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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione II; sentenza 3 aprile 1987, n. 331; Pres....

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sezione II; sentenza 3 aprile 1987, n. 331; Pres. Giallombardo, Est. Giamportone; Usl n. 13 di Licata (Avv. Timineri) c. Comune di Licata (Avv. Virga) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 319/320-321/322 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179323 . Accessed: 28/06/2014 17:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:19 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II; sentenza 3 aprile 1987, n. 331; Pres. Giallombardo, Est. Giamportone; Usl n. 13 diLicata (Avv. Timineri) c. Comune di Licata (Avv. Virga)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 319/320-321/322Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179323 .

Accessed: 28/06/2014 17:37

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PARTE TERZA

di concorrenza, bensì in immediata e diretta attuazione della 1.

n. 784 del 1980, che ha attribuito all'Eni specifici compiti nel

quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione

e potenziamento dell'industria chimica italiana, inerenti al neces

sario risanamento degli impianti già del gruppo Liquigas

Liquichimica in amministrazione straordinaria, anche al fine di

salvaguardarne l'unità funzionale e la continuità della produzio ne (art. 1, 2, 10 1. cit.).

Trattasi pertanto di rilevanti compiti di immediato interesse pub

blico, tali da attribuire — nella particolare situazione in esame e

data la specificità dei compiti stessi, determinati con precisione dalla

legge — alla ricorrente la qualità di ente istituzionalmente compe

tente, non potendo d'altronde, per ormai pacifica giurisprudenza, sussistere dubbio alcuno sulla possibilità che anche un soggetto di

natura privata (ben potendo anch'esso costituire attività finalizza

ta a beneficio della collettività e degli utenti) sia da ricomprendere nella categoria dei predetti enti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 134

del 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia e urbanistica, n. 533). Sostanzialmente le medesime ragioni, in quanto attinenti al ti

po di attività in concreto attribuita, valgono per quanto riguarda i requisiti oggettivi.

Deve in primo luogo essere precisato, con riguardo alla memo

ria difensiva del comune, che ai fini dell'esistenza di obiettivi con

notati di interesse generale non è in alcun modo necessario che

si tratti di attività non aventi carattere industriale, da un lato, o di attività (anche se con carattere di impresa) esercitate in regi me di esclusiva, dall'altro.

È sufficiente al riguardo, ad avviso del collegio, la netta preva lenza della finalità di carattere pubblicistico — indubbiamente

presente nel caso in esame, per le sopra specificate ragioni atti

nenti sia all'attuazione degli indirizzi di razionalizzazione dell'in

dustria chimica nazionale, sia al necessario risanamento di un

gruppo industriale in amministrazione straordinaria, sia alla sal

vaguardia dei livelli di occupazione — a rendere l'attività dell'A

gip Robassonero rivolta in via diretta, e non soltanto mediata, al beneficio della collettività.

Tale connotazione è direttamente rilevabile, del resto, sul pia no normativo sotto un duplice aspetto. Non solo, infatti va riba

dito che il rilievo da parte dell'Eni, a mezzo della società ricor

rente, controllata dall'ente stesso (cfr. art. 3 1. 136 del 1953), ha avuto luogo nell'ambito delle prescrizioni della citata 1. 174

del 1980 ma deve anche essere sottolineato che in base all'art.

23 1° comma, 1. n. 136 del 1953, istitutiva dell'Ente nazionale

idrocarburi, le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati

all'ente ed alle società di cui al suddetto art. 3 sono dichiarate

di pubblica utilità a tutti gli effetti della 1. 2359 del 1865 e succes

sive modificazioni e integrazioni. Pertanto l'attività edilizia — definita di ristrutturazione dalla

stessa concessione edilizia 29 luglio 1983 rilasciata dal comune

di Robassomero — sugli impianti ex Sir-Liquichimica, rilevati con

atto 14 aprile 1982 nell'adempimento dei compiti affidati all'Eni dalla 1. n. 784 del 1980, rientra nel campo di applicazione del

l'art. 9, 1° comma, lett. f), n. 10 del 1977, con conseguente esen

zione dal contributo di concessione di cui all'art. 3 della legge stessa.

Gli atti comunali impugnati, relativi all'imposizione del contri buto per gli oneri di urbanizzazione sull'intervento in questione, devono — alla stregua di quanto sopra precisato — essere annul

lati, mentre nessun interesse residua in capo alla ricorrente alla

caducazione degli atti a carattere regolamentare delibera del con

siglio comunale n. 97 del 1977 (delibera del consiglio regionale n. 179/CR-4170 del 26 maggio 1977) relativi ai criteri di calcolo degli oneri stessi.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sezione II; sentenza 3 aprile 1987, n. 331; Pres. Gial loni bardo, Est. Giamportone; Usi n. 13 di Licata (Avv. Timi

neri) c. Comune di Licata (Avv. Virga).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sezione II; sentenza 3 aprile 1987, n. 331; Pres. Gial

Sanità pubblica — Malato di mente — Internamento ospedaliero — Competenza del sindaco (R.d. 16 agosto 1909 n. 615, rego lamento sui manicomi e sugli alienati, art. 37, 42, 43, 46; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 9, 18, 19; 1. 13 maggio 1978 n. 180, accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbliga tori, art. 3; d.p.r. 1° giugno 1979 n. 191, disciplina del rappor

II Foro Italiano — 1988.

to di lavoro del personale degli enti locali, art. 28; 1. 7 marzo

1986 n. 65, legge-quadro sull'ordinamento della polizia munici

pale, art. 1, 3).

Spetta al sindaco, e, per esso, agli agenti della polizia municipale, e non alla unità sanitaria locale, l'accompagnamento presso ser

vizi ospedalieri, eventualmente anche localizzati al di fuori del

territorio comunale, dei malati di mente nei cui confronti il

sindaco abbia disposto con ordinanza il trattamento sanitario

obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. (1)

Diritto. — Con i due motivi di gravame, che, stante la loro

intrinseca connessione si esaminano congiuntamente, l'Usi ricor

rente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto, in forza dell'art. 33 1. n. 833 del 1978, il sindaco — nella qualità di autorità sanitaria locale — oltre a disporre gli accertamenti

ed i trattamenti sanitari obbligatori nei confronti delle persone affette da malattie mentali, deve pure curare, anche ai sensi del

d.p.r. n. 616 del 1978, che ad essi venga data attuazione attraver

so i necessari interventi di polizia amministrativa.

Si sostiene, in particolare, che il compito di accompagnare gli anzidetti malati presso i servizi ospedalieri spetti al sindaco, il

quale si servirà dei mezzi e del personale (vigili urbani) del comu

ne, come peraltro previsto dalle direttive emanate dall'assessora

to regionale alla sanità con circolari n. 0049/N.P. del 25 febbraio

1981 e n. 668 del 27 giugno 1985.

Afferma, viceversa, l'amministrazione comunale resistente che

al sindaco compete, ai sensi dell'art. 33 1. n. 180 del 1978, solo

l'emanazione dell'ordinanza con cui dispone il trattamento sani

tario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera, mentre

tutti indistintamente gli interventi successivi, compreso l'accom

pagnamento, sono di esclusiva competenza della Usi, la quale,

per tale ultimo incombente, ha la possibilità di intervenire con

personale qualificato (sanitario e parasanitario) e con i mezzi ido

nei (ambulanze).

(1) La sentenza affronta, e risolve, un caso di specie sul quale, a quan to risulta, non si rinvengono precedenti editi nei termini esatti della massima.

In questo senso, la decisione che si riporta contribuisce a fare ordine

su tutta la complessa, e abbastanza caotica, disciplina relativa al tratta mento obbligatorio dei malati di mente, soprattutto sul terreno dell'indi viduazione e della distribuzione delle competenze: a far tempo dal r.d. 16 agosto 1909 n. 615, regolamento sui manicomi e sugli alienati, al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, per giungere alla 1. 13 maggio 1978 n. 180, sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, al d.p.r. 1°

giugno 1979 n. 191, sul rapporto di lavoro del personale degli enti locali e alla 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

In questo quadro, ai tradizionali conflitti di competenza originati dal

sovrapporsi di normative pressoché coeve, e in parte contraddittorie, quali sono il cit. d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 e la cit. 1. 23 dicembre 1978 n. 833, si aggiungono i problemi connessi con l'applicazione della 1. 13

maggio 1978 n. 180, concernente gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, a proposito della quale cfr., orientativamente, in dottrina, M. Giannichedda, Salute, diritti, controllo sociale. Modelli di psichiatria dopo la riforma, in Dei delitti e delle pene, 1986, 5 ss.; G. Visintini, La nuova disciplina sui trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentati, in Riv. critica dir. privato, 1984, 817 ss.; L. Cesco, I malati mentali. La procedura per i trattamenti sanitari volontario e

obbligatorio, in Stato civile it., 1981, 80 ss. In giurisprudenza possono essere utilmente consultate in argomento,

come corposi indizi di tutta la problematica relativa all'assetto e alla di stribuzione delle competenze in subiecta materia, T.A.R. Marche 12 gen naio 1981, n. 3, Foro it., Rep. 1981, voce Sanità pubblica, n. 179, in ordine ai residui poteri della provincia nel campo delle funzioni di assi stenza psichiatrica e di igiene mentale dopo l'entrata in vigore della 1. 23 dicembre 1978 n. 833; Pret. Torino, decr. 28 settembre 1981, id., 1981, I, 3011, con nota di richiami, ove si specifica che non può essere convali dato il decreto del sindaco che proroga il trattamento sanitario obbligato rio in condizioni di degenza ospedaliera senza adeguata motivazione; Trib.

Camerino, decr. 29 aprile 1983, id., 1983, I, 2008, con nota di richiami, secondo cui sussiste l'interesse di chi sia sottoposto a trattamento sanita rio obbligatorio a ricorrere avverso il provvedimento del sindaco convali dato dal giudice tutelare, anche in caso di revoca di detto provvedimento e non va convalidato il provvedimento del sindaco con cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio, nell'ipotesi in cui tale trattamento non appaia come necessario per la cura dell'infermo. Cfr. anche, sotto altro profilo, T.A.R. Lazio 2 luglio 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 99, e sez. II 8 luglio 1985, n. 1877, ibid., n. 102, in cui si afferma che il sindaco non ha il potere di imporre un trattamento medico mediante ricovero ospedaliero per sottoporre il paziente a emotrasfusione in rela zione ad una malattia non contagiosa.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Quanto sopra anche perché tale servizio non può essere effet

tuato dai vigili ai quali, oltre ad essere inibito di esercitare fun

zioni di pubblica sicurezza fuori del territorio comunale, non è

più consentito svolgere funzioni di polizia sanitaria in quanto at

tribuite alla Usi con la intervenuta riforma sanitaria.

Al fine di dirimere la controversia, in considerazione della sua

specialità, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normati

vo di riferimento anche con riguardo alla disciplina preesistente a quella attualmente in vigore.

Il r.d. 16 agosto 1909 n. 615, dettante norme regolamentari concernenti la 1. 14 febbraio 1904 n. 34 sui manicomi e sugli

alienati, stabiliva che il ricovero in manicomio di un alienato do

veva avvenire previa ordinanza del pretore o, in caso di assoluta

urgenza, dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 37, 42 e 43), la

quale in ogni caso provvedeva all'invio e all'accompagnamento dell'alienato al manicomio (art. 46).

Con la sopravvenuta 1. 13 maggio 1978 n. 180, recante norme

sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori, in una diversa concezione della malattia mentale considerata alla

stregua di ogni altra affezione morbosa e disciplinata unitaria

mente nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali, si individua

invece nel sindaco l'organo abilitato a disporre il trattamento sa

nitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera (art. 3). A tal uopo si prevede l'istituzione, tra i servizi obbligatori negli

ospedali generali, di specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Anche la successiva 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del

servizio nazionale sanitario, all'art. 33 prevede che gli accerta

menti e i trattamenti sanitari obbligatori vengono disposti dal sin

daco quale autorità sanitaria, ed attuati da presidi e servizi sani

tari pubblici territoriali, nonché, ove necessita la degenza, da strut

ture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Quanto alla normativa concernente il potere di polizia, inteso

in senso ampio, attribuito al comune, quale ente autonomo pre

posto alla cura del pubblico interesse della collettività locale, de

ve farsi riferimento — di volta in volta — alle diverse leggi am

ministrative che il medesimo è chiamato ad attuare (vedasi a pro

posito: t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 e 1. reg. 15 marzo 1963 n.

16 nonché i relativi regolamenti di attuazione). Tale potere è stato recentemente ribadito dagli art. 9, 18 e 19

d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977, i quali stabiliscono che i comuni

sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie

ad essi attribuite o trasferite, funzioni che, ai sensi dell'art. 28

d.p.r. n. 191 del 1979, vengono esercitate dal corpo di polizia urbana (vigili urbani).

Con l'intervento, infine, della recentissima 1. 7 marzo 1986 n.

65 (legge-quado sull'ordinamento della polizia municipale), il le

gislatore ha chiaramente delineato le funzioni istituzionali del per sonale addetto al servizio di polizia locale, stabilendone la porta ta anche nell'ambito dell'esercizio di funzioni di polizia giudizia

ria, stradale ed ausiliaria di pubblica sicurezza.

Cosi delineati i termini normativi di riferimento, va ora affron

tata la questione di fondo (accompagnamento degli alienati men

tali nei luoghi di cura), in ordine alla quale — allo stato — non

si rinviene alcuna norma di legge che ne preveda espressamente la disciplina.

Deve, anzitutto, evidenziarsi che con l'intervento della 1. n. 180

del 1978 è venuta meno la normativa che affidava alla competen za dell'autorità di pubblica sicurezza il compito di provvedere all'invio e all'accompagmento dei malati di mente negli ospedali.

Va altresì rilevato che, come da esplicita previsione normativa, contenuta sia nella 1. n. 180 del 1978 (art. 3) che nella 1. n. 833

del 1978 (art. 33), la competenza funzionale a disporre il tratta

mento sanitario obbligatorio per malattia mentale è attribuita al

sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale.

Posto ciò, deve stabilirsi quale organo, una volta intervenuta

l'apposita ordinanza sindacale, debba provvedere all'accompagna mento dei malati in questione presso la struttura sanitaria pubbli ca o convenzionata, fornita del servizio psichiatrico, per l'attua

zione del trattamento sanitario obbligatorio. Tale organo — ad avviso del collegio — va individuato nel

sindaco e, per esso, nel corpo di polizia municipale. Al riguardo giova rilevare che la specifica competenza attribui

ta al sindaco, quale autorità sanitaria locale chiamata a tutelare

l'interesse pubblico della collettività comunale alla salute, riveste

una duplice valenza che si estrinseca nell'adozione del provvedi mento di trattamento sanitario obbligatorio nonché nella sua at

tuazione, per la quale necessariamente occorre pure l'intervento

della struttura sanitaria.

Il Foro Italiano — 1988.

Al comune, in buona sostanza, adottato il provvedimento di

cui sopra, fa capo altresì' l'interesse — come del resto avviene

per la generalità degli altri provvedimenti rientranti nella compe tenza comunale — alla sua pronta ed efficace esecuzione, il che

può avvenire, all'evidenza, nel caso che ci occupa, con l'esercizio

del potere di polizia amministrativa allo stesso comune istituzio

nalmente attribuito.

A conferma, peraltro, dello specifico interesse nel senso so

praindicato in capo al comune, è dato rilevare come l'art. 3 1.

n. 180 del 1978 e l'art. 34 1. n. 833 del 1978 facciano carico

al sanitario responsabile del servizio psichiatrico della Usi di co

municare al sindaco la continuità della degenza dell'infermo oltre

il settimo giorno, la cessazione delle condizioni che richiedono

l'obbligo del trattamento sanitario, nonché l'eventuale sopravve nuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso e di dimissio

ni del ricoverato.

Quanto sopra induce alla conclusione che compete alla polizia

municipale provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento sindacale sanitario de quo fino al momento in cui il malato di

mente viene affidato al presidio ospedaliero, chiamato a sua vol

ta ad attuare il trattamento sanitario obbligatorio. In tal senso sono anche le direttive emanate dall'assessorato

regionale alla sanità con la circolare n. 668/N.P. del 27 giugno 1985 e diretta, tra gli altri, a tutti i sindaci della regione, che

non risultano peraltro 'inpugnate dal comune di Licata.

Né, di contro, possono condividersi le ragioni che sorreggono il provvedimento impugnato.

Quanto ai mezzi idonei con cui trasportare il malato di mente

presso il presidio sanitario, individuati nelle ambulanze, e al per sonale competente per l'accompagnamento, ritenuto quello sani

tario e parasanitario, va osservato che, mentre deve escludersi

la rilevanza dei mezzi di trasporto, in considerazione della pecu liarità della malattia, può ammettersi, ove ritenuto necessario, anche la necessità dell'intervento del personale sanitario.

Tale intervento, però, non può essere sostitutivo di quello della

polizia municipale, istituzionalmente chiamata a provvedere all'e

secuzione del provvedimento de quo e ad opporsi, ove necessa

rio, alla particolare resistenza manifestata dall'infermo.

In ordine, poi, all'impossibilità di poter utilizzare i vigili urba

ni, quali agenti di pubblica sicurezza, fuori del territorio comu

nale, nel caso che il ricovero del malato non fosse possibile in

loco, va evidenziato che i vigili urbani — nella fattispecie — in

tervengono nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sa

nitaria propria dell'autorità locale e non nell'esercizio dell'attivi

tà di p.s., sicché ben possono operare, in tale veste, anche al

di fuori del territorio di appartenenza. Ciò ovviamente non esclude che per il prelievo e l'accompa

gnamento del malato di mente nel caso eccezionale in cui vi è

motivo di ritenere che sia probabile il verificarsi di una situazione

di effettivo e grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza dell'in

fermo stesso e della collettività, possa richiedersi anche l'inter

vento della forza pubblica. Per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto.

Rivista di giurisprudenza amministrativa

Diritti di autore — Società italiana autori ed editori — Ammis

sione a socio — Diniego — Ricorso — Giurisdizione ordinaria.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso di

un aspirante socio della Società italiana autori ed editori che ha

respinto la domanda di ammissione a socio, in quanto il suo in

casso era rimasto inferiore al minimo prescritto. (1)

Consiglio di Stato; sezione VI; decisione 7 ohobre 1987, n.

812; Pres. ed est. Meale; Ammonini (Avv. Criscuolo, Salemi) c.

Soc. italiana autori e editori (Avv. Sorrentino, Lepore). Annulla

T.A.R. Lazio, sez. Ili, 28 aprile 1986, n. 1654.

(1) La sentenza annullata T.A.R. Lazio, sez. Ili, 28 aprile 1986, n.

1654, è riportata in Foro it., 1987, III, 315, con nota di richiami. La decisione del Consiglio di Stato non affronta il profilo sostanziale

del problema, profilo che aveva rappresentato il nodo della sentenza di

primo grado, ma si limita essenzialmente a statuire sulla giurisdizione

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