Sentenza 30 aprile 1963; Pres. Ambrosini P., Est. Nesti; Musella (Avv. Corleto, Palumbo) c.Finanze (Avv. dello Stato Adobbati)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 185/186-187/188Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152786 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
seinbra altrettanto oerto ohe tale preclusione venne a ces
sare al momento dell'entrata in vigore della nuova Costi
tuzione dello Stato o quantomeno al momento in cui trovõ
effettiva attuazione la legge 11 marzo 1953 n. 87 (cioe nel 1956).
In altri termini, a prescindere dal fatto della soprav vivenza della legge abrogativa 6 marzo 1950 n. 104 alia
quale le parti lianno fatto sola men te un accenno e dalla
quale potrebbero sorgere questioni di dubbia risoluzione, la preclusione dell'esercizio del diritto all'intero ristoro
del danno invocato dal Galardi, per effetto della nuova
Costituzione e perciõ ancora prima che intervenisse la sen
tenza della Corte costituzionale 30 gennaio 1962, n. 1
non era, eome rileva la eonvenuta, di earattere assoluto ma
relativo in modo da consentire alio stesso attore di eser
eitare il diritto solo attualmente fatto valere.
La illegittimitä della abrogata legislazione preclusiva dell'azione riparatrice del danno, e derivata infatti, da
contrasto eon i prineipi dell'art. 28 della Costituzione.
Ne deriva eome logiea conseguenza ehe questo motivo di
illegittimitä poteva essere sollevato inizialmente dinanzi
all'autorita giudiziaria ordinaria, poi dinanzi al giudice
costituzionale, facendosi contemporaneamente valere il
diritto risarcitorio, senza che perciõ quest'ultimo trovasse
piu quella preclusione assoluta ad essere azionato che in
vece valeva per il passato. Questa soluzione, secondo il parere del tribunale, trova
il suo sostegno nel prinoipio che le sentenze della Corte
costituzionale le qüali accertano la illegittimitä di una
legge non fanno che rilevare la nullita (per difforrnitä ai
prineipi costituzionali) della legge stessa; tale servizio
peraltro esiste fin dal momento in cui si verified l'anzidetta
difforrnitä, ossia dal momento in cui la legge o, se questa e
anteriore alia Costituzione (come nel caso in esame), dal
momento dell'entrata in vigore di quest'ultima.
Conseguentemente e a tale momento elie deve farsi
risalire il giorno iniziale della relativa deeorrenza secondo
il principio dell'art. 2935. Infatti, era da quel momento
che il Galardi avrebbe potuto esercitare il proprio diritto
verso la pubblica amministrazione, sollevando contempo raneamente ai fini delle relative declaratorie giudiziali la
questione di illegittimitä delle leggi ordinarie, che fino
allora gli aveva precluso ogni azione, per il vizio consistente
nella diflormitä con i prineipi dell'art. 28 della Costituzione.
Ne puõ essere presa in considerazione l'ultima obie
zione sollevata dall'attore, secondo il quaie il corso della
prescrizione opposta dalle ferrovie dello Stato si sarebbe
interrotto per effetto del risarcimento del debito da parte della stessa amministrazione (art. 2944). Infatti le manife
stazioni provenienti dalla eonvenuta ed a tal fine indicate
dal Galardi, cioe a dire fornitura di un arto artificiale
fino al 1956, sollecitazione dell'I.n.a.i.l. perche venisse
corrisposta all'infortunato una rendita mensile, ed infine
concessione di uno speciale distintivo di onore, non sono
idonei a interrompere la prescrizione. Essi, non rappresen tano manifestazioni espresse dal risarcimento del diritto
patrimoniale dedotto in giudizio, ma espressioni di soli
darietä sociale o di comprensione. Le istanze attrici devono essere respinte. Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI POTENZA.
Sentenza 30 aprile 1963 ; Pres. Ambbosini P., Est. Nesti ; Musella (Aw. Corleto. Palumbo) c. Finanze (Aw. dello Stato Adobbati).
Tassa sulle succession! — Testamentto sucecssiva
meiite revoeato — Soijgrtto passivo — , Fatti
specie (R. d. 30 dicembre 1923 n. 3270, legge tribn
taria sulle successioni, art. 6).
L'istituito in virtu di testamento, poi revoeato dal de
cuius eon successivo testamento, e tenuto a corrispondere
I'imposta di successione, ammenoche la finanza abbia
partecipato al giudizio svoltosi tra Vistituito e Verede
sulVattuale effioacia del primo testamento. (1)
Il Tribunale,ece. — Ai fini della disciplina delle questioiii
prospettate dalle parti e opportuno premettere che in forza
dell'olografo 15 settembre 1958 il Musella Salvatore si
immise nel possesso dei beni relitti della Musella Anna e
che l'Azzato Alfonso con atto 30 giugno 1960, sostenendo
1'inefficacia di tale testamento in virtu della revoca espressa contenuta in un secondo olografo di data posteriore re
datto in suo favore dalla Musella Anna, con venue il Mu
sella Salvatore innanzi a questo tribunale per ottenere il
rilascio dei beni ereditari ed il pagamento delle rendite il
legittimamente percette dal Musella Salvatore fino alia
epoca della effettiva riconsegna. In quella sede il Musella
contestõ l'autenticita dell'olografo 8 dicembre 1958 esi
bito dall'Azzato, ma il tribunale, con sentenza non defini
tiva, riconobbe la validita del documento riservandosi di
provvedere sulle altre richieste dell'Azzato previ gli op
portuni mezzi istruttori.
Sulla base di queste premesse il Musella, dopo aver in
via preliminare affermato clie egli non e erede delta Mu
sella Anna perche il testamento in suo favore e privo di
effetti per essere stato revocato e sostituito dall'altro in
favore dell'Azzato, e che di conseguenza non su lui ma sul
l'Azzato deve gravare l'obbligo di pagare I'imposta di succes
sione, sostiene che, per altro verso, la sua tesi trova conferma, nello stesso art. 6 del r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3270, invocato per fini opposti dalla finanza, in quanto se õ vero
che il testamento, a tenore del detto articolo, conserva ai
fini fiscali la sua validita anclie se impugnato giudizial
mente, ciõ significa che solo ehi e istituito erede deve pa
gare la tassa anche in caso di contestazione giudiziale sulla validita del testamento, senza poter allegare la conte
stazione insorta per esimersi dal pagamento. Poiche, con
tinua l'attore, in virtu della revoca del testamento egli non
e erede, non e tenuto al pagamento dell'imposta ; e ciõ
sarebbe tanto piu vero se si considera che il testamento di
cui si e impugnata la validita non e quello che dettava in
suo favore sibbene l'altro che istituiva erede 1'Azzato, onde
la norma dell'art. 6 avrebbe potuto trovare applicazione solo qualora la finanza avesse richiesto il pagamento
dell'imposta all'Azzato, mentre e del tutto inoperante nella fattispecie in esarne che riguarda un testamento non
impugnato e privo di effetti perche revocato.
Ciõ posto, non sembra al tribunale che dai rilievi avan
zati dall'attore possa desumersi Tillegittimita dell'imposi zione tributaria. L'argomento secondo cui non deve con
siderarsi erede chi sia stato istituito con un testamento che
sia poi revocato e sostituito da altro che istituisca diversa
persona, non ha rilevanza in materia d'imposta di succes
sione nella quale vige il principio, promanante dall'art. 6
giä citato, secondo cui nelle successioni testate la tassa si
applica in base alle disposizioni testamentarie anche se il
(1) Non risultano precedenti editi; nel senso che la finanza sia tenuta a restituire I'imposta all'istituito, anche se non abbia
partecipato al giudizio sull'efficacia del primo testamento, Serrano, Le imposte sulle successioni, n. 158. Nel senso che la revoca del testamento per successivo riconoscimento di figli naturali e opponibile alia finanza che pur abbia partecipato al giudizio, Comm. prov. imp. Caltanissetta 29 maggio 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Tassa sulle successioni, n. 12.
Sull'art. 6 della legge tributaria sulle successioni a proposito dell'inopponibilita della sentenza di nullita del testamento alia finanza assente dal giudizio, Cass. 20 giugno 1953 n. 1890, id., 1954, I, 1597, con nota di richiami ; C. centrale 14 dicembre
1956, n. 87146, id., Rep. 1957, voce cit., n. 22 bis ; Trib. Trento 21 giugno 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 21 ; C. centrale
27 febbraio 1957, n. 90409, id., Rep. 1960, voce cit., n. 20 ; C.
centrale 8 aprile 1960, n. 27319, App. Messina 31 agosto 1959,
ibid., nn. 31-33 ; Cass. 22 giugno 1961, n. 1491, id., Rep. 1961, voce cit., n. 121 ; in dottrina, De Bono, Vim-posta sulle succes
sioni e I'imposta sulVasse globale ereditario netto, 1955, pag. 21 e
segg. ; Serrano, 11 valore del testamento nella liquidazione del
Vimposta di successione, in Dir. e pratica trib., 1953, II, 315 ; Le imposte, cit., n. 156.
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PARTE PRIMA
testamento ohe rappresenta l'unico elemento a cui gli uf
fici fiscali (lebbono attenersi per la applicazione dell'imposta. a nulla rilevando le successive vicende a cui 1'atto di ultima
volontä. possa eventualmente andare incontro per effetto
di situazioni particolari, suscettibili di infirmarne la vali
dity o 1'efficacia. Questa norma, ispirata all'esigenza di
tutelare il preminente interesse dello Stato all'accertamento
dei tributi e di rendere inoperanti le possibili collusioni tra
gli eredi in frode al fisco, non lascia tuttavia il contribuente
privo di difesa poiche l'eventuale causa di nullita od inef
ficacia del testamento puõ essere validamente opposta alia
finanza, a condizione clie il suo accertamento avvenga in
contraddittorio tra quest'ultima e le parti interessate in
modo che l'amministrazione possa esercitare il proprio con
trollo sull'attivita che costoro svolgono nel processo e far
valere, qualora ve ne sia.no, i motivi che ostano all'elimina
zione della disposizione testamentaria. In tal modo viene
esclusa 1'efficacia riflessa che il giudicato, sulla nullita del
testamento, formandosi solo tra le parti, non mancherebbe
di esercitare sull'accertamento della finanza. Questa,
adunque, era tenuta, in esecuzione della norma in questione, a sottoporre a tassazione il testamento che dettava in
favore dell'attore. Ne costui puõ ora opporre l'inefficacia
dell'atto derivante dalla revoca espressa contenuta nel
secondo testamento in favore dell'Azzato. L'inefficacia non
puõ infatti essere solo presupposta, ma deve essere accer
tata e dichiarata in contraddittorio con la finanza ; e
questa indagine oltre a non costituire l'oggetto del pre sente giudizio non potrebbe. per altro verso, neppure essere
compiuta senza la presenza dell'Azzato che non e stato
chiamato in causa.
A diversa conclusione non puõ condurre l'ulteriore ri
lievo che l'art. 6, col disporre che la tassa si applica anche
al testamento impugnato (salvo che non sia annullato con
giudicato reso in contraddittorio con la finanza) sembra
comprendere nella propria previsione soltanto i casi in cui sia dedotta l'invalidita del testamento per vizi di forma 0 di sostanza alio scopo di far valere, mediante l'elimina zione dell'atto impugnato, le norme sulla vocazione legit tima e non contempli quindi la diversa ipotesi di inefficacia
conseguente a revoca espressa o tacita dell'atto di ultima
volonta. Permo il presupposto che la revoca, espressa o
tacita, realizza, secondo il criterio comunemente accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, uno dei casi di inef
ficacia delle disposizioni testamentarie, e considerando altresi che la inefficacia, quanto alle sue conseguenze, e del tutto
equiparata all'invaliditä, (infatti il testamento inefficace non puõ produrre gli effetti che gli sono propri cosi come non puõ produrli il testamento che sia nullo o che sia stato annullato), riesce agevole affermare che non vi e motivo per una disparity di trattamento tra i casi di in validity e quelli di inefficacia rispetto alia particolare di
sciplina che l'art. 6 detta a proposito dell'opponibilita nei confronti della finanza delle cause che possono elidere gli effetti del testamento. E ciõ fe tanto pifi vero se si considera che 1'esigenza di tutela delle ragioni del fisco, che e alia base dell'art. 6, conserva intatto il suo valore anche nei casi di revoca, rispetto ai quali õ ugualmente ipotizzabile la possibility di frodi (ad es. confezione di un secondo te stamento apocrifo). A conforto della piena equivalenza tra 1 casi di invalidity e di inefficacia valga infine il rilievo che l'inefficacia derivante dalla revoca espressa non opera ipso iure (come nel caso di caducita del testamento per soprav venienza di figli di cui all'art. 687 cod. civ.), ma deve essere accertata mediante una sentenza che dichiari quale, tra i due testamenti, sia quello produttivo di effetti. Dal che
1'esigenza che a questo giudizio partecipi anche la finanza
perche essa non puõ limitarsi a prendere atto dell'esistenza del secondo testamento per escludere 1'efficacia del primo, ma puõ essere vincolata solo dalla pronuncia del giudice che siffatta inefficacia accerti posto che prima della pro nuncia la legge le impone di attenersi al testamento.
Alla stregua di queste considerazioni non puõ essere condivisa l'argomentazione del Musella secondo cui nella
specie l'art. 6 6 inapplicabile perche il testamento che detta in suo favore non e stato impugnato. Si e giy visto infatti
ehe ai fini della norma in esame non puõ farsi differenza
alcuna tra invalidity ed inefficacia poi ehe entrambe hanno
1'effetto di rendere inoperante il testamento. Il concetto
di impugnativa accolto dall'art. 6 va inteso quindi nel senso
piü ampio come comprensivo di qualsiasi contestazione
ehe ponga in diseussione un determinato testamento clie
sia posto a base deU'imposizione tributaria.
Sotto tale profilo deve ammettersi ehe anehe il testa
mento, della cui revoca espressa si diseute in giudizio, co
stituisce oggetto di impugnazione da parte di ehi ne disco
nosoe l'efficacia in virtü di un testamento posteriore poiche
scopo dell'attore e quollo di farne dichiarare 1'inefficacia
ed eliderne gli effetti in egual guisa di ciõ ehe accade nei
casi in cui sia dedotta 1'invaliditä dell'atto.
La norma dell'art. 6 e quindi applicabile anehe ai casi
di revoca espressa o tacita del testamento. £ appena il
caso di rilevare ehe la richiesta di sospensione di questo
giudizio sino all'esito dell'altro in atto vertente tra il Mu
sella e l'Azzato per l'aceertamento della validity del se
condo testamento e priva di base poiche a norma dello
art. 6 il giudicato che concludera quel giudizio non poträ
spiegare alcuna efficacia nei confronti deH'amministrazione
che ad esso non ha partecipato. Ritenuta, pertanto, la legittimitä, deU'imposizione tri
butaria, la domanda deve essere rigettata. Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI VENEZIA.
Seiitenza 8 aprile 1963 ; Pres. Scandellari P., Est. Im
peratrice ; Pellizzari (Avv. Pratilli, Maltauro) c.
Finanze.
Registro — Strade comunali — Appallo — Beuelioio
della tassa fissa— Limiti—- Attuale inapplicabililä
(Legge 30 agosto 1868 n. 4613, costruzione © sistemazione delle strade eomunali, art. 10 ; legge 14 luglio 1887 n. 4702, modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e
bollo, art. 21 ; legge 8 luglio 1903 n. 312, costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie e
ai porti, ecc., art. 6 ; d. 1. lgt. 19 agosto 1915 n. 1371, strade di accesso alle stazioni ferroviarie; legge 3
agosto 1949 n. 589, provvedimenti per agevolare l'ese cuzione di opere pubbliclie di interesse degli enti locali, art. 2, 18).
II beneficio della registrazione a tassa fissa degli appalti per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, pre visto dalla legge 30 agosto 1868 n. 4613, venuto menu con Vart. 21 legge 14 luglio 1887 n. 4702, e richiamato in vigore dall'art. 6 della legge 8 luglio 1903 n. 312, deve ritenersi definitivamente cessato con Ventrata in vigore del decreto luog. 19 agosto 1915 n. 1371. (1)
Peraltro, detto benefioio, essendo limitato ai contratti di ap palto conclusi dai comuni per la costruzione di strade
obbligatorie, non si estende agli appalti conclusi da altri
soggetti (nella specie la provincia), e aventi per oggetto la semplice sistemazione o rettifica di strada preesistente, ai sensi della legge 8 luglio 1903 n. 312. (2)
(1-2) La tesi deH'avyenuta abrogazione, ad opera della lc gislazione posteriore, dei benefici fiscali per gli appalti per la costruzione di strade comunali obbligatorie pre vinti dall'art. 10 della legge 30 agosto 1868 n. 4613, richiamato dall'art. 6 della legge 8 luglio 1003 n. 312, e stata sostenuta in dottrina da Ribera, Strade comunali e beneficio di registrazione a tassa fissa, in Giur. it., 1956, I, 2, 471, nota critica a Trib. Milano 23 febbraio 1956.
La sopravvivenza di tale agevolazione e invece implicita mente od esplicitamente ammessa dal Supremo collegio : cfr. sent. 29 agosto 1962, n. 2706, Foro it., Rep. 1962, voce Registro, n. 391 ; 25 luglio 1961, n. 1805, id., Rep. 1961, voce eit., nn. 230, 231 ; 28 luglio 1959, n. 2402, id., 1960, I, 1777, che specifica come il beneficio non e piü sottoposto ai limiti temporali previsti dal combinato disposto degli art. 6 della legge 1903, n. 312 e 7 della legge 26 giugno 1913 n. 764, ma condizionato unicamente
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