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Sofia Mannelli
Presidente Chimica Verde Bionet
2007- Convegno e
documenti sulle
bioraffinerie.Negli anni
ha organizzato oltre 70
convegni e oltre 30
fiere e manifestazioni
2014 pubblicazione MANIFESTO della
CHIMICA VERDE
Risultati raggiunti:
Progetti di ricerca
2015
2013 adesione al cluster
nazionale della chimica verde
Premessa: un anno fa…
. • Attuale Normativa RIFIUTI è riportata nel Decreto Legislativo 3
dicembre 2010, n.205, legge di recepimento della Dir 98/2008, che ha modificato (quarto correttivo) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale (TUA).
1. La definizione normativa di rifiuto in Italia è data dall'art. 183 del TUA;
Aree di Esclusione: un rifiuto può derogare dalla disciplina specifica solo se è regolato da altre disposizioni normative che ne assicurano tutela ambientale e sanitaria. «Articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)»
2. La definizione di sottoprodotto è data dall’art.184 bis del TUA;
Normativa energia sui sottoprodotti: DM 6 luglio 2012 con lista positiva di sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas.
Normativa di riferimento
Rifiuto: art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, TUA
n. 152 comma 1 a)
• QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO DI CUI
IL DETENTORE
Si disfi Abbia intenzione di
disfarsi
Abbia l’o ligo di disfarsi
Categoria del «Non Rifiuto»
rifiuto Non rifiuto
esclusioni
nella misura in cui sono disciplinati da altre
disposizioni
esclusioni esclusioni
Sarebbero rifiuti, ma sono
esclusi dal campo di
applicazione della normativa
generale e disciplinati da quella
speciale. Es acque di scarico
(normativa tutela delle acque) Fonte: avv. A. Prosperoni
PER LA
NATURA DEI
MATERIALI
DIMOSTRANDO
UNA SERIE DI
REQUISITI
NON SONO RIFIUTI !!!
Art. 185.
Esclusioni dall’ambito di applicazione 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) ……
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale
biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in
pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in
quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati
dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli
animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento
(CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 117.
3. ……
Esclusi dall’art. 185, dal campo di applicazione del Dlgs 152/2006 nel rispetto della normativa
comunitaria «in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge» la disposizione quindi non
contiene la clausola di esonero
ma
comunica che il principio di specialità porta ad
escludere questa tipologia di materia dalla
direttiva solo perché rientranti nel campo di
applicazione di altra normativa.
Impiego energetico
Parte V - Allegato X - Disciplina dei combustibili
Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli o coltivazioni agricole non dedicate
Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da
potatura;
Sansa di oliva disoleata ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto (con caratteristiche definite di Ceneri, Umidità, N-esano, Potere calorifico inferiore, ecc)
(nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto di produzione, i requisiti devono risultare dal sistema di identificazione)
BIOMASSE COMBUSTIBILI individuate
nella parte II, sezione 4, alle condizioni
ivi previste
Combustibili consentiti
La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione
dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, il possesso delle caratteristiche
devono figurare: in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli
imballaggio e in caso di prodotto sfuso o di imballaggi con quantitativi superiori a 100 Kg,
nei documenti di accompagnamento. Fonte: avv. A. Prosperoni
Sottoprodotto art. 184 bis del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152
• 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’a ti olo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
• a) la sosta za o l’oggetto è o igi ato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
• b) è certo che la sostanza o l’oggetto sa à utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
• ) la sosta za o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
• d) l’ulte io e utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’a ie te e non porterà a impatti complessivi negativi sull’a ie te o la salute umana.
• 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. All’adozio e di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Mi ist o dell’a ie te e della tutela del territorio e del mare, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
Lorella Rossi CRPA 2011
Esempio: Febbraio 2015: Prov. Ancona parere per AIA
Vi so o alt e iti ità… IMPATTO SUL PAESAGGIO; UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
Errore : ambiguità
BIOMASSE DI ORIGINE ANIMALE
“OTTOPRODOTTI di ORIGINE ANIMALE NON
DE“TINATI AL CON“UMO UMANO ai se si del Reg. n. 1069/2009
NON RIENTRANO ell’a ito di appli azio e della Parte IV del DLgs 152/06 ai
se si dell’a t. 8 , o a , lett. B,
TRANNE
QUANDO DE“TINATI a……, IMPIANTI DI BIOGAS E COMPOSTAGGIO
Art. 185.
Esclusioni dall’ambito di applicazione 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) ……
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale
biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in
pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in
quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati
dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli
animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento
(CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 117.
3. ……
Esclusi dall’art. 185, dal campo di applicazione del Dlgs 152/2006 nel rispetto della normativa
comunitaria «in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge» la disposizione quindi non
contiene la clausola di esonero
ma
comunica che il principio di specialità porta ad
escludere questa tipologia di materia dalla
direttiva solo perché rientranti nel campo di
applicazione di altra normativa.
Classificazione Formale
Effluenti zootecnici (materie fecali)
“OA di atego ia ai se si del Reg. . 1069/2009»
NON RIENTRANO ell’a ito di appli azio e della Pa te
IV del DLgs / ai se si dell’a t. 8 , o a , lett.
B, SE NON DESTINATI a IMPIANTI DI BIOGAS
Lorella Rossi CRPA 2011
Sottoprodotti in tutte le… SALSE…./norme
n
• Dm 6 luglio 2012: Incentivi E. elettrica non FV
• A t. 8 o a 4.tipologie di seguito ele ate è ali e tato l’i pia to: a) prodotti di origine biologica; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla
Tabella 1-A; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata fo fetta ia e te o le odalità di ui all’Allegato 2; d) ifiuti o provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).
• Dm 5 dicembre 2012: Biometano
• Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in
ogni caso la produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;
• Art. 3 comma 5. Il valore dell'incentivo è incrementato del 50% qualora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, e rifiuti.
Decreto Digestato
• 27 novembre 2014 la Conferenza Stato Regioni approva la revisione del decreto 7 aprile 2006 che abroga, un dispositivo atteso molti anni.
• Il decreto disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze anche in miscela tra loro: effluenti di allevamento, acque reflue,
• la p oduzio e, le a atte isti he di ualità, e l’utilizzazio e agronomica del digestato.
al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
Non è ancora stato pubblicato, abbiamo solo do u e ti o uffi iali…..
Le Regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano possono applicare divieti più
restrittivi in ragione delle specificità
territoriali e di particolari esigenze di tutela
dell’a ie te.
Il decreto stabilisce che quando i digestori sono alimentati con colture dedicate
DIVERSE DA QUELLE DELLA TABELLA 1 B, il digestato prodotto deve essere considerato u ifiuto e o si po’ spa de e ei a pi!
…….. va e e a tutti i ua to già gli incentivi vengono dati allo stessa tipologia di impianti e raramente se ne costruiscono alimentati diversamente, quindi alla fine il decreto è praticamente innocuo .. …… a è i po ta te fa sape e he introduce un principio sbagliato. Se poi le Regioni adottano misure più restrittive??
LO “TATO “I AUTODELEGITTIMA….
Intanto in FRANCIA
Chimica Verde
Economia Circolare
• .
Ruolo dei coprodotti, dei
sottop odotti, dei ifiuti…
La chimica verde
• L’esp essio e »green chemistry» fu introdotta nel
1991 da Paul T. Anastas (docente presso la Yale
University), intendendo «uno sviluppo di materiali,
tecnologie e processi chimici aventi un minore
i patto sull’a ie te ispetto a uelli tradizionali».
• P. T. Anastas insieme a John C. Warner, sintetizzarono
in 12 principi basilari che rappresentano
l’i postazio e della hi i a ve de…
http://www.treccani.it/
Sintesi dei 12 principi
• Usare materie prime rinnovabili nei processi, per quanto possibile, sprecare meno e generare al tempo stesso meno sottoprodotti da smaltire;
• Impiegare sostanze chimiche sicure e e ig e pe l’a ie te;
• Mettere a punto di processi efficienti dal punto di vista energetico;
• Ricordare sempre che la miglior forma di gestione dei reflui è quella in primo luogo di non produrli .
CVB ha introdotto una precisazione al
concetto di Green Chemestry:
La nostra Chimica Verde si occupa di:
«svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere ricerche e
spe i e tazio i elative all’appli azio e di ate ie p i e vegetali ei i li p oduttivi i dust iali, alla ve ifi a del lo o eve tuale i patto sull’a ie te
naturale, ai cicli degli elementi nutritivi e al riciclo dei rifiuti, ai mercati
potenziali dei nuovi prodotti e ai benefici derivanti dalla sostituzione
di materie prime di sintesi e/o di origine fossile con materie
prime vegetali»
.
La piramide del valore delle biomasse
Fonte: Sustainable Energy Solutions in Agriculture (Jochen Bundschuh, Guangnan Chen)
Bioeconomia
La bioeconomia riguarda
«la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, fibre, bioenergie, intermedi chimici e bioprodotti».
Comunicazione Commissione UE L’i ovazio e per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Eu opa del fe aio
Economia Circolare
Secondo la Ellen MacArthur Foundation, «è
u ’e o o ia pensata per potersi rigenerare
da sola.
In u ’e o o ia i ola e i flussi di ate iali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di
essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza
entrare nella biosfera»
https://www.mamme.it
Dall’agricoltura e dal mondo vegetale
biomasse per ..
BIOPRODOTTI (BP) Biocombustibili e
biocarburanti
Biolubrificanti, oli tecnici,
Tensioattivi
Bioplastiche e Biopolimeri
Coloranti naturali,
Solventi,
Addensanti naturali
Molecole bioattive
Dai BP Manufatti Tessili & cartari Bioedilizia , Detergenza,
Benessere e Cosmesi
Dal fine ciclo
NUOVA VITA
Recupero
Riciclo
Energia
Compostaggio
Nuovi materiali
Economia circolare
Post consumo
ORIGINE Rinnovabile
Bioraffineria in azienda: la
multifunzionalità aziendale
Biogas refinery in Italia nel 2015 (dm biometano e del. AEEGSI)
Fonte: Stefano Bozzetto EBA
Benefici ambientali (nitrati) e non
solo
Benefici economici: sostenibilità
aziendale
• Producendo Fertilizzanti rinnovabili in azienda SI ABBATTONO i costi colturali E SI STABILIZZANO I COSTI delle produzioni;
• Riportando sostanza organica sui terreni si migliora la fertilità del suolo e si diminuisce la richiesta idrica;
• Diversificando la produzione dal solo biogas, si aumentano i redditi aziendali.
MINOR SPESA COLTURALE E MAGGIOR REDDITIVITA’ AZIENDALE
. Bioraffineria Progetto
Biogas
Biorefinery
25 Febbraio 2015
CremonaFiere
25 Febbraio 2015
Galatea Bio Tech Milano (MI)
Alta innovatività e competenze nel
campo delle biotecnologie
Processi a ridotto impatto energetico e
ambientale
Utilizzo di residui agricoli e
agroalimentari
Elevata flessibilità di offerta di prodotti
CremonaFiere
25 Febbraio 2015
Frumat Bolzano (BZ)
Valorizzazione di un residuo
agroalimentare problematico
Alta innovatività
Prodotti totalmente biodegradabili
e compostabili
PREMIO
Roberto Mosca
CremonaFiere
25 Febbraio 2015
ROBERTO MOSCA, morto nell’autunno 2014 in seguito a
una grave malattia, ̀ stato un appassionato ecologista e
pioniere della chimica verde italiana.
Alternativa a un materiale di
largo consumo, inquinante per
l’ambiente marino
Blu Marine
Service San Benedetto del Tronto (AP)
Coinvolgimento attivo della
filiera della pesca
Materiale biodegradabile e non
tossico per l’ittiofauna
1° Premio
Cremona Fiere
25 Febbraio 2015