sezione I civile; sentenza 21 settembre 2004, n. 18920; Pres. Losavio, Est. Graziadei, P.M. DeAugustinis (concl. conf.); Soc. Tavola (Avv. La Ciura) c. Soc. Eliocell (Avv. Pietrosanti).Conferma App. Milano 6 luglio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1095/1096-1097/1098Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200698 .
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1095 PARTE PRIMA 1096
principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore
di uno scoperto di conto corrente estingua la propria obbliga zione in modo indiretto, ossia mediante accreditamento della
somma sul conto del debitore, anziché in modo diretto, e cioè
mediante versamento alla banca creditrice (in tal senso è la pro nuncia di questa corte n. 7695 del 1998, id., Rep. 1999, voce
cit., n. 583), è altresì vero che l'esistenza del suddetto rapporto di garanzia, costituente la prospettata causale del versamento
del terzo, sul conto corrente del debitore poi fallito e nel periodo
sospetto, non può essere presunta ma dev'essere fatta oggetto di
una prova che non soltanto è a carico del creditore destinatario
finale del pagamento, ma che dev'essere data nei modi di cui
all'art. 2704 c.c. (prova documentale munita di data certa) atte
so che il curatore fallimentare deve ritenersi terzo portatore de
gli interessi della massa (v., in tal senso, le pronunce di questa corte n. 9018 del 1998, id., Rep. 1998, voce cit., nn. 468, 509; n.
2256 del 1997, ibid., n. 496; n. 2899 del 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 441; n. 5956 del 1985, id., 1986,1, 451, e le altre ri
chiamate nella sentenza impugnata).
Proprio dalla richiamata sentenza di questa corte n. 7695 del
1998 si ricava che la presunzione suddetta — che il versamento
eseguito dal terzo sul conto corrente del debitore, dopo il falli
mento di costui, di una somma corrispondente allo scoperto del
conto stesso sia stato effettuato in adempimento dell'obbligo di
garanzia — può fondarsi soltanto sulla certezza dell'esistenza di
un tale obbligo di garanzia oltre che sull'inesistenza di debiti
del terzo nei confronti del fallito.
Il giudizio conclusivo della corte di merito, che ha confer
mato la revocabilità delle rimesse effettuate dai suddetti terzi
nel periodo sospetto e in epoca successiva alla revoca degli affi
damenti in una situazione in cui «mancava la prova di un colle
gamento tra il pagamento e l'adempimento di un obbligo fide
iussorio» e vi era «l'impossibilità di accertare l'effettiva causale
dei versamenti in oggetto», di modo che non era consentito di
escludere che potesse essersi trattato «dell'adempimento di
un'obbligazione dei terzi nei confronti della società», è dunque corretto e conforme al diritto.
Deve soltanto essere puntualizzato che il giudizio della corte
circa la non univocità della dicitura che aveva accompagnato il
versamento del S. non è fatto oggetto di censura da parte della
ricorrente se non con la semplice affermazione contraria e che
nessuna censura è stata rivolta all'accertamento della corte che
il versamento del B. non era accompagnato da nessuna indica
zione che ne denunciasse la causale.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 21 set
tembre 2004, n. 18920; Pres. Losavio, Est. Graziadei, P.M. De Augustinis (conci, conf.); Soc. Tavola (Avv. La Ciura) c.
Soc. Eliocell (Avv. Pietrosanti). Conferma App. Milano 6
luglio 2001.
Marchio — Marchi raffiguranti alberi diversi — Rischio di confusione — Esclusione —
Fattispecie (R.d. 21 giugno 1942 n. 929, testo delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per marchi d'impresa, art. 1).
Il marchio per deodoranti per autovetture costituito dal disegno stilizzato di una foglia di quercia capovolta, con la scritta
«four seasons airfreshner's oaks», non è confondibile con
quello, anteriore, costituito dalla figura stilizzata di un abete e dalla scritta «arbre magique», pur se quest'ultimo, utiliz zato per gli stessi prodotti, costituisce un marchio forte, an
' che in ragione del duraturo sostegno pubblicitario, ciò in
quanto i due marchi si differenziano per disegni, forme, dici
ture, e soprattutto per messaggi evocativi, attraverso il rife rimento ad alberi distinti, che costituiscono il nucleo centrale
e caratterizzante di entrambi i segni, che va colto non nel
Il Foro Italiano — 2005.
semplice richiamo all'ambiente boschivo, ma nello specifico
collegamento con una singola pianta, rivolto a suggerirne il
profumo tipico. ( 1 )
Svolgimento del processo. — La Eliocell s.r.l., titolare di
marchio registrato nel 1994, inerente a prodotti deodoranti per ambienti chiusi ed in particolare per autovetture, costituito dal
disegno stilizzato di una foglia di quercia capovolta con la
scritta «four seasons airfreshner's oaks», il 5 febbraio 1996 ha
citato davanti al Tribunale di Milano Julius Samann e la Tavola
s.p.a., nelle rispettive qualità di titolare e di licenziataria per l'Italia di sette marchi internazionali, sempre attinenti a detti
prodotti, costituiti dalla figura stilizzata di un abete e dalle de
nominazioni «arbre magique», «magic tree», «car freshner», «wunder baum»; ha chiesto l'accertamento della validità del
proprio marchio e dell'insussistenza di contraffazione e concor
renza sleale in danno dei convenuti.
Il Samann e la Tavola hanno contestato le pretese attrici, e, in
via riconvenzionale, hanno chiesto declaratorie di nullità del
marchio della Eliocell e di responsabilità di essa per contraffa
zione e per concorrenza sleale.
Il tribunale ha accolto le domande della Eliocell e respinto le
domande riconvenzionali.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 6 lu
glio 2001 e notificata il 9 ottobre successivo, ha rigettato il gra vame proposto dal Samann e dalla Tavola, fra l'altro osservan
do: — che i marchi degli appellanti, in origine deboli, avevano
acquisito una sicura capacità distintiva del prodotto e del pro duttore per effetto di un'intensa campagna pubblicitaria che li
aveva sostenuti ed accreditati nel corso degli anni; — che tale effetto non poteva dilatare la protezione del nu
cleo concettuale ed espressivo di quei marchi fino ad attribuire
privativa per qualunque riferimento al mondo ed alle essenze
vegetali, frequente nel settore dei deodoranti; — che il raffronto fra i marchi del Samann ed il marchio
della Eliocell portava ad escludere ogni eventualità di confusio
ne, per la diversità dell'elemento figurativo e dell'elemento de
nominativo (gli uni davano prevalenza al primo elemento, con
la sagoma dell'abete a tuttotondo, priva di dettagli, mentre l'al
tro, con il disegno a chiaroscuro della foglia di quercia capo volta e la rappresentazione delle sue nervature, privilegiava il
secondo elemento); — che parimenti non confondibili erano i segni in concreto
adottati dalla Eliocell nella fabbricazione e distribuzione dei
suoi prodotti per autovetture, di modo che non era configurabile contraffazione;
— che difettavano i presupposti della concorrenza sleale, in
ragione delle indicate diversità dei rispettivi marchi, e dell'im
possibilità per il consumatore, pur tenendosi conto della rapidità e dello scarso impegno con cui normalmente acquista deodo
ranti per auto, di equivocare fra i relativi prodotti, anche alla lu ce della notorietà di quelli realizzati dal Samann e diffusi in Ita
lia dalla Tavola; — che non erano rilevabili profili di concorrenza sleale nel
l'impiego da parte della Eliocell, per contraddistinguere le varie
profumazioni dei suoi prodotti, di diciture in lingua francese e
(1) La sentenza in rassegna ripercorre, quanto alla differenza tra marchi deboli e marchi forti, e all'estensione della rispettiva tutela, al
giudizio di confusione e infine al secondary meaning, consolidati inse
gnamenti della giurisprudenza di legittimità come di merito: v., in ulti mo, Cass. 27 febbraio 2004, n. 3984, Foro it., 2004,1, 2117, con ampia nota di richiami, d'altronde espressamente citata.
Cass. 18920/04, peraltro, si segnala per l'attenta applicazione dei
principi enunciati al caso di specie, al fine — pur non dichiarato — di evitare il formarsi di monopoli ridondanti sui segni e, soprattutto, sulle
immagini e suggestioni «ulteriori» che essi possono evocare. Ciò vale specie per i marchi notori e suggestivi, quale pare essere il
marchio «arbre magique» (la sentenza in rassegna, comunque, tace sul
punto), cui nella specie, è stata negata la tutela richiesta. Cfr., al riguardo, Ghidini, Profdi evolutivi del diritto industriale,
Milano, 2001, spec. 123 ss.; Franzosi, Marchi descrittivi, suggestivi, arbitrari e di fantasia, in Dir. ind., 2002, 125, d'altro canto ricorda —
quanto ai c.d. marchi suggestivi — che «la suggestione non può essere
oggetto di monopolio. Il titolare di un marchio suggestivo, adottando il
segno, accetta il rischio che altri vogliano dare la stessa suggestio ne». [G. Casaburi]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
di colori analoghi a quelli dei prodotti del Samann, trattandosi
di accorgimenti diffusi nel mercato e carenti di efficacia distin
tiva.
La Julius Samann Ltd, con sede in Zoug (Svizzera), nella
qualità di successore nella titolarità dei marchi internazionali di
Julius Samann, per cessione da questi effettuata prima della sua
morte (sopravvenuta nel 1999), trascritta nei registri dell'Ompi di Ginevra il 2 febbraio 1998, e la società Tavola hanno chiesto
la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, formulando sei motivi d'impugnazione, mediante atto notificato
il 5 dicembre 2001 alla Eliocell ed al procuratore generale della
repubblica presso detta corte d'appello. La Eliocell ha replicato con controricorso.
Le ricorrenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione. — Pregiudizialmente si deve ricono
scere anche alla società Samann, oltre che alla società Tavola
che è stata parte nel giudizio di merito, la legittimazione al ri
corso per cassazione, ai sensi dell'art. Ili, 4° comma, c.p.c., dato che la sua posizione di successore a titolo particolare nel
rapporto controverso è evidenziata dai documenti inerenti alla
predetta cessione, allegati al ricorso (come consentito dall'art.
372, 1° comma, c.p.c.), e che peraltro le riserve avanzate al ri
guardo dalla Eliocell con il controricorso non si sono tradotte in
specifiche contestazioni.
I primi cinque motivi del ricorso, fra loro connessi, investono
l'affermazione della validità del marchio della Eliocell e l'e
sclusione della responsabilità della medesima per contraffazio
ne.
Denunciando la violazione degli art. 1, 11, 16, 17, 18, 47 e 47
bis r.d. 21 giugno 1942 n. 929 e dell'art. 112 c.p.c., nonché
l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motiva
zione, le ricorrenti ripropongono le tesi secondo cui i marchi
internazionali registrati da Julius Samann erano fin dall'origine forti, in quanto espressioni di fantasia e di trasposizione metafo
rica, e rilevano che comunque la corte di Milano, dopo aver ri
conosciuto che i marchi medesimi avevano acquisito tutelabilità
allargata per effetto dell'intensa campagna pubblicitaria che
aveva assistito le pluridecennali vendite, e dopo aver così impli citamente ammesso che erano diventati forti (per il fenomeno
del secondary meaning), avrebbe dovuto accordare la stessa
protezione della quale godono i marchi forti ab initio, vale a di
re la protezione estesa al nucleo ideologico ed espressivo, che
ne determina l'attitudine individualizzante.
Tale più intensa protezione, proseguono le ricorrenti, impo neva di valutare la confondibilità fra segni e prodotti non con
metodo puramente analitico, ma con riferimento a detto nucleo,
previa identificazione di esso. Nell'esame delle singole componenti dei rispettivi marchi la
corte d'appello sarebbe stata poi fuorviata dall'arbitraria ed
indimostrata enunciazione dell'esistenza sul mercato di nume
rosi marchi di prodotti deodoranti con richiami ad elementi del
mondo vegetale (trascurando, in particolare, l'ininfluenza al
riguardo del marchio Vidal, posteriore rispetto ai marchi
Samann). I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
La confondibilità fra marchi, da apprezzarsi ponendosi dal
l'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando
le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si
riferiscono, determina la nullità del marchio successivamente
registrato, per identità o somiglianza con il marchio anteriore, e,
correlativamente, la responsabilità per contraffazione di chi si
avvalga di tale segno coincidente o similare (art. 1, 16, 17 e 47
r.d. 21 giugno 1942 n. 929, modificati dal d.leg. 4 dicembre
1992 n. 480 e dal d.leg. 19 marzo 1996 n. 198; v. Cass. 22 feb
braio 1986, n. 1080, Foro it., 1986,1, 3064; 9 febbraio 2000, n. 1424, id., 2001,1, 641).
Detto presupposto della nullità del marchio posteriore e della
contraffazione del marchio anteriore deve sussistere indipen dentemente dalla consistenza debole o forte di tale marchio an
teriore, la quale rileva sotto il diverso profilo dei criteri in base
ai quali riscontrare il verificarsi o meno del pericolo di confu
sione.
Ove il marchio sia forte, cioè non si esaurisca in mere nota
zioni di riferimento al prodotto od al produttore, ma sia frutto di
fantasia e sia munito di una maggiore efficacia individualizzan
te, la confondibilità sussiste anche in presenza di differenziazio
ni riguardanti forme, segni e diciture, se venga a coincidere il
Il Foro Italiano — 2005.
nucleo essenziale e centrale del messaggio distintivo, con ripro duzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le
scelte dei potenziali acquirenti (v. Cass. 9 febbraio 1995, n.
1473, id., Rep. 1996, voce Marchio, n. 153; 27 febbraio 2004, n.
3984, id., 2004,1, 2117). Il marchio, originariamente debole, può diventare forte,
quando l'indicata più consistente capacità distintiva soprag
giunga nel corso ed in dipendenza delle modalità della sua con
creta utilizzazione; anche in tal caso si richiede l'adozione di
quel più rigoroso parametro per l'apprezzamento della confon
dibilità. La corte d'appello, come correttamente rilevano le ricorrenti,
ha dato atto, pur senza espresse enunciazioni, del verificarsi
della predetta evoluzione per i màrchi internazionali del Sae
mann, in ragione del sostegno pubblicitario che da molto tempo ne ha accompagnato la vasta utilizzazione commerciale.
Con questa implicita premessa non si pone in contraddizione
l'affermazione della sentenza impugnata sull'esclusione della
confondibilità con il marchio della Eliocell.
Tale affermazione, oltre ad essere il risultato non di un sem
plice raffronto analitico delle singole componenti dei marchi in
discussione, ma anche di un giudizio di sintesi correlato al loro
complessivo effetto distintivo (v. Cass. 13 aprile 1989, n. 1779,
id., Rep. 1991, voce cit., n. 84; 26 febbraio 1990, n. 1437, ibid., n. 83), non incorre in violazione del menzionato principio, se
condo cui la confondibilità, in caso di marchio forte (dall'origi ne o per vicende sopraggiunte), si determina anche in presenza di consistenti varianti, ove vi sia appropriazione del nucleo
centrale dell'ideativo messaggio individualizzante (v. Cass. 9
febbraio 1995, n. 1473, cit.). Detto nucleo centrale, infatti, non è identificabile nel mero ri
ferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato
settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.
A tale regola valutativa si è conformata la corte di Milano, con il rilievo che, nel campo dei prodotti destinati a profumare ambienti chiusi, il nucleo essenziale ed individualizzante del
marchio forte, suscettibile di protezione sulla scorta degli indi
cati più rigidi criteri di apprezzamento della confondibilità, può essere colto non nel semplice richiamo dell'ambiente boschivo, atto a prospettare l'idoneità del prodotto a creare sensazioni ol
fattive analoghe a quelle godibili in uno spazio alberato, ma
nello specifico collegamento con una singola pianta, rivolto a
suggerire il profumo di essa tipico.
Logico si appalesa quindi il corollario del diniego della con
fondibilità tra marchi di prodotti deodoranti, i quali, oltre a dif
ferenziarsi per disegni, forme e diciture, si diversifichino pure
per il riferimento dei rispettivi nuclei centrali ad alberi distinti, così utilizzando messaggi evocativi non coincidenti, né somi
glianti. Il sesto motivo del ricorso, con la denuncia della violazione
dell'art. 2598, n. 1, c.c. e dell'inadeguatezza della motivazione, è diretto a criticare il diniego del compimento da parte della
Eliocell di atti di concorrenza sleale, che, ad avviso delle ricor
renti, si basa su osservazioni sbrigative, non considera le effetti
ve modalità con cui il consumatore sceglie prodotti deodoranti,
ed inoltre trascura l'incidenza dell'uso di colori e diciture capa ci di provocare equivoci sull'origine dei prodotti stessi.
Il motivo è infondato.
Il difetto di confondibilità fra i marchi giustifica anche
la reiezione della domanda di concorrenza sleale, tenendosi
conto che il convincimento della corte d'appello, secondo cui la
Eliocell, nel commercializzare i propri prodotti, non aveva ag
giunto al legittimo uso del proprio marchio elementi idonei ad
ingenerare nei possibili acquirenti dubbi sulla provenienza della
merce, è confortato da una coerente motivazione, anche con ri
ferimento alla ritenuta irrilevanza al riguardo dell'impiego di
detti colori e diciture per evidenziare le varie profumazioni, e
non può essere rimesso in discussione in questa sede con la me
ra prospettazione di una diversa valenza di circostanze di fatto
(la quale si traduce nella sollecitazione di un non consentito rie
same nel merito). In conclusione il ricorso deve essere respinto.
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