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Quaderno Settimanale 9-2015 - Servizi Consulenza Telematica · Moss ITALIA OGGI 03.03.2015 Dal...

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q p quaderno professionale Quaderno Settimanale Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale Numero 9 del 9 marzo 2015 In questo numero: Flash stampa .............................................................................................................. 3 L’Agenzia interpreta ................................................................................................... 4 Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 6 L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 10 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – parte 2 ............................................ 10 L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 23 I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul visto di conformità .......................................................... 23 L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 39 I chiarimenti della Circolare n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate del 19.02.2015 – parte 2 ............... 39 L’Approfondimento – 4 ............................................................................................ 52 Responsabilità negli appalti .................................................................................................................... 52 Le prossime scadenze............................................................................................... 56
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Page 1: Quaderno Settimanale 9-2015 - Servizi Consulenza Telematica · Moss ITALIA OGGI 03.03.2015 Dal 2015, le imprese (anche quelle che si avvalgono del regime dei minimi o del regime forfetario)

qpquaderno professionale

Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 9 del 9 marzo 2015

In questo numero:

Flash stampa .............................................................................................................. 3

L’Agenzia interpreta................................................................................................... 4

Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 6

L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 10

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – parte 2 ............................................ 10

L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 23

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul visto di conformità .......................................................... 23

L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 39

I chiarimenti della Circolare n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate del 19.02.2015 – parte 2 ............... 39

L’Approfondimento – 4 ............................................................................................ 52

Responsabilità negli appalti .................................................................................................................... 52

Le prossime scadenze............................................................................................... 56

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Gruppo scientifico:

Cerato Sandro – Costa GianfrancoBurzacchi Francesco – Trevisan Michele

Costa Francesco – Zocca LucaTatone Alessandro – Marcolla Alessandro

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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Flash stampa

Moss ITALIA OGGI

03.03.2015

Dal 2015, le imprese (anche quelle che siavvalgono del regime dei minimi o del regimeforfetario) che prestano servizi di e-ommerce, di telecomunicazione eteleradiodiffusione a privati consumatori UE,possono avvalersi del regime semplificatoMoss, che consente di accentrare gliadempimenti IVA presso il Paese in cui leimprese stesse sono stabilite, anzichéeseguirli in ciascuno Stato del consumo

Patent box IL SOLE 24 ORE

04.03.2015

ITALIA OGGI

05.03.2015

Dal 2015, i titolari di reddito d’impresapossono optare per un nuovo regime dipatent box, che consiste nella tassazioneagevolata, ai fini delle imposte sui redditi eIRAP, per i redditi derivanti dalla concessionein uso o dall’utilizzo diretto di determinati beniimmateriali, inclusi i marchi commerciali. Si èin attesa, comunque, del decreto attuativo

NuovarateizzazioneEquitalia

IL SOLE 24 ORE

04.03.2015

Equitalia ha pubblicato il fac-simile per larichiesta di riammissione alla rateazione per icontribuenti decaduti dal beneficio per aversaltato tutte le scadenze. La domanda dovràessere presentata entro il 31.07.2015

Aggiornamentolibretto dicircolazione

IL SOLE 24 ORE

05.03.2015

Il Ministero dell’Interno ha disposto lasospensione delle sanzioni per la mancataannotazione sulla carta di circolazione deinominativi dei clienti di autonoleggi

CertificazioneUnica

IL SOLE 24 ORE

07.03.2015

ITALIA OGGI

07.03.2015

Non è possibile integrare o eliminaredirettamente i dati di una Certificazione Unicagià validamente presentata. Qualora siintenda effettuare una modifica, è necessarioprocedere alla sostituzione o all’annullamentodi una Certificazione già trasmessa e accolta,con la predisposizione di una nuova forniturariservata esclusivamente alle soleCertificazioni da annullare o sostituire

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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L’Agenzia interpreta

Pratichetelematiche alRegistro delleImprese

DECRETO MISE02.03.2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con ilDecreto citato, ha apportato alcune modifichealle specifiche tecniche per la creazione diprogrammi informatici finalizzati allacompilazione delle domande di iscrizione edeposito delle denunce da presentareall’Ufficio del Registro delle Imprese per viatelematica o su supporto informatico

Marchi e brevetti CIRCOLARE UIBM28.02.2015

N. 599

L’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, con laCircolare citata, ha fornito chiarimentisull’utilizzo della nuova modulistica,disponibile e compilabile sul sitowww.uibm.gov.it, da utilizzare in viaobbligatoria dal 18.05.2015. Fino al17.05.2015 è possibile utilizzare la vecchiamodulistica per il deposito telematico delledomande di marchi e brevetti mediantecollegamento alla piattaforma WebTelemacogestita da InfoCamere

Credito d’impostaredditi prodottiall’estero

C.M.05.03.2015

N. 9/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha fornito chiarimenti sulle modalità difunzionamento del credito per le impostepagate all’estero, allo scopo di abbattere ilcontenzioso in materia. Gli aspetti trattatisono i seguenti:

• la natura dell’istituto e i presupposti dellasua applicabilità;

• la determinazione del credito d’imposta;• la limitazione della detrazione per singolo

Stato (per country limitation);• parziale concorso del reddito estero alla

formazione del reddito complessivo emisura del credito;

• la riliquidazione delle imposte estere aseguito dell’accertamento di un maggiorreddito;

• le disposizioni specifiche per le imprese;• il credito d’imposta e le stabili

organizzazioni

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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Manutenzione e“beni significativi”

R.M.06.03.2015

N. 25/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha precisato che si applica l’aliquotaIVA del 10% al costo degli infissi compresi inun lavoro di manutenzione. Il valore deisuddetti “beni significativi” deve esseredeterminato in base ai principi di caratteregenerale che disciplinano l’IVA, noncontenendo la norma agevolativa alcunaprevisione in ordine alla quantificazionedell’imponibile. Pur nel rispetto dell’autonomiacontrattuale delle parti, si deve tenere contodi tutti gli oneri che concorrono allaproduzione dei suddetti “beni significativi” e,dunque, sia delle materie prime sia dellamanodopera impiegata per la produzionedegli stessi

Piccola proprietàcontadina

R.M.06.03.2015

N. 26/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha precisato che la nozione difabbricato pertinenziale, che implica lasussistenza di una connessione funzionaletra il fabbricato e il terreno agricolo, nonappare coincidente con la nozione distrumentalità che è, invece, voltaall’individuazione dei beni necessari per losvolgimento dell’impresa agricola

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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Il Giudice ha sentenziato

Sottrazionefraudolenta alpagamento delleimposte

CASS.N. 7618/2015

CASS.N. 5918/2015

L’operazione di scissione societaria con laquale sono assegnati a una società di nuovacostituzione rapporti attivi e beni immobili,seguita dalla vendita di tali beni in favore diuna terza società, di fatto sotto il controllodel contribuente debitore, integra il reato disottrazione fraudolenta al pagamento delleimposte

Per la consumazione del reato di sottrazionefraudolenta al pagamento delle imposte nonè necessario che sia stata notificata alcontribuente una cartella di pagamento, maè sufficiente che la procedura di riscossionesia già avviata con l’iscrizione a ruolodell’imposta non versata

Autonomaorganizzazionedel medico e IRAP

C.T.P. BOLZANO

N. 4/2015

È legittimo richiedere il pagamento dell’IRAPal medico che usufruisce di arredamentidell’ambulatorio e di altri cespiti e ha alleproprie dipendenze una segretaria part-time.Tali elementi, infatti, costituiscono un valoreaggiunto che comporta un aumento dellacapacità di generare ricavi

Inerenza spese disponsorizzazione

C.T.P. PISA

11.02.2015N. 94/2015

L’inerenza di un costo per spese disponsorizzazione deve essere intesa insenso ampio e quindi può essere desuntadall’oggetto sociale. Inoltre, in caso didubbio, è a carico dell’Ente impositorel’onere di rappresentare i motivi per i qualinon vi è il legame fra spese e attivitàesercitata

Prove per frodicarosello

C.T.R. LIGURIA

N. 69/2014

In caso di frodi carosello, il contribuentedeve dimostrare che le condizionieconomiche commerciali applicate daifornitori sono analoghe a quelle adottate dafornitori terzi; in caso contrario non puòessere ammessa la buona fede

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IRES e imposta suifinanziamenti

CASS.25.02.2015

N. 3770

È confermato lo sconto IRES sulla basedelle imputazioni di bilancio per l’impostasostitutiva sui finanziamenti a medio e lungotermine addebitata dalle banche ai soggettiche ricevono un finanziamento

Accertamento ePVC senza firma

C.T.R. BARI

N. 1554/2014

Deve ritenersi nullo l’atto di accertamentoqualora il PVC precedentemente redattodalla Guardia di Finanza non sia statofirmato dal legale rappresentante dellasocietà

Modello CUDsenza ritenute

CASS.N. 5736/2015

Non è penalmente punibile l’omessoversamento di ritenute dichiarate dalsostituto di imposta nel modello 770 nonriportate nei modelli CUD rilasciati aisostituiti

Risoluzionecontratto cessioneazienda e impostadi registro

CASS.02.03.2015

N. 4134

La risoluzione di un contratto di cessione diazienda per mutuo dissenso scontal’imposta proporzionale di registro nellamisura del 3% sul valore delle prestazionidovute a seguito della risoluzione

Liquidazioneattivo aziendafallita

TRIBUNALE VERONA

12.12.2014FALLIMENTO N.

95/2014

Il contratto di rent to buy non è assimilabileal contratto di locazione: quindi, ad esso nonè applicabile la disciplina propria delcontratto di locazione. In caso diliquidazione della massa immobiliaredell’azienda fallita, la tempistica deve esserecompatibile con la durata della procedura

Bancarottafraudolenta

CASS.03.03.2015

N. 9266

I sindaci di una società in stato di insolvenzasono imputabili di concorso in bancarottafraudolenta con gli amministratori se silimitano a verifiche formali sui conti dellasocietà; sono, invece, accusabili di omessasorveglianza nel caso non possanointerferire con la gestione e quindi nonpossano approfondire la situazione

Percentuali diricarico

CASS.N. 4312/2015

Nonostante la condotta antieconomica, lapercentuale di ricarico può esseredeterminata induttivamente dall’Ufficio solosulla base di una media ponderata econsiderando l’eterogeneità dei beni venduti

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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Tariffe dellaTARSU

CASS.04.03.2015

N. 4321

Non deve essere motivata la delibera con laquale il Comune determina le tariffe TARSU,poiché si rivolge ad una pluralità didestinatari

Fondi evasiriutilizzati

CASS.04.03.2015

N. 9392

L’imprenditore che riutilizza i beni oggetto dievasione fiscale in azienda non risponde diriciclaggio. Se questo reimpiego fosseavvenuto dopo il 01.01.2015, avrebberisposto del reato di autoriciclaggio anchechi ha commesso il delitto presupposto

Contraddittorio eindagini bancarie

CASS.N. 4314/2015

Il contraddittorio riguardante le indaginibancarie non è obbligatorio qualora il contooggetto di accertamento sia intestato a unterzo diverso dal contribuente

Assegnopostdatato

TRIBUNALE CASSINO

28.01.2015

È affetto da nullità l’accordo che preveda laconsegna di un assegno postdatato, o privodi data, quale garanzia dell’adempimento diun’obbligazione

Rilascio verbaleconclusivo eaccertamento

CASS.06.03.2015

N. 4543

È illegittimo l’accertamento emesso primadei 60 giorni dal rilascio del verbaleconclusivo delle operazioni di controllo,anche nel caso in cui non sia danneggiato ildiritto di difesa del contribuente, poichél’unica eventualità è rappresentata daspecifiche ragioni di urgenza

Questionario econtraddittorio

C.T.R. LOMBARDIA

N. 6783/2014

Il questionario con cui sono stato chiestichiarimenti e documentazione non può maiessere considerato al pari di uncontraddittorio, che l’Ufficio deveobbligatoriamente instaurare con ilcontribuente nel caso di incrementopatrimoniale

Confisca su beniilleciti

CASS.N. 9726/2015

La confisca di prevenzione è applicabileanche sui beni acquistati con i proventidell’evasione fiscale di provenienza illecita

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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Abuso del diritto CASS.06.03.2015

N. 4593

CASS.06.03.2015

N. 4561

Risponde illimitatamente del mancatopagamento dell’imposta il soggetto che haacquistato l’azienda, qualora il cedente sisia visto contestare l’evasione fiscale insede penale

Ai fini amministrativi, è sempre soggetto asanzione l’abuso del diritto

Trust illegittimo CASS.25.02.2015

N. 3886

È illegittimo il trust “auto dichiarato”, ossia ilfatto che i coniugi possano realizzare unregolamento, benché denominato trust, chenon ne ha, però, la fisionomia

Ricorso notificatoall’Ufficio noncompetente

CASS.06.03.2015

N. 4551

Non inficia la validità del ricorso il fatto che ilmedesimo sia stato notificato a un Ufficiodell’Agenzia delle Entrate non competente

Termine dinotifica dellacartella

CASS.06.03.2015

N. 4574

Il termine entro il quale deve esserenotificata la cartella è fissato al 31.12 delsecondo anno rispetto al quale l’attoimpositivo è divenuto definitivo, per effettodell’estinzione del processo conseguenteall’inattività delle parti. Il termine decennale,invece, rileva per la sentenza passata ingiudicato

DURC negativo eappalto

CONSIGLIO DI

STATO

N. 781/2015

Il rilascio di un DURC negativo nondetermina la revoca dell’appalto qualora nonsia stato concesso all’azienda un termine dialmeno 15 giorni per procedere allaregolarizzazione

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L’Approfondimento – 1

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – parte 2

PREMESSA

Il Decreto Competitività n. 91/2014, convertito nella Legge 11.08.2014, n. 116, è stato

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014. Una delle novità più

interessanti al suo interno è rappresentata dal riconoscimento di un credito d’imposta pari

al 15% degli investimenti in nuovi beni strumentali appartenenti alla divisione 28 della

Tabella ATECO 2007.

In particolare, si tratta di un’agevolazione:

• introdotta nei confronti dei soggetti titolari di un reddito d’impresa;

• pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza da quest’ultimi rispetto alla media

degli investimenti nei predetti beni effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti;

• utilizzabile in tre quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione del

modello F24;

• applicabile a tutti gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature

compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 effettuati nel periodo compreso

dal 25.06.2014 al 30.06.2015 con l'esclusione dei beni di importo unitario inferiore a

euro 10.000.

Se nella prima parte di questo Approfondimento si sono, dunque, analizzate le modalità di

accesso al credito contemplate all’interno della Circolare n. 5/E/2015 dell’Agenzia delle

Entrate (soggetti agevolati, investimenti agevolabili ed efficacia temporale

dell’agevolazione), in questo secondo focus, oltre a degli esempi pratici di calcolo, sono

stati presi in analisi i chiarimenti forniti dall’Agenzia nel merito dei seguenti punti:

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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• utilizzo e la rilevanza del credito d’imposta;

• cumulo del beneficio con altre agevolazioni;

• presupposti al verificarsi dei quali il diritto di fruire dell’agevolazione viene meno.

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA

“4. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e

indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del

credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il

credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile

dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il

credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto

al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima

quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta

successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la

regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono

stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778”. Agenzia

delle Entrate – Fondi di bilancio.

Ai sensi del citato comma 4, articolo 18, del D.lgs. n. 91/2014, sia la ripartizione che

l’utilizzo del credito di imposta devono essere effettuati in tre quote annuali di pari importo.

In considerazione, pertanto, di un utilizzo solamente in compensazione del credito (articolo

17 del D.lgs. n. 241/97), è stato sottolineato come i contribuenti beneficiari (che si ricorda

essere esclusivamente titolari di reddito d’impresa) possano servirsi delle somme ripartite

su tre quote annuali per scomputare esclusivamente eventuali versamenti dovuti mediante

modello F24.

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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La stessa Agenzia, in riferimento alla data a partire da cui il credito può essere utilizzato

(ovvero al seguente periodo: “la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1°

gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato

l’investimento”) ha chiarito poi come:

• la seconda quota sia utilizzabile dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo

a quello in cui è stato effettuato l’investimento;

• la terza quota possa essere utilizzata a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo

d’imposta successivo;

• nell’ipotesi in cui il soggetto sia impossibilitato alla fruizione totale o parziale

dell’agevolazione per motivi di incapienza, questa andrà a sommarsi alla quota

utilizzabile dallo stesso a partire dal periodo successivo secondo le ordinarie modalità

di utilizzo del credito.

Per un contribuente con un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la prima

quota del credito di imposta maturato in riferimento agli investimenti effettuati a decorrere

dal 25 giugno 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno sarà, quindi, utilizzabile a

partire dal 1° gennaio 2016, mentre la seconda e la terza lo saranno, rispettivamente, dal

1° gennaio 2017 e 2018.

Eventuali agevolazioni maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno

2015 potranno, invece, essere godute a partire dal 1° gennaio 2017, per quel concerne sia

i soggetti aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non; anche per questi

ultimi, infatti, l’utilizzo della prima quota può avvenire a decorrere dal 1° gennaio del

secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Nell’ambito dichiarativo, riprendendo quanto sopra esaminato nel comma 4, l’Agenzia ha

precisato che il credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di

dichiarazione relativo al periodo d’imposta in cui il credito stesso è maturato nonché nel

quadro RU dei modelli di dichiarazioni inerenti ai periodi di imposta successivi, fino a

quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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Per quel che concerne, poi, i limiti di utilizzo del credito, si sottolinea come lo stesso non

sia “soggetto al limiti di cui al comma 53 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n.

244”. Al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non si applica,

pertanto, né il limite di euro 250.000, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né il limite

generale di compensabilità di euro 700.000 previsto per crediti e contributi (articolo 34,

Legge n. 388/2000). La previsione di quest’ultimo, in particolare, pur non essendo prevista

dal citato decreto, è stata introdotta dalla Circolare oggetto di analisi data la sua mancata

applicazione anche per i crediti d’imposta agevolativi per cui vengono previsti appositi

stanziamenti di bilancio (Cfr. Risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9 – Dipartimento delle

Finanze).

È sempre sulle limitazioni all’utilizzo del credito che è stato altresì precisato come per lo

stesso, date le sue caratteristiche, non trovi applicazione il divieto di compensazione dei

crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali

ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500 (articolo 31, D.L. n. 78/2010).

Con riferimento, infine, alla rilevanza fiscale del credito, l’Agenzia ha sottolineato come il

medesimo:

• non concorra né alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,

comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore

della produzione netta ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive;

• non rilevi ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal

reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;

• non rilevi ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi

diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo

109, comma 5, del TUIR.

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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ESEMPLIFICAZIONI DI CALCOLO

Esempio 1

Un imprenditore, in attività da più di cinque anni al 25.06.2014, ha realizzato, nel secondo

semestre 2014, investimenti agevolabili pari a euro 160.000. Nei periodi precedenti, lo

stesso aveva, invece, sostenuto investimenti pari ad euro 80.000 (2009), euro 110.000

(2010), euro 150.000 (2011), euro 60.000 (2012), euro 90.000 (2013).

Calcolo della media

In riferimento al calcolo della media si rammenta la facoltà di escludere il periodo in cui

l’investimento è stato maggiore. In questo caso, dunque, viene escluso l’investimento

effettuato nel 2011, pari a euro 150.000. La media risulta, dunque, pari a euro 85.000:

Calcolo investimento agevolabile

L’investimento agevolabile, dato dalla differenza tra l’investimento effettuato nel 2014

(euro 160.000) e la suddetta media (euro 85.000), è pertanto pari a euro 75.000.

Calcolo quote annuali

Tenuto conto dell’investimento incrementale, il credito d’imposta maturato (pari al 15%)

ammonta a euro 11.250 (15% di euro 75.000) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro

3.750 (euro 11.250 / 3), fruibili rispettivamente a partire dal 1° gennaio degli anni 2016,

2017 e 2018.

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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In sintesi:

Investimenti effettuati nel 2014 160.000

Investimenti effettuati nel 2013 90.000

Investimenti effettuati nel 2012 60.000

Investimenti effettuati nel 2011 150.000

Investimenti effettuati nel 2010 110.000

Investimenti effettuati nel 2009 80.000

Totale investimenti precedenti 490.000

Totale investimenti precedenti rilevanti 340.000

Media di riferimento 85.000

Eccedenza sulla media 75.000

Credito d’imposta 11.250

Quota annuale 3.750

Esempio 2

Si ipotizza che il medesimo imprenditore di cui all’esempio 1, abbia realizzato nel periodo

d’imposta successivo, entro il 30 giugno 2015, ulteriori investimenti agevolabili pari a euro

100.000.

Calcolo della media

Ai fini del calcolo della media è data, come di consueto, la facoltà di escludere il periodo in

cui l’investimento è stato maggiore. In questo caso, dunque, viene escluso dalla media

l’investimento effettuato nel 2014, pari a euro 160.000.

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Calcolo investimento agevolabile

L’investimento agevolabile, dato dalla differenza tra l’investimento effettuato nel 2015

(euro 150.000) e la suddetta media (euro 102.500), è pertanto pari a euro 47.500.

Calcolo quote annuali

Ne consegue che il credito d’imposta, pari a euro 7.125 (15% di euro 47.500), è utilizzabile

in tre quote annuali di euro 2.375 a partire, rispettivamente, dal 1° gennaio degli anni

2017, 2018 e 2019.

In sintesi:

Investimenti effettuati nel 2015 150.000

Investimenti effettuati nel 2014 160.000

Investimenti effettuati nel 2013 90.000

Investimenti effettuati nel 2012 60.000

Investimenti effettuati nel 2011 150.000

Investimenti effettuati nel 2010 110.000

Totale investimenti precedenti 570.000

Totale investimenti precedenti rilevanti 410.000

Media di riferimento 102.500

Eccedenza sulla media 47.500

Credito d’imposta 7.125

Quota annuale 2.375

Considerati, quindi, gli investimenti effettuati anche nel 2014, il contribuente cumulerà le

quote secondo la seguente ripartizione:

2016 2017 2018 2019

Quota investimenti 2014 3.750 3.750 3.750

Quota investimenti 2015 2.375 2.375 2.375

Quota complessiva utilizzabile 3.750 6.125 6.125 2.375

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Esempio 3

Si consideri un’impresa:

• attiva dal 2012;

• con esercizio sociale coincidente all’anno solare;

• che nel corso del secondo semestre dell’ultimo periodo d’imposta (2014) ha realizzato

investimenti agevolabili pari a euro 200.000 a fronte di altri investimenti agevolabili

pari, rispettivamente, a euro 80.000 (2013) e euro 130.000 (2012), effettuati nei due

esercizi precedenti.

Calcolo della media

Data la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore, la media degli

investimenti risulta essere pari all’unico investimento rimanente, ossia quello di euro

80.000 effettuato nel 2013.

Calcolo investimento agevolabile

L’investimento agevolabile, dato dalla differenza tra l’investimento effettuato nel 2015

(euro 200.000) e la suddetta media (euro 80.000), è pertanto pari a euro 120.000.

Calcolo quote annuali

Di conseguenza, il credito d’imposta ammonta a euro 18.000 (15% di euro 120.000) ed è

utilizzabile in tre quote annuali di euro 6.000 a partire, rispettivamente, dal 1° gennaio degli

anni 2017, 2018 e 2019.

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In sintesi:

Investimenti effettuati nel 2014 200.000

Investimenti effettuati nel 2013 80.000

Investimenti effettuati nel 2012 130.000

Totale investimenti precedenti 210.000

Totale investimenti precedenti rilevanti 80.000

Media di riferimento 80.000

Eccedenza sulla media 120.000

Credito d’imposta 18.000

Quota annuale 6.000

Esempio 4

Si consideri un imprenditore:

• in attività dal 2013;

• che nel secondo semestre del 2014 ha sostenuto investimenti agevolabili pari a euro

100.000, a fronte di analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente pari a euro

60.000.

Calcolo investimento agevolabile

Considerata la presenza di un unico investimento pregresso, l’importo agevolabile risulta

essere pari all’intero ammontare dell’investimento realizzato nel 2014, ossia euro 100.000.

Calcolo quote annuali

Ne consegue che il credito d’imposta è pari a euro 15.000 (15% di euro 100.000) ed è

fruibile, come di consueto, in 3 quote annuali di euro 5.000 ciascuna (a partire dal 1°

gennaio 2016).

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pagina 19 di 57

In sintesi:

Investimenti effettuati nel 2014 100.000

Investimenti effettuati nel 2013 60.000

Totale investimenti precedenti 60.000

Totale investimenti precedenti rilevanti 0

Media di riferimento 0

Eccedenza sulla media 100.000

Credito d’imposta 15.000

Quota annuale 5.000

Esempio 5

Si prenda in esame un’impresa costituita il 1° luglio 2014, che ha chiuso il suo primo

esercizio il 31.12.2014, sostenendo nel suddetto periodo investimenti agevolabili per euro

120.000.

Calcolo investimento agevolabile

Data la mancanza di investimenti pregressi su cui calcolare la media, il valore

dell’investimento incrementale è pari all’intero investimento effettuato nel 2014.

Il credito d’imposta ammonta pertanto a euro 18.000 (15% di euro 120.000) ed è fruibile in

tre quote annuali di euro 6.000 euro ciascuna.

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Volendo sintetizzare:

Investimenti effettuati nel 2014 120.000

Totale investimenti precedenti 0

Totale investimenti precedenti rilevanti 0

Media di riferimento 0

Eccedenza sulla media 120.000

Credito d’imposta 18.000

Quota annuale 6.000

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il Decreto Competitività – sottolinea l’Agenzia delle Entrate (in riferimento all’articolo 18 del

medesimo testo, nonché all’articolo 5 del D.L. n. 78/2009) – non reca alcuna specifica

previsione finalizzata a disciplinare il profilo della cumulabilità del credito di imposta per gli

investimenti in beni strumentali nuovi con altre misure agevolative: l’agevolazione fiscale

deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le

norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

REVOCA E CONTROLLI

Ai sensi del comma 6 (lettera a)), articolo 18, del decreto in analisi, il credito d’imposta

viene revocato qualora l’imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti

a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta

successivo all’acquisto.

Affinché il contribuente possa godere del beneficio, dunque, è necessario che lo stesso

mantenga i beni oggetto dell’investimento agevolato nell’impresa almeno fino alla fine del

periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto: un soggetto con

un periodo di imposta coincidente con l’anno solare che cede un bene agevolato,

acquistato il 05.07.2014, il 07.08.2015, vedrà pertanto venir meno il beneficio in questione.

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L’Agenzia, sul punto, ha specificato che la ratio è quella di contrastare eventuali

comportamenti elusivi derivanti dallo smobilizzo dei beni oggetto dell’agevolazione in

tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell’investimento stesso. La stessa,

nel merito dei presupposti che comportano la revoca del beneficio di cui alla citata lettera

a), ha evidenziato, inoltre, come gli stessi siano analoghi a quelli previsti per la precedente

agevolazione del 2009 (cfr. Circolare n. 44/E/2009).

La revoca del credito di imposta è altresì disposta, in base alla lettera b) del comma 6

dell’articolo 18, “se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui

all’articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto

beneficiario dell’agevolazione”.

Si tratta di una previsione:

• perfettamente in linea con il requisito territoriale di cui al comma 1 dell’articolo 18 (la

ratio menzionata in tal senso dall’Agenzia nella Circolare in analisi è, non a caso,

quella di garantire il mantenimento del bene in strutture produttive situate nello Stato);

• riferibile sia ai casi di trasferimento del bene ad opera del beneficiario

dell’agevolazione presso proprie (o di altri) strutture produttive situate al di fuori del

territorio dello Stato, sia ai casi di trasferimento realizzati a seguito di successive

operazioni effettuate dai soggetti cui il bene è stato inizialmente trasferito o dai loro

aventi causa;

• operante per i trasferimenti effettuati entro il quarto anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato effettuato

l’investimento (articolo 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73).

Secondo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 18, “il credito d’imposta indebitamente

utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo

dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi

indicate”.

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La revoca del beneficio vede, pertanto, esplicare i propri effetti nel periodo in cui si verifica

una delle cause ivi analizzate e comporta, dunque, l’obbligo di restituire il credito

indebitamente utilizzato dal contribuente entro il termine fissato per il pagamento del saldo

dell’imposta sui redditi relativa al periodo in cui si verifica la causa della revoca stessa.

Per quel che concerne la restituzione è stato specificato che:

• se i presupposti si verificano prima dell’effettivo utilizzo in compensazione del credito,

il contribuente non deve restituire nulla in quanto l’agevolazione non viene, appunto,

erogata;

• se i presupposti si verificano, invece, successivamente all’utilizzo in compensazione si

rende necessaria la restituzione dell’ammontare nonché degli interessi, calcolati al

tasso legale, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento

dovuto. Qualora la restituzione avvenga, poi, dopo il termine stabilito, è possibile per il

contribuente fruire del ravvedimento operoso ai fini di una riduzione della sanzione

comminata.

Ai sensi, infine, del comma 8 dell’articolo 18, si sottolinea come qualora l’indebita fruizione

(anche parziale) del beneficio venga accertata a seguito di controlli effettuati dall’Agenzia,

quest’ultima provvederà “al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e

sanzioni secondo legge”.

Oltre all’ordinaria documentazione tesa a dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza

delle spese sostenute viene, pertanto, richiesta al contribuente la conservazione di un

prospetto contenente un elenco degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta

precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina il

credito d’imposta.

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L’Approfondimento – 2

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul visto di conformità

PREMESSA

L’introduzione in via sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, avvenuta

per mezzo del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “Decreto

Semplificazioni”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, ha determinato

modifiche alla disciplina sull’assistenza fiscale, sui controlli ad essa legati e sul tema “visto

di conformità”.

Finora l’apposizione del visto sulla dichiarazione annuale da parte del CAF / professionista

abilitato, era necessaria per poter compensare i crediti d’imposta per importi superiori a

euro 15.000 annui, ovvero per ottenere il rimborso del credito IVA superiore a euro 15.000

senza garanzia. Con le novità del Decreto Semplificazioni il visto di conformità, ora, rileva

anche nell’ambito dell’assistenza fiscale prestata sui modelli 730.

Nello specifico il D.L. n. 175/2014 ha disposto:

1. l’aumento del massimale della polizza assicurativa;

2. la modifica della responsabilità imputabile ai certificatori.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare n. 7/E del 26 febbraio scorso,

chiarimenti sul tema; nello specifico l’intervento ha approfondito alcuni aspetti controversi

in materia di:

• applicazione delle sanzioni ex articolo 39, D.lgs. n. 241/97;

• garanzie richieste ai sensi degli articoli 6 e 22, D.M. n. 164/99;

• modalità di esecuzione dei controlli di cui all’articolo 26, D.M. n. 164/99.

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SOGGETTI ABILITATI E ADEMPIMENTI RICHIESTI

È oramai noto come il disposto ex articolo 35, D.lgs. n. 241/97, abbia sancito che il visto di

conformità possa essere rilasciato esclusivamente da:

a) Dottore commercialista / esperto contabile;

b) Consulente del Lavoro;

c) Perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.09.1993 nei relativi ruoli tenuti

presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o

equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria abilitato alla trasmissione telematica;

d) responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Come chiarito dall’Amministrazione nella Circolare sopra richiamata, l’ampliamento delle

competenze relativo all’attività di assistenza fiscale, nei confronti dei contribuenti non

titolari di reddito di lavoro autonomo / d’impresa, concerne gli iscritti:

• nell’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili;

• nell’Albo dei Consulenti del Lavoro.

Per questo motivo si deve ritenere che “l’attività di assistenza fiscale e di apposizione del

visto di conformità sulla dichiarazione 730 è riservata agli iscritti all’Albo dei Dottori

commercialisti ed esperti contabili e agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro,

restando esclusi da tali attività i [restanti] soggetti”.

L’Agenzia ha inoltre specificato che, con l’intento di garantire la conoscibilità della

sussistenza dell’abilitazione dell’esperto incaricato all’apposizione del visto, renderà

disponibili sul proprio sito internet i dati dei professionisti legittimati allo svolgimento di tale

attività, con espressa indicazione:

• dell’abilitazione relativa ai modelli 730;

• del luogo di svolgimento dell’attività;

• dell’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata o con l’utilizzo di una società

di servizi.

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ABILITAZIONE DEL PROFESSIONISTA ALL’APPOSIZIONE DEL VISTO

Il professionista abilitato che intenda apporre il visto di conformità deve, come sancito

dall’articolo 21, D.M. n. 164/99, preventivamente inviare alla competente D.R.E. una

specifica comunicazione nella quale saranno indicati:

1. i propri dati anagrafici;

2. i propri requisiti professionali;

3. il proprio codice fiscale e partita IVA;

4. il proprio domicilio ed i luoghi nei quali viene esercitata l’attività professionale.

Inoltre, qualora l’esperto, per lo svolgimento dell’assistenza fiscale, si avvalga di una

società di servizi, ovvero svolga la propria attività nell’ambito di uno studio associato,

dovrà indicare, nella medesima comunicazione:

5. la denominazione / ragione sociale della società;

6. i dati anagrafici:

a. dei soci;

b. dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

c. del collegio sindacale (se previsto);

7. le specifiche attività affidate alla società di servizi.

Oltre queste informazioni di carattere generale, dovrà aver cura di allegare alla richiesta:

• copia integrale della polizza assicurativa;

• dichiarazione attestante l’assenza di provvedimenti di sospensione dall’Ordine di

appartenenza;

• attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articoli 46 e 47,

D.P.R. n. 445/2000, di possesso dei requisiti di “onorabilità” ex articolo 8, comma 1,

D.M. n. 164/99, vale a dire:

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­ non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze ex articolo 444,

Codice di Procedura Penale per reati finanziari (ivi compresi quelli tributari);

­ non aver procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati finanziari;

­ non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per natura ed entità, a disposizioni

contributive o tributarie;

­ non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la

possibilità di candidarsi a elezioni regionali, provinciali, comunali ex articolo 15,

comma 1, Legge n. 55/90;

­ non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di

revoca ex articolo 39, comma 4, D.lgs. n. 241/97, nei 5 anni precedenti.

Depositata la richiesta secondo le modalità appena evidenziate, il professionista potrà

ritenersi abilitato al rilascio del visto; da notare che, in ragione dell’introduzione del visto di

conformità per i modelli 730, il termine ultimo per la presentazione della comunicazione in

parola è stato modificato.

Sul tema l’Agenzia ha, infatti, precisato che “a decorrere dall’assistenza fiscale prestata

nel 2015, il professionista debba essere abilitato dalla data di apertura del canale per la

trasmissione delle dichiarazioni precompilate, che sarà pubblicata sul sito internet

dell’Agenzia delle Entrate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni”.

L’abilitazione successiva al 07.07.2015, avrà effetto a partire dal 2016.

Nel caso in cui il professionista eserciti la propria professione nell’ambito di uno studio

associato, in cui almeno la metà degli associati è costituita da intermediari ex articolo 3,

comma 3, lettera a) e b), D.P.R. n. 322/98, questo potrà presentare istanza di abilitazione

qualora la partita IVA e l’ambiente telematico di sicurezza sussistano in capo allo studio

associato.

Ottenuta l’autorizzazione, il visto potrà essere apposto, e la trasmissione telematica

effettuata, alternativamente dall’esperto, ovvero dallo studio associato, sotto esclusivo e

diretto controllo e con la responsabilità del professionista abilitato.

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È opportuno ricordare infatti che l’abilitazione è personale, pertanto gli altri professionisti

dello studio, diversi da quello che ha apposto il visto, non potranno effettuare la

trasmissione telematica in suo luogo.

Stesso discorso vale per il professionista che esercita la propria attività avvalendosi di una

società di servizi.

Le uniche differenze, rispetto quanto già annotato con riferimento allo studio associato,

sono rappresentate dalla necessità che il professionista:

• detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale;

• sia titolare di una propria partita IVA.

In ogni caso, come specificato dall’Agenzia, inerentemente all’assistenza fiscale dei

modelli 730, il professionista non potrà avvalersi di una società di servizi.

Infine, per ciò che concerne i CAF, nulla è modificato. L’Agenzia, infatti, nella Circolare in

parola ha semplicemente richiamato i chiarimenti già forniti nelle Circolari 30.12.2014, n.

31/E e 25.09.2014, n. 28/E.

In altre parole, il visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione di crediti scaturenti

dalle dichiarazioni fiscali (IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive),

può essere rilasciato, alternativamente dal responsabile dell’assistenza fiscale di:

a) un CAF imprese, il quale può peraltro apporre il visto ai fini dell’utilizzo in

compensazione del credito IVA e del rimborso annuale e trimestrale;

b) un CAF dipendenti.

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I NUOVI MASSIMALI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Come premesso, le modifiche alla disciplina di assistenza fiscale, conseguenti

all’emanazione del Decreto Semplificazioni, hanno comportato l’introduzione di nuove

disposizioni in tema di copertura dei rischi professionali derivanti dall’assistenza fiscale

espletata da:

a) CAF;

b) professionisti / certificatori.

Con specifico riferimento alla polizza assicurativa RC:

1. è stato disposto l’aumento del massimale da 2 miliardi di lire (euro 1.032.913,80) a 3

milioni di euro. Tale massimale, come specificato dall’Agenzia nelle Circolari in

esame, dovrà essere adeguato anche nel caso in cui la polizza non sia ancora

scaduta al 13.12.2014;

2. è stata sancita l’estensione della garanzia al pagamento di una somma pari alle

imposte, interessi e sanzioni che sarebbero richiesti al contribuente. Ciò in ragione

della disposizione ex articolo 6, D.lgs. n. 175/2014, la quale prevede che, in caso di

rilascio del visto di conformità “infedele” sono richiesti al CAF o professionista

abilitato:

– l’imposta;

– le sanzioni (30% ex articolo 13, D.lgs. n. 471/97);

– gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (a seguito del controllo

formale ex articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/73).

Tale regime sanzionatorio non sarà comminato a carico del professionista qualora “il

visto infedele non sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo

del contribuente”. Ovviamente l’integrazione de quo, che deve essere esplicitamente

riferita al suddetto nuovo rischio (visto infedele), non è richiesta al professionista che

si limiti ad apporre il visto di conformità in relazione al credito IVA (compensazione /

rimborso);

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3. è stato introdotto l’obbligo di:

– garantire la totale copertura per danni eventuali subiti dal contribuente / Stato /

altro Ente impositore (nel caso di modelli 730) “non includendo franchigie o

scoperti”;

– prevedere il risarcimento nei 5 anni successivi dalla scadenza del contratto;

4. è stata prevista la possibilità, per il professionista, di utilizzare l’assicurazione pre-

esistente, purché recante “idonea copertura assicurativa per i rischi professionali”,

inserendo un’autonoma copertura con massimale dedicato esclusivamente

all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma;

5. è stato infine imposto l’onere, a carico del professionista, di trasmettere alla

competente D.R.E., preferibilmente tramite PEC, copia del rinnovo della polizza o

l’attestato di quietanza di pagamento.

Con riferimento al professionista che esercita la propria attività nell’ambito di uno studio

associato, è stato specificato che la copertura assicurativa, relativa all’assistenza fiscale,

può essere garantita alternativamente mediante:

a) polizza stipulata direttamente dal professionista;

b) polizza sottoscritta dallo studio; quest’ultima dovrà garantire la totale copertura per

danni eventuali subiti, dal contribuente / Stato / altro Ente impositore, nell’esercizio

dell’attività di assistenza fiscale svolta “dal singolo professionista distintamente

abilitato”.

Infine, nel caso di un professionista che si avvale, per lo svolgimento della propria attività,

di una società di servizi in cui detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, la

polizza assicurativa stipulata dalla società sarà sufficiente, qualora il contratto si configuri

come “contratto a favore di terzo [professionista] fermo restando il rispetto delle altre

prescrizioni previste dalla norma”.

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CONTROLLI PRELIMINARI AL RILASCIO DEL VISTO

Con riferimento ai controlli preliminari al rilascio del visto sul modello 730, l’Agenzia ha:

a) chiarito che “non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che … il

responsabile dell’assistenza fiscale svolge le attività di controllo ai fini del visto di

conformità”;

b) ribadito che questi, se effettuati in conformità del disposto ex articolo 2, D.M. n.

164/99:

a. non comportano alcuna valutazione di merito;

b. si “limitano” al riscontro formale della corrispondenza:

i. dei dati esposti in dichiarazione / richiesta di rimborso IVA trimestrale con

la relativa documentazione;

ii. dell’ammontare delle componenti positive / negative riferite all’attività

d’impresa esercitata, rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP;

iii. dei dati relativi ai compensi / somme corrisposti in qualità di sostituto

d’imposta;

c) riepilogato, richiamando precedenti documenti di prassi (Circolari n. 134/E/99, n.

134/E/09, n. 57/E/2014, n. 28/E/14, n. 32/E), le verifiche da effettuare,

differenziandole a seconda della tipologia di dichiarazione:

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MODELLO TIPO CONTROLLO

730

Corrispondenza fra ritenute e certificazioni

Attestati di pagamento acconti e/o trattenute subite a titolo di acconto

Verifica congruità, rispetto la documentazione consegnata:

• delle deduzioni dal reddito / familiari a carico;• delle detrazioni d’imposta;• dei crediti d’imposta

Verifica dell’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’eventuale riporto delcredito

Verifica della correttezza, in termini di legge, della documentazionerelativa:

• alle spese per le quali sono riconosciute detrazioni / deduzioni;• alle spese ripartite su più anni

Riscontro della corrispondenza fra:

• redditi da lavoro dichiarati nel modello 730;• redditi dichiarati nella Certificazione Unica

IVA e TR

Controllo dei calcoli effettuati nella determinazione dell’imponibile e nelcorretto riporto dell’eccedenza di credito, attraverso la verifica:

• della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai finiIVA;

• della corrispondenza fra i dati:

­ riportati in dichiarazione e derivanti dalle scritture contabili;­ esposti nelle scritture contabili e la relativa documentazione

Verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il rimborso

UNICO,IRAP, 770

Riscontro della corrispondenza dei dati:

• esposti in dichiarazione rispetto la relativa documentazione;• con le disposizioni in materia di:

­ oneri deducibili / detraibili;­ detrazioni e crediti d’imposta;­ scomputo delle ritenute d’acconto e versamenti

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I CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

In tema di controlli dell’Amministrazione Finanziaria, l’articolo 6, comma 2, D.lgs. n.

175/2014, ha modificato il comma 3-bis, introducendo i commi 3-ter e 3-quater all’articolo

26, D.M. n. 164/99.

In virtù di tale novellata disciplina, ai fini della verifica della correttezza del visto di

conformità, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare una richiesta di chiarimenti e di

documentazione entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di trasmissione della

dichiarazione oggetto di controllo.

Detta istanza dovrà essere inviata non più al contribuente, bensì al CAF / responsabile

dell’assistenza fiscale / professionista abilitato che ha rilasciato il visto.

Quest’ultimo è obbligato a trasmettere telematicamente la documentazione e i chiarimenti

richiesti, entro 60 giorni (in precedenza 30) dal ricevimento della richiesta.

Infine, in base ai sopra richiamati commi 3-ter e 3-quater:

a) l’esito della comunicazione del controllo, la cui riscossione coattiva è effettuata

tramite ruolo, dovrà:

a. essere inviata al CAF / responsabile dell’assistenza fiscale / professionista

abilitato;

b. riportare i motivi che hanno determinato la rettifica dei dati contenuti nella

dichiarazione.

È comunque possibile, per il soggetto che ha apposto il visto di conformità, addurre

ulteriori chiarimenti e/o fornire ulteriore documentazione, entro i successivi 60 gg. In

assenza, il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato:

1. tramite il modello F24;

2. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

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LA RESPONSABILITÀ SUL VISTO DEL MODELLO 730

Al riguardo, è opportuno preliminarmente chiarire che il contribuente che “riceve” il modello

730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo.

Potrà, infatti, come previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto Semplificazioni,

presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie; vale a dire mediante:

a) modello 730 “non precompilato” avvalendosi del sostituto d’imposta / CAF /

professionista abilitato;

b) modello UNICO.

Il contribuente potrà pertanto decidere, dopo aver ricevuto la dichiarazione precompilata,

di presentare il modello:

SCELTA INVIO

MODIFICHE

MODELLO

PRECOMPILATO

CONTROLLI

Direttamente,ovverotramite

sostitutod’imposta

No

Nessun controllo formale relativo:

• agli oneri deducibili / detraibili;• rimborso superiore a euro 4.000 ex articolo 1,

comma 586, Legge n. 147/13

Permane la possibilità di controlli circa la sussistenzadelle condizioni soggettive che danno diritto alledetrazioni / deduzioni / agevolazioni

Sì, cheincidono sul

reddito /imposta

Possibilità di controllo formale su tutti i dati delladichiarazione

Permane la possibilità di controlli circa la sussistenzadelle condizioni soggettive che danno diritto alledetrazioni / deduzioni / agevolazioni

Tramite CAFovvero

professionistaabilitato

Indifferente

Si applicano i controlli:

• formali vs CAF / professionista abilitato (anche conriferimento ai dati relativi agli oneri indicati nelmodello 730 precompilato);

• preventivi in caso di rimborsi > ad euro 4.000;• vs il contribuente in merito alla sussistenza delle

condizioni soggettive

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IL REGIME SANZIONATORIO

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, sulle dichiarazioni modificate e/o integrate,

i CAF, ovvero i professionisti abilitati, dovranno apporre il visto di conformità esponendosi

al nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’articolo 6 del D.lgs. Semplificazioni che va a

modificare l’articolo 39 del D.lgs. n. 241/1997.

In ipotesi di visto infedele, CAF / intermediari abilitati “sono tenuti nei confronti dello Stato

o del diverso Ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta,

della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi

dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73, sempre che il visto infedele non sia stato indotto

dalla condotta dolosa del contribuente”.

In altre parole, in caso di rilascio del visto di conformità “infedele”, sono richiesti al CAF o

professionista abilitato:

• l’imposta;

• le sanzioni (30% ex articolo 13, D.lgs. n. 471/97);

• gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (a seguito del controllo formale

ex articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/73).

Unica esimente è rappresentata, in tale contesto, dall’eventualità che il visto infedele sia

stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

Tuttavia, in caso di visto infedele il CAF / professionisti abilitati possono, entro il 10

novembre dell’anno in cui è stata commessa la violazione, presentare alternativamente:

1) una dichiarazione integrativa, avvalendosi anche del ravvedimento operoso;

2) una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, qualora il contribuente non voglia

presentare una nuova dichiarazione.

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In entrambi i casi per i CAF / professionisti abilitati:

• la sanzione sarà ridotta ad 1/8,

• se il versamento verrà effettuato entro il 10.11.

Per contro, spetterà al contribuente versare la maggiore imposta e relativi interessi. Sul

tema, la Circolare in parola ha precisato che:

• qualora la rettifica sia relativa ad errori che comportano o meno l’apposizione di un

visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento della sola sanzione che

sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto

infedele;

• in caso di visto infedele relativo a un modello 730, non è applicabile la sanzione da

euro 258 a euro 2.582 prevista per i visti infedeli apposti sugli altri modelli dichiarativi.

SOSPENSIONE / INIBIZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Come noto, l'articolo 39, D.lgs. n. 241/97, definisce le sanzioni a carico dei CAF /

professionisti abilitati in caso di violazioni commesse in sede di apposizione del visto di

conformità:

TIPO VIOLAZIONE

(CAF / PROFESSIONISTA ABILITATO)SANZIONE

(COMMA 1, LETTERA A))

Ripetute o particolarmente graviSospensione della possibilità di rilasciare ilvisto di conformità per un periodo da 1 a 3anni

Ripetute commesse successivamente alperiodo di sospensione

Inibizione della facoltà di rilasciare il vistodi conformità

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TIPO VIOLAZIONE

(SOLO CAF)SANZIONE

(COMMA 4)

Gravi e ripetute, relative a:

• norme tributarie / contributive;• elementi giunti all’Amministrazione

Finanziaria incompleti (o falsi) rispettoalla documentazione effettivamentefornita dal contribuente (articoli 34 e35, D.lgs. n. 241/97)

Sospensione per un periodo compreso fra3 e 12 mesi dell’autorizzazione all’eserciziodell’attività di assistenza fiscale rilasciata alCAF

Ripetute o particolarmente graviRevoca dell’esercizio dell’attività diassistenza

Si ricorda che, come previsto dal comma 4-bis del citato articolo 39, la definizione

agevolata della sanzione, esercitata in virtù del disposto ex articolo 16, D.lgs. n. 472/97,

non impedisce l’applicazione della sospensione o dell'inibizione.

Sul tema, con la Circolare n. 37/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1. può configurare violazione particolarmente grave:

• “l’apposizione del visto di conformità su una dichiarazione che contiene dati

palesemente ed eccessivamente difformi dalla relativa documentazione

(indicazione di crediti inesistenti ovvero in presenza di cessione di credito,

qualora il visto di conformità sia apposto dallo stesso professionista sulle

dichiarazioni dei diversi soggetti e il credito sia risultato inesistente)”;

• “l’alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del 2‰ / 5‰

o dell’8‰ IRPEF”;

• la circostanza che il centro di raccolta (che può svolgere esclusivamente tale

attività) svolga anche l’attività di assistenza fiscale;

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2. l’irrogazione di ulteriori sanzioni dipende:

• dall’assenza di requisiti oggettivi o soggettivi del CAF/ professionista abilitato;

• dall’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’Ordine di appartenenza;

• dalla presenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, D.M. n. 164/99, ovvero

dei requisiti di “onorabilità” in precedenza richiamati;

3. la mancanza dei predetti requisiti implica una violazione che ha riverberi differenti a

seconda del soggetto che la commette. Nello specifico:

TRASGRESSORE SANZIONE (COMMA 1, LETTERA A))

CAF Decadenza dall’autorizzazione con cancellazione dall’Albo

Professionista1. Revoca dell’abilitazione telematica;2. comunicazione all’Ordine professionale per l’eventuale

adozione di ulteriori provvedimenti

Non di meno, l’Agenzia ha precisato che:

a) la condanna all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex articolo 28, Codice Penale,

inflitta ad un professionista, comporta la revoca dell’abilitazione alla trasmissione

telematica dei documenti fiscali;

b) “l’abilitazione non è preclusa in caso di pronuncia di riabilitazione del professionista

relativamente alle condanne inflitte, per la natura stessa dell’istituto che reintegra il

condannato nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di

condanna”.

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ATTIVITÀ SVOLTA IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE

Da ultimo, l’Amministrazione ha precisato, qualora ce ne fosse bisogno, che un soggetto

che esercita attività di assistenza fiscale, in assenza dell’abilitazione, configura grave e

ripetuta inadempienza, la quale determina la revoca dell’abilitazione alla trasmissione

telematica.

A nulla rileva, in tal caso, la circostanza che il professionista eserciti la professione

nell’ambito di uno studio associato, ovvero avvalendosi di una società di servizi.

In questo caso la sanzione irrogata sarà la revoca dell’abilitazione in capo alla società di

servizi / studio associato.

Da ultimo è stato puntualizzato che la dichiarazione annuale, ovvero la richiesta di

rimborso IVA trimestrale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto, è da

ritenersi “a tutti gli effetti non vistata”.

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L’Approfondimento – 3

I chiarimenti della Circolare n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate del 19.02.2015 –

parte 2

NUOVO REGIME FORFETTARIO DEI CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ

D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI

Accesso da parte dei contribuenti minimi

Possono avvalersi del regime forfettario tutte le persone fisiche che già esercitano

un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei

requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54, Legge n. 190/2014.

Adempimenti per l’accesso al nuovo regime forfetario

I contribuenti già in attività, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54,

Legge n. 190/2014, che intendono dal 01.01.2015 usufruire del nuovo regime forfettario

non devono effettuare alcuna comunicazione preventiva (modello AA9) o successiva

(dichiarazione annuale) all’Agenzia delle Entrate.

Diversamente, le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o

professione e presumono di possedere i requisiti previsti per applicare il regime forfettario

devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9).

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Accesso da parte dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobilità

L’articolo 88, Legge n. 190/2014, dà la possibilità alle persone fisiche che usufruiscono del

regime fiscale di vantaggio, articolo 27, comma 1, 2, D.L. n. 98/2011, di continuare ad

utilizzare detto regime, purché né abbiano i requisiti e fino al termine del quinquennio o

fino al trentacinquesimo anno di età.

A tal riguardo, l’Amministrazione Finanziaria precisa che affinché un’attività sia svolta non

è sufficiente la sola apertura della partita IVA, ma è necessario che siano state effettuate

operazioni che comprovino il concreto esercizio di un’attività.

Esempio: una persona fisica che avesse aperto partita IVA al 28.12.2014 optando per il

regime dei minimi e non avesse effettuato nessuna operazione nel 2014, non può

avvalersi del regime dei minimi per il 2015, ma deve utilizzare il nuovo regime forfettario.

Ad ogni modo ricordiamo che a seguito dell’introduzione del Decreto Milleproroghe, per

tutto il 2015 è possibile ancora usufruire del regime fiscale di vantaggio, articolo 27,

comma 1, 2, D.L. n. 98/2011. Di conseguenza, per il 2015 non ci dobbiamo porre alcun

problema.

Esportazioni

L’Agenzia delle Entrate conferma che le cessioni all’esportazione in regime forfettario fatte

nei confronti della Città del Vaticano o San Marino rientrano nel calcolo del limite dei ricavi

e compensi, per poter usufruire del nuovo regime forfettario.

IVA indetraibile sui beni acquistati

Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali nel regime forfettario, il valore di detti beni

va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA.

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Quaderno Settimanale n. 9 del 9 marzo 2015

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Ricavi e coefficienti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, che per le persone fisiche in attività, il limite dei ricavi o

compensi per poter accedere al regime forfettario deve essere verificato facendo

riferimento al regime utilizzato nel precedente periodo d’imposta.

Di conseguenza, una persona fisica che nell’anno precedente applicava il regime ordinario

di determinazione del reddito d’impresa dovrà fare riferimento ai ricavi realizzati in quel

periodo d’imposta, secondo il criterio di competenza.

Viceversa, una persona fisica che adottava il regime fiscale di vantaggio dovrà effettuare

la verifica facendo riferimento al criterio di cassa, che prevede l’imputazione dei ricavi a

Conto Economico solo nel momento dell’effettivo incasso.

Valore dei beni immateriali

Nel calcolo del limite del valore dei beni strumentali nel regime forfettario (euro 20.000,00

al 31.12 di ogni anno) come specificato dalla Circolare n. 7/E/2008 relativa al regime dei

minimi “non rilevano taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per

l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si

caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro

autonomo”.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Definizione delle violazioni già contestate

L’Amministrazione Finanziaria conferma che per la definizione delle violazioni già

constate, anche con il nuovo ravvedimento operoso è da ritenersi confermato

l’orientamento delle Circolari n. 180 e n. 192 del 1998. Conseguentemente, è necessario

regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (ad esempio omessa fatturazione) e

quelle consequenziali (ad esempio omesso versamento, infedele dichiarazione).

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Modalità di applicazione delle nuove norme

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le violazioni già constate alla data del 01.01.2015,

ma non ancora oggetto di avvisi di accertamento, di liquidazione o di cartelle di pagamento

possono essere regolarizzate tramite il nuovo ravvedimento operoso.

Modalità pratiche

Il nuovo ravvedimento operoso può essere utilizzato anche quando una violazione è stata

constatata tramite un “PVC” e ci troviamo in assenza di notifiche di atti di liquidazione e di

accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.

600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

A tal riguardo però l’Amministrazione Finanziaria specifica che il nuovo ravvedimento non

muta la natura e le finalità di detto istituto, in quanto questo rimane sempre un atto di

regolarizzazione spontanea da parte del contribuente e non lo trasforma in un atto di

accettazione dei rilievi fatti con il PVC. Di conseguenza è sempre compito del contribuente

comunicare agli Uffici quali atti intende accettare.

Possibilità di avvalersi del ravvedimento in caso di violazioni rilevate con procedure

automatizzate e/o formali

Gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e controlli formali in materia di imposte

dirette e IVA non possono essere regolarizzati tramite l’istituto del nuovo ravvedimento

operoso.

È, quindi, confermato l’indirizzo della Circolare n. 18/E/2011 che preclude la possibilità di

regolarizzare tramite ravvedimento operoso le irregolarità riscontrate da procedure

automatizzate o da controlli formali.

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Avvisi di recupero di crediti d’imposta e di irrogazione di sanzioni

L’Agenzia delle Entrate conferma che gli avvisi di recupero dei crediti di imposta e gli

avvisi di irrogazione sanzioni, anche se non espressamente menzionati, sono cause

ostative del nuovo ravvedimento.

Termine di regolarizzazione delle violazioni

In virtù del principio del favor rei, le violazioni constatate prima del 01.01.2015 possono

essere sanate con il nuovo ravvedimento operoso, purché manchi la notifica di atti di

liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-

ter del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 relative alle violazioni

oggetto di regolarizzazione.

REDDITO D’IMPRESA

Operazioni straordinarie

Il Decreto Semplificazioni, articolo 17, ha stabilito che le società di persone nelle ipotesi di

liquidazione, trasformazione, fusione e scissione debbano provvedere al versamento del

saldo IRAP entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di

presentazione della dichiarazione.

In altre parole il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo

a quello prescritto dalla legge e non rileva il mese in cui la società presenta effettivamente

la dichiarazione, anche se è anteriore a quello stabilito dalla normativa.

Detassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali per non concorrere alla

formazione del reddito devono essere reinvestite per un valore almeno pari al 90% del

prezzo di cessione del bene e non dell’importo della plusvalenza.

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Società in perdita sistemica

La disciplina relativa all’applicazione del regime delle società non operative alle società in

perdita sistemica decorre già dal periodo d’imposta 2014. Di conseguenza, dal 2014

assumerà rilevanza il periodo d’osservazione quinquennale.

REDDITOMETRO

Rilevanza della provvista costituita in annualità precedenti

In sede di contradditorio, come specificato dalla Circolare n. 24/E/2013, il contribuente può

sempre dare prova della provvista generata in anni precedenti, per poter sostenere

determinati investimenti effettuati, ovvero della sua effettiva possibilità per l’effettuazione di

un una data spesa.

L’Amministrazione Finanziaria chiarisce, inoltre, che la provvista non rileva ai fini della

determinazione sintetica dell’anno oggetto di controllo, ma la stessa Agenzia delle Entrate

non esclude la possibilità di verificare come si è generata detta provvista nelle annualità

precedenti, utilizzando gli strumenti accertativi più idonei.

Controllo sui dati relativi a premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali comunicati

per la pre-compilazione della dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate conferma che le informazioni relative ai premi assicurativi, mutui e

contributi previdenziali per la dichiarazione precompilata saranno utilizzate, oltre agli altri

dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, per “l’analisi del rischio di evasione

consentendo così all’Amministrazione Finanziaria di concentrare la propria attività di

controllo sulle situazioni che presentano evidenti anomalie”.

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SOCIETÀ ESTINTE

Ambito di applicazione della retroattività della norma sulle società estinte

Come precisato dalla Circolare n. 31/E/2014, l’articolo 28 del D.lgs. n. 175/20141 (Decreto

Semplificazioni) è una norma di tipo procedurale e in quanto tale è applicata anche per

attività di controllo riferite a società che hanno chiesto la cancellazione al Registro Imprese

o che sono già state cancellate alla data del 13.12.2014 (data di entrata in vigore della

norma) e per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a detta data. Ovviamente,

sempre nel rispetto dei termini di prescrizione o di decadenza previsti dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate ci ricorda, inoltre, che “l’articolo 28 trova applicazione anche con

riguardo agli atti di accertamento, di liquidazione e della riscossione, ancorché interessati

da contenzioso, notificati prima dell’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni e relativi a

società cancellate prima dell’entrata in vigore della norma in esame”.

Cancellazione dal Registro Imprese

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un ulteriore quesito, ribadisce che l’articolo 28,

D.lgs. n. 175/2014, è una norma procedurale a carattere retroattivo ed è stata creata per

“salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale”. Di conseguenza, come già

chiarito “si applica anche per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la

cancellazione dal Registro delle Imprese o già cancellate dallo stesso registro prima del

13.12.2014, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2014, nonché per attività di controllo

riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di

prescrizione e decadenza previsti dalla legge”.

1L’articolo 28, comma 4, D.lgs. n. 175/2014 stabilisce che: “ai soli fini della liquidazione, accertamento,

contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cuiall’articolo 2495 del Codice Civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registrodelle Imprese”

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Liquidazione e distribuzione di denaro ai soci

L’articolo 28, comma 5, D.lgs. n. 175/20142, che ha modificato la disciplina dell’articolo 36,

comma 3, D.P.R. n. 602/73, è una norma che va ad integrare la disposizione civilistica

dettata dall’articolo 2495 del Codice Civile3 in materia di responsabilità dei soci. Detta

norma, infatti, proponendosi di tutelare il credito erariale, amplia il periodo temporale per

valutare la responsabilità dei soci, prevede alcune specifiche ipotesi in cui si configura la

responsabilità del liquidatore e introduce una nuova figura di soggetto responsabile,

ovvero l’amministratore.

Premesso ciò, l’Amministrazione Finanziaria ribadisce che “tra i beni sociali avuti in

assegnazione dai liquidatori durante il tempo della liquidazione siano da ricomprendere

necessariamente anche le eventuali distribuzioni di denaro, che la stessa disposizione fa

rientrare tra i beni sociali”.

Notifica dell’accertamento

Dal 13.12.2014, a seguito dell’introduzione dell’articolo 28, D.lgs. n. 175/2014, un

eventuale avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società

cancellata dal Registro Imprese sarà emesso nei confronti della società estinta e notificato

presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale.

A tal riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ricorda che l’estinzione della società a seguito

della novità introdotta dalla norma citata si produrrà solo dopo cinque anni dalla data di

cancellazione.

2L’articolo 28, comma 5, D.lgs. n. 175/2014 stabilisce che: “i soci rispondono per il pagamento delle imposte

se, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione hanno ricevuto danaro oaltri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dailiquidatori durante il tempo della liquidazione”3

L’articolo 2495, comma 2, Codice Civile, afferma che: “Ferma restando l'estinzione della società, dopo lacancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino allaconcorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti deiliquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un annodalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”

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La società estinta potrà, inoltre, prima della cancellazione eleggere domicilio presso una

persona o un Ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti

o degli avvisi che la riguardano ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera d) del D.P.R. n.

600 del 1973.

In ogni caso, l’atto notificato è sempre impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi

dell’articolo 2495 del Codice Civile e/o articolo 36 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Responsabilità dei liquidatori

In base alla modificazione introdotta dal Decreto Semplificazioni, i liquidatori sono

responsabili per il pagamento delle imposte della società, se non provano di aver

soddisfatto i crediti tributari antecedentemente all’assegnazione dei beni ai soci o se non

provano di aver soddisfatto prima crediti di ordine superiore.

In relazione ai crediti di ordine superiore, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che si deve far

riferimento alle disposizioni civilistiche dettate dall’articolo 2777 del Codice Civile, in tema

di ordine dei privilegi.

Società di persone

L’Amministrazione Finanziaria riprendendo l’indirizzo dettato da alcune sentenze di

Cassazione a Sezioni Unite (sentenze n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 22.02.2010 e n.

6070, n. 6071 e n. 6072 del 12.03.2013) sostiene che le nuove disposizioni dettate

dall’articolo 28, comma 4, anche se riferite alle società di capitali, siano applicabili anche

alla cancellazione delle società di persone, “ferma restando la diversa disciplina delle

responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria”.

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Titolarità del diritto al rimborso

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’accertamento effettuato nei confronti di una società

cancellata non è diverso da un normale accertamento. Di conseguenza, se in un avviso di

accertamento vengono contestate somme relative a ricavi non dichiarati, i soci potranno

sempre provare con ogni mezzo di prova a loro disposizione di non aver mai incassato le

somme oggetto di accertamento.

La stessa Amministrazione Finanziaria precisa poi che l’articolo 28 non riguarda

esclusivamente i propri crediti tributari, ma può essere utilizzato anche dai soci nel caso in

cui emergano crediti a loro favore, non ancora liquidati e antecedenti alla data di

cancellazione. È confermato, quindi, l’orientamento della Risoluzione n. 77/2011 della

stessa Agenzia delle Entrate dove si afferma che: “la titolarità del diritto al rimborso può

essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo”.

Relativamente al soggetto che deve eseguire gli eventuali rimborsi, nella Risoluzione

citata si evidenzia l’opportunità di dare una delega alla riscossione ad uno dei soci o ad un

terzo, al fine di evitare l’erogazione a ciascun socio in base alle quote sociali, che potrebbe

allungare non di poco i tempi del rimborso.

La delega menzionata può essere conferita anche allo stesso ex liquidatore dandone,

però, previa comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Decorrenza

Le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, costituite da meno di 6

anni, sono escluse dalla disciplina della non operatività, modificata dall’articolo 18 del

Decreto Semplificazioni e che ha allungato da 3 a 5 anni il periodo di osservazione per

rientrare o meno nella citata normativa.

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La società che ha iniziato l’attività da meno di 6 anni sarà eventualmente assoggettata alla

disciplina della non operatività a partire dal settimo anno. Nel primo anno di attività si è,

infatti, esclusi dalla normativa in questione a seguito della causa di disapplicazione

prevista dall’articolo 1, lettera m) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

Entrate dell’11 giugno 2012.

VOLUNTARY DISCLOSURE

Reati tributari e attività detenute in Paesi black list

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che è prassi consolidata considerare l’articolo 12, commi

2 e 2-bis del D.L. n. 78/2009, come norma procedimentale in materia di presunzione di

reddito nel caso di attività detenute in Paesi black list e di raddoppio dei termini per

l’accertamento. Di conseguenza la norma in questione è applicabile a tutti gli anni

d’imposta per i quali i termini per l’accertamento ordinario, di cui all'articolo 43, primo e

secondo comma, del D.P.R. n. 600/73 e all'articolo 57, primo e secondo comma, del

Decreto IVA, non siano scaduti al momento di entrata in vigore del Decreto n. 78/2009.

Violazioni in materia di monitoraggio fiscale

Relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni in

materia di monitoraggio fiscale l’Amministrazione Finanziaria rimanda al principio generale

di applicazione della disciplina vigente.

Il concetto di “titolare effettivo” richiamato dal principio menzionato, consente ai soggetti

che hanno commesso le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio

fiscale (in vigore dal periodo d’imposta 2013) di avvalersi della procedura di collaborazione

volontaria.

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Identificazione dei soggetti collegati

I “collegati” sono quei soggetti che detengono una posizione rilevante relativamente alle

attività finanziarie e patrimoniali oggetto della dichiarazione, ovvero quei soggetti che

presentano un collegamento con il reddito, indicato nell’istanza e sottratto all’imposizione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che quando ne ricorrono i presupposti, ciascun

richiedente può presentare una propria istanza di adesione alla collaborazione volontaria.

Il richiedente, infatti, potrebbe non essere a conoscenza, per la stessa violazione di

un’analoga adesione alla medesima procedura da parte di un altro soggetto.

Conseguentemente, i soggetti collegati da indicare nel modello sono solo i soggetti terzi

rispetto all’istanza presentata dal richiedente.

In definitiva nell’istanza di adesione devono essere indicati i collegati alle attività

finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione o i soggetti che, pur non

presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti col richiedente in

relazione ai redditi che formano oggetto di emersione.

Esempio: se una società di persone o una Srl trasparente aderiscono alla collaborazione

volontaria dovranno indicare come soggetti collegati i soci.

Adesione alla procedura in caso di preventiva definizione dell’avviso di accertamento

L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che: “la definizione di un avviso di accertamento

che sana le violazioni a suo tempo contestate, rende possibile l’adesione alla procedura di

collaborazione volontaria, per il contribuente accertato, solo se la definizione della

precedente lite rimuove la causa ostativa alla presentazione dell’istanza”.

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Attività detenute in Paesi black list

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che in caso di attività detenute nei paesi black list dove

non ricorrono i presupposti per applicare il raddoppio dei termini per le attività di

accertamento ai sensi dell’articolo 5-quater del D.L. n. 167/19904 saranno, invece, sempre

applicabili in materia di monitoraggio fiscale il raddoppio dei termini per le attività di

accertamento e per la contestazione delle violazioni.

Per quanto concerne, invece, la misura delle sanzioni ai fini delle imposte dirette “il

raddoppio stabilito dall’ultimo periodo dell’articolo 12 del Decreto Anticrisi, sarà operativo,

dove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma, per le violazioni commesse dopo

l’entrata in vigore della norma per il principio di legalità di cui all’articolo 3 del D.lgs. n.

472/1997”.

4Ai sensi del comma 7 dell’articolo 5-quinquies del D.L. n. 167/1990, la misura della sanzione minima per

violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale è ridotta al 3 per cento degli importi non dichiarati qualora taliStati stipulino con l’Italia, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, accordi che consentano uneffettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello OCSE di Convenzione contro le doppieimposizioni. Inoltre, nel caso in cui lo Stato stipuli un accordo che consenta un effettivo scambio diinformazioni, il comma 4 dell’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990, prevede, in linea generale, che non siapplica il raddoppio dei termini di accertamento, previsto dall’articolo 12, comma 2-bis del D.L. n. 78/2009, incaso di detenzione di investimenti e attività estere di natura finanziaria in Stati o territori a regime fiscaleprivilegiato

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L’Approfondimento – 4

Responsabilità negli appalti

PREMESSA

Le novità introdotte dall’articolo 28 del D.lgs. 21.11.2014, n. 175, hanno apportato

significative modifiche alla responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore.

L’ambito in cui trovano applicazione le modifiche introdotte è quello degli appalti di opere,

di forniture e di servizi.

Le novità dell’articolo 28 del D.lgs. n. 175 vanno ad annullare quanto disciplinato dai

commi da 28 a 28-ter, articolo 35, D.L. n. 223/2006 e dall’articolo 29, comma 2, del D.lgs.

n. 276/2003.

SEMPLIFICAZIONI

Entrando nello specifico, l’articolo 28 del D.lgs. n. 175/2014 ha abrogato la responsabilità

solidale dell’appaltatore con il subappaltatore in relazione alle ritenute erariali trattenute

dal subappaltatore ai propri dipendenti impiegati nel subappalto e, poi, non riversate

all’Erario.

Il D.lgs. n. 175 ha introdotto un’altra importante modifica che è consistita nell’abrogare la

responsabilità pecuniaria in capo al committente: infatti il committente, nel caso in cui

avesse proceduto al pagamento dei corrispettivi nel contratto di appalto senza la verifica,

mediante apposita documentazione, della correttezza dei versamenti all’Erario delle

ritenute dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore, rischiava una sanzione

amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000.

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Ricordiamo che la responsabilità solidale nei subappalti e la sanzione amministrativa al

committente previste dalla precedente normativa e abrogate dal D.lgs. n. 175, rimanevano

efficaci sino a 2 anni successivi la conclusione dei contratto di appalto e subappalto.

Inoltre, sempre il Decreto Semplificazioni, ha previsto che il committente e l’appaltatore

debbano assolvere agli obblighi del sostituto di imposta ai sensi del D.P.R. n. 600/1973,

nel caso in cui abbiano eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi in virtù del vincolo

di solidarietà.

Quest’ultima previsione trova la sua ragione d’esistere in quanto, le responsabilità che

rimangono ancora in essere nel campo dei contratti di appalto e subappalto, concernono

la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi compreso il Trattamento di Fine

Rapporto (TFR), nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi

dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Pertanto, nel caso in

cui un appaltatore non avesse onorato il pagamento dei trattamenti retributivi dei propri

dipendenti, costringe solidalmente il committente che non ha vigilato, a sostituirsi

all’appaltatore nel pagamento dei trattamenti retributivi e di fungere anche da sostituto

d’imposta.

Continua quindi ad essere fondamentale che i committenti o gli appaltatori prima di

corrispondere compensi in ambito di contratti di appalto e subappalto, si facciano rilasciare

una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla quale gli appaltatori o

subappaltatori dichiarino di aver ottemperato ai propri obblighi nell’ ambito dei trattamenti

retributivi, previdenziali ed assicurativi.

Per quanto concerne invece la responsabilità in ambito IVA, questa è stata già soppressa

dal D.L. n. 69 del 2013.

PERIODO DI DECORRENZA DELLE NOVITÀ

Affrontate quelle che sono le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, rimane da

affrontare come queste novità diventino efficaci sotto il profilo della tempistica.

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Infatti, tutti sappiamo che per quanto concerne i contratti di appalto e subappalto che

decorrono dal 13.12.2014 le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni non lasciano

alcun dubbio di applicabilità.

Casa succede però nel caso in cui la mancata verifica da cui deriva la sanzione

amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000 fosse riconducibile ad una data anteriore al

13.12.2014?

L’Amministrazione, con la Circolare n. 31/E del 30.12.2014, dichiara che per il suddetto

esempio, la sanzione non è più applicabile qualora, alla data del 13.12.2014, non sia già

stata irrogata con un provvedimento definitivo secondo quanto previsto dal comma 3,

articolo 3, D.lgs. n. 472/1997: tale affermazione è ad opera dello scrivente alquanto

discutibile in quanto, andando il Decreto Semplificazioni a rendere non più punibile un

fatto, debba essere applicato il comma 2, articolo 3, D.lgs. n. 472/1997 con l’estinzione

dell’intero importo anche nel caso di un provvedimento sanzionatorio definitivo.

Chiaro è che, se a fronte del provvedimento definitivo la sanzione fosse già stata pagata,

chi ha commesso il reato non ha diritto a rientrate in possesso della somma.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEL TRASPORTO

Anche la Legge di Stabilità n. 190 del 2014, ha introdotto delle modifiche nell’ambito della

responsabilità nei contratti di trasporto andando a modificare quanto disciplinato da D.L. n.

112 del 2008.

Infatti è previsto che nell’ambito di un contratto di trasporto, il committente dovrà richiedere

al vettore il DURC sia preliminarmente, sia al termine del contratto: in alternativa sarà

prevista la possibilità di accertare la regolarità via internet non appena tale modalità sarà

resa disponibile dal Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e

giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi.

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Nel caso in cui il committente non faccia richiesta al vettore del DURC si troverà

solidalmente responsabili con il vettore al pagamento, entro il limite di un anno dalla

cessazione del contratto, dello stipendio ai lavoratori e dei premi assicurativi e dei

contributi previdenziali agli enti competenti.

Inoltre, nel caso in cui il committente non rediga un contratto di trasporto tra le parti scritto,

sarà solidalmente responsabile anche degli obblighi fiscali e delle sanzioni attinenti alla

violazione del codice della strada per il trasporto eseguito per suo conto.

Stessa responsabilità solidale si applica al vettore nei confronti del sub-vettore: la

solidarietà viene meno se il vettore acquisisce dal sub-vettore il DURC sia

preliminarmente, sia al termine del contratto oppure, ne accerti la regolarità via internet

quando sarà possibile.

In ultimo ricordiamo che il sub-vettore non può affidare ad altro vettore lo svolgimento

dell’incarico di trasporto: nel caso ciò accadesse, il contratto dovrà necessariamente

considerarsi nullo anche se, per il lavoro svolto, il sub-vettore dovrà comunque effettuare il

pagamento del compenso pattuito limitatamente alla prestazione già ricevuta.

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Le prossime scadenze

9 marzo 2015 CERTIFICAZIONE UNICA

Termine per l’invio delle Certificazioni Uniche all’Agenzia

delle Entrate, che restituirà per ogni percipiente una singola

ricevuta

16 marzo 2015 FATTURAZIONE DIFFERITA – IVA

Emissione delle fatture differite riguardanti beni spediti o

consegnati nel mese precedente

REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati

lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente

REGISTRAZIONI CONTABILI ASD

Registrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti

dall’esercizio dell’attività commerciale del mese precedente

da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

VERSAMENTO MENSILE – IVA

Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese

precedente. Versamento telematico

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA ANNUALE

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione

annuale IVA, versano, se dovuta, l’imposta a saldo.

Versamento telematico

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16 marzo 2015 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU

PROVVIGIONI

Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il

mese precedente. Versamento telematico

VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Versamento telematico

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS

Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di

partita IVA. Versamento telematico

BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI E REGISTRI – TASSA ANNUALE

Versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri e

registri sociali delle società di capitali. Versamento telematico


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