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sezione II civile; sentenza 22 aprile 2005, n. 8545; Pres. Pontorieri, Est. Bognanni, P.M. Golia...

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sezione II civile; sentenza 22 aprile 2005, n. 8545; Pres. Pontorieri, Est. Bognanni, P.M. Golia (concl. conf.); Albertini (Avv. Parrelli, Olivieri) c. Iori (Avv. Antonini, De Pilati). Conferma App. Trento 6 febbraio 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3345/3346-3355/3356 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201476 . Accessed: 24/06/2014 21:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.202 on Tue, 24 Jun 2014 21:37:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 22 aprile 2005, n. 8545; Pres. Pontorieri, Est. Bognanni, P.M. Golia(concl. conf.); Albertini (Avv. Parrelli, Olivieri) c. Iori (Avv. Antonini, De Pilati). ConfermaApp. Trento 6 febbraio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3345/3346-3355/3356Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201476 .

Accessed: 24/06/2014 21:37

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 22 aprile 2005, n. 8545; Pres. Pontorieri, Est. Bognanni, P.M.

Golia (conci, conf.); Albertini (Avv. Parrelli, Olivieri) c.

lori (Avv. Antonini, De Pilati). Conferma App. Trento 6

febbraio 2001.

Professioni intellettuali — Geometra — Progettazione di co

struzioni civili in cemento armato — Nullità del contratto — Dimensioni dell'opera — Irrilevanza (R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, regolamento per la professione di geometra, art.

16).

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la pro

gettazione di una costruzione civile in cemento armato è nul

lo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte

dell'opera. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14

aprile 2005, n. 7778; Pres. Pontorieri, Est. Trombetta, P.M.

Russo (conci, conf.); Vallone (Avv. Panunzio, Belfiore) c.

Fall. soc. Di Lara (Avv. Cocuzza). Conferma App. Milano 27

ottobre 2000.

Professioni intellettuali — Geometra — Progettazione di co

struzioni civili in cemento armato — Nullità del contratto — Estensione alle prestazioni strumentalmente connesse

con l'edificazione (R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16).

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la pro

gettazione di una costruzione civile in cemento armato è nul

lo, anche nella parte in cui concerne prestazioni strumental

mente connesse con l'edificazione e implicanti la soluzione di

problemi tecnici di particolare difficoltà, come la redazione

di un piano di lottizzazione. (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 30 marzo 2005, n. 6649; Pres. Calfapietra, Est. De Julio, P.M.

Marinelli (conci, conf.); Reatti e altro (Avv. Motti Barsini) c. Moretti e altra; Moretti e altra (Avv. Severini, Torri) c.

Reatti e altro. Conferma App. Milano 23 maggio 2000.

Professioni intellettuali — Geometra — Progettazione di co

struzioni civili in cemento armato — Nullità del contratto — Esclusione delle prestazioni accessorie (R.d. 11 febbraio

1929 n. 274, art. 16).

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la pro

gettazione di una costruzione civile in cemento armato è nul

lo, salvo che nella parte in cui concerne prestazioni accesso

rie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in

conglomerato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche ammini

strative. (3)

IV

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 15 feb

braio 2005, n. 3021; Pres. Vella, Est. Bucciante, P.M. Ma

(1-4) La Cassazione rintuzza la nuova tornata degli attacchi che pe riodicamente vengono rivolti all'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, nella parte in cui consente ai geometri «progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili» e di «costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria,

comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non ri

chiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle perso ne»: disposizioni dalle quali la giurisprudenza di legittimità ha costan

temente e univocamente desunto che ai geometri sono inibite la pro

II Foro Italiano — 2005.

RiNELLi (conci, conf.); Valenti (Avv. Barbantini, Carile) c.

Tonti; Tonti (Avv. Tringali) c. Valenti. Conferma Trib. An

cona 20 novembre 2000.

Professioni intellettuali — Geometra — Progettazione di co

struzioni civili in cemento armato — Nullità del contratto — Successivo svolgimento del compito da parte di profes sionista abilitato — Irrilevanza (R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16).

Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la pro

gettazione di una costruzione civile in cemento armato è nul

lo, anche se il compito, su richiesta dell'incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto. (4)

gettazione e la direzione dei lavori di costruzioni «civili» in cemento

armato, qualunque ne sia 1'«importanza», con conseguente, nullità dei

relativi contratti di prestazione d'opera professionale (v. Cass. 29 no

vembre 2000, n. 15327, Foro it., Rep. 2000, voce Professioni intellet

tuali, n. 140; 9 maggio 2000, n. 5873, id., Rep. 2001, voce cit., n. 97; 22 ottobre 1997, n. 10365, id., Rep. 1997, voce cit., n. 71; 2 aprile 1997, n. 2861, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 87; 4 gennaio 1995, n. 125, id.. Rep. 1996. voce Edilizia e urbanistica, n. 133; 2 dicembre 1994, n.

10358, id.. Rep. 1994, voce Professioni intellettuali, n. 69). A questa interpretazione si sono attenute tutte le sentenze in rasse

gna. Con quelle sub III e IV si è altresì precisato che il divieto in questio

ne non è stato abrogato ne' dalle successive disposizioni in materia di

tariffa professionale, di opere in conglomerato cementizio e di costru zioni in zone sismiche, contenute rispettivamente nelle 1. 2 marzo 1949 n. 144, 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno tutte presupposto, pur senza specificarne la fonte normativa, la delimi

tazione dell'ambito delle attività professionali consentite ai geometri dal loro ordinamento (v. Cass. 15 febbraio 1996, n. 1157, id., Rep. 1997, voce cit., n. 73; 19 aprile 1995, n. 4364, id., Rep. 1995, voce cit., n. 128; 28 luglio 1992, n. 9044, id., Rep. 1993, vóce cit., n. 87; 5 di cembre 1987, n. 9044, id., Rep. 1988, voce cit., n. 68), né da quelle che hanno incluso alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento ar mato nei programmi scolastici degli istituti tecnici, trattandosi di dispo sizioni aventi oggetto e finalità diversi dalla definizione del campo in cui è consentito l'esercizio della professione.

Con la sentenza sub IV è stata inoltre esclusa l'illegittimità e quindi la disapplicabilità delle disposizioni dettate dall'art. 16 r.d. 274/29, avente natura regolamentare, il quale non contrasta con norme costitu zionali o ordinarie, essendo aderente ai criteri della disposizione legis lativa cui ha dato attuazione (l'art. 7 1. 24 giugno 1923 n. 1395) e com

portando una razionale delimitazione delle attività professionali con sentite ai geometri, in rapporto alla loro preparazione (cfr. Cass. 5 ago sto 1987, n. 6728, id., Rep. 1987, voce cit., n. 91; 17 ottobre 1985, n.

5113, id., Rep. 1986, voce cit., n. 37). Conforme ai precedenti (v. Cass. 25 febbraio 1986, n. 1182, ibid., n.

54; 13 gennaio 1984, n. 286, id., Rep. 1984, voce cit., n. 56) è anche l'affermazione della stessa sentenza sub IV, secondo cui la nullità dei contratti aventi per oggetto la progettazione di costruzioni civili in ce

mento armato da parte di un geometra, non è esclusa dalla circostanza che di fatto la prestazione venga poi compiuta, su richiesta dell'incari

cato, da un ingegnere o architetto. Non consta che la giurisprudenza abbia mai affrontato la questione

relativa alle prestazioni ulteriori, comprese in astratto nella competenza dei geometri, affidate loro insieme con quella della progettazione di co struzioni civili in cemento armato. In proposito si è deciso, rispettiva mente con le sentenze sub II e III, che a tali mansioni si estende — o non — la nullità del contratto, secondo che siano strumentalmente con nesse con l'edificazione e implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come la redazione di un piano di lottizzazione,

oppure siano autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in cemento armato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la co stituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative.

In sede penale, invece, la stessa Cassazione è prevalentemente orientata nel senso che la menzionata 1. 1086/71 ha innovato la materia

delle competenze professionali dei geometri, consentendo loro la pro

gettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili in cemento arma

to, purché di modesta entità, sicché nello svolgimento da parte loro di

tali attività non è configurabile il reato di esercizio abusivo della pro fessione di ingegnere o architetto (v. Cass. 16 ottobre 1996, Bormolini,

id., Rep. 1998, voce cit., n. 129; 10 giugno 1996, Sangiorgi, id., Rep. 1997, voce Edilizia e urbanistica, n. 349; 10 ottobre 1995, Caruso, id.,

Rep. 1996, voce Esercizio abusivo, n. 15; 2 febbraio 1993, Romano, id., 1994, II, 649, con nota di richiami; 2 febbraio 1993, Vitagliano, id.,

Rep. 1994, voce Professioni intellettuali, n. 71; 23 giugno 1988, Baruf

faldi, id., Rep. 1990, voce Esercizio abusivo, n. 5; 8 luglio 1983, Ciani,

id.. Rep. 1985, voce cit., n. 12; contra, Cass. 26 settembre 2000, Brena,

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3347 PARTE PRIMA 3348

I

Motivi della decisione. — 1. - Col primo motivo il ricorrente

deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione

circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al

l'art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto la corte d'appello non ha consi

derato che il c.t.u. ing. Fabio Ganz, nominato nel corso del giu dizio di riesame, aveva affermato che le prestazioni professio nali effettuate dal ricorrente rientrano nella sua competenza, at

teso che si tratta di due costruzioni separate da un giunto, e la

volumetria è inferiore rispetto a quella addotta dal consulente di

parte lori, e cioè dall'ing. Nardelli. Persino i parametri dell'or

dine interprofessionale della provincia di Trento, cui peraltro il

c.t.u. si era richiamato, sono stati disattesi, senza che la corte di

merito abbia indicato le ragioni della sua valutazione. Infatti, a

fronte delle misurazioni richiamate dal giudice del riesame, la

volumetria della casa di abitazione è risultata di me 2521, e

quella del laboratorio ha una cubatura di m 3332. Peraltro ciò ri

sulta agevolmente dall'esatto calcolo delle superfici sulla base

delle tavole di progetto, che misurano mq 1030,56, per l'altezza

complessiva dell'edificio. Peraltro la relazione del tecnico di

parte, ing. Nardelli, non aveva chiarito i criteri di calcolo adot

tati; né era sorretta da tabulati, atti a specificare superfici e vo

lumi. Inoltre le considerazioni e conclusioni del c.t.p. erano

state oggetto di precisa contestazione dell'appellato all'udienza

del 10 dicembre 1999. Il motivo è infondato.

Infatti la corte d'appello ha messo esattamente in evidenza

che tutta l'attività professionale svolta da Albertini rientra nella

competenza dell'ingegnere, e quindi egli, quale geometra, non

poteva stipulare il relativo contratto. Invero aveva redatto il

progetto di tutto il complesso; aveva provveduto ai calcoli; l'o

pera realizzata consiste in strutture in cemento armato; aveva di

retto l'esecuzione dei lavori; la volumetria è di gran lunga supe riore a quella modesta consentita ai geometri, e per di più il fab

bricato si trova in centro abitato, e non invece in zona rurale. In

particolare tutta la costruzione ha una cubatura di complessivi me 8500, e una superficie di mq 1200, secondo i calcoli del

consulente di parte lori, ing. Nardelli, e condivisi dal giudice del

riesame.

Orbene questa corte osserva che per tutte le opere suindicate,

qualunque sia la volumetria, trattandosi di opere non rurali e

consistenti anche in cemento armato, non v'ha dubbio che si

configura la nullità del relativo contratto. Invero i lavori in ce

mento armato possono essere svolti unicamente da un ingegne re, sia per la progettazione ed esecuzione, sia per i calcoli e la

redazione del computo metrico ai sensi dell'art. 16 r.d. 11 feb

braio 1929 n. 274. Da un contratto siffatto, quindi, proprio per ché nullo in quanto contrario a norme imperative ex art. 1418

c.c., nessuna valida obbligazione poteva scaturire a carico anche

del committente, e perciò nessuna posizione tutelabile poteva derivare per le pretese del prestatore d'opera professionale.

D'altronde quanto osservato dalla corte d'appello è perfetta

id., Rep. 2001, voce Professioni intellettuali, n. 99, secondo cui anche in tali ipotesi il reato sussiste).

Analogamente, anche la giurisprudenza amministrativa si è dimo strata per lo più propensa, nella valutazione della legittimità dei prov vedimenti di accoglimento o rigetto di domande di concessione edilizia

per costruzioni civili in cemento armato progettate da geometri, a rite nere che si tratti di attività consentite, se concernono opere di dimen sioni ridotte, non comportanti pericolo per la pubblica incolumità (v. Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7821, id., Rep. 2004, voce

cit., n. 110; 31 gennaio 2001, n. 348, id., Rep. 2001, voce Edilizia e ur banistica, nn. 306, 307; 13 gennaio 1999, n. 25, id., Rep. 1999, voce

Professioni intellettuali, n. 145; 8 giugno 1998, n. 779, ibid., n. 144; sez. IV 9 agosto 1997, n. 784, id., Rep. 1997, voce cit., n. 77; Tar Mar che 30 agosto 1989, n. 235, id., Rep. 1990. voce cit., n. 98; Tar Lazio, sez. Ili, 6 febbraio 1987, n. 194. id., Rep. 1987, voce Edilizia e urbani

stica, nn. 391, 392; contra, Tar Emilia-Romagna, sez. II, 17 febbraio

1995, n. 71, id., Rep. 1995, voce cit., n. 370; Tar Campania, sez. II, 9

giugno 1989, n. 242, id., Rep. 1989, voce Professioni intellettuali, n.

87; Tar Sicilia 26 novembre 1985, n. 1969, id., Rep. 1986, voce cit., n.

46; Tar Lazio, sez. II, 13 marzo 1985, n. 542. id., Rep. 1985, voce cit., n. 56, che hanno seguito l'indirizzo segnato dalla giurisprudenza civi le).

Il Foro Italiano — 2005.

mente in linea con l'indirizzo costante della giurisprudenza di

questa corte, secondo cui «a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11

febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla

progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni ci

vili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche

parziale, di strutture in cemento armato, mentre, in via di ecce

zione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. I) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzio

ni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle in dustrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di

calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo

per le persone, restando comunque esclusa la suddetta compe tenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture

in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed

architetti iscritti nei relativi albi professionali» (v. sent. n. 15327

del 29 novembre 2000, Foro it., Rep. 2000, voce Professioni intellettuali, n. 140; conf. 1157/96, id.. Rep. 1997, voce cit., n.

73; 2861/97, id., Rep. 1998, voce cit., n. 87; n. 5873 del 9 mag gio 2000, id., Rep. 2001, voce cit., nn. 97, 98).

Inoltre esattamente la corte di merito ha osservato che la vio

lazione delle norme sulla competenza relativa al progetto e ai

calcoli per le opere in cemento armato determinava automati

camente la nullità del contratto di prestazione d'opera, perché contrario a norme imperative.

In proposito invero questa corte, come è noto, più volte ha

statuito che «la violazione delle norme imperative sui limiti dei

poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale (nella

specie l'art. 16 r.d. 274/29, che consente al geometra la proget tazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili) determina la nullità del contratto di opera professionale ex art.

1418 c.c. in relazione anche agli art. 2229 ss. c.c.» (v. sent. n.

5873 del 9 maggio 2000, cit.; 8576/94, id., Rep. 1994, voce Cassazione civile, n. 49).

Su questo punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata

in modo adeguato, oltre che logicamente corretto.

2. - Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del

l'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, oltre che omessa e/o con

traddittoria motivazione circa un punto decisivo della contro

versia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., giacché la corte

territoriale non ha considerato che la costruzione di che trattasi

in realtà è costituita da due corpi di fabbrica, apparentemente

legati da un giunto. Essa quindi non può non essere considerata

di dimensioni modeste, tali da farla rientrare nelle competenze

professionali di un geometra. Del resto Albertini non aveva af

fatto eseguito i calcoli, che invece erano stati compiuti dall'ing.

Ignazio Fusari, che peraltro era il titolare dell'impresa, che ave

va di fatto realizzato tutto il fabbricato, e che era il supervisore dei lavori. In particolare il capannone non era stato costruito di

sana pianta in cemento armato, ma è costituito da assemblaggio di elementi strutturali prefabbricati, progettati da altri, e forniti

da una diversa ditta, per i quali il ricorrente si era limitato a dare

all'insieme una veste architettonica unitaria. Persino la commis

sione per la tutela del paesaggio della provincia di Trento, e

quella edilizia del comune di Bleggio Superiore avevano mosso

alcun rilievo alla progettazione del geom. Albertini, tanto che il

sindaco aveva rilasciato la concessione edilizia. Peraltro l'im

porto dell'opera era soltanto di lire 215.000.000, per il quale il

resistente aveva ottenuto un contributo dell'ottanta per cento, e

quindi era di gran lunga inferiore a quello di un miliardo, tetto

sino al quale è prevista l'opera professionale di un geometra.

Quindi in definitiva l'attività del professionista non poteva non

considerarsi di entità modesta.

Questa censura, in parte assorbita da quanto rilevato in ordine

al motivo testé esaminato, è priva di pregio. Orbene la corte distrettuale ha osservato esattamente che il

c.t.u. doveva limitarsi a fornire dati tecnici e non considerazioni

di carattere giuridico, che implicano valutazioni riservate ov

viamente solamente al giudice. Peraltro nemmeno gli ordini pro fessionali possono dare direttive in relazione all'interpretazione delle norme giuridiche. Peraltro l'opera professionale non im

prontata a perizia, e quindi a tecnicismo, svolta dal geometra in

questione, è risultata carente sotto ogni profilo anche attraverso

l'articolata relazione del consulente ing. Nardelli, oltre che dai

fotogrammi acquisiti agli atti, e dai quali risultano «... vistose»

crepe, ed evidenti i vizi e difetti lamentati dal resistente.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

3. - Infine col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione

dell'art. 1418, 1419 e 2231 c.c., nonché insufficiente e/o con

traddittoria motivazione circa un punto decisivo della contro

versia, relativamente all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., atteso che la

corte d'appello non ha consideratoi che in realtà le costruzioni

sono due, e formano due corpi distinti, dal momento che sono

separate da un giunto di dilatazione. Del resto questo elemento

era stato ben evidenziato dal c.t.u. e da quello di parte Albertini, senza che il giudice del riesame l'avesse preso in considerazio

ne. Oltre tutto i fotogrammi non potevano fornire un quadro

completo dello stato dei luoghi, se non approssimativo e vago. Né la corte trentina si è fatto carico di indicare le ragioni, per le

quali ha disatteso i rilievi e le considerazioni di questi due con

sulenti tecnici.

Orbene la corte osserva che anche questo motivo rimane in

parte assorbito da quanto enunciato con riguardo ai primi due.

Infatti il giudice di secondo grado ha rilevato esattamente che

in realtà tutta la costruzione rappresenta un complesso unitario,

come risulta evidente dai fotogrammi acquisiti, a parte il fatto

che, ove in realtà invece si trattasse di costruzioni separate il di

scorso non potrebbe essere diverso, atteso che si tratta di ce

mento armato in zona urbana, e quindi la competenza del geo metra — a parte le dimensioni — è comunque esclusa a priori.

Né è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio al

ternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito.

Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che «la valuta

zione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riser

vata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non

sotto il profilò della congruità della motivazione del relativo ap

prezzamento (in applicazione di tale principio, la Suprema corte

ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione

del giudice di merito, relativa alla mancata assoluzione dell'o

nere di provare l'intento discriminatorio del licenziamento da

parte del lavoratore licenziato, in quanto il ricorrente non de

nunciava un vizio di ragionamento, o di motivazione del giudice di merito, ma contrapponeva alla valutazione del giudice una

propria, diversa valutazione degli elementi di fatto)» (v. sent. n.

322 del 13 gennaio 2003, id., Rep. 2003, voce cìt., n. 93). Inoltre nel caso in specie non è configurabile il vizio di insuf

ficiente o contraddittoria motivazione, che ricorre solamente

allorquando non è dato desumere l'iter logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addive

nire alla formazione del giudizio. In proposito invero la giurisprudenza insegna che «il vizio di

omessa o insufficiente (o contraddittoria) motivazione, deduci

bile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c.* sussiste solo se

nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sen

tenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un

apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da

quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce

alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il me

rito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo

logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valuta zione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta indivi

duare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne

le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e sceglie re, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostra

re i fatti in discussione» (cfr. sez. un. n. 5802 dell' 11 giugno 1998, id., Rep. 2000, voce cit., n. 121).

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

II

Motivi della decisione. — Deduce il ricorrente, geom. Vallo

ne, a motivi di impugnazione: 1) l'omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la

Corte d'appello di Milano, nel ritenere la nullità assoluta del

l'intero contratto d'opera professionale, omesso di spiegare per ché non spetterebbe al professionista alcun compenso per l'ope ra prestata nel predisporre il piano di lottizzazione, nonostante

anche questo, oltre al progetto per l'edificazione delle palazzine A e B, costituisse l'oggetto dell'incarico professionale;

2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2231 c.c., e delle

Il Foro Italiano — 2005.

norme sulla competenza dei geometri ed in particolare dell'art.

16 r.d. n. 274 del 1929 e dell'art. 46 1. n. 144 del 1949; nonché

l'omessa o insufficiente motivazione, per avere la corte d'ap

pello, ove abbia inteso implicitamente negare la competenza,

degli iscritti all'albo professionale dei geometri, a redigere un

piano di lottizzazione, quale quello di cui è causa, di modesta

rilevanza, erroneamente non considerato, ai fini di affermare la

sussistenza di una tale competenza:

a) che, in assenza di un'espressa previsione nei regolamenti della professione di geometra (come in quella degli ingegneri ed

architetti) il criterio da seguire per stabilire se tale attività, la re

dazione di piani di lottizzazione, rientra nella competenza dei

geometri, è quello di individuare la ratio delle norme limitative

della competenza de qua, alla luce delle attività che l'art. 16 r.d.

274/29 attribuisce alla competenza dei geometri ed al carattere

modesto del piano da predisporre in concreto;

b) che la legge sulle tariffe per le prestazioni professionali dei

geometri, prevedendo, ai sensi.dell'art. 46 1. 144/49, in caso di

lottizzazioni, la facoltà di aumentare dal venti al cento per cento

gli onorari di cui alla lett. A tab. D compensando a parte il trac

ciamento sul terreno delle linee di progetto, è indicativa della

sussistenza della competenza de qua, non potendosi dar credito

all'interpretazione che attribuisce ai geometri la sola redazione

di piante di aree fabbricabili incluse in piani predisposti da altri professionisti, non spiegando tale interpretazione l'aumento de

gli onorari fino al cento per cento;

c) che il piano di lottizzazione eseguito dal geom. Vallone ed

approvato dal comune era estremamente modesto, avendo ad

oggetto un terreno pianeggiante di mq 5500 articolato in un solo

lotto di unico proprietario inserito in zona semicentrale, com

pletamente urbanizzata con fogne, acquedotto, energia elettrica

e gas metano sicché compito del geometra era quello di predi

sporre gli schemi di allacciamento;

3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2231 c.c., del

l'art. 16, lett. m), r.d. 274/29 e dell'art. 2 1. 1086/71, per avere la

corte d'appello escluso qualunque competenza dei geometri sulle costruzioni civili dotate di strutture in cemento armato no

nostante:

a) la costruzione di opere di conglomerato cementizio debba

avvenire ai sensi, dell'art. 2 1. 1086/71, su progetto esecutivo re

datto da un ingegnere, architetto, geometra o perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze;

b) i geometri secondo la citata legge e l'interpretazione giu

risprudenziale siano abilitati a progettare opere in cemento ar

mato nei limiti di «modeste costruzioni civili»; 4) l'omessa o insufficiente motivazione, la violazione e falsa

applicazione dell'art. 2231 c.c., dell'art. 16, lett. n), r.d. 274/29

e dell'art. 2 1. 1086/71, per avere la corte d'appello escluso la

competenza del geometra a redigere piani di lottizzazione in ra

gione della presenza di alcune strutture in cemento armato e

delle conclusioni negative della c.t.u., nonostante:

a) la presenza di quelle strutture non fosse indice di particola ri difficoltà tecniche;

b) la c.t.u. dovesse verificare la presenza di eventuali errori

nei progetti redatti dal geom. Vallone prescindendo dalle diffi coltà tecniche (essendo stato peraltro il problema della compe tenza tecnica del Vallone sollevata solo in grado d'appello);

c) non fossero stati chiariti i problemi tecnici che avrebbero

escluso la competenza del Vallone;

5) l'omessa o insufficiente motivazione; la violazione del

l'art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri —

art. 16 r.d. 274/29, art. 2 1. 1086/71 — per non avere la corte

d'appello, essendo la ratio della limitazione della competenza fondata, come afferma anche il Consiglio di Stato, sull'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone, considerato che un in

gegnere aveva supervisionato il progetto verificando i calcoli in

cemento armato, cosicché i progetti di massima presentati dal

Vallone non potevano in nessun caso considerarsi eccedenti le

competenze del geometra;

6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., del

l'art. 3 1. 144/49 e dei principi in tema di inderogabilità delle ta riffe degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri,

per avere la corte d'appello ritenuto la nullità del contratto an

che in relazione al compenso pattuito fra le parti (il trasferi

mento della proprietà dell'immobile) nonostante:

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PARTE PRIMA 3352

a) l'inderogabilità delle tariffe professionali riguardi i minimi della tariffa, nella specie ampiamente salvaguardati;

b) l'eventuale violazione delle tariffe dia luogo ad una san

zione disciplinare a carico del professionista, senza alcun rilievo

esterno nei rapporti contrattuali.

I primi cinque motivi di ricorso, strettamente connessi, pos sono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati. Premesso, invero, che il ricorrente non ha mai chiesto il pa

gamento parziale dell'opera professionale svolta, per cui cor

rettamente la corte d'appello ha valutato unitariamente le opere in ragione delle quali è stato pattuito il compenso; la sentenza

impugnata non afferma implicitamente, come vuol sostenere il

ricorrente, che la redazione di un piano di lottizzazione, in

astratto, è attività preclusa ai geometri; ma, in considerazione

delle attività che l'art. 16 r.d. n. 274 del 1929 riserva ai geome tri (e cioè la progettazione, direzione e vigilanza di modeste co

struzioni civili, con uso del cemento armato solo per piccole co

struzioni di edifici rurali o per uso di industrie agricole di limi tata importanza); e nel rispetto della ratio della norma, volta ad

assicurare che determinate attività siano svolte da professionisti che, per la loro capacità professionale siano in grado di consen

tire la costruzione di opere non pericolose per la pubblica inco

lumità, ha ritenuto, sulla base delle risultanze della c.t.u., che la

redazione di un piano di lottizzazione che comprenda la proget tazione di due complessi residenziali, ciascuno di tre piani fuori terra, oltre cantine e box, opere che impongono la soluzione di

problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento ar

mato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione prima ria da realizzare, non possa rientrare fra quelle attività che, con

riferimento alla modestia delle opere consentite per legge al

geometra, siano tali da escludere un pericolo per la pubblica in

columità e possano, conseguentemente, essere consentite allo

stesso.

Che in questa sede il ricorrente contesti la non riconosciuta

modestia delle costruzioni e del piano di lottizzazione in cui

erano incluse, è non solo inammissibile perché non fa che pro

spettare una diversa ricostruzione degli elementi di fatto non

consentita in sede di legittimità (peraltro con argomenti non

avanzati in sede di merito e su circostanze non decisive); ma, anche perché nell'addebitare alla corte d'appello il difetto di

motivazione, laddove in sentenza non sarebbero state indicate le

difficoltà tecniche non avrebbero escluso la competenza profes sionale del geometra, pretende, con inversione dell'onere della

prova, che siano altri, e non lui, a dimostrare la modestia del

progetto de quo\ perdippiù dopo aver ammesso (circostanza nuova e smentita da controparte) che un ingegnere lo aveva su

pervisionato, ad ulteriore riprova della sua consapevolezza di

non poter calcolare le opere in cemento armato.

I motivi esaminati vanno, pertanto, respinti. Inammissibile per mancanza d'interesse, ai fini di ottenere la

riforma della sentenza, è il sesto motivo di ricorso, costituendo

la violazione in ordine all'illegittimità del compenso pattuito, un argomento aggiuntivo, non incidente sulla ratio decidendi

sopra indicata, di per sé sufficiente a sostenere la pronuncia della corte d'appello.

Ili

Motivi della decisione. — Il ricorso principale e quello inci

dentale devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo i ricorrenti principali denunziano violazio

ne e falsa applicazione degli art. 1418 e 1419 c.c., in relazione

all'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, come integrato dagli art.

56 e 57 1. 2 marzo 1949 n. 144 (art. 360, n. 3, c.p.c.), nonché

omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo

della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la corte d'ap

pello erroneamente ritenuto la nullità assoluta del contratto sti

pulato tra le parti per contrarietà a norme imperative, mentre gli art. 56 e 57 1. 144/49 stabiliscono che il geometra può in ambito

rurale progettare, dirigere e sorvegliare piccole costruzioni ac

cessorie in cemento armato, quando non siano richieste parti colari operazioni di calcolo e non vi sia pericolo per l'incolu

mità delle persone (lett. /); e che il geometra può in ambito ci

II Foro Italiano — 2005.

vile progettare, dirigere e vigilare modeste costruzioni civili

(lett. m). Deducono i ricorrenti che il geom. Reatti non si è mai interes

sato, neppure per interposta persona, della progettazione o dire

zione dei lavori di cemento armato (controllo della posizione dei ferri e della gettata di casseri), essendosi egli limitato a

quelle attività che la legge riconosce in favore dei geometri,

quali il tracciamento, il controllo e la posizione dei tavolati, cas

seri, impianti, serramenti e sanitari, tutte attività assolutamente

consentite ai geometri; che il geometra «direttore generale dei

lavori» è colui che controlla la qualità dei materiali (cavi, tuba

ture, tavolati) e la conformità dell'opera di disegni architettoni

ci; ed assume il ruolo consentito di responsabile del cantiere,

qualora la società appaltatrice sia sfornita di un proprio geome

tra, il quale ha il compito di leggere i progetti architettonici e di

farli eseguire in ottemperanza, impartendo ai manovali le neces

sarie direttive; che gli stessi committenti Moretti-Chiriacò han

no personalmente delegato ed incaricato I'ing. Mazzoleni Mau

rizio all'effettivo calcolo e direzione delle opere in cemento ar

mato, gravando sul medesimo le relative responsabilità; che in

ogni caso la villetta costruita era di limitate dimensioni e dove

va ritenersi costruzione di modesta entità, per cui l'opera dei

geometri era legittima, ad esclusione del calcolo e della esecu

zione in cemento armato affidato all'ing. Mazzoleni; che la cir

colare del ministero dei lavori pubblici n. 30646 del 21 dicem bre 1967, richiamando una precedente circolare del 1941, fissa

in me 1500 il limite di cubatura delle costruzioni civili che pos sono essere progettate dai geometri.

Il motivo è infondato e va respinto. La corte di merito ha correttamente motivato che, pur avendo

l'ing. Mazzoleni effettuato la direzione dei lavori per le opere di

cemento armato, nella specie i due geometri hanno assunto la

veste, in base ad inequivoche documentazioni di incarico, foto

grafie e planimetrie, «di unici responsabili, rispettivamente, della progettazione e della direzione dei lavori, senza limitazio

ni o eccezioni o riserve di sorta, con riferimento alle opere di

cemento armato, in favore di altro professionista abilitato»; che

«nella fattispecie, non essendo pacifico che la villetta dei Mo

retti-Chiriacò fu realizzata con l'adozione di strutture in ce

mento armato, essendo ininfluente l'importanza delle stesse e

risultando comunque evidente che si trattò di edificio di non

esigue dimensioni, di articolata struttura e di non indifferente

volumetria, devesi allora affermare che, a norma degli art. 1418

e 2231 c.c., il contratto intercorso fra le parti ... è radicalmente

nullo per contrarietà a norme imperative», per cui i due geome tri non hanno azione per il pagamento del loro compenso.

La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di

questa corte (cfr., ex multis, Cass. 2861/97, Foro it., Rep. 1998, voce Professioni intellettuali, n. 87; 286/84, id., Rep. 1984, vo

ce cit., n. 56; 3275/80, id.. Rep. 1980, voce cit., n. 58; 3262/79,

id., Rep. 1979, voce cit., n. 54; 267/79, ibid., n. 84; 1182/86, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 54; 9044/87, id., Rep. 1988, voce cit., n.

68; 9044/92, id., Rep. 1993, voce cit., n. 87), secondo la quale l'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei

geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato

solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non

implichino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riser

vata, ex art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed

architetti iscritti nell'albo; e la disciplina del suddetto regola mento professionale non è stata modificata dalle 1. 5 novembre

1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 che recepiscono la previ

gente ripartizione, sia pure senza un esplicito richiamo delle

fonti normative e deve perciò escludersi che i geometri siano

abilitati a progettare costruzioni in cemento armato, salvo che

per le piccole costruzioni accessorie di natura rurale, con la con

seguenza della nullità del rapporto tra il geometra ed il cliente.

E a norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio di un'attività

professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione

per il pagamento del compenso, per cui, in tale ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento

di cui all'art. 2041 c.c.

La corte di merito ha motivato per il geom. Reatti che, attesa

l'ampia latitudine delle mansioni di direttore dei lavori conferi

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tegli e l'onnicomprensività dell'incarico affidatogli, da un lato

ogni singola prestazione, astrattamente rientrante nella sua

competenza, non poteva non dirsi funzionalmente collegata e

quindi compresa nell'attività di direzione vietata, e dall'altro

che, in ogni caso, poiché sicuramente i Moretti-Chiriacò non

avrebbero conferito l'incarico al geometra se egli non avesse

potuto dirigere anche le basilari e importanti opere di cemento

armato, il contratto sarebbe stato comunque travolto interamente

dalla nullità parziale a norma dell'art. 1419 c.c.

La sentenza impugnata è congruamente e puntualmente moti

vata ed è esente da vizi logici o da errori di diritto anche in rela

zione al secondo motivo del ricorso, con il quale i due geometri denunciano omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, cioè sulla responsabilità del diretto

re dei lavori e sulla quantificazione del danno (art. 360, n. 5,

c.p.c.). Deducono i ricorrenti:

a) il direttore dei lavori può efficacemente esplicare la pro

pria mansione se l'impresa non l'impedisca; che nella fattispe cie al direttore dei lavori era stata sottaciuta la circostanza che il

tracciamento del fabbricato non era stato eseguito a regola d'arte; che in ogni caso per i vizi ed i difetti dell'edificio i sig. Moretti-Chiriacò avevano optato per la riduzione del prezzo, che li avrebbe risarciti del danno subito, anziché ottenere il ne

cessario ripristino; b) che nel titolo della responsabilità extracontrattuale non s'e

ra formato il giudicato;

c) che per il danno esso doveva essere commisurato nel valo

re della villetta e non ai listini del centro di Milano.

Il motivo è infondato e va respinto. Per quanto riguarda la censura sub a), la stessa è generica ed

è contrastata dall'ammissione, specie da parte del Reatti, della

responsabilità in ordine all'esistenza dei vizi lamentati dai

committenti, confermati dai testi escussi.

L'ing. Mazzoleni ha confermato l'errato tracciamento del

fabbricato — che era stata la causa di tutti i vizi e difetti riscon

trati nel fabbricato — addebitabile al geom. Brambilla, con con

seguente fuori squadra dei muri.

Sulla scorta della c.t.u. i giudici di merito hanno accertato:

1) l'esistenza dei vizi lamentati;

2) la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori,

geom. Reatti — in conseguenza dell'omissione del proprio ob

bligo di sorveglianza —

per nullità del contratto ex r.d. 274/29,

integrato dalla 1. 144/49.

La censura, in ordine alla responsabilità di dirigenza se attri

buibile all'impresa e non al direttore dei lavori, è censura di me

rito, inammissibile in questa sede di legittimità. La censura sub b) è all'evidenza infondata e comunque irrile

vante ai fini del presente giudizio; mentre quella sub c) è infon

data perché la sentenza impugnata ha motivato sul punto, ripor tandosi alle valutazioni del c.t.u., ritenute congrue ed attendibili,

peraltro attinenti al merito della causa ed incensurabili in sede

di legittimità. Col ricorso incidentale Lino Moretti e Maria Assunta Chiria

cò hanno denunciato, con un unico motivo, violazione e falsa

applicazione degli art. 2043 e 2222 c.c., in relazione all'art. 16

r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 e all'art. 2 1. 5 novembre 1971 n.

1086, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazio

ne su un punto decisivo della controversia prospettato dalle par ti, con conseguente nullità parziale della sentenza impugnata, in

relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Deducono i ricorrenti incidentali che i limiti operativi vigenti

per i geometri, ai sensi della 1. 1086/71 e r.d. 274/29, riguardano sia la direzione che la progettazione delle opere, per cui nessun

compenso era dovuto non solo al direttore dei lavori, geom.

Reatti, ma anche al progettista delle opere, geom. Brambilla,

con conseguente obbligo per quest'ultimo di restituire quanto

percepito ad ogni titolo in conseguenza del contratto d'opera, e

con condanna dello stesso al risarcimento dei danni.

Il motivo è infondato e va respinto. Correttamente la corte d'appello ha motivato che devono es

sere considerate separatamente quelle prestazioni professionali che nulla hanno a che vedere con le strutture in cemento armato, dovendosi le stesse considerare prestazioni accessorie al pro

getto stesso interamente autonome e distinte rispetto ad esse,

Il Foro Italiano — 2005.

come l'individuazione dei confini della proprietà, costituzione

di servitù e pratiche amministrative di competenza del profes

sionista; per tali prestazioni autonome era stato legittimamente riconosciuto il compenso al geom. Brambilla.

IV

Motivi della decisione. — Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso principale Ennio Valenti denuncia, rispettivamente, «art. 360, n. 3, c.p.c.

— violazione o errata applicazione art. 16, lett. /) e m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 in relazione all'art. 57 1. 2 marzo 1949 n. 144», «art. 360, n. 3, c.p.c.

— violazione o

falsa applicazione degli art. 1 e 2 1. 5 novembre 1971 n. 1086 e

violazione o falsa applicazione dell'art. 1418 c.c.», «art. 360, n.

3, c.p.c. — violazione art. 1418 c.c. e art. 360, n. 5, c.p.c.

omessa motivazione in ordine alla ritenuta nullità dei due con

tratti di prestazione d'opera professionale», sostenendo: che

l'evoluzione della disciplina relativa alla professione di geome tra ha comportato il venir meno del divieto sancito per le co

struzioni in cemento armato non rurali, ove consistano, come

nella specie, in corpi di fabbrica isostatici; che la suddetta limi

tazione è stata comunque disposta invalidamente, mediante un

atto normativo avente natura regolamentare, adottato in viola

zione della riserva di legge che opera in materia di attività pro fessionali; che l'incarico conferito dal committente aveva avuto

per oggetto sia genericamente la progettazione di un muro di

contenimento sia quella di una cisterna e la prima prestazione in

realtà era stata eseguita da un ingegnere; che la dichiarazione di

nullità dei due contratti era comunque ingiustificata, non essen

dovi stata violazione di alcuna norma imperativa. Nessuno di tali assunti è condivisibile, poiché tutti contrasta

no con i principi costantemente e univocamente enunciati, in

materia, dalla giurisprudenza di legittimità, per discostarsi dalla

quale non è stato prospettato dal ricorrente alcun valido argo mento.

Quello desunto dalla natura regolamentare del r.d. 11 feb

braio 1929 n. 274 — il cui art. 16 inibisce ai geometri la pro gettazione di opere comportanti l'impiego del cemento armato, salvo che per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o

per uso di industrie agricole, di limitata importanza; divieto pe raltro ribadito dall'art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, che ri

serva tali prestazioni agli ingegneri e architetti — non è fondato,

poiché la norma non è affetta dalle violazioni di norme costitu

zionali e legislative che nel ricorso le vengono attribuite: adot

tata in attuazione dell'art. 7 1. 24 giugno 1923 n. 1395, è ade

rente ai criteri da questa stabiliti e dà luogo a una razionale de

limitazione dell'ambito delle attività professionali consentite ai

geometri, in rapporto alle loro capacità tecniche (v., tra le altre, Cass. 5 agosto 1987, n. 6728, Foro it., Rep. 1987, voce Profes sioni intellettuali, n. 91).

La legislazione successiva richiamata dal ricorrente non ha

modificato questa ripartizione di competenze, la quale è stata

invece presupposta sia dalla 1. 2 marzo 1949 n. 144, contenente

la tariffa professionale (v. Cass. 5 agosto 1987, n. 6728, cit.), sia dalla 1. 5 novembre 1971 n. 1086 e dalla 1. 2 febbraio 1974 n.

64, che hanno disciplinato, rispettivamente, le opere in conglo merato cementizio e le costruzioni in zone sismiche (v., per tut

te, Cass. 15 febbraio 1996, n. 1157, id., Rep. 1997, voce cit., n.

73). E dunque rimasto fermo il divieto, per i geometri, di pro

gettare opere di carattere «civile» comportanti l'impiego anche

soltanto parziale di elementi in cemento armato (v., tra le più recenti, Cass. 29 novembre 2000, n. 15327, id., Rep. 2000, voce

cit., n. 140), sicché è infondata la tesi del ricorrente, secondo cui

le norme citate avrebbero esentato da tale divieto i manufatti

«isostatici», da realizzare per intero in conglomerato, senza in

terazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né si

può ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scola

stici degli istituti tecnici, come pure si sostiene nel ricorso, ab

biano ampliato le competenze professionali dei geometri, me

diante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta di disposizio ni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che

definiscono l'ambito consentito di esercizio della professione. Che poi sia affetto da nullità un contratto d'opera intellettua

le, relativo a prestazioni esulanti dalle competenze del soggetto

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3355 PARTE PRIMA 3356

incaricato, discende senz'altro dal disposto dell'art. 2231 c.c.

(v., da ultimo, Cass. 6 luglio 2002, n. 9844, id., Rep. 2002, voce

cit., n. 81). Né rileva che in ipotesi il progetto del muro di cui si

tratta, secondo quanto afferma il ricorrente, sia stato redatto non

da lui stesso, ma su sua richiesta da un ingegnere, poiché la va

lidità del negozio, come correttamente ha ritenuto il tribunale,

dipende dal personale possesso del titolo abilitante da parte di

chi ha ricevuto l'incarico dal committente (v. Cass. 13 gennaio 1984, n. 286, id., Rep. 1984, voce cit., n. 56).

Infine, le deduzioni del ricorrente relative alla duplicità dei

contratti, uno relativo genericamente a un muro di contenimento

senza previsione dell'impiego di cemento armato, l'altro a una

cisterna, vanno disattese a causa della loro «novità»: avendo il

pretore ritenuto che il rapporto fosse unico, che avesse avuto per

oggetto la progettazione di un manufatto in conglomerato e di

un'opera idraulica accessoria, con conseguente nullità del con

tratto anche relativamente a tale seconda prestazione, l'appel lante principale, nel promuovere il giudizio di secondo grado, non aveva formulato, in proposito, alcuna specifica doglianza, sicché si tratta di questioni, implicanti peraltro la necessità di

accertamenti di fatto e di valutazioni di merito, che non possono avere ingresso in questa sede.

Con il primo motivo del ricorso incidentale Fausto Tonti, de

nunciando «art. 360, n. 3, e art. 360, n. 5, c.p.c. — violazione o

falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla com

pensazione delle spese — in subordine, contraddittoria motiva

zione», lamenta che la compensazione delle spese del giudizio di appello è stata decisa dal tribunale per ragioni incongrue.

La censura non può essere accolta.

La compensazione delle spese di giudizio è espressione di

una facoltà discrezionale, il cui esercizio — positivo o negativo

— non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando l'e

ventuale relativa motivazione sia affetta da totale irrazionalità o

contraddittorietà (v., tra le altre, Cass. 17 marzo 2004, n. 5405,

id., Rep. 2004, voce Spese giudiziali civili, n. 36): vizi non rav visabili nelle ragioni indicate dal tribunale (la «natura della

controversia» e il «fatto che lo stesso Tonti era da presumersi ben consapevole dell'intrinseca irregolarità dell'incarico com

missionato ad un geometra») che non sono affatto irragionevoli o incoerenti.

11 secondo motivo del ricorso incidentale consiste nella «ri

proposizione dei motivi e questioni non esaminate dai giudici di

merito, i quali hanno ritenuto assorbente la questione di nullità

del contratto».

Proprio perché si tratta di punti che non hanno formato og

getto di decisione con la sentenza impugnata — e che avrebbero

potuto senz'altro essere sottoposti al giudice di rinvio, in caso di

accoglimento del ricorso principale — il motivo in esame è

inammissibile, anche se è stato formulato «in via subordinata

condizionata» (v., per tutte, Cass. 29 agosto 2003, n. 12680, id..

Rep. 2003, voce Cassazione civile, n. 254). Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.

Il Foro Italiano — 2005.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 mar

zo 2005, n. 6326; Pres. Mattone, Est. Figurelli, P.M.

Destro (conci, conf.); Banco popolare di Verona e Novara e

altra (Avv. M. e G. Contaldi) c. Lazazzera. Conferma App. Roma 14 aprile 2003.

Lavoro (rapporto di) — Reiterate condotte illegittime dei

colleghi di lavoro — Mancato intervento del datore di la

voro — «Mobbing» — Fattispecie (Cod. civ., art. 2087, 2103).

Posto che la domanda di risarcimento del danno da mobbing non è nuova rispetto a quella di risarcimento del danno bio

logico e del danno psichico, va accolta la domanda risarcito

ria del lavoratore che sia stato colto da una patologia ansio

so-depressiva determinata da un globale comportamento an

tigiuridico dei colleghi tollerato dal datore di lavoro. (1)

II

TRIBUNALE DI BERGAMO; sentenza 20 giugno 2005; Giud. Bertoncini; Panizzoli (Avv. Boiocchi) c. Soc. Advan

cing trade (Avv. Galante).

Lavoro (rapporto di) — Demansionamento assoluto e pro tratto — «Mobbing»

— Esclusione — «Straining» — Sus

sistenza — Conseguenze (Cod. civ., art. 2059, 2103).

Il demansionamento di una dipendente protrattosi per lungo

tempo, ma non accompagnato da altri comportamenti ostili,

configura condotta di straining e non di mobbing, fonte del

diritto della lavoratrice di ottenere il risarcimento del danno

alla professionalità, del danno biologico e del danno mora

le. (2)

III

TRIBUNALE DI MARSALA; sentenza 5 novembre 2004;

Giud. Russo; Curia (Avv. Lentini) c. Comune di Salemi

(Avv. Ferro).

Lavoro (rapporto di) — «Mobbing» — Strategia persecu toria del datore di lavoro — Necessità (Cod. civ., art. 2087).

Va esclusa la condotta di mobbing qualora il dipendente non

provi che sia stata attuata nei propri confronti una strategia

persecutoria. (3)

(1-3) I. - La Cassazione in epigrafe ravvisa il mobbing nel «globale comportamento antigiuridico» dei colleghi di lavoro di un dipendente, consistito in ripetuti scherzi verbali ed azioni di disturbo, a conoscenza del datore di lavoro il quale, peraltro, non si è adoperato perché avesse ro fine. Il Tribunale di Bergamo specifica che il mobbing deve consiste re in una serie di condotte ostili e frequenti nel tempo, non bastando una singola azione, sia pure duratura: la singola condotta vessatoria consistita nel demansionamento è configurata come straining, ossia come stress forzato sul lavoro, comunque produttivo di danno biologi co. danno alla professionalità e danno morale. Il Tribunale di Marsala richiede che la condotta di mobbing debba essere qualificata da intenti

vessatori, riconoscendo, peraltro, che essa possa risolversi anche in un

solo comportamento. II. - La Cassazione riconosce al mobbing dignità normativa, valoriz

zando: — il d.p.r. 22 maggio 2003 (di approvazione del piano sanitario na

zionale 2003-2005) che contempla il mobbing al punto 4.9; — la delibera del 22 maggio 2003 contenente l'accordo tra il mini

stro della salute, le regioni e le province autonome sul bando di ricerca finalizzata per l'anno 2003 per i progetti ex art. 12 bis d.leg. 30 dicem

bre 1992 n. 502; — la risoluzione del parlamento europeo n. AS-0283/2001 del 21

settembre 2001, intitolata al «mobbing sul posto di lavoro». Costruisce la relativa responsabilità come contrattuale, derivante dal

l'inadempimento degli obblighi datoriali nascenti dall'art. 2087 c.c. In termini, nella giurisprudenza di merito, v. App. Torino 21 aprile

2004. Lavoro giur., 2005, 49. Sulle persecuzioni datoriali, v. anche Cass. 2 maggio 2000. n. 5491,

Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro (rapporto), n. 1756.

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