Evoluzione normativa sulla tutela della salute

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La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

E’ una branca che fa ricorso a conoscenze multidisciplinari.

Le PROFESSIONALITA’ coinvolte sono pertanto diverse:- psicologi e sociologi

- statistici ed epidemiologi- fisici e chimici

- ingegneri- biologi

- medici, fisiologi, tossicologi e igienisti del lavoro- tecnici della prevenzione e assistenti sanitari

- ecc.

ma senza dimenticare i lavoratori e i datori di lavoro.

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Il sistema è composito anche per le diverse FUNZIONI necessarie

- Prevenzione primaria- Sorveglianza sanitaria

- Riabilitazione- Informazione e formazione

- Assicurazione infortuni e malattie professionali- Sistema informativo

- Previdenza e assistenza - Promozione della salute

- Vigilanza - Consulenza alle aziende

- Tutela dell’ambiente- ecc.

Strutture di Governo- Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dello Sviluppo Economico,

dell’Interno, della Difesa, delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Funzione Pubblica- Regioni e Province Autonome

- Conferenza Permanente per i Rapporti Stato-Regioni(Coordinamento Tecnico Interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Componenti del Sistema

Strutture di Gestione Regionale- Aziende Sanitarie Locali (ASL) con i Servizi di prevenzione e sicurezza nei

luoghi di lavoro, - Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA),

- Settore Ispezioni del Lavoro delle Direzione regionali del lavoro, - Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco,

- Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

- Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), - Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

- Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), - Unione province italiane (UPI),

- Uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute,- Autorità marittime portuali ed aeroportuali.

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Componenti del Sistema

Organizzazioni Sindacali- dei lavoratori

- dei datori di lavoro

Altre Strutture aventi ruolo- Università

- Enti di Ricerca (CNR, ISS, ISTAT, ecc.) - Associazioni Scientifiche e Professionali

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Componenti del Sistema

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Componenti del Sistema

Impianto Normativo cogente, ampio, articolato e innovativoNormativa Tecnica sviluppata (UNI, CEN, ISO ecc.)

AUTORITA’ GIUDIZIARIA

• IGIENE DEL LAVORO; la cui finalità è il controllo igienico degli ambienti di lavoro attraverso la misura qualitativa e quantitativa degli inquinanti chimici, fisici e biologici direttamente sull'ambiente, anche al fine di quantificarli, di monitorizzarli e di determinare i livelli di esposizione individuale e di gruppo (Metodo di base per LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO);

• TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE; si occupa delle sostante tossiche presenti nell’ambiente di lavoro attraverso lo studio delle modalità di assorbimento, metabolismo ed escrezione, la valutazione della loro capacità di produrre danno sull’organismo vivente (effetti precoci e a lungo termine) e studia, nello specifico, i meccanismi d’azione del tossico, la reversibilità degli effetti, le relazioni dose-effetto e dose risposta dei tossici, ecc.;

• CLINICA DEL LAVORO; studia gli effetti sulla salute dell'esposizione a determinati xenobiotici professionali;

BRANCHE della Medicina del Lavoro

• FISIOLOGIA DEL LAVORO; studia gli effetti fisici e mentali del lavoro sull'organismo, occupandosi in particolare delle modificazioni degli apparati dell’organismo alla fatica industriale (causata dalla pesantezza del lavoro e dalle condizioni di stress nelle quali il lavoro si svolge), e ciò allo scopo di rendere più fisiologico il lavoro;

• ERGONOMIA; si occupa dell’adattamento dei sistemi e delle attrezzature di lavoro al lavoratore, attraverso la progettazione di nuovi strumenti, macchine e utensili (ergonomia di concezione) o la modifica di quelli già in uso (ergonomia di correzione);

• PSICOLOGIA DEL LAVORO; ha come obiettivo il benessere psicologico e sociale del lavoratore attraverso lo studio delle reazioni psicologiche del lavoratore di fronte al lavoro, l'adattamento, il suo inserimento nell'ambito del gruppo di lavoro, le motivazioni che portano alle assenze/presenze, le ripercussioni sulla società delle frustrazioni dovute al lavoro e viceversa.

• EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE; valuta, con metodi epidemiologici e statistici, le modificazioni intervenute in un gruppo omogeneo di lavoratori (esposti alle medesime noxae) a causa dell’esposizione professionale, si occupa della descrizione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e delle patologie ad essi correlate, così rappresentando uno dei metodi di verifica dell'idoneità e dell'efficacia dei mezzi di prevenzione adottati.

BRANCHE della Medicina del Lavoro

La politica del sistema di vigilanza pubblico

Ricerca e promozione di una integrazione tra

le figure previste dal modello di prevenzione

aziendale attraverso lo sviluppo degli strumenti di

- informazione

- assistenza

- controllo

- vigilanza

Le prime misure di Sanità Pubblica

- Nascita degli Uffici di Sanità o Magisteri già attorno al 1300 a Milano, a Venezia, a Firenze

- Prevale l’intervento di carattere politico ed amministrativo rispetto a quello sanitario

- L’azione di contrasto al diffondersi dell’epidemia si esprime con modalità poliziesche:- Regolamentazione dell’accesso alla città, dell’approvvigionamento idrico ed alimentare, - Rastrellamento e segregazione degli ammalati nei lazzaretti per periodi di quarantena, - Divieto di manifestazioni pubbliche e religiose, - Chiusura degli esercizi pubblici (teoria dei miasmi)

La nascita della Medicina del Lavoro

Bernardo Ramazzini (1633 - 1714)- primo medico a trattare le malattie dei lavoratori

“longe praestantius est praeservare quam curare”

Cosa soffri, per quale motivo, da quanti giorni, vai di corpo, cosa mangi … “et quam artem exerceas?”

Evoluzione normativa- 1904: Obbligo all'assicurazione contro gli infortuni nell'industria

- 1912: Nasce il corpo ispettivo dell'industria e del lavoro (poi denominato Ispettorato del Lavoro ed inserito nel Ministero del Lavoro all'atto della sua istituzione nel 1920)

- 1917: Obbligo all'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura

- Negli stessi anni i lavoratori ottengono la riduzione dell'orario di lavoro ad 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali

- 1923: Abolizione delle "8 ore" e abolizione Ministero del Lavoro

- 1929 (R.D. n.928): assicurazione dei lavoratori contro le malattie professionali (anchilostomiasi, intossicazioni da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, da benzolo)

- 1933: Istituzione INAIL cui viene affidata l’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali

L’assicurazione dei lavoratori

L'introduzione dell'obbligo dell'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali rappresenta la prima iniziativa legislativa volta alla tutela dei lavoratori.

Le assicurazioni obbligatorie entrano in azione

- solo quando si è già verificato un danno (infortunio, malattia professionale)

- e solo indirettamente rappresentano uno stimolo ad attuare misure di prevenzione.

La Costituzione - 1948

Art. 1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro …

Art. 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività ...

Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Art. 41: l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

Il Codice Civile

Art. 2082: imprenditore

“colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”

Art. 2087: dovere della sicurezza

“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”

Il Codice Civile

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Infortuni e malattie professionali

DPR 30 giugno 1965 n.1124 - Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

- obbligo per i sanitari di denunciare le malattie professionali, anche solo sospette

- definizione di un sistema tabellare delle malattie professionali

- normativa sulla sorveglianza sanitaria degli esposti ad asbestosi e silicosi

- obbligo di denunciare gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni

Lo Statuto dei Lavoratori Legge 20 maggio 1970 n.300

-art.5: Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Tali accertamenti possono essere richiesti agli Enti Pubblici competenti. -art.9: I lavoratori mediante loro rappresentanze hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

La salute come diritto

Dichiarazione di Alma Ata - settembre 1978

La salute, stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia, è un diritto fondamentale dell’uomo e l’accesso ad un livello più alto di salute è un obiettivo sociale estremamente importante, di interesse mondiale (OMS)

Legge 833/78 - Servizio Sanitario Nazionale

Nell’ambito delle UU..SS..LL.. Vengono previsti i "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro” che assumono i seguenti compiti:

a): "individuare, accertare e controllare i fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro"

b): "indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro"

c): "formulare le mappe di rischio, con l’obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente"

La rivoluzione del D.Lgs 626/94

Creazione di un sistema di “prevenzione aziendale” per conseguire il metodo della prevenzione continua,

attraverso la cooperazione nella gestione della sicurezza, all'interno dell'azienda,

tra il datore di lavoro, i lavoratori e le altre figure del sistema di prevenzione aziendale.

Gli attori del

sistema di prevenzione aziendale

La sorgente delle istruzioni deve essere ricercata lungo la linea gerarchica.

I ruoli, le funzioni e le responsabilità vanno ricercati e suddivisi lungo tale linea di comando.

Che è composta da

Datore di lavoro - Dirigente - Preposto - Lavoratore

(figure definite anche nella precedente normativa)

Il modello organizzativo del 626/94

E’ imperniato su definiti soggetti aventi precise funzioni.

- Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale con un Responsabile,

- addetti aziendali all’emergenza, pronto soccorso e prevenzione incendi,

- Medico Competente,

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),

- definizione di compiti precisi per ciascuno di tali soggetti,

- definizione di un sistema di comunicazione tra i diversi soggetti della prevenzione e loro integrazione, da concretizzarsi almeno nella riunione annuale.

La valutazione esatta dei livelli dei rischi presenti è elemento indispensabile per procedere ad un intervento di prevenzione sull'ambiente di lavoro e deve necessariamente seguire il seguente percorso:

-conoscere i rischi-valutarne il livello

-predisporre i necessari interventi

Il documento della sicurezza - La Valutazione dei Rischi

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Lo studio e la valutazione dei rischi può avvalersi di due tecniche di misurazione tradizionale.

- MONITORAGGIO AMBIENTALE

- MONITORAGGIO BIOLOGICO

- SORVEGLIANZA SANITARIA

Il documento della sicurezza - La Valutazione dei Rischi

Giurisprudenza

Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi) hanno la caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato.

Pertanto non si commette reato solo quando si verifica l’infortunio: si commette infatti reato quando non viene osservata la norma di sicurezza; se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, i reati commessi diventano due:

1) una contravvenzione (la mancata osservanza di una norma di sicurezza prevista dalla legge)

2) un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un

infortunio).

Il Decreto Legislativo 758/94 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro - Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi

Procedura in caso di accertamento da parte dell’Organo di Vigilanza di violazione della norma di legge.

1) Prescrizione con modalità di adempimento e concessione termini

2) Comunicazione del provvedimento all’Autorità Giudiziaria che però non può attivare l’azione penale

3) In caso di adempimento della prescrizione si eroga la sanzione amministrativa; in caso di inadempimento si attiva l’azione penale

4) Anche il mancato pagamento della sanzione amministrativa attiva l’azione penale

Il Codice PenaleIpotesi di reato correlate agli obblighi di prevenzione nei luoghi di lavoro.

- Art.437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

- Art.451 (Omissione colposa di cautele e difese contro disastri ed infortuni sul lavoro)

- Art.650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità)

- Art.589 (Omicidio colposo)

Pene più severe quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Il Codice Penale

Art.590 (Lesioni personali colpose)

Pene più severe quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi conseguenti a fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il Codice Penale

Art.583 - Lesioni personali colpose sono considerate

- gravi quando mettono in pericolo la vita di una persona o hanno una prognosi superiore a quaranta giorni o producono un indebolimento permanente di un organo o un senso,

- gravissime, quando determinano una malattia insanabile, la perdita di un senso, o di un arto, lo sfregio del viso ecc..