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4) RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA - Siti Personalidigilander.libero.it/tiz.barberis/Sito Completo...

Date post: 22-Feb-2019
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VIII COMMENTARIO trasmettere alla persona assistita che ne necessita e ne può fare uso. Solo in questo modo è possibile passare da una cultura della salute che vede al centro gli ope- ratori sanitari a una cultura che pone al centro il clien- te, il paziente. Affinché ciò sia realizzabile è necessario superare l'impostazione rigidamente gerarchizzata dei rapporti professionali all'interno dell'équipe di lavoro; gli ap- porti specifici dei vari operatori vanno valorizzati e ri- spettati e integrandosi tra di loro devono mirare ad un unico scopo: offrire un'assistenza lo migliore possibile. Il riconoscimento dei limiti delle proprie competenze e conoscenze, alla luce di quanto detto finora, rivela un atteggiamento responsabile da cui consegue il dirit- to-dovere di formarsi per far fronte alle inadempienze e alle lacune emerse. Nell'articolo 3.4 si affronta un tema che ormai inve- ste trasversalmente ogni aspetto della vita dell'uomo, tanto che sentiamo spesso parlare di etica ed econo- mia, etica e politica, etica e medicina, etica e scienza. la riflessione etica è inscindibile dall'agire umano, so- prattutto quando, come è nelle professioni sanitarie, so- no in gioco valori, credenze, abitudini di vita che pos- sono condizionare in modo forte le scelte di ognuf1o. l'articolo focalizza l'attenzione sui dilemmi etici, cioè su quelle situazioni in cui sono possibili più solu- zioni, tutte sostenibili e giustificabili con valide ragioni morali e in cui non esistono risposte precostituite. Il Codice non può offrire in questi casi delle risposte univoche, ma può dare delle indicazioni. Ci si deve av- valere per questo della consulenza degli altri operatori, del Comitato etico, là dove esiste, non trascurando mai lo volontà espressa dalla persona assistita. Il D.M. 18 marzo 1998 "linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici" prevede all'interno del Comitato componenti con quali- fiche e competenze in ambito infermieristico. la rifles- sione, il confronto, l'ano/lisi degli aspetti etici degli in- terventi sanitari sono pertanto un obbligo a cui l'infer- miere non può sottrarsi. Il rischio da evitare è che l'at- tenzione ai problemi etici si burocratizzi e si traduca poi semplicemente' in una modulistica, vedi per esem- pio i moduli per il consenso informato, da sottoporre al paziente come una qualunque pratica di routine, svilen- done il significato e svuotandoli di ogni valenza etica. l'articolo 3.5 ribadisce ancora una volta come lo tu- tela sempre e in qualunque situazione del benessere e degli interessi della persona assistita debba essere l'obiettivo a cui deve mirare l'assistenza infermieristica. Questo obiettivo non deve venire meno allo scopo di perseguire interessi personali e a discapito dell'utente. l'infermiere non deve: . trarre profitto in qualunque forma o accettare com- pensi, mance per prestazioni che sono dovute; . avere un atteggiamento preferenziale verso un pa- ziente rispetto ad un altro sulla base di interessi per- sonali; . . promuovere a Fini di lucro dispositivi diagnostici e te- rapeutici, compromettendo lo propria indipendenza di giudizio professionale; . fare un uso fraudolento della propria qualifica pro- fessionale. Anche quando l'infermiere è investito di un mandato elettorale, o ricopre una carica pubblica non deve av- valersi dei suoi poteri per perseguire vantaggi persona- li di ordine economico, di carriera per sé o per altri. le attività di volontariato sono ammesse e devono svolgersi secondo modalità r reviste dalla normativa vi- gente; lo legge quadro su volontariato n. 266, 11 agosto 1991 stabilisce i principi cui le regioni e provin- ce autonome devono attenersi nel disciplinare i rappor- ti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di vo- lontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. lart.1 comma 2) l'attività di volontariato, come precisato nella legge, deve essere prestata in modo gratuito, non a fini di lu- cro; nel Codice poteva essere utile ribadire questi con- cetti e aggiungere che l'attività di volontariato non de- ve mai costituire concorrenza sleale nei confronti dei colleghi finalizzata a procurarsi clienti. Il carattere di occasionalità sembra poco coerente e pertinente, an- che perché si presuppone che l'impegno assunto con una associazione di volontariato si mantenga poi re- sponsabilmente con una certa continuità. l'ultimo articolo della sezione "norme generali" il 3.6 prende in esame l'obbligo di soccorso in casi di emergenza. Esso costituisce per il personale infermieri- stico un imperativo deontologico oltre che un obbligo giuridico come per tutti i cittadini, lo cui inosservanza cade nel reato di omissione di soccorso previsto dall'articolo 593 del Codice Penale. Se "l'omissione di soccorso" si realizza in ospedale o altre strutture del Si- stema sanitario nazionale esso si configura come un reato più grave: omissione o rifiuto di atti di ufficio, ar- ticolo 328 del Codice Penale. l'infermiere ha quindi l'obbligo di intervenire tempe- stivamente per prestare l'assistenza necessaria e di atti- varsi per chiedere soccorsi in situazione di emergenza. In caso di calamità è suo dovere essere a disposiEio- ne dell'autorità competente. 4) RAPPORTICON LA PERSONA ASSISTITA 4.1. L'infermiere promuove, attraverso l'educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura del- la salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rappOlti tra servizi e operatori. 4.2. L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la perso- na e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicita re il livello di assistenzClf garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte. 4.3. L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti con la comu- nità e le persone per lui significative, che coin- volge nel piano di cura. 4.4. L'infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influen- ze che questo ha sul piano di assistenza e la re- lazione con la persona. 4.5, L'infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informa- zioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del pa- ziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.
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VIII

COMMENTARIO

trasmettere alla persona assistita che ne necessita e nepuò fare uso. Solo in questo modo è possibile passareda una cultura della salute che vede al centro gli ope-ratori sanitari a una cultura che pone al centro il clien-te, il paziente.

Affinché ciò sia realizzabile è necessario superarel'impostazione rigidamente gerarchizzata dei rapportiprofessionali all'interno dell'équipe di lavoro; gli ap-porti specifici dei vari operatori vanno valorizzati e ri-spettati e integrandosi tra di loro devono mirare ad ununico scopo: offrire un'assistenza lo migliore possibile.

Il riconoscimento dei limiti delle proprie competenzee conoscenze, alla luce di quanto detto finora, rivelaun atteggiamento responsabile da cui consegue il dirit-to-dovere di formarsi per far fronte alle inadempienze ealle lacune emerse.

Nell'articolo 3.4 si affronta un tema che ormai inve-ste trasversalmente ogni aspetto della vita dell'uomo,tanto che sentiamo spesso parlare di etica ed econo-mia, etica e politica, etica e medicina, etica e scienza.la riflessione etica è inscindibile dall'agire umano, so-prattutto quando, come è nelle professioni sanitarie, so-no in gioco valori, credenze, abitudini di vita che pos-sono condizionare in modo forte le scelte di ognuf1o.

l'articolo focalizza l'attenzione sui dilemmi etici,cioè su quelle situazioni in cui sono possibili più solu-zioni, tutte sostenibili e giustificabili con valide ragionimorali e in cui non esistono risposte precostituite.

Il Codice non può offrire in questi casi delle risposteunivoche, ma può dare delle indicazioni. Ci si deve av-valere per questo della consulenza degli altri operatori,del Comitato etico, là dove esiste, non trascurando mailo volontà espressa dalla persona assistita.

Il D.M. 18 marzo 1998 "linee guida di riferimentoper l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici"prevede all'interno del Comitato componenti con quali-fiche e competenze in ambito infermieristico. la rifles-sione, il confronto, l'ano/lisi degli aspetti etici degli in-terventi sanitari sono pertanto un obbligo a cui l'infer-miere non può sottrarsi. Il rischio da evitare è che l'at-tenzione ai problemi etici si burocratizzi e si traducapoi semplicemente' in una modulistica, vedi per esem-pio i moduli per il consenso informato, da sottoporre alpaziente come una qualunque pratica di routine, svilen-done il significato e svuotandoli di ogni valenza etica.

l'articolo 3.5 ribadisce ancora una volta come lo tu-tela sempre e in qualunque situazione del benessere edegli interessi della persona assistita debba esserel'obiettivo a cui deve mirare l'assistenza infermieristica.Questo obiettivo non deve venire meno allo scopo diperseguire interessi personali e a discapito dell'utente.

l'infermiere non deve:. trarre profitto in qualunque forma o accettare com-

pensi, mance per prestazioni che sono dovute;. avere un atteggiamento preferenziale verso un pa-

ziente rispetto ad un altro sulla base di interessi per-sonali; .

. promuovere a Fini di lucro dispositivi diagnostici e te-rapeutici, compromettendo lo propria indipendenzadi giudizio professionale;

. fare un uso fraudolento della propria qualifica pro-fessionale.Anche quando l'infermiere è investito di un mandato

elettorale, o ricopre una carica pubblica non deve av-valersi dei suoi poteri per perseguire vantaggi persona-li di ordine economico, di carriera per sé o per altri.

le attività di volontariato sono ammesse e devonosvolgersi secondo modalità rreviste dalla normativa vi-gente; lo legge quadro su volontariato n. 266, 11agosto 1991 stabilisce i principi cui le regioni e provin-ce autonome devono attenersi nel disciplinare i rappor-ti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di vo-lontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi leamministrazioni statali e gli enti locali nei medesimirapporti. lart.1 comma 2)

l'attività di volontariato, come precisato nella legge,deve essere prestata in modo gratuito, non a fini di lu-cro; nel Codice poteva essere utile ribadire questi con-cetti e aggiungere che l'attività di volontariato non de-ve mai costituire concorrenza sleale nei confronti deicolleghi finalizzata a procurarsi clienti. Il carattere dioccasionalità sembra poco coerente e pertinente, an-che perché si presuppone che l'impegno assunto conuna associazione di volontariato si mantenga poi re-sponsabilmente con una certa continuità.

l'ultimo articolo della sezione "norme generali" il3.6 prende in esame l'obbligo di soccorso in casi diemergenza. Esso costituisce per il personale infermieri-stico un imperativo deontologico oltre che un obbligogiuridico come per tutti i cittadini, lo cui inosservanzacade nel reato di omissione di soccorso previstodall'articolo 593 del Codice Penale. Se "l'omissione disoccorso" si realizza in ospedale o altre strutture del Si-stema sanitario nazionale esso si configura come unreato più grave: omissione o rifiuto di atti di ufficio, ar-ticolo 328 del Codice Penale.

l'infermiere ha quindi l'obbligo di intervenire tempe-stivamente per prestare l'assistenza necessaria e di atti-varsi per chiedere soccorsi in situazione di emergenza.

In caso di calamità è suo dovere essere a disposiEio-ne dell'autorità competente.

4) RAPPORTICONLA PERSONA ASSISTITA

4.1.L'infermiere promuove, attraverso l'educazione,stili di vita sani e la diffusione di una cultura del-la salute; a tal fine attiva e mantiene la rete dirappOlti tra servizi e operatori.

4.2. L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la perso-na e valuta con la stessa i bisogni assistenziali,anche al fine di esplicita re il livello di assistenzClfgarantito e consentire all'assistito di esprimere leproprie scelte.

4.3. L'infermiere, rispettando le indicazioni espressedall'assistito, ne facilita i rapporti con la comu-nità e le persone per lui significative, che coin-volge nel piano di cura.

4.4. L'infermiere ha il dovere di essere informato sulprogetto diagnostico terapeutico, per le influen-ze che questo ha sul piano di assistenza e la re-lazione con la persona.

4.5, L'infermiere, nell'aiutare e sostenere la personanelle scelte terapeutiche, garantisce le informa-zioni relative al piano di assistenza ed adegua illivello di comunicazione alla capacità del pa-ziente di comprendere. Si adopera affinché lapersona disponga di informazioni globali e nonsolo cliniche e ne riconosce il diritto alla sceltadi non essere informato.

COMMENTARIO

4.6. L'infermiere assicura e tutela la riservatezza delleinformazioni relative alla persona. Nella raccolta,nella gestione e nel passaggio di dati, si limita aciò che è pertinente all'assistenza.

4.7. L'infermiere garantisce la continuità assistenzialeanche attraverso l'efficace gestione degli stru-menti informativi.

4.8. L'infermiere rispetta il segreto professionale nonsolo per obbligo giuridico, ma per intima con-vinzione e come risposta concreta alla fiduciache l'assistito ripone in lui.

4.9. L'infermiere promuove in ogni contesto assisten-ziale le migliori condizioni possibili di sicurezzapsicofisica dell'assistito e dei familiari.

4.10. L'infermiere si adopera affinché il ricorso allacontenzione fisica e farmacologica sia eventostraordinario e motivato, e non metodica abitua-le di accudimento. Considera la contenzione unascelta condivisibile quando vi si configuri !'inte-resse della persona e inaccettabile quando sia, una implicita risposta alle necessità istituzionali.

+-4.11. L'infermiere si adopera affinché sia presa inconsiderazione l'opinione del minore rispetto al-le scelte terapeutiche, in relazione all'età ed alsuo grado di maturità.

4.12. L'infermiere si impegna a promuovere la tuteladelle persone in condizioni che ne limitano losviluppo o l'espressione di sé, quando la fami-glia e il contesto non siano adeguati ai loro biso-gni.

4.13. L'infermiere che rilevi maltrattamenti o priva-zioni a carico della persona, deve mettere in

,opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare,ove necessario, l'autorità competente.

4.14. L'infermiere si attiva per alleviare i sintomi, inparticolare quelli prevenibili. Si impegna a ricor-rere all'uso di placebo solo per casi attentamentevalutati e su specifica indicazione medica.

4.15. L'infermiere assiste la persona, qualunque siala sua condizione clinica e fino al termine dellavita, riconoscendo l'importanza del conforto am-bientale, fisico, psicologico, relazionale, spiritua-le. L'infermiere tutela il diritto a porre dei limitiad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenticon la concezione di qualità della vita dell'assi-stito.

4.16. L'infermiere sostiene i familiari dell'assistito, inparticolare nel momento della perdita e nellaelaborazione del lutto. .

4.17. L'infermiere non partecipa a trattamenti finaliz-zati a provocare la morte dell'assistito, sia che larichiesta provenga dall'interessato, dai familiari oda altri.

4.18. L'infermiere considera la donazione di sangue,tessuti ed organi un'espressione di solidarietà. Siadopera per favorire informazione e sostegno al-le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

È la sezione più estesa per numero di articoli e conla sua collocazione al centro del Codice ne costituiscela parte più significativa e per molti aspetti anche quel-la più innovativa, cogliendo un elemento fondamentaledei Codici attuali: la centralità della persona assistita. Il

riconoscimento della centralità della persona assistitanel rapporto assistenziale può rientrare nel lungo e fati-coso percorso del riconoscimento dei diritti dell'uomo etra questi il diritto ali'autodeterminazione, cioè ad esse-re artefice del proprio progetto di vita e del proprio de-stino. Esso presuppone un rapporto di simmetria e diparità tra la persona, a cui viene riconosciuta l'autono-mia nel decidere di sé e della propria vita e l'operatoresanitario, medico o infermiere che sia.

Si potrebbe quasi dire che, come nelle moderne de-mocrazie il potere politico si legittima attraverso il con-senso espresso con il voto, .così nel rapporto infermie-re-persona assistita, il "potere" dell'infermiere si legitti-ma attraverso il consenso consapevole e la partecipa-zione libera del paziente al rapporto assistenziale.

Tuttavia, come afferma il Piano Sanitario Nazionale1998-2000, "la transizione da una concezione pater-nalistica ad una concezione democratica dell'assisten-za sanitaria incontra ancora molti ostacoli sia sul ver-sante delle professioni sanitarie, sia su quello degliutenti".

Il nostro Codice recepisce, seppur con un certo ritar-do rispetto ad altri Codici, il cambiamento culturaleprofondo nel concetto di libertà che si è fatto strada neipaesi a tradizione liberale e democratica. Ildiritto di li-bertà non può essere inteso come un diritto generico,se non col rischio di vanificarlo in Ul1aformula astratta,perciò quando parliamo di libertà ci riferiamo semprea qualcosa di specifico, che si traduce nella prassi nel-la possibilità di potere o non potere fare una cosa, e ilimiti dell'agire dell'individuo' sono posti dalle normedello Stato in funzione di quello che potremmo definireil bene comune della società. Il rapporto tra libertà delsingolo e libertà riconosciute dallo Stato si è evoluto nelcorso della storia portando gradualmente ad un arric,chimento delle possibili libertà della persona. In parti-colare nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato didiritto si assiste ad un progressivo e graduale amplia-mento della sfera di I]bertà protette da Il'ordinamentogiuridico. Da una forma di libertà negativa intesa comelibertà da qualcosa, restrizioni, limiti, si è passati aduna forma di libertà positiva intesa come libertà di, difare, di ~sprimere appieno le proprie capacità e poten-zialità. E insito nel concetto di libertà positiva, propriodelle moderne democrazie, il riconoscimento alla per-sona di essere artefice del proprio destino e della pro-pria vita. In quest'ottica, libertà si coniuga con autono-mia, volontà di definire da sé le proprie regole di vita,e col diritto ad essere soggetto protagonista delle deci-sioni prese sul proprio corpo. Recepito dalle modernecarte costituzionali, questo concetto di libertà si è tra-dotto in interventi legislativi atti a tutelare gli spazi diautonomia del singolo individuo. Nella professione in-fermieristica, e nelle professioni sanitarie in genere,l'ampliamento della sfera di libertà riconosciute allapersona implica il diritto del paziente ad essere ade-guatamente informato sul percorso terapeutico-assisten-zia le, ad esprimere in qualunque momento il suo con-senso-dissenso agli interventi diagnostico-terapeutici cuiviene sottoposto, il diritto alla tutela della privacy, ecc.

Dopo questa breve introduzione finalizzata a deli-neare il quadro concettuale di riferimento in cui si inse-riscono i cambiamenti che hanno interessato la nostrasocietà e la sanità in particolare, possiamo esaminarepiù da vicino gli articoli di questa sezione del Codicededicando una maggior attenzione ad alcuni di essi.

IX

xCOMMENTARIO

Gli articoli 4.2, 4.3, 4.5, 4.11 affrontano un argo-mento di rilevante importanza: il diritto all'informazio-ne e al consenso da parte della persona assistita. Gio-va ricordare neIl'avvicinarsi a questa complessa temati-ca l'articolo 32 della Costituzione italiana: "lo Repub-blica tutela lo salute come fondamentale diritto dell'in-dividuo e interesse della collettività, e garantisce curegratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato aun determinato trattamento sanitario se non per disposi-zione di legge. la legge non può in nessun caso viola-re i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Decisamente in anticipo sui tempi e sulla cultura sa-nitaria del nostro Paese, questo articolo afferma unconcetto che solo in anni recenti, esuli' onda di quantoaccaduto negli Stati Uniti, verrà riconosciuto e troveràspazio in diverse sentenze ai vari gradi di giudizio e inun documento del Comitato Nazionale per lo bioeticadel 1992.

la decisione libera e consapevole della persona as-sistita è diventata perciò requisito etico fondamentale evincolo sociale ineludibile per chi opera nella sanità.

Alla luce di quanto detto e considerando che il coi n-volgimento attivo della persona assistita non può chegiovare alla riuscita dell'intervento assistenziale, pos-siamo definire degli standard di comportamento a cuil'infermiere deve attenersi:

. l'infermiere ha l'obbligo, per ciò che gli compete, diinformare il paziente con sensibilità e in modo chia-ro e completo, con linguaggio .comprensibile e ac-cessibile al paziente, sui trattamenti cui egli verràsottoposto e sui possibili effetti di questi;

. nell'informare il paziente, l'infermiere terrà conto deibisogni e dei valori di questi; lo patologia può in-fluenzare in qualche modo le condizioni psicologi-che della persona e compromettere lo libertà di scel-ta, in questi casi, l'infermiere deve adoperarsi affin-ché lo persona riacquisti lo sua autonomia;

. l'infermiere deve accert<!Jrsiprima di procedere adogni trattamento della comprensione da parte delpaziente di quanto gli è stato esposto;

. non è ammesso in. alcun modo che il consenso ven-ga estorto o ottenuto sulla base di pressioni psicolo-giche;

. è fatto obbligo all'infermiere di informare il pazienteche il suo consenso libero e consapevole può in qua-lunque momento essere ritrattato, nella piena consa-pevolezza di ciò che tale scelta può comportare perle sue condizioni di salute;

. il coinvolgimento di familiari e di persone affettiva-mente significative deve rispettare lo manifesta vo-lontà della persona assistita;

. l'infermiere deve informare e tener conto del parereespresso anche dalla persona assistita di età mino-re, in relazione all'età, alla maturità raggiunta e allaconcreta capacità che questi ha di esprimere lo pro-pria volontà;

. se l'infermiere non ha le éonoscenze per fornire ri-sposte adeguate alle domande poste dal paziente,deve indirizzare questi al professionista competente.Quanto sin qui detto non può che costituire un mini-

mo di regole da rispettare nel complesso rapporto in-fermiere-paziente; è nella relazione interpersonale conl'assistito che l'infermiere mette in gioco lo sua sensibi-lità, lo sua maturità e lo capacità di cogliere le moda-lità per cOQ1unicare, che cosa comunicare e quandoinformare. E interessante, a questo proposito, ricordare

che in paesi in cui è consuetudine ormai affermata diresempre lo verità al paziente, anche in caso di patolo-gie a prognosi infausta, ciò che i pazienti lamentanonon è tanto il fatto di essere stati informati, ma lo mo-dalità con cui è stata trasmessa l'informazione. Vale lopena sottolineare che in situazioni così complesse l'in-terdisciplinarietà, il confronto, l'integrazione e lo colla-borazione tra le diverse figure professionali coinvoltepossono aiutare a superare l'impatto emotivo, l'ansia,lo solitudine di chi riceve le informazioni e di chi permandato professionale le deve fornire.

Gli articoli 4.6, 4.7, 4.8 trattano un tema moltocomplesso e dibattuto oggi: il trattamento dei datipersonali e relativi allo stato di salute della persona as-sistita.

Nella definizione trattamento comprendiamo tuttociò che è inerente i dati: raccolta, registrazione, trascri-zione, conservazione, comunicazione, diffusione, utiliz-zo, modificazione, ecc. sia che queste operazioni av-vengano manualmente, sia con l'ausilio di mezzi infor-matici o automatizzati.

Da sempre, potremmo dire storicamente, è fatto ob-bligo agli esercenti le professioni sanitarie l'osservanzadel segreto professionale; questo prima ancora che co-me obbligo giuridico si è manifestato come obbligodeontologico ed etico; esso trova spazio anche nel giu-ramento di Ippocrate che sin dall'antichità ha guidatol'esercizio della professione medica ed è stato recepitonei codici elaborati successivamente da altri professio-nisti della sanità. la forza di tale norma deontologica ètale per cui nel nuovo Codice di Procedura Penale011'articolo 200 (fatta eccezione per le violazioni pergiusta causa, vedi per esempio i casi di denuncia 01(-bligatoria), si prevede che medici, chirurghi, farmacisti,ostetriche e tutti coloro che esercitano una professionesanitaria possono fare appello al dovere di segretezzaper lo testimonianza nei procedimenti penali. Solo ungiudice, dopo aver valutato le motivazioni del rifiuto atestimoniare può sollevare l'operatore dalla responsabi-lità che consegue alla violazione del segreto professio-nale.

Il segreto si estende non solo a tutto ciò di cui l'ope-ratore viene a conoscenza per motivi professionali sen-su strido, ma anche a tutto ciò che l'infermiere può sa-pere, sentire, vedere, capire, cogliere casualmentementre lavora e a tutto ciò che confidenzialmente lopersona assistita gli può raccontare. Esso è alla basedel rapporto di fiducia reciproca che si instaura tra in-fermiere e paziente.

Nell'evoluzione del rapporto tra infermiere e cittadi-no, grazie ai cambiamenti che hanno investito lo no-stra società negli ultimi anni, vedi il maggior livello diistruzione, il più ampio riconoscimento alla soggettivitàindividuale, si è esteso il campo dei diritti della perso-na assistita. In questa logica va interpretata l'approva-zione della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 "tute-la delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen-to dei dati personali"; in essa al capo IVtrattamento didati particolari, articolo 23 dati inerenti alla salute visono indicazioni specifiche per gli esercenti le profes-sioni sanitarie.

Nell'autorizzazione n. 2/1997 relativa al trattamen-to dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e lo vitasessuale, il Garante fornisce ulteriori indicazioni. Gliesercenti le professioni sanitarie sono autorizzati a trat-tare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i

XICOMMENTARIO

,

dati e le operazioni siano indispensabiliper tutelarel'incolumità fisica e lo salute di un terzo o della col/etti-vità, e l'interessato non abbia prestato il proprio con-senso per iscritto o non possa prestarlo per effettiva ir-reperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità diagire o per incapacità di intendere o di volere. Ed è in-teressante notare come, qualora per tali Finisi richiedal'espletamento di compiti di organizzazione o di ge-stione amministrativa, i destinatari di questa autorizza-zione, quindi anche gli infermieri, devono esigere che iresponsabili e gli incaricati di tali compiti osservino lestesse regole di segretezza al/e quali sono sottoposti imedesimi destinatari.

L'applicazione della legge 675 ha incontrato nonpoche difficoltà in ambito sanitario sia per ragioni diordine pratico, sia perché in contrasto con abitudini in-veterate e poco rispettose del diritto alla riservatezzadella persona assistita. Il rispetto della centralità dellapersona, della sua intimità e della sua identità spiritua-le e sociale sono a fondamento di questa legge. Tra-durre lo legge sulla privacy nell'operatività ricorrendoad adempimenti burocratici è tradirne lo spirito. Essadeve ispirare l'operatore in ogni momento nei suoi rap-porti con lo persona assistita, diventando solo in questomodo espressione di una diffusa sensibilità e radicatacoscienza civile.

Ai fini di un'efficace gestione degli strumenti infor-mativi come dice l'articolo 4.7 possono essere utili an-cora alcune riAessionidi carattere generale. La cartellaclinica può essere definita l'insieme dei documenti diinteresse sanitario che riguardano lo persona assistita.Essa è un atto pubblico e diverse sentenze della Cprtedi Cassazione ne confermano lo natura giuridica. E er-rato pensare che lo compilazione della cartella clinica~ia solo ed esclusivamente di pertinenza del medico; visono documenti che al termine del ricovero vengono in-seriti in cartella, essendone parte integrante a tutti glieffetti, e lo cui compilazione interessa direttamente gliinfermieri; basti pensare ai grafici che registrano alcuniparametri biologici come lo temperatura, lo pressione,lo frequenza del polso e del respiro o lo quantità di se-creti o escreti. Non solo, ma l'infermiere è responsabiledella custodia delle cartelle per tutta lo durata del rico-vero. Inoltre, ed è importante ricordarlo, in sede giudi-ziario per l'accertamento di reati, qualunque documen-to fonte di informazioni può essere requisito per accer-tamenti e indagini, tra questi quindi anche lo cartellainfermieristica o altre schede, vedi per esempio quellecompilate per lo terapia, per eventuali medicazioni,ecc.

Da quanto detto sopra possiamo cercare di definirealcuni standard essenziali nel trattamento dei dati, del-le informazioni riguardanti il paziente e inerenti le suecondizioni di salute.. Anche se lo normativa più recente (vedi il decreto le-

gislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 2 lu-glio 1999) al fine di snellire e alleggerire lo proce-dura sull'uso dei dati personali del paziente prevedeche il consenso al loro trattamento sia dato una tan-tum, ciò non esime l'infermiere dal recepire alcunenorme di comportamento eticamente corretto quali ildovere di:

informare, anche solo oralmente, lo persona inte-ressata che i dati raccolti verranno utilizzati pergli scopi consentiti dalla legge: scopi diagnostico-terapeutici, possibili fini di ricerca (nell'osservan-

za dell'anonimato), obblighi istituzionali quali icasi di malattia infettiva per la quale è prevista lodenuncia;non utilizzare i dati personali del paziente perscopi commerciali;limitarsi nella raccolta dei dati, a quelli stretta-mente pertinenti e necessari;aver cura che i dati siano accessibili solo al per-sonale che li può utilizzare per i fini per i qualisono stati raccolti;non rivelare ad alçuno eventuali informazioni per-sonali non inerenti lo stato di salute, che in formaconfidenziale lo persona può aver riferito;

. l'accurata, attenta compilazione e conservazione ditutta lo documentazione inerente il percorso assisten-ziale della persona ha importanti risvolti per garanti-re la continuità dell'assistenza, un'informazione pre-cisa e puntuale a tuttigli operatori coinvolti, lo presain carico globale della persona assistita e per docu-mentare e giustificare tutti gli interventi messi in attoa fini assistenziali. A tale scopo la registrazione deidati deve essere:

chiara, leggibile, concisa, e nello stesso tempocompleta, veritiera e comprensibile; occorre ripor-tare solo i dati essenziali e rilevanti ai fini assi-stenziali indicando il giorno, l'ora, se necessaria,e la firma di chi ha rilevat6 le osservazioni o haeffettuato interventi assistenziali;firmata in modo da poter identificare sempre il re-sponsabile; Inon deve prevedere l'uso di sigle se non concor-date e registrate su un protocollo;non deve contenere dati scritti a matita ed even-tuali cancellature devono comunque rimanere leg-gibili; se si rendono necessarie integrazioni' oc-corre che queste riportino sempre la data, l'ora ela Firmadell'operatore che le ha effettuate.

L'articolo 4.10 richiama l'attenzione dell'infermieresu una modalità dt trattamento ancora largamente inuso e non solo nei reparti psichiatrici: la contenzionedel malato. Usata molto spesso in passato a fini custo-dialistici se non addirittura carcerari, oggi la contenzio-ne è ammessa solo quando si rileva uno specifico inte-res,se terapeutico, essendo una grave forma di limita-zione della libertà della persona; e anche quando vie-ne messa in atto, non deve mai venire meno il rispettodella dignità della persona.

Essendo rilevante l'interesse terapeutico, l'interventodi contenzione deve essere attuato solo su indicazionemedica, trascritto in cartella con le indicazioni della du-rata e l'ammalato deve essere tenuto attentamente sottocontrollo per rilevare i possibili effetti della contenzio-ne. L'infermiere deve considerare tale forma di tratta-mento inaccettabile in tutti quei casi in cui essa rispon-de a carenze organizzative (numero eccessivo di mala-ti, scarso numero di infermieri in organico, ecc.) e se-gnalare ai responsabili l'impossibilità di garantire unadeguato livellodi assistenza.

Gli articoli 4.9, 4.12, 4.13 ribadiscono l'obiettivofondamentale dell'assistenza infermieristica, cioè lo tu-tela della persona assistita, lo promozione della suaautonomia, nei diversi contesti in cui l'infermiere si tro-va ad operare. L'attenzione deve essere particolarmen-te rivolta ad anziani, bambini, disabili e a tutte quellepersone che per cause diverse sono maggiormente a ri-schio.

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XIICOMMENTARIO

Nei tre articoli è chiamato in causa il contesto fami-liare e sociale sottolineando quanto esso è importanteai fini dell'assistenza sia per un coinvolgimento dellepersone affettivamente significative che circondanol'assistito, sia per l'allontanamento di questi dal nucleofamiliare, quando si rilevino maltrattamenti e privazionia suo carico arrivando anche alla denuncia ali' autoritàcompetente.

l'articolo 4.15 nella sua formulazione solleva diver-si problemi etici che possono essere ricondotti siaall'uso in sé del placebo come agente terapeutico, siaal coinvolgimento dell'infermiere che viene direttamen-te chiamato in causa per la sua somministrazione.

l'effetto placebo pur essendo noto da tempo ai me-dici, solo a partire dal secolo scorso è stato studiatoper comprendere i meccanismi fisiologici attraverso cuiagisce e solo più recentemente si è aperto un dibattitosugli aspetti etici nel suo uso.

Può essere definito placebo una sostanza farmacolo-gicamente inerte, zucchero, alcune vitamine, compres-se di pane, ecc. che viene deliberatamente usata per isuoi effetti psicologici e di cui il paziente ignora le ca-ratteristiche. Ilplacebo trova uso anche nella ricerca sufarmaci sperimentali, ma in questo caso le persorte chesi sottopongono alla sperimentazione sono a conoscen-za dell'utilizzo di placebo, anche se ignorano a chiverrà somministrato. I problemi etici sorgono quindiquando il placebo viene utilizzato a scopo terapeuticocon l'inganno del paziente. Alcuni medici, sostenendoche si tratta di una pia bugia detta a fin di bene, negiustificano l'uso, seppur temporaneo e in situazioniparticolari come stati ansiosi per i quali non è necessa-rio un trattamento farmacologico, malattie per le qualinon ci sono farmaci specifici e il paziente esige comun-que un trattamento. Sotto l'aspetto deontologico l'usodel placebo è deplorevole perché ricorre all'ingannodel paziente e fa venire meno un principio etico fonda-mentale cioè il rispetto 8ell'autonomia della personaassistita. Inoltre studi recenti hanno dimostrato che l'ef-fetto placebo può anche essere ottenuto senza mezziingannevoli informando adeguatamente il paziente,rendendolo partecipe del piano terapeutico e sostenen-dolo psicologicamente.

Anche le obiezioni sollevate dall'etica utilitaristicaper i costi, soprattutto in termini di tempo, nella sceltadi interventi alternativi al placebo, cadono se pensiamoai vantaggi che si possono osservare soprattutto sullun-go termine: una persona che per ogni sua richiesta tro-va il medico disponibile a somministrarle farmaci, sep-pur placebo, stabilirà nel tempo un rapporto di dipen-denza nei confronti del medico e delle medicine checertamente finirà per costare molto di più di una ade-guata e corretta informazione.

l'infermiere che somministra un placebo, anche suordine medico, come afferma l'articolo del nostro Codi-ce, si rende complice di un inganno e soprattutto vienemeno ai suoi doveri etici dr promuovere nelle personeun comportamento responsabile e sottovaluta la capa-cità del paziente di assumersi delle responsabilità.

Articoli 4.15, 4.16, 4.17. la società occidentaleha messo in atto, a partire all'incirca dalla metà del se-colo XIX, una sorta di rimozione nei confronti dellamorte e di isolamento del morente e dei familiari in lut-to; da fatto sociale, pubblico quale era, la morte è di-ventato un fatto privato, individuale al punto da interes-sare in alcuni casi solo il morente. Il mutato rapporto

tra l'uomo e la morte nella società contemporanea è ta-le per cui anche il sacramento "dell'estrema unzione"che preparava alla morte è diventato dopo il ConcilioVaticano Il il "sacramento dei malati" che può essereamministrato a tutti, non necessariamente ai moribondi.Sono pressoché scomparsi tutti quei riti sociali, tradizio-ni che da una parte servivano a mantenere il ricordodella persona mancata e dall'altra aiutavano illuttuatoa superare il dolore e a reintegrarsi nella comunità so-ciale.

In un contesto culturale in cui la morte è negata, laricca letteratura che oggi ne tratta è forse più il segnaledella necessità che questa neg_azione non avvenga,che non l'espressione di una diffusa e consapevole ac-cettazione di un evento che rimane sempre devastantenella vita di ogni persona e di coloro che la circon-dano.

Negli articoli 4.15, 4.16, che richiamano all'infer-miere i doveri che ha nei confronti del morente e deifamiliari in lutto, coerentemente con la rimozione cultu-rale della morte, tipica del nostro tempo, si ricorre a lo-cuzioni o sinonimi per indicarla: termine della vita, per-dita. Nell'articolo 4.17 per accentuare invece la valen-za negativa e l'impatto emotivo, si parla esplicitamentedi morte, trattando del complesso e dibattuto temadell' eutanasia.

Una maggior chiarezza nella formulazione di que-st'articolo avrebbe giovato certamente al confrontoall'interno della professione su un argomento per ilquale esistono posizioni molto diversificate che vannooltre quelli che possono essere gli schieramenti ideolo-gici, il credo religioso, ecc. A tale proposito si può ri-cordare la netta ed esplicita posizione assunta dai me-dici nel loro Codice che all'articolo 36 afferma: "Euta-nasia - Il medico, anche su richiesta del malato, nondeve effettuare né favorire trattamenti diretti a provo-carne la morte". Tuttavia, così come sono formulati, en-trambi gli articoli, sia quello del Codice degli infermieriche dei medici, sono pleonastici in un paese come l'Ita-lia in cui l'eutanasia non è stata legalizzata e rivelanopiuttosto posizioni fortemente ideologizzate della cuiperentorietà è ragionevole discutere. Il tema della mor-te, come si legge nel documento Questioni bioetiche re-lative alla fine della vita umana prodotto dal ComitatoNazionale per la Bioetica del 1995, "probabilmentenon è propriamente un tema, ma il tema fondamentale Idella nostra esistenza, l'orizzonte che la circoscriveglobalmente poiché investe la radice stessa del rappor-to che noi siamo in grado di stabilire con noi stessi econ il mondo esterno". Riguardo ad esso esiste un riccoed articolato ventaglio di posizioni basato su teorie,dottrine, filosofie diverse. E tutte meritevoli di rispetto.Perciò prima ancora di esprimersi in modo così nettonel Codice, sarebbe stato quanto meno opportuno apri-re un dibattito, raccogliere opinioni, effettuare delle ri-cerche, rilevare dei dati per valutare se interventi euta-nasici siano attuati nel nostro paese, in che forma, chedisponibilità c'è da parte degli infermieri a metterli inatto, se sono richiesti dai pazienti e in che misura.

l'accettazione dell'eutanasia, fondamentalmente in-tesa come morte volontaria, si scontra con atteggia-menti, costumi radicati, seppur inconsapevolmente, nel-la nostra cultura. Basti pensare alla riprovazione socia-le che a partire dall'antichità cristiana ha sempre ac-compagnato il suicidio e alle pesanti condanne che ve-nivano comminate ai suicidi nel Medioevo. la riprova-

XIII

COMMENTARIO

zione nasceva dal considerare lo vita un bene indispo-nibile che Dio concede e solo Dio può togliere.

L'accettazione dell'eutanasia si scontra pure con ilcosiddetto vita/ismo medico che ha improntato di sél'atteggiamento dei medici nella loro professione e indi-rettamente anche degli infermieri e in base al quale,dovere di chi assiste il malato è fare sempre tutto il pos-sibile per allungarne la vita e allontanare la morte.

Per ciò che concerne il primo punto molti paesi noncontemplano più nei loro codici penali il reato del suici-dio; l'Italia l'ha cancellato dal proprio ordinamento giu-ridico agli inizi del secolo scorso e la Chiesa ha forte-mente attenuato le sue posizioni di condanna nei con-fronti dei suicidi. Rispetto al secondo punto, il progres-so tecnologico, la medicalizzazione di molti eventi del-la vita umana, compresa la morte, hanno fatto sì chegli interventi terapeutici degenerassero, in certe situa-zioni, in accanimento terapeutico. Questo ha giusta-mente sollevato numerose questioni etiche ed il rifiutodell' accanimento terapeutico è condiviso dagli operato-

ti sanitari e affermato sia nel Codice degli infermieriche dei medici; tutto ciò denota un abbandono diquell' atteggiamento che vedeva nella morte il nemicoda combattere sempre e in qualunque situazione.

In alcuni paesi questo diritto ad una morte umana,dignitosa contro i rischi di un artificiale prolungamentodella vita è stato sancito persino da interventi legislativi(Natural Death Acts; Stato della California 1976).

In Italia alcune proposte di legge sono state giàavanzate, sia contro l'accanimento terapeutico, sia sul-la regolamentazione dell'eutanasia e il dibattito è aper-to e interessa tutta la collettività; permangono molteperplessità su come si possa regolamentare in sede giu-ridica un evento così singolare, individuale, irripetibilequc5l è lo morte di una persona, quando richiestadall'interessato. D'altra parte da inchieste effettuate inaltri paesi risulta che talvolta interventi eutanasici sonopraticati anche nell'illegalità. La questione rimane aper-ta, col dubbio che si possano trovare risposte universalie generalizzabili.

Sviluf)pare una cultura della solidarietà, sensibilizza-re gli infermieri sul valore della donazione degli organiè certamente un'azione lodevole. Gli infermieri proprioin qualità di operatori sanitari, professionisti della salu-te possono giocare un ruolo importante nella diffusionedi conoscenze e informazioni corrette in relazione aquesta pratica terapeutica sempre più diffusa e con ri-sultati via via più incoraggianti.

Tuttavia anche il sostegno di una coscienza più ma-tura sul valore della solidarietà deve coniugarsi colprincipio di libertà e di rispetto dei valori delle perso-ne. La lettura dell'articolo 4.18 esige una riflessionenon tanto per il contenuto del suo messaggio volto co-me dicevamo a promuovere una cultura dei trapianti,ma per la sede scelta per la diffusione di tale cultura. IlComitato Nazionale per la Bioetica esprimendosi aproposito dei trapianti d'organo rileva: "per sua naturail principio di solidarietà è misto di autorità e libertà,anche per questa ragione deve escludersi che esso pos-sa essere tradotto, all'interno dell'istituto dei trapiantid'organo, per mezzo di meccanismi di natura pura-mente autoritativa o coercitiva". In breve il principio disolidarietà in questo ambito non può essere impostoneanche attraverso una norma deontologica. Forse sa-rebbe stata più opportuna una formulazione diversa diquest'articolo, che salvaguardasse il principio di rispet-

to dei valori degli infermieri e nel contempo invitassegli stessiad adoprarsi per sensibilizzare i cittadini sulladonazione degli organi.

5) RAPPORTI PROFESSIONALICON I COLLEGHI

E GLI ALTRIOPERATORI

5.1. L'infermiere collabora con i colleghi e gli altrioperatori, di cui riconosce e rispetta lo specificoapporto all'interno dell'équipe. Nell'ambito delleproprie conoscenze, esperienze e ruolo profes-sionale contribuisce allo sviluppo delle compe-tenze assistenziali.

5.2.L'infermiere tutela la dignità propria e dei colle-ghi, attraverso comportamenti ispirati al rispettoe alla solidarietà. Si adopera affinché la diversitàdi opinione non ostacoli il progetto di cura.

5.3. L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi e disottoporre il proprio operato a verifica, anche aifini dello sviluppo professionale.

5.4. Nell'esercizio autonomo della professione l'infer-miere si attiene alle norme di comportamentoemanate dai Collegi Ipasvi; nella definizione delproprio onorario rispetta il vig~nte Nomenc1atoretariffario.

5.5. L'infermiere tutela il decoro del proprio nome equalifica professionale anche attraverso il rispet-to delle norme che regolano la pubblicità sanita-ria.

5.6. L'infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogniabuso o comp0l1amento contrario alla deontolo-gia, attuato dai colleghi.

Questa sezione tratta di un argomento che tradizio-nalmente è presente n~i Codici deontologici; è rilevan-te sottolineare che mentre in passato gli articoli relativia tale tema miravano soprattutto a dettare norme fina-lizzate a contemperare eventuali conflitti tra colleghi erivelavano maggiormente lo spirito corporativistico delgruppo professionale, oggi l'accento è posto, coerente-mente'con il nuovo contesto culturale, sulla tutela e sal-vaguardia degli interessi della persona assistita. Even-tuali contrasti e diversità di opinione non devç>noinfattiin alcun modo ostacolare il progetto di cura. E nell'inte-resse del paziente, prima ancora che dei propri, chel'infermiere deve avere comportamenti ispirati alla soli-darietà e alla collaborazione; ed è in quest'ottica cheva interpretato anche l'articolo 5.6 che invita l'infer-miere a segnalare al Collegio comportamenti contrarialla deontologia.

Vengono inoltre sottolineati alcuni concetti quali lacondanna della concorrenza sleale e quindi lo neces-sità da parte degli infermieri liberi professionisti di ri-spettore il Tariffario e di osservare le norme che regola-no lo pubblicità in ambito sanitario.

6) RAPPORTICON LE ISTITUZIONI

6.1. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità,contribuisce ad orientare le politiche e lo svilup-

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XIV

COMMENTARIO

po del sistema sanitario, al fine di garantire il ri-spetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo del-le risorse e la valorizzazione del ruolo professio-nale.

6.2. L'infermiere compensa le carenze della strutturaattraverso un comportamento ispirato alla coo-perazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istitu-zione. L'infermiere ha il dovere di opporsi allacompensazione quando vengano a mancare i ca-ratteri della eccezionalità o venga pregiudicato ilsuo prioritario mandato professionale.

6.3. L'infem1iere, ai diversi livelli di responsabilità, difronte a carenze o disservizi provvede a damecomunicazione e per quanto possibile, a ricrearela situazione più favorevole.

6.4. L'infermiere riferisce a persona competente eall'autorità professionale qualsiasi circostanzache possa pregiudicare l'assistenza infem1ieristi-ca o la qualità delle cure, con particolare riguar-do agli effetti sulla persona.

6.5. L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalareal Collegio le situazioni in cui sussistono circo-stanze o persistono condizioni che limitano laqualità delle cure o il decoro dell'esercizio pro-fessionale.

Il contenuto dei 5 articoli trattati in questa sezione èstato già in parte commentato es~minando il principiodi responsabilità; come detto in precedenza l'infermie-re è responsabile di se stesso, ma è soprattutto respon-sabile nei confronti della persona assistita; questa re-sponsabilità non deve venire meno di fronte a carenzestrutturali, di organico quando queste perdono il carat-tere dell'eccezionalità e acquistano il carattere di routi-ne quotidiana compromettendo il livello qualitativodell'assistenza prestata. Mantenere il silenzio in questesituazioni significa venire l)1enoalla tutela degli interes-si dei pazienti e compromettere il decoro dell'eserciziodella professione.

In prima istanza I~ segnalazioni vanno fatte all'auto-rità competente affinché vengano ripristinate le condi-zioni per prestare un'adeguata assistenza. là dovequeste condizioni persistono e non si interviene, l'infer-miere ha il dovere di segnalare il fatto al Collegio. laresponsabilità impone di non tacere e di superare quel-la cultura, se non proprio dell'omertà, dell'indifferenzae della rassegnazione per far sì che si diventi veramen-te cittadini europei non solo nel campo dei diritti maanche in quello dei doveri.

7) DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Le norme deontologiche contenute nel presentecodice sono vincolanti: la loro inosservanza èpunibile con sanzioni da parte del Collegio pro-fessionale.

7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confrontidella persona e della collettività, della qualifica-zione dei singoli profe;;sionisti e della competen-za acquisita e mantenuta.

In riferimentoall'articolo 7.1 si può ricordare che lesanzionicui si va incontroper motividisciplinari sono:. l'avvertimento:è un richiamoverbale fatto all'interes-

sato affinché non ricada nella mancanza che gli ècontestata;

. la censura: è una nota di biasimo scritta.Per addebiti più gravi sono previste:

. la sospensione dall'esercizio della professione dauno a sei mesi;

. la radiazione dall'Albo.

Per ciò che concerne l'articolo 7.2 si può osservareche i Collegi hanno certamente gli strumenti per render-si garanti di fronte al cittadino della professionalità ac-quisita dagli infermieri che hanno seguito un regolarepercorso di studi e l'iscrizione all'Albo attesta tutto ciò.E più difficile che il Collegio possa garantire che lecompetenze acquisite siano poi aggiornate e mantenu-te nel tempo. Sarebbe necessario per questo che venis-sero istituiti degli organi di accreditamento professiona-le che sulla base di un documentato percorso ricono-scano al professionista i meriti acquisiti.

CONCLUSIONI

l~approvazione del nuovo Codice ha senza dubbio ri-sposto ad un'esigenza diffusa di revisione delle normeche guidano l'agire della professione infermieristica. Ilmutato clima culturale della nostra società e il processodi laicizzazione della professione infermieristica hannonotevolmente attenuato la discrepanza tra un gruppoprofessionale arroccato fino al recente passato su valo-ri confessionali e la società italiana orientata a una vi-sione più pluralistica e tollerante dei valori umani. leaspettative degli infermieri che vivono il proprio lavorosempre più come professione piuttosto che come vocp-zione, hanno reso obsoleto il vecchio Codice comestrumento e supporto ali' agire professionale.

Il nuovo Codice nella sua moderna formulazione re-cepisce molti dei cambiamenti che hanno interessato iltessuto sociale del paese Italia.

Pur tuttavia difetta in alcuni punti il coraggio di direle cose con chiarezza e semplicità senza ricorrere aperifrasi, al dire ma non dire troppo, ad espressioniche rivelano una sorta di timidezza anziché di forteidentità professionale.

la sua pubblicazione ha aperto un dibattito, ha po-sto interrogativi sui contenuti in esso espressi e ci si au-gura che il confronto che ne è nato, sia fruttuoso peruna nuova stesura che corregga i punti critici, emersianche in questo commentario, che vada a colmare que-gli ambiti professionali in parte trascurati o non del tut-to trattati come la ricerca, la responsabilità nei confron-ti degli studenti infermieri, a cui in questo Codice nonsi fa mai riferimento e che pur operano nella quotidia-nità.

Il travagliato percorso di emancipazione della pro-fessione infermieristica emerge in qualche modo ancheattraverso la lettura del Codice, documento importanteper rendere visibile l'infermiere, perché come dice l'ar-ticolo 1.4 il Codice è "... uno strumento che informa ilcittadino sui comportamenti che può attendersi dall'in-fermiere".

È auspicabile quindi che si costituisca un Osservato-rio nazionale che monitorizzi i cambiamenti professio-nali, l'evoluzione dei costumi sociali, le problematicheetiche emergenti e sulla base di tutto ciò aggiorni pe-riodicamente il Codice.

xvCOMMENTARIO

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Ada MasucciDirigentee Docentedi Scienze inFermieristiche

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