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diritto commerciale
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1 L’IMPRENDITORE 1. IL SISTEMA LEGISLATIVO. IMPRENDITORE E IMPRENDITORE COMMERCIALE Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell‟imprenditore. Ma la disciplina non è identica per tutti gli imprenditori. Il c.c. distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri: in base all‟oggetto dell‟impresa, si distingue fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale; in base alla dimensione dell‟impresa, si distingue fra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande; in base alla natura del soggetto che esercita l‟impresa, si distingue fra impresa individuale, società e impresa pubblica. Il c.c. detta innanzitutto un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, detto statuto generale dell’imprenditore. Comprende la disciplina dell‟azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi e di alcuni contratti. Poi, detta lo statuto dell’imprenditore commerciale che disciplina l‟iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e le procedure concorsuali. Nel sistema del c.c. la qualifica di imprenditore agricolo e piccolo imprenditore ha rilievo solo al fine di delimitare l‟ambito di applicazione dello statuto dell‟imprenditore commerciale. Infatti, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore (anche commerciale) sono esonerati dalla tenute delle scritture contabili, dall‟assoggettamento alle procedure concorsuali, mentre è stato est eso ad essi l‟obbligo dell‟iscrizione nel registro delle imprese. Anche la distinzione fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva essenzialmente al fine di definire l‟ambito di applicazione dello statuto dell‟imprenditore commerciale. Infatti, le società commerciali ( diverse dalla s.s.) sono tenute all‟iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, anche se l‟attività esercitata non è commerciale. (art. 2200) 1 Con la riforma delle società del 2006 è stata soppressa la regola per cui le società non potevano essere mai considerate piccoli imprenditori; regola per cui le società erano sempre espose al fallimento se esercitavano attività commerciale. Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono sempre sottratti alla disciplina dell‟imprenditore commerciale. In ogni caso non sono mai esposti al fallimento. In conclusione : lo statuto dell‟imprenditore commerciale è statuto proprio dell‟imprenditore privato commerciale non piccolo . 1 Art. 2200 Società Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attività commerciale. L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI. Tipi di imprese Tipi di statuti CAP. 1
Transcript

CAP. 1

LIMPRENDITORE1. IL SISTEMA LEGISLATIVO. IMPRENDITORE E IMPRENDITORE COMMERCIALETipi di imprese

Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attivit economiche ruota intorno alla figura dellimprenditore. Ma la disciplina non identica per tutti gli imprenditori. Il c.c. distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri: in base alloggetto dellimpresa, si distingue fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale; in base alla dimensione dellimpresa, si distingue fra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande; in base alla natura del soggetto che esercita limpresa, si distingue fra impresa individuale, societ e impresa pubblica. Il c.c. detta innanzitutto un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, detto statuto generale dellimprenditore. Comprende la disciplina dellazienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi e di alcuni contratti. Poi, detta lo statuto dellimprenditore commerciale che disciplina liscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicit legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e le procedure concorsuali. Nel sistema del c.c. la qualifica di imprenditore agricolo e piccolo imprenditore ha rilievo solo al fine di delimitare lambito di applicazione dello statuto dellimprenditore commerciale. Infatti, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore (anche commerciale) sono esonerati dalla tenute delle scritture contabili, dallassoggettamento alle procedure concorsuali, mentre stato esteso ad essi lobbligo delliscrizione nel registro delle imprese. Anche la distinzione fra impresa individuale, societ e impresa pubblica rileva essenzialmente al fine di definire lambito di applicazione dello statuto dellimprenditore commerciale. Infatti, le societ commerciali ( diverse dalla s.s.) sono tenute alliscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicit legale, anche se lattivit esercitata non commerciale. (art. 2200)1 Con la riforma delle societ del 2006 stata soppressa la regola per cui le societ non potevano essere mai considerate piccoli imprenditori; regola per cui le societ erano sempre espose al fallimento se esercitavano attivit commerciale. Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono sempre sottratti alla disciplina dellimprenditore commerciale. In ogni caso non sono mai esposti al fallimento. In conclusione : lo statuto dellimprenditore commerciale statuto proprio dellimprenditore privato commerciale non piccolo.

Tipi di statuti

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Art. 2200 Societ Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societ costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le societ cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attivit commerciale. L'iscrizione delle societ nel registro delle imprese (att. 100) regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.

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2. NOZIONE DI IMPRENDITORE

Secondo l art. 2082 imprenditore chi esercita professionalmente unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Tale concetto si richiama alla nozione economica di imprenditore, ma che non coincide con la nozione giuridica di imprenditore. La nozione economica descrive limprenditore come il soggetto che nel processo economico svolge una funzione intermediaria fra chi dispone di fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione limprenditore coordina, organizza e dirige, secondo scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo ( funzione organizzativa ) assumendo su di s il rischio di impresa, cio il rischio che i costi non siano coperti da ricavi sufficienti. Il rischio di impresa giustifica il potere dellimprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima lacquisizione da parte dello stesso delleventuale eccedenza dei ricavi sui costi ( profitto ). E proprio nellintento di conseguire il massimo profitto si ravvisa il tipico movente dellattivit imprenditoriale. I requisiti giuridici minimi necessari e sufficienti che devono sussistere perch un dato soggetto sia qualificato come imprenditore e sia esposto alla disciplina dellimprenditore sono stati fissati dal legislatore nell art. 2082. Dallart. 2082 si ricava che : - limpresa attivit, cio una serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria, - tale attivit ha uno specifico scopo, cio la produzione o scambio di beni o servizi, - tale attivit ha specifiche modalit di svolgimento, cio con organizzazione, economicit e professionalit. Si discute se siano altres indispensabili: - che lintento dellimprenditore sia quello di ricavare dei profitti, scopo di lucro, - che i beni o servizi prodotti o scambiati siano destinati al mercato, - che lattivit svolta sia lecita. Questi requisiti sono rilevanti ai fini dellapplicazione delle norme di diritto privato, ma altri requisiti sono richiesti da altri settori dellordinamento nazionale ( es. diritto tributario ) o dallordinamento comunitario. Non esiste, quindi, una sola nozione di impresa, ma vi sono pi nozioni di impresa.3. LATTIVITA PRODUTTIVA

Nozione economica

Requisiti giuridici

Relativit della nozione di imprenditore

Limpresa attivit ( serie di atti coordinati ) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni 2 o servizi. Quindi limpresa attivit produttiva. Per qualificare unattivit come produttiva irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi vanno a soddisfare. impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa.Attivit di godimento e impresa2

Art. 810 Nozione - Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

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Inoltre irrilevante che lattivit produttiva possa qualificarsi nel contempo come attivit di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Non impresa lattivit di mero godimento, cio lattivit che non d luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Es. il proprietario di immobili che ne gode dei frutti dandoli in locazione. attivit di godimento e produttiva quella di un proprietario di un fondo agricolo che destini lo stesso a coltivazione, oppure di un proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo. In questi casi, la locazione accompagnata dallerogazione di servizi collaterali che eccedono il mero godimento del bene. attivit di godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attivit di produzione limpiego di proprie disponibilit finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari con intenti di investimento, speculazione o concessione di finanziamento. Quindi, sono imprese commerciali le societ di investimento e le societ finanziarie. Sono imprese commerciali anche le holding, cio le societ che hanno per oggetto esclusivo lacquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre societ, con funzione di direzione, di coordinamento e di finanziamento della loro attivit.4. LORGANIZZAZIONE

Attivit di investimento e finanziamento

Holding

Non concepibile unattivit senza programmazione e coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa, ossia priva di organizzazione. Non concepibile attivit di impresa senza limpiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui. La funzione organizzativa dellimprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali, ossia di un attivit organizzata. Affinch unattivit produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa non necessario : - che la funzione organizzativa dellimprenditore abbia per oggetto anche altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale e il proprio lavoro, senza avvalersi del lavoro altrui. - che lattivit organizzativa dellimprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile ( beni strumentali). vero che non vi pu essere impresa senza impiego e organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari. Ci che qualifica limpresa lutilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dellimprenditore per un fine produttivo. In conclusione : la qualit di imprenditore non pu essere negata sia quando lattivit esercitata senza lausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. 3

Organizzazione imprenditoriale

5. IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Si posto il problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente, cio quando non vengono utilizzati n lavoro altrui n capitale proprio o altrui, quindi manca la c.d. eteroorganizzazione . Il problema si pone, quindi, per i prestatori autonomi dopera manuale (elettricisti, idraulici, ecc.) o di servizi personalizzati ( mediatori, agenti di commercio). La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non pu essere considerata organizzazione imprenditoriale e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione deve negarsi lesistenza di unimpresa, anche se piccola. Una parte della dottrina, invece, basandosi sullart. 20833, ritiene imprenditore anche chi si limita ad organizzare il proprio lavoro, senza impiegare n lavoro altrui n capitali. Ma tale tesi non condivisibile, in quanto la nozione di piccolo imprenditore non vuol indicare la superfluit di ogni forma di eteroorganizzazione. Lorganizzazione del lavoro dei propri familiari pur sempre organizzazione del lavoro altrui. E comunque, il requisito dellorganizzazione richiesto sia per limprenditore che per il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo. In conclusione : un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale sempre necessario per aversi impresa, anche se piccola. In mancanza si avr lavoro autonomo non imprenditoriale. Semplici lavoratori autonomi restano i prestatori dopera manuale (elettricisti, idraulici) o di servizi (mediatori, agenti), fin quando si limitano ad utilizzare mezzi materiali inespressivi, in quanto strumentali allo svolgimento di ogni attivit o strettamente necessari allesplicazione delle proprie energie lavorative. Ossia, fin quando non si supera la soglia della semplice autoorganizzazione del proprio lavoro; al di l si diventa imprenditori.6. ECONOMICITA DELLATTIVITA

Autoorganizzazione

Lavoro autonomo e piccola impresa

Nellart. 20824 abbiamo visto che limpresa unattivit economica, dove attivit economica sinonimo di attivit produttiva, cio attivit rivolta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Ma, nellart. 2082 leconomicit richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dellattivit . Ci che qualifica unattivit economica non solo il fine (produttivo) cui essa indirizzata, ma anche il modo con cui essa svolta. Lattivit pu dirsi condotta con metodo economico quando tesa ad ottenere la copertura dei costi con ricavi ed assicurino lautosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. In conclusione : non perci imprenditore chi produca beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cio da far oggettivamente escludere la possibilit di coprire i costi con i ricavi.3

Attivit economica e attivit produttiva

Art. 2083 Piccoli imprenditori Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221). 4 Art. 2082 Imprenditore E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attivit economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

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7. LA PROFESSIONALITA

Lultimo requisito richiesto dallart. 2082 il carattere professionale dellattivit. Professionalit significa esercizio abituale e non occasionale di una data attivit produttiva. La professionalit non implica per che lattivit imprenditoriale debba essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attivit stagionali sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze periodiche di quel tipo di attivit. La professionalit non implica nemmeno che quella impresa sia lunica attivit o lattivit principale. possibile anche il contemporaneo esercizio di pi attivit di impresa da parte dello stesso soggetto. Pu aversi impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare. Il compimento di un unico affare pu costituire impresa quando, per la rilevanza economica, implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e lutilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici. La professionalit va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Non necessario che si abbia reiterazione degli atti di impresa, che lattivit si sia gi protratta nel tempo. Indice di professionalit pu essere anche la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di unattivit potenzialmente stabile e duratura. Altro professionalit e altro organizzazione. Infatti, si pu avere esercizio non professionale di attivit organizzata, come previsto dallart. 2070 3 comma 5.

Abitualit

Attivit stagionali

Pluralit di attivit

Unico affare

Professionalit ed organizzazione

8. ATTIVITA DI IMPRESA E SCOPO DI LUCRO

Non c dubbio sul fatto che lo scopo che normalmente anima limprenditore la realizzazione del profitto e del massimo profitto consentito dal mercato. Ma ci si chiede se lo scopo di lucro sia necessario e, quindi, si debba negare la qualit di imprenditore e lapplicabilit della relativa disciplina quando ricorrano tutti i requisiti dellart. 2082 ma manchi lo scopo di lucro. La risposta negativa quando lo scopo lucrativo si intende come movente psicologico dellimprenditore, c.d. lucro soggettivo. Lo scopo di lucro soggettivo non pu ritenersi essenziale perch lapplicazione della disciplina dellimpresa, volta a tutelare i terzi, deve basarsi su dati esteriori ed oggettivi. Essenziale solo che lattivit venga svolta secondo modalit oggettive astrattamente lucrative, (lucro oggettivo). Irrilevante sia la circostanza che un5

Lucro soggettivo

Lucro oggettivo

Art. 2070 Criteri di applicazione L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivit effettivamente esercitata dall'imprenditore (2082). Se l'imprenditore esercita distinte attivit aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivit. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attivit organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivit.

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Impresa pubblica

profitto venga poi realmente conseguito, sia il fatto che limprenditore devolva integralmente a fini altruistici il profitto conseguito. sufficiente che lattivit venga svolta secondo modalit oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi (metodo economico) e non anche che le modalit di gestione tendano alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi (metodo lucrativo). La nozione di imprenditore unitaria, comprensiva sia dellimpresa privata sia dellimpresa pubblica, art. 20936. Ci implica che requisito essenziale pu essere considerato solo ci che comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. Limpresa pubblica tenuta ad operare secondo criteri di economicit, ma non preordinata alla realizzazione di un profitto. Le societ, invece, sono tenute ad operare con metodo lucrativo e nel duplice senso che lattivit di impresa deve essere rivolta al conseguimento di utili, lucro oggettivo, e che lutile deve essere devoluto ai soci, lucro soggettivo. Nel caso particolare delle societ cooperative, essendo caratterizzata dallo scopo mutualistico, si deve considerare pienamente rispondente alla legge e alla Costituzione una gestione dellimpresa mutualistica fondata su criteri di pura economicit e non tesa alla realizzazione di profitti. La recente disciplina delle imprese sociali, introdotta dal d.lgs. n. 155/2006, art. 37, vieta a questo tipo di impresa di distribuire utili in qualsiasi forma ai soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Nel contempo, per, si richiede che esse svolgano unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, art. 18. In conclusione : requisito minimo essenziale dellattivit di impresa leconomicit della gestione e non lo scopo di lucro. La qualit di imprenditore deve essere riconosciuta sia alla persona fisica sia agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico.

Societ

Impresa mutualistica

Impresa sociale

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Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. 7 Art. 3. Assenza dello scopo di lucro 1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio. 2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche professionalita'; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento. 8 Art. 1. Nozione 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale. 3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attivita' elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attivita' devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

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9.

IL PROBLEMA DELLIMPRESA PER CONTO PROPRIODestinazione al mercato

Le imprese operano di regola per il mercato, cio destinano allo scambio i beni o servizi prodotti. Ma lart. 20829 non richiede la destinazione al mercato della produzione, quindi imprenditore anche limprenditore per conto proprio. Ma una parte della dottrina contraria vista la concezione economica dellimprenditore come soggetto che svolge funzione intermediaria fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori. Ci induce a ritenere che la destinazione allo scambio della produzione implicitamente richiesta dal carattere professionale dellattivit di impresa ovvero dalla natura economica della stessa o quanto meno dalla funzione di tutela dei terzi della disciplina dellimpresa. Funzione di tutela che non avrebbe senso quando un soggetto risolve la propria attivit produttiva in se stesso senza entrare in contatto con i terzi. In conclusione : limpresa per conto proprio non impresa, in quanto per lacquisto della qualit di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato. Vi sono alcune ipotesi in cui non si pu parlare di imprese per conto proprio. Non impresa per conto proprio: - la societ cooperativa che produce esclusivamente per i propri soci. La societ cooperativa soggetto di diritto distinto dai suoi soci ed i soci fruiscono dei beni prodotti dalla societ in base a rapporti di scambio con la cooperativa; - lazienda costituita dallo Stato o da altri enti pubblici per la produzione di beni o servizi da fornire dietro corrispettivo. Possono, invece, considerarsi imprese per conto proprio: - la coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dellagricoltore e della sua famiglia; - la costruzione in economia, cio la costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita. Il caso del coltivatore del fondo ci dimostra che non vi incompatibilit fra impresa per conto proprio ed economicit, dato che lattivit produttiva pu considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore. Inoltre, le esigenze di tutela dei terzi possono ricorrere anche rispetto allimpresa per conto proprio. Quindi, lapplicazione della disciplina dellimpresa non si pu far dipendere dalle intenzioni di chi produce, ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dallart. 2082. Caratteri che possono ricorrere tutti anche quando i beni prodotti vengono in fatto consumati o utilizzati dallo stesso produttore. Il costruttore in economia deve perci essere qualificato come imprenditore commerciale, cos come il coltivatore del fondo.

Eccezioni

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Art. 2082 Imprenditore E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attivit economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

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10. IL PROBLEMA DELLIMPRESA ILLECITA

Punto controverso se la qualifica di imprenditore debba essere riconosciuta anche allattivit illecita, cio contraria a norme imperative ( norme che subordinano laccesso allattivit a concessione, autorizzazione o licenza, detta impresa illegale), allordine pubblico o al buon costume. Un attivit di impresa illecita pu dar luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. Infatti, lilliceit del risultato globalmente perseguito dallimprenditore non comporta di per s lilliceit della causa o delloggetto, art. 141810, dei singoli atti di impresa. I terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando lattivit di impresa illecita, quindi chi esercita attivit commerciale illecita esposto al fallimento. Nel caso di impresa illegale, lillecito non impedisce lacquisto della qualit di imprenditore con pienezza di effetti, ferme restando le conseguenti sanzioni amministrative e penali. Il titolare dellimpresa illegale esposto al fallimento. Nel caso di impresa immorale, cio di unattivit che abbia un oggetto illecito (es. traffico di droga), al fine di tutelare i terzi estranei allillecito, si nega lesistenza di impresa. Questo, per il timore che il riconoscimento della qualit di imprenditore porti allapplicazione non solo delle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale (fallimento), ma anche delle norme che tutelano limprenditore nei confronti dei terzi ( disciplina dellazienda, dei segni distintivi, della concorrenza sleale). In questi casi deve applicarsi il principio secondo cui da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per lautore dellillecito o per chi ne stato parte. In conclusione : chi esercita attivit commerciale illecita imprenditore ed in quanto tale potr fallire. Non potr per avanzare le pretese del titolare di unazienda o agire in concorrenza sleale contro altri imprenditori, in applicazione del principio della non invocabilit della qualificazione per la non invocabilit del proprio illecito. La stessa regola vale anche per limpresa illegale e per limpresa mafiosa, cio per quella impresa, che pur avendo un oggetto lecito, lo strumento per il perseguimento di un disegno criminoso.10. IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI

Impresa illecita

Impresa illegale

Impresa immorale

Impresa mafiosa

Esistono delle attivit produttive per le quali la qualifica imprenditoriale esclusa in via di principio dal legislatore, come per le professioni intellettuali. I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori. Infatti lart. 2238, 1 comma,11 stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni

Esonero dalla disciplina dellimpresa

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Art. 1418 Cause di nullit del contratto Il contratto nullo quando contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullit del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceit della causa (1343), l'illiceit dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto altres nullo negli altri casi stabiliti dalla legge 11 Art. 2238 Rinvio Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivit organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II (2082 e seguenti).

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intellettuali solo se lesercizio della professione costituisce elemento di unattivit organizzata in forma di impresa. I liberi professionisti, ma anche gli artisti e gli inventori, diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale esplicata nellambito di altra attivit di per s qualificabile come impresa. Ad es. il medico che gestisce una clinica privata, lartista titolare di un teatro nel quale recita, ecc. In questi casi si in presenza di due casi: lattivit intellettuale e lattivit di impresa, perci troveranno applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina dettata per la professione intellettuale sia la disciplina dellimpresa. Il professionista intellettuale o lartista che si limita a svolgere la propria attivit, per contro, non diventa mai imprenditore. E, non lo diventa, non solo quando superi la soglia dellautoorganizzazione del proprio lavoro, ma anche quando si avvale di collaboratori e di un complesso apparato di mezzi materiali, dando vita cos ad unorganizzazione complessa di capitale e/o lavoro (Relazione al codice civile). Al professionista intellettuale che impieghi collaboratori, pur non diventando imprenditore, si applicano le norme che disciplinano il lavoro nellimpresa, ma non la restante parte. Questa scelta legislativa si giustificata dal fatto che nellattivit intellettuale mancherebbero sempre e comunque luno o laltro dei requisiti richiesti dallart. 2082. Tuttavia, i requisiti propri dellattivit di impresa possono ricorrere tutti anche nellesercizio delle professioni intellettuali. Infatti, lattivit professionale attivit produttiva di servizi suscettibili di valutazione economica, unattivit condotta con metodo economico e a scopo di lucro. In conclusione : i professionisti non sono imprenditori per libera opzione del legislatore. In pratica non sempre agevole stabilire se unattivit costituisce professione intellettuale. Per tale distinzione si deve tener conto non della iscrizione in albi professionali (criterio formale), ma del carattere intellettuale dei servizi prestati (criterio sostanziale).

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).

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CAP. 2

LE CATEGORIE DI IMPRENDITORIIMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE1. IL RUOLO DELLA DESTINAZIONE

Il codice civile distingue, in base all oggetto, gli imprenditori in : - imprenditore commerciale, art. 219512; - imprenditore agricolo, art. 213513. Limprenditore commerciale destinatario di unampia ed articolata disciplina fondata su: - lobbligo di iscrizione nel registro delle imprese, con funzione di pubblicit legale; - lobbligo di tenuta delle scritture contabili; - lassoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. La nozione di imprenditore agricolo ha valore essenzialmente negativo. Ha la funzione di restringere lambito di applicazione della disciplina dellimprenditore commerciale. Limprenditore agricolo sottoposto alla disciplina prevista per limprenditore in generale ed esonerato da: - la tenuta delle scritture contabili, art. 221414; - lassoggettamento alle procedure concorsuali, art. 222115; Originariamente limprenditore agricolo era esonerato anche dalliscrizione nel registro delle imprese, tranne per le societ agricole, art. 213616. Poi, lobbligo di iscrizione nel registro delle imprese, stato introdotto dalla riforma del 1993, con funzione di pubblicit notizia, art. 8 legge 580/1993 e, la recente riforma ne ha stabilito la funzione di pubblicit legale, art. 2 d.lgs. 228/200117, cos come previsto per gli imprenditori commerciali.12

Disciplina imprenditore commerciale

Disciplina imprenditore agricolo

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivit industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivit intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivit di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 4) un'attivit bancaria o assicurativa; 5) altre attivit ausiliarie delle precedenti (1754). Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivit e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivit indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200). 13 Art. 2135 Imprenditore agricolo E imprenditore agricolo chi esercita un'attivit diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivit connesse. Si reputano connesse le attivit dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura 14 Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili L'imprenditore che esercita un'attivit commerciale (2195) deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altres tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle lettere ricevute, nonch le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti). Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori (2083). 15 Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo Gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali. 16 Art. 2136 Inapplicabilit delle norme sulla registrazione Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall'art. 2200. 17 Art. 2. Iscrizione al registro delle imprese L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

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Si discute sul fatto se si debba ammettere una terza categoria di imprese , le imprese civili. Imprese, non menzionate dal legislatore e che non possono qualificare n come commerciali, n come agricoli. Perci, tale imprese sarebbero da sottoporre alla disciplina generale dellimprenditore, ma non a quella dellimprenditore commerciale.2. LIMPRENDITORE AGRICOLO LE ATTIVITA AGRICOLE ESSENZIALI.

Imprese civili

Lart. 2135 stabiliva: imprenditore agricolo chi esercita un'attivit diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivit connesse. Si reputano connesse le attivit dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Le attivit agricole vengono distinti in due categorie: attivit agricole essenziali; attivit agricole connesse.

Nozione originaria

Questa distinzione stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo. Lart. 1 del d.lgs n. 228/2001 ridefinisce la nozione di imprenditore agricolo, Nuova nozione sostituendo lart. 2135 del c.c. : "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivit: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivit connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivit dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivit, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonch le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivit agricola esercitata, ivi comprese le attivit di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalit come definite dalla legge". 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivit di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attivit tipicamente e tradizionalmente agricole, ma che negli ultimi decenni hanno subito Evoluzione profonde trasformazioni, a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche dell agricoltura lagricoltura e che lha trasformata in unagricoltura industrializzata. Oggi, lattivit agricola pu dar luogo ad investimenti ingenti di capitali e ci pu far dubitare sulla correttezza della loro disciplina. Che limprenditore agricolo sia sempre e comunque esonerato dalla disciplina dellimprenditore commerciale una scelta legislativa che d luogo a molti contrasti. necessario infatti stabilire fino a che punto 11

levoluzione tecnologica dellagricoltura sia compatibile con la qualificazione agricola dellimpresa agli effetti del c.c. Vi era, infatti, chi riteneva che impresa agricola fosse ogni impresa che produce specie vegetali o animali, cio ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Poi, vi era chi riteneva che doveva essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dellagricoltore e, quindi, che doveva essere qualificato imprenditore commerciale chi produce specie animali o vegetali in modo del tutto svincolato dal fondo agricolo o dallo sfruttamento della terra (coltivazioni artificiali e allevamenti in batteria). La recente riforma ha per optato per la prima impostazione, al fine di contrastare labbandono dalle campagne e di favorire lo sviluppo tecnologico dellagricoltura, ma che non giustifica la sottrazione al fallimento dellimprenditore agricolo medio grande. Lattuale nozione di imprenditore agricolo, dopo aver elencato le attivit svolte dallimprenditore agricolo, specifica che: Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivit dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. In base a questa nuova nozione si deve perci ritenere che la produzione di specie vegetali o animali sempre qualificabile giuridicamente come attivit agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Quindi si possono far rientrare nella nozione di coltivazione del fondo: lorticoltura, le coltivazioni in serra e vivai e la floricoltura. Sono coltivazioni anche le coltivazioni fuori terra di ortaggi e frutta. Quanto alla selvicoltura, lattivit di cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perci attivit agricola lestrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco. Nellallevamento di animali, il criterio del ciclo biologico, porta a riconoscere come attivit agricola essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo o utilizzando il fondo per allevamenti in batteria, oppure allevamenti in cui gli animali sono alimentati con mangimi naturali non ottenuti dal fondo. Rimane attivit commerciale lacquisto di animali allingrosso per rivenderli. Per allevamento di animali deve intendersi sia lallevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana), sia lallevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia, l allevamento dei cani (attivit cineteca) e lallevamento di gatti. La sostituzione nella nuova nozione del termine bestiame col termine animali, qualifica come impresa agricola anche lallevamento di animali da cortile e lapicoltura. attivit agricola anche l acquacoltura (pesci e mitili). Allimprenditore agricolo (essenziale) equiparato limprenditore ittico, cio limprenditore che esercita lattivit professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, nonch attivit connesse. 12

Ciclo biologico

Coltivazione del fondo

Selvicoltura

Allevamenti di animali

Animali da cortile

Imprenditore ittico

3. LIMPRENDITORE AGRICOLO LE ATTIVITA AGRICOLE PER CONNESSIONE

La seconda categoria di attivit agricole sono le attivit agricole connesse. La vecchia nozione di imprenditore agricolo le individuava: - in quelle dirette alla trasformazione o allalienazione di prodotti agricoli che rientravano nellesercizio normale dellagricoltura; - in tutte le altre attivit esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e lallevamento del bestiame (es. agriturismo, trebbiatura, motoaratura per conto terzi). La nuova nozione intende per attivit connesse: - le attivit dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da unattivit agricola essenziale; - le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante lutilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nellattivit agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attivit agrituristiche. Entrambe sono, oggettivamente, attivit commerciali, ma sono considerate per legge attivit agricole quando sono esercitate in connessione con una delle attivit agricole essenziali. importante precisare quando unattivit intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione. Ci sono due condizioni necessarie: - necessario che il soggetto che la esercita sia gi qualificabile imprenditore Connessione agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attivit agricole tipiche soggettiva e sia unattivit coerente con quella connessa, connessione soggettiva. imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui o il viticultore che produce formaggi (quindi un prodotto fuori dal proprio campo). Mentre imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino. La qualifica di imprenditore agricolo estesa anche alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi, quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni o servizi diretti alla cura o allo sviluppo del ciclo biologico. Connessione - necessario che vi sia una connessione oggettiva fra le due attivit. oggettiva Non si richiede pi che le attivit di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli rientrino nellesercizio normale dellagricoltura, n che le attivit connesse diverse da queste abbiano carattere accessorio. Entrambi questi criteri sono stati sostituiti dal criterio della prevalenza. Necessario e sufficiente solo che si tratti di attivit aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallesercizio dellattivit agricola essenziale, ovvero di beni o servizi forniti mediante lutilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dellazienda agricola. In breve: sufficiente che le attivit connesse non prevalgano, per rilievo economico, sullattivit agricola essenziale. del tutto irrilevante che una determinata attivit di trasformazione o di commercializzazione sia normale per gli agricoltori in relazione alle dimensioni 13

dellimpresa, alla localit ed al tempo in cui limpresa opera e ai mezzi di cui si avvale.4. LIMPRENDITORE COMMERCIALE

Secondo lart. 2195 c.c,.1 comma, sono imprenditori commerciali gli imprenditori che esercitano: 1. un'attivit industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; dar vita ad impresa commerciale ogni attivit di impresa nel settore della produzione che sia qualificabile come attivit industriale; 2. un'attivit intermediaria nella circolazione dei beni; impresa commerciale ogni attivit di scambio che realizzi intermediazione nella circolazione di beni o servizi; 3. un'attivit di trasporto per terra, o per acqua o per aria; le imprese di trasporto producendo servizi pu essere considerata specificazione dellattivit produttiva di servizi, indicata nel primo punto dellart. 2195; 4. un'attivit bancaria o assicurativa; limpresa bancaria ha per oggetto tipico la raccolta del risparmio tra il pubblico e lesercizio del credito; perci, lattivit bancaria, in sostanza, attivit di intermediazione nella circolazione del danaro; anche limpresa di assicurazione produce servizi; 5. altre attivit ausiliarie delle precedenti; in questa categoria rientrano le imprese: di agenzia (art. 1742)18, di mediazione (art. 1754)19 , di deposito (art. 1787)20, di commissione (art. 1731)21, di spedizione (art. 1737)22, di pubblicit commerciale, di marketing. Tutte imprese che possono qualificarsi come imprese produttrici di servizi. Le attivit degli ultimi tre punti, costituiscono specificazione delle prime due categorie ed in queste possono essere ricomprese in quanto hanno per oggetto o la produzione di servizi o lintermediazione nella circolazione. Perci, gli elementi che individuano e distinguono limpresa commerciale rispetto allimpresa agricola sono tutti racchiusi nel carattere industriale dellattivit di produzione dei beni o servizi o nel carattere intermediario dellattivit di scambio.

Industria

Commercio

Trasporto

Banche e assicurazioni

Imprese ausiliari

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Art. 1742 Nozione Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto. 19 Art. 1754 Mediatore E' mediatore colui che mette in relazione due o pi parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. 20 Art. 1787 Responsabilit dei magazzini generali I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio (1218). 21 Art. 1731 Nozione Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. 22 Art. 1737 Nozione Il contratto di spedizione un mandato (1703 e seguenti) col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le operazioni accessorie (1374 e seguenti).

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5. LE IMPRESE CIVILI Oltre alla categoria delle imprese commerciali e alla categoria delle imprese agricole possibile individuare una terza categoria, la categoria delle imprese civili, anche se non prevista da alcuna norma. Limprenditore civile, non essendo n commerciale n agricolo, sottoposto solo allo statuto generale dellimprenditore, ma non a quello dellimprenditore commerciale. Perci non sottoposto a fallimento. Se si ritiene che il requisito dellindustrialit debba essere inteso nel suo significato tecnico-economico, ossia di attivit che implichi limpiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni a d opera delluomo, si dovrebbero considerare imprese civili e non commerciali: - le imprese che producono beni senza trasformare materie prime, come le imprese minerarie e le imprese di caccia e pesca; - le imprese che producono servizi senza trasformare materie prime e che non siano imprese produttrici ricompresse nellart. 2195, come le imprese di pubblici spettacoli, agenzie matrimoniali, investigative; Pi in generale, sarebbero imprese civili tutte le imprese ausiliarie di attivit non commerciali. Inoltre, visto che attivit di intermediazione nella circolazione presuppone sia lacquisto sia la vendita, sarebbe imprenditore civile chi vende beni propri dietro corrispettivo o limprenditore che eroga credito con mezzi propri (impresa finanziaria) e che perci non esercita attivit bancaria. Tale teoria per non condivisa dalla dottrina prevalente, in quanto questa parte della dottrina ritiene che il significato al requisito dellindustrialit e dellintermediazione sia un altro. Ritengono, infatti, che il significato di attivit industriale significhi attivit agricola e attivit di intermediazione significhi attivit di scambio. Si arriva perci alla conclusione che lart. 2195 va letto come se dicesse che attivit commerciale quella diretta alla produzione di beni o servizi non agricoli (n.1) e quella rivolta alla circolazione di beni non qualificabile come agricola per connessione (n.2). Quindi, imprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo, dato che le altre categorie previste dallart. 2195 sono tutte specificazioni delle prime due. Per le imprese civili non c spazio. Vi per una serie di altri indici che depone contro lammissibilit delle imprese civili: - non vi alcuna disposizione che possa far pensare allesistenza di imprese diverse da quelle agricole e commerciali; - vi sono norme che confermano che per il legislatore il binomio agricolo commerciale esaurisce la tipologia delle imprese in base alloggetto dellattivit; - vi sono norme che rendono plausibile linterpretazione dellaggettivo industriale nel senso di non agricolo. Infine, ammettendo la categoria delle imprese civili si amplierebbe larea delle attivit produttive sottratte allo statuto dellimprenditore commerciale, senza che vi sia una giustificazione sostanziale. 15

Tesi favorevole

Tesi contraria

Queste considerazioni fanno propendere per una ricostruzione del sistema che non lasci vuoti fra limprenditore agricolo e quello commerciale. In conclusione : perci preferibile interpretare il requisito della industrialit come sinonimo di attivit non agricola, e quindi si devono qualificare come imprese commerciali anche quelle che producono beni o servizi senza dar luogo a trasformazione di materie prime. Altres, preferibile interpretare il requisito della intermediazione nella circolazione dei beni come sinonimo di attivit di scambio, perci sar impresa commerciale ogni attivit che comporti circolazione di beni non inquadrabile fra quelle agricole per connessione. Sar commerciale ogni attivit che non agricola.

PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE6. IL CRITERIO DIMENSIONALE. LA PICCOLA IMPRESA

La dimensione dellimpresa il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori, che individua la figura del piccolo imprenditore in contrapposizione allimprenditore medio - grande. Il piccolo imprenditore sottoposto allo statuto generale dellimprenditore, invece, esonerato, anche se esercita attivit commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili, art. 2214, 3 comma23, e, dallassoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali, art. 222124 e art. 1 legge fallimentare. Inoltre, mentre liscrizione era originariamente esclusa, art. 220225, ora ha funzione di pubblicit notizia, art. 8 legge n. 580 /1993. Anche la nozione di piccolo imprenditore ha, nel codice civile, un rilievo essenzialmente negativo, ossia serve a restringere il campo di applicazione dello statuto dell imprenditore commerciale. La piccola impresa o alcune figure di piccola impresa sono destinatarie di una ricca ed articolata disciplina, cio di una legislazione speciale, ispirata dalla finalit di favorirne la sopravvivenza e lo sviluppo attraverso agevolazioni finanziarie, lavoristiche e tributarie. Il piccolo imprenditore definito sia dal codice civile, sia dalla legge fallimentare.7. IL PICCOLO IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE

Statuto del piccolo imprenditore

Pluralit di nozioni

Lart. 2083 prevede che Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.23

Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili L'imprenditore che esercita un'attivit commerciale (2195) deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altres tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle lettere ricevute, nonch le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti). Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori (2083). 24 Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo Gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali. 25 Art. 2202 Piccoli imprenditori Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (2083).

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Lultima parte della norma, quando prevede che sono imprenditori coloro che esercitano un'attivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ricomprende nella categoria figure di piccoli imprenditori diverse da quelle espressamente menzionate. Lart. 2083 va letto come se dicesse che la prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. Per aversi piccola impresa perci necessario che: a. limprenditore presti il proprio lavoro nellimpresa; b. il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nellimpresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale (proprio o altrui) investito nellimpresa. Quindi, non mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali nellimpresa, anche chi non si avvale di alcun collaboratore (es. gioielliere). La prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi deve intendersi in senso qualitativo - funzionale e non come prevalenza quantitativo aritmetica.8. IL PICCOLO IMPRENDITORE NELLA LEGGE FALLIMENTARE

Criterio della prevalenza

Anche la legge fallimentare fissa una definizione di piccolo imprenditore, modificata di recente dal d.lgs. n. 5 del 09/01/2006. Lart. 1, 2 comma, della legge fallimentare26, oltre a ribadire che i piccoli imprenditori non falliscono, stabilisce che Sono considerati piccoli imprenditori, gli imprenditori esercenti unattivit commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dellimposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando mancato laccertamento ai fini dellimposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti unattivit commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. La stessa norma fallimentare disponeva poi che in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le societ commerciali. Nella legge fallimentare, il piccolo imprenditore era individuato esclusivamente in base a parametri monetari e quindi con criterio palesemente non coincidente con quello fissato dal codice civile (prevalenza funzionale del lavoro familiare). Da qui la necessit di trovare un coordinamento fra le due norme, per evitare di dover nel contempo riconoscere e negare allo stesso soggetto la qualit di piccolo imprenditore.26

Art. 1.Sostituzione dell'articolo 1del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attivit commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attivit se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento..

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Poi, sono intervenute due modifiche nel sistema normativo: a. limposta di ricchezza mobile stata soppressa a partire dal 1 gennaio 1974, sostituita dall IRPEF. Il criterio del reddito fissato dalla legge fallimentare non era pi applicabile, per implicita abrogazione della relativa previsione normativa; b. il criterio del capitale investito non superiore a lire novecentomila fu dichiarato incostituzionale nel 1989, in quanto non pi idoneo vista la svalutazione monetaria. Della nozione originaria data dalla legge fallimentare sopravviveva solo la parte secondo cui in nessun caso erano considerati piccoli imprenditori le societ commerciali. Ma, anche, questa parte di norma non era pi salda, visto che la Corte Costituzionale aveva manifestato lorientamento che esso non trovasse applicazione nei confronti delle societ artigiane. Se la parziale abrogazione della definizione della legge fallimentare aveva risolto alcuni problemi interpretativi il permanere in vigore della sola definizione del codice civile di piccolo imprenditore creava per non trascurabili inconvenienti pratici in sede di dichiarazione di fallimento. Accertare in concreto la prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi non sempre agevole, con gravi conseguenze del fallimento per il fallito e per i terzi suscitava insoddisfazione. Per queste ragioni, la riforma del diritto fallimentare del 2006 ha reintrodotto nellart. 1, 2 comma, legge fallimentare, una definizione di piccolo imprenditore basata su criteri esclusivamente quantitativi e monetari. In base alla nuova definizione piccolo imprenditore colui che esercita unattivit dimpresa senza superare nessuno dei seguenti due limiti dimensionali: a. aver effettuato investimenti nellazienda per un capitale di valore superiore a trecentomila euro; b. aver realizzato ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni, per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro. Questi limiti potranno essere aggiornati ogni tre anni dal Ministero della Giustizia, sulla base degli indici Istat, per adeguarli alla svalutazione monetaria. La nuova disciplina puntualizza che tale definizione vale per chiunque eserciti attivit dimpresa in forma individuale o collettiva. Dunque, a differenza del passato, anche le societ commerciali possono essere esonerate dal fallimento in quanto piccoli imprenditori. Lart. 1, 2 comma, legge fallimentare27, precisa inoltre che, chi supera anche uno solo dei due limiti dimensionali non piccolo imprenditore ai fini dellesposizione al fallimento. Ne consegue un migliore coordinamento con la definizione codicistica.

Modifiche al sistema normativo

Nuova definizione legge fall.

Societ

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Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attivit commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attivit se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

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In conclusione : Chi pu essere dichiarato fallito si determina esclusivamente in base alla nozione di piccolo imprenditore stabilita dallart. 1. 2 comma, legge fallimentare. La definizione del codice civile rileva invece ai fini dellapplicazione della restante parte dello statuto dellimprenditore commerciale.9. LIMPRESA ARTIGIANA

La piccola impresa e, soprattutto, la piccola impresa artigiana godono di una legislazione speciale di ausilio e di sostegno. Tali leggi speciali spesso prevedono autonomi criteri di identificazione delle imprese destinatarie, non coincidenti con quelli fissati dallart. 208328. Essendo definizioni dettate da leggi speciali esse non pongono alcun problema di coordinamento con la nozione civilistica e fallimentare di piccolo imprenditore. Tuttavia, resta fermo che, per stabilire se un dato imprenditore esonerato dal fallimento in quanto piccolo imprenditore, si deve guardare solo al rispetto dei limiti dimensionali fissati dallart. 1, 2 comma, legge fallimentare. Questo principio subiva per fino a qualche tempo fa uneccezione per limpresa artigiana. La legge n. 860 del 25/07/1956 (legge sullartigianato) affermava espressamente allart. 1, 1 comma, che limpresa rispondente ai requisiti fondamentali fissati nella stessa legge era da considerarsi artigiana a tutti gli effetti di legge, e quindi anche agli effetti civilistici e fallimentari. La nozione speciale sostituiva perci quella del codice e della legge fallimentare. Il dato caratterizzante limpresa artigiana risiedeva nella natura artistica o usuale dei beni o servizi prodotti e non pi nella prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo. La qualifica artigiana era riconosciuta anche alle imprese costituite in forma di societ, purch si trattasse di societ cooperative o in nome collettivo ed alla condizione che la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nellimpresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale, art. 3, 1 comma. Perci, le societ artigiane dovevano considerarsi esonerate dal fallimento. La legge n. 860/1956 stata abrogata dalla legge n. 443 del 08/08/1985, legge quadro sullartigianato. La nuova legge contiene una propria definizione dellimpresa artigiana, basata : a. loggetto dellimpresa, che pu essere costituito da qualsiasi attivit di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni29; b. sul ruolo dellartigiano nellimpresa, richiedendosi che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, art. 2, 1 comma30, ma non che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.. 28 Art. 2083 Piccoli imprenditori Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. 29 Sono escluse le attivit agricole e le attivit di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di questultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano accessorie allesercizio dellimpresa. 30 Art. 2 - Imprenditore artigiano E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualit di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilit con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche

Legge sull artigianato

Legge quadro artigianato

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Continuano ad essere imposti limiti per quanto riguarda i dipendenti, ma il numero massimo pi elevato rispetto alla legge del 1956. Ma, riaffermato il principio che il personale dipendente deve essere personalmente diretto dallartigiano ed stabilito che limprenditore artigiano pu essere titolare di una sola impresa artigiana, art. 3, 5 comma31. La legge del 1985 riafferma altres la qualifica artigiana delle imprese costituite in forma di societ cooperativa o in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nellimpresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale, art. 3, 2 comma. Inoltre, la qualifica di impresa artigiana stata successivamente estesa, dapprima alla societ a responsabilit limitata unipersonale ed alla societ in accomandita semplice, purch il socio unico o tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti per limprenditore artigiano e non siano nel contempo socio unico di unaltra s.r.l. o socio di unaltra s.a.s. (art. 3, 3 comma, legge n. 133/1997) e, recentemente, anche alla s.r.l. pluripersonale a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societ, art. 5, 3 comma, legge n. 57/200132. La categoria delle imprese artigiane risulta quindi notevolmente ampliata rispetto alla legge precedente. scomparso ogni riferimento alla natura artistica o usuale dei beni o servizi prodotti e si qualificano artigiane anche le imprese di costruzioni edili. Inoltre, lelevazione del numero dei dipendenti consente di conservare la qualifica artigiana anche raggiungendo le dimensioni di una piccola industria di qualit. Limpresa artigiana si caratterizza anche per il rilievo del lavoro personale dellimprenditore nel processo produttivo e per la funzione preminente del lavoro sul capitale investito, ma da nessuna norma della legge speciale invece consentito desumere che debba necessariamente ricorrere anche la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia sul lavoro altrui e sul capitale investito. Perci, si deve convenire che la legge quadro ha realizzato una frattura rispetto alla legge del 1956 e preclude ogni residua possibilit di ricondurre il nuovo modello di impresa artigiana nellalveo della definizione codicistica di piccolo imprenditore.

Societ artigiane

manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libert d'accesso del singolo imprenditore all'attivit artigiana e di esercizio della sua professione. 31 Art. 3 - Definizione di impresa artigiana E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attivit di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivit agricole e le attivit di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. E' altres artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, costituita ed esercitata in forma di societ, anche cooperativa, escluse le societ a responsabilit limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'impresa artigiana pu svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano pu essere titolare di una sola impresa artigiana. 32 Art. 5(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977) 3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrit psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacit di produzione di reddito del danneggiato.

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Lo scopo della legge quadro era quello di fissare i principi direttivi che dovrebbero essere osservati dalle regioni nellemanazione dei provvedimenti a favore dellartigianato, art. 1, 2 comma. Il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge quadro non basta per sottrarre lartigiano allo statuto dellimprenditore commerciale. necessario altres che sia rispettato il criterio della prevalenza fissato dallart. 2083, ed i limiti dimensionali fissati dallart. 1, 2 comma, legge fallimentare33. In mancanza, limprenditore sar artigiano ai fini delle provvidenze regionali, ma dovr qualificarsi imprenditore commerciale non piccolo ai fini civilistici e/o del diritto fallimentare, quindi potr fallire. Non costituisce ostacolo alla dichiarazione di fallimento il riconosciuto carattere costitutivo delliscrizione nellalbo delle imprese artigiane, art. 534, dato che liscrizione non preclude allautorit giudiziaria di accertare se effettivamente sussistano i presupposti per il riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore. Secondo la giurisprudenza, limprenditore artigiano soggetto a fallimento quando per lorganizzazione e lespansione della sua azienda, egli abbia industrializzato la produzione, conferendo al suo guadagno, di regola modesto, i caratteri del profitto. Anche lesonero delle societ artigiane al fallimento si deve ritenere cessato. Oggi infatti, non pi possibile sostenere che la legislazione speciale in tema di artigianato configura deroga ai principi fissati dalla legge fallimentare. E ci per due motivi: - perch la legge del 1985 opera solo ai fini della normativa di agevolazione; - perch la nuova disciplina fallimentare univoca nello stabilire che ai fini della dichiarazione di fallimento rileva solo la definizione di piccolo imprenditore che essa stessa detta allart. 1, 2 comma35.

Societ artigiane e fallimento

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Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attivit commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attivit se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.. 34 Art. 5 - Albo delle imprese artigiane L'iscrizione all'albo costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11.06.1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. 35 Art. 1.Sostituzione dell'articolo 1del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attivit commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attivit se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento..

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Ne consegue che una societ artigiana godr delle provvidenze di cui godono le altre imprese artigiane, ma in caso di dissesto fallir al pari di ogni altra societ che esercita attivit commerciale, se supera i limiti dimensionali della piccola impresa. Non sostenibile che le imprese artigiane siano imprese civili e non commerciali per difetto del requisito dellindustrialit. Oggi, come ieri, limprenditore artigiano non che un piccolo industriale e quindi, giuridicamente, rientra nella categoria degli imprenditori commerciali, infatti, alcune delle attivit esercitabili dallimpresa artigiana sono espressamente ricomprese nellelenco delle attivit commerciali di cui allart. 2195 c.c. In conclusione: Al pari di ogni altro imprenditore commerciale, limprenditore artigiano individuale e le societ artigiane saranno esonerate dal fallimento solo se in concreto ricorrono i presupposti per poter essere qualificati piccoli imprenditori in base allart. 1, 2 comma, legge fallimentare.10. LIMPRESA FAMILIARE

impresa familiare limpresa nella quale collaborano (anche attraverso il lavoro nella famiglia) il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dellimprenditore: c.d. famiglia nucleare36. Limpresa familiare non va confusa con la piccola impresa. Pu aversi piccola impresa senza che sia impresa familiare e viceversa. Il legislatore ha voluto predisporre una tutela minima ed inderogabile del lavoro familiare nellimpresa, attraverso il riconoscimento per i membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuativo nella famiglia e nellimpresa determinati diritti patrimoniali e amministrativi. Sul piano patrimoniale sono riconosciuti i seguenti diritti: a. diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia, anche se non dovuto ad altro titolo (come per i figli maggiorenni); b. diritto di partecipazione agli utili dellimpresa in proporzione alla quantit del lavoro prestato nellimpresa e nella famiglia; c. diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dellazienda, anche dovuti ad avviamento, sempre in proporzione alla quantit ed alla qualit del lavoro prestato; d. diritto di prelazione sullazienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dellazienda stessa.36

Impresa familiare

Diritti patrimoniali

Art. 230-bis Impresa familiare Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivit di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonch agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantit alla qualit del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonch quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacit di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potest su di essi. / Il lavoro della donna considerato equivalente a quello dell'uomo. / Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. / Il diritto di partecipazione di cui al primo comma intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso pu essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altres in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento pu avvenire in pi annualit, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. / In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

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Sul piano gestorio previsto che le decisioni in merito alla gestione straordinaria Poteri gestori dellimpresa e su talune decisioni di particolare rilievo sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano allimpresa stessa. Ciascun familiare ha diritto a un solo voto e che alle decisioni non prenda parte limprenditore in quanto destinatario della decisione adottata dagli altri membri della famiglia. Le decisioni in merito alla gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dellimprenditore e che nessun potere competa al riguarda agli altri familiari. La violazione da parte dellimprenditore dei poteri gestori ex lege riconosciuti ai familiari lo esporr al risarcimento dei danni eventuali nei loro confronti, ma non incider sulla validit o sullefficacia degli atti compiuti, che saranno perci ugualmente validi nei confronti dei terzi. previsto che il diritto di partecipazione: Trasferimento trasferibile solo a favore di altri membri della famiglia nucleare e con ildella partecipazione consenso unanime dei familiari gi partecipanti; inoltre liquidabile in danaro qualora cessi la prestazione di lavoro ed in caso di alienazione dellazienda. La disciplina dellimpresa familiare ha sollevato molti problemi interpretativi, sia per Struttura quanto riguarda i rapporti interni allimpresa, sia per quanto riguarda i rapporti con i dell impresa familiare terzi. Problemi condizionati dal fatto se limpresa familiare resti unimpresa individuale o dia vita a unimpresa collettiva (societ, associazione non riconosciuta, associazione in partecipazione). Oggi prevale la tesi secondo cui la disciplina delle prestazioni lavorative dei familiari dellimprenditore non altera la struttura individuale dellimpresa e non incide sulla titolarit dei beni aziendali, che restano di propriet esclusiva dellimprenditore. Accogliendo questa tesi, i diritti patrimoniali dei partecipanti allimpresa familiare vanno concepiti come semplici diritti di credito nei confronti del familiare imprenditore. Limprenditore agisce nei confronti dei terzi in proprio e non quale rappresentante dellimpresa familiare, sicch solo a lui saranno imputati gli effetti degli atti posti in essere nellesercizio dellimpresa e solo lui sar responsabile nei confronti dei terzi delle relative obbligazioni contratte. Infine, se limpresa commerciale (e non piccola) solo limprenditore sar eventualmente esposto al fallimento.

IMPRESA COLLETTIVA. IMPRESA PUBBLICA11. LIMPRESA SOCIETARIA

Il terzo ed ultimo criterio di distinzione della disciplina delle imprese dato dallaTripartizione natura giuridica del soggetto titolare dellimpresa che distingue fra impresasoggettiva delle imprese individuale, impresa societaria ed impresa pubblica. Le societ sono le forme associative tipiche, anche se non esclusive37, previste dallTipi societari ordinamento per lesercizio collettivo di attivit di impresa. Esistono diversi tipi die impresa37

Infatti lattivit di impresa pu essere svolta anche dalle associazioni, dalle fondazioni, dai consorzi e dal geie

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societ e la societ semplice utilizzabile solo per lesercizio di attivit non commerciali, mentre le altre societ possono svolgere attivit commerciali ed agricole. Le societ diverse da quella semplice sono dette societ commerciali e potranno essere imprenditori agricoli (societ commerciali con oggetto agricolo) o imprenditori commerciali (societ commerciali con oggetto commerciale) a seconda dell attivit esercitata. Lapplicazione alle societ commerciali degli istituti dellimprenditore commercialeSociet e statuto dell segue alcune regole: imprenditore a. Parte della disciplina propria dellimprenditore commerciale si applica alle societ commerciali qualunque sia lattivit svolta, come per lobbligo di iscrizione nel registro delle imprese, (art. 213638 e art. 220039), e per la tenuta delle scritture contabili. Resta invece fermo lesonero delle societ commerciali che gestiscono unattivit agricola dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali, art. 222140 e art. 1, 1 comma, legge fallimentare41. A seguito della riforma del diritto fallimentare del 2006, anche le societ possono essere piccoli imprenditori, e tale societ sono esonerate anchessi dalle procedure concorsuali, art. 1, 2 comma, legge fallimentare. b. Nelle societ in nome collettivo ed in accomandita semplice parte della disciplina dellimprenditore commerciale trova poi applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilit illimitata: tutti i soci nella societ in nome collettivo, i soci accomandatari nella societ in accomandita semplice. Trovano applicazione solo nei confronti dei soci le norme che regolano lesercizio di impresa commerciale da parte di un incapace. Trova applicazione anche nei confronti dei soci la sanzione del fallimento in quanto il fallimento della societ comporta automaticamente il fallimento dei singoli soci a responsabilit illimitata.12. LE IMPRESE PUBBLICHE

Attivit di impresa pu essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Ai fini dellapplicazione della disciplina dellimpresa tuttavia rilevante distinguere fra tre possibili forme di intervento dei pubblici poteri nel settore delleconomia.38

Art. 2136 Inapplicabilit delle norme sulla registrazione Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall'art. 2200. 39 Art. 2200 Societ Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societ costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le societ cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attivit commerciale. L'iscrizione delle societ nel registro delle imprese (att. 100) regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI. 40 Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo Gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali. 41 Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attivit commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attivit se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento..

Imprese organo

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a. Lo stato o altro ente pubblico territoriale possono svolgere direttamente attivit di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettivit, ma dotate di una pi o meno ampia autonomia decisionale e contabile. In questi casi lattivit di impresa per definizione secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dellente pubblico. Si parla perci di imprese organo. Es. le aziende municipalizzate, e i monopoli di stato. Lart. 209342, per le imprese-organo, dispone che a tali enti si applicano le disposizioni del libro Quinto del codice civile, limitatamente alle imprese da essi esercitate e nel libro Quinto compresa la disciplina dellimpresa commerciale. Ma, sono salve le diverse disposizioni di legge. Inoltre, gli enti titolari di impreseorgano sono implicitamente esonerati dalliscrizione nel registro delle imprese, in quanto prevista solo per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale unattivit commerciale, art. 220143. Infine sono esonerati dalle procedure concorsuali. b. La pubblica amministrazione pu dar vita anche ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale lesercizio di attivit di impresa. Questi enti sono detti enti pubblici economici. Avevano tale veste giuridica molte banche pubbliche, enti statali ed enti a partecipazione statale. Dagli inizi degli anni 90 per questi enti sono stati ristrutturati e con una serie di interventi legislativi sono stati trasformati in spa a partecipazione statale (privatizzazione formale) oppure in spa senza partecipazione statale (privatizzazione sostanziale). Gli enti pubblici economici, che hanno per oggetto esclusivo o principale unattivit, sono sottoposti allo statuto generale dellimprenditore e, se lattivit commerciale, sono sottoposti anche allo statuto proprio dellimprenditore commerciale, con la sola eccezione dellesonero dal fallimento e dalle procedure concorsuali minori44, sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure previste dalle leggi speciali. Secondo lart. 220145, sono obbligati alliscrizione al registro delle imprese. Se ne deve desumere che gli enti pubblici economici che svolgono attivit commerciale accessoria sono sottoposti allo statuto generale dellimprenditore, nonch a tutte le restanti norme previste per gli imprenditori commerciali, anche allobbligo di tenuta delle scritture contabili, per il quale manca un espressa norma di esonero. Ma vi anche una parte della dottrina che ritiene che lesonero dalliscrizione nel registro delle imprese, per gli enti pubblici che esercitano attivit commerciale in via accessoria, debba essere interpretato come espressione di un pi generale principio di esonero di tali enti dalla disciplina dell imprenditore commerciale.42

Enti pubblici economici

Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. / Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge 43 Art. 2201 Enti pubblici Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivit commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 100). 44 Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo Gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali. 45 Art. 2201 Enti pubblici Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivit commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 100).

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Perci, agli enti pubblici si applicherebbe solo lo statuto generale dellimprenditore , mentre sarebbero integralmente sottratti alla disciplina dellimprenditore commerciale, anche in assenza di norme che dispongano ci espressamente. Ma questa teoria non pu essere condivisa: sia per il generale richiamo di tutta la disciplina di diritto privato dellattivit di impresa operato dal 2 comma dellart. 209346 che prevede che agli enti pubblici non inquadrati nelle associazioni professionali si applicano le disposizioni del libro Quinto limitatamente alle imprese da essi esercitate; sia per il carattere eccezionale che si deve riconoscere allart. 220147 e allart. 222148 che sottraggono gli enti pubblici alla disciplina dellimpresa commerciale. c. Lo stato e gli enti pubblici possono infine svolgere attivit di impresa servendosi di Societ a strutture di diritto privato, in genere di societ con partecipazione pubblica,partecipazione totalitaria, di maggioranza o di minoranza. In questo caso, limpresa si presentapubblica formalmente come unimpresa societaria privata, come ogni altra societ, anche se le azioni o quote appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico. Perci sono soggetti allo statuto dellimprenditore come ogni altra societ.13.


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