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VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) SOMMARIO INDAGINE CONOSCITIVA: Sull’edilizia scolastica in Italia (Seguito dell’esame del documento conclusivo e conclusione – Approvazione del documento conclusivo) .................................................. 131 ALLEGATO (Documento conclusivo approvato) .............................................. 139 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 132 ERRATA CORRIGE .......................................................................... 132 INDAGINE CONOSCITIVA Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR- DELLI. La seduta comincia alle 14.15. Sull’edilizia scolastica in Italia. (Seguito dell’esame del documento conclu- sivo e conclusione Approvazione del documento conclusivo). Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ri- corda che già da qualche giorno è stata inviata a tutti i componenti una nuova bozza di documento conclusivo, come si era concordato in Ufficio di presidenza. Mara CAROCCI (PD) rileva che, come si evince dal documento, la situazione è ancora in evoluzione e che, pertanto, sarà opportuno continuare a monitorare lo stato dell’edilizia scolastica. A tale propo- sito, rimarca che la relazione annuale del MIUR. prevista dal decreto-legge n. 104 del 2013 sullo stato degli interventi, non è mai stata presentata. Osserva, inoltre, che dovrà essere verificato costantemente l’an- damento delle disponibilità del Fondo unico per l’edilizia scolastica del MIUR, tenuto conto che risultano ancora attive ulteriori linee di finanziamento che fanno capo ad altri Ministeri. Dovrà inoltre es- sere meglio approfondito il rapporto tra la Struttura di Missione e l’Osservatorio, che sembrerebbero avere compiti molto simili. Analogamente, dovrà essere dettagliato il rapporto tra l’Anagrafe dell’edilizia scola- stica e il sistema di georeferenziazione web-GIS. Chiara DI BENEDETTO (M5S) trova che il testo più recente del documento conclusivo rifletta finalmente con mag- giore fedeltà il lavoro della Commissione e non più solo le considerazioni della mag- gioranza. La parte più interessante è co- stituita senz’altro dalla sintesi dei conte- nuti delle audizioni. Ritiene che, forse, avrebbero meritato maggiori approfondi- menti sia l’aspetto di ciò che resta ancora da fare, sia il quadro finanziario. Si as- socia alla collega Carocci in merito all’op- Mercoledì 2 agosto 2017 131 Commissione VII
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull’edilizia scolastica in Italia (Seguito dell’esame del documento conclusivo e conclusione –Approvazione del documento conclusivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 132

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenzadella presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull’edilizia scolastica in Italia.

(Seguito dell’esame del documento conclu-sivo e conclusione – Approvazione deldocumento conclusivo).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che la pubblicità dei lavori ègarantita anche dal circuito chiuso. Ri-corda che già da qualche giorno è statainviata a tutti i componenti una nuovabozza di documento conclusivo, come siera concordato in Ufficio di presidenza.

Mara CAROCCI (PD) rileva che, comesi evince dal documento, la situazione èancora in evoluzione e che, pertanto, saràopportuno continuare a monitorare lostato dell’edilizia scolastica. A tale propo-sito, rimarca che la relazione annuale del

MIUR. prevista dal decreto-legge n. 104del 2013 sullo stato degli interventi, non èmai stata presentata. Osserva, inoltre, chedovrà essere verificato costantemente l’an-damento delle disponibilità del Fondounico per l’edilizia scolastica del MIUR,tenuto conto che risultano ancora attiveulteriori linee di finanziamento che fannocapo ad altri Ministeri. Dovrà inoltre es-sere meglio approfondito il rapporto tra laStruttura di Missione e l’Osservatorio, chesembrerebbero avere compiti molto simili.Analogamente, dovrà essere dettagliato ilrapporto tra l’Anagrafe dell’edilizia scola-stica e il sistema di georeferenziazioneweb-GIS.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) trovache il testo più recente del documentoconclusivo rifletta finalmente con mag-giore fedeltà il lavoro della Commissione enon più solo le considerazioni della mag-gioranza. La parte più interessante è co-stituita senz’altro dalla sintesi dei conte-nuti delle audizioni. Ritiene che, forse,avrebbero meritato maggiori approfondi-menti sia l’aspetto di ciò che resta ancorada fare, sia il quadro finanziario. Si as-socia alla collega Carocci in merito all’op-

Mercoledì 2 agosto 2017 — 131 — Commissione VII

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portunità di monitorare l’andamento dellerisorse in capo al Fondo unico, nel qualeandrebbero fatti rientrare gli stanziamentiprevisti nel bilancio di altri Ministeri. Sicompiace che nel documento siano con-fluite alcune osservazioni del Movimento 5Stelle che avrebbero potuto essere piùampie qualora ci fosse stato più tempo.

Gianna MALISANI (PD), anche lei as-sociandosi alle considerazioni della depu-tata Carocci, ritiene che potevano esseremaggiormente enfatizzati i campi d’inter-vento del lavoro ancora da fare e lecarenze dell’Anagrafe dell’edilizia scola-stica. Sottolineati i nessi – cui pure siaccenna nel documento oggi all’attenzionedella Commissione – tra esso e le propostedi legge Carocci e Pellegrino in materia diresponsabilità dei dirigenti scolastici, credeoccorra aggiornare i riferimenti al fasci-colo di fabbricato e ai collaudi e alleispezioni.

Marisa NICCHI (MDP) giudica positivoil lavoro ricognitivo effettuato su una que-stione tanto delicata, che rappresenta unapreoccupazione costante per lavoratori efamiglie. Teme però che nella parte finaledel documento si smarrisca il senso dellacomplessità della situazione e si indulga aconsiderazioni troppo propagandistiche esintetiche, specie alla luce di quello cheproprio nei giorni scorsi hanno affermatoi dirigenti scolastici ascoltati sulle propostedi legge Pellegrino 3830 e Carocci 3963.

Manuela GHIZZONI (PD) non com-prende i rilievi critici delle colleghe. Ildocumento alla cui stesura si è dedicata èla fotografia di un percorso e si rifiuta dicredere che la sua lettura possa costituirepretesto per attaccare il Governo.

(Commenti del deputato Brescia).

Manuela GHIZZONI (PD) pensa che anessuno sfugga il progresso costituito dal-l’aver accentrato in unico fondo presso ilMIUR le risorse destinate agli interventi diristrutturazione e riqualificazione scola-stica. Il documento dà atto con onestà che

non tutto è risolto e non è vero che nonrestituisca l’idea di complessità della ma-teria. Non ha difficoltà a preannunziareche nelle more della conclusione dellaseduta apporterà al testo i modesti ritocchiche vengono (peraltro solo oggi) suggeriti.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresaalle 15.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che alla bozza di documento con-clusivo sono state apportare talune lievimodifiche, che danno conto degli inter-venti della seduta odierna. Se non vi sonoobiezioni, il documento s’intende senz’al-tro adottato (vedi allegato).

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle15.20 alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e Commis-sioni parlamentari del 27 luglio 2017,n. 862, alla pagina 42, colonna di sinistra,19a riga, e fino alla pagina 46, colonna disinistra, 18a riga, l’intervento della depu-tata Ghizzoni sia sostituito dal seguente:

« Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, fapresente che il decreto-legge n. 91 del2017 è stato approvato ieri dal Senato eche, con riferimento alle competenze diquesta Commissione, si è notevolmentearricchito di norme nel corso dell’esamepresso l’altro ramo del Parlamento: sonostate incluse disposizioni che riguardanoterritori diversi dal Mezzogiorno, cosìcome norme dell’ambito della cultura, ori-ginariamente non contemplato. In parti-colare, le disposizioni di nostro interesse,presenti nel testo iniziale riguardavano ilcontrasto della povertà educativa minorilee della dispersione scolastica nel Mezzo-

Mercoledì 2 agosto 2017 — 132 — Commissione VII

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giorno e la disciplina del costo standardper studente universitario, quest’ultimaperaltro relativa a tutte le università sta-tali.

Per quanto riguarda il primo argo-mento, l’articolo 11, co. 1-4, prevede un’i-niziativa parallela al Fondo per il contra-sto della povertà educativa minorile, in-trodotto a livello sperimentale dalla leggedi stabilità 2016 per il triennio 2016-2018e alimentato da versamenti effettuati dallefondazioni bancarie. In particolare, taledisposizione stabilisce che – con decretointerministeriale – devono essere indivi-duate le aree di esclusione sociale, carat-terizzate da povertà educativa minorile edispersione scolastica, nonché da un ele-vato tasso di fenomeni di criminalità or-ganizzata e che, successivamente, il MIURindice una procedura selettiva per la pre-sentazione di progetti recanti la realizza-zione di interventi educativi di duratabiennale, volti al contrasto del rischio difallimento formativo precoce e di povertàeducativa, nonché per la prevenzione dellesituazioni di fragilità nei confronti dellacapacità attrattiva della criminalità. Allaprocedura selettiva – che è finanziata conrisorse del PON – possono partecipare lereti d’istituzioni scolastiche presenti nellearee di esclusione sociale, che abbianoattivato, per la realizzazione degli inter-venti, partenariati con enti locali, soggettidel terzo settore, strutture territorialisportive o servizi educativi pubblici perl’infanzia, operanti nel territorio interes-sato. Il Senato ha precisato che il MIURmonitora l’efficacia e la validità dei pro-getti e valuta ex-post la qualità dei risultaticonseguiti.

Con riferimento a tali disposizioni, se-gnala che, non essendo intervenuto il de-creto interministeriale entro i previsti 30giorni dalla data di entrata in vigore deldecreto, sembrerebbe opportuno aggior-nare il termine.

L’articolo 12, commi da 1 a 7, ridefi-nisce a livello legislativo, a decorrere dal2018, la disciplina per il calcolo del costostandard per studente universitario, sullacui base è annualmente ripartita una per-centuale del FFO. La norma è destinata ad

avere significativo impatto, anche prospet-ticamente, sul sistema universitario ed èstata formulata per rispondere alla sen-tenza della Corte Costituzionale n. 104/2017 che ha dichiarato, sulla base di unricorso avanzato dall’Università di Mace-rata, costituzionalmente illegittime alcunedisposizioni del decreto legislativo n. 49del 2012 (artt. 8 e 10, co. 1 limitatamente,per quest’ultimo, alle parole « al costostandard per studente »), in attuazionedelle quali la disciplina in tema di costostandard per studente era stata successi-vamente definita con decreti ministeriali.

Nel merito, la legge n. 240 del 2010 hadelegato il Governo a stabilire le modalitàcon le quali una parte del fondo di finan-ziamento ordinario (FFO) delle universitàstatali debba essere ripartita tra gli ateneiin base « al costo standard unitario diformazione per studente in corso ». Sitratta di una modifica importante allenorme precedenti, tra le quali cita laprima in assoluto – l’articolo 5 della leggen. 537 del 1993, lo stesso che istituì il FFO– che parlava di « standard dei costi diproduzione per studente ». Nota, in parti-colare, la modifica tra il 1993 e il 2010rappresentata dall’introduzione del sin-tagma « studenti in corso » invece che« studenti ». In particolare, la Corte haevidenziato che il decreto legislativo non siè limitato ad affidare ad atti amministra-tivi l’esecuzione di scelte già delineatenelle loro linee fondamentali negli atti conforza di legge. « Esso ha invece lasciatoindeterminati aspetti essenziali della nuovadisciplina, dislocando di fatto l’eserciziodella funzione normativa dal Governo,nella sua collegialità, ai singoli Ministricompetenti, e declassando la relativa disci-plina a livello di fonti sub-legislative ». LaCorte ha, peraltro, concluso che « Taledeclaratoria di illegittimità costituzionale,determinata esclusivamente da vizi dell’e-sercizio del poter legislativo delegato, nonimpedisce ulteriori interventi in merito delParlamento e del Governo, sui quali co-munque incombe la responsabilità di as-sicurare, con modalità conformi alla Co-stituzione, la continuità e l’integrale distri-buzione dei finanziamenti per le università

Mercoledì 2 agosto 2017 — 133 — Commissione VII

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statali, indispensabili per l’effettività deiprincipi e dei diritti consacrati negli artt.33 e 34 Cost. ».

In altre parole, la censura della Corteha riguardato soprattutto alcuni aspettiprocedurali, collegati all’ormai usuale « de-cretazione a cascata », con la quale siconcentrano nell’atto finale, un semplicedecreto ministeriale, scelte generali di na-tura strategica che dovrebbero essere ri-servate a normative gerarchicamente so-vraordinate e sottoposte al controllo delParlamento.

A tale proposito, che il tema del costostandard interessasse al Parlamento è te-stimoniato dalla mozione 1-01312 a suaprima firma approvata il 29 giugno 2016,che impegnava il Governo, tra l’altro, a« valutare la possibilità di aggiornare ilmodello di calcolo del costo standard dellostudente, in particolare per quanto ri-guarda: l’addendo perequativo, per tenermeglio conto, come prescrive la leggen. 240 del 2010; dei « differenti contestieconomici, territoriali e infrastrutturali »in cui operano le università; il numero distudenti (regolari, in ritardo e part-time)da ponderare con maggiore gradualità; ledimensioni ottimali dei corsi di studioarticolandole rispetto alle classi di corsi dilaurea, ai contesti territoriali e alle tipo-logie di studenti ». Si tratta, in gran parte,dei temi affrontati dalle nuove norme deldecreto-legge in esame, che provvede adillustrare.

In considerazione del fatto che le ri-partizioni del FFO degli anni 2014, 2015 e2016 sono state già effettuate e che urgedisporre quella del 2017, per non lasciarele università statali senza il finanziamentoordinario e per sbloccare le risorse desti-nate all’attuazione dell’esonero dalla con-tribuzione per gli studenti a basso reddito(disciplina disposta dall’articolo 1, co. 252-267, della L. 232/2016), il comma 4 di-spone che siano salve le assegnazioni giàdisposte per gli anni precedenti, mentre ilcomma 5 prevede che per l’anno 2017siano utilizzati gli stessi importi del costostandard e i dati sugli studenti utilizzatiper il riparto del FFO 2016. Lo stessocomma, inoltre, come richiesto dalla Con-

sulta, stabilisce che la quota di FFO daripartire in base al costo standard perstudente sia fissata (con il decreto mini-steriale che ripartisce lo stesso FFO), entrol’intervallo compreso fra il 19 per cento eil 22 per cento del relativo stanziamento,al netto, comunque, degli interventi convincolo di destinazione.

Con riferimento alla disciplina applica-bile dal 2018 (commi da 1 a 3), si indi-viduano i criteri e le voci di costo sullabase dei quali con decreto ministeriale,acquisiti i pareri di CRUI e ANVUR, èdeterminato (ed eventualmente aggiornato)il modello di calcolo del costo standardper studente. I criteri attengono ai costi dipersonale docente, docenti a contratto,personale tecnico-amministrativo, nonchéai costi di funzionamento e gestione dellestrutture didattiche, di ricerca e di servi-zio.

Riprendendo in parte il contenuto dellamozione sopra citata, il parere della Com-missione Cultura del Senato ha moltoapprofondito l’analisi ed esteso le criticheall’algoritmo adottato finora per determi-nare il costo standard e il relativo « fab-bisogno » standard di ateneo. La parola« fabbisogno » è stata qui utilizzata consignificato diverso da quello normalmenteutilizzato per la finanza pubblica, dandogliil senso di costo totale standard « ricono-sciuto » a ciascun ateneo sulla base dellasua offerta didattica e del numero dei suoistudenti. Dal parere sono stati formulati, epoi approvati, alcuni emendamenti chehanno modificato il testo iniziale del de-creto, come ora illustrerò limitandomi aquelli più significativi, pervenendo così altesto ora al nostro esame.

Per quanto concerne il criterio delcosto del personale docente (comma 2,lettera a), certamente il più significativodal punto di vista quantitativo e conriflessi anche sugli altri costi, si conside-rano: la dotazione standard di docenzaprevista per l’accreditamento iniziale deicorsi di studio; come costo medio di rife-rimento, cui parametrare la dotazionestandard di docenza, il costo caratteristicodi ateneo del professore di prima fascia;come numero standard di riferimento degli

Mercoledì 2 agosto 2017 — 134 — Commissione VII

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studenti – da utilizzare per la determina-zione della dotazione standard di docenza– « il valore compreso nell’intervallo fra il60 per cento e il 100 per cento del numerodi riferimento previsto per l’accredita-mento » per le classi delle aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umani-stico-sociale.

Si tratta, di fatto, del criterio adottatoanche negli anni precedenti, però innovato– positivamente – dall’introduzione del-l’intervallo tra il 60 per cento e il 100 percento entro cui individuare il valore diriferimento degli studenti, mentre fino adora la numerosità di riferimento è semprestata quella massima. Questa novità con-sente – rispetto al passato – di potertenere conto dei costi fissi della docenzanecessari all’accreditamento.

Il costo standard della docenza –eguale per tutti i docenti e per la grandemaggioranza dei corsi di studio – è unodegli aspetti cruciali dell’algoritmo del co-sto standard perché va diviso per il nu-mero reale di studenti iscritti. Se esso èeguale alla numerosità standard, allora il« fabbisogno standard » di costo di docenzaè eguale al costo standard effettivo. Seperò il numero di studenti è inferiore osuperiore al numero standard, allora ilfabbisogno standard di costo di docenza èdiminuito o aumentato in proporzione,nonostante che, ovviamente, il costo di unprofessore non dipenda da quanti studentiha in aula (come già fu rilevato nellamozione sopra citata). Riducendo la nu-merosità standard con la disposizione pre-vista dal comma 2, si ottiene l’effetto cheil costo effettivo della docenza può essereraggiunto con classi più piccole, dimi-nuendo l’effetto penalizzante per le uni-versità delle aree interne e insulari delPaese, ma si ottiene anche in parallelol’effetto che, senza dover assumere do-centi, le altre università si trovano adavere un « rimborso » dei costi per ladocenza maggiore dei costi effettivi.

La riduzione della numerosità standarddegli studenti tende inoltre a risolvere unaltro problema. Essendo le numerositàstandard diverse per le diverse aree disci-plinari (maggiori per le aree umanistico-

sociali, minori per le aree scientifico-tecnologiche) si ottiene che, a parità didocenti, il costo standard della docenzaper studenti delle materie umanistiche èpiù basso di quello per studenti dellematerie scientifiche. Riducendo le nume-rosità standard si può contrastare questoeffetto, causa non ultima dell’introduzionedel numero chiuso in molti atenei e diun’inaccettabile penalizzazione delle disci-pline umanistico-sociali dovuta a puri fat-tori algoritmici.

Il Senato ha poi introdotto il nuovocomma 2-bis, che definisce un nuovo cri-terio di calcolo della dotazione standard didocenza, al fine di rendere ancora piùcogente il principio di tenere conto deicosti fissi della docenza. Ne consegue chea decorrere dal 2018, per ogni classe dicorso di studio (incluse nelle tre areemedico-sanitaria, scientifico-tecnologica eumanistico-sociale), l’attribuzione delladotazione standard di docenza, in ade-renza alla realtà, resta invariata tra unanumerosità minima e una numerositàmassima da stabilire.

Il criterio del costo della docenza acontratto (comma 2, lettera b) è riferito almonte ore di didattica integrativa aggiun-tiva, stabilito in misura pari al 30 percento del monte ore di didattica standarddei docenti (non a contratto), ossia alvalore medio di 120 ore per i professori edi 60 ore per i ricercatori.

Con riferimento al criterio del costo delpersonale tecnico-amministrativo (comma2, lettera c), si attribuisce, anzitutto, unadotazione standard pari ad una unità dipersonale per ogni docente (non a con-tratto). In aggiunta, si attribuisce un nu-mero di figure di supporto tecnico para-metrato a quelle eventualmente richiestein sede di accreditamento dei corsi distudio e un numero di collaboratori edesperti linguistici pari a quelli in serviziopresso l’ateneo.

Relativamente al criterio dei costi difunzionamento e di gestione (comma 2,lettera d) delle strutture didattiche, diricerca e di servizio dei diversi ambitidisciplinari, si specifica che il costo èstimato sulla base degli oneri medi rilevati

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dai bilanci degli atenei, tenendo contoanche dei costi fissi della sede universita-ria, non dipendenti dalla numerosità degliiscritti.

Nella determinazione del costo stan-dard sono previsti meccanismi perequativi.In particolare, al fine di tenere conto deidifferenti contesti economici e territorialiin cui l’università si trova ad operare, alcosto standard di ateneo è aggiunto(comma 3) un importo di natura perequa-tiva parametrato rispetto al costo standardmedio nazionale fino ad un massimo del10 per cento, in base alla diversa capacitàcontributiva degli studenti iscritti all’uni-versità, determinata tenendo conto delreddito medio familiare della ripartizioneterritoriale – di norma, a livello regionale– dove ha sede l’ateneo. Un ulterioreimporto di natura perequativa (comma 6),sempre fino ad un massimo del 10 percento, tiene conto della diversa accessibi-lità ad ogni università in relazione allarete dei trasporti e dei collegamenti.

Il decreto ministeriale con il quale siprovvede alla rideterminazione del mo-dello di calcolo del costo standard perstudente – che ha validità triennale –determina (comma 7) anche la percentualedel FFO, al netto degli interventi convincolo di destinazione, da ripartire tra gliatenei in base a tale criterio. A tal fine, aseguito di una importante modifica intro-dotta al Senato – e che richiama lamozione precedentemente citata – è statoprevisto il riferimento, oltre che agli stu-denti in corso, anche agli studenti iscrittial primo anno fuori corso. Si tratta del-l’estensione all’algoritmo del costo stan-dard di quanto già il Parlamento haespresso con chiara volontà nella legge distabilità del 2017, cioè che, per quantoriguarda le esenzioni contributive, gli stu-denti del primo anno fuori corso debbanoessere considerati alla stessa stregua diquelli in corso.

La percentuale stabilita con il decretonon può essere inferiore « a quella delcomma 5 » – che, però, indica un range frail 19 e il 22 per cento – ed è incrementatatra il 2 per cento e il 5 per cento all’anno,fino ad un massimo del 70 per cento, in

modo da sostituire gradualmente le mo-dalità precedenti di assegnazione delFondo. Al riguardo segnalo che occorre-rebbe chiarire se si intenda fare riferi-mento al valore minimo o a quello mas-simo fissato dal comma 5, ovvero al valoreche sarà effettivamente definito per il2017.

Si registra positivamente che il testo inesame sulla disciplina del costo standarddegli studenti universitari – anche graziealle modifiche significative e positive ap-portate in Senato – va nella direzione giàindicata nella mozione approvata nel giu-gno 2016, in tema sia della numerositàdegli studenti, sia della perequazione ter-ritoriale, sia dell’inclusione, sia pure par-ziale, degli studenti fuori corso.

Interventi in altri ambiti sono statiinseriti, come anticipato, durante l’esameal Senato. In particolare, sempre con ri-ferimento all’ambito educativo, l’articolo11, co. 4-bis e 4-ter, assegna un contributodi euro 500.000 per ciascuno degli anni2017 e 2018 agli istituti atipici per sordi,nelle more del relativo riordino, previstodal decreto « milleproroghe » di fine 2016.Al relativo onere si provvede a valere sulFondo La Buona scuola. Al riguardo se-gnala, anzitutto, che il testo non indica lemodalità di ripartizione del contributo frai diversi soggetti. Inoltre, allo stato, l’Isti-tuto per sordi Padre Annibale di Palermorisulterebbe aver chiuso le proprie attività.Parrebbe, dunque, necessario un chiari-mento, anche con riguardo allo specificoriferimento di interventi educativi per ibambini sordi nelle regioni del Mezzo-giorno.

L’articolo 11-bis reca disposizioni fina-lizzate ad agevolare lo svolgimento delnuovo anno scolastico nelle Regioni colpitedagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Inparticolare, estende all’a.s. 2017/2018 lafacoltà di derogare al numero minimo emassimo di alunni per classe e di istituireulteriori posti di personale docente e ATA,come già consentito per l’a.s. 2016/2017.Nello stesso ambito interviene l’articolo15-octies, comma 1, che, con una disposi-zione di interpretazione autentica, prevedeche tra le necessità aggiuntive che hanno

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consentito ai dirigenti degli USR di isti-tuire con loro decreti ulteriori posti dipersonale docente fino al 30 giugno 2017(termine dell’attività didattica dell’a.s.2016/2017) – e che ora consentono, aseguito dell’articolo 11-bis, la stessa pos-sibilità fino al 30 giugno 2018 – e ulterioriposti di personale ATA, sono ricompresesia quelle derivanti dall’esigenza di garan-tire la regolare prosecuzione delle attivitàdidattiche per gli alunni, sia quelle deri-vanti dall’esigenza di garantire una nuovasede di servizio a docenti e personale ATA.

L’articolo 15-octies co.2, riguarda, in-vece, i servizi nelle scuole e, in particolare,proroga, nelle regioni ove sia stata risoltala convenzione-quadro Consip a seguitodell’indagine dell’Antitrust, il termine ul-timo per la prosecuzione dell’acquisto deiservizi di pulizia e degli altri servizi au-siliari, nonché degli interventi di mante-nimento del decoro e della funzionalitàdegli immobili, dai soggetti già destinataridegli atti contrattuali e degli ordinativi difornitura. In particolare, la proroga è dal31 agosto 2017 alla data di effettiva atti-vazione del contratto-quadro stipulato dalMIUR ai fini dell’acquisizione, da partedelle istituzioni scolastiche ed educativestatali, dei servizi sopra indicati, e, co-munque, non oltre il 31 dicembre 2017.

L’articolo 11-ter reca disposizioni la cuifinalità principale è quella di prevedereche le risorse – revocate oppure già di-sponibili a seguito di definanziamenti –relative a interventi di messa in sicurezzadegli edifici scolastici previsti da disposi-zioni legislative (non avviati e per i qualinon siano stati assunti obblighi giuridica-mente vincolanti) sono destinate a inter-venti compresi nella programmazionedelle medesime regioni i cui territori sonooggetto dei definanziamenti e non, comeprevede la norma vigente, agli interventidella programmazione nazionale.

Infine, l’articolo 12-bis individua qualifondi non rientrano fra i fondi statali diincentivazione ai quali può concorrerel’Università degli studi di Trento. Si trattadi quota base, quota premiale e interventoperequativo del FFO, fondo per la pro-grammazione dello sviluppo del sistema

universitario e fondo per le borse di studiouniversitarie post lauream (peraltro con-fluiti, dal 2014, nel FFO), fondo per l’e-dilizia universitaria e per le grandi attrez-zature scientifiche (che, peraltro, negli ul-timi anni è privo di stanziamenti).

Altre disposizioni introdotte dal Senatoattengono all’ambito culturale.

In particolare, l’articolo 12, co. 8-bis,autorizza la concessione alla FondazioneAccademia Nazionale di Santa Cecilia diun contributo straordinario di euro 4milioni per il 2017 e di un contributoordinario di euro 250 mila annui a de-correre dal 2018, finalizzato al pagamentodegli emolumenti dei docenti dei corsi diperfezionamento della (già) AccademiaNazionale di Santa Cecilia istituiti dall’ar-ticolo 1 del R.D. 1076/1939 e agli inse-gnamenti individuati dall’articolo 2 delmedesimo R.D. Al riguardo, segnalo, che ilR.D. 1076/1939 è stato abrogato dal d.lgs.212/2010 e che gli insegnamenti non eranoindividuati dall’articolo 2, bensì dall’arti-colo 4 dello stesso. Peraltro, lo stesso R.D.non fa riferimento espressamente ai corsidi perfezionamento di musica da camera,che invece si svolgono presso la Fonda-zione. Alla copertura del relativo onere siprovvede a valere sul Fondo « La BuonaScuola » e sul FUS.

L’articolo 16-novies autorizza la spesadi euro 350.000 per l’anno 2017 per con-sentire lo svolgimento delle celebrazionidella figura di Antonio Gramsci, in occa-sione dell’ottantesimo anniversario dallasua morte, utilizzando risorse del Fondoper le esigenze indifferibili. Non sono,però, indicate le modalità attuative, conparticolare riferimento alle procedure perl’erogazione del contributo.

Ulteriori disposizioni di nostro relativointeresse sono recate dall’articolo 7,comma 1-bis, relativo alla realizzazione diinterventi urgenti previsti per la città diMatera, Capitale europea della cultura2019, dall’articolo 16-ter, che reca un’au-torizzazione di spesa per realizzare unsistema automatico di detenzione dei flussidi merce in entrata nei centri storici delleCittà metropolitane, con particolare rife-

Mercoledì 2 agosto 2017 — 137 — Commissione VII

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rimento, oltre che alla stessa Matera, aPalermo capitale della cultura italiana2018 e nell’articolo 3-bis, che contienedisposizioni riguardanti il riconoscimentodei Cluster Tecnologici Nazionali – che,ricordo, si occupano di ricerca industriale

– la redazione da parte loro, la valuta-zione e l’approvazione del Piano di azionetriennale, nonché l’assegnazione di risorseagli stessi.

Si riserva di formulare una proposta diparere all’esito del dibattito. ».

Mercoledì 2 agosto 2017 — 138 — Commissione VII

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