Numero 6 1 marzo 2011
In questo numero
ECONOMIA ...................................................................................................................................................... 2 VIA LIBERA DEFINITIVO AL MILLEPROROGHE ............................................................................ 2 PATTO DI STABILITA’ : IN ARRIVO IL DPCM SUGLI SCONTI AI COMUNI PIU’ PICCOLI ......................................................................................................................................................... 3 MSE – OBIETTIVI PER LE PMI ................................................................................................................ 4
APPALTI PUBBLICI ....................................................................................................................................... 5 IN ARRIVO SEMPLIFICAZIONI SULLA RICHIESTA DEL CIG ..................................................... 5 LIBRO VERDE SULLA MODERNIZZAZIONE DELLA POLITICA UE SUGLI APPALTI PUBBLICI ....................................................................................................................................................... 6
FISCO ................................................................................................................................................................. 7 INTERPELLO: IVA RIDOTTA PER VARIANTI PRIMA CASA ........................................................ 7
LAVORO ........................................................................................................................................................... 8 CIRCOLARE INPS N. 28 DELL’08/02/2011 SUGLI ABILITATI AGLI ADEMPIMENTI ............. 8 OSSERVATORIO PARLAMENTARE ..................................................................................................... 9 SCHEMA DLGS SUGLI APPALTI NEL SETTORE DELLA DIFESA ............................................. 9 FOCUS FEDERALISMO FISCALE ........................................................................................................... 9
Approfondimenti tematic i ...................................................................................................... 11
Il DURC non vincola la decisione della stazione appaltante: è’ solo un atto di certificazione . 11 Partecipazione dei consorzi ordinari di imprese- Obbligo di partecipazione per tutte le imprese consorziate .................................................................................................................................... 12
In tema di mancato pagamento dei subappaltatori ....................................................................... 13
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ECONOMIA VIA LIBERA DEFINITIVO AL MILLEPROROGHE
Con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, sabato 26 febbraio 2011, l'ʹAssemblea ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-‐‑legge recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (DDL 2518-‐‑B) cd. Decreto Milleproroghe. Il testo licenziato ha tenuto conto dei rilievi mossi dal Capo dello Stato che aveva sollevato dei dubbi di costituzionalità su alcune norme del provvedimento. Tra le disposizioni si segnalano le norme sulla vigilanza per i contratti pubblici e i servizi: estensione anche al Presidente dell`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della norma – già vigente per i membri della medesima Autorità -‐‑ della norma che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma. È stata inoltre cancellata la norma che sospendeva fino al 31 dicembre 2011, solo in Campania, le demolizioni di immobili realizzati in violazione dei vincoli paesaggistici, utilizzati come prima abitazione da soggetti sforniti di un altro alloggio a causa della la grave situazione abitativa dovuta alla bocciatura delle leggi regionali sul condono da parte della Consulta. Tra le conferme, è presente la disposizione -‐‑ già contenuta nel testo originario -‐‑ che proroga i termini di efficacia delle norme transitorie di cui all’art. 253 del DLgs 163/2006 (Codice degli Appalti) -‐‑ scaduti il 30 dicembre 2010 -‐‑ che consentono alle imprese di fare riferimento per la qualificazione negli appalti pubblici ai migliori 5 anni del decennio antecedente per comprovare i requisiti di capacità economico-‐‑finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio-‐‑annuo nonchè a tutto il decennio antecedente per comprovare il requisito di idoneità tecnica mediante i lavori eseguiti. Tale disposizione rientra nelle proroghe “non onerose”, previste dal provvedimento, il cui termine di scadenza viene fissato al 31 marzo 2011 con la previsione di un'ʹulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011, da adottarsi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L.
Prorogati gli incentivi alla qualificazione
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400/1988, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. E’ stata infine prorogata di un mese (dal 31 marzo al 30 aprile 2011) la scadenza per la presentazione delle istanze di aggiornamento catastale per gli immobili non dichiarati, modificati o che hanno perso il requisito di ruralità. Si rammenta che, le procedure per l’aggiornamento del Catasto sono state introdotte dall’articolo 19, commi 8 e seguenti, del DL 78/2010. Dopo la scadenza dei termini, sarà applicata una rendita presunta che, insieme alla rendita definitiva, produce effetti fiscali dal 1° gennaio 2007.
PATTO DI STABILITA’ : IN ARRIVO IL DPCM SUGLI SCONTI AI COMUNI PIU’ PICCOLI Sono quasi 1400 i Comuni che, grazie alle nuove clausole di salvaguardia varate dalla Conferenza stato-‐‑città, beneficeranno di uno ‘sconto’ sul patto di stabilità rispetto alla previsione iniziale della legge di stabilità. Il nuovo sistema, che troverà un’applicazione differenziata a seconda della dimensione dei municipi, è frutto dell’intesa raggiunta la settimana scorsa in Conferenza stato-‐‑città, utilizza 350 dei 480 milioni di «extra dote» per gli enti locali individuata con la legge di stabilità, mentre gli altri 130 milioni vengono assegnati a Milano (110 al comune e 20 alla provincia), per onorare l'ʹimpegno statale ad aiutare la città impegnata nelle realizzazioni per l'ʹExpo. In pratica il meccanismo introdotto dal Dpcm introduce tre clausole di salvaguardia, che impediscono all'ʹobiettivo assegnato a ogni Comune, calcolato come previsto dall’art. 1 comma 87 e ss. della Legge 220/2010, di superare una percentuale della spesa corrente. Il tetto è stato fissato al 10,5% nei comuni sopra i 200 mila abitanti, al 7% in quelli fra 10 mila e 200 mila, fino al 5,4% nei Comuni più piccoli soggetti al patto, quelli fra 5mila e 10mila abitanti. Un sistema che ha il pregio di misurare le richieste del patto sulle forze (e le dimensioni) effettive dei bilanci comunali e concentra gli sconti sui Comuni più piccoli. Esempio: Comune piccolo con una spesa corrente media 2006-‐‑2008 di 3.500.000 curo e a cui la legge di stabilità abbia assegnato un obiettivo specifico di 280.000 euro. Il rapporto percentuale fra i
Previsto uno sconto per 1400 Comuni
Introdotte 3 clausole di salvaguardia
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due valori è pari all`8% (280.000/3.500.000=0,08). Scatta quindi il tetto (in questo caso il 5,4%), che riduce l’obiettivo a 189.000 euro (=3.500.000*0,054).
MSE – OBIETTIVI PER LE PMI Nella seduta del 1 febbraio 2011, in Commissione Industria del Senato, il Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, ha presentato alcuni obiettivi generali che il suo dicastero è intenzionato a realizzare. In particolare si segnalano, tra i vari argomenti affrontati, alcune tematiche fondamentali per le PMI. Strategia per le PMI Il Ministro si è, in primo luogo soffermato, sugli strumenti normativi finora posti in essere quali:
-‐‑ l’attuazione dello Small Business Act; -‐‑ la proposta di legge sullo statuto della piccola impresa; -‐‑ la legge annuale per le PMI.
Sul tema della semplificazione ha, poi, evidenziato la necessità di dare attuazione ad una serie di innovazioni recentemente introdotte, sottolineando che: v ``è prossimo l’avvio delle procedure totalmente telematizzate che consentirà dal 1° aprile l’utilizzo informatico della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), mentre l’avvio delle procedure che richiedono valutazioni discrezionali da parte degli Enti locali è stato fissato al 1° ottobre``; v ``partiranno le Agenzie per le imprese, che dovranno essere accreditate, e le cui tariffe stanno per essere definite con un decreto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef)``; v ``partirà la procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione delle rinnovabili, che riduce a 30 giorni le tempistiche di abilitazione``. Politica energetica Il Ministro ha evidenziato che per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con il recepimento della direttiva europea del 5 dicembre 2010, si stanno predisponendo gli strumenti per conseguire gli obiettivi del piano di azione nazionale, con la razionalizzazione del sistema per la relativa promozione. Ha, inoltre, sottolineato che ``la definizione di un piano straordinario
Dal 1 aprile utilizzo informatico della
SCIA
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per l’efficienza ed il risparmio energetico, con obiettivi al 2020, rappresenterà anche un`opportunita` di crescita e sviluppo tecnologico per le imprese, che continueranno ad essere coinvolte nella realizzazione delle diverse infrastrutture energetiche``. Nei prossimi dieci anni à prevista, altresì, l’apertura dei cantieri per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare e la realizzazione del progetto che assicuri in futuro contrazioni alla spesa energetica a favore della competitività delle imprese che potranno da un lato essere coinvolte nelle attività a supporto della costruzione delle nuove centrali e del deposito nazionale dei rifiuti con opportunità di crescita industriale e da un altro, attraverso forme consortili, partecipare alla realizzazione stessa delle nuove centrali, assicurandosi la fornitura energetica. Il Ministro Romani ha, infine, concluso l’intervento con un breve cenno alla banca del Mezzogiorno evidenziando che nell’ambito del piano Sud, il Ministero dello sviluppo economico partecipa ai lavori per la costituzione della banca del Mezzogiorno, che dovrà sostenere gli investimenti produttivi per la crescita delle piccole e medie imprese del territorio, e la creazione di nuove imprese.
APPALTI PUBBLICI IN ARRIVO SEMPLIFICAZIONI SULLA RICHIESTA DEL CIG
Il presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Giuseppe Brienza, durante un’audizione alla commissione Ambiente della Camera della scorsa settimana, ha annunciato l’arrivo a breve di procedure di carattere semplificativo per la richiesta dei CIG legati alla tracciabilità. La procedura per la richiesta da parte delle stazioni appaltanti del CIG sarà più semplice: non più 42 campi da compilare suddivisi in tre fasi, ma un’unica schermata con 10 informazioni fondamentali raccolte in un’unica sessione di lavoro. L’Autorità ha spiegato Brienza ha pensato di utilizzare una sorta di ticket preassegnato di Cig da consegnare alla stazione appaltante prima che questa comunichi i dati di identificazione del contratto. I suddetti CIG potranno essere utilizzati nei contratti e nei mandati di pagamento anche prima della comunicazione all’Autorità dei dati principali che caratterizzano l’affidamento. Brienza ha poi evidenziato gli effetti i positivi in termini di trasparenza del CIG rendendo possibile la scoperta di un numero rilevante di contratti e di stazioni appaltanti, in precedenza del
Semplificazioni per la richiesta di CIG
Nei prossimi 10 anni l’apertura di cantieri per gli impianti di
produzione energia nucleare
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tutto sconosciuti all’Autorità e, conseguentemente, esclusi dal monitoraggio. In ultimo Brienza ha rilevato i problemi che tutt’ora pone la norma sulla tracciabilità soprattutto in ordine all’esatta individuazione della filiera delle imprese, la soluzione di alcuni aspetti tecnici(come quelli legati ai sistemi informatici delle banche, ad esempio) e la messa a punto di regole comuni condivise sulla gestione dei diversi flussi finanziari generati dall’attività di impresa. Per tali questioni che esulano dalla vigilanza e dall’interpretazione dell’AVCP, Brienza ha chiesto l’intervento del ministero degli Interni.
LIBRO VERDE SULLA MODERNIZZAZIONE DELLA POLITICA UE SUGLI APPALTI PUBBLICI Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti la Commissione Europea intende apportare delle modifiche alle norme sugli appalti pubblici entro il 2012 per cui ha reso pubblico il "ʺLibro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici."ʺ Su tale tema la Commissione ha avviato una consultazione pubblica per far si che la futura legislazione tenga conto delle opinioni e dei contributi di tutte le parti interessate. Tra i principali obiettivi: v rendere più facile e flessibile la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici; v facilitare le piccole e medie imprese europee alla partecipazione degli appalti pubblici; v consentire che gli appalti pubblici possano essere utilizzati meglio anche a sostegno di altre politiche; v consentire al mercato degli appalti di contribuire al conseguimento degli obiettivi comuni della strategia Europa 2020: promuovere l'ʹinnovazione, proteggere l'ʹambiente, lottare contro i cambiamenti climatici e l'ʹesclusione sociale. A tal proposito l’AVCP consente agli interessati di inviare dei contributi, specificando numero e quesito del Libro verde a cui si riferiscono, esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito modello formato .PDF che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 10.000 battute.
Richieste misure per agevolare la
partecipazione delle PMI
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Il modello potrà essere inviato entro le ore 16 del 7 marzo 2011. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito dell’Autorità, salvo motivate esigenze di riservatezza
FISCO INTERPELLO: IVA RIDOTTA PER VARIANTI PRIMA CASA
Applicazione dell’IVA ridotta al 4% per le varianti ``extracapitolato`` richieste dal promissario acquirente di una ``prima casa`` in corso di costruzione.
E’ quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, in risposta ad un’istanza di interpello proposta da un socio di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa, committente dei lavori di costruzione di abitazioni ``non di lusso``, affidati in appalto ad un’impresa edile. L’istante rappresenta di aver commissionato, in corso d’opera, alla medesima ditta appaltatrice interventi edili aggiuntivi consistenti in “migliorie” sul proprio immobile a destinazione abitativa “prima casa”. In particolare, l’esecuzione e il pagamento di tutte le opere extracapitolato sono stati gestiti e concordati dall’istante direttamente con l’impresa costruttrice. Chiede quindi di conoscere quale sia la corretta aliquota applicabile ai corrispettivi dei lavori in questione allo stesso direttamente fatturati dalla ditta costruttrice. L’Agenzia, riconosce l’applicazione dell’IVA al 4%, richiamando le disposizioni del n.39, della Tab.A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, che prevede che l’aliquota IVA del 4 per cento è applicabile alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-‐‑bis)”. In ragione di tale disposizione, l’Amministrazione finanziaria ammette l’aliquota ridotta al 4%, non solo per i lavori di costruzione del fabbricato abitativo oggetto dell’appalto principale commissionato dalla Cooperativa, ma anche alle opere
IVA agevolata al 4% per prima casa in costruzione
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``aggiuntive`` richieste direttamente dal singolo socio all’impresa esecutrice dei lavori. Ciò in considerazione del fatto che: v seppur non richieste dal committente principale dei lavori di costruzione (ossia dalla Cooperativa), bensì direttamente da un singolo socio, gli interventi di miglioria ``extracapitolato`` si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, atteso che lo stesso non è ancora ultimato; v il socio che ha richiesto e commissionato le migliorie è in possesso dei requisiti ``prima casa`` Naturalmente, per fruire dell’IVA al 4% deve essere rispettata l’ulteriore condizione, relativa al fatto che l’abitazione conservi, anche dopo l’esecuzione delle opere di miglioria, le caratteristiche ``non di lusso``. Infatti, sia l’ampliamento, che la realizzazione di ``migliorie costruttive``, hanno comunque la finalità di assicurare una migliore idoneità e funzionalità della ``prima casa`` e, come tali, rientrano nella ``ratio`` agevolativa delle suddette disposizioni normative.
LAVORO
CIRCOLARE INPS N. 28 DELL’08/02/2011 SUGLI ABILITATI AGLI ADEMPIMENTI La Circolare INPS n. 28 del 08/02/2011, avente ad oggetto la definizione di nuove modalità operative per la trasmissione telematica della documentazione previdenziale, introduce innovative applicazioni informatiche, finalizzate da una parte all’identificazione univoca degli intermediari abilitati, e dall’altra alla gestione delle deleghe ad operare da parte dei datori di lavori. La circolare non introduce invece alcuna novità per quanto riguarda i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza; sono esclusi, infatti, dalla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale i Centri di elaborazione dati (CED), nonché i soggetti, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili, che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.
Nuove modalità per
l’invio telematico della documentazione previdenziale
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OSSERVATORIO PARLAMENTARE
SCHEMA DLGS SUGLI APPALTI NEL SETTORE DELLA DIFESA Il CDM ha approvato nei scorsi giorni uno schema di DLGS che dà attuazione alla direttiva europea 2009/81 per un nuovo quadro legislativo in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza per una maggiore flessibilità delle procedure.. Il settore, a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo per la riconosciuta opportunità di consentire deroghe alle regole comunitarie per la produzione e il commercio di sistemi d’arma e materiale bellico, diviene una disciplina organica in virtù della consapevolezza che un mercato più concorrenziale per la difesa possa garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori.
FOCUS FEDERALISMO FISCALE
In questa legislatura, con l'ʹattuale governo, il cammino del federalismo fiscale inizia con l'ʹapprovazione del disegno di legge delega, da parte del Consiglio dei ministri dell'ʹ11 settembre 2008. La delega diventerà legge l'ʹanno successivo (legge delega n.42 del 5 maggio 2009). Dalla legge delega sono scaturiti 8 decreti attuativi: 1. Federalismo demaniale 2. Roma Capitale 3. Fabbisogni standard 4. Federalismo municipale 5. Autonomia tributaria di regioni e province 6. Perequazione e rimozione squilibri 7. Sanzioni e premi per regioni, province e comuni 8. Armonizzazione sistemi contabili Alcuni di questi hanno concluso il loro iter e sono già operativi. In particolare, il federalismo demaniale (decreto legislativo n.85 del 28/5/2010), Roma Capitale (decreto legislativo n.156 del 17/9/2010), i fabbisogni standard (decreto legislativo n.216 del 26/11/2010).
Nuove regole per gli appalti nei settori della difesa e sicurezza
Otto decreti attuativi
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Il contesto della riforma Il federalismo fiscale mira a dare attuazione all'ʹart.119 della Costituzione che sancisce l'ʹautonomia finanziaria di entrata e di spesa per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. L'ʹattuazione dell'ʹart.119 completa il processo di revisione costituzionale contenuto nella legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) che ha dato un nuovo assetto al sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica come recita l'ʹart. 114 della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze). Il federalismo nel programma di governo Considerato una della 6 missioni programmatiche, l'ʹattuazione del federalismo fiscale viene rilanciata dal discorso del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nelle comunicazioni sulla situazione generale del paese, tenuto in Parlamento il 29 settembre 2010. In particolare, ha affermato il Presidente del Consiglio, il federalismo fiscale -‐‑ che rappresenta uno dei cinque punti del programma di governo -‐‑ "ʺa regime sarà la cerniera unificante del Paese e un vantaggio per tutte le aree dell'ʹItalia, soprattutto per il Mezzogiorno"ʺ (il testo del discorso si trova su questo sito nella sezione del presidente). La procedura di adozione dei decreti attuativi La legge n. 42/2009 delinea la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi, fissando il termine per l’adozione di almeno uno di essi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (21 maggio 2009) e in ventiquattro mesi il termine generale per l’adozione degli altri decreti. Entro il 30 giugno 2010, il Governo è chiamato a trasmettere alle Camere la relazione contenente dati sulle implicazioni e le ricadute di carattere finanziario conseguenti all’attuazione della delega, nel quale fornire un quadro generale del finanziamento degli enti territoriali e sulla struttura dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo. La Relazione è stata presentata alle Camere il 30 giugno 2010. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di una relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, sono adottati dal Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-‐‑regioni-‐‑autonomie locali e successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte: della Commissione bicamerale; delle Commissioni parlamentari competenti per i
2 anni di tempo per l’adozione dei decreti
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profili finanziari (vale a dire le Commissioni bilancio delle due Camere). All’adozione dei decreti si può peraltro procedere anche qualora non venga raggiunta l’intesa in sede di Conferenza unificata: in tal caso, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi di decreto legislativo sono posti all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare la trasmissione alle Camere, approvando contestualmente una relazione in cui vengono motivate le ragioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Sia la Commissione bicamerale che le Commissioni bilancio sono chiamate a esprimersi entro 60 giorni (prorogabili di ulteriori 20 giorni) dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. E’ inoltre prevista l'ʹipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari: in tal caso esso trasmette nuovamente gli schemi alle Camere con le relative osservazioni ed eventuali modificazioni, rendendo a tal fine comunicazioni davanti a ciascuna Camera; trascorsi 30 giorni da tale trasmissione, i decreti legislativi possono essere adottati.
Approfondimenti tematic i
Il DURC non vincola la decisione della stazione appaltante: è’ solo un atto di certificazione
Consiglio di Stato sez. V 3/2/2011 n. 789
La valutazione circa l’esistenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, come requisito generale di partecipazione alle gare, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della stazione appaltante, rispetto alla quale le risultanze del c.d. d.u.r.c. si pongono come elementi indiziari, da cui non può prescindersi, ma che comunque non esauriscono l’ambito di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave (cfr. C.S., sezione VI, dec. n. 4907/2009). Quanto al discusso d.u.r.c., le risultanze di tale documento vincolano la p.a. aggiudicatrice, in ragione della sua natura di dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’amministrazione, atti assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 1458/2009): la formale regolarità contributiva è rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’Istituto previdenziale, mentre la gravità di una
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violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, impone un’ulteriore valutazione affidata alla stazione appaltante, che ben potrà avvalersi del citato d.u.r.c. nella sua valutazione dell’attività imprenditoriale.
Partecipazione dei consorzi ordinari di imprese- Obbligo di partecipazione per tutte le imprese consorziate
TAR Toscana sez. I 14/2/2011 n. 317
L’art. 34, comma 1, lett. e), del d.lgs. 163/2006 rinvia, in tema di partecipazione alle procedure di affidamento dei consorzi ordinari di imprese, all’art. 37 del medesimo decreto e quest’ultimo, al comma 7, stabilisce che solo i consorzi di cui alla lett. d) del suddetto art. 34 siano obbligati ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono. L’omissione di tale previsione riguardo i consorzi ordinari non può avere altro significato se non quello di escludere che essi possano partecipare solo per alcune delle imprese consorziate, con la conseguenza che sono obbligati a partecipare per tutte. L'ʹinterpretazione si giustifica, oltre che sotto il profilo letterale, anche sul piano sostanziale una volta che si ponga mente alla diversa natura del consorzio ordinario rispetto ai consorzi stabili ed ai consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane. I primi infatti non hanno una propria struttura aziendale poiché il contratto di consorzio ex art. 2602 c.c. istituisce un'ʹorganizzazione comune per il coordinamento di determinate fasi dell'ʹimpresa e non è soggetto ad una limitazione temporale minima nella sua durata. Il consorzio stabile invece, ex art. 36, d.lgs. 163/2006, ha una durata minima temporale di cinque anni ed una comune struttura di impresa ed anche per questa figura coerentemente, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 36, é previsto l'ʹobbligo di indicare per quale dei consorziati concorre. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro sono poi regolati da una normativa speciale che li qualifica come persone giuridiche, ed ancor più palese é quindi la loro differenza rispetto ai consorzi ordinari.
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In tema di mancato pagamento dei subappaltatori
Parere AVCP del 10/2/2011 n. AG48/10 Di seguito si propone il quesito proposto dalla società Italferr del Gruppo Ferrovie dello Stato presentato all’AVCP relativo alla sospensione dei pagamenti all’appaltatore nel caso di mancata dimostrazione dei pagamenti ai subappaltatori. Al fine della migliore comprensione degli istituti giuridici, l’AVCP, ha ritenuto opportuno ricostruire, anche storicamente, la normativa rilevante fino ad approdare alla previsione di cui all’art. 18, co. 3 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (formulazione poi confluita nel codice), secondo cui “è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'ʹindicazione delle ritenute di garanzia effettuate.” Nella vigenza di quest’ultima disposizione, l’Autorità aveva affermato che sospensione dei pagamenti nei confronti dell’appaltatore dovesse ritenersi illegittima (in quanto non espressamente prevista) e che l’inadempimento dell’obbligo di che trattasi potesse concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell’appaltatore e che potesse rappresentare un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto e la successiva escussione della garanzia fideiussoria (cfr. determinazione 28 aprile 2004, n. 7). Il secondo decreto correttivo al codice, recependo una proposta contenuta nel parere consultivo della Camera dei Deputati volta a tutelare le piccole e medie imprese, ha modificato l’art. 118 co. 3 nel testo tutt’ora vigente, mentre il terzo decreto correttivo ha provveduto ad abrogare l’art. 351, l. 2248/1865, all. F (“Occorre in ogni caso rendere effettivo, attraverso la previsione di una specifica sanzione, l'ʹobbligo per gli appaltatori -‐‑ già previsto dal testo vigente dell'ʹarticolo 118, comma 3, del codice -‐‑ di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.” Camera dei Deputati, parere sullo schema di decreto correttivo, (Atto n. 104)”. In tale contesto normativo l’Autorità si è pronunciata con il parere del 29 settembre 2008 – AG 28/08, nel quale è stata chiarità l’esatta portata dell’obbligo di sospensione dei pagamenti, nel senso che la mancata presentazione da parte dell’appaltatore delle fatture quietanzate determina la sospensione di tutti i successivi
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pagamenti da parte della stazione appaltante, e non solamente di quelle relative ai rapporti appaltatore – subappaltatore. Il principio generale individuato dall’Autorità viene implicitamente confermato dal regolamento di attuazione del codice, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede, allo stesso tempo, un eccezione a detto principio. L’art. 170 dispone: “In caso di mancato rispetto da parte dell'ʹesecutore dell'ʹobbligo di cui all'ʹarticolo 118, comma 3, del codice, qualora l'ʹesecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'ʹesecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'ʹesecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.” Sebbene, come noto, il regolamento sia destinato ad entrare in vigore a giugno di questo anno e, in particolare gli articoli di cui alla parte II, Titoli VIII, IX e X “non si applicano all'ʹesecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti” (art. 357 del regolamento), si ritiene che la disposizione in commento possa essere un utile strumento ermeneutico per chiarire l’esatta portata applicativa della norma, rendendola idonea e sufficiente a tutelare la posizione del subappaltatore, senza però compromettere la realizzazione delle opere e l’equilibrio economico finanziario degli appaltatori. Per quanto riguarda, poi, la sorte delle somme trattenute nel caso in cui il contenzioso tra le parti private dovesse protrarsi fino al momento del collaudo dell’opera, si ritiene che la stazione appaltante non possa procedere al pagamento integrale dell’appaltatore in quanto né il codice, né il regolamento di attuazione prevedono un termine finale alla sospensione. Il pagamento in violazione dell’obbligo di sospensione, peraltro, potrebbe essere inidoneo a liberare la stazione appaltante dall’obbligazione, potendo essere gli effetti della sospensione sostanzialmente assimilabili a quelli del sequestro e del pignoramento. Ai sensi dell’art. 225 del d.P.R. 207/2010 (art. 195 d.P.R. 554/1999), pertanto, l’organo di collaudo procederà a determinare il credito liquido dell’appaltatore. L’obbligazione così sorta, però, non potrà essere adempiuta relativamente alla parte necessaria a coprire il credito del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore. Per il pagamento di tale somma, nel caso prospettato dall’istante, si dovrà attendere le determinazioni del giudice investito della controversia. Le modalità di conservazione delle somme trattenute sono rimesse al
Prevale l’interesse superiore al
completamento delle opere