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ordinanza 14 giugno 2001, n. 194 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 20 giugno 2001, n. 24);...

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ordinanza 14 giugno 2001, n. 194 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 giugno 2001, n. 24); Pres. Ruperto, Est. Santosuosso; Pucitta c. Assemblea regionale siciliana. Ord. Trib. Palermo 30 giugno 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 51 del 2000) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 33/34-35/36 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197703 . Accessed: 24/06/2014 23:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Tue, 24 Jun 2014 23:40:53 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 14 giugno 2001, n. 194 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 giugno 2001, n. 24);Pres. Ruperto, Est. Santosuosso; Pucitta c. Assemblea regionale siciliana. Ord. Trib. Palermo 30giugno 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 51 del 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 33/34-35/36Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197703 .

Accessed: 24/06/2014 23:40

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dalla società per la tassa appena indicata, ai sensi del 2° comma

dell'art. 11, peraltro dal rimettente non impugnato); che, in particolare, il giudice non tiene conto della giu

risprudenza, che dell'art. 11 ha fornito interpretazioni di

scordanti (onde non può parlarsi di «diritto vivente»), proprio sul tema delle detrazioni da apportare alle somme di cui si chie

da il rimborso per il titolo e per il periodo cui si riferisce la do

manda;

che, infatti, secondo un certo orientamento, la somma da rim

borsare deve essere sempre decurtata degli importi dovuti (in base al 1° comma) per iscrizione di atti sociali nel periodo

1985-1992, indipendentemente dall'accertamento che in quel

periodo iscrizioni di singoli atti siano state in concreto eseguite, mentre un altro orientamento ritiene che questa lettura dell'art.

11 lo porrebbe in irrimediabile contrasto con l'art. 10 della di

rettiva, rendendolo conseguentemente «non applicabile», e in

terpreta la norma interna nel senso che la somma da rimborsare

può essere decurtata degli importi dovuti nel periodo indicato

per tassa di iscrizione di atti sociali, solo in caso di effettiva

iscrizione, provata dall'amministrazione finanziaria; che — a fronte di tali irrisolti contrasti (non ignoti alla dottri

na, che propone anche ulteriori ricostruzioni della norma) — il

rimettente avrebbe dovuto motivare la sua adesione all'uno o

all'altro indirizzo, traendone le conseguenze ai fini del giudizio di rilevanza;

che. in particolare —

qualora, avuto riguardo alla difesa del

l'amministrazione costituita, avesse optato per il secondo —

avrebbe dovuto precisare se, nella specie, la prova dell'effettiva

iscrizione di atti sociali era stata fornita, posto che, altrimenti, la

domanda di rimborso avrebbe ben potuto essere accolta inte

gralmente, senza la detrazione di cui all'art. 11 (sostanzialmente

integrante un'eccezione di compensazione), e, ancora una volta,

la questione di costituzionalità di tale articolo sarebbe stata ir

rilevante;

che, d'altra parte, il rimettente non considera che alcuni giu dici italiani — dubitando della conformità della disciplina in esame all'ordinamento comunitario — hanno chiesto alla Corte

di giustizia di stabilire se l'art. 10 della ricordata direttiva (che vieta di imporre tributi annuali per l'iscrizione delle società di

capitali in un registro, anche se il relativo gettito contribuisca al

finanziamento del servizio) e l'art. 12, § 1, lett. e) (che ammette

«diritti di carattere remunerativo», di importo correlato al costo

dell'operazione, anche in via forfetaria purché con criteri di ra

gionevolezza) possano essere interpretati nel senso di ritenere

ad essi conforme la normativa interna sulla tassa annuale forfe

taria di iscrizione di atti sociali; che anche il giudice rimettente (in base a quanto emerge da

un'ordinanza prodotta dall'avvocatura dello Stato, cui potrebbe riferirsi il generico accenno contenuto nella premessa dell'ordi

nanza di rimessione) risulta avere già chiesto alla Corte di giu stizia di stabilire se i citati articoli della direttiva possano essere

interpretati nel senso che non consentano l'introduzione di una

normativa nazionale — come quella di cui all'art. 11, 1° e 2°

comma, 1. n. 448 del 1998 — che retroattivamente assoggetti gli

importi da rimborsare, perché indebitamente pagati, ad una de

trazione forfetaria ed arbitraria per l'iscrizione nel registro delle

imprese di atti sociali, per ciascuno dei quali la legge nazionale

già prevedeva un corrispettivo; che tale richiesta di interpretazione rivolta alla Corte di giu

stizia ha fatto sorgere nel giudizio a quo una «pregiudiziale co

munitaria», circa la compatibilità con il diritto comunitario della

stessa norma sospettata di contrasto con la Costituzione, con

conseguente incidenza sulla rilevanza della questione di legitti mità costituzionale;

che questa corte — in ipotesi in cui il giudice rimettente non

aveva motivato, ai fini dell'operatività e dell'applicabilità della

norma impugnata, sul profilo della sua compatibilità con diretti

ve comunitarie — ha ritenuto la manifesta inammissibilità della

questione (ordinanze n. 38 del 1995, id., Rep. 1995, voce Sani

tario, n. 18, e n. 244 del 1994, id., Rep. 1994, voce Corte co

stituzionale, n. 70);

che, in conclusione — emergendo dai rilievi che precedono

come l'ordinanza in epigrafe presenti, sotto plurimi profili, un

palese difetto di motivazione sulla rilevanza — la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Il Foro Italiano — 2002.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, 1° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 (misure di

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata,

in riferimento agli art. 3, 24, 101 e 104 Cost., dal Tribunale di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 14 giugno 2001, n. 194 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 giugno 2001, n.

24); Pres. Ruperto, Est. Santosuosso; Pucitta c. Assemblea

regionale siciliana. Ord. Trib. Palermo 30 giugno 2000 (G.U., la s.s., n. 51 del 2000).

Sicilia — Deputati regionali — Assegno vitalizio di reversi bilità — Coniuge divorziato — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; statuto della regione siciliana, art. 4; 1. 6 marzo 1987 n.

74, nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio, art. 13).

E manifestamente inammissibile, in quanto avente ad oggetto una disposizione di natura regolamentare, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previ denza per i deputati dell'assemblea regionale siciliana ap

provato nella seduta del 19 luglio 1973 n. 176, nella parte in

cui non prevede, per il coniuge divorziato del deputato regio

nale, il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, in riferi mento all'art. 3 Cost. (1)

(1) La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità

della questione, rilevando la natura regolamentare della disposizione impugnata.

In ordine alla sindacabilità dei regolamenti parlamentari, la corte ha

escluso tale possibilità fondandosi sia sull'affermazione che essi non

possono rientrare, né espressamente, né in via di interpretazione, nella

nozione di «atto avente forza di legge», sia sul ruolo che il parlamento assume nel sistema costituzionale, garantito anche dalla riserva costitu

zionale di competenza regolamentare che rientra tra le guarentigie di

sposte dalla Costituzione per assicurare l'indipendenza ed il carattere

sovrano dell'organo (v. Corte cost. 2 novembre 1996, n. 379, Foro it.,

1997, I, 370, con nota di richiami e osservazioni di Dal Canto, com

mentata da Manetti, in Giur. costit., 1996, 3460, nonché Corte cost., ord. 16 dicembre 1993, nn. 445 e 444, Foro it., 1994, I, 985, con nota

di richiami). In ordine specificamente ai regolamenti di previdenza dei parlamen

tari, con la sent. 13 luglio 1994, n. 289, id., 1995, I. 2083, con nota di

richiami e osservazioni di Lollio, la corte, a proposito del trattamento

fiscale degli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal mandato, ha ri

chiesto, con ordinanza istruttoria, elementi informativi alle camere, le

quali hanno trasmesso alla corte il vigente regolamento della previden za per i deputati ed i senatori.

Con riguardo alla spettanza al coniuge divorziato della pensione di

reversibilità, v. App. Venezia 9 febbraio 1997, id., 1998, I, 1302, con

nota di richiami, secondo cui, in caso di divorzio e di successiva morte

di uno dei divorziati, il provvedimento col quale il presidente del tribu

nale, nel giudizio di divorzio, abbia determinato l'assegno di manteni

mento, non è sufficiente per attribuire diritto alla pensione di reversibi

lità; Cass. 26 luglio 1993, n. 8335, id., 1994, 1, 1105, con nota di ri

chiami e osservazioni di Quadri, commentata da Frezza, in Giust. civ., 1994. I, 2963, che ha ritenuto condizione indispensabile affinché il co

niuge divorziato possa fruire del trattamento pensionistico di reversibi

lità l'effettiva titolarità del diritto all'assegno di divorzio; Corte cost. 7

luglio 1988, n. 777, Foro it., 1988, I, 3515, con nota di richiami e os

servazioni di Quadri, commentata da Felicetti, in Corriere giur.. 1988,

944, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, 2° comma, 1. 1° dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art.

13 1. 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui richiede la titolarità dell'as

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PARTE PRIMA

Ritenuto che nel corso d'un giudizio civile, promosso dalla

vedova divorziata di un ex deputato dell'assemblea regionale siciliana, la quale chiedeva che —

previa disapplicazione del

regolamento di previdenza — l'assemblea fosse condannata al

pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno vitalizio di re

versibilità, il Tribunale di Palermo, in composizione monocrati

ca, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di pre videnza per i deputati approvato dall'assemblea regionale nella

seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fi

no a quella del 5 agosto 1997), nella parte in cui non prevede il

diritto alla reversibilità per il coniuge divorziato;

che, secondo quanto premette in fatto il giudice a quo, l'attri

ce, coniuge divorziata di un ex deputato dell'assemblea siciliana

deceduto nel giugno del 1994, ha chiesto l'attribuzione del vita

lizio, attesa l'evidente natura previdenziale del medesimo;

che il regolamento di previdenza per i deputati dell'assemblea

regionale siciliana emanato ai sensi dell'art. 167 del regola mento interno dell'assemblea (il cui fondamento normativo ri

siede nell'art. 4 dello statuto regionale), modificato fino al 5

agosto 1997, e da ultimo abrogato dall'art. 30 del nuovo rego

lamento, prevedeva (art. 17) l'attribuzione dell'assegno, purché non fosse stata pronunciata sentenza di separazione personale o

di divorzio; che tale regolamento

— osserva il rimettente — non costitui

sce uno degli interna corporis dell'organo regionale, come tale

sottratto al vaglio di legittimità costituzionale di questa corte;

che la questione rileverebbe ai fini della decisione della causa

poiché sarebbe proprio l'art. 17 censurato a impedire che all'at

trice venga concesso il richiesto emolumento;

che essa non sarebbe manifestamente infondata, atteso che la

vedova divorziata dell'ex deputato regionale verrebbe discrimi

nata rispetto al diverso trattamento riservato dall'art. 16 del re

golamento del senato, approvato il 10 febbraio 1994, agli ex co

niugi dei senatori della repubblica, in conformità allo spirito della legislazione successiva al nuovo diritto di famiglia, di cui

all'art. 9 1. 1° dicembre 1970 n. 898 e, in particolare, all'art. 13

1. 6 marzo 1987 n. 74;

che, del resto, la stessa assemblea regionale siciliana si sareb

be conformata a tali principi con il nuovo regolamento appro vato in data 16 febbraio 2000.

Considerato che il rimettente impugna l'art. 17 del regola mento di previdenza per i deputati, approvato dall'assemblea

regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e suc

cessive modificazioni intervenute, fino a quella del 5 agosto 1997;

che tale disposizione ha natura regolamentare (così come, del

resto, si autoqualifica) e, pertanto, è norma secondaria sottratta

al sindacato di legittimità costituzionale; che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente inam

missibile. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, appro vato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del

19 luglio 1973, e successive modificazioni intervenute fino a

quella del 5 agosto 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epi

grafe.

segno di divorzio quale condizione per l'attribuzione al divorziato della

pensione di reversibilità. In ordine ai criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra il

coniuge divorziato e quello superstite, v. Corte cost. 4 novembre 1999, n. 419, Foro it., 2000, I, 1770, con nota di richiami e osservazioni di

Quadri, commentata da Caracciolo, in Tutela, 2000, fase. 1, 87, che ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, 3° comma, 1. 1° dicembre 1970 n.

898, modifica*© éall'art.- 13 1. 6- marzo 1987 74,- nella pa-fte in- ea-i

prevede esclusivamente la durata del rapporto matrimoniale quale crite rio di ripartizione della pensione di reversibilità tra divorziato e coniu

ge superstite. Sul punto, v. pure Cass. 14 marzo 2000, n. 2920, Foro it..

Rep. 2000, voce Matrimonio, n. 205, commentata da Giacalone, in

Giust. civ., 2000,1, 1649, e da Villani, in Giur. it., 2000, 2242. Sulle condizioni per la spettanza al coniuge dell'assegno di divorzio,

v. Cass. 16 giugno 2000, n. 8233, Foro it., 2001, I, 1315, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 giugno 2001, n.

190 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 giugno 2001, n.

24); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; interv. Regione Veneto

(Avv. Loria). Orci. Tur Veneto 1° luglio 1999 (G.U., la s.s., n.

52 del 1999).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Veneto —

Impianti di acquacoltura — Materiali di risulta — Divieto di esportazione

— Questione infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 41, 117; 1. reg. Veneto 28 aprile 1998 n. 19,

norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna

ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto, art. 23).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

23, 4° comma, l. reg. Veneto 28 aprile 1998 n. 19, nella parte in cui prevede che l'impianto di acquacoltura può essere

realizzato purché non vi sia l'esportazione del terreno prove

niente dagli scavi, in riferimento agli art. 3, 41 e 117

Cost. (1)

(1) La sentenza si può leggere in Foro it., 2001, I, 2733, con nota di

D. Bellantuono. Se rie riproduce la massima per pubblicare la postilla di D. Bellan

tuono.

* * *

Postilla a Corte cost. 14 giugno 2001, n. 190, in tema di acquacol tura.

1. - La sentenza in epigrafe ha in buona sostanza messo in discussio

ne l'acquacoltura, considerata dall'art. 2 1. 102/92 come attività agri cola, per una maggiore considerazione della tutela dell'ambiente; ac

quacoltura che ha assunto un prevalente rilievo economico per via della

grave crisi della pesca. L'acquacoltura e la pesca hanno trovato una più particolare discipli

na in uno dei tre decreti legislativi sull'orientamento e modernizzazione

del settore agricolo, a norma dell'art. 7 1. 5 marzo 2001 n. 57, e preci samente nel d.leg. 18 maggio 2001 n. 226; gli altri due decreti legislati vi, sempre del 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, riguardano rispettiva mente il settore forestale ed il settore più propriamente agricolo.

Un commentario sistematico sui ;*e decreti legislativi è stato pubbli cato in Nuove leggi civ., 2001, 668 ss., a cura di L. Costato.

L'a. cit. nelle «note introduttive» del commentario ha ricordato che

una commissione era stata istituita nel 1998 presso il ministero per le

politiche agricole, ministro Paolo De Castro, per il riordino e la sempli ficazione della disciplina dell'agricoltiva. E la commissione era com

posta da Francesco Adornato, Fernando Albisinni. Ettore Casadei, Lui

si Costato, Alberto Germano, Carlo Alberto Graziarli e Antonio Janna

relli. La commissione aveva presentato agli inizi del 1999 alle confedera

zioni agricole un testo composto di ventiquattro articoli, testo che è ri

portato in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1999, 207, con il titolo Schema

di disegno di legge di orientamento agricolo. Il già detto a., che ha coordinato il commentario, nelle «note intro

duttive» ha sottolineato che dello schema di disegno di legge preparato dalla commissione istituita nel 1998. nei tre decreti legislativi si scor

gono labili tracce, che spesso sono così manipolate da potersi conside

rare addirittura stravolte. E richiamando l'art. 8, 2° comma, della legge

delega, che contiene la proroga di ventiquattro mesi per l'adozione dei

testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura, ritiene che

«sarebbe proprio opportuno profittare di questa possibilità per rimettere

ordine a una materia bisognosa di sistemazione e di abrogazioni espres se, che in questi decreti non mancano».

In altra parte del commentario (pag. 725), si legge che il gruppo di

studiosi che nel 1998 aveva predisposto lo schema di disegno di legge, il 5 aprile 2000 aveva presentato al ministro De Castro una stesura più

ampia ed approfondita, con relazione introduttiva e cinquantanove arti

coli corredati, all'occorrenza, di note esplicative. Ma succeduto un

nuovo governo, si afferma nel commentario: «Su questo testo è calato

un silenzio profondo, e solo nelle concitate fasi finali della XIII legis latura ha preso avvio una nuova iniziativa cui il gruppo di studio è stato

ritenuto estraneo; ne sono derivati i tre ricordati decreti, nei quali del

lavoro precedente compare soltanto qua e là qualche passo». Le accuse nef cdrhménfàfTó sono à dire p'òcó' pé'Sà'fffi, fSSf C'ù'f titìti Sì

riesce a capire perché il testo presentato dal sullodato gruppo il 5 aprile 2000 non venga reso noto, onde consentire agli ignari non addentro ai

«segreti del palazzo» di capire quali «manipolazioni» o «stravolgimen ti» sono, o sarebbero, stati compiuti dai consiglieri del nuovo ministro

delle politiche agricole, Pecoraro Scanio, rispetto al testo, ormai «miti

co», del 5 aprile 2000. A nostro avviso, sta soltanto avvenendo che il nuovo governo di

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