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sentenza 9 novembre 1995; Giud. Chiavassa; Soc. Lintas Milano (Avv. Guida) c. Pavone (Avv. Dalla...

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sentenza 9 novembre 1995; Giud. Chiavassa; Soc. Lintas Milano (Avv. Guida) c. Pavone (Avv. Dalla Cola) Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 2 (FEBBRAIO 1996), pp. 753/754-755/756 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190198 . Accessed: 24/06/2014 23:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.163 on Tue, 24 Jun 2014 23:37:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 9 novembre 1995; Giud. Chiavassa; Soc. Lintas Milano (Avv. Guida) c. Pavone (Avv. Dalla Cola)

sentenza 9 novembre 1995; Giud. Chiavassa; Soc. Lintas Milano (Avv. Guida) c. Pavone (Avv.Dalla Cola)Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 2 (FEBBRAIO 1996), pp. 753/754-755/756Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190198 .

Accessed: 24/06/2014 23:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto di affissione. Anche quanto alla defissione di comuni

cati della r.s.u. — recanti denuncia di carenti misure di sicurez

za — l'eccezione sollevata dalla difesa convenuta, per essere

i comunicati affissi provenienti dalla r.s.u. e non sottoscritti, non può trovare accoglimento dovendosi ritenere sufficiente, per fruire del diritto previsto dall'art. 25 dello statuto, il riferimen

to, in calce al comunicato, alla r.s.u. (come nel caso di specie).

Pertanto, anche la defissione dei comunicati deve considerarsi

integrante un comportamento antisindacale.

Comportamento del datore di lavoro antecedente la consulta

zione elettorale. I comportamenti contestati al datore di lavoro

con riferimento alla fase antecedente le operazioni elettorali, tutti già indicati nella premessa in fatto della motivazione, an

corché allegati invero genericamente, senza concreti riferimenti

ai lavoratori destinatari dell'intervento datoriale diretto a sco

raggiare l'adesione al sindacato o comunque a contrastare l'o

pera di proselitismo, tuttavia per il tenore delle dichiarazioni

pronunciate — peraltro non smentite dal datore di lavoro ma

ritenute espressione del diritto di critica — e per il tempo in

cui esse sono state rese — mentre era in atto l'opera di sensibi

lizzazione e proselitismo, ancor più ardua trattandosi di azienda

nella quale mai prima era stato presente alcun sindacato, devo

no ritenersi intrinsecamente antisindacali giacché volti a gettare discredito (v. i riferimenti al segretario provinciale Filca-Cgil,

Santori) ovvero a condizionare la libera adesione al sindacato.

In definitiva, ritiene il giudicante che l'obiettiva idoneità del la condotta posta in essere dal datore di lavoro, nei confronti

della r.s.u. fin dalla proclamazione degli eletti, pregiudicando l'insediamento e funzionamento della r.s.u. costituisca compor tamento antisindacale, conseguendone l'ordine di cessare la pre detta condotta con rimozione degli effetti, nella specie, consen

tendo l'operatività della r.s.u., i permessi retribuiti ai compo nenti della r.s.u., l'affissione di comunicati della r.s.u.

Quanto, invece, ai comportamenti antecedenti la consultazio

ne elettorale, ritiene il giudicante che gli effetti della condotta

(«l'energica azione svolta dal datore di lavoro per scoraggiare la presenza di votanti», cosi si legge nel ricorso) si siano già

prodotti e pertanto, non essendo la condotta attuale, né perdu randone gli effetti, detti comportamenti non siano più reprimi bili con il provvedimento sommario di repressione della condot

ta antisindacale.

PRETURA DI MILANO; sentenza 9 novembre 1995; Giud.

Chiavassa; Soc. Lintas Milano (Aw. Guida) c. Pavone (Aw.

Dalla Cola).

PRETURA DI MILANO; s

Redditi (imposte sui) — Irpef — Redditi di lavoro dipendente — Risoluzione del rapporto di lavoro — Transazione — In

dennità risarcitoria — Tassabilità — Decorrenza (D.l. 23 feb

braio 1995 n. 41, misure urgenti per il risanamento della fi

nanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, art.

32; 1. 22 marzo 1995 n. 85, conversione in legge, con modifi

cazioni, del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, art. 1).

La tassabilità delle somme di natura risarcitoria percepite a se

guito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di

lavoro, prevista dall'art. 32 d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, con

vertito, con modificazioni, dalla l. 22 marzo 1995 n. 85, si

applica alle sole transazioni stipulate successivamente alla da

ta di entrata in vigore del citato decreto. (1)

(1) I. - La decisione affronta, a quanto consta per la prima volta,

il problema della tassazione delle somme percepite a seguito di transa

zione avvenuta fra datore di lavoro e lavoratore con riferimento alla

risoluzione del rapporto di lavoro, successivamente all'entrata in vigore

Il Foro Italiano — 1996.

Motivi della decisione. — L'opposizione proposta non può essere accolta.

Il 15 novembre 1994 la società Lintas e G. Pavone hanno

convenuto, con conciliazione sottoscritta avanti al Pretore di

Milano, la risoluzione del rapporto di lavoro fra loro in corso

nonché il pagamento da parte della società «a titolo risarcito rio» per «danni emergenti conseguenti al preteso declassamento

professionale e al preteso danno biologico alla salute» del Pa

vone di complessive lire 340.000.000; le parti contraenti hanno

anche precisato a verbale che l'importo, «stante il titolo di ero

gazione», non sarebbe stato «assoggettato a ritenute fiscali» e

che sarebbe stato pagato in quattro rate di lire 85 milioni ognu na, con scadenza 30 dicembre 1994, 28 febbraio 1995, 30 aprile

1995, 31 maggio 1995.

dell'art. 32 d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 1. 22 marzo 1995 n. 85 (testo coordinato in Le leggi, 1995, II, 84). L'articolo citato ha modificato le lettere a) e c) dell'art. 16, 1°

comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui

redditi), prevedendo l'assoggettamento a tassazione separata delle som

me e dei valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, «anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, re

lativi alla risoluzione del rapporto di lavoro» dipendente ovvero relativi alla risoluzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nella sentenza in epigrafe, il pretore basa la sua decisione esclusiva

mente sulla natura non retroattiva della norma in esame e, pertanto, essendo la transazione di specie avvenuta anteriormente alla data di

entrata in vigore del citato decreto, ad essa non si applicherebbe l'art.

32, anche se il sistema rateale di pagamento utilizzato ha determinato

la materiale percezione della somma in epoca successiva. La decisione, senza compiere alcuna indagine sul contenuto degli art.

46 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi citato, che disciplinano e qualificano il reddito di lavoro dipendente e la sua determinazione, e sull'art. 6, 2° comma, che prevede espressamente il trattamento fisca

le delle somme di carattere risarcitorio («i proventi conseguiti in sostitu

zione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le

indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarci mento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa

categoria di quelli sostituiti o perduti»), sostiene anche che, in assenza

della novella normativa, tale somma non sarebbe stata tassata (a pre scindere dal fatto che essa sia volta a ristorare un danno emergente o un lucro cessante) e che in caso di pattuizione di erogazione di com

pensi al netto della ritenuta «l'eventuale imposizione fiscale deve resta re a carico del datore di lavoro».

Il governo, invece, nella relazione al d.l. citato, espressamente ritiene

che «con l'art. 32 vengono chiariti dubbi interpretativi connessi alle

modalità di tassazione di somme e valori liquidati in occasione della

composizione di controversie di lavoro», e sembrerebbe, quindi, dare

per assodata la natura tassabile di tali somme, essendone in dubbio

unicamente le sue modalità. Sulla effettiva portata della previsione di cui all'art. 32 cit., in un

contesto normativo che sembrava già contemplare la tassabilità delle

somme percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, quan tomeno per la parte relativa al c.d. lucro cessante, v. in dottrina: S.

Capilupi, E. Mattesi, Novità legislative in tema di tassazione delle somme

percepite in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro dipen

dente, in Fisco, 1995, 7511, secondo le quali la impossibilità «di analiz zare tutte le vertenze di lavoro, sembra avere indotto il legislatore verso

un intervento drastico, volto alla tassazione di tutte le somme erogate, anche a titolo di risarcimento, in occasione della risoluzione dei rappor ti di lavoro, e indipendentemente dalla loro possibile qualificazione quale danno emergente o lucro cessante» e che «le distinzioni d'ora in poi effettuate in sede di risoluzione dei rapporti di lavoro dipendente non

saranno sufficienti, se non in sede contenziosa, ad evitarne la tassazio ne tout court: ciò peraltro in considerazione del fatto che il datore di

lavoro, al momento dell'erogazione delle somme dovute, dovrà cautela

tivamente procedere all'effettuazione della ritenuta alla fonte»; L. Lo

vecchio, Il regime fiscale delle indennità da licenziamento illegittimo

(nota a Comm. trib. centrale 3 aprile 1995, n. 1306, e 27 gennaio 1995,

n. 351), in Bollettino trib., 1995, 1605, ad avviso del quale «la norma

non può e non deve essere interpretata alla luce del dato testuale, ma

necessita di un inquadramento all'interno dei principi che, allo stato

attuale, sovraintendono alla imposizione sui redditi»; dello stesso auto

re, v. anche Imposte anche sui risarcimenti, in Sole 24 Ore del 2 marzo

1995, 19, dove si legge: «la formula adottata rischia di estendere oltre

misura la stessa nozione di reddito, nel punto in cui, assoggettando

ad imposizione anche quanto risulta percepito a titolo risarcitorio, sem

bra riguardare indistintamente sia il risarcimento per danno emergente, sia quello per lucro cessante. È altrettanto ovvio, tuttavia, che una si

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PARTE PRIMA

Dopo il puntuale pagamento da parte Lintas della prima rata

di nette lire 85 milioni, è intervenuto il d.l. 23 febbraio 1995

n. 41 (entrato come tale in vigore il 24 febbraio 1995), definiti

vamente divenuto 1. 22 marzo 1995 n, 85; esso, all'art. 32, tito

lato «transazioni e somme risarcitone», stabilisce che dall'en

trata in vigore del decreto legge stesso l'imposta (tassazione se

parata) si applica altresì sulle «somme e i valori comunque

percepiti, anche se a titolo risarcitorio... a seguito... di transa

zioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro».

Su tali basi la società Lintas ha ritenuto di dover assoggettare a tassazione le somme ancora dovute, per rate non scadute,

al Pavone. Ha trattenuto e versato all'erario cosi lire 108.640.500. Poi

ché il Pavone, convinto dell'erroneità della tesi della società, ha intimato alla Lintas di pagargli il residuo capitale di cui alla

conciliazione di lire 108.640.500 appunto, con atto di precetto 16 giugno 1995, occorre in questa sede valutare se Lintas, come

chiede in accertamento, abbia «pagato integralmente quanto do

vuto a Gerardo Pavone nel verbale di conciliazione n. 6625/94», o se invece sussista parziale inadempimento.

Poiché le parti contraenti nella transazione del 15 novembre

1994 hanno convenuto il pagamento da parte Lintas Pavone

di lire 340 milioni netti è evidente che l'adempimento della so

cietà, che ha versato al lavoratore (circa) lire 108 milioni in

meno del pattuito, non è totale, pur se quei 108 milioni sono

stati versati all'erario.

La società ritiene però che nella specie la normativa di legge

sopravvenuta (il d.l. 23 febbraio 1995 e la successiva 1. 22 mar

zo 1995) si sia sostanzialmente sovrapposta alla volontà delle

parti, obbligandola, quale sostituto d'imposta, ad assoggettare

gli importi pattuiti a tassazione separata. Ma doppio è l'errore

della società: sotto un primo aspetto la normativa in esame, che impone prestazioni patrimoniali innovative non è — e non

può essere — retroattiva: seppur letteralmente la disposizione,

per inserirsi — con una aggiunta — all'art. 16 d.p.r. 917/86,

parla di somme «percepite» a seguito di transazioni, è certo

che la percezione va connessa al suo momento genetico, alla

transazione cioè intervenuta, come la percezione, dopo l'entrata

in vigore della normativa. Oltre alla natura fiscale della legge in esame, oltre al principio generale di irretroattività di cui all'11

preleggi, oltre alla introduzione di tale nuova tassazione con

d.l. (dunque provvedimento provvisorio con implicita valenza

de futuro), criteri di ermeneutica legislativa e di logica induco

no ad apprezzare le parole della norma «secondo la connessio

ne di esse» e secondo le «intenzioni del legislatore» (all'eviden za teso a tassare anche le transazioni a titolo risarcitorio per evitare prassi discutibili vigenti ed interpretazioni difformi; legis latore ancora una volta cosi teso ad introdurre regole per il futuro ed evitare controversie e non già, invece, ad innescarne

di nuove, quali la presente).

Certo, se la neodisposizione avesse, come vuole l'opponente, valore anche sulle transazioni già concluse e in fase di adempi mento si verificherebbe un sovvertimento delle regole generali fuori dall'ordinario, con svuotamento della norma di cui al l'art. 1372 c.c. in relazione a disciplina di legge che le parti

stipulanti non avevano potuto considerare e dunque con grave violazione del principio di autonomia contrattuale.

Poiché la convenzione inter partes (la transazione del novem

bre '94) è intervenuta in regime fiscale che consentiva i patti

stipulati (almeno secondo la giurisprudenza maggioritaria della Commissione centrale) quelle regole vanno osservate e la dispo sizione dell'art. 32 in esame va letta come statuente che l'impo

mile lettura si rivelerebbe in forte contrasto con la Carta costituzionale, poiché si verrebbe in questo modo a tassare ciò che non rappresenta in alcun modo una manifestazione di capacità contributiva».

Con riferimento alla tassazione di somme di natura risarcitoria nel l'ambito del reddito di lavoro dipendente, v. Comm. trib. centrale 27

gennaio 1995, n. 351, cit., Foro it., 1995, III, 486, che ha ritenuto tassabili le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di risarcimento del danno a fronte di licenziamento ingiustificato. Da

ultimo, v. Comm. trib. centrale 22 maggio 1995, n. 2156, Fisco, 1995, 8404, che ha ritenuto non tassabile, con riferimento ad una fattispecie sorta in vigenza del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 ed escludendo la natura retroattiva dell'art. 6, 2° comma, d.p.r. 917/86, una indennità di licenziamento di un lavoratore dipendente riscossa in via transattiva.

Il Foro Italiano — 1996.

sta si applica separatamente sulle somme percepite a seguito di transazioni intervenute a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Una valenza retroattiva di neotassazione non potrebbe che

essere esplicitata nella legge in modo chiaro ed univoco.

A tacere poi della circostanza che la transazione raggiunta fra le parti prevedeva un pagamento dilazionato, nell'evidente

interesse del debitore (Lintas), mentre nella specie l'interpreta zione aziendale si traduce in danno della sola parte non benefi

ciata del termine (Pavone), si deve rilevare, sotto un secondo

aspetto, che in caso di pattuizione privata di erogazione di com

pensi al netto di ritenuta, l'eventuale imposizione fiscale richie

sta deve restare a carico del datore di lavoro, quale sostituto

d'imposta, e non riversarsi sul lavoratore per il quale il datore

deve pagare le tasse, che ex lege si aggiungono ai compensi pat tuiti al netto.

Ancorché la problematica di causa coinvolge questioni anche

di carattere fiscale, contrariamente alla tesi attorea, non si trat

ta nella specie di causa tributaria pregiudiziale, dovendosi solo

valutare se Lintas sia stata — come chiede di accertare — adem

piente a patti transattivi, chiaramente invece disattesi per una

inappropriata invocazione di ragioni giustificative.

I

PRETURA DI VENEZIA; decreto 31 ottobre 1995; Giud. Ber

tot; Flmu Cub c. Soc. Fincantieri.

PRETURA DI VENEZIA;

Sindacati, libertà e attività sindacale — Condotta antisindacale — Riscossione dei contributi sindacali — Referendum abro

gativo — Esclusione per il sindacato non firmatario del con

tratto collettivo — Legittimità (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento, art. 26, 28).

Sindacati, libertà e attività sindacale — Rappresentanze sinda cali aziendali — Referendum abrogativo — Disciplina transi

toria (L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 19).

Non costituisce condotta antisindacale, a seguito dell'intervenu

ta abrogazione dell'art. 26, 2° e 3° comma, l. 20 maggio 1970

n. 300, il comportamento del datore di lavoro che non prov veda ad effettuare le trattenute dei contributi sindacali nei

confronti di un sindacato non firmatario del contratto collet

tivo applicato in azienda. (1)

Dopo il referendum del giugno 1995 le rappresentanze sindacali

aziendali costituite nell'ambito di associazioni sindacali che, ancorché aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente

rappresentative, non siano firmatarie di contratti collettivi ap plicati in azienda, non hanno più alcun titolo per operare. (2)

(1-3) Le decisioni del Pretore di Venezia e del Pretore di Padova, (annotata in Mass. giur. lav., 1995, 544, da I. Inglese. Effetti del refe rendum parzialmente abrogativo dell'art. 19 l. 300/70 sulle r.s.a. prece dentemente costituite), intervengono ancora sugli effetti dell'abrogazio ne dell'art. 19, lett. a), 1. n. 300 del 1970 (d.p.r. n. 312 del 1995), sulla sopravvivenza delle rappresentanze sindacali aziendali le quali, an corché costituite nell'ambito di associazioni aderenti alle confederazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della previ gente disciplina statutaria, non siano firmatarie di contratti di lavoro applicati nell'unità produttiva, unico requisito ora richiesto per la costi tuzione delle r.s.a. (v., da ultimo, Corte cost. 4 dicembre 1995, n. 492, Foro it., 1996, I, 5).

Sul punto le pronunzie si inseriscono nell'ambito dell'orientamento

giurisprudenziale prevalente alla cui stregua le predette rappresentanze sindacali aziendali non possono vantare alcun referente legale per poter continuare ad operare e fruire dei diritti previsti dal titolo III 1. n.

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