sezione lavoro; sentenza 5 maggio 1995, n. 4874; Pres. De Rosa, Est. Vidiri, P.M. Chirico (concl.conf.); Gagliano e altri (Avv. Cossu) c. Soc. Gross Farm (Avv. Antonini, Andronico). Cassa Trib.Catania 30 luglio 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2107/2108-2109/2110Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193335 .
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2107 PARTE PRIMA 2108
doti e dei ministri di culto predetti nella estremamente lata cate
goria dei «lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere
professioni»; mentre non assume valore caratterizzante tale da
farne escludere la natura (postulata dal citato art. 6, 4° comma, 1. n. 140 del 1985) di iscrizione assicurativa obbligatoria la cir costanza che lo stesso art. 5 sopra citato preveda, al 5° comma, che «l'iscrizione al fondo è compatibile con l'assicurazione ge nerale obbligatoria e con altre forme sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero».
L'enunciata (non restrittiva) interpretazione dell'art. 6 1. n.
140 del 1985 in relazione all'art. 5 1. n. 903 del 1973 è da prefe rire alla (restrittiva) interpretazione riproposta dall'Inps con il
richiamo alla precedente sentenza di questa corte n. 11167 del
1992, anche per il fatto che tale opzione interpretativa compor terebbe dubbi di legittimità costituzionale di dette norme in re
lazione all'art. 3 Cost., giusta la questione prospettata nel con
troricorso, tardivo ed inammissibile (in quanto notificato, il 23
luglio 1994, in violazione del termine di cui all'art. 370, 1° com ma, c.p.c.), e tuttavia esaminabile d'ufficio; mentre è principio incontestabile — già autorevolmente affermato (Cass., sez. un., n. 674 del 1971, id., Rep. 1971, voce Legge, n. 49) e ora ribadi to — che, «se una norma di legge sia suscettibile di più inter
pretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costitu
zionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve
essere superato e risolto interpretando la norma in senso con
forme alla Costituzione e alle leggi costituzionali».
Il ricorso, che non contesta la qualità di ex combattente del
Moroder, deve quindi essere rigettato, con l'enunciazione del
seguente principio di diritto: «La maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dal
l'art. 6 1. 15 aprile 1985 n. 140 — in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla 1. n. 336 del 1970, e successive modifi
che e integrazioni, che non abbiano usufruito o non abbiano
titolo a fruire, anche in parte, dei benefici di cui alla stessa
1. n. 336 e successive modifiche e integrazioni — è applicabile alle pensioni erogate ai sacerdoti secolari ed ai ministri di culto
dal fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri
di culto delle religioni diverse dalla cattolica, tenuto conto del
rinvio (formale o non recettizio) operato dall'art. 27, 1° com
ma, 1. 22 dicembre 1973 n. 903 (istitutiva del fondo di previden za del clero) e atteso che l'iscrizione a tale fondo (pur compati
bile, ai sensi dell'art. 5, 5° comma, 1. n. 903 del 1973, con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di que st'ultima o che ne comportino l'esonero) rientra fra le "iscrizio
ni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi
o esercenti libere professioni" considerate, ai fini dell'operativi tà del beneficio, dal 4° comma del citato art. 6».
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 5 maggio
1995, n. 4874; Pres. De Rosa, Est. Vidiri, P.M. Chirico
(conci, conf.); Gagliano e altri (Avv. Cossu) c. Soc. Gross Farm (Aw. Antonini, Andronico). Cassa Trib. Catania 30
luglio 1992.
Lavoro (rapporto di) — Licenziamento collettivo per riduzione di personale — Nozione — Fattispecie (D.p.r. 14 luglio 1960
n. 1019, norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali, art. unico; 1. 15 luglio 1966 n. 604, norme sui licenziamenti individuali, art. 1, 3, 11; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme in materia di
integrazione salariale e di eccedenze di personale, art. 24).
Va cassata con rinvio ad altro giudice la decisione di merito
che abbia ritenuto la sussistenza di licenziamento collettivo
Il Foro Italiano — 1995.
per riduzione di personale in presenza di un mero processo di riorganizzazione produttiva e con riguardo ad una sola unità
produttiva di un'azienda, e non invece quando vi sia stato
ridimensionamento, che incida sull'elemento materiale o su
quello personale, dell'attività aziendale globalmente conside
rata (fattispecie cui era inapplicabile la l. 23 luglio 1991 n. 223). (1)
Motivi della decisione — Con il primo motivo di gravame i ricorrenti denunziano violazione degli art. 1, 3 e 111. 15 luglio 1966 n. 604, anche in relazione al d.p.r. 14 luglio 1960 n. 1019, nonché violazione dell'art. 24 1. 23 luglio 1991 n. 223.
Più specificamente, i ricorrenti lamentano che il tribunale ha
ritenuto che la riduzione del personale, caratterizzante il licen
ziamento collettivo, possa riguardare non l'azienda nel suo com
plesso ma una sola unità produttiva, finendo cosi per ammette
re la possibilità del licenziamento collettivo anche in presenza di un aumento complessivo del numero dei dipendenti.
Il tribunale aveva cosi trascurato di considerare che una di
versa articolazione della organizzazione produttiva, comportan te la necessità di ridurre o sostituire, eventualmente in funzione
di particolari capacità professionali, parte del personale di una
(1) La sentenza fa applicazione di principi affermati da giurispruden za consolidata di legittimità, debitamente richiamata. Oltre ai preceden ti citati in sentenza, cfr., più di recente, circa la necessità della stabile e non transitoria contrazione dell'attività imprenditoriale ai fini della
configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzio ne di personale, Cass. 9 marzo 1994, n. 2286, Foro it., Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto), n. 1254; e circa la sufficienza della riduzione dell'attività per calo delle commesse o per adozione di nuove tecnologie che da un lato aumenti la produttività, dall'altro renda esuberante il
personale, non essendo invece necessaria modifica strutturale che com
porti soppressione di uffici, reparti, lavorazioni e comunque di elementi materiali dell'organizzazione, Cass. 29 gennaio 1994, n. 895, ibid., n. 1255.
Per Cass. 3 aprile 1993, n. 4033, id., Rep. 1993, voce cit., n. 1590, nel settore edile il definitivo ridimensionamento dell'attività, che giusti fica il licenziamento collettivo anche quando non implichi soppressioni di elementi materiali dell'organizzazione imprenditoriale ma incida solo sul fattore personale, deve essere accertato con indagine particolarmen te attenta, al fine di distinguerlo dal licenziamento plurimo per fine
lavoro, e, dato il fisiologico andamento ciclico dell'attività edilizia, de ve essere verificato con riguardo ad un arco temporale ragionevolemen te congruo.
Sulla differenza tra licenziamento collettivo per riduzione di persona le e licenziamento collettivo plurimo, cfr., da ultimo, sempre con riferi mento a fattispecie cui non si applicava la 1. 223/91, Cass. 26 gennaio 1995, n. 916, Notiziario giur. lav., 1995, 90.
Diversamente, Corte giust. 8 giugno 1994, causa C-383/92, Foro it., Rep. 1994, voce Unione europea, nn. 1101-1104.
Sulla «comunitarizzazione» della nozione di licenziamento per ridu zione di personale e in generale sulla trasformazione della nozione stes sa a seguito della 1. n. 223 del 1991, cfr. la nota di M. D'Antona, «Riduzione di personale» e licenziamenti: la rivoluzione copernicana della l. 223/91, a Pret. Campobasso, ord. 3 maggio 1993, Pret. Pisa - S. Miniato 3 marzo 1993, Pret. Venezia 1° febbraio 1993, Pret. Ra
venna, ord. 14 gennaio 1993, id., 1993, I, 2027, con nota di richiami. Circa la elaborazione giurisprudenziale della nozione di licenziamen
to per riduzione di personale alla luce della 1. n. 223, cit., cfr. R. Dei Punta, I licenziamenti per riduzione di personale: un primo bilancio
giurisprudenziale, in Lavoro e dir., 1994, 124 ss., ed ivi ampi richiami anche dottrinali; L. Franceschinis, Lo stato della giurisprudenza sulla l. 223/91, in Riv. critica dir. lav., 1994, 21 ss.; tra le decisioni, adde, in particolare, Trib. Milano 16 marzo 1994, Foro it., Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto), n. 1103. Su tale nozione, in dottrina, cfr., oltre ai richiami in D'Antona, cit., tra i molti, U. Carabelli, I licenziamen ti per riduzione di personale, in Giornale dir. lav. relazione ind., 1994, 235 ss., 259 ss.; C. De Marco, La nozione di licenziamento collettivo
negli ordinamenti interno e comuntiario, in Riv. giur. lav., 1994, I, 107 ss.; G. Napoletano, I licenziamenti collettivi: la fattispecie, in Riv. critica dir. lav., 1994, 247 ss.; M. Napoli, Licenziamenti, voce del Di
gesto comm., 1993, 76 ss. dell'estratto; M. Roccella, Licenziamenti collettivi e normativa comunitaria, in Dir. e pratica lav., 1992, 2972 ss.; A. Vallebona, Il licenziamento collettivo per riduzione di persona le, in Mass. giur. lav., 1992, 429 ss.
Sui criteri di scelta in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, cfr. Corte cost. 30 giugno 1994, n. 268, Foro it., 1994, I, 2307, con nota di richiami; Riv. giur. lav., 1994, II, 661, con nota di C. De Marchis, Chi sceglie chi nei licenziamenti collettivi-, Mass.
giur. lav., 1994, 473, con nota di G. Mannacio, Legittimità costituzio nale della normativa sui contratti collettivi che individuano i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
determinata unità produttiva e contemporaneamente di assume
re altri dipendenti in una diversa unità, veniva a configurare — con riferimento agli eventuali licenziamenti intimati per tale
motivo — l'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo obiet
tivo ex art. 3 1. 15 luglio 1966 n. 604 ma non già quella della
riduzione del personale. Il richiamo poi al disposto dell'art. 24 1. n. 223 del 1991 non
si rilevava in alcun modo influente sia perché anche nella nuova
disciplina il licenziamento di più lavoratori configura l'ipotesi della riduzione del personale solo allorquando sia «conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro», sia
e comunque perché il 6° comma del già citato art. 24, nello stabilire che il presente articolo si applica ai licenziamenti inti mati prima dell'entrata in vigore della presente legge, esclude
in modo chiaro che la relativa disciplina possa valere anche al
solo fine di interpretare la normativa precedente. La censura è fondata e pertanto merita accoglimento. È giu
risprudenza ormai consolidata di questa corte, in riferimento alla disciplina normativa esistente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 1. 23 luglio 1991 n. 223 (norma quest'ultima non
applicabile alla fattispecie in esame in ragione del disposto del
l'ultimo comma), che il licenziamento collettivo per riduzione
del personale — che trova le sue fonti normative nell'art. 11, 2° comma, 1. 15 luglio 1966 n. 604 e nell'art. 1 dell'accordo
intercofederale 20 dicembre 1950 reso efficace erga omnes con
d.p.r. 14 luglio 1960 n. 1019 — presuppone il ridimensiona mento dell'attività produttiva, voluto dall'imprenditore con de
cisione di merito insindacabile in sede giudiziaria, ed è netta mente distinto dal licenziamento individuale plurimo per giusti ficato motivo obiettivo (art. 3 1. n. 604 del 1966) con il quale ha in comune soltanto l'irrilevaza delle qualità e caratteristiche
(extralavorative) proprie del singolo dipendente. L'anzidetto ri
dimensionamento deve essere poi effettivo, non addotto cioè
come pretesto per liberarsi del personale non gradito, e stabile, ossia non legato a fatti puramente contingenti (cfr. tra le tante
Cass. 6 dicembre 1985, n. 6158, Foro it., Rep. 1985, voce La voro (rapporto), n. 2283; 14 novembre 1986, n. 6736, id., Rep.
1986, voce cit., n. 2405; 3 marzo 1992, n. 2584, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1838; 10 marzo 1992, n. 2881, ibid., n. 1837; 27
aprile 1992, n. 5010, ibid., n. 1805). Costituisce principio consolidato anche la statuizione che il
ridimensionamento dell'azienda, necessario — come già detto — per la configurabilità del licenziamento collettivo, non impli ca necessariamente una riduzione degli elementi materiali (sop
pressione di uffici o reparti, eliminazione di settori produttivi, ecc.), ma può riguardare, esclusivamente o in modo prevalente, anche uno solo dei fattori aziendali, e cioè l'elemento personale
(cfr., tra le altre, Cass. 6 dicembre 1985, n. 6158, cit.; 17 aprile 1990, n. 3166, id., Rep. 1990, voce cit., n. 1889; 27 aprile 1992, n. 5010, cit.; 16 luglio 1992, n. 8603, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1803; 21 luglio 1992, n. 8768, ibid., n. 1802).
Il superamento della tesi, sostenuta da un consistente indiriz
zo dottrinario, della qualificazione del ridimensionamento azien
dale in senso meramente materiale, non importa difficoltà nella
individuazione del discrimine tra la fattispecie del licenziamento
per riduzione del personale e quella del licenziamento indivi
duale plurimo per giustificato motivo obiettivo, perché il licen
ziamento collettivo non può mai prescindere da un ridimensio
namento dell'azienda, e cioè da una riduzione in termini quan titativi dell'elemento materiale (reparti, uffici, ecc.) e/o personale dell'impresa (personale dipendente).
Questa corte ha al riguardo già sottolineato come l'inerenza
del licenziamento collettivo all'aspetto quantitativo e, appunto, dimensionale dell'azienda, risulti con molta chiarezza dal pream bolo dell'accordo interconfederale, alla cui concezione di licen
ziamento collettivo si è riferito l'art. 11 1. n. 604 del 1966, e
come invece il licenziamento per giustificato motivo obiettivo
prescinda da tali caratteristiche, fondandosi sull'organizzazione del lavoro per quanto riguarda la qualità e i modi delle presta
zioni, sicché il giustificato motivo può ricorrere anche in caso
di ampliamento dell'azienda qualora l'imprenditore dimostri l'im
possibilità di utile impiego dei lavoratori licenziati nel nuovo assetto organizzativo (cfr. in tali sensi Cass. 6 dicembre 1985,
n. 6158, cit.; 14 novembre 1986, n. 6736, cit.). A ben vedere, proprio l'imcompatibilità del licenziamento col
lettivo con una fase di espansione dell'impresa, e la evidenziata
necessità per la configurabilità di detto licenziamento di un ridi
li, Foro Italiano — 1995.
mensionamento dell'intera azienda in ragione di una esuberan
za di manodopera capace di portare ad un aggravamento dei
costi di produzione dannosi per la stessa vita delle imprese, giu stificano la necessità che l'imprenditore provi unicamente l'ef
fettività e la non pretestuosità di tale ridimesionamento, non
essendo invece tenuto, come avviene per il licenziamento indivi duale per giustificato motivo oggettivo, a provare anche l'im
possibilità di utilizzare il personale licenziato all'interno dell'or ganizzazione aziendale (cfr. sull'onere probatorio del datore di
lavoro tra le tante: Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, id., Rep.
1991, voce cit., n. 1537; 4 maggio 1991, n. 4891, ibid., n. 1673; 3 marzo 1992, n. 2584, cit.).
Corollario di quanto sinora detto è che la qualificazione del licenziamento come collettivo non può che passare attraverso
un esame dell'intero complesso aziendale, dovendo il ridimen
sionamento dell'attività imprenditoriale avere riguardo alla in
tera struttura organizzativa e non invece alle singole unità pro
duttive, che se esaminate in una visione parcellizzata non sem
pre riflettono le effettive condizioni economiche dell'impresa. Alla luce delle considerazioni sinora svolte va quindi cassata
la sentenza impugnata, per avere detta decisione riconosciuto
erroneamente la configurabilità del licenziamento collettivo per riduzione personale «ancorché non vi sia stato un ridimensiona
mento dell'attività aziendale globalmente considerata», ma si sia invece in presenza soltanto di un mero processo di riorganiz zazione produttiva. E la sentenza del Tribunale di Catania va
censurata anche per avere — al fine del giudizio sulla configu rabilità del licenziamento collettivo — fatto riferimento unica
mente alla riduzione del personale in una sola unità produttiva, nella specie quella di Catania, senza avere invece riguardo al l'intera attività imprenditoriale, sulla quale va misurato il ridi mensionamento, che — come è stato più volte ribadito — può incidere sia sull'elemento materiale che su quello personale del
l'azienda.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va ri
messa ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Siracusa, il quale procederà ad una nuova valutazione circa
la natura del licenziamento intimato dalla s.p.a. Gros Farm sul
la base dei principi innanzi enunciati.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 aprile
1995, n. 4564; Pres. Buccarelli, Est. Casciaro, P.M. Di
Rienzo (conci, conf.); D'Orsi (Aw. D'Orsi) c. Iannetti (Aw.
Berardi). Cassa Trib. Isernia 19 giugno 1992.
Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile — Sentenza —
Sottoscrizione — Mancanza — Conseguenze (Cod. proc. civ.,
art. 132, 161, 354, 383).
È nulla la sentenza collegiale che non rechi in calce la sottoscri
zione del presidente, ancorché a margine di alcune pagine ri
sulti apposta la sua firma; tale nullità, qualora attenga a sen
tenza di appello e venga fatta valere come motivo di impu
gnazione, comporta la rimessione della causa allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione. (1)
(1) I. - Non si rinvengono precedenti specifici in punto di efficacia
di eventuali sottoscrizioni non in calce ma a margine dei singoli fogli che formano la decisione, come nel caso di specie; v., tuttavia, Cass.
24 giugno 1992, n. 7750, Foro it., Rep. 1992, voce Sentenza civile, n. 27, secondo cui la sottoscrizione della postilla in calce alla sentenza
comporta la sottoscrizione della sentenza stessa.
Per una particolare fattispecie in punto di menzione dell'impedimen to dell'estensore da parte del cancelliere, Cass. 17 febbraio 1994, n.
1521, id., 1995, I, 1946. II. - Quanto alle conseguenze della mancata sottoscrizione della sen
tenza la giurisprudenza è costante: Cass. 26 agosto 1993, n. 9033, id.,
1994, I, 2486; 3 novembre 1992, n. 11892, id., Rep. 1992, voce cit., n. 32; 18 gennaio 1991, n. 448, id., Rep. 1991, voce cit., n. 28; 19
dicembre 1990, n. 12021, id., Rep. 1990, voce cit., n. 28; 16 novem
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