+ All Categories
Home > Documents > adunanza generale; parere 15 dicembre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioni

adunanza generale; parere 15 dicembre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioni

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: lamduong
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
adunanza generale; parere 15 dicembre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioni Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 397/398-401/402 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193395 . Accessed: 28/06/2014 15:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 15:55:05 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: adunanza generale; parere 15 dicembre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioni

adunanza generale; parere 15 dicembre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 397/398-401/402Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193395 .

Accessed: 28/06/2014 15:55

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 15:55:05 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: adunanza generale; parere 15 dicembre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioni

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; adunanza generale; parere 15 dicem

bre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioni.

Telefono — Regolamento di servizio — Installazione o trasloco

di impianto — Riparazione di guasti — Indennizzo (D.m. 8 settembre 1988 n. 484, approvazione del regolamento di

servizio per l'abbonamento telefonico, art. 2, 3, 10). Telefono — Regolamento di servizio — Insussistenza di rappor

to di utenza — Indennizzo (D.m. 8 settembre 1988 n. 484, art. 1, 2, 3, 4, 10).

Telefono — Regolamento di servizio — Indicazione di abbona

to e numero telefonico — Omissione o errore — Indennizzo

(D.m. 8 settembre 1988 n. 484, art. 4, 26).

Appare conforme ai principi fissati dalla decisione del Consi

glio di Stato 31 ottobre 1992, n. 842 la disposizione, contenu

ta nel regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, che prevede il riconoscimento di un indennizzo pari al doppio

dell'importo fatturato per il traffico giornaliero medio del

l'abbonato nell'ipotesi di ritardi nell'effettuazione del traslo

co nell'ambito della stessa rete urbana o nella riparazione di

guasti che comportino l'interruzione del servizio. (1)

Appare congrua la disposizione, contenuta nel regolamento di

servizio per l'abbonamento telefonico, che prevede che l'in

dennizzo, nell'ipotesi in cui non sussista un precedente rap

porto di utenza ovvero, pur in presenza di guasti, non si veri

fichi l'interruzione del servizio, sia individuato nel triplo del

canone di abbonamento ragguagliato al tempo del ritardo o

alla durata della disfunzione del servizio stesso. (2)

Appare adeguata la disposizione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico che prevede, in caso di omissione

completa o di errore nell'indicazione del nominativo dell'ab

bonato o del numero telefonico, la corresponsione da parte della società concessionaria di un indennizzo pari al doppio del canone di abbonamento per il periodo intercorrente tra

la data di distribuzione degli elenchi e la comunicazione della

rettifica. (3)

Premesso: Il ministero delle poste e telecomunicazioni chiede

il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento ministeriale portante modificazioni al d.m. 8 settembre 1988 n.

484 (regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico). Le

modificazioni sono rivolte ad ottemperare alla decisione del Con

siglio di Stato in data 31 ottobre 1992, n. 842 (Foro it., 1993,

III, 147), che ha confermato la sentenza del Tar Lazio, sez.

II, 8 novembre 1990, n. 1966 (id., 19891, III, 444), nella parte in cui quest'ultima annullava gli art. 4, 4° comma, 10, 7° com

ma, 25, 6° comma, 26, 2° comma, del cit. d.m.

Sono stati acquisiti i pareri, favorevoli, con limitate osserva

zioni formali, del consiglio di amministrazione del ministero non

ché del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomuni

cazioni e dell'automazione.

Con deliberazione interlocutoria n. 72 del 1994 la sezione in

vitava il ministero riferente a fornire documentati chiarimenti

sui seguenti punti: — se e quali iniziative l'amministrazione riferente abbia as

sunto per definire sotto un profilo complessivo la responsabilità del concessionario del servizio telefonico, anche nelle ipotesi nelle

quali sussista colpa del concessionario stesso e l'inadempienza determini all'utente un danno di rilevante entità. La sezione ri

corda in proposito che la stessa Sip, nel corso del giudizio di

(1-3) I. - Dopo la sostanziosa cura dimagrante imposta dal Consiglio di Stato (sez. VI 31 ottobre 1992, n. 842, Foro it., 1993, III, 147, con nota di Mazzia, cui si rimanda per un'esaustiva panoramica giurispru denziale e dottrinale) in parziale riforma dell'ancor più drastico taglio

imposto, in prima istanza, dal Tar Lazio (sez. II 8 novembre 1990, n. 1966, id., 1991, III, 444, con osservazioni di Mazzia), il nuovo rego lamento di servizio per l'abbonamento telefonico passa indenne sotto

la scure dello stesso Consiglio di Stato, stavolta, però, riunito in sede

referente e in adunanza generale: per quanto il supremo organo di giu stizia amministrativa ritiene che le modifiche apportate valgono ad ov

viare allo speciale regime di irresponsabilità della società concessionaria

del servizio nell'ipotesi di inadempimento della Sip (ora Telecom) agli

obblighi posti a suo carico dal regolamento stesso.

II. - Il regolamento contenuto nel d.m. poste 13 febbraio 1995, n.

191 si può ora leggere in Gazzetta ufficiale, n. 121 del 26 maggio e

in Le Leggi, 1995, I, 1555. Il testo aggiornato si può leggere anche in Guida al diritto, 1995, n. 24, pag. 14, con osservazioni a prima lettu

ra di F. Sciaretta.

Il Foro Italiano — 1995.

appello deciso poi con la pronuncia del Consiglio di Stato indi

cata in oggetto, aveva dedotto la legittimità dei criteri di deter

minazione dell'indennizzo, poi annullati, in considerazione del

la possibilità per l'utente di richiedere comunque al giudice il

maggior danno. Va in particolare chiarito a questo proposito se l'amministrazione si sia posta il problema della possibilità che la fonte regolamentare, oltre a prevedere una forma di in

dennizzo forfetario senza alcun onere di prova da parte dell'u

tente, faccia comunque salva l'azione di danno avanti il giudice ordinario per l'ammontare ulteriore dei danni provocati all'u

tente e se in questa prospettiva possa assumere rilievo la colpa del concessionario;

— se e quali altri eventuali criteri di liquidazione forfetaria

del danno siano stati ipotizzati, oltre quelli poi accolti nello

schema di regolamento trasmesso al Consiglio di Stato, al fine

di rendere concreto e serio l'indennizzo riconosciuto all'utente.

La sezione richiedeva, inoltre, alla riferente amministrazione la

produzione delle esemplificazioni della diversa incidenza che l'ap

plicazione dei nuovi criteri, rispetto a quelli annullati dal giudi ce amministrativo, avrebbe avuto sulla liquidazione dell'inden

nizzo, comparando poi quest'ultimo al costo che il concessiona

rio deve sopportare per il tempestivo adempimento dei suoi

obblighi; — se siano comunque ipotizzabili criteri collegati non al ca

none di abbonamento, sia pure incrementato, criterio quest'ul timo censurato dalla menzionata decisione del Consiglio di Sta

to, ma all'utilizzazione concreta del telefono anche nei casi di

nuovo abbonamento, ad esempio facendo riferimento ad una

fatturazione media per categoria di utenze, e se il riferimento

all'uso concreto del telefono da parte dell'abbonato possa com

prendere le chiamate ricevute, oltre che quelle effettuate.

Il ministero, con relazione 10 agosto 1994, trasmessa con no

ta 7 settembre 1994, formulava le proprie osservazioni sui ri

chiesti chiarimenti. Considerato: 1. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,

sezione VI, con decisione n. 842 in data 31 ottobre 1992, ha

confermato l'annullamento, disposto dal Tar Lazio, del d.m.

8 settembre 1988 n. 484 (regolamento di servizio per l'abbona

mento telefonico), limitatamente agli art. 4, 4° comma, 10, 7°

comma, 25, 6° comma, 26, 2° comma, del cit. d.m.

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulle seguenti considerazioni:

— la sentenza della Corte costituzionale 20 dicembre 1988,

n. 1104 (id., 1989, I, 1) nell'affermare l'illegittimità dell'art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui dispone che

il concessionario del servizio telefonico non è tenuto al risarci

mento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua

colpa al di fuori dei casi e dei limiti fissati nell'art. 89, 2° com ma, r.d. 19 luglio 1941 n. 1198, non ha escluso la possibilità di configurare per la responsabilità da disservizio del concessio

nario una disciplina meno rigorosa di quella ordinaria, col limi

te tuttavia della serietà e non fittizietà del ristoro all'utente; — le disposizioni del citato regolamento ministeriale discipli

nano le conseguenze patrimoniali dell'inadempimento e, come

tali, introducono una speciale disciplina della responsabilità per

inadempimento della società concessionaria, che esclude l'appli cabilità del regime generale;

— la predisposizione di meccanismi di facile liquidazione del

danno e tendenti ad escludere la necessità di una prova rigoro

sa, predisposizione non solo necessaria ma anche doverosa ai

sensi dell'art. 28 d.p.r. n. 523 del 1984, non deve peraltro tra

dursi nella fissazione di modalità di determinazione dell'inden

nizzo, quale regime speciale della responsabilità da inadempi

mento, completamente sganciate dalla considerazione dell'am

montare del danno, ancorché valutato in termini presuntivi o

generici. 2. - La Corte costituzionale, in effetti, con la citata sentenza

n. 1104 del 1988 che aveva specificamente ad oggetto un caso

di interruzione del servizio telefonico, ha posto a base della sua

pronuncia la considerazione che i servizi pubblici essenziali a

norma dell'art. 43 Cost, debbono essere organizzati e gestiti

in forma di impresa, secondo criteri di economicità, con la con

seguenza che i rapporti tra concessionari e utenti devono confi

gurarsi come rapporti contrattuali, fondamentalmente retti dal

diritto privato. Specialmente nel servizio telefonico, dove la pre

senza di un rapporto concessorio tende ad accentuare le caratte

This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 15:55:05 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: adunanza generale; parere 15 dicembre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioni

PARTE TERZA

ristiche imprenditoriali del servizio e la sua naturale inclinazio

ne verso un regime di diritto comune.

È, dunque, legittima per la Corte costituzionale una legisla zione che, anche attraverso l'integrazione tra norme primarie e secondarie, introduca una disciplina speciale ispirata a criteri

meno rigorosi di quella ordinaria in considerazione della com

plessità tecnica della gestione ed anche della esigenza di conte

nimento dei costi. In ogni caso, peraltro, la deroga ai principi

generali non deve alterare, al di là di ogni ragionevole giustifi cazione connessa con le esigenze oggettive del servizio, l'equili brato componimento degli interessi dell'utente con quelli del con

cessionario, dovendo essere comunque garantito al primo un

ristoro serio e non fittizio del danno derivantegli dalla colpa del concessionario.

Deve anche ricordarsi in proposito, per una compiuta rico

gnizione del quadro di riferimento della modifica regolamenta re tendente a sostituire le norme annullate dalla citata decisione

del Consiglio di Stato, che la Corte di cassazione ha affermato, con riferimento all'ipotesi dell'errata pubblicazione di dati nel

l'elenco degli abbonati e nella vigenza del precedente regola mento di servizio (d.m. 11 novembre 1930, art. 25), il principio secondo cui tale previgente normativa speciale, disponendo l'ir

rilevanza degli errori nella stampa degli elenchi degli abbonati,

graduava (attenuandola) la misura della diligenza richiesta al

concessionario del servizio. Sicché la conseguente esclusione della

responsabilità del concessionario rimaneva coerente, attraverso

la restrizione dell'oggetto della prestazione alla generale disci

plina civilistica dell'inadempimento, ferma restando la respon sabilità del concessionario in caso di totale omissione della pub

blicazione, in quanto completa inesecuzione della prestazione

(Cass. 5 gennaio 1981, n. 20, id., Rep. 1981, voce Telefono, n. 3; 15 luglio 1980, n. 4537, id., 1981, I, 122; 25 gennaio 1979, n. 564, id., Rep. 1979, voce cit., n. 4; 23 aprile 1975, n. 1582,

id., 1976, I, 779). 3. - Venendo ora allo schema predisposto dal ministero rife

rente, va premesso che si tratta di regolamento ministeriale adot

tato a norma dell'art. 17, 3° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400.

Detto regolamento, come si dirà più diffusamente in seguito, contiene la disciplina della liquidazione di indennizzi forfetari a fronte di disservizi del concessionario (ritardo nell'allaccia

mento o nel trasferimento dell'utenza; guasti cui consegua l'in

terruzione del servizio o una sua limitazione; errate indicazioni

o complete omissioni dei dati compresi nell'elenco degli ab

bonati). I citati indennizzi indubbiamente agevolano l'utente che rice

verà un ristoro per il disservizio sulla base della semplice con

statazione di carico del concessionario non esclude l'azionabili

tà degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno

da inadempimento». 4. - Nel merito dell'articolato si osserva quanto segue. II criterio principale cui si ispirano le nuove disposizioni da

introdurre nel d.m. 8 settembre 1988 n. 484, in luogo di quelle

annullate, consiste nell'ancorare il risarcimento per disfunzioni

del servizio telefonico alla specifica e concreta posizione dell'u

tente, ancorché la liquidazione del danno sia effettuata forfeta

riamente ed in via presuntiva. In particolare, all'abbonato che subisca ritardi nell'effettua

zione del trasloco nell'ambito della stessa rete urbana o nella

riparazione di guasti che comportino l'interruzione del servizio

è riconosciuto un indennizzo pari al doppio dell'importo fattu

rato per il traffico giornaliero medio dell'abbonato medesimo.

Il periodo da prendere in considerazione ai fini della determina

zione della media varia in considerazione della durata dell'ab

bonamento, con il limite minimo del triplo del canone rappor tato al periodo del ritardo (art. 2, che introduce il comma 7 bis

all'art. 10, per il caso del trasloco nella stessa rete urbana; art.

3, che introduce il 6° comma, n. 1, all'art. 10, per i guasti

comportanti interruzione nel servizio). L'amministrazione ha precisato a questo proposito che, con

riferimento alle ipotesi appena richiamate, il cirterio di inden

nizzo prescelto appare effettivamente proporzionato e seriamente

ristoratore. Sia perché l'aggancio al traffico giornaliero medio

avviene nella misura del doppio, si da compensare per equiva lente anche la presumibile perdita delle telefonate in entrata, sia perché altri possibili criteri, come la fatturazione media per

categorie di utenza, porterebbe a delle gravi sperequazioni, pre

li Foro Italiano — 1995.

mianti per la maggior parte degli utenti (a basso consumo) ed

invece penalizzanti per altri utenti ad alto consumo (la mino

ranza, pari a circa un terzo del numero complessivo degli ab

bonati). Le nuove previsioni appaiono conformi ai principi fissati dal

la citata decisione n. 842 del 1992 del Consiglio di Stato. Esse,

infatti, eliminano il generico ed indiscriminato riferimento al

canone di abbonamento, utilizzato in precedenza dal d.m. n.

484 del 1988, e graduano la misura dell'indennizzo per inesatto

adempimento della prestazione gravante sul gestore del servizio

ad un dato oggettivo e personalizzato, ragguagliato all'utilizza

zione che del servizio fa mediamente uno specifico utente.

Tale modalità di quantificazione, da un lato, introduce un

razionale criterio presuntivo di liquidazione dell'inadempimen

to, connettendolo concretamente alla misura di utilizzo del ser

vizio da parte dell'utente e, dall'altro, appare idonea a garanti re un indennizzo non meramente fittizio o irrisorio, anche in

via di raffronto a quanto fin qui praticato, secondo i dati forni

ti dall'amministrazione.

5. - Nelle ipotesi, invece, nelle quali o non sussiste un prece dente rapporto di utenza (ritardo nell'allaccio iniziale: art. 1,

che modifica il 4° comma dell'art. 4, ritardo nel trasloco in

rete urbana diversa da quella di appartenenza: art. 2, che modi

fica il 7° comma dell'art. 10) ovvero, pure in presenza di gua

sti, non si verifica l'interruzione del servizio (art. 3, che modifi ca il 6° comma, n. 2), il parametro dell'indennizzo, non poten do far riferimento al traffico telefonico, è rinvenuto nel triplo del canone di abbonamento, ragguagliato al tempo di ritardo

o alla durata della disfunzione del servizio stesso.

Osserva a questo proposito l'amministrazione che altri possi bili criteri di determinazione dell'indennizzo forfetario, come

il riferimento alle chiamate effettuate e ricevute, nelle ipotesi de quibus non sono praticabili perché: a) non troverebbero ag

ganci, né logici né pratici, con riguardo al mancato allaccia

mento di nuovo impianto; b) vi è eterogeneità dei dati di riferi

mento in caso di trasloco in altra sede o di disservizi senza in

terruzione delle prestazioni. Anche con riferimento a queste ipotesi dai dati forniti dal

l'amministrazione si desume, comunque, un sensibile migliora mento rispetto alla vigente situazione; il riferimento al canone, debitamente maggiorato, appare quindi soluzione congrua per la liquidazione forfetaria del disservizio.

Per quanto concerne il profilo del carattere «dissuasivo» del

la sanzione consistente nel pagamento dell'indennità determina

ta con i criteri sopra illustrati, l'amministrazione osserva che

la materia sfugge alla possibilità di una dimostrazione del costo

per l'attivazione ed il mantenimento di un corretto servizio, da

confrontare con l'importo dell'indennità. L'adunanza generale ne prende atto, segnalando peraltro l'opportunità che in propo sito si studino al più presto criteri per la valutazione qualitativa del servizio reso dal concessionario e per la determinazione del

costo medio di tali obiettivi.

6. - La disposizione dell'art. 4 sostituisce l'art. 36, 3° com

ma, d.m. n. 484 del 1988, che, in caso di omissione completa o di errore nell'indicazione del nominativo dell'abbonato o del

numero telefonico, prevedeva un'indennità pari al canone di ab

bonamento annuo.

La nuova disposizione, invece, innanzitutto impone nuove re

gole di comportamento alla società concessionaria ed all'utente

(segnalazione nella bolletta del bimestre precedente la distribu

zione degli elenchi del termine entro cui devono segnalarsi gli

errori, onere di comunicazione tempestiva da parte dell'abbo

nato entro detto termine, obbligo della concessionaria di comu

nicare la rettifica a tutti gli abbonati della rete urbana di appar tenenza dell'utente interessato dall'errore mediante comunica

zione nella bolletta telefonica o con altro mezzo idoneo, inserimento immediato della rettifica nel servizio 12 -

informazioni abbonati, avviso mediante fonoripetitore in caso

di assegnazione ad un abbonato di un numero non ancora atti

vato). Per il periodo intercorrente tra la data di distribuzione

degli elenchi e la comunicazione della rettifica la società è tenu

to a corrispondere un indennizzo pari al doppio del canone di

abbonamento.

Le misure proposte appaiono adeguate alla finalità di disci

plinare compiutamente gli obblighi del concessionario ed all'esi

genza di prevedere comunque un indennizzo non irrisorio per il tempo necessario alle necessarie rettifiche.

This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 15:55:05 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: adunanza generale; parere 15 dicembre 1994, n. 273; Min. poste e telecomunicazioni

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

7. - In ordine alla formulazione delle singole disposizioni si

osserva quanto segue. — Nel preambolo la menzione dell'art. 17, 3° comma, 1. n.

400 del 1988 va premessa alla citazione del r.d. n. 1198 del 1941; — art. 1: nel nuovo testo del 4° comma dell'art. 4, dopo

le parole «canone di abbonamento» appare opportuno aggiun gere per chiarezza «su base giornaliera», posto che l'indennizzo

è proporzionato ai giorni di ritardo. La precisazione appare già contenuta nei successivi art. 2, in fine, e 3, n. 2, in fine;

— art. 3: è opportuno sostituire con le lett. a) e b) i nn.

1 e 2; corrispondente, al 7° comma, il rinvio deve essere effet

tuato alla lett. ti) invece che al n. 2; — art. 4: al 3° comma, in fine, si suggerisce di sostituire

le parole «il termine viene preannunciato» con «quest'ultimo termine è evidenziato con idonea modalità». Al successivo com

ma 3 ter, si suggerisce di sopprimere le parole «tempestivamen te e gratuitamente» e di aggiungere in fine il periodo «non ap

pena pervenuta la comunicazione da parte dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di informazione sono gratuiti»;

— art. 5: possono essere cancellate le parole da «dalla data»

a «e cioè», essendo comunque precisato il termine temporale di efficacia della disposizione regolamentare.

— Nel corpo delle disposizioni regolamentari, a differenza

che nella rubrica, la parola «articolo» va scritta per esteso e non in forma abbreviata.

Per questi motivi, nelle considerazioni che precedono è il pa rere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA; sentenza 17 dicembre 1994, n.

450; Pres. Pellingra, Est. Di Sciascio; Soc. Radio Alphen Adria (Avv. Businello, Coiutti) c. Min. poste e telecomuni

cazioni.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA; sentenza 17 dicembre 1994, n.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici — Esercizio di impianti

privati di radiodiffusione — Concessione — Limiti (L. 6 ago sto 1990 n. 223, disciplina del sistema radiotelevisivo pubbli co e privato, art. 32; 1. 17 dicembre 1992 n. 482, conversione

in legge, con modificazioni, del d.l. 19 ottobre 1992 n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodif

fusioni, art. 1). Radiotelevisione e servizi radioelettrici — Mezzi di radiodiffu

sione — Accesso — Limiti — Questione infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 3, 21, 42; 1. 6 agosto 1992 n. 482, art. 1).

La concessione per l'esercizio di impianti di radiodiffusione pri vati nell'ambito locale può essere rilasciata solo ai soggetti che siano stati autorizzati a proseguire nell'esercizio degli im

pianti ai sensi dell'art. 32 l. 6 agosto 1990 n. 223 e non già ai loro aventi causa. (1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 1, 3° comma, l. 17 dicembre 1992 n. 482, nella parte in cui, consentendo solo ad alcuni soggetti l'acces

so ai mezzi di radiodiffusione, comprimerebbe irragionevol mente i diritti di iniziativa economica privata e di libertà di

manifestazione del pensiero, in riferimento agli art. 3, 21 e

41 Cost. (2)

(1-2) La sentenza rappresenta — a quanto consta — la prima pro nuncia di tribunale amministrativo regionale sulla problematica connes sa all'applicazione del disposto di cui all'art. 1 1. 17 dicembre 1992 n. 482.

Nella fattispecie, una società, autorizzata ai sensi della 1. 6 agosto 1990 n. 223, aveva ceduto alla ricorrente il ramo di azienda inerente

l'attività di esercizio di impianti di radiodiffusione sonora. La società

cessionaria si era vista rigettare, però, la domanda di concessione in

quanto il competente ministero aveva legittimamente — almeno a giu dizio dei giudici amministrativi di prime cure — ritenuto che il suddetto

provvedimento ampliativo poteva essere rilasciato solo a un soggetto

precedentemente autorizzato ex art. 32 1. 223/90. Tale non è il ricorren

te che, in quanto mero avente causa, non può acquistare la qualità di soggetto autorizzato in conseguenza del negozio privatistico di ces

sione dell'impianto.

Il Foro Italiano — 1995.

Diritto. — Il ricorso è infondato e va rigettato. Nonostante la suggestiva argomentazione prospettata la ri

corrente riesce a dimostrare, al più, che la proprietà o le quote azionarie delle società proprietarie delle emittenti in ambito lo

cale, facenti capo a soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 32 1.

223/90, a proseguire nell'esercizio degli impianti sono, previo avviso all'autorità garante, trasferibili, in base al precedente art.

13, applicabile ai sensi del successivo art. 33. Da ciò non deriva, peraltro, la conseguenza che l'avente cau

sa acquisti a sua volta, in seguito al negozio privatistico di ces

sione, la posizione di soggetto autorizzato, che può derivare, ai sensi dell'art. 32, 1° e 3° comma, 1. 223/90, soltanto dalla domanda di concessione, rivolta alla pubblica amministrazione, corredata dalla prescritta comunicazione e dalle relative schede

tecniche.

La legge in questione anzi apertamente scoraggia detti trasfe

rimenti, stabilendo che, ai fini del rilascio della concessione de

finitiva, sarà data preferenza ai soggetti autorizzati e che la ces sione di quote o azioni, entro quattro anni dal rilascio medesi

mo, qualora determini il passaggio del controllo della società,

proprietaria dell'emittente, determina la decadenza della con cessione (art. 34, 3° comma).

Indubbiamente, emerge da questa e da altre disposizioni che la 1. 223/90 ha inteso, fin dove possibile, cristallizzare, al fine di non compromettere le residue possibilità di controllo dell'e mittenza privata, la situazione conseguente all'applicazione del

l'art. 32, 1° comma (ed è significativo, per altro verso, anche il divieto di modificare gli impianti, di cui al successivo 2° com ma) mantenendo, nel periodo transitorio, la possibilità di tra

smettere ai soli soggetti autorizzati in base a detta norma e fa vorevoli anche in sede di rilascio del titolo definitivo.

Appare del tutto conforme a detta ratio che, sopraggiunta la 1. 17 dicembre 1992 n. 482, di conversione del d.l. 19 ottobre 1992 n. 407, la quale, all'art. 1, 1° comma, proroga ulterior

mente fino al 28 febbraio 1993 il termine per la prosecuzione dell'esercizio delle emittenti in ambito locale, tale prosecuzione sia assentita, mediante apposito atto di concessione provvisoria, soltanto ai soggetti autorizzati, di cui all'art. 32 1. 223/90, me

diante il disposto del 3° comma del medesimo art. 1, il cui

dettato letterale in argomento è di una tale chiarezza, da non

autorizzare il ricorso a criteri diversi e, magari, extratestuali

di interpretazione. Non modifica tale logica, contrariamente a quanto ritiene parte

ricorrente, il fatto che il predetto art. 34, 3° comma, 1. 223/90

sia dichiarato non applicabile dall'art. 1, 3° comma ter, 1. 482/90

alle concessioni, disciplinate dalla medesima disposizione al 3°

comma.

Invero, ciò che detta disposizione consente sono o i trasferi menti di quote sociali o azioni, di cui all'art. 16, 1° comma, 1. 223/90 che, come si è visto, non comportano il trasferimento

del titolo autorizzante il proseguimento dell'esercizio, ovvero

il trasferimento dell'intera azienda «da un concessionario ad un

altro concessionario», che del pari, svolgendosi tra soggetti en

trambi provvisti del titolo stesso, non modifica le rispettive po sizioni nei confronti della pubblica amministrazione.

In sostanza le disposizioni dell'art. 16, dell'art. 33 e dell'art.

34 1. 223/90, nonché quella dell'art. 1, 3° comma ter, 1. 482/92,

pur nella loro varietà, disegnano un sistema di notevole coeren za nel rendere, in diverso modo, inefficaci le cessioni delle aziende

proprietarie delle emittenti ai fini del trasferimento, mai con

sentito, del titolo abilitante a trasmettere.

Neppure il fatto, sottolineato dalla ricorrente, che il 1° com

ma dell'art. 4 parli di «emittenti autorizzate» anziché di sogget

In dottrina, v. Sarli, Guida all'emittenza radiotelevisiva privata. L'e

voluzione del settore tra realtà storica e quadro normativo, Milano, 1994, 204, a cui dire «la normativa sembra escludere dalla possibilità di ottenere il rilascio del titolo tutti quei soggetti che non vantino, for

malmente, l'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 32 1. n. 223 del 1990, essendo aventi causa di soggetti autorizzati, a seguito di tra

sformazione, o in forza di acquisizione — avvenuta in entrambi i casi

dopo il 23 ottobre 1990 — dell'impresa radiotelevisiva già titolare del

l'autorizzazione provvisoria. In base alla legislazione speciale (per il com binato disposto delle norme della 1. n. 422 e della 1. n. 223 del 1990), nonché alla stregua dei principi generali posti in tema di azienda, si

può propendere per una interpretazione estensiva della disposizione di

cui all'art. 1, 1° comma, 1. n. 422 del 1993».

Da ultimo, in dottrina, cfr., per riferimenti, A. Pace, La televisione

pubblica in Italia, in Foro it., 1995, V, 245.

This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 15:55:05 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended