Sezione V; decisione 28 aprile 1939; Pres. Fagiolari P., Est. Sabini; Zanone (Avv. Asquini, Levi,Fattoriello, D'Arienzo) c. Consorzio Ospedale civile-Orfanotrofio Renati di Udine (Avv. Ricci,Del Missier, Ciamarra)Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1939),pp. 219/220-221/222Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23136792 .
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219 PAETE TERZA 220
CONSIGLIA DI STATO.
Sezione V ; decisione 12 maggio 1939 ; Pres. Fagiolari»
P., Est. Sttjmpo ; Guido (Avv. Massari, Forges Da
vanzati) c. Comune di Galatina.
Giustizia amministrativa — Provvedimento disciplinare — Impugnativa — Uccisione della Giunta prov. amili. — Componente che presiedette la Commissione di
sciplinare -— Partecipazione — Illegittimità (R. d.
26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato, arti
colo 43 ; r. d. 17 agosto 1907, n. 643, regolamento di procedura, art. 38).
È illegittima la decisione della Giunta prov. amm. che giu dica dell'impugnativa di un provvedimento disciplinare, se vi abbia preso parte, nella qualità di componente il
Collegio, chi abbia presieduto la Commissione discipli nare. (1)
La Sezione, ecc. (Omissis) — Il provvedimento di
sciplinare a carico del vice segretario Salvatore Guido è
stato adottato dal podestà di Galatina, previo parere della Commissione di disciplina costituita presso la lì. Prefettura di Lecce. Dai verbali delle adunanze tenute in data 27 novembre e 22 dicembre 1934 risulta che la detta Commissione fu presieduta dal dott. Francesco
Maggi, consigliere di prefettura addetto al servizio dei Comuni. Ciò stante, fondatamente il ricorrente si duole che il dott. Maggi, quale membro della Giunta prov. amm. di Lecce in sede giurisdizionale, abbia preso parte (come è provato dalla copia autentica della decisione im
pugnata) al giudizio di primo grado. La partecipazione ad
un atto preparatorio del provvedimento podestarile im
pugnato rende il dott. Maggi giuridicamente incapace, per la evidente incompatibilità delle sue funzioni, ad esercitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del
provvedimento stesso. Tale incapacità deriva da un prin cipio generale, il quale, per motivi ovvii, vieta che in nn determinato processo l'ufficio di giudice sia esercitato dalla persona fisica che, in altja veste giuridica, abbia co nosciuto dell'oggetto della controversia. Detto principio si desume, fra l'altro, dalle disposizioni sulla incompati bilità del giudice penale determinata da atti compiuti nello stesso procedimento (art. 61 cod. proc. pen.) e dalla
disposizione che in casi analoghi ammette la ricusazione dei giudici nel procedimento civile, in quello dinanzi al
Consiglio di Stato ed in quello davanti alla Giunta prov. amm., in sede giurisdizionale (art. 116 cod. proc. civile, richiamato dall'art. 47 del regolamento di procedura 17
agosto 1907, n. 642' e dall'art. 38 del regolamento di
procedura 17 agosto 1907, n. 643). Si desume, inoltre, da un'altra disposizione, di particolare importanza, per chè strettamente aderente ad una ipotesi simile a quella che ricorre nella specie, e, cioè, dall'art. 43 del testo unico n. 1054 del 1924, il quale dispone che non possono prendere parte alle decisioni delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato « i consiglieri che avessero con corso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto del ricorso ».
La forma di incompatibilità sopra rilevata rispetto al dott. Maggi non rientra in alcuno dei casi previsti nel l'art. 116 cod. proc. civ.; essa, perciò, può essere de dotta e rilevata in questa sede come vizio della decisione
impugnata, sebbene il ricorrente non abbia proposto la
(1) Va segnalata la diligente cura con cui sono state rac colte, nella decisione annotata, le disposizioni legislative che sta biliscono incompatibilità tra due funzioni successivamente affidate, in ordine ad uno stesso rapporto, ad un'unica persona fisica, Dalle quali norme è poi lecito argomentare l'esistenza di un principio generale di diritto che renda illegittimo il provvedimento con cui si giudica o si delibera su un dato rapporto, quando a detto provvedimento abbia preso parte sia pure con diversa veste, la stessa persona fisica che rispettivamente deliberò o espletò atti vità preordinata d'inchiesta sullo stesso rapporto. In proposito vedi V Sezione, 5 luglio 1035, Foro it., 1936, III, 85.
ricusazione del dott. Maggi nei modi e nei termini sta biliti dal regolamento di procedure davanti alla Giunta. In tal senso la Sezione ha già deciso altra volta con la
pronuncia 5 luglio 1935, n, 681. Pertanto, deve essere riconosciuta irregolare la costituzione del Collegio che ha
giudicato in primo grado, e, di conseguenza, deve essere annullata la decisione emessa dal Collegio stesso.
Ai sensi dell'art. 22 t. u. n. 1058 del 1924, la con troversia deve essere rinviata alla Giunta perchè, in al tra composizione, giudichi nuovamente sul ricorso ad
essa presentato, statuendo anche in ordine alle spese di
questo grado del giadizio. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 28 aprile 1939 ; Pres. Fagiolari P., Est. Sabini ; Zanone (Avv. Asquint, Levi, Fattoriel
lo, D'Arienzo) c. Consorzio Ospedale civile-Orfano
trofio Kenati di Udine (Avv. Ricci, Del Missier, Cia
marra).
Impiegato pubblico — Impiegato non di ruolo —- Con
troversie — Competenza esclusiva degli organi della
giustizia amministrativa (R. d. 26 giugno 1924, n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 29 ; r. d. pari data, n. 1058 t. u. sulla Giunta prov. amm., art. 4).
Sono di competenza esclusiva degli organi della giustizia amministrativa le controversie relative al rapporto d'im
piego pubblico, anche se non si tratti di impiegato di
ruolo, o se addirittura non esista neppure in organico il posto relativo. (1)
La Sezione ecc. (Omissis) — Il Collegio osserva che
erroneamente -il giudice di primo grado lia ritenuto che
per adire gli organi della giustizia amministrativa do
vesse il ricorrente dare la dimostrazione della stabilità
del rapporto di impiego ed avere il requisito di impie
gato di ruolo. Basterà rilevare che l'art. 4 del t. u. 26
giugno 1924, n. 1058, attribuisce alla Giunta prov. amm.
la giurisdizione esclusiva in prima istanza su tutti i ri
corsi derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti
dagli enti pubblici assunti in servizio secondo gli ordi
namenti delle rispettive Amministrazioni. Sicché, nella
subietta materia, a radicare la competenza degli organi
giurisaizionali amministrativi in genere e della Giunta
prov. amm. in ispecie (trattandosi di impiegati di enti
locali), è sufficiente il concorso dei seguenti elementi : la
qualità di persona giuridica di diritto pubblico di una
delle parti, e l'oggetto della controversia, che deve ri
ferirsi ad un rapporto di impiego pubblico. La stabilità del posto, la stessa esistenza del posto
in ruolo e, fino ad un certo punto, anche la esistenza di
un regolare atto di nomina, come è stato in numerosi
precedenti affermato dalla giurisprudenza di questo Col
legio, non costituiscono elementi indispensabili ed inde
fettibili per determinare la competenza degli organi della
giustizia amministrativa, con esclusione di qualsiasi altra
giurisdizione, tanto ordinaria che speciale, come quella della Magistratura del lavoro. E, per caratterizzare la
figura dell'impiegato, sono requisiti essenziali, oltre lo
stipendio, il vincolo di dipendenza gerarchica, l'abitua
lità e la professionalità della prestazione. Ora, è evidente
che, nella specie, tali elementi si riscontrano appieno,
giacché non è da porsi in dubbio la qualità di ente
(1) La decizione ha avuto modo di richiamare, sia pure in
cidentalmente, i criteri che determinano l'esistenza di un rap porto d'impiego pubblico, assoggettabile perciò alla competenza esclusiva degli organi della giustizia amministrativa. E in pro posito, in senso conforme : vedi V Sezione, 13 luglio 1038, Foro
it., 1038, III, 282 con la nota relativa. Vedi pure : Cass. Regno, Sezioni Unite, 27 luglio 1938, in questo volume, parte I, col. 7, con osservazione di U. F. e col. 338 con nota di A. Di Valles.
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221 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 222
pubblico del Consorzio, nato dalla riunione di due opere
pie, con le debite approvazioni degli organi di tutela, nè
può negarsi del pari la regolarità della assunzione e della
successiva conferma, sia pure a titolo di semplice in
carico, dello Zanon, anche questa approvata dalla Giunta
prov. amministrativa.
Pertanto, come si è già rilevato, anche ammesso che
nella specie si possa parlare di semplice incarico, non
può negarsi che al rapporto in questione, come a qual siasi altro rapporto di impiego pubblico, anche straordi
nario, provvisorio ed avventizio, vada riconosciuta in
tutta la sua estensione quella tutela giurisdizionale ga rentita a tutti gli impiegati pubblici dalla nostra vigente
legislazione ed erroneamente negata nel caso in esame
dalla Giunta prov. amm. di Udine.
Ciò, del resto, sostanzialmente riconosce anche la di
fesa del resistente, sebbene, poi, essa ne tragga una con
seguenza diversa, sostenendo che la Giunta prov. amm.,
col dichiarare la irricevibilità del ricorso proposto dallo
Zanon, abbia soltanto adoperato una formula impropria, mentre, in sostanza, intendeva rigettare puramente e sem
plicemente il gravame, dopo essere entrata fugacemente nell'esame di merito della impugnativa ed avere ritenuto
implicitamente infondati i motivi di ricorso.
Senonchè tale tesi, per quanto abilmente congegnata, è insostenibile.
Giova, infatti, osservare che, sebbene la formula di
dichiarazione di irricevibilità adoperata dalla decisione
impugnata sia manifestamente impropria, essa logica mente corrisponde ad una dichiarazione di incompetenza,
suggerita dal presupposto, già dimostrato erroneo, che
agli impiegati a titolo provvisorio, o almeno creduti tali, non fosse accordata la tutela giurisdizionale di cui al
l'art. 4 del t. u. delle leggi sulla Giunta prov. amm. E
il richiamo contenuto nella decisione impugnata, per in
cidens, alle accuse formulate a carico dello Zanon nel
corso del procedimento disciplinare, che « sarebbero ri
sultate tali nel loro complesso da indurre l'Amministra
zione a deliberarne la revoca», non può supplire al man
cato esame del ricorso nel merito, nè giustifica, comun
que, la interpretazione del resistente, cioè quella del ri
getto. Bigetto effettivamente non vi fu, nè poteva es
servi, giacché, come dichiara espressamente la stessa de
cisione impugnata nel dispositivo, la irricevibilità fu pro nunciata senza entrare nel merito.
Trattandosi, in conseguenza, di pronuncia che equi vale sostanzialmente a dichiarazione di incompetenza e
che si risolve in una evidente violazione di forma nel
giudizio, non si può privare il ricorrente della garenzia relativa al doppio grado di giurisdizione. Pertanto, ai
sensi dell'art. 22, ultima parte, del t. u. 2(j giugno 1924, n. 1058, la decisione della Giunta prov. amm. deve es
sere annullata, col conseguente rinvio della controversia
al primo giudice per nuovo esame.
Ricorrendo giusti motivi di equità, le spese dell'in
tero giudizio possono essere compensate. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 26 aprile 1939 ; Pres. Fagiolari P.,
Est. De Simone ; Rinaldi (Avv. Pittaluga) c. Prefetto
di Cosenza e Provincia di Cosenza (Avv. Spano, Pironti).
Impiegato comunale — Dispensa dal servizio per incom
patibilità politica — Caratteri — Sindacato giurisdi zionale di legittimità — Limiti (Legge com. e prov.,
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, art. 248).
Impiegato comunale — Dispensa dal servizio per incom
patibilità politica — Motivi — Fattispecie (L. cit.,
art. cit.).
Impiegato comunale — Dispensa dal servizio per incom
patibilità politica — Motivi —- Inadempienze ed in
frazioni aventi carattere disciplinare — Valutazione
ai Ani all'incompatibilità politica —- Legittimità (L.
cit., art. cit.).
Impiegato comunale — Dispensa dal servizio per incom
patibilità politica —- Ulancata specifieaziouc dei latti —
Irrilevanza (L. cit., art. cit.).
Impiegato comunale — Dispensa dal servizio per incom
patibilità politica — Contestazione dei latti sui quali fonda la proposta — Contestazione fatta dal superiore
gerarchico anziehè dal prefetto —■ Legittimità (L. cit.,
art. cit.).
La dispensa dal servizio degli impiegati comunali per ra
gioni di incompatibilità politica è provvedimento che
non ha carattere disciplinare, ma implica una valuta
zione squisitamente politica, rimessa al giudizio discre
zionale del prefetto ; e pertanto, in rapporto alla speciale indole del provvedimento, il sindacato giurisdizionale è
di stretta legittimità, esclusa ogni rivalutazione delVap
prezzamento subiettivo che dette luogo al provvedimento. ( 1) È legittima la dispensa dal servizio di un impiegato pro
vinciale per ragioni di incompatibilità politica, se ri
sultino sussistenti in fatto una serie di inadempienze ed
ostruzionismi nel disimpegno dei doveri che, posti in
rapporto alle circostanze del caso, hanno dato luogo al
discrezionale giudizio di incompatibilità politica da parte del prefetto. (2)
Anche se le singole inadempienze ed infrazioni attribuite
ad un impiegato abbiano in sè carattere di mancanza
disciplinare, ciò non vieta che esse possano essere valu
tate ai fini e con gli effetti di una dispensa dal servizio
per incompatibilità politica. (3)
Agli effetti della dispensa per incompatibilità politica non
è necessario specificare i singoli elementi sui quali si
fonda la proposta di dispensa. (4) I fatti sui quali si fonda la proposta di dispensa dal ser
vizio per incompatibilità politica possono essere contestati
all'impiegato anche dal superiore gerarchico (nella spe cie : preside della Provincia), ancorché il provvedimento sia di competenza del prefetto ; e ciò tanto più se le
contestazione contenga l'invito di comunicare le discolpa al prefetto. (5)
La Sezione ecc. (Omissis) — Col ricorso si denunciano
vari vizi di illegittimità, sostanziale e formale. Prima di
esaminarli singolarmente, gioverà, anche per la più esatta
comprensione delle questioni sollevate, ricordare, prima di tutto, le caratteristiche essenziali dell'istituto della
dispensa per incompatibilità politica, e precisare, poi, il
(1-5) La giurisprudenza ha più volte e sotto vari profili po sto in luce il carattere speciale della dispensa dal servizio per
ragioni di incompatibilità politica, rilevando la natura eminente
mente discrezionale dell'apprezzamento a cui essa dà luogo (v.
particolarmente : V Sezione, 2 ottobre 1933, Foro it., Rep. 1933, voce Impiegato comunale, n. 96) e le differenze coi procedimenti disciplinari, in ispecie per quanto riguarda il minor rigore nella
contestazione dei fatti addebitati e la non necessaria comunica
zione delle risultanze dell'inchiesta. V. in tal senso le seguenti decisioni della Y Sezione (talune delle quali ricordate anche nel
testo della sentenza annotata) : 10 gennaio 1932, Foro it,, 1932,
III, 432, con i numerosi richiami in nota ; 29 luglio 1932, Id.,
Rep. 1932, voce Impiegato comun., n. 109-110 : 26 maggio 1934,
Id., Rep. 1934, voce cit., n. 75 ; 10 marzo 1939, Rivista di dir.
pubbl., 1939, II, 243. E in ordine all'analogo provvedimento per
gli impiegati governativi : 19 gennaio 1934, Id., Rep. 1934, voce
Impiegato govern., n. 46. Cfr. altresì le due decisioni della V Sezione in data 8 feb
braio 1938, rispettivamente su ricorsi Medica e De Vincenzi, in
Foro it., 1938, III, 223, nelle quali, trattandosi di ferro-tram
vieri, il rilievo del comportamento politico aveva dato luogo a
licenziamento disciplinare, ma venne ammessa, data la natura
dell'addebito, una maggiore larghezza di mezzi di accertamento.
In dottrina veggansi su questi punti : Vitta, Le garanzie
per il licenziamento degli impiegati, in Foro ammin., 1932, IV, 57 e segg. e particolarm. n. 5 ; Amendola, La dispensa ed il
licenziamento degli impiegati per incompatibilità politica, in Ri
vista ammin., 1933, 292.
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