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Sezione II civile; sentenza 15 novembre 1960, n. 3046; Pres. Fibbi P., Est. Restaino, P. M. Pisano...

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione II civile; sentenza 15 novembre 1960, n. 3046; Pres. Fibbi P., Est. Restaino, P. M. Pisano (concl. conf.); Aluzzi (Avv. C. Leone) c. Abbate (Avv. Tarsia in Curia) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 2 (1961), pp. 253/254-255/256 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151900 . Accessed: 25/06/2014 04:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 04:34:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 15 novembre 1960, n. 3046; Pres. Fibbi P., Est. Restaino, P. M. Pisano(concl. conf.); Aluzzi (Avv. C. Leone) c. Abbate (Avv. Tarsia in Curia)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 2 (1961), pp. 253/254-255/256Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151900 .

Accessed: 25/06/2014 04:34

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253 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 254

esso di costruzione edilizia, posto che la particolarità della

forma, dello spessore e della posizione rispetto al suolo di

questa nuova entità, che è lo strato, non influiscono sulla

configurabilità della costruzione edilizia, ai sensi della

legge tributaria.

Ben diverso invece è il caso, estraneo alla fattispecie, delle strade ricavate da un semplice tracciato spianato, livellato con spargimento di ghiaia mobile, perchè in queste, a parte il difetto della stabilità, manca quel quid diverso

dal suolo ed a questo aggiunto che viene ricavato con

l'impiego di materiali per costruzione messi insieme secondo

certe regole, quid che, come si è visto, costituisce costru

zione edilizia ai sensi della legge tributaria e che è distin

tamente valutabile.

Come si è premesso, assume però la ricorrente, e in ciò

si concreta, in definitiva, l'argomento fondamentale da

essa addotto contro la sentenza impugnata, che l'art. 34, 3° comma, del citato regolamento, col fatto di considerare

edificio ogni costruzione edilizia avente carattere di stabi

lità « comprese le opere d'arte stradali », cosi testualmente, la qualità di edificio in questa materia attribuisce solo alle

dette opere di arte, come ponti, parapetti, ecc., non pure alle strade in sè.

Or non è dubbio che la trascritta espressione del rego lamento possa prestarsi ad essere assunta come argomento favorevole alla tesi della ricorrente, ma la tesi stessa è

in realtà resistita da precise norme legislative e regola mentari, dimostrative della volontà della legge di sottoporre al tributo in esame i materiali adoperati per la costruzione

delle strade moderne e della inefficacia dell'argomento ad

dotto in contrario dalla ricorrente.

Ben vero, l'art. 29, n. 3, t. u. n. 1175 del 1931 specifi camente esenta dalla imposta di consumo i materiali

destinati alla costruzione ed all'esercizio delle strade fer

rate, e per ciò stesso implica, per argomento a contrario, che non sono esenti i materiali adibiti alla costruzione di

altre strade (precisamente, quelle avanti rammentate).

Aggiungasi che analoga esenzione dalla imposta in

discorso è stabilita dall'art. 36, n. 6, dello stesso t. u.,

rispetto alle opere di bonifica e di miglioramento agrario, tra cui (art. 42 regol. n. 1138 del 1936), le strade poderali ed interpoderali, e che anche tale esenzione legittima la identica illazione di assoggettabilità alla detta imposta dei materiali impiegati nella costruzione o riparazione delle altre strade. L'espressione ... « comprese le opere d'arte stradali », assunta dalla ricorrente ad argomento fondamentale in appoggio alla tesi da essa sostenuta, non vale, perciò, a corroborare la tesi stessa, che quindi va disattesa.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 15 novembre 1960, n. 3056 ; Pres. Lonakdo P., Est. Capobaso, P. M. Ckiscuoli

(conci, conf.) ; Società A.c.c.a. (Avv. Molle, Bbaschi) c. Coltellacci (Avv. Catabinella, Pasqttini).

(Conferma App. Milano 4 luglio 1958)

Società — Società per azioni —- Sindaco -— Respon sabilità —- Fattispecie — Consegna di titoli ver

sati a cauzione (Cod. civ., art. 2407).

Non sussiste responsabilità del sindaco per il fatto che l'am

ministratore della società,nella di lui consapevolezza, avendo

alienato i titoli versati a titolo di cauzione da un ex am

ministratore, li abbia consegnati all'acquirente, tenendo

fermo il vincolo cauzicnale. (1)

(1) Non risultano precedenti. Per riferimenti, v. Fbè, Società per azioni, in Commentario a

cura di A. Scialoia e G. Branca, 1956, pag. 452 e segg.

La Corte, ecc. —- Col primo motivo di ricorso la Soc. A.c.c.a. lamenta, in particolare, la violazione degli art. 2403 e 2407 cod. civ. sui doveri e sulla responsabilità del collegio sindacale e dei sindaci.

Nella specie è stato ritenuto dalla Corte d'appello che, se l'amministratore in carica consegna ad un terzo le azioni

costituenti il deposito di un ex amministratore, è il primo clie deve innanzitutto risponderne verso la società, a norma

dell'art. 2392 cod. civ. Il fatto che a tale abuso abbia anche

partecipato uno dei sindaci può essere fonte, secondo la

Corte di merito, di responsabilità extracontrattuale di

quest'ultimo, accanto a quella dell'amministratore, ma non

di responsabilità del sindaco per violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio delle specifiche funzioni organiche del

medesimo.

È pacifico in diritto che le azioni versate come cauzione

dagli amministratori sono alienabili, fermo restando il

vincolo cauzionale e la iscrizione di tale vincolo sia sul titolo

negoziato sia sul registro della emittente. Sicché l'abuso

di cui si tratta potrebbe farsi consistere soltanto nella con

segna delle azioni all'acquirente in luogo di mantenerle

in deposito presso la società. Ma l'autore di tale irrego larità è l'amministratore che ha posto in opera, sia pure con la consapevolezza del sindaco, la lamentata elimina

zione del cennato deposito, senza dire che la dottrina ha

giustamente posto in rilievo come il deposito dei titoli

costituiti in garanzia abbia perduto, nella disciplina legale attualmente in vigore, la sua importanza, poiché la garanzia è principalmente costituita dal vincolo iscritto sui titoli

medesimi. Il che rende in pratica più difficile, ammesso che

si tratti di uno degli amministratori, provare il danno deri

vato dal mancato deposito di titoli pur sempre vincolati in

favore della società, nonché la efficienza ed il nesso causale

tra la negligenza del sindaco ed il danno medesimo, ele

menti codesti che la Corte del merito, sia pure ad abun

dant iam e perciò in maniera molto succinta, ha in concreto

escluso. Ad ogni modo, tenendo presente l'art. 2403 cod.

civ. sui doveri del collegio sindacale, pare esatto che la

semplice traditio materiale delle azioni Bolla dalle mani

dell'amministratore in carica al compratore di esse non

rientra e non ha alcuna relazione con i poteri di vigilanza e

di controllo dei sindaci, individualmente o collegialmente considerati. Dismettere il possesso materiale dei titoli ver

sati a garanzia da un ex amministratore, fermo il vincolo

esistente, costituisce atto di gestione dell'amministratore

in carica, il quale deve personalmente risponderne di fronte

alla società ; nella specie, come giustamente ha rilevato

la Corte di merito, non risulta affatto che ci sia stata azione

contro tale amministratore, mentre detta azione si è

erroneamente promossa contro il sindaco. Sotto questo

aspetto la censura è dunque infondata. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

Sulla importanza della permanenza presso la società delle

azioni vincolate a cauzione, v. Frè, op. cit., pag. 377.

Per riferimenti sulla disponibilità delle azioni vincolate a

cauzione, v. App. Afy s.sina 9 marzo 1951, Foro it., 1952, I, 1107, con nota di richiami.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 15 novembre 1960, n. 3046 ; Pres. Fibbi P., Est. Restaino, P. M. Pisano (conci,

conf.) ; Aluzzi (Avv. C. Leone) c. Abbate (Avv. Tarsia

in Cubia).

(Conferma App. Napoli 7 agosto 1959)

IVotaro —- Incarico ricevuto da una delle parti —

Adesione dell'altra -— Contratto non concluso —

Spese e competenze per l'attività preparatoria —

Obbligo solidale delle parti (L. 16 febbraio 1913

n. 89, ordinamento del notariato, art. 47).

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255 PARTE PRIMA 256

Se la designazione del notavo ad opera di una parte sia stata accettata dall'altra, entrambe sono solidalmente obbligate a corrispondere al notaro le spese e le competenze spet tantigli per l'attività prestata, in relazione agli atti

predisposti che non sono stati stipulati per motivi indi

pendenti dalla volontà del medesimo. (1)

La Corte, ecc. — Con i primi tre mezzi del ricorso,

che, per la sostanziale correlazione del loro contenuto, vanno esaminati congiuntamente, l'Aluzzi e il Musella censurano la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di estrapetizione e di contraddittoria e omessa motiva zione su punto decisivo della controversia. Deducono in

particolare i ricorrenti che la questione sottoposta all'esame dei Giudici di merito consisteva nell'accertare se la pretesa di retribuzione del notaio Abbate si fondasse nell'esple tamento di funzioni notarili, e perchè lo stesso notaio aveva esposto nel ricorso per il decreto ingiuntivo di aver

prestato assistenza in favore dell'Aluzzi e del Musella, la Corte di appello, una volta riconosciuto che la funzione del notaio non è quella di assistenza, avrebbe dovuto escludere che l'opera prestata dal dott. Abbate sia stata di carattere notarile.

La censura è resistita dall'esplicito accertamento com

piuto in proposito dai Giudici di appello, i quali, sulla scorta degli atti di causa e della prova testimoniale esple tata, hanno stabilito che il notaio Abbate non fu richiesto di opera di consulenza nè dalla Società venditrice S.p.l.e.s., nè dagli acquirenti Aluzzi e Musella, ma fu incaricato della

stipulazione di atti di compravendita di due appartamenti che la Società partenopea lavori stradali vendeva agli attuali ricorrenti. In particolare, la sentenza ha accertato che alla designazione del notaio fatta dalla Società vendi trice aderirono gli acquirenti, i quali, assistiti dai loro

legali, convennero nello studio del dott. Abbate, svolgendo, sotto la direzione del medesimo, laboriose trattative protrat tesi per sei sedute, regolarmente verbalizzate, nel corso delle quali proposero modifiche al regolamento di con dominio, che il notaio aveva predisposto ai fini della stipula del rogito di compravendita.

Alla stregua di tali ineccepibili premesse di fatto, la Corte di merito non poteva pervenire a conseguenze giuri diche diverse da quelle adottate. Superando il rilievo che i ricorrenti avevano mosso in ordine alla impropria dizione « assistenza », che il notaio Abbate aveva usato nella

esposizione delle premesse enunciate nel ricorso ingiun zionale, la Corte ha portato il suo esame sulla natura delle funzioni in concreto esplicate dal notaio predetto, esatta mente inferendone che il notaio, cui è devoluto dall'art. 47

legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89 il compito di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compila zione integrale dell'atto, non assiste le parti o una di esse, ma svolge la sua opera a favore di tutti i contraenti, pre stando la sua collaborazione tecnico-giuridica per accer tare quale sia di costoro la effettiva volontà, che egli dovrà tradurre, in virtù del potere di certificazione derivantegli dalla sua pubblica funzione, nell'atto da redigere.

(1) App. Catania 15 marzo 1952 (Foro it., Rep. 1952, voce Notaro, nn. 34-36) lxa affermato che il notaro, in quanto presta tore d'opera intellettuale, ha diritto al compenso solo verso coloro che hanno richiesto la sua prestazione e che, nella stipu lazione dei contratti a mezzo di notaro, tutti i contraenti deb bono considerarsi clienti di costui e sono pertanto tenuti in solido al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese.

Nel senso che il notaro, allorquando presta la sua opera intellettuale per operazioni ed attività extraprofessionali, ha diritto ad un particolare e distinto compenso, vedi App. Lecce 2 luglio 1955, id., 1956, I, 1883, con nota di Musatti, Attività legati Ubere. In dottrina, sulla figura del notaro come libero professionista e come pubblico ufficiale, consulta Giuliani, Alcune considerazioni sul concetto di libera 'professionalità del notaro, in Vita not., 1955, 98.

Riguardo al compito del notaro di indagare la volontà delle parti, v. Betti, Interpretazione dell'atto notarile, id., 1960, 1. In genere, cfr. anche Baratta, A proposito del « negozio giuridico notarile », id., 1957, 53.

La sua partecipazione alle trattative clie normalnente

precedono la formazione della volontà contrattuale, quan d'anche sia richiesta a trasformare il notaio in patroci natore o rappresentante degli interessi esclusivi di questa, attesa la prevalenza, rispetto alla figura del privato profes

sionista, della investitura del pubblico ufficio, rimane pur

sempre nell'ambito della funzione notarile che, ai fini

della predisposizione del rogito, è diretta a puntualizzare le intese dei contraenti nei termini giuridicamente realiz

zabili, cui devono uniformarsi le rispettive volontà.

A tal fine, non ha rilevanza che la scelta del notaio sia

fatta da una sola parte, perchè una volta accettata tale

designazione dall'altra parte, questa rimane, come l'altra,

obbligata a corrispondere al notaio le spese e competenze

per l'opera prestata in relazione agli atti predisposti, e non

stipulati per motivi indipendenti dalla volontà di esso

notaio.

Di tali principi ha fatto esatta applicazione la sentenza

impugnata, la quale, accertato che la Società venditrice

e gli acquirenti Aluzzi-Musella, assistiti dai rispettivi legali, avevano usufruito dell'opera preparatoria svolta dal notaio

Abbate in previsione della stipula dell'atto di compra vendita, eseguita poi a ministero di altro notaio solo per un equivoco, successivamente chiarito, ha conseguente mente ritenuto le parti contraenti solidalmente obbligata al pagamento delle spese e degli onorari relativi alle pre stazioni notarili effettuate, salva l'eventuale azione di

rivalsa nei rapporti interni tra le parti medesime. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 15 novembre 1960, n. 3040 ; Pres. Di Pilato P., Est. Parmigiani, P. M. Gentile

(conci, conf.) ; Caristi (Avv. Ferretti) c. Istituto au

tonomo case popolari per la Provincia di Messina (Avv.

Brancati).

(Conferma App: Messina 4 ottobre 1958)

Emulazione — Abuso del diritto soggettivo — IVon

uso del diritto — Con figura l>i lit à della fattispecie dell'abuso del diritto soggettivo — Presupposti

(Cod. civ., art. 833, 1102, 2043).

Il mancato o negligente uso della facoltà di agire in difesa del diritto soggettivo per rimuovere una situazione dan

nosa non solo al titolare del diritto medesimo, ma anche a

terzi, costituisce uso anormale del diritto soggettivo, se il non uso si risolve nelVinosservanza dolosa o colposa di

specifiche norme di condotta poste a tutela di diritti

altrui. (1)

(1) Il «non uso» è «abuso» del diritto soggettivo?

1. — Non ricordo più in quale commedia Angelo Musco aveva una battuta di grande effetto comico. Erano di fronte l'infiammata retorica di un giovane studente che, innamoratosi, mi pare, di una prostituta, si proponeva di rifarla . . . vergine, e l'esperienza un po' scettica del padre campagnolo, ammirato della forza polemica del discorso del figliuolo che aveva studiato, ma . . . non troppo convinto, con il suo buon senso di contadino, quanto meno sotto l'aspetto . . . fisico, della realizzabilità del

proposito di lui : come sono stupide — diceva alla fine il villano —

le persone intelligenti ! Naturalmente — e non solo per il timore di incorrere nel

reato del contempt of court — ma anche per innato rispetto verso il pensiero altrui, mi guardo bene dal riferire tout court l'espres sione del contadino al ragionamento svolto nella sentenza anno tata. Ma, pur nella sua, certamente qui non appropriata, crudezza, quella battuta ha un suo significato, che s'addice a questa note rella. Questo significato è piano, e vale per il diritto come per ogni altra scienza : tutto sommato, non bisogna mai sottovalu tare il semplice, modesto, umile buon senso, per preferire le

complicazioni e le concezioni di difficile comprensione.

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