ordinanza 19 ottobre 2001, n. 338 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 ottobre 2001, n. 41);Pres. Ruperto, Rel. Santosuosso, Est. Zagrebelsky; Consiglio notarile dei distretti riuniti diNapoli, Torre Annunziata e Nola c. Del Balzo. Ord. Cass. 5 novembre 1999 (G.U., 1 a s.s., n. 19del 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 13/14-17/18Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197698 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ristico, ma deve essere perseguita potenziando le garanzie pa trimoniali che le agenzie di viaggio, sulle quali grava il rischio
di impresa, devono offrire per le ipotesi di inadempienza. Ad una configurazione unitaria delle agenzie di viaggio si
ispira del resto la recente 1. 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della
legislazione nazionale del turismo), destinata a produrre effetti
abrogativi con l'adozione del decreto del presidente del consi
glio previsto dall'art. 2, 4° comma, la quale stabilisce, all'art. 7, 6° comma, che l'autorizzazione regionale rilasciata all'impresa turistica ha validità su tutto il territorio nazionale.
Devono essere pertanto dichiarate costituzionalmente il
legittime, per contrasto con l'art. 41 Cost., le disposizioni delle
suindicate leggi regionali che, presupponendo una nozione non
unitaria delle agenzie di viaggio, limitano la libertà di impresa, e segnatamente gli art. 5, 1°, 4° e 5° comma, 6, 1° comma, lett.
e), 9, 2° comma, 10, 1° comma, 11. 14 e 18, ultimo comma, 1.
reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nonché, in quanto ad avviso
del rimettente, applicabili nel giudizio a quo, ancorché abrogati,
gli art. 5, 6, 1° comma, lett. d), 10, 11, 2° e 3° comma, 16 e 24, 3° comma, 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, e gli art. 2 e 7, 2° comma, 1. reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44: disposizioni di contenuto analogo o identico a quelle della I. reg. Lombardia
n. 27 del 1996. dichiarate costituzionalmente illegittime dalla
citata sentenza n. 362 del 1998.
7. - È altresì fondata, sempre in riferimento all'art. 41 Cost, e
per le medesime considerazioni testé svolte, la questione di le
gittimità costituzionale sollevata dal Tar Veneto, avente ad og
getto la voce 23 della tariffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n.
230, nella parte in cui stabilisce che le succursali e le filiali, an
che con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi
la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di di
stinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pa
gamento della relativa tassa.
Anche questa disposizione, infatti, incide negativamente sulla
libertà organizzativa dell'imprenditore e gli impedisce di cali
brare le dimensioni dell'impresa in relazione alle opportunità di
mercato.
8. - Restano assorbite le ulteriori censure avanzate dai rimet
tenti in relazione agli art. 117 e 120 Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo
sizioni della 1. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1 (nuova nor
mativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della
professione di direttore tecnico): — art. 5, 1° comma, nella parte in cui sottopone a preventiva
autorizzazione, rilasciata dalla provincia, anche l'attività delle
filiali delle agenzie di viaggio e turismo; -— art. 5, 4° comma, nella parte in cui prevede l'autorizzazio
ne per l'esercizio di filiali o succursali stagionali; — art. 5, 5° comma, nella parte in cui assoggetta l'apertura di
filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi
sede in altra regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle
stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie princi
pali; — art. 6, 10 comma, lett. e), nella parte in cui impone di spe
cificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'e
ventuale qualità di succursale o filiale; — art. 9, 2° comma, nella parte in cui prevede che nell'auto
rizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e di
spone che la provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una
succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'a
genzia principale; — art. 10, 1° comma, nella parte in cui assoggetta le succur
sali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regiona
le; — art. 11. nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di ver
samento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di
viaggio e turismo avente sede principale nella regione Abruzzo,
assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra regione;
— art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di
«agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla provincia, esclude che
tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autoriz
zate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra regione; — art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella
Il Foro Italiano — 2002.
filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico
debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo sizioni della 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39 (disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viag
gio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico):
— art. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione
anche per l'apertura di filiali; — art. 6, 1° comma, lett. d), nella parte in cui prevede che
nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la
qualità di filiale; — art. 11, 2° e 3° comma, nella parte in cui, rispettivamente,
subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e
l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad
autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali; — art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versa
mento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le
sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella re
gione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzio
nale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le
altre filiali; — art. 24, 3° comma, nella parte in cui prevede che nella fi
liale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico deb
ba prestare la propria attività con carattere di esclusività;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo sizioni della 1. reg. Veneto 30 dicembre 1997 n. 44 (nuove nor
me sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi
operanti nella materia): — art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della
provincia competente per territorio anche le singole sedi opera tive di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento del
l'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di
succursale o di rappresentanza; — art. 7, 2° comma, nella parte in cui prevede l'obbligo di
annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale della voce 23 della ta
riffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi del
l'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 1. 14
giugno 1990 n. 158), nella parte in cui prevede che le filiali
delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra regio
ne, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente paga mento della relativa tassa di concessione regionale.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 19 ottobre 2001, n.
338 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 ottobre 2001, n.
41); Pres. Ruperto, Rei. Santosuosso, Est. Zagrebelsky;
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annun
ziata e Nola c. Del Balzo. Ord. Cass. 5 novembre 1999 (G.U., 1" s.s., n. 19 del 2000).
Notaio — Procedimento disciplinare — Ricorso al tribunale
— Consiglio notarile locale — Partecipazione al giudizio — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile
di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; 1. 16 febbraio 1913 n.
89, ordinamento del notariato e degli archivi notarili, art.
149).
E manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo non
ha previamente sperimentato la possibilità di una «interpre
tazione adeguatrice» della disposizione impugnata, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 149 l. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui non prevede che il consiglio notarile locale sia parte del rapporto processuale che s'in
staura a seguito di ricorso innanzi al tribunale promosso dal
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PARTE PRIMA
notaio o dal pubblico ministero contro i provvedimenti di ap
plicazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento e
della censura presi nei confronti del notaio da parte del con
siglio notarile dal quale questi dipende, in riferimento agli
art. 3 e 24 Cost. ( 1 )
Ritenuto che, investita del giudizio su ricorso proposto dal
consiglio notarile locale avverso una sentenza del Tribunale di
Napoli che aveva annullato il provvedimento del medesimo
(1) La Corte costituzionale fa puntuale e rigorosa applicazione della
propria più recente giurisprudenza, attraverso la quale essa, accanto ai tradizionali presupposti della «rilevanza» e della «non manifesta infon
datezza», pone a carico del giudice a quo, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di costituzionalità, l'onere di aver previamente speri mentato la possibilità di superare il dubbio di costituzionalità attraverso
un'interpretazione della disposizione impugnata che renda la stessa conforme ai principi costituzionali (v., di recente. Corte cost., ord. 27
luglio 2001, n. 322, Foro it., 2001, I, 3021, con nota di richiami e os servazioni di Caponi; ord. 29 dicembre 2000, n. 592, G.U., la s.s., n. 1 del 2001; ord. 5 giugno 2000, n. 177, id., n. 24 del 2000).
Nella specie, la questione era stata sollevata da parte della Corte di cassazione a sezioni unite, in ragione dell'esistenza di una giurispru denza non univoca della Cassazione stessa in materia. Alcune pronunce avevano infatti sostenuto che il consiglio notarile che ha inflitto ad un notaio una sanzione disciplinare è controinteressato nel procedimento camerale che, a norma dell'art. 149 1. n. 89 del 1913, si instaura davanti al tribunale in relazione all'impugnazione proposta dal notaio sanzio
nato, con la conseguenza che il contraddittorio va necessariamente in
tegrato nei confronti del suddetto consiglio e che in difetto, sia il pro cedimento che il relativo provvedimento decisorio sono affetti da nul lità (Cass. 19 febbraio 1998, n. 1765, Foro it., Rep. 1999, voce Notaio, n. 53, secondo cui è invece da escludersi la necessità del contraddittorio in sede giurisdizionale nell'ipotesi di procedimenti disciplinari instau rati dinanzi al tribunale su istanza del p.m. ai sensi degli art. 151 ss. 1. 89/13, atteso che in tal caso il consiglio notarile, non avendo emesso alcun provvedimento disciplinare, non può essere identificato come
controinteressato; 21 marzo 1996, n. 2408, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 50; analogamente pure Trib. Roma 21 giugno 1995, ibid., n. 64, com mentata da Vecchio, in Vita not., 1995, 1268). Un'altra serie di deci sioni avevano invece interpretato l'art. 149 1. 89/13 nel senso che nes suna legittimazione all'intervento in qualità di parte è riconosciuta al
consiglio notarile in sede giurisdizionale di merito ove si controverta sulle sanzioni disciplinari irrogate al singolo notaio dal consiglio stes so, essendo tale partecipazione inequivocabilmente esclusa dalla spe ciale legge notarile e tale esclusione dalla fase giurisdizionale di primo grado dinanzi al tribunale comporta, poi, l'inammissibilità dell'even tuale intervento, nella successiva fase di gravame, spiegato dinanzi alla
Suprema corte, il cui giudizio è limitato, per generale principio di rito, ai soli soggetti nei cui confronti fu emessa la decisione impugnata (v. Cass. 29 ottobre 1997, n. 10655, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 108, commentata da Amato, in Danno e resp., 1998, 161; 7 novembre 1994, n. 9207, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 44).
Per tutti gli altri ordinamenti professionali, in mancanza di disposi zioni come quelle contenute nell'art. 149 1. not., la giurisprudenza — alla quale solo genericamente viene fatto cenno nell'ordinanza in ras
segna — è costante nel ritenere che il consiglio locale, quale organo amministrativo che ha adottato il provvedimento disciplinare e che è
quindi interessato a farne riconoscere la legittimità, è litisconsorte ne cessario nel successivo procedimento giurisdizionale ed è legittimato ad impugnare la relativa decisione eventualmente: v., da ultimo, Cass., sez. un., ord. 19 novembre 1998, n. 991, id., Rep. 1999, voce Profes sioni intellettuali, n. 223.
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, v. Corte cost. 2 no vembre 2000, n. 454, id., 2001, I, 786, con nota di richiami, che ha di chiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 140 1. 89/13, nella parte in cui, nello stabilire che il notaio assoggettato a procedi mento disciplinare per un addebito punibile con la destituzione può es sere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, non prevede un limite massimo di durata dell'inabilitazione; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13666, ibid., 103, con nota di richiami, secondo cui la ricezione di atti, da parte di un notaio, che li annoti provvisoriamente in un registro informale, nella temporanea mancanza del repertorio regolarmente vidimato, co stituisce illecito disciplinare.
L'ordinanza di rimessione delle sezioni unite della Cassazione (con data 26 gennaio 2000, n. 2) è massimata id.. Rep. 2000, voce Notaio, n. 83.
Da rilevare come, da quanto risulta dal testo della decisione in epi grafe e per ragioni che ovviamente non è dato conoscere, il giudice re latore (Santosuosso) non risulta essere colui che ha poi redatto la moti vazione (Zagrebelsky), costituendo ciò un'eccezione alla regola, raris simamente derogata, della identità tra giudice relatore e giudice redatto re. [R. Romboli]
Il Foro Italiano — 2002.
consiglio con il quale era stata applicata a un notaio, all'esito
del correlativo procedimento, la sanzione disciplinare della cen
sura, la Corte di cassazione, sezioni unite civili — sull'eccezio
ne del difetto di legittimazione a ricorrere del consiglio notarile, formulata dal notaio resistente nel medesimo giudizio —, ha
sollevato, con ordinanza del 5 novembre 1999 (26 gennaio 2000, n. 2, Foro it., Rep. 2000, voce Notaio, n. 83) questione di
legittimità costituzionale dell'art. 149 1. 16 febbraio 1913 n. 89
(ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in riferi
mento agli art. 3 e 24 Cost.;
che, secondo quanto premette il giudice rimettente, il proce dimento di applicazione delle «pene disciplinari» notarili è di versificato in ragione delle sanzioni, in quanto l'applicazione di
quelle minori (l'avvertimento e la censura) è devoluta al consi
glio notarile e la relativa decisione, appellabile dinanzi al tribu
nale del luogo, è poi ricorribile in Cassazione a norma dell'art.
111 Cost. (art. 148 e 149 1. n. 89 del 1913), mentre l'applicazio ne di quelle più gravi (l'ammenda, la sospensione e la destitu
zione) spetta al tribunale civile, la cui pronuncia è soggetta a
impugnazione davanti alla corte d'appello e poi a ricorso in
Cassazione, per incompetenza, violazione o falsa applicazione della legge (art. 151-155 1. n. 89 del 1913); restando a parte l'i
potesi della sanzione minore applicabile nei confronti di un
membro del consiglio notarile, che è disposta dal presidente del
tribunale con decreto soggetto a reclamo davanti allo stesso tri
bunale e, quindi, a ricorso per cassazione (art. 150 citata 1. n.
89); che, relativamente alla fase giurisdizionale di tali pro
cedimenti, conseguente ai provvedimenti del consiglio notarile, è insorto un contrasto, nell'ambito della giurisprudenza di legit timità, circa la qualità di parte necessaria rivestita dal consiglio notarile locale, avendolo ammesso alcune decisioni e negato al
tre; ciò che ha appunto determinato l'assegnazione del ricorso in
questione alle sezioni unite della corte rimettente;
che, secondo il giudice a quo, il consiglio notarile locale, pur essendo un organo amministrativo, non potrebbe, alla stregua della legislazione vigente, essere considerato parte necessaria
del giudizio di impugnazione, giacché gli art. 148 ss. della legge notarile del 1913 individuano quali soggetti legittimati all'im
pugnativa solo il pubblico ministero e il notaio incolpato, con
ciò implicitamente escludendo il consiglio; e a tale conclusione
si perverrebbe anche sulla base dell'art. 158, 5° comma, stessa
legge, che, per il ministero della giustizia e per il consiglio nota
rile, impone solo la «comunicazione» del provvedimento giuris dizionale in materia disciplinare, cioè una semplice informati
va, non una notificazione, quale è invece stabilita in favore delle
parti del rapporto processuale; che tale disciplina troverebbe fondamento e ratio nella parti
colare natura giuridica della figura del notaio, considerata dal
l'ordinamento per un verso assimilabile a quella del libero pro fessionista e per un altro equivalente a quella del pubblico uffi
ciale; ciò che darebbe ragione altresì del ruolo svolto in questa materia dal pubblico ministero, il quale fungerebbe (art. 152) da
titolare esclusivo dell'azione disciplinare diretta all'applicazio ne delle sanzioni più gravi;
che l'opposto indirizzo interpretativo, secondo cui dovrebbe essere riconosciuta al consiglio notarile, organo amministrativo, la possibilità d'impugnare i provvedimenti in materia disciplina re, non potrebbe del resto essere seguito, mancando nella legge professionale relativa ai notai una disposizione sulla cui base si
possa giustificare l'attribuzione allo stesso consiglio della veste
di parte, sul tipo dell'art. 54 d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221 (appro vazione del regolamento per la esecuzione del d.leg. 13 settem
bre 1946 n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle profes sioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), o dell'art. 7 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); norme, queste, che dispongono la notifica del ricorso an
che alle autorità che hanno emanato il provvedimento impu gnato;
che proprio la previsione da ultimo citata sarebbe espressione di un principio di necessaria partecipazione dell'organo ammi nistrativo al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento da esso adottato; un principio, ribadito da diverse leggi in mate ria di giurisdizione amministrativa (art. 36, 2° comma, r.d. 26
giugno 1924 n. 1054; art. 21, 1° comma, 1. 6 dicembre 1971 n.
1034), che, in forza di espresse disposizioni o in via interpreta
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ti va, varrebbe in tutto l'ambito della «giurisdizione professio nale», a cominciare da quello dell'avvocatura (ordinanza della
Corte costituzionale n. 183 del 1999, id., 1999,1, 2444), ma che
non potrebbe tuttavia essere esteso all'ordinamento notarile, sia
per l'argomento letterale ostativo sopra esposto sia per la diso
mogeneità delle discipline poste a confronto;
che, pertanto, il giudice rimettente solleva la questione di le
gittimità costituzionale relativamente all'art. 149 1. not., là dove
questa disposizione non prevede che anche il consiglio notarile
sia parte del rapporto processuale in materia disciplinare, in re
lazione agli art. 3 e 24 Cost., ritenendo violati i «canoni della
ragionevolezza e dell'effettivo esercizio del diritto di difesa»; un dubbio, si aggiunge nell'ordinanza di rimessione, che po trebbe investire in via conseguenziale anche gli art. 150, 152,
154, 155 e 156 della legge notarile del 1913, relativi agli altri
due tipi di procedimento giurisdizionale riguardanti l'applica zione delle sanzioni disciplinari notarili, anch'essi caratterizzati
dalla non completezza del rapporto processuale, in ragione del
l'assenza del consiglio notarile locale; che la questione sarebbe rilevante nel giudizio principale,
poiché solo in conseguenza del suo accoglimento il ricorso del
consiglio notarile potrebbe essere dichiarato ammissibile ed
esaminato nel merito; che nel giudizio così promosso è intervenuta la parte privata,
osservando a) che il ruolo istituzionale svolto nel procedimento
disciplinare dal pubblico ministero, parte primaria e necessaria
del rapporto processuale, offrirebbe le massime garanzie sul ri
spetto dei doveri (pubblicistici) relativi alla funzione notarile e
giustificherebbe la legittima differenziazione della sua posizione
rispetto agli altri soggetti del procedimento, b) che comunque il
consiglio notarile non sarebbe del tutto estromesso dal giudizio,
potendo intervenire ad adiuvandum, e c) che, in ogni caso, una
diversa articolazione del procedimento giurisdizionale sanzio
natorio sarebbe compito devoluto alla discrezionalità legislativa, sottratta al sindacato della Corte costituzionale, concludendo
pertanto per l'infondatezza della questione sollevata.
Considerato che la Corte di cassazione, sezioni unite civili, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 1. 16 febbraio
1913 n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), nella parte in cui non prevede che il consiglio notarile locale sia
parte del rapporto processuale che s'instaura a seguito di «ap
pello» promosso innanzi al tribunale dal notaio o dal procurato re della repubblica, contro i provvedimenti d'applicazione delle
«pene disciplinari» dell'avvertimento e della censura presi nei
confronti del notaio da parte del consiglio notarile da cui questi
dipende; che, in particolare, il giudice rimettente, assumendo la natura
amministrativa sia di tali provvedimenti che dell'organo abili
tato a prenderli e ritenendo che il legislatore, con la norma im
pugnata — la quale indica, quali parti del giudizio davanti al
tribunale, soltanto il notaio e il procuratore della repubblica —, abbia escluso l'intervento in giudizio del consiglio notarile, ri
tiene che tale esclusione contraddica il principio generale del di
ritto secondo il quale l'autorità della pubblica amministrazione
la quale ha emesso un provvedimento impugnato davanti al giu dice sia soggetto controinteressato che, come tale, deve poter
partecipare al giudizio, e che da tale contraddizione derivi una
lesione dell'art. 24 Cost. — per non poter il consiglio notarile
difendere il suo atto davanti al giudice — e dell'art. 3 Cost. —
in quanto la giurisprudenza sarebbe ormai costante nel ricono
scere, in altri ordinamenti professionali, la qualità di parte nel
giudizio del collegio professionale che ha emesso il provvedi mento impugnato —;
che, come riferisce la stessa ordinanza che ha sollevato la
questione, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha oscillato
tra la soluzione favorevole e quella contraria al riconoscimento — in base all'interpretazione delle norme legislative vigenti
—
al consiglio notarile della qualità di parte nel procedimento giu risdizionale (dalla quale oscillazione, l'assegnazione del pro blema alle sezioni unite della Corte di cassazione) e che la solu
zione interpretativa favorevole è stata sostenuta sulla base di ar
gomenti analoghi a quelli che hanno indotto il giudice ri
mettente a proporre la presente questione di legittimità co
stituzionale;
che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudice ri
mettente ha interpretato la disposizione censurata alla stregua di
alcune norme particolari della legge concernente l'ordinamento
Il Foro Italiano — 2002.
del notariato (segnatamente le norme che omettono di nominare
il consiglio notarile tra le parti del giudizio, menzionandolo co
me destinatario di semplici informative), ma non ha saggiato la
tenuta dell'interpretazione cui è giunto alla luce sistematica dei
principi costituzionali che lo stesso giudice rimettente ritiene
reggere la materia e che ha invocato ai fini della proposizione della questione di costituzionalità;
che, in relazione al principio di unità dell'ordinamento giuri dico, alle norme e ai principi costituzionali si deve ricorrere per
giustificare la proposizione della questione di legittimità costi
tuzionale solo dopo che le stesse norme e gli stessi principi sia
no stati considerati al fine di interpretare in loro conformità la
disposizione che il giudice deve applicare e dopo che tale inter
pretazione conforme sia risultata impossibile; che, sotto questo profilo, la sollevata questione di legittimità
costituzionale risulta carente per un difetto di interpretazione della norma censurata, difetto tanto più evidente in quanto, se
condo ciò che si è dianzi ricordato, altra giurisprudenza è potuta
giungere a un risultato interpretativo che avrebbe reso superflua, nello stesso ordine di idee del giudice rimettente, la questione di
costituzionalità proposta; che pertanto
— indipendentemente da ogni considerazione in
merito al risultato cui la richiesta interpretazione sistematica, Costituzione inclusa, potrebbe condurre — la questione di le
gittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile (tra molte, ordinanze n. 592 e n. 177 del 2000). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 149 1. 16 febbraio 1913 n. 89 (ordinamento del nota
riato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli art. 3
e 24 Cost., dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 27 luglio 2001, n. 328 (Gazzetta ufficiale, ld serie speciale, 1° agosto 2001, n.
30); Pres. Ruperto, Est. Vari; Pres. cons, ministri (Avv. dello
Stato Favara) c. Regione Liguria (Avv. Romanelli).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Liguria —
Entrate derivanti da prestiti obbligazionari — Obbligo di
versamento in tesoreria unica — Esclusione — Nuova di
sciplina statale — Questione di costituzionalità — Cessa
zione della materia del contendere (Cost., art. 117, 119; 1.
30 marzo 1981 n. 119, disposizioni per la formazione del bi
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1981), art. 40; d.leg. 7 agosto 1997 n. 279, individuazione
delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, rior
dino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendi
conto generale dello Stato, art. 7, 8, 9; 1. 23 dicembre 2000 n.
388, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), art. 66).
Deve ritenersi cessata la materia del contendere — in seguito
all'approvazione, con la legge finanziaria 2001, di una nuova
disciplina statale in materia di tesoreria unica — nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla legge della regione
Liguria secondo cui i prestiti obbligazionari contratti dalla
stessa regione per essere utilizzati come fonte di finanzia mento degli investimenti regionali non sono soggetti al regi me della tesoreria unica. (1)
(1) L'art. 66 1. 388/00 ha introdotto, in materia di tesoreria unica, una nuova disciplina, che obbliga le regioni a depositare nelle contabi
lità da esse aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato le sole en
trate derivanti, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato
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