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RELAZIONE DELLA 2 a COMMISSIONE PERMANENTE fileNn. 2207, 1927, 1976 e 2843-A RELAZIONE DELLA 2a...

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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A Nn. 2207, 1927, 1976 e 2843-A RELAZIONE DELLA 2 a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) (RELATORE FOLLIERI) Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1999 SUL D I S E G N O D I L E G G E Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207) presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro dell’interno di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e col Ministro delle finanze COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1997 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)
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S E NA T O D EL L A R EP U B B L I C AX I I I L E G I S L A T U R A

Nn. 2207, 1927, 1976 e 2843-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE(GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1999

SUL

D I S E G N O D I L E G G E

Modifica della disciplina della protezione e del trattamentosanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(2207)

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

e dal Ministro dell’interno

di concerto col Ministro del tesoro edel bilancio e della programmazione economica

e col Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1997

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 2 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E SUI

D I S E G N I D I L E G G E

Norme in materia di assistenza di coloro che collaboranocon la giustizia (n. 1927)

d’iniziativa dei senatori VEGAS, COLLINO, GUBERT,DI BENEDETTO, TAROLLI e DONDEYNAZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1997

Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaboranocon la giustizia (n. 1976)

d’iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (n. 2843)

d’iniziativa dei senatori CIRAMI, NAPOLI Bruno, NAVAe TAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

dei quali la Commissione propone l’assorbimentonel disegno di legge n. 2207

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 3 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 4

Pareri:

della 1a Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 21

della 5a Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 22

Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo propostodalla Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 23

Testi dei disegni di legge:

– n. 1927, d’iniziativa dei senatori Vegas ed altri . . . .» 59

– n. 1976, d’iniziativa del senatore Lisi . . . . . . . . . . . . .» 60

– n. 2843, d’iniziativa dei senatori Cirami ed altri . . .» 62

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 4 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di leg-ge n. 2207 presentato dal Ministro di graziae giustizia e dal Ministro dell’interno, diconcerto con i titolari dei dicasteri del Te-soro e delle Finanze, ha ad oggetto la «di-sciplina della protezione e del trattamentosanzionatorio di coloro che collaborano conla giustizia».

Il tema, per la sua complessità e delica-tezza, da tempo è al centro di accese e con-flittuali discussioni che hanno investito inmodo particolare la gestione e la credibilitàdi questi soggetti processuali che, nellamaggior parte dei casi, dopo essere statiprotagonisti attivi di efferati delitti, decido-no di offrirsi alla causa della giustizia e diporsi al suo servizio quasi sempre per cal-colo e quindi per convenienza.

È stata la difficoltà della materia la ra-gione prima per cui la Commissione Giusti-zia, gravata, come è noto, da altre impor-tanti incombenze legislative ed istituzionali,ha impiegato più di due anni prima di li-cenziare, in sede referente, il testo che ora èportato all’attenzione dell’Assemblea di Pa-lazzo Madama.

Si ritiene opportuno richiamare i puntisalienti della disciplina vigente al fine dienuclearne tutti gli inconvenienti applicativied interpretativi per poi passare all’illustra-zione della novella reclamata dagli operato-ri del diritto, ma anche dalla pubblicaopinione.

L’attuale disciplina.

Le principali fonti a cui è affidata la re-golamentazione dei collaboratori di giustiziasono due: l’articolo 8 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,e il capo II, «Nuove norme per la protezio-ne di coloro che collaborano con la giusti-zia», contenuto nel decreto-legge 15 gen-naio 1991, n. 8, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Il citato articolo 8, che consta di seicommi, introduce innanzitutto una partico-lare circostanza attenuante (la sostituzionedell’ergastolo con la reclusione da dodici aventi anni nonché la diminuzione delle altrepene che va da un terzo alla metà) a favoredi chi, per i delitti di associazione mafiosae per quelli commessi avvalendosi del me-todo mafioso o allo scopo di agevolare leassociazioni di tipo mafioso, si dissocia da-gli altri e « si adopera per evitare che l’atti-vità delittuosa sia portata a conseguenze ul-teriori anche aiutando concretamente l’auto-rità di polizia o l’autorità giudiziaria nellaraccolta di elementi decisivi per la ricostru-zione dei fatti e per l’individuazione o lacattura degli autori dei reati».

Tale tasso di premialità, che va ad inse-rirsi nell’ambito del diritto penale sostan-ziale e che richiama analoghe attenuantisperimentate durante l’emergenza terroristi-ca, oltre che in tema di sequestro di perso-na a scopo di estorsione e di traffico di so-stanze stupefacenti, assume caratteristicheancor più elevate nel contesto del capo IIdel citato decreto-legge n. 8 del 1991, con-tenente significative deroghe alla normativapenitenziaria.

Invero, già prima della pronunzia dell’ap-posita commissione centrale cui è riservatala competenza a definire ed applicare lospeciale programma di protezione, le perso-ne esposte a grave ed attuale pericolo «per

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 5 –

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effetto della loro collaborazione o delle di-chiarazioni rese nel corso delle indaginipreliminari o del giudizio, relativamente aidelitti previsti dall’articolo 380 del codicedi procedura penale» se sono arrestate ofermate oppure sottoposte a misura cautela-re possono essere trasferite in luoghi diversidal carcere.

Lo stesso trattamento è riservato, sempreche sussistano «gravi ed urgenti motivi disicurezza», alle persone detenute per espia-zione di pena o internate per l’esecuzionedi una misura di sicurezza. In tal caso co-storo possono essere custoditi in luoghi di-versi dagli istituti penitenziari in attesa del-la pronunzia della commissione centrale(articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 8del 1991).

Una volta definito lo speciale programmadi protezione, i collaboratori possono essereassegnati al lavoro all’esterno, ottenere per-messi premio ed essere ammessi alle misurealternative alla detenzione previste dall’or-dinamento penitenziario (legge 26 luglio1975, n. 354, e successive modificazioni). Etutto ciò anche se sono stati condannati perdelitti di criminalità organizzata.

Inoltre il provvedimento della magistratu-ra di sorveglianza può essere adottato «an-che in deroga alle vigenti disposizioni, ivicomprese quelle relative ai limiti di pena dicui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50»della legge penitenziaria. Quindi tali con-dannati possono ottenere permessi premio,accedere al lavoro all’esterno, all’affida-mento in prova al servizio sociale, alla de-tenzione domiciliare ed essere ammessi allasemilibertà anche quando la pena ancora daespiare ecceda i limiti fissati dalla leggepenitenziaria.

Non v’è chi non veda come tale sistemanormativo si fondi su una sorta di interdi-pendenza tra prospettiva premiale e mo-mento tutorio nel senso che la mera sotto-posizione allo speciale programma di prote-zione è condizione sufficiente per l’accessoalle misure alternative alla detenzione contutte le conseguenze negative derivanti dalfatto, frequentemente verificatosi, che anche

in assenza di situazioni di pericolo per l’in-columità del collaborante questi viene am-messo al programma proprio per fargli con-seguire i benefici penitenziari di cui si èdetto.

È accaduto, così, che si è eccessivamentelargheggiato da parte degli inquirenti che,interessati ad ottenere la collaborazione,hanno eluso il chiaro dettato normativo fon-dato, oltre che sulla sussistenza di gravimotivi di sicurezza, anche sull’«importanzadel contributo offerto o che può essere of-ferto dall’interessato (...) per lo sviluppodelle indagini o per il giudizio penale» (ar-ticolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 8del 1991).

Una tale disinvolta gestione dei collabo-ratori ha causato seri problemi sino al puntodi generare il rischio di «implosione» delsistema. Senza contare le sofferenze regi-strate sul piano della trasparenza processua-le e dell’attività di controllo dei collabora-tori, per effettuare il quale vengono distrattedai loro compiti istituzionali, di vigilanzadel territorio, un numero cospicuo di forzedi polizia.

Allo stato, per quanto è dato sapere, tracollaboranti e familiari, i sottoposti allaprotezione non sono inferiori alle 6.000unità; il che comporta l’impiego di risorseeconomiche non trascurabili.

Il dottor Manganelli, audito dalla decimaCommissione del Consiglio superiore dellamagistratura (CSM) quale Direttore delservizio centrale di protezione dei colla-boratori di giustizia, sostenne che «l’attualetrend di crescita dei collaboratori e familiariè di due collaboratori al giorno con seguitodi relativi familiari e ciò (ha) comportatoil superamento di una gestione seria delsistema di protezione. Infatti un sistemache pretende di mimetizzare 7 mila per-sone, di cui 1.300 vanno avanti e indietroper 16.000 spostamenti l’anno, che diven-tano 32.000 considerando il viaggio diritorno, con una media di 120-130 viaggial giorno, è un sistema di protezione moltovicino al collasso per quello che riguardal’effettiva riservatezza e sicurezza».

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Ma altre prassi, a giusta ragione definite«non del tutto ortodosse», hanno contribuitoall’eccessiva estensione del fenomeno.

Frequentemente molte procure hanno ri-chiesto ed ottenuto, ravvisando la «partico-lare urgenza» di cui all’articolo 11, comma1, del decreto-legge n. 8 del 1991, dal Capodella polizia – direttore generale della pub-blica sicurezza misure urgenti di protezioneper tutti i casi di inizio di collaborazione. Ecosì quella che doveva essere una procedu-ra eccezionale è diventata quasi la regola,con l’ulteriore conseguenza di porre lacommissione centrale di fronte al fattocompiuto nel senso che tale organismo èstato costretto a ratificare decisioni presealtrove, senza nessuna possibilità di operarela valutazione sulla gravità e attualità delpericolo, e ciò perché una soluzione diversada quella già presa avrebbe costretto i col-laboratori ed i loro familiari sottoposti aprogramma di protezione a fare rientro neiluoghi di provenienza. In tal modo si sareb-be dato vita ad una situazione di pericoloper la loro incolumità maggiore di quellavenutasi a determinare precedentemente.

In definitiva è accaduto che la più voltecitata condizione per l’approdo al program-ma di protezione, e cioè la gravità e l’attua-lità del pericolo e l’importanza delle cono-scenze, non è stata vagliata né dal Capodella polizia, primo destinatario della ri-chiesta delle procure, attesa l’esiguità deltempo necessario per l’istruttoria, né dallacommissione centrale il cui intervento si èridotto, come si diceva, ad una mera ra-tifica.

A volte, poi, sono state avanzate propostedi tutela anche rispetto a soggetti che si so-no limitati a confessare o a confermare re-sponsabilità già probatoriamente definiteovvero ad ammettere i medesimi fatti. «Inquesti casi», si legge nel parere espressodal CSM sul disegno di legge in esame,«ferma restando l’importanza di tutte le di-chiarazioni ai fini processuali sotto il profi-lo della convergenza dei riscontri, non sem-

bra che si possa sostenere che sussiste sem-pre un’eccezionale situazione di pericolo».

La novella e le idee guida.

Le nuove norme sono ispirate dall’esi-genza di superare le evocate incongruenze,di razionalizzare la gestione dei collabora-tori di giustizia e infine di assicurare a talestrumento investigativo, dimostratosi effica-ce nel contrasto alla criminalità organizzatadi stampo mafioso, quella trasparenza che èconnotato necessario per ogni giusto pro-cesso.

Ma la riforma consta anche di altri aspet-ti fondamentali volti:

a tenere distinti l’aspettativa premialeed il momento tutorio (la loro interdipen-denza che, come si è detto, caratterizza l’at-tuale disciplina ha prodotto una vera e pro-pria crisi di funzionalità del sistema);

ad assicurare una selezione qualitativadei collaboratori che potrà ottenersi, comemeglio vedremo, dando rilievo alla collabo-razione che presenti carattere di attendibi-lità, novità o completezza;

a circoscrivere l’area dei reati stabilen-do che la nuova disciplina è operante sol-tanto per quelli previsti e puniti dall’artico-lo 51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale, e per quelli commessi per finalità diterrorismo ed eversione;

ad apprestare autonoma e più concretatutela anche ai cosiddetti testimoni di giu-stizia;

a ritenere degna di maggiore conside-razione la questione risarcitoria a favoredelle persone offese e danneggiate dai reatidi criminalità mafiosa.

Il testo, che consta di 23 articoli, è com-posto di quattro capi:

il primo è intitolato «Modifiche allenorme per la protezione di coloro che colla-borano con la giustizia»;

il secondo contiene «Nuove norme peril trattamento sanzionatorio di coloro checollaborano con la giustizia»;

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il terzo apporta «Modifica alle disposi-zioni del codice di procedura penale in ma-teria di incompatibilità del difensore»;

il quarto è dedicato alle «Disposizionifinali, transitorie e di coordinamento».

CAPO I. – Modifiche alle norme per la pro-tezione di coloro che collaborano con lagiustizia (articoli da 1 a 11)

Il capo primo modifica l’intero capo IIdel decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge15 marzo 1991, n. 82.

L’articolo 1 sostituisce il titolo della cita-ta normativa con il seguente: «Nuove nor-me in materia di sequestri di persona a sco-po di estorsione e per la protezione e iltrattamento sanzionatorio di coloro che col-laborano con la giustizia».

L’articolo 2 modifica l’articolo 9 dellanormativa in questione e nel disciplinare le«condizioni di applicabilità delle specialimisure di protezione» dà vita all’auspicatagraduazione dei meccanismi di tutela ed al-la riduzione dei reati oltre che dei soggettiche possono avvalersi delle misure di prote-zione.

Ed infatti le misure vengono distinte in«ordinarie», e sono quelle «adottabili diret-tamente dall’autorità di pubblica sicurezzao, se si tratta di persone detenute o interna-te, dal Ministero della giustizia – Diparti-mento dell’amministrazione penitenziaria»,e «speciali» (a cui si può accedere soltantoquando quelle ordinarie risultino inadegua-te) il cui contenuto, esplicitato nell’articolo13, comma 4, del decreto-legge n. 8 del1991, come sostituito dal successivo artico-lo 6 del provvedimento, «può essere rappre-sentato, in particolare, oltre che dalla predi-sposizione di misure di tutela da eseguire acura degli organi di polizia territorialmentecompetenti, dalla predisposizione di accor-gimenti tecnici di sicurezza, dall’adozionedelle misure necessarie per i trasferimentiin comuni diversi da quelli di residenza,dalla previsione di interventi contingenti fi-

nalizzati ad agevolare il reinserimento so-ciale nonché dal ricorso, nel rispetto dellenorme dell’ordinamento penitenziario, amodalità particolari di custodia in istitutiovvero di esecuzione di traduzioni e pianto-namenti».

Se tali speciali misure «non risultanoadeguate alla gravità ed attualità del perico-lo» viene preso in considerazione il pro-gramma di protezione, che «è formulato»,come viene previsto dal medesimo articolo13, comma 5, «secondo criteri che tengonospecifico conto delle situazioni concreta-mente prospettate e può comprendere, oltrealle (speciali) misure (...), il trasferimentodelle persone non detenute in luoghi protet-ti, speciali modalità di tenuta della docu-mentazione e delle comunicazioni al servi-zio informatico, misure di assistenza perso-nale ed economica, cambiamento delle ge-neralità (...), misure atte a favorire il reinse-rimento sociale del collaboratore e delle al-tre persone sottoposte a protezione, oltreche misure straordinarie eventualmente ne-cessarie».

Come si preannunciava, l’articolo 2 cir-coscrive i reati rispetto ai quali è consentitoil sistema protettivo.

Invero, le condotte di collaborazione de-vono riguardare i «delitti commessi per fi-nalità di terrorismo o di eversione dell’ordi-ne costituzionale ovvero i delitti ricompresifra quelli di cui all’articolo 51, comma3-bis, del codice di procedura penale».

È stata, quindi, eliminata la previsioneche estendeva la tutela anche alla collabora-zione avente ad oggetto la lunga serie deireati per i quali è obbligatorio l’arresto inflagranza di reato, di cui all’articolo 380del codice di procedura penale.

Inoltre viene ristretta anche l’area deisoggetti che possono avvalersi delle misuretutorie. Infatti, il capoverso 3 dell’articolo2, innovando il testo del disegno di leggegovernativo, stabilisce che «assumono rilie-vo la collaborazione o le dichiarazioni resenel corso di un procedimento penale chepresentano carattere di attendibilità e inoltre

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 8 –

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per la loro novità o completezza o per altrielementi appaiono di notevole importanzaper lo sviluppo delle indagini o ai fini delgiudizio ovvero per le attività di investiga-zione sulle connotazioni strutturali, le dota-zioni di armi, esplosivi o beni, le articola-zioni e i collegamenti interni o internazio-nali delle organizzazioni criminali di tipomafioso o terroristico-eversivo o sugliobiettivi, le finalità e le modalità operativedi dette organizzazioni».

Tale capoverso, nella sua impostazioneoriginaria, richiedeva che la collaborazionemeritevole di protezione dovesse essere«indispensabile» precisando che essa anda-va valutata alla luce del triplice criterio del-la «novità, attendibilità e completezza».

Questa sovrabbondanza di parametri e ilrischio di sollevare problemi interpretativisoprattutto in ordine al significato da attri-buire al termine «indispensabile» hanno in-dotto la Commissione a dare rilievo al ca-rattere della attendibilità, della novità ocompletezza o a tutti gli altri elementi cheappaiono di notevole importanza.

Il disegno di legge governativo, quindi,indicava nella indispensabilità della colla-borazione il presupposto per l’accesso allespeciali misure di protezione, aggiungendoaltresì che per beneficiare della misura del-lo speciale programma, il cui contenuto co-me si è visto è più intenso e completo per-ché contempla, tra l’altro, anche misure diassistenza personale ed economica, il sog-getto interessato doveva fornire elementiutili sul piano dell’investigazione preventivae cioè sulle connotazioni strutturali, sui col-legamenti interni ed internazionali, sulle do-tazioni di armi, sugli obiettivi, le finalità ele modalità operative delle organizzazionicriminali di stampo mafioso.

Invece, la Commissione ha abbandonatotale scelta e, come si è avuto modo di pre-cisare, ha esteso l’accesso al programma diprotezione allorquando le speciali misure diprotezione non risultino adeguate alla gra-vità ed attualità del pericolo.

A seguito di un intenso dibattito, cuihanno partecipato i Commissari di tutte le

forze politiche, è stato convenuto di riteneremeritevoli di tutela, anche quando non ri-corrono i caratteri dell’attendibilità, comple-tezza e novità, i cosiddetti «testimoni digiustizia», cioè coloro che «risultano estra-nei a gruppi criminali e che assumono ri-spetto al fatto, ovvero a fatti connessi ocollegati, esclusivamente la qualità di per-sona offesa, testimone o persona informatasui fatti». Ebbene questi soggetti, anche sele dichiarazioni rese si riferiscono a delittidiversi da quelli di mafia o commessi perfinalità di terrorismo o eversione, possonogodere delle speciali misure di protezionequando risulta l’inadeguatezza delle ordina-rie misure di tutela nonché la gravità e l’at-tualità del pericolo conseguente alle condot-te di collaborazione.

In tal modo si è voluto operare un rico-noscimento normativo autonomo a favore ditali soggetti la cui condizione è accomunataa quella dei collaboratori dalla vigente legi-slazione che, in maniera univoca, disciplinale misure di protezione e di assistenza dicui possono godere le «persone esposte agrave ed attuale pericolo per effetto dellaloro collaborazione o delle dichiarazioni re-se nel corso delle indagini preliminari e delgiudizio» (articolo 9 del decreto-legge n. 8del 1991).

La soluzione quindi è stata frutto dellaconstatazione che i testimoni di giustiziasono diversi dai collaboratori provenientidal mondo criminale, nel senso che la lorovicenda non può essere confusa con quelladi chi, dopo avere commesso gravi delitti,decide di offrire i suoi servizi allo Stato.Uno spazio normativo apposito, tra l’altroauspicato da più parti, dovrebbe far venirmeno l’idea, purtroppo radicata nell’imma-ginario collettivo, secondo cui, comunque,si tratta di «pentiti» ed in quanto tali da te-nere a debita distanza in una sorta di isola-mento sociale.

Inoltre la commissione centrale «delibe-ra», a favore di costoro, «le misure di assi-stenza, provvedendo a garantire un adegua-

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 9 –

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to tenore di vita» ed è obbligata ad agevo-lare il loro «reinserimento (...) nel sistemaeconomico, specificando forme, modi e im-porti necessari». E tutto ciò senza quei li-miti che, come vedremo, sono stati fissatiper i collaboratori.

Quanto alla disciplina della protezionedei parenti, è stato ideato uno schema, piùrestrittivo rispetto a quello attualmente vi-gente, basato sulla regola per cui le misurespeciali di protezione possono trovare ap-plicazione soltanto a favore di coloro che«convivono stabilmente» con i collaboratorio con i testimoni di giustizia ovvero di co-loro che, a causa delle relazioni intrattenutecon tali ultime persone, risultano esposti «agrave, attuale e concreto pericolo».

L’ultimo capoverso dell’articolo 2 stabili-sce che «nella determinazione delle situa-zioni di pericolo, si tiene conto, oltre chedello spessore delle condotte di collabora-zione, anche delle caratteristiche di reazionedel gruppo criminale in relazione al qualela collaborazione è resa, valutate con speci-fico riferimento alla forza di intimidazionedi cui il gruppo è localmente in grado divalersi». In tale maniera si offre una idoneaspecificazione del concetto riguardante «lesituazioni di pericolo», dalla cui gravità edattualità discende o meno l’adozione dellaspeciale misura di protezione.

L’articolo 3 apporta alcune modificheall’articolo 10 del decreto-legge n. 8 del1991, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 82 del 1991. Ne abroga il comma 1e il comma 3, sostituisce il comma 2 ed ag-giunge i commi da 2-bis a 2-sexies.

Il nuovo comma 2-bis prevede che la giàesistente commissione centrale per la defi-nizione ed applicazione delle speciali misu-re di protezione, istituita con decreto delMinistro dell’interno di concerto con il Mi-nistro della giustizia, sentiti i Ministri inte-ressati, sia composta da un Sottosegretariodi Stato che la presiede, da tre magistrati (enon da due come era previsto nel disegnodi legge governativo) e da cinque funziona-ri, scelti (la qual cosa non vale per il presi-dente) «tra coloro che hanno maturato spe-

cifiche esperienze nel settore ma che nonsono addetti ad uffici che svolgono attivitàdi investigazione, di indagine preliminare ogiudizio su fatti o procedimenti relativi allacriminalità organizzata di tipo mafioso oterroristico-eversivo». Si tratta di criterinuovi rispetto all’attuale legislazione, chevogliono soprattutto segnare una netta di-stinzione tra soggetti chiamati ad esprimereuna valutazione amministrativa e soggettiche al tempo stesso siano impegnati in pro-cedimenti riguardanti la criminalità organiz-zata di stampo mafioso o terroristico-eversi-vo.

Il comma 2-ter disciplina il segreto di uf-ficio che copre la proposta, tutti gli atti ed iprovvedimenti pervenuti alla commissionecentrale o da essa formulati, «salvi gliestratti essenziali e le attività svolte perl’attuazione delle misure di protezione».

Al comma successivo è stabilito che lacommissione centrale si avvale dell’Ufficioper il coordinamento e la pianificazionedelle Forze di polizia oltre che del Serviziocentrale di protezione per lo svolgimento dicompiti di istruttoria.

Il comma 2-quinquies rappresenta unanovità in senso assoluto in quanto, in viadel tutto eccezionale, attribuisce ai provve-dimenti della commissione l’immediata ese-cutività, precludendo all’Autorità giurisdi-zionale amministrativa il potere di adottareatti che ne sospendono l’operatività.

La soluzione è stata introdotta in consi-derazione del fatto che il ricorso al TAR alfine di ottenere, appunto, la sospensiva diun provvedimento della citata commissioneporta a procrastinare, per anni, la duratadelle misure di protezione. Si pensi ad unatto comportante la loro revoca che restacongelato fino alla definizione del procedi-mento amministrativo con oneri notevoli acarico dello Stato.

Va peraltro segnalato che la norma di cuial citato comma 2-quinquiespotrebbe esse-re oggetto di censure di legittimità costitu-zionale, se fosse ritenuta incompatibile conil disposto degli articoli 3, 24 e 113 della

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Costituzione. Non sarebbe pertanto inoppor-tuno che l’Assemblea valutasse la possibi-lità di introdurre una previsione diversache, mutuando analoga soluzione accoltanella legge 4 maggio 1998, n. 133, in mate-ria di incentivi ai magistrati trasferiti o de-stinati d’ufficio a sedi disagiate e introdu-zione delle tabelle infrastrutturali, facciasalva la possibilità di un intervento in sedecautelare del giudice amministrativo, assi-curando però che la decisione di quest’ulti-mo intervenga in tempi rapidi e certi.

Infine è stato aggiunto un ultimo comma(2-sexies) a tenore del quale «i magistratiche hanno partecipato all’applicazione dellamisura di protezione non possono giudicarenei procedimenti in cui sono parte i soggettiper i quali hanno disposto tale misura». Èevidente che tale nuova ipotesi di incompa-tibilità è volta a salvaguardare la terzietàdel giudice.

L’articolo 4 sostituisce l’articolo 11 deldecreto-legge n. 8 del 1991 e disciplina inmodo diverso il procedimento di ammissio-ne alle misure di protezione.

Il potere di proposta continua a rimanerenella competenza del procuratore della Re-pubblica e questa può essere formulata an-che dal Capo della polizia - direttore gene-rale della pubblica sicurezza previo pareredel procuratore della Repubblica.

La vigente normativa, invece, attribuisceal Capo della polizia il potere di adottare lemisure in via di urgenza, dando vita a que-gli inconvenienti di cui si è trattato inprecedenza.

Quando le dichiarazioni del collaboranteche si assume essere sottoposto a grave edattuale pericolo riguardano reati di crimina-lità organizzata in relazione ai quali risultache più uffici del pubblico ministero proce-dono ad indagini collegate, la proposta èformulata da uno degli uffici procedentid’intesa con gli altri e comunicata al procu-ratore nazionale antimafia al quale è affida-to il potere di risolvere il contrasto nel casodi mancato accordo. La proposta, invece,viene formulata d’intesa con i procuratorigenerali presso le corti d’appello interessati,

quando la situazione sopra delineata riguar-da procedimenti relativi a delitti commessiper finalità di terrorismo o di eversionedell’ordine costituzionale.

La richiesta, nelle ipotesi esaminate, deveobbligatoriamente transitare per gli ufficidel procuratore nazionale antimafia o deiprocuratori generali territorialmente compe-tenti, e ciò si è voluto per una evidente ra-gione di coordinamento e di unità di indi-rizzo nella concessione delle misure diprotezione.

Peraltro, quando non ricorre l’ipotesi del-le indagini collegate rispetto alle quali piùuffici del pubblico ministero procedono,l’autorità che formula la proposta può co-munque richiedere il parere del procuratorenazionale antimafia e dei procuratori gene-rali presso le corti d’appello interessati,qualora ritenga che le notizie, le informa-zioni ed i dati attinenti alla criminalità or-ganizzata di cui essi dispongono possonoessere utili per le deliberazioni della com-missione centrale, la quale, anche per il tra-mite del suo presidente, può esercitare unautonomo potere di integrazione richieden-do i pareri di cui si è detto oppure solleci-tare gli stessi pareri allorquando il procura-tore della Repubblica avrebbe dovuto avan-zare la proposta di intesa con l’una o l’altradelle predette autorità e risulta che ciò nonè avvenuto.

In tale ultima ipotesi il procuratore na-zionale antimafia ed i procuratori generali,oltre a rendere il parere, devono dare comu-nicazione al procuratore generale presso laCorte di cassazione dei motivi che hannooriginato la richiesta.

I capoversi 7 ed 8 chiariscono che nellaproposta o nel parere del procuratore dellaRepubblica, quando l’istanza è effettuatadal Capo della polizia, devono essere conte-nuti le notizie o gli elementi utili alla valu-tazione sulla gravità ed attualità del perico-lo a cui sono o possono essere esposti icollaboranti, i loro familiari ed i testimonidi giustizia, l’elencazione dell’eventuali mi-sure di tutela adottate o fatte adottare, i mo-

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tivi per i quali le stesse non appaiono ade-guate, infine, allo scopo di verificare l’im-portanza delle dichiarazioni rese, la citataproposta deve fare riferimento specifico allecaratteristiche del contributo offerto dalcollaborante.

L’articolo 5 modifica l’articolo 12 deldecreto-legge n. 8 del 1991 e disciplinal’assunzione degli impegni che il collabo-rante deve assumere prima di essere am-messo alle misure di protezione. Un parti-colare interesse suscitano, atteso il caratteredi assoluta novità, la letterab) del capover-so 2 che impone esplicitamente all’interes-sato di sottoporsi ad interrogatorio, ad esa-me o ad altro atto di indagine ivi compresoquello che prevede la redazione del verbaleillustrativo dei contenuti della collaborazio-ne, e la letterad) dello stesso capoverso lìdove è prescritto non soltanto che i collabo-ratori si obblighino «a non rilasciare a sog-getti diversi dall’autorità giudiziaria, dalleforze di polizia e dal proprio difensore di-chiarazioni concernenti fatti comunque diinteresse per i procedimenti in relazione aiquali hanno prestato o prestano la loro col-laborazione», ma anche (e ciò a tutela dellatrasparenza e della genuinità dei riferimenti)«a non incontrare né a contattare, con qua-lunque mezzo o tramite, alcuna delle perso-ne che già collaborano con la giustizia oche risultano dedite al crimine».

Altra previsione di rilievo è quella conte-nuta nella successiva letterae) che imponeai soggetti interessati di «specificare detta-gliatamente tutti i beni posseduti o control-lati, direttamente o per interposta persona,nonché, immediatamente dopo l’ammissio-ne alle speciali misure di protezione, a ver-sare il denaro e trasferire i beni e le altreutilità di cui dispongono direttamente o in-direttamente e che sono il frutto di attivitàillecite svolte o ne costituiscono il reimpie-go». Tali sostanze, essendo di provenienzadelittuosa, dovranno essere trasferite all’era-rio secondo modalità che saranno stabilitein appositi decreti ministeriali da adottarsisecondo quanto previsto dal comma 3dell’articolo 17-bis, introdotto nel decre-

to-legge n. 8 del 1991 con l’articolo 17 deltesto proposto dalla Commissione.

Il capoverso 3-bis dell’articolo 5 lasciaimmutata la competenza del giudice di sor-veglianza di Roma a decidere sui beneficida concedere a chi è stato ammesso a spe-ciali misure di protezione.

L’articolo 6, che sostituisce l’articolo 13del decreto-legge n. 8 del 1991 ed è relativoa «contenuti delle speciali misure di prote-zione e adozione di provvedimenti provvi-sori», contempla, in primo luogo, la possi-bilità che la commissione centrale adotti, incasi di particolare gravità, un piano provvi-sorio di protezione. Si tratta di una disposi-zione che modifica la situazione attuale incui tali misure vengono adottate dal Capodella polizia ai sensi dell’articolo 11, com-ma 1, del citato decreto legge. Tale innova-zione è apparsa opportuna in quanto oggi,come è stato ricordato, le decisioni adottatedal Capo della polizia in via di urgenza fi-niscono spesso per porre la commissionecentrale di fronte ad un fatto compiuto chela commissione stessa si vede poi costrettasostanzialmente a ratificare. Proprio al finedi rimediare a tale stato di cose si è asse-gnato alla commissione centrale anche ilcompito di porre in essere gli strumenti dicarattere provvisorio, stabilendo inoltre chein situazioni di straordinaria urgenza, chenon consentono di attendere la deliberazio-ne della commissione centrale e fino al mo-mento in cui tale deliberazione interviene, ilCapo della polizia possa adottare misure dicarattere immediato di brevissima durataavvalendosi degli stanziamenti di cui all’ar-ticolo 17 dello stesso decreto-legge n. 8 del1991.

Per quanto riguarda il contenuto dellespeciali misure di protezione l’articolo 6 silimita ad esemplificarne alcune – e a questoproposito appare di particolare rilievo il ri-ferimento ai cosiddetti circuiti penitenziaridifferenziati – e per il resto rinvia, per ladefinizione completa delle stesse, ai decretidi cui al già citato articolo 17 del disegnodi legge, che introduce l’articolo 17-bis nel

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decreto-legge n. 8 del 1991. Per quel cheattiene, poi, alle ipotesi in cui le misure diprotezione vengono applicate mediante unospeciale programma, va evidenziato comesolo in questo caso sia possibile l’erogazio-ne di misure di assistenza economica e, atal proposito, va richiamata l’attenzione sul-la scelta operata dalla Commissione Giusti-zia in ordine all’importo dell’assegno dimantenimento e delle integrazioni per lepersone a carico prive di capacità lavorati-va, il cui ammontare non può superare dicinque volte l’assegno sociale di cui all’ar-ticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto1995, n. 335.

Inoltre tale assegno, che può essere an-nualmente modificato in misura pari allevariazioni dell’indice dei prezzi al consumoper le famiglie di impiegati ed operai rile-vato dall’ISTAT, può essere integrato dallacommissione con provvedimento motivatosolo quando ricorrono particolari circostan-ze influenti sulle esigenze di mantenimentoin stretta connessione con quelle di tuteladel soggetto sottoposto al programma diprotezione. Il provvedimento, infine, è ac-quisito dal giudice del dibattimento su ri-chiesta della difesa dei soggetti a cui caricosono utilizzate le dichiarazioni del collabo-rante.

Con tali previsioni si vuole moralizzarela questione molto dibattuta dell’aiuto eco-nomico, atteso che i collaboratori sono statibeneficiari di laute ricompense, addiritturadi patti miliardari, fonti di grave sconcertodella pubblica opinione oltre che di com-prensibile inquinamento probatorio.

D i q u i l ’ a l t r a p r e v i s i o n e c h e f a c o l t i z z al a d i f e s a d e l l ’ i m p u t a t o a pr e n d e r e c o g n i -z i o n e d e l p r o v v e d i m e n t o r i g u a r d a n t e i lt r a t t a m e n t o e c o n o m i c o . D a u l t i m o , v a e v i -d e n z i a t o c h e q u a n d o l a p r o p o s t a o la ri -c h i e s t a p e r l ’ a m m i s s i o n e a sp e c i a l i f o r m ed i p r o t e z i o n e è fo r m u l a t a n e i c o n f r o n t i d is o g g e t t i d e t e n u t i o in t e r n a t i , l a c u s t o d i a èa s s i c u r a t a g a r a n t e n d o l a r i s e r v a t e z z ad e l l ’ i n t e r e s s a t o e cu r a n d o c h e , d u r a n t e l ar e d a z i o n e d e i v e r b a l i e co m u n q u e f i n o a l -l a r e d a z i o n e d e l v e r b a l e i l l u s t r a t i v o d e i

c o n t e n u t i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e , l a p e r s o n ac h e r e n d e l e d i c h i a r a z i o n i n o n s i a a m m e s -s a a d a v e r e c o l l o q u i i n v e s t i g a t i v i , c o r r i -s p o n d e n z a e p i s t o l a r e , t e l e g r a f i c a o te l e f o -n i c a e ch e , a n c h e m e d i a n t e l a p r e v i s i o n ed e l d i v i e t o d i i n c o n t r a r e p e r s o n e c h e g i àr i s u l t a n o c o l l a b o r a r e c o n l a g i u s t i z i a , s i av i c e v e r s a s o t t o p o s t a a mi s u r e d i t r a t t a -m e n t o p e n i t e n z i a r i o d i r e t t e a d a s s i c u r a r ec h e l a g e n u i n i t à d e l l e d i c h i a r a z i o n i n o np o s s a e s s e r e c o m p r o m e s s a .

L’articolo 7, abrogando gli articoli 13-bise 13-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, de-finisce in maniera netta la separazione tramomento premiale e momento tutorio. In-fatti l’articolo 13-bis dà facoltà al procura-tore della Repubblica, su richiesta del Capodella polizia, di autorizzare, per gravi ed ur-genti motivi, la detenzione extracarcerariadei collaboratori detenuti o internati in atte-sa della definizione del programma di pro-tezione. L’altra disposizione richiamataconsente ai collaboratori già condannati digodere di benefici penitenziari al di là diogni limite temporale.

L’articolo 8, nell’introdurre nell’ambitodel decreto-legge n. 8 del 1991 l’articolo13-quaterche è volto a disciplinare la revo-ca e le modifiche delle speciali misure diprotezione, puntualizza che esse sono a ter-mine e che, anche se di tipo urgente oprovvisorio, possono essere revocate o mo-dificate «in relazione alla attualità del peri-colo, alla sua gravità e alla idoneità dellemisure adottate, nonché in relazione allacondotta delle persone interessate e all’os-servanza degli impegni assunti a norma dilegge».

I fatti valutabili ai fini della revoca odella modifica sono specificati al capoverso2. Essi sono: l’inosservanza degli impegniassunti, la commissione di delitti indicatividel reinserimento del soggetto nel circuitocriminale ovvero il mutamento o la cessa-zione del pericolo conseguente alla collabo-razione, la rinuncia espressa alle misure, ilrifiuto di accettare l’offerta di adeguate op-portunità di lavoro o di impresa, il ritorno

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non autorizzato nei luoghi dai quali si èstati trasferiti, nonché ogni azione che com-porti la rivelazione o la divulgazionedell’identità assunta, del luogo di residenzae delle altre misure applicate.

Il capoverso 3 stabilisce che, se la com-missione centrale indica il termine dellespeciali misure di protezione, esso non puòessere superiore a cinque anni ed inferiore asei mesi. Quando non lo indica, esso è diun anno dalla data del provvedimento.

Il capoverso 4 prevede che la predettacommissione è comunque tenuta a verifica-re i fatti valutabili ai fine della revoca edella modifica delle misure protettive ogniqual volta ne faccia richiesta l’autorità cheha formulato la proposta.

L’ultimo capoverso specifica, infine, chela modifica o la revoca delle speciali misu-re non produce effetti sulle particolari mo-dalità dell’esame delle persone che collabo-rano con la giustizia, come disciplinatodall’articolo 147-bis delle norme di attua-zione del nuovo codice di procedura pe-nale.

L’articolo 9 apporta soltanto alcune mo-dificazioni, non molto rilevanti, all’articolo14 del decreto-legge n. 8 del 1991. Vieneribadito che è il Servizio centrale di prote-zione a provvedere all’attuazione e alla spe-cificazione delle modalità esecutive del pro-gramma speciale di protezione, con l’ag-giunta che il Capo della polizia – direttoregenerale della pubblica sicurezza è compe-tente a coordinare i rapporti tra prefetti etra autorità di sicurezza nell’attuazione dellemisure diverse dal programma.

L’articolo 10 sostituisce l’articolo 15 deldecreto-legge n. 8 del 1991 e contempla ilcambiamento delle generalità che, «nell’am-bito dello speciale programma di protezionepuò essere autorizzato, con decreto del Mi-nistro dell’interno di concerto con il Mini-stro della giustizia, (...) garantendone la ri-servatezza anche in atti della pubblicaamministrazione».

CAPO II. – Nuove norme per il trattamentosanzionatorio di coloro che collaboranocon la giustizia

Questo capo consta di un solo articolo, il12, che inserisce, dopo l’articolo 16 del de-creto legge n. 8 del 1991, nuovi articoli dal16-bis al 16-octies. In tale contesto abba-stanza complesso vengono introdotte nuoveprevisioni che incidono sulla delicata que-stione processuale dei collaboranti, sullecircostanze attenuanti e sui benefici peni-tenziari con il preciso intento di apportarecorrezioni alle soluzioni adottate dal legi-slatore del 1991, la cui volontà, in verità,non sempre è stata rispettata dagli addetti ailavori, ma anche con la ferma intenzione diintrodurre un regime meno indulgenziale equindi più equilibrato che offra beneficisenza trascurare il necessario rigore.

La prima disposizione (articolo 16-bis)contempla un nuovo strumento di indagine:il «verbale illustrativo dei contenuti dellacollaborazione» la cui tempestiva documen-tazione consente alla persona che ha mani-festato la volontà di collaborare la conces-sione delle speciali misure di protezione ol-tre che i benefici di natura sanzionatoria e/openitenziaria.

È previsto infatti che ai «fini della con-cessione delle speciali misure di protezionedi cui al Capo II, nonché per gli effetti dicui agli articoli 16-ter e 16-octies», coluiche intende collaborare deve rendere al pro-curatore della Repubblica, entro il terminedi centottanta giorni dal momento in cui hamanifestato la volontà di collaborare, noti-zie utili alla ricostruzione dei fatti di mag-giore gravità e allarme sociale di cui è aconoscenza oltre che alla individuazione ealla cattura dei loro autori nonché «le infor-mazioni necessarie perché possa procedersialla individuazione, al trasferimento, al se-questro e alla confisca del denaro, dei benie di ogni altra utilità» dei quali egli stessoo, se appartenente ad un gruppo criminale,anche i suoi componenti dispongono. Nelcitato verbale, precisa il comma 4, la perso-

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na che rende le dichiarazioni attesta, fral’altro, di non essere in possesso di notiziee informazioni processualmente utilizzabilisu altri fatti o situazioni di particolare gra-vità, anche se non connessi o collegati aquelli riferiti.

Con il comma successivo viene chiaritoche «per notizie e informazioni processual-mente utilizzabili si intendono quelle che, anorma dell’articolo 194 del codice di proce-dura penale, possono costituire oggetto del-la testimonianza. Da esse, in particolare, so-no quindi escluse le notizie e le informazio-ni che il soggetto ha desunto da voci cor-renti o da situazioni a queste assimilabili».

Balza in maniera evidente laratio che èalla base della previsione relativa al verbaleillustrativo.

Essa mira certamente ad evitare lo scon-cio delle dichiarazioni cosiddette a rate chesanno di posticcio, ma è anche volta, comeebbero a esprimersi i magistrati Vigna eGrasso nel corso della loro audizione alCSM, a rendere «sin da subito più definito,certo e trasparente l’ambito della possibilecollaborazione in modo da evitare (...) tatti-che opportunistiche o patteggiamenti stru-mentali da parte del collaboratore interessa-to a mantenere attuale il proprio poterecontrattuale in vista dell’ottenimento di be-nefici sempre maggiori».

Altrettanto chiara è la ragione per cui ilsoggetto in questione è tenuto anche a rife-rire della propria situazione patrimoniale edi quella dei componenti dell’organizzazio-ne criminale di cui faceva parte.

Da un lato, si vuole ristabilire una regoladi natura etica essendo inammissibile con-cepire che possa accedere ai benefici dellacollaborazione chi può continuare a dispor-re di sostanze acquisite per via delittuosa.Dall’altro, si intende privare le organizza-zioni criminali dei mezzi necessari al prose-guimento delle loro illecite attività. In defi-nitiva si mira ad «impoverirle». La prospet-tiva può risultare alquanto efficace, anchese bisogna dire che lo stesso obbligo a cari-co delle persone nei cui confronti è stataavanzata proposta di ammissione allo spe-

ciale programma di protezione è previstodal vigente articolo 12 del decreto-leggen. 8 del 1991, sistematicamente eluso da chiavrebbe dovuto pretenderne l’osservanza.Forse ciò è accaduto perché il precetto nonè assistito da nessuna sanzione. La qualcosanon dovrebbe più accadere con la novellain esame. Infatti, le dichiarazioni false o re-ticenti aventi ad oggetto la situazione eco-nomica e patrimoniale possono essere causadi revoca della misura di protezione e deibenefici penitenziari.

In Commissione, a proposito del verbaleillustrativo dei contenuti della collaborazio-ne, ci si è soffermati sulla sentenza dellaCorte costituzionale n. 420 dell’8 settembre1995, resa in sede di conflitto di attribuzio-ni, con cui fu stabilito che non spetta alGoverno e per esso al Ministro dell’internoadottare le disposizioni di cui agli articoli 2e 4 del decreto del Ministro dell’interno 24novembre 1994, n. 687, nella parte in cuiprevedono che il procuratore della Repub-blica debba redigere il verbale illustrativodelle dichiarazioni preliminari alla collabo-razione, anche qualora ritenga che ciò possarecare pregiudizio allo sviluppo delle inda-gini.

La Corte ha ritenuto incompatibile conl’articolo 112 della Costituzione il fatto chele disposizioni di cui ai citati articoli 2 e 4imponessero al pubblico ministero, qualeadempimento che deve imprescindibilmenteprecedere l’ammissione allo speciale pro-gramma di protezione, il compimento di unatto di natura investigativa come la redazio-ne del precedente verbale in quanto si sa-rebbe così venuto ad incidere sulla strategiadi conduzione delle indagini che deve inve-ce essere lasciata al pubblico ministero.

Viene osservato, però, che i rilievi conte-nuti nella sentenza della Corte costituziona-le non sembrano comportare l’illegittimitàdella normativa contenuta nel citato articolo16-bis, introdotto dall’articolo 12 del dise-gno di legge in esame. Infatti va rilevato, inprimo luogo, che nell’impianto di tale pro-posta, a differenza di quanto previsto nel

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decreto ministeriale n. 687 del 1994, la re-dazione del verbale non deve necessaria-mente precedere, ma può anche seguirel’ammissione alle speciali misure di prote-zione, purchè il tutto si concluda entro icentottanta giorni dal momento in cui è sta-ta manifestata la volontà di collaborare. Sitratta, quindi, di due meccanismi procedura-li diversi e le conclusioni raggiunte dallaCorte in merito al primo non possono per-tanto automaticamente essere estese al se-condo. Inoltre, va evidenziato che la citatasentenza n. 420 del 1995, nel momento incui afferma il principio che la strategiadell’attività di indagine va lasciata al procu-ratore della Repubblica, afferma altresì checiò deve avvenire nei limiti stabiliti dall’or-dinamento, limiti che certamente non pos-sono essere modificati da un decreto mini-steriale, quale appunto il decreto n. 687 del1994, ma che invece possono senz’altro es-sere ridefiniti dal legislatore ordinarionell’esercizio delle proprie competenze.

L’articolo 16-bis, al comma 3, specificache le dichiarazioni rese al procuratore del-la Repubblica sono documentate integral-mente, a pena di inutilizzabilità, con mezzidi riproduzione fonografica o audiovisiva.

Infine la Commissione ha aggiunto altridue commi all’articolo 16-bis, oltre ai cin-que già previsti nel testo originario del di-segno di legge governativo: il sesto, ove èstabilito che le speciali misure di protezionenon possono essere concesse e se concessedevono essere revocate qualora, entro il ter-mine di centottanta giorni, la persona nonrenda le dichiarazioni di cui sopra e questenon siano documentate nel verbale illustra-tivo; il settimo, con cui la regola citata vie-ne applicata anche a chi renda le predettedichiarazioni oltre il termine dei centottantagiorni. Si è inteso, in tal modo, rafforzarel’obbligo di ricostruire i fatti delinquenzialidi cui è a conoscenza il soggetto interessatoprevedendo una sanzione di natura «perso-nale» e non processuale, come qualcheCommissario aveva proposto.

L’articolo 16-ter, dedicato alle «attenuan-ti in caso di collaborazione», è stato inte-

gralmente riscritto dalla Commissione laquale ha ritenuto che le circostanze atte-nuanti, che il codice penale e le disposizio-ni speciali prevedono in materia di collabo-razione, possano essere concesse soltanto acoloro che hanno sottoscritto il verbale illu-strativo entro il termine di centottanta gior-ni. Al comma 2, si dispone che il giudice,anche d’ufficio, accerta l’avvenuta redazio-ne di tale atto. Infine, al terzo ed ultimocomma, viene prevista l’ipotesi in cui lavolontà di collaborare è manifestata nelcorso del dibattimento. In tal caso il giudicepuò concedere le circostanze attenuanti dicui sopra anche in mancanza del verbale il-lustrativo, ferma restando la necessità diprocedere alla sua redazione entro il termi-ne più volte citato. Come si diceva, l’artico-lo in questione è stato interamente riscrittoin sede di Commissione ove è stata abban-donata del tutto l’impostazione della propo-sta originaria che, con un meccanismo cer-tamente non lineare, imponeva al giudice,chiamato ad applicare una circostanza atte-nuante come quella prevista dall’articolo 8del decreto-legge n. 152 del 1991 (già de-scritta in precedenza), di accertare non solose l’imputato dissociato aveva aiutato con-cretamente l’autorità inquirente nella rac-colta di elementi decisivi per la ricostruzio-ne di determinati fatti delittuosi e per l’in-dividuazione o la cattura degli autori deireati, ma di acquisire, anche d’ufficio, dalprocuratore nazionale antimafia o dai pro-curatori generali a seconda dei reati di cuisi trattava, «i dati e le informazioni neces-sari per stabilire quale sia stato il contenutodella collaborazione prestata e se essa, avu-to riguardo all’ampiezza, novità ed attendi-bilità delle dichiarazioni rese, valutate an-che tenuto conto dello stato delle conoscen-ze sulle caratteristiche del gruppo criminalecui si riferiscono, siano da considerarsi osiano state considerate indispensabili per losviluppo delle indagini su fatti anche diver-si da quelli per i quali si procede e per leattività di investigazione attinenti alla cri-

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minalità di tipo mafioso o terroristico-ever-sivo».

L’articolo 16-quater stabilisce che quan-do si deve procedere all’interrogatorio oall’esame del collaboratore quale testimoneo persona imputata in un procedimentoconnesso, o collegato nel caso previstodall’articolo 371, comma 2, letterab), delcodice di procedura penale il giudice, su ri-chiesta di parte, può disporre che sia acqui-sito al fascicolo del pubblico ministero ilverbale illustrativo dei contenuti della colla-borazione limitatamente alle parti che ri-guardano la responsabilità degli imputatinel procedimento.

Inoltre, al secondo comma, si dà facoltàal giudice di disporre, se una delle parti lorichiede, l’acquisizione di copia per estrattodel registro tenuto dal direttore del carcerein cui sono annotati, con riferimento aglieventuali colloqui investigativi intervenuti,il nominativo del detenuto o dell’internato,il nominativo della persona con cui ha svol-to il colloquio investigativo, la data, l’ora diinizio e fine dello stesso, nonché di copiadell’estratto del registro riservato, tenutopresso l’autorità competente al rilasciodell’autorizzazione allo svolgimento deicolloqui investigativi medesimi.

Questa possibilità di verifica è legata nonsolo al divieto contemplato nell’articolo 13,comma 14, del decreto-legge n. 8 del 1991,come sostituito dall’articolo 6 del disegnodi legge, a tenore del quale si dispone che«durante la redazione dei verbali e comun-que fino alla redazione del verbale illustra-tivo (...) la persona che rende le dichiara-zioni non sia ammessa ad avere colloqui in-vestigativi», ma è volta anche ad accertarese antecedentemente al momento in cui èstata manifestata l’intenzione di collaborareil soggetto abbia avuto colloqui con il per-sonale indicato nell’articolo 18-bis dellalegge n. 354 del 1975.

L’articolo 16-quinquiesè ispirato dall’in-tento di mitigare ulteriormente il trattamen-to sanzionatorio del collaborante, condanna-to con più sentenze per reati diversi, a cia-

scuno dei quali sono state applicate le cir-costanze attenuanti che il codice penale o leleggi speciali prevedono in materia di colla-borazione in relazione ai reati di mafia, dieversione o di terrorismo.

In tale ipotesi, i tetti di pena complessiviprevisti dal codice in caso di concorso disanzioni inflitte con più sentenze subisconoun abbassamento. Infatti viene stabilito chela pena complessiva da espiare si determinaaggiungendo alla sanzione più grave unapena pari alla quinta parte di ciascuna diquelle inflitte per gli altri reati fino ad unmassimo complessivo di ventidue anni e seimesi per la reclusione e di quattro anni perl’arresto. Alla pena dell’ergastolo è sostitui-ta quella della reclusione per anni trenta.

Nessuna variazione viene apportata alladisciplina generale dei limiti massimi di du-rata delle pene accessorie previsti dall’arti-colo 79 del codice penale.

L’articolo 16-sexies, intitolato «Restitu-zione nel termine e revisione delle senten-ze», contiene una disciplina già nota al no-stro ordinamento. Infatti l’articolo 8 del ci-tato decreto-legge n. 152 del 1991, ai com-mi 3, 4 e 5, prevede la revisione della sen-tenza, quando le attenuanti concesse al dis-sociato che ha aiutato concretamente l’auto-rità inquirente, sono state applicate «per ef-fetto di false o reticenti dichiarazioni».

Anche questo istituto non ha mai trovatoapplicazione e ciò non è accaduto anchequando il mendacio di alcuni collaboratori èstato acclarato in maniera inequivoca. Lanuova normativa si muove sulla scia diquella attuale, discostandosi da essa per ilmaggiore rigore che la caratterizza.

In primo luogo, si sottolinea che è am-messa la revisione non soltanto quando lecircostanze attenuanti previste in materia dicollaborazione sono state applicate per ef-fetto di dichiarazioni false o reticenti, maanche quando chi ha beneficiato delle pre-dette circostanze «commette un delitto peril quale l’arresto in flagranza è obbligatorioe che è indicativo della permanenza delsoggetto nel circuito criminale».

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 17 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il titolare dell’azione è il procuratore ge-nerale presso la corte d’appello nel cui di-stretto la sentenza è stata pronunciata, ilquale è tenuto ad acquisire il parere delprocuratore nazionale antimafia e dei pro-curatori generali presso le corti d’appellointeressati nei casi previsti dal comma 2dell’articolo 11. Lo stesso procuratore gene-rale che ha richiesto la revisione della sen-tenza informa della procedura in atto il tri-bunale ed il magistrato di sorveglianza aifini della revoca dei benefici penitenziari.Nel corso del giudizio di revisione il giudi-ce, su richiesta del pubblico ministero, puòdisporre l’applicazione delle misure cautela-ri previste dalla legge.

Se le situazioni che possono dar vitaall’istituto della revisione emergono primache la sentenza sia divenuta definitiva, gliatti denunzianti il mendacio sono trasmessial pubblico ministero presso il giudice cheha pronunziato la sentenza ovvero, se gliatti sono stati già inviati al giudice dell’im-pugnazione, al collegio che deve decideresul gravame. Qualora si tratti di decisionepronunciata in grado di appello, la docu-mentazione è trasmessa al pubblico ministe-ro presso il giudice di secondo grado cheha definito il procedimento di merito. Aquesto punto sia il pubblico ministero diprimo grado che quello di secondo gradopuò chiedere la restituzione nel termine peressere messo nelle condizioni di proporreimpugnazione, che può interessare soltantoil punto della decisione relativa alla conces-sione delle indicate circostanze attenuanti.

Anche relativamente al reato di calunniaè stato seguito, rispetto alla normativa vi-gente, il metro della severità ed infatti lepene previste per tale delitto sono aumenta-te da un terzo alla metà, quando risulti cheil colpevole ha commesso il fatto allo scopodi usufruire delle più volte citate circostan-ze attenuanti, dei benefici penitenziari odelle misure di tutela o di protezione. L’ag-gravamento è dalla metà ai due terzi se unodei benefici è stato conseguito.

L’articolo 16-septiesesclude che la misu-ra della custodia cautelare possa essere re-

vocata o sostituita con altre misure menogravi «per il solo fatto che la persona neicui confronti è stata disposta tiene o ha te-nuto alcune delle condotte di collaborazioneche consentono la concessione delle circo-stanze attenuanti previste dal codice penaleo disposizioni speciali».

In tali casi, prosegue la norma, può pro-cedersi alla revoca o alla sostituzione solose, «nell’ambito degli accertamenti condottiin ordine alla sussistenza delle esigenzecautelari, il giudice che procede, sentiti ilprocuratore nazionale antimafia o i procura-tori generali presso le corti di appello inte-ressati, non ha acquisito elementi dai qualisi desuma l’attualità dei collegamenti con lacriminalità organizzata di tipo mafioso oterroristico-eversivo e ha accertato che ilcollaboratore, ove soggetto a speciali misu-re di protezione, ha rispettato gli impegniassunti a norma dell’articolo 12».

Come si vede, la logica sottesa alla sceltadella Commissione in tema di revoca o disostituzione della misura custodiale è lastessa posta a base della soluzione in temadi «attenuanti in caso di collaborazione»,nel senso che è stato espunto dal testo go-vernativo il requisito dell’indispensabilitàdella collaborazione, considerato ulterioreelemento di valutazione, addirittura presup-posto in mancanza del quale non sarebbestata possibile né la rimozione dello stato dicattività, né l’adozione di una misura menoafflittiva. Le conseguenze che ne sarebberoderivate avrebbero potuto comportare pro-blemi di legittimità costituzionale. Inverol’indagato o l’imputato di criminalità orga-nizzata avrebbe occupato una posizione piùvantaggiosa di quella del collaborante per ilquale occorreva il requisito aggiuntivodell’indispensabilità.

L’articolo 16-octies (Benefici penitenzia-ri) pone un freno alla prospettiva di accede-re ai benefici penitenziari che, alla luce del-la vigente normativa, rappresentano faciliapprodi.

Tale stato di cose non è compreso dallapubblica opinione, che considera eccessiva-

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente lassisti quei provvedimenti che so-stanzialmente restituiscono la libertà anchead individui resisi autori di reati di crimina-lità organizzata e di altri efferati delitti.

Pertanto, la novella recide nettamentel’automatismo dell’applicabilità delle misu-re alternative alla detenzione. Infatti, nonsarà più sufficiente essere ammessi al pro-gramma di protezione per poter usufruiredei benefici dell’ordinamento penitenziario.

È invece necessario che il soggetto inte-ressato abbia sottoscritto nel termine dicentottanta giorni il verbale illustrativo, lasua collaborazione sia stata «importante» eegli abbia dato segni di ravvedimento e nonvi siano elementi tali da far ritenere la sus-sistenza di collegamenti con la criminalitàorganizzata o eversiva ed infine (a menoche non si tratti di permessi-premio) che siastata espiata «almeno un quarto della penainflitta ovvero, se si tratta di condannatoall’ergastolo, dopo l’espiazione di almenodieci anni di pena».

Solo se ricorrono tali criteri il tribunale oil magistrato di sorveglianza, anche in dero-ga alle vigenti disposizioni, ivi compresequelle relative ai limiti di pena di cui all’ar-ticolo 176 del codice penale e agli articoli30-ter e 47-ter della legge n. 354 del 1975,possono applicare le misure premiali e cioèla liberazione condizionale, i permessi-pre-mio e la detenzione domiciliare, su propo-sta ovvero previo parere dei procuratori ge-nerali e del procuratore nazionale antimafiache con i loro atti comunicano ogni utileinformazione sulle caratteristiche della col-laborazione prestata, esprimono un giudiziosulla condotta e la pericolosità sociale delcondannato e precisano «in specie se questisi è mai rifiutato di sottoporsi ad interroga-torio o a esame o ad altro atto di indaginenel corso dei procedimenti penali in cui haprestato la sua collaborazione». Inoltre indi-cano «gli altri elementi rilevanti ai finidell’accertamento del ravvedimento anchecon riferimento all’attualità dei collegamen-ti con la criminalità organizzata o ever-siva».

Come si vede, l’aver voluto ancorarel’applicabilità dei più volte citati beneficipenitenziari anche al presupposto del ravve-dimento, inteso quale recupero delle perso-ne condannate all’osservanza dei precettiordinamentali, consente di affermare che intal modo si è inteso valorizzare, anche per icollaboratori di giustizia, la logica legata al-la rieducazione che è propria di tutti gliistituti premiali.

Va peraltro rilevato che la disposizionein questione, ferme restando la necessità diaver scontato almeno un quarto della pena ele maggiori cautele sopra menzionate circal’accertamento dei requisiti dell’importanzadella collaborazione, del ravvedimento edell’insussistenza di collegamenti con lacriminalità organizzata, prevede comunquela possibilità di accedere alla liberazionecondizionale anche in deroga ai limiti pre-visti dall’articolo 176 del codice penale,modificando in senso più favorevole la nor-mativa vigente che consente al collaborato-re di accedere al beneficio della liberazionecondizionale solo qualora ricorrono i pre-supposti previsti dal medesimo articolo 176del codice penale (si veda la sentenza dellaCorte di cassazione penale, Sezione I,n. 6492 del 23 gennaio 1998).

Il comma 6 dell’articolo 16-octies con-templa la revoca o la modifica dei provve-dimenti applicativi delle indicate misure al-ternative che possono essere disposte d’uf-ficio ovvero su proposta o parere dei procu-ratori generali presso le corti d’appellocompetenti o del procuratore nazionaleantimafia.

Per procedere alla revoca, alla modifica oalla sospensione cautelativa assumono rilie-vo le stesse condotte che possono determi-nare la revoca o la modifica delle specialimisure di protezione ovvero la revisionedelle sentenze che hanno concesso le circo-stanze attenuanti a causa della collabora-zione.

L ’ u l t i m o c o m m a ( i l s e t t i m o ) s t a b i l i s c ec h e q u a n d o i pr o v v e d i m e n t i d i a p p l i c a z i o -n e o mo d i f i c a d e i b e n e f i c i p e n i t e n z i a r i r i -g u a r d a n o s o g g e t t i s o t t o p o s t i a sp e c i a l i m i -

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

s u r e d i p r o t e z i o n e , l a c o m p e t e n z a a p p a r -t i e n e a l t r i b u n a l e o al ma g i s t r a t o d i s o r v e -g l i a n z a d e l l u o g o i n c u i l a p e r s o n a h ae l e t t o d o m i c i l i o a no r m a d e l l ’ a r t i c o l o 1 2 ,c o m m a 3 -b i s.

CAPO III. – Modifica alle disposizioni delcodice di procedura penale in materia diincompatibilità del difensore

Il capo in questione si compone di duearticoli: il 13 ed il 14.

Il secondo apporta alcune modificazioniall’articolo 106 del codice di procedura pe-nale che è relativo alla «incompatibilità del-la difesa di più imputati nello stesso proce-dimento». Un solo difensore può assumereil patrocinio di più imputati «purché» – co-me recita il comma 1 – «le diverse posizio-ni non siano tra loro incompatibili».

Un disegno di legge, come questo in esa-me, che è mosso dal lodevole proposito disalvaguardare la trasparenza e la genuinitàdelle dichiarazioni facenti capo alle personeche hanno manifestato l’intento di collabo-rare con la giustizia, non poteva non consi-derare che, a volte, sia pure inconsapevol-mente ed in buona fede, gli avvocati cheassumono la loro difesa diventano veicolodi trasmissione di fatti, dati e circostanzeche apprendono nell’esercizio del loro mi-nistero.

Si è ritenuto, pertanto, prendendo spuntoda alcuni casi eclatanti di avvocati che sisono «specializzati» nell’assistenza dei co-siddetti «pentiti», di introdurre nell’articolo106 del codice di procedura penale il com-ma 4-bis, che è norma di garanzia di porta-ta generale, a tenore della quale «non puòessere assunta da un difensore comune ladifesa di più imputati che abbiano reso di-chiarazioni concernenti la responsabilità dialtro imputato nel medesimo procedimentoo in un procedimento connesso ai sensidell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’ar-ticolo 371, comma 2, letterab)» dello stes-so codice.

Il comma 4 del citato articolo 106, nellanuova formulazione, prevede che se l’incom-patibilità è rilevata nel corso delle indaginipreliminari sarà il giudice, «su richiesta delpubblico ministero o di taluna delle parti pri-vate e sentite le parti interessate», a dichiarar-la con ordinanza provvedendo alle necessariesostituzioni a norma dell’articolo 97.AE1 L’articolo 13 incide sull’articolo 105del codice penale di rito sostituendone ilcomma 4. Viene aggiunto ai casi in cuil’autorità giudiziaria riferisce al consigliodell’ordine (abbandono della difesa, rifiutodella difesa di ufficio, violazione da partedel difensore dei doveri di lealtà o probità)anche l’ipotesi di violazione del divieto dicui al predetto comma 4-bis dell’articolo106.

CAPO IV. – Disposizioni finali, transitorie edi coordinamento

I n q u e s t o c a p o c h e c o n s t a d i o t t o a r t i -c o l i ( d a l 1 5 a l 2 3 ) s o n o i n s e r i t e l e d i s p o -s i z i o n i f i n a l i , t r a n s i t o r i e e di co o r d i n a -m e n t o , f r a l e q u a l i m e r i t a u n r i c h i a m ol ’ a r t i c o l o 2 2 , c h e m o d i f i c a l ’ a r t i c o l o1 2 -s e x i e s d e l d e c r e t o - l e g g e 8 gi u g n o1 9 9 2 , n . 3 0 6 , c o n v e r t i t o , c o n m o d i f i c a -z i o n i , d a l l a l e g g e 7 ag o s t o 1 9 9 2 , n . 3 5 6 .T r a l ’ a l t r o , a l c o m m a 4 -t e r d i t a l e a r t i c o l os i a t t r i b u i s c e a l M i n i s t r o d e l l ’ i n t e r n o l ’ o b -b l i g o d i s t a b i l i r e , d i c o n c e r t o c o n i lM i n i s t r o d e l l a g i u s t i z i a , s e n t i t i g l i a l t r iM i n i s t r i i n t e r e s s a t i , l a c o s t i t u z i o n e d i u nF o n d o d i s o l i d a r i e t à a fa v o r e d e l l e v i t t i m ed e i d e l i t t i p e r l e i p o t e s i i n c u i l a p e r s o n ao f f e s a n o n a b b i a p o t u t o o t t e n e r e i n t u t t o oi n p a r t e l e r e s t i t u z i o n i o il ri s a r c i m e n t odei danni conseguenti alla azione illecita.

Va, poi, detto che l’originario articolo 21è stato soppresso perché la modificadell’articolo 147-bis delle norme di attua-zione, coordinamento e transitorie del codi-ce di procedura penale, ivi prevista, è statagià realizzata dalla legge 7 gennaio 1998,n. 11, che ha disciplinato la partecipazioneal procedimento penale a distanza e l’esame

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in dibattimento dei collaboratori di giu-stizia.

Infine, la Commissione Giustizia ha in-trodotto l’articolo 23 secondo cui le dispo-sizioni del capo II e del capo II-bis, del de-creto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, fatta ec-cezione per quelle di cui all’articolo 16-ter,si applicano anche alle persone che hannogià manifestato la volontà di collaborare

prima dell’entrata in vigore della legge aifini e per gli effetti di cui all’articolo 9 delcitato decreto nel testo anteriormente vigen-te. Nei confronti di queste persone si proce-de, entro contottanta giorni dalla data di en-trata in vigore della legge, alla redazionedel verbale illustrativo dei contenuti dellacollaborazione.

FOLLIERI, relatore

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PARERI DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIOE DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

sui disegni di legge nn. 2207, 1927 e 1976

28 ottobre 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, perquanto di competenza, parere favorevole.

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

27 maggio 1998

su un emendamento al disegno di legge n. 2207

La Commissione, esaminato l’emendamento al disegno di legge,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

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PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sui disegni di legge nn. 1927 e 2207

21 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il testo dei disegni di legge, per quan-to di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 23 –

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DISEGNO DI LEGGE

D’ INIZIATIVA DEL GOVERNO

SEZIONE I

MODIFICHE ALLE NORME PER LAP R O T E Z I O N E D I C O L O R O C H ECOLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 1.

1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio1991, n. 8, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostitui-to dal seguente: «Nuove norme in materiadi sequestri di persona a scopo di estorsionee per la protezione e il trattamento sanzio-natorio di coloro che collaborano con lagiustizia».

Art. 2.

1. L’articolo 9 del decreto-legge 15 gen-naio 1991, n. 8, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, èsostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Condizioni di applicabilitàdelle speciali misure di protezione). –1. Alle persone che tengono le condotte oche si trovano nelle condizioni previste daicommi 2 e 4 possono essere applicate, se-condo le disposizioni del presente Capo,speciali misure di protezione idonee ad as-sicurarne l’incolumità provvedendo, ove ne-cessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sonoapplicate quando risulta la inadeguatezzadelle ordinarie misure di tutela adottabilidirettamente dalle autorità di pubblica sicu-rezza o, se si tratta di persone detenute o

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLACOMMISSIONE

CAPO I

MODIFICHE ALLE NORME PER LAP R O T E Z I O N E D I C O L O R O C H ECOLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 1.

Identico

Art. 2.

1. Identico:

«Art. 9. - (Condizioni di applicabilitàdelle speciali misure di protezione). – 1.Alle persone che tengono le condotte o chesi trovano nelle condizioni previste daicommi 2, 4 e 6 possono essere applicate,secondo le disposizioni del presente Capo,speciali misure di protezione idonee ad as-sicurarne l’incolumità provvedendo, ove ne-cessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sonoapplicate quando risulta la inadeguatezzadelle ordinarie misure di tutela adottabilidirettamente dalle autorità di pubblica sicu-rezza o, se si tratta di persone detenute o

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

internate, dal Ministero digrazia e giustizia– Dipartimento dell’amministrazione peni-tenziaria e risulta altresì che le persone neicui confronti esse sono proposte versano ingrave e attuale pericolo per effetto di talunedelle condotte di collaborazione aventi lecaratteristiche indicate nel comma 3 e tenu-te relativamente a delitti commessi per fina-lità di terrorismo o di eversione dell’ordinecostituzionale ovvero ricompresi fra quellidi cui all’articolo 51, comma 3-bis, del co-dice di procedura penale.

3. Ai fini dell’applicazione delle specialimisure di protezione, assumono rilievo lacollaborazione o le dichiarazioni rese nelcorso di un procedimento penale che, per laloro novità,attendibilità e completezza, ri-sultano indispensabili per lo sviluppo delleindagini preliminari o ai fini del giudizio.Se la collaborazione o le dichiarazioni so-no indispensabili ancheper le attività diinvestigazione sulle connotazioni strutturali,le dotazioni di armi, esplosivi e beni, le ar-ticolazioni e i collegamenti interni o inter-nazionali delle organizzazioni criminali ditipo mafioso o terroristico-eversivo ovverosugli obiettivi, le finalità e le modalità ope-rative di dette organizzazioni,le specialimisure possono essere applicate anchemediante la definizione di uno specialeprogramma di protezione i cui contenutisono indicati nell’articolo 13, comma 5.

internate, dal Ministerodella giustizia – Di-partimento dell’amministrazione penitenzia-ria e risulta altresì che le persone nei cuiconfronti esse sono proposte versano ingrave e attuale pericolo per effetto di talunedelle condotte di collaborazione aventi lecaratteristiche indicate nel comma 3 e tenu-te relativamente a delitti commessi per fina-lità di terrorismo o di eversione dell’ordinecostituzionale ovvero ricompresi fra quellidi cui all’articolo 51, comma 3-bis, del co-dice di procedura penale.

3. Ai fini dell’applicazione delle specialimisure di protezione, assumono rilievo lacollaborazione o le dichiarazioni rese nelcorso di un procedimento penale chepre-sentano carattere di attendibilità e inoltreper la loro novitào completezzao per altrielementi appaiono di notevole importan-za per lo sviluppo delle indagini o ai finidel giudizio ovvero per le attività di inve-stigazione sulle connotazioni strutturali, ledotazioni di armi, esplosivio beni, le arti-colazioni e i collegamenti interni o interna-zionali delle organizzazioni criminali di tipomafioso o terroristico-eversivoo sugliobiettivi, le finalità e le modalità operativedi dette organizzazioni.

(Cfr. in diversa formulazione il com-ma 5).

4. Nei confronti di coloro che risultanoestranei a gruppi criminali e che assumo-no rispetto al fatto, ovvero a fatti connes-si o collegati, esclusivamente la qualità dipersona offesa, testimone o persona in-formata sui fatti, le speciali misure diprotezione sono applicate quando risulta-no l’inadeguatezza delle ordinarie misuredi tutela nonchè la gravità e l’attualitàdel pericolo conseguente alle condotte dicollaborazione, anche se tali condotte so-no prive delle caratteristiche di cui alcomma 3 e si riferiscono a delitti diversida quelli indicati nel comma 2.

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 25 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

(Cfr. in diversa formulazione il com-ma 3).

4. Le speciali misure di protezione pos-sono essere applicate anche a coloro checonvivono stabilmente con le persone indi-cate nel comma 2 nonchè, in presenza dispecifiche situazioni che non possono co-munque discendere dal semplice rapporto diconvivenza, di parentela, di affinità o di co-niugio, anche a coloro che risultano espostia grave, attuale e concreto pericolo a causadelle relazioni intrattenute con le medesimepersone.

5. Nella determinazione delle situazionidi pericolo, si tiene conto, oltre che dellospessore delle condotte di collaborazione,anche delle caratteristiche di reazione delgruppo criminale in relazione al quale lacollaborazione è resa, valutate con specificoriferimento alla forza di intimidazione dicui il gruppo è localmente in grado divalersi».

Art. 3.

1. L’articolo 10 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ècosì modificato:

a) è inserita la rubrica: «Commissionecentrale per la definizione e applicazionedelle speciali misure di protezione»;

b) il comma 1 è abrogato;c) il comma 2 è sostituito dal se-

guente:

«2. Con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro digrazia e giu-stizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita

5. Se le speciali misure di protezioneindicate nell’articolo 13, comma 4, nonrisultano adeguate alla gravità ed attua-lità del pericolo, esse possono essere ap-plicate anche mediante la definizione diuno speciale programma di protezione icui contenuti sono indicati nell’articolo13, comma 5.

6. Le speciali misure di protezione pos-sono essere applicate anche a coloro checonvivono stabilmente con le persone indi-cate nei commi 2 e 4 nonchè, in presenzadi specifiche situazioni che non possonocomunque discendere dalsolo rapporto diconvivenza, di parentela, di affinità o di co-niugio, anche a coloro che risultano espostia grave, attuale e concreto pericolo a causadelle relazioni intrattenute con le medesimepersone.

7. Identico».

Art. 3.

1. All’ articolo 10 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

b) identica;c) identica:

«2. Con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministrodella giustizia,sentiti i Ministri interessati, è istituita una

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

una commissione centrale per la definizionee applicazione delle speciali misure diprotezione.»;

d) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

«2-bis. La commissione centrale è com-posta da un Sottosegretario di Stato che lapresiede, da due magistrati e da cinque fun-zionari e ufficiali. I componenti della com-missione diversi dal presidente sonoprefe-ribilmente scelti tra coloro che, pur avendomaturato precedentie specificheesperienzenel settore, non svolgono continuativa-mente attività di investigazione, di indaginepreliminare o giudizio su fatti o procedi-menti relativi alla criminalità organizzata ditipo mafioso o terroristico-eversivo.

2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio,oltre alla proposta di cui all’articolo 11, tut-ti gli atti e i provvedimenti comunque per-venuti alla commissione centrale, gli atti e iprovvedimenti della commissione stessa,salvi gli estratti essenziali e le attività svol-te per l’attuazione delle misure di protezio-ne. Agli atti e ai provvedimenti della com-missione, salvi gli estratti essenziali che de-vono essere comunicati a organi diversi daquelli preposti all’attuazione delle specialimisure di protezione, si applicano altresì lenorme per la tenuta e la circolazione degliatti classificati, con classifica di segretezzaadeguata al contenuto di ciascun atto.

2-quater. Per lo svolgimento dei compitidi segreteria e di istruttoria, la commissionecentrale si avvale dell’Ufficio per il coordi-namento e la pianificazione delle Forze dipolizia. Per lo svolgimento dei compiti diistruttoria, la commissione può avvalersianche del Servizio centrale di protezione dicui all’articolo 14.

2-quinquies. Gli atti della commissionecentrale sono immediatamente esecutivi enei loro confronti non è ammessa la so-spensione della esecuzione in sede giu-

commissione centrale per la definizione eapplicazione delle speciali misure di prote-zione.»;

d) identica:

«2-bis. La commissione centrale è com-posta da un Sottosegretario di Stato che lapresiede, datre magistrati e da cinque fun-zionari e ufficiali. I componenti della com-missione diversi dal presidente sono sceltitra coloro chehanno maturato specificheesperienze nel settorema che non sonoaddetti ad uffici che svolgono attività diinvestigazione, di indagine preliminare ogiudizio su fatti o procedimenti relativi allacriminalità organizzata di tipo mafioso oterroristico-eversivo.

2-ter. Identico.

2-quater. Identico.

2-quinquies. Gli atti della commissionecentrale sono immediatamente esecutivi enei loro confronti non è ammessa la so-spensione della esecuzione in sede giurisdi-

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

risdizionale a norma dell’articolo 36 delregio decreto 17 agosto 1907, n. 642.»;

e) il comma 3 è abrogato.

Art. 4.

1. L’articolo 11 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, èsostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Proposta di ammissione). –1. L’ammissione alle speciali misure di pro-tezione, oltre che i contenuti e la durata diesse, sono di volta in volta deliberati dallacommissione centrale di cui all’articolo 10,comma 2, su proposta formulata dal procu-ratore della Repubblica il cui ufficio proce-de o ha proceduto sui fatti indicati nelle di-chiarazioni rese dalla persona che si assumesottoposta a grave e attuale pericolo. Allor-chè sui fatti procede o ha proceduto la Di-rezione distrettuale antimafia e a essa non èpreposto il procuratore distrettuale, ma unsuo delegato, la proposta è formulata daquest’ultimo.

2. Quando le dichiarazioni indicate nelcomma 1 attengono a procedimenti per ta-luno dei delitti previsti dall’articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura pena-le, in relazione ai quali risulta che più ufficidel pubblico ministero procedonoo potreb-bero dover procederea indagini collegatea norma dell’articolo 371 dello stesso codi-ce, la proposta è formulata d’intesa con ilprocuratore nazionale antimafia. La propo-sta è formulata d’intesa con i procuratorigenerali presso le corti di appello interessa-ti, a norma dell’articolo 118-bis delle nor-

zionale di cui all’ articolo 36 del regio de-creto 17 agosto 1907, n. 642.

2-sexies. I magistrati che hanno parte-cipato all’applicazione della misura diprotezione non possono giudicare neiprocedimenti in cui sono parte i soggettiper i quali hanno disposto tale mi-sura.»;

e) identica.

Art. 4.

1. Identico:

«Art. 11. - (Proposta di ammissione). –1. Identico.

2. Quando le dichiarazioni indicate nelcomma 1 attengono a procedimenti per ta-luno dei delitti previsti dall’articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura pena-le, in relazione ai quali risulta che più ufficidel pubblico ministero procedono a indaginicollegate a norma dell’articolo 371 dellostesso codice, la proposta è formulatadauno degli uffici procedenti d’intesacon glialtri e comunicata al procuratore nazionaleantimafia; nel caso di mancata intesa ilprocuratore nazionale antimafia risolve ilcontrasto. La proposta è formulata d’intesa

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

me di attuazione, di coordinamento e transi-torie del codice di procedura penale, appro-vate con decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, quando la situazione delineata nelperiodo precedente riguarda procedimentiper delitti di terrorismo o di eversione.

3. La proposta può essere formulata an-che dal Capo della polizia-direttore generaledella pubblica sicurezza previa acquisizionedel parere del procuratore della Repubblicache, se ne ricorrono le condizioni, è formu-lato d’intesa con le altre autorità legittimatea norma del comma 2.

4. Quando non ricorrono le ipotesi indi-cate nel comma 2, l’autorità che formula laproposta può comunque richiedere il pareredel procuratore nazionale antimafia e deiprocuratori generali presso le corti di appel-lo interessati allorchè ritiene che le notizie,le informazioni e i dati attinenti alla crimi-nalità organizzata di cui il procuratore na-zionale antimafia o i procuratori generalidispongono per l’esercizio delle loro fun-zioni, a norma dell’articolo 371-bis del co-dice di procedura penale e del citato artico-lo 118-bis delle relative norme di attuazio-ne, di coordinamento e transitorie, possanoessere utili per la deliberazione dellacommissione.

5. Anche per il tramite del suo presiden-te, la commissione centrale può esercitaresia la facoltà indicata nel comma 4 siaquella di richiedere il parere del procuratorenazionale antimafia o dei procuratori gene-rali presso le corti di appello interessatiquando ritiene che la proposta doveva esse-re formulata dal procuratore della Repubbli-ca d’intesa con l’una o l’altra delle predetteautorità giudiziarie e risulta che ciò non èavvenuto. In tale ultima ipotesi e semprechèritengano ricorrere le condizioni indicatenel comma 2, il procuratore nazionale anti-

con i procuratori generali presso le corti diappello interessati, a norma dell’articolo118-bis delle norme di attuazione, di coor-dinamento e transitorie del codice di proce-dura penale, approvate con decreto legislati-vo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situa-zione delineata nel periodo precedente ri-guarda procedimentirelativi a delitti com-messi per finalità di terrorismo o di ever-sione dell’ordine costituzionale.

3. Identico.

4. Identico.

5. Anche per il tramite del suo presiden-te, la commissione centrale può esercitaresia la facoltà indicata nel comma 4 siaquella di richiedere il parere del procuratorenazionale antimafia o dei procuratori gene-rali presso le corti di appello interessatiquando ritiene che la proposta doveva esse-re formulata dal procuratore della Repubbli-ca d’intesa conaltre procure e risulta checiò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi esemprechè ritengano ricorrere le condizioniindicate nel comma 2, il procuratore nazio-nale antimafia e i procuratori generali, oltre

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

mafia e i procuratori generali, oltre a rende-re il parere, danno comunicazione dei moti-vi che hanno originato la richiesta al procu-ratore generale presso la Corte di cassa-zione.

6. Quando sono richiesti di formulare ilproprio parere o di articolare il parere o laproposta d’intesa con il procuratore dellaRepubblica, il procuratore nazionale anti-mafia e i procuratori generali presso le cortidi appello interessati possono acquisire co-pie di atti nonchè notizie o informazionidalle autorità giudiziarie che procedonoopossono dover procederea indagini o agiudizi connessi o collegati alle medesimecondotte di collaborazione.

7. La proposta per l’ammissione alle spe-ciali misure di protezione contiene le noti-zie e gli elementi utili alla valutazione sullagravità e attualità del pericolo cui le perso-ne indicate nell’articolo 9 sono o possonoessere esposte per effetto della scelta dicollaborare con la giustizia compiuta da chiha reso le dichiarazioni. Nella proposta so-no elencate le eventuali misure di tutelaadottate o fatte adottare e sono evidenziati imotivi per i quali le stesse non appaionoadeguate.

8. La proposta del procuratore della Re-pubblica, ovvero il parere dello stesso pro-curatore quando la proposta è effettuata dalCapo della polizia – direttore generale dellapubblica sicurezza, deve fare riferimentospecifico alle caratteristichedi indispensa-bilità, a norma dell’articolo 9, comma 3,del contributo offerto dalle dichiarazioni».

Art. 5.

1. L’articolo 12 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, esuccessive modificazioni, è così modificato:

a) è inserita la rubrica: «Assunzionedegli impegni»;

a rendere il parere, danno comunicazionedei motivi che hanno originato la richiestaal procuratore generale presso la Corte dicassazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4e 5, il procuratore nazionale antimafia e iprocuratori generali presso le corti di appel-lo interessati possono acquisire copie di attinonchè notizie o informazioni dalle autoritàgiudiziarie che procedono a indagini o agiudizi connessi o collegati alle medesimecondotte di collaborazione.

7. Identico.

8. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 9,comma 3, laproposta del procuratore dellaRepubblica, ovvero il parere dello stessoprocuratore quando la proposta è effettuatadal Capo della polizia – direttore generaledella pubblica sicurezza, deve fare riferi-mento specifico alle caratteristiche del con-tributo offerto dalle dichiarazioni».

Art. 5.

1. All’ articolo 12 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, esuccessive modificazioni,sono apportatele seguenti modificazioni:

a) identica;

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

b) nel comma 1, le parole: «avanzataproposta di ammissione allo speciale pro-gramma di protezione» sono sostituite dalleseguenti: «avanzata proposta di ammissionealle speciali misure di protezione»;

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti daiseguenti:

«2. Le speciali misure di protezione sonosottoscritte dagli interessati, i quali si impe-gnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza pre-scritte e collaborare attivamente all’esecu-zione delle misure;

b) sottoporsi a interrogatori, a esame oad altro atto di indagine ivi compreso quel-lo che prevede la redazione del verbale illu-strativo dei contenuti della collaborazione;

c) adempiere agli obblighi previsti dal-la legge e dalle obbligazioni contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dal-la autorità giudiziariao dalle forze di poli-zia dichiarazioni concernenti fatti comunquedi interesse per i procedimenti in relazioneai quali hanno prestato o prestano la lorocollaborazione;

e) versare il denaro e trasferire i beni ele altre utilità dei quali dispongono diretta-mente o indirettamente e che sono il fruttodi attività illecite svolte o ne costituisconoil reimpiego.

3. All’atto della sottoscrizione delle spe-ciali misure di protezione l’interessato eleg-ge il proprio domicilio nel luogo in cui hasede la commissione di cui all’artico-lo 10».

b) identica;

c) identico:

«2. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) non rilasciare a soggetti diversi dal-la autorità giudiziaria, dalle forze di poliziae dal proprio difensore dichiarazioni con-cernenti fatti comunque di interesse per iprocedimenti in relazione ai quali hannoprestato o prestano la loro collaborazioneed a non incontrare nè a contattare, conqualunque mezzo o tramite, alcuna dellepersone che già collaborano con la giusti-zia o che risultano dedite al crimine;

e) specificare dettagliatamente tutti ibeni posseduti o controllati, direttamenteo per interposta persona, nonchè, imme-diatamente dopo l’ammissione alle spe-ciali misure di protezione, aversare il de-naro e trasferire i beni e le altre utilità deiquali dispongono direttamente o indiretta-mente e che sono il frutto di attività illecitesvolte o ne costituiscono il reimpiego.

3. La previsione di cui alla lettera e)del comma 2 non si applica ai soggettiindicati nel comma 2 dell’articolo 16-bis.

3-bis. Identico».

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

1. L’articolo 13 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, èsostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Contenuti delle speciali mi-sure di protezione e adozione di provvedi-menti provvisori). – 1.Sulla proposta diammissione alle speciali misure di protezio-ne, la commissione centrale di cui all’arti-colo 10, comma 2, delibera a maggioranzadei suoi componenti, purchè siano presentialla seduta almeno cinque di questi. In casodi parità prevale il voto del presidente.Quando risultano situazioni di particolaregravità e vi è richiesta dell’autorità legitti-mata a formulare la proposta la commissio-ne delibera, anche senza formalità e comun-que entro la prima seduta successiva alla ri-chiesta, un piano provvisorio di protezionedopo aver acquisito, ove necessario, infor-mazioni dal Servizio centrale di protezionedi cui all’articolo 14 o per il tramite di es-so. La richiesta contiene, oltre agli elementidi cui all’articolo 11, comma 7, la indica-zione quantomeno sommaria dei fatti suiquali il soggetto interessato ha manifestatola volontà di collaborare e dei motivi per iquali la collaborazione è ritenuta indispen-sabile; specifica inoltre le circostanze da cuirisultano la particolare gravità del pericoloe l’urgenza di provvedere. Il provvedimentocon il quale la commissione delibera il pia-no provvisorio di protezione cessa di avereeffetto se, decorsi centottanta giorni, l’auto-rità legittimata a formulare la proposta dicui all’articolo 11 non ha provveduto a tra-smetterla e la commissione non ha delibera-to sull’applicazione delle speciali misure diprotezione osservando le ordinarie forme emodalità del procedimento. Il presidentedella commissione può disporre la prosecu-

Art. 6.

1. Identico:

«Art. 13. - (Contenuti delle speciali mi-sure di protezione e adozione di provvedi-menti provvisori). – 1.Sulla proposta diammissione alle speciali misure di protezio-ne, la commissione centrale di cui all’arti-colo 10, comma 2, delibera a maggioranzadei suoi componenti, purchè siano presentialla seduta almeno cinque di questi. In casodi parità prevale il voto del presidente.Quando risultano situazioni di particolaregravità e vi è richiesta dell’autorità legitti-mata a formulare la proposta la commissio-ne delibera, anche senza formalità e comun-que entro la prima seduta successiva alla ri-chiesta, un piano provvisorio di protezionedopo aver acquisito, ove necessario, infor-mazioni dal Servizio centrale di protezionedi cui all’articolo 14 o per il tramite di es-so. La richiesta contiene, oltre agli elementidi cui all’articolo 11, comma 7, la indica-zione quantomeno sommaria dei fatti suiquali il soggetto interessato ha manifestatola volontà di collaborare e, fatta eccezioneper le ipotesi di cui all’articolo 9, comma4, dei motivi per i quali la collaborazione èritenuta attendibile e di notevole impor-tanza; specifica inoltre le circostanze da cuirisultano la particolare gravità del pericoloe l’urgenza di provvedere. Il provvedimentocon il quale la commissione delibera il pia-no provvisorio di protezione cessa di avereeffetto se, decorsi centottanta giorni, l’auto-rità legittimata a formulare la proposta dicui all’articolo 11 non ha provveduto a tra-smetterla e la commissione non ha delibera-to sull’applicazione delle speciali misure diprotezione osservando le ordinarie forme e

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

zione del piano provvisorio di protezioneper il tempo strettamente necessario a con-sentire l’esame della proposta da parte dellacommissione medesima. Quando sussistonosituazioni di eccezionale urgenza che nonconsentono di attendere la deliberazionedella commissione e fino a che tale delibe-razione non interviene, su motivata richiestadella competente autorità provinciale dipubblica sicurezza, il Capo della polizia –direttore generale della pubblica sicurezzapuò autorizzare detta autorità ad avvalersidegli specifici stanziamenti previsti dall’ar-ticolo 17 specificandone contenuti e desti-nazione. Nei casi in cui è applicato il pianoprovvisorio di protezione, il presidente dellacommissione può disporre per l’acquisizio-ne, da parte del Servizio centrale di prote-zione, di una relazione riguardante la ido-neità dei soggetti a sottostare agli impegniindicati nell’articolo 12.

2. Per stabilire se sia necessario applicaretaluna delle misure di protezione e, in casopositivo, per individuare quale di esse siaidonea in concreto, la commissione centralepuò acquisire specifiche e dettagliate indi-cazioni sulle misure di prevenzione o di tu-tela già adottate o adottabili dall’autorità dipubblica sicurezza, dall’Amministrazionepenitenziaria o da altri organi, nonchè ogniulteriore elemento eventualmente occorrenteper definire la gravità e l’attualità del peri-colo in relazione alle caratteristiche dellecondotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare lasussistenza dei presupposti per l’applicazio-ne delle speciali misure di protezione, lacommissione centrale può procedere ancheall’audizione delle autorità che hanno for-mulato la proposta o il parere e di altri or-gani giudiziari, investigativi e di sicurezza;può inoltre utilizzare gli atti trasmessidall’autorità giudiziaria alle autorità di pub-blica sicurezza per finalità di prevenzionedi delitti.

modalità del procedimento. Il presidentedella commissione può disporre la prosecu-zione del piano provvisorio di protezioneper il tempo strettamente necessario a con-sentire l’esame della proposta da parte dellacommissione medesima. Quando sussistonosituazioni di eccezionale urgenza che nonconsentono di attendere la deliberazionedella commissione e fino a che tale delibe-razione non interviene, su motivata richiestadella competente autorità provinciale dipubblica sicurezza, il Capo della polizia –direttore generale della pubblica sicurezzapuò autorizzare detta autorità ad avvalersidegli specifici stanziamenti previsti dall’ar-ticolo 17 specificandone contenuti e desti-nazione. Nei casi in cui è applicato il pianoprovvisorio di protezione, il presidente dellacommissione puòrichiedere al Serviziocentrale di protezione una relazione riguar-dante la idoneità dei soggetti a sottostareagli impegni indicati nell’articolo 12.

2. Identico.

3. Identico.

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

4. Il contenuto del piano provvisorio diprotezione previsto dal comma 1 e dellespeciali misure di protezione che la com-missione può applicare nei casi in cui nonprovvede mediante la definizione di unospeciale programma è stabilito nei decretiprevisti dall’articolo 17-bis, comma 1. Ilcontenuto delle speciali misure di protezio-ne può essere rappresentato, in particolare,oltre che dalla predisposizione di misure ditutela da eseguire a cura degli organi di po-lizia territorialmente competenti, dalla pre-disposizione di accorgimenti tecnici di sicu-rezza, dall’adozione delle misure necessarieper i trasferimenti in comuni diversi daquelli di residenza, dalla previsione di inter-venti contingenti finalizzati ad agevolare ilreinserimento sociale nonchè dal ricorso,nel rispetto delle norme dell’ordinamentopenitenziario, a modalità particolari di cu-stodia in istituti ovvero di esecuzione ditraduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la com-missione centrale delibera la applicazionedelle misure di protezione mediante la defi-nizione di uno speciale programma, questoè formulato secondo criteri che tengonospecifico conto delle situazioni concreta-mente prospettate e può comprendere, oltrealle misure richiamate nel comma 4, il tra-sferimento delle persone non detenute inluoghi protetti, speciali modalità di tenutadella documentazione e delle comunicazionial servizio informatico, misure di assistenzapersonale ed economica, cambiamento dellegeneralità a norma del decreto legislativo29 marzo 1993, n. 119, misure atte a favori-re il reinserimento sociale del collaboratoree delle altre persone sottoposte a protezioneoltre che misure straordinarie eventualmentenecessarie.

6. Le misure di assistenza economica in-dicate nel comma 5 comprendono, in spe-cie, semprechè a tutte o ad alcune non pos-sa direttamente provvedere il soggetto sot-

4. Identico.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la com-missione centrale delibera la applicazionedelle misure di protezione mediante la defi-nizione di uno speciale programma, questoè formulato secondo criteri che tengonospecifico conto delle situazioni concreta-mente prospettate e può comprendere, oltrealle misure richiamate nel comma 4, il tra-sferimento delle persone non detenute inluoghi protetti, speciali modalità di tenutadella documentazione e delle comunicazionial servizio informatico, misure di assistenzapersonale ed economica, cambiamento dellegeneralità a norma del decreto legislativo29 marzo 1993, n. 119,e successive modi-ficazioni, misure atte a favorire il reinseri-mento sociale del collaboratore e delle altrepersone sottoposte a protezione oltre chemisure straordinarie eventualmente neces-sarie.

6. Le misure di assistenza economica in-dicate nel comma 5 comprendono, in spe-cie, semprechè a tutte o ad alcune non pos-sa direttamente provvedere il soggetto sot-

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

toposto al programma di protezione, la si-stemazione alloggiativa e le spese per i tra-sferimenti, le spese per esigenze sanitariequando non sia possibile avvalersi dellestrutture pubbliche ordinarie, l’assistenza le-gale e l’assegno di mantenimento nel casodi impossibilità di svolgere attività lavorati-va. La misura dell’assegno di mantenimentoe delle integrazioni per le persone a caricoprive di capacità lavorativa è definitaan-nualmente dalla commissione centrale te-nuto conto delle variazioni dell’indice deiprezzi al consumo per le famiglie di operaied impiegati rilevate dall’ISTAT. L’assegnodi mantenimento può essere integrato dallacommissione con provvedimento motivatosolo quando ricorrano speciali esigenze ditutela del soggetto sottoposto al programmadi protezione, eventualmente sentiti l’auto-rità che ha formulato la proposta, il procu-ratore nazionale antimafia o i procuratorigenerali interessati a norma dell’artico-lo 11.

7. Nella relazione prevista dall’articolo16, il Ministro dell’interno indica l’ammon-tare complessivo delle spese sostenute nelsemestre per l’assistenza economica deisoggetti sottoposti a programma di prote-zione e, garantendo la riservatezza dei sin-goli soggetti interessati, specifica anchel’ammontare delle integrazioni dell’assegnodi mantenimento eventualmente intervenutee le esigenze che le hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale deicollaboratori e delle altre persone sottopostea protezione, è garantita la conservazione

toposto al programma di protezione, la si-stemazione alloggiativa e le spese per i tra-sferimenti, le spese per esigenze sanitariequando non sia possibile avvalersi dellestrutture pubbliche ordinarie, l’assistenza le-gale e l’assegno di mantenimento nel casodi impossibilità di svolgere attività lavorati-va. La misura dell’assegno di mantenimentoe delle integrazioni per le persone a caricoprive di capacità lavorativa è definita dallacommissione centralee non può superareun ammontare di cinque volte l’assegnosociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7,della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’asse-gno di mantenimento può essere annual-mente modificato in misura pari alle va-riazioni dell’indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai ed impiegati rile-vate dall’ISTAT. L’assegno di mantenimen-to può essere integrato dalla commissionecon provvedimento motivato solo quandoricorrono particolari circostanze influentisulle esigenze di mantenimento in strettaconnessione con quelledi tutela del sog-getto sottoposto al programma di protezio-ne, eventualmente sentiti l’autorità che haformulato la proposta, il procuratore nazio-nale antimafia o i procuratori generali inte-ressati a norma dell’articolo 11.Il provve-dimento è acquisito dal giudice del dibat-timento su richiesta della difesa dei sog-getti a cui carico sono utilizzate le dichia-razioni del collaboratore.

7. Identico.

8. Ai fini del reinserimento sociale deicollaboratori e delle altre persone sottopostea protezione, è garantita la conservazione

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

del posto di lavoro ovvero il trasferimentoad altra sede o ufficio secondo le forme ele modalità che, assicurando la riservatezzadell’interessato, sono specificate in appositodecreto emanato dal Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro digrazia e giu-stizia, sentiti gli altri Ministri interessati.Analogamente si provvede per la definizio-ne di specifiche misure di assistenza e direinserimento sociale destinate ai minoricompresi nelle speciali misure di protezionee ai collaboratori che risultino estranei agruppi criminali o che assumano, rispettoal fatto ovvero a fatti connessi o collegati,esclusivamente la qualità di persona offe-sa, testimone o persona informata suifatti.

(Cfr. in diversa formulazione il com-ma 8).

9. Al fine di garantire la sicurezza, la ri-servatezza e il reinserimento sociale dellepersone sottoposte a speciale programma diprotezione a norma del comma 5 e che nonsono detenute o internate è consentita l’uti-lizzazione di un documento di copertura.

10. L’autorizzazione al rilascio del docu-mento di copertura indicato nel comma 9 èdata dal Servizio centrale di protezione dicui all’articolo 14 il quale chiede alle auto-rità competenti al rilascio, che non possonoopporre rifiuto, di predisporre il documentoe di procedere alle registrazioni previstedalla legge e agli ulteriori adempimentieventualmente necessari. Si applicano leprevisioni in tema di esonero da responsa-bilità di cui all’articolo 5 del decreto legi-

del posto di lavoro ovvero il trasferimentoad altra sede o ufficio secondo le forme ele modalità che, assicurando la riservatezzae l’anonimato dell’interessato, sono speci-ficate in apposito decreto emanato dal Mi-nistro dell’interno, di concerto con il Mini-stro della giustizia, sentiti gli altri Ministriinteressati. Analogamente si provvede perla definizione di specifiche misure di assi-stenza e di reinserimento sociale destinateai minori compresi nelle speciali misure diprotezione.

(Cfr. in diversa formulazione il com-ma 9).

9. Nei confronti di coloro che risultinoestranei a gruppi criminali e che assuma-no, rispetto al fatto, ovvero a fatti con-nessi o collegati, esclusivamente la qua-lità di persona offesa, testimone o perso-na informata sui fatti, la commissionecentrale delibera le misure di assistenza,provvedendo a garantire un adeguato te-nore di vita. La commissione centraleagevola il reinserimento di detti soggettinel sistema economico, specificando for-me, modi e importi necessari.

10. Identico.

11. L’autorizzazione al rilascio del docu-mento di copertura indicato nel comma10è data dal Servizio centrale di protezione dicui all’articolo 14 il quale chiede alle auto-rità competenti al rilascio, che non possonoopporre rifiuto, di predisporre il documentoe di procedere alle registrazioni previstedalla legge e agli ulteriori adempimentieventualmente necessari. Si applicano leprevisioni in tema di esonero da responsa-bilità di cui all’articolo 5 del decreto legi-

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 36 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

slativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso ilServizio centrale di protezione è tenuto unregistro riservato attestante i tempi, le pro-cedure e i motivi dell’autorizzazione al rila-scio del documento.

11. Quando ricorrono particolari motividi sicurezza, il procuratore della Repubblicao il giudice possono autorizzare il soggettointerrogato o esaminato a eleggere domici-lio presso persona di fiducia o presso unufficio di polizia, ai fini delle necessariecomunicazioni o notificazioni.

12. Quando la proposta o la richiesta perl’ammissione a speciali forme di protezioneè formulata nei confronti di soggetti dete-nuti o internati, il Dipartimento dell’ammi-nistrazione penitenziaria provvede ad asse-gnare i soggetti medesimi a istituti o sezio-ni di istituto che garantiscano le specificheesigenze di sicurezza. Allo stesso modo ilDipartimento provvede in vista della formu-lazione della proposta e su richiesta delprocuratore della Repubblica che ha raccol-to o si appresta a raccogliere le dichiarazio-ni di collaborazione o il verbale illustrativodei contenuti della collaborazione previstodall’articolo 16-bis.

13. Nei casi indicati nel comma 12, lacustodia è assicurata garantendo la riserva-tezza dell’interessato anche con le specifi-che modalità di cui al decreto previstodall’articolo 17-bis, comma 2, e curandoche, durante la redazione dei verbali e co-munque almeno fino alla redazione del ver-bale illustrativo dei contenuti della collabo-razione, la persona che rende le dichiarazio-ni non sia ammessa, salvo che per finalitàconnesse a esigenze di protezione, ad averecorrispondenza epistolare, telegrafica o tele-fonica nè i colloqui investigativi di cuiall’articolo 18-bis, comma 1, della legge26 luglio 1975, n. 354, e successive modi-ficazioni, e che, anche mediante la previ-sione del divieto di incontrare persone chegià risultano collaborare con la giustizia, siaviceversa sottoposta a misure, specie or-

slativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso ilServizio centrale di protezione è tenuto unregistro riservato attestante i tempi, le pro-cedure e i motivi dell’autorizzazione al rila-scio del documento.

12. Identico.

13. Identico.

14. Nei casi indicati nel comma13, lacustodia è assicurata garantendo la riserva-tezza dell’interessato anche con le specifi-che modalità di cui al decreto previstodall’articolo 17-bis, comma 2, e curandoche, durante la redazione dei verbali e co-munque almeno fino alla redazione del ver-bale illustrativo dei contenuti della collabo-razione, la persona che rende le dichiarazio-ni non sia ammessaad avere i colloqui in-vestigativi di cui all’articolo 18-bis, com-ma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni, nè sia ammessa,salvo che per finalità connesse a esigenzedi protezione, ad avere corrispondenza epi-stolare, telegrafica o telefonica e che, anchemediante la previsione del divieto di incon-trare persone che già risultano collaborarecon la giustizia, sia viceversa sottoposta a

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

ganizzative, di trattamento penitenziariodirette ad assicurare che la genuinità delledichiarazioni non possa essere compro-messa».

Art. 7.

1. Gli articoli 13-bis e 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,n. 82, e successive modificazioni, sonoabrogati.

Art. 8.

1. Prima dell’articolo 14 del decreto-leg-ge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-quater. - (Revoca e modificadelle speciali misure di protezione). – 1.Lespeciali misure di protezione sono a terminee, anche se di tipo urgente o provvisorio anorma dell’articolo 13, comma 1, possonoessere revocate o modificate in relazioneall’attualità del pericolo, alla sua gravità ealla idoneità delle misure adottate, nonchèin relazione alla condotta delle persone in-teressate e alla osservanza degli impegniassunti a norma di legge.

2. Costituiscono, in specie, fatti valutabiliai fini della revoca o della modifica dellespeciali misure di protezione, la inosservan-za degli impegni assunti a norma dell’arti-colo 12, la commissione di delitti indicatividel reinserimento del soggetto nel circuitocriminale ovvero del mutamento o dellacessazione del pericolo conseguente allacollaborazione, la rinuncia espressa alle mi-sure, il rifiuto di accettare l’offerta di ade-guate opportunità di lavoro o di impresa, ilritorno non autorizzato nei luoghi dai qualisi è stati trasferiti, nonchè ogni azione che

misure, specie organizzative, di trattamentopenitenziario dirette ad assicurare che la ge-nuinità delle dichiarazioni non possa esserecompromessa».

Art. 7.

Identico

Art. 8.

1. Identico:

«Art. 13-quater. - (Revoca e modificadelle speciali misure di protezione). – 1.Identico.

2. Costituiscono, in specie, fatti valutabiliai fini della revoca o della modifica dellespeciali misure di protezione, la inosservan-za degli impegni assunti a norma dell’arti-colo 12, la commissione di delitti indicatividel reinserimento del soggetto nel circuitocriminale ovvero del mutamento o dellacessazione del pericolo conseguente allacollaborazione, la rinuncia espressa alle mi-sure, il rifiuto di accettare l’offerta di ade-guate opportunità di lavoro o di impresa, ilritorno non autorizzato nei luoghi dai qualisi è stati trasferiti, nonchè ogni azione che

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

comporti la rivelazione o la divulgazionedella identità assunta, del luogo di residen-za e delle altre misure applicate. Nella va-lutazione ai fini della revoca o della modi-fica delle speciali misure di protezione, spe-cie quando non applicate mediante la defi-nizione di uno speciale programma, si tieneparticolare conto del tempo trascorsodall’inizio della collaborazione oltre chedella fase e del grado in cui si trovano iprocedimenti penali nei quali le dichiarazio-ni sono state rese.

3. Nel provvedimento con il quale am-mette il soggetto alle speciali misure diprotezione, la commissione centrale indicail termine, non superiore a cinque anni enon inferiore a sei mesi, entro il quale devecomunque procedersi alle verifiche sullamodifica o sulla revoca. Se il termine non èindicato, esso è di un anno dalla data delprovvedimento.

4. La commissione centrale è comunquetenuta alle verifiche indicate nel comma 3ogni volta che ne faccia motivata richiestal’autorità che ha formulato la proposta.

5. La modifica o la revoca delle specialimisure di protezione non produce effettisulla applicabilità delle disposizioni dell’ar-ticolo 147-bis delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice diprocedura penale, approvate con decreto le-gislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 9.

1. L’articolo 14 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, ècosì modificato:

a) è inserita la rubrica: «Servizio cen-trale di protezione»;

comporti la rivelazione o la divulgazionedella identità assunta, del luogo di residen-za e delle altre misure applicate. Nella va-lutazione ai fini della revoca o della modi-fica delle speciali misure di protezione, spe-cie quando non applicate mediante la defi-nizione di uno speciale programma, si tieneparticolare conto del tempo trascorsodall’inizio della collaborazione oltre chedella fase e del grado in cui si trovano iprocedimenti penali nei quali le dichiarazio-ni sono state resee delle situazioni di pe-ricolo di cui al comma 7 dell’articolo 9.

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico».

Art. 9.

1. All ’articolo 14 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

b) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

«1. Alla attuazione e alla specificazionedelle modalità esecutive del programmaspeciale di protezione deliberato dalla com-missione centrale provvede il Servizio cen-trale di protezione istituito nell’ambito delDipartimento della pubblica sicurezza condecreto del Ministro dell’interno, di concer-to con il Ministro del tesoro, che ne stabili-sce la dotazione di personale e di mezzi,anche in deroga alle norme vigenti, sentitele amministrazioni interessate. Il Capo dellapolizia-direttore generale della pubblica si-curezza coordina i rapporti tra prefetti e traautorità di sicurezza nell’attuazione deglialtri tipi di speciali misure di protezione,indicate nei decreti di cui all’articolo 17-bis, comma 1, la cui determinazione spettaal prefetto del luogo di residenza di chipresta la collaborazione, anche medianteimpieghi finanziari non ordinari autorizzati,a norma dell’articolo 17, dallo stesso Capodella polizia – direttore generale della pub-blica sicurezza.»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 10.

1. L’articolo 15 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, esuccessive modificazioni, è sostituito dalseguente:

«Art. 15. - (Cambiamento delle genera-lità. Rinvio). – 1.Nell’ambito dello specialeprogramma di protezione può essere auto-rizzato, con decreto del Ministro dell’inter-no, di concerto con il Ministro digrazia egiustizia, il cambiamento delle generalità,garantendone la riservatezza anche in attidella pubblica amministrazione.

b) identica:

«1. Alla attuazione e alla specificazionedelle modalità esecutive del programmaspeciale di protezione deliberato dalla com-missione centrale provvede il Servizio cen-trale di protezione istituito nell’ambito delDipartimento della pubblica sicurezza condecreto del Ministro dell’interno, di concer-to con il Ministro del tesoro,del bilancio edella programmazione economicache nestabilisce la dotazione di personale e dimezzi, anche in deroga alle norme vigenti,sentite le amministrazioni interessate. Il Ca-po della polizia-direttore generale dellapubblica sicurezza coordina i rapporti traprefetti e tra autorità di sicurezza nell’attua-zione degli altri tipi di speciali misure diprotezione, indicate nei decreti di cui all’ar-ticolo 17-bis, comma 1, la cui determina-zione spetta al prefetto del luogo di resi-denzaattuale del collaboratore, anche me-diante impieghi finanziari non ordinari au-torizzati, a norma dell’articolo 17, dallostesso Capo della polizia – direttore genera-le della pubblica sicurezza.»;

c) identica.

Art. 10.

1. Identico:

«Art. 15. - (Cambiamento delle genera-lità. Rinvio). – 1.Nell’ambito dello specialeprogramma di protezione può essere auto-rizzato, con decreto del Ministro dell’inter-no, di concerto con il Ministrodella giusti-zia, il cambiamento delle generalità, garan-tendone la riservatezza anche in atti dellapubblica amministrazione.

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

2. All’attuazione del disposto del comma1 si provvede a norma del decreto legislati-vo 29 marzo 1993, n. 119, e successivemodificazioni».

Art. 11.

1. L’articolo 16 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ècosì modificato:

a) è inserita la rubrica: «Relazione delMinistro dell’interno»;

b) nel comma 1, le parole: «sui pro-grammi» sono sostituite dalle seguenti:«sulle misure speciali».

SEZIONE II

NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTOSANZIONATORIO DI COLORO CHECOLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 12.

1. Dopo l’articolo 16 del decreto-legge15 gennaio 1991 , n. 8, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,n. 82, è inserito il seguente Capo:

«CAPO III. – NUOVE NORME PER IL TRATTA-MENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLA-

BORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo deicontenuti della collaborazione). – 1.Lespeciali misure di protezione di cui al CapoII, le circostanze attenuanti e i benefici pe-nitenziari connessi a condotte di collabora-zione previsti dal codice penale o da dispo-sizioni speciali e disciplinati nel presentedecreto o nella legge 26 luglio 1975,

2. Identico».

Art. 11.

1. All ’articolo 16 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

b) identica.

CAPO II

NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTOSANZIONATORIO DI COLORO CHECOLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 12.

1. Identico:

«CAPO II- bis. – NUOVE NORME PER IL TRAT-TAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COL-

LABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo deicontenuti della collaborazione). – 1.Ai finidella concessione dellespeciali misure diprotezione di cui al Capo II,nonchè pergli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-octies, la persona che ha manifestato lavolontà di collaborare rende al procura-tore della Repubblica, entro il termine di

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

n. 354, e successive modificazioni, possonoessere concessi solo a coloro che, non oltrecentottanta giorni dal momento in cui han-no manifestato la volontà di collaborare,rendono al procuratore della Repubblica no-tizie utili alla ricostruzione dei fatti di mag-giore gravità e allarme sociale di cui sono aconoscenza oltre che alla individuazione ealla cattura dei loro autori e, sempre con ri-ferimento a dati di cui possono risultare aconoscenza, le informazioni necessarie per-chè possa procedersi alla individuazione, altrasferimento, al sequestro e alla confiscadel denaro, dei beni e di ogni altra utilitàdei quali essi stessi, o se si tratta di personaappartenente a un gruppo criminale anche isuoi componenti, dispongono direttamente oindirettamente e che sono il frutto di attivitàillecite svolte o ne costituiscono il reim-piego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 re-lative alla individuazione del denaro, deibeni e delle altre utilità non sono richiestequando la volontà di collaborare è stata ma-nifestata da una persona che risulta estraneaa gruppi criminali e assume, rispetto al fat-to ovvero rispetto ai fatti connessi o colle-gati, esclusivamente la qualità di personaoffesa, testimone o persona informata suifatti.

3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2sono documentate in un verbale denominato“verbale illustrativo dei contenuti della col-laborazione”, redatto secondo le modalitàpreviste dall’articolo 141-bis del codice diprocedura penale, che è inserito nel fascico-lo previsto dall’articolo 416, comma 2, del-lo stesso codice e che, per i fatti concernen-ti la responsabilità di altri, è coperto dal se-greto fino a che non siano concluse le inda-gini preliminari, ovvero fino al terminedell’udienza preliminare nonchè, se si pro-cede al dibattimento, fino alla sentenza ingrado di appello salvo che per le parti uti-lizzate per la contestazione, delle quali è,da tale momento, consentita la pubblica-zione.

centottanta giorni dalla suddetta manife-stazione di volontà notizie utili alla rico-struzione dei fatti di maggiore gravità e al-larme sociale di cuiè a conoscenza oltreche alla individuazione e alla cattura dei lo-ro autori e, sempre con riferimento a dati dicui può risultare a conoscenza, le informa-zioni necessarie perchè possa procedersi al-la individuazione, al trasferimento, al se-questro e alla confisca del denaro, dei benie di ogni altra utilità dei qualiessa stessao, se si tratta di persona appartenente a ungruppo criminale, anche i suoi componenti,dispongono direttamente o indirettamente eche sono il frutto di attività illecite svolte one costituiscono il reimpiego.

2. Identico.

3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2sono documentate in un verbale denominato“verbale illustrativo dei contenuti della col-laborazione”, redatto secondo le modalitàpreviste dall’articolo 141-bis del codice diprocedura penale, che è inserito,per intero,in apposito fascicolo tenuto dal procura-tore della Repubblica cui le dichiarazionisono state rese e, per estratto,nel fascico-lo previsto dall’articolo 416, comma 2, delcodice di procedura penalerelativo al pro-cedimento cui le dichiarazioni rispettiva-mente e direttamente si riferiscono. Ilverbale è segreto fino a quando sono se-greti gli estratti indicati nel precedenteperiodo. Di esso è vietata la pubblicazio-ne a norma dell’articolo 114 del codice diprocedura penale.

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 42 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

4. Nel verbale illustrativo dei contenutidella collaborazione, la persona che rendele dichiarazioni attesta, fra l’altro, di nonessere in possesso di notizie e informazioniprocessualmente utilizzabili su altri fatti osituazioni, anche non connessi o collegati aquelli riferiti, di particolare gravità o co-munque tali da evidenziare la pericolositàsociale di singoli soggetti o di gruppicriminali.

5. Per notizie e informazioni processual-mente utilizzabili si intendono quelle che, anorma dell’articolo 194 del codice di proce-dura penale, possono costituire oggetto del-la testimonianza. Da esse, in particolare, so-no quindi escluse le notizie e le informazio-ni che il soggetto ha desunto da voci cor-renti o da situazioni a queste assimilabili.

Art. 16-ter. – (Attenuanti in caso di col-laborazione). – 1.Quando è richiesto di ap-plicare le circostanze attenuanti che il codi-ce penale e le disposizioni speciali prevedo-no in materia di collaborazione prestata inprocedimenti penali per delitti di terrorismoo di eversione dell’ordine costituzionale oper taluno dei delitti previsti dall’articolo51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale, il giudice, anche di ufficio, acquisi-sce dai procuratori generali interessati anorma dell’articolo 11 del presente decretoo dal procuratore nazionale antimafia o per

4. Identico.

5. Identico.

6. Le speciali misure di protezione dicui al Capo II non possono essere conces-se, e se concesse devono essere revocate,qualora, entro il termine di cui al comma1, la persona cui esse si riferiscono nonrenda le dichiarazioni previste nei commi1, 2 e 4 e queste non siano documentatenel verbale illustrativo dei contenuti dellacollaborazione.

7. La disposizione del comma 6 si ap-plica anche nel caso in cui la persona cheha manifestato la volontà di collaborato-re renda le dichiarazioni di cui ai commi1, 2 e 4 oltre il termine di cui allo stessocomma 1.

Art. 16-ter. - (Attenuanti in caso di colla-borazione). – 1.Le circostanze attenuantiche il codice penale e le disposizioni spe-ciali prevedono in materia di collabora-zione, relativa ai delitti di cui all’articolo9, comma 2, possono essere concesse sol-tanto a coloro che, entro il termine di cuial comma 1 dell’articolo 16-bis, hannosottoscritto il verbale illustrativo dei con-tenuti della collaborazione previsto dalmedesimo articolo 16-bis.

2. Il giudice, anche d’ufficio, accertal’avvenuta redazione del verbale illustra-

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 43 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

il tramite di essi le copie degli atti, i dati ele informazioni necessari per stabilire qualesia stato il contenuto della collaborazioneprestata e se essa, avuto riguardo alla am-piezza, novità e attendibilità delle dichiara-zioni rese, valutate anche tenuto conto dellostato delle conoscenze sulle caratteristichedel gruppo criminale cui si riferiscono, sia-no da considerarsi o siano state considerateindispensabili per lo sviluppo delle indaginisu fatti anche diversi da quelli per i quali siprocede e per le attività di investigazioneattinenti alla criminalità di tipo mafioso oterroristico-eversivo indicate nell’articolo 9,comma 3, del presente decreto.

2. Nei casi indicati nel comma 1, il giu-dice può, fra l’altro, acquisire il verbale il-lustrativo dei contenuti della collaborazionedi cui all’articolo 16-bis, limitatamente alleparti di esso che concernono le responsabi-lità degli imputati del procedimento o chenon sono coperte da segreto secondo quantostabilito dal medesimo articolo 16-bis.L’acquisizione non parziale dell’atto è con-sentita solo quando essa non ostacola le in-dagini riguardanti altri fatti o altre per-sone.

3. Del contenuto degli atti acquisiti anorma dei commi 1 e 2 e di ogni altro attoacquisito al procedimento, il giudice tieneconto ai fini della determinazione della pe-na anche con riferimento ai limiti della di-minuzione da applicare per effetto delleeventuali attenuanti in materia di condottedi collaborazione. I limiti della diminuzioneda applicare sono stabiliti avendo riguardoalla indispensabilità della collaborazione epossono essere quelli massimi solo se lacollaborazione risulta essere stata indispen-sabile anche per le attività di investigazioneindicate nell’articolo 9, comma 3.

4 . G l i a t t i i n d i c a t i n e i c o m m i 1 e2 po s s o n o e s s e r e a c q u i s i t i a n c h e q u a n d os i d e v e p r o c e d e r e a l l ’ i n t e r r o g a t o r i o oa l l ’ e s a m e d e l c o l l a b o r a t o r e q u a l e t e s t i -

tivo dei contenuti della collaborazioneentro il termine prescritto.

3 . S e l a v o l o n t à d i c o l l a b o r a r e v i e n em a n i f e s t a t a n e l c o r s o d e l d i b a t t i m e n t o ,i l g i u d i c e p u ò c o n c e d e r e l e c i r c o s t a n z ea t t e n u a n t i d i c u i a l c o m m a 1 an c h e i nm a n c a n z a d e l v e r b a l e i l l u s t r a t i v o d e ic o n t e n u t i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e , f e r m ar e s t a n d o l a n e c e s s i t à d i p r o c e d e r e a l l as u a r e d a z i o n e e n t r o i l t e r m i n e p r e -s c r i t t o p e r g l i e f f e t t i d i c u i a g l i a r t i c o l i1 6 -b i s e 16 -o c t i e s.

Art. 16-quater. - (Acquisizione del ver-bale illustrativo dei contenuti della colla-borazione nonchè di copie per estratto deiregistri in materia di colloqui investigativiin caso di interrogatorio o esame del col-laboratore). – 1.Quando si deve procede-re all’interrogatorio o all’esame del colla-boratore quale testimone o persona im-putata in un procedimento connesso o diun reato collegato a quello per cui si pro-cede nel caso previsto dall’articolo 371,comma 2, lettera b), del codice di proce-dura penale il giudice, su richiesta diparte, può disporre che sia acquisito alfascicolo del pubblico ministero il verbaleillustrativo dei contenuti della collabora-zione di cui all’articolo 16-bis limitata-mente alle parti di esso che concernonola responsabilità degli imputati nel pro-cedimento.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 il giu-dice, a richiesta di parte, può altresì di-sporre l’acquisizione di copia per estrattodel registro tenuto dal direttore del car-cere in cui sono annotati il nominativodel detenuto o internato, il nominativo dichi ha svolto il colloquio a fini investiga-tivi, la data e l’ora di inizio e di fine del-lo stesso, nonché di copia per estratto delregistro di cui al comma 3 dell’articolo18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni, per la parte re-

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Atti parlamentari 2207, 1927, 1976e 2843-A– 44 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

m o n e o pe r s o n a i m p u t a t a i n u n p r o c e -d i m e n t o c o n n e s s o .

5. Quando, a norma dei commi 2 e 4, èstato acquisito il verbale illustrativo deicontenuti della collaborazione o il suoestratto ed esso non contiene riferimenti alfatto per cui si procede ovvero, pur dopol’interrogatorio o l’esame, sussiste diffor-mità rispetto alle dichiarazioni che sul fattomedesimo sono contenute nel verbale illu-strativo o nel suo estratto, il giudice, se ri-tiene di dover comunque tenere conto dellacollaborazione, indica i motivi per i quali laindispensabilità di questa non è venuta me-no e precisa gli elementi dai quali risultache non ne è stata compromessa la genui-nità.

Art. 16-quater. - (Concorso di pene). – 1.Quando contro la stessa persona sono statepronunciate più sentenze di condanna perreati diversi, per ciascuno dei quali sonostate applicate le circostanze attenuanti cheil codice penale o le disposizioni specialiprevedono in materia di collaborazione pre-stata in procedimenti penali, non si applical’articolo 80 del codice penale e la penacomplessiva da espiare si determina aggiun-gendo alla pena più grave una pena pari al-la quinta parte di ciascuna delle pene inflit-te per gli altri reati fino a un massimo com-plessivo di ventidue anni e sei mesi per lareclusione e di quattro anni per l’arresto.Alla pena dell’ergastolo è sostituita quelladella reclusione per anni trenta.

2. Per le pene accessorie si applica l’arti-colo 79 del codice penale.

3. Se le condanne sono state pronunciateda giudici diversi, provvede il pubblico mi-nistero presso il giudice che ha pronunciatola condanna più grave o, in casi di pari gra-vità, presso il giudice che ha pronunciatol’ultima condanna.

lativa ai colloqui a fini investigativi inter-venuti con il collaboratore.

Art. 16-quinquies. - (Concorso di pene).– 1. Quando contro la stessa persona sonostate pronunciate più sentenze di condannaper reati diversi, per ciascuno dei quali so-no state applicate le circostanze attenuantiche il codice penale o le disposizioni spe-ciali prevedono in materia di collaborazionerelativa ai delitti di cui all’articolo 9,comma 2, non si applica l’articolo 80 delcodice penale e la pena complessiva daespiare si determina aggiungendo alla penapiù grave una pena pari alla quinta parte diciascuna delle pene inflitte per gli altri reatifino a un massimo complessivo di ventidueanni e sei mesi per la reclusione e di quat-tro anni per l’arresto. Alla pena dell’erga-stolo è sostituita quella della reclusione peranni trenta.

2. Identico.

3. Identico.

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

4. Il provvedimento del pubblico ministe-ro è notificato al condannato e al suodifensore.

5. Si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni del codice di procedura penalein materia di procedimento di esecuzione.

Art. 16-quinquies. - (Revisione delle sen-tenze). – 1.È ammessa la revisione dellasentenza quando le circostanze attenuantiche il codice penale o le disposizioni spe-ciali prevedono in materia di condotte dicollaborazione sono applicate per effetto difalse o reticenti dichiarazionianche se con-tenute nel verbale illustrativo dei conte-nuti della collaborazione e anche se con-cernenti la individuazione del denaro, deibeni e delle altre utilità dei quali chi leha rese dispone direttamente o indiretta-mente e che sono il frutto di attività ille-cite svolte o ne costituiscono il reimpiego.La revisione è inoltre ammessaquandochi ha beneficiato delle circostanze atte-nuanti commette un delitto per il quale l’ar-resto in flagranza è obbligatorio e che è in-dicativo del reinserimento del soggetto nelcircuito criminale.

2. La revisione può essere chiesta dalprocuratore generale presso la corte di ap-pello nel cui distretto la sentenza è statapronunciata,di ufficio o su richiesta e co-munque dopo avere acquisito il parere delprocuratore nazionale antimafia o dei pro-curatori generali presso le corti di appellointeressati a norma dell’articolo 11.

4. Identico.

5. Identico.

Art. 16-sexies. - (Restituzione nel termi-ne e revisione delle sentenze). – 1. È am-messa la revisione della sentenza quando lecircostanze attenuanti che il codice penale ole disposizioni speciali prevedono in mate-ria di collaborazione relativa ai delitti dicui all’articolo 9, comma 2, sonostate ap-plicate per effetto di dichiarazioni false oreticenti, ovvero quando chi ha beneficiatodelle circostanze attenuantipredette com-mette un delitto per il quale l’arresto in fla-granza è obbligatorio e che è indicativodella permanenzadel soggetto nel circuitocriminale.

2. La revisioneè richiesta dal procurato-re generale presso la corte d’appello nel cuidistretto la sentenza è stata pronunciata,previa acquisizione delparere del procura-tore nazionale antimafia o dei procuratorigenerali presso le corti d’appello interessatinei casi previsti dal comma 2dell’artico-lo 11.

3 . Q u a n d o c h i h a b e n e f i c i a t o d e l l ec i r c o s t a n z e a t t e n u a n t i d i c u i a l c o m m a1 ha ot t e n u t o a n c h e t a l u n o d e i b e n e f i c ip e n i t e n z i a r i p r e v i s t i d a l l ’ a r t i c o l o 1 6 -o c -t i e s, il pr o c u r a t o r e g e n e r a l e c h e r i c h i e -d e l a r e v i s i o n e d e l l a s e n t e n z a i n f o r m ad e l l a r i c h i e s t a i l t r i b u n a l e d i s o r v e -g l i a n z a e d i l m a g i s t r a t o d i s o r v e g l i a n z ac o m p e t e n t i a i f i n i d e i p r o v v e d i m e n t ip r e v i s t i d a l c o m m a 6 de l m e d e s i m o a r -t i c o l o 1 6 -o c t i e s.

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

3. Nel giudizio di revisione si osservano,in quanto applicabili, le disposizioni del ti-tolo IV del libro IX del codice di procedurapenale. In caso di accoglimento della ri-chiesta di revisione, il giudice riforma lasentenza di condanna e determina la nuovamisura della pena.

4. Nel caso del giudizio di revisione ilgiudice, su richiesta del pubblico ministero,può disporrela sospensione di taluna dellemisure indicate nell’articolo 16-septies,comma 1, e l’applicazione delle misurecautelari previste dalla legge.

5. Quando le situazioni indicate nel com-ma 1 emergono prima che la sentenza siadivenuta irrevocabile, gli atti vengono tra-smessi al pubblico ministero presso il giu-dice di primo grado, per la rinnovazione delgiudizio.

6. Le pene previste per il reato di ca-lunnia sono aumentate da un terzo alla metàquando risulta che il colpevole ha commes-so il fatto allo scopo di usufruire delle cir-costanze attenuanti o dei benefici peniten-ziari o delle misure di tutela o speciali diprotezione previsti dalla legge. L’aumento èdalla metà a due terzi se uno dei benefici estato conseguito.

4. Identico.

5. Nel corso del giudizio di revisione ilgiudice, su richiesta del pubblico ministero,può disporre l’applicazione delle misurecautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel com-ma 1 emergono prima che la sentenza siadivenuta irrevocabile, gli attida cui risul-tano le predette situazioni sonotrasmessial pubblico ministero presso il giudicecheha pronunciato la sentenza ovvero, se gliatti del procedimento sono già stati tra-smessi al giudice dell’impugnazione, alpubblico ministero presso il giudice chedeve decidere sull’impugnazione. Se sitratta di sentenza pronunciata in gradodi appello, gli atti sono in ogni caso tra-smessi al pubblico ministero presso lacorte d’appello che ha pronunciato lasentenza. Il pubblico ministero, entro die-ci giorni dal ricevimento degli atti, puòchiedere, a norma dell’articolo 175 delcodice di procedura penale, la restituzio-ne nel termine per proporre impugnazio-ne limitatamente al punto della decisionerelativo alla applicazione delle circostan-ze attenuanti indicate nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calun-nia sono aumentate da un terzo alla metàquando risulta che il colpevole ha commes-so il fatto allo scopo di usufruire delle cir-costanze attenuantidi cui al comma 1 odei benefici penitenziari o delle misure ditutela o speciali di protezione previstidall’articolo 16-octies e dal Capo II.L’aumento è dalla metà ai due terzi se unodei benefici è stato conseguito.

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16-sexies. – (Revoca o sostituzionedella custodia cautelare per effetto dellacollaborazione). – 1.La misura della custo-dia cautelare non può essere revocata o so-stituita con altra misura meno grave per ilsolo fatto che la persona nei cui confronti èstata disposta tiene o ha tenuto taluna dellecondotte di collaborazione che consentonola concessione delle circostanze attenuantipreviste dal codice penale o da disposizionispeciali. In tali casi, alla revoca o alla sosti-tuzione può procedersi solo se, nell’ambitodegli accertamenti condotti in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari, il giudi-ce che procede, sentiti il procuratore nazio-nale antimafia o i procuratori generali pres-so le corti di appello interessati, non ha ac-quisito elementi dai quali desumere l’attua-lità dei collegamenti con la criminalità or-ganizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e, inoltre, anche tenendo contodei dati e delle informazioni risultanti dalverbale illustrativo dei contenuti dellacollaborazione e di eventuali altri datiacquisiti, ha stabilito che la collaborazio-ne ha il requisito della indispensabilitàvalutata con riferimento ai criteri di cuiall’articolo 9, comma 3, e che il collabora-tore, ove soggetto a speciali misure di pro-tezione, ha rispettato gli impegni assunti anorma dell’articolo 12.

Art. 16-septies - (Benefici penitenziari). –1. Nei confronti delle persone condannateper un delitto commesso per finalità di ter-rorismo o di eversione dell’ordinamento co-stituzionale o per uno dei delitti di cuiall’articolo 51, comma 3-bis, del codice diprocedura penale, che abbiano prestato, an-che dopo la condanna, taluna delle condottedi collaborazione che consentono la conces-sione delle circostanze attenuanti previstedal codice penale o da disposizioni speciali,la liberazione condizionale, la concessionedei permessi premio e l’ammissione allamisura della detenzione domiciliare prevista

Art. 16-septies.- (Revoca o sostituzionedella custodia cautelare per effetto dellacollaborazione). – 1.La misura della custo-dia cautelare non può essere revocata o so-stituita con altra misura meno grave per ilsolo fatto che la persona nei cui confronti èstata disposta tiene o ha tenuto taluna dellecondotte di collaborazione che consentonola concessione delle circostanze attenuantipreviste dal codice penale o da disposizionispeciali. In tali casi, alla revoca o alla sosti-tuzione può procedersi solo se, nell’ambitodegli accertamenti condotti in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari, il giudi-ce che procede, sentiti il procuratore nazio-nale antimafia o i procuratori generali pres-so le corti di appello interessati, non ha ac-quisito elementi dai qualisi desuma l’at-tualità dei collegamenti con la criminalitàorganizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo eha accertato che il collaborato-re, ove soggetto a speciali misure di prote-zione, ha rispettato gli impegni assunti anorma dell’articolo 12.

Art. 16-octies - (Benefici penitenziari). –1. Identico.

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio1975, n. 354, e successive modificazioni,sono disposte su proposta ovvero sentiti iprocuratori generali presso le corti di appel-lo interessati a norma dell’articolo 11 delpresente decreto o il procuratore nazionaleantimafia.

2. Nella proposta o nel parere, i procura-tori generali o il procuratore nazionale anti-mafia forniscono ogni utile informazionesulle caratteristiche della collaborazioneprestataindicando specificamente i motiviper i quali essa è o è stata indispensabilea norma dell’articolo 9, comma 3, per losviluppo delle indagini o ai fini del giudi-zio ovvero anche per le attività di investi-gazione attinenti alla criminalità organiz-zata di tipo mafioso o terroristico – ever-sivo. Su richiesta del tribunale o del magi-strato di sorveglianza, allegano alla propo-sta o al parere copia del verbale riassuntivodei contenuti della collaborazione e, se sitratta di persona sottoposta a speciali misu-re di protezione, il relativo provvedimentodi applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nelcomma 2 contengono inoltre la valutazionedella condotta e della pericolosità socialedell’interessato e precisano in specie sequesti si è mai rifiutato di sottoporsi a in-terrogatorio o a esame o ad altro atto di in-dagine nel corso dei procedimenti penali incui ha prestato la sua collaborazione. Preci-sano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fi-ni dell’accertamento del ravvedimento an-che con riferimento alla attualità dei colle-gamenti con la criminalità organizzata.

4. Acquisiti la proposta o il parere indi-cati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magi-strato di sorveglianza, se ritiene che la col-laborazione sia stata indispensabile e che visia la prova del ravvedimento, adotta ilprovvedimento indicato nel comma 1 anchein deroga alle vigenti disposizioni, ivi com-prese quelle relative ai limiti di pena di cui

2. Nella proposta o nel parere i procura-tori generali o il procuratore nazionale anti-mafia forniscono ogni utile informazionesulle caratteristiche della collaborazioneprestata. Su richiesta del tribunale o delmagistrato di sorveglianza, allegano allaproposta o al parere copia del verbaleillu-strativo dei contenuti della collaborazionee, se si tratta di persona sottoposta a specia-li misure di protezione, il relativo provvedi-mento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nelcomma 2 contengono inoltre la valutazionedella condotta e della pericolosità socialedel condannato e precisano in specie sequesti si è mai rifiutato di sottoporsi a in-terrogatorio o a esame o ad altro atto di in-dagine nel corso dei procedimenti penali incui ha prestato la sua collaborazione. Preci-sano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fi-ni dell’accertamento del ravvedimento an-che con riferimento alla attualità dei colle-gamenti con la criminalità organizzataoeversiva.

4. Acquisiti la proposta o il parere indi-cati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magi-strato di sorveglianza, se ritiene chesussi-stano i presupposti di cui al comma 1,avuto riguardo all’importanza della col-laborazione e sempre che sussista il rav-vedimento e non vi siano elementi tali dafar ritenere la sussistenza di collegamenti

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

all’articolo 176 del codice penale e agli ar-ticoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio1975, n. 354, e successive modificazioni. Ilprovvedimento è specificamente motivatonei casi in cui le autorità indicate nel com-ma 2 del presente articolo hanno espressoparere sfavorevole. I provvedimenti che de-rogano ai limiti di pena possono essereadottati solo su proposta o parere favorevo-le delle autorità predette e, salvo che non sitratti di permessi premio,ovvero non ri-corrano situazioni specifiche ed eccezio-nali, solo dopo l’espiazione di almeno unquarto della pena inflitta ovvero, se si trattadi condannato all’ergastolo, dopo l’espia-zione di almeno dieci anni di pena.

5. Le modalità di attuazione dei provve-dimenti indicati nel comma 4 sono stabilitesentiti gli organi che provvedono alla tutelao alla protezione dei soggetti interessati epossono essere tali organi a provvedere allenotifiche, alle comunicazioni e alla esecu-zione delle disposizioni del tribunale o delmagistrato di sorveglianza.

6. La modifica o la revoca dei provvedi-menti è disposta d’ufficio ovvero su propo-sta o parere delle autorità indicate nel com-ma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato disorveglianza può disporre con decreto moti-vato la sospensione cautelativa dei provve-dimenti. La sospensione cessa di avere effi-cacia se, trattandosi di provvedimento dicompetenza del tribunale di sorveglianza,questo non interviene entro sessanta giornidalla ricezione degli atti. Ai fini della mo-difica, della revoca o della sospensione cau-telativa dei provvedimenti assumono speci-fico rilievo quelle condotte tenute dal sog-getto interessato che, a norma degli articoli13-quater e 16-quinquies, possono compor-

con la criminalità organizzata o eversiva,adotta il provvedimento indicato nel comma1 anche in deroga alle vigenti disposizioni,ivi comprese quelle relative ai limiti di pe-na di cui all’articolo 176 del codice penalee agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26luglio 1975, n. 354, e successive modifica-zioni. Il provvedimento è specificamentemotivato nei casi in cui le autorità indicatenel comma 2 del presente articolo hannoespresso parere sfavorevole. I provvedimen-ti che derogano ai limiti di pena possonoessere adottatisoltanto se, entro il termineprescritto dall’articolo 16-bis, è stato re-datto il verbale illustrativo dei contenutidella collaborazione previsto dal medesi-mo articolo 16-bis e, salvo che non si trattidi permesso premio, soltanto dopo la espia-zione di almeno un quarto della pena inflit-ta ovvero, se si tratta di condannato all’er-gastolo, dopo l’espiazione di almeno diecianni di pena.

5. Identico.

6. La modifica o la revoca dei provvedi-menti è disposta d’ufficio ovvero su propo-sta o parere delle autorità indicate nel com-ma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato disorveglianza può disporre con decreto moti-vato la sospensione cautelativa dei provve-dimenti. La sospensione cessa di avere effi-cacia se, trattandosi di provvedimento dicompetenza del tribunale di sorveglianza,questo non interviene entro sessanta giornidalla ricezione degli atti. Ai fini della mo-difica, della revoca o della sospensione cau-telativa dei provvedimenti assumono speci-fico rilievo quelle condotte tenute dal sog-getto interessato che, a norma degli articoli13-quater e 16-sexies, possono comportare

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

tare la modifica o la revoca delle specialimisure di protezione ovvero la revisionedelle sentenze che hanno concesso talunadelle attenuanti in materia di collabora-zione.

7. Quando i provvedimenti di liberazionecondizionale, di assegnazione al lavoroall’esterno, di concessione dei permessi pre-mio e di ammissione a taluna delle misurealternative alla detenzione previste dal titoloI, Capo VI, della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni, sonoadottati nei confronti di persona sottopostaa speciali misure di protezione, la compe-tenza appartiene al tribunale o al magistratodi sorveglianza del luogo in cui la personamedesima ha eletto il domicilio a normadell’articolo 12, comma 3, del presentedecreto».

la modifica o la revoca delle speciali misu-re di protezione ovvero la revisione dellesentenze che hanno concesso taluna delleattenuanti in materia di collaborazione.

7. Quando i provvedimenti di liberazionecondizionale, di assegnazione al lavoroall’esterno, di concessione dei permessi pre-mio e di ammissione a taluna delle misurealternative alla detenzione previste dal titoloI, Capo VI, della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni, sonoadottati nei confronti di persona sottopostaa speciali misure di protezione, la compe-tenza appartiene al tribunale o al magistratodi sorveglianza del luogo in cui la personamedesima ha eletto il domicilio a normadell’articolo 12, comma 3-bis, del presentedecreto».

CAPO III

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DELCODICE DI PROCEDURA PENALE INMATERIA DI INCOMPATIBILITÀ

DEL DIFENSORE

Art. 13.

1. Il comma 4 dell’articolo 105 del co-dice di procedura penale è sostituito dalseguente:

«4. L’autorità giudiziaria riferisce alconsiglio dell’ordine i casi di abbandonodella difesa, di rifiuto della difesa di uffi-cio o, nell’ambito del procedimento, i casidi violazione da parte del difensore deidoveri di lealtà e probità nonchè deldivieto di cui all’articolo 106, comma4-bis».

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIEE DI COORDINAMENTO

Art. 13.

1. Prima dell’articolo 17 del decreto-leg-ge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,n. 82, è inserita la seguente rubrica: «CAPO

IV. – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE».

Art. 14.

1. All’articolo 106 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le pa-role: «Salva la disposizione del comma4-bis»;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

«4. Se l’incompatibilità è rilevata nelcorso delle indagini preliminari, il giudi-ce, su richiesta del pubblico ministero odi taluna delle parti private e sentite leparti interessate, provvede a norma delcomma 3.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto ilseguente:

«4-bis. Non può essere assunta da undifensore comune la difesa di più impu-tati che abbiano reso dichiarazioni con-cernenti la responsabilità di altro impu-tato nel medesimo procedimento o inprocedimento connesso ai sensi dell’arti-colo 12 o collegato ai sensi dell’articolo371, comma 2, letterab). Si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni deicommi 2, 3 e 4».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIEE DI COORDINAMENTO

Art. 15.

1. Prima dell’articolo 17 del decreto-leg-ge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,n. 82, è inserita la seguente rubrica: «CAPO

II- ter. – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE».

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

1. All’articolo 17 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica:«Oneri finan-ziari»;

b) nei commi 1 e 4, le parole: «presen-te capo» sono sostituite dalle seguenti: «Ca-po II».

Art. 15.

1. Dopo l’articolo 17 del decreto-legge15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Previsione di norme diattuazione). – 1.Con uno o più decreti delMinistro dell’interno, emanati di concertocon il Ministro di grazia e giustizia, sentitiil Comitato nazionale dell’ordine e della si-curezza pubblica e la commissione centraledi cui all’articolo 10, comma 2, sono preci-sati i contenuti e le modalità di attuazionedelle speciali misure di protezione definitee applicate anche in via provvisoria dallacommissione nonchè i criteri che la medesi-ma applica nelle fasi di istruttoria, formula-zione e attuazione delle misure predette.Non si osservano le disposizioni dell’artico-lo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Con decreto del Ministro digrazia egiustizia, emanato di concerto con il Mini-stro dell’interno, sono stabiliti i presuppostie le modalità di applicazione delle normesul trattamento penitenziario, previste dal ti-tolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni, e dal titolo I delrelativo regolamento di esecuzione, appro-vato con decreto del Presidente della Re-pubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successi-

Art. 16.

Identico

Art. 17.

1. Identico:

«Art. 17-bis. - (Previsione di norme diattuazione). – 1.Con uno o più decreti delMinistro dell’interno, emanati di concertocon il Ministro della giustizia, sentiti il Co-mitato nazionale dell’ordine e della sicurez-za pubblica e la commissione centrale dicui all’articolo 10, comma 2, sono precisatii contenuti e le modalità di attuazione dellespeciali misure di protezione definite e ap-plicate anche in via provvisoria dalla com-missione centrale nonchè i criteri che lamedesima applica nelle fasi di istruttoria,formulazione e attuazione delle misure pre-dette. Non si osservano le disposizionidell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,n. 400.

2. Con decreto del Ministrodella giusti-zia, emanato di concerto con il Ministrodell’interno, sono stabiliti i presupposti e lemodalità di applicazione delle norme sultrattamento penitenziario, previste dal titoloI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-cessive modificazioni, e dal titolo I del re-lativo regolamento di esecuzione, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica29 aprile 1976, n. 431, e successive modifi-

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

ve modificazioni, alle persone ammesse allemisure speciali di protezione e a quelle cherisultano tenere o aver tenuto condotte dicollaborazione previste dal codice penale oda disposizioni speciali.

3. Con decreti del Ministro dell’interno,emanati di concerto con i Ministri delle fi-nanze, del tesoro, digrazia e giustizia edella difesa, sono adottate, ai sensi dell’arti-colo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, norme regolamentari per di-sciplinare le modalità per il versamento e iltrasferimento del denaro, dei beni e dellealtre utilità di cui all’impegno assunto dalcollaboratore a norma dell’articolo 12, com-ma 2, letterae), del presente decreto. Sonoaltresì adottate, ai sensi del medesimo arti-colo 17 della legge n. 400 del 1988, normeregolamentari per disciplinare, secondo leprevisioni dell’articolo 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e succes-sive modificazioni, le modalità di destina-zione del denaro, nonchè di vendita e desti-nazione dei beni e delle altre utilità.

4. Il Consiglio di Stato esprime il proprioparere sugli schemi di regolamento di cui alcomma 8 dell’articolo 13 e ai commi 2 e 3del presente articolo entro trenta giorni dal-la richiesta, decorsi i quali il regolamentopuò comunque essere adottato».

2. Fino alla emanazione dei decreti previ-sti dall’articolo 17-bis, comma 1, del decre-to-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 marzo1991, n. 82, introdotto dal comma 1 delpresente articolo, continuano a osservarsi,in quanto applicabili, le disposizioni dei

cazioni, alle persone ammesse alle misurespeciali di protezione e a quelle che risulta-no tenere o aver tenuto condotte di collabo-razione previste dal codice penale o da di-sposizioni speciali.

3. Con decreti del Ministro dell’interno,emanati di concerto con i Ministri delle fi-nanze, del tesoro,del bilancio e della pro-grammazione economica, dellagiustizia edella difesa, sono adottate, ai sensi dell’arti-colo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, norme regolamentari per di-sciplinare le modalità per il versamento e iltrasferimento del denaro, dei beni e dellealtre utilità di cui all’impegno assunto dalcollaboratore a norma dell’articolo 12, com-ma 2, letterae), del presente decreto. Sonoaltresì adottate, ai sensi del medesimo arti-colo 17 della legge n. 400 del 1988, normeregolamentari per disciplinare, secondo leprevisioni dell’articolo 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e succes-sive modificazioni, le modalità di destina-zione del denaro, nonchè di vendita e desti-nazione dei beni e delle altre utilità.

4. Identico».

2. Identico.

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

decreti già emanati a norma dell’articolo 10del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991,nel testo previgente alla presente legge, perstabilire le misure di protezione e di assi-stenza a favore delle persone ammesse allospeciale programma di protezione nonchè icriteri di formulazione e le modalità di at-tuazione del programma medesimo.

Art. 16.

1. Negli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8, non-chè nell’articolo 18 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,sono inserite, rispettivamente, le seguentirubriche:

a) articolo 1: «Sequestro dei beni uti-lizzabili per far conseguire il prezzo delriscatto»;

b) articolo 2: «Nullità dei contratti diassicurazione»;

c) articolo 3: «Omessa denuncia»;d) articolo 4: «Comunicazioni al Go-

vernatore della Banca d’Italia»;e) articolo 6: «Attenuante speciale in

caso di collaborazione»;f) articolo 7: «Disposizioni proces-

suali»;g) articolo 8: «Nuclei di polizia inter-

forze»;h) articolo 18: «Entrata in vigore».

Art. 17.

1. Nell’articolo 58-ter, comma 1, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, e successivemodificazioni, le parole: «Le disposizionidel comma» sono sostituite dalle seguenti:«I limiti di pena previsti dalle disposizionidel comma».

Art. 18.

Identico

Art. 19.

Identico

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell’articolo 13, dopola parola: «regolano» sono aggiunte le se-guenti: «, nonchè ai procedimenti previstidal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge15 marzo 1991, n. 82, e successive modifi-cazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo1993, n. 119, e successive modificazioni»;

b) nel comma 1 dell’articolo 24, dopole parole: «n. 801,» sono inserite le seguen-ti: «per quelli relativi ai procedimenti previ-sti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge15 marzo 1991, n. 82, e successive modifi-cazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo1993, n. 119, e successive modificazioni.».

Art. 19.

1. I commi da 3 a 6 dell’articolo 8 deldecreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n. 203, sono abrogati.

Art. 20.

1. L’articolo 12-sexiesdel decreto-legge8 giugno 1992, n. 306, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356, e successive modificazioni, è cosìmodificato:

a) nel comma 1 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Le disposizioni indicatenel periodo precedente si applicano anchein caso di condanna e di applicazione dellapena su richiesta, a norma dell’articolo 444del codice di procedura penale, per taluno

Art. 20.

Identico

Art. 21.

Identico

Art. 22.

1. All’ articolo 12-sexiesdel decreto-legge8 giugno 1992, n. 306, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356, e successive modificazioni,sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

dei delitti commessi per finalità di terrori-smo o di eversione dell’ordine costituzio-nale.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti iseguenti:

«4-bis. Si applicano anche ai casi di con-fisca previsti dai commi da 1 a 4 del pre-sente articolo le disposizioni in materia digestione e destinazione dei beni sequestratio confiscati previste dalla legge 31 marzo1965, n. 575, e successive modificazioni;restano comunque salvi i diritti della perso-na offesa dal reato alle restituzioni e al ri-sarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministrodell’interno, di concerto con il Ministro digrazia e giustizia, sentiti gli altri Ministriinteressati, stabilisce anche la quota dei be-ni sequestrati e confiscati a norma del pre-sente decreto da destinarsi per l’attuazionedelle speciali misure di protezione previstedal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge15 marzo 1991, n. 82, e successive modifi-cazioni, e per le elargizioni previste dallalegge 20 ottobre 1990, n. 302, recante nor-me a favore delle vittime del terrorismo edella criminalità organizzata. Nei decreti ilMinistro stabilisce anche che, a favore dellevittime, possa essere costituito un Fondo disolidarietà per le ipotesi in cui la personaoffesa non abbia potuto ottenere in tutto oin parte le restituzioni o il risarcimento deidanni conseguenti al reato.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime ilproprio parere sugli schemi di regolamentodi cui al comma 4-ter entro trenta giornidalla richiesta, decorsi i quali il regolamen-to può comunque essere adottato».

Art. 21.

1. L’articolo 147-bis delle norme di at-tuazione, coordinamento e transitorie del

b) identica:

«4-bis. Identico.

4-ter. Con separati decreti, il Ministrodell’interno, di concerto con il Ministrodella giustizia, sentiti gli altri Ministri inte-ressati, stabilisce anche la quota dei benisequestrati e confiscati a norma del presentedecreto da destinarsi per l’attuazione dellespeciali misure di protezione previste daldecreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15marzo 1991, n. 82, e successive modifica-zioni, e per le elargizioni previste dalla leg-ge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme afavore delle vittime del terrorismo e dellacriminalità organizzata. Nei decreti il Mini-stro stabilisce anche che, a favore delle vit-time, possa essere costituito un Fondo disolidarietà per le ipotesi in cui la personaoffesa non abbia potuto ottenere in tutto oin parte le restituzioni o il risarcimento deidanni conseguenti al reato.

4-quater. Identico».

Soppresso

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

codice di procedura penale, approvatecon decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

«1. Nei confronti delle persone sottopo-ste a speciali misure di protezione anchedi tipo urgente o provvisorio, l’esame sisvolge a distanza secondo modalità talida assicurare la contestuale visibilità del-le persone presenti nel luogo ove la per-sona sottoposta all’esame si trova. In talcaso, un ufficiale di polizia giudiziariadesignato dal giudice o, in caso di urgen-za, dal presidente, e scelto tra coloro chenon svolgono o hanno svolto attività diinvestigazione con riferimento alla perso-na sottoposta a esame o ai fatti da essariferiti, è presente sul luogo dove si trovatale persona e ne attesta l’identità dandoatto delle cautele adottate per assicurarela genuinità dell’esame. Quando non so-no disponibili strumenti tecnici idonei aconsentire il collegamento audiovisivo ov-vero occorre procedere a ricognizione oad altro atto per l’assunzione del quale ènecessaria l’osservazione diretta del cor-po della persona, il giudice o, in caso diurgenza, il presidente dispone anched’ufficio che l’atto si svolga con la neces-saria cautela volta alla tutela della perso-na sottoposta a speciali misure di prote-zione.»;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

«1-bis. Quando si procede all’esame dipersona nei confronti della quale è statoemesso il decreto di cambiamento dellegeneralità di cui all’articolo 3 del decretolegislativo 29 marzo 1993, n. 119, il giudi-ce o il presidente, oltre a provvedere se-condo le modalità indicate nel comma 1del presente articolo, si uniforma a quan-to previsto dall’articolo 6, comma 6, del

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

medesimo decreto legislativo e dispone lecautele idonee a evitare che il volto dellapersona sia visibile. Se occorre procederea ricognizione ovvero ad altro atto cheimplica l’osservazione del corpo dellapersona, il giudice, ove lo ritenga indi-spensabile, ne autorizza o ordina la cita-zione o ne dispone l’accompagnamentocoattivo per il tempo necessario al com-pimento dell’atto. Durante tutto il tempoin cui la persona è presente nell’aula diudienza, il dibattimento si svolge a portechiuse a norma del comma 2 dell’articolo473 del codice. Se l’atto da assumere nonne rende necessarie l’osservazione, il giu-dice dispone le cautele idonee a evitareche il volto della persona sia visibile.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

«2-bis. Il difensore della persona il cuiesame si svolge a distanza è presentenell’aula di udienza e gli è assicurata lapossibilità di consultarsi riservatamentecon essa per mezzo di strumenti tecniciidonei».

2. All’articolo 6 del decreto legislativo29 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 so-no abrogati.

Art. 23.

1. Le disposizioni di cui ai Capi II e II-bis, fatta eccezione per quelle di cuiall’articolo 16-ter, del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-ficazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,e successive modificazioni, si applicanoanche alle persone che hanno già manife-stato la volontà di collaborare prima del-la data di entrata in vigore della presentelegge ai fini e per gli effetti di cui all’ar-ticolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del

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(Segue:Testo del disegno di legge) (Segue:Testo proposto dalla Commissione)

1991 nel testo vigente anteriormente allapredetta data.

2. Nei confronti delle persone di cui alcomma 1, entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, si procede alla redazione del ver-bale illustrativo dei contenuti della colla-borazione ai sensi dell’articolo 16-bis delcitato decreto-legge n. 8 del 1991, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 82del 1991, introdotto dall’articolo 12 dellapresente legge.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1927

D’ INIZIATIVA DEI SENATORI

VEGAS ED ALTRI

Art. 1.

1. Le misure di assistenza economicacorrisposte periodicamente ai collaboratoridi giustizia ai sensi del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,non possono comunque superare gli importicomplessivi annui stabiliti dalla legge perl’assegno sociale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1976

D’ INIZIATIVA DEL SENATORE LISI

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 192 delcodice di procedura penale è inserito ilseguente:

«3-bis. Gli altri elementi di prova nonpossono consistere esclusivamente nelle di-chiarazioni rese da altro coimputato del me-desimo reato o da persona imputata in unprocedimento connesso a norma dell’artico-lo 12».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell’articolo 9 del decre-to-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 marzo1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone espostea grave e attuale pericolo per effetto dellaloro collaborazione o delle dichiarazioni re-se nel corso delle indagini preliminari o delgiudizio, relativamente ai delitti, consumatio tentati, di cui all’articolo 407, comma 2,letteraa) , del codice di prodcedura penale,possono essere adottate misure di protezio-ne idonee ad assicurarne l’incolumità, prov-vedendo, ove necessario, all’assistenza se-condo le disposizioni di cui al presentecapo».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decre-to-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 marzo1991, n. 82, dopo la letteraa), è inserita laseguente:

«a-bis) essere presenti nel dibattimen-to, al momento di rendere l’esame chiestonei loro confronti ai sensi dell’articolo 210del codice di procedura penale, senza poter-si avvalere della facoltà di non risponde-re;».

Art. 4.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 deldecreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, iseguenti commi:

«3-bis. All’inosservanza della disposi-zione di cui al comma 3 segue l’immediatarevoca dello speciale programma di prote-zione.

3-ter. La revoca è disposta con decretomotivato dalla commissione di cui all’arti-colo 10, su richiesta del procuratore dellaRepubblica presso il giudice competente peri reati in ordine ai quali è stata prestata lacollaborazione, ovvero del capo della poli-zia-direttore generale della pubblica sicu-rezza.

3-quater. Lo speciale programma diprotezione non può avere durata superiore atre anni».

Art. 5.

1. Il comma 4 dell’articolo 13 e l’articolo13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991,n. 8, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 6.

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13-ter deldecreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15

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marzo 1991, n. 82, e successive modifica-zioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei confronti delle persone am-messe a speciale programma di protezionel’assegnazione al lavoro all’esterno, la con-cessione dei permessi premio e l’ammissio-ne alle misure alternative alla detenzionepreviste dal capo VI della legge 26 luglio1975, n. 354, sono disposte con provvedi-mento motivato, sentita l’autorità che hadeliberato il programma e acquisite infor-mazioni dal pubblico ministero presso ilgiudice competente per i reati in ordine aiquali è stata prestata la collaborazione, non-chè copia di tutti i provvedimenti giurisdi-zionali, anche non definitivi, dai quali èpossibile ricavare elementi utili in ordinealla valutazione della collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il prov-vedimento è adottato anche in deroga aquanto stabilito dall’articolo 4-bis della leg-ge 26 luglio 1975, n. 354, e successive mo-dificazioni, ed i limiti di pena detentiva sta-biliti dagli articoli 21, 30-ter, 47 e 47-terdella medesima legge n. 354 del 1975, esuccessive modificazioni, sono determinatinel modo seguente:

a) espiazione di almeno un quartodella pena e comunque di non oltre tre anniper l’assegnazione al lavoro all’esterno;

b) espiazione di almeno cinque anniper l’assegnazione al lavoro all’esterno neiconfronti dei condannati all’ergastolo;

c) espiazione di almeno un quintodella pena per la concessione dei permessipremio;

d) espiazione di almeno cinque anniper la concessione dei permessi premio neiconfronti dei condannati all’ergastolo;

e) pena inflitta o pena residua nonsuperiore a cinque anni per l’affidamento inprova al servizio sociale».

Art. 7.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3-quin-quiesdella legge 31 maggio 1965, n. 575, esuccessive modificazioni, è aggiunto il se-guente:

«4-bis. Le misure di prevenzione patri-moniali di cui all’articolo 3-quatere al pre-sente articolo si applicano anche nei con-fronti delle persone ammesse a specialeprogramma di protezione, pur se non ricor-rono i presupposti per l’applicazione dellemisure di prevenzione di cui all’articolo2».

Art. 8.

1. Le norme contenute nel capo II deldecreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15marzo 1991, n. 82, come modificato dallapresente legge, restano in vigore fino alladata dell’8 giugno 2002.

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DISEGNO DI LEGGE N. 2843

D’ INIZIATIVA DEI SENATORI

CIRAMI ED ALTRI

CAPO I.

Art. 1.

(Condotte di dissociazione)

1. Agli effetti della presente legge si con-sidera condotta di dissociazione dalla mafiail comportamento di chi, imputato o con-dannato ovvero autore ancora non identifi-cato di reati di cui all’articolo 416-bis delcodice penale, ovvero indiziato o indiziabileai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,e successive modificazioni, definitivamenteabbandona l’associazione di tipo mafiosocui ha appartenuto, tenendo congiuntamentele seguenti condotte: ammissione delle atti-vità effettivamente svolte, comportamentioggettivamente ed univocamente incompatibi-li con il permanere del vincolo associativo, ri-pudio delle finalità e dei metodi di cui al cita-to articolo 416-bis del codice penale.

2. Le disposizioni della presente leggeoperanti con riferimento alla mafia si appli-cano anche ad altre associazioni, comunquelocalmente denominate, che perseguono fi-nalità o agiscono con metodi corrispondentia quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 2.

(Diminuzioni di pena. Sospensionedelle misure di prevenzione)

1. Nei confronti di chi risulta essersi dis-sociato, entro la data di entrata in vigoredella presente legge, ai sensi dell’articolo 1,la pena per i delitti di cui all’articolo

416-bis del codice penale è diminuita di unterzo.

2. Le diminuzioni di pena indicate alcomma 1 si applicano alla pena che do-vrebbe essere inflitta tenendo conto dellecircostanze aggravanti e attenuanti, del con-corso formale e della continuazione; essesono escluse dalla comparazione di cuiall’articolo 69 del codice penale e sono va-lutate per ultime. Sulla sussistenza delladissociazione si pronuncia il giudice com-petente per la fase processuale in corso, ilquale applica le diminuzioni. La Corte dicassazione provvede ai sensi dell’articolo619, comma 3, del codice di procedurapenale.

3. Nei confronti di chi, indiziato ai sensidell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,n. 575, e successive modificazioni, si disso-cia ai sensi dell’articolo 1 della presentelegge sono sospese le misure di prevenzio-ne di cui all’articolo 2 della citata leggen. 575 del 1965.

Art. 3.

(Diminuzioni di pena nel casodi condanna definitiva)

1. Le pene inflitte per uno o più reati dicui al comma 1 dell’articolo 2 con sentenzadivenuta definitiva prima della data di en-trata in vigore della presente legge sono di-minuite, secondo quanto previsto dall’arti-colo 2, nei confronti di chi, prima o anchedopo la condanna, purchè entro la data dientrata in vigore della presente legge, si èdissociato ai sensi dell’articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinan-za del giudice dell’esecuzione, con il proce-dimento di cui agli articoli 666 e seguentidel codice di procedura penale.

Art. 4.

(Dichiarazione di dissociazione successivaall’entrata in vigore della legge)

1. Se il soggetto che si trova in una dellecondizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1

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intende rendere dichiarazioni ai sensi e pergli effetti del medesimo articolo, ovvero in-tegrare quelle già rese, può chiedere diesercitare tale facoltà entro un anno dalladata di entrata in vigore della presente leg-ge al pubblico ministero presso il giudicecompetente per la fase processuale in corso,ovvero al pubblico ministero presso il giu-dice dell’esecuzione ovvero al procuratorenazionale antimafia.

2. Le dichiarazioni raccolte ai sensi delcomma 1 sono trasmesse immediatamenteal giudice competente per territorio.

3. Il giudice competente a pronunciarsi,ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine allasussistenza della dissociazione, acquisisce,relativamente ad ogni singolo procedimentosottoposto al suo esame, tutti gli elementinecessari per la decisione.

Art. 5.

(Revoca)

1. Le diminuzioni di pena applicate inbase agli articoli 2 e 3 sono revocate se chine ha beneficiato commette nuovamenteuno dei delitti di cui al comma 1 dell’arti-colo 2 o comunque tiene comportamentiinequivocabilmente incompatibili con laprecedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede il giudice com-petente per la fase processuale in corso ov-vero il giudice dell’esecuzione con il proce-dimento di cui agli articoli 666 e seguentidel codice di procedura penale.

Art. 6.

(Cumulo)

1. Quando contro la stessa persona sonostate pronunciate più sentenze di condannaper reati di cui al comma 1 dell’articolo 2,a ciascuna delle quali è stata applicata unadelle diminuzioni di pena di cui agli articoli2 e 3 della presente legge, la pena comples-siva da espiare non può eccedere gli anni

venti di reclusione. La pena così determina-ta deve essere considerata pena unica ai finidell’eventuale provvedimento di cui agli ar-ticoli 80 del codice penale e 663 del codicedi procedura penale.

Art. 7.

(Applicabilità delle norme)

1. Le disposizioni della presente legge siapplicano solo ai delitti che sono stati com-messi entro il 30 giugno 1996 o la cui per-manenza cessa entro il termine di cui all’ar-ticolo 4, comma 1.

2. Le disposizioni della presente leggenon si applicano nei confronti di chi hausufruito o può usufruire dei benefici previ-sti dall’articolo 8 del decreto-legge 13 mag-gio 1991, n.152, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

CAPO II.

Art. 8.

(Sospensione dell’esecuzionedella pena detentiva)

1. Nei confronti di persona condannataad una pena detentiva non superiore ad annitre, anche se congiunta a pena pecuniaria,per reati di cui all’articolo 1, ovvero cheper la medesima causa debba ancora scon-tare una pena della durata inferiore ad annitre, e che si sia dissociata ai sensi della pre-sente legge, il tribunale di sorveglianza puòsospendere l’esecuzione della pena per annicinque qualora accerti che la persona inten-da sottoporsi ad un programma socio-riabi-litativo previsto dall’articolo 10.

2. La sospensione dell’esecuzione dellapena è concessa su istanza del condannatopresentata al tribunale di sorveglianza delluogo in cui l’interessato risiede. All’istanzaè allegata certificazione rilasciata dal Mini-

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stero di grazia e giustizia attestante il tipodi programma socio-riabilitativo da seguire,l’indicazione della struttura ove eseguirlo ele modalità di realizzazione.

3. Qualora l’ordine di carcerazione nonsia stato ancora emesso o eseguito, l’istanzaè presentata al pubblico ministero il quale,se non osta il limite di pena di cui al com-ma 1, sospende l’emissione o l’esecuzionefino alla decisione del tribunale di sorve-glianza, al quale trasmette immediatamentegli atti. Il tribunale decide in ogni caso en-tro quarantacinque giorni dalla presentazio-ne dell’istanza.

Art. 9.

(Estinzione del reato. Revocadella sospensione)

1. Se il condannato attua completamenteil programma socio-riabilitativo e nei cin-que anni successivi al provvedimento di so-spensione dell’esecuzione non commettenessuno dei delitti di cui all’articolo 1 nèaltro delitto non colposo punibile con la re-clusione, la pena e ogni altro effetto penalesi estinguono.

2. La sospensione dell’esecuzione è revo-cata di diritto se il condannato si sottrae alprogramma senza giustificato motivo omantiene un comportamento incompatibilecon la sua corretta esecuzione, ovvero se,nel termine di cui al comma 1, commetteuno dei delitti previsti dal medesimo com-ma.

Art. 10.

(Definizione del programmasocio-riabilitativo)

1. Il Ministero di grazia e giustizia, d’in-tesa con il Dipartimento per gli affari socia-li della Presidenza del Consiglio dei mini-stri, definisce il programma socio-riabilitati-vo personalizzato che prevede iniziativevolte ad un pieno inserimento sociale deldissociato dalla mafia attraverso l’orienta-

mento e la formazione professionale, atti-vità di pubblica utilità o di solidarietàsociale.

2. Il programma deve essere formulatonel rispetto della dignità della persona, te-nendo conto in ogni caso delle esigenze dilavoro e di studio e delle condizioni di vitafamiliare e sociale del soggetto che ad essosi sottopone. Il programma è attuato pressostrutture riabilitative iscritte in un albo na-zionale tenuto dal Ministero di grazia egiustizia.

3. Per tutti i soggetti che seguono unprogramma socio-riabilitativo in regime disospensione del provvedimento o dell’ese-cuzione della pena la struttura riabilitativainteressata trasmette, su richiesta dell’auto-rità che ha disposto la sospensione, una re-lazione, secondo modalità definite con de-creto del Ministro di grazia e giustizia, rela-tivamente all’andamento del programma, alcomportamento del soggetto e ai risultaticonseguiti a seguito della ultimazione delprogramma stesso.

Art. 11.

(Strutture riabilitativeautorizzate. Convenzioni)

1. Presso il Ministero di grazia e giusti-zia è istituito un albo degli enti pubblici eprivati che gestiscono strutture per la riabi-litazione ed il reinserimento sociale dei dis-sociati dalla mafia, che agiscono senza finidi lucro e si pongono come obiettivi lo svi-luppo socio-culturale della personalità, laformazione professionale e l’orientamentoal lavoro dei predetti soggetti. L’iscrizioneall’albo è condizione necessaria per lo svol-gimento delle attività indicate al presentearticolo ed è subordinata al possesso dei se-guenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pub-blico o privato o natura di associazione ri-conosciuta o riconoscibile ai sensi degli ar-ticoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzatureadeguate al tipo di attività prescelta;

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c) personale sufficiente ed esperto nel-le problematiche relative agli aspetti di na-tura psicologica e sociologica connessi alcoinvolgimento in associazioni di stampomafioso e al successivo abbandono delle fi-nalità e dei metodi che caratterizzano taliassociazioni, nonchè al reinserimento in uncontesto sociale eventualmente a rischio.

2. Con decreto del Ministro di grazia egiustizia sono definiti eventuali requisitispecifici richiesti per l’iscrizione all’albo dicui al comma 1.

3. I responsabili degli enti di cui al pre-sente articolo possono autorizzare personeidonee a frequentare le strutture di riabilita-zione allo scopo di partecipare all’opera diprevenzione, recupero e reinserimento so-ciale degli assistiti.

4. L’esercizio delle funzioni di riabilita-zione e reinserimento indicate nel presentearticolo è regolato da apposite convenzionida stipularsi tra il Ministero di grazia e giu-stizia e gli enti di cui al comma 1. Le con-venzioni devono essere conformi allo sche-ma-tipo predisposto dal Ministro di grazia egiustizia.

5. L’attività degli enti di cui al comma 1in esecuzione delle convenzioni è svolta incollegamento con il Dipartimento per gliaffari sociali della Presidenza del Consigliodei ministri e con il Ministero di grazia egiustizia il quale ultimo esercita funzioni dicontrollo e resta in ogni caso competenteper la definizione e l’attuazione degli aspet-ti relativi alla sicurezza delle persone sotto-poste ai programmi di riabilitazione e delleloro famiglie.

Art. 12.

(Concessione di strutture appartenentiallo Stato)

1. Agli enti di cui all’articolo 11 possonoessere dati in uso, con convenzione per una

durata almeno decennale, con decreto delMinistro delle finanze, emanato di concertocon il Ministro per gli affari sociali, edifici,strutture ed aree appartenenti al demanio oal patrimonio dello Stato, ovvero confiscatiai sensi dell’articolo 12-sexies del decre-to-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, e successive modificazioni, alfine di destinarli a centri di riabilitazionedei dissociati dalla mafia, nonchè per rea-lizzare centri e case di lavoro per tali sog-getti al termine del programma di riabilita-zione.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1possono effettuare opere di ricostruzione,restauro e manutenzione per l’adattamentodelle strutture nel rispetto dei vincoli postisui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applica-no le disposizioni dell’articolo 1, commi 1,4, 5 e 6, e dell’articolo 2 della legge 11 lu-glio 1986, n. 390.

Art. 14.

(Concessione delle strutturedegli enti locali)

1. Le regioni, le province autonome, glienti locali, nonchè i loro enti strumentali eausiliari possono concedere in uso gratuitoagli enti di cui all’articolo 11 beni immobilidi loro proprietà con vincolo di destinazio-ne alle attività di recupero e reinserimentoanche lavorativo dei dissociati.

2. L’uso è disciplinato con apposita con-venzione che ne fissa la durata, stabilisce lemodalità di controllo sulla utilizzazione delbene e le cause di risoluzione del rapporto,e disciplina le modalità di autorizzazioneper apportare modificazioni o addizioni albene.

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