sentenza 18 dicembre 1987; Giud. De Matteis; Guccione (Avv. Frediani) c. Ente Ferrovie delloStato (Avv. dello Stato Onano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2727/2728-2733/2734Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181457 .
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2727 PARTE PRIMA 2728
dovrebbe riservarsi diverso trattamento all'ipotesi in cui vi fosse
equivalenza delle destinazioni o addirittura prevalesse la destina
zione ad attività comportante contatto diretto con il pubblico. Come è stato sottolineato da autorevole dottrina l'argumentum a maiori ad minus, come sottospecie di quello c.d. a fortiori non
può essere applicato secondo un criterio meramente quantitativo, ma postula attenta considerazione della ratio della norma.
Ora, se la ratio dell'art. 35 in parte qua è di individuare l'ipo tesi di esclusione della spettanza dell'indennità con riguardo alla
destinazione sic et simpliciter dell'immobile, è ragionevole crede
re che il legislatore, ove avesse voluto considerare sullo stesso
piano l'ipotesi della destinazione prevalente, l'avrebbe detto, so
prattutto in un contesto nel quale la norma posta ha natura ecce
zionale.
Per le complessive ragioni esposte può convenirsi con l'enun
ciazione (altrimenti carente di vero e proprio supporto interpreta
tivo) della Suprema corte che l'indennità compete al conduttore
pur nel caso in cui la prevalente destinazione dell'immobile fosse
ad attività non comportante contatto diretto con il pubblico. Una volta raggiunto tale convincimento si tratta — e nulla ha
enunciato la Suprema corte — di domandarsi come vada calcola
ta l'indennità in tal caso (ma analogo quesito si pone per i casi
di destinazioni equivalenti ovvero per quello di minusvalenza del
la destinazione ad attività non implicante contatto diretto con il pubblico).
Ad avviso del giudicante l'art. 35, laddove individua l'ipotesi in cui l'indennità non compete, fornisce un elemento testuale de cisivo per rispondere all'interrogativo. Tale elemento è costituito
dal concetto di destinazione dell'immobile. Postoché, infatti, l'in
dennità è esclusa allorché l'immobile locato è destinato ad attivi tà non comportante contatto diretto con il pubblico, mentre è riconosciuta allorché l'immobile è destinato a quella attività, le tre ipotesi di destinazione concorrente di cui dianzi si devono in
tendere regolate dalla congiunta applicazione di quei due precet ti. Nel senso cioè che l'indennità non competerà per la parte della
destinazione dell'immobile non comportante contatto con il pub blico e competerà invece, per la parte di essa che quel contatto
comporti. Ciò, sia che prevalga il primo tipo di destinazione, sia
che prevalga il secondo, sia che i due tipi si equivalgano. A ban vedere infatti la fattispecie della destinazione parziale
ad attività non comportante contatto diretto con il pubblico e
quella della destinazione parziale ad attività che invece lo com
porti sono rispettivamente riportabili alla norma dell'art. 35 e a quella dell'art. 34 proprio sulla base del cennato criterio inter
pretativo dell' argumentum a maiori ad minus.
La ratio di ciascuna delle due norme implica infatti che la di
sciplina da esse previste si applichi alle due fattispecie suddette
che costituiscono un minus rispetto a ognuna di esse. Ed invero la valutazione del legislatore per cui l'indennità compete o non
compete in caso che vi sia o non vi sia destinazione dell'immobile nella sua interezza ad attività comportante contatto diretto con il pubblico (ipotesi prevista rispettivamente dall'art. 34 e dall'art.
35) non può che aver implicato la medesima soluzione per i casi di destinazione parziale nell'uno e nell'altro senso.
Ora, la parziarietà della destinazione dell'immobile alle due ti
pologie di attività suddette può presentarsi in due diversi modi. Può accadere che una parte fisicamente individuata o indivi
duabile dell'immobile sia destinata all'attività comportante con tatto diretto con il pubblico e l'altra restante sia destinata all'atti vità non comportante contatto diretto con il pubblico. La prima ipotesi si ha quando l'immobile consta di più vani e le due diver se destinazioni riguardino ciascuna alcuni di essi. La seconda ipo tesi si ha quando l'immobile non è diviso in più vani e tuttavia le aree della sua superficie destinate a ciascuna delle due tipologie di attività siano ben individuabili nel quadro dell'organizzazione aziendale.
Nelle due ipotesi in questione il criterio di calcolo dell'indenni tà è semplice: essa competerà per la parte dell'immobile destinata ad attività comportante contatto con il pubblico, non competerà, invece, per quella destinata ad attività che non lo comporti.
Può accadere però — e accade nel caso che si giudica — che non sia possibile individuare quale parte dell'immobile abbia l'u na e quale abbia l'altra delle due destinazioni. Ebbene, ritiene il pretore che in tale ipotesi sempre l'art. 35 fornisca la chiave
interpretativa adeguata, laddove riferisce la destinazione dell'im mobile all'attività esercitata dal conduttore. Allorquando la mi sura della destinazione dell'immobile all'una e all'altra tipologia
Il Foro Italiano — 1988.
di attività non sia percepibile fisicamente appare evidente che es
sa può apprezzarsi solo valutando direttamente l'attività esercita
ta dal conduttore e discernendo quanta parte di essa implichi con
tatto diretto con il pubblico e quanta invece non lo implichi. Oc
corre cioè compiere una valutazione percentuale del rapporto che
ciascuna delle due tipologie di attività ha con l'attività considera
ta unitariamente. Tale valutazione, nel caso di attività promiscua di produzione e vendita può essere apprezzabile alla stregua delle
regole della tecnica e della organizzazione aziendale, oppure con
la considerazione del volume d'affari complessivo dell'azienda del
conduttore (come può accadere nel caso che si giudica). Una volta effettuata detta valutazione e ottenuto ad esempio
che il 40% dell'attività esercitata nell'immobile dal conduttore
ha natura di attività implicante contatto diretto con il pubblico,
appare razionale calcolare l'indennità nella corrispondente per centuale di quella che essa sarebbe ove competesse per l'intero
immobile. Infatti, ben può dirsi che l'immobile è funzionale al
l'attività comportante contatto diretto con il pubblico esattamen
te in misura corrispondente al suo valore percentuale rispetto alla
complessiva attività in esso esercitata.
Alla stregua delle considerazioni svolte può a questo punto de
terminarsi l'indennità che compete al ricorrente. All'uopo si rile
va che con processo valutativo che appare correttamente ispirato alle regole della lex art is (e che tra l'altro si fa carico con argo mentazioni più che convincenti della relazione del consulente tec
nico di parte ricorrente) il ctu ha accertato che il canone corrente di mercato annuo per tutto l'immobile già oggetto della locazione
corrente fra le parti è di lire 12.918.960.
Ebbene l'indennità ex art. 69, 7° comma, testo originario della 1. 392/78 dovuta al Bertaiola dai resistenti assomma al 30% di
quella che competerebbe qualora l'immobile fosse stato adibito
interamente ad attività comportante contatto diretto con il
pubblico. Tale indennità, commisurata come vuole l'art. 69, 7° comma,
ora citato a diciotto mensilità del canone corrente di mercato sa
rebbe di lire 19.378.440. Il 30% di tale somma è uguale a lire
6.278.454. In tale importo va pertanto determinata l'indennità dovuta al
ricorrente. I resistenti vanno condannati al suo pagamento. Va senz'altro dichiarata la novità della domanda proposta dal
ricorrente nella memoria depositata il 17 giugno 1986, avuto ri
guardo al sistema di preclusioni operante nel rito con cui la causa è stata decisa.
I
PRETURA DI FIRENZE; sentenza 18 dicembre 1987; Giud. De
Matteis; Guccione (Aw. Frediani) c. Ente Ferrovie dello Sta to (Avv. dello Stato On ano).
PRETURA DI FIRENZE; se
Lavoro e previdenza (controversie'in materia di) — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato — Controversie previdenziali —
Competenza funzionale del giudice del lavoro (Cod. proc. ci v., art. 409, 442; 1. 14 dicembre 1973 n. 829, riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato, art. 44; 1. 20 marzo 1980 n. 75 proroga del termine previsto dall'art. 1 1. 6 dicembre 1979 n. 610, in
materia di trattamento economico del personale civile e milita re dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione del
l'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attua zione dell'art. 6 1. 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale e riapertura dei termini per l'op zione, art. 6; 1. 17 maggio 1985 n. 210, istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato», art. 21, 23).
Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato — Trattamento di fine rapporto — Anticipazione — Esclu sione (L. 14 dicembre 1973 n. 829; 1. 29 maggio 1982 n. 297,
disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica, art. 1, 4; 1. 17 maggio 1985 n. 210, art. 21).
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Le controversie previdenziali promosse dai dipendenti dell'ente
Ferrovie dello Stato sono devolute al pretore in funzione di
giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 21 l. 17 maggio 1985 n.
210, dovendo tali controversie essere ricomprese nella nozione
tecnico-processuale di controversie di lavoro. (1)
L'anticipazione sul trattamento di fine rapporto non spetta ai
dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato perché l'art. 23 l. 210/85
richiama transitoriamente la preesistente disciplina, ivi compre
sa quella previdenziale, ove è regolata la corresponsione del
l'indennità di buonuscita, a carico di altro ente. (2)
II
PRETURA DI ROSSANO CALABRO; sentenza 28 luglio 1986;
Giud. Labellarte; Min. tesoro (Avv. dello Stato Patella,
Buongiorno) c. Belcastro ed altri (Avv. Candiano).
Impiegato dello Stato e pubblico — Dipendenti ex Inam — Fon
do previdenziale aziendale — Corresponsione dell'indennità so
stitutiva — Controversie — Giurisdizione ordinaria — Fatti
specie (Cod. proc. civ., art. 442, 633; 1. 20 marzo 1975 n. 70,
disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rappor
to di lavoro del personale dipendente, art. 14; 1. 21 ottobre
1978 n. 641, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
18 agosto 1978 n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio
1979 del termine previsto dall'art. 113, 10° comma, d.p.r. 24
luglio 1977 n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, fi
nanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabel
la B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del
patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assi
stenza e beneficenza e della disciolta amministrazione per le
attività assistenziali italiane ed internazionali; 1. 23 dicembre
1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art.
77; d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, stato giuridico del persona
le delle unità sanitarie locali, art. 74, 75, 76).
La domanda proposta da ex dipendenti della gestione sanitaria
degli enti mutualistici soppressi per effetto della I. 833/78, già
iscritti obbligatoriamente al fondo integrativo di previdenza per
il personale istituito presso l'Inam, avente ad oggetto la corre
sponsione della indennità sostitutiva del trattamento pensioni
stico prevista dal regolamento del fondo, appartiene alla giuris
dizione ordinaria ed alla competenza del pretore in funzione
di giudice del lavoro, in quanto investe un diritto che trova
titolo immediato e diretto in un rapporto previdenziale, auto
nomo tanto da quello pensionistico quanto da quello di impie
go (nella specie, è stato anche ritenuto legittimo il ricorso alla
procedura monitoria). (3)
(1,3) Sulla potestà giurisdizionale a decidere delle controversie aventi
ad oggetto prestazioni erogate da fondi di previdenza interni o integrati
vi, la Corte di cassazione ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa
allorché trattasi di obbligazioni aventi natura sostanzialmente retributiva,
come tali facenti carico al datore di lavoro ed inerenti a rapporto di pub blico impiego: cfr., per dipendenti ex Inam, sent. 15 luglio 1987, n. 6173;
per dipendenti di camera di commercio, sent. 1° aprile 1987, n. 3110;
per dipendenti ex Onmi, sent. 19 gennaio 1987, n. 413, tutte in questo
fascicolo, I, 2675, con nota di richiami; la giurisdizione ordinaria è affer
mata solo per obbligazioni attinenti ad autonomo rapporto di natura pre videnziale: cfr., per la indennità «premio di fine servizio» corrisposta
dall'Inadel, Cass. 41/87, cit.
Fra i richiami contenuti nella citata nota, si segnala Cass. 3 maggio
1986, n. 2990, Foro it., 1987, I, 180, per l'affermazione della spettanza
al giudice ordinario della cognizione di controversia di natura previden
ziale sorta fra l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato (prima della
riforma) ed un proprio dipendente, per la concessione di rendita da infor
tunio sul lavoro; mentre T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 8 luglio 1986, n.
679, ibid., Ili, 384, partendo dalle stesse premesse del Pretore di Firenze
(v. sent, in epigrafe) in ordine alla assunzione della materia previdenziale
nel più ampio genus di quella lavoristica, segnatamente sotto il profilo
processuale, riferisce la disposizione dell'art. 21 1. 210/85, circa l'ultratti
vità del preesistente regime previdenziale e pensionistico, anche alla di
sposizione processuale di cui al successivo art. 23, per inferirne la persi
stenza della giurisdizione amministrativa sulle controversie aventi ad og
getto il riconoscimento di infermità da causa di servizio dei dipendenti
delle Ferrovie dello Stato, considerate «attinenti a posizioni soggettive
che non assurgono a diritti», secondo la prevalente giurisprudenza ammi
nistrativa. Sulla istituzione del nuovo ente Ferrovie dello Stato e la diversa decor
II Foro Italiano — 1988.
Motivi della decisione. — 1.1. - L'art. 6 1. 20 marzo 1980 n.
75 («Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di
indennità di cessazione del rapporto di impiego relativo al perso
nale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giu
risdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali») non
è più applicabile ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dall'en
trata in vigore della 1. 210/85 (circa la determinazione di tale
momento vedi Cass., sez. un., 23 aprile 1987, n. 3945, Foro it.,
1987, I, 2768) che ha modificato la natura del rapporto di lavo
ro, non più di impiego pubblico, ma di carattere privatistico. In
renza temporale della introduzione del nuovo regime privatistico del rap
porto di lavoro rispetto al momento in cui il nuovo ente deve considerarsi
sorto, v. Cass. 23 aprile 1987, n. 3945, ibid., I, 2768.
Sulla natura delle indennità per la cessazione del rapporto di pubblico
impiego, v. Corte cost. 7 luglio 1986, n. 178, id., 1986, I, 2068, con
nota di S. Di Paola (in riferimento alla assoggettabilità a tassazione della
indennità di buonuscita erogata dall'Enpas); 5 febbraio 1987, n. 31, id.,
1987, I, 1359; 18 novembre 1986, n. 236, ibid., 4 (su alcuni profili di
costituzionalità del regime regolante l'attribuzione della indennità premio di servizio erogata dall'Inadel); ord. 25 maggio 1985, n. 178, id., 1985,
I, 2142 (sulla influenza della disciplina introdotta dalla 1. 75/80 nel regi
me della erogazione della indennità di buonuscita erogata dall'Opafs e
della devoluzione alla Corte dei conti della competenza a decidere i relati
vi ricorsi, secondo la 1. 829/73).
(2) I. - Sulla disciplina del trattamento di fine rapporto introdotta dalla
1. 297/82 v. i richiami in nota a Pret. Torino 13 febbraio 1986, Foro
it., 1986, I, 1856, fra i quali si evidenzia G. Pera, Trattamento di fine
rapporto, ibid., V, 189, il quale interpreta la disposizione dell'art. 4, 6°
comma, nel senso che «v'è l'esclusività del trattamento fine rapporto nel
settore non pubblico, ricomprendendosi ovviamente nel settore privato anche quello degli enti pubblici economici» poiché «per una tradizione
ormai semisecolare e collaudata i dipendenti degli enti pubblici economici
non sono pubblici per definizione, bensì dipendenti privati o con contrat
to di diritto privato di codesti enti» (col. 201); lo stesso fa salve, però,
le normative speciali vigenti, ad esempio, per gli autoferrotramvieri, gli
sportivi, ecc. La inapplicabilità ai pubblici dipendenti della normativa de qua è suf
fragata, oltre che dalla lettera della legge, anche dalla sua ratio, intesa
ad evitare il referendum abrogativo avente ad oggetto gli art. lei bis
d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, che erano stati dettati essenzialmente per
la regolamentazione del settore privato (dato che quello pubblico era ed
è regolato da proprie norme, come — ad esempio — il d.p.r. 29 dicembre
1973 n. 1032 e la 1. 20 marzo 1980 n. 75, per gli impiegati statali, e
la 1. 29 marzo 1975 n. 70 — in particolare l'art. 13 — per il personale
del parastato) (sul punto, v. osservazioni e richiami in nota a Cass., uff.
contr. referendum, ord. 3 giugno 1982, id., 1982, I, 1545).
Inoltre, si deve considerare che i nuovi istituti introdotti dalla 1. 297/82
sembrano dettati ed applicabili solo con riferimento al lavoro subordina
to privato: si veda, in particolare, il fondo di garanzia di cui all'art.
2, da costituire presso l'Inps, con la previsione di due sole eccezioni nel
l'ultimo comma, ma sempre nel campo privato, laddove le eccezioni sa
rebbero state ben più giustificate in favore degli enti previdenziali pubbli
ci in ipotesi interessati, quale ad esempio l'Enpals o l'Opafs.
II. - Sotto un diverso profilo, tuttavia, si potrebbe individuare un più
ampio ambito di operatività della normativa in esame, mediante una in
terpretazione coordinata dell'art. 4, 6° comma, 1. 297/82 con l'art. 2129
c.c. che porti ad estendere la disciplina dettata per il lavoro privato anche
a quei settori di lavoro pubblico ove il trattamento di fine rapporto non
sia disciplinato da norme di legge (o regolamentari) ma dalla contratta
zione collettiva, atteso che tutte le clausole dei contratti collettivi regolan
ti la materia del trattamento di fine rapporto «sono nulle e vengono sosti
tuite di diritto dalle norme della presente legge», secondo l'art. 4, 11°
comma, 1. 297/82. In tal modo, detta legge sarebbe applicabile — ad esempio — agli enti
lirici, ove il trattamento normativo ed economico del personale dipenden
te è regolato dalla contrattazione collettiva (art. 6 1. 312/84); all'Istituto
poligrafico dello Stato, ove il regolamento del personale disciplina i rap
porti economici e giuridici con i dipendenti mediante il rinvio formale
ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle aziende
grafiche e cartarie (art. 24 1. 559/66); all'Enea (già Cnen), ove il tratta
mento giuridico ed economico è regolato sulla base di un contratto collet
tivo di lavoro triennale (art. 8 1. 84/82); non, però, all'Azienda autono
ma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, ove la regolamenta
zione collettiva è limitata ad alcuni aspetti della disciplina del personale
(art. 29 d.p.r. 145/81) mentre per il collocamento a riposo e il relativo
trattamento previdenziale la disciplina deve avvenire in conformità di quella
degli impiegati dello Stato (art. 26, 1° comma, n. 6, d.p.r. 145 cit.).
Per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato si presenta una situazione
inversa a quella degli enti appena passati in rassegna, in quanto alla inno
vazione del regime giuridico del rapporto di lavoro la 1. 210/85 ha ac
compagnato la conferma temporanea della normativa previgente fino a
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2731 PARTE PRIMA 2732
fatti, in caso di mutamento della natura giuridica dell'ente datore
di lavoro, la giurisdizione si determina avuto riguardo all'oggetto della domanda ed alla natura dell'ente al momento della proposi zione della stessa (Cass., sez. un., 24 febbraio 1986, n. 1099,
id., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 145). Nel caso
di specie sussiste sotto tale riguardo la giurisdizione del giudice civile attesa sia la natura del rapporto di lavoro, sia l'istituto
civilistico dell'anticipazione del trattamento fine rapporto fatto
valere.
1.2. - L'art. 23 1. 210/85 recita: «Le controversie di lavoro
relative al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato so
no di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio del
l'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che
sarebbe competente secondo le norme ordinarie».
L'espressione «controversie di lavoro» impiegata nella norma
riportata, invocata dall'ente convenuto, deve essere assunta nel
suo valore tecnico processuale quale risulta dall'interpretazione sistematica: infatti il titolo IV del libro II del codice di procedura civile (del processo di cognizione) si intitola «Norme per le con
troversie in materia di lavoro» e disciplina, al capo I, le contro
versie individuali di lavoro, e, al capo II, le controversie in mate
ria di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Queste ultime, dunque, costituiscono controversie di lavoro e
sono devolute, a norma dell'art. 23 1. 210/85, al giudice del lavoro.
1.3. - L'art. 44, 3° comma, 1. 14 dicembre 1973 n. 829 («rifor ma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato») devolveva alla Corte dei
conti la competenza in materia di prestazioni obbligatòrie a cari
co dell'Opafs, ma tale disposizione si deve ritenere abrogata in
parte qua dall'art. 6 1. 20 marzo 1980 n. 75, che devolve ai T.A.R.
le controversie in materia di indennità di buonuscita (nel che si
sostanziano le prestazioni dell'Opafs) e di indennità di cessazione
del rapporto di impiego del personale statale e delle aziende au
tonome.
Quest'ultima norma è stata a sua volta derogata, per i dipen denti dell'ente pubblico economico Ferrovie dello Stato, dall'art.
23 I. 210/85. Né alcun rilievo può avere l'osservazione che il rapporto previ
denziale dei ferrovieri era in origine connesso con il preesistente
quando la contrattazione collettiva non avrà disciplinato completamente la materia: per questo motivo, avendo la 1. 210/85, entrata in vigore successivamente alla 1. 297/82, fatto richiamo — nel campo che ne occu
pa — non alla disciplina dettata da quest'ultima legge bensì' gli istituti
previdenziali preesistenti, in base ai principi della successione delle leggi, il Pretore di Firenze è pervenuto alla decisione in epigrafe, evidenziando la inattualità della ipotizzabile questione di incostituzionalità dell'art. 21 1. 210/85 per il carattere transitorio della disciplina.
III. - A conclusione di queste note si deve segnalare che la soluzione dei numerosi problemi sorti in ordine alla disciplina applicabile al rap porto di lavoro de quo è finalmente avviata a soluzione con la sigla del contratto collettivo concordato fra le parti sociali in data 4 febbraio 1988 ed entrato in vigore il successivo 5 febbraio; tuttavia, nella materia ogget to della decisione del Pretore di Firenze, in epigrafe, i dubbi non sembra no completamente dissolti, atteso che l'art. 76 del detto contratto, con cernente il «trattamento di quiescenza e previdenza», fa richiamo al d.p.r. 1092/73 e non alla 1. 297/82; si ritiene opportuno riportare integralmente la norma:
«Art. 76 - Trattamento di quiescenza e previdenza.
1. - In relazione a quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma, 1. 17
maggio 1985, n. 210, per l'iscrizione del personale al fondo pensioni e
per il trattamento di quiescenza a carico dello stesso fondo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ap provato con il d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, e successive modificazio ni ed integrazioni. Per il trattamento di quiescenza del personale con i
profili del settore delle navi traghetto, continuano ad applicarsi le dispo sizioni della 1. 26 luglio 1984 n. 413.
2. - Per l'applicazione dell'art. 219 del citato testo unico di cui al d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai fini della liquidazione del trattamento di
quiescenza si tiene conto della equiparazione fra le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dal presente contratto e quelle di cui allo stato giuridico del personale ferroviario approvato con la 1. 26 marzo 1958 n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. - Per l'iscrizione del personale all'opera di previdenza e di assistenza
per i ferrovieri dello Stato e per le prestazioni a carico della stessa opera, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla 1. 14 dicembre 1973 n. 829, e successive modificazioni ed integrazioni.»
Il Foro Italiano — 1988.
rapporto di pubblico impiego, quasi che ne debba seguire iner
zialmente le sorti giurisdizionali, perché i due rapporti, quello di lavoro e quello previdenziale, sono nettamente distinti, e la
giurisdizione per le controversie su posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporto previdenziale dei dipendenti, sia pubblici sia
privati, si determina esclusivamente sulla base della variegata di
sciplina positiva (vedi ad es. la giurisdizione del giudice civile del lavoro in materia di controversie previdenziali dei pubblici dipen denti degli enti locali, di controversie infortunistiche dei dipen denti pubblici di alcune aziende autonome dello Stato, di contro
versie previdenziali di dipendenti statali con particolare fondi di
previdenza: Cass., sez. un., 18 settembre 1982, n. 4912, id., Rep.
1983, voce cit., n. 1188). L'eccezione di difetto di giurisdizione nelle sue varie motivazioni va pertanto respinta.
Nel merito la domanda appare allo stato infondata. L'art. 21
1. 210/85 stabilisce per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ora lavoratori di diritto privato, l'ultrattività del preesistente re
gime previdenziale e pensionistico di origine e impianto pubblici
stico; costoro hanno diritto, alla cessazione del rapporto, all'in
dennità di buonuscita.
Tale indennità, come altre affini previste per la cessazione del
rapporto di pubblico impiego (vedi ad es. il premio di fine servi
zio per i dipendenti degli enti locali) ha in comune con i tratta
menti di fine rapporto dei lavoratori privati la funzione assisten
ziale e il momento di corresponsione; tuttavia, a causa della sua
struttura e disciplina positiva, se ne deve affermare il carattere
previdenziale e non retributivo (Corte cost. 10 marzo 1983, n.
46, id., 1983, I, 2096; 11 novembre 1987, n. 400, id., 1988, I, 1822). La disciplina positiva del diritto all'anticipazione del trat
tamento di fine rapporto appare modulata sul carattere retributi
vo del trattamento di fine rapporto; ma l'elevato livello tecnico
del suo articolato, che ha tenuto presente la grande varietà di
forme del trattamento fine rapporto esistenti nel mercato del la
voro, la rendono di per sé compatibile con la indennità di buonu
scita dei ferrovieri; infatti appaiono applicabili anche a tale ipo tesi le disposizioni circa i limiti numerici del 10% degli aventi
titolo e del 4% del totale dei dipendenti, nonché quella della per centuale non superiore al 70% «sul trattamento cui avrebbe dirit
to nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta».
Gli ostacoli principali alla trasferibilità di tale istituto retributi
vo al campo previdenziale sono due: 1) vi è innanzitutto un pro blema di identità di rapporti giuridici e di conseguente legittima zione passiva: mentre nel trattamento fine rapporto obbligato al
l'anticipazione è il datore di lavoro che ha effettuato
l'accantonamento retributivo, nel caso in esame il rapporto pre videnziale nell'ambito del quale dovrebbe avvenire l'anticipazio ne sull'indennità di buonuscita intercorre tra il dipendente e l'O
pafs, ente dotato di propria personalità giuridica di diritto pub blico (art. 1, 2° comma, 1. 829/73) e pertanto distinto dall'ente
Ferrovie dello Stato, datore di lavoro evocato in giudizio; 2) la
disposizione dell'art. 4, 6° comma, 1. 297/82, nel mantenere fer
ma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei
dipendenti pubblici, esclude per questi l'istituto dell'anticipazio
ne; l'art. 21 1. 210/85, nel mantenere ferma, per i dipendenti del
l'ente Ferrovie dello Stato, nella loro nuova e mutata veste di
dipendenti privati, i preesistenti istituti previdenziali di origine
pubblicistica, implicitamente esclude l'introduzione dell'istituto del
l'anticipazione, per quelli non prevista. Per gli esposti motivi la domanda non appare accoglibile. Non
è dubbio che l'esclusione del diritto all'anticipazione per i dipen denti dell'ente Ferrovie dello Stato crea una situazione di grave
disparità a sfavore di costoro in relazione agli altri lavoratori egual mente privati cui la 1. 297 è applicabile; tanto da sollevare dubbi
di legittimità costituzionale dell'interpretazione delle norme vi
genti fin qui esposta, perché nel caso dei dipendenti delle Ferro
vie dello Stato non esiste quella distinzione di rapporto pubblico
privato che ha motivato in passato la reiezione delle eccezioni
di legittimità costituzionale basate sulla diversità dei regimi del
trattamento fine rapporto nell'impiego pubblico e in quello pri vato (Corte cost. 46/83, cit.); ma tale dubbio non si materializza
in una questione formale di legittimità costituzionale (cui peral tro il ricorrente non ha interesse stante l'urgenza dell'anticipazio
ne) a causa del carattere transitorio della disciplina enunciata dal
l'art. 21 1. 210/85; che se questa disparità dovesse permanere, il dubbio stesso dovrebbe risolversi o in un'interpretazione della
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
normativa esistente conforme all'art. 3 Cost., o, ove ciò non fos
se possibile, in una eccezione formale di legittimità costituzionale.
Per gli esposti motivi la domanda va respinta.
II
Motivi della decisione. — L'opposizione è solo in minima par te fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente ministe
ro sono da disattendere.
Destituita di ogni fondamento è l'eccezione di difetto assoluto
di giurisdizione. Infatti la 1. 641/78, richiamata dall'avvocatura
distrettuale, concerne enti soppressi diversi dall'Inani e pertanto la riserva di legge relativa alla disciplina dei fondi, non è applica bile al caso di specie (anche perché la 1. 641/78 fa riferimento
solo agli enti soppressi a seguito del d.p.r. 616/77 e non già quel li soppressi ai sensi della 1. 833/78).
Sotto altro profilo va rilevato che là dove vi sia una posizione
giuridica da tutelare (come nella specie, trattandosi di crediti van
tati dai ricorrenti), vi è sempre il giudice — ordinario od ammini
strativo — competente per la tutela giurisdizionale dei diritti (o
degli interessi). Tale principio è addirittura garantito costituzionalmente, in
quanto l'art. 24, 1° comma, Cost, sancisce che tutti possono agi
re in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In ordine al difetto di giurisdizione dell'a.g.o. rileva il giudi
cante che, pur essendo la giurisprudenza di merito divisa — in
quanto i Pretori di Pavia, Napoli e Chieti l'hanno esclusa e quelli
di Reggio Calabria, Verona e Roma l'hanno ammessa — la giuris
prudenza di legittimità ha ritenuto competente (e quindi fornito
di giurisdizione) il giudice del lavoro. In vero la sentenza della Cassazione a sezioni unite (Foro it.,
Rep. 1984, voce Impiegato degli enti locali, nn. 125, 159), ha
stabilito che la domanda proposta da un dipendente comunale,
collocato a riposo, nei confronti dell'Inadel, per la corresponsio ne dell'indennità premio di fine servizio, appartiene alla giurisdi
zione del giudice ordinario e rientra nella competenza del preto
re, in funzione di giudice del lavoro, in quanto investe un diritto
che trova titolo immediato e diretto in un rapporto previdenziale
con il suddetto istituto, autonomo tanto da quello pensionistico,
quanto da quello di impiego. La Suprema corte è inoltre recentissimamente intervenuta con
la sentenza 4371/85 (id., Rep. 1985, voce Impiegato dello Stato,
n. 1012) statuendo che, alla stregua del regolamento per la disci
plina del trattamento di quiescenza e previdenza del personale
a rapporto d'impiego, emergono chiaramente i profili di natura
previdenziale della pretesa. Nella sentenza citata il Supremo collegio, ribadendo la natura
sociale-assicurativa della controversia, cui è estraneo ogni profilo
di disciplina del rapporto di pubblico impiego, ha affermato la
competenza giurisdizionale del giudice ordinario. In piena adesio
ne all'inidirizzo della Corte di cassazione, ritiene il giudicante sus
sistere nella specie la giurisdizione del giudice ordinario.
In relazione all'eccepita improponibilità della domanda, va ri
levato che l'oggetto della stessa non è una pretesa vantata nei
confronti di un ente in liquidazione (per la cui azionabilità occor
rerebbe seguire l'iter previsto dalla 1. 1404/56), ma una pretesa
che trae origine proprio dalla cessazione dell'ente.
Pertanto, poiché determinate somme — quelle richieste dai ri
correnti — sono nella disponibilità dell'ufficio liquidazioni del
ministero del tesoro, contro quest'ultimo legittimamente la do
manda giudiziale deve essere rivolta (e tale ultima considerazione
assorbe ogni questione relativa all'eccepito difetto di legittimazio
ne passiva del ministero).
Ugualmente disattesa deve essere l'eccezione di inammissibilità
della domanda.
Se è, infatti, vero che il termine per l'esercizio del diritto di
opzione non è ancora neanche cominciato a decorrere, è altret
tanto vero che, con la proposizione del ricorso per decreto in
giuntivo, i ricorrenti-opposti hanno esplicitamente e irrevocabil
mente rinunciato alla facoltà di opzione.
Occorre, a questo punto, nel merito, verificare se i fondi ali
mentati con le somme di cui all'art. 32, lett. b), del regolamento
Inam, debbano rimanere vincolati e destinati per gli ex dipenden
ti che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di opzione. Se,
a seguito della verifica, risulterà che detti fondi non hanno più
Il Foro Italiano — 1988 — Parte 1-52.
ragione di essere accantonati e congelati, dovrà disporsene la re
stituzione agli aventi diritto, secondo l'anzianità da ciascuno di
essi maturata.
Invero nessuna norma del d.p.r. 761/79 si occupa dell'utilizzo
e della destinazione dei fondi di cui all'art. 32, lett. b), del rego lamento di disciplina Inam. Infatti il decreto presidenziale citato, nel mentre agli art. 76 e 74, 3° comma, regola la destinazione
delle somme di cui alle lett. a) e c) dell'art. 32 del regolamento, nulla dispone in ordine alje somme di cui alla lett. b) dell'articolo
predetto. Trattasi infatti di somme, determinate sulla base di ta
belle, a titolo di restituzione dei contributi versati al fondo dal
l'amministrazione e dall'impiegato. Pertanto, se la norma regola mentare qualifica il titolo (restituzione) per il quale la somma
è detenuta e se nessuna disposizione di legge disciplina la specifi ca destinazione della stessa, è evidente che, quando concorrono
tutte le condizioni richieste, tale somma deve essere restituita.
In detta situazione, non solo le predette somme spettano ai ricor
renti, ma il ministero le trattiene senza titolo. (Omissis)
PRETURA DI BARI; sentenza 6 maggio 1987; Giud. Travi; Re
gione Puglia (Avv. G. Cipriani) c. Casciano (Avv. Balducci).
PRETURA DI BARI;
Indebito — Amministrazione regionale — Erogazione di somme
a privati — Errore ostativo nell'indicazione della somma spet tante — Nullità parziale dell'atto — Indebito oggettivo — Azione
di ripetizione — Ammissibilità (Cod. civ., art. 2033). Indebito — Amministrazione regionale
— Erogazione di somme
a privati — Errore ostativo nell'indicazione della somma spet tante — Agevole riconoscibilità — Presunzione di buona fede
dell'accipiente — Esclusione — Interessi legali — Decorrenza
dalla data di pagamento (Cod. civ., art. 2033).
L'amministrazione regionale che, a seguito di un atto assessorile
meramente esecutivo di una precedente deliberazione di giunta,
eroghi ad un privato una somma (nella specie, contributo a
fondo perduto per l'acquisto della prima casa) il cui ammonta
re enunciato nel formale dispositivo dell'atto risulti, per effetto di un errore ostativo implicante parziale nullità, superiore a
quello già individuato esplicitamente in base all'applicazione di parametri meccanici, in sede di preambolo dell'atto stesso,
effettua un pagamento di indebito oggettivo per la differenza
fra la somma erroneamente indicata in dispositivo e quella esat
tamente calcolata in preambolo ed ha pertanto il diritto di chie
derne la restituzione dinanzi al giudice ordinario. (1)
(1) Non constano precedenti in termini.
In un più ampio ambito sulla controversa configurabilità del concetto
di nullità nella teoria generale del provvedimento amministrativo, v. T.A.R.
Abruzzo 2 maggio 1984, n. 211, Foro it., Rep. 1985, voce Atto ammini
strativo, n. 93; 10 gennaio 1984, n. 11, id., Rep. 1984, voce cit., n. 98; Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1979, n. 296, id., 1980, III, 6, con nota
di richiami. Nella citata decisione del Consiglio di Stato, sulla scorta di una autore
vole quanto diffusa opinione dottrinale (A. M. Sandulli, Manuale di
diritto amministrativo, Napoli, 1982, I, 588; R. Alessi, Principi di diritto
amministrativo, Milano, 1978, I, 375), si riconosce in linea di principio la configurabilità del concetto di nullità dell'atto amministrativo (gli au
tori citati preferiscono però parlare di inesistenza giuridica), riferendolo
alle ipotesi di mancanza di un c.d. elemento essenziale (soggetto, oggetto,
contenuto, forma) e di incompetenza assoluta dell'organo procedente. Su differenti binari concettuali si muove la decisione del Pretore di
Bari che, nell'affrontare una vicenda dai tratti peculiari, rinviene una
soluzione non priva di suggestioni nell'armamentario teorico di altra e
contrapposta scuola di pensiero giuridico. In particolare, la pronuncia in epigrafe fa implicito riferimento a quella corrente della riflessione gius
pubblicistica che nel provvedimento amministrativo scorge una, seppur
peculiare, manifestazione di volontà giuridicamente rilevante e che per tanto ai vizi di tale volontà (ivi incluso l'errore ostativo) riconosce rile
vanza come autonoma causa di invalidità; in questo senso P. Virga, Il
provvedimento amministrativo, Milano, 1972, 386; G. Zanobini, Corso
di diritto amministrativo, Milano, 1952, I, 248; C. Mortati, Istituzioni
di diritto pubblico, Padova, 1975, I, 285.
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