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MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON ALIMENTI:

ANALISI DOCUMENTALE

Roma 14-15 Giugno 2011

Cinzia Gesumundo

Istituto Superiore di Sanità

Esempi di riscontro documentale di dichiarazione di conformità di altri materiali

Dichiarazione di conformità per:

• Ceramiche

• Banda stagnata/cromata

• Acciai

Come possono essere redatte le dichiarazioni

Le dichiarazioni di conformità devono essere: • Redatte per iscritto e supportate da idonea

documentazione (art. 16 Regolamento 1935/2004/CE); • Uso di carta intestata dell’azienda;

• Nome, funzione e firma del responsabile (“operatore economico” ai sensi del Regolamento

1935/2004/CE);

• Data di stesura

…… segue Come possono essere redatte le dichiarazioni

Per la compilazione della dichiarazione di conformità si deve tener conto delle seguenti indicazioni pratiche:

• Identificazione del MOCA

(Si ottiene mediante una descrizione o codice aziendale o marchio o nome commerciale del prodotto o numero di serie o altro riferimento utile);

• Ove possibile, la dichiarazione va rilasciata per una specifica destinazione d’uso da indicare esplicitamente;

…… segue Come possono essere redatte le dichiarazioni

• La dichiarazione può essere integrata da eventuali specifiche di utilizzo quali trattamenti termici, meccanici, resistenza a sollecitazioni chimiche, fisiche, meccaniche, ecc…. (qualora siano rilevanti ai fini dell’idoneità alimentare);

• La dichiarazione di conformità potrebbe essere accompagnata da copia dei rapporti di prova o altri documenti di supporto, anche se non esiste un obbligo specifico.

Quando emettere le dichiarazioni

Non esiste nessun testo legislativo nazionale o Europeo che indica la periodicità di emissione della dichiarazione di conformità La periodicità di aggiornamento della dichiarazione stessa e di svolgimento delle prove di idoneità al contatto con alimenti andrà definita dalle parti e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità La dichiarazione dovrebbe essere rivista in occasione di: • modifiche significative della composizione e delle caratteristiche delle materie prime impiegate; • cambiamenti significativi del processo produttivo; • cambiamenti dei riferimenti legislativi in vigore.

Dichiarazione di conformità per:

• Ceramiche

• Banda stagnata/cromata

• Acciai

Ceramica - riscontro normativo

• Aspetti generali 1935/2004 CE e 2023/2006 CE

• Disposizioni comunitarie 84/500/CEE del 15/10/1984

• Disposizioni Nazionali D.M. 21/03/1973 e succ. mod.

• D.M. 04/04/1985 recepimento 84/500/CEE

• D.M. 01/02/2007 recepimento 2005/31/CE

Art.1

Requisiti degli oggetti in ceramica per MOCA e limiti max di Pb e Cd

Art.2

Definizione oggetti di ceramica

Art.3

Definisce i limiti di Pb e Cd con le modalità descritte negli allegati I

(condizioni) e II (metodi di prova)

Ceramica - D.M. 04/04/1985

Categoria 1

Oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata tra il punto più basso ed il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o pari a 25 mm

Pb

0,8 mg/dm2

Cd

0,07 mg/dm2

Categoria 2

Tutti gli altri oggetti riempibili

4,0 mg/l

0,3 mg/l

Categoria 3

Utensili per cottura; imballaggi e recipienti destinati alla conservazione, di capacità superiore a 3 litri

1,5 mg/l

0,1 mg/l

Ceramica - D.M. 01/02/2007

• E’ inserito l’articolo 2 bis relativo alla dichiarazione di conformità delle ceramiche

• La fabbricazione e l’importazione di oggetti in ceramica non conformi al presente decreto è consentita fino al 19/05/2007

• Sono migliorati i metodi di analisi:

- utilizzo non più solo di AA ma di metodi che soddisfano alcuni criteri di efficienza

Ceramiche – Dichiarazione di conformità

• Art. 2 bis della Direttiva 84/500/CEE

“1. Nelle varie fasi della commercializzazione; inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono

accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’art. 16 del reg. 1935/2004/CE. La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede

nella CE e contiene le informazioni di cui all’all. III della presente Direttiva.”

…..segue

• Art. 2 bis della Direttiva 84/500/CEE

“2. Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunita’ fornisce alle autorità nazionali competenti

un’adeguata documentazione al fine di comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di

cessione del piombo e del cadmio……

Tale documentazione contiene i risultati dell’analisi effettuata, le condizioni di prova e l’indirizzo del

laboratorio che ha effettuato le prove.”

…..segue

Ceramiche – Dichiarazione di conformità

Allegato III della Direttiva 2005/31/CE – rec. D.M. 01/02/2007

1. Identità e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’ importatore che lo importa nella Comunità;

2. Identità dell’oggetto;

3. Data della dichiarazione;

4. Attestato che l’oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni della presente direttiva e del regolamento 1935/2004/CE

Ceramiche – Dichiarazione di conformità

Banda stagnata e cromata riscontro normativo

• Aspetti generali 1935/2004 CE e 2023/2006 CE

• In Italia per gli aspetti non armonizzati D.M. 21/03/1973 e succ. mod. + Reg. CE/10/2011 • Normativa specifica (banda stagnata) D.M. 18/02/1984 + agg. D.M. n. 405 del

13/07/1995 • Normativa specifica (banda cromata) D.M. n. 243 01/06/1988

Art.1/All. I

Materiali utilizzati con specifiche e limitazioni

A - lamierino d’acciaio conforme ai valori max % di C 0,15 - P 0,025 – Cu 0,20 – Mn 0,60 - S 0,05 - Si 0,08

purezza dello stagno minimo 99,85%

B – lubrificanti: oli vegetali alimentari e di-ottile-sebacato

C - vernici

Art.2/All. II

Limiti di piombo totale negli alimenti conservati in banda stagnata

Art.3/All. III

Definisce le modalità di campionamento e i metodi di prova

Banda stagnata - D.M. 18/02/1984

Banda stagnata - D.M. 18/02/1984

STRATO DI RIVESTIMENTO: Conformita’ plastiche

VERIFICA IDONEITA’ OGGETTO FINITO: Prove di migrazione specifica : Fe, Sn, Pb sugli alimenti gia’ confezionati

BANDA STAGNATA VERNICIATA: Prove di migrazione organica globale su provini o contenitori finiti prima del confezionamento (10 giorni a 40°C)

Simulanti A-B-C: sui contenitori prima del confezionamento Simulante D: sui provini ottenuti dai contenitori

Banda stagnata - D. n. 405/1995

Ha inserito prove per qualificare il lamierino di acciaio stagnato per evitare l’impiego di

materiali di seconda scelta:

• punti di ruggine

• impronte da rulli di laminazione

• graffi e grumi di stagno, ecc.

Art.1/All. I

Materiali utilizzati con specifiche e limitazioni

A – acciaio di base conforme ai valori max % di C 0,15 - P 0,025 – Cu 0,20 – Mn 0,60 - S 0,05 - Si 0,08

Rivestimento di cromo: minimo 30 mg/m2 come Cr metallico, 5 mg/m2 come ossido di Cr

B – lubrificanti: oli vegetali alimentari e di-ottile-sebacato

C - vernici

Art.2/All. II

Limiti di cromo:

0,4 ppm almeno quattro delle cinque confezioni esaminate 0,5 ppm al massimo una delle cinque confezioni esaminate Art.3/All. III Definisce le modalità di campionamento e i metodi di prova riporta i limite

di Fe pari a 50 mg/kg

Banda cromata - D.M. n. 243/1988

Banda cromata - D.M. n. 243/1988

MIGRAZIONE SPECIFICA

migrazione specifica:

Fe, Cr sugli alimenti gia’ confezionati

VERIFICA DELL’IDONEITÀ DELLO STRATO

SUPERFICIALE (come per la banda stagnata,

conformita’ come plastiche)

Banda stagnata e cromata

Il Ministero della Salute con una nota del 23/04/2010 (DGSAN 0012174-P-23/04/2010) dà delle indicazioni in merito ai controlli su materiali e oggetti in banda stagnata e cromata per quanto riguarda:

• Il controllo documentale;

• Responsabilità delle imprese;

• Indicazioni sui controlli ufficiali;

• Presenza della dichiarazione di conformità e della documentazione a supporto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ BANDA STAGNATA/CROMATA

• Identità e indirizzo dell’operatore che produce o importa e/o trasforma;

• Identità dei materiali ed oggetti (ad es. partita di fogli di

banda stagnata di tot dimensioni , ecc); • Data della dichiarazione;

• Conferma che i materiali soddisfino la prestazioni delle norme

applicabili comunitarie e nazionali di seguito riportate: - Regolamento CE 1935/04 - Regolamento CE 2023/06 - D.M. 18.02.1984, aggiornato con D.M n. 405 del 13.07.1995

(banda stagnata) D.M. n. 243 del 1.06.1988 (banda cromata) …..segue

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ BANDA STAGNATA/CROMATA ……….segue

• Informazioni utili per consentire agli utilizzatori (industria alimentare o trasformatori) di assicurare l’idoneità tecnologica allo scopo a cui sono destinati (*);

• In caso di impiego di vernice la conferma che il materiale o l’oggetto è conforme alle norme di cui al 21.03.1973 e succ. agg. + Regolamento CE/10/2011

• (*) dati utili per il corretto impiego e controllo dei materiali e oggetti:

a) il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto (ad esempio legumi anziché pomodori);

b) l’indicazione del rapporto tra superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità dell’oggetto.

Acciai riscontro normativo

• Aspetti generali 1935/2004 CE e 2023/2006 CE

• In Italia per gli aspetti non armonizzati

D.M. 21/03/1973 e succ. mod.

• Ultimo Decreto M. n. 258 del 21/12/2010

ACCIAIO- D.M. 21/03/1973 e succ. mod.

Su quali articoli si applica?

Artt. 1- 8 Parte generale

Art. 36 Definisce i tipi di acciaio inox ammessi all’impiego (Sezione 6

Allegato II)

Art. 37 Definisce le prove di migrazione globale e specifica (Cr III e Ni)

Allegato I: protocollo di inserimento di nuove leghe (aggiornato con DM 03/06/1994)

Allegato II: liste positive MODIFICA introdotta dal D. 176/2009 (pubblicato sulla G.U. del 10/12/2009)

Allegato III – IV: classificazione convenzionale, criteri e metodi di

controllo

Quali oggetti?

Oggetti in acciaio inox impiegabili per qualsiasi tipo di alimento

Quali prove?

- Migrazione globale

- Migrazione specifica (CrIII, Ni, Mn) 3 attacchi e

determinazione sul 3° attacco LMS Cr III, Ni e Mn ≤ 0,1 ppm

Quali condizioni di prova?

Prova 10gg a 40°C in acido acetico al 3% (per oggetti destinati al contatto prolungato a t.a.) Prova 30 min a 100°C in acido acetico al 3% - 3 attacchi consecutivi (per oggetti destinati a uso ripetuto, di breve durata a caldo o a t.a. conformità terzo attacco)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ACCIAI

• Identità e indirizzo dell’operatore che produce o importa e/o trasforma;

• Identità dei materiali ed oggetti (ad es. partita di fogli di

banda stagnata di tot dimensioni , ecc); • Data della dichiarazione;

• Conferma che i materiali soddisfino la prestazioni delle norme

applicabili comunitarie e nazionali di seguito riportate: - Regolamento CE 1935/04 - Regolamento CE 2023/06 - D.M. 21/03/73 e succ. mod. …..segue

………. segue DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ACCIAI

• Informazioni adeguate per consentire agli utilizzatori (industria alimentare o trasformatori) di assicurare l’idoneità tecnologica allo scopo a cui sono destinati;

• Eventulamente le specifiche per l’impiego del materiale come:

a) il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto;

b) i tempi e le temperature di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare.

….. IN CONCLUSIONE

• Abbiamo visto per alcuni materiali le possibili dichiarazioni di conformità

• Tali dichiarazioni riportano elementi per la caratterizzazione del materiale

• Le dichiarazioni possono essere accompagnate dai documenti di supporto

….. E ADESSO

Costituiremo dei gruppi di lavoro/studio

per mettere in pratica le nozioni acquisite

A tutti …… BUON LAVORO!

Grazie per l’attenzione!

Cinzia Gesumundo Istituto Superiore di Sanità