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sentenza 2 marzo 1987, n. 63 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.Andrioli, Rel. Pescatore; Gravino c. Soc. Rimorchiatori Sardi. Ord. Pret. Napoli 17 aprile 1979(G.U. n. 217 del 1979)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1685/1686-1687/1688Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178601 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
determinato lavoratore era del 12% = 12.000, nel caso che l'in
quadramento di tale qualifica fosse rimasto immutato, la somma
percepita da detti lavoratori, a titolo di competenze accessorie,
sarebbe rimasto invariato e invariato pure sarebbe rimasto il rap
porto percentuale del 12%.
Nel caso invece che, a seguito dell'accorpamento, la qualifica
posta a base per il calcolo delle competenze accessorie fosse stata
elevata a un livello superiore e la retribuzione corrispondente a
tale qualifica fosse salita ad es. a lire 120.000 bisognava stabilire
il nuovo rapporto percentuale fra le 12.000 lire, corrisposte a det
to lavoratore fino a quel momento, con il nuovo stipendio, per
cui, fermo restando che quel dipendente avrebbe continuato a
percepire a titolo di competenze accessorie lire 12.000 mensili,
tale somma non avrebbe più rappresentato il 12% della qualifica suddetta ma il 10% e in tal modo dette competenze sarebbero
state calcolate per l'avvenire.
La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che le com
petenze accessorie sono calcolate in una percentuale uguale per tutti sulla media ponderale delle retribuzioni percepite da tutti
i dipendenti dell'azienda.
Questo sistema è certamente diverso da quello previsto dalla
lett. a) dell'art. 11 perché, pur prevedendo una percentuale ugua le per tutti, non assume come parametro di tale calcolo la retri
buzione del singolo lavoratore, ma è anche diverso da quello
previsto dalla lett. d), perché la percentuale è uguale per tutti
e non è riferita ad una determinata qualifica ma alla media pon
derale delle retribuzioni di tutti i dipendenti. Ma, se si tiene conto dello spirito e della finalità della legge
del 1978 come sopra indicati, il caso in esame si avvicina di più
all'ipotesi regolata dalla lett. d). La differenza essenziale fra le
ipotesi contemplate nelle lett. a) e d) non è costituita, infatti,
dalla circostanza che la misura percentuale delle competenze ac
cessorie sia o meno uguale per tutti, quanto dal parametro posto
a base per tale calcolo, e cioè nel caso della lett. a) lo stipendio
percepito dal singolo lavoratore, nel caso della lett. d) lo stipen
dio corrispondente a una qualifica convenzionale uguale per tutti.
Nella specie il fatto che le competenze accessorie venissero cal
colate non sulla retribuzione corrispondente ad una determinata
qualifica (ad es. autista) ma sulla media ponderale delle retribu
zioni di tutti i dipendenti, rendeva ancora più sicuro l'aumento
indiscriminato di tutte le competenze accessorie, perché, mentre
nel caso ipotizzato dalla lett. d) la qualifica convenzionale poteva
o non essere elevata a livello superiore, la media ponderale di
tutte le retribuzioni aumentava certamente con la nuova tabella
delle qualifiche, che o conservava i livelli preesistenti o li elevava.
Non vi è dubbio, quindi, che il sistema di calcolo delle compe
tenze accessorie in vigore presso l'A.t.a.f. prima della legge del
1978, se non venisse ad esso applicato il correttivo previsto dalla
lett. d), provocherebbe un aumento generalizzato delle competen
ze accessorie per tutti i dipendenti, e, quindi, proprio quell'even
to che il legislatore con la disposizione dell'art. 11, lett. d), ha
voluto evitare.
Detta disposizione pertanto deve essere analogicamente appli
cata al caso in esame. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 marzo 1987, ji. 63 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.
Andrioli, Rei. Pescatore; Gravino c. Soc. Rimorchiatori Sar
di. Ord. Pret. Napoli 17 aprile 1979 (G.U. n. 217 del 1979).
Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed area —
Arruolamento a tempo indeterminato — Risoluzione — Inden
nità di anzianità — Casi di esclusione — Incostituzionalità
(Cost., art. 3, 36; cod. nav. art. 352).
È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 36 Cost., l'art. 352
c. nav. nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indenni
tà di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di
arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto impu
tabile all'arruolato. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione, Pret. Napoli 17 aprile 1979, è massima
ta in Foro it., 1979, I, 2993, con nota di richiami.
La pronuncia della Corte costituzionale ha effetto esclusivamente per
Il Foro Italiano — 1987.
Diritto. — 2. - Il giudice rimettente censura per violazione de
gli art. 36 e 3 Cost, l'art. 352 c. nav., secondo il quale in caso
di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indetermi
nato, l'indennità di anzianità è dovuta all'arruolamento, «salvo
che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stes
so». La norma è conforme al precetto posto dalla originaria for
mulazione dell'art. 2120, 1° comma, c.c. (anteriore, cioè, alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della senten
za 20 giugno 1968, n. 75, Foro it., 1968, I, 2054).
Questa disposizione stabiliva che, in caso di cessazione del con
tratto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità
non era dovuta se il licenziamento (del lavoratore) fosse da ascri
vere a di lui colpa o a dimissioni volontarie.
Questa corte, dopo la sentenza n. 75 del 1968, ha avuto occa
sione di estendere l'ambito di operatività del principio così sanci
to, riconoscendo il diritto all'indennità di anzianità agli apprendisti
(sent. 4 febbraio 1970, n. 14, id., 1970, I, 701) o in caso di dura
ta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato inferiore all'an
no (sent. 28 dicembre 1971, n. 204, id., 1972, I, 303) ovvero
in caso di licenziamento in tronco del lavoratore domestico (sent.
4 maggio 1972, n. 85, ibid., 1527) o, ancora, in caso di destitu
zione o di dimissioni volontarie di dipendenti di impresa autofer
rotramviaria (sent. 22 giugno 1971, n. 140, id., 1971, I, 1759).
Incidendo poi su normative particolari, la corte è intervenuta
su disposizioni poste dalla contrattazione collettiva, in base a pre
visioni di legge, riguardanti attività lavorative speciali: contratto
di lavoro giornalistico (riduzione dell'indennità di anzianità in caso
di dimissioni di giornalista con servizio inferiore al quinquennio: sent. 27 dicembre 1973, n. 188, id., 1974, I, 303); contratto di
lavoro di artigiano, di viaggiatore e di piazzista (sent. 27 marzo
1974, n. 85, id., 1974, I, 1286) e, superando il riferimento limita tivo agli operai e agli impiegati, estendendo il riconoscimento del
l'indennità alla categoria dei dirigenti industriali (sent. 20 gennaio
1971, n. 7, id., 1971, I, 490). Questa evoluzione garantistica si può sintetizzare con l'affer
mazione della Corte di cassazione, secondo la quale gli effetti
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2120, 1°
comma, c.c., influenzano qualsiasi disposizione che privi il lavo
ratore dimissionario o licenziato per giusta causa del trattamento
di liquidazione o di quiescenza, come di ogni altra indennità, co
munque denominata, da corrispondersi in conseguenza della ces
sazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 aprile 1974, n. 1136,
id., Rep. 1974, voce Lavoro (rapporto), n. 300; 11 aprile 1969,
n. 1168, id., 1969, I, 1758). 3. - La giurisprudenza di questa corte ha avuto ripetute occa
sioni di porre, poi, in luce, nel quadro del rapporto di lavoro,
la peculiarità del contratto di arruolamento, sottolineando le ra
i contratti di arruolamento risolti anteriormente all'entrata in vigore della
1. 29 maggio 1982 n. 297, sul trattamento di fine rapporto, il cui art.
4, 1° comma, ha esplicitamente abrogato l'art. 352 (oltre agli art. 351,
919 e 920) c. nav. sostituendo l'indennità ivi prevista con l'indennità re
golata dalla nuova legge. I precedenti interventi della Corte costituzionale, citati nella sentenza,
che hanno dichiarato l'illegittimità di svariate norme che escludevano l'in
dennità di anzianità o di buonuscita per ragioni attinenti alla speciale natura del rapporto o alle cause della risoluzione sono tutti riportati, con note di richiami, id., 1968, I, 2054 (sent. 27 giugno 1968, n. 75);
1970, I, 701 (sent. 4 febbraio 1970, n. 14); 1971, I, 490 (sent. 20 gennaio
1971, n. 7); ibid., 1759 (sent. 22 giugno 1971, n. 140); 1972, I, 303 (sent. 28 dicembre 1971, n. 204); ibid., 1527 (sent. 4 maggio 1972, n. 85); 1974,
I, 303 (sent. 27 dicembre 1973, n. 188); ibid., 1286 (sent. 27 marzo 1974,
n. 85). È da sottolineare, nella motivazione della sentenza, l'affermazione se
condo cui, rispetto alla disciplina di taluni degli aspetti del contratto di
arruolamento, «l'autonomia collettiva si è venuta a collocare come fonte
primaria». Questa affermazione non è condivisa dalla recente Cass. 17
gennaio 1987, n. 383 (in questo fascicolo, I, 1765, con nota di richiami)
secondo cui vanno espunte, dal sistema delle fonti del lavoro nautico,
le norme corporative e questa espunzione non può essere «surrogata dai
contratti collettivi di diritto comune in quanto i contratti stessi non han
no, nel vigente ordinamento, natura di fonti di diritto» e non sembra
neppure recepita dallo schema di disegno di legge delega per il nuovo
codice della navigazione (redatto da una commissione presieduta dal prof. Gabriele Pescatore, estensore della sentenza in esame, id., 1986, V, 352)
il cui art. 6, al punto 35, per la disciplina del lavoro nautico, rinvia ai
contratti collettivi «in funzione integrativa e di svolgimento, nonché per
la determinazione della misura dei diritti garantiti ai lavoratori». [C.
Brusco]
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1687 PARTE PRIMA 1688
gioni di alcuni rilevanti aspetti della relativa disciplina: dalla du
rata della prescrizione (sent. 27 giugno 1973, n. 98, id., 1973,
I, 2355) ai limiti del pignoramento della retribuzione del maritti
mo (sent. 18 aprile 1974, n. 101, id., 1974, I, 1571); dalla titolari
tà e dalle modalità di esercizio del diritto di sciopero (sent. 28
dicembre 1962, n. 124, id., 1963, I, 1) all'applicabilità della disci
plina del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (sent.
26 maggio 1976, n. 129, id., 1976, I, 1434), e, infine, all'oggetto
e alla funzione del rapporto di lavoro marittimo «in comanda
ta», caratterizzato dalla mancanza della prestazione del lavoro
su nave in navigazione (sent. 13 dicembre 1985, n. 336, id., 1986,
I, 873). Le peculiarità (e le connesse esigenze) del lavoro del personale
navigante marittimo hanno fondato decisioni quasi sempre pre
clusive dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina genera
le del lavoro ordinario; mentre quando si è ravvisato il possibile
adattamento della normativa generale al rapporto speciale, la corte
ne ha prescritto l'osservanza (cfr. sent. 4 febbraio 1982, n. 23,
id., 1982, I, 1243: garanzia della «consecutività» delle ventiquat
tro ore di riposo settimanale). 4. - I rapporti tra la disciplina del contratto di arruolamento,
posta dal codice della navigazione, e quella della prestazione di
lavoro subordinato contenuta nel codice civile, sono regolati dal
l'art. 1 c. nav., che sancisce il principio della priorità dell'appli
cazione del codice e delle leggi speciali (oltre che degli usi e
dell'analogia) rispetto al ricorso al diritto comune, dando così
prevalenza della normativa propria della materia. Contestualmente
al principio della graduazione di queste fonti, la corte ha affer
mato l'esigenza della parità di tutela del lavoratore marittimo ri
spetto a quello comune, salvo che esistano (e prevalgano) esigenze
diverse che giustifichino la differenziazione della tutela (cfr. sent,
n. 98 del 1973, cit.). Esigenza della tutela (ed eventuali ragioni
di non operatività di essa) che è opportuno richiamare nel presen
te giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di funziona
mento della disciplina speciale, che si esplica con priorità rispetto
al diritto comune, quando questo preveda, ad esempio, fattispe
cie valide come tertium comparationis (e l'art. 2120 c.c), nella
formulazione expurgata, ne costituisce esemplare espressione). Ove,
invece, il raffronto operi in via diretta tra la fattispecie di diritto
speciale e le disposizioni della Costituzione si è al di fuori del
l'ambito di priorità del diritto speciale, data la prevalenza deter
minata dal rango superiore del precetto costituzionale.
Si che qualora — come nel presente caso — l'ordinanza di
rimessione sospetti il contrasto tra l'art. 352 c. nav. e gli art.
36 e 3 Cost., ove tale contrasto si riconosca esistente, la caduca
zione della norma consegue dalla riconosciuta incompatibilità di
essa con la fonte normativa poziore. 5. - Ritiene inoltre la corte di dover sottolineare, sempre in
materia di fonti, che l'evoluzione in atto della normativa del rap
porto di arruolamento è caratterizzata dall'accentuazione del ruolo
di talune delle fonti che l'art. 1 c. nav. collocava in posizione
subordinata. Tra esse, in particolare, quelle che sono espressione dell'autonomia collettiva, chiamate ad operare in modo sempre
più penetrante nella disciplina degli aspetti retributivi del rappor to: così per la 1. 31 marzo 1977 n. 91, il cui art. 1 regola la
determinazione dell'indennità di fine rapporto; così per la 1. 19
dicembre 1979 n. 649 che, aggiugendo all'art. 325 c. nav. un ap
posito comma, demanda ai contratti collettivi di determinare e
regolare «la misura e le componenti della retribuzione»; così, in
fine, per la 1. 29 maggio 1982 n. 297 (art. 4, 2° comma) che,
ponendo la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, demanda ai contratti collettivi la determinazione e la regolamen tazione della retribuzione in materia (cfr. 1. n. 7).
Può dunque affermarsi che la normativa del contratto di ar
ruolamento, posta dal codice della navigazione, viene sempre più
largamente limitata dalla produzione dell'autonomia collettiva,
cedendo ad essa momenti fondamentali (contenuto delle presta
zioni, durata, retribuzione, sanzioni disciplinari, ecc.). L'espres sione sintetica di questa evoluzione normativa, è contenuta negli art. 5, nn. 35, e 9 dello schema di disegno di legge (1986) recante
delega al governo per emanare un nuovo codice della navigazione e la relazione illustrativa (nn. 3, 20, 41).
Rispetto alla disciplina di taluni degli anzidetti aspetti del con
tratto di arruolamento l'autonomia collettiva si è venuta a collo
care come fonte primaria, mentre altre fonti, alle quali era stata
attribuita dall'art. 1 posizione prioritaria, hanno assunto ruolo
subordinato.
Il Foro Italiano — 1987.
6. - Nella fattispecie l'ordinanza di rimessione ha peraltro escluso
la priorità attribuita in generale alla contrattazione collettiva
(c.c.n.l. per i marittimi imbarcati su navi da carico da 151 a 3000
t.s.l., che, tra l'altro, prevedeva la corresponsione dell'indennità
di anzianità), dato che nel caso concreto l'ordinanza afferma trat
tarsi di «navigazione in senso improprio» (su pontone-grue) limi
tata alla distanza di tre miglia dal porto.
Onde la lacuna, così ravvisata, nella contrattazione collettiva
deve essere necessariamente colmata dall'art. 352 c. nav., rispetto
al quale sussistono, peraltro, i vizi di legittimità costituzionale
denunciati dal giudice rimettente per contrasto con l'art. 36 (man
cata attribuzione al marittimo della parte di retribuzione dovuta
gli all'atto della risoluzione del rapporto) e con l'art. 3 Cost,
(discriminazione tra le posizioni del lavoratore, arruolato a tem
po indeterminato, quanto alla corresponsione dell'indennità di an
zianità, rispetto agli altri lavoratori subordinati, in caso di
risoluzione del rapporto per fatto ad esso imputabile).
7. - Ai fini del presente giudizio le considerazioni innanzi svol
te esimono dall'affrontare il tema dell'applicabilità al contratto
di arruolamelo della 1. n. 604 del 15 luglio 1966 e dei riflessi
sulla fattispecie della già ricordata 1. 29 maggio 1982 n. 297, re
cante la disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro (cfr.
n. 5). Invero l'ordinanza di rimessione, emanata il 17 aprile 1979,
si riferisce a contratto di arruolamento, cessato il 7 settembre
1977 (il cui ricorso avanti il pretore nella qualità di giudice del
lavoro era stato proposto I'll novembre 1978) e l'art. 5 1. n.
297 del 1982 dichiara non applicabile la normativa da essa posta
ai prestatori di lavoro in caso di rapporto già cessato all'atto
dell'entrata in vigore della legge stessa (1° giugno 1982). Sì che
non interessa precisare se ed in quali limiti l'art. 4 1. n. 297 cit.
operi sul trattamento di fine rapporto previsto dal novellato art.
2120 c.c.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 352 c. nav. nella parte in cui esclude la
corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la riso
luzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato av
venga per fatto imputabile all'arruolato.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 febbraio 1987, n. 44
('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 febbraio 1987, n. 9); Pres. La Pergola, Rei. Ferrari; Pres. cons, ministri c. Regio
ne Lazio.
Regione — Enti ospedalieri — Delibere di approvazione dei bi
lanci — Controllo — Questione di costituzionalità — Soprav venuta riforma sanitaria — Cessazione della materia del
contendere (Cost., art. 117, 130; 1. 12 febbraio 1968 n. 132,
enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera, art. 16; 1. 23 dicem
bre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art.
66).
Va dichiarata cessata la materia del contendere, per la sopravve nuta soppressione degli enti ospedalieri ad opera dell'art. 66
l. 23 dicembre 1978 n. 833, in ordine alla questione di legittimi tà costituzionale — proposta dal governo in riferimento agli
art. 117 e 130 Cost. — dell'art. 12 l. reg. Lazio 27 ottobre
1976 - 22 dicembre 1976, nella parte in cui dispone che le deli
berazioni di approvazione dei bilanci preventivi degli enti ospe
dalieri sono soggette a mero contratto di legittimità anziché
di merito. (1)
(1-2) Un pò di... pulizia negli armadi della Corte costituzionale, intasa
ti da questioni di legittimità inammissibili o manifestamente infondate:
in proposito v. Pizzorusso, L'attività della Corte costituzionale nella ses
sione 1985-86, in Foro it., 1986, V, 421, con ampi riferimenti, fra cui
si segnalano: Carlassare, Le decisioni di inammissibilità e di manifesta
infondatezza della Corte costituzionale, ibid., 293; nonché sul principio dello ius superveniens, sui suoi limiti applicativi ed effetti, anche al fine
della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiami
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