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Sezione I civile; sentenza 8 febbraio 1963, n. 234; Pres. Celentano P., Est. Fresa, P. M. Trotta...

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione I civile; sentenza 8 febbraio 1963, n. 234; Pres. Celentano P., Est. Fresa, P. M. Trotta (concl. conf.); C. (Avv. Pugliatti, Sodano) c. C. (Avv. Scalone, Gazzara) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 713/714-715/716 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152419 . Accessed: 25/06/2014 05:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 25 Jun 2014 05:32:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 8 febbraio 1963, n. 234; Pres. Celentano P., Est. Fresa, P. M. Trotta (concl. conf.); C. (Avv. Pugliatti, Sodano) c. C. (Avv. Scalone, Gazzara)

Sezione I civile; sentenza 8 febbraio 1963, n. 234; Pres. Celentano P., Est. Fresa, P. M. Trotta(concl. conf.); C. (Avv. Pugliatti, Sodano) c. C. (Avv. Scalone, Gazzara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 713/714-715/716Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152419 .

Accessed: 25/06/2014 05:32

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GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

rimanto alla data del medesimo, ha ritenuto ohe questo non consentisse l'ammissione ai benefici fiscali concessi

agli acquisti di sole aree fabbricabili. £ psraltro evidente ehe il problems meritava un maggior

approfondimento e ohe la sua soluzione non poteva coin

cidere con quella del problems relativo al momento deter

minatiyo del contenuto del oontratto, giacche lo stesso non

esaurisce i termini della questione, dato senz'altro per am

mssso che, al m>rn:;nto in cui furono stipulati i oontratti

di compravendita delle aree, sulle medesime esistevano giä alouni edifiei in via di costruzione da parte delle Sociotä

acquirenti, occorreva invece stabilire se, a norma dell'art.

14 della legge Tupini, ciõ fosse suffioiente a negare la con

oeasione delle agevolazioni fiscali ivi preyiste. Ora, a favore dell'interpretazione accolta dalla Corte

d'appsllo, puõ invocarsi soltanto l'argomento desunto dalla

lettera della legge sul riflesso che essa si riferisce expressis verbis agli« acquisti di aree edificabili » e che non puõ quindi

applicarsi ad aree giä in tutto o in parte edificate.

Ma tale oriterio interpretativo non puõ essere condiviso

perche nel determinare il senso della legge, esso si ferma al

significato proprio delle parole senza preoocuparsi di ac

certare in pari tempo quale sia stata l'intenzione del legis slatore e se essa abbia avuto congrua manifestazione nelle

parole usate ad esprimerla, ovvero se queste abbiano detto

di piu o di meno.

Non essendo dubbio che le agevolazioni fiscali di cui

alia legge Tupini siano state suggerite (come risulta dalla

stessa intestazione della legge) dalla opportunitä di dare

il maggior incremsnto alle costruzioni edilizie in un pe riodo nel quale ne era piu viva ed urgente la necessity, il

compito dell'interprete e quello di accertare se sia concilia

bile con siffatta finalita la limitazione dei benefici fiscali

alle sole aree che, al momento della stipulazione del oon

tratto, non siano state ancora edificate, con la conseguente esclusione di quelle sulle quali, a tale data, siano giä state

dagli acquirenti iniziate o condotte a termine le nuove

costruzioni.

Posto in questi termini il quesito che, e bene avver

tirlo, non tende ad una interpretazione analogica della legge

(di cui la stessa non sarebbe suscettibile per quanto at

tiene alia determinazione dell'oggetto di imposta o delle

condizioni cui sono subordinati i relativi benefici fiscali) ma a stabilire, in via di interpretazione estensiva, se la

particolare situazione de qua, lungi dall'essere incompati bile con la previsione della norma, debba invece intendersi

compresa in essa, la soluzione affermativa appare di mani

festa evidenza.

Basta invero considerare a tale riguardo che l'inizio e

il oompimento della costruzione di nuovi edifiei da parte di chi solo successivamente stipuli il contratto di acquisto dell'area utilizzata, non pone certo in essere una situa

zione rispetto alia quale sia giustificabile, con riferimento al

giä ricordato soopo della legge, l'esclusione dei benefici

fiscali dalla medesima concessi agli acquirenti di aree edi

ficabili, perche sarebbe assurdo fare un trattamento meno

favorevole a chi, con piu alacre iniziativa, abbia bruciato

le tappe accelerando o rendendo piu efficiente Fattuazione

dell'auspicato incremento.

Cade qui opportuno ricordare, anche con riferimento

alla giä menzionata legge del 24 gennaio 1962 n. 23, che in

questa materia di cosi essenziale importanza sociale il

legislatore ha chiaramente mostrato di volere presoindere dalla puntuale applicazione di taluni noti principi di diritto

comune quando, ad esempio, ha dato rilevanza sul piano fiscale al consenso prestato dalle province e dai comuni,

dopo la deliberazione di autorizzazione alia vendita di

aree fabbricabili ma prima della stipulazione dei relativi

contratti, a coloro che, successivamente, hanno stipulate i

contratti stessi, di procedere, nel frattempo, alia edifica

zione, e di ispirare la disciplina tributaria della vendita di

aree fabbricabili ad un oriterio piu largo ed aderente alia

esigenza di favorire nel modo migliore l'incremento delle

costruzioni di nuovi edifiei.

Di fronte a questo chiaro indirizzo, anche l'interprete non deve sottrarsi al dovere di intendere il contenuto della

legge con ampiezza maggiore di quella che apparirebbe dalle

epressioni usate, tutte le volte ebe ciõ risulti, come nella

specie, essere in piena armonia con gli scopi perseguiti dal

legislatore e non sia, come non 6, manifestamente incompa tibile con le parole della legge.

Con l'accoglimento di tale censura, devono considerarsi

assorbite tutte le altre formulate nei due ricorsi principali. La sentenza denunziata deve pertanto essere annullata

in relazione alia censura accolta, con rinvio della causa ad

altra corte di appello, la quale dovrä attenersi al seguente

principio di diritto : « I banefici della imposta fissa di registro e della ridu

zione al quarto dell'imposta ipotecaria, previsti dall'art. 14

della legge 2 luglio 1949 n. 408 per gli acquisiti di aree fab

bricabili, sono applicabili anche quando risulti che gli acqui renti abbiano, primi della stipulazione dei relativi contratti, iniziato o condotto a termine su tali aree la eostruzione di

nuovi edifici ».

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 8 febbraio 1963, n. 234 ; Pres.

Celentano P., Est. Fresa, P. M. Teotta (concl.

conf.) ; C. (Avr. pugliatti, sodano) c. C. (Aw. scalone,

Gazzara).

(Gassa App. Messina 30 agosto 1960)

Separazionc di coniugi — Occultamento di neuropsi coastenia sessuale temporanca

— Ingiuria grave — Insussistenza (Cod. civ., art. 151).

L'occultamento, da parte del coniuge, del proprio stato di

neuropsicoastenia sessuale, c he non rivesta carattere

permanente, non costituisce ingiuria grave, che giustifichi la separazione personale per colpa del coniuge infermo. (1)

La Corte, ecc. —- Con il primo motivo il ricorrente

denuncia la violazione degli art. 150 e 151 cod. civ., in

relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. In particolare deduce che 1 'impotentia coeundi, contrariamente all'avviso

manifestato dalla Corte di merito, non e compresa fra le

cause di separazione legale previste daH'art. 151 cod. civ.,

non potendo essere considerata ingiuria grave l'occulta

mento di uno stato di malattia di natura transitoria.

La censura b fondata.

La Corte di merito, dopo avere accertato in linea di

fatto e con apprezzamento insindacabile, che il C. era affetto

da neuropsicoastenia sessuale, ha dichiarato che tale stato

fisico non poteva essere considerato un disturbo passeg

giero e fugace in quanto era l'espressione di una vera e

propria impotentia coeundi. Ha aggiunto la Corte essere

del tutto irrilevante che la C. avesse condotto a termine la

seconda delle due gravidanze perche, non trattandosi di

impotenza perpetua ed insanabile, hen potevano esservi

stati saltuari rapporti intimi, come era dimostrato dai due

consecutivi concepimenti. E palese la illogicitä ela contraddittorieta di tale moti

vazione in quanto, mentre in primo tempo si afferma che

(1) In argomento non risultano precedenti specifici editi.

Si consultino App. Palermo 20 ottobre 1958, Foro it., Rep. 1959,

voce Separazione di coniugi, n. 37 ; App. Firenze 11 febbraio

1957, id. Rep. 1957, voce eit., nn. 35, 36 ; App. Torino 4 mag

gio 1954, id., Rep. 1954, voce cit., n. 42 ; App. Trieste 5 feb

braio 1947, id., Rep. 1947, voce cit., n. 36 ; Trib. Macerata

13 maggio 1946, ibid., n. 45 ; Cass. 19 febbraio 1943, id., Rep.

1943-45, voce cit., nn. 32-34 ; sul celamento del difetto di vergi

nitä, Cass. 26 ottobre 1956, n. 3970, id., 1956, I, 1606, con os

servazione di l. De Villa.

Si veda altresi Schwakzenberg, La nozione di ingiurie

gravi, in Riv. dir, matr., 1961, 77 ; JemoIjO, Matrimonii)', n, 147.

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715 PARTE PRIMA 716

il disturbo del C. non puõ essere eonsiderato passeggero «se a ben undici mesi di distanza dal matrimonio ancora

perdura », subito dopo si dicbiara ebe la forma di impo tenza funzionale noil e perpetua ed insanabile perebe con

sente saltuari rapporti intimi. Taie vizio logieo della moti

vazione riverbera i suoi effetti anebe sulla interpretazione dell'art. 151 e sui suoi limiti di applieazione. La Corte

ba, infatti, ritenuto ebe 1'impotenza funzionale del C.

potesse rientrare nella ipotesi di ingiuria grave di eui alla

eitata disposizione di legge perebe lo stato di malattia era

stato occultato alla moglie, pur essendo anteriore alla

eelebrazione del matrimonio. Non ba eonsiderato la Corte

ebe le condizioni neuropsicbicbe, non essendo 1'effetto

di uno stato fisico di natura permanente, non rendono,

per se stesse, impossibile la convivenza coniugale, in quanto non impediscono ai coniuge, temporaneamente debilitato, di adempiere, sia pure in modo saltuario, agli obbligbi derivanti dal matrimonio. Esse costituiscono un semplice stato di malattia, perfettamente curabile e di natura tran

si toria ehe non ba nulla di comune eon 1 'impotenlia coeundi, determinata da alterazioni di earattere permanente. L'oc

cultamento di taie stato di malattia non pnõ essere inter -

pretato come ingiuria grave verso il coniuge in quanto il

earattere stesso di transitorietä esclude l'intenzionalita e

la consapevolezza di recare offesa.

Ben diversa e l'ipotesi dell'occultamento di uno stato

fisico permanente ebe impedisca il raggiungimento degli

scopi matrimoniali perebe il preordinato silenzio, ebe ha

1'effetto di deludere legittime aspettative, lede, per se

stesso, la dignitä del coniuge inconsapevole ed acquista,

pertanto, valore offensivo.

L'erronea interpretazione della norma di legge in esame

e stata la causa determinante dell'errore in eui 6 incorsa

la Corte di merito nell'affermare la netta prevalenza dei

torti del C. L'indagine avrebbe dovuto essere condotta

sulla base di un diverso presupposto, cio& ebe il C. non

era affetto da impotentia coeundi, ma da sempliei disturbi

neuropsichici il eui occultamento non era offensivo per la

moglie. La Corte, nell'esaminare il reciproco comporta mento dei coniugi sulla base di tali premesse, avrebbe

dovuto accertare se era piil colpevole il coniuge ebe aveva

taeiuto 1'esistenza di uno stato di malattia transitorio e

curabile, ovvero quello ebe si era rifiutato di partecipare con doverosa comprensione a creare una atmosfera di

serenitä idonea alla scomparsa dei disturbi neuropsicbici.

Acquista pertanto rilevanza anebe la censura dedotta con

il secondo motivo di ricorso cio& 1'insufficiente motivazione

in ordine ai comportamento intollerante e poco affettuoso

della C. e all'episodio di violenza del giugno 1957.

£ ovvio infatti ebe la condotta dei coniugi debba essere

riesaminata sulla base delle diverse premesse sõpra indicate

ai fine di stabilire se alla rottura del consorzio coniugale abbiano contribuito entrambi i coniugi ovvero uno soltanto.

Particolarmente in ordine all'episodio di violenza

dovranno i giudici di rinvio accertare se esso sia stato

1'espressione di un impeto d'ira determinato da ingiusta

provocazione e da uno stato di tensione lungamente represso ovvero sia la manifestazione di uno stato di animo violento

e ingiustificato. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 7 tebbraio 1963, n. 204 ; Pres.

Toeeente P., Est. Pece, P. M. Ceiscuoli (ooncl.

parz. diff.); Soc. toscana azoto (Aw. Fbesa, Mauceei) c. Fall. Soc. toscana azoto (aw. Gelasco, Nava) e altri.

(Gonferma App. Firenze 20 dicembre 1961)

Fallimento — Legge fallimentare — Questione di

illegittimitä costituzionalc — Maniiesta inlon

datezza — Fattispecie.

Amministrazione controllata — Pregresse attivitä fraudolente del debitore -—- Scoperta successiva

all'approvazione dell'ammissione — Effetti (K. d.

16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, art.

173, 188, 189, 192).

Bono manifestamente infondate le qnestioni di illegittimitä costituzionale della legge fallimentare, bascte su cid che

contenga norme di carattere penale e non sia stato fissato, nella legge di delegazione, termine per I'emanazione della

legge medesima. (1) Nella procedura di amministrazione controllata, 1'accerta

mento, da parte del eommissario giudiziale, di pregresse attivitä fraudolente delVimprenditore giustifica la dichia

razione di fallimento e non consente proposte di concor

dato preventivo, a rich e se detto accertamento tia interve

nuto dopo Vapprovazione, da parte dei creditori, dell'ammis

sione del debitore alia procedura. (2)

La Corte, eoc. — (Omissis). Le varie censure proposte

con i due ricorsi principali (della Soc. toscana azoto in

liquidazione e di Marcello Sala in proprio) possono essere riassunte come appresso :

1) La Corte d'appello avrebbe dovuto farsi carico della questione sulla legittimitä costituzionale o meno del r. decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), sia

perche le leggi di delegazione (n. 2814 del 1923 e n. 659 del 1931) non contemplavano la possibilitä di emanare norme penali, sia perche le predette leggi non contenevano alcun limite di tempo per l'esercizio del potere di delega cosi come prescritto invece dall'art. 76 della Costituzione.

2) La Corte d'appello ha interpretato in modo ine

satto gli art. 173, 188 e 192 della legge fallimentare, in

quanto ha ritenuto che il richiamo nelFart. 188 dell'art.

173 operi anche dopo che la maggioranza dei creditori

abbia approvato (cosi come nella specie si era verificato) la proposta del debitore di ammissione alia procedura di amministrazione controllata, laddove dopo di tale approva zione non 6 piu operativo l'ult. comma dell'art. 173 (che deve intendersi limitato alia sola ipotesi del concordato

preventivo), ma l'art. 192 della legge fallimentare.

3) La Corte d'appello ha omesso l'indagine sulla effettiva sussistenza o meno di quello stato di insolvenza

che, per gli art. 188 e 189 della legge fallimentare, costi

tuisce sempre il presupposto necessario perche põssa essere

dichiarato il fallimento e che deve, quindi, concorrere

perche sia possibile la dichiarazione di fallimento a seguito

(1) Non constano precedenti, ad eccezione delle sentence della Corte costituzionale, eitate anche in motivazione : 7 giu gno 1902, n. 47, Foro it., 1962, I, 1079 ; 11 luglio 1901, n. 53, id., 1961, I, 1041 ; 26 gennaio 1957, n. 37, id., 1957, I, 185, con nota di richiami.

(2) Non risultano precedenti in termini. Per riferimenti, si veda Trib. Milano 23 maggio 1958,

Foro it., Rep. 1958, voce Amministrazione controllata, n. 0, secondo cui il comportamento degli amministratori di una societa di capitali deve essere preso in esame ai fini dell'accer tamento degli atti di frode di cui all'art. 173, 1° comma, legge fallimentare, non soltanto al momento dell'ammissione alia

procedura, ma ancora in qualsiasi momento della medesima. In ordine all'asserzione, contenuta nella sentenza, secondo cui la temporanea difficoltä. di adempiere alle proprie obbligazioni, che e presupposto dell'amministrazione controllata, si risolve rebbe in una insolvenza di carattereJtemporaneo, puõ consul tarsi in conformity Trib. Napoli 11 giugno 1948, id., 1948, I, 795, con nota contraria di GtAetä, Amministrazione con trollata e stato d'insolvenza, il quale considera presupposto della amministrazione controllata non l'insolvenza, bensi lo stato di « cessazione dei pagamenti».

Per riferimenti, si veda ancora Trib. Firenze 14 febbraio 1949 (id., 1949, I, 1110, con nota di G-aeta, In tema di fallimento d'impresa sottoposta ad amministrazione controllata), nella cui motivazione si afferma che, ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 173 della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento dell'impresa sottoposta ad amministrazione con trollata deve essere promossa d'ufficio.

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