sezione II; sentenza 3 aprile 1987, n. 331; Pres. Giallombardo, Est. Giamportone; Usl n. 13 diLicata (Avv. Timineri) c. Comune di Licata (Avv. Virga)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 319/320-321/322Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179323 .
Accessed: 28/06/2014 17:37
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:19 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
di concorrenza, bensì in immediata e diretta attuazione della 1.
n. 784 del 1980, che ha attribuito all'Eni specifici compiti nel
quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione
e potenziamento dell'industria chimica italiana, inerenti al neces
sario risanamento degli impianti già del gruppo Liquigas
Liquichimica in amministrazione straordinaria, anche al fine di
salvaguardarne l'unità funzionale e la continuità della produzio ne (art. 1, 2, 10 1. cit.).
Trattasi pertanto di rilevanti compiti di immediato interesse pub
blico, tali da attribuire — nella particolare situazione in esame e
data la specificità dei compiti stessi, determinati con precisione dalla
legge — alla ricorrente la qualità di ente istituzionalmente compe
tente, non potendo d'altronde, per ormai pacifica giurisprudenza, sussistere dubbio alcuno sulla possibilità che anche un soggetto di
natura privata (ben potendo anch'esso costituire attività finalizza
ta a beneficio della collettività e degli utenti) sia da ricomprendere nella categoria dei predetti enti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 134
del 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia e urbanistica, n. 533). Sostanzialmente le medesime ragioni, in quanto attinenti al ti
po di attività in concreto attribuita, valgono per quanto riguarda i requisiti oggettivi.
Deve in primo luogo essere precisato, con riguardo alla memo
ria difensiva del comune, che ai fini dell'esistenza di obiettivi con
notati di interesse generale non è in alcun modo necessario che
si tratti di attività non aventi carattere industriale, da un lato, o di attività (anche se con carattere di impresa) esercitate in regi me di esclusiva, dall'altro.
È sufficiente al riguardo, ad avviso del collegio, la netta preva lenza della finalità di carattere pubblicistico — indubbiamente
presente nel caso in esame, per le sopra specificate ragioni atti
nenti sia all'attuazione degli indirizzi di razionalizzazione dell'in
dustria chimica nazionale, sia al necessario risanamento di un
gruppo industriale in amministrazione straordinaria, sia alla sal
vaguardia dei livelli di occupazione — a rendere l'attività dell'A
gip Robassonero rivolta in via diretta, e non soltanto mediata, al beneficio della collettività.
Tale connotazione è direttamente rilevabile, del resto, sul pia no normativo sotto un duplice aspetto. Non solo, infatti va riba
dito che il rilievo da parte dell'Eni, a mezzo della società ricor
rente, controllata dall'ente stesso (cfr. art. 3 1. 136 del 1953), ha avuto luogo nell'ambito delle prescrizioni della citata 1. 174
del 1980 ma deve anche essere sottolineato che in base all'art.
23 1° comma, 1. n. 136 del 1953, istitutiva dell'Ente nazionale
idrocarburi, le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati
all'ente ed alle società di cui al suddetto art. 3 sono dichiarate
di pubblica utilità a tutti gli effetti della 1. 2359 del 1865 e succes
sive modificazioni e integrazioni. Pertanto l'attività edilizia — definita di ristrutturazione dalla
stessa concessione edilizia 29 luglio 1983 rilasciata dal comune
di Robassomero — sugli impianti ex Sir-Liquichimica, rilevati con
atto 14 aprile 1982 nell'adempimento dei compiti affidati all'Eni dalla 1. n. 784 del 1980, rientra nel campo di applicazione del
l'art. 9, 1° comma, lett. f), n. 10 del 1977, con conseguente esen
zione dal contributo di concessione di cui all'art. 3 della legge stessa.
Gli atti comunali impugnati, relativi all'imposizione del contri buto per gli oneri di urbanizzazione sull'intervento in questione, devono — alla stregua di quanto sopra precisato — essere annul
lati, mentre nessun interesse residua in capo alla ricorrente alla
caducazione degli atti a carattere regolamentare delibera del con
siglio comunale n. 97 del 1977 (delibera del consiglio regionale n. 179/CR-4170 del 26 maggio 1977) relativi ai criteri di calcolo degli oneri stessi.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sezione II; sentenza 3 aprile 1987, n. 331; Pres. Gial loni bardo, Est. Giamportone; Usi n. 13 di Licata (Avv. Timi
neri) c. Comune di Licata (Avv. Virga).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sezione II; sentenza 3 aprile 1987, n. 331; Pres. Gial
Sanità pubblica — Malato di mente — Internamento ospedaliero — Competenza del sindaco (R.d. 16 agosto 1909 n. 615, rego lamento sui manicomi e sugli alienati, art. 37, 42, 43, 46; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 9, 18, 19; 1. 13 maggio 1978 n. 180, accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbliga tori, art. 3; d.p.r. 1° giugno 1979 n. 191, disciplina del rappor
II Foro Italiano — 1988.
to di lavoro del personale degli enti locali, art. 28; 1. 7 marzo
1986 n. 65, legge-quadro sull'ordinamento della polizia munici
pale, art. 1, 3).
Spetta al sindaco, e, per esso, agli agenti della polizia municipale, e non alla unità sanitaria locale, l'accompagnamento presso ser
vizi ospedalieri, eventualmente anche localizzati al di fuori del
territorio comunale, dei malati di mente nei cui confronti il
sindaco abbia disposto con ordinanza il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. (1)
Diritto. — Con i due motivi di gravame, che, stante la loro
intrinseca connessione si esaminano congiuntamente, l'Usi ricor
rente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto, in forza dell'art. 33 1. n. 833 del 1978, il sindaco — nella qualità di autorità sanitaria locale — oltre a disporre gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari obbligatori nei confronti delle persone affette da malattie mentali, deve pure curare, anche ai sensi del
d.p.r. n. 616 del 1978, che ad essi venga data attuazione attraver
so i necessari interventi di polizia amministrativa.
Si sostiene, in particolare, che il compito di accompagnare gli anzidetti malati presso i servizi ospedalieri spetti al sindaco, il
quale si servirà dei mezzi e del personale (vigili urbani) del comu
ne, come peraltro previsto dalle direttive emanate dall'assessora
to regionale alla sanità con circolari n. 0049/N.P. del 25 febbraio
1981 e n. 668 del 27 giugno 1985.
Afferma, viceversa, l'amministrazione comunale resistente che
al sindaco compete, ai sensi dell'art. 33 1. n. 180 del 1978, solo
l'emanazione dell'ordinanza con cui dispone il trattamento sani
tario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera, mentre
tutti indistintamente gli interventi successivi, compreso l'accom
pagnamento, sono di esclusiva competenza della Usi, la quale,
per tale ultimo incombente, ha la possibilità di intervenire con
personale qualificato (sanitario e parasanitario) e con i mezzi ido
nei (ambulanze).
(1) La sentenza affronta, e risolve, un caso di specie sul quale, a quan to risulta, non si rinvengono precedenti editi nei termini esatti della massima.
In questo senso, la decisione che si riporta contribuisce a fare ordine
su tutta la complessa, e abbastanza caotica, disciplina relativa al tratta mento obbligatorio dei malati di mente, soprattutto sul terreno dell'indi viduazione e della distribuzione delle competenze: a far tempo dal r.d. 16 agosto 1909 n. 615, regolamento sui manicomi e sugli alienati, al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, per giungere alla 1. 13 maggio 1978 n. 180, sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, al d.p.r. 1°
giugno 1979 n. 191, sul rapporto di lavoro del personale degli enti locali e alla 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.
In questo quadro, ai tradizionali conflitti di competenza originati dal
sovrapporsi di normative pressoché coeve, e in parte contraddittorie, quali sono il cit. d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 e la cit. 1. 23 dicembre 1978 n. 833, si aggiungono i problemi connessi con l'applicazione della 1. 13
maggio 1978 n. 180, concernente gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, a proposito della quale cfr., orientativamente, in dottrina, M. Giannichedda, Salute, diritti, controllo sociale. Modelli di psichiatria dopo la riforma, in Dei delitti e delle pene, 1986, 5 ss.; G. Visintini, La nuova disciplina sui trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentati, in Riv. critica dir. privato, 1984, 817 ss.; L. Cesco, I malati mentali. La procedura per i trattamenti sanitari volontario e
obbligatorio, in Stato civile it., 1981, 80 ss. In giurisprudenza possono essere utilmente consultate in argomento,
come corposi indizi di tutta la problematica relativa all'assetto e alla di stribuzione delle competenze in subiecta materia, T.A.R. Marche 12 gen naio 1981, n. 3, Foro it., Rep. 1981, voce Sanità pubblica, n. 179, in ordine ai residui poteri della provincia nel campo delle funzioni di assi stenza psichiatrica e di igiene mentale dopo l'entrata in vigore della 1. 23 dicembre 1978 n. 833; Pret. Torino, decr. 28 settembre 1981, id., 1981, I, 3011, con nota di richiami, ove si specifica che non può essere convali dato il decreto del sindaco che proroga il trattamento sanitario obbligato rio in condizioni di degenza ospedaliera senza adeguata motivazione; Trib.
Camerino, decr. 29 aprile 1983, id., 1983, I, 2008, con nota di richiami, secondo cui sussiste l'interesse di chi sia sottoposto a trattamento sanita rio obbligatorio a ricorrere avverso il provvedimento del sindaco convali dato dal giudice tutelare, anche in caso di revoca di detto provvedimento e non va convalidato il provvedimento del sindaco con cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio, nell'ipotesi in cui tale trattamento non appaia come necessario per la cura dell'infermo. Cfr. anche, sotto altro profilo, T.A.R. Lazio 2 luglio 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 99, e sez. II 8 luglio 1985, n. 1877, ibid., n. 102, in cui si afferma che il sindaco non ha il potere di imporre un trattamento medico mediante ricovero ospedaliero per sottoporre il paziente a emotrasfusione in rela zione ad una malattia non contagiosa.
This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:19 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Quanto sopra anche perché tale servizio non può essere effet
tuato dai vigili ai quali, oltre ad essere inibito di esercitare fun
zioni di pubblica sicurezza fuori del territorio comunale, non è
più consentito svolgere funzioni di polizia sanitaria in quanto at
tribuite alla Usi con la intervenuta riforma sanitaria.
Al fine di dirimere la controversia, in considerazione della sua
specialità, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normati
vo di riferimento anche con riguardo alla disciplina preesistente a quella attualmente in vigore.
Il r.d. 16 agosto 1909 n. 615, dettante norme regolamentari concernenti la 1. 14 febbraio 1904 n. 34 sui manicomi e sugli
alienati, stabiliva che il ricovero in manicomio di un alienato do
veva avvenire previa ordinanza del pretore o, in caso di assoluta
urgenza, dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 37, 42 e 43), la
quale in ogni caso provvedeva all'invio e all'accompagnamento dell'alienato al manicomio (art. 46).
Con la sopravvenuta 1. 13 maggio 1978 n. 180, recante norme
sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori, in una diversa concezione della malattia mentale considerata alla
stregua di ogni altra affezione morbosa e disciplinata unitaria
mente nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali, si individua
invece nel sindaco l'organo abilitato a disporre il trattamento sa
nitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera (art. 3). A tal uopo si prevede l'istituzione, tra i servizi obbligatori negli
ospedali generali, di specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Anche la successiva 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del
servizio nazionale sanitario, all'art. 33 prevede che gli accerta
menti e i trattamenti sanitari obbligatori vengono disposti dal sin
daco quale autorità sanitaria, ed attuati da presidi e servizi sani
tari pubblici territoriali, nonché, ove necessita la degenza, da strut
ture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Quanto alla normativa concernente il potere di polizia, inteso
in senso ampio, attribuito al comune, quale ente autonomo pre
posto alla cura del pubblico interesse della collettività locale, de
ve farsi riferimento — di volta in volta — alle diverse leggi am
ministrative che il medesimo è chiamato ad attuare (vedasi a pro
posito: t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 e 1. reg. 15 marzo 1963 n.
16 nonché i relativi regolamenti di attuazione). Tale potere è stato recentemente ribadito dagli art. 9, 18 e 19
d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977, i quali stabiliscono che i comuni
sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie
ad essi attribuite o trasferite, funzioni che, ai sensi dell'art. 28
d.p.r. n. 191 del 1979, vengono esercitate dal corpo di polizia urbana (vigili urbani).
Con l'intervento, infine, della recentissima 1. 7 marzo 1986 n.
65 (legge-quado sull'ordinamento della polizia municipale), il le
gislatore ha chiaramente delineato le funzioni istituzionali del per sonale addetto al servizio di polizia locale, stabilendone la porta ta anche nell'ambito dell'esercizio di funzioni di polizia giudizia
ria, stradale ed ausiliaria di pubblica sicurezza.
Cosi delineati i termini normativi di riferimento, va ora affron
tata la questione di fondo (accompagnamento degli alienati men
tali nei luoghi di cura), in ordine alla quale — allo stato — non
si rinviene alcuna norma di legge che ne preveda espressamente la disciplina.
Deve, anzitutto, evidenziarsi che con l'intervento della 1. n. 180
del 1978 è venuta meno la normativa che affidava alla competen za dell'autorità di pubblica sicurezza il compito di provvedere all'invio e all'accompagmento dei malati di mente negli ospedali.
Va altresì rilevato che, come da esplicita previsione normativa, contenuta sia nella 1. n. 180 del 1978 (art. 3) che nella 1. n. 833
del 1978 (art. 33), la competenza funzionale a disporre il tratta
mento sanitario obbligatorio per malattia mentale è attribuita al
sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale.
Posto ciò, deve stabilirsi quale organo, una volta intervenuta
l'apposita ordinanza sindacale, debba provvedere all'accompagna mento dei malati in questione presso la struttura sanitaria pubbli ca o convenzionata, fornita del servizio psichiatrico, per l'attua
zione del trattamento sanitario obbligatorio. Tale organo — ad avviso del collegio — va individuato nel
sindaco e, per esso, nel corpo di polizia municipale. Al riguardo giova rilevare che la specifica competenza attribui
ta al sindaco, quale autorità sanitaria locale chiamata a tutelare
l'interesse pubblico della collettività comunale alla salute, riveste
una duplice valenza che si estrinseca nell'adozione del provvedi mento di trattamento sanitario obbligatorio nonché nella sua at
tuazione, per la quale necessariamente occorre pure l'intervento
della struttura sanitaria.
Il Foro Italiano — 1988.
Al comune, in buona sostanza, adottato il provvedimento di
cui sopra, fa capo altresì' l'interesse — come del resto avviene
per la generalità degli altri provvedimenti rientranti nella compe tenza comunale — alla sua pronta ed efficace esecuzione, il che
può avvenire, all'evidenza, nel caso che ci occupa, con l'esercizio
del potere di polizia amministrativa allo stesso comune istituzio
nalmente attribuito.
A conferma, peraltro, dello specifico interesse nel senso so
praindicato in capo al comune, è dato rilevare come l'art. 3 1.
n. 180 del 1978 e l'art. 34 1. n. 833 del 1978 facciano carico
al sanitario responsabile del servizio psichiatrico della Usi di co
municare al sindaco la continuità della degenza dell'infermo oltre
il settimo giorno, la cessazione delle condizioni che richiedono
l'obbligo del trattamento sanitario, nonché l'eventuale sopravve nuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso e di dimissio
ni del ricoverato.
Quanto sopra induce alla conclusione che compete alla polizia
municipale provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento sindacale sanitario de quo fino al momento in cui il malato di
mente viene affidato al presidio ospedaliero, chiamato a sua vol
ta ad attuare il trattamento sanitario obbligatorio. In tal senso sono anche le direttive emanate dall'assessorato
regionale alla sanità con la circolare n. 668/N.P. del 27 giugno 1985 e diretta, tra gli altri, a tutti i sindaci della regione, che
non risultano peraltro 'inpugnate dal comune di Licata.
Né, di contro, possono condividersi le ragioni che sorreggono il provvedimento impugnato.
Quanto ai mezzi idonei con cui trasportare il malato di mente
presso il presidio sanitario, individuati nelle ambulanze, e al per sonale competente per l'accompagnamento, ritenuto quello sani
tario e parasanitario, va osservato che, mentre deve escludersi
la rilevanza dei mezzi di trasporto, in considerazione della pecu liarità della malattia, può ammettersi, ove ritenuto necessario, anche la necessità dell'intervento del personale sanitario.
Tale intervento, però, non può essere sostitutivo di quello della
polizia municipale, istituzionalmente chiamata a provvedere all'e
secuzione del provvedimento de quo e ad opporsi, ove necessa
rio, alla particolare resistenza manifestata dall'infermo.
In ordine, poi, all'impossibilità di poter utilizzare i vigili urba
ni, quali agenti di pubblica sicurezza, fuori del territorio comu
nale, nel caso che il ricovero del malato non fosse possibile in
loco, va evidenziato che i vigili urbani — nella fattispecie — in
tervengono nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sa
nitaria propria dell'autorità locale e non nell'esercizio dell'attivi
tà di p.s., sicché ben possono operare, in tale veste, anche al
di fuori del territorio di appartenenza. Ciò ovviamente non esclude che per il prelievo e l'accompa
gnamento del malato di mente nel caso eccezionale in cui vi è
motivo di ritenere che sia probabile il verificarsi di una situazione
di effettivo e grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza dell'in
fermo stesso e della collettività, possa richiedersi anche l'inter
vento della forza pubblica. Per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto.
Rivista di giurisprudenza amministrativa
Diritti di autore — Società italiana autori ed editori — Ammis
sione a socio — Diniego — Ricorso — Giurisdizione ordinaria.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso di
un aspirante socio della Società italiana autori ed editori che ha
respinto la domanda di ammissione a socio, in quanto il suo in
casso era rimasto inferiore al minimo prescritto. (1)
Consiglio di Stato; sezione VI; decisione 7 ohobre 1987, n.
812; Pres. ed est. Meale; Ammonini (Avv. Criscuolo, Salemi) c.
Soc. italiana autori e editori (Avv. Sorrentino, Lepore). Annulla
T.A.R. Lazio, sez. Ili, 28 aprile 1986, n. 1654.
(1) La sentenza annullata T.A.R. Lazio, sez. Ili, 28 aprile 1986, n.
1654, è riportata in Foro it., 1987, III, 315, con nota di richiami. La decisione del Consiglio di Stato non affronta il profilo sostanziale
del problema, profilo che aveva rappresentato il nodo della sentenza di
primo grado, ma si limita essenzialmente a statuire sulla giurisdizione
This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:19 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions