Rivista di Giurisprudenza AmministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 433/434-439/440Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153033 .
Accessed: 25/06/2014 09:48
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 62.122.73.17 on Wed, 25 Jun 2014 09:48:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
La Sezione, ecc. — L'eccezione di inammissibilitä del
ricorso, per mancata notificazione ai controinteressati, deve
essere disattesa per l'assorbente considerazione ehe il de
creto impugnato, pur affermando l'esistenza in commercio
di numerose altre specialitä medicinali, aventi composi zione e efficacia analogue a quella del prodotto di cui la
ricorrente aveva chiesto la registrazione, non eontiene una
speeifica indioazione di tali speciality, ne delle ditte autoriz
zate alla produzione e al commercio di esse ; non consente
ciofe di individuare coloro che, avendo tratto vantaggio dalla negata registrazione del nuovo prodotto, potrebbero avere interesse a resistere al presente grayame.
Nel merito, va preliminarmente esaminata la questione di legittimitä costituzionale dell'art. 162, 2° comma, del
t. u. leggi sanitarie (aggiunto al testo originario dell'art. 4
della legge 1° maggio 1941 n. 422) : e cioõ della norma in
base alia quale e stata negata la registrazione del prodotto
«Agre-Gola ». Assume la ricorrente che tale disposizione, consentendo all'Amministrazione di negare la registrazione di una specialitä medicinale, << quando risultino in commercio
prodotti di analoga composizione, azione e efficacia tera
peutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e
sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel
caso specifico », sarebbe in assoluto contrasto sia con l'art. 41
della Costituzione, il quale proclama la libertä dell'inizia
tiva economica privata e non ammette che questa possa essere limitata se non per « fini sociali », sia con gli art. 32 e
38 della Costituzione, i quali sanciscono il principio cbe alia
tutela della collettivitä e all'assistenza gratuita degli
indigenti e inabili debba provvedere lo Stato, ma non im
ponendo sacrifici a una sola categoria. di cittadini (produt tori di farmaceutici).
L'eccezione e manifestamente infondata. Dai lavori pre
paratori della legge 1° maggio 1941 n. 422, e in particolare dalla Relazione ministerinle al relativo disegno di legge, ri
sulta che la facoltä di rifiutare la registrazione di nuovi pro dotti, quando giä esistano in commercio prodotti analoghi e in numero piu che sufficiente per tutti i bisogni della tera
pia, venne conferita all'Amministrazione alio scopo di
«limitare», per l'avvenire, la serie infinita di prodotti si
milari, che, oltre un determinato numero, non solo pertur bano il giä appesantito mercato nazionale, ma rendono
altresl difficoltoso lo stesso controllo sanitario.
Per intendere l'esatta portata di questi rilievi, occorre
avere presente che, alia data in cui il Governo ebbe a pre sentare alle Camere il suddetto disegno di legge, era da
poco entrata in vigore il decreto legge 29 giugno 1939 n.
1127, il quale, all'art. 14, estendendo un principio giä in
parte sancito dall'art. 16 decreto legge 13 settembre 1934
n. 1602 e che risaliva alia legge sardo-piemontese del 30
agosto 1858 n. 3731, sulle privative industriali, aveva pre scritto che non potessero costituire oggetto di brevetto non
solo i medicament] di qualsiasi genere, ma anche i procedi menti usati per la loro fahbricazione.
Era facile prevedere che, per effetto di tale disposizione e dato il continuo sviluppo dell'industria chimico-farmaceu
tica nazionale, il mercato sarebbe stato presto invaso da
una massa di specialitä medicinali, identiche, similari o
affini, alle quali l'Amministrazione, in virtu delle norme del
vigente t. u. 1934, n. 1265, non avrebbe potuto negare la
registrazione. Ciõ avrebbe comportato, com'e ovvio, una
situazione di grave disagio per le ditte produttrici piü serie ed attrezzate, che, a seguito di lunghe e costose ri
cerche scientifiche, avevano prima realizzato nei loro la
boratori nuovi medicamenti o processi di fabbricazione ;
ma, soprattutto, avrebbe posto rAmministrazione sani
taria in condizioni di non potere esercitare realmente, e
in modo efficace, i prescritti controlli periodici sulla pro duzione e sulla messa in commercio delle innumerevoli spe cialitä registrate.
E chiaro, pertanto, che la limitazione introdotta con
l'art. 4 della legge 1941, n. 422 e stata dettata proprio nel
l'interesse della generalitä dei cittadini, per garantire un
effettivo controllo tecnico-sanitario dei prodotti farmaceu
tici in commercio, e cioe per un fine essenzialmente pubbli cistico e di carattere sociale, non per favorire situazioni
di monopolio : ehe, in nn settore come quello dell'industria
farmaeeutica, non protetto da privative industriali e sog
getto alla disciplina vincolistica dei prezzi sia all'atto della
registrazione del prodotto da parte della Amministrazione
sanitaria, sia successivamente ad opera del C. i. p. (v. IV
Sez. 7 marzo 1962, n. 229, Foro it., 1962, III, 126), ben
difficilmente potrebbero costituirsi o consolidarsi.
Per le considerazioni ora esposte e senz'altro da esclu
dere il preteso contrasto tra la norma in esame e i principi sanciti negli art. 32, 38 e 41 della Costituzione.
Passando all'esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene fondata la censura di difetto di motivazione del
provvedimento impugnato. Neile premesse del decreto l'Alto commissario si & limi
tato a traserivere, letteralmente, il testo del 2° comma del
1'art. 162 t. u., senza aggiungere alcuna considerazione ebe
avesse attinenza specifica ai caso concreto.
Nel decreto si dichiara, bensl, ehe & stato «udito il
parere del Consiglio superiore di sanitä », ma anche a voler
ravvisare in tale richiamo una motivazione per rela
tionem, e non giä la mera attestazione dell'avvenuta osser
vanza del precetto legislativo (art. 175 t. u.) ehe impone di
sentire detto parere quando si intenda negare o revocare
la registrazione di una speciality medicinale, sta di fatto
ehe neanche il parere del Consiglio superiore risulta sor
retto da una congrua e adeguata motivazione. Esso, in
fatti, consiste di due sole parole : «parere conforme » :
conforme, cioe, ai precedente « parere sfavorevole alla re
gistrazione del prodotto» espresso dalla «commissione
consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle spe ciality medicinali», anch'esso succintamente motivato me
diante un generico richiamo alle « vigenti disposizioni sui
prodotti vari ».
Il ricorso va accolto per le ragioni ora indicate, restando
assorbito Pesame delle altre censure.
Per questi motivi, ecc.
Rivista di Giurisprudenza Amministrativa
Valle d'Aosta — Giunta yiurisdizionale amministra
tiva — Competenza (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta, art. 43 ; d. 1. 15 novembre 1946 n. 367, isti
tuzione della Giunta giurisdizionale amministrativa
della Valle d'Aosta, art. 2 ; d. 1. 3 aprile 1948 n. 371.
norma integrativa dell'art. 5 del d. 1. 15 novembre
1946 n. 367 ; legge 1° marzo 1949 n. 76, attribuziom
della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle
d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi
amministrativi e di oontenzioso tributario).
La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle
d'Aosta (e non il Consiglio di Stato) competente a cono
scere dei ricorsi aventi per oggetto interessi e concernenti la
legittimitä. dei provvedimenti della Eegione e degli enti
pubblici sottoposti alla tutela ed alla vigilanza dell'ammini
strazione pubblica locale. (1)
Consiglio di Stato ; Sezione V ; decisione 25 settembre
1963, n. 784 ; Pres. Polistina P., Est. Fortini del Giglio ;
Mari (Aw. Colla, Pittaluga) c. Pres. Giunta reg. auton.
Valle d'Aosta (Aw. Bodda, Mengbini), Comune d'Aosta
(Avv. Siggia).
(1) Conf. Cons. Stato, Sez. V, 14 dicembre 1957, n. 1132,
Foro it., Rep. 1958, voce Valle d'Aosta n. 1. V., per qualche ri
ferimento, Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 1963, n. 61, retro,
33, con nota di richiami.
» * *
La Sezione ha cosi TUotivato : «Il Collegio, presa in esame
1'eccezione di incompetenza di questo Consiglio, sollevata, pregiu
This content downloaded from 62.122.73.17 on Wed, 25 Jun 2014 09:48:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
435 PARTE TERZA 436
r
dizialmente, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, ne riconosce la fondatezza.
« La chiara dizione dell'art. 43 dello Statuto valdostano, approvato conlegge cost. 28 febbraio 1948 n. 4, e dell'art. 2 del de creto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1046 n. 367, non consente incertezza di interpretazione : il primo esplicita rHente attribuisce alia Regione «il controllo sugli atti dei co
muni, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali, da esercitarsi nei modi e limiti stabiliti con legge regionale, in armo nia coi principi delle leggi dello Stato » ; il secondo espressamente fissa la competenza della Giunta giurisdizionale amministrativa « a giudicare sui ricorsi concernenti la legittimitä dei provvcdi tiienti della Yalle d'Aosta e degli enti pubblici sottoposti alia tutela e alia vigilanza dell'amministrazione pubblica locale, quando abbiano per oggetto un interesse di persone fisiche o giu ridiche ».
« Oompetente, nella fattispecie, a giudicare in primo grado, e perciõ la Giunta giurisdizionale amministrativa di Aosta.
« Quanto sopra rilevato, il Oollegio deve dichiarare la pro pria incompetenza a decidere sul ricorso de quo ».
Medico — Concurs» ospedaliero — Idoneilit — Ti
toli c puntejjgio — Media dei punti (R. d. 30 set
tembre 1938 n. 1631, norme generali per rordinamento
dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospe dali, art. 34).
Nei ooncorsi sanitari ospedalieri il requisito della media
dei sette decimi, ricliiesto dall'art. 34 r. decreto 30 settembre
1938 n. 1631 per il conseguimento delPidoneitä, deve essere
riferito soltanto alle prove di esame e non anche al punteggio attribuito nella valutazione dei titoli, per il quale deve es
sere ritenuto sufficiente il minimo di sei decimi. (1)
Consiglio dl Stato ; Sezione V; decisione 8 luglio 1963, n. 511 ; Pres. Chiofalo P., Est. Di Pace; Lumia (Aw. Uras) c. Ospedali riuniti di Trieste.
(1) Oonf. Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 1961, n. 135, Foro it., Rep. 1961, voce Medico, n. 16 ; 20 giugno 1959, n. 373, id., Rep. 1959, voce cit., n. 49; Ad. plen. 3 febbraio 1956, n. 1 (menzionata nella presente decisione), id., Rep. 1956, voce cit., n. 69 j Sez. V 23 giugno 1956, n. 534, ibid., n. 70 ; 14 luglio 1956, n. 640, ibid., n. 71.
In senso contrario, Cons. Stato, par., 5 maggio 1955, n. 200, id., Rep. 1955, voce cit., n. 59 e Ad. gen. 28 aprile 1955, n. 160 (menzionata nella presente decisione), inedita.
♦ * *
La Sezione ha cosi motivato : «II ricorso e fondato. La questione, che forma oggetto del presente ricorso, verte sulla interpretazione dell'art. 34 del r. decreto 30 settembre 1938 n. 1631, in virtü del quale «non puõ essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione giudicatrice e almeno sei decimi dei punti in ciascuna delle prove di esame ».
« Al riguardo la Commissione giudicatrice e 1'Amministra zione, sulla base di un parere di questo Consiglio (Adunanza gen. 28 aprile 1955, n. 160) hanno ritenuto che la media di sette decimi richiesta per il conseguimento dell'idoneita concerne la votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.
« Ma tale interpretazione, a seguito di successivo riesame, 6 stata abbandonata da questo Consiglio in Adunanza plenaria, che nella decisione 3 febbraio 1956, n. 1 (Foro it., Rep. 1956, voce Medico, n. 69) ha messo in luce le gravi incongruenze derivanti da essa ed ha affermato che la media minima di sette decimi concerne solo le prove di esame. Pertanto, in assenza di nuovi e diversi elementi di giudizio, sulla base delle considerazioni svolte dalla eitata decisione dell'Adunanza plenaria che qui si intendono riportare, il ricorso merita accoglimento. Xe il Col legio ritiene sia il caso di insistere nell'invito all'Amministra
zione di produrre tutti gli atti del concorso, giacche questa, non costituita in giudizio, non ha ritenuto di ottemperare all'invito
giä rivoltole con la precedente interlocutoria ».
I'osla —1 Franeobolli luori corso — Vendita all'astu —
Decreto ministeriale — Interesse sostanziale al
rimpu{|iiazione — Inesistenza (E. d. 18 aprile 1940 n.
689, regolamento di esecuzione dei titoli I e II del
libro primo del codice postale e delle telecomunicazioni, art. 241 ; r. d. 8 maggio 1933 n. 841, regolamento di
contabilitä per i servizi delle poste e del telegrafo. art. 85).
Posta — Franeobolli fuori eorso — Vendita al
l'asta — Decreto ministeriale — Impugnazione —
Iiiteresse ad agire — Inesistenza.
In ordine alia vendita da parte dello Stato dei franeo
bolli fuori corso non sono configurabili posizioni di interesse
legittimo la cui tutela possa formare oggetto di ricorso
giurisdizionale amministrativo di legittimitä. (1) II collezionista di franeobolli fuori corso non e titolare
di un interesse all'impugnazione della delibera ministeriale
di vendita all'asta delle scorte di carte valori postali fuori
corso.(2)
Conglglio di Stato ; Sezione VI ; decisione 12 giugno
1963, n. 341 ; Pres. Aru P., Est. Brignola ; Filatelia D'Urso
(Aw. Stoppani) c. Min. poste e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Bronzini).
(1-2) Non constano precedenti specifici editi; sull'indivi duazione delle situazioni d'interesse sostanziale e d'interesse ad
agire Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1963, n. 170, e 18 ottobre
1963, n. 870, retro, 161,399, con note di richiami.
* * *
La Sezione ha cosi motivato : « La difesa delI 'Amminisi ra -
zione ha eccepito, in via pregiudiziale, la inaiunüssiiiililä del ri corso per difetto, nella ricorrente, di un interesse processuale e sostanziale all'annullamento del decreto ministeriale con cui e stata deliberata la vendita dello stock ministeriale dei franeo bolli da collezione.
« L'eccezione e fondata in relazione ad entrambi i profili dedotti. In ordine alia carenza di un interesse sostanziale, oc corre osservare, richiamando principl del tutto pacifici, che l'in teresse legittimo si configura, e puõ quindi ottenere tutela, quando l'azione amministrativa debba essere svolta in funzione di de terminati fini d'interesse pubblico, e dal corretto eseroizio di essa debba o possa derivare al privato un vantaggio positivo e la eliminazione del pericolo di un danno. Nella specie entrambi i presupposti difettano.
« Va innanzitutto precisato che il provvedimento impugnato i' stato adottato non giä nell'&mbito di un potere d'imperio per il perseguimento di fini di interesse pubblico e quindi nell'eser cizio di una facolta. discrezionale soggetta a sindacato di legit timitä, bensi nell'ambito di una attivitä di gestione. Xnfatti la vendita delle carte valori postali fuori corso, prevista e discipli nata dall'art. 241 del r. decreto 18 aprile 1940 n. 689, che approva il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del codice postale, e dall'art. 85 del r. decreto 8 maggio 1933 n. 841, regolamento per l'araministrazione del patrimonio e per la contabilitä delle
poste e delle telecomunicazioni, costituisce mero esercizio di una facoltä, di alienazione di beni patrimaniali disponibili dello Stato, e come tale non soggiace ad alcun sindacato di legittimitä.
# Cid A contestato dalla ricorrente la quale, nello svolgimento orale delle proprie controdeduzioni all'eccezione pregiudiziale, ha sostenuto che l'Amministrazione dovrebbe adottare le pro prie de termi nazioni in ordine alia alienazione dei franeobolli
postali fuori corso, in funzione di un interesse pubblico di tutela del valore del francobollo da collezione. Tale interesse sarebbe leso dallo smabilizzo del patrimonio filatelico dello Stato attuato con modalitä corrispondenti ad una « svendita » e con conseguente svilimento del valore commerciale degli esemplari giä acquisiti al mercato dei collezionisti.
This content downloaded from 62.122.73.17 on Wed, 25 Jun 2014 09:48:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMIN1STRATIVA
« La tesi, peraltro, non appare attendibile. E noto ehe il feaomeno della filatelia, il quale negli ultimi tempi ha assunto
imponenti dimensioni, trae origine, come del resto ogni tipo di collezione, dall'intento di raccogliere secondo un eriterio siste matico piil oggetti omogenei ma aventi singolarmente caratte ristiche diverse, alio scopo di documentare lo svolgersi di un de
terminato momento o aspetto dell'attivita umana. II pregio del francobollo da collezione consiste quindi, in via principale, nelle dimensioni della sua funzione documentatrice, a determinarc le quali concorrono i piü svariati elementi, quali il numero degli esemplari della tiratura, la durata di validitä delle singole serie, i tipi di aunullo, gli eventuali errori di stampa, le casuali diffe renze di caratteristiche tra una ristampa e l'altra della stessa
emissione, le particolaritä dell'impiego, ecc. «Altro aspetto e componente del pregio del francobollo
— per quanto concerne la collezione dei valori non usati per l'affrancatura —- e dato dal divario tra il modesto valore in trinseco dei pezzi singoli ed il loro prezzo di vendita (c. d. valore
facciale), il quale peraltro non e in alcuna relazione con l'eventua [e rarita della emissione, riferendosi esclusivamente alia entita del servizio di trasporto postale che mediante il suo impiego l'utente e legittimato a richiedere alio Stato. Tale divario, il quale indub
biamente costituisce una rem H'a all'acquisto dei valori piü alti ad uso di collezione, si risolve in una ragione di pregio per l'esiguo numero dei pezzi che presumibilmente vengono acquistati du
rante il periodo di validitä d I mercato filatelico. « B evidente, quindi, che l'acquirente confida che pur dopo
la scadenza del periodo di validitä, dei francoballi ai fini della
affrancatura, il valore facciale di quelli non impiegati sia conser vato. Trattasi peraltro di un interesse di mero fatto la cui ef
fettiva tutela segue, sempre in via di fatto, per la esistenza del
fenomeno della filatelia e dei collezionisti. «In altri campi il fenomeno non si riscontra. K noto invero
che l'eventuale collezionista di mai'che da bollo o di moneta car
tacea si vedrebbe irrimediabilmente esposto all'alea di consu
mare improduttivamente il proprio investimento, giacche en
trambi i valori, una volta ritirati dalla circolazione, perdono in
teramente il proprio valore nominale conservando un pregio intrinseco del tutto trascurabile.
« Ora, poichž e innegabile che il francobollo, in quanto og
getto di interesse filatelico, ha un proprio mercato le cui dimen
sioni, come si e giä accennato, sono notevolissime ed in via di
crescente sviluppo, e poiche la sua emissione e diffusione ha luogo in regime di monopolio statale, puõ certamente ammettersi che
sotto taluni aspetti lo Stato si interessi alia filatelia, e ne inco
raggi la diffusione, agendo in modo che quest'ultima si verifichi
anche nel campo del francobollo nuovoe di recente emissione. Per
il che la piü concreta garanzia e certamente offerta, attuando il
eriterio di non procedere alia ristampa di valori fuori corso ai
soli fini filatelici, dopo che ne sia cessato il periodo di validitä.
Per quanto concerne invece la vendita dei valori fuori corso re
golarmente stampati durante il periodo di validitä ma non esitati
per difetto di domanda, la posizione dello Stato non e dissimile da quella di un qualsiasi privato i 1 quale abbia a suo tempo acqui stato i valori per collezione o commercio filatelico. L'esistenza
di siffatti valori, rientranti nei limiti della tiratura a suo tempo
disposta, coätituisce una realtä necessariamente rilevante anche
nel mercato filatelico il quale non puõ che prenderne atto senza
la possibilitä di prospettare un proprio interesse a che il com
mercio filatelico dello Stato venga attuato con l'osservanza
delle norme giuridiche o dei principi di buona amministrazione che eventualmente lo disciplinino o siano ad esso pertinenti.
«In altri termini, poichö lo Stato in relazione alle norme che concernono la vendita dei francobolli fuori corso non e
chiamato a svolgere una funzione di interesse pubblico di tutela
del valore facciale o di mercato dei francobolli fuori corso (altri monti la stessa facoltä di alienazione prevista dalla legge sarebbe
in conflitto con siffatto fine non essendo prescritto che il prezzo di vendita sia uguale o maggiore al facciale), e conseguente che
in ordine a tale attivitä non possono profilarsi posizioni d'inte
resse suscettibili di lesione e come tali abilitanti al promuovi mento del sindacato di legittimitä.
«Passando poi ad esaminare la posizione di interesse della
ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, con
riguardo al pregiudizio che esso eventualmente abbia potuto
subire, si osserva che quest'ultimo non e configurabile ne in
astratto ne in concreto. «Devesi premettere che la ricarrente non e un collezionista
nö si dichiara tale, ma assume di agire nella qualitä di terzo
interessato circa un provvedimento di cui non e destinatario,
quale tramite necessario tra l'Amministrazione ed il collezio
nista, del quale ultimo ella rivendica una sorta di rappresen tanza d'interessi.
«Peraltro, a parte l'opinabile consistenza di siffatta pre tesa legittimazione, devesi osservare che neppure un collezio
nista in quanto tale potrebbe prospettare — sia pure in astratto —
la lesivitä del provvedimento che si impugna. «Invero i collezionisti hanno, in generale, interesse a repe
rire nel mercato, ai prezzi piu vantaggiosi, i valori dei quali non siano ancora in possesso. Essi hanno, per vero, anche interesse, una volta in possesso di tali valori, a che questi ultimi diventino rari e aumentino quindi di prezzo. Ma questo secondo interesse non e pertinente alla loro qualitä, di collezionisti, bensi ad un
profilo patrimoniale della loro attivitä., alla previsione cioe di
poter realizzare un utile all'atto della eventuale alienazione dei valori che compongono la propria raccolta.
«Trattasi quindi di un interesse accessorio o marginale, e comunque non inquadrabile nei fini di tutela della categoria ove pure ad essa potesse riconoscersene alcuna.
«Assorbente e perö, come si e premesso, la circostanza che alia ricorrente, in quality di commerciante, siffatta tutela non
potrebbe comunque competere. A1 che devesi aggiungere che in realta il commerciante come tale non solo non puö subire alcun
pregiudizio dall'eventuale diminuzione del valore di mercato di
singoli francobolli o serie, ma anzi potrebbe eventualmente conseguire un vantaggio, in quanto la riduzione dei prezzi avrebbs come effetto un incremento della domanda e un amplia mento delle dimensioni dello smercio dalle quali, con l'appli cazione degli utili consueti, egli verrebbe a conseguire maggior utile complessivo.
«Alle considerazioni fin qui esposte devesi aggiungere che, in concreto, la ricorrente non ha ne dedotto ne quanto meno dimostrato la consistenza, l'entita e l'attualita del danno che
potrebbe derivarle dalla operazione censurata. II che deter
mina anche la carenza d'interesse processuale alia proposta impugnazione.
«II ricorso & pertanto inammissibile. Spese compensate ».
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza —
Riunioni consiliari — Requisiti formali dei vcr
bali — Nullita (Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle
istituzioni pubbliche di assistenza © beneficenza, art. 32).
La mancata sottoscrizione, da parte di tutti coloro che
sono intervenuti alia seduta, dei processi verbali deter
mina la nullita delle deliberazioni documentate. (1)
Consiglio di Stato ; Sezione V ; decisione 27 aprile 1963,
n. 222 ; Pres. G-allo P., Est. Bartolotta ; Mocchegiani (Avy.
Prosperetti, Sborlino) c. Istituti di cura e ricovero di To
lentino (Aw. Comandini), Borgiani e Compagnucci.
(1) Non si riscontrano precedenti specifici editi. Nel senso che la sottoscrizione necessaria & soltanto quella
dei membri del collegio deliberante che hanno partecipato al
l'adunanza, e non anche quella di altre persone, comunque inter venute alia riunione, v. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 1962, n. 740, Foro it., Rep. 1962, voce Impiegato dello Stato, n. 599.
Nel senso che 6 sufficiente che la sottoscrizione risulti dal
l'originale della deliberazione, v. Cons. Stato, Sez. Y, 24 febbraio
1937, id., Rep. 1937, voce Opera pia, n. 2.
• * *
La Sezione ha cosi motivato : «II ricorso e infondato. Col
primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, per avere la Giunta prov. amm. di Macerata, con la decisione impugnata, ritenuto radicalmente nullo, per mancata sottoscrizione di tutti gli intervenuti, ai sensi dell'art. 32, 1° e 2° comma, della legge 17 luglio 1890 n. 6972, l'atto n. 96 del 18 dicembre 1952 di revoca della precedente deliberazione 31 ottobre 1951, con la quale era stato revocato dall'impiego. In linea di fatto, il ricorrente non contesta (e, d'altra parte, la
circostanza e provata dagli atti acquisiti con l'ordinanza pre sidenziale n. 56 del 1962), che, nel libro dei verbali, si trova ap
posta la sola firma del consigliere anziano. Rileva, perö, che la
deliberazione e stata regolarmente pubblicata dal segretario che l'ha firmata e che essa k stata regolarmente trasmessa in
Prefettura con lettera firmata dal presidente dell'ente.
«In diritto, la difesa del ricorrente osserva che la mancata sottoscrizione del verbale non rende l'atto radicalmente nullo
This content downloaded from 62.122.73.17 on Wed, 25 Jun 2014 09:48:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
ma lo rende semplicemente invalido e eita, in proposito, la giu
risprudenza di questo Oonsiglio. « Il Collegio non ignora le pronunce, alle quali si riferisce
la difesa del ricorrente, ma osserva ehe bisogna distinguere tra
requisiti attinenti alla certificazione e requisiti inerenti alla
formazione stessa della volontä della pubblica Amministrazione. « Ora, se 6 evidente ehe una irreg ilaritä o insufficienza
delle formality di attestazione, ininfluenti sull'iier volitivo, non puõ eonsiderarsi come causa di nullita assoluta dell'atto
posto in essere, altrettanto non puõ dirsi, quando ci si trovi di
fronte alla violazione di una norma posta a garanzia della legit tima manifestazione della volontä. Ad esempio, secondo il
Collegio, hanno una ben diversa finalitä la norma posta nell'art..
301 della legge com. e prov., ehe preserive ehe i processi verbali
devono essere firmati dal presidente, dal membro anziano tra i
presenti e dal segretario, e la norma posta nell'art. 32 della legge del 1890 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ehe stabilisce ehe i verbali siano firmati da tutti coloro ehe sono
intervenuti alla seduta. « Qui, si puõ ben dire, ehe la sottoserizione attiene proprio
alla formazione della volontä e ehe la sua mancanza pone nel
nulla 1'essere stesso dell'atto.
«Ma, anche a voler seguire il ricorrente nella tesi dell'an
n ui la I ii 1 it a e non della. nullita radicale dell'atto n. 90, non si
perviene a conclusion! a lui favorevoli. E non giä per la consi
derazione della difesa dell'ente resistente, ehe ha sostenuto
ehe, poiche 6 certo ehe la pubblica Amministrazione põssa fare
uso del potere di autoimpugnativa e poiche, nella specie, di
taie potere e stato fat-to uso, <S fuor d'opera diseutere di annul
labilitä in contrapposto a nullita o ad inesistenza dell'atto.
«Kella specie, infatti, la distinzione ha conseguenze pro cessuali rilevanti, in quanto, se si giunge alla tesi dell'annulla
bilitä, del provvedimento, si impone, per 1'effetto devolutivo, ehe questo Oonsiglio prenda in esame, in questa sede, le censure
fatte valere dal ricorrente, in primo grado, avverso la delibe
razione 13 gennaio 1958 e ehe la Giunta ave va ritenuto assor
bite dalla dichiarazione di inesistenza della deliberazione stessa ».
(Omissis)
Trentino Alto Adige — Provineia di Bolzano — Goii
eorso a sedi farmaceutiche — Conoscenza della
lingua tedesca — Requisito non necessario —
Illegittimitä del bando — Esclusione (Statuto spe ciale per il Trentino Alto Adige, art. 85).
Trentino Alto Adige — Materia sanitaria e uso della
lingua tedesca — Norma d'attuazione dello Sta
tuto — Questione d'incostituzionalita manifesta
mente iniondata (Statuto special© per il Trentino Alto
Adige, art. 4, 5, 13, 84, 85, 86, 95 ; d. pres. 18 febbraio
1958 n. 307, norme d'attuazione dello Statuto speciale
per la Regione Trentino Alto Adige in materia di assi
stenza sanitaria e ospedaliera ; d. pres. 8 agosto 1959
n. 688, norme d'attuazione dello Statuto speciale per la
Eegione Trentino Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca).
Non e viziato da illegittimitä il bando di conoorso per
1'assegnazione di sedi farmaceuticlie nella Provineia di Bol
zano ehe non ponga come requisito essenziale la conoscenza della lingua tedesca. (1)
£ manifestamente infondata la questione di illegittimitä costituzionale dei decreti pres. 18 febbraio 1958 n. 307 e
8 agosto 1959 n. 688. (2)
Consiglio di Stato ; Sezione IV; decision© 10 aprile
1963, n. 235 ; Pres. D'Avino P., Est. De Capua ; Prov. Bol
zano (Aw. Gr. G-uarino) c. Regione Trentino Alto Adige
(Aw. dello Stato Di Ciommo).
(1) Conf. Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 1963, n. 275, Cons. Stato, 1963, X, 544 ; con dec. n. 274 pubblicata sotto la stessa data (retro, 374) e stato ritenuto che nella commissione giudi catrice di concorso a sede farmaceutica non 6 richiesta la rappre sentanza dei gruppi linguistici, non potendosi configurare questa commissione come «ente locale ». La Corte cost., con sentenza 22 dicembre 1961, n. 68 (Foro it., 1962, I, 17), eitata nella mo
tivazione della presente decisione (deliberata il 7 maggio 1962 e pubblicata il 10 aprile 1963), ha ritenuto non contrastante con i prineip! del bilingaismo la legge regionale del Trentino Alto
Adige che attribuiva in via definitiva sedi farmaceutiche della Provincia di Bolzano senza tener conto del gruppo linguistico di
appartenenza dei concessionary Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 1962, nn. 750 e 751, id., Hep.
1962, voce Trentino, nn. 33, 34 e Cons. Stato, Sez. IV, 12 feb braio 1960, n. 113, id., 1960, III, 95, hanno ritenuto la Pro vincia di Bolzano non legittimata a ricorrere contro il bando di concorso che non indicasse il numero dei posti a disposizione dei cittadini di lingua tedesca.
(2) Sulla questione di illegittiraitä. costituzionale del decreto
pres. 8 agosto 1959 n. 688, v. Corte cost. 18 maggio 1960, n. 32, Foro it., 1960, I, 1446.
* * *
La Sszione ha cosi motivato : « Le norme della legge costi tuzionale 26 febbraio 1948 n. 5 (approvazione dello Statuto spe ciale per il Trentino Alto Adige), concernenti I'uso del tedesco nel territorio della Regione, riconoscono (art. 85) ai cittadini di
lingua tedesca della Provincia di Bolzano la facolta di « usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica Amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale » e neile adunanze degli « organi collegiali della Repub blica, delle province e degli enti locali»; ed impongono a questi «organi ed uffici» l'impiego, nella corrispondenza e nei rapporti orali, della lingua del richiedente e lo svolgimento della corri
spondenza avviata d'ufficio nella lingua presunta del destina tario.
« L'obbligo di usare la lingua tedesca & imposto da tali norme ai soli organi ed uffici indicati nel 2°'comma dell'art. 85 ; e poiche nel territorio della Regione l'uso di tale lingua « nella vita pub blica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute (nello) Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica »
(art. 84), non si puõ ravvisare una violazione delle norme sta tutarie — in particolare, dell'art. 85 — nell'avere omesso di com
prendere la conoscenza della lingua tedesca tra i requisiti per la
partecipazione a un concorso per l'assegnazione di sedi farma ceutiche e non preordinato, perciõ, alla costituzione degli «or
gani ed uffici» operant! nella Provincia o nella Regione, sui quali grava l'obbligo dell'uso tedesco.
« Non sussiste quindi la violazione di legge dedotta con il
prirn,o motivo. « Quanto al secondo motivo, l'eccezione di incostituzionalitä
dei decreti pres. 18 febbraio 1958 n. 307 e 8 agosto 1959 n. 688, appare manifestamsnte infondata, tenuto conto dei principi enuneiati in materia dalla Corte costituzionale.
« Ö stato, infatti, ritenuto dalla Corte (dec. .11 marzo 1961, n. 1, Foro it., 1961, I, 392 ; 22 dicembre 1961, n. 68, id., 1962, I, 17) che gli art. 84 e 85 dello Statuto specials intendono garan tire ai cittadini di l'i'ngua tedesca l'uso di tale lingua nei rapporti con gli uffici e gli organi sopra menzionati offrendo ad essi «la
possibility di comprendere e farsi comprendere » nelle relazioni con tali uffici ed organi; che perciõ, gli articoli eitati riguardano «l'organizzazione della pubblica Amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini»; che, di conseguenza « non sono riferi bili alle farmacie, le quali, sebbene sottoposte a varie forme di disciplina e di vigilanza, conservano pur sempre il carattere di attivitä, privata» (dec. n. 68, cit.).
« Questi criteri interpretativi escludono la i 11 egit l imitn co stituzionale dei decreti pres. 18 febbraio 1958 n. 307 e 8 agosto 1959, n. 688 : del primo, perdu* con esso (come si legge nelle sue
premesse) si 6 data attuazione non all'art. 84, ma agli art. 4, 12, 5, n. 1, e 13 dello Statuto speciale, i quali trattano materia diversa da quella concernente l'uso della lingua tedesca nella
Regione ; del secondo, perche esso disciplina l'uso del tedesco nei
rapporti con gli organi e gli uffici previsti dall'art. 85 — e cioe, l'uso di tale lingua <i nella vita pubblica » — e perciõ legittima mente ha omesso di intervenire nell'aTnbito di una attivitä che, come si 6 rilevato, e configurabile, nonostante le forme in cui
esplica ed i controlli cui e sottoposta, come privata e rispetto alia quale non si pone perciõ un problema di attuazione del prin cipio della paritä, linguistica.
« Per le considerazioni che precedono, e prescindendo dal 1'esaminare se sussista o meno un interesse a ricorrere della Pro vincia (v. in proposito, per un caso analogo in senso negativo, IV Sez. 12 febbraio 1960, n. 113, Foro it., 1960, III, 95), il ricorso deve essere respinto, ed is assorbita la pronuncia sulla domanda di sospensione, riunita, sull'accordo delle parti, alia decisione del merito ».
This content downloaded from 62.122.73.17 on Wed, 25 Jun 2014 09:48:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions