La sicurezza nei luoghi di lavoro e sistema sanzionatorio

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La sicurezza nei luoghi di lavoro e sistema sanzionatorio. DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI LATINA viale Nervi 180. - PowerPoint PPT Presentation

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La sicurezza nei luoghi di lavoro

e sistema

sanzionatorio

DIREZIONE TERRITORIALE

DEL LAVORODI LATINA

viale Nervi 180

Oltre alla vigilanza in materia di rapporti di lavoro

e legislazione sociale ed applicazione dei CCNL

la DTL ha anche compiti di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro

Nel settore edile e di genio civile

In materia di radioprotezioneuso di apparecchi e sostanze emittenti radiazioni ionizzanti

esposizioni al radon

Lavori con cassoni in aria compressa Lavori subacqueiLavori ferroviari

Verifiche sugli ascensori e montacarichi in az. Industriali ed agricole

Direttiva macchineApparecchiature elettriche

D Lgs 81/08Riassetto e riforma delle disposizioni

vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

detto comunemente testo unico delle

norme in materia di sicurezza sul lavoro

Permangono comunque in vigore

altre norme specifiche non

espressamente abrogate e non in

contrasto con il presente decreto

RadioprotezioneDirettiva macchine

Lavori ferroviariecc.

Principio di specialità delle norme contenuto nel TU

Se uno stesso fatto è previsto come reato da più norme prevale il principio di

specialità della norma(titolo I norme generali – altri titoli norme speciali)

Campo di applicazione e

soggetti tutelati

Tutti i settori di attività privati e pubblici

e

tutte le tipologie di rischio

Tutti i lavoratori

subordinati ed equiparati

Compartecipanti

in partecipazione

lavorativa

I lavoratori con contratto di

somministrazione

I lavoratori in regime

di distacco

I lavoratori con contratto di

collaborazione a progetto

e non

I lavoratori che effettuano

prestazioni occasionali

di tipo accessorio

Lavoratori a domicilio

Telelavoro

Soci lavoratori

di società

anche di fatto

Allievi di istituti di istruzione

o beneficiari di tirocini formativi

Collaboratori familiari(art. 230 bis Codice Civile)

I lavoratori autonomi

Pericolo

Rischio

Valutazione del rischio

Il pericolo è la potenzialità che ha un’entità

di causare un danno(fonte di possibili lesioni)

Il rischio è la probabilità

che il danno venga raggiunto ed è correlato con la gravità

dello stesso

la valutazione del rischio comporta una correlazione

tra il pericolo, la probabilità che venga

arrecato un danno e la gravità dello stesso

Probabilità

44 8 12 16

3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

0 1 2 3 4Gravità

Documento di Valutazione dei

Rischi

Il DVR deve tenere conto

Delle attività svolte Delle attrezzature utilizzate Delle persone addette con

riferimento al genere, all’età, alla provenienza, alla struttura fisica,

ecc

Metodologia

di elaborazione

del DVR

Osservazione degli ambienti di lavoro

(vie di accesso e transito, illuminazione, microclima, ecc.)

Attrezzature utilizzatee loro disposizione

modalità di esecuzione

del lavoro

Il DVR deve contenere

Relazione sulla valutazione dei rischi

Indicazione delle misure di protezione da adottare

Il Datore di Lavoro Elabora il DVR con il Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico

Competente previa consultazione del

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il DVR è rielaborato ogni volta che avvengono modifiche al

ciclo produttivo o all’organizzazione del lavoro in

maniera significativa

Deve tenere conto delle norme nazionali e comunitarie, delle

linee guida, delle norme di buona tecnica

Norme tecniche

Specifiche tecniche emanate da organismi nazionali ed internazionalila cui osservanza non è obbligatoria (ma spesso acquistano efficacia

con richiami dalle leggi)

Norme

UNI CEI

ICRP

Linee guida

Atti di indirizzo e coordinamento emanati da Enti

interessati alla materia (regioni – inail – ispesl – Icrp - ecc)

Le apparecchiature elettriche devono essere collegate

elettricamente a terra

L’impianto deve essere denunciato alla AUSL

L’impianto deve essere verificato ogni 5 anni

Ogni 2 anni nei locali ad uso medico, nei cantieri e attività a

rischio incendio

Delega delle funzioni

Il «TU» detta finalmente le condizioni di validità delle deleghe di finzioni in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro

E’ obbligatoria la forma scritta

deve essere dettagliata

deve avere data certa

deve essere accettata dal delegato

La persona delegata deve essere in

possesso di tutti i requisiti di

professionalità ed esperienza

oggetto della delega

La delega deve attribuire alla persona delegata tutti i poteri di organizzazione,

gestione e controllo finalizzati all’espletamento delle funzioni delegate

Nonché l’autonomia di spesa necessaria

Permane in capo al datore di lavoro

la responsabilità relativa all’obbligo

di vigilanza sul corretto

espletamento delle deleghe

Funzioni non delegabiliai sensi del TU

Valutazione dei rischi ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP ha sostanzialmente solo una funzione di consulenza tecnica

In ogni caso è il DdL, ed eventualmente la persona delegata, a

rispondere per l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

L’RSPP eventualmente risponde, indirettamente, di

imperizia ed incompetenza

E’ consentito al datore di lavoro

di svolgere in proprio i compiti di RSPP nei seguenti casi:

Aziende Industriali ed artigiane fino a 30 addettiAgricole e zootecniche fino a 30 addetti

Pesca fino a 20 addettiAltre fino a 200 addetti

Altre definizioni

Informazione

(notizie in merito ai rischi)

Altre definizioni

Formazione

(comportamenti da tenere)

Altre definizioni

Addestramento

(modalità d’uso delle attrezzature)

Il personale occupato deve essere sottoposto a visita

medica di idoneità all’assunzione ed alla

cessazione del rapporto di lavoro

A visita medica con periodicità stabilita dal M C

laddove sussistano rischi specifici

SISTEMA

SANZIONATORIO

SANZIONIPenali

Amministrative

PENALI

“sanabili”

“insanabili”

SANABILI

sono “sanabili” quelle contravvenzioni punite con la

pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda

o con la sola ammenda

SANABILI

Applicazione del D.Lgs 758/94

che prevede:

Prescrizione obbligatoriaNotizia di reato

Sospensione del procedimentoAdempimento nei terminiVerifica di ottemperanza

Pagamento di ¼ dell’ammenda massima entro 30 giorni Richiesta di archiviazione

Estinzione del reato

ovvero

Riattivazione del procedimento

INSANABILI

Notizia di reato

Attivazione del procedimento penale

Le contravvenzioni punite con il solo arresto previste nel D.Lgs 81/08

non sono sanabili ai sensi del DLgs 758/94

SANZIONI

AMMINISTRATIVE

Eliminazione spontanea delle violazioni o su diffida

dell’organo di vigilanza

Pagamento del minimo della sanzione o di ¼ della sanzione

fissa

In caso di inadempimento si applica la procedura ordinaria degli illeciti amministrativi ai sensi della legge 689/81 che

prevede:

Pagamento della sanzione pari al doppio del minimo o della

terza parte del massimo ovvero della sanzione fissa

entro 60 giorni

Nel D.Lgs 81/08 (cosiddetto TU delle norme in

materia di sicurezza del lavoro) sono previste sia

sanzioni di tipo penale che di tipo amministrativo

Nel D.Lgs 230/95 (cosiddetto TU delle norme in materia di sicurezza dai rischi derivanti dalle sorgenti naturali

ed artificiali di radiazioni ionizzanti) sono previste

solo sanzioni penali