
2009;
5. Musto + 24, assistiti dall’avv.ta Etna, R.G. 3695/2008, assegnato alla dott.ssa
Tanara, udienza fissata per il 17 febbraio 2009
6. Imperatore + 24, assistiti dall’avv.ta Etna, R.G. 3696/2008, assegnato alla
dott.ssa Tanara, udienza fissata per il 17 febbraio 2009.
Si tratta in totale (incluso il presente) di sette procedimenti che vedono coin-
volti oltre 700 Ricorrenti-Intervenienti.
7
Considerata l’evidente comunanza tra le suddette controversie, aventi tutte a
oggetto pretese relative alla liquidazione del Fondo e ai criteri di ripartizione del suo
patrimonio residuo, è stata presentata dagli scriventi difensori e dall’avv. Civitelli
un’istanza per riunione di procedimenti al Presidente della Sezione Lavoro, che verrà
discussa nell’udienza del 6 ottobre 2008 davanti alla Giudice dr.ssa Mascarello.
IN FATTO
1. Il rapporto di lavoro degli odierni Ricorrenti, originariamente alle dipenden-
ze di Banca Commerciale Italiana, la loro iscrizione al Fondo di previdenza
complementare, i termini della controversia in proposito e l’integrazione del
contraddittorio su di una parte delle pretese dei Ricorrenti
1.1. – Gli odierni Ricorrenti sono stati tutti dipendenti della Banca Commer-
ciale Italiana, Istituto di credito che nel maggio 2001 è stato incorporato in Banca In-
tesa, a sua volta poi denominata Intesa Sanpaolo S.p.A. dal 1° gennaio 2007 in segui-
to a ulteriore incorporazione.
1.2. – Come essi espongono nel ricorso introduttivo del presente giudizio essi
erano stati iscritti al Fondo odierno convenuto – persona giuridica diversa dalla Ban-
ca datrice di lavoro - dalla data di assunzione presso la Banca Commerciale fino alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, della quale si dirà nel paragrafo seguente. Nel
dicembre 1999 il Fondo stesso è stato riformato mediante accordo tra le Fonti istitu-
tive in ottemperanza alla riforma legislativa della previdenza complementare recata
dal d.lgs. n. 124/1993, con passaggio al nuovo regime a capitalizzazione individuale.
1.3. – Tutti i Ricorrenti hanno cessato il rapporto di lavoro con la Banca fra il
2003 e il 2004, nel quadro di una procedura di riduzione del personale mediante in-
tervento del Fondo di Solidarietà istituito mediante il D.M. n. 158/2000 per il settore
bancario; a norma dello Statuto del Fondo, essi si sono pertanto visti liquidare
l’importo corrispondente all’accantonamento costituito a loro rispettivo credito, con
conseguente cessazione di ogni loro rapporto col Fondo stesso. In occasione della
percezione del detto importo, ciascuno di essi ha sottoscritto una quietanza liberato-
ria (doc. 61) con la quale ha accettato la liquidazione considerando pacifica la cessa-
zione del proprio rapporto con il Fondo a tutti gli effetti.
8
1.4. – Nel dicembre 2004, con effetto dal 1° gennaio 2005, in forza di un ac-
cordo tra la Banca e le Organizzazioni sindacali, tutte le posizioni degli iscritti al
Fondo odierno convenuto ancora in attività sono state trasferite al FAPA, Fondo cre-
ato per tutti i dipendenti del Gruppo Intesa. Per i motivi esposti sopra, questo trasfe-
rimento non ha riguardato alcuno degli odierni Ricorrenti, essendo il loro rapporto
con il Fondo cessato definitivamente prima della fine del 2004.
1.5. - Per i motivi che vedremo più analiticamente a suo luogo, contestual-
mente al trasferimento di tutti gli attivi al FAPA, nel dicembre 2004, è stata anche
deliberata l’estinzione del Fondo Pensioni odierno convenuto, con la conseguente
cessazione delle prestazioni previdenziali alla fine dello stesso anno. Nei due anni
successivi si è dato corso alla liquidazione del patrimonio e alla distribuzione ai pen-
sionati di una prima quota, corrispondente al credito previdenziale di ciascuno. I ri-
sultati della vendita del patrimonio immobiliare, superiori alle attese, hanno fatto sì
che, a seguito della distribuzione di quella prima quota, sia residuato un attivo patri-
moniale che attende di essere distribuito agli aventi diritto.
1.6. - Con il ricorso introduttivo di questo giudizio i Ricorrenti, contestando i
criteri con i quali furono determinati i rispettivi “zainetti”, in applicazione del men-
zionato accordo del 16 dicembre 1999, e comunque sostenendo un preteso loro dirit-
to fondato su di un’interpretazione contestata dell’art. 27 dello Statuto del Fondo,
chiedono:
- in via principale, nei confronti del Fondo, che venga accertato il loro preteso dirit-
to a partecipare alla spartizione del suo patrimonio residuo, di cui si è detto, come se
il loro rapporto con il Fondo stesso non fosse cessato da diversi anni, con conseguen-
te condanna di quest’ultimo ai corrispondenti pagamenti;
- in via subordinata, che venga dichiarata “la nullità di una delibera del Consiglio
di Amministrazione del Fondo datata 28 giugno 1999, di rideterminazione dei coeffi-
cienti per il calcolo della pensione, e del punto 2.3 del verbale di accordo sindacale
del 16 dicembre 1999, di riproporziona mento del segmento di programma previden-
ziale maturato”;
- in via ulteriormente subordinata, nei confronti della Banca datrice di lavoro, che
venga dichiarata la illegittimità del licenziamento collettivo, o della risoluzione con-
sensuale stipulata nel quadro della stessa procedura di riduzione del personale, e che
la Banca stessa venga condannata in entrambi i casi a rifondere il preteso danno da
9
essi subito, corrispondente all’impossibilità di partecipare alla spartizione finale del
patrimonio residuo del Fondo, di cui si è detto sopra.
* * *
Il Fondo Pensioni per il Personale della B.C.I. si costituisce in giudizio con il
deposito di questa memoria, chiedendo la reiezione integrale delle domande proposte
dai Ricorrenti nei propri confronti. A tal fine procede, nelle pagine che seguono, a
una esposizione compiuta e corretta dei fatti di causa.
2. La vicenda del Fondo, dalle origini all’ultima riforma
2.1. Le origini del Fondo. - Il Fondo Pensioni per il Personale della B.C.I.
venne riconosciuto come ente morale con il regio decreto 11 agosto 1921 n. 1201,
che ne approvò lo statuto. Lo statuto stesso subì successivamente a più riprese delle
modifiche, che furono via via approvate mediante altrettanti atti governativi (r.d. 7
aprile 1941 n. 543; d.P.R. 9 febbraio 1956 n. 279; d.P.R. 6 luglio 1971 n. 886; d.P.R.
21 maggio 1975 n. 265; d.P.R.7 febbraio 1978 n. 86; d.P.R. 24 giugno 1988; D.M. 16
dicembre 1992; per le modifiche dell’ultimo decennio v. le pagine seguenti; lo statu-
to precedente alla riforma del 1999 e quello immediatamente successivo, rimasto in
vigore fino all’attivazione del procedimento di estinzione del Fondo nel dicembre
2006, sono prodotti rispettivamente come docc. 2 e 3).
2.2. L’iscrizione dei lavoratori al Fondo, contestuale alla loro assunzione al-
le dipendenze della Banca. – Da quando il Fondo esiste e fino all’entrata in vigore
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 (cioè al 27 aprile
1993), tutti i lavoratori che venivano assunti alle dipendenze della Banca – e dunque
anche gli odierni Ricorrenti e Intervenienti – si iscrivevano al Fondo dichiarando di
avere ricevuto copia del suo Statuto, di averne preso visione e di “accettare tutte le
norme che regolano e che regoleranno il Fondo medesimo” (doc. 4).
2.3. Il funzionamento del Fondo in regime sostitutivo dell’A.g.o. fino al 1954.
- Fino alla fine del 1954 il Fondo Pensioni per il Personale della B.C.I. operò in re-
gime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalidità e vec-
chiaia.
10
2.4. Il passaggio dal regime sostitutivo alla funzione di previdenza integrati-
va – Alla fine del 1954, per decisione governativa, il funzionamento del Fondo in re-
gime sostitutivo venne a cessazione: dal 1° gennaio 1955 i dipendenti della B.C.I. fu-
rono pertanto iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria presso l’INPS, con atti-
vazione dei corrispondenti obblighi contributivi, mentre il Fondo prese a svolgere
funzione di previdenza integrativa, finanziata mediante un contributo pari al 4,5%
sulle retribuzioni. In occasione del suddetto mutamento di regime previdenziale, la
Banca
- versò una ingente somma al Fondo per consentire che i nuovi trattamenti pensio-
nistici (INPS + Fondo) non soltanto non fossero inferiori rispetto ai precedenti, ma
addirittura fossero globalmente più elevati;
- versò quanto occorreva per costituire a favore di ciascun dipendente la posizione
assicurativa presso l’INPS per i periodi di lavoro passati, fino al 31 dicembre 1954.
2.5. L’istituzione del meccanismo di incrocio contributivo denominato “chas-
sé-croisé” - Per i contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro successivi al 31
dicembre 1954 – in pieno accordo tra la Banca e la Commissione Interna, che costi-
tuiva all’epoca l’unico organo di rappresentanza dei lavoratori in azienda e che si fe-
ce promotrice dell'operazione - si procedette istituendo un meccanismo particolare di
“incrocio contributivo” denominato chassé-croisé (v. in proposito doc. 5), rimasto
poi in vigore fino al 1994. Ci riserviamo di fornire al Giudice ulteriori dettagli in
proposito, se ritenuti necessari, astenendocene in questa sede per non appesantire ec-
cessivamente questo atto.
Il sistema del chassé-croisé venne poi superato mediante accordi in proposito con le
diverse Organizzazioni sindacali stipulati il 28 settembre 1994 (docc. 6/A-B-C-D-E).
2.6. Il vecchio equilibrio attuariale del Fondo, basato sul sistema c.d. “a pre-
stazione definita” e la riforma della previdenza complementare disposta dal decreto
legislativo n. 124/1993. – Lo statuto del Fondo subì modifiche a più riprese.
2.6.1. - Nel 1976 venne introdotto un sistema finanziario di gestione in regi-
me di parziale ripartizione, a norma del quale una quota pari al 25% dei contributi
versati dagli iscritti in servizio veniva utilizzata per i trattamenti pensionistici in atto,
cioè veniva erogata direttamente ai pensionati (v. in proposito la Circolare del Fondo
11
Pensioni B.C.I. 12 novembre 1976 n. 100, qui prodotta come doc. 7) (1). La relativa
modifica statutaria venne approvata, mediante referendum svoltosi il 12 ottobre
1976, dall’89,45% dei partecipanti al Fondo; previo parere favorevole delle autorità
tutorie (Consiglio di Stato e Ministero del lavoro e la previdenza sociale), essa venne
formalizzata col d.P.R. 7 febbraio 1978 n. 86, pubblicato in G.U. 6 aprile 1978, n.
95.
2.6.2. – Dopo quindici anni di applicazione del regime di cui si è detto nel pa-
ragrafo precedente, nel 1991, a causa del rilevante aumento del rapporto tra il nume-
ro dei pensionati e quello degli iscritti in servizio, si decise di abbandonare il sistema
a parziale ripartizione, per tornare al preesistente sistema a capitalizzazione colletti-
va a premio medio generale. In tale sistema l’equilibrio tecnico-attuariale era calco-
lato secondo un criterio per il quale si considera come posta attiva di bilancio il valo-
re attuale dei contributi degli iscritti futuri. I sistemi di questo tipo si basano sul pre-
supposto che il numero degli iscritti rimanga costante nel tempo: ciò che consente
l’attivazione di una forte solidarietà intergenerazionale, con accentuati elementi di-
stributivi. D’altra parte, l’entità e la continuità dei risultati della gestione del patri-
monio del Fondo consentivano di formulare previsioni favorevoli sulla possibilità di
mantenimento, se non addirittura miglioramento, delle prestazioni in futuro. La ri-
forma venne approvata con il voto favorevole del 94,6% dei partecipanti al Fondo,
mediante il referendum svoltosi il 14 maggio 1991; previo parere favorevole delle
autorità tutorie, la riforma venne formalizzata mediante il d. min. lav. prev. soc. 16
dicembre 1992 (2).
(1) Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione del Fondo aveva esaminato e approvato, nelle sedute del 3 novembre e del 9 dicembre 1976, la modifica di alcune disposizioni dello statuto, tra cui gli articoli 18 e 20, al fine di adeguarli ai provvedimenti con cui erano stati decisi l’aumento dei mi-nimi delle prestazioni e l’introduzione del sistema “misto” a regime di capitalizzazione per il 75% dei contributi versati dai Partecipanti in servizio e a regime di ripartizione per il restante 25%, con la con-seguente istituzione di una “quota ripartitiva”, il cui ammontare sarebbe stato direttamente connesso all’evoluzione della dinamica retributiva, da riconoscere ai pensionati attuali e futuri per ogni anno di partecipazione al Fondo. (2) In conseguenza di questa riforma il sistema previdenziale del Fondo Pensioni B.C.I. si caratterizzò per un piano pensionistico a contribuzione fissa e a prestazione definita. Le modifiche statutarie più significative – introdotte negli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 – riguardavano: - l’unificazione del trattamento globale di pensione e del sistema finanziario di gestione con l’accorpamento della quota “a ripartizione” con la quota “a capitalizzazione”; - la revisione dei criteri di calcolo per la determinazione della misura delle pensioni di nuova liqui-dazione con riferimento alla media annua delle retribuzioni effettive o figurative percepite e/o attri-buite dal 1° gennaio 1955 e indicizzate fino all’anno anteriore a quello di decorrenza della pensioni in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; per
12
2.6.3. - Fino a quel momento, come si è detto, il Fondo odierno convenuto
aveva funzionato secondo un sistema a prestazione definita (un sistema, cioè, che ga-
rantiva agli iscritti una prestazione pensionistica predeterminata, disciplinata da nor-
me statutarie uguali per tutti gli iscritti), caratterizzato da un regime nel quale il fi-
nanziamento dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo in un dato periodo era
basato anche sul gettito dei contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti della
Banca che erano in attività in quello stesso periodo, e l’equilibrio del Fondo era ga-
rantito – oltre che dal patrimonio dell’ente e dal suo rendimento - anche
dall’“attualizzazione” della contribuzione degli iscritti presenti e futuri. Questo si-
stema di finanziamento presupponeva, ovviamente, che la riduzione del numero dei
dipendenti della Banca in attività dovuta alle dimissioni e ai pensionamenti venisse
costantemente compensata dall’ingresso di nuovi dipendenti, in modo che il prelievo
contributivo sulle retribuzioni di questi ultimi contribuisse a coprire la spesa relativa
ai trattamenti pensionistici. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile
1993 n. 124 (recante la nuova “disciplina delle forme pensionistiche complementa-
ri”), poi modificato e integrato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, quell’equilibrio non
poté più essere mantenuto: la nuova disciplina legislativa prevedeva infatti che per
tutto il personale assunto dalla Banca dopo la data del 28 aprile 1993 venisse attivata
una forma di previdenza complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione
individuale, nella quale cioè i contributi prelevati sulle retribuzioni di ciascun lavora-
tore dovevano essere destinati esclusivamente alla costituzione di un conto indivi-
duale da utilizzare per il futuro trattamento pensionistico di quel lavoratore. I “vec-
chi iscritti” venivano così trasformati in una “collettività a gruppo chiuso”, i cui trat-
tamenti pensionistici erano privati del finanziamento che in precedenza veniva dalle
nuove generazioni: donde un problema di mantenimento dell’equilibrio tecnico-
attuariale della gestione delle posizioni dei “vecchi iscritti”, destinato ad aggravarsi
progressivamente nel tempo.
-------------------------------------- ogni anno o frazione di anno di partecipazione e di contribuzione effettive o figurative la suddetta re-tribuzione annua media sarebbe stata moltiplicata per coefficienti decrescenti a seconda della fascia di retribuzione media; - la revisione dei trattamenti con l’aumento dell’importo in essere alla fine del 1990 nella misura del 20% della quota “a capitalizzazione” con la garanzia di un aumento minimo di L. 845.000 annue; - l’introduzione di un sistema di adeguamento automatico delle pensioni con la rivalutazione auto-matica annuale, a far tempo dal 1° gennaio 1992, in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT di cui sopra intervenuta nell’anno anteriore a quello in cui decorre l’aumento, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare rivalutazioni più elevate in relazione a eventuali ecceden-ze patrimoniali rispetto al fabbisogno di riserve tecniche necessarie per l’equilibrio della gestione; - l’aumento delle aliquote di riversibilità.
13
2.6.4. - Al fine di prevenire il grave squilibrio altrimenti inevitabile e di dare
certezza anche ai diritti dei “vecchi iscritti”, nella primavera del 1997 venne costitui-
ta una Commissione composta da esponenti delle Organizzazioni sindacali, del Con-
siglio di Amministrazione del Fondo e della Banca, con il compito di mettere a punto
un progetto di riforma capace di assicurare anche ai “vecchi iscritti” adeguati tratta-
menti pensionistici.
2.7. – L’intesa di massima del dicembre 1997 per la riforma del Fondo. – La
Commissione di cui si è detto nel § 2.6.4 pervenne a un’intesa di massima, esposta in
un “verbale di riunione” datato 15-22 dicembre 1997 (doc. 8), con il quale vennero
tracciate le linee essenziali di una possibile trasformazione del sistema di previdenza
complementare “a prestazione definita” (v. § 2.6.3) in un sistema “a contribuzione
definita”, in conformità con il principio della capitalizzazione individuale già impo-
sto dalla legge del 1993 per i nuovi iscritti.
Le Organizzazioni sindacali avevano però subordinato la validità di quel-
l’accordo a una propria valutazione positiva circa il contributo straordinario che esse
chiedevano alla Banca di erogare al Fondo per agevolare il passaggio dal vecchio al
nuovo sistema.
Il 28 settembre 1998 venne raggiunto un nuovo accordo (doc. 9), nel quale la
Banca si impegnava a erogare, una volta perfezionata la riforma, la somma comples-
siva di 50.000.000.000 di lire, da corrispondersi in dieci rate uguali annue, quale pro-
prio contributo una tantum alla riforma.
2.8. – Lo squilibrio nella gestione “vecchi iscritti” emerso con il bilancio
1996 e le misure provvisorie adottate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo
nel 1997 e 1998. – Nel frattempo, ad aggravare la prospettiva di squilibrio del Fondo
aveva contribuito anche una decisa accelerazione verificatasi nel corso del 1996 nelle
uscite anticipate del personale della B.C.I. per pensionamento, che aveva ridotto l’età
media di cessazione del rapporto di lavoro sino ad allora considerata nella predispo-
sizione del Bilancio attuariale: in particolare, nel corso del 1996 erano usciti per pen-
sionamento oltre il 5% dei partecipanti attivi, pari al quadruplo della media dei 4 an-
ni precedenti. Di questo fatto si dà conto nel bilancio al 31 dicembre 1996 (doc. 10),
presentato ai Partecipanti con la circolare n. 207/1997 (doc. 11); inoltre di nuovo nel-
la circolare n. 208/1997 (doc. 12), nella quale si avvertono tutti i partecipanti del fat-
to che
14
“il Consiglio [di Amministrazione], in forza dei poteri attribuitigli dallo Sta-
tuto in rappresentanza degli iscritti, non potrà esimersi dall’adottare nella
prossima seduta le misure necessarie a tutelare i diritti di tutti i Partecipanti,
in attesa che tutte le Parti interessate individuino la soluzione definitiva”.
2.8.1. - Le misure preannunciate vengono quindi adottate nella seduta del
Consiglio del 23 dicembre 1998 e vengono così verbalizzate:
“- a far tempo dal 1° gennaio 1998 a valere sui trattamenti previdenziali
spettanti ai partecipanti già iscritti al Fondo Pensioni al 31 dicembre 1997 e
collocati a riposo dal 1° gennaio 1998 … verrà liquidato un acconto pari al
75% di quanto previsto dall’attuale art. 23 dello Statuto,
“- a far tempo dal 1° gennaio 1998 verrà sospesa l’applicazione dell’articolo
25 dello Statuto concernente la perequazione automatica delle Pensioni e il
conseguente aumento dei limiti delle fasce di retribuzione di cui all’art. 23.
Verrà inoltre sospesa l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui
all’art. 44 dello Statuto
“- a far tempo dal 1° gennaio 1998 verrà provvisoriamente ridotta (dal 70 al
60%) la misura delle pensioni di reversibilità che verranno riconosciute dopo
la predetta data.
“Il Consiglio infine stabilisce che, nel caso in cui le Fonti Istitutive
non raggiungessero entro il 30 giugno 1998 un accordo definitivo per la rea-
lizzazione della riforma prospettata nel documento predisposto dalle stesse,
si provvederà, sulla base delle risultanze tecnico attuariali alla data del
31.12.1997, alla riduzione dell’art. 23 provvedendo inoltre agli opportuni
conguagli su quanto liquidato a titolo di acconto nei confronti degli iscritti
nel frattempo collocati a riposo”.
Il verbale suddetto è riprodotto nella circolare 12 gennaio 1998 n. 209, comu-
nicata a tutti i Partecipanti al Fondo in attività di servizio o in pensione (doc. 13),
nella quale si precisa altresì che
“i trattamenti di pensione in essere non subiranno alcuna decurtazione. Ver-
rà solamente sospesa l’applicazione della rivalutazione collegata
all’aumento dell’indice ISTAT” .
2.8.2. – Il permanere della situazione di disavanzo tecnico del Fondo è docu-
mentata nel bilancio al 31 dicembre 1997 (doc. 14), che viene presentato ai parteci-
15
panti mediante la circolare 1° luglio 1998 (doc. 15), dove il dato viene ulteriormente
sottolineato. Nella successiva circolare del 21 dicembre 1998 n. 212 (doc. 16) viene
ricordata
“la perdurante mancanza di un accordo tra le parti istitutive che consenta di
procedere a una riforma del nostro Ente finalizzata anche al riequilibrio del
medesimo”.
2.9. – La convalida delle misure provvisorie da parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione del Fondo, nel giugno 1999, in attesa della riforma. – Nonostante
l’accordo sulla necessità di una riforma radicale del Fondo (di cui si è detto sopra), le
Parti non riuscivano però a raggiungere un accordo operativo in proposito, soprattut-
to per la difficoltà di individuare modalità soddisfacenti per il riconoscimento a cia-
scun “vecchio iscritto” ancora in attività del capitale corrispondente alla sua aspetta-
tiva potenziale di prestazioni secondo le norme previgenti. Poiché tuttavia il Fondo
doveva pur sempre continuare a erogare i trattamenti pensionistici, via via che questi
venivano a maturazione, e tutti i Partecipanti entrati in quiescenza dal 1° gennaio
1998 stavano ancora ricevendo il trattamento pensionistico erogato dal Fondo soltan-
to in forma di acconto, il Consiglio di Amministrazione individuò in data 16 marzo
1999 e adottò in data 28 giugno 1999 le seguenti misure (tutte pacificamente rien-
tranti nella sua competenza, a norma dello Statuto) necessarie per assicurare
l’equilibrio attuariale:
- riduzione del 25,7% dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette destinate
a maturare da quella data in poi;
- riduzione dal 70% al 60% dell’aliquota delle pensioni di reversibilità destinate a
maturare da quella data in poi;
- sospensione della perequazione automatica (ovvero indicizzazione in relazione
all’aumento del costo della vita) delle pensioni per il periodo 1998 - 2007.
2.9.1. – L’8 luglio 1999 viene quindi inviata ai Partecipanti la circolare n. 214
(doc. 17), nella quale li si informa che alcuni giorni prima, nella seduta del 28 giugno
precedente, il Consiglio di Amministrazione del Fondo,
“confermata l’improrogabilità dei provvedimenti necessari ad assicurare
l’equilibrio della menzionata gestione, ha deliberato a maggioranza di pro-
cedere alla modifica dello Statuto sociale e in particolare:
16
• alla modifica dell’art. 23, rideterminando con diminuzione del 25,7% i
coefficienti da applicare alle quattro fasce di retribuzione media annua
utilizzata per il calcolo dell’ammontare delle pensioni dirette;
• alla modifica dell’art. 24, riducendo l’aliquota di reversibilità dal 70% al
60%;
• all’introduzione dell’art. 25-bis, prevedendo la sospensione della pere-
quazione automatica, prevista dall’art. 25, per il periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 2007;
• alla modifica dell’art. 34, introducendo la facoltà per il Consiglio di
Amministrazione di disporre, al termine del periodo dal 1° gennaio 1998
al 31 dicembre 2007, il ripristino con modalità da stabilirsi dell’ade-
guamento delle pensioni in occasione della valutazione delle riserve tec-
niche;
• alla soppressione dell’art. 44, eliminando la clausola di salvaguardia in-
trodotta allo scopo di evitare penalizzazioni sui trattamenti previdenziali
corrisposti ai Partecipanti collocati a riposo dal 1° gennaio 1991, anno
in cui è entrata in vigore la riforma che ha introdotto il sistema a capita-
lizzazione completa con eliminazione della quota a ripartizione.”
2.9.2. - Le misure suddette, anche se consentivano di raggiungere un sostan-
ziale equilibrio della gestione per i “vecchi iscritti” rispetto alla chiusura di bilancio
del 31 dicembre 1998, non sarebbero tuttavia bastate per garantirne il mantenimento
a medio e lungo termine, dal momento che – come si è detto (§ 2.6.3) – il d. lgs. n.
124/1993 precludeva ormai definitivamente il finanziamento dei trattamenti pensio-
nistici dei “vecchi iscritti” con i contributi prelevati sulle retribuzioni dei nuovi. Sen-
za una riforma radicale del sistema di finanziamento dei trattamenti pensionistici per
i “vecchi iscritti”, per effetto della legge suddetta questi sarebbero stati destinati ir-
rimediabilmente a una progressiva riduzione.
2.10. La disdetta, nel dicembre 1999, degli accordi aziendali precedenti in
materia di previdenza complementare e la stipulazione del nuovo accordo di rifor-
ma. Nel dicembre 1999 l’accordo per la riforma è stato finalmente raggiunto, ancor-
ché soltanto con una parte (quella, peraltro, largamente maggioritaria) delle Organiz-
zazioni sindacali: i tre Sindacati confederali FISAC-CGIL, FIBA-CISL e UIL-CA e la
17
FABI . Al fine di eliminare ogni problema tecnico-giuridico per il passaggio dal vec-
chio regime al nuovo, il giorno precedente a quello della stipulazione la Banca ha no-
tificato a tutte le Organizzazioni sindacali il proprio recesso da tutti gli accordi che
disciplinavano la materia fino a quel momento (doc. 18). Il nuovo accordo è stato
quindi stipulato il 16 dicembre 1999, con effetto dal 1° gennaio 2000 (doc. 19).
2.11. Contenuto essenziale della riforma. – Il nuovo accordo prevedeva che a
ciascun “vecchio iscritto” non ancora pensionato venisse data la scelta tra
- la conservazione dell’iscrizione al Fondo, con conseguente attivazione del nuovo
schema di previdenza complementare fondato sul sistema “a capitalizzazione indivi-
duale” (coerente con le disposizioni del d. lgs. n. 124/1993), con accredito iniziale di
un capitale determinato secondo i criteri precisati nell’accordo stesso (corrispondente
a una quota del patrimonio del Fondo esistente al 31 dicembre 1997, proporzionata
alla carriera dello stesso lavoratore secondo i criteri di cui si dirà nel successivo §
2.12: il cosiddetto zainetto) e prosecuzione della contribuzione, in parte a carico del-
la Banca, in ragione del 7,75% delle retribuzioni dal 1° gennaio 1998 in poi, in parte
a carico del lavoratore stesso, in ragione dello 0.5% (attinto a sua scelta mensilmente
dalla retribuzione corrente, o annualmente dall’accantonamento per il t.f.r.), più una
quota eventuale ulteriore della retribuzione corrente e/o una quota ulteriore
dell’accantonamento per il t.f.r.;
- oppure la liquidazione dello zainetto individuale, con cessazione dell’iscrizione al
Fondo.
L’accordo del 16 dicembre 1999 prevedeva inoltre che la Banca erogasse al
Fondo un contributo straordinario – destinato all’integrazione degli “zainetti” di co-
loro che avessero optato per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo, secondo i cri-
teri di cui si dirà nel § 2.13 - di Lit. 100.000.000.000, distribuiti nel periodo dal 1998
al 2010, più un contributo ulteriore fino a Lit. 50.000.000.000 qualora le parti aves-
sero riscontrato, in occasione delle verifiche sugli effetti prodotti dalla riforma,
l’insorgere di situazioni di squilibrio tecnico-attuariale relative alla gestione della ri-
serva matematica dei pensionati.
2.12. I criteri per la determinazione degli “zainetti” individuali. – L’accordo
del 16 dicembre 1999 disponeva che lo zainetto spettante a ciascun “vecchio iscritto”
fosse determinato in proporzione al segmento di programma previdenziale attuato in
concreto dallo stesso, procedendosi secondo i passaggi seguenti:
18
- individuazione per ogni singolo vecchio iscritto in servizio alla data del 1° gen-
naio 2000, sulla base dell’anzianità contributiva complessiva del lavoratore ai fini
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, della prima data utile di pensionamento
(di anzianità o di vecchiaia);
- calcolo della prestazione pensionistica potenziale che il Fondo, secondo il regime
in atto al 31 dicembre 1999, dovrebbe erogare al lavoratore dalla suddetta data di
pensionamento;
- determinazione del “valore capitale attualizzato” al 31 dicembre 1997 di tale pre-
stazione pensionistica (sui criteri di tale determinazione v. §§ 2.12.1-3 e § 2.15);
- computo al 31 dicembre 1997 del valore pro quota del “valore capitale attualizza-
to”, in relazione al numero degli anni di iscrizione effettiva al Fondo;
- riproporzionamento del “valore capitale attualizzato”, in relazione al patrimonio
disponibile del Fondo al 31 dicembre 1999 (sulla cui quantificazione v. § 2.15), al
netto dei contributi versati dalla Banca per ciascun lavoratore per gli anni 1998 e
1999, ottenendosi in tal modo il c.d. “zainetto” (3);
- distribuzione del patrimonio del Fondo disponibile al 31 dicembre 1999 (4) a cia-
scun vecchio iscritto (il c.d. zainetto) in proporzione al “capitale iniziale” di sua
competenza, determinato secondo i passaggi sopra indicati; allo zainetto si aggiun-
gono i contributi versati dalla Banca per ciascun lavoratore dal 1° gennaio 1998,
nella misura del 7,75% delle retribuzioni.
La riduzione dei “capitali iniziali” in proporzione al patrimonio del Fondo di-
sponibile al 31 dicembre 1999 comporta – come è ovvio – un sacrificio maggiore per
i lavoratori che hanno maturato un’anzianità maggiore in quanto hanno per più lungo
tempo “finanziato” con i propri contributi i trattamenti pensionistici aggiuntivi dei
loro colleghi delle classi precedenti, restando loro così un tempo minore per finanzia-
re il proprio trattamento aggiuntivo. È questo il motivo per cui l’accordo del 16 di-
cembre 1999 dispone che soltanto a favore di questi – quando optino per la prosecu-
(3) Ad esempio, per un lavoratore con 20 anni di anzianità e una retribuzione annua di 65 milioni, che maturerà il diritto alla pensione di anzianità al compimento di 35 anni di contribuzione, il capitale ini-ziale è determinato nel modo seguente: prestazione pensionistica ipotetica a carico del Fondo, allo scadere del 35mo anno pari a Lit. 13.764.000 annue; valore capitale di tale prestazione pensionistica attualizzato alla data del pensionamento pari a Lit. 83.265.000; capitale iniziale pari a Lit. 83.265.000 x 20 / 35 = Lit. 47.580.000. (4) Il patrimonio disponibile per attivi e “differiti” (ovvero coloro i quali hanno lasciato la Banca do-po avere maturato almeno 15 anni di contribuzione ma prima di avere maturato i requisiti per il pen-sionamento) è dato dal patrimonio totale del Fondo, dedotta la riserva necessaria per i trattamenti pen-sionistici di tutti i vecchi iscritti usciti fino al 31 dicembre 1999.
19
zione dell’iscrizione al Fondo - si proceda a una integrazione dello zainetto mediante
il contributo straordinario della Banca, secondo i criteri esposti nel paragrafo 2.13.
2.12.1. - Nota tecnica circa la necessità della riduzione degli
zainetti rispetto al “valore capitale attualizzato”, nel bilancio di tra-
sformazione
In relazione ai criteri di calcolo degli “zainetti” previsti nell’accordo a-
ziendale 16 dicembre 1999, si lamenta ex adverso che tali criteri abbiano ulterior-
mente inciso la posizione individuale dei lavoratori interessati, nonostante che le
misure adottate nel marzo precedente avessero eliminato il disavanzo attuariale
“attuale” del Fondo. Questa doglianza è infondata in fatto, prima ancora che in
diritto: essa si basa invero sulla confusione tra “equilibrio attuariale”, che la ge-
stione dei vecchi iscritti al Fondo aveva raggiunto in seguito alla “manovra” at-
tuata dal Consiglio di Amministrazione nel giugno di quell’anno, con il diverso
concetto di “equilibrio di trasformazione” dal regime precedente al regime a
capitalizzazione individuale.
Per rendersi conto della differenza tra i due concetti, occorre considerare
il diverso modo nel quale deve essere calcolata la provvista necessaria, a parità di
prestazione previdenziale, nel regime a prestazione definita e in quello a capita-
lizzazione individuale. Nel regime a prestazione definita, si può tenere conto del
fatto, statisticamente rilevato, che solo il 30% degli iscritti cessa di contribuire e
incomincia a usufruire del trattamento previdenziale al c.d. “primo diritto utile”
(pensione di anzianità), mentre per il 70% circa degli iscritti questo accade al “se-
condo diritto” (pensione di vecchiaia); in questo regime si può pertanto fare af-
fidamento sul fatto che oltre due terzi dei trattamenti previdenziali decorreranno
soltanto dal 65° anno di età. Nel bilancio di trasformazione, invece, è stato cor-
rettamente preso a base di calcolo, nella determinazione degli zainetti per tutta la
popolazione attiva interessata, “il primo diritto utile” (cioè l’ipotesi di “uscita” a
57 anni e decorrenza del trattamento pensionistico anticipata di sette anni), con il
conseguente inevitabile ridimensionamento degli zainetti individuali, pur a parità
di livello di prestazioni complessive garantite dal Fondo (v. in proposito infra, §
2.12.2). È evidente, infatti, che - data per 78 anni la speranza di vita media dei
maschi - un lavoratore, andando in pensione a 57 anni (pensione di anzianità), ha
necessità di un capitale maggiore per finanziare il proprio trattamento, rispetto a
un soggetto che vada in pensione a 65 anni (pensione di vecchiaia). In questo
20
modo non si riducono le prestazioni complessive del Fondo, bensì esse si distri-
buiscono ex ante senza doversi (e potersi) tener conto delle scelte che ciascun i-
scritto farà circa il tempo del proprio pensionamento.
Inoltre, mentre in un sistema a prestazione definita la morte del lavorato-
re iscritto in attività dà luogo soltanto alla corresponsione di un trattamento pen-
sionistico ridotto ai superstiti aventi diritto, e comunque tale trattamento non si
trasmette iure ereditario, in un sistema a capitalizzazione individuale invece il dirit-
to allo zainetto si trasmette ai parenti o agli eredi secondo le disposizioni del de
cuius, senza riduzione alcuna, analogamente a quanto prevede l’art. 2122 c.c. per
il t.f.r.: v. infatti art. 10, comma 3-ter del d.lgs. n. 124/1993. Nel calcolo
dell’equilibrio di trasformazione non si è dunque potuto tener conto della ridu-
zione di carico per il Fondo derivante dal fatto, pur statisticamente fondato, che
parte dei soggetti coinvolti sarebbe morto prima di avere maturato il diritto alla
prestazione pensionistica.
In altre parole – ma il concetto è sempre lo stesso - a parità di ogni altra
condizione, nel sistema a prestazione definita il Fondo può prevedere di
pagare trattamenti pensionistici mensili (o annuali) più elevati in quanto
sconta il fatto che per alcuni iscritti (quelli che non opteranno per la pensione
di anzianità) il trattamento decorrerà da un tempo più lontano, essendo
perciò destinato a durare di meno, e che per alcuni altri che moriranno es-
sendo ancora in attività non verrà erogato alcun trattamento o ne verrà e-
rogato ai loro parenti superstiti uno di entità ridotta. Nel sistema a capita-
lizzazione individuale, invece, queste variabili (con la relativa riduzione
del fabbisogno previsto per l’equilibrio del Fondo) non rilevano.
2.12.2. – Per i motivi indicati nel § 2.12.1, nella situazione data era inevitabi-
le che lo zainetto risultasse inferiore al “segmento di programma previdenziale matu-
rato” in riferimento all’ipotesi di pensionamento di anzianità. Per rendere meglio e-
vidente il meccanismo che produce questo effetto, può essere utile la tabella riportata
nella pagina seguente, nella quale, al fine di semplificare al massimo il ragionamen-
to, abbiamo proposto l’ipotesi in cui il Fondo avesse solo tre “vecchi iscritti”, tutti
con pari età, anzianità contributiva e retribuzione. La tabella mostra come, nel vec-
chio regime “a prestazione definita”, il Fondo potesse promettere un trattamento di
pensione di anzianità particolarmente elevato, sulla base della prospettiva (ben fon-
data sui dati attuariali disponibili) che ogni tre iscritti, uno solo fosse destinato al
21
pensionamento di anzianità, mentre gli altri due erano destinati al pensionamento di
vecchiaia, assai meno costoso per il Fondo. Questo ha fatto sì che il capitale corri-
spondente al “segmento di programma previdenziale maturato” da parte di ciascun
lavoratore, se calcolato in riferimento al pensionamento di anzianità, fosse nettamen-
te maggiore rispetto alla porzione del patrimonio del Fondo effettivamente disponibi-
le per ciascun lavoratore, e quindi rispetto allo “zainetto” effettivamente assegnato a
ciascuno.
22
PERCHÉ LO “ZAINETTO” È NECESSARIAMENTE INFERIORE RISPETTO AL “SEGMENTO DI PROGRAMMA PREVIDENZIALE MATURATO”, SE CALCOLATO IN RIFERIMENTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÁ
* IPOTESI:
3 lavoratori in attività
- con 42 anni di età
- 20 anni di anzianità contributiva con andamento crescente
- retribuzione attuale di € 25.000 annui (contributo annuo al Fondo: € 1.937)
* AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PRESTAZ. PENSIONISTICHE PREVEDIBILI:
1 caso di pensionamento di anzianità a 57 anni , moltiplicato per 21 anni di pensione di anzianità: 21 annualità
2 casi di pensionamento di vecchiaia a 65 anni, moltiplicati per 13 anni di pensione di vecchiaia: (2 x 13 =) 26 annualità
trattamenti pensionistici prevedibili: 47 annualità
* DETERMINAZIONE DELLA “PRESTAZIONE DEFINITA” NEL VECCHIO REGIME:
disponibilità del Fondo (contributi più rendimento meno spese): € 150.000 + contribuzione futura prevedibile attualizzata € 110.000 =
disponibilità prevedibile complessiva: € 260.000
Trattamento pensionistico integrativo medio che può essere promesso: € 260.000 divisi per 47 annualità = circa € 5.500 annui per pensionato
Il tratt. integrativo di anzianità sarà di € 5.000; il tratt. integrativo di vecchiaia di € 6.100
* “SEGMENTO MATURATO” IN RIFER. ALL’IPOTESI DI PENSIONE DI ANZIANITÀ:
pensione integr. di anzianità di € 5.000 x 21 anni = € 105.000
di cui sono maturati 20 trentacinquesimi, dunque: € 60.000
* “SEGMENTO MATURATO” IN RIFER. ALL’IPOTESI DI PENSIONE DI VECCHIAIA:
pensione integr. di vecchiaia di € 6.100 x 13 anni = € 79.300
di cui sono maturati 20 quarantesimi; dunque: € 39.650
* DETERMINAZIONE DELLO “ZAINETTO” INDIVIDUALE NEL NUOVO REGIME:
disponibilità attuale complessiva del Fondo: € 150.000
distribuzione fra i 3 iscritti in proporzione al “segmento maturato” da ciascuno (nei due casi il segmento è sempre uguale per tutti): € 150.000 / 3 = € 50.000
23
La tabella riportata nella pagina precedente mostra dunque come, nel passag-
gio dal vecchio regime a prestazione definita al nuovo regime a capitalizzazione in-
dividuale, lo “zainetto”, determinato in misura uguale per i tre lavoratori (poiché tutti
i parametri individuali, nel caso considerato, sono uguali), sia nettamente inferiore al
“segmento di programma previdenziale maturato” da ciascuno di essi nel vecchio re-
gime, se questo è calcolato in riferimento all’ipotesi del pensionamento di anzianità.
A parità di patrimonio disponibile accadrebbe, invece, l’inverso se il “segmento di
programma previdenziale maturato” venisse calcolato in riferimento all’ipotesi di
pensionamento di vecchiaia.
In realtà, il “segmento di programma previdenziale maturato” non individua
affatto l’oggetto di un “diritto acquisito” del vecchio iscritto nel vecchio regime: si
tratta soltanto di un parametro adottato convenzionalmente dalle Parti collettive per
la determinazione della quota di patrimonio del Fondo da attribuire a ciascun vecchio
iscritto.
2.12.3. - Nota tecnica circa l’aumento verificatosi tra la prima
determinazione degli zainetti nel marzo 2000 e la determinazione de-
finitiva dell’ottobre 2000
i. - La circolare 19 dicembre 2000 n. 219 (nostro doc. 22) chiarisce che la
prima determinazione della posizione previdenziale dei vecchi iscritti, in seguito
alla stipulazione dell’accordo 16 dicembre 1999, comunicata agli stessi il 14 mar-
zo 2000 (doc. 23), era stata operata applicandosi una riduzione prudenziale – nel-
la misura del 2% - degli importi in previsione della possibilità che sorgessero
contestazioni individuali circa l’anzianità contributiva maturata e assunta come
parametro per la determinazione del “valore capitale attualizzato” (il calcolo era
stato fatto sulla base dei dati forniti dall’Inps, i quali avrebbero potuto risultare
errati per difetto in singoli casi). Di questa riduzione prudenziale, con riserva e-
splicita di correzione in aumento se possibile, tutti i destinatari erano stati pun-
tualmente informati (v. ancora doc. 23). Nei mesi successivi, poiché le correzioni
delle anzianità attribuite si erano rivelate di entità molto modesta, circa tre quarti
del margine che era stato tenuto a disposizione per tali correzioni ha potuto es-
sere distribuito fra tutti gli aventi diritto, con conseguente aumento degli “zainet-
ti” assegnati a ciascuno nella misura dell’1,32%.
ii. - Un ulteriore aumento – pari al 7,14% - degli “zainetti” definitivamen-
te assegnati, rispetto alla determinazione provvisoria del marzo 2000, è imputabi-
24
le all’operazione – del tutto normale e prevista – di consolidamento negli zainetti
stessi del rendimento del patrimonio del Fondo per l’anno 1999.
iii. – La somma dei due aumenti (1,32% + 7,14%) dà l’aumento comples-
sivo (8,46%) degli importi degli zainetti comunicati nell’ottobre 2000 rispetto a
quelli provvisoriamente comunicati agli interessati nel marzo 2000.
2.13. La distribuzione del contributo straordinario posto a carico della Ban-
ca tra gli “zainetti” di coloro che optano per la prosecuzione dell’iscrizione al Fon-
do. - Gli zainetti dei “vecchi iscritti” che abbiano optato per la prosecuzione del-
l’iscrizione al Fondo sono stati incrementati di un importo riveniente dal contributo
straordinario a carico della Banca, secondo i criteri e alle condizioni che seguono:
- hanno beneficiato dell’incremento dello zainetto finanziato con il contributo stra-
ordinario della Banca soltanto gli iscritti in servizio alla data del 1° gennaio 2000 che
al 31 dicembre 1997 avessero maturato almeno 20 anni di anzianità di contribuzione
al Fondo;
- il 40% del contributo straordinario è stato distribuito fra tutti i lavoratori suddetti
in proporzione al numero degli anni di anzianità di iscrizione al Fondo maturati da
ciascuno al 31 dicembre 1997 (non tenendosi conto, pertanto, delle differenze di li-
vello retributivo);
- il 60% del contributo straordinario è stato invece distribuito fra tutti i lavoratori
suddetti per quote percentuali crescenti col crescere dell’anzianità e in proporzione
all’entità dei rispettivi zainetti (determinati secondo quanto esposto nel paragrafo
precedente).
2.14. Il controllo e l’approvazione della riforma del Fondo da parte della
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Il dato complessivo delle a-
desioni dei dipendenti della Banca all’accordo 16 dicembre 1999. – In data 20 di-
cembre 2000 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) - istituita dal
d. lgs. n. 124/1993 per il controllo sulla gestione di tutte le forme di previdenza com-
plementare disciplinate dallo stesso decreto – ha concluso una approfondita analisi
dei contenuti della riforma del Fondo disposta con l’accordo aziendale 16 dicembre
1999, delle modalità di attuazione della riforma stessa e del nuovo statuto del Fondo,
esprimendo in proposito la propria valutazione ampiamente e senza riserve positiva:
25
“L’approvazione del nuovo statuto porta a compimento una comples-
sa operazione di ristrutturazione, finalizzata a riconfigurare l’intero fondo
secondo il regime della contribuzione definita ripristinandone l’equilibrio e
superando il regime a prestazione definita in essere per i vecchi iscritti.
“...
“Tutto ciò posto, con l’allegata delibera questa Commissione ha rite-
nuto di procedere all’approvazione del nuovo testo statutario e di non formu-
lare obiezioni in merito all’intera procedura di trasformazione, che realizza
l’obbiettivo di ricondurre il fondo in condizioni di tendenziale equilibrio, da
monitorare secondo quanto previsto dallo statuto con cadenza annuale per
quanto concerne la valutazione della riserva pensionati, anche per quanto
concerne la sensitività dei risultati alle ipotesi assunte.”
(doc. 20; v. anche la relativa lettera di accompagnamento, doc. 21).
Su richiesta della stessa Commissione, il Fondo con la circolare n. 220 del 21
dicembre 2000 ha reiterato agli iscritti in servizio alla data del 1° gennaio 2000 la ri-
chiesta di confermare, in maniera tacita o espressa, l’adesione all’accordo del 16 di-
cembre 1999, con il risultato dell’adesione al nuovo programma di previdenza com-
plementare dell’85% circa dei dipendenti della Banca, mentre il 15% circa ha optato
per la liquidazione immediata dello “zainetto”, senza peraltro contestarne i criteri di
determinazione fissati dal suddetto accordo.
2.15. La valutazione del patrimonio del Fondo - La valutazione del patrimo-
nio del Fondo è stata operata sulla base delle stime fornite da due Società specializ-
zate (la Milano Centrale Servizi e la Jones Lang Wootton), sottoposte ad ulteriore
verifica di un terzo valutatore (Reddy’s Group). Per queste stime sono stati utilizzati
i dati posti a disposizione dei revisori dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; e
tali dati sono stati debitamente sottoposti a verifica dai revisori stessi. Sull’intera o-
perazione v. la Circolare 19 ottobre 2000 n. 219 (doc. 22).
Già nel 1997, del resto, in epoca “non sospetta” nell’ottica degli odierni Ri-
correnti, per le verifiche attuariali e i calcoli relativi al rendimento del patrimonio si
era deciso di avvalersi delle perizie degli stessi valutatori esterni: il patrimonio era
stato allora valutato in 987,6 miliardi di lire. Tale importo è stato utilizzato per la
prima determinazione degli “zainetti” individuali, della quale è stata data comunica-
zione agli interessati e alle Organizzazioni sindacali in una prima fase. Sulla base
26
delle nuove perizie, poi, il patrimonio è stato stimato in 1044 miliardi di lire, con un
incremento di 56,4 miliardi nell’arco del biennio, e corrispondente adeguamento de-
gli zainetti.
I criteri seguiti per questa valutazione sono esposti nella circolare del Fondo
14 marzo 2000 n. 217, prodotta come doc. 23, che deve intendersi come qui inte-
gralmente riportata.
2.15.1. - Le regole per l’attualizzazione del valore capitale dei segmenti di
programma di previdenza complementare maturati al 31 dicembre 1997, contenute
nell’allegato 1 dell’accordo 16 dicembre 1999 (nostro doc. 19), sono il frutto di
un’opzione compiuta dall’autonomia collettiva, cui la legge attribuisce tale compito e
una piena “sovranità” nel suo esercizio: una scelta, dunque, insindacabile anche in
sede giudiziale. Quanto al tasso tecnico del 5,5% applicato in tale operazione, esso
non è stato introdotto ex novo con l’accordo del 16 dicembre 1999, ma era quello uti-
lizzato per il calcolo delle prestazioni del Fondo Pensioni B.C.I. a quella data; e, coe-
rentemente, lo stesso tasso è stato applicato nell’accordo per la determinazione del
rendimento annuo del patrimonio. La correttezza della scelta compiuta è, del resto,
confermata ex post dal fatto che il Bilancio al 31 dicembre 2000 registrò per la ge-
stione “vecchi iscritti” un rendimento, quasi perfettamente corrispondente al tasso
adottato ex ante per l’attualizzazione, pari al 5,25%.
2.15.2. - L’intero operato del Fondo, anche per questo aspetto, è stato comun-
que soggetto al controllo della Commissione di Vigilanza, dei cui esiti si è detto so-
pra (§ 2.14).
2.15.3. – Giova precisare che fin dal 1921 il Consiglio di Amministrazione
del Fondo è stato composto in prevalenza da membri eletti dai lavoratori iscritti: in
particolare, dal 1971 al 1996 due soli membri del Consiglio erano designati dalla
Banca, a fronte di cinque membri eletti dai lavoratori iscritti. Dal 1996 al 2006 la
composizione del Consiglio, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n.
124/1993, è stata invece paritetica (dodici membri, di cui cinque eletti dai Parteci-
panti in servizio, uno dai Pensionati, e sei designati dalla Banca).
27
3. Le vicende più recenti, la procedura per l’estinzione del Fondo e la liquida-
zione del suo patrimonio immobiliare
3.1. – Nel febbraio 2003, essendosi delineata una nuova situazione di poten-
ziale squilibrio delle riserve matematiche del Fondo, in conseguenza della gestione
in proprio da parte del Fondo stesso del rischio demografico-finanziario relativo a un
gruppo chiuso di iscritti in via di estinzione, quale quello dei “vecchi iscritti”, non-
ché in conseguenza dell’attestarsi del reddito prodotto dal patrimonio immobiliare
del Fondo su di un tasso inferiore rispetto a quello di equilibrio, Banca Intesa e le
Organizzazioni sindacali FABI , FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL , SINFUB e FALCRI
concordano di costituire una Commissione Tecnica composta, oltre che da esponenti
delle Organizzazioni stesse e della Banca, anche da un esponente dell’Unione Na-
zionale dei Pensionati della B.C.I. e dal Direttore del Fondo, con il compito di for-
mulare proposte precise per risolvere le suddette criticità; proposte destinate a essere
sottoposte alle c.d. Fonti Istitutive, ovvero alla stessa Banca e alle stesse Organizza-
zioni sindacali in veste di titolari dell’autonomia collettiva cui per legge competono
le scelte fondamentali di gestione del Fondo.
3.2. – Il percorso elaborato dalla Commissione Tecnica per il superamento
della detta situazione critica, indicato in un documento del 18 marzo 2004 col quale i
lavori della Commissione si sono conclusi (doc. 24), prevede i passaggi seguenti:
“A. Trasferimento in tempi brevi, sulla base di intese collettive, delle
posizioni previdenziali dei partecipanti in attività di servizio iscritti al Fondo
dal 28 aprile 1993 a un fondo negoziale dotato dei requisiti per
l’accoglimento, con riconoscimento della possibilità di riscattare o trasferire
a fondo aperto o a forma pensionistica complementare individuale la posi-
zione di previdenza complementare per quei soggetti che esplicitamente ma-
nifestino l’intenzione di non aderire al fondo negoziale prescelto.
“B. Trasferimento, sempre sulla base di intese collettive nel rispetto
delle situazioni esistenti, delle posizioni previdenziali dei partecipanti in atti-
vità di servizio iscritti al Fondo prima del 28 aprile 1993 a un fondo nego-
ziale dotato dei requisiti per l’accoglimento, con riconoscimento della possi-
bilità di riscattare o trasferire a fondo aperto o a forma pensionistica com-
plementare individuale la posizione di previdenza complementare per quei
28
soggetti che esplicitamente manifestino l’intenzione di non aderire al fondo
negoziale prescelto.
“C. Offerta una tantum agli attuali pensionati e ‘differiti’ di un impor-
to in linea capitale in alternativa al pagamento delle rendite vitalizie. ...
“D. Adozione, conseguentemente all’esito positivo delle precedenti i-
niziative, della delibera di scioglimento del Fondo da parte del Consiglio di
Amministrazione del Fondo, ed espletamento delle attività liquidatorie delle
posizioni di risulta per effetto delle mancate adesioni alle iniziative di cui ai
precedenti punti”.
3.3. Il 23 giugno 2004 il Fondo invia alla Commissione di Vigilanza il bilan-
cio relativo all’esercizio, con la segnalazione di squilibrio prevista dall’art. 11, 4° c.,
del d.lgs. n. 124/1993 (doc. 25). La Commissione risponde (doc. 26) convocando un
incontro. Quasi contestualmente alla risposta della Commissione il Fondo rinnova la
segnalazione di squilibrio ex art. 11, 4° c., del d.lgs. n. 124/1993, in data 23 novem-
bre 2004 (doc. 27).
3.4. – Alle indicazioni della Commissione Tecnica riportate nel § 3.2 ha fatto
seguito nel frattempo una fase di negoziazione collettiva (v. in proposito il comuni-
cato di FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL e FALCRI dell’ottobre 2004, doc. 28, dove
vengono sostanzialmente confermate le indicazioni fornite dalla Commissione Tec-
nica del marzo precedente), che sfocia nell’accordo stipulato il 10 dicembre 2004 da
Banca Intesa con le stesse Organizzazioni sindacali FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-
UIL , SINFUB e FALCRI (doc. 29/A); in questo accordo, dandosi atto di quelle indica-
zioni e della fondatezza delle premesse da cui esse muovevano, si dispone in partico-
lare che:
“2) il trattamento pensionistico complementare degli iscritti al Fondo sarà
assicurato:
o a favore delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, dal FAPA di
Gruppo [tale essendo la sigla con cui viene comunemente indicato il
Fondo di previdenza complementare in funzione per gli altri Impiegati
e Quadri del Gruppo Banca Intesa],
o a favore dei Dirigenti, dal Fondo aperto Previd System;
“3) data la separatezza e autonomia patrimoniale, oltre che contabile e am-
ministrativa, della ‘Gestione ordinaria’ del Fondo relativa ai contributi ad
29
esso affluiti dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori iscritti prima del e dal 28
aprile 1993, viene deciso il trasferimento collettivo, rispettivamente presso il
FAPA di Gruppo o presso il Previd System, delle intere posizioni individuali
dei lavoratori in servizio iscritti dal 28 aprile 1993 e dei lavoratori in servi-
zio iscritti prima del 28 aprile 1993, questi ultimi limitatamente alla parte
maturata con riferimento ai contributi versati dal 1° gennaio 1998;
“...
“7) le Parti concordano sulla necessità che sia attivata ogni iniziativa affin-
ché Covip, ai sensi di legge ovvero delle specifiche deleghe rilasciate all’oc-
correnza dal Ministero del Lavoro, proceda direttamente, oppure deleghi le
Fonti Istitutive firmatarie del presente accordo, a nominare uno o più Com-
missari Straordinari, dotati dei necessari poteri per:
o realizzare, nei modi e nei tempi tecnici necessari, la vendita alle mi-
gliori condizioni possibili del patrimonio immobiliare. Il conseguente
netto ricavo andrà ripartito tra gli aventi titolo ...
o più in particolare dare corso alla liquidazione dei pensionati sulla
base del capitale di pertinenza al 31 dicembre 2003 al netto del defi-
cit tecnico attuariale e delle pensioni erogate nel corso del 2004 ...,
nonché all’accredito sulle posizioni individuali dei dipendenti in esse-
re presso il FAPA di Gruppo o il Previd System, concludendosi così il
processo di liquidazione.
“8) In attesa che si definisca il quadro operativo delineato al punto che pre-
cede, le Parti, al fine di salvaguardare comunque i diritti di pensionati (tito-
lari di rendite periodiche) e i diritti di (vecchi) iscritti (creditori di ‘zainetti’),
convengono intanto che:
o sia soppresso l’istituto delle anticipazioni regolato dall’art. 38 dello
Statuto del Fondo, fatta eccezione per le domande pervenute al Fondo
entro il 9 dicembre 2004;
o con effetto dal 1° gennaio 2005 l’istituto delle pensioni di reversibilità
sia soppresso con riferimento a nuovi trattamenti;
o in luogo delle pensioni, siano erogate somme a titolo di acconto sulla
liquidazione delle posizioni nella misura:
- del 75% del valore della rendita vitalizia mensile statutariamente
prevista, per il periodo 1-31 gennaio 2005;
30
- del 50% del valore della rendita vitalizia mensile statutariamente
prevista, per il periodo 1-28 febbraio 2005;
- del 50% del valore della rendita vitalizia mensile statutariamente
prevista, per il periodo 1-31 marzo 2005;
con sospensione dal 1° aprile p.v. di ogni forma di erogazione a favo-
re dei pensionati, fatta salva ogni determinazione che i Commissari
assumeranno al riguardo;
o sia sospeso, dal 1° gennaio 2005, ogni ulteriore esborso in favore de-
gli iscritti creditori di “zainetti”;
o il Consiglio di Amministrazione del Fondo dovrà uniformarsi a tutto
quanto contenuto nel presente accordo e avviare, intanto, la liquida-
zione del patrimonio immobiliare – così da acquisire la necessaria di-
sponibilità di numerario – secondo termini che contemperino tempe-
stività e miglior risultato reddituale;
o il corrispettivo della liquidità che via via si renderà disponibile sarà
accantonato in attesa che i Commissari possano procedere come in-
dicato sub 7) nel rispetto dei diritti di tutti gli interessati”.
Quanto disposto dall’accordo aziendale del 10 dicembre 2004 viene recepito
integralmente da una delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre
successivo (doc. 30) e portato a conoscenza della Covip con lettera del 16 dicembre
(doc. 31).
Il testo dell’accordo viene distribuito a tutti i Partecipanti al Fondo in servizio
e in quiescenza con la circolare del 23 dicembre 2004 n. 241 (doc. 29/B).
3.5. - Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo, dal canto loro, ne
danno comunicazione ai lavoratori con un comunicato (doc. 32) nel quale si legge,
tra l’altro:
“Il passaggio al Fondo di Gruppo è un elemento positivo di forte tute-
la per i lavoratori in servizio.
“Ricordiamo che il Fondo Comit ha presentato negli ultimi anni un
disavanzo attuariale che al 31.12.2003 era di 28,5 mln di € al quale vanno
sommati altri 25 mln di € ripianati dall’Azienda grazie all’accordo di rifor-
ma. La prospettiva di una rilevante crescita del disavanzo è stata determi-
nante per la sottoscrizione dell’accordo del 10 dicembre scorso.
31
“Tale accordo, che recepisce le modalità individuate sostanzialmente
in sede di commissione tecnica il 18.3.04 (cui ha partecipato anche il rappre-
sentante dei pensionati), consente la migliore salvaguardia del patrimonio
personale di attivi e pensionati. Ricordiamo infatti che l’incremento del disa-
vanzo in un contesto di fondo chiuso potrebbe penalizzare i pensionati più
giovani e i lavoratori attivi.
“La soluzione individuata crea equità e va perseguita, rispettando i
termini dell’accordo”.
3.6. – Il 23 dicembre 2004 la Covip, previa convocazione e audizione dei
componenti del CdA del Fondo - nel corso della quale veniva precisato che il pro-
gramma di liquidazione del patrimonio immobiliare e di conversione delle pensioni
in somme da liquidare in capitale era condivisibile, affidandosene però l’attuazione
allo stesso Consiglio - risponde formalmente alla comunicazione del Fondo del 17
dicembre (doc. 33) rilevando tra l’altro
“come non sia chiara... la ragione in base alla quale un piano operativo ten-
dente alla liquidazione del Fondo, definito con il consenso delle fonti istituti-
ve, dovrebbe essere realizzato da un Commissario straordinario di nomina
pubblica e non dallo stesso Consiglio di amministrazione” .
La richiesta di “commissariamento” del Fondo viene dunque disattesa dal-
l’Autorità di Vigilanza, che invita tuttavia il Consiglio stesso a provvedere diretta-
mente alle operazioni di liquidazione. Nel passaggio finale della indicata nota la Co-
vip afferma peraltro che “… occorre procedere rapidamente nel programma di di-
smissione immobiliare …”: la stessa Covip affida dunque agli organi del Fondo pro-
prio questa operazione, salva l’esigenza di congrua informazione agli interessati e di
costante notificazione all’Autorità stessa di tutti “gli sviluppi della situazione del
Fondo” (il che viene puntualmente e analiticamente fatto dagli organi del Fondo, fi-
no all’incontro conclusivo del 21 settembre 2006 , in cui la Covip dichiara la propria
incompetenza - allo stato della normativa - a dichiarare l’estinzione del Fondo; que-
sta infatti, come vedremo tra breve, verrà disposta dal Prefetto, fermo il controllo so-
stanziale da parte dell’Autorità di vigilanza sull’ulteriore attività liquidatoria, fino al
termine).
3.7. – Sta di fatto che le indicazioni operative della Covip vengono recepite
con l’accordo delle Fonti Istitutive 22 febbraio 2005 (doc. 34), nel quale vengono di-
32
sposte ulteriori erogazioni ai pensionati, a titolo di anticipo della liquidazione della
rispettiva quota di patrimonio del Fondo; precisamente:
- una erogazione pari al 40% del trattamento pensionistico per il periodo fino al 31
dicembre 2005, sulle pensioni integrative di importo superiore a € 200 mensili;
- una erogazione pari al 60% del trattamento pensionistico per lo stesso periodo,
sulle pensioni integrative di importo pari o inferiore a € 200 mensili.
Con Circolare n. 242 del 9 marzo 2005 (doc. 35), indirizzata ai Partecipanti in
quiescenza, viene data notizia del suddetto accordo tra le Fonti Istitutive e della deli-
bera conseguente adottata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta
dell’8 marzo 2005. Il giorno successivo, 10 marzo 2005, ne viene data comunicazio-
ne alla Covip (doc. 36).
3.8. - Il 5 aprile 2005 il Fondo dirama una circolare a tutti gli iscritti e pen-
sionati (doc. 37), contenente le informazioni ulteriori circa il processo di liquida-
zione. In questa circolare si precisa che
“la situazione di crescente disavanzo tecnico attuariale del Fondo [è] da im-
putarsi esclusivamente alla riserva dei Pensionati” la cui “aspettativa di vita
– sulla base della quale viene determinato il conseguente impegno di spesa –
è risultata, nei fatti, sottostimata rispetto al suo andamento reale”;
donde la necessità della liquidazione per prevenire la (altrimenti considerata probabi-
le) situazione di insolvenza destinata a verificarsi entro un decennio. Questa circolare
testimonia di una situazione nella quale – non essendo prevedibile l’esito (positivo al
di là delle attese più rosee) della vendita del patrimonio immobiliare, che si sarebbe
conclusa un anno più tardi, il Consiglio di Amministrazione del Fondo mette pruden-
temente in conto la possibilità che i proventi della vendita stessa risultino insufficien-
ti a garantire il pagamento regolare dei trattamenti ai pensionati che fossero soprav-
vissuti oltre il primo decennio dalla liquidazione.
3.9. – Il 15 aprile 2005 il quotidiano della Cisl Conquiste del lavoro esce con
un articolo intitolato “Banca Intesa, piano di rilancio ok grazie all’impegno del sin-
dacato. Fondo pensioni Comit verso l’alienazione del patrimonio immobiliare” (doc.
38), dove si dà conto, tra l’altro, del “clima molto costruttivo della seduta” del Con-
siglio di Amministrazione nel quale sono state adottate le relative delibere.
33
3.10. – È significativo il fatto che nello stesso mese di aprile 2005 un gruppo
di pensionati promuove un giudizio cautelare in opposizione alla procedura di liqui-
dazione del Fondo di cui si è detto, sostenendo che la temuta incapienza del patri-
monio non potrebbe recare alcun pregiudizio ai propri crediti pensionistici (e dun-
que, implicitamente, che di tale incapienza dovrebbero farsi interamente carico gli
iscritti al Fondo ancora attivi). Donde la conferma di quanto, ancora nel 2005, sia
diffusa la preoccupazione circa il verificarsi dell’incapienza stessa.
Il 20 aprile 2005 le Organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIB-UIL ,
DIRCREDITO e FALCRI in riferimento a questa iniziativa giudiziale (bollata come “ini-
ziativa dissennata e pericolosa”), emanano un comunicato del seguente tenore (doc.
39):
“In data 4 aprile 2005 l’ANPEC, associazione dei pensionati ex Comit
costituitasi recentemente a Roma, ha depositato al Tribunale di Milano un ri-
corso ex art. 700 ... sul processo di trasferimento delle posizioni previdenziali
degli attivi al Fapa di Gruppo e di liquidazione dei pensionati attraverso il
riconoscimento in capitale delle rendite vitalizie spettanti alla data del
31.12.2003.
“Deve essere chiaro a tutti che il ricorso non è solo contro il Fondo e
Banca Intesa, la quale non integrerebbe per insensibilità il disavanzo tecnico
attuariale della riserva dei pensionati di 28 milioni di Euro al 31.12.2003,
ma anche contro le Organizzazioni Sindacali firmatarie per … aver concor-
dato una nuova disciplina delle prestazioni degli attivi (zainetto), natural-
mente peggiorativa, in presenza di squilibri finanziari.
“L’A NPEC, con il suo atteggiamento, dimentica volutamente che nel
dicembre 1999, in occasione della riforma del Fondo Pensioni, con la quale
si passò da un regime a prestazione definita ... a uno nuovo a contribuzione
definita (capitalizzazione individuale), si risanò un disavanzo di 800 miliardi
di lire con il quasi esclusivo sacrificio ... delle posizioni previdenziali degli
attivi e lasciando inalterate le rendite dei pensionati.
“Le perdite furono attenuate dal contributo dell’allora Banca Com-
merciale Italiana – in base all’accordo sindacale – che fu distribuito tra gli
attivi per 100 miliardi di vecchie lire e per 50 miliardi a fronte di eventuali
disavanzi della riserva dei pensionati.
34
“Dalla riforma ad oggi, si sono già accumulati altri 53 mln di € di di-
savanzo, che hanno già assorbito il citato contributo e lo squilibrio sarebbe
stato destinato ad aumentare significativamente per effetto degli andamenti
sia finanziari sia demografici, se non fosse intervenuto l’accordo di dicembre
2004.
“L’equilibrio individuato riteniamo salvaguardi tutti, attivi, pensiona-
ti giovani e pensionati meno giovani, mentre altre soluzioni potrebbero dan-
neggiare una o più collettività.
“Il ricorso invece è un’iniziativa pericolosa, perché nel testo emerge
una netta contrapposizione tra diritti dei pensionati e diritti degli attivi con
soluzioni nuovamente a scapito di questi ultimi.
“Per i lavoratori in servizio la previdenza integrativa è oggi ancora
più importante alla luce del regime pensionistico che comporta per il futuro
prestazioni previdenziali pubbliche inferiori alle attuali. ...
“Siamo fiduciosi che il Giudice saprà comprendere le nostre ragioni
formali e sostanziali. La Segreteria di Coordinamento
FALCRI-FIBA CISL-FISAC CGIL-UILCA-DIRCREDITO”
3.11. - I fattori qualitativi dello squilibrio, la cui prospettiva ha determinato
le scelte operative compiute nel 2004 e 2005 - Da quanto esposto nelle pagine prece-
denti confidiamo che risulti chiaro come e perché nel 2004 fosse ormai cessata da
tempo ogni fonte contributiva in favore della Sezione vecchi iscritti, sia in termini di
contribuzione ordinaria (esaurita nei confronti dei pensionati e destinata ad alimenta-
re le dotazioni a capitalizzazione individuale per gli attivi ancora iscritti alla sezio-
ne), sia in termini di contribuzione straordinaria (che pure era stata convenuta
nell’accordo del 1999 - nella misura di 150 miliardi di lire a carico della Banca - e
che come si è visto è stata già utilizzata interamente). In questo contesto, la nuova
prospettiva di squilibrio del Fondo nasceva:
- dalla sopravvenuta inadeguatezza delle tavole di sopravvivenza utilizzate per cal-
colare la proiezione attuariale delle prestazioni pensionistiche, stanti le peculiarità
statistico-attuariali che sono venute manifestandosi nella popolazione specifica dei
lavoratori bancari (attesa di vita superiore alla media nazionale): il dato attuariale,
per effetto del valore adeguato delle tavole di sopravvivenza all’anno 2000, portava
35
allora a un deficit previsto di € 72 milioni (vedi studio Orrù 3 dicembre 2004, doc.
40);
- dalla insostenibilità, in seguito all’avvento dell’Euro, del tasso di attualizzazione
al 5,5%, utilizzato fino ad allora per il calcolo della riserva dei pensionati: l’Ordine
degli Attuari, dopo l’entrata in vigore della moneta unica europea, raccomandava nel
2004 l’utilizzo di un tasso massimo superiore del 2,5% rispetto al tasso di inflazione:
nel nostro caso, dunque, un tasso del 4,5%; l’applicazione di tale tasso avrebbe por-
tato la previsione di deficit a oltre 120 milioni di euro, compresi i precedenti 72;
l’utilizzo, invece, del tasso al 4% avrebbe portato il deficit a ben oltre 150 milioni di
euro, col risultato che esso avrebbe raggiunto addirittura il 30% della riserva dispo-
nibile per i pensionati;
- dalla previsione di stagnazione del mercato immobiliare, che avrebbe consentito
al Fondo un rendimento atteso di non oltre il 2,5% (rendimento ordinario); si ag-
giunga che la fase di crescita del mercato immobiliare era allora ormai giunta al
termine, con conseguente rischio addirittura di un deprezzamento nel medio periodo:
tutti gli osservatori qualificati avvertivano del rischio dello “scoppio della bolla
immobiliare”, di cui si avevano già le prime avvisaglie in America (doc. 41); donde
l’indicazione tecnica di dismissione del patrimonio immobiliare entro l’arco di un
anno e mezzo.
3.12. Gli esiti della liquidazione del patrimonio del Fondo - I fatti più recenti
hanno dato pienamente ragione alla scelta della messa in liquidazione del Fondo: la
gara per la vendita degli immobili del Fondo, gestita dal Consiglio di Amministra-
zione con grande acume tra la seconda metà del 2005 e i primi mesi del 2006 (doc.
59)5, si è conclusa nell’aprile 2006 con un risultato eccellente, di molto superiore alle
stime prudenziali cui era tenuta l’amministrazione del Fondo (doc. 58)6, che ha con-
5 Premesso che ogni valutazione ex post è sempre poco significativa, vista l’alea delle varia-zioni di mercato, tuttavia dal grafico del quotidiano economico prodotto come doc. 59 si vede con chiarezza che proprio in quel periodo (2005-2006) era cominciato il calo delle vendite immobiliari e si attendeva da un momento all’altro anche il calo dei prezzi. D’altro canto nell’articolo “Casa, fuga dall’investimento” si legge che ormai “continuano ad aumentare i tempi di vendita e a salire gli scon-ti: il divario tra prezzo richiesto e costo alla conclusione della transazione è del 15%”, evidenziando-si così la grave perdita che sarebbe derivata al patrimonio del Fondo da una vendita in tempi successi-vi e molto più incerti (doc.59). 6 L’eccellente vendita realizzata, non deve tuttavia far dimenticare che fu corretta la stima fat-tasi fare dal Fondo come valore dei propri immobili (secondo perizia circa 660 milioni di euro); infatti la media delle oltre venti offerte pervenute durante la gara di aggiudicazione dei portafogli immobilia-ri del Fondo è stata nell’ordine dei 790 milioni di euro, con ben quattro Operatori partecipanti – quali-ficati e che si sono sobbarcati gli oneri di partecipazione alla gara - che offrirono cifre decisamente
36
sentito di garantire il pagamento a tutti i pensionati di un capitale pienamente corri-
spondente alle rispettive rendite vitalizie, evitando qualsiasi possibile contrapposi-
zione di interessi tra di essi e gli attivi.
Produciamo in proposito, oltre al comunicato del Consiglio di Ammini-
strazione del 12 aprile 2006 circa l’esito della gara (doc. 42), il comunicato unitario
delle Segreterie Dircredito-Falcri-Fiba/Cisl- Fisac/Cgil-Uilca/Uil, del 20 aprile 2006
(doc. 43), nel quale, sotto il titolo “Fondo Comit: un lieto fine”, si legge:
“Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Banca Commer-
ciale Italiana nella riunione del 12 aprile u.s. ha deliberato la vendita degli
immobili a Beni Stabili per un importo di 1.106 milioni di euro, contro un
valore di bilancio significativamente inferiore.
“Si chiude così, con grande soddisfazione del Consiglio di Amministra-
zione e delle Fonti Istitutive, la fase più delicata della liquidazione del Fondo
Pensioni Comit.
“ L’importo della vendita consentirà la liquidazione del Fondo attra-
verso il riconoscimento delle spettanze ad attivi e pensionati. Viene così
confermata dai fatti la giustezza della linea propugnata dalle Organizzazio-
ni Sindacali, le quali, insieme all’azienda, si sono assunte la responsabilità
di individuare una soluzione al problema dell’insufficienza della riserva dei
pensionati. Ricordiamo come, in assenza di intervento, il disavanzo tecnico
attuariale avrebbe pregiudicato le spettanze dei pensionati più giovani e dei
lavoratori in servizio.
“L’accordo, che ha comportato anche misure dolorose ma indispensa-
bili sulle pensioni in essere, ha consentito la salvaguardia delle aspettative
sia dei pensionati sia dei lavoratori in servizio.
“Queste Organizzazioni Sindacali con responsabilità hanno affrontato
un problema e, insieme all’azienda, individuato una soluzione presentata ai
lavoratori in molte assemblee, senza sottrarsi al confronto ed alle contesta-
zioni.
“La strada è stata difficile da percorrere e ci sono stati molti ostacoli,
comprese delle iniziative legali che hanno tentato di bloccare l’operazione,
-------------------------------------- inferiori persino alla pur necessariamente prudente stima del Fondo, una addirittura inferiore ai 400 milioni di euro (doc.58).
37
ma anche in sede giudiziale c’è stata la conferma dell’equità della soluzione
adottata.
“Ora anche i fatti ci stanno dando ragione.
“Dobbiamo oggi ringraziare in particolare tutti i componenti il Consi-
glio di Amministrazione e la Direzione del Fondo per il lavoro svolto e per
l’impegno e la determinazione dimostrata.
“Le Fonti Istitutive si riuniranno nei prossimi giorni per definire le
modalità di liquidazione del Fondo e il riconoscimento delle plusvalenze agli
aventi diritto.
“Ancora una volta si è dimostrato che con il sostegno dei lavoratori si
possono superare molti ostacoli e così oggi Dircredito Falcri Fiba Cisl Fisac
Cgil Uilca, vedono con soddisfazione raggiunto l’obiettivo di dare certezza
di prestazioni e tranquillità ai lavoratori iscritti al Fondo Comit.
SEGRETERIE DIRCREDITO
FALCRI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UILCA
BANCA INTESA
Milano, 20 aprile 2006
3.13. – La procedura di estinzione del Fondo.
In esecuzione di quanto disposto dalle Fonti Istitutive con l’accordo 10 di-
cembre 2004, esaurita la fase di liquidazione del patrimonio nei modi di cui si è detto
nelle pagine precedenti,
- il 21 novembre il Consiglio di Amministrazione delibera l’adozione dei provve-
dimenti finali per l’estinzione del Fondo (doc. 44);
- il 14 dicembre 2006 il Presidente presenta al Prefetto di Milano l’istanza di di-
chiarazione di estinzione del Fondo e di sua cancellazione dall’albo delle persone
giuridiche (doc. 45);
- contestualmente egli fa istanza al Presidente del Tribunale di Milano per la nomi-
na dei Liquidatori.
Il Prefetto di Milano provvede accogliendo la domanda di cui sopra con atto
del 20 dicembre 2006 (doc. 46). Il Presidente del Tribunale provvede a sua volta con
atto del 27 dicembre 2006. nominando i tre Liquidatori nelle persone del Presidente
38
uscente, dott. Angelo Elia, del Vicepresidente uscente sig. Andrea Baccherini e del
Consigliere uscente ing. Pietro De Sarlo (doc. 47).
3.14. – Il primo atto di ripartizione del patrimonio
A ciascun pensionato del Fondo viene comunicato l’importo di sua compe-
tenza a titolo di capitale corrispondente alla rispettiva rendita pensionistica attesa,
con lettere del 12 dicembre 2005 e del 4 settembre 2006, che ci asteniamo dal pro-
durre per non appesantire inutilmente il già ponderoso fascicolo, ma teniamo a di-
sposizione del Giudice per il non creduto caso in cui venissero ritenute rilevanti ai
fini della decisione.
I criteri di determinazione degli importi – che verranno in seguito ribaditi nel-
la delibera del Collegio dei Liquidatori del 20 maggio 2008 (doc. 54), sulla quale tor-
neremo a suo luogo - vengono illustrati dal Fondo agli interessati con le comunica-
zioni del 31 gennaio e del 31 ottobre 2006, che produciamo rispettivamente come
doc. 48 e doc. 49.
Agli interessati che chiedono ulteriori chiarimenti specifici, il Fondo rispon-
de, nel corso del 2007, con lettere formulate secondo lo schema qui prodotto come
doc. 50.
4. – Le operazioni di ripartizione del patrimonio del Fondo e i relativi criteri
Confortato dall’esito monoliticamente favorevole del contenzioso instauratosi
per iniziativa di alcuni iscritti riguardo alla validità della riforma del Fondo varata
dalle Fonti istitutive con l’accordo aziendale del 16 dicembre 1999 (molte decine di
sentenze di merito, emanate da Tribunali e Corti d’Appello di tutta Italia, nonché le
due sentenze della Corte di Cassazione nn. 21234 e 21235/2007 – docc. 51 e 52 -,
tutte confermative della legittimità ed efficacia delle scelte compiute dalle Fonti isti-
tutive con quell’accordo e quindi dello Statuto del Fondo entrato in vigore il 1° gen-
naio 2000), nonché dal contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Milano
(doc. 51) circa la legittimità dei provvedimenti adottati in riferimento agli iscritti che
hanno conseguito il pensionamento nel biennio 1998-99, con delibera del 20 maggio
2008 (qui prodotta come doc. 53) il Collegio dei Liquidatori del Fondo ha approvato
i criteri del piano di riparto finale tra gli aventi diritto della parte residua del patri-
monio, nel quale vengono adottati esattamente gli stessi criteri adottati per la prima
ripartizione operata alla fine del 2006.
39
4.1. Determinazione del valore atteso della rendita di ciascun Pen-
sionato e della posizione di ciascun Attivo. - L’avvio della procedura liquidatoria
produce l’effetto di conversione delle obbligazioni del Fondo di pagamento delle
rendite pensionistiche in quote del capitale che deve essere distribuito ai creditori
stessi. Tale conversione è stata operata attraverso appropriati calcoli attuariali, che
hanno determinato l’identificazione della riserva matematica spettante ai Pensionati,
cioè l’intero importo attualizzato che ciascun Pensionato secondo le regole del Fondo
poteva attendersi dall’Ente stesso.
All’esito di questa operazione, il Fondo ha provveduto nel 2006
all’erogazione in favore dei propri Pensionati di un importo complessivo pari a 487
milioni di euro (in media 48.000 euro pro capite). In altre parole, ciascun Pensiona-
to ha già percepito in unica soluzione un importo corrispondente mediamente
alla somma di 8 annualità di pensione anticipate.
In termini del tutto corrispondenti il Fondo ha operato per la determina-
zione dell’importo da riconoscere e trasferire agli Attivi, derivante dalla loro parteci-
pazione alla forma a prestazione definita in essere fino al 31 dicembre 1997 (a parte,
per questi ultimi, il già avvenuto trasferimento della quota di montante da contribu-
zione definita accumulatosi dal 1998 in poi).
4.2. Distribuzione del residuo attivo in stretta proporzione alle
quote già liquidate a Pensionati e Attivi. - Il patrimonio della Gestione Vecchi I-
scritti al momento iniziale della procedura di liquidazione (inteso dunque come dato
contabile, che ovviamente prescindeva dall’esito effettivo della vendita degli immo-
bili, non ancora avvenuta) doveva considerarsi suddiviso in
- attivo destinato ai Pensionati, in quanto corrispondente alla sommatoria delle ri-
serve matematiche destinate a coprire il credito pensionistico di ciascuno di essi, pari
a circa € 515 milioni,
che sono stati liquidati ai Pensionati stessi in tre tranches, rispettivamente a febbraio,
giugno e ottobre 2006;
- attivo destinato ai Partecipanti ancora in servizio al 1° gennaio 2005, corri-
spondente alla sommatoria degli “zainetti” spettanti a ciascuno, determinati a norma
dello Statuto riformato secondo l’accordo del 16 dicembre 1999 (più i rendimenti
annuali della Gestione Vecchi Iscritti, meno eventuali anticipazioni richieste dai sin-
40
goli interessati a norma dello stesso Statuto), pari complessivamente a circa
€ 163
milioni,
che sono stati trasferiti al FAPA di Gruppo, quali “zainetti” accantonati per i singoli
loro titolari;
- rendimento dell’ultimo anno, pari a circa € 26 milioni,
che sono stati contabilizzati nel residuo attivo;
- per un totale di circa € 704 milioni,
Gli importi individuali di questa prima ripartizione sono stati comunicati a
ciascun interessato con una lettera del dicembre 2005.
A ciascuno di questi importi deve, poi, essere proporzionata la quota, di per-
tinenza di ciascun partecipante, delle disponibilità ulteriori risultate dall’operazione
di alienazione del patrimonio immobiliare, pari oggi a complessivi 493 milioni di
Euro. Per questo già nel settembre 2006 il Fondo, essendo ancora in carica il Con-
siglio di Amministrazione, aveva comunicato - pur con la doverosa riserva della veri-
fica dei criteri e dei calcoli - a ciascun Partecipante l’importo indicativo che per
effetto di tale risultato gli sarebbe presumibilmente spettato sulla base del
programmato criterio di ripartizione proporzionale agli importi già liquidati,
dell’ulteriore disponibilità di circa 493 milioni di euro: cosicché, si prevedeva una
ripartizione proporzionale ulteriore
- a favore dei Pensionati di circa € 363 milioni;
- a favore dei Partecipanti in attività al 1° gennaio 2005 di circa € 130 milioni.
4.3. Le pretese diverse e la loro incidenza nell’economia della distribuzione
finale del patrimonio del Fondo. - Questa ulteriore e definitiva ripartizione avrebbe
già potuto essere effettuata a cura dei Liquidatori (entrati in carica il 27 dicembre
2006) nel corso del 2007, se non si fossero nel frattempo radicate alcune controversie
collettive circa i criteri di ripartizione. Le tipologie di controversie di maggior rilievo
pendenti alla data odierna, cioè a fine maggio 2008, sono state promosse da (7):
(7) Vanno menzionate anche le pretese - avanzate da 63 ex-Partecipanti e tuttora pendenti davanti al Tribunale della Spezia - aventi per oggetto l’impugnazione dell’accordo di riforma del Fondo del 16 dicembre 1999; ma l’orientamento unanimemente positivo della giurisprudenza di merito (oltre 40 sentenze di Tribunali e Corti d’Appello di tutta Italia) e di Cassazione (Cass., sez. lav., n. 21234 e 21235/2007) sulla validità dell’accordo di riforma e degli atti conseguenti consente di formulare in proposito una prognosi nettamente favorevole alle tesi del Fondo.
41
I - gruppi di Pensionati divenuti tali nel 1998 o nel 1999, che rivendicano il dirit-
to al più elevato trattamento pensionistico che era stato in vigore fino al 31 dicembre
1997 per i Pensionati divenuti tali prima del 1° gennaio 1998 (la questione, già deci-
sa in senso sfavorevole al Fondo dal Tribunale di Milano, estensore il dott. Di Leo, è
stata decisa in Appello con la riforma della sentenza di primo grado; v. sentenza Ap-
pello Milano, 18/25 marzo, rel. dott. De Angelis, doc.);
II - gruppi di ex Partecipanti (tra i quali gli odierni Ricorrenti in questo procedi-
mento), cessati entro il 31 dicembre 2004, i quali all’atto della cessazione stessa
hanno chiesto e ottenuto dal Fondo la liquidazione della rispettiva posizione: essi ri-
vendicano ora di poter partecipare alla spartizione del patrimonio residuo come se il
loro rapporto con il Fondo non fosse cessato a tutti gli effetti in precedenza; e ciò
sulla base di una interpretazione dell’art. 27 dello Statuto non condivisa né dagli or-
gani del Fondo, né dalle Fonti Istitutive, né dalla Associazione dei Pensionati dello
stesso;
III - gruppi di Partecipanti tuttora in servizio, i quali – anch’essi sulla base della
menzionata interpretazione dell’art. 27 dello Statuto non condivisa né dagli organi
del Fondo né dalle Fonti Istitutive – rivendicano una rivalutazione del proprio “zai-
netto” alla data del 31 dicembre 2004 in relazione al “maggior valore” del patrimo-
nio del Fondo realizzato con la vendita del 2006, con conseguente riproporzionamen-
to della loro partecipazione alla distribuzione del residuo attivo.
Qualora la prima delle pretese menzionate dovesse risultare fondata, ne deri-
verebbe:
- non soltanto un rilevante incremento delle rendite dovute per il periodo dal 1998
al 2004, con conseguente debito del Fondo per arretrati e corrispondente riduzione
del patrimonio del Fondo da distribuire agli aventi diritto;
- ma anche un incremento del capitale corrispondente al valore atteso delle rendite
suddette;
- nonché un corrispondente incremento della quota del patrimonio del Fondo spet-
tante a ciascuno dei Pensionati andati in quiescenza tra il 1998 e il 1999,.
Tutte queste somme in più da riconoscere andrebbero a scapito degli altri
Pensionati e dei Partecipanti attivi alla data del 1° gennaio 2005 e la differenza
nell’assegnazione del patrimonio residuo, conseguente all’ipotetica soccombenza del
Fondo di fronte a tale tipo di pretese, è stimata oggi approssimativamente in 37 mi-
lioni di euro.
42
Quanto al secondo e al terzo tipo di pretese, l’ipotetico loro accoglimento
porterebbe a una rilevante differenza nell’assegnazione del patrimonio residuo del
Fondo, oltre che a favore dei Pensionati degli anni 1998 e 1999, anche a favore di
tutti gli ex Partecipanti attivi usciti dal Fondo prima della vendita del patrimonio, con
conseguente cospicua riduzione della quota destinata ai restanti Partecipanti attivi.
Dai conteggi provvisori sinora effettuati risulta che la differenza
nell’assegnazione del patrimonio residuo, conseguente all’ipotetica soccombenza del
Fondo in tutte queste cause , potrebbe andare da un minimo di 140 a un massimo
di 300 milioni di euro.
4.4. L’ulteriore acconto di cui è in corso il pagamento. - Nonostante la com-
plessa situazione giudiziaria sopra rappresentata e le oggettive difficoltà operative, il
Collegio dei Liquidatori ha comunque disposto che gli uffici del Fondo - ipotizzando
tutte le possibili soluzioni delle vertenze in corso e per ciascuna di esse sviluppando i
conteggi individuali relativi alla posizione di ciascun interessato - procedano quanto
prima alla erogazione di un ulteriore consistente acconto ai partecipanti Pensionati e
al corrispondente trasferimento in favore dei Partecipanti attivi, dell’acconto massi-
mo compatibile con i conguagli che si renderebbero necessari nell’ipotesi estrema di
accoglimento di tutte le pretese divergenti rispetto ai criteri seguiti fin qui dagli Or-
gani di governo del Fondo. L’erogazione è in corso.
4.5. Sintesi dei criteri di ripartizione del patrimonio del Fondo. – Per conclu-
dere, i criteri fin qui seguiti dagli Organi di governo del Fondo per la distribuzione
del suo patrimonio tra gli aventi diritto, e che gli Organi stessi si propongono di se-
guire anche per la distribuzione del residuo attivo disponibile, possono riassumersi
come segue:
- distribuzione ai Partecipanti Pensionati e Attivi ancora iscritti al 1° gennaio 2005
di quote del patrimonio:
- quanto ai Pensionati, proporzionate alla riserva matematica corrispon-
dente al valore atteso delle rispettive rendite pensionistiche, determinate a
norma dello Statuto del Fondo, alla data del 31 dicembre 2004;
- quanto agli Attivi ancora iscritti al 1° gennaio 2005, proporzionate al
valore dello “zainetto” spettante a ciascuno di essi al 31 dicembre 2004, a
43
norma dello Statuto riformato secondo l’accordo del 16 dicembre 1999 (lo
zainetto al 31 dicembre 2004 era composto dalla posizione iniziale deri-
vante dalla trasformazione del Fondo – riforma 1999 - maggiorato dei
rendimenti annuali della Gestione Vecchi Iscritti, detratte le eventuali an-
ticipazioni ottenute dai singoli interessati a norma dello stesso Statuto);
- esclusione dalla distribuzione, invece, per tutti coloro la cui posizione presso il
Fondo sia venuta a cessazione entro il 31 dicembre 2004.
* * *
Il Fondo Pensioni per il Personale della B.C.I. si costituisce in giudizio con il
deposito di questa memoria difensiva chiedendo la reiezione del ricorso avversario
per i motivi che seguono
IN DIRITTO
5. – Sul litisconsorzio necessario, o comunque l’opportunità dell’integrazione
del contraddittorio
5.1. - Nella parte introduttiva di questa memoria abbiamo già osservato (§
1.8) come, secondo la stessa prospettazione avversaria, la causa petendi sia costituita
dalla pretesa erroneità dell’applicazione che il Collegio dei Liquidatori fa dell’art. 27
dello Statuto del Fondo. La controversia si configura dunque sostanzialmente come
inerente alla distribuzione del patrimonio del Fondo in liquidazione.
Orbene, qualsiasi controversia inerente alla distribuzione del patrimonio di un
Fondo in liquidazione investe inevitabilmente e inscindibilmente gli interessi di tutti
gli attuali suoi creditori, ovvero – nel caso che qui ci occupa – di tutti i c.d. “vecchi
iscritti”, e dunque tutti gli ex-pensionati e gli attivi titolari di posizione ante-1999, ai
quali il patrimonio deve essere distribuito in proporzione al rispettivo credito in esse-
re alla data della delibera di estinzione. Donde la necessità di una sola e inscindibile
soluzione delle questioni sollevate circa la distribuzione del patrimonio. Si configura
pertanto una evidente situazione di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., cui il
Tribunale può – e a nostro avviso deve – far fronte mediante la riunione di questo
procedimento agli altri di contenuto analogo, menzionati all’inizio.
44
5.2. – Quand’anche dovesse ritenersi che nel caso in esame non si configuri la
fattispecie del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., chiediamo che l’integra-
zione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati sia dispo-
sta, per evidenti ragioni di opportunità, dal Tribunale ex art. 107 c.p.c.
5.3. – Per il non creduto caso in cui il Tribunale ritenga di non dover disporre
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati a norma
dell’art. 102 o dell’art. 107 c.p.c., lo stesso Fondo convenuto chiama in causa tutti i
propri Partecipanti attuali e quelli cessati negli ultimi anni, dopo il 31 dicembre
1999, ritenendo la causa comune (art. 106 c.p.c.), e affinché possa più rapidamente
ottenersi una sentenza definitiva con effetto di giudicato nei confronti di tutti costoro.
5bis. – Eccezioni preliminari in riferimento alla domanda subordinata
verso il Fondo Pensioni
5bis.1. Inammissibilità per decadenza dell’ipotizzata impugnazione della de-
libera del Consiglio di Amministrazione del Fondo del 28 giugno 1999 – Nella loro
domanda verso il Fondo Pensioni si chiede “In subordine, accertare e dichiarare la
nullità della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 28 giugno
1999… e del punto 2.3 del verbale di accordo sindacale del 16 dicembre 1999”; in
sostanza i Ricorrenti impugnano oggi, con un atto depositato e notificato nel 2008,
delibere e verbali di nove anni prima: è evidente, e si eccepisce, l’inammissibilità di
questa impugnazione per tardività rispetto al termine di decadenza di 90 giorni de-
sumibile ex art. 2377 c.c., 6° comma.
5bis.2. Prescrizione dell’azione di annullamento - Qualora invece si ritenesse
che l’azione proposta debba intendersi quale azione di annullamento, in applicazione
analogica dell’art. 23 c.c., tale azione dovrebbe considerarsi preclusa per effetto della
prescrizione estintiva quinquennale ex art. 1442 c.c.
6. – Legittimità dei provvedimenti di riequilibrio adottati dal dicembre 1997 al
giugno 1999 e della riforma disposta nel dicembre 1999 dalle Fonti istitutive
6.1. – Contrariamente a quanto afferma su questo punto la Difesa avversaria, i
provvedimenti di riequilibrio del Fondo formalizzati nel giugno 1999, ma già sostan-
zialmente operanti dall’inizio del 1998 per tutti coloro che erano stati collocati in
45
quiescenza da tale data, e l’accordo collettivo aziendale 16 dicembre 1999 che ha di-
sposto la riforma del Fondo stesso (v. §§ 2.10-2.12 e docc. 17/19) sono tutti piena-
mente legittimi, alla stregua del settimo comma dell’art. 18 del d.lgs. n. 124/1993, a
norma del quale la disciplina delle prestazioni può essere rideterminata dalle fonti i-
stitutive dei fondi di previdenza complementare “in presenza di squilibri finanziari
delle relative gestioni”. Nel nostro caso lo squilibrio finanziario-attuariale era infatti
– come si è visto (§ 2.7) – la conseguenza inevitabile del fatto che lo stesso d.lgs. n.
124/1993 aveva tolto al vecchio equilibrio del Fondo uno dei suoi sostegni essenzia-
li: cioè la possibilità di attingere alle contribuzioni dei nuovi iscritti per il finanzia-
mento dei trattamenti pensionistici dei vecchi.
L’esistenza, nel periodo 1997-1999, di una prospettiva di rilevante squilibrio
finanziario, perdurante ancora nel dicembre 1999 quando è stato stipulato il contratto
recante la riforma generale del Fondo, è resa ulteriormente evidente dalle circostanze
che seguono.
a - Elemento essenziale dell’accordo aziendale del 16 dicembre 1999 è costi-
tuito da un contributo di 150 miliardi di lire, che la Banca datrice di lavoro si impe-
gnava a versare al Fondo: questo contributo, evidentemente, non sarebbe stato neces-
sario se non in presenza di un rilevante squilibrio finanziario del Fondo.
b - Tutte le Organizzazioni Sindacali avevano concordato sulla necessità in-
derogabile della riforma proprio per prevenire uno squilibrio finanziario del Fondo,
altrimenti inevitabile: abbiamo visto (§ 2.6.3), infatti, come la necessità della tra-
sformazione del Fondo con passaggio al regime a capitalizzazione individuale, pro-
prio per prevenire uno squilibrio futuro certo, sia stata riconosciuta esplicitamente da
tutte le Organizzazioni Sindacali presenti presso la Banca Commerciale Italiana nel
corso degli incontri del 15 dicembre 1997 e del 28 settembre 1998 (§§ 2.5, 2.7 e do-
cumenti ivi citati). Il dissenso delle Organizzazioni Sindacali che non firmarono
l’accordo del 16 dicembre 1999 – dissenso poi superato, con l’adesione tardiva
all’accordo anche da parte di SINFUB, FALCRI e Sindirigenticredito - non riguardava
la prospettiva di squilibrio finanziario del Fondo, bensì soltanto l’entità di tale squi-
librio, in relazione alla quale esse chiedevano addirittura un contributo della Banca a
fondo perduto superiore rispetto a quello considerato congruo da Cgil, Cisl, Uil e
Fabi.
46
c. – Le delibere del giugno 1999 potevano riequilibrare il Fondo nell’im-
mediato, ma non prevenire lo squilibrio prevedibile in prospettiva futura. Se si con-
siderano le circostanze evidenziate sopra – e in particolare il fatto che elemento
essenziale per la riforma è stato un contributo a fondo perduto di ben 150 miliardi da
parte della Banca al Fondo, nonché il fatto che le stesse Organizzazioni sindacali
dissenzienti consideravano tale contributo addirittura insufficiente per far fronte allo
squilibrio del Fondo – non può non risultare evidentissimo che le delibere del giugno
1999 consentivano, sì, al Fondo di ritrovare il necessario equilibrio rebus sic
stantibus, ma era pur sempre necessario quanto meno un contributo a fondo perduto
di 150 miliardi per garantire che quell’equilibrio fosse destinato a mantenersi in
futuro, quando il numero dei vecchi iscritti ancora in attività si sarebbe
inevitabilmente ridotto e il numero dei pensionati corrispondentemente aumentato!
Per converso, è altrettanto evidente che l’espressione “squilibrio finanziario”
contenuta nel settimo comma dell’art. 18 del d.lgs. n. 124/1993 va intesa come riferi-
ta non solo a uno squilibrio attuale, ma anche a uno squilibrio prevedibile in pro-
spettiva futura: quella norma non è altro che un corollario del principio generale di
prevenzione dello squilibrio prevedibile, che costituisce regola generale in materia di
gestione dei fondi di previdenza complementare (principio del quale è espressione
anche il quarto comma dell’art. 11, che fa obbligo agli organi di ciascun fondo di
“comunicare preventivamente alla Commissione i provvedimenti ritenuti necessari
alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo” in caso di “vicende ... capaci di incidere
sull’equilibrio del fondo medesimo”).
6.2. – Sulla legittimità della riforma del Fondo operata con l’accordo azienda-
le del dicembre 1999 richiamiamo comunque le motivazioni delle due sentenze 10
ottobre 2007 n. 21234 e n. 21235 (docc. 52 e 53), con le quali la Corte di Cassazione
si è pronunciata, in modo molto netto, confermando integralmente quattro sentenze
della Corte d’Appello di Milano e della Corte d’Appello di Trieste. Ci asteniamo dal
produrre le altre sentenze – oltre quaranta – pronunciate in controversie identiche dai
Giudici di merito di ogni parte d’Italia, tutte nel senso della legittimità di
quell’accordo aziendale e del nuovo Statuto del Fondo che ne costituisce il frutto.
6.3.- Al riguardo non possiamo tuttavia esimerci dal richiamare la sentenza
18 marzo/14 aprile 2008 della Ecc.ma Corte d’Appello di Milano che ha respinto le
47
domande contro il Fondo, dopo avere argomentato la propria decisione in modo am-
pio e ineccepibile:
“ Il dato da cui bisogna partire è la complessità della riforma che si doveva
compiere, della cui necessità le fonti istitutive del Fondo – datore di lavoro e
organizzazioni sindacali – erano consapevoli sin dall’incontro del 15-22 di-
cembre 1997. E’ infatti pacifico… ed emerge dai documenti prodotti… dal
convenuto… che il Fondo versasse in una situazione di significativo squili-
brio finanziario, aggravato dal passaggio da regime a prestazione definita a
regime a contribuzione definita imposto dal d.lgs. n. 124 del 1993, e per il
quale non era possibile avvalersi del finanziamento delle generazioni succes-
sive…
“Va sottolineato che sulla posizione assunta dal Fondo nulla abbiano da su-
bito eccepito le organizzazioni sindacali (oltre che la Banca) ed anzi, disdet-
tati da questa i precedenti contratti collettivi, Organizzazioni e Banca sono
pervenute al raggiungimento dell’accordo sindacale del dicembre 1999 che
ha di fatto ratificato… la deliberazione de giugno precedente (gli stessi lavo-
ratori si sono attivati solo dopo molti anni dalla percezione in tali termini
[ridotti del 25,7%] della pensione complementare). Il che fa capire come le
Fonti istitutive, e cioè i soggetti portatori dei poteri di cui all’art 18 comma 7
cit. [d.lgs. 124/93] fossero d’accordo… sui singoli atti pure unilaterali del
Fondo, visti come l’attuazione dell’intesa del 15-22 dicembre 1997; che in
particolare concordassero sulla deliberazione del dicembre 1997… la quale
era precedente, si badi bene, al perfezionamento del diritto degli attori…
“ In tale logica l’accordo del 1999 non viene a ledere i diritti acquisiti ed è
dunque valido ed efficace…
“La sequela di atti come sopra descritta esclude altresì che l’accordo del di-
cembre abbia leso il principio di ragionevolezza… come limite alla tangibili-
tà delle situazioni giuridiche di coloro che ‘non abbiano maturato i requisiti
previsti dalle Fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensioni-
stica’ alla data di entrata in vigore del decreto legislativo … n. 124 del 1993
con riguardo alla rideterminazione della ‘disciplina delle prestazioni e del
finanziamento per gli iscritti’. Appare infatti ragionevole che si sia inciso su
soggetti che non fossero, a differenza dei pensionati sino al 1997, appunto
già stati collocati in pensione quando si raggiunse l’intesa del 1997 quando
48
si diede luogo alla prima deliberazione riduttiva” (evitando in tal modo che
percependo “ab initio il trattamento pieno… [finissero per fare] affidamento
anche per il futuro su importi che sarebbero invece venuti meno con la dimi-
nuzione del trattamento.
“Né può dirsi che male si è fatto a non raggiungere l’intesa precedentemente:
si è infatti trattato… di una vicenda molto complessa, ce ha richiesto valuta-
zioni tecniche, ponderazioni d’interessi complessivi dei vecchi e dei nuovi la-
voratori e la faticosa individuazione di punti d’equilibrio dei rapporti fra le
Fonti istitutive, anche con riguardo agli interventi economici che la Banca
potesse e volesse offrire e che alla fine ha effettuato in termini consistenti
(centocinquanta miliardi di vecchie lire… a fonte di un disavanzo di circa ot-
tocento miliardi alla data del 31 dicembre 1998).
“ Il che esclude altresì, alla luce della diversità delle situazioni, la violazione
del principio d’eguaglianza, peraltro non a caso non considerato in materia
dalla giurisprudenza di legittimità… (Cass. 19 aprile 2003); giurisprudenza
che invece ha fatto riferimento al su illustrato principio di ragionevolezza, ol-
tre che all’art. 2117 cod. civ., quest’ultimo nella specie sicuramente rispetta-
to (non vi è stata distrazione di fondi a fine diverso da quello cui erano stati
destinati” (doc. 51).
7. – Irrilevanza, in questa controversia, della disposizione contenuta nell’art. 27
dello Statuto, applicabile solo in sede di gestione ordinaria, non certo nella fase
della liquidazione estintiva del Fondo
È comunque errata la lettura dell’art. 27 del nuovo Statuto del Fondo proposta
dai Ricorrenti.
Essi confondono la fattispecie, prevista e disciplinata dall’art. 27, del verifi-
carsi di una “plusvalenza” di gestione (ovvero una vicenda propria dell’ordinario
svolgimento della vita del Fondo) con la ben diversa fattispecie costituita dalla di-
smissione immobiliare finale dell’intero patrimonio (a seguito della definitiva cessa-
zione della gestione ordinaria del Fondo), in cui il risultato dell’alienazione comples-
siva è per principio generale dell’ordinamento destinato a essere distribuito a tutti e
soltanto coloro che siano iscritti al Fondo al momento della liquidazione medesima.
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La disposizione contenuta nell’art. 27 regola il funzionamento corrente del
Fondo, non la sua liquidazione finale; riguarda, dunque, operazioni che, a partire dal-
la fine del 2004, non potevano evidentemente più avere corso, stante la determina-
zione assunta dalle Fonti Istitutive, e sollecitata (come si è visto sopra: § 3.6) dalla
stessa Covip, di porre il Fondo in liquidazione. Ne consegue l’assoluta estraneità
dell’art. 27 al meccanismo ripartitorio che i Liquidatori si accingono ad applicare.
Si osservi, comunque, che la disposizione statutaria in questione attribuisce il
diritto al beneficio oggi rivendicato dai Ricorrenti soltanto quando, in epoca in cui il
beneficiario sia ancora iscritto al Fondo, le plusvalenze si siano “realizzate” (cioè
quando la vendita con esito migliore del previsto sia avvenuta): la partecipazione di
tutti i Ricorrenti, invece, è venuta a cessazione prima della fine del 2005, cioè prima
che sia avvenuta la vendita finale del patrimonio immobiliare del Fondo.
La bontà dei criteri di liquidazione seguiti dal Fondo in rapporto all’art. 27 ha
già trovato una prima conferma giurisprudenziale, presso il Tribunale di Roma, che
– nel contraddittorio anche con alcuni pensionati “controinteressati” - ha respinto le
domande dei Ricorrenti (doc. 60)
8. – Infondatezza, comunque, della domanda dei Ricorrenti di “riapertura” del-
la loro posizione di creditori del Fondo e di “ricalcolo” dei rispettivi “zainetti”
in riferimento all’esito della liquidazione del patrimonio. Iniquità sostanziale
dell’esito in tal modo perseguito
Quando, tra il 2002 e il 2005, agli odierni Ricorrenti e Intervenienti è stato li-
quidato l’accantonamento (“zainetto”) di rispettiva pertinenza, sia tra gli Ammini-
stratori del Fondo sia tra i suoi iscritti e pensionati prevaleva nettamente la previsio-
ne di uno squilibrio - a danno degli stessi - tra il loro credito previdenziale e l’entità
del patrimonio disponibile. Basti richiamare in proposito la circolare del Fondo del 5
aprile 2005 (doc. 37), nella quale si menzionava “la situazione di crescente disavan-
zo tecnico attuariale del Fondo” e si sottolineava la necessità della liquidazione per
prevenire una situazione di insolvenza che, sulla base dei dati disponibili, le Fonti I-
stitutive concordemente ritenevano destinata a verificarsi entro un decennio: questa
circolare testimonia di una situazione nella quale – non essendo allora prevedibile
l’esito, assai migliore rispetto alle attese, della vendita del patrimonio immobiliare
che si sarebbe conclusa un anno più tardi – il Consiglio di Amministrazione del Fon-
do metteva prudentemente e doverosamente in conto la possibilità che i proventi del-
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la vendita stessa risultassero insufficienti a garantire il pagamento regolare dei trat-
tamenti ai pensionati che fossero sopravvissuti oltre il primo decennio dalla data pre-
vista per la liquidazione.
Assai significativo, in proposito, è anche il fatto che – come si è visto nel
§ 3.10 - nello stesso mese di aprile 2005 un gruppo di pensionati promosse un giudi-
zio cautelare in opposizione alla procedura di liquidazione del Fondo, sostenendo
che la prevista incapienza del patrimonio non avrebbe potuto recare alcun pregiudi-
zio ai propri crediti pensionistici (e dunque che di tale incapienza avrebbero dovuto
farsi interamente carico gli iscritti al Fondo ancora attivi). Donde la conferma di
quanto fosse diffusa la preoccupazione circa il verificarsi dell’incapienza stessa.
Ne sono conferma anche gli articoli, comunicati sindacali e interrogazioni
parlamentari, tutti concernenti il paventato crack del Fondo odierno convenuto, che
fioccavano tra il 2004 e il 2005, dei quali qui produciamo alcuni esempi come doc.
55 (articolo da Indymedia: “Insomma, non ci saranno più soldi per nessuno… È in
procinto una vera e propria catastrofe finanziaria”), doc. 56 (volantino RdB: “Il
Fondo Pensione ex Comit … non è in grado di garantire le prestazioni previste ai
suoi 22.000 aderenti”), doc. 57 (interrogazione parlamentare dell’on. Carmen
Motta al Governo, 6 aprile 2005, dove si denuncia “un drammatico disavanzo che
nell’esercizio 2003 ha raggiunto la cifra di 28,5 milioni di euro” ), doc. 59 (articolo
del nostro principale quotidiano economico nazionale che ancora nella primavera del
2008 indica la prospettiva di una forte crisi del mercato immobiliare).
Anche tutte le principali Organizzazioni sindacali maggiori, ancora alla metà
del 2005, condividevano la previsione di uno squilibrio tra la componente attiva del
patrimonio del Fondo e l’insieme dei suoi debiti futuri, soprattutto a causa della sta-
gnazione (e, anzi, rischio di recessione) del mercato immobiliare, con la prospettiva
addirittura di un deprezzamento del patrimonio stesso: abbiamo visto infatti come
tutti gli osservatori qualificati considerassero imminente lo “scoppio della bolla im-
mobiliare”, di cui si percepivano già le prime avvisaglie in America (doc. 41).
Orbene, se effettivamente – come era, certo, possibile - la vendita degli im-
mobili di proprietà del Fondo avesse dato esito inferiore ai valori di libro, nessuno
avrebbe certo potuto chiedere agli odierni Ricorrenti la restituzione di una parte dello
“zainetto” che era stato liquidato loro sulla base del valore di quegli immobili conta-
bilizzato al momento della cessazione della loro iscrizione. Essi, dunque, non hanno
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corso il rischio dell’esito negativo, che è stato invece sopportato da coloro che sono
rimasti iscritti al Fondo.
La posizione di credito di ciascuno dei Ricorrenti è stata liquidata, tra il 2003
e il 2005, in applicazione rigorosa dei criteri allora vigenti a norma dello Statuto, con
cessazione di ogni e qualsiasi possibile successiva variazione dell’importo liquidato:
sia in riduzione, sia in aumento. Così, dunque, come l’eventuale esito negativo della
liquidazione non avrebbe potuto più recare loro alcun nocumento, allo stesso modo
l’eventuale esito positivo non avrebbe potuto più recare loro alcun vantaggio.
* * *
Per tutti i motivi esposti e con riserva di ulteriore argomentazione in sede di
discussione orale, confidiamo nell’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
previe tutte le declaratorie del caso,
- preliminarmente, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti
gli attuali partecipanti al Fondo convenuto (Pensionati o Attivi) e di tutti coloro che
abbiano cessato di essere tali dopo il 31 dicembre 1999, nonché (in caso di decesso)
dei loro eredi, autorizzando la notificazione del presente atto e del ricorso introdutti-
vo avversario per mezzo di pubblici proclami, a norma dell’art. 150 c.p.c., in consi-
derazione dell’ingentissimo numero degli interessati – molte migliaia - e della diffi-
coltà di identificarne alcuni; in ogni caso autorizzando la notifica per mezzo di pub-
blici proclami, a norma dell’art. 150 c.p.c., anche nel caso in cui l’integrazione del
contraddittorio debba intendersi compiuta per iniziativa del Fondo convenuto, ex art.
106 c.p.c.;
- nel merito, respingere le domande proposte con il ricorso avversario.
Spese e onorari rifusi.
Per il non creduto caso in cui il Tribunale ritenesse necessaria una istruttoria
orale, indichiamo come testimoni il dott. Eugenio Burani e il dott. Augusto Longhi.
Milano, ottobre 2008
52
avv. Francesco Brugnatelli
avv. Pietro Ichino
Si dichiara di produrre in fotocopia, con riserva di produrre all’occorrenza
l’originale o copia in possesso del Fondo convenuto, i seguenti
DOCUMENTI
1 Procura ad lites 27.2.2007, Not. Forcella, n° 39688 Rep., n. 14538 Racc.;
2. statuto del Fondo in vigore prima della riforma del dicembre 1999;
3. statuto del Fondo attualmente in vigore, approvato dalla COVIP (v. docc. 15/16);
4. lettera dei Ricorrenti e Intervenienti al Fondo, contestuale alla loro assunzione alle dipendenze della B.C.I.;
5. delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca 10.2.55;
6/A-B-C-D-E. accordi aziendali 28.9.1994 per il superamento del sistema del chassé- croisé;
7. circolare del Fondo 12.11.76 n. 100;
8. “verbale di riunione” della Commissione per la riforma del Fondo, 15.12.97;
9. “verbale di riunione” della Commissione per la riforma del Fondo, 28.9.98;
10. bilancio del Fondo al 31.12.1996;
11. circolare del Fondo 21.7.97 n. 207;
12. circolare del Fondo 14.10.97 n. 208;
13. circolare del Fondo 12.1.98 n. 209;
14. bilancio del Fondo al 13.12.97;
15. circolare del Fondo 1°.7.98 n. 211;
16. circolare del Fondo 21.12.98 n. 212;
17. circolare del Fondo 8.7.99 n. 214;
18. disdetta degli accordi aziendali in materia di previdenza complementare, 15.12.99;
19. accordo aziendale per la riforma del Fondo, 16.12.99;
20. delibera 20.12.2000 della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
21. lettera di accompagnamento della delibera 20.12.2000, doc. 20;
22. circolare del Fondo 19.10.2000 n. 219;
23. circolare del Fondo 14.3.2000 n. 217;
53
24. verbale conclusivo dei lavori della Commissione Tecnica, 18.3.2004;
25. comunicazione Fondo B.C.I. /Covip 23.6.2004;
26. risposta Covip/Fondo 22.11.2004;
27. comunicazione Fondo B.C.I. /Covip 23.11.2004;
28. comunicato FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL , FALCRI, ottobre 2004;
29/A. accordo collettivo aziendale 10.12.2004;
29/B. circolare n. 241 del 23.12.2004;
30. delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo 15.12.2004;
31. comunicazione Fondo/Covip 16.12.2004;
32. comunicato Fisac-Cgil/Fiba-Cisl/Uib-Uil/Falcri/Federdirigenticredito 21.1.2005;
33. risposta Covip/Fondo 23.12.2004;
34. accordo collettivo aziendale 22.2.2005;
35. circolare Fondo 9.3.2005;
36. lettera Fondo e Banca/Covip, 10.3.2005;
37. circolare Fondo 5.4.2005;
38. estratto da Conquiste del lavoro (organo quotidiano della Cisl), 15.4.2005;
39. comunicato FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIB-UIL , DIRCREDITO e FALCRI, 20.4.2005;
40 studio attuariale Orrù, 3.12.2004;
41. articoli de Il Sole 24 Ore , Repubblica e Italia Oggi sulla prospettiva di crollo del
mercato immobiliare;
42. comunicato del C.d.A. del Fondo, 12.4.2006;
43. comunicato unitario Dircredito-Falcri-Fiba/Cisl- Fisac/Cgil-Uilca/Uil, 20.4.
2006;
44. delibera del C.d.A. di estinzione del Fondo, 21.11.2006
45. istanza del Presidente del Fondo al Prefetto di Milano, per la dichiarazione di
Estinzione, 14.12.2006;
46. dichiarazione di estinzione del Fondo pensioni da parte del Prefetto di Milano,
20.12.2006;
47. nomina dei Liquidatori del Fondo da parte del Presidente del Tribunale di Mila-
no, 27.12.2006;
48. comunicato del Fondo 31.1.06 sui criteri di calcolo delle spettanze individuali;
49. comunicato del Fondo 31.10.06 sui criteri di calcolo delle spettanze individuali;
50. schema di lettera di precisazione dei criteri di calcolo delle spettanze individuali,
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28.2.07;
51. sentenza della Corte d’Appello di Milano 18.3-14.4.2008;
52. sentenza Cass. 10.10.2007 n. 21234;
53. sentenza Cass. 10.10.2007 n. 21235;
54/A delibera del Collegio dei Liquidatori sui criteri di riparto del patrimonio del
Fondo, 20.5.08 (estratto dalla verbalizzazione);
54/B “Relazione illustrativa del piano di riparto”, 20.5.2008;
55. articolo estratto da Indymedia, 25.10.04;
56. volantino distribuito dall’Organizzazione sindacale RdB, 22.4.05;
57. interrogazione parlamentare dell’on. Carmen Motta al Governo, 6.4.05;
58. elenco offerte per acquisto del patrimonio immobiliare del Fondo al 16.12.2005;
59. articolo Il Sole 24 Ore del settembre 2008 sul calo prezzi e vendite immobiliari;
60. sentenza Trib. Roma 25.9.2008 (dispositivo);
61. quietanze liberatorie di Ricorrenti al Fondo.