sezione II civile; sentenza 22 aprile 2005, n. 8545; Pres. Pontorieri, Est. Bognanni, P.M. Golia(concl. conf.); Albertini (Avv. Parrelli, Olivieri) c. Iori (Avv. Antonini, De Pilati). ConfermaApp. Trento 6 febbraio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3345/3346-3355/3356Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201476 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 22 aprile 2005, n. 8545; Pres. Pontorieri, Est. Bognanni, P.M.
Golia (conci, conf.); Albertini (Avv. Parrelli, Olivieri) c.
lori (Avv. Antonini, De Pilati). Conferma App. Trento 6
febbraio 2001.
Professioni intellettuali — Geometra — Progettazione di co
struzioni civili in cemento armato — Nullità del contratto — Dimensioni dell'opera — Irrilevanza (R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, regolamento per la professione di geometra, art.
16).
Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la pro
gettazione di una costruzione civile in cemento armato è nul
lo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte
dell'opera. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14
aprile 2005, n. 7778; Pres. Pontorieri, Est. Trombetta, P.M.
Russo (conci, conf.); Vallone (Avv. Panunzio, Belfiore) c.
Fall. soc. Di Lara (Avv. Cocuzza). Conferma App. Milano 27
ottobre 2000.
Professioni intellettuali — Geometra — Progettazione di co
struzioni civili in cemento armato — Nullità del contratto — Estensione alle prestazioni strumentalmente connesse
con l'edificazione (R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16).
Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la pro
gettazione di una costruzione civile in cemento armato è nul
lo, anche nella parte in cui concerne prestazioni strumental
mente connesse con l'edificazione e implicanti la soluzione di
problemi tecnici di particolare difficoltà, come la redazione
di un piano di lottizzazione. (2)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 30 marzo 2005, n. 6649; Pres. Calfapietra, Est. De Julio, P.M.
Marinelli (conci, conf.); Reatti e altro (Avv. Motti Barsini) c. Moretti e altra; Moretti e altra (Avv. Severini, Torri) c.
Reatti e altro. Conferma App. Milano 23 maggio 2000.
Professioni intellettuali — Geometra — Progettazione di co
struzioni civili in cemento armato — Nullità del contratto — Esclusione delle prestazioni accessorie (R.d. 11 febbraio
1929 n. 274, art. 16).
Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la pro
gettazione di una costruzione civile in cemento armato è nul
lo, salvo che nella parte in cui concerne prestazioni accesso
rie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in
conglomerato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche ammini
strative. (3)
IV
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 15 feb
braio 2005, n. 3021; Pres. Vella, Est. Bucciante, P.M. Ma
(1-4) La Cassazione rintuzza la nuova tornata degli attacchi che pe riodicamente vengono rivolti all'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, nella parte in cui consente ai geometri «progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili» e di «costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria,
comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non ri
chiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle perso ne»: disposizioni dalle quali la giurisprudenza di legittimità ha costan
temente e univocamente desunto che ai geometri sono inibite la pro
II Foro Italiano — 2005.
RiNELLi (conci, conf.); Valenti (Avv. Barbantini, Carile) c.
Tonti; Tonti (Avv. Tringali) c. Valenti. Conferma Trib. An
cona 20 novembre 2000.
Professioni intellettuali — Geometra — Progettazione di co
struzioni civili in cemento armato — Nullità del contratto — Successivo svolgimento del compito da parte di profes sionista abilitato — Irrilevanza (R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16).
Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la pro
gettazione di una costruzione civile in cemento armato è nul
lo, anche se il compito, su richiesta dell'incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto. (4)
gettazione e la direzione dei lavori di costruzioni «civili» in cemento
armato, qualunque ne sia 1'«importanza», con conseguente, nullità dei
relativi contratti di prestazione d'opera professionale (v. Cass. 29 no
vembre 2000, n. 15327, Foro it., Rep. 2000, voce Professioni intellet
tuali, n. 140; 9 maggio 2000, n. 5873, id., Rep. 2001, voce cit., n. 97; 22 ottobre 1997, n. 10365, id., Rep. 1997, voce cit., n. 71; 2 aprile 1997, n. 2861, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 87; 4 gennaio 1995, n. 125, id.. Rep. 1996. voce Edilizia e urbanistica, n. 133; 2 dicembre 1994, n.
10358, id.. Rep. 1994, voce Professioni intellettuali, n. 69). A questa interpretazione si sono attenute tutte le sentenze in rasse
gna. Con quelle sub III e IV si è altresì precisato che il divieto in questio
ne non è stato abrogato ne' dalle successive disposizioni in materia di
tariffa professionale, di opere in conglomerato cementizio e di costru zioni in zone sismiche, contenute rispettivamente nelle 1. 2 marzo 1949 n. 144, 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno tutte presupposto, pur senza specificarne la fonte normativa, la delimi
tazione dell'ambito delle attività professionali consentite ai geometri dal loro ordinamento (v. Cass. 15 febbraio 1996, n. 1157, id., Rep. 1997, voce cit., n. 73; 19 aprile 1995, n. 4364, id., Rep. 1995, voce cit., n. 128; 28 luglio 1992, n. 9044, id., Rep. 1993, vóce cit., n. 87; 5 di cembre 1987, n. 9044, id., Rep. 1988, voce cit., n. 68), né da quelle che hanno incluso alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento ar mato nei programmi scolastici degli istituti tecnici, trattandosi di dispo sizioni aventi oggetto e finalità diversi dalla definizione del campo in cui è consentito l'esercizio della professione.
Con la sentenza sub IV è stata inoltre esclusa l'illegittimità e quindi la disapplicabilità delle disposizioni dettate dall'art. 16 r.d. 274/29, avente natura regolamentare, il quale non contrasta con norme costitu zionali o ordinarie, essendo aderente ai criteri della disposizione legis lativa cui ha dato attuazione (l'art. 7 1. 24 giugno 1923 n. 1395) e com
portando una razionale delimitazione delle attività professionali con sentite ai geometri, in rapporto alla loro preparazione (cfr. Cass. 5 ago sto 1987, n. 6728, id., Rep. 1987, voce cit., n. 91; 17 ottobre 1985, n.
5113, id., Rep. 1986, voce cit., n. 37). Conforme ai precedenti (v. Cass. 25 febbraio 1986, n. 1182, ibid., n.
54; 13 gennaio 1984, n. 286, id., Rep. 1984, voce cit., n. 56) è anche l'affermazione della stessa sentenza sub IV, secondo cui la nullità dei contratti aventi per oggetto la progettazione di costruzioni civili in ce
mento armato da parte di un geometra, non è esclusa dalla circostanza che di fatto la prestazione venga poi compiuta, su richiesta dell'incari
cato, da un ingegnere o architetto. Non consta che la giurisprudenza abbia mai affrontato la questione
relativa alle prestazioni ulteriori, comprese in astratto nella competenza dei geometri, affidate loro insieme con quella della progettazione di co struzioni civili in cemento armato. In proposito si è deciso, rispettiva mente con le sentenze sub II e III, che a tali mansioni si estende — o non — la nullità del contratto, secondo che siano strumentalmente con nesse con l'edificazione e implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come la redazione di un piano di lottizzazione,
oppure siano autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in cemento armato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la co stituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative.
In sede penale, invece, la stessa Cassazione è prevalentemente orientata nel senso che la menzionata 1. 1086/71 ha innovato la materia
delle competenze professionali dei geometri, consentendo loro la pro
gettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili in cemento arma
to, purché di modesta entità, sicché nello svolgimento da parte loro di
tali attività non è configurabile il reato di esercizio abusivo della pro fessione di ingegnere o architetto (v. Cass. 16 ottobre 1996, Bormolini,
id., Rep. 1998, voce cit., n. 129; 10 giugno 1996, Sangiorgi, id., Rep. 1997, voce Edilizia e urbanistica, n. 349; 10 ottobre 1995, Caruso, id.,
Rep. 1996, voce Esercizio abusivo, n. 15; 2 febbraio 1993, Romano, id., 1994, II, 649, con nota di richiami; 2 febbraio 1993, Vitagliano, id.,
Rep. 1994, voce Professioni intellettuali, n. 71; 23 giugno 1988, Baruf
faldi, id., Rep. 1990, voce Esercizio abusivo, n. 5; 8 luglio 1983, Ciani,
id.. Rep. 1985, voce cit., n. 12; contra, Cass. 26 settembre 2000, Brena,
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3347 PARTE PRIMA 3348
I
Motivi della decisione. — 1. - Col primo motivo il ricorrente
deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al
l'art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto la corte d'appello non ha consi
derato che il c.t.u. ing. Fabio Ganz, nominato nel corso del giu dizio di riesame, aveva affermato che le prestazioni professio nali effettuate dal ricorrente rientrano nella sua competenza, at
teso che si tratta di due costruzioni separate da un giunto, e la
volumetria è inferiore rispetto a quella addotta dal consulente di
parte lori, e cioè dall'ing. Nardelli. Persino i parametri dell'or
dine interprofessionale della provincia di Trento, cui peraltro il
c.t.u. si era richiamato, sono stati disattesi, senza che la corte di
merito abbia indicato le ragioni della sua valutazione. Infatti, a
fronte delle misurazioni richiamate dal giudice del riesame, la
volumetria della casa di abitazione è risultata di me 2521, e
quella del laboratorio ha una cubatura di m 3332. Peraltro ciò ri
sulta agevolmente dall'esatto calcolo delle superfici sulla base
delle tavole di progetto, che misurano mq 1030,56, per l'altezza
complessiva dell'edificio. Peraltro la relazione del tecnico di
parte, ing. Nardelli, non aveva chiarito i criteri di calcolo adot
tati; né era sorretta da tabulati, atti a specificare superfici e vo
lumi. Inoltre le considerazioni e conclusioni del c.t.p. erano
state oggetto di precisa contestazione dell'appellato all'udienza
del 10 dicembre 1999. Il motivo è infondato.
Infatti la corte d'appello ha messo esattamente in evidenza
che tutta l'attività professionale svolta da Albertini rientra nella
competenza dell'ingegnere, e quindi egli, quale geometra, non
poteva stipulare il relativo contratto. Invero aveva redatto il
progetto di tutto il complesso; aveva provveduto ai calcoli; l'o
pera realizzata consiste in strutture in cemento armato; aveva di
retto l'esecuzione dei lavori; la volumetria è di gran lunga supe riore a quella modesta consentita ai geometri, e per di più il fab
bricato si trova in centro abitato, e non invece in zona rurale. In
particolare tutta la costruzione ha una cubatura di complessivi me 8500, e una superficie di mq 1200, secondo i calcoli del
consulente di parte lori, ing. Nardelli, e condivisi dal giudice del
riesame.
Orbene questa corte osserva che per tutte le opere suindicate,
qualunque sia la volumetria, trattandosi di opere non rurali e
consistenti anche in cemento armato, non v'ha dubbio che si
configura la nullità del relativo contratto. Invero i lavori in ce
mento armato possono essere svolti unicamente da un ingegne re, sia per la progettazione ed esecuzione, sia per i calcoli e la
redazione del computo metrico ai sensi dell'art. 16 r.d. 11 feb
braio 1929 n. 274. Da un contratto siffatto, quindi, proprio per ché nullo in quanto contrario a norme imperative ex art. 1418
c.c., nessuna valida obbligazione poteva scaturire a carico anche
del committente, e perciò nessuna posizione tutelabile poteva derivare per le pretese del prestatore d'opera professionale.
D'altronde quanto osservato dalla corte d'appello è perfetta
id., Rep. 2001, voce Professioni intellettuali, n. 99, secondo cui anche in tali ipotesi il reato sussiste).
Analogamente, anche la giurisprudenza amministrativa si è dimo strata per lo più propensa, nella valutazione della legittimità dei prov vedimenti di accoglimento o rigetto di domande di concessione edilizia
per costruzioni civili in cemento armato progettate da geometri, a rite nere che si tratti di attività consentite, se concernono opere di dimen sioni ridotte, non comportanti pericolo per la pubblica incolumità (v. Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7821, id., Rep. 2004, voce
cit., n. 110; 31 gennaio 2001, n. 348, id., Rep. 2001, voce Edilizia e ur banistica, nn. 306, 307; 13 gennaio 1999, n. 25, id., Rep. 1999, voce
Professioni intellettuali, n. 145; 8 giugno 1998, n. 779, ibid., n. 144; sez. IV 9 agosto 1997, n. 784, id., Rep. 1997, voce cit., n. 77; Tar Mar che 30 agosto 1989, n. 235, id., Rep. 1990. voce cit., n. 98; Tar Lazio, sez. Ili, 6 febbraio 1987, n. 194. id., Rep. 1987, voce Edilizia e urbani
stica, nn. 391, 392; contra, Tar Emilia-Romagna, sez. II, 17 febbraio
1995, n. 71, id., Rep. 1995, voce cit., n. 370; Tar Campania, sez. II, 9
giugno 1989, n. 242, id., Rep. 1989, voce Professioni intellettuali, n.
87; Tar Sicilia 26 novembre 1985, n. 1969, id., Rep. 1986, voce cit., n.
46; Tar Lazio, sez. II, 13 marzo 1985, n. 542. id., Rep. 1985, voce cit., n. 56, che hanno seguito l'indirizzo segnato dalla giurisprudenza civi le).
Il Foro Italiano — 2005.
mente in linea con l'indirizzo costante della giurisprudenza di
questa corte, secondo cui «a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11
febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla
progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni ci
vili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche
parziale, di strutture in cemento armato, mentre, in via di ecce
zione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. I) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzio
ni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle in dustrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di
calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo
per le persone, restando comunque esclusa la suddetta compe tenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture
in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed
architetti iscritti nei relativi albi professionali» (v. sent. n. 15327
del 29 novembre 2000, Foro it., Rep. 2000, voce Professioni intellettuali, n. 140; conf. 1157/96, id.. Rep. 1997, voce cit., n.
73; 2861/97, id., Rep. 1998, voce cit., n. 87; n. 5873 del 9 mag gio 2000, id., Rep. 2001, voce cit., nn. 97, 98).
Inoltre esattamente la corte di merito ha osservato che la vio
lazione delle norme sulla competenza relativa al progetto e ai
calcoli per le opere in cemento armato determinava automati
camente la nullità del contratto di prestazione d'opera, perché contrario a norme imperative.
In proposito invero questa corte, come è noto, più volte ha
statuito che «la violazione delle norme imperative sui limiti dei
poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale (nella
specie l'art. 16 r.d. 274/29, che consente al geometra la proget tazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili) determina la nullità del contratto di opera professionale ex art.
1418 c.c. in relazione anche agli art. 2229 ss. c.c.» (v. sent. n.
5873 del 9 maggio 2000, cit.; 8576/94, id., Rep. 1994, voce Cassazione civile, n. 49).
Su questo punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata
in modo adeguato, oltre che logicamente corretto.
2. - Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del
l'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, oltre che omessa e/o con
traddittoria motivazione circa un punto decisivo della contro
versia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., giacché la corte
territoriale non ha considerato che la costruzione di che trattasi
in realtà è costituita da due corpi di fabbrica, apparentemente
legati da un giunto. Essa quindi non può non essere considerata
di dimensioni modeste, tali da farla rientrare nelle competenze
professionali di un geometra. Del resto Albertini non aveva af
fatto eseguito i calcoli, che invece erano stati compiuti dall'ing.
Ignazio Fusari, che peraltro era il titolare dell'impresa, che ave
va di fatto realizzato tutto il fabbricato, e che era il supervisore dei lavori. In particolare il capannone non era stato costruito di
sana pianta in cemento armato, ma è costituito da assemblaggio di elementi strutturali prefabbricati, progettati da altri, e forniti
da una diversa ditta, per i quali il ricorrente si era limitato a dare
all'insieme una veste architettonica unitaria. Persino la commis
sione per la tutela del paesaggio della provincia di Trento, e
quella edilizia del comune di Bleggio Superiore avevano mosso
alcun rilievo alla progettazione del geom. Albertini, tanto che il
sindaco aveva rilasciato la concessione edilizia. Peraltro l'im
porto dell'opera era soltanto di lire 215.000.000, per il quale il
resistente aveva ottenuto un contributo dell'ottanta per cento, e
quindi era di gran lunga inferiore a quello di un miliardo, tetto
sino al quale è prevista l'opera professionale di un geometra.
Quindi in definitiva l'attività del professionista non poteva non
considerarsi di entità modesta.
Questa censura, in parte assorbita da quanto rilevato in ordine
al motivo testé esaminato, è priva di pregio. Orbene la corte distrettuale ha osservato esattamente che il
c.t.u. doveva limitarsi a fornire dati tecnici e non considerazioni
di carattere giuridico, che implicano valutazioni riservate ov
viamente solamente al giudice. Peraltro nemmeno gli ordini pro fessionali possono dare direttive in relazione all'interpretazione delle norme giuridiche. Peraltro l'opera professionale non im
prontata a perizia, e quindi a tecnicismo, svolta dal geometra in
questione, è risultata carente sotto ogni profilo anche attraverso
l'articolata relazione del consulente ing. Nardelli, oltre che dai
fotogrammi acquisiti agli atti, e dai quali risultano «... vistose»
crepe, ed evidenti i vizi e difetti lamentati dal resistente.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
3. - Infine col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione
dell'art. 1418, 1419 e 2231 c.c., nonché insufficiente e/o con
traddittoria motivazione circa un punto decisivo della contro
versia, relativamente all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., atteso che la
corte d'appello non ha consideratoi che in realtà le costruzioni
sono due, e formano due corpi distinti, dal momento che sono
separate da un giunto di dilatazione. Del resto questo elemento
era stato ben evidenziato dal c.t.u. e da quello di parte Albertini, senza che il giudice del riesame l'avesse preso in considerazio
ne. Oltre tutto i fotogrammi non potevano fornire un quadro
completo dello stato dei luoghi, se non approssimativo e vago. Né la corte trentina si è fatto carico di indicare le ragioni, per le
quali ha disatteso i rilievi e le considerazioni di questi due con
sulenti tecnici.
Orbene la corte osserva che anche questo motivo rimane in
parte assorbito da quanto enunciato con riguardo ai primi due.
Infatti il giudice di secondo grado ha rilevato esattamente che
in realtà tutta la costruzione rappresenta un complesso unitario,
come risulta evidente dai fotogrammi acquisiti, a parte il fatto
che, ove in realtà invece si trattasse di costruzioni separate il di
scorso non potrebbe essere diverso, atteso che si tratta di ce
mento armato in zona urbana, e quindi la competenza del geo metra — a parte le dimensioni — è comunque esclusa a priori.
Né è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio al
ternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito.
Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che «la valuta
zione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riser
vata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non
sotto il profilò della congruità della motivazione del relativo ap
prezzamento (in applicazione di tale principio, la Suprema corte
ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione
del giudice di merito, relativa alla mancata assoluzione dell'o
nere di provare l'intento discriminatorio del licenziamento da
parte del lavoratore licenziato, in quanto il ricorrente non de
nunciava un vizio di ragionamento, o di motivazione del giudice di merito, ma contrapponeva alla valutazione del giudice una
propria, diversa valutazione degli elementi di fatto)» (v. sent. n.
322 del 13 gennaio 2003, id., Rep. 2003, voce cìt., n. 93). Inoltre nel caso in specie non è configurabile il vizio di insuf
ficiente o contraddittoria motivazione, che ricorre solamente
allorquando non è dato desumere l'iter logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addive
nire alla formazione del giudizio. In proposito invero la giurisprudenza insegna che «il vizio di
omessa o insufficiente (o contraddittoria) motivazione, deduci
bile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c.* sussiste solo se
nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sen
tenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un
apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da
quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce
alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il me
rito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valuta zione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta indivi
duare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne
le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e sceglie re, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostra
re i fatti in discussione» (cfr. sez. un. n. 5802 dell' 11 giugno 1998, id., Rep. 2000, voce cit., n. 121).
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
II
Motivi della decisione. — Deduce il ricorrente, geom. Vallo
ne, a motivi di impugnazione: 1) l'omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la
Corte d'appello di Milano, nel ritenere la nullità assoluta del
l'intero contratto d'opera professionale, omesso di spiegare per ché non spetterebbe al professionista alcun compenso per l'ope ra prestata nel predisporre il piano di lottizzazione, nonostante
anche questo, oltre al progetto per l'edificazione delle palazzine A e B, costituisse l'oggetto dell'incarico professionale;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2231 c.c., e delle
Il Foro Italiano — 2005.
norme sulla competenza dei geometri ed in particolare dell'art.
16 r.d. n. 274 del 1929 e dell'art. 46 1. n. 144 del 1949; nonché
l'omessa o insufficiente motivazione, per avere la corte d'ap
pello, ove abbia inteso implicitamente negare la competenza,
degli iscritti all'albo professionale dei geometri, a redigere un
piano di lottizzazione, quale quello di cui è causa, di modesta
rilevanza, erroneamente non considerato, ai fini di affermare la
sussistenza di una tale competenza:
a) che, in assenza di un'espressa previsione nei regolamenti della professione di geometra (come in quella degli ingegneri ed
architetti) il criterio da seguire per stabilire se tale attività, la re
dazione di piani di lottizzazione, rientra nella competenza dei
geometri, è quello di individuare la ratio delle norme limitative
della competenza de qua, alla luce delle attività che l'art. 16 r.d.
274/29 attribuisce alla competenza dei geometri ed al carattere
modesto del piano da predisporre in concreto;
b) che la legge sulle tariffe per le prestazioni professionali dei
geometri, prevedendo, ai sensi.dell'art. 46 1. 144/49, in caso di
lottizzazioni, la facoltà di aumentare dal venti al cento per cento
gli onorari di cui alla lett. A tab. D compensando a parte il trac
ciamento sul terreno delle linee di progetto, è indicativa della
sussistenza della competenza de qua, non potendosi dar credito
all'interpretazione che attribuisce ai geometri la sola redazione
di piante di aree fabbricabili incluse in piani predisposti da altri professionisti, non spiegando tale interpretazione l'aumento de
gli onorari fino al cento per cento;
c) che il piano di lottizzazione eseguito dal geom. Vallone ed
approvato dal comune era estremamente modesto, avendo ad
oggetto un terreno pianeggiante di mq 5500 articolato in un solo
lotto di unico proprietario inserito in zona semicentrale, com
pletamente urbanizzata con fogne, acquedotto, energia elettrica
e gas metano sicché compito del geometra era quello di predi
sporre gli schemi di allacciamento;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2231 c.c., del
l'art. 16, lett. m), r.d. 274/29 e dell'art. 2 1. 1086/71, per avere la
corte d'appello escluso qualunque competenza dei geometri sulle costruzioni civili dotate di strutture in cemento armato no
nostante:
a) la costruzione di opere di conglomerato cementizio debba
avvenire ai sensi, dell'art. 2 1. 1086/71, su progetto esecutivo re
datto da un ingegnere, architetto, geometra o perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze;
b) i geometri secondo la citata legge e l'interpretazione giu
risprudenziale siano abilitati a progettare opere in cemento ar
mato nei limiti di «modeste costruzioni civili»; 4) l'omessa o insufficiente motivazione, la violazione e falsa
applicazione dell'art. 2231 c.c., dell'art. 16, lett. n), r.d. 274/29
e dell'art. 2 1. 1086/71, per avere la corte d'appello escluso la
competenza del geometra a redigere piani di lottizzazione in ra
gione della presenza di alcune strutture in cemento armato e
delle conclusioni negative della c.t.u., nonostante:
a) la presenza di quelle strutture non fosse indice di particola ri difficoltà tecniche;
b) la c.t.u. dovesse verificare la presenza di eventuali errori
nei progetti redatti dal geom. Vallone prescindendo dalle diffi coltà tecniche (essendo stato peraltro il problema della compe tenza tecnica del Vallone sollevata solo in grado d'appello);
c) non fossero stati chiariti i problemi tecnici che avrebbero
escluso la competenza del Vallone;
5) l'omessa o insufficiente motivazione; la violazione del
l'art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri —
art. 16 r.d. 274/29, art. 2 1. 1086/71 — per non avere la corte
d'appello, essendo la ratio della limitazione della competenza fondata, come afferma anche il Consiglio di Stato, sull'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone, considerato che un in
gegnere aveva supervisionato il progetto verificando i calcoli in
cemento armato, cosicché i progetti di massima presentati dal
Vallone non potevano in nessun caso considerarsi eccedenti le
competenze del geometra;
6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., del
l'art. 3 1. 144/49 e dei principi in tema di inderogabilità delle ta riffe degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri,
per avere la corte d'appello ritenuto la nullità del contratto an
che in relazione al compenso pattuito fra le parti (il trasferi
mento della proprietà dell'immobile) nonostante:
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PARTE PRIMA 3352
a) l'inderogabilità delle tariffe professionali riguardi i minimi della tariffa, nella specie ampiamente salvaguardati;
b) l'eventuale violazione delle tariffe dia luogo ad una san
zione disciplinare a carico del professionista, senza alcun rilievo
esterno nei rapporti contrattuali.
I primi cinque motivi di ricorso, strettamente connessi, pos sono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati. Premesso, invero, che il ricorrente non ha mai chiesto il pa
gamento parziale dell'opera professionale svolta, per cui cor
rettamente la corte d'appello ha valutato unitariamente le opere in ragione delle quali è stato pattuito il compenso; la sentenza
impugnata non afferma implicitamente, come vuol sostenere il
ricorrente, che la redazione di un piano di lottizzazione, in
astratto, è attività preclusa ai geometri; ma, in considerazione
delle attività che l'art. 16 r.d. n. 274 del 1929 riserva ai geome tri (e cioè la progettazione, direzione e vigilanza di modeste co
struzioni civili, con uso del cemento armato solo per piccole co
struzioni di edifici rurali o per uso di industrie agricole di limi tata importanza); e nel rispetto della ratio della norma, volta ad
assicurare che determinate attività siano svolte da professionisti che, per la loro capacità professionale siano in grado di consen
tire la costruzione di opere non pericolose per la pubblica inco
lumità, ha ritenuto, sulla base delle risultanze della c.t.u., che la
redazione di un piano di lottizzazione che comprenda la proget tazione di due complessi residenziali, ciascuno di tre piani fuori terra, oltre cantine e box, opere che impongono la soluzione di
problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento ar
mato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione prima ria da realizzare, non possa rientrare fra quelle attività che, con
riferimento alla modestia delle opere consentite per legge al
geometra, siano tali da escludere un pericolo per la pubblica in
columità e possano, conseguentemente, essere consentite allo
stesso.
Che in questa sede il ricorrente contesti la non riconosciuta
modestia delle costruzioni e del piano di lottizzazione in cui
erano incluse, è non solo inammissibile perché non fa che pro
spettare una diversa ricostruzione degli elementi di fatto non
consentita in sede di legittimità (peraltro con argomenti non
avanzati in sede di merito e su circostanze non decisive); ma, anche perché nell'addebitare alla corte d'appello il difetto di
motivazione, laddove in sentenza non sarebbero state indicate le
difficoltà tecniche non avrebbero escluso la competenza profes sionale del geometra, pretende, con inversione dell'onere della
prova, che siano altri, e non lui, a dimostrare la modestia del
progetto de quo\ perdippiù dopo aver ammesso (circostanza nuova e smentita da controparte) che un ingegnere lo aveva su
pervisionato, ad ulteriore riprova della sua consapevolezza di
non poter calcolare le opere in cemento armato.
I motivi esaminati vanno, pertanto, respinti. Inammissibile per mancanza d'interesse, ai fini di ottenere la
riforma della sentenza, è il sesto motivo di ricorso, costituendo
la violazione in ordine all'illegittimità del compenso pattuito, un argomento aggiuntivo, non incidente sulla ratio decidendi
sopra indicata, di per sé sufficiente a sostenere la pronuncia della corte d'appello.
Ili
Motivi della decisione. — Il ricorso principale e quello inci
dentale devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo i ricorrenti principali denunziano violazio
ne e falsa applicazione degli art. 1418 e 1419 c.c., in relazione
all'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, come integrato dagli art.
56 e 57 1. 2 marzo 1949 n. 144 (art. 360, n. 3, c.p.c.), nonché
omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la corte d'ap
pello erroneamente ritenuto la nullità assoluta del contratto sti
pulato tra le parti per contrarietà a norme imperative, mentre gli art. 56 e 57 1. 144/49 stabiliscono che il geometra può in ambito
rurale progettare, dirigere e sorvegliare piccole costruzioni ac
cessorie in cemento armato, quando non siano richieste parti colari operazioni di calcolo e non vi sia pericolo per l'incolu
mità delle persone (lett. /); e che il geometra può in ambito ci
II Foro Italiano — 2005.
vile progettare, dirigere e vigilare modeste costruzioni civili
(lett. m). Deducono i ricorrenti che il geom. Reatti non si è mai interes
sato, neppure per interposta persona, della progettazione o dire
zione dei lavori di cemento armato (controllo della posizione dei ferri e della gettata di casseri), essendosi egli limitato a
quelle attività che la legge riconosce in favore dei geometri,
quali il tracciamento, il controllo e la posizione dei tavolati, cas
seri, impianti, serramenti e sanitari, tutte attività assolutamente
consentite ai geometri; che il geometra «direttore generale dei
lavori» è colui che controlla la qualità dei materiali (cavi, tuba
ture, tavolati) e la conformità dell'opera di disegni architettoni
ci; ed assume il ruolo consentito di responsabile del cantiere,
qualora la società appaltatrice sia sfornita di un proprio geome
tra, il quale ha il compito di leggere i progetti architettonici e di
farli eseguire in ottemperanza, impartendo ai manovali le neces
sarie direttive; che gli stessi committenti Moretti-Chiriacò han
no personalmente delegato ed incaricato I'ing. Mazzoleni Mau
rizio all'effettivo calcolo e direzione delle opere in cemento ar
mato, gravando sul medesimo le relative responsabilità; che in
ogni caso la villetta costruita era di limitate dimensioni e dove
va ritenersi costruzione di modesta entità, per cui l'opera dei
geometri era legittima, ad esclusione del calcolo e della esecu
zione in cemento armato affidato all'ing. Mazzoleni; che la cir
colare del ministero dei lavori pubblici n. 30646 del 21 dicem bre 1967, richiamando una precedente circolare del 1941, fissa
in me 1500 il limite di cubatura delle costruzioni civili che pos sono essere progettate dai geometri.
Il motivo è infondato e va respinto. La corte di merito ha correttamente motivato che, pur avendo
l'ing. Mazzoleni effettuato la direzione dei lavori per le opere di
cemento armato, nella specie i due geometri hanno assunto la
veste, in base ad inequivoche documentazioni di incarico, foto
grafie e planimetrie, «di unici responsabili, rispettivamente, della progettazione e della direzione dei lavori, senza limitazio
ni o eccezioni o riserve di sorta, con riferimento alle opere di
cemento armato, in favore di altro professionista abilitato»; che
«nella fattispecie, non essendo pacifico che la villetta dei Mo
retti-Chiriacò fu realizzata con l'adozione di strutture in ce
mento armato, essendo ininfluente l'importanza delle stesse e
risultando comunque evidente che si trattò di edificio di non
esigue dimensioni, di articolata struttura e di non indifferente
volumetria, devesi allora affermare che, a norma degli art. 1418
e 2231 c.c., il contratto intercorso fra le parti ... è radicalmente
nullo per contrarietà a norme imperative», per cui i due geome tri non hanno azione per il pagamento del loro compenso.
La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di
questa corte (cfr., ex multis, Cass. 2861/97, Foro it., Rep. 1998, voce Professioni intellettuali, n. 87; 286/84, id., Rep. 1984, vo
ce cit., n. 56; 3275/80, id.. Rep. 1980, voce cit., n. 58; 3262/79,
id., Rep. 1979, voce cit., n. 54; 267/79, ibid., n. 84; 1182/86, id.,
Rep. 1986, voce cit., n. 54; 9044/87, id., Rep. 1988, voce cit., n.
68; 9044/92, id., Rep. 1993, voce cit., n. 87), secondo la quale l'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei
geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato
solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non
implichino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riser
vata, ex art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed
architetti iscritti nell'albo; e la disciplina del suddetto regola mento professionale non è stata modificata dalle 1. 5 novembre
1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 che recepiscono la previ
gente ripartizione, sia pure senza un esplicito richiamo delle
fonti normative e deve perciò escludersi che i geometri siano
abilitati a progettare costruzioni in cemento armato, salvo che
per le piccole costruzioni accessorie di natura rurale, con la con
seguenza della nullità del rapporto tra il geometra ed il cliente.
E a norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio di un'attività
professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione
per il pagamento del compenso, per cui, in tale ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento
di cui all'art. 2041 c.c.
La corte di merito ha motivato per il geom. Reatti che, attesa
l'ampia latitudine delle mansioni di direttore dei lavori conferi
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tegli e l'onnicomprensività dell'incarico affidatogli, da un lato
ogni singola prestazione, astrattamente rientrante nella sua
competenza, non poteva non dirsi funzionalmente collegata e
quindi compresa nell'attività di direzione vietata, e dall'altro
che, in ogni caso, poiché sicuramente i Moretti-Chiriacò non
avrebbero conferito l'incarico al geometra se egli non avesse
potuto dirigere anche le basilari e importanti opere di cemento
armato, il contratto sarebbe stato comunque travolto interamente
dalla nullità parziale a norma dell'art. 1419 c.c.
La sentenza impugnata è congruamente e puntualmente moti
vata ed è esente da vizi logici o da errori di diritto anche in rela
zione al secondo motivo del ricorso, con il quale i due geometri denunciano omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, cioè sulla responsabilità del diretto
re dei lavori e sulla quantificazione del danno (art. 360, n. 5,
c.p.c.). Deducono i ricorrenti:
a) il direttore dei lavori può efficacemente esplicare la pro
pria mansione se l'impresa non l'impedisca; che nella fattispe cie al direttore dei lavori era stata sottaciuta la circostanza che il
tracciamento del fabbricato non era stato eseguito a regola d'arte; che in ogni caso per i vizi ed i difetti dell'edificio i sig. Moretti-Chiriacò avevano optato per la riduzione del prezzo, che li avrebbe risarciti del danno subito, anziché ottenere il ne
cessario ripristino; b) che nel titolo della responsabilità extracontrattuale non s'e
ra formato il giudicato;
c) che per il danno esso doveva essere commisurato nel valo
re della villetta e non ai listini del centro di Milano.
Il motivo è infondato e va respinto. Per quanto riguarda la censura sub a), la stessa è generica ed
è contrastata dall'ammissione, specie da parte del Reatti, della
responsabilità in ordine all'esistenza dei vizi lamentati dai
committenti, confermati dai testi escussi.
L'ing. Mazzoleni ha confermato l'errato tracciamento del
fabbricato — che era stata la causa di tutti i vizi e difetti riscon
trati nel fabbricato — addebitabile al geom. Brambilla, con con
seguente fuori squadra dei muri.
Sulla scorta della c.t.u. i giudici di merito hanno accertato:
1) l'esistenza dei vizi lamentati;
2) la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori,
geom. Reatti — in conseguenza dell'omissione del proprio ob
bligo di sorveglianza —
per nullità del contratto ex r.d. 274/29,
integrato dalla 1. 144/49.
La censura, in ordine alla responsabilità di dirigenza se attri
buibile all'impresa e non al direttore dei lavori, è censura di me
rito, inammissibile in questa sede di legittimità. La censura sub b) è all'evidenza infondata e comunque irrile
vante ai fini del presente giudizio; mentre quella sub c) è infon
data perché la sentenza impugnata ha motivato sul punto, ripor tandosi alle valutazioni del c.t.u., ritenute congrue ed attendibili,
peraltro attinenti al merito della causa ed incensurabili in sede
di legittimità. Col ricorso incidentale Lino Moretti e Maria Assunta Chiria
cò hanno denunciato, con un unico motivo, violazione e falsa
applicazione degli art. 2043 e 2222 c.c., in relazione all'art. 16
r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 e all'art. 2 1. 5 novembre 1971 n.
1086, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazio
ne su un punto decisivo della controversia prospettato dalle par ti, con conseguente nullità parziale della sentenza impugnata, in
relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Deducono i ricorrenti incidentali che i limiti operativi vigenti
per i geometri, ai sensi della 1. 1086/71 e r.d. 274/29, riguardano sia la direzione che la progettazione delle opere, per cui nessun
compenso era dovuto non solo al direttore dei lavori, geom.
Reatti, ma anche al progettista delle opere, geom. Brambilla,
con conseguente obbligo per quest'ultimo di restituire quanto
percepito ad ogni titolo in conseguenza del contratto d'opera, e
con condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
Il motivo è infondato e va respinto. Correttamente la corte d'appello ha motivato che devono es
sere considerate separatamente quelle prestazioni professionali che nulla hanno a che vedere con le strutture in cemento armato, dovendosi le stesse considerare prestazioni accessorie al pro
getto stesso interamente autonome e distinte rispetto ad esse,
Il Foro Italiano — 2005.
come l'individuazione dei confini della proprietà, costituzione
di servitù e pratiche amministrative di competenza del profes
sionista; per tali prestazioni autonome era stato legittimamente riconosciuto il compenso al geom. Brambilla.
IV
Motivi della decisione. — Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso principale Ennio Valenti denuncia, rispettivamente, «art. 360, n. 3, c.p.c.
— violazione o errata applicazione art. 16, lett. /) e m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 in relazione all'art. 57 1. 2 marzo 1949 n. 144», «art. 360, n. 3, c.p.c.
— violazione o
falsa applicazione degli art. 1 e 2 1. 5 novembre 1971 n. 1086 e
violazione o falsa applicazione dell'art. 1418 c.c.», «art. 360, n.
3, c.p.c. — violazione art. 1418 c.c. e art. 360, n. 5, c.p.c.
—
omessa motivazione in ordine alla ritenuta nullità dei due con
tratti di prestazione d'opera professionale», sostenendo: che
l'evoluzione della disciplina relativa alla professione di geome tra ha comportato il venir meno del divieto sancito per le co
struzioni in cemento armato non rurali, ove consistano, come
nella specie, in corpi di fabbrica isostatici; che la suddetta limi
tazione è stata comunque disposta invalidamente, mediante un
atto normativo avente natura regolamentare, adottato in viola
zione della riserva di legge che opera in materia di attività pro fessionali; che l'incarico conferito dal committente aveva avuto
per oggetto sia genericamente la progettazione di un muro di
contenimento sia quella di una cisterna e la prima prestazione in
realtà era stata eseguita da un ingegnere; che la dichiarazione di
nullità dei due contratti era comunque ingiustificata, non essen
dovi stata violazione di alcuna norma imperativa. Nessuno di tali assunti è condivisibile, poiché tutti contrasta
no con i principi costantemente e univocamente enunciati, in
materia, dalla giurisprudenza di legittimità, per discostarsi dalla
quale non è stato prospettato dal ricorrente alcun valido argo mento.
Quello desunto dalla natura regolamentare del r.d. 11 feb
braio 1929 n. 274 — il cui art. 16 inibisce ai geometri la pro gettazione di opere comportanti l'impiego del cemento armato, salvo che per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o
per uso di industrie agricole, di limitata importanza; divieto pe raltro ribadito dall'art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, che ri
serva tali prestazioni agli ingegneri e architetti — non è fondato,
poiché la norma non è affetta dalle violazioni di norme costitu
zionali e legislative che nel ricorso le vengono attribuite: adot
tata in attuazione dell'art. 7 1. 24 giugno 1923 n. 1395, è ade
rente ai criteri da questa stabiliti e dà luogo a una razionale de
limitazione dell'ambito delle attività professionali consentite ai
geometri, in rapporto alle loro capacità tecniche (v., tra le altre, Cass. 5 agosto 1987, n. 6728, Foro it., Rep. 1987, voce Profes sioni intellettuali, n. 91).
La legislazione successiva richiamata dal ricorrente non ha
modificato questa ripartizione di competenze, la quale è stata
invece presupposta sia dalla 1. 2 marzo 1949 n. 144, contenente
la tariffa professionale (v. Cass. 5 agosto 1987, n. 6728, cit.), sia dalla 1. 5 novembre 1971 n. 1086 e dalla 1. 2 febbraio 1974 n.
64, che hanno disciplinato, rispettivamente, le opere in conglo merato cementizio e le costruzioni in zone sismiche (v., per tut
te, Cass. 15 febbraio 1996, n. 1157, id., Rep. 1997, voce cit., n.
73). E dunque rimasto fermo il divieto, per i geometri, di pro
gettare opere di carattere «civile» comportanti l'impiego anche
soltanto parziale di elementi in cemento armato (v., tra le più recenti, Cass. 29 novembre 2000, n. 15327, id., Rep. 2000, voce
cit., n. 140), sicché è infondata la tesi del ricorrente, secondo cui
le norme citate avrebbero esentato da tale divieto i manufatti
«isostatici», da realizzare per intero in conglomerato, senza in
terazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né si
può ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scola
stici degli istituti tecnici, come pure si sostiene nel ricorso, ab
biano ampliato le competenze professionali dei geometri, me
diante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta di disposizio ni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che
definiscono l'ambito consentito di esercizio della professione. Che poi sia affetto da nullità un contratto d'opera intellettua
le, relativo a prestazioni esulanti dalle competenze del soggetto
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3355 PARTE PRIMA 3356
incaricato, discende senz'altro dal disposto dell'art. 2231 c.c.
(v., da ultimo, Cass. 6 luglio 2002, n. 9844, id., Rep. 2002, voce
cit., n. 81). Né rileva che in ipotesi il progetto del muro di cui si
tratta, secondo quanto afferma il ricorrente, sia stato redatto non
da lui stesso, ma su sua richiesta da un ingegnere, poiché la va
lidità del negozio, come correttamente ha ritenuto il tribunale,
dipende dal personale possesso del titolo abilitante da parte di
chi ha ricevuto l'incarico dal committente (v. Cass. 13 gennaio 1984, n. 286, id., Rep. 1984, voce cit., n. 56).
Infine, le deduzioni del ricorrente relative alla duplicità dei
contratti, uno relativo genericamente a un muro di contenimento
senza previsione dell'impiego di cemento armato, l'altro a una
cisterna, vanno disattese a causa della loro «novità»: avendo il
pretore ritenuto che il rapporto fosse unico, che avesse avuto per
oggetto la progettazione di un manufatto in conglomerato e di
un'opera idraulica accessoria, con conseguente nullità del con
tratto anche relativamente a tale seconda prestazione, l'appel lante principale, nel promuovere il giudizio di secondo grado, non aveva formulato, in proposito, alcuna specifica doglianza, sicché si tratta di questioni, implicanti peraltro la necessità di
accertamenti di fatto e di valutazioni di merito, che non possono avere ingresso in questa sede.
Con il primo motivo del ricorso incidentale Fausto Tonti, de
nunciando «art. 360, n. 3, e art. 360, n. 5, c.p.c. — violazione o
falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla com
pensazione delle spese — in subordine, contraddittoria motiva
zione», lamenta che la compensazione delle spese del giudizio di appello è stata decisa dal tribunale per ragioni incongrue.
La censura non può essere accolta.
La compensazione delle spese di giudizio è espressione di
una facoltà discrezionale, il cui esercizio — positivo o negativo
— non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando l'e
ventuale relativa motivazione sia affetta da totale irrazionalità o
contraddittorietà (v., tra le altre, Cass. 17 marzo 2004, n. 5405,
id., Rep. 2004, voce Spese giudiziali civili, n. 36): vizi non rav visabili nelle ragioni indicate dal tribunale (la «natura della
controversia» e il «fatto che lo stesso Tonti era da presumersi ben consapevole dell'intrinseca irregolarità dell'incarico com
missionato ad un geometra») che non sono affatto irragionevoli o incoerenti.
11 secondo motivo del ricorso incidentale consiste nella «ri
proposizione dei motivi e questioni non esaminate dai giudici di
merito, i quali hanno ritenuto assorbente la questione di nullità
del contratto».
Proprio perché si tratta di punti che non hanno formato og
getto di decisione con la sentenza impugnata — e che avrebbero
potuto senz'altro essere sottoposti al giudice di rinvio, in caso di
accoglimento del ricorso principale — il motivo in esame è
inammissibile, anche se è stato formulato «in via subordinata
condizionata» (v., per tutte, Cass. 29 agosto 2003, n. 12680, id..
Rep. 2003, voce Cassazione civile, n. 254). Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.
Il Foro Italiano — 2005.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 mar
zo 2005, n. 6326; Pres. Mattone, Est. Figurelli, P.M.
Destro (conci, conf.); Banco popolare di Verona e Novara e
altra (Avv. M. e G. Contaldi) c. Lazazzera. Conferma App. Roma 14 aprile 2003.
Lavoro (rapporto di) — Reiterate condotte illegittime dei
colleghi di lavoro — Mancato intervento del datore di la
voro — «Mobbing» — Fattispecie (Cod. civ., art. 2087, 2103).
Posto che la domanda di risarcimento del danno da mobbing non è nuova rispetto a quella di risarcimento del danno bio
logico e del danno psichico, va accolta la domanda risarcito
ria del lavoratore che sia stato colto da una patologia ansio
so-depressiva determinata da un globale comportamento an
tigiuridico dei colleghi tollerato dal datore di lavoro. (1)
II
TRIBUNALE DI BERGAMO; sentenza 20 giugno 2005; Giud. Bertoncini; Panizzoli (Avv. Boiocchi) c. Soc. Advan
cing trade (Avv. Galante).
Lavoro (rapporto di) — Demansionamento assoluto e pro tratto — «Mobbing»
— Esclusione — «Straining» — Sus
sistenza — Conseguenze (Cod. civ., art. 2059, 2103).
Il demansionamento di una dipendente protrattosi per lungo
tempo, ma non accompagnato da altri comportamenti ostili,
configura condotta di straining e non di mobbing, fonte del
diritto della lavoratrice di ottenere il risarcimento del danno
alla professionalità, del danno biologico e del danno mora
le. (2)
III
TRIBUNALE DI MARSALA; sentenza 5 novembre 2004;
Giud. Russo; Curia (Avv. Lentini) c. Comune di Salemi
(Avv. Ferro).
Lavoro (rapporto di) — «Mobbing» — Strategia persecu toria del datore di lavoro — Necessità (Cod. civ., art. 2087).
Va esclusa la condotta di mobbing qualora il dipendente non
provi che sia stata attuata nei propri confronti una strategia
persecutoria. (3)
(1-3) I. - La Cassazione in epigrafe ravvisa il mobbing nel «globale comportamento antigiuridico» dei colleghi di lavoro di un dipendente, consistito in ripetuti scherzi verbali ed azioni di disturbo, a conoscenza del datore di lavoro il quale, peraltro, non si è adoperato perché avesse ro fine. Il Tribunale di Bergamo specifica che il mobbing deve consiste re in una serie di condotte ostili e frequenti nel tempo, non bastando una singola azione, sia pure duratura: la singola condotta vessatoria consistita nel demansionamento è configurata come straining, ossia come stress forzato sul lavoro, comunque produttivo di danno biologi co. danno alla professionalità e danno morale. Il Tribunale di Marsala richiede che la condotta di mobbing debba essere qualificata da intenti
vessatori, riconoscendo, peraltro, che essa possa risolversi anche in un
solo comportamento. II. - La Cassazione riconosce al mobbing dignità normativa, valoriz
zando: — il d.p.r. 22 maggio 2003 (di approvazione del piano sanitario na
zionale 2003-2005) che contempla il mobbing al punto 4.9; — la delibera del 22 maggio 2003 contenente l'accordo tra il mini
stro della salute, le regioni e le province autonome sul bando di ricerca finalizzata per l'anno 2003 per i progetti ex art. 12 bis d.leg. 30 dicem
bre 1992 n. 502; — la risoluzione del parlamento europeo n. AS-0283/2001 del 21
settembre 2001, intitolata al «mobbing sul posto di lavoro». Costruisce la relativa responsabilità come contrattuale, derivante dal
l'inadempimento degli obblighi datoriali nascenti dall'art. 2087 c.c. In termini, nella giurisprudenza di merito, v. App. Torino 21 aprile
2004. Lavoro giur., 2005, 49. Sulle persecuzioni datoriali, v. anche Cass. 2 maggio 2000. n. 5491,
Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro (rapporto), n. 1756.
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