Le condizioni di vendita all'estero, presentazione 140226

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General selling conditions to sell overseas

transcript

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Le condizioni generali di vendita

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Ferrara 26 febbraio 2014

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Le condizioni generali: !

regolare una generalità di rapporti

!

!

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Razionalizzare i rapporti di chi è solito

stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti

!

!

Quale legge applicare !

!

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Legge italiana? !

Leggi straniere? !

Convenzioni internazionali?

Una convenzione di facile applicazione se si vendono beni mobili

La Convenzione di Vienna, 1980

!

Quando le condizioni sono approvate?

!

!

Quando l’ordine richiama le condizioni

e non ci sono controproposte di

sorta

!

Qualche eccezione !

Last shot rule: valgono le condizioni

dell’ultimo che le invia !

First shot (Olanda): valgono quelle del

primo !

Knock out (USA): in caso di difformità la contrattazione ‘salta’

!

Le condizioni generali: !

per efficaci devono essere conoscibili

!

!

!

Conoscibilità concreta (a seconda dei casi

specifici) !!

Clausole vessatorie (ossia particolarmente onerose per una parte)

Oltre che conoscibili vanno approvate specificamente

!

Forma scritta !

!

Non è necessaria per la validità giuridica dei

rapporti, ma indispensabile per dar

ad essi chiarezza e certezza

!

Passaggio di rischio della merce

!

Convenzione di Vienna 1980

!

Al momento il cui il compratore riceve la

merce o è messa a sua disposizione (cfr

Incoterms)

Quando far valere i vizi della merce

!

Salvo diversa previsione

(consigliata) al massimo entro due

anni dal passaggio del rischio

!

Arbitro o giudice? !!

neutro o di parte? !

competenza tecnica o giuridica?

!

lingua scelta o locale? !

celerità o lentezza? !

costi certi o imprevedibili?

!

In caso di arbitrato !

!

E’ stata ratificata la Convenzione di NY?

!

E comunque, nella legislazione della

controparte esistono limiti o preclusioni?

!!

!

Una sintesi degli elementi chiave.

!

le condizioni generali: !

!sono accettate dalla controparte;

!sono in lingua comprensibile;

!sono specifiche per l’estero;

!contengono una regola per ritardi nelle

consegne; !

determinano il passaggio dei rischi della merce; !

prevedono tempo, luogo e modalità di pagamento;

!disciplinano in modo preciso la garanzia per

i difetti dei beni; !

indicano legge o principi che regolano il rapporto contrattuale;

!prevedono un giudice o un collegio

arbitrale; !

prevedono un terzo esperto per evitare la lite. !!!

Questa presentazione ha scopo informativo. !Nessuno dovrebbe agire legalmente o astenersi dal farlo sulla base di dette informazioni, senza avvalersi di adeguata consulenza che tenga conto dei fatti e delle circostanze specifiche.

Tommasini & Martinelli !tommasini@tommasinimartinelli.it www.tommasinimartinelli.it

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