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sentenza 19 febbraio 2003, Giud. D'Ecclesia; Tassini e altra (Avv. Salafia, Carbone) c. Direzione...

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sentenza 19 febbraio 2003, Giud. D'Ecclesia; Tassini e altra (Avv. Salafia, Carbone) c. Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 4 (APRILE 2003), pp. 1249/1250-1253/1254 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198287 . Accessed: 25/06/2014 02:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.47 on Wed, 25 Jun 2014 02:46:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 19 febbraio 2003, Giud. D'Ecclesia; Tassini e altra (Avv. Salafia, Carbone) c. Direzioneprovinciale del lavoro di Ascoli PicenoSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 4 (APRILE 2003), pp. 1249/1250-1253/1254Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198287 .

Accessed: 25/06/2014 02:46

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

il principio informatore che ha determinato fin qui la previsione

legale del canone dell'affitto di fondi rustici, solo che, di quello attuale, è stata ravveduta l'inadeguatezza al fine di assicurare

equi rapporti sociali.

Si attende, perciò, che il legislatore intervenga a dettare una

nuova disciplina che attualizzi la rendita della proprietà terriera in misura non irrisoria.

Al momento, però, essendo stata dichiarata l'illegittimità delle norme precedenti e mancando ancora una nuova disciplina che riveda l'intera materia, si determina una situazione giuridica che vede riespandersi l'autonomia negoziale dei privati, non più

obbligata da un'inserzione automatica di clausole legali. Perciò, oggi, nelle controversie in cui si discute dell'ammon

tare dell'estaglio, la valutazione del giudice si sposta dalla com

parazione fra la previsione contrattuale e i criteri di calcolo del

canone fin qui stabiliti dalla legge, all'apprezzamento della ri

spondenza del canone pattizio al principio di equità indicato

dalla Corte costituzionale come criterio guida negli affitti di

fondi rustici, che si traduce nell'assicurare una remuneratività

non irrisoria della rendita per il concedente, ma anche dell'eser

cizio dell'impresa agraria per l'affittuario, mantenendo il rap

porto in una condizione di equilibrio economico, che tenga conto delle circostanze di tempo e di luogo, e di tutte le altre va

riabili caratteristiche dello specifico contratto (condizioni delle

parti, durata, natura della coltivazione, ecc.), in modo da garan tire un equo contemperamento degli interessi reciproci (art. 1374 c.c.).

Poiché il contratto fra la Castelnuovo e il Francioso ha previ sto un canone annuo che di per sé assicura le segnalate esigenze, nel caso di specie la corte ritiene non necessaria alcuna attività

integrativa, ricorrendo già un'equa sistemazione dei rapporti fra

le parti.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO; sentenza 19 febbraio

2003, Giud. D'Ecclesia; Tassini e altra (Avv. Salafia, Car

bone) c. Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO;

Lavoro (rapporto di) — Venditore porta a porta — Lavoro

autonomo — Fattispecie (Cod. civ., art. 2094, 2222; 1. 11

giugno 1971 n. 426, disciplina del commercio, art. 36).

Il venditore porta a porta, in assenza di un 'attività rìgidamente svolta e preordinata dal datore di lavoro con vincolo di su

bordinazione, va qualificato come lavoratore autonomo (nella

specie, si trattava di attività svolta da incaricati di vendita di

retta alla commercializzazione di prodotti alimentari surge lati attraverso il sistema della vendita presso il domicilio di

clienti privati, con effettuazione della consegna dei prodotti e

incasso del relativo prezzo di listino). (1)

(1) I. - Sulla distinzione tra vendita a domicilio e vendita porta a

porta, nel senso che nella vendita a domicilio non si realizza la doppia condizione della contestuale consegna della merce all'acquirente e della corresponsione immediata del prezzo convenuto, tipica invece della vendita porta a porta, Cass. 1° settembre 1997, n. 8302, Foro it.,

Rep. 1998, voce Vendita, n. 78. In ordine al criterio distintivo fra vendita porta a porta e lavoro su

bordinato, si è affermato (Cass. 2 febbraio 1988, n. 984, id., Rep. 1988, voce Agenzia, n. 15) che oggetto della vendita porta a porta è lo svol

gimento a favore di un'impresa di un'attività economica, compiuta con

un'organizzazione autonoma di capitale e lavoro e che si sostanzia in un risultato di lavoro a rischio dell'agente, con il solo vincolo verso il

preponente di una stabile organizzazione-collaborazione, senza che la

configurabilità di tale rapporto sia esclusa da direttive emanate dal pre

ponente, ove si tratti di modesta limitazione dell'autonomia dell'agente attinente soltanto alle modalità di svolgimento dell'attività medesima e

rispondente al comune interesse delle parti; oggetto del lavoro subordi

nato, invece, è la prestazione in regime di subordinazione, di energia di

Il Foro Italiano — 2003 — Parte I-24.

Svolgimento del processo. — Con verbale di illecito ammini

strativo 9 luglio 1998, n. 10/33/40 la direzione provinciale del

lavoro di Ascoli Piceno ha contestato al dott. Bruno Tassini, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione

della bofrost* Distribuzione V s.r.l., verbale di illecito ammini

strativo per violazione alle leggi in materia di assunzione (ed omissioni contributive agli enti previdenziali) di alcuni lavora

tori c.d. porta a porta, qualificandoli lavoratori autonomi anzi

ché subordinati.

Disattendendo le argomentazioni e produzioni documentali

lavoro la cui organizzazione e il risultato e rischio rientrano esclusiva mente nella sfera economico-giuridica dell'imprenditore.

Con riferimento a singole fattispecie si è ravvisato un rapporto di la voro autonomo:

— nella vendita porta a porta svolta dall'agente senza ausilio di per sonale dipendente, attività che non richiede, ex se, alcuna organizzazio ne, e ben può essere svolta secondo indicazioni rigide della preponente, quando tali indicazioni si rendono necessarie per evitare sovrapposizio ni di visite, salvaguardare l'immagine aziendale, garantirsi tutti gli in

put necessari per conoscere sempre meglio il mercato (Trib. Milano 23

aprile 1986, id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 404); — nella fattispecie degli intervistatori porta a porta per reperire per

sone interessate a corsi e cioè i c.d. informatori (Pret. Como 20 giugno 1984, id.. Rep. 1985, voce cit., n. 417);

— nella fattispecie di vendita porta a porta effettuata con direttive ad opera del preponente, ove si tratti di modesta limitazione dell'auto nomia dell'agente, attinente soltanto alle modalità di svolgimento del l'attività e rispondente al comune interesse delle parti (Cass. 22 dicem bre 1983, n. 7560, id.. Rep. 1983, voce Agenzia, n. 7);

— nella fattispecie di contratto tra società e venditore porta a porta, con compenso adeguato e sufficiente ex art. 36 Cost., al fine di evitare un uso distorto dell'intervento di sostegno del giudice del lavoro da

parte di chi persegua l'intento socialmente non apprezzabile di cumula re ai vantaggi derivantigli da una forma contrattuale liberamente scelta,

quelli di altro schema contrattuale riconosciuto a posteriori dal giudice (Pret. Roma 22 novembre 1985, id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 429).

Si è ravvisato, invece, un rapporto di lavoro subordinato: — nell'attività di vendita porta a porta svolta nell'ambito di gruppi

di addetti coordinati da un dipendente della società datrice di lavoro, con l'assegnazione quotidiana degli incarichi da svolgere nella giornata e l'obbligo dì consegnare ogni giorno un rapporto sull'attività svolta, nonché di giustificare eventuali assenze o ritardi (Cass. 8 gennaio 1993, n. 84, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 452);

— nella specie di dipendente inserito in un gruppo di venditori porta a porta, che operi sotto la direzione del gestore della filiale e del super visore della zona, i quali impartiscono quotidianamente direttive ed istruzioni per la vendita, esigendo, al termine del lavoro giornaliero, il resoconto della attività espletata e non dispongono di alcun potere d'i

niziativa, costituendo un'unità produttiva ambulante, sotto la direzione ed il controllo quotidiano del datore di lavoro (fattispecie di attività di vendita porta a porta di un'enciclopedia svolta con modalità predeter minate e controllate nella fase di esecuzione, senza alcun potere di ini ziativa: Cass. 18 dicembre 1987, n. 9459, id., Rep. 1988, voce cit., n.

388); — nell'attività di vendita di libri con il sistema c.d. porta a porta ove

il lavoratore sia sistematicamente e continuativamente inserito nell'or

ganizzazione aziendale del datore di lavoro, sia assoggettato al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore, sia assente un'or

ganizzazione imprenditoriale da parte del prestatore d'opera, e manchi un effettivo rischio economico connesso all'attività lavorativa svolta dallo stesso (Pret. Milano 31 marzo 1981, id., Rep. 1982. voce cit., n.

256). Più in generale, con riferimento alla cospicua giurisprudenza in ma

teria di qualificazione del rapporto, la riportata sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sembra aderire al recente indirizzo che assume la ne cessità di un accertamento inequivoco delle modalità di svolgimento della prestazione, con esclusione del vincolo della subordinazione nel caso in cui la prestazione del lavoratore presenti caratteristiche compa tibili con la fattispecie del lavoro autonomo: cfr. Cass. 5 aprile 2002, n.

4889, id., 2002, I, 2740, con nota di richiami; 29 novembre 2002, n.

16997. id., Mass., 1259 (contra, Cass. 6 luglio 2001, n. 9167, id., 2002, I, 134, con nota di richiami, che riconosce l'esistenza della c.d. subor dinazione «attenuata», ove il lavoratore, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e

diligenza, operi secondo le direttive di ordine generale da questi impar tite, ancorché con i margini di discrezionalità connaturati al tipo di atti vità svolta, ed in funzione dei programmi cui è destinata la produzio ne).

II. - Per la sussistenza degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 2105 c.c. anche da parte del venditore porta a porta, Cass. 8

luglio 1995, n. 7529, id., Rep. 1995, voce cit., n. 813. Si è specificato

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PARTE PRIMA 1252

della ditta nella fase procedimentale amministrativa, il direttore

provinciale del lavoro notificava in data 30 agosto 2001 ordi

nanza-ingiunzione n. 690/98 con la quale veniva ingiunto di pa

gare la sanzione complessiva di lire 10.521.400 (pari ad euro

5.433,86). Con ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione del 27

agosto 2001, n. 690/98, depositato il 26 settembre 2001, il dott.

Bruno Tassini, in proprio e quale presidente del consiglio di

amministrazione della bofrost* Distribuzione V s.r.l., contestava

la fondatezza dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto nessuna

violazione alle norme lavoristiche e previdenziali sarebbe stata

commessa, per essere i lavoratori per i quali è stata contestata la

violazione, venditori c.d. porta a porta, e cioè lavoratori auto

nomi anziché subordinati come ritiene invece la direzione pro vinciale del lavoro di Ascoli Piceno, per i quali sono stati adem

piuti tutti gli obblighi di legge. Si costituiva la direzione provinciale del lavoro la quale insi

steva per la fondatezza della contestazione mossa, sul presuppo

(Trib. Verona 23 luglio 1999, id., Rep. 2001, voce Concorrenza (disci

plina), n. 288, che costituisce atto di concorrenza sleale confusoria l'u tilizzare per la vendita porta a porta altrui ex dipendenti che, nel visita re la clientela, omettono di dichiarare il loro passaggio alla nuova im

presa. III. - In ordine alla posizione previdenziale del venditore porta a

porta, occorre evidenziare che lo stesso rientra nell'ambito di operati vità della gestione separata presso l'Inps di cui all'art. 2, 26° comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, gestione cui sono obbligati ad iscriversi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con aliquota la cui misura varia a seconda che i soggetti siano o meno in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria. Infatti, l'esercizio dell'atti vità di incaricato per la vendita a domicilio (c.d. vendita porta a porta) ha un diretto riferimento normativo che lo qualifica espressamente co me rapporto di lavoro autonomo, atteso che l'art. 2, 26° comma. 1. 335/95 individua, tra le forme di lavoro autonomo soggette all'iscrizio ne presso l'apposita gestione separata dell'Inps, «gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 1. 11 giungo 1971 n. 426».

IV. - Sulla nozione di consumatore, che trova nell'art. 2 d.Ieg. 15

gennaio 1992 n. 50 una specificazione coerente con l'afflato comples sivo della disciplina di derivazione comunitaria, v., da ultimo. Corte cost. 22 novembre 2002, n. 469, id., 2003, I, 332, con note di A. Pal

mieri, Consumatori, clausole abusive e imperativo di razionalità della

legge: il diritto privato europeo conquista la Corte costituzionale, e A.

Plaia, Nozione di consumatore, dinamismo concorrenziale e integra zione comunitaria del parametro di costituzionalità', ulteriori indica zioni in R.A. De Rosas-A. Palmieri, Consumatori, contratti e difesa dalle vessazioni: gli ingranaggi cominciano, faticosamente, a girare (nota ad App. Roma 7 maggio 2002 e altre), id., 2002, I. 2823. Con

specifico riguardo alla disciplina in materia di vendita fuori dei locali commerciali sono stati ritenuti consumatori: a) il dirigente di un com missariato che aveva stipulato un contratto relativo all'acquisto di un PC. altri accessori e una banca dati, oltre all'abbonamento a CD-ROM di aggiornamento della banca dati stessa (Trib. Roma 17 dicembre 1994, id., Rep. 1996, voce Contratto in genere, n. 327, pronunciata in

applicazione diretta della direttiva 85/577/Cee); b) il titolare di un pani ficio che aveva stipulato un contratto relativo all'acquisto di opere li brarie (Pret. Milano 17 gennaio 1995, ibid., n. 279); c) il dipendente comunale che aveva acquistato un depuratore dichiarando espressa mente che lo stesso era destinato alla sua attività lavorativa (Trib. Mi lano 27 gennaio 1997, id., Rep. 1998, voce cit., n. 41 1); d) il titolare di

un'impresa di autotrasporti che aveva stipulato un contratto per l'iscri zione della figlia ad un corso di programmazione (Trib. Lucca 4 luglio 2000, id., Rep. 2001, voce cit., n. 343); e) il titolare di un esercizio commerciale per la vendita di articoli da regalo e casalinghi che aveva

acquistato in proprio materiale informatico relativo «all'aggiornamento interdisciplinare (. . .) con contenuti di carattere tecnico, scientifico, economico, fiscale, medico, giuridico, informatico, commerciale, lette rario di cultura generale e accesso a servizi telematici integrati» (Trib. Bari 31 agosto 2001, Giur. it., 2002, 1192). Cfr. altresì, per l'attenzione

riposta sugli «scopi» che ispirano l'attività del consumatore, Pret. Mi lano 30 gennaio 1997, Foro it.. Rep. 1997, voce Vendita, n. 89. Sui

profili attinenti al «diritto di ripensamento», v., riassuntivamente, B. Tassone, La vendita fuori dai locali commerciali, in II diritto privato nella giurisprudenza, XV, I contratti nuovi a cura di P. Cendon, in cor so di stampa per i tipi di Utet.

Negli ultimi tempi sono sempre più frequenti le denunce contro or

ganizzazioni che, spacciandosi per imprese di vendita diretta, realiz zano truffe (c.d. «vendite piramidali» e «catene di S. Antonio») a danno di consumatori con la promessa di facili ed ingenti guadagni; nell'ul tima legislatura sono stati presentati disegni di legge per definire com

piutamente la vendita a domicilio, proibire le deviazioni piramidali e

punire coloro che le attuano.

V. Sulla posizione fiscale del venditore porta a porta, cfr. la nota a

Pret. Ravenna 27 gennaio 1994, Foro it., 1994, II, 324, spec. par. II.

Il Foro Italiano — 2003.

sto che le modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavo

ro deponevano tutte per la sussistenza di un rapporto di lavoro

subordinato, ma non di lavoro autonomo.

Venivano ammesse ed espletate le prove per testi così come

richieste ed articolate da entrambi le parti, e la causa veniva rin

viata, con termine per note all'udienza del 23 gennaio 2003, e

poi d'ufficio all'udienza del 29 gennaio 2003, data in cui la

causa stessa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione. — L'opposizione proposta all'ordi

nanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro di

Ascoli Piceno 27 agosto 2001, n. 690/98 notificata il 30 agosto 2001 è fondata.

Infatti, la controversia ha ad oggetto la configurazione giuri dica della tipologia contrattuale del venditore c.d. porta a porta: cioè se il c.d. venditore porta a porta va qualificato come lavo

ratore subordinato (come afferma la direzione provinciale del

lavoro) oppure come lavoratore autonomo (come afferma l'op

ponente): nella specie trattasi di attività di incaricati di vendita

diretta alla commercializzazione di prodotti alimentari surgelati attraverso il sistema della vendita presso il domicilio di clienti

privati, con effettuazione della consegna dei prodotti e incasso

del relativo prezzo di listino.

Al riguardo va evidenziato come la «posizione» lavorativa del

c.d. venditore porta a porta è, di norma, inquadrabile come lavo

ratore autonomo, atteso che il venditore porta a porta svolge un

lavoro completamente autonomo e libero da vincoli di orari e/o

subordinazione, essendo libero di scegliere i clienti e/o procac ciare clienti, essendo peraltro il suo guadagno strettamente col

legato agli affari portati a conclusione ed in percentuale sul fat

turato (in tali casi i venditori porta a porta rientrano tra gli inca

ricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 1. 11 giugno 1971

n. 426). Il c.d. venditore porta a porta potrebbe, però, rivestire anche

la qualifica di lavoratore subordinato in presenza di un'attività

«rigidamente» svolta e preordinata dal datore di lavoro, con

vincolo di subordinazione. In tale caso, però, la subordinazione

va concretamente dimostrata attraverso la prova della sussisten

za dei c.d. indici rivelatori della subordinazione, i quali per la

peculiarità dell'attività svolta dal venditore porta a porta —

espletamento del lavoro al di fuori dell'azienda, non obbligato rietà di un preciso orario di lavoro, retribuzione correlata al fat

turato — debbono essere riguardati con particolare attenzione

(soprattutto quando vi è stata una manifestazione di volontà, tramite apposito contratto, nel senso di lavoro autonomo).

Al riguardo, fra gli indici «rivelatori» della subordinazione, la

Cassazione (fra le tante, cfr. Cass. 5 aprile 2002, n. 4889, Foro

it., 2002, I, 2740) ha affermato che, ai fini della distinzione del

rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi

rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere diretti

vo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici diretti

ve di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore

di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferito

gli e alle modalità della sua attuazione; altri elementi, quali l'as

senza dì rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di

un orario, la localizzazione della prestazione, la cadenza e la

misura della retribuzione, assumono natura meramente sussidia

ria e non decisiva (Cass. 4 febbraio 2002, n. 1420, id., Mass.,

112). Nella fattispecie in questione, le risultanze della prova testi

(testi peraltro comuni ad entrambe le parti) espletata hanno con

fermato la configurazione giuridica del lavoro autonomo (così come qualificato dall'azienda) svolto dai lavoratori c.d. porta a

porta in forza alla bofrost* Distribuzione V s.r.l., non essendo

risultata la soggezione dei lavoratori in questione al potere di

rettivo e disciplinare del datore di lavoro: il teste Luzi, ex ven

ditore porta a porta alle dipendenze della bofrost* (sia come la

voratore subordinato che come lavoratore autonomo), afferma

che «allorché ... ero lavoratore autonomo ... ero io che mi sce

glievo orari di lavoro, clienti e modalità in genere di svolgi mento del lavoro, senza necessità alcuna di comunicare assenze

e permessi... da quando ho stipulato il contratto di lavoro au

tonomo organizzavo interamente l'attività e predisponevo per sonalmente il programma di vendita fissando anche gli obiettivi

da raggiungere e ciò a differenza di quando ero lavoratore su

bordinato ... non dovevo osservare alcuna direttiva del direttore

della filiale, il quale peraltro non effettuava alcun controllo né

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sul programma di lavoro né sull'effettiva visita dei clienti». Tali

circostanze, sia pure con toni diversi -— ma in alcuni casi anche

più efficaci — sono state confermate da tutti gli altri testi (Di Chiara, Del Gobbo, Cappelletti), i quali hanno escluso sia la

soggezione dei lavoratori c.d. porta a porta in forza alla bofrost*

(e di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta) al potere direttivo e

disciplinare del datore di lavoro, che tutti gli altri indici c.d. se

condari rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato: è risul

tato infatti che i venditori porta a porta della bofrost* Distribu

zione V s.r.l. svolgevano il lavoro senza l'ausilio del personale

dipendente, in completa autonomia e senza vincolo di subordi

nazione alcuna.

Del resto non va dimenticato che la vendita porta a porta non

richiede alcuna organizzazione, e ben può essere svolta senza

indicazioni rigide della ditta che «offre» il lavoro; diverso è il

caso — ma non è quello della fattispecie in esame, per quanto è

risultato dalla prova testi e documentale agli atti — in cui il la

voro del venditore porta a porta viene gestito dall'azienda pre

ponente con direttive abbastanza minute e vincolanti nella fase

operativa, perché in tal caso indubbiamente si «scivola» nel la

voro subordinato.

Le modalità di svolgimento del lavoro dei venditori porta a

porta (di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione) della bofrost*

Distribuzione V s.r.l., confermate dalle risultanze dell'espletata

prova testi, depongono per la sussistenza di un rapporto di lavo

ro autonomo e non di lavoro subordinato.

Ad ulteriore conferma dell'insussistenza di un rapporto di la

voro subordinato fra i lavoratori porta a porta di cui all'ordinan

za-ingiunzione opposta e la bofrost* Distribuzione V s.r.l., vi è

la circostanza che i lavoratori in questione hanno stipulato per iscritto un contratto di vendita porta a porta come venditori au

tonomi, contratti che, peraltro, disciplinano dettagliatamente le

condizioni di vendita e le modalità di svolgimento del lavoro,

affermando, tra l'altro, che il contratto disciplina l'attività di in

caricato di vendita, svolta in forma autonoma e senza alcun vin

colo di subordinazione, diretta alla commercializzazione di ge lati e di prodotti alimentari surgelati esclusivamente con il mar

chio bofrost*, attraverso il sistema della tentata vendita presso il

domicilio di clienti privati, con effettuazione della consegna dei

prodotti e incasso del relativo prezzo di listino. Aggiungasi che

gli stessi venditori porta a porta, con dichiarazione scritta di loro

pugno, hanno descritto minuziosamente il lavoro svolto come

venditori e le concrete modalità di svolgimento degli stessi: tali

dichiarazioni non solo non sono state «smentite» (o data la pro va della loro simulazione) ma sono state confermate, poi, dai la

voratori, sentiti quali testi (teste Luzi). In presenza sia di un contratto sottoscritto dalle parti, in cui si

dichiara di voler escludere la natura subordinata del rapporto di

lavoro, che di dichiarazione successiva che conferma il conte

nuto del contratto (documento provvisto dell'efficacia di piena

prova a mente del combinato disposto degli art. 2735, 1° com

ma, e 2733 c.c.), è possibile pervenire ad una diversa qualifica zione del contratto stesso solo se si dimostra in concreto che il

rapporto di lavoro si è svolto in maniera diversa da quella pat tuita e cioè si dimostra la sussistenza di un rapporto di lavoro

subordinato (Cass. 22 novembre 1999. n. 12926, id., 2000, I,

74): nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova per la

sussistenza di un rapporto dì lavoro subordinato.

Ne consegue, quindi, che la tipologia contrattuale dei vendi

tori porta a porta di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta, va

qualificata di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato.

L'opposizione proposta dal dott. Tassini in proprio e quale

legale rappresentante della bofrost* Distribuzione V s.r.l., al

l'ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro

27 agosto 2001, n. 690/98, va quindi accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza stessa.

Il Foro Italiano — 2003.

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 19 febbraio 2003; Giud.

Lamorgese; Azienda policlinico Umberto I di Roma (Avv.

Capparelli) c. Soc. Deltamed (Avv. Catricalà).

TRIBUNALE DI ROMA;

Sanità pubblica — Azienda universitaria Umberto I di Ro

ma — Cessazione — Azienda policlinico omonima — Suc

cessione — Contratti di fornitura in corso — Domanda di

pagamento del prezzo — Legittimazione passiva (D.l. 1°

ottobre 1999 n. 341, disposizioni urgenti per l'Azienda poli clinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di

Roma, art. 1, 2; 1. 3 dicembre 1999 n. 453, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 1° ottobre 1999 n. 341).

A seguito della cessazione dell'Azienda universitaria Umberto I

di Roma, si è verificata la successione della omonima azien

da policlinico nei contratti in corso per la fornitura di beni e

servizi destinati all'assistenza sanitaria; pertanto, la legitti mazione passiva rispetto alla domanda di pagamento del

prezzo proposta dall'impresa fornitrice spetta all'ente di

nuova costituzione. (1)

(1) 1. - La sentenza in epigrafe si occupa della vicenda relativa alla successione dell'Azienda policlinico Umberto I di Roma alla omonima azienda universitaria, avvenuta in virtù del d.l. 1° ottobre 1999 n. 341.

convertito, con modificazioni, in 1. 3 dicembre 1999 n. 453. A giudizio del Tribunale di Roma, ci si trova al cospetto di «un vero

e proprio fenomeno successorio, seppur a titolo particolare, esteso qua si all'intera gamma dei rapporti giuridici intrattenuti dalla soppressa azienda universitaria». Il condivisibile rilievo è confermato, infatti, da

quanto disposto dall'art. 2, 1° comma, d.l. cit., secondo cui l'Azienda

policlinico Umberto I, dotata di autonoma personalità giuridica di di ritto pubblico, è subentrata «nei contratti in corso per la fornitura di be ni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi»; entro tale data «il direttore generale risolve i predetti contratti con indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in

parte delle condizioni». L'azienda policlinico è succeduta, inoltre, sia «nei rapporti in corso,

relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità com

petenti e altre amministrazioni» sia «nei contratti in corso per la costru zione di strutture destinate ad attività assistenziali» ed ha acquisito il

patrimonio immobiliare dell'azienda soppressa, poiché, ai sensi del l'art. 1,1° comma, «insiste sulle omonime strutture ospedaliere». Inve

ce, i rapporti non rientranti nella successione sono, oltre quelli «già esauriti», anche quelli concernenti gli appalti o le concessioni per opere

pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria. In ordine a

questi ultimi, però, «l'Azienda policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'università La Sapienza di Roma nel con tenzioso giudiziale ed extragiudiziale» (art. 2, 7° comma).

A ben vedere, si tratta di una tipica ipotesi di estinzione dell'ente se

guita da successione a titolo particolare, nella quale si manifesta con

evidenza l'interruzione della sequenza estinzione-successione univer

sale, che caratterizza, invece, le persone fisiche (per ragguagli sul pun to, v. D. Dalfino, La successione tra enti nel processo, Torino, 2002, 387 ss., 394 ss.).

Peraltro, la cessazione dell'azienda universitaria non è avvenuta pu ramente e semplicemente, bensì attraverso l'istituzione di un'apposita gestione separata, nella quale sono confluiti i crediti ed i debiti maturati

sino alla data della cessazione stessa. Il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla pregressa gestione dell'assistenza sanitaria è stato affidato ad un commissario di nomina ministeriale, munito del

potere di accesso a tutti gli atti relativi alla gestione, il quale predispone un piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone al mini

stero competente per l'approvazione. Il ministero provvede in ordine al

pagamento sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a dispo sizione con apposito provvedimento legislativo (cfr. art. 2 d.l. cit.).

II. - L'istituzione di una gestione separata e la preposizione ad essa di un commissario in vista della liquidazione dei rapporti giuridici pre

gressi costituisce l'espediente utilizzato dal legislatore, allorché intende

tenere distinte la contabilità relativa all'ente soppresso da quella relati

va all'ente di nuova costituzione, indipendentemente dal fatto che al

l'estinzione si accompagni una successione a titolo particolare ovvero a

titolo universale. L'obiettivo perseguito è quello di evitare che gli enti

successori si trovino oberati di un fardello (costituito dalle passività maturate a carico del predecessore) che renda claudicante sin dall'ini

zio la loro attività. In materia sanitaria, quali esempi di questa tecnica, possono annove

rarsi la soppressione e liquidazione degli enti mutualistici; la soppres sione e liquidazione degli enti ospedalieri; la soppressione e liquidazio ne delle Usi (v. D. Dalfino, La successione tra enti nel processo, cit., 394 ss., 367 ss.).

In ordine alla successione delle nuove Ausi alle vecchie Usi, v., da

ultimo, Cass. 29 luglio 2002, n. 11197, Foro it., Mass., 839; 23 luglio

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