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sezione III; sentenza 21 marzo 1990 (causa C-199/88); Pres. Zuleeg, Avv. gen. Jacobs (concl.conf.); Cabras c. Institut national d'assurance maladie-invalidité BruxellesSource: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1992), pp. 409/410-415/416Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186064 .
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409 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 410
Sur la quatrìème question
17. - Par la quatrième question, la juridiction nationale vise
à savoir si la désignation de la législation applicable par l'article
13, paragraphe 2, sous a), du règlement n. 1408/71 a pour effet
de rendre inopposable à l'intéressé la disposition de l'article 6,
paragraphe 1, sous a), de l'AKW, aux termes de laquelle «est
assuré conformément aux dispositions de la présente loi, qui
conque a atteint l'àge de quinze ans et réside aux Pays-Bas». 18. - Il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'articole 6,
paragraphe 1, sous a), de l'AKW a pour objet de déterminer
les conditions auxquelles une personne est admise au régime de l'AKW.
19. - A cet égard, il y a lieu de relever que l'article 13, para
graphe 2, sous a), du règlement n. 1408/71 a pour seul objet de déterminer la législation nationale applicable aux personnes
exergant une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre.
En tant que telle, elle n'a pas pour objet de déterminer les con
ditions de l'existence du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de
pareil régime. Ainsi que la Cour l'a indiqué à plusieurs reprises, il appartient à la législation de chaque Etat membre de détermi
ner ces conditions (voir notamment arrèt du 23 septembre 1982,
Koks, 275/81, Ree. p. 3013). 20. - Il convient cependant de rappeler qu'en fixant les condi
tions de l'existence du droit de s'affilier à un régime de sécurité
sociale, les Etats membres sont tenus de respecter les disposi tions du droit communautaire en vigueur (voir notamment arrèt
du 23 septembre 1982, Koks, précité). En particulier, ces condi
tions ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'application de
la législation en cause les personnes auxquelles, en vertu du rè
glement n. 1408/71, cette législation est applicable. 21. - A cet égard, il y a lieu de noter que l'article 13, paragra
phe 2, sous a), du règlement dispose expressément que la per sonne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat
membre est soumise à la législation de cet Etat «mème si elle
réside sur le territoire d'un autre Etat membre». Cette disposi tion serait privée de tout effet utile si la condition de résidence
imposée par la législation de l'Etat membre sur le territoire du
quel l'activité salariée est exercée, afin d'ètre admis au régime de l'assurance qu'elle prévoit, était apposable aux personnes vi
sées par l'article 13, paragraphe 2, sous a). En ce qui concerne
ces personnes, l'article 13, paragraphe 2, sous a), a pour effet
de substituer à la condition de résidence, une condition fondée
sur l'exercice de l'activité salariée sur le territoire de l'Etat mem
bre visé.
22. - Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième
question que l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n. 1408/71 a pour effet de rendre inopposable aux personnes visées par cette disposition, une clause de la législation nationa
le applicable en vertu de laquelle l'admission au régime de l'as
surance prévue par cette législation est subordonnée à une con
dition de résidence dans l'Etat membre sur le territoire duquel l'activité salariée est exercée.
Sur la cinquième question
23. - Etant donné la réponse à apporter à la quatrième que
stion, il n'y a pas lieu d'examiner la cinquième question. (Omissis) Par ces motifs, la Cour (sixième chambre), statuant sur les
questions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep par ordonnance du 28 décembre 1988, dit pour droit:
1. - Une personne exergant une activité salariée à raison de
deux jours par semaine, durant chaque fois deux heures, entre
dans le champ d'application du règlement n. 1408/71 du Con
seil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécu
rité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non sala
riés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'inté
rieur de la Communauté, tei que modifié, si elle satisfait aux
conditions posées par les dispositions combinées de l'article ler,
sous a), et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement.
2. - L'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n.
1408/71 doit ètre interprété en ce sens qu'une personne entrant
dans le champ d'application de ce règlement, qui exerce une
Il Foro Italiano — 1992.
activité salariée à temps partiel sur le territoire d'un Etat mem
bre, est soumise à la législation de cet Etat tant durant les jours
pendant lesquels elle exerce cette activité que durant les jours
pendant lesquels elle ne l'exerce pas. 3. - L'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n.
1408/71 a pour effet de rendre inopposable aux personnes vi
sées par cette disposition, une clause de la législation nationale
applicable en vertu de laquelle l'admission au régime de l'assu
rance prévue par cette législation est subordonnée à une condi
tion de résidence dans l'Etat membre sur le territoire duquel l'activité salariée est exercée.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione III; sentenza 21 marzo 1990 (causa C-199/88); Pres.
Zuleeg, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Cabras c. Institut
national d'assurance maladie-invalidité Bruxelles.
Comunità europee — Cee — Sicurezza sociale dei lavoratori
migranti — Pensioni — Cumulo — Norme comunitarie —
Applicabilità — Condizioni — Recupero dell'indebito — Im
possibilità — Onere dell'interessato (Trattato Cee, art. 51;
reg. 14 giugno 1971 n. 1408 Cee del consiglio, relativo all'ap
plicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo stano nell'ambito della Comunità, art. 46, 51).
L'art. 46, n. 3, del regolamento Cee del consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, deve essere interpretato nel senso che il più elevato degli importi teorici delle prestazioni, calcolati secon
do le disposizioni del n. 2, lett. a), costituisce il limite delle prestazioni cui un lavoratore migrante può aver diritto in for
za della normativa comunitaria, ivi compresa l'ipotesi in cui
detto importo teorico sia pari a quello dell'intera prestazione dovuta in forza della sola normativa di uno Stato membro;
cosi interpretata, questa disposizione non è incompatibile con
l'art. 51 del trattato Cee, dato che l'art. 46 può essere appli cato solo se consente di concedere al lavoratore migrante una
prestazione almeno pari a quella dovuta in forza di una nor
mativa nazionale. (1)
(1-2) La sentenza, nel confermare la giurisprudenza ormai consoli data della corte sull'art. 46, n. 3, del regolamento 1408/71, che pone un limite al cumulo delle prestazioni conseguite a carico di Stati mem
bri diversi totalizzando — da una sola o da entrambe le parti — i perio di assicurativi maturati negli Stati medesimi (v., da ultimo, Corte giust. 18 aprile 1989, causa 128/88, Foro it., 1990, IV, 10, e giurisprudenza ivi citata), chiarisce altresì che tale limite — costituito dalla prestazione «teorica» elevata — può essere rappresentato anche da una pensione di importo fisso concessa in via autonoma da un paese come il Belgio che applica una legislazione (denominata di tipo A) in base alla quale non deve essere calcolata né la prestazione teorica né il relativo prò rata. (In senso conforme, v. Corte giust. 17 dicembre 1987, causa 323/87,
Race., 1987, 5489. Per un approfondimento della problematica d'in
compatibilità dell'art. 46, n. 3, con l'art. 51 del trattato Cee, v. Corte
giust. 21 ottobre 1975, causa 24/75, Foro it., 1976, IV, 5, nonché in
Prev. soc., 1976, 3, con nota di F. Rocco). Giova notare che tale equi
parazione della pensione di importo indipendente dalla durata dei pe riodi assicurativi alla pensione «teorica», è stata recepita dal legislatore comunitario al par. 2, lett. a), del nuovo testo dell'art. 46 del regola mento 1408/71, di cui all'art. 2 del regolamento Cee n. 1248, approva to dal consiglio il 30 aprile 1992, pubblicato in G.U.C.E. L 136 del
19 maggio 1992, testo dal quale è stato eliminato il par. 3, abrogato e sostituito da una più completa ed organica disciplina del cumulo delle
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411 PARTE QUARTA 412
Qualora un nuovo calcolo delle prestazioni effettuato a norma
dell'art. 51, n. 2, del regolamento Cee n. 1408/71, porti ad
una riduzione della prestazione erogata dall'ente di uno Stato
membro, senza che intervengano modifiche nella prestazione versata dall'ente di un altro Stato membro e quest'ultimo non
disponga di conguagli dei ratei da versare al titolare delle pre
stazioni, l'art. 112 del regolamento Cee n. 574/72 non obbli
ga il primo ente a sopportare l'onere delle prestazioni da esso
versate in eccesso durante il periodo necessario per il ricalco
Io delle prestazioni. (2)
1. - Con ordinanza 30 giugno 1988, pervenuta in cancelleria
il 21 luglio successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha
sottoposto a questa corte, a norma dell'art. 177 del trattato
Cee, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del
l'art. 51 del trattato Cee, dell'art. 46, n. 3, del regolamento
(Cee) del consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applica zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in
terno della Comunità (nella versione codificata di cui al regola mento (Cee) del consiglio 2 giugno 1983 n. 2001, G.U. L 230, pag. 8), e dell'art. 112 del regolamento (Cee) del consiglio 21
marzo 1972 n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento anzidetto (nella versione codificata di cui al
regolamento del consiglio 2 giugno 1983 n. 2001, G.U. L 230,
pag. 86). 2. - Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una
controversia tra il sig. Giovanni Cabras, attore nella causa prin
cipale, e l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in pro
sieguo: l'«INAMI»), ente belga competente in materia di pre stazioni d'invalidità.
3. - Dagli atti di causa risulta che il sig. Cabras, cittadino
italiano, ha esercitato attività lavorative subordinate in Italia
e in Belgio. Divenuto inabile al lavoro, in entrambi questi Stati
gli è stato riconosciuto, con decorrenza dal 1° ottobre 1973,
il diritto a prestazioni d'invalidità. 4. - A differenza della normativa belga (normativa detta di
tipo A), la normativa italiana (normativa detta di tipo B) stabi
lisce l'importo delle prestazioni d'invalidità a seconda della du
rata dei periodi assicurativi. A norma dell'art. 40, n. 1, del re
golamento n. 1408/71, alla liquidazione delle prestazioni dovu
te al Cabras si applicava per analogia l'art. 46 del medesimo
regolamento. 5. - La pensione d'invalidità italiana è stata calcolata in con
formità al sistema di totalizzazione e di calcolo proporzionale
previsto dall'art. 46, n. 2.
6. - La pensione d'invalidità belga è stata determinata appli cando solo le norme belghe. Tenuto conto delle norme anticu
mulo contenute in quest'ultima normativa, la prestazione versa
ta al Cabras dall'ente belga competente è stata fissata a un im
porto pari a quello dell'intera prestazione belga, decurtato
dall'importo della prestazione proporzionale italiana. A causa
della norma anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, l'applicazione della normativa comunitaria non sa
rebbe stata più favorevole per l'interessato.
7. - Successivamente, ciascuna di queste due prestazioni ha
subito rivalutazioni autonome, in base ai criteri di indicizzazio
ne delle pensioni propri di ciascuno degli Stati interessati. In
particolare, la prestazione italiana ha subito, almeno per qual che anno, aumenti successivi assai consistenti. A norma del
l'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tali rivalutazioni
non hanno dato luogo a un nuovo calcolo delle prestazioni, effettuato conformemente alle disposizioni dell'art. 46.
8. - I regi decreti belgi 23 marzo e 17 giugno 1982 hanno
prestazioni — della stessa natura o di natura diversa — che è stata demandata ad una serie di nuove disposizioni specifiche indicate come art. 46 bis, 46 ter, 46 quater, destinate a sostituire altresì' il secondo
paragrafo dell'art. 12 del regolamento 1408/71, anch'esso abrogato. Sul secondo punto concernente il diritto alla ripartizione dell'indebito
nel caso di ricalcolo effettuato da un solo Stato non constano preceden ti. In generale, sul recupero degli indebiti, v. Corte giust. 14 maggio 1981, causa 111/80 e 14 maggio 1981, causa 98/80, Foro it., 1982, IV, 331.
Il Foro Italiano — 1992.
modificato dal 1° luglio 1982 i criteri per individuare le persone a carico ai fini della determinazione dell'importo delle presta zioni d'invalidità. In forza di questa nuova disciplina, il sig. Cabras doveva ormai essere considerato non più «con carichi
familiari», bensì' «senza carichi familiari». Ne è conseguita una
riduzione della prestazione d'invalidità dovutagli in forza della
sola normativa belga.
9. - Si è inoltre proceduto, a norma dell'art. 51, n. 2, del
regolamento n. 1408/71, a un nuovo calcolo delle prestazioni, effettuato conformemente alle disposizioni dell'art. 46.
10. - In tale sede, l'ente belga ha ritenuto che per l'applica zione dell'art. 46, n. 3, la prestazione autonoma belga dovesse
essere ridotta dell'importo della prestazione proporzionale ita
liana risultante alla data della nuova liquidazione delle spettan
ze, dunque tenendo conto dei notevoli aumenti sopra riferiti,
rilevando che pertanto l'applicazione del diritto comunitario non
era più favorevole al Cabras di quella del diritto nazionale, ivi
comprese le sue norme anticumulo. Cosi come aveva fatto al
momento della liquidazione iniziale del 1° ottobre 1973, esso
ha perciò liquidato la nuova prestazione da versare al Cabras
ai sensi delle sole norme, detraendo dall'importo della presta
zione belga intera l'importo rivalutato dalla prestazione italiana.
11. - Il Cabras ha tuttavia continuato a percepire, dopo il
1° luglio 1982, dati i tempi necessari per il ricalcolo, prestazioni di importo pari a quello che gli veniva versato anteriormente.
L'atto dell'INAMI con cui è stato fissato il nuovo importo ri
dotto della sua pensione è stato notificato all'interessato il 23
febbraio 1984. Il Cabras è stato quindi invitato a rimborsare
le somme versategli in eccesso tra il 1° luglio 1982 e il 30 giugno
1983, data in cui ha potuto nuovamente essere considerato, ai
sensi della normativa belga, persona «avente carichi familiari».
Un nuovo provvedimento, con cui sono state fissate le sue spet tanze a quest'ultima data, gli è stato notificato il 19 ottobre 1984.
12. - Dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, il sig. Ca bras ha impugnato i provvedimenti con cui si era proceduto al nuovo calcolo ed alla riduzione delle sue prestazioni d'invali
dità, contestando inoltre sia la loro retroattività sia la ripetizio ne dell'indebito richiestagli.
13. - Dinanzi al Tribunale, il sig. Cabras ha dedotto, in pri mo luogo, l'incompatibilità con l'art. 51 del trattato della circo
stanza che la prestazione dovuta ai sensi della normativa di uno
Stato fosse decurtata dell'intero importo della prestazione in
forza della normativa di un altro Stato, in quanto il lavoratore
migrante non trae alcun vantaggio dal periodo assicurativo ma
turato nel territorio del secondo Stato. In secondo luogo, egli ha fatto valere che l'art. 112 del regolamento n. 574/72 osta
a che su un lavoratore migrante gravi l'indebito risultante dal
nuovo calcolo delle prestazioni effettuato a norma dell'art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71, qualora un solo ente proceda al ricalcolo della prestazione, che la prestazione di un altro ente
influisce su tale prestazione e che quest'ultimo non disponeva di conguagli dei ratei da mettere a disposizione del primo ente.
14. - Il Tribunal du travail di Bruxelles ha pertanto deciso
di sospendere il giudizio fino a che la Corte di giustizia non
si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l'importo teorico di cui all'art. 46, n. 3, del regola
mento (Cee) n. 1408/71 costituisca un limite assoluto che non
può in alcun caso essere superato, nemmeno qualora, in caso
di applicazione di una normativa di tipo A, la pensione teorica
corrisponda alla pensione nazionale.
In caso di soluzione affermativa, si sia compatibile con l'art.
51 del trattato il fatto che il credito attribuito in uno Stato
del diritto comunitario sia interamente assorbito dal credito at
tribuito in un altro Stato dal solo diritto nazionale.
In caso di soluzione negativa, come si stabilisca il coefficiente
correttore nel caso in cui una sola delle prestazioni liquidate sia determinata ai sensi del disposto del n. 1.
2. Se, nel caso in cui l'ente di uno Stato membro proceda alla revisione della situazione di un lavoratore migrante in forza
dell'art. 51, n. 2, del regolamento (Cee) n. 1408/71 e questo nuovo calcolo porti ad una menomazione dei diritti dell'interes
sato per l'essersi tenuto conto della prestazione erogata da un altro Stato in cui il nuovo calcolo è inoperante, questo stesso
ente sia legittimato a recuperare con effetto retroattivo l'indebi
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413 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 414
to creatosi con l'applicazione del diritto comunitario (art. 46
e 51 del regolamento n. 1408/71) o debba rinunciare al recupe ro ai sensi dell'art. 112 del regolamento n. 574/72, non dispo nendo l'ente dell'altro Stato, debitore della prestazione non sog
getta a revisione, di conguagli di ratei delle pensioni da riserva
re al primo ente».
15. - Per una più ampia illustrazione degli antefatti della con
troversia nella causa principale, dello svolgimento del procedi mento nonché delle osservazioni scritte presentate alla corte, si
fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo
sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della corte.
Sulla prima questione
16. - Con la prima parte di tale questione, il giudice naziona
le domanda se le disposizioni dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretate nel senso che il più ele
vato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le
disposizioni del n. 2, lett. a), costituisca il limite delle prestazio ni cui può pretendere un lavoratore migrante in applicazione della normativa comunitaria, ivi compresa l'ipotesi in cui detto
importo teorico sia pari a quello della prestazione intera dovuta
in forza della sola normativa di uno Stato membro.
17. - Come la corte ha ribadito nella sentenza 17 dicembre
1987, Collini (causa 323/86, Racc. pag. 5489), dall'art. 40, n.
1, del regolamento n. 1408/71, emerge che le disposizioni del
l'art. 46 dello stesso regolamento, ivi compresa la norma anti
cumulo di cui al n. 3, si applicano per analogia alle prestazioni
d'invalidità, quando un lavoratore è stato soggetto alle legisla zioni di due o più Stati membri, delle quali almeno una fa di
pendere l'importo delle prestazioni dalla durata dei periodi assi
curativi.
18. - Nella stessa sentenza la corte ha inoltre dichiarato che
la norma anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, si applica ogniqual volta la somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1
e 2 del medesimo supera il limite costituito dal più elevato degli
importi teorici delle prestazioni calcolati secondo le disposizioni del n. 2, lett. a).
19. - Qualora una normativa nazionale di tipo A stabilisca
che l'importo di una prestazione è indipendente dalla durata
dei periodi assicurativi maturati e il lavoratore soddisfi ai requi siti necessari per aver diritto alla prestazione, fissati dalla stessa
normativa, l'importo teorico di tale prestazione è pari a quello menzionato all'art. 46, n. 1, 1° comma, ossia all'importo della
prestazione intera cui lo stesso lavoratore avrebbe diritto, ai
sensi della normativa nazionale, se non fruisse di una prestazio ne in forza della normativa di un altro Stato membro.
20. - Ne consegue che, in siffatta ipotesi, e purché l'importo teorico della prestazione calcolato dall'ente di un altro Stato
membro non sia più elevato, la norma anticumulo di cui all'art.
46, n. 3, limita l'importo cumulato delle prestazioni calcolate
conformemente alle disposizioni dei nn. 1 e 2 dello stesso arti
colo, sino a concorrenza della prestazione intera che spetta al
lavoratore in forza della sola normativa nazionale di tipo A.
21. - Occorre pertanto risolvere in senso affermativo la prima
parte della prima questione pregiudiziale. 22. - Si rende conseguentemente necessaria la soluzione della
seconda parte della stessa questione, intesa ad accertare se le
disposizioni dell'art. 46, n. 3, cosi interpretate, siano compati bili con l'art. 51 del trattato.
23. - Quest'ultimo articolo è volto ad eliminare gli svantaggi
che potrebbero derivare per i lavoratori migranti dal fatto che
i loro diritti previdenziali sono maturati sotto differenti norma
tive nazionali.
24. - Detto obiettivo non verrebbe conseguito ove i lavoratori
migranti, in conseguenza dell'esercizio del loro diritto alla libe
ra circolazione, dovessero perdere i vantaggi previdenziali che
sono loro comunque garantiti dalla normativa di un solo Stato
membro, o venissero sfavoriti rispetto alla situazione in cui si
sarebbero trovati se avessero sempre lavorato in un unico Stato
membro.
25. - Per tali motivi, come conferma la giurisprudenza, il re
gime previsto all'art. 46 del regolamento n. 1408/71 può essere
applicato a un lavoratore migrante solo quando non abbia la
conseguenza dì privare l'interessato di una parte dei vantaggi
Il Foro Italiano — 1992.
derivanti dalla sola normativa di uno Stato membro, né di im
pedirgli di percepire almeno l'intera prestazione più favorevole
dovuta ai sensi di quest'unica normativa.
26. - La disciplina comunitaria può quindi essere attuata solo
a condizione che la sua applicazione si riveli almeno altrettanto
favorevole per il lavoratore migrante rispetto all'applicazione integrale della sola normativa nazionale, ivi comprese le norme
anticumulo di quest'ultima. 27. - Senonché, in tale ipotesi, la normativa comunitaria deve
essere integralmente applicata. I limiti che essa può imporre ai
lavoratori migranti sono ammissibili in quanto costituiscono la
contropartita dei vantaggi previdenziali che detti lavoratori trag gono da questa disciplina e che senza di essa non possono ot
tenere.
28. - Alla luce di quanto si è sopra rilevato, la norma anticu
mulo sancita dall'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, non può ritenersi incompatibile con l'art. 51 del trattato, atteso
che in una situazione come quella di cui trattasi nella causa
principale essa si risolve nel limitare l'importo cumulato delle
prestazioni versate al lavoratore migrante ad un importo pari a quello della prestazione intera dovuta dall'ente dello Stato
che applica una normativa di tipo A e, conseguentemente, nel
l'impedire la variazione di tale limite massimo a seconda dei
periodi assicurativi maturati sotto la normativa di tipo B. 29. - Da un lato, infatti, tale norma può applicarsi solo se
non si traduce in una menomazione dei diritti che il lavoratore
migrante acquisisce grazie all'applicazione della sola normativa
di tipo A; dall'altro lato, essa non pone lo stesso lavoratore
in situazione deteriore rispetto a quella in cui si troverebbe se
avesse maturato tutti i periodi assicurativi nello Stato che appli ca una normativa di questo tipo.
30. - A tale conclusione non può obiettarsi, come ha eccepito l'attore nella causa principale nelle sue osservazioni dinanzi alla
corte, che il lavoratore migrante è nondimeno sfavorito rispetto al lavoratore nazionale perché deve sopportare gli inconvenienti
derivanti dal frazionamento delle prestazioni e dall'incertezza
giuridica connessa alla loro eventuale revisione.
31. - Occorre rilevare, infatti, che tali inconvenienti, del resto
limitati, per quanto possibile, da talune disposizioni del regola mento n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72, ineriscono al
fatto che l'art. 51 del trattato non è inteso ad istituire un regi me comune di previdenza sociale, ma si propone soltanto di
stabilire norme di coordinamento dei sistemi previdenziali degli Stati membri.
32. - La prima questione pregiudiziale va pertanto risolta di
chiarando che le disposizioni dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, vanno interpretate nel senso che il più elevato degli
importi teorici delle prestazioni, calcolati secondo le disposizio ni del n. 2, lett. a), costituisce il limite delle prestazioni cui
può aver diritto un lavoratore migrante in forza della normati
va comunitaria, ivi compresa l'ipotesi in cui detto importo teo
rico sia pari a quello dell'intera prestazione dovuta in forza del
la sola normativa di uno Stato membro, e che, cosi interpreta
te, queste disposizioni non sono incompatibili con l'art. 51 del
trattato, dato che l'art. 46 può essere applicato solo se consente
di concedere al lavoratore migrante una prestazione almeno pa ri a quella dovuta in forza di un'unica normativa nazionale.
Sulla seconda questione
33. - Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice nazio
nale domanda se, nel caso in cui un nuovo calcolo delle presta zioni effettuato a norma dell'art. 51, n. 2, del regolamento n.
1408/71, porti ad una riduzione della prestazione versata dal
l'ente di uno Stato membro, senza modifica della prestazione
versata dall'ente di un altro Stato membro, e qualora quest'ul timo ente non disponga di conguagli dei ratei di pensione da
versare al titolare delle prestazioni, l'art. 112 del regolamento
n. 574/72 obblighi il primo ente a sopportare l'onere delle pre
stazioni versate in eccesso durante il periodo necessario al loro
nuovo calcolo.
34. - Ai sensi dell'art. 112 del regolamento n. 574/72 «quan
do un'istituzione ha proceduto a pagamenti indebiti, diretta
mente o tramite un'altra istituzione, e il loro ricupero è divenu
to impossibile, le somme in questione rimangono definitivamente
a carico della prima istituzione, salvo per i casi in cui il paga
mento indebito è il risultato di un'azione dolosa».
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415 PARTE QUARTA 416
35. - Si deve ricordare anzitutto che ai sensi dell'art. 51, n.
2, del regolamento n. 1408/71, «in caso di modifica del modo
di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposi zioni dell'art. 46».
36. - A tal fine, deve in particolare tenersi conto delle modifi
che, indotte dall'andamento generale della situazione economi
ca e sociale, che le prestazioni hanno subito dopo il loro calcolo
iniziale e che, in applicazione dell'art. 51, n. 1, non avevano
comportato una nuova determinazione, ai sensi del disposto del
l'art. 46, delle spettanze dell'interessato in relazione a ciascuno
Stato membro.
37. - Il nuovo calcolo consiste in una nuova liquidazione del
le prestazioni dovute dagli enti di ciascuno dei Stati membri
alla cui normativa il lavoratore migrante sia stato soggetto. 38. - Può conseguirne la riduzione della prestazione dovuta
da uno degli enti, mentre quella dovuta dall'altro ente resta
immutata. In siffatta ipotesi, se il lavoratore interessato conti
nua, durante il periodo necessario per effettuare il nuovo calco
lo a procedere alla nuova liquidazione, a percepire dal primo ente l'importo della prestazione risultante dalla liquidazione pre
cedente, detto ente avrà versato somme in eccesso, senza che
tuttavia l'altro ente disponga di conguagli di ratei da versare
al lavoratore.
39. - Nelle osservazioni presentate alla corte, l'attore nella
causa principale e il governo italiano sostengono che in una
situazione del genere non possono essere applicate le disposizio ni dell'art. Ili del regolamento n. 574/72, che prevedono per le somme versate in eccesso da un ente la loro imputazione ai
conguagli dei ratei di pensione che l'altro ente deve versare.
Sarebbe cioè necessario presupporre che il recupero di tali som
me sia divenuto impossibile e che a norma dell'art. 112 dello
stesso regolamento esse debbano rimanere a carico del primo ente.
40. - Una simile interpretazione delle norme comunitarie non
può essere accolta.
41. - In primo luogo, ai sensi dello stesso art. 1U, n. 1, la
mancanza o l'insufficienza di conguagli dei ratei di pensione non è comunque sufficiente a far ritenere impossibile il recupe
ro, totale o parziale, delle somme versate in eccesso. Infatti, l'ultima frase di tale disposizione stabilisce che in siffatta ipote si si applicano le disposizioni del n. 2, che permettono di impu tare tali somme a qualsiasi prestazione erogata da un ente di
qualsiasi altro Stato membro.
42. - In secondo luogo, alla luce del suo stesso tenore lettera
le, l'art. Ili non obbliga l'ente che abbia versato somme in
eccesso a rivalersi su altri enti, al fine di recuperarne l'importo. Trattasi per tale ente di una semplice facoltà, di cui esso può decidere di non avvalersi e che non gli impedisce di recuperare direttamente tali somme presso il titolare.
43. - Ne consegue che le parole «quando ... il recupero (dei
pagamenti indebiti) è divenuto impossibile», di cui all'art. 112
del regolamento n. 574/72, non possono essere interpretate nel
senso che riguardano soltanto i casi in cui detti pagamenti non
possono essere imputati ai conguagli dei ratei di pensione o per sino ad ogni altra prestazione dovuta da un ente di un altro
Stato membro.
44. - La seconda questione pregiudiziale deve quindi essere
risolta nel senso che qualora un nuovo calcolo delle prestazioni effettuato a norma dell'art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71, porti a una riduzione della prestazione versata dall'ente di uno
Stato membro, senza modifica di quella versata dall'ente di un
altro Stato membro, e quest'ultimo ente non disponga di con
guagli dei ratei di pensione da versare al titolare delle prestazio ni, l'art. 112 del regolamento n. 574/72 non obbliga il primo ente a sopportare l'onere delle prestazioni da esso versate in eccesso durante il periodo necessario per il nuovo calcolo delle
prestazioni. (Omissis) Per questi motivi, la corte (terza sezione), pronunciandosi sulle
questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles con
ordinanza 30 giugno 1988, dichiara:
1. - Le disposizioni dell'art. 46, n. 3, del regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavo ratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità, devono essere interpretate nel senso che il più elevato degli importi teorici delle prestazioni, calcolati secondo
li Foro Italiano — 1992.
le disposizioni del n. 2, lett. a), costituisce il limite delle presta zioni cui un lavoratore migrante può aver diritto in forza della
normativa comunitaria, ivi compresa l'ipotesi in cui detto im
porto teorico sia pari a quello dell'intera prestazione dovuta
in forza della sola normativa di uno Stato membro. Cosi inter
pretate, queste disposizioni non sono incompatibili con l'art. 51 del trattato, dato che l'art. 46 può essere applicato solo se
consente di concedere al lavoratore migrante una prestazione almeno pari a quella dovuta in forza di un'unica normativa
nazionale.
2. - Qualora un nuovo calcolo delle prestazioni effettuato a
norma dell'art. 51, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio n. 1408/71, porti a una riduzione della prestazione versata dal
l'ente di uno Stato membro, senza modifica di quella versata
dall'ente di un altro Stato membro, e quest'ultimo non dispon
ga di conguagli dei ratei di pensione da versare al titolare delle
prestazioni, l'art. 112 del regolamento (Cee) del consiglio 21
marzo 1972 n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, non obbliga il primo ente a sop
portare l'onere delle prestazioni da esso versate in eccesso du
rante il periodo necessario per il nuovo calcolo delle prestazioni.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (*)
(7° gennaio - 30 giugno 1991)
Sommario:
1. Diritto ad essere giudicati da un giudice o da un magistrato
(art. 5, par. 3). 2. Diritto ad interrogare o a far interrogare testimoni a carico
e a discarico alle stesse condizioni (art. 6, par. 3, lett. d). 3. Diritto ad ottenere una decisione del tribunale sulla legalità
della detenzione entro termini brevi (art. 5, par. 4). 4. Diritto ad un tribunale (art. 6, par. 1). 5. Diritto all'assistenza legale (art. 6, par. 3, lett. c). 6. Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8). 1. Diritto al rispetto dei propri beni (art. 1, protocollo 1). 8. Diritto alla libertà di espressione (art. 10). 9. Diritto alla libertà di riunione (art. 11).
10. Divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani o de
gradanti (art. 3). 11. Divieto di condannare per azioni che, al momento in cui
sono state commesse, non costituiscono reato (art. 7). 12. Divieto di discriminazione (art. 14). 13. Legalità della detenzione (art. 5, par. 1). 14. Legittimazione a presentare ricorso davanti alla commissio
ne (art. 25, par. 1). 15 Libertà di ricevere o comunicare informazioni (art. 10). 16. Potere della corte di accordare un'equa soddisfazione (art.
50). 17. Regola del previo esaurimento dei mezzi interni di ricorso
(art. 26).
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