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Con la collana Elementi, tutti DIRITTO...

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EDIZIONI GIURIDICHEEIMONSGruppo Editoriale Esselibri - Simone

®

EDIZIONI GIURIDICHEEIMONSGruppo Editoriale Esselibri - Simone

®

DIRITTOCOSTITUZIONALE

226

• Lineamenti di dottrina dello Stato• I diritti e i doveri dei cittadini• L’ordinamento della Repubblica• Le Regioni e il governo locale• Le garanzie costituzionali

elementi Maior Simone226

XIX Edizionetotalmente rifatta

DIRITTO

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imon

ewww.simone.it

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte,

è da considerarsi copia fuori commercio

come da normativa vigente, mentre il solo numero

costituisce prova d’acquisto.

EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE

226 Prezzo di mercato € 15,00Prezzo Simone € 11,00

ISBN 978-88-244-5293-9

,!7II8C4-efcjdj!

elementi Maior Simone

Con la collana Elementi, nei formati standard o maior, bastano pochigiorni per cogliere e memorizzare i concetti essenziali della disciplina.Ogni volume tratta, infatti, tutti gli argomenti istituzionali del programma,mettendo in evidenza soprattutto quelli più ”richiesti” dagli esaminatori.In particolare chi è in ritardo con la preparazione potrà concentrarsi solosulle parti del testo istituzionale richieste dal docente, completando erifinendo lo studio sugli Elementi per raggiungere una ottimale preparazionedi base del resto del programma.Il prezzo low cost, infine, viene incontro alle esigenze economiche distudenti e concorsisti.

Questo volume viene pubblicato con una veste editoriale diversificatarispetto agli altri volumi della collana “Elementi - Last Minute” e piùvicina a quella dei “Compendi”, giovandosi di differenti accorgimentigrafici (caratteri più grandi, doppio colore, formato di maggioredimensione).Il testo presenta, però, contenuto e prezzo identici all’omologo volumegià da tempo pubblicato nella stessa collana. Ciò a dimostrazione chel’impostazione dei testi Simone (Elementi, Compendi etc.) tende a offrireal cliente il “prodotto giusto” senza dilatare artificiosamente caratterie formati, utili solo al fine di commercializzare i volumi ad un prezzopiù alto.Questa politica ci ha premiati facendoci da sempre preferire rispetto allapiù stretta e diretta concorrenza.

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Estratto distribuito da Biblet

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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Esselibri S.p.A.

(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

E5 - LA COSTITUZIONE ESPLICATAa cura di F. del Giudice2009 • VIII edizione • pp. 448 • € 15,00(in preparazione l’edizione 2010)

Un commento alla Costituzione, articolo per artico-lo, che facilita lo studio della nostra Carta fondamen-tale e che consente di focalizzare l’attenzione sul te-sto di ogni norma, sul significato di ciascun commae delle singole parole, rivelandosi di particolare utili-tà per la preparazione agli esami universitari, nonchéper le prove scritte, orali e preselettive dei principaliconcorsi.Il volume consente una lettura più attenta e meditatadella Costituzione repubblicana per permettere al let-tore di apprezzarne e valutarne appieno i significati,l’attualità e i contenuti.Completa il testo un’appendice che crea un ponte ide-ale tra passato, presente e futuro contenente lo StatutoAlbertino e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, entrambi corredati di una breve descrizionedelle vicende relative alla loro formazione e dei loro con-tenuti nonché una rassegna dei siti istituzionali e delleprincipali associazioni fra gli enti locali presenti su In-ternet per ulteriori approfondimenti e ricerche.

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.itove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Ideazione e direzione scientifica del Prof. Federico del Giudice

Il presente volume è a cura del dott. Pietro Emanuele

Libro made il Italy

Finito di stampare nel mese di marzo 2010da Pittogramma s.r.l. - Via Santa Lucia, 34 - Napoli

per conto della Esselibri S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - (Na)con carta acquistata in Italia

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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Estratto distribuito da Biblet

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PREMESSA

Questo volume di «elementi maior» consente di acquisire in tempibrevi una preparazione completa in Diritto Costituzionale, venendo, così,incontro alle esigenze degli studenti sempre in lotta con il poco tempo adisposizione per il loro studio.

Per raggiungere questo obiettivo sono stati analizzati gli argomentiche, per la loro importanza o per la frequenza con cui costituisconoprevalentemente domanda d’esame, rappresentano gli snodi essenzialiper conseguire una buona preparazione ad esami e concorsi.

Il testo è stato totalmente ripensato anche alla luce delle numerosenovità legislative che recentemente hanno interessato l’ordinamento ita-liano fra cui l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha profonda-mente innovato la struttura e il funzionamento dell’Unione europea coninevitabili ripercussioni anche nella legislazione degli Stati membri, e ilD.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 che attua la direttiva 2006/54/CE relativa alprincipio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini edonne in materia di occupazione e impiego, nonché cenni sul legittimoimpedimento.

Un breve glossario di termini specialistici o riferiti ad altri rami deldiritto, posto a chiusura di ogni capitolo, permette di avere sott’occhiole definizioni dettagliate dei principali lemmi della disciplina, sollevan-do, così, il lettore dall’onere di consultare dizionari o altri glossari giuri-dici per fissare con precisione il significato di tali termini.

Estratto distribuito da Biblet

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Gent.le lettore,a completamento del testo, abbiamo pubblicato on-line un’appendice elet-tronica che contiene i testi (integrali o commentati) delle principali fonti deldiritto pubblico, dei più noti documenti storici costituzionali nonché delle prin-cipali Costituzioni straniere.Abbiamo, inoltre, dedicato un’apposita sezione ai documenti internazionaliche riguardano diritti e libertà «fondamentali». Non potevano mancare i riferi-menti normativi alla Comunità europea che continua a segnare buona partedelle politiche degli Stati membri. Da ultimo, si è dato ampio spazio alla prin-cipale normativa relativa all’ordinamento italiano vigente, a partire dalla Co-stituzione italiana fino ai singoli Statuti delle Regioni.Visita, dunque, il sito www.simone.it/multimedia/11 per scaricare gratuita-mente:— Documenti storici costituzionali (Magna Charta, Petition of Right, Bill of

Right e Dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino);— Statuti e Costituzioni pre-repubblicane (Statuto Albertino, Statuto del Re-

gno delle Due Sicilie, Statuto del Gran Ducato di Toscana, Costituzionedella Repubblica romana e Costituzione della Repubblica sociale italiana);

— Costituzione italiana commentata;— Principale normativa nazionale relativa agli organi costituzionali e alle au-

tonomie territoriali;— Testi completi degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria e delle

Regioni ad autonomia speciale;— Principali Costituzioni straniere vigenti (Stati Uniti, Francia, Germania, Spa-

gna e Svizzera) con brevi note introduttive;— Principale normativa dell’Unione europea;— Dichiarazioni e Carte internazionali vigenti (Dichiarazione universale dei

diritti dell’uomo, Statuto delle Nazioni Unite, Convenzione per la salva-guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Convenzione suidiritti dell’infanzia, Dichiarazione universale sui diritti linguistici e Carta diAlgeri).

Buon Lavoro!

La nuova collana Countdown non si limita a dare risposte esau-stive alle domande più ricorrenti e complesse, ma invita ad unariflessione sui singoli concetti ed istituti per una preparazioneche si fondi, oltre che sulla memoria, anche sul ragionamento.La struttura del volume prevede una prima domanda genera-le, corredata di risposta articolata, seguita dalle domande diapprofondimento che potenzialmente potrebbero scaturire aseguito della prima risposta.Countdown, pertanto, mette in grado di ampliare il discorso e,soprattutto, indirizzare le domande d’esame sugli argomentiche il candidato sente di poter esporre con più padronanza perconseguire così un esito brillante.

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pp. 352 • € 12,00

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Estratto distribuito da Biblet

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PARTE PRIMALINEAMENTI DI DOTTRINA DELLO STATO

Capitolo Primo: Diritto e ordinamento giuridico ........................ Pag. 7

Capitolo Secondo: Lo Stato .................................................... » 13

Capitolo Terzo: Forme di Stato e forme di governo ..................... » 21

Capitolo Quarto: L’ordinamento costituzionale italiano ............... » 29

Capitolo Quinto: Lo Stato e la Comunità internazionale ............. » 35

Capitolo Sesto: Lo Stato e l’Unione europea .............................. » 41

Capitolo Settimo: Le fonti del diritto ....................................... » 55

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Capitolo Primo

Diritto e ordinamento giuridico

Sommario: 1. Diritto e società. - 2. Il concetto di diritto. - 3. L’ordina-mento giuridico. - 4. La norma giuridica. - 5. Il diritto costituzionale.

1. Diritto e società

I concetti di «diritto», «ordinamento giuridico» e «norma giuridica»rimandano tutti alla innata volontà regolatrice di una comunità socialeche si traduce in una serie di prescrizioni capaci di fissare e mantenereun ordine. È questo, del resto, il senso del brocardo latino che accomu-na l’uomo, la società e il diritto: «Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibiius. Ergo ubi homo, ibi ius».

Pertanto, affinché possa parlarsi di gruppo sociale organizzato, ènecessario che vi siano i seguenti elementi:

a) un gruppo di soggetti legati fra loro da interessi comuni;b) un complesso di regole che disciplina i comportamenti dei soggetti;c) un’autorità sociale che detenga il potere e che costringa tutti a tene-

re un comportamento conforme alle regole prestabilite;d) un apparato, cioè l’insieme dei mezzi e degli organi con cui l’autorità

organizza la vita comune del gruppo sociale (esempio: pubblici fun-zionari, giudici etc.).

La compresenza di tali elementi permette di definire una società, comegruppo sociale dotato di un ordinamento giuridico.

L’ordinamento giuridico si compone, dunque, di regole di condottacoattive (norme giuridiche) aventi lo scopo di garantire una pacificaconvivenza degli uomini.

2. Il concetto di diritto

A) Significato e interpretazioneIl concetto di diritto, nella sua accezione più elementare, può essere

inteso come un «complesso di regole di condotta che disciplinano i rap-

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8 Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato

porti tra i membri di una collettività, in un dato momento storico» (CA-RETTI-DE SIERVO).

Nel linguaggio giuridico il termine «diritto» può essere utilizzato inalmeno due diversi significati:

1. in senso soggettivo, indica una pretesa;2. in senso oggettivo, designa un insieme di norme giuridiche (l’ordina-

mento giuridico).

Per comprendere a pieno il significato del fenomeno in esame, è indi-spensabile fare riferimento al suo stretto legame con la società, da cui traeorigine e sviluppo. Le regole giuridiche nascono contestualmente al consoli-darsi delle prime stabili aggregazioni umane. La necessità di una organizza-zione comune, preordinata al perseguimento di finalità di sopravvivenza e disviluppo, impone di disciplinare i rapporti fra i consociati. L’evoluzione deitempi ha comportato il sorgere di strutture sociali sempre più complesse,caratterizzate dal moltiplicarsi delle relazioni e delle occasioni di contatto trai membri della collettività. Parallelamente, si è sviluppato un articolato com-plesso di regole giuridiche, che si è lentamente evoluto in sistema di norme,il cui scopo è quello di assicurare la pacifica convivenza nell’ambito dellacomunità.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario garantire non solo la certez-za del diritto, ma anche la certezza della sua osservanza, attraverso l’imposi-zione di comportamenti intersoggettivi caratterizzati dall’obbligatorietà.

Le norme giuridiche, pertanto, si distinguono dalla generalità delleregole di comportamento (norme sociali) per le seguenti peculiarità:

— individuano gli interessi e le finalità che il gruppo sociale consideraprioritari;

— stabiliscono le modalità attraverso le quali tali interessi devono esse-re perseguiti e i limiti che devono essere rispettati;

— dispongono precise sanzioni nel caso di inosservanza dei precetti daesse stesse dettati.

B) Fondamento e funzioniIl fondamento del diritto risiede nella convinzione collettiva che le

regole giuridiche debbano necessariamente essere osservate, in quan-to indispensabili per la sopravvivenza ed il funzionamento della società.

L’origine prima delle norme giuridiche si deve, infatti, rintracciare nellanecessità di realizzare determinati fini di interesse comune e nel con-senso generale che si crea intorno ad essi.

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Capitolo Primo: Diritto e ordinamento giuridico 9

Quanto alle funzioni che il diritto esplica, è possibile individuare tregrandi settori di intervento (AMATO-BARBERA):

1. la repressione dei comportamenti socialmente pericolosi;2. l’allocazione di beni e servizi;3. l’istituzione e l’organizzazione dei pubblici poteri.

Queste funzioni sono rispettivamente riconducibili a tre grandi bran-che del diritto: il diritto penale, il diritto civile e il diritto costituzionale.

3. L’ordinamento giuridico

L’ordinamento giuridico, in linea generale, costituisce un insieme dinorme dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, siadal punto di vista dei rapporti che instaura sia dal punto di vista dell’or-ganizzazione che adotta. L’ordinamento, quindi, si definisce «giuridico»quando si compone di norme vincolanti dotate cioè di sanzioni che siapplicano in caso di una loro eventuale violazione.

Il concetto di ordinamento giuridico, tuttavia, è stato variamente in-terpretato a seconda che si concepisca:

a) la norma quale elemento fondante l’organizzazione sociale (cd. nor-mativismo): secondo tale teoria, che vede Kelsen quale suo espo-nente principale, l’ordinamento giuridico è un insieme di norme giuri-diche ciascuna delle quali è legittimata da altre norme superiori. L’or-dinamento giuridico, infatti, è concepito secondo una struttura pira-midale che trova il suo vertice in una norma fondamentale (Grund-norm) che organizza in unità la pluralità di norme di cui si componel’ordinamento e che costituisce il presupposto necessario per l’esi-stenza della collettività;

b) l’istituzione quale fonte produttrice del diritto (cd. istituzionalismo):tale dottrina, che ha avuto in Santi Romano il suo massimo rappre-sentante, considera il complesso delle norme come il risultato scatu-rente dall’organizzazione sociale. È l’organizzazione umana che, unavolta costituita, si dà un ordine normativo. L’ordinamento giuridico,quindi, si identifica con il corpo sociale inteso come istituzione;

c) la decisione quale origine dell’ordinamento (cd. decisionismo): il pre-supposto di tale concezione, rappresentata soprattutto da Schmitt,è costituito dal momento della «decisione» che fonda la sovranità delpotere politico e giuridico. Diritto e potere riguardano esclusivamen-

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10 Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato

te la persona che possiede l’autorità di decidere le regole della con-vivenza non solo in situazione di normalità ma soprattutto nello «sta-to di eccezione». Il conflitto, infatti, non può essere risolto da normepreesistenti, ma solo da un atto di decisione.

4. La norma giuridica

A) CaratteriLa norma giuridica, nel rispetto del principio della certezza del dirit-

to, costituisce una regola precostituita in astratto la condotta dei con-sociati.

La norma giuridica presenta i seguenti caratteri peculiari:

— generalità: poiché si rivolgono alla generalità degli individui, o ad un gruppopiù o meno ampio di essi (ad es. particolari categorie sociali: leggi riguar-danti i combattenti, i pensionati etc.);

— astrattezza: in quanto prendono in considerazione dei casi astratti (fatti-specie astratte), a cui dovranno poi ricondursi tutti i casi concreti che pre-sentino gli stessi caratteri contemplati a livello di previsione teorica;

— novità: poiché pongono «prescrizioni o determinazioni prima inesistenti o, sequeste erano già vigenti, le ripropongono mutandone la fonte», ovvero disci-plinando in modo diverso la situazione o il comportamento (MAZZIOTTI);

— esteriorità: poiché oggetto della disciplina normativa è l’azione che il sog-getto manifesta all’esterno, a nulla rilevando gli elementi interni, psichici omorali, che spingono all’azione;

— coercibilità (o imperatività): in quanto la loro osservanza da parte dei de-stinatari è assicurata dalla previsione di una sanzione che l’ordinamento as-socia all’ipotesi di violazione;

— positività: perché create, in un determinato momento e per un determinatogruppo sociale, dagli organi e dai soggetti a ciò legittimati. La positività vaintesa anche come effettiva vigenza di una norma in un dato momento econtesto.

B) Elementi essenzialiDalla definizione della norma giuridica come regola di comportamento

obbligatoria per tutti i consociati se ne evincono gli elementi essen-ziali, che contribuiscono a differenziarla da tutte le altre norme:

a) il precetto: ovvero il comando con cui si impone un determinato com-portamento, che può essere positivo (es. paga il tuo debito) o nega-tivo (es. non rubare);

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Capitolo Primo: Diritto e ordinamento giuridico 11

b) la sanzione: ovvero la reazione dell’ordinamento alla inottemperan-za, all’inosservanza del precetto da parte del destinatario.

Negli ordinamenti giuridici complessi contemporanei, tuttavia, esistono nu-merose norme che non sembrano risolversi in un comando o in un divieto, o chenon sono accompagnate da una sanzione. In realtà, la giuridicità delle normesembra derivare più che da una sanzione, dal fatto che esse sono elementi di unordinamento, al quale è «immanente, anche se latente, una qualche forma dicoercizione, sia pure indiretta e talvolta soltanto morale» (SANTI ROMANO).Pertanto, è la coscienza dei consociati a rendere le norme effettivamente vigenti(effettività). Quando questa coscienza viene a mancare, e i comportamenti siallontanano sistematicamente dai precetti, la norma, pur esistendo sul pianoformale, non ha alcun valore.

C) ClassificazioneDelle norme giuridiche si possono operare varie classificazioni:

a) in base al contenuto, si distinguono in proibitive, se contengono un divieto(non rubare), precettive, se contengono un comando (paga il debito), e per-missive, se concedono delle facoltà di cui il singolo può fare uso o meno(facoltà di ricorrere in appello avverso la sentenza di primo grado);

b) in base alla derogabilità (cioè alla possibilità, per i destinatari, di non seguir-le), si distinguono in dispositive, se regolano un rapporto, ma possono esse-re liberamente modificate dalle parti (ad esempio il comma 2 dell’art. 1282c.c. sancisce: «Salvo patto contrario, i crediti per i fitti e pigioni non produco-no interessi se non dalla costituzione in mora»), suppletive, se regolano unrapporto solo in mancanza di una espressa volontà delle parti (ad esempiol’art. 1063 c.c. che sancisce: «L’estensione e l’esercizio delle servitù sonoregolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti...»), e cogenti (oimperative, o assolute, o di ordine pubblico), se non possono essere disap-plicate (derogate) neppure mediante l’accordo degli interessati;

c) in base alla sanzione, si distinguono in perfette, se munite di sanzione, eimperfette, se prive di sanzione.

5. Il diritto costituzionale

Il diritto costituzionale costituisce quella branca del diritto che studiai principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e ditutti gli altri soggetti della comunità.

In particolare ha per oggetto le norme dettate dalla Costituzione, ildocumento che generalmente raccoglie le più importanti norme che ilgruppo sociale organizzato si è dato.

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12 Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato

Come sottolineato dalla dottrina (BIN-PITRUZZELLA), l’analisi si con-centra principalmente sulle norme dettate dalla Costituzione che disci-plinano:

a) le fonti del diritto, cioè tutti gli atti o fatti dai quali traggono origine lenorme giuridiche;

b) i diritti e i doveri dei cittadini, ossia quei diritti basilari da cui traggonoorigine le norme giuridiche;

c) l’organizzazione costituzionale dello Stato, cioè le relazioni che inter-corrono fra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, terri-torio e governo) e quelle che intercorrono all’interno di uno solo deglielementi che compongono lo Stato, il governo;

d) le garanzie costituzionali, ossia quegli strumenti volti alla conserva-zione del patto fondamentale che sta alla base della nuova societàitaliana uscita dalla seconda guerra mondiale.

GlossarioCertezza del diritto: principio in base al quale il cittadino può conoscere preventivamente lavalutazione giuridica di una condotta e, quindi, le eventuali conseguenze sanzionatorie. Talecondizione è realizzabile solo in presenza di norme giuridiche generali e astratte, chiare eintelligibili, pubbliche e non retroattive, prive di lacune e antinomie.

Ordinamento statale: modello principe dell’organizzazione giuridica, la maggiore fra tutte el’unica portatrice di interessi generali. Le altre comunità presenti sul territorio, invece, per-seguono obiettivi particolari, come ad esempio un’associazione sportiva, o territorialmentelimitati, come nel caso delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Lo Stato, pertanto,rappresenta l’ambito in cui la molteplicità trova l’unità e i configgenti interessi di diverseorganizzazioni trovano sintesi e armonia, contemperandosi ed eventualmente limitandosiper lasciare spazio all’interesse generale.

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Capitolo Secondo

Lo Stato

Sommario: 1. Ordinamento politico e Stato. - 2. Gli elementi costitutividello Stato. - 3. Il popolo e la cittadinanza. - 4. Il territorio. - 5. La sovra-nità o potere supremo.

1. Ordinamento politico e Stato

A) Definizione e natura giuridicaDopo aver esaminato l’ordinamento giuridico, ossia l’insieme delle

norme giuridiche che regolano la vita della società, è necessario preci-sare il concetto di ordinamento politico e del suo modello preminente,lo Stato.

Lo Stato, quindi, può essere definito come la forma di organizzazio-ne del potere politico, cui spetta l’uso legittimo della forza, su unacomunità di persone all’interno di un determinato territorio.

D’altra parte, come evidenziato da autorevole dottrina (PASQUINO),la politica è l’attività svolta da uomini e donne per tenere insieme ungruppo, proteggerlo, organizzarlo e allargarlo, per scegliere chi prendele decisioni e per distribuire risorse, prestigio, fama, valori.

Lo Stato, pertanto, si configura come istituzione:

— politica: perché diretta a fini determinati secondo scelte politiche re-lative ad un determinato momento storico;

— giuridica: perché trova il suo fondamento nel diritto, tramite il quales’impone su tutti i soggetti appartenenti alla comunità;

— originaria: in quanto non riceve da altri se non da se stesso il proprioordinamento;

— sovrana: in quanto non riconosce, nell’ambito del proprio territorio,alcuna autorità superiore;

— indipendente: perché non soggetta ad altri poteri;— effettiva: cioè idonea ad imporre in concreto a tutti i soggetti stanzia-

ti nel suo territorio il proprio ordinamento.

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14 Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato

Il termine «Stato» non sempre è adoperato nella medesima accezio-ne potendo indicare:

— lo Stato-comunità, che indica l’insieme dei soggetti, espressione di-retta degli organismi sociali che operano all’interno della comunità, acui l’ordinamento riconosce un’ampia autonomia;

— lo Stato-apparato, che indica il complesso degli organi costituzionali del-lo Stato, che ne reggono il potere supremo (BARILE, SANDULLI); parte delladottrina (LAVAGNA) preferisce parlare in questo caso di Stato-Governo;

— lo Stato-amministrazione, che indica il complesso degli organi ammini-strativi ed esecutivi dello Stato, che ne perseguono concretamente i fini.

B) Funzioni dello StatoL’ordinamento statale, al fine di soddisfare le necessità e gli interessi

della collettività, svolge direttamente, attraverso i propri organi, o indiret-tamente, attraverso enti autonomi (ad es. i Comuni), una o più funzioni.

Tali funzioni, indistinte e accentrate nella figura del Monarca nellaforma di Stato assoluto, successivamente, con l’affermarsi dello Statodi diritto, sono state suddivise in potere legislativo, esecutivo e giurisdi-zionale, secondo la teoria della tripartizione di Montesquieu.

La Costituzione italiana, in particolare, rimanda alla funzione:

— legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.)e, su delega, dal Governo, con determinazione di principi e criteridirettivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (art. 76Cost.), con la quale si provvede all’emanazione delle norme che re-golano la condotta dei consociati;

— di indirizzo politico, che spetta al Governo (art. 95 Cost.) e che defini-sce i fini dell’azione statale e le direttive politiche cui si ispira l’azionedei pubblici poteri;

— giurisdizionale, esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dallenorme sull’ordinamento giudiziario (art. 102 Cost.), attraverso cui sitraduce la volontà della legge in un provvedimento finale, destinatoad assumere l’autorità di cosa giudicata.

2. Gli elementi costitutivi dello StatoLo Stato si compone di tre elementi essenziali:

1. un elemento personale (popolo);2. un elemento spaziale (territorio);3. un elemento organizzativo (sovranità).

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Capitolo Secondo: Lo Stato 15

Tali elementi devono necessariamente coesistere, non potendosi considera-re Stato un popolo (BARBERA-FUSARO):

— privo di territorio (si pensi alle popolazioni nomadi);— stanziato su un territorio ma privo di un’autorità di governo (si pensi alla

condizione dei Curdi che vivono in un territorio sottoposto a differenti sovra-nità (Turchia, Iran, Iraq, Siria);

— stanziato su un territorio la cui sovranità è rivendicata da più soggetti (l’esem-pio più recente è quello della Bosnia-Erzegovina);

— stanziato su un territorio e con un’autorità di governo che però non esercitaconcretamente alcun potere di comando interno od esterno, dal momentoche il monopolio della forza è attribuito ad un soggetto terzo (è il caso degliex protettorati o colonie).

3. Il popolo e la cittadinanza

A) ConcettoIl termine popolo indica la comunità di individui (titolare assoluta

del potere sovrano) ai quali l’ordinamento giuridico statale attribu-isce lo status di cittadino (MARTINES).

La cittadinanza, conseguentemente, è la condizione cui la Costitu-zione riconnette una serie di diritti e doveri (BIN-PITRUZZELLA). Si haapolidia quando un soggetto ha perso la cittadinanza e non può acqui-starne altre. È bipolide, invece, chi ha la cittadinanza di due Stati.

Il riconoscimento della cittadinanza ha segnato il passaggio da unmero stato di soggezione al potere pubblico (sudditanza), a uno statusdi libertà che implica soprattutto, in condizioni di uguaglianza, a tutti icittadini il diritto di partecipare alla vita politica del proprio Paese.

Dal concetto di popolo così delineato può essere facilmente distinto quellodi popolazione, che indica l’insieme degli individui (cittadini, stranieri e apolidi)che si trovano in un certo momento nel territorio dello Stato. Si tratta di unconcetto non giuridico ma demografico.

Altro concetto distinto da quello di popolo è quello di nazione, che identificauna collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza,costumi e religione. Si tratta di un concetto sociologico, che acquista, tuttavia,rilevanza giuridica nella nostra Costituzione.

B) Acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italianaLa L. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che è cittadino:

1) per nascita (art. 1)

— il figlio di padre o di madre cittadini;

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16 Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato

— chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignotio apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secon-do la legge dello Stato al quale questi appartengono;

— il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga tro-vato il possesso di altra cittadinanza.

2) per estensione

— il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età. Se ilfiglio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato dicittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalladichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provve-dimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali lapaternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato ricono-sciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti (art. 2);

— il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3);— il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimo-

nio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qua-lora non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione de-gli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale deiconiugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati daiconiugi (art. 5 così come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94).

3) per beneficio di legge (art. 4)

— lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascen-denti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara pre-ventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche al-l’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da alme-no due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un annodal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;

— lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interru-zioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se di-chiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla sud-detta data.

4) per naturalizzazione (art. 9)

— lo straniero quando abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quandoricorra un eccezionale interesse dello Stato.

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Capitolo Secondo: Lo Stato 17

La cittadinanza italiana si perde:

1) per assunzione di un impiego o prestazione di servizio militare presso unoStato estero, nel caso in cui vi sia persistenza nell’impiego o nel serviziononostante l’intimazione del Governo italiano di interrompere il rapporto;

2) per assunzione di carica o di impiego pubblico, prestazione di servizio mili-tare, o acquisto volontario della cittadinanza presso uno Stato estero, in quelmomento in stato di guerra con l’Italia.È previsto, altresì, che il cittadino, il quale acquisti una cittadinanza stranie-ra, conservi quella italiana, ma possa ad essa rinunciare qualora stabilisca lapropria residenza all’estero.

La cittadinanza italiana si può riacquistare:

1) per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblicoalle dipendenze dello Stato italiano (anche all’estero) e previa dichiarazionedi volerla riacquistare;

2) per rinuncia da parte di un ex cittadino all’impiego o servizio militarepresso uno Stato estero con trasferimento, per almeno due anni, della pro-pria residenza in Italia;

3) per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno, della resi-denza nella Repubblica, ovvero dopo un anno dalla data in cui l’ex cittadino hastabilito la propria residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia.

Inoltre, il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che sianostati cittadini italiani (e ai loro figli e discendenti in linea retta di lingua e culturaitaliana), già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successiva-mente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di Parigi del 10febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (art.17bis inserito dalla L. 8 marzo 2006, n. 124).

C) La cittadinanza europeaIl Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore

il 1° novembre 1993, riconosceva ai cittadini degli Stati membri, oltre lacittadinanza nazionale, anche quella europea.

Con la riforma dei trattati operata dal Trattato di Lisbona, entrato invigore il 1° dicembre 2009, la cittadinanza europea viene ribadita in modopiù netto, prevedendosi all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e al-l’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che «è cit-tadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Statomembro». Pertanto, la cittadinanza europea si affianca e non sostitui-sce la cittadinanza nazionale. Sono cittadini europei anche coloro chehanno una doppia cittadinanza, di cui una di uno Stato membro e l’altradi uno Stato terzo.

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18 Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato

Il secondo comma dell’art. 20 TFUE precisa che i cittadini dell’Unio-ne godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dai trattati.

Sono, quindi, precisati alcuni dei diritti che spettano al cittadino eu-ropeo e che sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti daitrattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi:

— il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degliStati membri (cfr. art. 21 TFUE);

— il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo ealle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stes-se condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 22 TFUE);

— il diritto alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasiStato membro, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato mem-bro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, alle stesse con-dizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 23 TFUE);

— il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere alMediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultividell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una rispostanella stessa lingua (cfr. art. 24 TFUE).

4. Il territorio

Il territorio è la sede su cui è stabilmente organizzata la comuni-tà statale e rappresenta l’ambito spaziale entro il quale lo Statoesercita la propria sovranità in modo effettivo ed indipendente.

La precisa delimitazione del territorio, pertanto, è condizione essen-ziale per garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurarel’indipendenza reciproca degli Stati (BIN-PITRUZZELLA).

Il territorio comprende:

a) la terraferma, delimitata da confini naturali (fiumi, montagne) o arti-ficiali (stabiliti da trattati internazionali);

b) il mare territoriale, comprensivo della fascia di mare costiero entrocui lo Stato esercita la sovranità e che si estende per un massimo di12 miglia dalla costa;

c) lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale (conesclusione dello spazio extra-atmosferico) e il sottosuolo, nei li-miti della loro effettiva utilizzabilità;

d) la piattaforma continentale, vale a dire i fondi marini e il loro sottosuolo aldi là del mare territoriale, per tutta l’estensione del prolungamento naturale

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Capitolo Secondo: Lo Stato 19

del territorio terrestre dello Stato fino al limite esterno del margine continen-tale, o fino a 200 miglia marine dalle linee-base a partire dalle quali è misura-ta l’ampiezza del mare territoriale (art. 76, Convenzione Montego Bay);

e) il territorio fluttuante, vale a dire le navi e gli aerei mercantili inviaggio in alto mare e sul cielo soprastante e le navi e gli aerei militariovunque si trovino.

Un’eccezione alla territorialità del diritto è rappresentata dal principio della im-munità delle sedi diplomatiche, in base al quale, in attuazione della normaconsuetudinaria internazionale espressa dal brocardo «ne impediatur legatio»,le sedi delle rappresentanze diplomatiche sono sottratte alla sovranità dello Statoterritoriale ed assoggettate invece allo Stato della missione. Con riferimento alcaso in esame si parla alternativamente di «ultraterritorialità» o di «extraterri-torialità», a seconda che si consideri l’estensione della sovranità dello Stato diappartenenza o i limiti cui è soggetta la sovranità dello Stato ospite.

5. La sovranità o potere supremo

A) NozioneLa sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all’interno del

proprio territorio (sovranità interna) e nell’indipendenza dello Stato ri-spetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna).

Il concetto di sovranità, dunque, può essere interpretato in una du-plice prospettiva, ovvero quale:

— sovranità esterna (cd. internazionale), che riguarda i rapporti delloStato con gli altri Stati o con le organizzazioni internazionali e si so-stanzia nell’effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in vir-tù della sua originarietà, possiede;

— sovranità interna, che attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e quantirisiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d’imperio di cui loStato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti di ogni altrosoggetto, ente o organizzazione che opera sul territorio statale.

La sovranità dello Stato è suprema ed esclusiva, perché non riconosce altripoteri a sé superiori. Lo Stato ha la necessità di esercitare un potere di supre-mazia sui suoi cittadini, che si sostanzia nel monopolio dell’uso della forza legit-tima, al fine di garantire loro una pacifica convivenza.

La sovranità dello Stato è, inoltre, originaria, in quanto sorge al momentodella nascita dell’organizzazione statale. Il carattere originario dei suoi poteridifferenzia lo Stato dalle altre organizzazioni esistenti al suo interno (formazioni

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320 Indice generale

10. Il Comitato delle Regioni ............................................................................... Pag. 27711. Il potere sostitutivo ........................................................................................ » 279

Capitolo Quinto: Comuni, Province e Città metropolitane

1. Comuni, Province e Città metropolitane ....................................................... » 2812. Autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali ............................... » 2823. Il Comune ....................................................................................................... » 2824. La Provincia .................................................................................................... » 2845. Le Città metropolitane ................................................................................... » 2856. Lo status di Roma capitale ............................................................................ » 2867. Il controllo sugli organi degli enti locali ........................................................ » 2868. Altri controlli sugli enti locali ......................................................................... » 288

PARTE QUINTA

LE GARANZIE COSTITUZIONALI

Capitolo Primo: La revisione della Costituzione

1. Introduzione ................................................................................................... » 2932. Il procedimento legislativo per la revisione della Costituzione ................... » 2943. Il referendum costituzionale (sospensivo) .................................................... » 2964. I limiti alla revisione costituzionale ................................................................ » 297

Capitolo Secondo: La Corte costituzionale

Sezione PrimaComposizione e struttura

1. Nozione e caratteri ......................................................................................... » 2992. Composizione ................................................................................................ » 2993. Lo status di giudice costituzionale ............................................................... » 300

Sezione SecondaL’attività della Corte costituzionale

4. Le attribuzioni della Corte costituzionale ..................................................... » 3015. Il sindacato di legittimità delle leggi ............................................................. » 3016. L’incostituzionalità della legge ...................................................................... » 3027. Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale ............................. » 3038. Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale ........................... » 3039. La tipologia delle decisioni della Corte ......................................................... » 304

10. Effetti della dichiarazione di incostituzionalità ............................................. » 30611. I conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni ................................................. » 30612. I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato ............................................ » 30713. I giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ....................... » 30814. Il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum.............................. » 308

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DIRITTOCOSTITUZIONALE

226

• Lineamenti di dottrina dello Stato• I diritti e i doveri dei cittadini• L’ordinamento della Repubblica• Le Regioni e il governo locale• Le garanzie costituzionali

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Teresa
Timbro

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