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sezioni unite civili; sentenza 26 novembre 1996, n. 10495; Pres. Iannotta, Est. Olla, P.M. Morozzo...

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Page 1: sezioni unite civili; sentenza 26 novembre 1996, n. 10495; Pres. Iannotta, Est. Olla, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); De Falco ed altri (Avv. De Falco) c. Soc. Italiana assicurazione

sezioni unite civili; sentenza 26 novembre 1996, n. 10495; Pres. Iannotta, Est. Olla, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); De Falco ed altri (Avv. De Falco) c. Soc. Italiana assicurazionedanni - Siad (Avv. Iannotta) ed altro. Conferma App. Napoli 14 maggio 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 5 (MAGGIO 1997), pp. 1525/1526-1533/1534Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191210 .

Accessed: 25/06/2014 06:57

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Il vizio che, sul punto, inficia la decisione impugnata consi

ste, quindi, nell'aver ritenuto, in sostanza, l'ordinanza

ingiunzione opposta assistita, in punto intempestività della co

municazione, da una sorte di «presunzione di legittimità» (che,

invece, deve essere decisamente esclusa, avuto riguardo alla strut

tura ed alla natura del provvedimento sanzionatorio, ed all'og

getto del giudizio di opposizione ad esso, dianzi sottolineati)

superabile soltanto dalla prova contraria dell'incolpato; e, con

seguentemente, nell'aver illegittimamente redistribuito l'onere del

la prova quanto alla sussistenza della condotta costituente l'il

lecito.

La seconda questione sottoposta all'esame della corte consi

ste nello stabilire se integri l'illecito previsto dall'art. 12, 1° e

4° comma, d.l. n. 59 del 1978, la condotta del soggetto che — ceduta la disponibilità di un proprio immobile alla madre

a titolo precario e gratuito; e comunicata tempestivamente la

«cessione» all'autorità locale di pubblica sicurezza, l'esatta ubi

cazione dell'immobile e le generalità della madre medesima (pre

nome, cognome, luogo e data di nascita; cfr. Cass. n. 1501

del 1993, id., Rep, 1993, voce Pubblica sicurezza, n. 17) —

abbia omesso di (acquisire e di) indicare, nella comunicazione

stessa, «gli estremi del documento di identità o di riconosci

mento» della madre cessionaria.

Il collegio ritiene che una condotta siffatta, nella specie, non

ha integrato l'illecito in questione per carenza dell'elemento sog

gettivo. Utilizzando la terminologia penalistica, l'illecito stesso può

annoverarsi fra quelli «omissivi», che si realizzano, cioè, me

diante omissione di una condotta prescritta dalla legge: in parti

colare, l'omissione amministrativamente sanzionata può consi

stere nell'omissione tout court della comunicazione; nella in

tempestività (oltre il termine delle quarantotto ore dalla consegna

dell'immobile) della stessa e/o, con riferimento al contenuto della

medesima (legislativamente determinato: esatta ubicazione del

l'immonile «ceduto», generalità del «cessionario», estremi del

documento di identità o di riconoscimento di quest'ultimo), nella

incompletezza delle informazioni richieste.

Allorquando il ricorrente, nell'atto di opposizione, pur am

mettendo di aver omesso di indicare, nella comunicazione, gli estremi del documento di identità della propria madre, aveva

sostenuto che l'omissione era stata determinata dalla convinzio

ne che, in ragione dello strettissimo rapporto di parentela, non

fosse richiesto dalla legge completare il contenuto della comuni

cazione anche con la predetta, specifica indicazione; lo stesso

aveva, in realtà, dedotto — al di là e prima delle critiche for

mulate nei confronti di una certa interpretazione della legge e

dei dubbi circa la conformità a Costituzione dell'interpretazio ne medesima — la insussistenza della propria responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo (buona fede) fondandola, per un verso, sul convincimento della legittimità della parziale omis

sione, e, per altro, sulla sua ottemperanza a tutti gli altri adem

pimenti prescritti dalla legge (cfr. art. 3, 1° comma, 1. 689/81). Ciò premesso, il Pretore di Varese — fraintendendo la so

stanza del motivo di opposizione — ha ritenuto irrilevante il

dedotto rapporto di parentela sul presupposto che la norma pre cettiva de qua non conosce deroghe di sorta. Il che è certamente

vero, ma non risponde alla specifica eccezione — la buona fe

de, appunto — formulata dall'opponente. Siccome il ricorren

te, nel terzo motivo di censura — al di là, si ribadisce, delle

critiche ad una determinata interpretazione della legge — sotto

linea la sostanza del motivo dedotto in sede di opposizione («Si chiede: al di là dell'aspetto formale — omessa indicazione degli estremi del documento — in che cosa è stata resa monca o fru

strata la comunicazione?»: cfr. ricorso, pag. 9), la pronuncia

impugnata appare viziata, proprio laddove ritiene irrilevante il

rapporto di parentela madre-figlio ai fini dell'invocata buona

fede e laddove non tiene conto, sempre in tale prospettiva, che — salvo la mancata indicazione degli estremi del documento

di riconoscimento — pacificamente non sussistono altre omis

sioni agli adempimenti prescritti dalla legge. 3. - All'annullamento della decisione impugnata può seguire,

sussistendone i presupposti (art. 384, 1° comma, seconda pro

posizione, c.p.c.), la decisione della causa nel merito.

Infatti, posto che anche all'illecito amministrativo disciplina to dalla 1. n. 689 del 1981 è applicabile l'esimente della buona

fede (cfr. art. 3, 1° comma, n. 689 del 1981 e 42, 4° comma,

c.p.; Cass. n. 8180 del 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 8;

Il Foro Italiano — 1997.

n. 3693 del 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 32; n. 911 del

1996, id., Mass., 87) e che questa assume rilevanza, in tale di

sciplina, allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità del

la sua condotta, e risulti altresì che egli ha fatto tutto quanto

poteva per osservare la legge, onde nessun rimprovero gli possa essere mosso; ne consegue che non è responsabile, per carenza

dell'elemento soggettivo, dell'illecito previsto e sanzionato dal

l'art. 12, 1° e 4° comma, d.l. n. 59 del 1978, nel testo sostituito

dalla legge di conversione n. 191 del 1978, il soggetto che abbia

ceduto in uso precario e gratuito un immobile di proprietà alla

propria madre e che, ottemperati tutti gli altri adempimenti pre scritti, abbia unicamente omesso di indicare, nella comunicazio

ne all'autorità locale di pubblica sicurezza, gli estremi del docu

mento di identità o di riconoscimento della madre medesima.

L'affermazione che precede comporta l'accoglimento dell'op

posizione, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 9/87 del sindaco

di Varese in data 2 settembre 1991, proposta da Ermanno To

massini al Pretore di Varese con ricorso depositato il 10 ottobre

1991; e, quindi, l'annullamento dell'ordinanza medesima.

Ogni altro profilo di cennsura — ivi comprese le eccezioni

di illegittimità costituzionale sollevate — può ritenersi assorbito.

4. - L'esame della domanda riconvenzionale di risrcimento

del danno, spiegata dal Tomassini, è stato rettamente preter messo dal pretore, posto che nel giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione — avuto riguardo al suo oggetto, limita

to all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'am

ministrazione nei confronti del destinatario, ed alla sua struttu

ra processuale (competenza funzionale del pretore, poteri istrut

tori officiosi dell'organo giurisdizionale, inappellabilità della decisione) — non possono essere introdotte domande fondate

su titoli diversi da quello tipico prefigurato dalla legge (cfr., ex pluribus, Cass. n. 6212 del 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 94); ferma restando, ovviamente, l'esperibilità delle relative

azioni in distinto processo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 26 no

vembre 1996, n. 10495; Pres. Iannotta, Est. Olla, P.M. Mo

rozzo Della Rocca (conci, conf.); De Falco ed altri (Avv. De Falco) c. Soc. Italiana assicurazione danni - Siad (Avv.

Iannotta) ed altro. Conferma App. Napoli 14 maggio 1992.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Liquidazione coatta amministrativa — Trasferimento del

portafoglio all'impresa cessionaria — Sentenza di condanna

al risarcimento dei danni — Esecuzione forzata — Impresa cessionaria — Difetto di legittimazione passiva (L. 24 novem

bre 1978 n. 738, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 26 settembre 1978 n. 576, concernente agevolazioni al

trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di

assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, art.

4).

Nell'ipotesi di sinistro stradale verificatosi anteriormente aIla

pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta am

ministrativa dell'impresa assicuratrice presso la quale risulta

va assicurato il veicolo responsabile del danno, ove sia inter

venuto il trasferimento del portafoglio della detta impresa al

l'impresa cessionaria, quest'ultima, quale rappresentante

sostanziale e processuale del fondo di garanzia per le vittime

della strada nella fase giudiziale di cognizione della domanda

risarcitoria, non è tenuta ad adempiere il giudicato di con

danna né può subirne l'esecuzione coattiva, spettando la rela

tiva legittimazione passiva al suddetto fondo. (1)

(1) Con la odierna decisione le sezioni unite risolvono il contrasto creatosi in ordine alla posizione dell'impresa cessionaria nell'ambito del

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1527 PARTE PRIMA 1528

Svolgimento del processo. — Un incidente stradale verifica

tosi in Caserta il 22 ottobre 1979 cagionò la morte di Antonella

Ianniello, nonché lesioni personali ad Emilia Letizia ed a Mar

cello Ianniello.

Successivamente al sinistro, l'impresa assicuratrice per la re

sponsabilità conseguente alla circolazione dei veicoli a motore

presso la quale era assicurato il veicolo il cui conducente aveva

cagionatto l'evento, fu posta in liquidazione coatta amministra

tiva ed il suo portafoglio fu trasferito d'ufficio, ai sensi degli art. 1 ss. d.l. 26 settembre 1978 n. 576 convertito, con modifi

cazioni, in 1. 24 novembre 1978 n. 738, alla impresa assicuratri

ce cessionaria Siad-Società italiana assicurazione danni.

Non essendo intervenuto un accordo sulla liquidazione del

danno, Claudio Ianniello ed Emilia Letizia, in proprio ed in

quanto genitori di Antonella Ianniello, nonché Marcello Ian

niello (per il quale, minore, agivano i genitori Claudio Ianniello

ed Emilia Letizia) convennero davanti al Tribunale di Santa Ma

ria Capua Vetere, tra gli altri, la Siad — in nome dell'Istituto

nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «fondo di

garanzia per le vittime della strada» — perché fosse condannata

al risarcimento dei danni da essi subiti a seguito del detto sinistro.

Con sentenza 18 ottobre 1988, provvisoriamente esecutiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse la domanda, e condannò la Siad, sempre in nome dell'Ina, gestione autono

ma del fondo di garanzia per le vittime della strada: a) a risarci

re i danni subiti dagli attori nelle misure determinate nello stes

so provvedimento; b) a pagare direttamente all'aw. Vittorio De

Falco, difensore con procura degli attori, ed ai sensi dell'art.

93 c.p.c., gli onorari e le spese del giudizio che costui aveva

dichiarato di avere, rispettivamente, non riscosso ed anticipato.

giudizio di esecuzione forzata della sentenza di condanna ottenuta dal

danneggiato nei suoi confronti, accreditando quello che si era imposto come orientamento decisamente maggioritario (cfr., nel medesimo sen so del principio espresso in massima, Cass. 16 aprile 1996, n. 3565, Foro it., Mass., 349; 27 gennaio 1995, n. 982, id., Rep. 1995, voce Assicurazione (contratto), n. 230; 24 febbraio 1993, n. 2275, id., Rep. 1993, voce cit., n. 186; 12 luglio 1991, n. 7776, id., Rep. 1992, voce

cit., n. 191; 3 aprile 1991, n. 3469 e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Roma 15 giugno 1990, id., 1992, I, 487, con nota di G. Merli, Fondo di garanzia r.c.a., impresa cessionaria ed esecuzione forzata, cui si rinvia per la ricostruzione delle distinte posizioni espresse dalla giuri sprudenza della Suprema corte).

Del resto, il significato della rappresentanza, processuale e sostanzia

le, assunta dall'impresa cessionaria in nome del fondo di garanzia per le vittime della strada (in ordine alle conseguenze processuali di tale forma di rappresentanza ex lege, che impone l'evocazione in giudizio dell'impresa cessionaria esclusivamente in nome del fondo di garanzia e non già in proprio, pena la declaratoria di difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento, v. Cass. 24 maggio 1994, n. 5072, id., Rep. 1994, voce cit., n. 203; «né il giudice può pronunziare la condanna in rappresentanza della persona giuridica di cui all'art. 4 1. n. 738 cit., poiché ciò implicherebbe violazione dell'art. 112 c.p.c.»: così Trib. Roma 6 maggio 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 187) trovava una significativa conferma nella costante giurispruden za concernente il regime e l'efficacia degli accordi stipulati tra danneg giato ed impresa cessionaria ai sensi degli art. 4 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito, con modifiche, in 1. 24 novembre 1978 n. 738) e 22 d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45, ove si ribadiva da un lato la validità

degli accordi concernenti l'accertamento del debito (con effetti vinco lanti nei confronti dell'Ina) e dall'altro la posizione di soggetto passivo tenuto all'adempimento degli accordi a carico del fondo di garanzia: v. Cass. 4 marzo 1993, n. 2621, ibid., n. 191; 16 ottobre 1992, n. 11340, ibid., n. 192; 25 ottobre 1991, n. 11377, id., Rep. 1992, voce cit., n. 188; 28 gennaio 1991, n. 809, id., Rep. 1991, voce cit., n. 218).

In dottrina, per il necessario aggiornamento sui temi affrontati dalla decisione in epigrafe, v. M.C. Lepore, Il fondo di garanzia per le vitti me della strada alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 10; L. Pazzaglia, Liquidazione coatta delle imprese di assicurazione, in Fallimento, 1994, 956; G.B. Agrizzi, Successione alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese assi curative, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 601; A. Iannotta, I sistemi d'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso di danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti assicurati con polizza stipulata con impresa posta in liquidazione coatta ammini strativa e correlative deroghe ai principi concorsuali, in Dir. ed econo mia assicuraz., 1992, 369; A. Letta, La speciale disciplina riguardante la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano l'assi curazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, in Dir. e prati ca assic., 1991, 563.

Il Foro Italiano — 1997.

Con due distinti atti di precetto il De Falco ed i coniugi Ianniello-Letizia anche in nome di Marcello Ianniello intimaro

no alla Siad, in nome dell'Ina - gestione autonoma del fondo

di garanzia, di provvedere al pagamento dei rispettivi crediti,

pari, rispettivamente, a lire 15.998.383 ed a lire 70.797.407.

La Siad, in proprio, propose opposizione avverso il precetto intimatole dall'aw. De Falco, e all'uopo convenne questo cre

ditore davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con

atto di citazione notificato il 10 maggio 1989, col quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione ese

cutiva introdototta da detto professionista.

Successivamente, con due distinti atti di citazione notificati

il 22 maggio 1989 il De Falco ed i coniugi Ianniello-Letizia an che in nome di Marcello Ianniello pignorarono, nei limiti dei

rispettivi crediti, le somme dovute da Francesco Coscia (agente in Caserta della Siad) alla stessa Siad.

Con due distinti ricorsi al Pretore di Caserta in data 10 giu

gno 1989 la Siad propose opposizione alle esecuzioni, deducen

do il difetto della propria legittimazione passiva rispetto alle

azioni esecutive in questione. Gli opposti, costituitisi in giudi

zio, resistettero all'opposizione. Il debitore pignorato Francesco

Coscia rimase contumace.

Il pretore adito, pronunciando ai sensi dell'art. 616 c.p.c., rimise le parti davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vete

re, in quanto le cause eccedevano la propria competenza per valore.

Detto tribunale, dopo aver riunito i tre processi pendenti da

vanti a sé, li decise con sentenza depositata il 26 maggio 1990, con la quale dichiarò che Vittorio De Falco, Claudio Ianniello, Emilia Letizia e Marcello Ianniello non avevano diritto di agire esecutivamente nei confronti della Siad.

La pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello di Na

poli — davanti alla quale gli opposti soccombenti avevano pro

posto impugnazione in secondo grado — con sentenza deposita ta il 14 maggio 1992.

Infatti, ad avviso della corte partenopea, in tema di assicura

zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir

colazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi (rile vante con riferimento al caso di specie) di sottoposizione del

l'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa con

trasferimento del suo portafoglio ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 set tembre 1978 n. 576 convertito in 1. 24 novembre 1978 n. 738,

l'impresa cessionaria, ancorché legittimata passiva, nella sua qua lità di legale rappresentante del fondo di garanzia per le vittime della strada, all'azione risarcitoriia proposta dal danneggiato per sinistri verificatisi anteriormente alla messa in liquidazione, non

è, però, soggetta all'esecuzione forzata, dato che, ai sensi del l'art. 4 1. 738/78 citata, unico titolare del debito ed unico sog getto passivo dell'azione esecutiva è l'Ina - gestione autonoma del fondo di garanzia, titolare del patrimonio che con tale azio ne viene aggredito.

Vittorio De Falco, Claudio Ianniello, Emilia Letizia e Mar cello Ianniello hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di annullamento, col quale denunciano la violazione e falsa applicazione: a) di tutta la normativa sulla assicurazione obbligatoria e cioè del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 covertito nella 1. 24 novembre 1978 n. 738, della 1. 24 di cembre 1969 n. 990, del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito con modificazioni nella 1. 26 febbraio 1977 n. 39; b) in partico lare, degli art. 4 in relazione all'art. 1 1. 738/78, 19 1. 990/69 e 9 1. 39/77. Infatti, sostengono, dalle disposizioni delle quali viene denunciata la violazione emerge il principio che — diver samente da quanto affermato dalla corte partenopea — anche

l'impresa cessionaria è tenuta ad eseguire il giudicato di con danna e, in mancanza, a subire l'esecuzione coattiva. L'intima ta s.p.a Siad resiste con controricorso. L'intimato Francesco Coscia non ha svolto attività difensiva.

La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile di

questa Corte suprema, è stata poi rimessa alle sezione unite per la composizione del contrasto verificatosi nell'ambito delle se zioni semplici in ordine alla questione se, con riferimento ai sinistri verificatisi prima della data di liquidazione coatta ammi nistrativa di un'impresa assicuratrice con trasferimento d'uffi cio del suo portafoglio ad un'impresa cessionaria, quest'ultima impresa sia legittimata passiva non solo in ordine alle azioni di cogni2ione proposte dai danneggiati al fine di ottenere il ri storo de' proprio pregiudizio, ma, altresì, in ordine alle azioni

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

esecutive proposte per l'attuazione delle sentenze che abbiano

definito gli stessi giudizi, sicché debba anche provvedere in pro

prio all'adempimento di quelle decisioni, salva rivalsa nei con

fronti del fondo. Infatti, la soluzione affermativa inizialmente

accolta dalle sezioni semplici con le sentenze 9 agosto 1983, n.

5315 (Foro it., 1983, I, 2753), e 5 marzo 1990, n. 1702 (id., Rep. 1990, voce Assicurazione (contratto di), n. 155), è stata

ribaltata con le successive sentenze 13 dicembre 1990, n. 11830

(ibid., n. 159), 3 aprile 1991, n. 3469 (id., 1992, I, 487), 12 luglio 1991, n. 7776 (id., Rep. 1992, voce cit., n. 191), 24 feb

braio 1993, n. 2275 (id., Rep. 1993, voce cit., n. 186), 27 gen naio 1995, n. 982 (id., Rep. 1995, voce cit., n. 230), le quali hanno individuato nell'Ina - gestione autonoma del fondo di

garanzia, il soggetto direttamente obbligato all'adempimento della

sentenza di condanna ed il soggetto passivo delle azioni esecuti

ve fondate su quel provvedimento. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione. — 1.1. - La 1. 24 dicembre 1969 n.

990 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

stabilì — nell'art. 19, 1° comma, lett. c), come risultante a se

guito della modifica di cui all'art. 7 d.l. 26 settembre 1976 —

l'intervento del «fondo di garanzia per le vittime della strada»

costituito quale gestione autonoma dell'Ina (o, brevemente, fondo

di garanzia, o più semplicemente «fondo») per il risarcimento

dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti sog

getti all'obbligo della assicurazione, nella ipotesi in cui «il vei

colo od il natante risulti assicurato con una polizza facente par te del portafoglio italiano presso una impresa la quale, al mo

mento del sinistro, si trovi in istato di liquidazione coatta o

vi venga posta successivamente».

Secondo la disciplina dettata da quella legge, l'intervento del

fondo di garanzia è realizzato attraverso un procedimento in

centrato sulle prestazioni di una impresa di assicurazione «desi

gnata» ai sensi del suo art. 20.

In concreto, per quel procedimento: — la liquidazione dei danni deve essere effettuata dalla im

presa designata (art. 19, 3° comma); — l'eventuale azione di risarcimento del danno deve essere

esercitata nei confronti della stessa impresa (art. 19, 3° comma); — le somme occorrenti per il risarcimento devono essere «an

ticipate» dalla impresa designata, e ad essa «rimborsate» dal

fondo (art. 20, ultimo comma); — le sentenze ottenute dal danneggiato prima che l'impresa

assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrati

va con dichiarazione di insolvenza, sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata; ove, invece, il provvedimen to di liquidazione coatta sia intervenuto nel corso del giudizio e questo sia proseguito nei confronti della impresa in liquida

zione, le pronunce relative sono «opponibili... all'impresa desi

gnata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata co

municata da chi abbia interesse con atto notificato a mezzo di

ufficiale giudiziario» (art. 25, 1° e 2° comma); — l'impresa designata che, anche in via di transizione, abbia

risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti

sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in

liquidazione coatta, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi (art. 29, 2° comma).

Dai richiamati precetti emerge che, secondo il sistema intro

dotto originariamente dalla 1. 990/69, il fondo di garanzia, pur essendo il soggetto sul quale deve ricadere il peso economico

del danno cagionato dall'assicurato presso l'impresa in liquida zione coatta, non ha alcun rapporto sostanziale o processuale con il danneggiato o col responsabile dell'illecito. E che, di con

verso, la posizione di unico ed esclusivo soggetto passivo del

l'obbligazione risarcitoria prima gravante sulla impresa assicu

ratrice in liquidazione è attribuita, per legge, all'impresa desi

gnata; con la duplice conseguenza che l'azione giudiziaria per far valere il relativo credito, come anche l'azione esecutiva per far valere l'eventuale giudicato di condanna possono essere pro

poste soltanto ed esclusivamente nei suoi confronti, e che essa

impresa cessionaria è tenuta ad eseguire col proprio patrimonio detto giudicato, salvo il diritto al rimborso da parte del fondo,

in forza del rapporto interno con questo ente (v. Cass. 3 feb

braio 1982, n. 636, id., Rep. 1982, voce cit., n. 316; 10 feb

braio 1982, n. 823, ibid., n. 323). 1.2. - Il successivo d.l. 23 dicembre 1976 n. 856 convertito,

Il Foro Italiano — 1997.

con modificazioni, in 1. 26 febbraio 1977 n. 39, stabilì, all'art.

9, che, in deroga alla disciplina previgente, il commissario liqui datore dell'impresa assicuratrice in liquidazione coatta possa «es

sere autorizzato a procedere, anche per conto del fondo... alla

liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblica zione del decreto di liquidazione nonché di quelli verificatisi successivamente».

Tale precetto, tuttavia, non alterò il dato caratterizzante il

sistema prima descritto (costituito, come s'è detto, dalla legitti mazione sostanziale e processuale dell'impresa designata rispet to alla pretesa risarcitoria) una volta che, come è stato afferma

to nelle richiamate sentenze di queste sezioni unite n. 636 e n.

823 del 1982, la sua deroga attiene soltanto alla liquidazione

(cioè all'accertamento dell' ari e del quantum) del credito prete

so, e non incide in alcun modo sulla obbligazione ex lege della

impresa designata rispetto a quel credito e sulla sua esclusiva

legittimazione processuale. 1.3.1. - A distanza di poco più di un anno, il d.l. 26 settem

bre 1978 n. 576, convertito con modificazioni nella 1. 24 no

vembre 1978 n. 738, ha introdotto la possibilità del trasferimen

to d'ufficio ad una impresa assicuratrice consenziente (c.d. «im

presa cessionaria») del portafoglio e del personale della impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità ci

vile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore

e dei natanti posta in liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, ha disposto la continuazione con l'impresa cessiona

ria dei contratti compresi nel portafoglio trasferito; nonché con

riferimento a questa ipotesi, una specifica disciplina in materia

di risarcimento dei danni conseguenti ai sinistri ricompresi nella

garanzia assicurativa così assunta dalla impresa cessionaria.

All'uopo, ha distinto tra i sinistri, a seconda che si siano veri

ficati posteriormente o anteriormente alla data di pubblicazione del decreto con il quale è stata promossa la liquidazione coatta

amministrativa.

In ordine a quelli verificatisi posteriormente, ha previsto la

«assunzione a proprio carico» da parte della impresa cessiona

ria, la quale, peraltro, ha «diritto di rivalsa» ne confronti del

fondo sia per gli indennizzi pagati che per le spese di liquidazio ne (art. 3).

In ordine a quelli verificatisi anteriormente, ha disposto, nel

l'art. 4: — «l'impresa cessionaria provvede... in deroga all'art. 19,

3° comma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990, alla liquidazione per conto del ...fondo dei danni che debbono essere risarciti dal

predetto ente a norma dell'art. 19 della citata legge» (1° comma); — «la somma determinata nella liquidazione, se accettata dal

creditore, è corrisposta... direttamente... dal fondo» (2° comma); — «qualora non sia intervenuto accordo sulla somma liqui

data, il creditore ha azione nei confronti dell'Istituto nazionale

delle assicurazioni, gestione autonoma del "fondo di garanzia

per le vittime della strada", per conseguire quanto da questo dovuto. L'azione si esercita convenendo in giudizio l'impresa cessionaria in nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,

gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della

strada» (3° comma). 1.3.2. - Di fronte a questa disciplina dei rapporti tra danneg

giato, impresa assicuratrice cessionaria e fondo di garanzia nei

confronti del soggetto che abbia riportato danni a causa di un

sinistro verificatosi anteriormente alla liquidazione coatta am

ministrativa dell'impresa assicuratrice nel cui portafoglio era com

preso il relativo contratto, nella giurisprudenza delle sezioni sem

plici di questa corte si è verificato un contrasto sulla questione

(determinante ai fini della soluzione del più specifico quesito che costituisce l'oggetto del presente controversia) relativa alla

omogeneità o no della posizione giuridica della impresa cessio

naria rispetto a quella dell'impresa designata. In altri termini, se l'impresa cessionaria sia obbligata ex lege nei confronti del

danneggiato anche in ordine al risarcimento dei danni causati

da un sinistro anteriore alla liquidazione coatta, così come l'im

presa designata; e, pertanto, e correlativamente, se il fondo sia

carente di qualsiasi legittimazione passiva sostanziale e proces suale nei confronti dei danneggiati anche in ordine a questi si

nistri.

1.3.2.1. - Un orientamento minoritario — enunciato nelle sen

tenze 9 agosto 1983, n. 5315, cit., e 5 marzo 1990, n. 1702,

cit., e riproposto in questa sede di legittimità dai ricorrenti —

ha risposto in senso positivo, affermando il principio che l'im

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1531 PARTE PRIMA 1532

presa cessionaria svolge le stesse funzioni di quella designata, ha il medesimo ruolo, è un soggetto dotato di autonoma legitti mazione sostanziale e processuale nei confronti del danneggia

to; e traendone, così, il necessario ed inscindibile corollario, che l'impresa cessionaria è tenuta ad eseguire col proprio patri monio il giudicato di condanna formatosi sull'azione di cogni zione introdotta dal danneggiato, ed è passivamente legittimata anche rispetto all'eventuale azione esecutiva.

L'iter argomentativo proposto a sostegno del principio ha il

suo fulcro nel rilievo che il d.l. 576/78 e la legge di conversione

738/78 hanno quale scopo unico ed esclusivo quello di agevola re il trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. Non

anche quello di apportare alcuna modificazione in tema di rap

porti tra danneggiato, impresa assicuratrice interveniente ex le

ge ai fini della liquidazione e fondo di garanzia, attraverso un

loro regolamento incentrato sulla legittimazione sostanziale del

fondo.

Infatti, si è sostenuto, quel dato determina l'erroneità di un'e

segesi della fonte legislativa che, andando ingiustificatamente contro gli scopi al cui soddisfacimento la nuova disciplina è

strumetale, porti alla ricostruzione d'un regime che, escludendo

la legittimazione sostanziale della impresa cessionaria, modifi

chi la regolamentazione dettata alla 1. 990/69 in quel momento

che costituisce il nucleo ed il momento essenziale del sistema

positivo sul tema; ed impone il dovere di optare — nell'ambito

delle possibili letture dei precetti introdotti dalla legislazione del

1978 — per quella più aderente al sistema base, ossia, in sintesi,

per quella comportante la piena coincidenza della posizione giu ridica dell'impresa cessionaria con quella dell'impresa designata.

Indi, procedendo all'indagine ermeneutica sulla falsariga di

siffatta impostazione metodologica, si è sostenuto che il dettato

positivo non solo consente appieno la ricostruzione di un regi me coerente al principio cardine della legge fondamentale anche

nell'ambito del sistema dell'impresa cessionaria, ma, addirittu

ra, lo impone. Un siffatto regime, infatti, secondo l'orientamento in esame,

trova supporto innanzitutto, nel dato secondo cui — giusta l'art.

3 — con riferimento ai sinistri verificatisi posteriormente al prov vedimento di liquidazione coatta, l'impresa cessionaria è diret

tamente tenuta al pagamento degli indennizzi sicché non può che essere il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria; e nel

connesso rilievo che «ragioni di coerenza sistematica» non pos sono che indurre a riconoscere che l'impresa cessionaria conser

va necessariamente tale posizione anche quando interviene per il risarcimento dei danni causati da sinistri verificatisi anterior

mente alla liquidazione coatta.

Inoltre, nella constatazione che l'impresa cessionaria deve sem

pre provvedere alla procedura di accertamento dell'art e del quan tum debeatur al danneggiato.

Infine, nel dato secondo cui nell'ambito della normativa del 1978 non v'è alcuna disposizione che deroghi in modo espresso la regolamentazione della materia dettata — quale regime base — dalla 1. 990/69.

D'altra parte, si soggiunge, non vi sono neanche disposizioni che impongano momenti procedimentali incompatibili con l'o

rientamento accolto.

Né può valere in contrario, è stato osservato, il precetto det

tato dal 2° comma dell'art. 4 in base al quale la somma deter

minata nella liquidazione effettuata dall'impresa cessionaria, se

accettata dal creditore «è corrisposta... direttamente dal fon

do». Ciò in quanto la previsione di siffatta modalità di paga mento non contrasta con la configurazione della impresa cessio

naria quale soggetto dotato di autonoma legittimazione nego ziale nei confronti del danneggiato, posto che la lettura della

norma condotta in armonia con lo scopo della legge del 1978

porta a riconoscere che il suo precetto mira soltanto a semplifi care i rapporti tra impresa cessionaria e fondo (sul quale, in

definitiva, ricadono sempre le conseguenze patrimoniali del dan

no) attraverso l'eliminazione del doppio pagamento dall'impre sa cessionaria al danneggiato e dal fondo all'impresa cessiona

ria; non anche ad attribuire al fondo un'obbligazione diretta nei confronti del danneggiato.

E neppure può valere in contrario, è stato anche sottolineato, la previsione normativa per la quale il creditore insoddisfatto dalla liquidazione effettuata dall'impresa cessionaria «ha azio

II Foro Italiano — 1997.

ne nei confronti del ...fondo», e la esercita «convenendo in giu dizio l'impresa cessionaria in nome dell'Istituto nazionale delle

assicurazioni, gestione autonoma del "fondo di garanzia per le vittime della strada"». Infatti, tale disposizione deve essere

letta alla luce del rilievo che la legittimazione sostanziale attri

buita dalla legge all'impresa cessionaria nei confronti del dan

neggiato non può non riflettersi, coerentemente, sulla natura

della legittimazione processuale della stessa impresa; con il ne

cessario corollario, allora, che l'impresa cessionaria non può che partecipare pur sempre al giudizio in nome proprio e non

quale rappresentante, anche processuale, del fondo, e che il da

to letterale, perciò, è irrilevante ed allo stesso non può essere

attribuita portata decisiva.

1.2.3.2. - L'orientamento maggioritario ritiene, invece, che

nei riguardi dei sinistri verificatosi anteriormente al provvedi mento di liquidazione coatta soggetti alla disciplina di cui al

l'art. 19, 1° comma, lett. c), 1. 990/69, l'art. 4 d.l. 576/78 ab

bia introdotto un sistema risarcitorio derogaorio rispetto a quello fissato dalla legge fondamentale sulla materia in funzione del

l'intervento dell'impresa designata. Pertanto, individua nel fon

do il soggetto passivo dell'obbligazione (già dell'impresa in li

quidazione coatta) avente ad oggetto il risarcimento dei danni

causati dal sinistro, e nell'impresa cessionaria la semplice rap

presentante sostanziale e processuale, per legge, del fondo stes

so (v. Cass. 27 gennaio 1995, n. 982, cit.; 24 febbraio 1993, n. 2275, cit.; 12 luglio 1991, n. 7776, cit.; 3 aprile 1991, n.

3469, cit.; 13 dicembre 1990, n. 11839, cit.; 17 ottobre 1989, n. 4151, id., Rep. 1990, voce cit., n. 157; 7 febbraio 1989, n.

775, id., Rep. 1989, voce cit., n. 166; 10 agosto 1988, n. 4917,

ibid., n. 128; 18 gennaio 1988, n. 314, id., Rep. 1988, voce

cit., n. 224; 14 ottobre 1987, n. 7607, ibid., n. 226; 26 maggio

1987, n. 4708, id., Rep. 1987, voce cit., n. 222; 7 febbraio 1986, n. 770, id., Rep. 1986, voce cit., n. 174; 11 febbraio, 1985 n.

1127, id., Rep. 1985, voce cit., n. 196; 10 dicembre 1984, n.

6849, ibid., n. 199; 16 luglio 1984, n. 4184, id., 1984, I, 2455). Da tale principio è stato tratto, coerentemente: che l'impresa

cessionaria è rappresentante ex lege del fondo anche quando interviene nella definizione stragiudiziale del credito vantato dal

danneggiato (Cass. 314/88, cit.); che la stessa impresa può esse

re convenuta in giudizio solo in nome e per conto del fondo, con la conseguenza che quando sia convenuta in giudizio senza

la specifica indicazione di tale rappresentanza, si deve intendere

come convenuta in proprio, il che comporta, da un canto, la

configurazione del difetto della sua legittimazione passiva, e,

dall'altro, che il giudice non può pronunciare la sua condanna

in rappresentanza del fondo, implicando ciò violazione dell'art.

112 c.p.c. (Cass. 4184/84, cit.; 770/86, cit.; 7607/87, cit.; 4917/88, cit.; 4151/89, cit.); che essa impresa può essere con

dannata solo in nome del fondo, o, più esattamente, che solo

il fondo (nel cui nome e conto l'impresa cessionaria agisce in

giudizio) può essere il destinatario della statuizione di condanna al risarcimento danni, atteso che detto fondo assune la qualità di parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in causa, e sta in giudizio per il tramite dell'impresa cessionaria

(Cass. 6849/84, cit.; 4917/88, cit.; 4151/89, cit.); infine, e con diretto riferimento al tema della presente controversia, che sol tanto il fondo, e non anche l'impresa cessionaria, è tenuto ad

eseguire il giudicato di condanna, sicché l'azione esecutiva può essere proposta solo nei confronti del fondo e non anche del

l'impresa cessionaria neppure in nome e per conto del fondo

(Cass. 11830/90, cit.; 5044/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 160; 3469/91, cit.; 7776/91, cit.; 2275/93, cit.; 982/95, cit.).

2. - Ora, procedendo al riesame della questione al fine della

composizione del contrasto e della conseguente decisione sulla

presente controversia, risulta indubbio che, con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima della pubblicazione del provve dimento di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice presso la quale il veicolo risultava assicurato, il dettato letterale del l'art. 4 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 convertito in 1. 24 novem bre 1978 n. 738 — ove interpretato autonomamente e, soprat tutto, secondo il preciso significato tecnico-giuridico della paro le e delle locuzioni adottate dal legislatore — assegna al fondo di garanzia la posizione di soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria, quale successore a titolo particolare della impresa in liquidazione, e, all'impresa cessionaria, quella di rappresen tante sostanziale e processuale ex lege del fondo stesso. Non

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

diversamente si può dire una volta che, secondo la testuali pre visioni di detta disposizione normativa, in siffatta ipotesi: l'im

presa cessionaria «provvede... alla liquidazione per conto del

...fondo»; «i danni debbono essere risarciti da codesto ente»; «la somma determinata nella liquidazione, se accettata dal cre

ditore, è corrisposta... direttamente dal fondo»; «qualora non

sia intervenuto accordo sulla somma liquidata, il creditore ha

azione nei confronti del ...fondo», e la «esercita convenendo

in giudizio l'impresa cessionaria in nome del ...fondo».

Risulta, inoltre, che una ricostruzione del regime introdotto

con il sistema dell'impresa cessionaria armonica al dato lettera

le è avvalorata da due rilievi, che la impongono in modo defi

nitivo.

In via positiva, dalla constatazione che il legislatore del 1978,

allorquando ha inteso attribuire all'impresa cessionaria la posi zione di soggetto passivo dell'azione risarcitoria ed al fondo

il solo carico patrimoniale con esclusione di ogni suo rapporto con il danneggiato, lo ha stabilito esplicitamente adottando

espressioni e locuzioni tecnico-giuridiche affatto coerenti al re

gime voluto: per vero, con riferimento ai sinistri posteriori alla

pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta, il 1°

comma dell'art. 3 d.l. 576/78 prevede che i relativi indennizzi

debbano essere pagati dall'impresa cessionaria, la quale «ha di

ritto di rivalsa nei confronti del ...fondo». Ebbene, tanto, e

l'impossibilità di individuare alcuna ragione che possa aver in

dotto il legislatore ad adottare una diversa terminologia per i

sinistri verificatisi anteriormente, pur in presenza della volontà

di attribuire all'impresa cessionaria la posizione di obbligata ex

lege anche in relazione a questa ipotesi, porta necessariamente

a ravvisare nella diversità terminologica un indubbio sintomo

dell'assoggettamento delle due ipotesi a regimi contrapposti. In negativo, dalla constatazione che non solo non si ravvisa

alcun argomento testuale o sistematico atto a corroborare l'as

sunto secondo cui con la normativa del 1978 il legislatore ha

inteso soltanto agevolare il trasferimento del portafoglio e del

personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione

coatta, e non anche di apportare ulteriori modifiche alla disci

plina fondamentale sulla materia sancita dalla 1. 990/69; ma

che, anzi, l'apprezzamento della nuova disciplina in una pro

spettiva globale depone univocamente per la soluzione opposta. Il vero è, infatti, che la modifica del regime è stata introdotta

per riequilibrare i maggiori oneri globali che il nuovo sistema

fa ricadere sull'impresa cessionaria rispetto a quelli gravanti sul

l'impresa designata. Ne discende, allora, in una con la non condivisibilità degli

argomenti proposti a sostegno dell'orientamento minoritario, la

conferma dell'opposto principio per il quale, in tema di danni

derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione

per la responsabilità civile ai sensi della 1. 24 dicembre 1969

n. 990, in ipotesi di sottoposizione della impresa assicurativa

a liquidazione coatta amministrativa con trasferimento del por

tafoglio della medesima ad altra impresa c.d. cessionaria secon

do la previsione del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con modificazioni in 1. 24 novembre 1978 n. 738) a norma del

l'art. 4 di quest'ultima fonte legislativa, il soggetto passivo del

l'obbligazione risarcitoria dei detti danni è direttamente il fon

do di garanzia per le vittime della strada costituente gestione autonoma dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, e non già

l'impresa cessionaria, che assume, invece, la mera posizione di

rappresentante sostanziale e processuale, per legge, del fondo

medesimo.

3. - Ne consegue, che nell'anzidetta ipotesi soltanto il fondo

di garanzia per le vittime della strada, in quanto soggetto passi vo dell'obbligazione risarcitoria nonché parte sostanziale della

relativa azione giudiziale di cognizione, è tenuto ad adempiere

il giudicato di condanna ed è passivamente legittimato rispetto

all'eventuale azione esecutiva; e, correlativamente, che l'impre

sa cessionaria non è tenuta ad adempiere detto giudicato, né

può subire l'esecuzione coattiva.

In questo senso, pertanto, deve esere composto il contrasto

giurisprudenziale sulla questione. 4. - Quindi, la corte di Napoli non è incorsa nelle violazioni

di legge denunciate nel motivo di annullamento allorquando —

uniformandosi al principio enunciato e facendone corretta ap

plicazione — dopo aver richiamato che la Siad era stata con

dannata a risarcire i danni causati agli attuali ricorrenti a segui

to di un sinistro stradale verificatosi anteriormente alla messa

Il Foro Italiano — 1997.

in liquidazione coatta amministrativa della impresa assicurativa

nel cui portafoglio era compresa la relativa garanzia non in pro

prio, ma quale rappresentante per legge del fondo di garanzia, ha escluso che detta società sia tenuta ad adempiere il giudicato di condanna e sia passivamente legittimata rispetto alle azioni

proposte nei suoi confronti per l'esecuzione di quel giudicato. Il motivo ed il ricorso, perciò, sono infondati e devono essere

respinti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 novem

bre 1996, n. 10292; Pres. Martinelli, Est. Mercurio, P.M.

Iannelli (conci, conf.); Inps (Aw, Fabiani, Giordano, Li

Marzi) c. Facciotti. Conferma Trìb. Bolzano 13 dicembre

1993.

Previdenza e assistenza sociale — Cumulo di indennità di disoc

cupazione speciale agricola e di pensione di invalidità di im

porto superiore al minimo — Divieto — Assistito in età non

pensionabile — Esclusione (L. 3 giugno 1975 n. 160, norme

per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il col

legamento alla dinamica salariale, art. 15; 1. 21 dicembre 1978

n. 843, disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato, legge finanziaria, art. 29).

Soltanto con il compimento dell'età pensionabile scatta il divie

to di cumulo del trattamento speciale di disoccupazione agri cola con la pensione di invalidità avente importo superiore al minimo. (1)

Svolgimento del processo. — La sig. Maria Facciotti con ri

corso al Pretore di Bolzano del 3 gennaio 1990, proponeva op

posizione avverso il decreto del medesimo pretore con il quale le veniva ingiunto di pagare all'Inps la somma di lire 7.405.175

per indebita percezione, ai sensi dell'art. 29 1. n. 843 del 1978

e successive proroghe, nel periodo dal 1° gennaio 1979 al 31

(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Resa per regolare la specifica questione enunciata nella massima, la

sentenza vale per tutte le ipotesi di coeva maturazione dei sussidi di

disoccupazione in agricoltura (sia ordinario sia speciale) e dei vari «trat tamenti pensionistici» menzionati nell'art. 15, 1° comma, 1. n. 160 del

1975. Il divieto di cumulo introdotto da tale disposizione, dopo un primo

periodo di applicazione connotato dai dubbi di costituzionalità (Pret. Piacenza 22 agosto 1978, Foro it., Rep. 1979, voce Previdenza sociale, n. 660; Pret. Genova 20 aprile 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 575)

poi dissipati da Corte cost. 3 marzo 1986, n. 43 (id., Rep. 1986, voce

cit., nn. 1003, e 1004), è venuto in rilievo essenzialmente sotto il profilo della non riferibilità al settore industriale e agli altri comparti produtti vi (affermazione di Cass. 3 settembre 1986, n. 5390, ibid., n. 749, e

23 maggio 1986, n. 3481, ibid., n. 754, ed anche la precedente analoga statuizione di Trib. Reggio Emilia 27 ottobre 1983, id., Rep. 1985, voce

cit., n. 789). A questo risultato interpretativo la giurisprudenza è giunta

argomentando che il sopravvenuto art. 29 1. n. 843 del 1978 (valido

per quell'anno ma successivamente prorogato, come la pronuncia in

rassegna informa) ha integrato e non espunto l'art. 15 1. 160/75, perché la norma più recente è scarna e risulta inidonea a soddisfare le condi

zioni dell'abrogazione implicita disciplinata dall'art. 15 disp. sulla legge in generale. Oggi il medesimo iter logico è utile per statuire che il discri

men del raggiungimento dell'età pensionabile permane ed ha efficacia

generale per ogni fattispecie di contitolarità vietata ai sensi del combi

nato disposto delle due norme previdenziali in parola. Si veda anche Cass. 17 dicembre 1988, n. 6894 (id., Rep. 1988, voce

cit., n. 582), secondo cui il divieto di cumulo, quando è operante, «esclude

non solo l'erogazione ai pensionati della indennità di disoccupazione ma anche l'accreditamento dei contributi figurativi, collegato per legge necessariamente al periodo di disoccupazione indennizzata».

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