sentenza 13 maggio 1983; Pres. Fietta, Est. Zanichelli; Cassa di risparmio di Piacenza (Avv.Perini) c. Soc. La Piacentina Inerti e altri (Avv. Benussi), Cassa per il credito alle impreseartigiane (Avv. Voltaggio Lucchesi, Cossu)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 11 (NOVEMBRE 1983), pp. 2855/2856-2857/2858Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175449 .
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2855 PARTE PRIMA 2856
quali alluvioni, inondazioni, terremoti e valanghe, ed eventi che
abbiano coinvolto più persone, alla cui determinazione abbia anche
concorso l'elemento umano, quali incendi, esplosioni, sciagure minerarie e stradali, disastri ferroviari, naufragi e cadute di aerei
(disciplinati, questi due ultimi eventi, per la materia che ne
occupa, dalle norme speciali del codice di navigazione). Non vi è dubbio, peraltro, che il legislatore, col termine
generico di « infortunio », il cui significato letterale è « disgra zia », « caso sfortunato », « colpo di fortuna avversa », « sventu
ra », abbia inteso indicare tutti quegli eventi con effetti lesivi —
alla determinazione dei quali possa, in diversa misura, aver
concorso l'uomo, con dolo o con colpa (il disastro ferroviario
può essere accidentale, provocato da una distrazione del macchi
nista o dall'attentato di un terrorista) — che facciano apparire altamente probabile e quasi certa la morte della persona o delle
persone che vi sono state coinvolte.
Che la norma sia applicabile anche all'« infortunio » in cui sia
coinvolta una sola persona, lo si desume chiaramente dalle
disposizioni del codice di navigazione che disciplinano la scom
parsa da bordo di una nave o di un aeromobile di una persona della quale non è stato possibile recuperare il cadavere (art. 206-211 c. nav.). Infatti, ove sia stata accertata la caduta della
persona dalla nave o dall'aeromobile, si fa luogo all'accertamento
indiretto della morte, nell'ipotesi, invece, in cui la caduta non sia
stata accertata, si ricorre al procedimento per la dichiarazione di
morte presunta ex art. 60, n. 3, c.c.
La stessa procedura, d'altra parte, è stata ritenuta applicabile
nell'ipotesi della scomparsa di una persona in seguito ad una
sciagura alpinistica. Insomma, l'« infortunio » non deve tanto essere considerato
sotto l'aspetto del numero delle persone che vi sono coinvolte,
quanto con riferimento alla maggiore o minore probabilità della
morte dello scomparso. Ciò premesso, il collegio ritiene che anche il sequestro di
persona a scopo di estorsione possa essere compreso nell'ampia accezione di « infortunio » prevista dall'art. 60, n. 3.
Non vi ostano il significato letterale della parola « infortunio »,
giacché è indubbio che il sequestro sia, per la vittima, una
« disgrazia » e una « sventura », né, come si è visto più sopra, la
circostanza che si tratti di un evento ascrivibile a fatto doloso
dell'uomo. D'altra parte, è dato di comune esperienza, da quando questo tipo di reato si è ampiamente diffuso sul territorio
nazionale, che l'interruzione delle trattative per il rilascio dell'o
staggio, seguita dalla totale mancanza di notizie di quest'ultimo,
specie se protrattasi per un lungo lasso di tempo, ha sempre
significato la morte dell'ostaggio stesso. Il giudice non può ignorare questa dolorosa realtà e da essa deve trarre tutte le
conseguenze nell'applicazione della legge. L'aw. Pietro Riccio è scomparso, vittima di sequestro di
persona, il 14 novembre 1975; era un professionista affermato,
deputato al parlamento, saldamente legato agli affetti familiari.
Nulla, della sua vita e delle sue abitudini, può far sorgere il
dubbio sulla circostanza che, se fosse stato rilasciato o fosse
sfuggito ai suoi rapitori, egli sarebbe tornato in seno alla sua
famiglia. Viceversa, dopo il suo rapimento, salvo, pure, qualche lettera spedita ai familiari nei quindici giorni immediatamente
successivi, non ha più dato notizie di sé e le trattative coi
malviventi si sono definitivamente interrotte, nonostante il paga mento di un cospicuo riscatto.
Ad otto anni di distanza da tali eventi, sembra al collegio che si debba prendere atto dell'alto grado di probabilità, tale da avvicinarsi alla certezza, che lo scomparso sia deceduto e che ne vada pertanto dichiarata la morte presunta.
Poiché l'ultima notizia certa dell'avv. Riccio risale al 14 no vembre 1975 la data della morte, in assenza di altri elementi, và fatta risalire, ex art. 61 c.c., alle ore 24 di tale giorno.
TRIBUNALE DI PIACENZA; sentenza 13 maggio 1983; Pres.
Fietta, Est. Zanichelli; Cassa di risparmio di Piacenza (Avv. Perini) c. Soc. La Piacentina Inerti e altri (Avv. Benussi), Cassa
per il credito alle imprese artigiane (Avv. Voltaggio Luc
chesi, Cossu).
TRIBUNALE DI PIACENZA;
Credito industriale e commerciale — Credito agevolato — Requi siti per l'ammissione — Carattere artigiano dell'impresa —
Permanenza nel corso del finanziamento — Necessità.
Ai fini dell'ammissione ai benefici del credito artigiano è
necessario che il requisito del carattere artigiano dell'im
presa mutuatario non solo sussista al momento della con
cessione del finanziamento, ma persista anche per tutta la
durata del medesimo. (1)
Motivi della decisione. — I fatti esposti in narrativa sono
assolutamente pacifici tra le parti, le quali hanno correttamente
impostato la causa sulla discussione dell'unica questione sostan
zialmente rilevante, e cioè, in sintesi, se per l'ammissione ai
benefici del credito agevolato sia necessario e sufficiente che il
requisito del carattere artigiano dell'impresa mutuataria sussista al
momento della concessione e dell'utilizzazione del finanziamento
o debba persistere per tutta la durata del medesimo.
È opportuno premettere alcuni cenni generali sulla materia,
prendendo le mosse dal capo VI della 1. 25 luglio 1952 n.
949 che ha ampliato e rafforzato le preesistenti agevolazioni creditizie a favore delle imprese artigiane: con tale provvedimen to si è inteso promuovere e favorire l'impianto, l'ampliamento e
l'ammodernamento dei laboratori artigiani, compreso l'acquisto di
macchine e attrezzi, nonché la costituzione di scorte e materie
prime e prodotti finiti, necessari alla produzione delle imprese
artigiane; dei finanziamenti possono usufruire le imprese qua lificate artigiane a norma della 1. 25 luglio 1956 n. 860 costituite in forma di impresa individuale, di società (escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice o per azioni) e di cooperativa artigiana. Per le operazioni di credito
destinate al finanziamento delle imprese artigiane sono state stabilite particolari condizioni di favore sotto forma di applica zione di tassi agevolati da parte degli istituti mutuanti i quali, a
loro volta, possono ottenere un contributo per il pagamento degli interessi da parte della Cassa per il credito delle imprese artigia ne.
A parte il rispetto di alcune modalità esecutive, le operazioni di finanziamento non differiscono sostanzialmente dalle operazioni ordinarie per quanto attiene alle forme di erogazione e rimborso.
Ulteriori norme regolatrici del finanziamento di cui si tratta si
rinvengono nel « regolamento delle operazioni di finanziamento
previste dalla 1. 25 luglio 1952 n. 949, capo VI e successive
modificazioni » approvato con delibera del consiglio generale
dell'Artigiancassa 3 giugno 1975 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Tra l'altro in essa viene esplicitamente precisato che i mutuata
ri debbono impegnarsi ad impiegare le somme concesse per la
precisa destinazione indicata in contratto, sotto pena di risoluzio
ne del medesimo, tale impegno deve essere assunto inizialmente
mediante sottoscrizione di apposito modulo (mod. 35b Artigian
cassa) e confermato annualmente mediante compilazione di altro
documento (mod. 35c Artigiancassa).
Non è dubbio che anche nel caso in esame si debba tener
conto, oltre che del contratto, di tutta la richiamata normativa
sia per la sua forza intrinseca sia perché espressamente richiama
ta nel contratto di finanziamento concluso tra « La Piacentina
Inerti » e la Cassa di risparmio di Piacenza nel quale si precisa, alle condizioni del finanziamento, « che l'impresa accetta tali
condizioni sotto l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano attualmente le operazioni di credi to a favore delle imprese artigiane, nonché di tutte le altre
norme legislative e regolamentari che potranno essere in futuro emanate ».
Tanto premesso, ritiene il tribunale di poter affermare, in linea
generale, che essendo evidente fine della legge quello di fornire un supporto finanziario all'attività delle imprese artigiane per favorirne la vita e lo sviluppo, in tanto la concessione di
benefici, sotto forma di agevolazione nei tassi di interesse, si
giustifica in quanto ad usufruirne siano appunto imprese artigia ne e ciò certo non si verifica nel caso in cui, acquistati i beni destinati all'impresa mentre questa è artigiana, tali beni vengano poi utilizzati da un'impresa non avente più tale caratteristica verso la corresponsione di tassi di interesse inferiori a quelli di mercato: in tal caso, infatti, l'aiuto verrebbe sostanzialmente dato ad impresa non meritevole (ovviamente secondo l'ottica della
legge in questione), e sarebbe fin troppo facile, e indubbiamente elusivo della volontà del legislatore, acquisire il finanziamento ad
un'impresa artigiana (eventualmente limitandone le iniziali di
mensioni) salvo poi modificarne immediatamente i caratteri tra
sformandola, al limite, in società per azioni. Se tale è l'ovvia conclusione che si deve trarre dall'esame delle
(1) Questione nuova. In dottrina, sui profili generali attinenti ai finanziamenti agevolati
per le imprese artigiane cfr. Notari, Il credito artigiano in Italia, in Riv. bancaria, 1972, 263; Galasso, Credito mobiliare industriale, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1981, II, 946; Id., Finan ziamenti pubblici, ibid., appendice, Torino, 1982, III, 764.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
finalità della legge, l'indagine comunque deve proseguire al fine
di accertare se vi siano dati positivi che la confermino.
Il primo punto da dibattere è quello relativo alla interpreta zione del vincolo di destinazione del finanziamento.
L'art. 1 del contratto, dopo l'indicazione delle macchine per
l'acquisto delle quali il finanziamento è stato richiesto, recita
(recependo le indicazioni contenute nel richiamato regolamento): « l'impresa si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamen te, la destinazione richiesta per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456
c.c. ».
Quale sia la destinazione materiale dei macchinari che deve
essere mantenuta appare ovvio: essi dovranno essere utilizzati
nell'impresa e per l'impresa senza possibilità di cessione, a
qualsiasi titolo, a terzi. Più difficile la identificazione della « destinazione giuridica » in
quanto l'effettivo si presta ad interpretazione diversa.
Ritiene peraltro il collegio che l'interpretazione più corretta
sia quella in linea con la già richiamata finalità della legge che è
intesa ad incentivare le imprese artigiane in tanto e finché lo
siano. In altri termini per destinazione giuridica del prestito e delle
macchine con questo acquisite all'impresa deve intendersi desti
nazione compatibile con le finalità della legge, il che equivale a
dire destinazione al processo produttivo di una impresa artigiana. Che questa e non altra debba essere l'interpretazione della non
felice formulazione contrattuale (e, prima ancora, del regolamen to) si desume con estrema chiarezza dalle modalità degli « accer
tamenti sulla destinazione del finanziamento » previste dal rego lamento che al punto 8 della parte I prevede: « la banca al fine
di garantire l'adempimento dell'obbligo essenziale della destina
zione del prestito per tutta la sua durata è tenuta ad effettuare
gli opportuni accertamenti e controlli e a far sottoscrivere dal
l'impresa: inizialmente, il mod. 35b; e successivamente, alla fine di ogni anno solare, il mod. 35a ».
Orbene il mod. 35b (che i soci dell'impresa hanno regolarmen te sottoscritto: doc. 6 bis prodotto dall'Artigiancassa) contiene, tra
l'altro, la dichiarazione che il prestito è stato destinato all'acqui sto di un impianto di vaglio vibrante e di un generatore elettrico e il preciso impegno « di mantenere la destinazione
artigiana dichiarata per tutta la durata del prestito ». Che cosa debba intendersi per « destinazione artigiana » non
pare seriamente contestabile: l'utilizzazione della macchina, infat
ti, non può essere, in senso materiale, artigiana o non artigiana essendo ovviamente identica in ogni caso; in realtà è solo
l'impresa che la utilizza che può avere o meno tale qualificazio ne. In definitiva, dunque, l'impegno a mantenere la « destinazione
artigiana » per tutta la durata del prestito non può che significa re obbligo di non mutare le caratteristiche artigiane dell'impresa durante tale periodo.
Tale impegno non costituisce clausola impossibile (in quanto nulla osta al mantenimento di una certa dimensione dell'impresa) né vessatoria in quanto non prevede alcuna limitazione legale alla libertà di contrattazione con i testi.
Ulteriore conferma della tesi qui accolta si ricava dall'esame
del mod. 35a che, si ricordi, deve essere compilato annualmente dal mutuatario proprio al fine di documentare la persistenza della destinazione.
In tale documento (è in atti quello datato 31 dicembre 1979
compilato dalla Nuova Piacentina Inerti s.r.l.) viene richiamato in
più punti il carattere artigiano della impresa che evidentemente si presume necessario e perdurante (è cosi': « la sottoscritta
impresa artigiana ... iscritta nell'albo delle imprese artigiane » « firma dell'impresa artigiana »).
D'altra parte è assai indicativo che proprio nel citato documen to La Nuova Piacentina Inerti dichiari che la sua attività è
cessata in data 31 gennaio 1978: poiché detta data è quella di
cancellazione dall'albo delle imprese artigiane e non certo quello di cessazione dell'attività sociale, deve evidenziarsi come sia la
stessa impresa la prima ad essere convinta che, ai fini del
contratto di finanziamento, l'attività da certificare in relazione al
permanere della destinazione del prestito sia cessata con il
mutare della qualifica. Cosi' chiarito, in punto di diritto, il problema essenziale della
presente controversia, si debbono trarre le necessarie conclusioni
circa la fattispecie in esame.
Come si è già rilevato, i fatti sono pacifici e comunque la
convenuta non contesta sostanzialmente il venir meno del requisi to dell'artigianalità.
In ogni caso, poiché l'impresa « La Piacentina Inerti » è stata
cancellata dall'albo delle imprese artigiane (con decisione che la
convenuta ha qualificato illegittima ma che non ha impugnato) e
poi si è trasformata in s.r.l., è indubbio che siano venuti meno i
requisiti richiesti dalla 1. 25 luglio 1956 n. 860, espressamente richiamata dalla normativa sul credito dell'artigianato.
Da ciò deriva l'inadempimento da parte della mutuataria ad
una clausola essenziale del contratto e la conseguente facoltà, per la banca mutuante, di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., richiamata nell'art. 1 del contratto di
finanziamento.
Né vale certo invocare, come fa la convenuta, l'art. 1218 c.c. e sostenere che la cancellazione dall'albo non può farsi risalire alla
responsabilità dell'impresa in quanto è fin troppo ovvio che detta cancellazione non è che la conseguenza di un comportamento dell'impresa stessa che ha portato a modificarne la struttura e le caratteristiche.
Per tutte le esposte considerazioni e in accoglimento della
domanda attrice, deve essere dichiarata l'avvenuta risoluzione del
contratto concluso inter partes in data 1° marzo 1976 a far
tempo dal 31 marzo 1978, con le conseguenze previste dall'art. 3
del contratto stesso. (Omissis)
TRIBUNALE DI FORLÌ; sentenza 21 marzo 1983; Pres. Farneti, Est. D. Neri; Soc. Cominter (Avv. Campagna, Turi) c. Fall, tomaifìcio Lancia (Avv. Lombardo).
TRIBUNALE DI FORLÌ; t>„ì- r\ \t™t. r"»~
Contratti bancari — Sconto bancario — Sconto c. d. finanziario — Differenza — Fattispecie (Cod. civ., art. 1858).
Lo sconto di cambiali rilasciate dallo scontatore, anche se garan tite da terzi (c.d. sconto finanziario), non può essere ricondotto
nell'ambito dello sconto bancario (nella specie, è stato revocato il finanziamento concesso da una c.d. finanziaria ad un im
prenditore, poi fallito, dietro rilascio di cambiali da scontare
presso un istituto di credito). (1)
(1) Non constano precedenti editi, oltre la risalente pronuncia di
App. Roma 15 maggio 1961, Foro it., Rep. 1962, voce Borsa, n.
47, con nota di Martorano, In tema di promessa di interessi nella cambiale e di c.d. sconto finanziario, in Banca, borsa, ecc., 1962, II, 427, il quale, a proposito della differenza fra sconto bancario e sconto c.d. finanziario, rimarca come nel primo caso la sovvenzione avvenga sotto forma di anticipato pagamento dell'importo di un credito cam biario che il cliente ha verso terzi, salvo il regresso per il mancato buon fine del titolo e previa deduzione dell'interesse (c.d. saggio di sconto); mentre nel secondo caso il cliente non vanta alcun credito verso terzi, ma riceve un prestito dall'istituto dietro il rilascio di cambiali per il quale egli figura quale obbligato diretto. Si tratta, quindi, di un'operazione di prestito su cambiali, che s'iscrive nello schema del mutuo. Infatti, le due ragioni che militano contro l'assimi lazione a tale figura negoziale del contratto di sconto vero e proprio non si riscontrano nella fattispecie dello sconto finanziario. (Per inciso, va ricordato che la dottrina ha elaborato diverse teorie sulla natura dello sconto bancario. Per l'avvicinamento dello sconto al contratto di
mutuo, cfr. Bonelli, Commentario al codice di commercio, Della
cambiale, Milano, 1914, n. 22, 46; Angeloni, Lo sconto, Milano, 1919, n. 56; La Lumia, L'obbligazione cambiaria e il suo rapporto fonda mentale, Milano, 1923, 7; Greco, Le operazioni di banca, Padova, 1931, 319, che vede nello sconto una cessione a scopo di mutuo
passivo fatta dal cedente per conseguire un prestito dal cessionario; Salandra, Corso di diritto commerciale, Roma, 1939, 228. Per l'avvi cinamento dello sconto alla compravendita di credito, cfr. Bolaffio, già in Foro it., 1907, I, 576; Navarrini, Trattato elementare di diritto
commerciale, Torino, 1911, 420; Brunetti, Operazioni bancarie su tratte documentate, in Riv. dir. comm., 1933, I, 234; Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, 44; Colagrosso, voce Sconto (diritto), in Enciclopedia bancaria, Milano, 1942, II, 542; Lordi, Istituzioni di diritto commerciale, Padova, 1943, II, 422; Arena, Lezioni di diritto commerciale, Messina, 1947, 250; Ascarelli,
Cambiale, voce del Novissimo digesto, 681, II, n. 89; Minervini, Lo
sconto bancario, Napoli, 1949, 95, a detta del quale nello sconto si
possono ravvisare tutti gli elementi tipici della compravendita, e cioè il trasferimento di un diritto di credito dallo scontatario allo scontato re verso il corrispettivo di un prezzo, due parti, duplice oggetto, relazione commutativa. Altra posizione dottrinale sostiene che il con
tratto di sconto risulta dalla combinazione dei due negozi di prestito e
di cessione del credito. Sarebbe quindi un contratto misto, con
coordinamento funzionale degli elementi propri di differenti tipi contrattuali; cfr. Colagrosso-Molle, Diritto bancario, Roma, 1960, II, 345. Infine, taluno ritiene che lo sconto sia un contratto sui generis, unitario ed autonomo: cfr. A. De Martini, Sconto di assegni bancari
e accreditamento in conto corrente, in Banca, borsa, ecc., 1948, II, 61;
Donadio, Sulla natura giuridica dello sconto bancario, id., 1948, I,
105). In breve, nel mutuo, colui che riceve la somma è obbligato in
via principale alla restituzione di essa, mentre nello sconto l'obbligo della restituzione può anche mancare: qualora il credito ceduto allo
scontatore vada a buon fine, nulla il cliente deve restituire alla banca
(cfr. Messineo, Il contratto di sconto dopo la riforma del codice
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