Rivista di giurisprudenza amministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 1 (GENNAIO 1981), pp. 61/62-63/64Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171319 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
e cioè consiglio, giunta e presidente ed inoltre, ed in subordine, si lamenta che nessun controllo di legittimità sarebbe stato esple
tato, ai sensi dell'art. 25 Cost., da parte della competente com
missione statale di controllo, istituita dagli art. 45 segg. legge 10
febbraio 1953 n. 62, in ordine agli impugnati provvedimenti del
medico provinciale, che costituirebbero atti amministrativi im
putabili alla regione.
Per quanto attiene alla prima parte della censura osserva il
collegio che la causa allo stato non risulta matura per la de
cisione. Sarebbe infatti quanto meno opportuno acquisire agli atti il provvedimento cui si fa cenno nelle decisioni di questa sezione, n. 507 del 14 luglio 1975 (Foro it., Rep. 1975, vo
ce Regione, n. 173), e n. 535 dell'8 settembre 1976 (id., Rep.
1977, voce cit., n. 551) citate dalla difesa dell'amministrazione
a pag. 3 della memoria del 28 ottobre 1978 con il quale la re
gione assicura il mantenimento delle competenze proprie nella
materia degli uffici del medico provinciale, fino a quando la
materia non sarebbe stata diversamente disciplinata da norme
regionali. Per ragioni di economia processuale ritiene tuttavia il colle
gio di poter esaminare la seconda parte della censura poiché sulla base di essa è possibile decidere il ricorso.
È vero infatti che si discute sia in dottrina che in giurispru denza circa la sopravvivenza o meno della competenza di un
organo esterno dell'ufficio del medico provinciale a seguito del
suo trasferimento alla regione (nel senso della sopravvivenza, oltre alle decisioni sopra citate, cfr. T.A.R. Marche 3 gennaio
1978, n. 7 e T.A.R. Emilia-Romagna 12 febbraio 1976, n. 75, id.,
Rep. 1976, voce Giustizia amministrativa, n. 976) ed ancor più in generale circa la possibilità per la regione di decentrare con
provvedimenti legislativi o anche solo amministrativi competenze esterne ad organi diversi da quelli previsti dalla Costituzione del
la Repubblica e dello statuto regionale, che sono, come è noto,
il consiglio, la giunta ed il presidente. In particolare, per l'esclu
sione di un autonomo potere dispositivo con rilevanza esterna in
testa all'assessore si sono pronunciati T.A.R. Calabria 13 luglio
1976, n. 123 (id., Rep. 1977, voce Regione, nn. 116, 119, 404) e
21 marzo 1977, n. 60; T.A.R. Calabria-Catanzaro 21 aprile 1978,
n. 63 e T.A.R. Piemonte 11 maggio 1976, n. 160, decisione que st'ultima confermata da Cons. Stato, Sez. IV, dee. 25 ottobre 1977, n. 893 (ibid., n. 127); per la non delegabilità, in mancanza di
una specifica norma autorizzativa di poteri dalla giunta all'asses
sore si è pronunciato il Consiglio di Stato, IV Sez., con decisione
26 luglio 1978, n. 758 (id., Rep. 1978, voce cit., nn. 169, 182, 293)
che conferma T.A.R. Lazio, Sez. 1., 8 gennaio 1975, n. 3; per
la delegabilità, in virtù di legge regionale, di competenze proprie
del presidente o della giunta agli assessori si è pronunciato il
T.A.R. Veneto 24 giugno 1976, n. 518 (id., Rep. 1977, voce cit.,
il. 506); viceversa, infine, per la non manifesta infondatezza del
la questione d uzionalità di una legge regionale che auto
rizza la delega di funzioni della giunta all'assessore si è pronun
ciato il Consiglio di Stato, IV Sez., 7 marzo 1978, n. 186 (id., Rep.
1978, voce cit., n. 279). Ma quali che siano le conclusioni alle quali
si addivenga in materia, è certo comunque che, una volta rite
nuta, come nella specie la regione ha fatto, la competenza
esterna di siffatti organi e la autonoma validità delle loro deli
berazioni senza la necessità della loro trasfusione in delibere di
giunta, del consiglio o del presidente (a seconda delle rispettive
competenze a termini dello statuto), una volta ritenuta, insom
ma, come nella specie si è fatto, la diretta imputabilità alla
regione degli atti di siffatti organi, tali atti non possono ritenersi
sfuggire al controllo di legittimità o di merito di cui all'art. 125
Cost., esercitato dall'apposito organo statale, istituito dagli art. 4
segg. legge 10 febbraio 1953 n. 62. Già la giurisprudenza ha
avuto modo di pronunziarsi circa la necessità della sottopo
sizione al controllo degli atti regionali emessi da organi mo
nocratici quali il presidente o gli assessori (nel caso che a que sti ultimi la Costituzione e lo statuto riconoscono competen
za esterna), superando agevolmente con convincenti argomen
tazioni di rilievo che la citata legge n. 62 del 1953 qualifica « delibere » gli atti regionali da sottoporre a controllo e per
venendo alla conclusione che con l'espressione suddetta il le
gislatore intende riferirsi agli atti (collegiali o meno) a conte
nuto decisionale (cfr. T.A.R. Piemonte 25 marzo 1975, n. 71,
id., 1976, III, 237, e 14 gennaio 1976, n. 4, id., 1976, III, 274;
T.A.R. Puglia 12 marzo 1975, n. 18, id., Rep. 1975, voce cit., n.
150; T.A.R. Abruzzo 10 maggio 1977, n. 289; T.A.R. Emilia Ro
magna-Bologna 8 giugno 1977, n. 308, id., Rep. 1978, voce cit.,
nn. 185, 304; da ultimo Cons. Stato, IV Sez., 6 dicembre 1977,
n. 1129, id., 1978, I, 516, che conferma T.A.R. Toscana 13 feb
braio 1976, n. 88, id., Rep. 1976, voce cit., n. 128 e Cons. Stato,
IV Sez., 4 luglio 1978, n. 701, id., Rep. 1978, voce cit., n. 184).
Non v'è dubbio che gli stessi principi debbano valere nel caso
in esame, in quanto, pur dovendosi riconoscere, in base all'art.
125 Cost., che è facoltà del legislatore ordinario stabilire i modi
ed i limiti del controllo di legittimità sugli atti della regione da
esercitare in forma decentrata da un organo dello Stato e che
quindi non costituisce esigenza di carattere assoluto la sottoposi zione a controllo di legittimità dell'attività amministrativa regio
nale, residuando, al di fuori dei limiti stabiliti dal legislatore or
dinario, la validità del principio del riconoscimento dell'autono
mia regionale (art. 5 Cost.), è assolutamente certo che il legisla tore ordinario, con la legge n. 62 del 1953, cit., ha chiaramente
espresso l'intento di sottoporre a controllo tutti gli atti di qualsi
voglia organo regionale, eccettuati quelli relativi alla mera esecu
zione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, tutti gli atti cioè a contenuto decisionale imputabili alla regione senza distinguere affatto tra atti di organi collegiali o individuali, statutari o burocratici.
Nella specie è indubbio che gli atti impugnati, astrattamente im
putabili ed in concreto imputati alla regione, abbiano contenuto
decisionale, non essendo meramente esecutivi di altri già adottati
e perfezionati ai sensi di legge e pertanto, prima ancora di essere
portati ad esecuzione, andavano sottoposti a controllo. Non aver
lo fatto costituisce comportamento illegittimo da sanzionare con
l'annullamento (cfr., nei sensi della impugnabilità e della possibi lità di annullamento degli atti inefficaci portati in concreto ad ese
cuzione, T.A.R. Piemonte 14 gennaio 1976, n. 4, id., 1977, III,
274). Per le ragioni su esposte i ricorsi vanno accolti.
Per quésti motivi, ecc.
Rivista di giurisprudenza amministrativa Regione — Bellezze naturali — Provvedimento di tutela — De
liberazione del presidente della giunta regionale — Illegittimità
(Cost., art. 121; d. pres. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, art. 7, 82).
È illegittimo il provvedimento con il quale vengono esercitate
le funzioni di tutela delle bellezze naturali trasferite alle regioni che, in difetto di una specifica normativa regionale di attuazione, sia stato deliberato dal presidente della giunta regionale e non
dalla giunta stessa. (1)
Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo; Sezione
de L'Aquila; sentenza 28 novembre 1979, n. 449; Pres. Piroso,
Est. Rizzi; Soc. immob. S. Lucia (Avv. Valori) c. Pres. giunta
regionale d'Abruzzo.
(1) La massima è conforme all'orientamento giurisprudenziale se condo il quale, in base al riparto di competenze tra organi regionali delineato dall'art. 121 Cost., al presidente della giunta spetta, in li nea di principio, solo un ruolo di attuazione e di esternazione privo di contenuti sostanziali, di deliberazioni che la giunta deve previa mente adottare, e non anche proprie competenze dispositive: T.A.R.
Campania 26 marzo 1980, n. 245, Trib. amm. reg., 1980, I, 1962; T.A.R. Piemonte 25 marzo 1980, n. 143, ibid., 1607; 27 settembre
1978, n. 461, Foro it., Rep. 1979, voce Regione, n. 149; Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 1978, n. 177, id., Rep. 1978, voce cit., n. 283; 27
maggio e 5 luglio 1977, nn. 534 e 682, id., Rep. 1977, voce cit., nn.
514, 518; T.A.R. Campania 13 luglio 1976, n. 566, ibid., n. 117; T.A.R. Piemonte 12 maggio 1976, n. 165, ibid., n. 515; 8 luglio 1975, nn. 207 e 215, e 17 dicembre 1975, n. 370, id., Rep. 1976, voce cit., nn. Ili, 156, 154; T.A.R. Lazio, Sez. 1, 15 ottobre 1975, n. 686, id.,
1976, III, 412, con nota di Pizzetti; T.A.R. Piemonte 25 settem
bre 1979, n. 1979, n. 441, Trib. amm. reg., 1979, I, 3476; 27 settembre
1978, n. 461, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 147, applica il principio anche alle funzioni che siano state delegate dallo Stato alle regioni, e non siano a queste attribuite per competenza propria; su questo
punto, meno rigoroso appare T.A.R. Lazio, Sez. I, 31 marzo 1976, n. 196, id., Rep. 1976, voce cit., n. 106.
Ciò non toglie che la legislazione regionale possa attribuire al pre sidente della giunta la competenza ad emanare provvedimenti aventi
un proprio contenuto dispositivo: Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre
1977, n. 1246, id., Rep. 1978, voce cit., n. 303; T.A.R. Lazio, Sez. I,
9 marzo 1977, n. 242, id., Rep. 1977 voce cit., n. 510. La questione di legittimità costituzionale di tale norma, per violazione dell'art.
121 Cost., è stata dichiarata manifestamente infondata da T.A.R. Emi
lia-Romagna, Sez. Bologna, 28 aprile 1978, n. 124, id., Rep. 1978,
voce cit., n. 278; T.A.R. Veneto 11 gennaio 1977, n. 29, id., Rep.
1977, voce cit., n. 505; T.A.R. Lazio, Sez. I, 10 gennaio 1977, n. 4,
ibid., n. 507; e, in relazione a norma statutaria, Cons. Stato, Sez. IV,
6 luglio 1976, n. 522, id., Rep. 1976, voce cit., n. 112; mentre Sez.
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PARTE TERZA
IV 16 maggio 1978, n. 465, id., Rep. 1978, voce cit., n. 277, più cau
tamente, dichiara manifestamente infondata la questione di costitu zionalità di una norma regionale attributiva al presidente della giun ta della competenza ad emanare il decreto di esproprio, sulla base della considerazione che tale provve iimento, a differenza di altri della procedura espropriativa, si inquadra in questa procedura, della
quale non costituisce mai il principale momento decisionale. Solo ammettendo la possibilità che al presidente della giunta regionale sia no attribuite competenze proprie aventi contenuto dispositivo, del
resto, si può comprendere l'orientamento giurisprudenziale tanto della Corte costituzionale come dei giudici amm'nistrativi, secondo il quale anche i provvedimenti di tale presidente v-nno sottoposti a controllo del competente organo statale, quando abbiano un simile contenuto: T.A.R. Lazio, Sez. I, 24 gennaio 1979, n. 78, in questo fascicolo, III, 60, con nota di richiami.
Viceversa, la questione di costituzionalità di una norma ai legge regionale che attribuisca alla giunta il potere di delegare proprie com
petenze al suo presidente o al suo assessore, precedentemente consi
derata manifestamente infondata da Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 1977, n. 337, Foro it., 1978, III, 278, con nota di richiami, è stata poi rimessa alla Corte costituzionale da numerose ordinanze: Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 1979, n. 1197, Cons. Stato, 1979, I, 1816; T.A.R.
Emilia-Romagna, Sez. Bologna, 6 ottobre 1979, n. 378, Trib. amm.
reg., 1979, I, 3870; 10 maggio 1979, n. 287, Foro it., Rep. 1979, voce
cit., n. 143; Cons. Stato, Sez. IV, 6 e 10 luglio 1979, nn. 565 e 600,
ibid., nn. 142, 141; 29 aprile 1977, id., 1979, III, 69, con nota di
richiami. D'altra parte, poiché la giunta è qualificata l'organo esecutivo della
regione dall'art. 121 Cost., a meno di una diversa attribuzione previ sta esplicitamente da una norma regionale, spetta ad essa, e non al
consiglio, la competenza ad esercitare le funzioni amministrative tra
sferite dallo Stato alla regione: Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 1980, n. 741. Cons. Stato, 1980, I, 1096, in relazione a provvedimenti in
materia di concessione' di autolinee; 29 luglio 1980, n. 804, ibid., 968, si è orientata nello stesso senso in base alle norme di attuazione del
lo statuto sardo, in relazione ai provvedimenti relativi ai consorzi per 10 sviluppo industriale, correlativamente, è stata dichiarata manifesta
mente infondata la questione di costituzionalità di norme regionali che
hanno esplicitamente attribuito alla giunta la competenza suddetta:
Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 1979, n. 599, Foro it., Rep. 1979, voce
cit., n. 144, e 7 marzo 1978, n. 185, id., Rep. 1978, voce cit., n. 151.
Appare perciò isolata Sez. IV 10 gennaio 1978, n. 10, id., 1978, III, 40 i, con nota di Garrone, che ha dichiarato illegittima l'approvazione di un piano regolatore generale, o di una sua variante, che sia stata
disposta dalla giunta e non dal consiglio della regione Emilia-Romagna.
* * *
La sentenza è cosi motivata: È preliminare l'esame del dedotto
vizio di incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto impugnato. Secondo la censura del ricorso, il potere esercitato dal presidente
della giunta regionale, che ha negato, ai fini della tutela paesaggistica, 11 nullaosta per l'esecuzione della copertura di un fabbricato, doveva essere posto in essere dal consiglio o, al più, dalla giunta regionale.
Per la migliore intelligenza della vertenza, il collegio considera che, nel caso specifico, trattasi del diniego del nullaosta previsto dalla
legge 29 giugno 1939 n. 1497, funzione già esercitata dagli organi sta
tali e, ai sensi dell'art. 82 d. pres. 27 luglio 1977 n. 616, trasferita alla regione.
La vertenza è incentrata sulla individuazione dell'organo regionale
competente ad esercitare detta funzione amministrativa, nell'assenza
di statuizione legislativa di attuazione, a livello regionale, prevista dall'art. 7 del citato d. pres. n. 616 del 1977, statuizione che, all'epoca dell'atto impugnato, non era ancora intervenuta.
Il collegio ritiene che il presidente della giunta regionale, ai sensi
dell'art. 121 Cost., dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato e, ai sensi dell'art. 47 legge 22 luglio 1971 n. 480, che ha ap
provato lo statuto della regione Abruzzo, sovraintende agli uffici e
servizi regionali. Pertanto, il presidente attua un compito di promozione, propulsione
ed attuazione di funzioni, svolgendo attività di iniziativa e di stimolo nei confronti degli organi deliberativi e burocratici della regione.
All'incontro, la giunta regionale ex art. 46 legge n. 480 del 1971
citata, ha competenza ad esprimere la funzione esecutiva e, quindi, amministrativa della regione, competenza di ordine generale, che deve essere affermata specie nel caso — come il presente — in cui non sia
intervenuta la legge regionale che abbia dato puntuale esecuzione al
dettato legislativo nazionale, investendo singoli organi regionali di
specifica competenza, attribuendo determinati compiti, esattamente de
limitati. Pertanto, l'atto impugnato avrebbe dovuto essere emanato dalla
giunta regionale e non dal suo presidente. Conseguentemente, la
censura addotta in ricorso si palesa fondata e si deve annullare l'atto
de quo, per incompetenza dell'organo emanante.
Corte costituzionale — Questione di legittimità costituzionale —
Analogo giudizio — Identica questione — Riproposizione d'uf
ficio — Esclusione (Legge 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla
costituzione e funzionamento della Corte costituzionale, art. 23).
Sollevata in un giudizio questione di legittimità costituzio
nale (nella specie, da parte di tribunale amministrativo re
gionale, relativamente a norme concernenti lo stato giuridico, e
quindi l'indipendenza dei componenti il tribunale amministra
tivo regionale stesso), il medesimo giudice non è tenuto a ripro porre d'ufficio l'identica questione in analoghi giudizi, sospen dendoli, in difetto di una eccezione di parte. (1)
Tribunale amministrativo regionale per il Molise; sentenza 20
novembre 1979, n. 95; Pres. Manfredi Selvaggi, Est. Camozzi; Cimino Maj (Avv. Laureili) c. Istituto statale d'arte G. Manup pella di Isernia, Min. pubblica istruzione.
(!) Questioni di costituzionalità della normativa sulla composizione dei tribunali amministrativi regionali sono state già sollevate, oltre che con l'ordinanza del T.A.R. Molise 24 aprile 1979, n. 15, alla
quale si riferisce la sentenza del medesimo tribunale ora riportata, anche con l'ordinanza 12 febbraio 1980 del T.A.R. Marche, Foro it., 1S80, III, 426, con nota di richiami, e con l'ordinanza 12 aprile 1979, n. 26 del T.A.R. Umbria, id., 1979, III, 269, con nota di Romboli.
Cass. 30 ottobre 1979, n. 5681, id., 1980, I, 1041, con nota di ri chiami, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di co stituzionalità dell'art. 295 cod. proc. civ., in quanto non impone la
sospensione necessaria del giudizio, per pendenza davanti alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità di una norma dalla cui applicazione dipende la definizione del giudizio stesso. Viceversa, Trib. Lucerà, ord. 18 giugno 1979, id., 1980, II, 211, con nota di
richiami, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli art. 23 e 30 legge 11 marzo 1953 n. 87, nella
parte in cui non prevedono, nel caso di avvenuta proposizione di una
questione di costituzionalità, l'obbligo per tutti i giudici di sospen dere i procedimenti nei quali debba farsi applicazione della norma og getto della questione stessa.
* * *
La sentenza è cosi motivata: Prima di esaminare il ricorso è ne cessario porre mente agli efletti, sul presente giudizio, dell'ordinanza n. 15, resa da questo stesso collegio nella camera di consiglio del 24
aprile 1979, in ordine alla domanda incidentale di sospensione del l'atto impugnato, proposta col ricorso n. 86/79 - Garofalo Antonio c. Comune di Campobasso.
Con tale ordinanza il tribunale sospese il giudizio instaurato col
predetto ricorso, inviando gli atti alla Corte costituzionale, avendo ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di co stituzionalità di alcuni articoli della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 — disciplinanti lo stato giuridico dei magistrati, e la composizione dei T.A.R. —- che erano apparsi contrari al principio di indipendenza dei giudici.
Ora, secondo un criterio meramente logico, permanendo il convin cimento circa 'l'illegittima composizione del collegio, ogni successivo
giudizio, fino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla rilevata
questione, o fino alla modifica per legge della normativa censurata, dovrebbe essere sospeso ai sensi dell'art. 23, 3° comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, con invio degli atti alla Corte costituzionale, poiché il con trollo circa la regolare composizione dell'organo giudicante è, in cia scun giudizio, preliminare ad ogni altra questione.
Questo tribunale peraltro, pur riaffermando le considerazioni e le motivazioni svolte nell'ordinanza di rinvio, a prova dell'incostituzio nalità delle norme sullo stato giuridico dei magistrati dei T.A.R., ri tiene di non dover sospendere il presente giudizio.
La contraddizione logico-giuridica che a prima vista può apparire in sita in questa determinazione scompare ad una più attenta analisi del la fattispecie.
Occorre in primo luogo considerare che il giudizio verrebbe ora so
speso al solo fine di sollevare una questione che già pende avanti alla Corte costituzionale, a seguito della ricordata ordinanza n. 15 del
1979, senza nulla aggiungere ai termini della questione medesima, e creando per contro ostacoli ad un più spedito espletamento della giu stizia costituzionale.
In secondo luogo, sotto un profilo più strettamente esegetico, va ri cordato che l'art. 23, 3° comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, prevede la facoltà e non l'obbligo del giudice di sollevare di ufficio le que stioni di legittimità costituzionale delle leggi che rilevino ai fini della definizione del giudizio.
Tale facoltà ben può essere intesa come comprensiva, in astratto, an che de! potere del giudice di astenersi dal riproporre una questione precedentemente rilevata, in pendenza del giudizio instaurato avanti alla Corte costituzionale, qualora la stessa questione si presenti in successivi giudizi, purché nei singoli casi il giudice sia in grado di suffragare il proprio operato con valide argomentazioni. Ciò è age vole nel caso in esame, ove si consideri che l'azione del collegio è fi nalizzata ad ottenere la necessaria ed indilazionabile verifica costitu zionale delle garanzie di obiettività ed imparzialità della giustizia amministrativa, senza incidere negativamente sullo svolgimento della
stessa, col determinarne una sostanziale paralisi, in un momento in cui la domanda di giustizia appare particolarmente pressante; per converso occorre anche tener presente che il collegio non manche rebbe di accogliere la domanda di accertamento della pregiudiziale costituzionale, qualora questa fosse avanzata da una parte del pro cesso timorosa di affidare la sorte dei propri interessi a giudici sfor niti delle garanzie costituzionali di indipendenza. (Omissis)
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