Collocamento dei disabili l. 12 marzo 1999 n. 68 d.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 art. 14 d.lgs. 10...

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Collocamento dei disabili

l. 12 marzo 1999 n. 68

d.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333

art. 14 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

1.Collocamento mirato

• Ratio non assistenziale ma di promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro

• Strumenti tecnici che consentono di valutare adeguatamente le capacità lavorative delle persone disabili (dpcm 13 gennaio 2000) e di inserirle nel posto adatto attraverso l’analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno azioni positive per risolvere problemi connessi con ambienti, strumenti e relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (v. artt. 2 e 13)

2. Beneficiari• Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,

psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle Commissioni mediche di cui alla l. 104/1992

• Invalidi di lavoro con grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’Inail

• Non vedenti e sordomuti• Invalidi di guerra, civili e per servizio con minorazione

ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (dPR n. 915/1978)

…• Non disabili, solo in via transitoria: vale a dire

normodotati ritenuti meritevoli di tutela (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, di lavoro)

• Disabili (o loro stretti congiunti) a seguito di fatti di terrorismo e di criminalità organizzata (L. n. 407/1998; art. 1, c. 2, d.P.R. n. 333/2000)

• a seguito sent. Corte cost. n. 454/1998, lavoratori extracomunitari regolarmente presenti nel nostro Paese, riconosciuti disabili dagli organismi competenti

3. Quota di riserva per i datori di lavoro (sia privati, sia pubblici)

• 7% lavoratori occupati per datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti

• Due lavoratori per datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti

• Un lavoratore per datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti

4. Quota di riserva: attenuazioni e sospensioni

• Temperamenti alla regola per le organizzazioni di tendenza

• Sospensione per le aziende che si trovano in situazioni di particolare difficoltà o crisi, per le quali si presume particolarmente gravosa l’ottemperanza agli obblighi di legge

… esclusioni

• Tassativamente indicati dalla legge

• Riguardano mansioni particolari per cui una completa idoneità fisica è essenziale ovvero interi settori di attività

… esoneri parziali

• Privati ed enti pubblici economici che per le speciali condizioni dell’attività (faticosità, pericolosità dell’attività lavorativa: dm 7/7/2000) non possono occupare l’intera quota di disabili possono a domanda chiedere l’esonero parziale dall’obbligo

• Versano però al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo

• D.m. 7/7/2000 n. 357 fissa le procedure per la richiesta di esonero parziale

5. Obblighi

• I lavoratori disabili che risultano disoccupati ed aspirano ad un’occupazione corrispondente alle proprie capacità lavorative devono iscriversi in appositi elenchi presso i centri per l’impiego

• I datori di lavoro sono obbligati a presentare prospetti da cui risultino il numero dei lavoratori dipendenti, numero e nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva posti di lavoro disponibili per i disabili

• I datori di lavoro devono presentare richiesta di assunzione entro 60 gg. dal momento in cui sorge l’obbligo (si scende al di sotto del limite legale)

6. Modalità di assunzione

• Regola: Richiesta numerica

• Richiesta nominativa Assunzioni dei datori di lavoro

che occupano da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, oo. sindacali e sociali nonché enti da questi promossi

50% assunzioni cui sono tenuti datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti

60% delle assunzioni cui sono tenuti datori di lavoro con più di 50 dipendenti

7. Convenzioni

• Convenzioni che consentono maggiori flessibilità: es. ampliamento della facoltà di scelta nominativa, assunzione con contratto a termine

• Convenzioni di inserimento lavorativo (a. 11, c. 1, 2 e 3); convenzioni di integrazione lavorativa (a. 11, c. 4); convenzioni di inserimento mirato (a. 11, c. 5)

Art. 12 l. n. 68 del 1999

• Convenzione trilaterale tra datore di lavoro privato, ufficio competente e cooperativa sociale (o libero professionista disabile)

• Il datore di lavoro che ha assunto un disabile può distaccarlo presso la cooperativa sociale, garantendo alla stessa una certa quantità di commesse tali da garantire risorse sufficienti per retribuire il disabile (retribuzione+contributi)

• Il disabile si inserisce nel mondo del lavoro attraverso una cooperativa sociale che si suppone più attenta alle esigenze del disabile

• Accordo di natura mista:Natura pubblicistica configurandosi l’intervento

dell’ufficio come autorizzazione al distaccoNatura privatistica: contratto tra datore di

lavoro/disabile; datore di lavoro/cooperativa (l’accordo si concreta in un obbligo a stipulare un certo numero di contratti di appalto di importo complessivo predeterminato)

• Alleggerimento dei vincoli normativi a favore della realizzazione di un pubblico interesse

8. Sanzioni

• Amministrative

• Esclusione da appalti o concessione pubbliche

• Risarcimento del danno

9. Art. 14 d.lgs. 276

Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

• Si inserisce nella falsariga dell’art. 12 della l. n. 68, perché consente di stipulare accordi quadro con cui si realizza l’inserimento di lavoratori svantaggiati mediante conferimenti di commesse a cooperative sociali che utilizzano i lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro

• Modifica tuttavia notevolmente parecchi aspetti

Soggetti contemplati dall’art. 14

• Servizi per l’impiego• Associazione sindacali dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative a livello nazionale

• Associazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale

• Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali che si occupano dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (a. 1, c. 1, lett. b l. n. 381/1991) e consorzi (a. 8 l. 381/1991)

Soggetti svantaggiati

• Rientrano tutti quelli indicati nell’art. 2 d.lgs. 276/2003 e quelli indicati nel Regolamento UE n. 2204 del 2002, al quale esplicitamente si rinvia. In particolare:

Qualsiasi persona che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro

Qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente

Qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all’interno della Comunità o divenga residente della Comunità per assumere lavoro

• Qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la formazione professionale o l’esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere un’occupazione stabile

• Persone desiderose di intraprendere o riprendere un’attività lavorativa

• Adulti soli con figli a carico• Persone prive di un titolo di studio di livello secondario

o equivalente prive o in procinto di perdere un lavoro• Qualsiasi persona con più di 50 anni priva di un posto di

lavoro o in procinto di perderlo• Disoccupati di lungo periodo (senza lavoro per 12 dei

16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone con meno di 25 anni d’età)

• Persone affette da una dipendenza riconosciuta da una legge nazionale

….

• Persone in attesa di un reimpiego a seguito di pena detentiva

• Donne di un’area geografica al livello di Nuts II

• Categorie indicate dall’art. 4 l. 381/1991: Invalidi fisici, psichici e sensorialiEx degenti di istituti psichiatriciSoggetti in trattamento psichiatricoTossicodipendentiAlcoolistiMinori in età lavorativa in situazione di difficoltà

familiareCondannati ammessi alle misure alternative alla

detenzione

• Competenza per individuazione dei disabili affidata ad un Comitato tecnico previsto all’interno dei servizi per l’inserimento dei disabili in ambito regionale

Incentivi normativi

• L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali che riguardi disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva (incentivo per le aziende che si fanno carico di soggetti con particolari caratteristiche di difficoltà di inserimento lavorativo)

• La quota prevista per l’assunzione dei disabili in azienda non è più quella stabilita dall’art. 3 l. 68/1999 ma secondo quanto stabilito all’interno della stessa convenzione quadro

Forma e contenuti della convenzione quadro

• Forma scritta (si presume)

• Modalità di adesione da parte delle imprese

• Criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati

• Modalità di attestazione del valore della commessa e rapporto con i lavoratori

Forma e contenuti della convenzione quadro

• Determinazione del coefficiente del valore unitario della commessa rapportato al costo del lavoro desunto dai c.collettivi applicati dalle cooperative sociali

• Promozione e sviluppo delle commesse• Eventuale costituzione di una struttura operativa

di supporto• Limiti di copertura della quota d’obbligo

Doveri del datore di lavoro

• La cooperativa assume i soggetti disabili secondo la disciplina della convenzione quadro. Rimane subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ai fini della restante quota d’obbligo determinata dalla l. 68/1999

Sperimentazione

• La convenzione quadro ha carattere sperimentale (un anno e mezzo)

• Al termine ML, oo.ss. procederanno a verifica risultati e il ML riferirà al Parlamento per valutarne il perseguimento della vigenza