sezioni unite civili; sentenza 26 novembre 1996, n. 10495; Pres. Iannotta, Est. Olla, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); De Falco ed altri (Avv. De Falco) c. Soc. Italiana assicurazionedanni - Siad (Avv. Iannotta) ed altro. Conferma App. Napoli 14 maggio 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 5 (MAGGIO 1997), pp. 1525/1526-1533/1534Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191210 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Il vizio che, sul punto, inficia la decisione impugnata consi
ste, quindi, nell'aver ritenuto, in sostanza, l'ordinanza
ingiunzione opposta assistita, in punto intempestività della co
municazione, da una sorte di «presunzione di legittimità» (che,
invece, deve essere decisamente esclusa, avuto riguardo alla strut
tura ed alla natura del provvedimento sanzionatorio, ed all'og
getto del giudizio di opposizione ad esso, dianzi sottolineati)
superabile soltanto dalla prova contraria dell'incolpato; e, con
seguentemente, nell'aver illegittimamente redistribuito l'onere del
la prova quanto alla sussistenza della condotta costituente l'il
lecito.
La seconda questione sottoposta all'esame della corte consi
ste nello stabilire se integri l'illecito previsto dall'art. 12, 1° e
4° comma, d.l. n. 59 del 1978, la condotta del soggetto che — ceduta la disponibilità di un proprio immobile alla madre
a titolo precario e gratuito; e comunicata tempestivamente la
«cessione» all'autorità locale di pubblica sicurezza, l'esatta ubi
cazione dell'immobile e le generalità della madre medesima (pre
nome, cognome, luogo e data di nascita; cfr. Cass. n. 1501
del 1993, id., Rep, 1993, voce Pubblica sicurezza, n. 17) —
abbia omesso di (acquisire e di) indicare, nella comunicazione
stessa, «gli estremi del documento di identità o di riconosci
mento» della madre cessionaria.
Il collegio ritiene che una condotta siffatta, nella specie, non
ha integrato l'illecito in questione per carenza dell'elemento sog
gettivo. Utilizzando la terminologia penalistica, l'illecito stesso può
annoverarsi fra quelli «omissivi», che si realizzano, cioè, me
diante omissione di una condotta prescritta dalla legge: in parti
colare, l'omissione amministrativamente sanzionata può consi
stere nell'omissione tout court della comunicazione; nella in
tempestività (oltre il termine delle quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile) della stessa e/o, con riferimento al contenuto della
medesima (legislativamente determinato: esatta ubicazione del
l'immonile «ceduto», generalità del «cessionario», estremi del
documento di identità o di riconoscimento di quest'ultimo), nella
incompletezza delle informazioni richieste.
Allorquando il ricorrente, nell'atto di opposizione, pur am
mettendo di aver omesso di indicare, nella comunicazione, gli estremi del documento di identità della propria madre, aveva
sostenuto che l'omissione era stata determinata dalla convinzio
ne che, in ragione dello strettissimo rapporto di parentela, non
fosse richiesto dalla legge completare il contenuto della comuni
cazione anche con la predetta, specifica indicazione; lo stesso
aveva, in realtà, dedotto — al di là e prima delle critiche for
mulate nei confronti di una certa interpretazione della legge e
dei dubbi circa la conformità a Costituzione dell'interpretazio ne medesima — la insussistenza della propria responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo (buona fede) fondandola, per un verso, sul convincimento della legittimità della parziale omis
sione, e, per altro, sulla sua ottemperanza a tutti gli altri adem
pimenti prescritti dalla legge (cfr. art. 3, 1° comma, 1. 689/81). Ciò premesso, il Pretore di Varese — fraintendendo la so
stanza del motivo di opposizione — ha ritenuto irrilevante il
dedotto rapporto di parentela sul presupposto che la norma pre cettiva de qua non conosce deroghe di sorta. Il che è certamente
vero, ma non risponde alla specifica eccezione — la buona fe
de, appunto — formulata dall'opponente. Siccome il ricorren
te, nel terzo motivo di censura — al di là, si ribadisce, delle
critiche ad una determinata interpretazione della legge — sotto
linea la sostanza del motivo dedotto in sede di opposizione («Si chiede: al di là dell'aspetto formale — omessa indicazione degli estremi del documento — in che cosa è stata resa monca o fru
strata la comunicazione?»: cfr. ricorso, pag. 9), la pronuncia
impugnata appare viziata, proprio laddove ritiene irrilevante il
rapporto di parentela madre-figlio ai fini dell'invocata buona
fede e laddove non tiene conto, sempre in tale prospettiva, che — salvo la mancata indicazione degli estremi del documento
di riconoscimento — pacificamente non sussistono altre omis
sioni agli adempimenti prescritti dalla legge. 3. - All'annullamento della decisione impugnata può seguire,
sussistendone i presupposti (art. 384, 1° comma, seconda pro
posizione, c.p.c.), la decisione della causa nel merito.
Infatti, posto che anche all'illecito amministrativo disciplina to dalla 1. n. 689 del 1981 è applicabile l'esimente della buona
fede (cfr. art. 3, 1° comma, n. 689 del 1981 e 42, 4° comma,
c.p.; Cass. n. 8180 del 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 8;
Il Foro Italiano — 1997.
n. 3693 del 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 32; n. 911 del
1996, id., Mass., 87) e che questa assume rilevanza, in tale di
sciplina, allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità del
la sua condotta, e risulti altresì che egli ha fatto tutto quanto
poteva per osservare la legge, onde nessun rimprovero gli possa essere mosso; ne consegue che non è responsabile, per carenza
dell'elemento soggettivo, dell'illecito previsto e sanzionato dal
l'art. 12, 1° e 4° comma, d.l. n. 59 del 1978, nel testo sostituito
dalla legge di conversione n. 191 del 1978, il soggetto che abbia
ceduto in uso precario e gratuito un immobile di proprietà alla
propria madre e che, ottemperati tutti gli altri adempimenti pre scritti, abbia unicamente omesso di indicare, nella comunicazio
ne all'autorità locale di pubblica sicurezza, gli estremi del docu
mento di identità o di riconoscimento della madre medesima.
L'affermazione che precede comporta l'accoglimento dell'op
posizione, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 9/87 del sindaco
di Varese in data 2 settembre 1991, proposta da Ermanno To
massini al Pretore di Varese con ricorso depositato il 10 ottobre
1991; e, quindi, l'annullamento dell'ordinanza medesima.
Ogni altro profilo di cennsura — ivi comprese le eccezioni
di illegittimità costituzionale sollevate — può ritenersi assorbito.
4. - L'esame della domanda riconvenzionale di risrcimento
del danno, spiegata dal Tomassini, è stato rettamente preter messo dal pretore, posto che nel giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione — avuto riguardo al suo oggetto, limita
to all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'am
ministrazione nei confronti del destinatario, ed alla sua struttu
ra processuale (competenza funzionale del pretore, poteri istrut
tori officiosi dell'organo giurisdizionale, inappellabilità della decisione) — non possono essere introdotte domande fondate
su titoli diversi da quello tipico prefigurato dalla legge (cfr., ex pluribus, Cass. n. 6212 del 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 94); ferma restando, ovviamente, l'esperibilità delle relative
azioni in distinto processo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 26 no
vembre 1996, n. 10495; Pres. Iannotta, Est. Olla, P.M. Mo
rozzo Della Rocca (conci, conf.); De Falco ed altri (Avv. De Falco) c. Soc. Italiana assicurazione danni - Siad (Avv.
Iannotta) ed altro. Conferma App. Napoli 14 maggio 1992.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Liquidazione coatta amministrativa — Trasferimento del
portafoglio all'impresa cessionaria — Sentenza di condanna
al risarcimento dei danni — Esecuzione forzata — Impresa cessionaria — Difetto di legittimazione passiva (L. 24 novem
bre 1978 n. 738, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 26 settembre 1978 n. 576, concernente agevolazioni al
trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di
assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, art.
4).
Nell'ipotesi di sinistro stradale verificatosi anteriormente aIla
pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta am
ministrativa dell'impresa assicuratrice presso la quale risulta
va assicurato il veicolo responsabile del danno, ove sia inter
venuto il trasferimento del portafoglio della detta impresa al
l'impresa cessionaria, quest'ultima, quale rappresentante
sostanziale e processuale del fondo di garanzia per le vittime
della strada nella fase giudiziale di cognizione della domanda
risarcitoria, non è tenuta ad adempiere il giudicato di con
danna né può subirne l'esecuzione coattiva, spettando la rela
tiva legittimazione passiva al suddetto fondo. (1)
(1) Con la odierna decisione le sezioni unite risolvono il contrasto creatosi in ordine alla posizione dell'impresa cessionaria nell'ambito del
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1527 PARTE PRIMA 1528
Svolgimento del processo. — Un incidente stradale verifica
tosi in Caserta il 22 ottobre 1979 cagionò la morte di Antonella
Ianniello, nonché lesioni personali ad Emilia Letizia ed a Mar
cello Ianniello.
Successivamente al sinistro, l'impresa assicuratrice per la re
sponsabilità conseguente alla circolazione dei veicoli a motore
presso la quale era assicurato il veicolo il cui conducente aveva
cagionatto l'evento, fu posta in liquidazione coatta amministra
tiva ed il suo portafoglio fu trasferito d'ufficio, ai sensi degli art. 1 ss. d.l. 26 settembre 1978 n. 576 convertito, con modifi
cazioni, in 1. 24 novembre 1978 n. 738, alla impresa assicuratri
ce cessionaria Siad-Società italiana assicurazione danni.
Non essendo intervenuto un accordo sulla liquidazione del
danno, Claudio Ianniello ed Emilia Letizia, in proprio ed in
quanto genitori di Antonella Ianniello, nonché Marcello Ian
niello (per il quale, minore, agivano i genitori Claudio Ianniello
ed Emilia Letizia) convennero davanti al Tribunale di Santa Ma
ria Capua Vetere, tra gli altri, la Siad — in nome dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «fondo di
garanzia per le vittime della strada» — perché fosse condannata
al risarcimento dei danni da essi subiti a seguito del detto sinistro.
Con sentenza 18 ottobre 1988, provvisoriamente esecutiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse la domanda, e condannò la Siad, sempre in nome dell'Ina, gestione autono
ma del fondo di garanzia per le vittime della strada: a) a risarci
re i danni subiti dagli attori nelle misure determinate nello stes
so provvedimento; b) a pagare direttamente all'aw. Vittorio De
Falco, difensore con procura degli attori, ed ai sensi dell'art.
93 c.p.c., gli onorari e le spese del giudizio che costui aveva
dichiarato di avere, rispettivamente, non riscosso ed anticipato.
giudizio di esecuzione forzata della sentenza di condanna ottenuta dal
danneggiato nei suoi confronti, accreditando quello che si era imposto come orientamento decisamente maggioritario (cfr., nel medesimo sen so del principio espresso in massima, Cass. 16 aprile 1996, n. 3565, Foro it., Mass., 349; 27 gennaio 1995, n. 982, id., Rep. 1995, voce Assicurazione (contratto), n. 230; 24 febbraio 1993, n. 2275, id., Rep. 1993, voce cit., n. 186; 12 luglio 1991, n. 7776, id., Rep. 1992, voce
cit., n. 191; 3 aprile 1991, n. 3469 e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Roma 15 giugno 1990, id., 1992, I, 487, con nota di G. Merli, Fondo di garanzia r.c.a., impresa cessionaria ed esecuzione forzata, cui si rinvia per la ricostruzione delle distinte posizioni espresse dalla giuri sprudenza della Suprema corte).
Del resto, il significato della rappresentanza, processuale e sostanzia
le, assunta dall'impresa cessionaria in nome del fondo di garanzia per le vittime della strada (in ordine alle conseguenze processuali di tale forma di rappresentanza ex lege, che impone l'evocazione in giudizio dell'impresa cessionaria esclusivamente in nome del fondo di garanzia e non già in proprio, pena la declaratoria di difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento, v. Cass. 24 maggio 1994, n. 5072, id., Rep. 1994, voce cit., n. 203; «né il giudice può pronunziare la condanna in rappresentanza della persona giuridica di cui all'art. 4 1. n. 738 cit., poiché ciò implicherebbe violazione dell'art. 112 c.p.c.»: così Trib. Roma 6 maggio 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 187) trovava una significativa conferma nella costante giurispruden za concernente il regime e l'efficacia degli accordi stipulati tra danneg giato ed impresa cessionaria ai sensi degli art. 4 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito, con modifiche, in 1. 24 novembre 1978 n. 738) e 22 d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45, ove si ribadiva da un lato la validità
degli accordi concernenti l'accertamento del debito (con effetti vinco lanti nei confronti dell'Ina) e dall'altro la posizione di soggetto passivo tenuto all'adempimento degli accordi a carico del fondo di garanzia: v. Cass. 4 marzo 1993, n. 2621, ibid., n. 191; 16 ottobre 1992, n. 11340, ibid., n. 192; 25 ottobre 1991, n. 11377, id., Rep. 1992, voce cit., n. 188; 28 gennaio 1991, n. 809, id., Rep. 1991, voce cit., n. 218).
In dottrina, per il necessario aggiornamento sui temi affrontati dalla decisione in epigrafe, v. M.C. Lepore, Il fondo di garanzia per le vitti me della strada alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 10; L. Pazzaglia, Liquidazione coatta delle imprese di assicurazione, in Fallimento, 1994, 956; G.B. Agrizzi, Successione alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese assi curative, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 601; A. Iannotta, I sistemi d'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso di danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti assicurati con polizza stipulata con impresa posta in liquidazione coatta ammini strativa e correlative deroghe ai principi concorsuali, in Dir. ed econo mia assicuraz., 1992, 369; A. Letta, La speciale disciplina riguardante la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano l'assi curazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, in Dir. e prati ca assic., 1991, 563.
Il Foro Italiano — 1997.
Con due distinti atti di precetto il De Falco ed i coniugi Ianniello-Letizia anche in nome di Marcello Ianniello intimaro
no alla Siad, in nome dell'Ina - gestione autonoma del fondo
di garanzia, di provvedere al pagamento dei rispettivi crediti,
pari, rispettivamente, a lire 15.998.383 ed a lire 70.797.407.
La Siad, in proprio, propose opposizione avverso il precetto intimatole dall'aw. De Falco, e all'uopo convenne questo cre
ditore davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con
atto di citazione notificato il 10 maggio 1989, col quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione ese
cutiva introdototta da detto professionista.
Successivamente, con due distinti atti di citazione notificati
il 22 maggio 1989 il De Falco ed i coniugi Ianniello-Letizia an che in nome di Marcello Ianniello pignorarono, nei limiti dei
rispettivi crediti, le somme dovute da Francesco Coscia (agente in Caserta della Siad) alla stessa Siad.
Con due distinti ricorsi al Pretore di Caserta in data 10 giu
gno 1989 la Siad propose opposizione alle esecuzioni, deducen
do il difetto della propria legittimazione passiva rispetto alle
azioni esecutive in questione. Gli opposti, costituitisi in giudi
zio, resistettero all'opposizione. Il debitore pignorato Francesco
Coscia rimase contumace.
Il pretore adito, pronunciando ai sensi dell'art. 616 c.p.c., rimise le parti davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vete
re, in quanto le cause eccedevano la propria competenza per valore.
Detto tribunale, dopo aver riunito i tre processi pendenti da
vanti a sé, li decise con sentenza depositata il 26 maggio 1990, con la quale dichiarò che Vittorio De Falco, Claudio Ianniello, Emilia Letizia e Marcello Ianniello non avevano diritto di agire esecutivamente nei confronti della Siad.
La pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello di Na
poli — davanti alla quale gli opposti soccombenti avevano pro
posto impugnazione in secondo grado — con sentenza deposita ta il 14 maggio 1992.
Infatti, ad avviso della corte partenopea, in tema di assicura
zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir
colazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi (rile vante con riferimento al caso di specie) di sottoposizione del
l'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa con
trasferimento del suo portafoglio ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 set tembre 1978 n. 576 convertito in 1. 24 novembre 1978 n. 738,
l'impresa cessionaria, ancorché legittimata passiva, nella sua qua lità di legale rappresentante del fondo di garanzia per le vittime della strada, all'azione risarcitoriia proposta dal danneggiato per sinistri verificatisi anteriormente alla messa in liquidazione, non
è, però, soggetta all'esecuzione forzata, dato che, ai sensi del l'art. 4 1. 738/78 citata, unico titolare del debito ed unico sog getto passivo dell'azione esecutiva è l'Ina - gestione autonoma del fondo di garanzia, titolare del patrimonio che con tale azio ne viene aggredito.
Vittorio De Falco, Claudio Ianniello, Emilia Letizia e Mar cello Ianniello hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di annullamento, col quale denunciano la violazione e falsa applicazione: a) di tutta la normativa sulla assicurazione obbligatoria e cioè del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 covertito nella 1. 24 novembre 1978 n. 738, della 1. 24 di cembre 1969 n. 990, del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito con modificazioni nella 1. 26 febbraio 1977 n. 39; b) in partico lare, degli art. 4 in relazione all'art. 1 1. 738/78, 19 1. 990/69 e 9 1. 39/77. Infatti, sostengono, dalle disposizioni delle quali viene denunciata la violazione emerge il principio che — diver samente da quanto affermato dalla corte partenopea — anche
l'impresa cessionaria è tenuta ad eseguire il giudicato di con danna e, in mancanza, a subire l'esecuzione coattiva. L'intima ta s.p.a Siad resiste con controricorso. L'intimato Francesco Coscia non ha svolto attività difensiva.
La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile di
questa Corte suprema, è stata poi rimessa alle sezione unite per la composizione del contrasto verificatosi nell'ambito delle se zioni semplici in ordine alla questione se, con riferimento ai sinistri verificatisi prima della data di liquidazione coatta ammi nistrativa di un'impresa assicuratrice con trasferimento d'uffi cio del suo portafoglio ad un'impresa cessionaria, quest'ultima impresa sia legittimata passiva non solo in ordine alle azioni di cogni2ione proposte dai danneggiati al fine di ottenere il ri storo de' proprio pregiudizio, ma, altresì, in ordine alle azioni
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
esecutive proposte per l'attuazione delle sentenze che abbiano
definito gli stessi giudizi, sicché debba anche provvedere in pro
prio all'adempimento di quelle decisioni, salva rivalsa nei con
fronti del fondo. Infatti, la soluzione affermativa inizialmente
accolta dalle sezioni semplici con le sentenze 9 agosto 1983, n.
5315 (Foro it., 1983, I, 2753), e 5 marzo 1990, n. 1702 (id., Rep. 1990, voce Assicurazione (contratto di), n. 155), è stata
ribaltata con le successive sentenze 13 dicembre 1990, n. 11830
(ibid., n. 159), 3 aprile 1991, n. 3469 (id., 1992, I, 487), 12 luglio 1991, n. 7776 (id., Rep. 1992, voce cit., n. 191), 24 feb
braio 1993, n. 2275 (id., Rep. 1993, voce cit., n. 186), 27 gen naio 1995, n. 982 (id., Rep. 1995, voce cit., n. 230), le quali hanno individuato nell'Ina - gestione autonoma del fondo di
garanzia, il soggetto direttamente obbligato all'adempimento della
sentenza di condanna ed il soggetto passivo delle azioni esecuti
ve fondate su quel provvedimento. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione. — 1.1. - La 1. 24 dicembre 1969 n.
990 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
stabilì — nell'art. 19, 1° comma, lett. c), come risultante a se
guito della modifica di cui all'art. 7 d.l. 26 settembre 1976 —
l'intervento del «fondo di garanzia per le vittime della strada»
costituito quale gestione autonoma dell'Ina (o, brevemente, fondo
di garanzia, o più semplicemente «fondo») per il risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti sog
getti all'obbligo della assicurazione, nella ipotesi in cui «il vei
colo od il natante risulti assicurato con una polizza facente par te del portafoglio italiano presso una impresa la quale, al mo
mento del sinistro, si trovi in istato di liquidazione coatta o
vi venga posta successivamente».
Secondo la disciplina dettata da quella legge, l'intervento del
fondo di garanzia è realizzato attraverso un procedimento in
centrato sulle prestazioni di una impresa di assicurazione «desi
gnata» ai sensi del suo art. 20.
In concreto, per quel procedimento: — la liquidazione dei danni deve essere effettuata dalla im
presa designata (art. 19, 3° comma); — l'eventuale azione di risarcimento del danno deve essere
esercitata nei confronti della stessa impresa (art. 19, 3° comma); — le somme occorrenti per il risarcimento devono essere «an
ticipate» dalla impresa designata, e ad essa «rimborsate» dal
fondo (art. 20, ultimo comma); — le sentenze ottenute dal danneggiato prima che l'impresa
assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrati
va con dichiarazione di insolvenza, sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata; ove, invece, il provvedimen to di liquidazione coatta sia intervenuto nel corso del giudizio e questo sia proseguito nei confronti della impresa in liquida
zione, le pronunce relative sono «opponibili... all'impresa desi
gnata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata co
municata da chi abbia interesse con atto notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario» (art. 25, 1° e 2° comma); — l'impresa designata che, anche in via di transizione, abbia
risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti
sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi (art. 29, 2° comma).
Dai richiamati precetti emerge che, secondo il sistema intro
dotto originariamente dalla 1. 990/69, il fondo di garanzia, pur essendo il soggetto sul quale deve ricadere il peso economico
del danno cagionato dall'assicurato presso l'impresa in liquida zione coatta, non ha alcun rapporto sostanziale o processuale con il danneggiato o col responsabile dell'illecito. E che, di con
verso, la posizione di unico ed esclusivo soggetto passivo del
l'obbligazione risarcitoria prima gravante sulla impresa assicu
ratrice in liquidazione è attribuita, per legge, all'impresa desi
gnata; con la duplice conseguenza che l'azione giudiziaria per far valere il relativo credito, come anche l'azione esecutiva per far valere l'eventuale giudicato di condanna possono essere pro
poste soltanto ed esclusivamente nei suoi confronti, e che essa
impresa cessionaria è tenuta ad eseguire col proprio patrimonio detto giudicato, salvo il diritto al rimborso da parte del fondo,
in forza del rapporto interno con questo ente (v. Cass. 3 feb
braio 1982, n. 636, id., Rep. 1982, voce cit., n. 316; 10 feb
braio 1982, n. 823, ibid., n. 323). 1.2. - Il successivo d.l. 23 dicembre 1976 n. 856 convertito,
Il Foro Italiano — 1997.
con modificazioni, in 1. 26 febbraio 1977 n. 39, stabilì, all'art.
9, che, in deroga alla disciplina previgente, il commissario liqui datore dell'impresa assicuratrice in liquidazione coatta possa «es
sere autorizzato a procedere, anche per conto del fondo... alla
liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblica zione del decreto di liquidazione nonché di quelli verificatisi successivamente».
Tale precetto, tuttavia, non alterò il dato caratterizzante il
sistema prima descritto (costituito, come s'è detto, dalla legitti mazione sostanziale e processuale dell'impresa designata rispet to alla pretesa risarcitoria) una volta che, come è stato afferma
to nelle richiamate sentenze di queste sezioni unite n. 636 e n.
823 del 1982, la sua deroga attiene soltanto alla liquidazione
(cioè all'accertamento dell' ari e del quantum) del credito prete
so, e non incide in alcun modo sulla obbligazione ex lege della
impresa designata rispetto a quel credito e sulla sua esclusiva
legittimazione processuale. 1.3.1. - A distanza di poco più di un anno, il d.l. 26 settem
bre 1978 n. 576, convertito con modificazioni nella 1. 24 no
vembre 1978 n. 738, ha introdotto la possibilità del trasferimen
to d'ufficio ad una impresa assicuratrice consenziente (c.d. «im
presa cessionaria») del portafoglio e del personale della impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità ci
vile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti posta in liquidazione coatta amministrativa.
Inoltre, ha disposto la continuazione con l'impresa cessiona
ria dei contratti compresi nel portafoglio trasferito; nonché con
riferimento a questa ipotesi, una specifica disciplina in materia
di risarcimento dei danni conseguenti ai sinistri ricompresi nella
garanzia assicurativa così assunta dalla impresa cessionaria.
All'uopo, ha distinto tra i sinistri, a seconda che si siano veri
ficati posteriormente o anteriormente alla data di pubblicazione del decreto con il quale è stata promossa la liquidazione coatta
amministrativa.
In ordine a quelli verificatisi posteriormente, ha previsto la
«assunzione a proprio carico» da parte della impresa cessiona
ria, la quale, peraltro, ha «diritto di rivalsa» ne confronti del
fondo sia per gli indennizzi pagati che per le spese di liquidazio ne (art. 3).
In ordine a quelli verificatisi anteriormente, ha disposto, nel
l'art. 4: — «l'impresa cessionaria provvede... in deroga all'art. 19,
3° comma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990, alla liquidazione per conto del ...fondo dei danni che debbono essere risarciti dal
predetto ente a norma dell'art. 19 della citata legge» (1° comma); — «la somma determinata nella liquidazione, se accettata dal
creditore, è corrisposta... direttamente... dal fondo» (2° comma); — «qualora non sia intervenuto accordo sulla somma liqui
data, il creditore ha azione nei confronti dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del "fondo di garanzia
per le vittime della strada", per conseguire quanto da questo dovuto. L'azione si esercita convenendo in giudizio l'impresa cessionaria in nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della
strada» (3° comma). 1.3.2. - Di fronte a questa disciplina dei rapporti tra danneg
giato, impresa assicuratrice cessionaria e fondo di garanzia nei
confronti del soggetto che abbia riportato danni a causa di un
sinistro verificatosi anteriormente alla liquidazione coatta am
ministrativa dell'impresa assicuratrice nel cui portafoglio era com
preso il relativo contratto, nella giurisprudenza delle sezioni sem
plici di questa corte si è verificato un contrasto sulla questione
(determinante ai fini della soluzione del più specifico quesito che costituisce l'oggetto del presente controversia) relativa alla
omogeneità o no della posizione giuridica della impresa cessio
naria rispetto a quella dell'impresa designata. In altri termini, se l'impresa cessionaria sia obbligata ex lege nei confronti del
danneggiato anche in ordine al risarcimento dei danni causati
da un sinistro anteriore alla liquidazione coatta, così come l'im
presa designata; e, pertanto, e correlativamente, se il fondo sia
carente di qualsiasi legittimazione passiva sostanziale e proces suale nei confronti dei danneggiati anche in ordine a questi si
nistri.
1.3.2.1. - Un orientamento minoritario — enunciato nelle sen
tenze 9 agosto 1983, n. 5315, cit., e 5 marzo 1990, n. 1702,
cit., e riproposto in questa sede di legittimità dai ricorrenti —
ha risposto in senso positivo, affermando il principio che l'im
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1531 PARTE PRIMA 1532
presa cessionaria svolge le stesse funzioni di quella designata, ha il medesimo ruolo, è un soggetto dotato di autonoma legitti mazione sostanziale e processuale nei confronti del danneggia
to; e traendone, così, il necessario ed inscindibile corollario, che l'impresa cessionaria è tenuta ad eseguire col proprio patri monio il giudicato di condanna formatosi sull'azione di cogni zione introdotta dal danneggiato, ed è passivamente legittimata anche rispetto all'eventuale azione esecutiva.
L'iter argomentativo proposto a sostegno del principio ha il
suo fulcro nel rilievo che il d.l. 576/78 e la legge di conversione
738/78 hanno quale scopo unico ed esclusivo quello di agevola re il trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. Non
anche quello di apportare alcuna modificazione in tema di rap
porti tra danneggiato, impresa assicuratrice interveniente ex le
ge ai fini della liquidazione e fondo di garanzia, attraverso un
loro regolamento incentrato sulla legittimazione sostanziale del
fondo.
Infatti, si è sostenuto, quel dato determina l'erroneità di un'e
segesi della fonte legislativa che, andando ingiustificatamente contro gli scopi al cui soddisfacimento la nuova disciplina è
strumetale, porti alla ricostruzione d'un regime che, escludendo
la legittimazione sostanziale della impresa cessionaria, modifi
chi la regolamentazione dettata alla 1. 990/69 in quel momento
che costituisce il nucleo ed il momento essenziale del sistema
positivo sul tema; ed impone il dovere di optare — nell'ambito
delle possibili letture dei precetti introdotti dalla legislazione del
1978 — per quella più aderente al sistema base, ossia, in sintesi,
per quella comportante la piena coincidenza della posizione giu ridica dell'impresa cessionaria con quella dell'impresa designata.
Indi, procedendo all'indagine ermeneutica sulla falsariga di
siffatta impostazione metodologica, si è sostenuto che il dettato
positivo non solo consente appieno la ricostruzione di un regi me coerente al principio cardine della legge fondamentale anche
nell'ambito del sistema dell'impresa cessionaria, ma, addirittu
ra, lo impone. Un siffatto regime, infatti, secondo l'orientamento in esame,
trova supporto innanzitutto, nel dato secondo cui — giusta l'art.
3 — con riferimento ai sinistri verificatisi posteriormente al prov vedimento di liquidazione coatta, l'impresa cessionaria è diret
tamente tenuta al pagamento degli indennizzi sicché non può che essere il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria; e nel
connesso rilievo che «ragioni di coerenza sistematica» non pos sono che indurre a riconoscere che l'impresa cessionaria conser
va necessariamente tale posizione anche quando interviene per il risarcimento dei danni causati da sinistri verificatisi anterior
mente alla liquidazione coatta.
Inoltre, nella constatazione che l'impresa cessionaria deve sem
pre provvedere alla procedura di accertamento dell'art e del quan tum debeatur al danneggiato.
Infine, nel dato secondo cui nell'ambito della normativa del 1978 non v'è alcuna disposizione che deroghi in modo espresso la regolamentazione della materia dettata — quale regime base — dalla 1. 990/69.
D'altra parte, si soggiunge, non vi sono neanche disposizioni che impongano momenti procedimentali incompatibili con l'o
rientamento accolto.
Né può valere in contrario, è stato osservato, il precetto det
tato dal 2° comma dell'art. 4 in base al quale la somma deter
minata nella liquidazione effettuata dall'impresa cessionaria, se
accettata dal creditore «è corrisposta... direttamente dal fon
do». Ciò in quanto la previsione di siffatta modalità di paga mento non contrasta con la configurazione della impresa cessio
naria quale soggetto dotato di autonoma legittimazione nego ziale nei confronti del danneggiato, posto che la lettura della
norma condotta in armonia con lo scopo della legge del 1978
porta a riconoscere che il suo precetto mira soltanto a semplifi care i rapporti tra impresa cessionaria e fondo (sul quale, in
definitiva, ricadono sempre le conseguenze patrimoniali del dan
no) attraverso l'eliminazione del doppio pagamento dall'impre sa cessionaria al danneggiato e dal fondo all'impresa cessiona
ria; non anche ad attribuire al fondo un'obbligazione diretta nei confronti del danneggiato.
E neppure può valere in contrario, è stato anche sottolineato, la previsione normativa per la quale il creditore insoddisfatto dalla liquidazione effettuata dall'impresa cessionaria «ha azio
II Foro Italiano — 1997.
ne nei confronti del ...fondo», e la esercita «convenendo in giu dizio l'impresa cessionaria in nome dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del "fondo di garanzia per le vittime della strada"». Infatti, tale disposizione deve essere
letta alla luce del rilievo che la legittimazione sostanziale attri
buita dalla legge all'impresa cessionaria nei confronti del dan
neggiato non può non riflettersi, coerentemente, sulla natura
della legittimazione processuale della stessa impresa; con il ne
cessario corollario, allora, che l'impresa cessionaria non può che partecipare pur sempre al giudizio in nome proprio e non
quale rappresentante, anche processuale, del fondo, e che il da
to letterale, perciò, è irrilevante ed allo stesso non può essere
attribuita portata decisiva.
1.2.3.2. - L'orientamento maggioritario ritiene, invece, che
nei riguardi dei sinistri verificatosi anteriormente al provvedi mento di liquidazione coatta soggetti alla disciplina di cui al
l'art. 19, 1° comma, lett. c), 1. 990/69, l'art. 4 d.l. 576/78 ab
bia introdotto un sistema risarcitorio derogaorio rispetto a quello fissato dalla legge fondamentale sulla materia in funzione del
l'intervento dell'impresa designata. Pertanto, individua nel fon
do il soggetto passivo dell'obbligazione (già dell'impresa in li
quidazione coatta) avente ad oggetto il risarcimento dei danni
causati dal sinistro, e nell'impresa cessionaria la semplice rap
presentante sostanziale e processuale, per legge, del fondo stes
so (v. Cass. 27 gennaio 1995, n. 982, cit.; 24 febbraio 1993, n. 2275, cit.; 12 luglio 1991, n. 7776, cit.; 3 aprile 1991, n.
3469, cit.; 13 dicembre 1990, n. 11839, cit.; 17 ottobre 1989, n. 4151, id., Rep. 1990, voce cit., n. 157; 7 febbraio 1989, n.
775, id., Rep. 1989, voce cit., n. 166; 10 agosto 1988, n. 4917,
ibid., n. 128; 18 gennaio 1988, n. 314, id., Rep. 1988, voce
cit., n. 224; 14 ottobre 1987, n. 7607, ibid., n. 226; 26 maggio
1987, n. 4708, id., Rep. 1987, voce cit., n. 222; 7 febbraio 1986, n. 770, id., Rep. 1986, voce cit., n. 174; 11 febbraio, 1985 n.
1127, id., Rep. 1985, voce cit., n. 196; 10 dicembre 1984, n.
6849, ibid., n. 199; 16 luglio 1984, n. 4184, id., 1984, I, 2455). Da tale principio è stato tratto, coerentemente: che l'impresa
cessionaria è rappresentante ex lege del fondo anche quando interviene nella definizione stragiudiziale del credito vantato dal
danneggiato (Cass. 314/88, cit.); che la stessa impresa può esse
re convenuta in giudizio solo in nome e per conto del fondo, con la conseguenza che quando sia convenuta in giudizio senza
la specifica indicazione di tale rappresentanza, si deve intendere
come convenuta in proprio, il che comporta, da un canto, la
configurazione del difetto della sua legittimazione passiva, e,
dall'altro, che il giudice non può pronunciare la sua condanna
in rappresentanza del fondo, implicando ciò violazione dell'art.
112 c.p.c. (Cass. 4184/84, cit.; 770/86, cit.; 7607/87, cit.; 4917/88, cit.; 4151/89, cit.); che essa impresa può essere con
dannata solo in nome del fondo, o, più esattamente, che solo
il fondo (nel cui nome e conto l'impresa cessionaria agisce in
giudizio) può essere il destinatario della statuizione di condanna al risarcimento danni, atteso che detto fondo assune la qualità di parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in causa, e sta in giudizio per il tramite dell'impresa cessionaria
(Cass. 6849/84, cit.; 4917/88, cit.; 4151/89, cit.); infine, e con diretto riferimento al tema della presente controversia, che sol tanto il fondo, e non anche l'impresa cessionaria, è tenuto ad
eseguire il giudicato di condanna, sicché l'azione esecutiva può essere proposta solo nei confronti del fondo e non anche del
l'impresa cessionaria neppure in nome e per conto del fondo
(Cass. 11830/90, cit.; 5044/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 160; 3469/91, cit.; 7776/91, cit.; 2275/93, cit.; 982/95, cit.).
2. - Ora, procedendo al riesame della questione al fine della
composizione del contrasto e della conseguente decisione sulla
presente controversia, risulta indubbio che, con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima della pubblicazione del provve dimento di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice presso la quale il veicolo risultava assicurato, il dettato letterale del l'art. 4 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 convertito in 1. 24 novem bre 1978 n. 738 — ove interpretato autonomamente e, soprat tutto, secondo il preciso significato tecnico-giuridico della paro le e delle locuzioni adottate dal legislatore — assegna al fondo di garanzia la posizione di soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria, quale successore a titolo particolare della impresa in liquidazione, e, all'impresa cessionaria, quella di rappresen tante sostanziale e processuale ex lege del fondo stesso. Non
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
diversamente si può dire una volta che, secondo la testuali pre visioni di detta disposizione normativa, in siffatta ipotesi: l'im
presa cessionaria «provvede... alla liquidazione per conto del
...fondo»; «i danni debbono essere risarciti da codesto ente»; «la somma determinata nella liquidazione, se accettata dal cre
ditore, è corrisposta... direttamente dal fondo»; «qualora non
sia intervenuto accordo sulla somma liquidata, il creditore ha
azione nei confronti del ...fondo», e la «esercita convenendo
in giudizio l'impresa cessionaria in nome del ...fondo».
Risulta, inoltre, che una ricostruzione del regime introdotto
con il sistema dell'impresa cessionaria armonica al dato lettera
le è avvalorata da due rilievi, che la impongono in modo defi
nitivo.
In via positiva, dalla constatazione che il legislatore del 1978,
allorquando ha inteso attribuire all'impresa cessionaria la posi zione di soggetto passivo dell'azione risarcitoria ed al fondo
il solo carico patrimoniale con esclusione di ogni suo rapporto con il danneggiato, lo ha stabilito esplicitamente adottando
espressioni e locuzioni tecnico-giuridiche affatto coerenti al re
gime voluto: per vero, con riferimento ai sinistri posteriori alla
pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta, il 1°
comma dell'art. 3 d.l. 576/78 prevede che i relativi indennizzi
debbano essere pagati dall'impresa cessionaria, la quale «ha di
ritto di rivalsa nei confronti del ...fondo». Ebbene, tanto, e
l'impossibilità di individuare alcuna ragione che possa aver in
dotto il legislatore ad adottare una diversa terminologia per i
sinistri verificatisi anteriormente, pur in presenza della volontà
di attribuire all'impresa cessionaria la posizione di obbligata ex
lege anche in relazione a questa ipotesi, porta necessariamente
a ravvisare nella diversità terminologica un indubbio sintomo
dell'assoggettamento delle due ipotesi a regimi contrapposti. In negativo, dalla constatazione che non solo non si ravvisa
alcun argomento testuale o sistematico atto a corroborare l'as
sunto secondo cui con la normativa del 1978 il legislatore ha
inteso soltanto agevolare il trasferimento del portafoglio e del
personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione
coatta, e non anche di apportare ulteriori modifiche alla disci
plina fondamentale sulla materia sancita dalla 1. 990/69; ma
che, anzi, l'apprezzamento della nuova disciplina in una pro
spettiva globale depone univocamente per la soluzione opposta. Il vero è, infatti, che la modifica del regime è stata introdotta
per riequilibrare i maggiori oneri globali che il nuovo sistema
fa ricadere sull'impresa cessionaria rispetto a quelli gravanti sul
l'impresa designata. Ne discende, allora, in una con la non condivisibilità degli
argomenti proposti a sostegno dell'orientamento minoritario, la
conferma dell'opposto principio per il quale, in tema di danni
derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione
per la responsabilità civile ai sensi della 1. 24 dicembre 1969
n. 990, in ipotesi di sottoposizione della impresa assicurativa
a liquidazione coatta amministrativa con trasferimento del por
tafoglio della medesima ad altra impresa c.d. cessionaria secon
do la previsione del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con modificazioni in 1. 24 novembre 1978 n. 738) a norma del
l'art. 4 di quest'ultima fonte legislativa, il soggetto passivo del
l'obbligazione risarcitoria dei detti danni è direttamente il fon
do di garanzia per le vittime della strada costituente gestione autonoma dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, e non già
l'impresa cessionaria, che assume, invece, la mera posizione di
rappresentante sostanziale e processuale, per legge, del fondo
medesimo.
3. - Ne consegue, che nell'anzidetta ipotesi soltanto il fondo
di garanzia per le vittime della strada, in quanto soggetto passi vo dell'obbligazione risarcitoria nonché parte sostanziale della
relativa azione giudiziale di cognizione, è tenuto ad adempiere
il giudicato di condanna ed è passivamente legittimato rispetto
all'eventuale azione esecutiva; e, correlativamente, che l'impre
sa cessionaria non è tenuta ad adempiere detto giudicato, né
può subire l'esecuzione coattiva.
In questo senso, pertanto, deve esere composto il contrasto
giurisprudenziale sulla questione. 4. - Quindi, la corte di Napoli non è incorsa nelle violazioni
di legge denunciate nel motivo di annullamento allorquando —
uniformandosi al principio enunciato e facendone corretta ap
plicazione — dopo aver richiamato che la Siad era stata con
dannata a risarcire i danni causati agli attuali ricorrenti a segui
to di un sinistro stradale verificatosi anteriormente alla messa
Il Foro Italiano — 1997.
in liquidazione coatta amministrativa della impresa assicurativa
nel cui portafoglio era compresa la relativa garanzia non in pro
prio, ma quale rappresentante per legge del fondo di garanzia, ha escluso che detta società sia tenuta ad adempiere il giudicato di condanna e sia passivamente legittimata rispetto alle azioni
proposte nei suoi confronti per l'esecuzione di quel giudicato. Il motivo ed il ricorso, perciò, sono infondati e devono essere
respinti.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 novem
bre 1996, n. 10292; Pres. Martinelli, Est. Mercurio, P.M.
Iannelli (conci, conf.); Inps (Aw, Fabiani, Giordano, Li
Marzi) c. Facciotti. Conferma Trìb. Bolzano 13 dicembre
1993.
Previdenza e assistenza sociale — Cumulo di indennità di disoc
cupazione speciale agricola e di pensione di invalidità di im
porto superiore al minimo — Divieto — Assistito in età non
pensionabile — Esclusione (L. 3 giugno 1975 n. 160, norme
per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il col
legamento alla dinamica salariale, art. 15; 1. 21 dicembre 1978
n. 843, disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato, legge finanziaria, art. 29).
Soltanto con il compimento dell'età pensionabile scatta il divie
to di cumulo del trattamento speciale di disoccupazione agri cola con la pensione di invalidità avente importo superiore al minimo. (1)
Svolgimento del processo. — La sig. Maria Facciotti con ri
corso al Pretore di Bolzano del 3 gennaio 1990, proponeva op
posizione avverso il decreto del medesimo pretore con il quale le veniva ingiunto di pagare all'Inps la somma di lire 7.405.175
per indebita percezione, ai sensi dell'art. 29 1. n. 843 del 1978
e successive proroghe, nel periodo dal 1° gennaio 1979 al 31
(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Resa per regolare la specifica questione enunciata nella massima, la
sentenza vale per tutte le ipotesi di coeva maturazione dei sussidi di
disoccupazione in agricoltura (sia ordinario sia speciale) e dei vari «trat tamenti pensionistici» menzionati nell'art. 15, 1° comma, 1. n. 160 del
1975. Il divieto di cumulo introdotto da tale disposizione, dopo un primo
periodo di applicazione connotato dai dubbi di costituzionalità (Pret. Piacenza 22 agosto 1978, Foro it., Rep. 1979, voce Previdenza sociale, n. 660; Pret. Genova 20 aprile 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 575)
poi dissipati da Corte cost. 3 marzo 1986, n. 43 (id., Rep. 1986, voce
cit., nn. 1003, e 1004), è venuto in rilievo essenzialmente sotto il profilo della non riferibilità al settore industriale e agli altri comparti produtti vi (affermazione di Cass. 3 settembre 1986, n. 5390, ibid., n. 749, e
23 maggio 1986, n. 3481, ibid., n. 754, ed anche la precedente analoga statuizione di Trib. Reggio Emilia 27 ottobre 1983, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 789). A questo risultato interpretativo la giurisprudenza è giunta
argomentando che il sopravvenuto art. 29 1. n. 843 del 1978 (valido
per quell'anno ma successivamente prorogato, come la pronuncia in
rassegna informa) ha integrato e non espunto l'art. 15 1. 160/75, perché la norma più recente è scarna e risulta inidonea a soddisfare le condi
zioni dell'abrogazione implicita disciplinata dall'art. 15 disp. sulla legge in generale. Oggi il medesimo iter logico è utile per statuire che il discri
men del raggiungimento dell'età pensionabile permane ed ha efficacia
generale per ogni fattispecie di contitolarità vietata ai sensi del combi
nato disposto delle due norme previdenziali in parola. Si veda anche Cass. 17 dicembre 1988, n. 6894 (id., Rep. 1988, voce
cit., n. 582), secondo cui il divieto di cumulo, quando è operante, «esclude
non solo l'erogazione ai pensionati della indennità di disoccupazione ma anche l'accreditamento dei contributi figurativi, collegato per legge necessariamente al periodo di disoccupazione indennizzata».
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