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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 26 maggio 1987, n. 71; Pres. Merenda, Est....

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sentenza 26 maggio 1987, n. 71; Pres. Merenda, Est. Arosio; Enel (Avv. Monacciani, Vinciguerra, Palmas) c. Comune di Sarre (Avv. Santilli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 467/468-473/474 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179354 . Accessed: 28/06/2014 15:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 15:36:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 26 maggio 1987, n. 71; Pres. Merenda, Est. Arosio; Enel (Avv. Monacciani,Vinciguerra, Palmas) c. Comune di Sarre (Avv. Santilli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 467/468-473/474Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179354 .

Accessed: 28/06/2014 15:36

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PARTE TERZA

Pertanto, il collegio, considerato che i giudizi in esame rendo

no necessaria la risoluzione di una questione di massima nuova

e di particolare rilevanza e delicatezza, che potrebbe dar luogo a contrasti giurisprudenziali, deferisce gli appelli all'adunanza ple naria del Consiglio di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art.

45 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 16 settembre 1987, n. 1496; Pres. Anel

li, Est. Borioni; Bianchi (Avv. Rossano) c. Min. tesoro.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 16 settembre 1987, n. 1496; Pres. Anel

Giustizia amministrativa — Giudizio di ottemperanza — Com

missario «ad acta» — Compenso — Determinazione (Cod. proc.

civ., art. 61, 95, 614; disp. att. cod. proc. civ., art. 24; r.d.

26 giugno 1924 n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 27;

1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali ammini

strativi regionali, art. 26).

Spetta al giudice amministrativo dell'ottemperanza che ha nomi

nato un commissario ad acta perché esegua in sua vece una

sua sentenza, la determinazione del compenso dovutogli, po nendolo a carico dell'amministrazione inottemperante. (1)

Diritto. — Con istanza diretta al presidente del T.A.R. del La

zio il commissario ad acta nominato con sentenza di questa sezio

ne 576/86, ha chiesto al tribunale di fissare il compenso e l'opera

prestata in tale veste.

In precedenza il ministero del tesoro, nei cui confronti è stato

eseguito il giudicato, aveva disatteso la richiesta di un compenso commisurato a sette ore di lavoro straordinario, in adesione al

rilievo della Corte dei conti, secondo cui non è consentito, per

principio generale, autodeterminare il corrispettivo per prestazio ni rese a favore della p.a., «mentre» il compenso di cui trattasi

dovrebbe . . . essere stabilito dallo stesso T.A.R. che ha conferi

to l'incarico e che ne ha controllato l'espletamento, configuran dosi il commissario ad acta quale organo del giudice dell'ottem

peranza». Per chiarire i termini essenziali della questione sulla quale il

(1) Nella specie, il T.A.R. ha liquidato al commissario che aveva no

minato, consigliere in servizio presso il tribunale stesso, un compenso determinato secondo le ore di lavoro, ritenute congrue, che egli aveva dichiarato di avere impiegato, e secondo la retribuzione oraria del lavoro straordinario nella misura in vigore per la qualifica di appartenenza.

Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 1985, n. 25, Foro it., Rep. 1985, voce Giustizia amministrativa, n. 636, in un caso in cui il giudice dell'ot

temperanza aveva nominato commissario viceversa un dipendente dell'am ministrazione inottemperante, ha ugualmente determinato il suo compen so tenuto conto che aveva prestato servizio a tal fine al di fuori dell'ora rio d'ufficio e considerata la retribuzione del corrispondente lavoro

straordinario, ad esclusione di ogni altra spettanza. Mentre sez. VI 19 dicembre 1986, n. 911, id., Rep. 1987, voce Impiegato dello Stato, n.

699, ha scelto una diversa soluzione: ha determinato il compenso da cor

rispondere al commissario, in corrispondenza a quello mensile previsto per gli organi deliberativi ordinari in sostituzione dei quali egli ha operato.

Per altri riferimenti, sez. IV 3 maggio 1986, n. 323, id., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, n. 871, ha affermato che il funzionario

dirigente nominato commissario ad acta ha il potere di emanare i provve dimenti necessari per l'ottemperanza al giudicato, anche in deroga alle

vigenti competenze. Anche sotto questo profilo si caratterizza, cosi, la

figura del commissario come strumento del giudice dell'ottemperanza, sottolineata dalla sentenza ora riportata: su tale figura, v. la nota di ri chiami a Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 1988, n. 353, e sez. IV 20 mag gio 1987, n. 297 (oltre che a T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 30 aprile 1986, n. 91), in questo fascicolo, III, 438.

Il Foro Italiano — 1988.

collegio deve pronunziarsi giova ricordare che il giudice di ottem

peranza può espletare l'attività adempitiva del giudicato diretta

mente o mediante un commissario ad acta.

Quest'ultimo risulta dunque investito di attribuzioni che spet tano in via primaria al giudice e che questo ha ritenuto di deman

dargli, mantenendo, come la giurisprudenza ha più volte avverti

to (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 1° agosto 1986, n. 613, Foro

it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa n. 873), un imma

nente potere di controllo sulla vicenda esecutiva, giustificato dal

vincolo di stretta strumentalità che lega l'attività del commissario

alla sentenza da eseguire. Atteso che l'opera del commissario è intrinsecamente inerente

dal punto di vista funzionale al processo per l'esecuzione del giu

dicato, ciò che del resto trova rispondenza nella definizione del

commissario come organo del giudice dell'ottemperanza (Cons.

Stato, ad. plen., 14 luglio 1978, n. 23, id., 1978, III, 449), è

da ritenere, in difetto di una specifica disposizione nella discipli na del processo amministrativo, che la questione in esame vada

risolta alla stregua dei principi di diritto processuale civile, tanto

più che, vertendosi in materia di spese relative al giudizio, il rin

vio alle norme del codice di procedura civile è reso esplicito dal

l'art. 26, ultimo comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034.

Sotto questo profilo un primo dato interpretativo è offerto dalle

disosizioni che pongono a carico del soggetto che ha subito l'ese

cuzione le spese che ad essa si riferiscono (art. 95) e ne deferisco

no l'accertamento e la liquidazione all'organo giurisdizionale pre

posto al giudizio esecutivo (in materia di esecuzione forzata di

obblighi di fare e di non fare: art. 614, 2° comma). Un'ulteriore indicazione può essere tratta dalla considerazione

che la figura del commissario ad acta presenta molteplici tratti

di omogeneità (la provenienza e il carattere fiduciario dell'inve

stitura, la temporaneità dell'incarico, la soggezione dell'opera pre stata alla valutazione del giudice) alla figura del consulente tecni

co, che paretecipa al processo civile come organo ausiliare del

giudice (art. 61 ss. c.p.c.): l'art. 24 delle disposizioni di attuazio

ne prevede che il compenso sia liquidato al consulente tecnico

dal giudice che lo ha nominato.

Le norme menzionate consentono di enucleare il principio se

condo cui spetta al giudice di ottemperanza di stabilire il com

penso per l'attività espletata dal commissario ad acta, da porre a carico dell'amministrazione inottemperante.

Per quel che concerne la determinazione della misura, un utile

parametro di riferimento è fornito dal disposto del citato art.

24, 2° comma, che fa riferimento in sostanza alla complessità, alla durata e alle modalità di svolgimento dell'incarico.

Nella specie, tenuto conto dell'impegno di lavoro richiesto per dare esecuzione al giudicato, secondo quanto dichiarato dallo stesso

commissario ad acta, il collegio ritiene che l'istanza vada accolta

e, pertanto, ordinata all'amministrazione di corrispondere al com

missario ad acta un compenso pari alla retribuzione di sette ore

di lavoro straordinario nella misura in vigore per la qualifica di

appartenenza.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA; sentenza 26 maggio 1987, n. 71; Pres. Me

renda, Est. Arosio; Enel (Avv. Monacciani, Vinciguerra,

Palmas) c. Comune di Sarre (Avv. Santilli).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA; sentenza 26 maggio 1987, n. 71; Pres. Me

Giustizia amministrativa — Regolamento edilizio — Impugnabi li immediata — Fattispecie.

Edilizia e urbanistica — Elettrodotti — Sottoposizione a conces

sione — Regolamento edilizio — Illegittimità (R.d. 11 dicem

bre 1933 n. 1775, t.u. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, art. Ili, 120; d.p.r. 24 luglio 1977

n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975

n. 382, art. 81; d.p.r. 22 febbraio 1982 n. 182, norme di

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con

l'art. 1 bis d.l. 18 agosto 1978 n. 481, convertito nella 1. 21

ottobre 1978 n. 641, art. 51, 58, 59).

È ammissibile il ricorso che l'Enel, sostanziale monopolista per la realizzazione di elettrodotti, ha proposto immediatamente con

tro le norme del nuovo regolamento edilizio di un comune,

che ne sottopone la costruzione a concessione. (1)

Sono illegittime le norme del regolamento edilizio comunale che

sottopongono a concessione la costruzione di eletrodotti. (2)

(1-2) Gli elettrodotti e, più in generale, le opere immediatamente ne

cessarie per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica rientra

no nella nozione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi

dall'ente, istituzionalmente competente, cioè dall'Enel, secondo il proce dimento discipilinato dall'art. 81, 3° comma, d.p.r. 616/77. Tale affer

mazione, se da un lato costituisce la premessa logica della riportata deci

sione, dall'altro rappresenta la conclusione di un'attività condotta dalla giu

risprudenza, prevalentemente amministrativa, e diretta a delineare con

sufficiente puntualità i rapporti intercorrenti tra l'interesse statale alla

realizzazione di grandi opere pubbliche di rilievo generale, tra cui rientra

no gli impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, e l'interesse comunale alla pianificazione e alla gestione urbanistica del

territorio. La composizione del conflitto d'interessi avviene secondo il

procedimento previsto dall'art. 81, 3° comma, d.p.r. 616/77, che prevede il potere dell'amministrazione statale di elaborare il programma di massi

ma e il piano esecutivo delle opere da realizzare «d'intesa con le regioni interessate», che devono sentire preventivamente gli enti locali interessati:

non è necessaria quindi la concessione edilizia di costruzione per le opere

pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente

competenti, come l'Enel per la costruzione di centrali elettriche e relative

opere sussidiarie: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 197, Foro

it., 1985, III, 359, con nota di richiami; sez. V 30 giugno 1987, n. 427,

id., Rep. 1987, voce Edilizia e urbanistica, n. 469; sez. IV 14 marzo 1985, n. 87, id.. Rep. 1985, voce cit., n. 338. Tuttavia T.A.R. Puglia, sez.

Lecce, 9 maggio 1981, n. 101, id., Rep. 1982, voce Energia elettrica, n. 14, ha affermato che il provvedimento che determina in via definitiva

la localizzazione di una centrale elettrica costituisce variante allo stru

mento urbanistico e sostituisce la concessione di costruzione. Ma avviso

contrario pare essere espresso da T.A.R. Sardegna 24 maggio 1986, n.

240, id., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, nn. 206-208, secondo

cui le opere statali non devono contrastare con le prescrizioni del piano

regolatore generale e del regolamento edilizio e, anzi, le determinazioni

degli organi regionali e comunali, espresse nell'ambito dei procedimenti diretti alla realizzazione di opere statali, non hanno natura provvedimen tale e non sono quindi auotonomamente impugnabili; in dottrina, Can

crini Ghisetti, La necessità della concessione edilizia per le opere pub bliche di interesse statale, in Giur. it., 1985, IV, 188. La soluzione del

conflitto d'interessi circa la localizzazione e il tracciato delle opere pub bliche di interesse statale è affidata ad un'intesa tra lo Stato e la regione, che però deve significativamente sentire il parere degli enti locali nel cui

territorio deve eseguirsi l'intervento: questa intesa si presenta alternativa

alle comuni procedure di varianti di piano, in quanto si presenta come

una diversa valutazione dell'accertamento di conformità dell'intervento

sul territorio alle norme e ai piani edilizi ed urbanistici, sia pure in tal

modo modificati: v., in senso conforme, T.A.R. Piemonte 18 luglio 1985, n. 303, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 431; T.A.R. Lazio, sez. I, 22

ottobre 1984, n. 936, id., 1985, III, 364, con nota di richiami, che, dopo aver descritto il procedimento d'intesa consensuale disciplinato dall'art.

81, 3° comma, d.p.r. 616/77 come capace di rendere efficace una varian

te di piano, non sostituendo la concessione edilizia, ma rimettendo le

determinazioni di conformità dell'intervento previsto alle norme e ai pia ni urbanistici, cosi modificati, alla competenza degli organi attivi dell'in

tesa, si esprime nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, 3° comma, d.p.r. 616/77.

Tuttavia la sentenza qui riportata non si presta solamente alla puntua lizzazione dei rapporti intercorrenti tra l'interesse comunale alla pianifi cazione e alla gestione urbanistiche del territorio e l'interesse statale alla

realizzazione di opere pubbliche, ma anche ad alcune considerazioni criti

che concernenti i rapporti tra il potere comunale di disciplina urbanistica

del proprio territorio e il potere statale di intervento e di realizzazione

di opere pubbliche, di interesse generale. Lo schema utilizzato da T.A.R.

Valle d'Aosta è quello consueto del processo impugnatorio, nel senso

dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, qualificati come nor

me di regolamenti edilizi comunali: v. anche T.A.R. Piemonte 25

settembre 1984, n. 258, id., 1985, III, 365, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1988.

Diritto. — Il ricorso in esame proposto dall'Enel è diretto ad

ottenere l'annullamento del piano regolatore e del regolamento edilizio del comune di Sarre adottati con delibera del consiglio comunale n. 228 del 10 agosto 1977 ed approvati con delibera

della giunta regionale della Valle d'Aosta n. 7274 del 7 dicembre

1983 (pubblicata sul B.u.r. del 10 febbraio 1984) nelle parti in

cui contengono norme, le quali subordinino a concessione od au

torizzazione opere da realizzarsi da parte dell'Enel stesso. In par ticolare l'ente ricorrente indica come norme sicuramente lesive:

l'art. 1.1.3, lett. e), punto 9, del regolamento edilizio che subor

dinerebbe a concessione o autorizzazione «impianti di illumina

zione pubblica, elettrodotti sia in cavo che aerei . . . »; l'art. 1.1.3., lett. a), punto 3, che subordina a concessione o autorizzazione

«scavi, reinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato . . . »; l'art. 3.3.2, lett, c), che conterrebbe prescrizioni sulle modalità

esecutive delle reti di distribuzione dell'Enel e delle cabine.

Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità

del ricorso per mancanza di un interesse diretto, concreto ed at

tuale in capo all'ente ricorrente, sollevata congiuntamente sia dalla

regione autonoma Valle d'Aosta sia dal comune di Sarre.

Tale carenza di interesse discenderebbe dal fatto che gli atti

impugnati sono atti a contenuto generale di tipo regolamentare

e, in quanto tali, insuscettibili di produrre una lesione diretta ed

immediata alla sfera giuridica dell'ente ricorrente.

L'eccezione si appalesa infondata, per quanto concerne la pri ma e la terza delle norme impugnate e cioè l'art. 1.1.3., lett.

c), punto 9, e l'art. 3.3.2. del regolamento edilizio di Sarre.

In particolare l'art. 1.1.3., lett. c), punto 9, del regolamento edilizio dispone in modo non equivoco che gli elettrodotti «sia

in cavo che aerei» rientrino secondo quanto indicato nell'intito

Ma forse la questione, cosi come prospettata in motivazione, non riguar da solamente l'impugnabilità di determinati provvedimenti, di natura re

golamentare, ma anche la definizione del contenuto possibile del regola mento comunale rispetto alle prescrizioni contenutistiche della normativa

primaria statale. La negazione del potere di un regolamento comunale

di assoggettare a concessione edilizia determinate opere che una norma

primaria sottrae alla potestà di disciplina urbanistica del comune e de

manda all'intesa fra Stato e regione equivale alla negazione del potere di una norma secondaria di definire contenuti che una norma primaria riserva propriamente ed esclusivamente a se stessa: e si può tradurre in

una contestazione del potere di normazione; al minimo, in un'ipotesi di

carenza di potere, e quindi di difetto di giurisdizione del giudice ammini

strativo; ovvero di nullità del provvedimento impugnato, per mancanza

di un oggetto possibile, e quindi di indiretta disapplicazione della norma

tiva secondaria e di diretta applicazione della normativa primaria. Tale

secondo livello interpretativo appare tuttavia assorbito dal prevalente in

teresse della motivazione di individuare con chiarezza l'oggetto delle com

petenze amministrative in materia di realizzazione di opere pubbliche di

interesse statale e i conseguenti limiti alla disciplina comunale di pianifi cazione urbanistica.

Per alcuni riferimenti girisprudenziali sul punto, v. T.A.R. Piemonte

31 luglio 1986, n. 347, id., Rep. 1987, voce cit., n. 204, sui poteri del

giudice amministrativo di valutare la localizzazione e la quantificazione degli impianti pubblici, e Corte cost. 22 luglio 1985, n. 217, id., 1986,

I, 1811, sulla insussistenza del potere del sindaco di sospendere le opere

pubbliche eseguite dall'amministrazione statale.

L'intera gamma dei problemi connessi ai rapporti tra disciplina comu

nale e opere pubbliche statali, è trattata da Traina, Pianificazione urba

nistica, controllo delle attività costruttive e realizzazione delle opere pub bliche di interesse statale, in Giur. it., 1986, III, 1, 135, e da Sica, Con

cessione edilizia e opere pubbliche di interesse statale, ibid., 329.

Con riferimento ai regolamenti edilizi comunali, v. invece, da ultimo, Albanese e Gracili, Il regolamento edilizio comunale nella prospettiva della l. n. 47 del 1985, in Cons. Stato, 1986, II, 741; Caponi e Gracili, Il regolamento edilizio comunale, problemi e prospettive, in Riv. giur.

edilizia, 1986, II, 145.

Per dovere di completezza si indicano i contributi fondamentali della

dottrina in tema di impugnabilità in sede giurisdizionale dei regolamenti della pubblica amministrazione; oltre a A. Romano, Osservazioni sulla

impugnativa dei regolamenti della pubblica amministrazione, in Riv. trim,

dir. pubbl., 1955, 870, dedicato specificatamente al tema, v. pure gli ac

cenni sul punto contenuti in Zanobini, Il potere regolamentare e le nor

me della Costituzione, id., 1951, 553; Guarino, Sul carattere discreziona

le dei regolamenti, in Foro it., 1953, I, 536; M. S. Giannini, Provvedi

menti amministrativi generali e regolamenti ministeriali, ibid., Ili, 9. [L.

Verrienti]

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PARTE TERZA

lazione della norma nelle «opere soggette a concessione».

Non v'è, quindi, alcun dubbio che l'Enel, il quale agisce in

posizione di sostanziale monopolio per quanto concerne la realiz

zazione degli elettrodotti, non debba aspettare (come vorrebbe

l'amministrazione comunale) che il sindaco si pronunci su di una

futura ed eventuale istanza di concessione edilizia per la realizza

zione di un elettrodotto, per individuare l'interpretazione autenti

ca della norma regolamentare, dal momento che il suo tenore

letterale è univoco nel pretendere già sin d'ora il rilascio di una

concessione edilizia per la realizzazione di un eletrodotto.

Va, inoltre, rilevato che la subordinazione dell'ubicazione e delle

caratteristiche delle opere relative alla «rete di distribuzione del

l'energia elettrica» (rientranti, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, 1.

29 settembre 1964 n. 847, cosi come modificata dalla 1. 22 otto

bre 1971 n. 865, nella nozione di «opere di urbanizzazione prima

ria») «ai piani urbanistitici di dettaglio» di cui all'art. 3.3.2. del regolamento edilizio di Sarre, comporti un assoggettamento di

retto di dette opere al controllo del comune, assoggettamento la

cui legittimità viene contestata dall'Enel in via principale. Da questi rilievi discende che le due sopraindicate norme di

regolamento edilizio impugnate dall'Enel sono idoneee ad arreca

re all'ente stesso una lesione immediata ed attuale della sua sfera

giuridica. Viene con ciò meno anche la seconda eccezione di inammissibi

lità (vero e proprio corollario della prima) avanzata dal comune

di Sarre secondo cui il petitum del ricorso in esame sarebbe non

già una richiesta di annullamento, bensì una richiesta di accerta

mento dell'esatta formulazione della norma regolamentare e con

testualmente una richiesta di integrazione del tenore letterale del

la norma stessa (richieste queste ultime inammissibili in un giudi zio di mera legittimità). Anche quest'ultimo assunto

dell'amministrazione comunale è destituito di fondamento, dal

momento che inequivocabilmente, secondo quanto si è osservato

sinora, il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento di norme

regolamentari che individuano l'obbligo della concessione edilizia

per la realizzazione di elettrodotti dell'Enel, obbligo che l'ente

contesta in via immediata e diretta.

Diverso discorso deve farsi per quanto concerne l'impugnativa dell'art. 1.1.3., lett. a), punto 3, del medesimo regolamento edili

zio. Detta norma è stata impugnata nella parte in cui richiede

la concessione o, comunque, l'autorizzazione comunale per la rea

lizzazione di «scavi, reinterri e modificazioni al suolo pubblico e privato». Non v'è alcun dubbio che questa norma sia inidonea

a ledere in via immediata e diretta la sfera giuridica dell'Enel, dal momento che essa si riferisce alle attività di scavi, reinterri

e modificazioni del suolo in generale, senza con ciò escludere che

possano sussistere situazioni in cui l'autorizzazione comunale non

sia richiesta in base a particolari normative.

Va da sé che se il ricorso risulterà fondato nella parte in cui

si chiede l'annullamento delle altre norme che, come si è visto, statuiscono espressamente l'obbligo di concessione edilizia per la

realizzazione di elettrodotti e di altre opere relative alla rete di

distribuzione dell'energia elettrica, ne conseguirà a fortiori che

sono esenti da concessione o da autorizzazione anche gli scavi, e reinterri, ecc. preordinati alla realizzazione di dette costruzioni

dal momento che esse costituiscono un minus, che è automatica

mente ricompreso nell'opera maggiore. Parimenti inammissibile si appalesa il ricorso, laddove è rivol

to avverso tutte le norme di piano regolatore o di regolamento edilizio che subordinino a concessione o ad autorizzazione le ope re dell'Enel, stante l'estrema genericità ed indeterminatezza delle

norme che si pretende di impugnare. Cosi definite le questioni sollevate dalle eccezioni preliminari,

si può passare all'esame del merito del ricorso e, in particolare, dei primi due motivi, che appare opportuno trattare congiunta

mente, con i quali l'Enel sostiene che in base alla particolare pro cedura prevista dall'art. 120 t.u. n. 1775 del 1933, nonché in base

al combinato disposto degli art. 29 e 31, 2° comma 1. n. 1150

del 1942, 9, ultimo comma, 1. n. 10 del 1977 e art. 81 d.p.r. n. 616 del 1977, non occorrerebbe alcuna autorizzazione comu

nale per la realizzazione di elettrodotti e di altre opere di distri

buzione dell'energia elettrica.

Il Foro Italiano — 1988.

Detti motivi si appalesano fondati. Per ricostruire la complessa ed articolata normativa che regola la materia il collegio ritiene

opportuno seguire, per ragioni di sistematicità, un ordine non

strettamente cronologico, a partire dall'art. 81, 3° comma, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616. Tale norma dispone che: «La progettazio ne di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse sta

tale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quan to concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se dif

forme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale compe tente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire pre ventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli in

terventi».

Va subito aggiunto che, poiché il problema in esame si pone nei riguardi del territorio della regione Valle d'Aosta di riferi

mento specifico deve essere fatto all'art. 51, 3° comma, d.p.r. 22 febbraio 1982 n. 182 (concernente, tra l'altro, le norme di

attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1977

n. 616), che riproduce alla lettera il sopra riportato 3° comma

dell'art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616.

Va da sé che tutte le argomentazioni che si verranno svolgendo in motivazione sono applicabili a tutto il territorio nazionale, stante

la perfetta coincidenza delle due normative.

Ciò premesso, il collegio ritiene che gli elettrodotti e, comun

que, le opere immediatamente necessarie per la produzione e la

distribuzione dell'energia elettrica rientrano nella nozione di ope re pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dall'ente istituzio

nalmente competente (e cioè l'Enel), di cui al citato art. 81, 3°

comma, d.p.r. n. 616 del 1977.

Si tratta, infatti, come è già stato affermato in giurisprudenza, di «opere dirette al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico che, seppur imputato all'Enel (ente dotato di

personalità giuridica di diritto pubblico), è pur sempre un interes

se proprio dello Stato, non costituendo l'Enel altro che lo stru

mento per la concreta realizzazione di tale interesse, cui questi

provvede con l'esercizio di poteri propri dello Stato» (T.A.R. Pie

monte, sez. II, 18 luglio 1985, n. 3030, Foro it., Rep. 1986, voce

Edilizia e urbanistica, n. 431). In termini analoghi si esprime il Consiglio di Stato (sez. VI

13 maggio 1985, n. 197, id., 1985, III, 359) che, con riferimento

alla costruzione di un oleodotto per il rifornimento di olio com

bustibile destinato ad una centrale elettrica, conclude per l'appli cabilità del 3° (e non del 2°) comma dell'art. 81 d.p.r. n. 616

del 1977, osservando che l'Enel, pur non essendo un'amministra

zione in senso proprio, ma un ente distinto e separato dallo Sta

to, tuttavia persegue interessi e finalità di rilevanza generale.

Dall'applicabilità dell'art. 81, 3° comma, d.p.r. n. 616 del 1977

a questo genere di opere pubbliche discende la non necessarietà

di concessione edilizia o di autorizzazione comunale per la co

struzione delle opere stesse, dal momento che la particolare pro cedura prevista da detta norma prevede che gli enti locali interes

sati (regioni e comuni sul cui territorio vengono realizzate le ope

re) siano sentiti preventivamente e possano esprimere soltanto in

quella sede le proprie osservazioni in merito alle scelte urbanisti

che, fermo restando il potere dell'autorità statale di assumere le

determinazioni finali. È di tutta evidenza, infatti, che nella nor

ma più volte citata è implicito, in modo inequivocabile, il supera mento dell'obbligo della concessione edilizia, dal momento che

in base al 3° comma dell'art. 81 i comuni debbono soltanto esse

re sentiti e che in base al successivo 4° comma si può procedere anche in assenza di intesa con le regioni e persino «in difformità

dalla previsione degli strumenti urbanistici», e quindi in presenza di condizioni che non consentirebbero in alcun modo il rilascio

della concessione edilizia.

Ciò non significa certamente, come ha perspicuamente rilevato

la difesa dell'ente ricorrente, che la realizzazione delle opere pub bliche, di cui al più volte citato art. 81 d.p.r. n. 616 del 1977,

avvenga al di fuori di qualsivoglia valutazione urbanistica, ma

significa semplicemente che le relative valutazioni urbanistiche sono

demandate direttamente allo Stato e più precisamente al ministro

per i lavori pubblici. Tutto questo per lo meno per quanto con

cerne gli elettrodotti (sia dell'Enel sia di altri enti) con tensione

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Page 5: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 26 maggio 1987, n. 71; Pres. Merenda, Est. Arosio; Enel (Avv. Monacciani, Vinciguerra, Palmas) c. Comune di Sarre (Avv. Santilli)

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

superiore ai 150.000 volts, mentre per gli elettrodotti con tensioni

inferiori la competenza spetterà alla regione, come si evince dal

combinato disposto degli art. 87 e 88 d.p.r. n. 616 del 1977 (ov vero per quanto concerne la Valle d'Aosta dal combinato dispo sto degli art. 58 e 59 d.p.r. n. 182 del 1982).

Non va, comunque, tralasciata la circostanza che pur con le

modificazioni operate in termini di enti competenti dal d.p.r. n.

616 del 1977 continua a rimanere in vigore la particolare proce dura prevista dagli art. Ili e 120 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775

(culminante nel provvedimento autorizzativo previsto dall'art. 115

di detto r.d.), procedura che implica l'intervento anche del comu

ne, quale portatore dei relativi interessi urbanistici.

Deve, quindi, concludersi per l'illegittimità dell'art. 1.1.3., lett.

c), punto 9, del regolamento edilizio del comune di Sarre nella

parte in cui subordina a concessione od autorizzazione la costru

zione di «elettrodotti», stante la fondatezza dei primi due motivi

di ricorso.

L'accoglimento di detti motivi comporta l'assorbimento dei re

stanti motivi (terzo, quarto e quinto) anch'essi diretti avverso la

medesima norma regolamentare. Inammissibile si appalesa poi il sesto motivo di ricorso, per

le considerazioni già enunciate in sede di esame dell'eccezione

preliminare, in quanto rivolto avverso ad una norma (l'art. 1.1.3,

lett. a, punto 3) di per sé non immediatamente lesiva.

Pienamente fondato risulta, invece, il settimo motivo di ricor

so, il cui accoglimento (del tutto conseguente alle considerazioni

svolte sinora) comporta un vero e proprio annullamento dell'art.

3.3.2, lett e), del regolamento edilizio, nella parte in cui esso si

riferisce genericamente alle «opere di urbanizzazione primaria», senza escludere espressamente le opere relative alla «rete di distri

buzione dell'energia elettrica». Non può esservi alcun dubbio, in

fatti, che una volta che si riconosca che spetta allo Stato (ovvero alla regione a seconda del grado di tensione espresso in volts dei

relativi elettrodotti) «la progettazione di massima ed esecutiva delle

opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istitu

zionalmente competenti», ivi compreso l'Enel ne consegua che

l'ubicazione e le caratteristiche di dette opere non possano essere

subordinate ai «piani urbanistici di dettaglio» ed ai «progetti tec

nici delle amministrazioni e dei privati». Il ricorso va, quindi, accolto in parte con l'assorbimento del

terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.

Il ricorso deve essere, invece, dichiarato inammissibile con rife

rimento all'impugnativa dell'art. 1.1.3, lett. a), punto 3, del re

golamento edilizio del comune di Sarre.

L'accoglimento parziale del ricorso comporta l'annullamento

sia dell'art. 1.1.3, lett. c), punto 9, sia dell'art. 3.3.2 del regola mento edilizio del comune di Sarre.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

LOMBARDIA; sezione II» sentenza 1 aprile 1987, n. 96, Pres.

Di Giulio, Est. Ferrari; Soc. San-San I (Avv. Minieri) c. Co

mune di Varese (Avv. Cutrera, Villata).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

LOMBARDIA; sezione II; sentenza 1° aprile 1987, n. 96; Pres.

Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Costruzione di

«boxes» — Imposizione di vincolo a pertinenza di edificio pree

sistente — Illegittimità (L. 6 agosto 1967 n. 765, modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150,

art. 18; 1. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per l'edificabilità dei

suoli, art. 4; 1. reg. Lombardia 5 dicembre 1977 n. 60, norme

di attuazione della 1. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 7).

È illegittima, e va pertanto annullata in parte qua, la concessione

edilizia riguardante la costruzione di boxes interrati, nella parte

in cui impone, come condizione, di destinare le autorimesse

al servizio esclusivo di fabbricato preesistente e di garantire ta

le condizione con atto scritto da registrare e trascrivere, anche

quando la costruzione di tale fabbricato sia stata in precedenza

Il Foro Italiano — 1988.

assentita senza imporre di riservare gli appositi spazi per par

cheggi previsti dalle leggi urbanistiche. (1)

(1) Quod ìnfectum factum fieri nequitl Non si tratta di un refuso; l'in versione dei termini dell'antico brocardo per commentare la pronuncia dei giudici della seconda sezione del T.A.R. Lombardia appare quanto mai appropriata. L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. In barba all'apparente illogicità dell'affermazione, nel caso di specie le

cose stanno proprio cosi: ove sia stata autorizzata la costruzione di un

fabbricato senza assicurare che fosse riservata a parcheggio l'area previ sta dall'art. 18 1. 765/67, al sindaco non è consentito successivamente

di imporre al costruttore, che chieda una nuova ed autonoma concessione

per la costruzione di autorimesse, di vincolare le stesse al servizio esclusi

vo dell'edificio già realizzato, rimediando, in tal modo, alla precedente omissione. La decisione sembra in linea, sia pure in senso speculare, con il dictum di Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 1984, n. 1, Foro it.. Rep. 1984, voce Edilizia e urbanistica, n. 295, che da ultimo ha ribadito il

principio secondo cui l'obbligo di riservare aree destinate a parcheggio

riguarda solo le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni e non anche quelle che attengono a semplici ristrutturazioni di costruzioni pree sistenti, senza modifica della destinazione d'uso (con l'avvertenza, però, che l'obbligo torna ad essere vincolante quando si tratti di nuove costru zioni sostitutive di precedenti fabbriche demolite; T.A.R. Campania 21

novembre 1978, n. 977, id., Rep. 1979, voce cit., n. 346). L'aver omesso, nel rilasciare la prima concessione o licenza edilizia,

di prevedere che fosse riservata l'area a parcheggio, non può che integra re un originario vizio di legittimità della concessione o licenza a suo tem

po rilasciata (cfr. T.A.R. Campania, sez. Salerno, 7 agosto 1984, n. 237, id., Rep. 1985, voce cit., n. 433, nella motivazione in Rìv. giur. circolaz. e trasp., 1985, 439; sui risvolti penalistici della costruzione realizzata in base a concessione illegittima, v. Cass., ord. 13 marzo 1985, Meraviglia, Foro it., 1986, II, 84, con nota di Fornasari, Sulla rilevanza penale delle

costruzioni edilizie realizzate in base ad atti concessori illegittimi, e, ivi, riferimenti, cui adde, da ultimo, Pret. Modena 10 novembre 1986, id., 1987, II, 727), con la conseguente eventuale responsabilità anche di chi abbia autorizzato l'attività edificatoria in spregio del dettato legislativo (il concorso o la cooperazione colposa con il privato nella contravvenzio ne edilizia prevista e punita dall'art. 17, lett. b, 1. 10/77, da parte del sindaco che abbia rilasciato concessione edilizia illegittima, è stato ritenu to configurabile da Cass. 13 novembre 1984, Del Favero, id., Rep. 1986, voce cit., n. 665 ; 24 ottobre 1984, Ambroggi, ibid., n. 667; 5 marzo

1984, Sorrentino, id., Rep. 1985, voce cit., n. 760; 31 marzo 1983, Za

notti, id., Rep. 1984, voce cit., n. 730; sulle condizioni perché tale con

corso si realizzi, v. Trib. Foggia 8 febbraio 1983, ibid., n. 731, e in Giur.

merito, 1984, 426, con nota di Cacciavillani, Concorso nella contrav

venzione di costruzione abusiva; concessione illegittima e responsabilità

penale del sindaco in ordine a! suo rilascio-, il reato di omissione di atti

d'ufficio è stato, invece, ravvisato nella condotta del sindaco che abbia

consentito opere di trasformazione edilizia all'interno di un parco o riser

va nazionale senza richiedere l'autorizzazione all'ente preposto, ai sensi

delle leggi 8 agosto 1985 n. 431 e 29 giugno 1939 n. 1497, alla tutela

del vincolo: App. Trento 1° giugno 1987, Riv. giur. edilizia, 1987, I,

928; mentre il reato di abuso di atti d'ufficio è stato ritenuto configurabi le, nel comportamento dei membri della commissione edilizia e del sinda

co che abbiano rispettivamente espresso parere favorevole e rilasciato con

cessione edilizia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, da Pret. Padova 20 novembre 1984, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n.

765; Pret. Gela 14 maggio 1980, id., 1982, II, 406; per Pret. Pontassieve

10 giugno 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 776, tale reato può concorre

re, sempre in capo al sindaco ed ai membri della commissione edilizia, con la contravvenzione di cui al citato art. 17, lett. b, 1. n. 10/77; Cass.

10 giugno 1981, Brighenti, id., Rep. 1982, voce cit., n. 712, infine, ha

ritenuto ipotizzabile tanto il concorso del pubblico ufficiale nel reato di

costruzione abusiva, quanto quello del privato nel reato di abuso di uffi

cio nel rilascio della concessione edilizia). È su tale duplice ordine di

piani che va ricercata la tutela dell'interesse pubblico (e, perché no!, pri

vato) per il cui soddisfacimento era stato dettato l'art. 18 1. 765/67.

D'altro canto, non possono essere passate sotto silenzio le perplessità avanzate in ordine alla concreta identificabilità dei boxes con gli spazi

per parcheggi previsti dalla norma or ora citata (v. Correale, Il cosid

detto «posto macchina» nella normativa vigente, in Riv. giur. edlizia,

1987, II, 41; la sua opinione sembra trovare conferma in T.A.R. Lazio, sez. II, 19 febbraio 1986, n. 296, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 404, che ha ritenuto illegittima la costruzione di un muro di recinzione dell'a

rea riservata a parcheggio, in quanto, essendo diretta ad escludere dal

godimento dell'area ogni soggetto diverso dal ricorrente, ne avrebbe so

stanzialmente mutato la destinazione). È ben noto, infine, che il legislatore, a tutt'oggi, non è riuscito ad

intervenire incisivamente per definire in maniera inequivocabile la natura

del rapporto che deve legare gli spazi per parcheggi agli appartamenti per

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