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sezione III penale; sentenza 10 dicembre 1991; Pres. Accinni, Est. Pioletti, P.M. Izzo (concl.conf.); ric. Lezzi. Conferma Pret. Napoli 28 gennaio 1991Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 567/568-569/570Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187661 .
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PARTE SECONDA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 10 di
cembre 1991; Pres. Accinni, Est. Pioletti, P.M. Izzo (conci,
conf.); ric. Lezzi. Conferma Pret. Napoli 28 gennaio 1991.
Bellezze naturali (protezione delle) — Distruzione o deturpa mento — Omissione — Reato — Fattispecie (Cod. pen., art.
40, 734).
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, di
cui all'art. 734 c.p., può essere commesso anche mediante
comportamento omissivo quando a carico dell'agente sia rav
visabile un dovere di agire rimasto inadempiuto (nella specie, un sindaco è stato ritenuto responsabile del reato ex art. 734
c.p., avendo omesso dolosamente di attuare la recinzione, già
deliberata, di una villa comunale, sottoposta a vincolo paesi
stico, determinandone cosi un apprezzabile degrado causato
dalla massiccia presenza all'interno di essa di autovetture in
sosta). (1)
Svolgimento del processo. — Con sentenza del Pretore di Na
poli del 28 gennaio 1991 Lezzi Pietro è stato condannato alla
pena di lire 10.000.000 di ammenda per il reato di cui agli art.
40, cpv., e 734 c.p. per avere, nella sua qualità di sindaco del
comune di Napoli, cagionato l'alterazione della villa comunale, di proprietà del comune e tutelata dalla legge sulle bellezze na
turali, evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire con l'a
dozione di misure idonee tra cui la recinzione legittimamente deliberata e non eseguita; in Napoli sino al giugno 1989.
Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassa
zione denunciando il vizio di difetto di motivazione sull'esisten
za dell'elemento obiettivo del reato, costituito dalla alterazione
della villa comunale di Napoli, e sulla sussistenza di una radica
fi) I. - La sentenza conferma la tesi secondo cui il reato di deturpa mento di bellezze naturali può essere integrato anche da una condotta omissiva, come quella di un pubblico funzionario rimasto inerte nell'e sercizio dei propri poteri-doveri di salvaguardia dell'integrità di un bene
sottoposto a vincolo paesaggistico (cfr., in tal senso, Cass. 11 aprile 1980, Marri, Foro it., Rep. 1980, voce Bellezze naturali, n. 55, che ha sul punto confermato Pret. Orvieto 29 settembre 1979, id., 1980, II, 371, con nota di richiami. Nello stesso senso, v. anche Pret. Tirano 4 dicembre 1985, id., Rep. 1988, voce cit., n. 64).
II. - Secondo la pronuncia in rassegna, nel caso di specie, l'imputato (sindaco pro tempore di Napoli) era «garante» della salvaguardia di una villa di proprietà comunale, sottoposta a vincolo, sulla base della normativa regionale in subiecta materia, essendo peraltro del tutto irri levante la delega attribuita ad un assessore, in quanto il delegante frui sce comunque del potere di direttiva e controllo. Per la verità, sul pun to, di diverso avviso è stata di recente Cass. 4 febbraio 1992, Bodo, id., Rep. 1991, voce Infortuni sul lavoro, n. 196, secondo cui il sindaco trasferisce all'assessore, all'uopo delegato, l'esercizio dei poteri-doveri nella materia delegata e con essi anche le specifiche responsabilità del settore (nel caso di specie in materia di prevenzione antinfortunistica), salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza e di direttiva, inerenti al ruolo di autorità delegante, in caso di apposita segnalazione di peculiari in convenienti. Occorre, però, sottolineare che nella presente fattispecie 11 prevenuto si era adoperato per evitare non solo l'attuazione della delibera di recinzione della villa comunale, ma anche di progetti alter nativi (ossia della posa in opera di paletti e piante floreali), finalizzati ad evitare la massiccia invasione del parco da parte di autovetture.
In sostanza, egli si era intromesso in modo (deliberamente) ostruzio nistico nella (cattiva) gestione del bene vincolato.
III. - In giurisprudenza, è stato più volte sottolineato in relazione all'art. 734 c.p. che: a) i suoi destinatari sono non soltanto i proprieta ri, possessori o detentori di immobili vincolati, ma quanti comunque possano effettuare costruzioni o demolizioni nelle località assoggettate a vincolo (Cass. 20 marzo 1973, Fontanini, e 9 aprile 1973, Santarelli, id., Rep. 1974, voce Bellezze naturali, nn. 23, 24; 5 novembre 1982, Visconti, id., Rep. 1984, voce cit., n. 19); b) esso non è escluso dalla circostanza che la zona sia già stata deturpata da terzi (Cass. 30 gen naio 1991, Bigazzi, id., Rep. 1991, voce cit., n. 77; 2 febbraio 1987, Cosma, id., Rep. 1988, voce cit., n. 62; 30 ottobre 1986, De Vitis, id., Rep. 1987, voce cit., n. 102; 15 ottobre 1985, Pultrone, 53, 54), 12 giugno 1985, Calò, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 53, 54), essendo
comunque necessario che la denunziata alterazione sia reale ed effetti
va, non essendo sufficiente l'alterazione del luogo a seguito di una qual siasi manomissione (Cass. 14 ottobre 1983, D'Amico, id., Rep. 1985, voce cit., n. 44; 31 gennaio 1986, Bonanno, id., Rep. 1987, voce cit.,
Il Foro Italiano — 1993.
le trasformazione del bene protetto, necessaria per la sussisten
za del reato; il ricorrente inoltre deduce la mancanza di motiva
zione sul comportamento omissivo rilevante ex art. 40, cpv.,
c.p. e la mancanza di rapporto causale tra la omessa recinzione
della villa e la sua alterazione: con l'ultimo motivo di censura
il ricorrente denuncia la contraddittorietà della sentenza del Pre
tore di Napoli che nell'affermare la sua responsabilità ha assol
to gli altri imputati che avevano tenuto comportamenti non dis
simili. Motivi della decisione. — Ritiene la corte che il ricorso di
Lezzi, condannato dal Pretore di Napoli per la contravvenzione
di cui all'art. 734 c.p., per non aver impedito l'alterazione della villa comunale di Napoli, che aveva l'obbligo giuridico di impe
dire, quale sindaco del comune di Napoli, con l'adozione di
misure idonee, tra cui la recinzione della villa, deliberata e da
lui non voluta eseguire, sia infondato nei suoi vari motivi pro
posti, e quindi debba essere rigettato. E infatti, prendendo in esame la prima censura, sul difetto
di motivazione sulla sussistenza dell'elemento obiettivo del rea
to, cioè l'alterazione della bellezza naturale del luogo soggetto alla speciale protezione dell'autorità, alterazione che, secondo
il ricorrente, sussiste solo quando il bene protetto abbia subito
una radicale trasformazione, l'infondatezza di tale censura ri
sulta chiara sol che si pongano a fronte i principi costantemente affermati da questa corte nell'interpretazione della fattispecie di reato addebitata con la fattispecie concreta quale ritenuta, con motivazione congrua ed esente da vizi, dal Pretore di Napoli.
Per quanto concerne il significato da assegnare all'ipotesi di
alterazione delle bellezze naturali, nei limiti che qui interessano, tale evento consiste nella diminuzione del godimento estetico
che il luogo offriva, e ciò avviene anche quando il luogo, pur rimanendo invariato, non sia più fruibile per gli ostacoli frap
n. 105; 11 maggio 1968, Berti, id., 1968, II, 5, con nota redazionale), determinandosi il perfezionamento della condotta criminosa (in modo istantaneo) nel momento del compimento dell'atto rivolto ad alterare o distruggere la bellezza del luogo, pur perdurando (con effetto perma nente) il danno derivante dall'alterazione o distruzione (cosi, tra le al
tre, Cass. 29 settembre 1981, Volpi, id., Rep. 1982, voce cit., n. 39; 18 maggio 1983, Pinna, 10 maggio 1983, Piras, e 14 aprile 1983, Costri
ni, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 20, 22, 24; 29 giugno 1984, Cirri, id., Rep. 1985, voce cit., n. 50; 6 aprile 1988, Scalici, id., Rep. 1989, voce cit., n. 71; contra, Cass. 1° febbraio 1979, Duca, id., Rep. 1979, voce cit., n. 34; 18 maggio 1983, Tancredi, id., Rep. 1984, voce cit., n. 21, che non escludono la condotta illecita — eventualmente — per manente. Sul punto, cfr. anche Cass. 21 febbraio 1985, Tinaro, id., Rep. 1986, voce cit., n. 56, secondo cui nel caso di attività vietata —
di cava, nel caso di specie — solo con la sua cessazione — dopo una serie di atti plurimi e frazionati nel tempo — il reato si perfeziona; nello stesso senso, Cass. 2 maggio 1983, Capirchio, id., Rep. 1984, voce cit., n. 23); c) esso ha conseguentemente natura di reato di danno
(effettivo) e non di (semplice) pericolo (cosi, Cass. 22 novembre 1983, Di Loreto, e 11 giugno 1984, Dolce, id., Rep. 1985, voce cit., nn. 46, 45; 17 gennaio 1985, Ferrantini, id., Rep. 1986, voce cit., n. 55; 31 ottobre 1986, Bonanno, id., Rep. 1987, voce cit., n. 105, e in motiva
zione, sez. un. 28 febbraio 1989, Liberati, id., Rep. 1989, voce Sanità pubblica, n. 309 e Cass. pen., 1989, spec. 1202, e, più di recente, Cass. 21 ottobre 1992, Molinari, che sarà riportata su un prossimo fascicolo.
IV. - Per la tesi secondo cui le zone di particolare interesse ambienta
le, vincolate ai sensi dell'art. 1 1. 8 agosto 1985 n. 431, sarebbero (legit timamente) assoggettate ad una più intensa tutela (anche penale) rispet to alle bellezze naturali vincolate con provvedimento singolo ex 1. 1497/39, cfr. Corte cost. 27 novembre 1991, n. 431, Foro it., 1992, I, 298, con ampia nota (critica) di Fuzio. In argomento, va anche ricordata Cass. 3 marzo 1988, D'Avino, id., Rep. 1989, voce Bellezze naturali, n. 65, annotata criticamente da Santoloci, in Riv. pen., 1989, 50, secondo cui il reato ex art. 734 c.p. non è configurabile in relazione a bellezze naturali protette in forza di legge e di provvedimento delle autorità
competenti in mancanza dell'inclusione della zona negli elenchi delle bellezze paesaggistiche oppure, in difetto della qualifica che si intende tutelare con la 1. 431/85, dei beni del terreno da tutelare.
V. - Per ulteriori richiami di giurisprudenza a proposito dei riflessi del nulla osta paesistico, ai fini della configurabilità dell'elemento psi cologico del reato de quo, cfr. sub 5) la nota redazionale a Cass. 29 settembre 1992, Serlenga, Foro it., 1993, II, 475.
VI. - In dottrina, sull'art. 734 c.p., da ultimo, Fuzio, La tutela del
paesaggio e dei parchi tra novità legislative e diritto vivente, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1993, 133 ss.
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GIURISPRUDENZA PENALE
posti; inoltre: il danno cagionato alle bellezze naturali con la
alterazione non è necessario che sia irreparabile, sussistendo il
reato anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristi
nata, né è necessario che sia di consistente gravità (sez. un. 28
febbraio 1989, Liberati, Foro it., Rep. 1989, voce Sanità pub
blica, n. 309), purché la lesione non sia puramente momentanea
perché in tal caso non vi è danno apprezzabile. Esaminando ora la fattispecie concreta, premesso che la villa
comunale, realizzata dal Vanvitelli sul finire del '700 e di pro
prietà del comune, è soggetta alla 1.1° giugno 1939 n. 1089
per effetto del decreto del 27 maggio 1958 del ministro per la
pubblica istruzione, la sua alterazione risulta dalla congrua mo
tivazione della decisione pretorile, esente da errori di diritto per ché ha correttamente applicato i principi più volte enunciati da
questa corte. Infatti il pretore, sulla scorta di una inchiesta gior nalistica apparsa su quotidiano locale, delle concordi e qualifi cate esposizioni dell'ingegnere capo servizio del comune, di com
ponenti dell'amministrazione straordinaria cui è subentrata la
giunta Lezzi, di docente della facoltà di architettura, delle stes
se ammissioni del Lezzi e degli altri imputati (poi assolti) che
parlavano di degrado della villa anche per le persone che la
frequentavano, e soprattutto in base ai rilievi fotografici (da cui può ben desumersi la prova del reato: sez. un. 28 febbraio
1989, cit.) che evidenziano non solo statue imbrattate e selciati
irregolari ma anche e in primo luogo che il parco era stato tra
sformato in «autorimessa pubblica, occupato da una massiccia
e costante presenza di autovetture lasciate in sosta», è giunto alla conclusione della sussistenza della alterazione, perché la frui
zione della villa era fortemente compromessa. E tale motivazio
ne è ineccepibile perché è di estrema evidenza che anche la sola
destinazione a parcheggio della villa, pur non volendo conside
rare gli altri ulteriori aspetti di alterazione, diminuisce in modo
stabile e grave il pubblico godimento da parte della cittadinanza
del bene protetto. Non ha poi pregio il successivo motivo di censura relativo
al difetto di motivazione sul comportamento omissivo rilevante
ex art. 40, cpv., c.p., secondo il quale «non impedire un even
to, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a ca
gionarlo». È opportuno precisare che l'equiparazione del «non impedi
re» al «cagionare», in funzione dell'obbligo giuridico di impe dire l'evento, consente di costruire le fattispecie commissive, quale è appunto quella di cui all'art. 734 c.p., in fattispecie omissive
improprie, sussistendo la giuridicità dell'obbligo che costituisce
l'obbligato in posizione di garanzia rispetto al bene penalmente
protetto.
Quanto alla giuridicità dell'obbligo il pretore ha sottolineato
che la 1. reg. Campania 1° settembre 1981 n. 65 delega ai comu
ni le funzioni amministrative ex art. 82, 2° comma, lett. b, d,
ed/, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 per le zone sottoposte a vinco
lo paesistico, sicché per la villa comunale di sua proprietà il
comune di Napoli è garante dell'interesse protetto; il pretore individua altresì il sindaco quale organo comunale titolare del
potere-dovere di promuovere e curare l'attuazione della tutela
delle belleze naturali, per l'ampiezza e la incisività delle funzio
ni che la legge gli attribuisce, rilevando correttamente che la
posizione di garante non viene meno per effetto del potere di
delega delle funzioni, esercitate ex art. 67, 2° comma, r.d. 12
febbraio 1911 n. 297, perché permane nel delegante il potere
di direttiva e di controllo.
Quanto poi alla violazione da parte del sindaco Lezzi dell'ob
bligo giuridico di attivarsi il pretore ha premesso che vi era deli
bera commissariale n. 5228 del 22 giugno 1987 che aveva ap
provato il progetto relativo al restauro e alla recinzione della
villa comunale, evidenziando che il Lezzi, nella successiva am
ministrazione, dichiaratamente contrario alla recinzione della vil
la, pur a conoscenza del suo degrado, teneva un comportamen
to dissuasivo rispetto alle iniziative degli assessori competenti
volte alla attuazione della delibera a suo tempo approvata, giun
gendo persino a far rinviare in una riunione di giunta comunale
(10 maggio 1988) l'approvazione della proposta (già all'ordine
del giorno) di assunzione del mutuo necessario per la realizza
zione dei lavori, essendovi già la disponibilità della cassa depo
siti e prestiti. Il pretore ha inoltre notato che il Lezzi avrebbe
potuto agevolmente dare esecuzione a progetti alternativi, già
concepiti nella precedente amministrazione, quali la posa in opera
di paletti e piante floreali lungo i perimetri del parco più sguar
II Foro Italiano — 1993 — Parte II-14.
niti, in modo di impedire le alterazioni più evidenti e continue, come la massiccia presenza di autovetture, ma non ha provve duto neanche a ciò.
Relativamente al rapporto di causalità tra la violazione dei
doveri, non solo particolari ma anche specifici e attuali — per la sussistenza di una delibera ad hoc che doveva avere esecuzio
ne — del sindaco Lezzi, e l'avvenuta alterazione della villa, del
quale il ricorrente sostiene la insussistenza con apposito motivo
di ricorso, conviene ricordare che nei reati omissivi impropri l'evento può considerarsi causato dall'omissione soltanto quan do si possa accertare che l'azione che è stata omessa sarebbe
stata idonea ad impedire la verificazione dell'evento (per fatti
specie analoga di responsabilità di amministratori regionali per l'alterazione della rupe di Orvieto, cfr. Cass., sez. VI, 11 aprile
1980, n. 776, Marri, id., Rep. 1980, voce Bellezze naturali, n.
55). Nella specie, dal ragionevole e quindi incensurabile apprez zamento del pretore si desume non esservi dubbi® che l'attua
zione della già disposta radicale misura protettiva della villa con
la sua recinzione avrebbe impedito la sua alterazione in ogni suo aspetto, e di fronte alla sussistenza del nesso causale è del
tutto superfluo soffermarsi sull'omissione di ipotesi di tutela
alternative, perché queste non sono state deliberate e comunque non sono state attuate.
Non sussiste infine la contraddittorietà della motivazione tra
la condanna del ricorrente e la assoluzione per non aver com
messo il fatto dei coimputati Pezzotta Aldo, Arnese Salvatore
e Rusciano Rosario, assessori rispettivamente preposti all'edili
zia pubblica, al restauro dei monumenti ed alle finanze, avendo
il pretore posto in evidenza come le iniziative di costoro per l'attuazione della ricordata delibera sono state frustrate dall'i
nerzia e dagli ostacoli frapposti dal sindaco Lezzi.
CORTE DI ASSISE DI CASSINO; sentenza 27 gennaio 1992;
Pres. ed est. Urbano; imp. Vasta ed altro.
CORTE DI ASSISE DI CASSINO;
Intercettazione di conversazioni o comunicazioni — Trascrizio
ne e acquisizione dei nastri in sede dibattimentale — Ammis
sibilità (Cod. proc. pen., art. 268). Intercettazione di conversazioni o comunicazioni — Conversa
zione tra presenti — Modalità di esecuzione — Competenza del pubblico ministero (Cod. proc. pen., art. 266, 267).
I nastri relativi a intercettazioni di comunicazioni, svoltesi nel
rispetto dei presupposti e delle formalità previsti dalla legge,
che non siano stati trascritti e acquisiti nel fascicolo per il
dibattimento nella fase ad esso anteriore, possono essere tra
scritti e acquisiti in sede dibattimentale. (1) Nel caso di intercettazione di conversazioni tra soggetti presen
ti, la individuazione, la predisposizione e l'uso dello strumen
to tecnico che ne consente l'effettuazione sono demandati,
nel silenzio della legge, alla regolamentazione effettuata dal
pubblico ministero mediante il decreto che dispone le modali
tà dell'intercettazione a seguito del provvedimento di autoriz
zazione del giudice per le indagini preliminari. (2)
(1-2) Non constano precedenti specifici. In generale, sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
v. Caprioli, Intercettazione o registrazione di colloqui tra persone pre senti nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, 143; De Gregorio, Diritti inviolabili
dell'uomo e limiti probatori neI processo penale, in Foro it., 1992, I,
3257; Fumu, in Commento al nuovo codice di procedura penale coordi
nato da Chiavario, Torino, 1990, II, 771, sub art. 266-271; Gaito, In tema di intercettazioni delle conversazioni in abitazioni private, in
Giur. it., 1991, II, 466; Nappi, Guida al nuovo codice di procedura
penale, 3a ed., Milano, 1992, 183.
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