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PROGRAMMAZIONE ENTE LOCALE Dott. Pietro Lucca. IL SISTEMA DI BILANCIO DELL’ENTE LOCALE Il sistema...

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PROGRAMMAZIONE ENTE LOCALE Dott. Pietro Lucca
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Page 1: PROGRAMMAZIONE ENTE LOCALE Dott. Pietro Lucca. IL SISTEMA DI BILANCIO DELL’ENTE LOCALE Il sistema di bilancio si sostanzia in una serie di atti e di documenti.

PROGRAMMAZIONE ENTE LOCALE

Dott. Pietro Lucca

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IL SISTEMA DI BILANCIO DELL’ENTE LOCALE

• Il sistema di bilancio si sostanzia in una serie di atti e di documenti previsti dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali. Gli atti e i documenti sono riferibili in particolare alla programmazione, alla gestione, alla rendicontazione, alla revisione economico-finanziaria e al controllo interno.

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ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE EE.LL. D.LGS. 267/2000

PROGRAMMAZIONEGESTIONERENDICONTAZIONEREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIACONTROLLI INTERNI

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PROGRAMMAZIONE ENTI LOCALI

• PROGRAMMAZIONE DI MANDATO - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- PIANO GENERALE DI SVILUPPO

• BILANCIO DI PREVISIONE - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

- BILANCIO PLURIENNALE - BILANCIO ANNUALE

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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

(ART. 46 COMMA 3 DEL d.Lgs. 267/2000)

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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

• Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli consiglieri e dei gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell’ente.

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Il Piano Generale di Sviluppo è uno strumento di pianificazione e controllo che funge da elemento di raccordo tra le linee programmatiche che gli amministratori intendono perseguire, nel corso del mandato e le concrete possibilità finanziarie ed operative dell’Ente.

• (Art. 13 c. 3 del D.Lgs. 170/2006 e art. 165 c. 7 del D.Lgs. 267/2000)

PIANO GENERALE DI SVILUPPO

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CONTENUTO PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Non esiste una impostazione normativa di questo strumento, per cui l’Ente può decidere il modo più adeguato alla propria programmazione e alla propria struttura organizzativa

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CONTENUTO PIANO GENERALE DI SVILUPPO

• A) Le necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non abbisognano di realizzazione di investimento;

• B) Le possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione;

• C) Il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di realizzare, indicazioni circa il loro costo in termini di spesa di investimento ed i riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni del mandato;

• D) Le disponibilità di mezzi straordinari;

• E) Le disponibilità in termini di indebitamento;

• F) Il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura;

• G) La compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno.

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APPROVAZIONE DEL PGSIl piano generale di sviluppo dell’Ente deve essere deliberato dal Consiglio Comunale precedentemente al primo bilancio annuale del mandato con i relativi allegati, tra cui la relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, e antecedentemente alla definizione in Giunta della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, che diversamente finiscono col contenere indicazioni irrealistiche.

• ( punto 19 PRINCIPIO CONTABILE N. 1 per gli enti locali )

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CRITICITA’ INERENTE PGS

Il Piano Generale di Sviluppo, nonostante sia un documento obbligatorio previsto dall’art. 13 c. 3 del D.Lgs. 170/2006 e art. 165 c. 7 del D.Lgs. 267/2000, è poco diffuso nella prassi degli Enti locali. Le ragioni di ciò sono state analizzate dalla Corte dei Conti Sez. di Controllo della Lombardia con il Parere n. 374/2010.

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PARERE Corte dei conti lombardia

• “……l'art. 13 del d. lgs. n. 170 del 2006 non condiziona l'approvazione del bilancio o la sua validità all'esistenza del PGS, quanto piuttosto segnala e ribadisce la necessità che ciascun Ente si doti di uno specifico strumento di programmazione a contenuto generale che funga da raccordo fra programma politico che l’Amministrazione intende perseguire e le successive attività gestorie.”

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“ Al riguardo occorre rilevare che l'art. 151 del TUEL, che disciplina contenuti e modalità di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, non menziona il PGS fra i documenti che devono essere approvati insieme con il bilancio o che ne condizionano l'esistenza o la validità”

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Parere….

“ IL Piano Generale di Sviluppo è previsto nell’ambito della disciplina contabile e finanziaria degli Enti Locali quale elemento centrale nel processo di programmazione dell’attività dell’ente ma la sua mancanza non è idonea ad incidere sulla validità e legittimità del bilancio di esercizio o degli altri documenti contabili dell’ente locale;”

( Parere Sez. Controllo Corte dei Conti Lombardia n. 374/2010)

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DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

• RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ( TRIENNALE)

• BILANCIO PLURIENNALE ( TRIENNALE)• BILANCIO ANNUALE e allegati• PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO

DEGLI OBIETTIVI

(ART. 13 c. 4 D.Lgs. 170/2006 e art. 162 e seg. Del D.Lgs. 267/2000)

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BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

• Il bilancio annuale è il documento contabile nel quale sono indicate le previsioni di natura finanziaria ( entrate e spese ) riferite al primo anno dell’arco temporale considerato nella relazione previsionale e programmatica. Esso contiene :

• Le spese correnti, di investimento e per l’indebitamento finalizzate alla realizzazione dei programmi e degli eventuali progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica;

• Le risorse in entrata atte a garantire la copertura delle spese ( correnti, di investimento e per il rimborso dei prestiti) previste nell’anno;

• Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi.

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CARATTERISTICHE BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione è un bilancio di competenza finanziaria, a carattere autorizzatorio che copre un arco temporale annuale ( triennale per il Bilancio triennale) .

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COMPETENZA FINANZIARIA

La competenza finanziaria è il criterio con il quale le entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui sorge il diritto di riscuotere (accertamento) e l’obbligo di pagare (impegno), senza tenere conto dei rispettivi momenti successivi dell’incasso e del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste per legge.

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IMPEGNO

• L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene costituito il vincolo sugli stanziamenti di bilancio, nell’ambito della disponibilità esistente, in relazione ad una obbligazione giuridica e sia determinata la somma da pagare, il soggetto titolare del vincolo con l’ente e la ragione di tale vincolo, salvo le eccezioni espressamente previste per legge.

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ACCERTAMENTO

L’accertamento, a norma dell’art. 179 del TUEL, costituisce la prima fase di gestione dell’entrata, mediante la quale viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza

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Carattere Autorizzatorio

Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

( art. 162 c.2 del D.Lgs. 267/2000)

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PRINCIPI DI BILANCIO

• - Unità; • - Annualità; • - Universalità; • - Integrità; • - Veridicità; • - Pareggio finanziario; • - Pubblicità.

(art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267)

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PAREGGIO DI BILANCIO • 1) Il Bilancio di previsione è deliberato in pareggio

finanziario complessivo; ( Equilibrio finanziario)• 2) Le previsioni relative alle spese correnti

sommate alle previsioni relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento salvo le eccezioni previste dalla legge. ( Equilibrio economico)

(ART. 162 C. 6 del D.LGS. 267/2000)

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LEGGE 243/2012

• Attuazione della legge Cost. n. 1/2012 che ha modificato l’art. 81 Cost. ( pareggio di Bilancio).

Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) • 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta'

metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. (a decorrere dal 1º gennaio 2016).

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STRUTTURA DEL BILANCIO

ENTRATE• TITOLI( Fonte di Provenienza)

• CATEGORIE(Tipologia di entrata)

• RISORSE(Dettaglio Entrata per ciascuna

tipologia)

SPESE• TITOLI(Principali aggregati economici)• FUNZIONI(Funzioni svolte dall’Ente per ogni

titolo)• SERVIZI(Servizi gestiti dai singoli uffici)• INTERVENTI(Natura economica dei fattori

produttivi)

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TITOLO I Spesa corrente INTERVENTI:• 1.Personale • 2.Acquisto di beni di consumo e materie prime • 3.Prestazione di servizi • 4.Utilizzo beni di terzi • 5.Trasferimenti • 6.Interessi passivi ed oneri diversi • 7.Imposte e tasse • 8.Oneri straordinari della gestione corrente • 9.Ammortamenti • 10.Fondo svalutazione crediti • 11.Fondo di riserva

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TITOLO II SPESE IN C/CAPITALEIntervento:

• 1.Acquisizione di beni immobili • 2.Espropri e servitù onerose • 3.Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia • 4.Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia • 5.Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature • 6.Incarichi professionali • 7.Trasferimenti di capitale • 8.Partecipazioni azionarie • 9.Conferimenti di capitale• 10.Concessioni di crediti e anticipazioni

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SCHEMA DI BILANCIO ENTRATE

Accertamenti

Ultimo esercizio

Previsioni definitive

esercizio in corso

Previsioni di competenza

Variazioni in aumento

Previsioni di competenza

variazioni in aumento

Previsioni di Competenza

Somme Risultanti

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Categoria 2 - TASSE

1021201

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

167.453,89

172.000,00

8.000,00

180.000,00

1021204

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE

1.465.560,00

1.526.560,00

235.489,34

1.762.049,34

1021206

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCERTAMENTO RUOLI PREGRESSI I

111.585,12

80.000,00

80.000,00

Totale Categoria 2

1.744.599,01

1.778.560,00

243.489,34

2.022.049,34

Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

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SCHEMA DI BILANCIO SPESE

Impegni

Ultimo esercizio

chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

Previsioni di competenza

Variazioni in aumento

Previsioni di competenza

variazioni in aumento

Previsioni di Competenza

Somme Risultanti

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Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PERSONALE

410.394,41

402.309,71

54.309,71

348.000,00

ACQUISTO DI BENI DI CONS.E/O DI MATERIE PRIME

10.470,45

11.000,00 500,00

11.500,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

129.507,58

115.240,22

34.563,15

18.800,00

131.003,37

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

17.721,25

14.340,00

4.600,00

18.940,00

TRASFERIMENTI

47.651,92

40.000,00

22.650,00

11.700,00

50.950,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

1.000,00

1.000,00

IMPOSTE E TASSE

297,96 300,00 300,00

Totale Servizio 02

752.003,13

721.882,16

86.484,15

213.186,94

595.179,37

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Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01 - SCUOLA MATERNA

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

563.500,00

9.000,00

1.000,00

10.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

3.000,00

3.000,00

Totale Servizio 01

563.500,00

12.000,00

1.000,00

3.000,00

10.000,00

Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

63.000,00

1.039.465,00

930.000,00

101.000,00

1.868.465,00

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

3.000,00

3.500,00

6.500,00

Totale Servizio 02

63.000,00

1.042.465,00

933.500,00

101.000,00

1.874.965,00

Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

61.000,00

10.000,00

10.000,00

Totale Funzione 04 697.500,00

1.069.465,00

934.500,00

104.000,00

1.899.965,00

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Quadro generale riassuntivo 2013

Entrate   Spese  

           

Titolo I:Entrate tributarie 6.269.526,68 Titolo I:Spese correnti 7.307.085,02Titolo II:Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

980.614,94 Titolo II:Spese in conto capitale

9.942.024,69

Titolo III:Entrate extratributarie 768.900,00  Titolo IV:Entrate da alienazioni,

da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

9.785.015,09  

Titolo V:Entrate derivanti da accensioni di prestiti

1.965.653,99Titolo III:Spese per rimborso di

prestiti2.574.290,59

Titolo VI:Entrate da servizi per conto di terzi

1.681.028,50Titolo IV:Spese per servizi per

conto di terzi1.681.028,50

 Totale 21.450.739,20 Totale 21.504.428,80

Avanzo di amministrazione 2012

53.689,60Disavanzo di amministrazione

2012 

           

Totale complessivo entrate 21.504.428,80 Totale complessivo spese 21.504.428,80

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ENTRATE SPESE

PARTE CORRENTE

PARTE CAPITALE

TITOLI I, II, III

TITOLIIV, V

TITOLII, III

TITOLOII

SERVIZI C/TERZI TITOLO VI

TITOLOIV

TOTALI

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EQUILIBRI DI BILANCIO

PAREGGIO FINANZIARIOTOTALE ENTRATE = TOTALE SPESE

EQUILIBRIO CORRENTETOTALE ENTRATE CORRENTI > SPESE CORRENTI +

RIMBORSO PRESTITI

EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALETOTALE ENTRATE CAPITALE (tit. IV e V) < SPESE IN

CONTO CAPITALE

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EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO MOVIMENTO DI FONDI FINANZIARIENT. TIT. IV Cat. 6 Risc. di crediti = SPESE TIT. II Int. 10 Concessione

di crediti e anticipazioniENT. TIT. V Cat. 1 Anticipazioni di Cassa = SPESE TIT. III cat. 1

Rimborso per Anticip. di Cassa

EQUILIBRIO SERVIZI CONTO TERZI TOTALE ACCERTATO ( tit. VI) = TOTALE IMPEGNATO ( tit. IV)

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SERVIZI CONTO TERZI

Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente: • le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d’acconto IRPEF, ed il

loro riversamento nella tesoreria dello Stato; • le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo

previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;

• i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell’ente sia quelli che l’ente deve versare ad altri soggetti;

• il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo; • i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; • le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto

di terzi.

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Quadro generale riassuntivo 2013

Entrate   Spese  

           

Titolo I:Entrate tributarie 6.269.526,68 Titolo I:Spese correnti 7.307.085,02Titolo II:Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

980.614,94 Titolo II:Spese in conto capitale

9.942.024,69

Titolo III:Entrate extratributarie 768.900,00  Titolo IV:Entrate da alienazioni,

da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

9.785.015,09  

Titolo V:Entrate derivanti da accensioni di prestiti

1.965.653,99Titolo III:Spese per rimborso di

prestiti2.574.290,59

Titolo VI:Entrate da servizi per conto di terzi

1.681.028,50Titolo IV:Spese per servizi per

conto di terzi1.681.028,50

 Totale 21.450.739,20 Totale 21.504.428,80

Avanzo di amministrazione 2012

53.689,60Disavanzo di amministrazione

2012 

           

Totale complessivo entrate 21.504.428,80 Totale complessivo spese 21.504.428,80

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ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER EQUILIBRI DI BILANCIO

• Avanzo di amministrazione presunto applicato al Bilancio per finanziare spese correnti o di investimento ( art. 187 del d. lgs. 267/2000);

• Contributi per permessi di costruire che vengono iscritte al Titolo IV delle entrate e che possono finanziare la spesa corrente fino ad un massimo del 75% (Fino al 2014, 50% per spese correnti + 25% per manutenzione ordinaria del verde, strade e patrimonio comunale);

• Sanzioni amministrative da codice della strada che sono iscritte al titolo III delle entrate e destinate almeno per il 50% a spese previste dall’art. 208 c. 4 della legge 285/92( codice della strada);

• I proventi da alienazione di beni immobili disponibili possono essere destinati ad estinzione anticipata di mutui; ( art. 1 comma 443 delle legge 228/2012);

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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    Preventivo 2013   

  Entrate titolo I 6.269.526,68

  Entrate titolo II 980.614,94

  Entrate titolo III 768.900,00

(A) Totale titoli (I+II+III) 8.019.041,62

(B) Spese titolo I 7.307.085,02

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * 708.636,60

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 3.320,00

(E)Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]

1.799,43

(F)Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:

22.180,00

  -contributo per permessi di costruire  

  - altre entrate (specificare)  

(G)Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:

25.500,00

 -proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

11.900,00

  - altre entrate (specificare)  

 proventi da concessioni aree comunali

 

 aEntrate correnti destinate ad attrezzature

13.600,00

  Manut. . Straord. con entrate correnti  

(H)Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale

 

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H) 1.799,43

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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

    Preventivo 2013

   

 Entrate titolo IV 9.785.015,09

 Entrate titolo V ** 100.000,00

(M)Totale titoli (IV+V) 9.885.015,09

(N) Spese titolo II 9.942.024,69

(O)Entrate correnti dest.ad.invest. (G)

25.500,00

(P)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]

51.890,17

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)-1.799,43

(*) il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 “rimborso per anticipazioni di cassa” e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo d’amminis.

(**) categorie 2,3 e 4.

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Avanzo presunto applicato

tab. 10

 

Preventivo

Preventivo

2013 2013

Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente 1.799,43Avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale 5.665,49

Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente

  Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale

 

Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive

  Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in c/capitale

46.224,68

Avanzo disponibile applicato per l’estinzione anticipata di prestiti

  Avanzo vincolato applicato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento

 

Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti

1.799,43

Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale 51.890,17

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RISULTATI DIFFERENZIALI

Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI

1 2 3 4

A) Equilibrio economico e finanziario* La differenza di

è finanziata con:

Entrate titolo I - II - III (+) 8.483.055,88 1) quote di oneri di urbanizzazione (......%)

Spese correnti (-) 7.771.099,28

Differenza 711.956,60 2) mutuo per debiti fuori bilancio

Quote di capitale amm.to mutui (-) 708.636,60

Differenza *3) avanzo di amministrazione per debiti

fuori bilancio

B) Equilibrio finale

Entrate finali (av.titoli I - II - III - IV) (+) 23.299.724,79 4) Fondo nazionale ordinario investimenti

Spese finali (disav.+titoli I - II) (-) 22.691.088,19

5) Da plusvalenze patrimoniali

Saldo netto da finanziare (-)

impiegare (+) 608.636,60

6) Altri

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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte spesa la relazione e' redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Per ciascun programma e' data specificazione della finalita' che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed e' data specifica motivazione delle scelte adottate. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

( ART. 170 DEL d.Lgs. 267/2000)

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Contenuti Relazione Previsionale e Programmatica

Il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, ha approvato i modelli e schemi contabili relativi alla relazione previsionale e programmatica. Il modello è suddiviso in sei sezioni così rubricate:

• caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente;

• analisi delle risorse; • programmi e progetti; • stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni

sullo stato di attuazione; • rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici; • considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di

sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione. • Il modello contiene indicazioni del contenuto minimo, vale a dire che lo stesso può

essere liberamente integrato di altre indicazioni, di altri prospetti, di altri elementi e di altre informazioni che siano ritenuti utili ai fini della illustrazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale, nonché dei programmi e dei progetti negli stessi contenuti.

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ESEMPIO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale è il documento contabile nel quale vengono indicate le previsioni di natura finanziaria riferite all’arco temporale considerato nella relazione previsionale e programmatica( triennio). Esso contiene la proiezione pluriennale: a) delle spese correnti, di investimento e di indebitamento, finalizzate alla realizzazione dei programmi e degli eventuali progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica; b) delle risorse in entrata atte a garantire la copertura delle spese previste nel triennio.

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CARATTERISTICHE DEL BILANCIO PLURIENNALE

• Il bilancio pluriennale è redatto nel rispetto degli stessi principi del bilancio annuale tranne, naturalmente , che per quello dell’annualità.

• Il primo anno del Bilancio pluriennale coincide con il bilancio annuale. Con l’approvazione del Bilancio annuale si procede ad aggiornare il bilancio triennale.

• Il Bilancio pluriennale contiene la rappresentazione finanziaria degli obiettivi e programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

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SCHEMA BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE

Accertamenti

Ultimo esercizio

Previsioni definitive esercizio in corso

Previsioni pluriennale

2013

Previsioni pluriennale

2014

Previsioni pluriennale

2014

TOT.

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SCHEMA BILANCIO PLURIENNALE SPESE

Impegni ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

Previsioni pluriennale

2013

Previsioni pluriennali

2014

Previsioni pluriennali

2015

TOT.

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ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

• a) Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

• b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

• c) la deliberazione, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

• .

• (art. 172 d lgs. 267/2000 ed altre disposizioni normative)

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ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

• d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

• e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

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ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

• f) La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

• g) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;• h)Programma triennale del fabbisogno di personale e piano annuale

delle assunzioni;• i) Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno che dimostri la compatibilità delle previsioni di Bilancio con il rispetto del Patto;

• L) La quantificazione spese per incarichi e collaborazioni esterne; • m)Deliberazione di destinazione sanzioni codice della strada.

( art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e altre disposizioni normative)

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DELIBERE DELLE TARIFFE ED ALIQUOTE TRIBUTARIE

• Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

(Art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006)

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Conseguenze……………

• Se l’Ente non approva le aliquote o le tariffe entro il termine stabilito dal legislatore per l’approvazione del Bilancio ( in via ordinaria entro il 31/12 dell’ anno antecedente al periodo di riferimento o come sempre avviene entro la data fissata dalle varie proroghe), si applicano le aliquote e le tariffe dell’anno precedente e le eventuali delibere adottate sono illegittime per violazione di legge e quindi annullabili dal TAR.

• (TAR Calabria sentenza 366/2014 )

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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEI SUOI ALLEGATI

Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

Il regolamento di contabilita', dell‘ Ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare entro il 31 dicembre per l'anno successivo, termine previsto dall'articolo 151 del d.lgs. 267/2000 (salvo proroghe).

(art. 174 del D.Lgs. 267/2000)

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PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DELLE O.O.P.P.

• Le opere pubbliche di importo superiore a €. 100.000,00 devono essere inserito nel programma triennale e l’elenco annuale.

• Il programma triennale e l’elenco annuale sono adottati sulla base di schemi tipo approvati dal Ministero infrastrutture (D.M. 11/11/2011);

• Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità; (art. 128 d-lgs. 163/2006)

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PRIORITA’ INVESTIMENTI

• A)Lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente;

• B) Completamento dei lavori gia' iniziati;• C) Progetti esecutivi approvati;• D) Interventi per i quali ricorra la possibilita' di

finanziamento con capitale privato maggioritario.

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LIVELLO DI PROGETTAZIONE RICHIESTO

• Per i lavori pubblici di importo pari o superiori a €. 1.000.000,00 è necessario aver approvato almeno un progetto preliminare;

• Per i lavori pubblici di importo inferiori a €. 1.000.000,00 è necessario aver approvato almeno uno studio di fattibilità;

• Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

• ( art. 128 c. 6 d.lgs. 163/2006)

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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

• Predisposizione da parte della Giunta Comunale entro il 30/settembre dell’anno precedente ;

• Adozione da parte della Giunta entro il 15 Ottobre;

• Pubblicazione per 60 giorni all’albo pretorio;• Approvazione da parte del Consiglio Comunale in

sede di Bilancio come allegato. • Trasmissione all’osservatorio lavori pubblici entro

trenta giorni dall’approvazione.

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FINANZIAMENTO INVESTIMENTI• a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti (es. imposta di

scopo); • b)avanzi di bilancio, ossia eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese

correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; • c)entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, da

concessioni edilizie e relative sanzioni; • d)entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle

regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

• e)avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; • f) mutui passivi; • g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge .

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LIMITI ALL’INDEBITAMENTO

• I Comuni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da essi contratti. ( art. 119 Cost. c. 4)

• Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. (art. 202 tuel)

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CONDIZIONI PER ASSUNZIONE MUTUI

a) Avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

c) Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. ( art. 203 d.lgs. 267/2000)

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CONDIZIONI PER ASSUNZIONE MUTUI

• d) l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ( ART. 204 DEL d. LGS. 267/2000)

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Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011   Euro 7.462.615,95

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 8,00% Euro 597.009,28

       

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti   Euro 608.728,56

Incidenza percentuale sulle entrate correnti   % 8,16%

       

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui   Euro -11.719,28

       

Anticipazioni di cassa

Tab. 35

Entrate correnti (Titolo I, II, III)   Euro 7.462.615,95

Anticipazione di cassa   Euro 1.865.653,99

Percentuale    25,00%

       

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MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEL TERMINE DI LEGGE

LO STATUTO dell’Ente disciplina le modalità di nomina di un commissario chiamato a predisporre lo schema di Bilancio se la Giunta non vi ha provveduto e lo sottopone al Consiglio per l’approvazione. Se il Consiglio non provvede all’approvazione entro 50 giorni dal termine della scadenza, il Commissario si sostituisce al Consiglio approva il Bilancio. Il Prefetto avvia la procedura di scioglimento del Consiglio a termini dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000;

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NOMINA DEL COMMISSARIO DA PARTE DEL PREFETTO

Se lo Statuto non disciplina la modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del Bilancio alla predetta nomina provvede il Prefetto ( art. 1 , c.1 bis D.L. 314/2014)

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PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO

• Se la Giunta non ha approvato lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio entro il termine prescritto, il Prefetto nomina un Commissario che lo predispone e lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.

• Il Prefetto notifica un lettera a tutti i consiglieri e assegna un termine. Se il Consiglio non provvede il Bilancio è approvato dal Commissario e ha inizio la procedura di scioglimento a termini dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

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ESERCIZIO PROVVISORIO

Quando il termine di approvazione del Bilancio viene fissato con norma di legge in una data successiva all’esercizio finanziario di riferimento si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio. Gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. (ART. 163 TUEL)

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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI OBIETTIVI

• Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

• Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

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SEPARAZIONE COMPETENZE TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENTI

• Con il piano esecutivo di gestione si assegnano ai responsabili dei servizi le risorse finanziare , umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi e i programmi dell’Ente. Si realizza la separazione delle competenza tra organi politici cui competono l’attività di programmazione e controllo e gli organi tecnici cui competono l’attuazione dei programmi e obiettivi stabiliti.

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ESEMPIO RIPARTIZIONE INTERVENTI IN CAPITOLI

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOCentro di Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME1010102Capitolo 1200/ 2 - Acquisto di beni – rappresentanza Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI1010103Capitolo 1300/ 1 - indennita' di carica al Sindaco ed agli ass. com.liCapitolo 1300/ 2 - Rimborso spese viaggi Commissari ComunaliCapitolo 1300/ 3 - indennita' di presenza per le adunanze del Consiglio Com.liCapitolo 1300/ 4 - indennita' di miss. e rimb. spese miss. agli amm. com.liCapitolo 1300/ 5 - rimb.ai dat.di lav.degli oneri retr.e ass.per per.ret.amm.Capitolo 1300/ 7 - compensi all'organo di revisione economica finanziariaCapitolo 1300/ 8 - indennita' di presenza ai membri d.commissioni consiliariCapitolo 1300/ 60 - spese per funzionamento del consiglio comunale

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ESEMPIO RIPARTIZIONE RISORSE IN CAPITOLI

• TITOLO I Entrate tributarie• Categoria 2 Tasse• Risorsa 1204 : Tassa rifiuti solidi urbani• Capitolo 1204/1 : Tassa rifiuti ruolo principale• Capitolo 1204/2: Accertamenti Tassa rifiuti

annualità pregresse

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BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE TIT. I ( ENTRATE TRIBUTARIE)• TASSA RIFIUTI .. 1.000,OO

TIT. IV • TRASF. STATO PER FOGNA ……… 2.000,00

TOTALE 3.000,00

TIT. I ( SPESE CORRENTI)• PERSONALE ….....1.000,00

TIT. II ( SPESE IN /CAPITALE)• ACQUISIZIONE BENI

IMMOBILI( REALIZZAZIONE FOGNA

CENTRO TORICO)…...……2.000,00

TOTALE 3.000,00

SPESE

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GESTIONE

ACCERTAMENTI• APPROVO RUOLO TASSA

RIFIUTI E ACCERTO IL DIRITTO ALL’AQUISIZIONE DELL’ENTRATA PER €. 1.000,00

• LO STATO MI CONCEDE IL FINANZIAMENTO PER LA FOGNA PER €. 1500,00

• TOTALE 2.500,00

IMPEGNI • IMPEGNO LE SPESE PER GLI

STIPENDI AL PERSONALE PER €. 1.000,00

IMPEGNO LA SPESA PER REALIZZARE LA FOGNA

PER €. 1.500,00 TOTALE 2.500,00

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IPOTESI 1 IL RENDICONTO SI CHIUDE IN PAREGGIO (ACCERTAMENTI = IMPEGNI)

ENTRATE AL 31/12

Tassa rifiuti 1.000,00Trasf. Stato 1.500,00Tot. accertamenti al 31/12 2.500,00

SPESE AL 31/12

Personale 1.000,00Realizz. Fogna 1.500,00Totale impegni 31/12 2.500,00

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IPOTESI 2 IL RENDICONTO SI CHIUDE IN DISAVANZO (ACCERTAMENTI < IMPEGNI)

ENTRATE AL 31/12Tassa rifiuti 800,00( rettifica accertamenti p.es. perché una società iscritta a

ruolo è fallita)Trasf. Stato 1.500,00Tot. Accertamenti al 31/12 ………………2.300,00 DISAVANZODI AMMINIST. 150,00

SPESE AL 31/12Personale 950,00( rettifica impegno perché 2

dip. lasciano l’ Ente per mobilità volontaria)

Realizz. Fogna 1.500,00Totale impegni 31/12 …………………. 2.450,00

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IPOTESI 3 IL RENDICONTO SI CHIUDE IN AVANZO (ACCERTAMENTI > IMPEGNI)

ENTRATE AL 31/12Tassa rifiuti

1.200,00( Maggiore accertamento per

nuove iscrizioni a ruolo)

Trasf. Stato 1.500,00Tot. Accertamenti al 31/12 …….…………2.700,00

SPESE AL 31/12Personale 950,00( rettifica impegno perché 2

dip. lasciano l’ Ente per mobilità volontaria)

Realizz. Fogna 1.500,00Totale impegni al 31/12 ……….…… 2.450,00AVANZODI AMMINIST. 250,00

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VARIAZIONE DI BILANCIO• Nel corso dell’esercizio possono manifestarsi

nuove esigenze ( nuovi servizi, attività , nuovi investimenti) oppure le previsioni di alcune spese risultano inferiori alle effettive necessità, oppure sovrastimate. Allo stesso modo per le Entrate possono verificarsi nuove entrate non previste , o le previsioni iniziali risultano essere sovrastimate o sottostimate. Da cio’ discende la necessità, in corso d’anno, di effettuare delle variazioni del Bilancio di previsione per adeguare gli stanziamenti previsti delle entrate e delle spese alle effettive esigenze dell’Ente.

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VARIAZIONE DI BILANCIO

La necessità di variare il Bilancio, ossia variare la singola risorsa delle entrate o l’intervento della spesa, deriva da due caratteristiche della contabilità pubblica:

A) Il Bilancio dell’Ente pubblico è autorizzatorio e quindi non possono effettuarsi entrate o spese non previste o superiori all’ammontare previsto;

B) Occorre garantire anche durante la gestione gli equilibri di bilancio.

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VARIAZIONI DI BILANCIO• Il bilancio di previsione puo' subire variazioni nel corso

dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

• Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare. Possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

• Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

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DIVIETI PER LE VARIAZIONI DI BILANCIO

• Sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.

• Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio.

• Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

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VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

• ( Art. 175 c. 9 d.Lgs. 267/2000)

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PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA • 1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva

non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

• 2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

• ((2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

• 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.))

• I prelievi dal fondo di riserva possono essere effettuati entro il 31/12.

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ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

• L’assestamento generale dell’Ente è la variazione di Bilancio deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

• (art. 175 del D.Lgs. 267/2000)

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ESEMPIO DI VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO

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SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI BILANCIO

Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.

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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E RIEQUILIBRIO DI BILANCIO

• Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

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RISORSE PER RIEQUILIBRARE IL BILANCIO

• Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 ( 30/09).

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MANCATA ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO

• La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. Il procedimento sostitutivo è lo stesso di quello previsto per la mancata approvazione del bilancio. L’intervento sostitutivo comporta l’avvio dello scioglimento del Consiglio solo nel caso di accertata mancanza degli equilibri generali del Bilancio e non nel caso di rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

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VIGILANZA SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

• Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ((e piu' in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.)). . ( Art. 153 c. 4 del d.Lgs. 267/2000)

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OBBLIGO DI SEGNALAZIONE • Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni

obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ((, nonche' alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti)) ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta. ( Art. 153 c. 6 del d.Lgs. 267/2000)

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PATTO DI STABILITA’INTERNO

• Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

• Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali)

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PATTO DI STABILITA’

• La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

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CALCOLO OBIETTIVO PROGRAMMATICO

Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno dalla legge di stabilità.

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Esempio……………

• L’obiettivo annuale è determinato con apposito modello approvato con decreto del Mef n. 11400 del 10/02/2014,

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ADEMPIMENTI

• Trasmissione al MEF via web gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Mef che approva il modello (per 2014 D. Mef 11400 del 12/02/2014). A tal fine, gli enti in questione

• Monitoraggio semestrale del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell’anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, nonché le altre

esclusioni previste dalla norma.

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CERTIFICAZIONE DEL PATTO

• Entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo, gli Enti devono inviare, tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria.

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Certif. 2013

DENOMINAZIONE ENTE

Competenza mista

1

2

3=1-2 0

4

5=3-4 0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato

OPPURE

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 non è stato rispettato

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Importi in migliaia di euro

Patto di stabilità interno 2013 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013 concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2013

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

SALDO FINANZIARIO

SALDO OBIETTIVO 2013

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE

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LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI

STABILITA’ Le sanzioni sono stabilite dal comma 26

dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall’articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012:

a)Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;

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SANZIONI…….

• b) limite agli impegni per spese correnti ( titolo I) che non possono essere assunti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

• c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

• d) divieto di procedere ad assunzioni di personale compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto

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SANZIONI

e) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimento;

f) riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010;

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MISURE ANTIELUSIVE DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA’I commi 30 e 31 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad impedire comportamenti elusivi.

• Es. comportameni elusivi:a) Allocazione tra le spese per servizi per conto

di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti i;

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COMPORTAMENTI ELUSIVI DEL PATTO

b) contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate da contributi in conto capitale;

c) evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall’articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000;

d) l’imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi;

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SANZIONI PER COMPORTAMENTI ELUSIVI art. 31 legge 183/2011

• Le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive – irrogano le seguenti sanzioni pecuniarie:

• 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione;

• 2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

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NUOVO SISTEMA CONTABILE

• Il 1 gennaio 2015 entra in vigore la nuova contabilità armonizzata prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

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GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PREVISTI DAL d.LGS. 118/2011

• a) il Documento unico di programmazione (DUP), deliberato dal Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;

• b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

• c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;

• d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio ;

• f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entra 30 giorni dall’approvazione di tali documenti;

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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

• Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;

• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

• Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, ( 5 ANNI) la seconda pari a quello del bilancio di previsione (3 ANNI).

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SEZIONE STRATEGICA D.U.P • La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di

mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato

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SEZIONE OPERATIVA D.U.P.

• La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

• La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

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SEZIONE OPERATIVA D.U.P.

• La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

• La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

• Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato,che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

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BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO

• Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale;

• Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

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BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO

• Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

• Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del d.Lgs. 118/2011.

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Spese per il personale InsDati

Tab. 22

Prev. Def. 2012/Rendiconto 2012 Previsione

2013

spesa intervento 01 2.082.949,00 2.061.000,00

spese incluse nell'int.03 14.850,00 20.628,00

irap 143.000,00 137.767,00

altre spese incluse 19.056,60 40.702,00

Totale spese di personale 2.259.855,60 2.260.097,00

spese escluse 263.415,51 299.768,73

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 1.996.440,09 1.960.328,27

Spese correnti 7.090.159,31 7.307.085,02

Incidenza % su spese correnti 28,16% 26,83%

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Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tab. 23Tipologia spesa Rendiconto

2009Riduzion

e disposta

Limite Previsione2013

sforamento

Studi e consulenze0,00 80,00% 0,00 0,00 0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,pubblicità e rappresentanza

20.755,00 80,00% 4.151,00 4.100,00 0,00Sponsorizzazioni

0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00Missioni

4.702,84 50,00% 2.351,42 2.350,00 0,00Formazione

2.070,00 50,00% 1.035,00 1.028,00 0,00Acquisto,manutenzione,noleggio,esercizio autovetture

15.676,87 20,00% 12.541,50 11.091,40 0,00

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Limiti acquisto autovetture Legge 228/2012 art. 1 comma 143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. (8) (10) 144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

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Taglio delle spese per studi e consulenze

• D.L. n. 101/2013 comma 5:• La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a

studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, ((non puo' essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014)) cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


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