Sezione I civile; sentenza 8 febbraio 1963, n. 234; Pres. Celentano P., Est. Fresa, P. M. Trotta(concl. conf.); C. (Avv. Pugliatti, Sodano) c. C. (Avv. Scalone, Gazzara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 713/714-715/716Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152419 .
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GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
rimanto alla data del medesimo, ha ritenuto ohe questo non consentisse l'ammissione ai benefici fiscali concessi
agli acquisti di sole aree fabbricabili. £ psraltro evidente ehe il problems meritava un maggior
approfondimento e ohe la sua soluzione non poteva coin
cidere con quella del problems relativo al momento deter
minatiyo del contenuto del oontratto, giacche lo stesso non
esaurisce i termini della questione, dato senz'altro per am
mssso che, al m>rn:;nto in cui furono stipulati i oontratti
di compravendita delle aree, sulle medesime esistevano giä alouni edifiei in via di costruzione da parte delle Sociotä
acquirenti, occorreva invece stabilire se, a norma dell'art.
14 della legge Tupini, ciõ fosse suffioiente a negare la con
oeasione delle agevolazioni fiscali ivi preyiste. Ora, a favore dell'interpretazione accolta dalla Corte
d'appsllo, puõ invocarsi soltanto l'argomento desunto dalla
lettera della legge sul riflesso che essa si riferisce expressis verbis agli« acquisti di aree edificabili » e che non puõ quindi
applicarsi ad aree giä in tutto o in parte edificate.
Ma tale oriterio interpretativo non puõ essere condiviso
perche nel determinare il senso della legge, esso si ferma al
significato proprio delle parole senza preoocuparsi di ac
certare in pari tempo quale sia stata l'intenzione del legis slatore e se essa abbia avuto congrua manifestazione nelle
parole usate ad esprimerla, ovvero se queste abbiano detto
di piu o di meno.
Non essendo dubbio che le agevolazioni fiscali di cui
alia legge Tupini siano state suggerite (come risulta dalla
stessa intestazione della legge) dalla opportunitä di dare
il maggior incremsnto alle costruzioni edilizie in un pe riodo nel quale ne era piu viva ed urgente la necessity, il
compito dell'interprete e quello di accertare se sia concilia
bile con siffatta finalita la limitazione dei benefici fiscali
alle sole aree che, al momento della stipulazione del oon
tratto, non siano state ancora edificate, con la conseguente esclusione di quelle sulle quali, a tale data, siano giä state
dagli acquirenti iniziate o condotte a termine le nuove
costruzioni.
Posto in questi termini il quesito che, e bene avver
tirlo, non tende ad una interpretazione analogica della legge
(di cui la stessa non sarebbe suscettibile per quanto at
tiene alia determinazione dell'oggetto di imposta o delle
condizioni cui sono subordinati i relativi benefici fiscali) ma a stabilire, in via di interpretazione estensiva, se la
particolare situazione de qua, lungi dall'essere incompati bile con la previsione della norma, debba invece intendersi
compresa in essa, la soluzione affermativa appare di mani
festa evidenza.
Basta invero considerare a tale riguardo che l'inizio e
il oompimento della costruzione di nuovi edifiei da parte di chi solo successivamente stipuli il contratto di acquisto dell'area utilizzata, non pone certo in essere una situa
zione rispetto alia quale sia giustificabile, con riferimento al
giä ricordato soopo della legge, l'esclusione dei benefici
fiscali dalla medesima concessi agli acquirenti di aree edi
ficabili, perche sarebbe assurdo fare un trattamento meno
favorevole a chi, con piu alacre iniziativa, abbia bruciato
le tappe accelerando o rendendo piu efficiente Fattuazione
dell'auspicato incremento.
Cade qui opportuno ricordare, anche con riferimento
alla giä menzionata legge del 24 gennaio 1962 n. 23, che in
questa materia di cosi essenziale importanza sociale il
legislatore ha chiaramente mostrato di volere presoindere dalla puntuale applicazione di taluni noti principi di diritto
comune quando, ad esempio, ha dato rilevanza sul piano fiscale al consenso prestato dalle province e dai comuni,
dopo la deliberazione di autorizzazione alia vendita di
aree fabbricabili ma prima della stipulazione dei relativi
contratti, a coloro che, successivamente, hanno stipulate i
contratti stessi, di procedere, nel frattempo, alia edifica
zione, e di ispirare la disciplina tributaria della vendita di
aree fabbricabili ad un oriterio piu largo ed aderente alia
esigenza di favorire nel modo migliore l'incremento delle
costruzioni di nuovi edifiei.
Di fronte a questo chiaro indirizzo, anche l'interprete non deve sottrarsi al dovere di intendere il contenuto della
legge con ampiezza maggiore di quella che apparirebbe dalle
epressioni usate, tutte le volte ebe ciõ risulti, come nella
specie, essere in piena armonia con gli scopi perseguiti dal
legislatore e non sia, come non 6, manifestamente incompa tibile con le parole della legge.
Con l'accoglimento di tale censura, devono considerarsi
assorbite tutte le altre formulate nei due ricorsi principali. La sentenza denunziata deve pertanto essere annullata
in relazione alia censura accolta, con rinvio della causa ad
altra corte di appello, la quale dovrä attenersi al seguente
principio di diritto : « I banefici della imposta fissa di registro e della ridu
zione al quarto dell'imposta ipotecaria, previsti dall'art. 14
della legge 2 luglio 1949 n. 408 per gli acquisiti di aree fab
bricabili, sono applicabili anche quando risulti che gli acqui renti abbiano, primi della stipulazione dei relativi contratti, iniziato o condotto a termine su tali aree la eostruzione di
nuovi edifici ».
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 8 febbraio 1963, n. 234 ; Pres.
Celentano P., Est. Fresa, P. M. Teotta (concl.
conf.) ; C. (Avr. pugliatti, sodano) c. C. (Aw. scalone,
Gazzara).
(Gassa App. Messina 30 agosto 1960)
Separazionc di coniugi — Occultamento di neuropsi coastenia sessuale temporanca
— Ingiuria grave — Insussistenza (Cod. civ., art. 151).
L'occultamento, da parte del coniuge, del proprio stato di
neuropsicoastenia sessuale, c he non rivesta carattere
permanente, non costituisce ingiuria grave, che giustifichi la separazione personale per colpa del coniuge infermo. (1)
La Corte, ecc. —- Con il primo motivo il ricorrente
denuncia la violazione degli art. 150 e 151 cod. civ., in
relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. In particolare deduce che 1 'impotentia coeundi, contrariamente all'avviso
manifestato dalla Corte di merito, non e compresa fra le
cause di separazione legale previste daH'art. 151 cod. civ.,
non potendo essere considerata ingiuria grave l'occulta
mento di uno stato di malattia di natura transitoria.
La censura b fondata.
La Corte di merito, dopo avere accertato in linea di
fatto e con apprezzamento insindacabile, che il C. era affetto
da neuropsicoastenia sessuale, ha dichiarato che tale stato
fisico non poteva essere considerato un disturbo passeg
giero e fugace in quanto era l'espressione di una vera e
propria impotentia coeundi. Ha aggiunto la Corte essere
del tutto irrilevante che la C. avesse condotto a termine la
seconda delle due gravidanze perche, non trattandosi di
impotenza perpetua ed insanabile, hen potevano esservi
stati saltuari rapporti intimi, come era dimostrato dai due
consecutivi concepimenti. E palese la illogicitä ela contraddittorieta di tale moti
vazione in quanto, mentre in primo tempo si afferma che
(1) In argomento non risultano precedenti specifici editi.
Si consultino App. Palermo 20 ottobre 1958, Foro it., Rep. 1959,
voce Separazione di coniugi, n. 37 ; App. Firenze 11 febbraio
1957, id. Rep. 1957, voce eit., nn. 35, 36 ; App. Torino 4 mag
gio 1954, id., Rep. 1954, voce cit., n. 42 ; App. Trieste 5 feb
braio 1947, id., Rep. 1947, voce cit., n. 36 ; Trib. Macerata
13 maggio 1946, ibid., n. 45 ; Cass. 19 febbraio 1943, id., Rep.
1943-45, voce cit., nn. 32-34 ; sul celamento del difetto di vergi
nitä, Cass. 26 ottobre 1956, n. 3970, id., 1956, I, 1606, con os
servazione di l. De Villa.
Si veda altresi Schwakzenberg, La nozione di ingiurie
gravi, in Riv. dir, matr., 1961, 77 ; JemoIjO, Matrimonii)', n, 147.
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715 PARTE PRIMA 716
il disturbo del C. non puõ essere eonsiderato passeggero «se a ben undici mesi di distanza dal matrimonio ancora
perdura », subito dopo si dicbiara ebe la forma di impo tenza funzionale noil e perpetua ed insanabile perebe con
sente saltuari rapporti intimi. Taie vizio logieo della moti
vazione riverbera i suoi effetti anebe sulla interpretazione dell'art. 151 e sui suoi limiti di applieazione. La Corte
ba, infatti, ritenuto ebe 1'impotenza funzionale del C.
potesse rientrare nella ipotesi di ingiuria grave di eui alla
eitata disposizione di legge perebe lo stato di malattia era
stato occultato alla moglie, pur essendo anteriore alla
eelebrazione del matrimonio. Non ba eonsiderato la Corte
ebe le condizioni neuropsicbicbe, non essendo 1'effetto
di uno stato fisico di natura permanente, non rendono,
per se stesse, impossibile la convivenza coniugale, in quanto non impediscono ai coniuge, temporaneamente debilitato, di adempiere, sia pure in modo saltuario, agli obbligbi derivanti dal matrimonio. Esse costituiscono un semplice stato di malattia, perfettamente curabile e di natura tran
si toria ehe non ba nulla di comune eon 1 'impotenlia coeundi, determinata da alterazioni di earattere permanente. L'oc
cultamento di taie stato di malattia non pnõ essere inter -
pretato come ingiuria grave verso il coniuge in quanto il
earattere stesso di transitorietä esclude l'intenzionalita e
la consapevolezza di recare offesa.
Ben diversa e l'ipotesi dell'occultamento di uno stato
fisico permanente ebe impedisca il raggiungimento degli
scopi matrimoniali perebe il preordinato silenzio, ebe ha
1'effetto di deludere legittime aspettative, lede, per se
stesso, la dignitä del coniuge inconsapevole ed acquista,
pertanto, valore offensivo.
L'erronea interpretazione della norma di legge in esame
e stata la causa determinante dell'errore in eui 6 incorsa
la Corte di merito nell'affermare la netta prevalenza dei
torti del C. L'indagine avrebbe dovuto essere condotta
sulla base di un diverso presupposto, cio& ebe il C. non
era affetto da impotentia coeundi, ma da sempliei disturbi
neuropsichici il eui occultamento non era offensivo per la
moglie. La Corte, nell'esaminare il reciproco comporta mento dei coniugi sulla base di tali premesse, avrebbe
dovuto accertare se era piil colpevole il coniuge ebe aveva
taeiuto 1'esistenza di uno stato di malattia transitorio e
curabile, ovvero quello ebe si era rifiutato di partecipare con doverosa comprensione a creare una atmosfera di
serenitä idonea alla scomparsa dei disturbi neuropsicbici.
Acquista pertanto rilevanza anebe la censura dedotta con
il secondo motivo di ricorso cio& 1'insufficiente motivazione
in ordine ai comportamento intollerante e poco affettuoso
della C. e all'episodio di violenza del giugno 1957.
£ ovvio infatti ebe la condotta dei coniugi debba essere
riesaminata sulla base delle diverse premesse sõpra indicate
ai fine di stabilire se alla rottura del consorzio coniugale abbiano contribuito entrambi i coniugi ovvero uno soltanto.
Particolarmente in ordine all'episodio di violenza
dovranno i giudici di rinvio accertare se esso sia stato
1'espressione di un impeto d'ira determinato da ingiusta
provocazione e da uno stato di tensione lungamente represso ovvero sia la manifestazione di uno stato di animo violento
e ingiustificato. Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 7 tebbraio 1963, n. 204 ; Pres.
Toeeente P., Est. Pece, P. M. Ceiscuoli (ooncl.
parz. diff.); Soc. toscana azoto (Aw. Fbesa, Mauceei) c. Fall. Soc. toscana azoto (aw. Gelasco, Nava) e altri.
(Gonferma App. Firenze 20 dicembre 1961)
Fallimento — Legge fallimentare — Questione di
illegittimitä costituzionalc — Maniiesta inlon
datezza — Fattispecie.
Amministrazione controllata — Pregresse attivitä fraudolente del debitore -—- Scoperta successiva
all'approvazione dell'ammissione — Effetti (K. d.
16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, art.
173, 188, 189, 192).
Bono manifestamente infondate le qnestioni di illegittimitä costituzionale della legge fallimentare, bascte su cid che
contenga norme di carattere penale e non sia stato fissato, nella legge di delegazione, termine per I'emanazione della
legge medesima. (1) Nella procedura di amministrazione controllata, 1'accerta
mento, da parte del eommissario giudiziale, di pregresse attivitä fraudolente delVimprenditore giustifica la dichia
razione di fallimento e non consente proposte di concor
dato preventivo, a rich e se detto accertamento tia interve
nuto dopo Vapprovazione, da parte dei creditori, dell'ammis
sione del debitore alia procedura. (2)
La Corte, eoc. — (Omissis). Le varie censure proposte
con i due ricorsi principali (della Soc. toscana azoto in
liquidazione e di Marcello Sala in proprio) possono essere riassunte come appresso :
1) La Corte d'appello avrebbe dovuto farsi carico della questione sulla legittimitä costituzionale o meno del r. decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), sia
perche le leggi di delegazione (n. 2814 del 1923 e n. 659 del 1931) non contemplavano la possibilitä di emanare norme penali, sia perche le predette leggi non contenevano alcun limite di tempo per l'esercizio del potere di delega cosi come prescritto invece dall'art. 76 della Costituzione.
2) La Corte d'appello ha interpretato in modo ine
satto gli art. 173, 188 e 192 della legge fallimentare, in
quanto ha ritenuto che il richiamo nelFart. 188 dell'art.
173 operi anche dopo che la maggioranza dei creditori
abbia approvato (cosi come nella specie si era verificato) la proposta del debitore di ammissione alia procedura di amministrazione controllata, laddove dopo di tale approva zione non 6 piu operativo l'ult. comma dell'art. 173 (che deve intendersi limitato alia sola ipotesi del concordato
preventivo), ma l'art. 192 della legge fallimentare.
3) La Corte d'appello ha omesso l'indagine sulla effettiva sussistenza o meno di quello stato di insolvenza
che, per gli art. 188 e 189 della legge fallimentare, costi
tuisce sempre il presupposto necessario perche põssa essere
dichiarato il fallimento e che deve, quindi, concorrere
perche sia possibile la dichiarazione di fallimento a seguito
(1) Non constano precedenti, ad eccezione delle sentence della Corte costituzionale, eitate anche in motivazione : 7 giu gno 1902, n. 47, Foro it., 1962, I, 1079 ; 11 luglio 1901, n. 53, id., 1961, I, 1041 ; 26 gennaio 1957, n. 37, id., 1957, I, 185, con nota di richiami.
(2) Non risultano precedenti in termini. Per riferimenti, si veda Trib. Milano 23 maggio 1958,
Foro it., Rep. 1958, voce Amministrazione controllata, n. 0, secondo cui il comportamento degli amministratori di una societa di capitali deve essere preso in esame ai fini dell'accer tamento degli atti di frode di cui all'art. 173, 1° comma, legge fallimentare, non soltanto al momento dell'ammissione alia
procedura, ma ancora in qualsiasi momento della medesima. In ordine all'asserzione, contenuta nella sentenza, secondo cui la temporanea difficoltä. di adempiere alle proprie obbligazioni, che e presupposto dell'amministrazione controllata, si risolve rebbe in una insolvenza di carattereJtemporaneo, puõ consul tarsi in conformity Trib. Napoli 11 giugno 1948, id., 1948, I, 795, con nota contraria di GtAetä, Amministrazione con trollata e stato d'insolvenza, il quale considera presupposto della amministrazione controllata non l'insolvenza, bensi lo stato di « cessazione dei pagamenti».
Per riferimenti, si veda ancora Trib. Firenze 14 febbraio 1949 (id., 1949, I, 1110, con nota di G-aeta, In tema di fallimento d'impresa sottoposta ad amministrazione controllata), nella cui motivazione si afferma che, ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 173 della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento dell'impresa sottoposta ad amministrazione con trollata deve essere promossa d'ufficio.
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