Rivista di Giurisprudenza AmministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 66, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1941),pp. 245/246-247/248Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23132969 .
Accessed: 28/06/2014 08:48
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245 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 246
direttive possono riassumersi in questa proposizione : salvo
espresse disposizioni in contrario e salvo che la diversa
struttura degli istituti non ne imponga la inapplicabilità, debbono ritenersi applicabili al procedimento davanti alla
Commissione centrale in materia di imposte indirette le
disposizioni dettate anche per il procedimento in materia
di imposte dirette.
La ragione precipua di questa direttiva di massima sta
nel principio fondamentale che unico è l'organo giudi cante : la Commissione centrale delle imposte, la quale anche se con diversa competenza e con distinte Sezioni, costituisce un Collegio unitario, chiamato a decidere in
ultima istanza, in sede contenziosa amministrativa, le con
troversie in materia d'imposte tanto dirette Che indirette
sugli affari ; unica è la procedura disciplinata promiscua mente tanto per le imposte dirette che per le indirette
sugli affari, dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, nu
mero 1639, e dal regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516.
Dovendo questa Sezione applicare le sopra accennate
direttive di massima al caso in esame, tutta la questione si riduce a vedere se il richiamo all'art. 12 del regio de creto n. 1608 del 1931, fatto nell'art. 43 del regio decreto
legge n. 1639 del 1936, si estenda anche ai ricorsi in ma
teria di imposte indirette. La difficoltà nasce dal fatto che l'art. 43 si riferisce espressamente alla materia dei
redditi soggetti alle imposte dirette : dal che potrebbesi evincere che, se la legge ha parlato di tale materia, ciò
significa che la legge stessa ha voluto escludere l'applica zione dell'art. 12 in materia di imposte indirette. La dif
ficoltà si aggrava per quest'altra considerazione : che il
testo approvato con R. D. 17 settembre 1931 si riferisce esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi in materia di
imposte dirette. Ora, si potrebbe sostenere che l'art. 43 del regio decreto-legge 7 agosto 1936 abbia voluto esten
dere una disposizione di quel testo ad altri atti relativi alla stessa materia, ma non abbia voluto estendere quella
disposizione ad atti estranei alla materia delle imposte dirette.
La Sezione, pur rendendosi conto del carattere serio delle difficoltà ora esposte, non crede che esse siano tali
da fare escludere l'applicazione dell'art. 43 del regio de
creto-legge n. 1639 del 1936 in materia di imposte indi
rette.
Cominciando ad esaminare il secondo argomento che è di carattere logico, la Commissione lo ritiene non deci sivo. Se la norma contenuta nell'art. 12 del testo del
1931 fosse stata, per sua natura, peculiare al sistema delle
imposte dirette, ne sarebbe derivata una certa ripugnanza
logica ad estendere quella norma fuori del sistema pre detto. Ma ciò non è, perchè, in fondo, la garanzia data
dall'ufficio postale, che è un pubblico ufficio, attraverso la formalità della raccomandazione con avviso di ricevuta, è tale da valere ugualmente nei confronti di qualunque ramo dell'Amministrazione finanziaria. Nonsussiste, quindi, una incompatibilità logica che possa far escludere a priori l'estensibilità dell'art. 12 fuori del campo delle imposte dirette.
Ma non esiste nemmeno la difficoltà di ordine lette
rale sopraenunciata. Se nel decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639 e nel regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, che
hanno dato il corpo fondamentale delle norme per il fun zionamento delle Commissioni amministrative, si fosse se
guito il sistema di dettare cumulativamente le norme co
muni al procedimento in materia di imposte dirette ed
indirette e di dettare distintamente per le imposte dirette
e per le imposte indirette le norme particolari all'uno e
all'altro ramo di affari contenziosi, la conseguenza sarebbe
stata che le norme particolari ad uno dei due rami non
sarebbero state applicabili all'altro ramo. Ma, come già si è accennato, il legislatore ha seguito un sistema del
tutto diverso ; ha disciplinato promiscuamente la materia.
Gli accenni che in vari articoli si leggono a questo o a
quel ramo di affari contenziosi appariscono piuttosto va
ghi e non improntati ad un rigoroso sistema. Gli è per
questo ohe la Commissione ritiene che men che meno in
questa materia si possa applicare il principio: ubi voluit
dixit, ubi noluit tacuit.
Il criterio interpretativo deve essere, invece, quest'al tro che, in generale, le norme di procedura devono rite
nersi dettate per il procedimento avanti alle Commissioni
senza distinzione di materia, a meno che non trattisi di
norme che per la loro natura debbono ritenersi partico lari ad un tale ramo di affari contenziosi. Ora, come si
è già accennato, l'art. 43 non appartiene a questa cate
goria particolare ; quindi il Collegio è d'avviso che esso
insieme con la norma a cui rinvia, sia applicabile anche
in materia di imposte indirette sugli affari.
Una riprova decisiva dell'esattezza di questa soluzione è data dall'art. 23 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, il quale dichiara applicabili le norme richiamate nell'ar
ticolo 43 del regio decreto-legge 7 agosto 1936. Ed è
pacifico che l'art. 23 ora ricordato si riferisce anche ai
ricorsi riguardanti la materia delle imposte indirette sugli affari.
Ciò posto, il ricorso in oggetto deve ritenersi tempe stivo dato che esso fu consegnato alla posta per l'inoltro
con piego raccomandato con ricevuta di ritorno, prima della scadenza del termine utile per ricorrere. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
Rivista di Giurisprudenza Amministrativa
Amministrazione pubblica — Richiesta eirca le norme
da applicare in una futura situazione giuridica —
Obbligo di rispondere — Insussistenza.
La pubblica Amministrazione (nella specie : Governato
rato di Roma) non ha alcun obbligo di rispondere alla
domanda che le venga rivolta (nella specie : da un impie
gato) per conoscere quali norme gli sarebbero applicate in
una determinata circostanza (nella specie : trattamento di
quiescenza). (1)
Consiglio di Stato ; Sezione IV ; decisione 21 gennaio 1941 ; Pres. Rocco P., Est. Stumpo ; Baragiola (Avv. Can
goni) c. Ministero dell'educazione nazionale (Avv. dello
Stato) e Governatorato di Roma (Avv. Bentivoglio e La
vitela).
(1) La Sezione ha osservato in proposito. « Non vi è alcuna norma giuridica la quale prescriva al
l'Amministrazione — non che nell'interesse dei singoli, ma nep pure per un fine qualsiasi di interesse pubblico — di preannun ciare il contenuto di provvedimenti futuri. Ed è logico che non
vi sia. In primo luogo, per il principio dell'economia dell'atti vità amministrativa ; gli organi dell'Amministrazione, altrimenti,
potrebbero essere sollecitati a emettere su ogni affare un numero illimitato di dichiarazioni preventive, salvo poi a dover provve dere in modo concreto al momento stabilito. Se si considera la
molteplicità dei compiti devoluti all'Amministrazione, è agevole
immaginare quale mole di lavoro deriverebbe dal dover esami nare e risolvere anzi tempo (e con anticipo che potrebbe essere
anche di anni) le questioni giuridiche inerenti a situazioni che si presenteranno in avvenire ; ed è agevole immaginare l'intralcio
che ne deriverebbe alla trattazione degli affari correnti. D'altra
parte, una preventiva attività dell'Amministrazione — sia pure sotto forma di astratte dichiarazioni di intendimento — potrebbe risultare del tutto inutile, poiché gli elementi di fatto e di di
ritto posti a base di essa sarebbero con molta probabilità diversi
da quelli realmente esistenti al momento in cui il futuro prov vedimento concreto dovrà essere emanato.
Non essendovi una norma che regoli comunque — nel senso
accennato — l'azione degli organi amministrativi, manca la po sibilità della coincidenza, sia pure occasionale, di un interesse
pubblico con l'interesse che la ricorrente può avere a conoscere
in anticipo quale trattamento di quiescenza le sarà applicato al
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247 PAKTE TEEZÀ 248
Istituzione pubblica di beneficenza — Provvedimenti di riforma — Impugnativa — Interesse a ricorrere —
Fattispecie (L. 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni
pubbl. di benef., art. 81 ì. Istituzione pubblica di beneficenza — Biforme — Vo
lontà del fondatore — Conciliabilità con l'interesse nazionale — Rilevanza (L. 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbl. di benef., art. 70).
Ha interesse a impugnare un provvedimento di riforma di un'istituzione pubblica di beneficenza chi ne ha avuta l'amministrazione e contribuisce largamente ai mezzi per la sua esistenza. (1)
Nella riforma delle istituzioni pubbliche di beneficenza deve tenersi conto della volontà del fondatore o benefat
tore, quando essa sia conciliabile con gli interessi nazio nali. (2)
Consiglio di Stalo, Sezione V; decisione 15 ottobre 1940' Pres. Fagiolari, P., Est. De Simone ; Borsalino (Avv. Bo
naudi, Magrone) c. Ministero dell'interno, Prefetto di Ales
sandria, Ospedale civile e Opere pie ospedaliere di Ales sandria (Avv. Ungaro, Ballestrero) e Ospedaletto infan tile Cesare Arrigo di Alessandria (Avv. D'Arienzo, Balle
strero).
momento del collocamento a riposo. L'interesse della ricorrente non assume, dunque, la figura di interesse legittimo, e, perciò, non è tutelabile in sede giurisdizionale ».
(1-2) Sull'ammissibilità dell'impugnativa di un provvedimento di riforma di opera pia da parte dell'Amministrazione cessata vedi V Sezione 11 maggio 1938, Foro it., 1938, III, 196 e nota ivi ; e da parte di chi sia moralmente interessato all'osservanza della volontà del fondatore vedi ; V Sezione 29 gennaio 1932, Foro it., 1932, III, 198 e nota ivi.
Nel caso in esame la Sezione ha cobì motivato : « Ritiene il Collegio che non possa seriamente escludersi la
legittimazione attiva della ricorrente per nessuno dei titoli an zidetti. Dichiara, Infatti, la ricorrente, senza contestazioni, che essa, dal 1908, è stata amministratrice dell'Ospedaletto fino al 5 settembre 1939, giorno in cui l'Amministrazione ordinaria fu sciolta, e il ricorso risulta presentato al Ministero dell'Interno nel dicembre successivo e poi proseguito, entro il termine, da vanti a questo Consiglio di Stato. Così pure è incontestabile che la ricorrente rientri fra quelle persone che mediante contribu zioni volontarie concorrono a mantenere l'Opera pia ; perchè, a parte la spesa straordinaria di ben due milioni che gli stessi re sistenti riconoscono di avere la vedova Borsalino erogata per ac quieto di terreni, creazione di nuovi padiglioni e loro arreda mento, è in atti la distinta delle contribuzioni annuali che la munifica benefattrice largisce, come è Incontestato il fatto che l'Ospedale ha potuto mantenere tuttora In limiti modesti la retta di degenza, sensibilmente aumentata presso tutti gli enti, per la integrazione annuale che la stessa ha fatto con danaro proprio. Del resto, a parte tutto, in forza dell'art. 81, lettera c, la facoltà di impugnare i provvedimenti di riforma spetta a chiunque vi abbia interesse, ed è noto che non è necessario l'in teresse materiale, bastando anche un Interesse semplicemente morale, purché lecito, concreto ed attuale ; e un siffatto inte resse non può davvero contestarsi nella ricorrente, la quale ha ragione e diritto di interessarsi alla attuazione della beneficenza nonché al modo di amministrazione e di erogazione di essa nello Ospedaletto, verso 11 quale ha acquistato tanti titoli di bene merenza ».
È interessante poi il rilievo di ordine generale che la Se zione ha creduto di fare in relazione ai limiti alle trasforma zioni delle opere pie, così statuendo :
t E a questo proposito torna qui acconcio accennare ad una ultima considerazione speciale, ed è che, nel caso concreto, si è trascurato e tenuto in non cale la volontà della munifica e co stante benefattrice, tuttora in vita. Occorre, Invece, tener sem pre presente che, in tema di riforme di opere pie, il generale precetto del giusto e doveroso rispetto alla volontà del fondatore o benefattore, quando, come nella specie, essa si concili con gli interessi nazionali, e che è fattore fondamentale della legge 17 luglio 1890, è ancor oggi da tenere in onore e da osservare, malgrado la evoluzione della beneficenza verso forme più alte e moderne di solidarietà nazionale. Diversamente opinando, sì
Competenza civile — Competenza giudiziaria o ammi
nistrativa -— Impiegato pubblico — Incameramento della cauzione per compensare danni arrecati all'ente — Incompetenza del giudice amministrativo (L. 20
marzo 1865, n. 2248, ali. E sul cont. amm., art. 2 e 4 5 ; t. u. 24 giugno 1924 n. 1054, sul Consiglio di Stato art. 29).
È di competenza dell'autorità giudiziaria e non del
giudice amministrativo la doglianza prodotta da un im
piegato pubblico avverso l'incameramento della cauzione di
sposto dall'ente (nella specie : Banca Nazionale del La
voro) per assicurarsi l'indennizzo di danni prodottigli dal
l'impiegato (1).
Consiglio di Slato; Sezione V; decisione 22 novembre 1940 ; Pres. Fagiolari P., Est. Gallo ; Marigliano (Avv. Forti) c. Banca Nazionale del lavoro (Avv. Cappelletti, Soddu, Bossi).
inaridirebbero le fonti della beneficenza, come si isterilerebbe la
filantropia del singolo, le quali virtù, invece, vanno tuttora, e
sempre, incoraggiate e sorrette, per superiori ed alti fini di in teresse morale e sociale ».
(1) V. da ultimo nello stesso senso : V. Sezione 27 settem bre 1940, retro, col. 81 con nota del prof. Luigi Raggi ; Id. 19
luglio 1940, retro, col. 160, con i richiami in nota. In ordine alla soluzione accolta in simili càsi sono stati però espressi dubbi meritevoli di molta attenzione in una nota dello Zotta, in Ri vista di diritto pubblico, 1941, II, 20.
In genere, sulla delimitazione della competenza giudiziaria e amministrativa in ordine alle questioni conseguenziali atti nenti al rapporto d'impiego cfr., V Sezione 16 gennaio 1940, Foro it., 1940, III, 189 con la relativa nota di richiami.
Nella specie la doglianza circa l'incameramento delle cau zioni aveva un aspetto formale, in quanto si disconosceva al
l'Amministrazione un tale potere ed un aspetto sostanziale in
quanto le si contestava la pretesa al risarcimento del danno, affermando non esservi stata colpa da parte dell'impiegato (che impugnava il provvedimento disciplinare inflittogli). Sotto questo profilo la controversia circa i danni pretesi dall'Amministrazione si presentava come questione conseguenziale.
Circa i poteri dell'Amministrazione, che si pretenda credi trice di un risarcimento di danni, di sottoporre gli impiegati a
ritenuta, cfr. per quanto riguarda gli enti territoriali, gli studi del La Torbe, in Bass, di legislazione per i Comuni, 1940, 728 e segg. e del Cibmhni, in Rivista amm., 1940, 591 e segg.
Il Collegio ha osservato al riguardo : « Per quanto concerne, invece, le doglianze prospettate in
ordine all'incameramento della cauzione e del fondo di previ denza, ritiene il Collegio che si sia in presenza di una questione attinente ad un diritto patrimoniale conseguenziale alla pronun cia di legittimità, questione riservata, come tale, alla compe tenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 30 capov., t. u. 26
giugno 1924 n. 1054). Non si tratta invero di censurare il pre detto incameramento sotto il profilo della forma, nel senBo che l'art. 87 del regolamento interno non consente una vera e pro pria misura del genere, prevedendo soltanto la sospensione della restituzione della cauzione stessa, e cioè un semplice diritto di ritenzione sino alla pronuncia definitiva dell'autorità competente (per 11 fondo di previdenza è analogamente previsto dall'art. 2 del regolamento di quiescenza un diritto di vincolo a favore della
Banca, quale fondo di rivalsa per debiti dell'impiegato), bensì di estendere la censura stessa alla portata sostanziale del prov vedimento. Ma sotto tale aspetto occorre indagare se e quale danno la Banca abbia in concreto subito quale conseguenza immediata e diretta del colposo comportamento del Marigliano e quali i limiti giuridici del suo ristoro. E' pertanto evidente che si passa, necessariamente, ad una tipica questione di risarcimento di danni, che per prevalente ed ormai consolidata giurispru denza costituisce una delle così dette questioni conseguenziali come sopra riservate alla competenza del giudice ordinario ».
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