LE RISORSE RINNOVABILI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Le risorse rinnovabili, siano
esse materiali o energetiche,
sono risorse naturali che, per
caratteristiche proprie o per
effetto della coltivazione
dell'uomo, si rinnovano nel
tempo e possono essere
considerate inesauribili, ovvero
possono risultare disponibili
per l'utilizzo da parte dell'uomo
pressoché indefinitamente.
Le risorse rinnovabili presentano numerosi vantaggi, di cui i maggiori
sono senza dubbio l'assenza di emissioni inquinanti durante il loro
utilizzo (fatta eccezione per le biomasse) e la loro inesauribilità.
L'utilizzo di queste fonti non ne pregiudica dunque la disponibilità nel
futuro e sono preziose per ottenere energia riducendo al minimo
l'impatto ambientale.
LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
•L’irraggiamento solare
(per produrre energia
chimica, energia
termica, energia
elettrica);
•II vento (fonte
di energia meccanica
ed elettrica);
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili di tipo energetico,
si considerano tali:
• le biomasse (combustione, in appositi impianti per
generazione termica e cogenerazione di calore ed elettricità);
• le maree e le correnti marine in genere;
• le precipitazioni utilizzabili tramite il dislivello di acque
(fonte idroelettrica).
LE NORMATIVE EUROPEE ED ITALIANE
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
La normativa europea
(Direttiva 2009/28/CE) ha
provveduto a fare chiarezza
circa quali fonti siano
effettivamente considerate
rinnovabili, in modo da
evitare classificazioni
opinabili o poco scientifiche.
La legge italiana ha recepito, attraverso il Decreto Legislativo
28 del 03/03/2011, i contenuti della Direttiva 2009/28/CE,
compresa la parte relativa alle definizioni. A tutti gli effetti di
legge quindi, anche in Italia le fonti di energia rinnovabile sono:
l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e
oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas.
ENERGIA IDROELETTRICA
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Tra le più antiche fonti rinnovabili
utilizzate si trova certamente
l’energia idroelettrica, che è una
fonte di energia pulita e rinnovabile
ricavata dalla forza delle acque. Il
flusso d'acqua convogliato attraverso
apposite condutture, può trasformare
la sua forza in energia di pressione e
cinetica. Questa energia, in seguito,
alimenta un generatore che la
converte in elettricità.
È stata la prima fonte rinnovabile ad essere utilizzata su larga scala, basti
pensare che la prima diga della storia fu costruita dagli antichi egizi 6.000
anni fa per convogliare le acque del Nilo e dopo fu sfruttata con i mulini ad
acqua. Il suo contributo alla produzione mondiale di energia elettrica è,
attualmente del 18%, in Italia del 12%.
L'energia prodotta da fonte idroelettrica, che ebbe un ruolo fondamentale
durante la crescita delle reti elettriche nel XIX e nel XX secolo, sta
sperimentando una rinascita della ricerca nel XXI secolo
ENERGIA GEOTERMICA
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
La geotermica è l'energia generata
per mezzo di fonti geologiche che
posseggono elevata temperatura.
Si basa sullo sfruttamento del
calore naturale della Terra.
Possono essere di due tipi:• a sonda verticale: le tubazioni vengono inserite verticalmente nel terreno
fino a profondità di 150 m per il prelievo di calore dal sottosuolo;• a sonda orizzontale: le tubazioni in questo caso sono inserite in modo
orizzontale nel terreno, e svolgono lo stesso ruolo delle precedenti. L'unico inconveniente è che occuperanno molto più sottosuolo rispetto all'altra tipologia di suolo. Solitamente sono inserite a 2 metri di profondità.
L'energia geotermica costituisce oggi meno dell'1% della produzione
mondiale di energia. È una fonte energetica a erogazione continua e
indipendente da condizionamenti climatici, ma essendo il calore
difficilmente trasportabile, è utilizzata per usi prevalentemente locali.
Gli impianti geotermici possono essere usati per il riscaldamento, rinfrescamento degli edifici e produzione di acqua calda.
ENERGIA SOLARE
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
L’Energia Solare ha molti
vantaggi poiché è inesauribile, è
una risorsa d'immediata
reperibilità, è pulita perché ci
arriva attraverso i raggi del sole.
La quantità di energia solare che
arriva sul suolo terrestre è
enorme, circa diecimila volte
superiore a tutta l'energia usata
dall'umanità nel suo complesso.
L'energia solare può essere
utilizzata per generare elettricità
(fotovoltaico) o per generare
calore (solare termico)
ENERGIA SOLARE – IL SOLARE TERMICO
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
I sistemi di riscaldamento solare
sono tecnologie di seconda
generazione che consistono di
collettori termici solari, che
hanno lo scopo di raccogliere
l'energia radiante proveniente
dai raggi solari, e un serbatoio
che ha il compito di accumulare
l'energia termica raccolta dai
collettori in modo da mantenere
la temperatura dell'acqua
elevata per tempi più lunghi.
Il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria è ormai
prossimo alla competitività in diverse applicazioni, soprattutto ove è in
grado di sostituire non solo combustibile ma anche impianti convenzionali.
In molte zone climatiche un sistema di riscaldamento solare può fornire
una percentuale molto alta (dal 50 al 75%) dell'energia necessaria a
riscaldare l'acqua domestica.
ENERGIA SOLARE – IL FOTOVOLTAICO
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L’impianto fotovoltaico è un impianto
elettrico costituito dall'assemblaggio di
più moduli che sfruttano l’energia
solare incidente per produrre energia
elettrica.
Gli impianti fotovoltaici si possono
suddividere in 2 grandi famiglie:
• impianti "ad isola" (detti anche "stand-
alone"): non sono connessi ad alcuna rete
di distribuzione, per cui sfruttano
direttamente sul posto l'energia elettrica
prodotta e accumulata in un accumulatore
di energia (batterie);
• impianti "connessi in rete" (detti anche
grid-connected): sono impianti connessi
ad una rete elettrica di distribuzione
esistente e gestita da terzi e spesso anche
all‘impianto elettrico privato da servire;
ENERGIA EOLICA
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
L’Energia eolica è il prodotto della
trasformazione dell‘energia cinetica
del vento in altre forme di energia
(elettrica o meccanica).
Per sfruttare l'energia del vento
vengono utilizzati gli aerogeneratori.
Il principio è lo stesso dei vecchi
mulini a vento con il vento che
spinge le pale; in questo caso, il
movimento di rotazione delle pale
viene trasmesso ad un generatore
che produce elettricità.
L'eolico ha grossi potenziali di crescita e ha già raggiunto dei bassi costi di
produzione, se confrontati con quelli delle altre fonti di energia. È
certamente tra le energie rinnovabili quella più diffusa al mondo.
In Italia l'eolico copre il 20% dell'energia alternativa prodotta e si prevede
che avrà una crescente diffusione nei prossimi anni, grazie anche a
impianti off-shore più performanti e al mini e micro eolico, adatti a
soddisfare le utenze medie e piccole.
ENERGIA DA BIOMASSE
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
E’ possibile ottenere un’energia pulita da
materiali di scarto di origine organica, di
natura vegetale e animale.
Per la legislazione comunitaria con il
termine "biomassa" deve intendersi la
frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti
e residui di origine biologica provenienti
dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, nonché la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
L'impiego delle biomasse in Europa soddisfa una quota piuttosto marginale
dei consumi di energia primaria, ma il reale potenziale energetico non è
ancora pienamente sfruttato. I paesi all'avanguardia sono quelli del centro-
nord che hanno installato grossi impianti di cogenerazione e
teleriscaldamento alimentati a biomasse.
Il Brasile ha uno dei più grandi programmi per l'energia rinnovabile al mondo,
coinvolgendo la produzione di bioetanolo da canna da zucchero e l’etanolo
ora fornisce il 18% del carburante automobilistico. L’Italia è in una condizione
di scarso sviluppo, nonostante l'elevato potenziale di cui dispone.
ENERGIA MARINA
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Con energia marina s'intende
l'energia racchiusa in varie forme
nei mari. Tramite particolari tecniche,
si sfruttano le potenzialità offerte dal
mare quali il moto ondoso, il
movimento dell'aria al di sopra
delle onde, le maree o la differenza
di temperatura tra il fondo e la
superficie. L'impiego di questa fonte,
comunque, è ancora abbastanza
complicato e piuttosto costoso.
In Italia è stato recentemente sperimentato un sistema di sfruttamento
dell'energia marina circa 200 metri al largo di Torre Faro sullo Stretto di
Messina, dove le correnti marine raggiungono mediamente velocità di
1-3 metri al secondo. Un sistema a turbina sommersa, riesce a
trasformare la corrente marina in energia elettrica per una capacità di
24-30 kW. Le turbine sono state costruite con pale ampie 5 metri, poste
in bassa profondità (2-3 metri), ancorate sul fondo e ad una piattaforma
superficiale
L’innovazione nei territori per un futuro energetico rinnovabile
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
In 10 anni in Italia la crescita delle
fonti rinnovabili ha portato il contributo
rispetto ai consumi dal 15 al 35,5%,
grazie a un modello di produzione
distribuito nel territorio con oltre
850000 impianti diffusi da Nord a Sud,
dalle aree interne alle grandi città. Il
numero di Comuni in cui è installato
almeno un impianto da fonti
rinnovabili è passato da 356 a 8047.
In 2.660 Comuni l’energia elettrica
pulita prodotta supera quella
consumata.
Sono 39 i migliori Comuni d’Italia,
dove il mix di impianti diversi permette
di raggiungere il 100% di energia da
fonte rinnovabile con l’incredibile
risultato di avere bollette meno care
per imprese e famiglie.
IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
La disciplina dei titoli abilitativi è stata negli
ultimi anni oggetto di rilevanti modifiche.
Dal 2010 ad oggi sono intervenuti numerosi
provvedimenti che, hanno sostanzialmente
ridisegnato la classificazione degli interventi
edilizi e il relativo regime normativo.
Da un sistema improntato
sostanzialmente su due binari
(permesso di costruire e denuncia
di inizio attività) e su un’attività
prettamente autorizzatoria della
pubblica amministrazione, si è passati ad un regime di maggior liberalizzazione degli
interventi edilizi e responsabilizzazione dei professionisti
incaricati con l’introduzione di nuovi istituti giuridici.
Dal Permesso di Costruire alla CIL
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
A seguito dei diversi interventi legislativi tutti caratterizzati
dall’utilizzo della decretazione d’urgenza (DL 40/2010; DL
78/2010; DL 70/2011; DL 69/2013; DL 133/2014) il sistema
dei titoli abilitativi è oggi così articolato:
IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA -art. 6, comma 1 DPR 380/2001
•Lavori di manutenzione ordinaria
•Istallazione pompe di calore potenza termica < 12 kW
• Opere temporanee sottosuolo con carattere geognostico
•Movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola
•Serre mobili stagionali (no muratura)
Interventi per i quali non è necessario
presentare alcuna istanza essendo
completamente liberi ma da realizzare
nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti e delle altre norme di settore
(es. norme antisismiche, antincendio,
vincoli, sicurezza, contenimento
energetico, ecc.)
IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL)
art. 6, comma 2 Dpr 380/2001
Interventi per i quali è sufficiente presentare
una semplice comunicazione nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme
di settore (es. norme antisismiche, antincendio,
vincoli, contenimento energetico, ecc.)
I lavori si possono iniziare immediatamente
dopo la sua presentazione oppure se è
necessaria l’acquisizione di un assenso da
parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione
paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo
dopo l’avvenuta acquisizione
•Opere di pavimentazione e finitura spazi esterni;
•Istallazione pannelli solari o fotovoltaici (fuori dalla zona A);
•Lavori per aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo;
•Opere temporanee da rimuovere entro i 90 giorni;
IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
art. 6, comma 2 a) ed e-bis) e comma 4 Dpr 380/01
Tipologie di lavori ritenute più rilevanti (es.
manutenzione straordinaria), per le quali è
necessario che la comunicazione sia
asseverata da un tecnico abilitato e
accompagnata da un elaborato progettuale.
Sono soggetti a CILA tutti gli interventi che rientrano nella categoria
della manutenzione straordinaria a patto che non siano interessate
le parti strutturali dell’edificio e che non cambi la volumetria:
• interventi di manutenzione straordinaria
• apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che
non riguardino le parti strutturali dell’edificio […]
• modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei
fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti
strutturali
• modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa
IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)
art. 19 della L. 241/1990 e art. 22 DPR 380/2001
Si ricorre alla SCIA quando gli interventi edilizi
non rientrano nell'edilizia libera e/o Permesso
di costruire. Per la presentazione della SCIA è
necessario che un tecnico abilitato asseveri la
conformità delle opere agli strumenti urbanistici
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
igienico sanitarie e vi siano allegati una
relazione tecnica e gli elaborati progettuali.
Sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui
all’articolo 10 (soggetti a permesso di costruire) e all’articolo 6 (edilizia libera), che
siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che:
•non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
•non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
•non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
•non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)
art. 22, comma 3, art. 23 e 28bis DPR 380/01
La denuncia di inizio attività in edilizia nata come
alternativa al Permesso di Costruire è stata, per
la maggior parte dei casi, sostituita dalla SCIA
Tuttavia la D.I.A. ancora oggi esiste e può essere utilizzata, per
le varianti in corso d'opera, invece di un Permesso di Costruire,
qualora si apportino modifiche non sostanziali ed in particolare per
i seguenti interventi:.• interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino un aumento di
unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o
delle superfici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)
• interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati […]
• interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-
volumetriche
IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) – art. 10 e 20 Dpr 380/2001
Il permesso di costruire è necessario per gli nterventi più rilevanti (es.
nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ecc).
Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica e trasformazione edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso
di costruire:
• gli interventi di nuova costruzione;
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino
modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
• limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso e
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
•n. 42 e successive modificazioni.
IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
Il Decreto legge 133/2014 ha introdotto a livello
nazionale anche il permesso di costruire
convenzionato (art. 28bis). Si tratta di
un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi
che può essere impiegata qualora «le esigenze di
urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto
il controllo del comune, con una modalità
semplificata».
In particolare è stato specificato che sono soggetti alla stipula di
convenzione, approvata dal Consiglio Comunale (fatta salva una
diversa previsione regionale):
- la cessione delle aree;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- la caratteristiche morfologiche degli interventi;
- la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
La procedura di tale permesso è la stessa del permesso di costruire
ordinario a cui si aggiungono i tempi per la stipula e approvazione della
convenzione.
LINEE GUIDA NAZIONALI E NORME REGIONALI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
La complessità e la frammentazione del
quadro legislativo italiano in materia di
“Energia” e “Autorizzazioni” ha rallentato,
di fatto, la diffusione degli impianti alimentati
a fonti rinnovabili in Italia.
Le Linee Guida Nazionali previste dal D.Lgs.
n.387/03 e approvate nel 2010 hanno obbligato
le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la
propria disciplina in materia di “Autorizzazioni”,
salvo applicare direttamente quando previsto
nel documento nazionale decorso tale termine.
L’approvazione del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della
Direttiva Fonti Rinnovabili ha contribuito alla ulteriore ridefinizione
del contesto normativo di settore. Al fine di rendere le procedure
autorizzative proporzionate e necessarie, nonché semplificate e
accelerate al livello amministrativo adeguato così come richiesto
dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter
autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.
DECRETO LEGISLATIVO 28/2011
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Il Decreto Legislativo 28/2011, modifica
e integra quanto già stabilito dalle Linee
Guida in merito agli iter procedurali per
l’installazione degli impianti alimentati
da fonti energetiche rinnovabili.
I singoli interventi, a seconda della taglia
e della potenza installata, possono essere
sottoposti a Comunicazione, Procedura
Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o
Autorizzazione Unica (A.U.) come
sintetizzato nella tabella seguente.
Le autorizzazioni indicate dovranno
essere corredate, laddove necessario,
da tutti i provvedimenti di concessione,
autorizzazione, valutazione di impatto
ambientale e paesaggistico, ecc.
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
La comunicazione di inizio lavori (CIL), al
Comune, è il titolo autorizzativo previsto
dalla normativa vigente per l’installazione
di alcune tipologie di piccoli impianti a fonti
rinnovabili con le seguenti caratteristiche:
•Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e
diametro non superiore a 1 metro;
• Impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.Lgs. 42/2004) nei casi previsti (non in zona A centro storico);
• Unità di microcogenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a
50 kW elettrici (Articolo 27, comma 20, della legge 99/2009);
• Torri anemometriche realizzate mediante strutture mobili, semifisse o
comunque amovibili su aree non soggette a vincolo o a tutela finalizzate alla
misurazione temporanea del vento (fino a 36 mesi);
• Altri impianti a fonti rinnovabili compatibili con il regime di scambio sul posto
(SSP) che non alterino parametri edilizi e urbanistici e non riguardino le parti
strutturali dell’edificio;
LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Il D.Lgs. 28/2011 prevede che
la (D.I.A.) viene sostituita dalla
Procedura Abilitativa Semplificata
(P.A.S.). E’ data alle Regioni, al
contempo, la possibilità di ampliare
il campo di applicazione di tale
strumento autorizzativo semplificato
ad impianti di potenza fino a 1 MW
La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato, anche in via
telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione
firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado
di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi.
Alla P.A.S., che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche
il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato
dal proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono
affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale
interpella l’autorità giudiziaria.
LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
La P.A.S. si applica agli impianti per i quali
non è applicabile la semplice comunicazione
al Comune:
• Impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici
con superficie complessiva non superiore a
quella del tetto di qualsiasi potenza;
• Impianti fotovoltaici fino a 20 kW;
• Impianti a biomasse operanti in assetto
cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt
(piccola cogenerazione);
•Impianti a biomasse fino a 200 kW;
• Impianti a gas di discarica, gas residuati da
processi di depurazione e biogas operanti in
assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000
kWt (piccola cogenerazione);
• Impianti eolici fino a 60 kW;
• Torri anemometriche destinate a misurazioni
del vento di durata superiore ai 36 mesi;
• Impianti idroelettrici fino a 100 kW.
LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Modulo Richiesta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Modulo Richiesta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
L’AUTORIZZAZIONE UNICA
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
L’autorizzazione Unica è il provvedimento
introdotto dall’articolo 12 del D.Lgs. 387/03
per l’autorizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili al di sopra delle soglie di potenza
indicate nella tabella sotto riportata.
Le soglie indicate potranno essere
innalzate per specifiche fonti e particolari siti
di installazione, per mezzo di un decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministero dell'Ambiente
e la Conferenza Unificata.
SOGLIA PER AUTORIZZAZIONE UNICA
• Eolica 60 kW
• Solare fotovoltaica 20 kW
• Idraulica 100 kW
• Biomasse 200 kW
• Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW
L’AUTORIZZAZIONE UNICA
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
L'Autorizzazione Unica, rilasciata al termine di un
procedimento unico svolto nell'ambito della
Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate, costituisce titolo a
costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario,
diventa variante allo strumento urbanistico.
Il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere
superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza.
Il calcolo dei 90 giorni deve comunque tenere conto delle eventuali
sospensioni dovute alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa o
di chiarimenti, anche per verifica di assoggettabilità o V.I.A., o all'esercizio
dei poteri sostitutivi.
Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A.
(Valutazione di Impatto Ambientale) laddove
richiesta dalla legislazione vigente.
La competenza per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica è in capo alle Regioni (o alle Provincie se
delegate).
LEGISLAZIONE VIGENTE IN CAMPANIA
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
• La Regione Campania, con Dgr 18 marzo 2009
n. 475 ha provveduto ad approvare la proposta di
Piano energetico e ambientale (PEAR); tale piano
dovrà essere adottato ufficialmente mediante una
nuova delibera di Giunta regionale.
• La Regione Campania non ha ancora legiferato
in materia di certificazione energetica degli edifici
e pertanto, in tale settore, si applica la normativa
nazionale (Dlgs 192/2005 e s.m.i, Dpr 59/2009,
Dm 26 giugno 2009).
•La Regione Campania, con decreto direttoriale 18 febbraio 2011 n. 50, ha
rivisto le procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili annullando i
precedenti provvedimenti normativi di recepimento delle linee guida nazionali.
• Nell'attesa dell’approvazione del Piano energetico ambientale regionale
(PEAR) la Campania, con Legge regionale n. 1/2008, ha stabilito l'esclusione
dall’autorizzazione unica per le seguenti tipologie di impianti:
- installazioni fotovoltaiche su tetti della potenza minore o uguale a 100 kW
elettrici;
- per impianti alimentati a biomasse vegetali liquide vergini o riciclate della
potenza minore uguale a 5.000 kW elettrici.
IL MODELLO UNICO
I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI
Il decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 19 maggio 2015 ha introdotto
l’iter semplificato (c.d. Modello Unico) per
la realizzazione, la connessione e
l’esercizio di nuovi impianti fotovoltaici
per i quali sia richiesto contestualmente
l’accesso al regime dello Scambio sul
Posto.
Si specifica che possono utilizzare il Modello Unico i produttori di impianti
fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa
tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
d) per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso al regime dello
Scambio sul Posto;
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis,
comma 5 del d.lgs. n. 28/11;
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.