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1 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Diritto privato
riassunto istituzioni di Diritto Privato Galgano
V EDIZIONE 2008
n.b. manca il paragrafo 6 del capitolo 3: I diritti della personalit (da pag.
58 a pagina 67)
A cura di Olga Landi
2 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
CAPITOLO PRIMO: IL DIRITTO PRIVATO
1. IL DIRITTO
DIRITTO: sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini (la convivenza
umana in perenne contesa, sia in famiglia che in societ).
FUNZIONE DEL DIRITTO: risolvere i conflitti tra gli uomini con lapplicazione di regole
predeterminate, proibendo luso della violenza.
Queste regole costituiscono un sistemache si rif a un modello di equilibrio generale. I
sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio.
LORGANIZZAZIONE GIURIDICA
Per ordinare una societ secondo il diritto occorre:
1) autorit che crea regole
2) autorit che le applichi
Nella nostra societ le autorit che creano il diritto sono:
1) STATO (parlamento e governo) autorit nazionale
2) COMUNITA EUROPEA (consiglio) autorit sovranazionale
3) REGIONI / ENTI LOCALI (consigli regionale, comunali) autorit infrastatuale
Autorit che hanno il potere di applicarlo:
1) AUTORITA GIUDIZIARIA organo dello Stato
2) CORTE DI GIUSTIZIA organo della comunit europea
NB:
Nel sistema del COMMON LAW(sistema anglosassone) lautorit giudiziaria ha anche il
potere di creare il diritto (precedente giudiziario vincolante).La differenza con la Civili Law
(sistema continentale) che si parte da fatti individuali e concreti per arrivare alla
formulazione di norme generali e astratte.
La complessit del sistema di diritto dovuta a:
1) intensit dei rapporti economici
2) livello culturale
3) molteplicit degli interessi sociali
3 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
GLI ALTRI SISTEMI DI REGOLE
1) principi della MORALE distinzione tra bene e male
2) comandamenti della RELIGIONE regole di fonte sovrannaturale
3) regole del COSTUME distinzione tra corretto e scorretto
Queste sistemi possono coincidere con il diritto (es. uccidere, rubare) oppure no (es.
matrimonio, pagare debiti di gioco).
A questi sistemi (talvolta con una forza obbligante superiore al diritto) si ubbidisce per
adesione interiore; il diritto invece si distingue per il carattere di coercitivit( un sistema
che impone losservanza delle regole, attraverso azioni materiale o sanzioni).
LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO
Punto di vista formale: si legittima in forza del potereche ha lautorit che lo emana o che
lo applica.
Punto di vista sostanziale: si legittima con il consensoin quanto il diritto espressione
della societ ed accettato dalla maggior parte dei cittadini.
Dibattito:
Concezione volontaristica il diritto espressione della volont sovrana
Concezione organicistica il diritto unautorganizzazione spontanea della societ
2. LA NORMA GIURIDICA
Norma giuridica: unit elementare del sistema del diritto
Ordinamento giuridico: insieme delle norme che compongono il sistema
Istituto: insieme di norme tra loro coordinate (es. istituto della propriet)
La norma consiste in un comando o precetto formulato in termini:
generali perch si rivolge a una serie di persona (non a una singola)
astratti perch riguarda serie ipotetica di fatti (non fatti concreti)
La norma sempre precettiva(cio contiene gi di per s un precetto, cosicch non c
bisogno di altre norme per applicarla). Solo a volte apparentemente descrittiva.
4 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Sentenza: provvedimento del giudice, un comando individuale e concreto (opposto
quindi alla norma)
Le regole sono precostituite per due motivi:
1) assicurare uniformitdi soluzioni
2) per il principio della certezzadel diritto il cittadino deve sapere in anticipo quali sono i
fatti leciti e quelli illeciti
GRADI DI GENERALITA E ASTRATTEZZA
-Norme del diritto comune o diritto generale: si rivolgono a chiunque o si riferiscono a
qualunque fatto (grado pi alto)
- Norme di diritto speciale: delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono o di fatti a cui
si riferiscono; riguardano specifiche professioni o situazioni sociali.
3. DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO PRIVATO: il diritto senza ulteriori qualificazioni, meglio detto DIRITTO
COMUNE, applicabile sia nel rapporto tra privati sia in quelli dove partecipa lo Stato
Istituti del diritto privato:
- propriet
- contratto
- responsabilit civile
- impresa
Tali norme si applicano sia a soggetti privati che pubblici (tranne diritto di famiglia o
successione a causa di morte)
DIRITTO PUBBLICO: diritto che regola lesercizio della sovranit. Si distingue dal privato
perch:
1) regolasoloi rapporti ai quali partecipa lo Stato
2) in questi rapporti lo Stato dotato di sovranit
Stato di diritto: Stato che esercita la sovranit secondo le norme del diritto pubblico.
Esso regola:
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1) lORGANIZZAZIONE DELLO STATO: formazione e composizione degli apparati
legislativi, esecutivi e giudiziari
2) i RAPPORTI AUTORITATIVI: i rapporti dellesercizio di poteri sovrani
Si articola in sotto-sistemi:
DIRITTO COSTITUZIONALE: riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello
Stato (libert e doveri del cittadino) e a quali organi spetta lesercizio delle funzioni
sovrane
DIRITTO AMMINISTRATIVO: riguarda compiti e attivit della pubblica amministrazione
DIRITTO PENALE: regola la potest punitiva dello Stato
DIRITTO PROCESSUALE: riguarda lattivit dei giudici di applicare il diritto a casi concreti
STATO A DIRITTO AMMINISTRATIVO lattivit dellesecutivo e degli enti pubblici si
svolge per atti autoritativi regolati dal diritto amministrativo (come in Italia)
STATO A DIRITTO COMUNE pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato
(come in Gran Bretagna)
4. DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO
Diritto in senso OGGETTIVO: insieme delle norme che prescrivono agli individui dati
comportamenti prescrive obblighi e divieti. Ogni norma giuridica dispone a un possibile
conflitto di interessi impedisce la realizzazione di interessi valutati come non degni di
tutela.
Diritto in senso SOGGETTIVO: pretesa di un soggetto ad esigere da un altro losservanza
di un dovere che una norma impone al secondo nellinteresse del primo. Il rapporto
regolato da una norma detto rapporto giuridico, entro il quale si distinguono soggetto
PASSIVO e soggetto ATTIVO la struttura fondamentale del rapporto giuridico il
dovere del soggetto passivo e la pretesa del soggetto attivo.
Non sempre le norme di diritto oggettivo prescrivono doveri che riconoscono diritti
soggettivi: sono le norme che proteggono gli interessi generali (es. imporre di pagare le
tasse o vietare le riunioni armate), e il cui soggetto attivo lintera societ e quindi lo Stato
o lente pubblico. In questo tipo di rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si
contrappone il potere sovrano o potest di imperio (es. esigere il pagamento dei
contributi).
Spesso, tuttavia, le norme imposte a tutela di interessi generali della societ proteggono
anche linteresse particolare dei suoi singoli membri (es. lequa e razionale utilizzazione
del suolo o i limiti alla facolt di costruire).
6 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
I diritti soggettivi includono due sottocategorie:
- diritti assoluti: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di propriet).
Essi comprendono i diritti reali (diritti assoluti sulle cose)
i diritti della personalit (diritti assoluti della persona umana)
- diritti relativi: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di determinatepersone.
Essi comprendono diritti di credito (il cui dovere correlativo lobbligazione o debito)
diritti di famiglia (il cui dovere correlativo lobbligo)
SOGGEZIONE: ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le
conseguenze di un atto altrui (non n un obbligo n un divieto). La situazione attiva ,
correlativa ad una soggezione, si definisce come potere.
Se il potere riconosciuto dal diritto pubblico detto potere sovrano(es. lo Stato che
espropria i beni del privato nei casi previsti dalla legge).
Se il potere riconosciuto dal diritto pubblico detto diritto potestativo (es. diritto di
recesso).
ONERE: comportamento che il soggetto libero o meno di osservare, ma che deve
osservare se vuole realizzare un dato risultato (es. lonere della prova: il soggetto deve
provare i fatti se vuole far valere un diritto in giudizio).
POTESTA: quando il diritto oggettivo attribuisce a un soggetto la protezione di interessi
altrui. Non c coincidenza tra portatore dellinteresse e titolare del diritto (es. la potest dei
genitori sui figli).
Non da confondere con il potere derivato: con esso un soggetto abilitato ad agire
nellinteresse altrui per:
- incarico conferitogli dallo stesso interessato (rappresentanza)
- provvedimento di una autorit pubblica (tutori, curatori, amministratori di sostegno)
5. FATTI GIURIDICI, ATTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI
FATTO GIURIDICO: ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale
lordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo, modificativo e
estintivo dei rapporti giuridici.
Pu essere un accadimento naturale(es. straripa un fiume che modifica lestensione di
un campo coltivato) oppure un fatto umano (come effetto di un consapevole e volontario
comportamento delluomo).
Tra i fatti umani si distinguono:
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1) ATTI LECITI / ATTI ILLECITI (conformi o meno al diritto)
2) COMPORTAMENTI DISCREZIONALI / COMPORTAMENTI DOVUTI (a seconda se si
liberi di farli o meno)
NB: il soggetto esonerato dalla responsabilit per fatto illecito se incapace di intendere e
di volere.
ATTO GIURIDICO: atto destinato a produrre effetti giuridici. Sono una sottocategoria
dei fatti giuridici perch affinch essi producano effetti non basta la capacit di intendere e
di volere ma anche la capacit legale di agire.
Si dividono in:
1) DICHIARAZIONI DI VOLONTA si distinguono per il ruolo che ha la volont
delluomo. Leffetto giuridico (costitutivo, modificativo o estintivo) non si ricollega solo alla
volontariet del comportamento ma anche alla volont degli effetti: non basta che il
soggetto abbia voluto il fatto, occorre che esso abbia voluto altres leffetto
2) DICHIARAZIONI DI SCIENZA atti con i quali il soggetto dichiara di avere conoscenza
di un fatto giuridico. Leffetto di provare lesistenza di fatti giuridici (es. dichiarazione del
creditore di aver ricevuto il pagamento del proprio credito).
NEGOZIO GIURIDICO: atto di volont (rientra tra gli atti giuridici). E un termine estraneo
al linguaggio legislativo. In Germania una categoria legislativa; Italia, Francia e lintero
mondo del Common Law ignorano il concetto di negozio giuridico (destinato ormai a
scomparire).
CAPITOLO SECONDO: LE FONTI DEL DIRITTO E
LINTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
1. IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO
Se ne pu parlare in due sensi:
-Fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche
-Fonti di cognizione: testi che contengono le norme che formate
La legge la principale fonte del diritto.
Le fonti si dividono in due ordini:
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DIRITTO NAZIONALE: basato sulla sovranit dello Stato italiano
DIRITTO SOVRANAZIONALE: basato sui poteri della Comunit europea
Prelegge: disposizione sulla legge in generale.
Le preleggi indicano come fonti del diritto:
1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI
2) COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
3) LEGGI ORDINARIE DELLO STATO
4) LEGGI REGIONALI
5) REGOLAMENTI
6) USI
Lordine gerarchico e se non viene rispettato si ha lillegittimit della norma che risulta in
contrasto (le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Costituzione,
ecc.)
1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI: la
Comunit europea rivolge direttive vincolanti agli Stati membri per la formazione di un
diritto europeo uniforme (ha quindi la funzione indiretta di creare il diritto). La nostra
adesione a questo ente sovrano ha comportato una limitazione della sovranit dello Stato:
il giudice tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme
comunitarie.
2) COSTITUZIONE: la legge fondamentale della Repubblica. E una costituzione rigida,
ossia per modificarla occorre un procedimento speciale, detto di revisione costituzionale
cos come per le leggi costituzionali leggi emanate in materia per le quali la
Costituzione formula una riserva di legge costituzionale.
Se una norma in contrasto con la Costituzione detta costituzionalmente illegittima (a
giudizio della Corte costituzionale) e viene eliminata definitivamente dallordinamento
giuridico.
3) LEGGI ORDINARIE: procedimento di formazione di norme giuridiche. La maggior parte
per stata formata in epoca fascista e quindi secondo un procedimento autoritario di
formazione delle leggi (che non quello attuale).
Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria:
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- i decreti-legge perdono efficacia se entro sessanta giorni il governo non li ha convertiti
in legge
- i decreti legislativi emanati per delega del parlamento
4) LEGGI REGIONALI: sono lautonomia che la Costituzione riconosce alle regioni
5) REGOLAMENTI: fonte normativa sottordinata alla legge: non possono contenere norme
contrarie alle disposizioni di legge. La loro legittimit giudicata dal giudice ordinario.
Si dividono in:
-regolamenti governativi di esecuzione emanati per regolare, nei dettagli, materie gi
regolate dalla legge
-regolamenti governativi indipendenti emanati per regolare materie non regolate da
nessuna legge.
6) USI O CONSUETUDINI: fonte non scritta e non statuale di produzione di norme
giuridiche. Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con
la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (es. il segreto
bancario).
2. EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
Leggi e regolamenti entrano in vigore solo dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale per essere conoscibili da chiunque lignoranza della legge non scusa.
Cessazione della loro efficacia:
1) per abrogazione espressa disposizione di una legge successiva
referendum popolare
sentenza di illegittimit costituzionale
2) perabrogazione tacita incompatibilit con una nuova disposizione di legge
per una nuova legge che regola la materia
NB: La legge non ha effetto retroattivo: non dispone per lavvenire.
3. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Linterpretazione della legge unoperazione preliminare, compiuta da chi applica la
legge, che stabilisce:
1) qual la norma generale e astratta da ricondurre a un caso particolare e concreto
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2) qual il significato da attribuire alle norme
La legge si applica se si attribuisce un senso reso palese da:
- INTERPRETAZIONE LETTERALE: la legge va interpretata alla lettera si rende
impossibile attribuirle un senso liberamente, imponendo al giudice di attenersi
strettamente alla legge di Stato e vietandogli di creare il diritto.
- INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: lintenzione del legislatore linterpretazione deve
essere il pi possibile aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il pi
corrispondente allintenzione del legislatore.
Linterpretazione teleologica pu dar luogo a:
- INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: si attribuisce alle parole un significato pi ampio di
quello letterale
-INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: si attribuisce alle parole un significato pi ristretto di
quello comune, giudicato pi aderente allintenzione del legislatore.
LANALOGIA
Ogni ordinamento giuridico presenta il carattere della completezza: non pu ammettere
lacune e deve dare soluzione ad ogni possibile conflitto. Se ci non fosse possibile si
provvede allapplicazione analogica del diritto: il conflitto si risolve con casi simili e
materie analogiche. Quindi in mancanza di una precisa norma di legge, il giudice non pu
creare la regola liberamente.
APPLICAZIONE DIRETTA: applicazione di una norma di legge ad un caso da essa
previsto
APPLICAZIONE ANALOGICA: applicazione di una norma di legge ad un caso analogo a
quello da essa previsto.
LIMITI DELLAPPLICAZIONE ANALOGICA Non possono essere applicate a casi simili
le norme penali e le norme eccezionali.
Nel caso in cui non si trovi neanche una norma analogica il giudice deve decidere secondo
i principi generali dellordinamento giuridico dello Stato (principi non scritti).
4. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Con quale diritto regolare i rapporti tra cittadini di Stati diversi? Con quale diritto regolare i
rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato?
IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA
Il principio della statualit del diritto non comporta, necessariamente, che sul territorio di
ciascuno Stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato pu
autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati.
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Questo accade grazie a una norma di diritto statuale che rinvia, per la regolazione di certi
rapporti, al diritto di altri Stati. Il rinvio non una rinuncia alla sovranit, bens espressione
stessa di sovranit dello Stato.
Questa materia regolata da una serie di norme dette norme di diritto internazionale
privato che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando
il diritto di altri Stati. Possono nascere per dei conflitti quando ciascuno Stato pretende
che venga applicato il proprio diritto.
LA LEGGE NAZIONALE criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano o il
diritto straniero che si tratti di regolari rapporti relativi a cittadini italiani o stranieri.
LEGGE DEL LUOGO per la propriet e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la
legge del luogo nel quale le cose si trovano.
TRATTAMENTO DELLO STRANIERO
Lo straniero sempre sottoposto agli obblighi previstidalla legge italiana, ma ammesso a
fruire dei diritti civili riconosciuti dallordinamento italiano solo a condizione di reciprocit:
cio solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che
consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini (es.
lo straniero pu avere delle propriet in Italia, protette dal diritto italiano, solo se il suo
Stato di appartenenza consente al cittadino italiano di avere propriet sul suo territorio).
NB: Questo principio non si applica sui diritti inviolabili delluomo.
ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE
Norma secondo la quale il diritto straniero non applicabile in Italia se i suoi effetti sono
contrari allordine pubblico.
CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO
Il giudice tenuto a conoscere non solo il diritto nazionale ma anche quello straniero
(iurianovit curia) e, nel caso in cui non si reperisca la norma straniera applicabile,
applicher la legge italiana.
CAPITOLO TRE: LE PERSONE
1. CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: CAPACITA GIURIDICA, NOME E SEDE
CAPACITA GIURIDICA: attitudine delluomo ad essere titolare di diritti e doveri. Questa
attitudine si acquista al momento della nascita e perdura sino al momento della morte.
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Il gi concepito non ancora nato privo di capacit giuridica: la legge gli riserva dei diritti
subordinati allevento della nascita (se ci non avviene questi perdono di efficacia).
NOME: ogni persona identificata da un nome che consta del nome in senso stretto, o
prenome, e del cognome. Il cognome, se il figlio legittimo, quello del padre, altrimenti
risulta essere figlio di ignoti e il cognome deciso dallufficiale di stato civile. Se invece il
figlio illegittimo riconosciuto prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto o, se
riconosciuto da entrambi, il cognome del padre.
Il maggiorenne pu cambiare sia nome che prenome.
DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari.
RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona.
DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa, camera in
affitto).
SOGGIORNO: luogo in cui la persona alloggia occasionalmente o momentaneamente (es.
albergo).
ASSENZA E MORTE PRESUNTA
Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio e non se ne hanno pi notizie
sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. I presunti
successori possono chiedere la nomina di un curatore. Trascorsi due anni il tribunale
dichiara lassenza della persona e i successori acquistano il possesso temporaneo dei
beni: li amministrano e fanno proprie le rendite ma non possono alienarli, ipotecarli o darli
in pegno. Se lassente ritorna gli saranno restituiti i beni ma non le rendite.
Se trascorrono dieci anni il tribunale dichiara la morte presunta, che produce gli stessi
effetti della morte naturale: si apre la successione ereditaria e gli eredi ne hanno la piena
disponibilit. Se il presunto morto ricompare gli saranno restituiti i beni ma nello stato in cui
si trovano.
2. LA CAPACITA DI AGIRE: I MINORI, GLI INTERDETTI E GLI INABILITATI
CAPACITA DI AGIRE: attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il
raggiungimento della maggiore et.
Alcuni atti sono consentiti al minore sedicenne: contrarre matrimonio, riconoscere il figlio
naturale.
Il minore acquista diritti solo per mezzo dei genitori (poich sottoposto alla potest dei
genitori) o di un tutore. Al genitore o tutore spetta la legale rappresentanza del minore:
amministrano i suoi beni e compiono atti giuridici in suo nome, validi solo per gli atti che
non abbiano carattere strettamente personale (es. matrimonio o iscrizione a un partito
politico).
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EMANCIPATO: il sedicenne che contrae matrimonio acquista piena capacit di agire
per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria
amministrazione necessaria lassistenza e il consenso di un curatore.
INTERDETTO: il maggiorenne, essendo in condizione di abituale infermit mentale,
privato della capacit di agire. Viene perci nominato un tutore che ha gli stessi poteri
di rappresentanza legale del minore.
INABILITATO: maggiorenne in uno stato di infermit mentale non talmente graveda
giustificare la totale privazione della capacit di agire, ad es. i prodighi (coloro che
sperperano il proprio patrimonio), o coloro che abitualmente abusano di bevande alcoliche
o sostanze stupefacenti. La sua posizione corrisponde a quella del minorenne
emancipato. E quindi nominato un curatore.
Recentemente stata introdotta la figura dellamministratore di sostegno: subentra
quando il maggiorenne impossibilitato a provvedere ai propri interessi a causa di
qualsiasi infermit, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Il
decreto deve indicare quali atti lamministratore pu compiere in nome del beneficiario e
quali pu compiere solo con lassistenza del primo. Il beneficiario conserva comunque la
capacit di agire.
3. LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA
Per il codice civile, luomo una persona fisica; alle organizzazioni collettive (enti pubblici,
associazioni, fondazioni) si d il nome di persone giuridiche.
Le norme che fanno riferimento al proprietario, al creditore o al debitore sono riferibili sia
alle persone fisiche che giuridiche (ad esclusione dei rapporti di famiglia e delle
successioni per causa di morte che possono instaurarsi solo tra persone fisiche).
Anche se le organizzazioni collettive sono formate da essere esseri umani, il diritto
considera le persone giuridiche come un soggetto a s stante, ulteriore alle persone
fisiche che compongono lorganizzazione.
La persona giuridica ha quindi capacit giuridica che le permette di essere titolare di
propri diritti e propri doveri.
La persona giuridica ha anche la capacit di agire: compie atti giuridici per mezzo delle
persone fisiche che agiscono come suoi organi.
Dibattito dellOttocento:
Teoria della finzione le persone giuridiche sono soggetti artificiali, pure creazioni del
diritto
Teoria della realt le persone giuridiche sono organismi sociali dotati di una propria
volont e portatori di un proprio interesse.
Conclusione di oggi:
14 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Teoria linguistica la persona giuridica unimmagine del parlare figurato, giustificata
dal fatto che le norme che regolano le organizzazioni collettive sono analoghe a quelle che
regolano i rapporti tra persone fisiche.
4. CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Le persone giuridiche si dividono in:
- persone giuridiche pubbliche enti pubblici
- persone giuridiche private enti privati
ENTE PUBBLICO: ente il cui compito destinato a soddisfare i pubblici interessi, ossia gli
interessi generali della comunit.
Si distinguono:
- enti pubblici territoriali Stato, regioni, province e comuni, sono enti esponenziali di una
data comunit. Hanno la doppia capacit, di diritto pubblico (potere sovrano ed emanare
atti autoritativi) e diritto privato (capacit giuridica e capacit di agire).
- enti pubblici con compiti specifici universit, enti di previdenza
- enti pubblici economici hanno come oggetto principale unattivit economica
- enti strumentali dello Stato svolgono attivit proprie dello Stato. Hanno solo la capacit
di diritto privato.
5. CONTINUA: ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive che si dividono in:
- volontarie si aderisce per libera volont (es. associazioni e societ)
- necessarie si aderisce indipendentemente dalla propria volont (gli enti pubblici
territoriali o la famiglia)
SOCIETA: organizzazione collettiva volontaria con lo scopo della divisione degli utili
realizzati con lesercizio di unattivit economica.
ASSOCIAZIONE: organizzazione collettiva volontaria attraverso la quale vengono
perseguiti scopi superindividuali di natura ideale, non economica (es. partiti politici,
sindacati).
Lassociazione si costituisce per contratto e agisce per mezzo dei propri organi:
- associati organo sovrano
- amministratori organo esecutivo
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FONDAZIONE: stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio
privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica).
Differenze dalla associazione:
1) la fondazione si costituisce tramite atto unilaterale: si producono effettivi giuridici
per la sola volont del fondatore
testamento: latto di fondazione diventa efficace
solo al momento della successione
2) la fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori che sono vincolati,
nellamministrazione dei beni, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore (solo
lautorit pubblica pu modificare la destinazione del patrimonio).
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Le associazioni non riconosciute non sono riconosciute come persone giuridiche o perch
non lhanno chiesto (come ad es. partiti e sindacati) o perch non hanno ottenuto il
riconoscimento a causa di un patrimonio sufficiente.
In teoria se unassociazione non una persona giuridica significa che non un soggetto
autonomo di diritto ma in realt non cos: la condizione giuridica della associazioni non
riconosciute parificata a quella della associazioni riconosciute (compresa la qualit di
soggetti di diritto), ad eccezione di ulteriori e specifiche prerogative.
La differenze tra associazioni riconosciute e non sta nella posizione degli amministratori:
nelle associazioni non riconosciute sono personalmente responsabili delle obbligazioni
assunte in nome dellassociazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti
dei creditori: nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo lassociazione
con il suo patrimonio.
COMITATO: organizzazione nella quali i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica
utilit (pronto soccorso, beneficienza) sono raccolti da una pluralit di promotori che
rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte.
6. I DIRITTI DELLA PERSONALITA
I diritti della personalit (o delluomo o della persona umana) si dicono solo trovati dal
diritto, cio esistono indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca
16 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
CAPITOLO QUARTO: I BENI E LA PROPRIETA
1. I BENI
BENE: attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani.
BENE DI CONSUMO: bene che soddisfa direttamente i bisogni umani.
BENE PRODUTTIVO (o mezzo di produzione): bene che soddisfa indirettamente i bisogni
umani, perch crea altri beni a loro volta destinati a soddisfare i bisogni umani.
COSE COMUNI A TUTTI: ci che la natura offre in quantit superiore ai bisogni delluomo
(es. sole, aria, acqua, vento). Non appartengono a nessuno perch nessuno ha interesse
a stabilire con esse un rapporto di appartenenza.
Per i beni non comuni a tutti (es. suole, giacimenti di minerali) il rapporto tra uomo e le
cose impari in quanto la loroutilizzazione da parte di alcuni implica lesclusione degli
altri. Il rapporto tra uomo e cose si trasforma dunque in un rapporto tra uomini che
costituisce un conflitto che mira allappropriazione delle risorse.
Il diritto si occupa delle cose solo se costituiscono materia di conflitto tra gli uomini per il
codice civile sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cio le cose che
luomo aspira a fare proprie escludendo gli altri dal loro utilizzo (quindi non sono beni,
giuridicamente, le cose comuni a tutti).
Le energie naturale, per il diritto, sono beni se hanno un valore economico, cio se per
procurarsele si disposti a pagare una somma di denaro che ne rappresenti il valore
economico (es. energia elettrica, energia atomica).
Ogni sistema giuridico:
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1) riconosce il diritto di propriet, ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo
pieno ed esclusivo
2) determina i modi acquisto della propriet, regolando i conflitti tra gli uomini per
lappropriazione delle cose con il divieto delluso della forza
3) pone limiti alla propriet e impone obblighi al proprietario
4) fonda la categoria dei beni pubblici. Sono beni di utilit generale e vengono sottratti ad
ogni possibile appropriazione da parte dei singoli perch appartenenti alla societ nel suo
insieme, cio allo Stato che il ha il compito di:
- consentirne il disciplinato uso da parte di tutti (condizione giuridica dei beni rientranti
nel demanio naturale, es. spiaggia, porti, fiumi, laghi)
- utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti (condizione giuridica dei beni che
formano il patrimonio indisponibile dello Stato)
PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO: foreste, miniere, cave, fauna selvatica. I
beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione.
BENI DEMANIALI: oltre al demanio naturale, comprende le cose immobili di valore storico,
archeologico o artistico e le cose mobili inserite in musei, biblioteche. I beni demaniali
sono inalienabili, non si pu acquistare la propriet.
Entrambe le categorie rappresentano cose fuori commercio.
BENI DISPONIBILI DELLO STATO: beni che lo Stato acquista in forza della sua capacit
di diritto privato e sui quali esercita il comune diritto di propriet.
Differenza tra beni pubblici e cose comuni a tutti entrambi sono destinati alluso di tutti
ma la differenza sta nella limitatezza dei beni pubblici che comporta la loro attribuzione
allo Stato, cui spetta di garantire il disciplinato uso di tutti.
2. I DIRITTI SULLE COSE: LA PROPRIETA E GLI ALTRI DIRITTI REALI
I diritti sulle cose sono detti diritti reali. Nel nostro sistema giuridico sono sette:
- diritto di PROPRIETA
- diritto di SUPERFICIE
- diritto di ENFITEUSI
- diritto di USUFRUTTO
- diritto di USO
- diritto di ABITAZIONE
- diritto di SERVITU
18 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Per studiare il diritto di propriet si deve scomporre in ciascuno dei suoi elementi:
Il diritto (a) di godere e (b) di disporre della cosa (c) in modo pieno ed (d) esclusivo, (e)
entro i limiti e (f) con losservanza degli obblighi stabiliti dallordinamento giuridico .
Gli elementi a) e b) sono facolt che spettano al proprietario:
a) FACOLT DI GODERE DELLE COSE
Facolt di utilizzare la cosa:il proprietario pu usarla o non usarla, decidere come usarla,
trasformarla e distruggerla. Per le cose fruttiere la facolt di godimento include il diritto di
fare propri i frutti della cosa, sia naturali che civili.
b) FACOLTA DI DISPORRE DELLE COSE
Facolt di vendere o non vendere la cosa, di donarla, di lasciarla per testamento, di
costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri, ecc. Il proprietario ha anche la
facolt di costituire su di essa garanzie reali (ipoteca o pegno) per garantire ladempimento
di un debito.
Gli elementi c) e d) indicano i caratteri riconosciuti alle facolt di godere e disporre della
cosa:
c) PIENEZZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA
Il proprietario pu godere e disporre delle cose in modo pieno: pu farne tutto ci che non
sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facolt illimitate: pu godere e disporre
della cosa a proprio piacimento.
Se sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori, che limitano fortemente la facolt di
godimento del proprietario, non si parla pi di piena propriet ma di nuda propriet.
d) ESCLUSIVITA DEL DIRITTO DI PROPRIETA
il proprietario pu escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa.
La pretesa del proprietario protetta, contro chiunque la violi, dallautorit giudiziaria.
Gli elementi e) e f) costituiscono dei correttivi ai caratteri di pienezza ed esclusivit. Con
essi si ricerca un punto di equilibrio tra linteresse del proprietario e linteresse dellintera
collettivit.
e) LIMITI ALLA FACOLTA DI GODERE E DI DISPORRE
Un limite rappresentato dal divieto di atti di emulazione: il proprietario non pu giovarsi
della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o
recare molestia ad altri.
Riguardo alla propriet dei suoli, la facolt di godimento limitata da piani regolatori
che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate allagricoltura, quali ad
19 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
insediamenti industriali o commerciali, ecc. In questo caso linteresse generale ad un uso
equilibrato del suolo prevale sullinteresse particolare del singolo proprietario.
f) OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO
Il proprietario di terreni ha lobbligo di provvedere alla loro coltivazione in quanto la terra
una risorsa fondamentale il cui sfruttamento corrisponde allinteresse generale. Le terre
incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta.
Il proprietario ha inoltre lobbligo di consentire laccesso al suolo:
- al vicino che abbia necessit di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo
- a chi voglia riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (es. il pallone)
3. LE COSE OGGETTO DI DIRITTI: LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI
Il codice civile regola soltanto i beni in senso giuridico (siano sotto il nome di cosa o di
bene).
BENE IN PATRIMONIO: bene di propriet di qualcuno.
BENE DI NESSUNO: bene senza proprietario, pur potendolo avere (es. i pesci nel mare).
BENE IMMOBILE: suolo, sorgenti, corsi dacqua e tutto ci che incorporato al suolo sia
naturalmente (es. alberi) sia artificialmente (es. costruzioni). Il suolo oggetto di propriet
detto fondo: fondo rustico suoli destinati allagricoltura
fondo urbano suolo edificabile per insediamenti industriali o commerciali
BENE MOBILE: tutti i beni che non sono considerati beni immobili, come il denaro (bene
mobile per eccellenza), le energie naturali, i prodotti del suolo che diventano mobili nel
momento della separazione (i frutti degli alberi).
La distinzione tra bene mobile e immobile molto importante per la legge di circolazione
dei beni (norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario a un altro):
- i beni MOBILI circolano in modo rapido, passano da un proprietario allaltro con regole
molto semplici per favorire al massimo la circolazione della ricchezza (vale il principio
delleconomia liberale per il quale tanto pi la ricchezza circola tanto pi contribuisce alla
formazione di nuova ricchezza)
- i beni IMMOBILI invece circolano in modo meno rapido, la circolazione ha forme pi
complesse in quanto il proprietario ha un interesse maggiore a conservare la propriet.
20 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
BENI IN POSIZIONE INTERMEDIA: beni mobili iscritti ai pubblici registri, la loro legge di
circolazione ha analogie con quella degli immobili ma sono sottoposti alle norme proprie
dei beni mobili (es. autoveicoli, navi e aeromobili).
UNIVERSALITA DI COSE: pi cose mobili se appartengono a un medesimo proprietario
ed hanno una destinazione unitaria (es. collezione di quadri, un gregge). La loro
condizione giuridica tende ad essere assimilata a quella degli immobili.
PERTINENZE: cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento
di unaltra cosa, mobile o immobile (es. scialuppe di salvataggio, arredo di un albergo,
garage di una villa).
Il rapporto pertinenziale stabilito tra pi cose influisce sulla circolazione delle pertinenze:
gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (vendo
la nave e anche le scialuppe), che possono comunque formare oggetto di atti separati
(vendo le scialuppe senza vendere la nave).
Il rapporto pertinenziale pu essere costituito solo dal proprietario della cosa principale
pu accadere che il proprietario trasferisca la cosa principale compresa di pertinenze che
non gli appartengono e cos lacquirente acquista anche le pertinenze a meno che egli non
fosse in mala fede, cio sapesse al momento dellacquisto che le pertinenze non
appartenevano al venditore.
RAPPORTO DI CONNESSIONE: pi cose vengono unite tra loro in modo da formare
ununica cosa.
COSA COMPOSTA: unico bene formato dal montaggio di una pluralit di beni (es.
lautomobile).
Ciascuna delle cose che formano la cosa composta non pu essere separata dalle altre
senza che la cosa composta perda la propria identit (unautomobile senza ruote cessa di
essere unautomobile, invece unautomobile senza radio pur sempre unautomobile).
ALTRE CLASSIFICAZIONI DEI BENI:
-cose fungibili e cose infungibili le cose fungibili (beni di genere) appartengono a un
genere allinterno del quale ogni bene indifferentemente sostituibile con un altro (es.
banconote, copie di un libro, oggetti prodotti in serie) e sono prese in considerazione in
base a peso, numero o misura; le cose infungibili (beni di specie), invece, esistono in un
unico esemplare o hanno propri caratteri distintivi (qualunque immobile) e sono prese in
considerazione in base alla loro identit
- cose consumabili e cose inconsumabili le cose consumabili si estinguono per luso
(alimenti, carburante); le cose inconsumabili consentono un uso ripetuto nel tempo, anche
se luso pu deteriorarli (automobili, indumenti)
4. LA PROPRIETA FONDIARIA
21 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Il fondo (rustico o urbano) delimitato nello spazio:
- in senso orizzontale il carattere geometrico che segna i confini dellarea
- in senso verticale la propriet estende al sottosuolo (e a tutto ci che esso contiene) e
allo spazio sovrastante (si possono innalzare costruzioni)
Il criterio che identifica il limite della propriet in senso verticale di natura economica,
infatti il proprietario non ha un diritto illimitato: la propriet si estende sin dove il
proprietario pu dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo.
Oltre questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni a tutti (es. volo aereo
o scavi per galleria).
I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario
esercita la facolt di godimento insita nel suo diritto di propriet.
NORMA SULLO STILLICIDIO: il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque
piovane scolino sul suo terreno e non su quello del vicino.
Il proprietario deve, inoltre, astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo opere
che possano recare danno al vicino.
Alla facolt di godimento di ciascun proprietario fondiario sono imposti limiti atti a
conciliare il godimento del suo fondo con il godimento del fondo confinante.
5. LE DISTANZE LEGALI
Esistono norme che limitano la facolt di godimento, imponendo di rispettare determinate
distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi, piantare alberi:
1) costruzioni: se non sono unite almeno tre metri (salvo regolamenti locali), distanza
minima affinch le costruzioni vicine non si tolgano aria e luce e pregiudichino la loro
sicurezza.
PREVENZIONE TEMPORALE: risulta favorito, tra i due confinanti, quello che costruisce
per primo egli pu costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sul confine
stesso o avanzarlo per costruire in appoggio al muro del vicino (pagando met del valore
del muro) o in aderenza (pagando il valore del suolo occupato) o per innestare un capo
del proprio muro (pagando unindennit per linnesto). Se il secondo viola le distanze legali
il primo pu esigere la riduzione in pristino (demolizione della parte che eccede).
Talvolta i regolamenti comunali prescrivono le distanze non tra le costruzioni ma dal
confine, annullando il principio di prevenzione temporale. Prescrivono inoltre limiti
massimi di altezza e volume delle costruzioni poste nellinteresse generale ad un
razionale ed equilibrato uso del territorio.
2) pozzi, cisterne e tubi almeno due metri dal confine; fossi distanza dal confine
uguale alla loro profondit
22 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
3) alberi di alto fusto (tronco superiore ai tre metri di altezza) almeno tre metri
gli altri alberi un metro e mezzo
viti e siepi mezzo metro
Il vicino pu comunque recidere i rami che superano il confine.
LUCI: aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino.
VEDUTE: aperture che consentono di affacciarvisi
Per le luci non sono previste distanze minime dal confine ma devono essere:
- munite di inferriate e grate fisse
- collocate ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento (due metri se
sono ai piani superiori)
Le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno un metro e mezzo dal
confine. Il vicino che abbia il diritto di costruire in aderenza pu accecare le luci ma non
pu chiudere le vedute.
7. LE IMMISSIONI
Esistono criteri legali di regolazione nel caso di immissioni, da un fondo allaltro, di
sostanze inquinanti, vibrazioni, ecc. (es. fumo, calore, rumori) in quanto il godimento di un
proprietario interferisce con il godimento del vicino.
Il criterio legale per risolvere il conflitto quello della normale tollerabilit: non si
possono impedire le propagazioni o immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non
superano la capacit di sopportazione delluomo di media tolleranza. In caso contrario il
vicino pu richiedere lapplicazione di dispositivi anti-rumore, anti-inquinamento o la
cessazione dellattivit ( chiaramente un criterio di favore per le attivit produttive).
Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile solo come rapporto
tra proprietari ma poich possono pregiudicare anche il diritto alla salute, che spetta a
tutti, sotto questo aspetto assume rilievo il codice penale, che punisce i delitti colposi
contro la salute pubblica (es. inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque).
9. LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA
Il diritto di propriet gode di protezione giurisdizionale: il proprietario pu agire in giudizio
nei confronti di chiunque violi il suo diritto.
ATTORE: chi agisce in giudizio (e propone unAZIONE)
CONVENUTO: persona contro la quale lazione proposta
Le azionipetitorie azioni a difesa del diritto di propriet, sono:
23 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
1) lazione di rivendicazione spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della
quale altri abbia il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice laccertamento
del diritto di propriet e la condanna del possessore alla restituzione della cosa.
Lazione di rivendicazione resa alquanto ardua dal fatto che lattore deve dare la prova,
spesso non facile, del proprio diritto di propriet. Questa azione presuppone che il
proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa.
2) lazione negatoriaspetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori
sulla cosa (usufrutto, servit, ecc.). Mira ad ottenere dal giudice linesistenza del diritto
altrui e lordine, al convenuto, di cessare eventuali molestie sulla propriet.
Lattore si limiter a dare la prova del proprio diritto di propriet, mentre al convenuto
spetta lonere di provare lesistenza del suo preteso diritto sulla cosa.
3) lazione di regolamento dei confini spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari
confinanti quando incerto il confine che separa i due fondi. Mira alla determinazione del
confine e per laccertamento ammesso qualsiasi mezzo di prova.
Il diritto di propriet non si prescrive, permane in capo al suo titolare (e agli eredi) anche
se per decenni non viene esercitato.
La propriet si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario
corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri che ne diventa
proprietario (usucapione).
CAPITOLO QUINTO: IL POSSESSO
1. CONCETTO DI POSSESSO
Propriet e possesso sono, giuridicamente, situazioni diverse.
PROPRIETA: situazione di diritto si titolari del diritto
POSSESSO: situazione di fatto si esercita il diritto
In genere proprietario e possessore coincidono, ma non sempre (es. in caso di furto).
Il possesso ha una protezione giuridica autonoma, cio separata dalla protezione del
diritto di propriet.
POSSESSO PIENO: possesso corrispondente al diritto di propriet.
POSSESSO MINORE: possesso corrispondente ad altri diritti reali o alla compropriet.
24 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
DETENZIONE: avere la cosa nella propria materiale disponibilit (es. guidare un
automezzo, coltivare un fondo).
Per essere possessore occorre lanimo o lintenzione di possedere, cio senza
riconoscere in altri il proprietario (e quindi non pagando affitto, noleggi, ecc.).
Si pu detenere la cosa:
- nel proprio interesse (es. auto a noleggio, casa in affitto)
- nellinteresse altrui, cio per ragioni di servizio (es. detenzione di strumenti di lavoro)
Si pu possedere la cosa:
- direttamente detenendo la cosa con lanimo di considerarla propria
- indirettamente per mezzo di altri che ne abbia la detenzione (riscuotendo affitto, ecc.)
Vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, cio ne materiale
detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che egli ha cominciato ad
esercitarlo come semplice detentore.
L interversione del possesso (il mutamento della detenzione in possesso) pu
verificarsi in due casi:
1) quando il titolo per il quale si ha la materiale disponibilit della cosa venga mutato per
cause provenienti da terzi
2) quando il detentore faccia opposizione contro il possessore, cio si vanta apertamente
proprietario della cosa e faccia notare al possessore che intende tenere la cosa propria o
con esplicita dichiarazione (opposizione espressa) o con atti concreti (opposizione tacita)
La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede:
- mala fede chi sa di possedere la cosa altrui (il ladro, possessore di mala fede,
protetto giuridicamente)
- buona fede chi possiede la cosa ignorando di ledere il diritto altrui; il possessore di
buona fede, per, fruisce di protezione giuridica maggiore.
Lo stato di buona fede escluso dalla colpa grave: in mala fede chi, pur ignorando
laltruit della cosa, poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza (es.
acquisto a un prezzo eccessivamente basso).
Presunzione di legge: il possessore si presume in buona fede, salvo prova contraria. Per
considerare il possesso in buona fede basta che il possessore sia originariamente in
buona fede anche se successivamente diviene di mala fede.
25 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Presunzioni per la prova di durata del possesso:
1) chi prova di essere possessore attuale e anche in tempo remoto si presume abbia
posseduto anche nel tempo intermedio
2) chi prova il possesso attuale e il titolo in forza del quale possiede si presume abbia
posseduto dalla data del titolo
SUCCESSIONE DEL POSSESSO: lerede continua il possesso del defunto
conservandone loriginaria qualificazione (se il possesso del defunto era in buona fede
resta tale quello dellerede, anche se fosse in mala fede).
ACCESSIONE DEL POSSESSO: il successore pu sommare, se gli giova, al proprio
possesso quello dellalienante (non gli giova se lalienante era possessore di mala fede).
2. DIRITTI DEL POSSESSORE NELLA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO
Se il possessore deve restituire la cosa al proprietario ma nel frattempo la cosa ha
prodotto frutti, a chi spettano i frutti? In teoria spetterebbero al proprietario ma ci appare
ingiusto nei confronti del possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella
convinzione di esserne il proprietario. Perci lart. 1148 distingue:
- possessore di buona fede fa propri i frutti
- possessore di mala fede deve restituire i frutti
Ogni possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le
riparazioni straordinarie.
Solo il possessore di buona fede ha, inoltre, il diritto a unindennit pari al maggior valore
che la cosa ha conseguito per effetto dei miglioramenti apportati.
Al possessore spetta il diritto di ritenzione: rifiutarsi di restituire la cosa sin quando il
proprietario non gli abbia corrisposto le indennit dovute.
3. LE AZIONI POSSESSORIE
Le azioni possessorie azioni a difesa del possesso, sono:
- azione di reintegrazione o di spoglio spetta al possessore che sia stato
violentemente o clandestinamente spossessato della cosa sia mobile che immobile.
Consente al possessore spogliato di ottenere la reintegrazione del possesso con la
restituzione della cosa. Pu essere citata entro un anno. Questa azione data a
qualsiasipossessore, indipendentemente dalla durata del suo possesso.
- azione di manutenzione riguarda solo i beni immobili. Spetta al possessore:
1) che sia stato molestato nel possesso della cosa
2) che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino
26 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Mira ad ottenere un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie o la
restituzione della cosa. Pu essere esercitata entro un anno. Questa azione data solo
se il possesso dura da oltre un anno.
4. LE AZIONI DI NUNCIAZIONE
Sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario non possessore, sia al
titolare di un altro diritto reale. Hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la
cosa. Sono:
1) denuncia di nuova opera la denuncia di una nuova opera, intrapresa da altri, per
la quale si teme posso arrecare danno alla propria cosa (es. il vicino non rispetta le
distanze legali)
2) denuncia di danno temuto la denuncia di un danno grave e imminente che si teme
possa nuocere alla propria cosa, derivante da cosa altrui (es. la casa del vicino sta per
crollare, travolgendo il proprio edificio)
CAPITOLO SESTO: I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA
1. ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO E A TITOLO DERIVATIVO
27 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
TITOLO DERIVATIVO: quando si acquista sulla cosa il diritto di propriet gi spettante ad
un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa trasferita dal precedente proprietario
al nuovo proprietario:
- con un contratto contratto di vendita
- per successione
DANTE CAUSA: chi trasferisce il diritto
AVENTE CAUSA: chi acquista il diritto
Lavente causa acquista la propriet della cosa solo se e solo come il dante causa ne era
proprietario (compresi quindi eventuali diritti reali minori).
TITOLO ORIGINARIO: diritto di propriet che si acquista sulla cosa indipendente dal
diritto di un precedente proprietario. Accade quando non c un precedente proprietario o
quando la cosa stata abbandonata.
La propriet si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente
proprietario (si estinguono eventuali diritti reali o garanzie).
2. LOCCUPAZIONE E LINVENZIONE
OCCUPAZIONE: modo di acquisto della propriet di cose che non appartengono a
nessuno. Richiede limpossessamento della cosa e lintenzione di farla propria.
Sono di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a un privato
(beni vacanti) sono di propriet dello Stato.
Il codice civile considera cose di nessuno:
- le cose abbandonate il proprietario si liberato del possesso con lintenzione di
rinunciare alla propriet
- gli animali oggetto di pesca
NB: la fauna selvatica diventata patrimonio indisponibile dello Stato
COSE SMARRITE: il proprietario ha perduto il possesso ma senza lintenzione di
rinunciare alla propriet; avendo quindi ancora un proprietario non possono formare
oggetto di occupazione.
INVENZIONE o RITROVAMENTO: chi trova una cosa mobile che si presume smarrita e
non abbandonata deve consegnarla al sindaco che ne rende noto il ritrovamento. Se
trascorso un anno lo smarritore non si presente, questo perde la propriet e ne diventa
proprietario il ritrovatore.
3. LACCESSIONE, LUNIONE, LA COMMISTIONE E LA SPECIFICAZIONE
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ACCESSIONE: la propriet di una cosa principale fa acquistare la propriet delle cose
accessorie.
Si conoscono tre forme:
1) accessione di cosa mobile a cosa immobile ogni bene mobile che venga
materialmente unito ad un bene immobile accede a questo
2) accessione di cosa immobile a cosa immobile in caso di alluvione se il fiume
modifica lestensione del fondo, il proprietario acquista per accessione la parte aggiuntiva
3) accessione di cosa mobile a cosa mobile se le cose mobili appartenenti a diverso
proprietario sono unite (unione) o sono mescolate (commistione) in modo da formare un
tuttuno inseparabile, il proprietario della cosa principalediventa proprietario del tutto,
pagando allaltro il valore della sua cosa (es. vernice dellautomobile)
SPECIFICAZIONE: modo di acquisto della propriet della materia altrui da parte di chi la
adopera per formare una nuova cosa (es. scultore che crea statua di marmo), pagando il
prezzo della materia.
CAPITOLO SETTIMO: I DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI
1. CONCETTO DI DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI
Si parla di diritto reale su cosa altrui quando si presuppone che altri sia il proprietario della
cosa sulla quale si esercita il diritto ( detto anche diritto reale minore, parziario o limitato).
La costituzione di questi diritti riduce il contenuto del diritto di propriet perch determina
facolt che possono essere esercitate anche da chi non il proprietario.
DIRITTO DI SEGUITO: essendo diritti sulla cosa, essi permangono nonostante il
mutamento del proprietario, sono diritti opponibili a tutti i successivi proprietari.
I diritti reali su cosa altrui sono solo sei e i privati non possono crearne altri (tipicit del
diritto). Il favore legislativo per la piena propriet, in modo da assicurare:
- pi intensit di sfruttamento della ricchezza
- la massima circolazione
29 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Inoltre un bene gravato da diritti altrui molto meno vendibile di un bene in piena
propriet, per questo motivo la legge
impone una durata temporanea (usufrutto)
impone il superamento della situazione di coesistenza di pi diritti sulla stessa cosa
(enfiteusi)
I diritti reali su cosa altrui cadono in prescrizione dopo ventanni (la propriet invece
imprescrittibile).
AZIONE CONFESSORIA: azione in giudizio a difesa dei diritti sulla cosa altrui contro
chiunque ne contesti lesercizio.
CONSOLIDAZIONE: quando il diritto su cosa altrui si estingue (per qualunque causa), si
ristabilisce la piena propriet.
2. IL DIRITTO DI SUPERFICIE
DIRITTO DI SUPERFICIE: diritto di edificare e mantenere sul suolo o sottosuolo altrui una
propria costruzione.
NB: Questo diritto sospende il diritto di accessione ogni opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo.
In questo caso il proprietario della costruzione ha la propriet sulla costruzione (propriet
superficiaria) e il diritto di superficie sul suolo; il proprietario del suolo ha la propriet sul
suolo.
Il diritto di superficie pu essere perpetuo o a tempo determinato. Scaduto il termine, il
diritto si estingue e riprende vigore il principio di accessione.
Il diritto di superficie temporaneo anche uno strumento di politica urbanistica: i suoli
espropriati restano propriet dei comuni per evitare le private speculazioni sullincremento
del valore dei suoli:
-vantaggio il costruttore paga un prezzo pi basso perch acquista solo il diritto di
superficie influenzando positivamente il prezzo di vendita delle costruzioni
- svantaggio una scadente qualit delle costruzioni (perch eseguite in modo da non
durare oltre il diritto di superficie).
3.LUSUFRUTTO, LUSO E LABITAZIONE
Il diritto dellusufruttuario comprende:
1) facolt di godere della cosa utilizzarla a proprio vantaggio nel rispetto della
destinazione economica espressa dal proprietario
2) la facolt di fare propri i frutti, naturali o civili, della cosa
30 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
FRUTTI NATURALI: i prodotti del suolo o i parti degli animali
FRUTTI CIVILI: gli interessi patrimoniali (canone di locazione, interessi dei capitali ricevuti
in usufrutto, utili dellazienda di cui si usufruttuari).
Lusufruttuario ha la stessa capacit di godere della cosa spettante al proprietario ad
eccezione della destinazione economica della cosa.
TEMPORANEITA DEL DIRITTO DI USUFRUTTO:
- se lusufruttuario una persona fisica il diritto si estingue con la sua morte
- se lusufruttuario una persona giuridica termine di trentanni
- se lusufruttuario lo cede ad altri per vendita, donazione, ecc. il diritto si estingue con
la morte del primo titolare
Lusufrutto pu essere:
- volontario costituito per contratto o testamento
- legale costituito direttamente dalla legge (es. beni di figli minorenni)
Al termine dellusufrutto lusufruttuario deve restituire la cosa al proprietario nello stesso
stato in cui lha ricevuta. Se la cosa consumabili o fungibile (es. denaro), lusufruttuario
dovr restituire lequivalente in quantit e qualit.
DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: criterio in base al quale giudicare il modo
con il quale egli ha custodito e amministrato la cosa.
Il diritto reale di uso differisce dallusufrutto per la limitata facolt di godere della cosa
lusuario ne gode limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia, al
proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura.
Il diritto reale di abitazione ha invece per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla
limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.
N luso n labitazione consentono di cedere il diritto o di dare in locazione la cosa.
4. LENFITEUSI
E il diritti reale su cose altrui pi esteso e quindi considerato come una forma di propriet.
Ha per oggetto fondi rustici o urbani. Lenfiteuta ha gli la stessa facolt di godimento del
proprietario ma con due obblighi:
- migliorare il fondo
- concedere al proprietario un canone periodico
Dominio utile diritto che spetta al lavoratore del fondo
31 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Dominio diretto diritto che spetta al proprietario del fondo (il ricavo economico)
Lenfiteusi un diritto perpetuo o, se previsto un termine, di durata non inferiore a
ventanni e pu essere ceduto e trasmesso agli eredi.
DIRITTO SPETTANTE ALLENFITEUTA
Il diritto di affrancazione facolt di acquistare la propriet del fondo pagando al
proprietario (che non pu rifiutare) una capitalizzazione del canone annuo
(canone annuo X 15).
DIRITTO SPETTANTE AL CONCEDENTE
Diritto di devoluzione lestinzione del diritto di enfiteusi, nel caso in cui lenfiteuta:
- non migliori il fondo
- non paghi due annualit di canone
5. LE SERVITU PREDIALI
Sono un peso imposto sopra un fondo per lutilit di un altro fondo appartenente a un
diverso proprietario. Il peso una limitazione della facolt di godimento di un immobile
(fondo servente) al quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile
(fondo dominante), un esempio la servit di passaggio.
Le servit vengono classificate in:
1) servit positive e negative positive: il proprietario del fondo dominante utilizza
direttamente il fondo servente; il proprietario del fondo servente sopporta lattivit altrui.
Negative: il proprietario del fondo servente ha lobbligo di non fare
2) servit continue e discontinue continue: non necessario il fatto delluomo.
Discontinue: necessario il comportamento attivo del titolare
3) servit apparenti e non apparenti apparenti: sul fondo servente esistono opere
visibili e permanenti, destinante al servizio del fondo dominante (es. servit di
acquedotto).Non apparenti: le opere non sono visibili (es. servit di passaggio, servit di
attingere lacqua)
La servit pu essere costituita:
- volontariamente per contratto o testamento
-coattivamente nel caso in cui la legge riconosca al proprietario di un fondo il diritto di
ottenere una servit dal proprietario di un altro fondo e questultimo si rifiutasse di
costituirla volontariamente
La servit si pu acquistare:
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- per usucapione lesercizio di fatto, prolungato nel tempo, del diritto sulla cosa altrui
(valido solo per le servit apparenti)
- per destinazione del padre di famiglia il rapporto di servizio stabilito tra due fondi
appartenenti allo stesso proprietario (valido solo per le servit apparenti)
La servit, come tutti gli altri diritti reali su cosa altrui, si estinguono per prescrizione
ventennale.
Un carattere proprio delle servit che esse non consistono mai in un fare ma solo in un
non fare o sopportare.
6. CONTINUA: SERVITU COATTIVE
Sono le servit costituite indipendentemente dalla volont del proprietario del fondo
serviente, con sentenza dellautorit giudiziaria (su domanda dellinteressato) che
determina lindennit che il proprietario del fondo dominante deve al proprietario del fondo
servente.
La servit di passaggio pu essere costituita coattivamente sul fondo (non su case,
giardini o cortili) nei seguenti casi:
1) il fondo intercluso non ha unuscita sulla via pubblica
2) il fondo ha gi un accesso alla strada pubblica che tuttavia non basta ai bisogni del
fondo e non pu essere ampliato
3)il fondo ha gi un accesso alla strada pubblica che tuttavia insufficiente al passaggio di
veicoli e pu essere ampliato sconfinando nel fondo vicino
La servit di passaggio coattivo prevede comunque che linteressato utilizzi i terreni per i
quali laccesso sia pi conveniente e arrechi minor danno.
La servit pu essere soppressa quando cessano le cause per cui era stata chiesta.
ACQUEDOTTO COATTIVO: servit di far passare acque attraverso il fondo altrui per
soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo. La servit pu essere chiesta per un
periodo che non superi i venti anni (a meno che non si rinnovi).
Nel caso di elettrodotto coattivo, acquedotto pubblico, metanodotto o passaggio di linee
telefoniche la servit coattiva costituita con provvedimento dellautorit amministrativa.
CAPITOLO OTTAVO: LA COMUNIONE
33 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
1. LA COMUNIONE IN GENERALE
COMUNIONE: la situazione per la quale sulla medesima cosacoesistono diritti di pi
persone ma aventi uguale contenuto.
La comunione pu essere:
- volontaria dipendente dalla volont dei partecipanti alla comunione (es. acquisto di un
bene)
- incidentale non dipendente dalla volont dei partecipanti (es. medesimo bene lasciato
in eredit)
- forzosa non ci si pu sottrarre (es. condominio di un edificio)
La coesistenza, sulla medesima cosa, delluguale diritto di pi persone si realizza con la
scomposizione ideale della cosa in una pluralit di quote, che segnano la misura della
partecipazione di ciascuno alla comunione.
In linea di principio, le quote di partecipazione si presumono uguali ma per legge o per
volont delle parti, possono essere anche disuguali.
FACOLTA DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE DELLA COSA
Si distinguono quattro situazioni diverse:
1) uso della cosa comune in linea di principio spetta, separatamente, a ciascun
partecipante che non deve alterarne la destinazione economica e deve comportarsi in
modo da non impedirne luso da parte di ciascun partecipante. Tuttavia la natura del bene
non sempre tale da consentirne luso individuale (es. un appartamento, nel caso si
affitta)
2) amministrazione della cosa comune spetta collettivamente ai partecipanti che
deliberano a maggioranza di quote, non di numero. Tuttavia per le innovazioni (es.
mutamento della destinazione economica) e gli atti di straordinaria amministrazione (es.
pavimentare il cortile) occorre una doppia maggioranza: maggioranza di numero dei
partecipanti che rappresentino almeno i due terzi del valore della cosa.
3) atti di disposizione della propria quota ciascun partecipante pu alienarla, darla in
usufrutto, ipotecarla, ecc. senza dover richiedere il consenso degli altri partecipanti
4) atti di disposizione dellintera cosa comune richiedono il consenso unanime dei
partecipanti
Lo stato di comunione guardato con sfavore dalle legge per gli ostacoli che oppone al
mutamento della destinazione del bene e alla sua circolazione. Da qui la regola secondo
la quale ciascun partecipante pu in ogni momento domandare la divisione della cosa
comune che pu attuarsi:
34 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- in natura dividendo in parti fisiche il bene (es. un terreno)
- con la vendita del bene (ripartendo il ricavato)
- assegnando la propriet solitaria ad uno dei partecipanti (che verser agli altri il valore
della loro quota)
2. IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Nel condominio si verifica una duplice situazione: i singoli appartamenti sono oggetto di
propriet solitaria dei rispettivi proprietari ; invece i muri maestri, il tetto, le scale e, in
genere, le cose destinate alluso comune sono oggetto di compropriet tra tutti i
proprietari degli appartamenti.
Questa situazione riguarda sia il condominio orizzontale pi edifici tra loro separati ma
inseriti nel medesimo complesso residenziale (le parti comuni sono il parco o la piscina
condominiale); sia il condominio verticale pi appartamenti in un medesimo edificio.
E un caso di compropriet forzosa alla quale i proprietari degli appartamenti non possono
sottrarsi, contribuendo alle spese di conservazione e godimento delle parti comuni (se
per alcune parti comuni servono in modo diverso o esclusivo alcuni condomini, le spese
sono ripartite in modo proporzionale, es. lascensore).
Nel condominio le deliberazioni sullamministrazione sono prese da unassemblea di
condomini che:
- se con un numero di partecipanti maggiore di quattro, prevede la nomina di un
amministratore
- se con un numero di partecipanti maggiore di dieci, prevede la formazione di un
regolamento per luso delle cose comuni
MULTIPROPRIETA
Uno stesso appartamento viene venduto, separatamente, a pi persone che ne possono
godere a turno in un predeterminato periodo dellanno. Il diritto di ciascun multiproprietario
perpetuo e disponibile; la cosa oggetto di multipropriet indivisibile e le parti comuni
sono in condominio.
CAPITOLO NONO: LOBBLIGAZIONE
1. DIRITTO REALE E DIRITTO DI OBBLIGAZIONE
35 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
Dai diritti REALI (diritti che spettano agli uomini sulle cose) si distinguono i diritti di
OBBLIGAZIONE, o diritti di credito, o diritti personali (diritti che spettano agli uomini nei
confronti di altri uomini).
DIRITTI REALI DIRITTI DI OBBLIGAZIONE
- sono diritti sulle cose - sono diritti ad una prestazione personale,
cio a un dato comportamento del soggetto
che deve dare, fare o non fare
- sono diritti assoluti spettano a un - sono diritti relativi spettano a un
soggetto nei confronti di tutti soggetto nei confronti di uno o pi soggetti
determinati o determinabili
- fruiscono di una difesa assoluta: sia - fruiscono di una difesa relativa: il titolare
proprietario sia titolare di diritti minori pu difenderli in giudizio solo nei
ha azione in giudizio contro chiunque confronti della persona dellobbligato
contesti lesercizio del suo diritto
- sono suscettibili di possesso e si - si possono acquistare solo a titolo
possono acquistare anche a titolo derivativo
originario
2. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
L obbligazione un rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per
lesecuzione di una data prestazione. Si distinguono:
1) un soggetto attivo dellobbligazione: creditore (spetta il diritto di esigere la prestazione)
2) un soggetto passivo dellobbligazione: debitore ( tenuto ad eseguire la prestazione)
3) un oggetto dellobbligazione: la prestazione dovuta dal debitore al creditore
I soggetti possono essere pi di uno: possono esserci pi creditori o pi debitori.
Quando sorge lobbligazione il soggetto deve essere:
36 Diritto privato - Riassunto del Galgano V Edizione (2008)
- determinato si gi provveduto ad identificarlo univocamente (es. chi promette la
mancia per il ritrovamento di un oggetto smarrito)
- determinabile non ancora identificato ma stato stabilito un criterio di
determinazione (es. chi ritrova loggetto smarrito)
Loggetto della prestazione deve avere carattere patrimoniale, cio deve essere
suscettibile di valutazione economica deve consistere nel pagamento di una somma
di denaro (es. retribuzione di un lavoro) o in un diverso comportamento del debitore che
sia comunque traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico
(es. due imprenditori sono obbligati a non farsi concorrenza: se uno viola lobbligazione
laltro pu richiedere una somma di denaro pari al mancato maggior profitto).
Non per necessario che anche linteresse del creditore alla prestazione abbia
carattere patrimoniale: andando al cinema si riceve una prestazione (la proiezione del
film) che suscettibile di valutazione economica (si paga il biglietto) ma un interesse di
natura culturale o di svago.
Il carattere patrimoniale della prestazione equivale al valore economico delle cose. Il
valore economico quindi lelemento comune al diritto reale e al diritto di obbligazione:
entrambi compongono la categoria dei diritti patrimoniali. Il carattere patrimoniale distingue
i diritti reali dai diritti della personalit: diritti assoluti (come i diritti reali) ma privi del
carattere della patrimonialit. Esso inoltre distingue i diritti dellobbligazione dai diritti dei
rapporti di famiglia: diritti relativi (come i diritti dellobbligazione) ma privi del carattere della
patrimonialit. Patrimonio: insieme di tutti i diritti patrimoniali (reali e di obbligazione) che
appartengono ad una medesima persona ad esclusione dei diritti della personalit e dei
diritti di famiglia.
La prestazione che forma loggetto dellobbligazione pu essere classificata in:
1) prestazione di dare o consegnare: pu consistere nel pagamento di una somma di
denaro e nella consegna di un bene. Una sottospecie la restituzione.
La prestazione di consegnare pu dar luogo a:
- obbligazioni di genere consegna di una cosa determinata solo nel genere (somma di
denaro, una certa quantit di terreno, ecc.)
- obbligazioni di specie consegna di una cosa determinata nella sua identit (quel
terreno, quellappartamento)
2) prestazione di fare, che d luogo a due sottospecie:
- obbligazione di mezzi il debitore obbligato a svolgere una determinata attivit senza
garantire il risultato che il creditore si aspetta. Il rischio per la mancata realizzazione del
risultato incombe sul creditore (es. il medico che cura il malato)
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- obbligazione di risultato il debitore obbligato a conseguire il risultato. Il rischio per la
mancata realizzazione del risultato incombe sul debitore (es. lautista non deve solo
trasportare ma anche arrivare alla destinazione fissata dal creditore)
3) prestazione di non fare: detta anche prestazione negativa (es. concorrenza tra
imprenditori)
4) prestazione di contrattare: obbligo di concludere un futuro contratto
5) prestazione di garanzia: il debitore obbligato ad assumersi il rischio del verificarsi di
un evento non dipendente dalla sua volont
3. OBBLIGAZIONI CON PLURALITA DI SOGGETTI O DI OGGETTI
In un rapporto obbligatorio possono esserci pi creditori verso un medesimo debitore o pi
debitori verso un medesimo creditore. Lobbligazione pu essere quindi solidale o
parziaria.
OBBLIGAZIONE SOLIDALE
Si divide in:
- solidariet attiva (+ creditori) ciascuno dei creditori di un medesimo debitore pu
esigere da questo lintera prestazione liberando il debitore dallobbligazione nei confronti
degli altri creditori
- solidariet passiva (+ debitori) ciascuno dei debitori del medesimo creditore pu
essere costretto da questo ad esigere lintera prestazione liberando dallobbligazione
anche gli altri debitori
OBBLIGAZIONE PARZIARIA
Si divide in:
- parzialit attiva (+ creditori) ciascuno dei creditori di un medesimo debitore pu
esigere da questo solo la sua parte
- parzialit passiva (+ debitori) ciascuno dei debitori di un medesimo creditore pu
essere costretto a pagare solo la sua parte
Nel caso di pi debitori la solidariet la regola e la parziariet leccezione (vale solo
se prevista dalla legge o dalle parti).
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Nel caso di pi creditori il rapporto regola-eccezione invertito: la solidariet deve essere
pattuita, altrimenti lobbligazione parziaria
Le regole generali rispecchiano il principio di favore per il creditore: in caso di pluralit di
debitori non subisce il rischio di insolvenza per uno di essi, in caso di pluralit di creditori
ognuno riscuote la sua parte.
Eccezione: quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile o in
una prestazione di fare indivisibile lobbligazione necessariamente solidale (anche
nel caso di pi creditori).
Lobbligazione pu avere in oggetto pi prestazioni in alternativa tra loro: il debitore si
libera dallobbligazione eseguendo luna o laltra prestazione e la facolt di scelta spetta, di
regola, al debitore. Se, prima della scelta, una delle prestazioni diventa impossibile
lobbligazione si concentra nellaltra. Se la prestazione diventa impossibile dopo la scelta,
il debitore liberato dallobbligazione.
4. FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Art. 1173 del codice civile:
a) il contratto accordo di due o pi parti. E una fonte volontaria: sorge con il concorso
della volont del debitore
b) il fatto illecito ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed fonte
dellobbligazione di risarcire il danno. E una fonte non volontaria: sorge come
conseguenza del compimento del fatto illecito
c) ogni altro fatto o danno comprende sia fonti volontarie di obbligazioni (diverse dal
contratto), sia fonti non volontarie non qualificabili come fatti illeciti
CAPITOLO DECIMO: LADEMPIMENTO E LINADEMPIMENTO
1. LADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
ADEMPIMENTO: esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma
oggetto dellobbligazione. Ad esso consegue lestinzione dellobbligazione e la
liberazione del debitore.
Lesattezza della prestazione deve rispettare sei criteri:
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1) MODALIT dellesecuzione: nelladempiere lobbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176), cio delluomo medio non si esige
uneccezionale diligenza ma quella che luomo di media diligenza presta per
lassolvimento dei suoi impegni. La prestazione deve essere eseguita per intero.
2) TEMPO dellesecuzione: la prestazione deve essere eseguita
a richiesta del creditore: il creditore pu esigere la prestazione in qualsiasi momento
(art. 1183) finch il suo diritto di credito non si estingua per prescrizione (10 anni, art.
2946)
alla scadenza del termine: in genere, fissato a favore del debitore. Il creditore non
pu esigere la prestazione prima della scadenza del termine
3) LUOGO dellesecuzione: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle
parti. Valgono tre regole:
lobbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la
cosa si trovava quando sorta lobbligazione
lobbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al
tempo delladempimento
ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento
delladempimento
4) PERSONA che esegue la prestazione: deve essere, in linea di principio, il debitore. Ma
nel caso di una consegna di una somma di denaro o altre cose fungibili il creditore non
ha alcun interesse a rifiutare ladempimento di un terzo. Il creditore pu rifiutare
ladempimento del terzo solo se:
se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (es. non la
stessa cosa che sul posto di lavoro si presenti unaltra persona che non sia il dipendente
assunto)
se il debitore ha manifestato al creditore la sua opposizione alladempimento altrui (in
questo caso il creditore ha la facolt di rifiutare ladempimento del terzo, non il dovere)
Ladempimento, per il debitore, un atto dovuto: non occorre perci che ladempimento
provenga da persona capace di intendere e di volere.
5) DESTINATARIO della prestazione: la capacit di intendere e di volere del creditore ,
invece, rilevante. Chi paga il creditore incapace (invece del legale rappresentante) non
liberato, a meno che non provi che quanto pagato sia stato rivolto a vantaggio
dellincapace (art. 1190).
Nellipotesi pi frequente, ladempimento dovuto ad una persona autorizzata a riceverlo
(es. il commesso, il cassiere, limpiegato delle ferrovie). In tal caso il debitore liberato
dallobbligazione se:
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la circostanza creata da circostanze univoche (il cliente ha pagato la merce a chi
stava dietro il bancone con scritto cassa)
il debitore, nel pagare al non legittimato, in buona fede (ignorava che alla cassa ci
fosse una persona non autorizzata)
6) IDENTIT della prestazione: il debitore liberato solo se esegue la prestazione dovuta
e non se esegue una prestazione diversa ma di uguale o maggior valore.
Il creditore pu, tuttavia, consentire che egli esegua una prestazione diversa da quella
dovuta: il caso della prestazione in luogo delladempimento il debitore in difficolt
finanziarie pu chiedere ai creditori di accettare le merci del proprio magazzino o beni di
sua propriet in sostituzione del denaro dovuto. Il debitore liberato solo quando la
prestazione eseguita o il credito riscosso. Il debitore che adempie una prestazione di
denaro ha diritto alla quietanza (ricevuta): attestazione del creditore che riconosca
lavvenuto pagamento (art. 1199).
2. LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Obbligazioni (o debiti di valuta) che hanno per oggetto la consegna di una data quantit
di denaro (sia il prezzo di una cosa venduta, o la restituzione di una somma ricevuta in
prestito o la retribuzione di una prestazione di lavoro, ecc.).
Esse si adempiono con la moneta avente corso legale nello Stato al momento del
pagamento: se, tra il momento in cui il debito sorto e quello del pagamento, la valuta
nazionale cambiata, si paga nella nuova moneta ragguagliata al valore della prima. Se
nellobbligazione stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facolt di
adempiere sia nella moneta estera che nella corrispondente quantit di moneta italiana.
PRINCIPIO NOMINALISTICO: la moneta presa in considerazione, agli effetti
delladempimento, per il suo valore nominale e non per il suo potere dacquisto
(art. 1277). Nel periodo di inflazione, questo principio al debitore e nuoce al creditore (il
debitore paga una somma, in termini reali, inferiore a quella per la quale si era obbligato).
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