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ordinanza 13 maggio 2003; Pres. Camilleri, Rel. Cordio; Soc. Alitalia airport (Avv. De LucaTamajo, Boursier Niutta, Cosio) c. Vincenti (Avv. Rinaldi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2861/2862-2863/2864Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198726 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
l'espunzione dal fascicolo di parte, anche laddove detto docu
mento risulti palesemente irrilevante: la questione si pone, in
fatti, soltanto in sede decisionale.
Ciò si spiega agevolmente considerando che la produzione di
documenti non comporta, a differenza dell'assunzione delle
prove costituende, alcun dispendio di energie processuali. A seguito del giudizio di decadenza concernente la prova pre
costituita, il giudice deve quindi pronunciare la tardività ed inu
tilizzabilità del documento ai fini decisori, e non il divieto della
produzione o l'espunzione dal fascicolo di parte. Infatti, la produzione (tardiva) del documento consente l'e
ventuale controllo sulla decisione del giudice sia in sede deciso
ria sia in sede di impugnazione. IV. - Parte attrice, infine, non ha avanzato istanza di rimes
sione in termini ex art. 184 bis c.p.c. e, comunque, non se ne
ravvisano i presupposti, non avendo parte attrice allegato né
tanto meno provato di essere incorsa in decadenza per causa ad
essa non imputabile. V. - Ritenuta la causa sufficientemente matura per essere de
cisa (dal collegio, trattandosi di causa tutt'ora riservata alla de
cisione collegiale ex art. 135, lett. b, ultima parte, d.leg. 51/98).
TRIBUNALE DI CATANIA; TRIBUNALE DI CATANIA; ordinanza 13 maggio 2003; Pres. Camilleri, Rei. Cordio; Soc. Alitalia airport (Avv. De
Luca Tamajo, Boursier Niutta, Cosio) c. Vincenti (Avv.
Rinaldi).
Lavoro (rapporto di) — Contratto a tempo determinato —
Lavoratori del trasporto aereo — Diritto di precedenza nelle assunzioni successive — Esclusione (L. 18 aprile 1962
n. 230, disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, art. 1; d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, misure per il contenimento
del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, art. 8 bis', 1.
25 marzo 1983 n. 79, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, art. unico; 1. 25 marzo 1986
n. 84, assunzione di personale a termine nelle aziende di tra
sporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali, art. unico; 1.
28 febbraio 1987 n. 56, norme sull'organizzazione del mer
cato del lavoro, art. 23). Lavoro (rapporto di) — Contratto a tempo determinato —
Lavoratori stagionali assunti dopo il d.leg. 368/01 — Di
ritto di precedenza nelle assunzioni successive — Esclu
sione (D.l. 29 gennaio 1983 n. 17, art. 8 bis; 1. 25 marzo 1983
n. 79, art. unico; 1. 28 febbraio 1987 n. 56, art. 23; d.leg. 6 set
tembre 2001 n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/Ce re
lativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con cluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces, art. 11).
I lavoratori assunti a termine da aziende di trasporto aereo ai
sensi dell'art. 1, lett. fj, I. 18 aprile 1962 n. 230 (quale ag
giunto dalla l. 25 marzo 1986 n. 84) non hanno il diritto di
precedenza nelle assunzioni con la medesima qualifica presso l'azienda stessa di cui agli art. 8 bis d.l. 29 gennaio 1983 n.
17, convertito, con modificazioni, nella l. 25 marzo 1983 n.
79, e 23, 2° comma, l. 28 febbraio 1987 n. 56. (1)
( 1-2) Non si rinvengono precedenti in termini. Per la non abrogazione dell'art. 23, 2° comma, 1. n. 56 del 1987 da
parte dell'art. 25 1. n. 223 del 1991, cfr. Pret. Frosinone 27 aprile 1993, Foro it.. Rep. 1994, voce Lavoro (collocamento), n. 29, e, per esteso, Riv. giur. lav., 1994, II, 439, con nota di Barone. Secondo Cass. 7 no vembre 1997. n. 10968, Foro it.. Rep. 1998, voce Lavoro (rapporto), n.
713, la manifestazione di volontà del lavoratore di essere riassunto en tro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro è elemento costitu tivo del diritto alla precedenza in parola, e pertanto, sino a che il lavo ratore stesso non manifesti la suddetta volontà, il datore di lavoro può legittimamente assumere altri dipendenti con la medesima qualìfica.
Circa la soggezione delle cause inerenti il diritto di precedenza in
Il Foro Italiano — 2003.
I lavoratori, che abbiano prestato attività lavorativa a carattere
stagionale con contratto a tempo determinato dopo l'entrata
in vigore del d.leg. 6 settembre 2001 n. 368, non hanno il di
ritto di precedenza nelle assunzioni con la medesima qualifi ca presso l'azienda stessa di cui agli art. 8 bis d.l. 29 gen naio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella l. 25 mar
zo 1983 n. 79, e 23, 2° comma, l. 28 febbraio 1987 n. 56, que sto non derivando neppure da clausola contrattuale colletti
va, anteriore a tale entrata in vigore, per la quale si sia inte
so «confermare la normativa pregressa». (2)
Con ricorso proposto ex art. 669 ter e 700 c.p.c., Giuseppe Vincenti esponeva di essere stato assunto a tempo determinato
dall'Alitalia airport s.p.a. in data 10 maggio 1996 e di avere ot
tenuto il rinnovo di tale contratto per otto volte — per periodi
diversi — sino al 14 settembre 2002 ma che la società — nelle
date del 28 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002 — aveva pro ceduto a nuove assunzioni a tempo determinato senza assicura
gli alcuna prelazione (pur essendo egli in possesso di una mag
giore anzianità di servizio rispetto ad altri soggetti assunti in tali
occasioni) e quindi illegittimamente, così determinando la per dita della sua unica fonte di sostentamento.
Con l'ordinanza reclamata il giudice della cautela accoglieva il ricorso ordinando all'Alitalia airport s.p.a. di assumere a tem
po determinato il ricorrente a decorrere dal 28 ottobre 2002 alle
medesime condizioni degli altri lavoratori assunti alla stessa
data.
L'odierna reclamante rileva l'erroneità delle statuizioni del
primo giudice invocando la riforma dell'ordinanza impugnata con il rigetto del ricorso del Vincenti il quale resiste con memo
ria chiedendo la conferma della cautela.
A parere del collegio l'istanza cautelare originariamente avanzata dal Vincenti —
pur dovendosi reputare ammissibile
come rettamente osservato dal giudice della cautela — va rite
nuta infondata.
Ed infatti, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, deve escludersi che le disposizioni di legge
— di cui al sistema
previgente al d.leg. n. 368 del 2001 — in tema di diritto di pre cedenza nelle assunzioni a tempo determinato fossero estensibili
ai lavoratori (come appunto il ricorrente) assunti dalle aziende
del trasporto aereo in base all'art. 1, lett./), 1. n. 230 del 1962.
Tale considerazione discende — in estrema sintesi — dal ri
lievo che le disposizioni di cui all'art. 23, 2° comma, 1. 28 feb
braio 1987 n. 56 (dettate in tema di diritto di precedenza succes
sivamente alla 1. 25 marzo 1986 n. 84 che aveva introdotto la
citata lett./dell'art. 1 1. 230/62) fanno riferimento — tramite il
richiamo alle disposizioni per i lavoratori stagionali di cui al
l'art. 8 bis d.l. n. 17 del 1983, convertito nella 1. n. 79 del 1983 — ai lavoratori che abbiano prestato attività stagionali di cui
alla lett. a) del citato art. 1 1. 230/62, in guisa che l'intento del
legislatore appare diretto a limitare l'applicazione del diritto di
precedenza alle fattispecie «tipiche» di stagionalità, cui si riferi
sce quest'ultima disposizione, e non ad altre fattispecie oggetto di distinta e specifica regolamentazione, come quelle di cui in
base all'art. 1, lett./), 1. n. 230 del 1962, rilevanti nel caso a
mano ma non richiamate dall'art. 23 ora citato. In ogni caso — anche a prescindere dalla ricostruzione erme
neutica sopra accennata — si osserva che l'art. 11, 1° comma.
questione agli art. 409 e 413 c.p.c., cfr. Cass. 23 maggio 1989, n. 2473, id.. Rep. 1989, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 42.
Sull'art. 11 d.leg. n. 368 del 2001, con riguardo al diritto di prece denza, cfr. M. Mobiglia, Abrogazioni e disciplina transitoria, in AA.VV., Il nuovo lavoro a termine a cura di M. Biagi, Milano, 2002, 252 ss.; A. Conti, in AA.VV., Il contratto di lavoro a tempo determi nato nel d.leg. 6 settembre 2001 n. 368 a cura di G. Perone, Torino, 2002, 243 ss.; sulla residua efficacia e sulla salvezza dei contratti col lettivi precedenti, cfr. A. Allamprese, Abrogazioni e disciplina transi
toria, in AA.VV., La nuova disciplina del lavoro a termine a cura di L.
Menghini, Milano, 2002, 211 ss.; A. Conti, op. cit., 244 ss.; A. Valle bona-C. Pisani, Il nuovo lavoro a termine, Padova, 2001, 64 ss.; sui
poteri della contrattazione collettiva successiva, cfr. Allamprese, op. cit.', P. Passalacqua, in AA.VV.. Il contratto di lavoro a tempo deter
minato, cit., 127 ss. Sulla nuova disciplina del diritto di precedenza di cui al d.leg. n. 368
cit., cfr. V. Fili, in AA.VV., La nuova disciplina del lavoro a termine, cit., 200 ss.; A. Russo-R. Salomone, in AA.VV., II nuovo lavoro a ter
mine, cit., 238 ss.
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2863 PARTE PRIMA
d.Ieg. n. 368 del 2001 ha sancito l'abrogazione della preesi stente disciplina dei contratti a tempo determinato e segnata mente —
per quanto interessa — sia dell'art. 8 bis d.l. n. 17 del
1983, convertito nella 1. n. 79 del 1983 che dell'intero art. 23 1.
28 febbraio 1987 n. 56 mentre ha fatto salve, in via transitoria e
fino alla scadenza dei singoli contratti collettivi, le sole «clau
sole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art. 23 citata 1. n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo ...» (art. 11,2° com
ma). A parere di questo collegio tale disposizione transitoria deve
valutarsi in relazione al nuovo assetto normativo che sancisce la
generalizzata applicabilità del termine dei contratti di lavoro in
presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzati vo o sostitutivo, ex art. 1, 1° comma, d.leg. n. 368, e va quindi intesa come riferita esclusivamente alle clausole contrattuali in
dividuanti nuove ipotesi di contratti a tempo determinato adot
tate dall'autonomia collettiva in forza della previsione dell'or
mai abrogato art. 23, 1° comma, 1. n. 56 del 1987 (norma dero
gatoria rispetto alle ipotesi tassative di cui all'art. 1 1. 230/62). In tale ottica non può condividersi l'affermazione del primo
giudice secondo cui la nota a verbale contenuta nel c.c.n.l. sti
pulato in data 1 1 luglio 2001 — che esprime la volontà delle
parti sociali di «confermare la normativa pregressa ...» con
l'impegno di procedere nel prossimo futuro alla definizione
della nuova normativa contrattuale — vada intesa come manife
stazione della volontà di mantenere integralmente in vigore la
disciplina legale di cui alla 1. 230/62 e successive integrazioni ma piuttosto appare riferita esclusivamente alla preesistente di
sciplina collettiva dei contratti a tempo indeterminato non po tendo certo le parti collettive sancire la persistente vigenza di
disposizioni di legge primaria (che non risultano oggetto di tra
sposizione nella regolazione contrattuale) ormai espressamente
abrogate da parte della nuova disciplina legislativa della mate
ria.
Ne discende quindi che — in assenza di disposizioni contrat
tuali destinate, in atto, ad introdurre e regolare il diritto di pre cedenza nelle assunzioni a tempo determinato per il settore di ri
ferimento — va esclusa — prima facie — la configurabilità del
diritto di precedenza vantato dal Vincenti.
In conclusione, l'ordinanza reclamata va revocata, restando
assorbita ogni altra questione.
TRIBUNALE DI MILANO; TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 5 dicembre 2002; Giud.
Gandolfi; Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombar dia (Avv. Fezzi, Chiusolo) c. Soc. Il Sole-24 Ore (Avv. Bal
bis, Esposito).
Giornalista — Ordine professionale — Periodico realizzato
mediante personale non giornalistico — Illegittimità —
Accertamento — Legittimazione (Cod. proc. civ., art. 100; 1.
3 febbraio 1963 n. 69, ordinamento della professione di gior nalista, art. 11 ).
Giornalista — Periodico a carattere tecnico, professionale o
scientifico — Nozione — Fattispecie (L. 3 febbraio 1963 n.
69, art. 28).
L'ordirie dei giornalisti deve ritenersi legittimato ad agire in
giudizio al fine di accertare se la pubblicazione di un periodi co a mezzo di personale non giornalistico costituisca viola
zione della legge professionale in quanto realizzata al di fuori delle ipotesi consentite. ( 1 )
(1) Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. In generale, sulla legittimazione degli ordini professionali a difende
re in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, ogni qual volta si tratti di perse guire vantaggi della collettività che rappresentano, v. Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 391, Foro it., 2002, III, 351, con ampia nota di richiami. Implicitamente, nel senso indicato, v. Cass., sez. un., ord. 13
agosto 2002, n. 12200, id., 2003, 1. 877. Con specifico riferimento al
Il Foro Italiano — 2003.
Periodico «a carattere tecnico, professionale o scientifico», per la cui realizzazione non è obbligatorio avvalersi di personale
giornalistico regolarizzato ai sensi del contratto collettivo del
settore, è soltanto quello che, oltre ad essere esclusivamente
dedicato a tematica scientifica, tecnica o professionale, ri
sulti, altresì, esclusivamente destinato agli operatori della
scienza, della tecnica o della professione specificamente trat
tata, sicché deve ritenersi esclusa dalla menzionata categoria la pubblicazione essenzialmente divulgativa, con cui gli ope ratori di una disciplina comunicano con un pubblico di non
operatori (in base all'esposto principio, è stato riconosciuto
carattere giornalistico, con conseguente obbligo di avvalersi
di personale giornalistico, a settimanale edito da società edi
trice di giornale quotidiano destinato a fornire informazioni
tempestive e di facile fruizione a soggetti che, pur avendo a
che fare a vario titolo con rapporti di lavoro, sono estranei al
ristretto novero dei veri e propri specialisti della mate
ria). (2)
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 19 marzo 1999 l'Ordine dei giornalisti -
Consiglio regionale della Lombardia chiamava in giudizio la s.p.a. Il Sole-24 Ore
per sentire dichiarare che il settimanale Guida al lavoro edito
dalla convenuta ha natura giornalistica e conseguentemente or
dinare di utilizzare per la sua realizzazione personale giornali stico regolarizzato ai sensi del c.c.n.l. del settore.
Si costituiva la convenuta contestando la legittimazione e l'in
teresse ad agire dell'attore e nel merito allegando che la pub blicazione doveva ritenersi ricompresa nella categoria delle rivi
ste «a carattere tecnico, professionale o scientifico» per la cui re
dazione non è necessario avvalersi di personale giornalistico. Senza istruttoria, all'udienza del 22 maggio 2002 la causa ve
niva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione. — Innanzitutto questo giudice ritiene
che debba essere riconosciuta la legittimazione sostanziale, e
quindi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dell'ordine attore.
Infatti, tra le attribuzioni dell'ordine dei giornalisti, appaiono
preminenti quelle di curare «l'osservanza della legge professio nale e di tutte le disposizioni in materia», vigilare «per la tutela
del titolo di giornalista», procedendo «in qualunque sede, anche
giudiziaria» ad ogni «attività diretta alla repressione dell'eserci
zio abusivo della professione» (art. 11, lett. a e b. 1. 69/63). Diversamente da quanto opinato dal giudice della cautela, lo
svolgimento di siffatta attività di vigilanza si deve necessaria
mente svolgere anche nei confronti di «soggetti estranei all'or
dinamento facente capo all'ordine attore, cui sono attribuiti po teri di controllo e di gestione essenzialmente nei confronti di
giornalisti iscritti», altrimenti sarebbe priva di significato la
previsione normativa di poteri di impulso per la repressione del
l'esercizio abusivo della professione. Neppure può ritenersi che
tema della diffamazione a mezzo stampa, Cass. 14 gennaio 2002, Scal fari, inedita, ha precisato che le espressioni denigratorie dirette nei con fronti di singoli professionisti (nella specie, avvocati), ove aggredisca no. al contempo, l'onorabilità dell'intera categoria, legittimano il con
siglio dell'ordine professionale alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile, nonché, eventualmente all'im
pugnazione nelle ipotesi particolari previste dall'art. 577 c.p.p. Nel senso che la sezione locale di un ordine professionale è legittimata ad
agire al fine della tutela degli interessi della categoria dei soli profes sionisti ad essa iscritti e non di tutti i professionisti appartenenti alla
categoria ed iscritti a diverse sezioni territoriali dell'ordine, v. Tar Fri uli-Venezia Giulia 30 aprile 1996, n. 419, id., 1996, III. 577, con nota di richiami.
(2) Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. Per il carattere giornalistico, ai fini dell'iscrizione all'elenco dei
pubblicisti, dell'attività di collaborazione continuativa e retribuita a ri vista giuridica, v. Trib. Bari 3 aprile 1992. Foro it., 1992, 1, 1554, con nota di richiami.
Sui requisiti dell'attività tipicamente giornalistica, con particolare ri ferimento a quello della destinazione ad una massa indifferenziata di utenti (da intendersi, tuttavia, in senso relativo e non assoluto), v. Cass. 14 gennaio 2002, n. 352, id., 2002, I, 1777, con nota di richiami, che, in
particolare, ha escluso carattere strettamente giornalistico agli scritti
pubblicati su «testata laboratorio» dagli allievi di una scuola di specia lizzazione e negato ogni loro rilevanza ai fini dell'iscrizione nell'elen co dei pubblicisti.
Sulle caratteristiche oggettive dell'attività giornalistica, v., anche, Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827, id., 1995, I, 1152; 18 gennaio 1986, n.
330, id., Rep. 1987, voce Giornalista, n. 5; 2 febbraio 1982, n. 625. id., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 443.
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